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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI N.7 COMUNITA’ RIABILITATIVE RESIDENZIALI ASSISTENZIALI PSICHIATRICHE, N.2 COMUNITA’ ALLOGGIO E DI N. 7 CENTRI DIURNI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - GARA n. 7187697
CAPITOLATO D’ONERI
INDICE
ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO ART.2 - IMPORTO DELL’APPALTO ART.3 - DURATA DELL’APPALTO
ART.4 - CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’ RIABILITATIVA
ART.4.1 - CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA’ DELLE CRAP E COMUNITA’ ALLOGGIO ART.4.2 - CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’ RIABILITATIVA DEL CENTRO DIURNO ART.5 - COMPITI DELL’ASL DI TARANTO/RESPONSABILITA’ E GARANZIE PER L’UTENZA ART.6 - ORGANICO PREVISTO PER L’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO
ART.7 - CLAUSOLA SOCIALE E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
ART.8 - ORARIO DI LAVORO ART.9 - STRUTTURE ART.10 - UTENZA
ART.11 - METODOLOGIA DI LAVORO
ART.12 - ATTIVITA’
ART.13 - SERVIZIO DI VOLONTARIATO/CIVILE/TIROCINI
ART.14 - FORMAZIONE
ART.15 - AMMISSIONI/DIMISSIONI
ART.16 - DISCIPLINA DEI BENI IMMOBILI, MOBILI E INVENTARIO
ART.17 - SOPRALLUOGO
ART.18 - RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO ART.19 - RESPONSABILI DESIGNATI DALLE PARTI ART.20 - SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
ART.21 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.22 - OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E RISERVATEZZA
ART.23 - OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 16 TER D.LGS. N. 165/2001 “INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
ART.24 - INADEMPIMENTI E PENALI
ART.25 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
ART.26 - CAUZIONE DEFINITIVA
ART.27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.28 - RECESSO
ART.29 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART.30 - TRATTAMENTO DEI DATI
ART.31 - RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
ART.32 - ONERI DEL CONTRATTO
ART.33 - FORO COMPETENTE
ART.34 - NORME E CONDIZIONI FINALI
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’espletamento delle attività terapeutico-riabilitative, distribuita nei 16 (sedici) lotti meglio indicati di seguito, per utenti in carico ai Centri di Salute Mentale afferenti al Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.L. TA, di cui all’art. 7 del Regolamento Regionale n° 7 del 27.11.2002 e successive modifiche ed integrazioni.
Le strutture sono incluse nell’organizzazione del Dipartimento di Salute Mentale di quest’Azienda.
ART.2 – IMPORTO DELL’APPALTO
Il corrispettivo unitario individuato ai fini della valorizzazione della presente procedura è il seguente: COMUNITA’ RIABILITATIVE RESIDENZIALI ASSISTENZIALI PSICHIATRICHE:
− €160,45 (centosessanta/45 oltre IVA, se dovuta) al giorno per ciascun ospite regolarmente inserito nella Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica fino ad un massimo di n. 14 (quattordici) ospiti al giorno.
COMUNITA’ ALLOGGIO
− €101,59 (centouno/59 oltre IVA, se dovuta) al giorno per ciascun ospite regolarmente inserito nella Comunità Alloggio fino ad un massimo di n.8 (otto) ospiti al giorno.
CENTRO DIURNO
− €82,88 (ottantadue/88 oltre IVA, se dovuta) al giorno per ciascun ospite regolarmente inserito a tempo pieno nel Centro Diurno.
Tali importi sono determinati applicando la retta giornaliera massima prevista dal D.G.R. Puglia n.1144/2018 decurtata della quota relativa alla locazione dell’immobile ( maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione).
Si precisa che la retta suddetta verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva presenza degli utenti nella Struttura.
− Importo complessivo massimo presunto per ciascun lotto
Raggruppamento | Lotto | Importo annuo | Importo quinquennale |
A | LOTTO N.1 – CRAP DI TARANTO – LAMA | €819.950,60 | €4.099.753,00 |
LOTTO N.2 – CRAP DI TARANTO - TAMBURI | €819.950,60 | €4.099.753,00 | |
LOTTO N.3 – CRAP DI MANDURIA | €819.950,60 | €4.099.753,00 | |
LOTTO N.4 – CRAP DI GROTTAGLIE | €819.950,60 | €4.099.753,00 | |
LOTTO N.5 – CRAP DI XXXXXXX XXXXXX | €819.950,60 | €4.099.753,00 | |
LOTTO N.6 – CRAP DI CASTELLANETA | €819.950,60 | €4.099.753,00 | |
LOTTO N.7 – CRAP DI MASSAFRA | €819.950,60 | €4.099.753,00 | |
B | LOTTO N.8 – COMUNITA’ ALLOGGIO DI TARANTO | €296.672,00 | €1.483.360,00 |
LOTTO N.9 – COMUNITA’ ALLOGGIO DI TARANTO | €296.672,00 | €1.483.360,00 | |
X | XXXXX X.00 – XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX | €500.595,20 | €2.502.976,00 |
XXXXX X.00 – XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX | €500.595,20 | €2.502.976,00 | |
XXXXX X.00 – XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX | €500.595,20 | €2.502.976,00 | |
XXXXX X.00 – XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX | €500.595,20 | €2.502.976,00 | |
XXXXX X.00 – XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX | €500.595,20 | €2.502.976,00 | |
LOTTO N.15 – CENTRO DIURNO DI GROTTAGLIE | €500.595,20 | €2.502.976,00 | |
XXXXX X.00 – XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX | €500.595,20 | €2.502.976,00 |
− Assenze temporanee (ART. 8 R.R. Puglia n.11 del 8/07/2008)
In caso di assenze temporanee dei pazienti previste nel progetto riabilitativo personalizzato o in caso di ricovero ospedaliero, le strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne assicurano la continuità assistenziale con l’erogazione delle prestazioni individuate dal piano terapeutico (PTR).
In tali casi la retta giornaliera è decurtata della diaria vitto e sarà pari a:
▪ Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica: €146,64 (centoquarantasei/64)
▪ Comunità Alloggio: €87,78 (ottantasette/78)
▪ Centro Diurno: €74,52 (settantaquattro/52)
− Rischi di interferenza
In considerazione delle attività oggetto dell’appalto non si riscontrano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Non sussistendo rischi da interferenza da valutare, non viene redatto il DUVRI e gli oneri per le misure di protezione risultano pari a zero.
In ogni caso restano immutati gli obblighi a carico degli Enti Gestori e dei lavoratori autonomi addetti al servizio in merito alla sicurezza sul lavoro.
Nel caso in cui l’Ente Gestore rilevi la presenza di rischi da interferenza e/o costi, dovrà proporre la redazione del documento DUVRI.
− Specificazione del corrispettivo della retta
La retta giornaliera è determinata sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente decurtato della parte relativa alla locazione dell’immobile (I.V.A. esclusa).
La retta giornaliera è comprensiva dei costi relativi al personale e delle relative sostituzioni;
La retta giornaliera è comprensiva dei costi relativi alle utenze (a titolo esemplificativo non esaustivo: acqua e fogna, luce, gas, TV, telefono, collegamento di rete e multimediali). Si intendono compresi anche gli eventuali costi di voltura delle utenze già attivate. Analogamente, sarà cura della ditta aggiudicataria, previ accordi con l’Amministrazione al fine di garantire la continuità operativa, la chiusura dei contratti di fornitura delle utenze o la loro voltura ad altro soggetto. Laddove sussistessero ragioni di carattere tecnico che impedissero la stipula di detti contratti in favore dell’aggiudicataria, saranno installati, ove possibile, ed a spese e cura di quest’ultima, contatori di sottrazione. Per i servizi comuni o, comunque per tutti quelli per i quali non sia possibile l’attivazione di autonomi contratti di fornitura o l’installazione di contatori di sottrazione, si procederà alla ripartizione delle spese secondo il criterio della cubatura dei locali interessati fatturando nel rispetto della vigente disciplina in materia di IVA;
− La retta giornaliera è comprensiva del servizio di lavanderia, del servizio di pulizia e sanificazione dei locali, nonché dello smaltimento dei rifiuti, compresa la relativa tassa comunale;
− del raggiungimento dei crediti formativi previsti per ogni figura professionale effettuati al di fuori dell’orario di servizio;
− degli oneri sostenuti dalla ditta aggiudicataria per l’acquisto degli alimenti secondo tabelle quali- quantitative approvate dal C.S.M./A.S.L. e la preparazione dei pasti nella cucina delle strutture;
− dei costi sostenuti per l’utilizzo degli automezzi (assicurazione obbligatoria e a favore dei trasportati, manutenzione ordinaria e straordinaria, carburanti, liquidi di consumo, pedaggi autostradali, parcheggio) messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria necessari per l’effettuazione delle prestazioni degli oneri relativi a qualsiasi attività riabilitativa;
− dei costi sostenuti per l’eventuale manutenzione ordinaria dell’immobile e delle sue pertinenze;
− della manutenzione ordinaria degli arredi e della loro sostituzione in caso di necessità.
ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di cinque anni, a decorrere dall’inizio di attività, con possibilità di proroga per ulteriori mesi sei al fine di consentire l’espletamento di una nuova procedura di affidamento.
ART. 4 - CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’ RIABILITATIVA
ART.4.1 - CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’ RIABILITATIVA DELLE COMUNITÀ RIABILITATIVE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE E COMUNITA’ ALLOGGIO
Le Comunità Riabilitative Residenziali Psichiatriche e le Comunità Alloggio, si occupano di integrare e promuovere i complessi aspetti della riabilitazione psichiatrica individuale ad alta qualificazione terapeutica.
In tale contesto vanno inseriti tutti gli interventi del percorso riabilitativo individuale redatti dal CSM territorialmente competente in collaborazione con l’utente stesso, la famiglia e l’Ente Gestore e/o altre figure giuridicamente competenti.
ART.4.2 - CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’ RIABILITATIVA DEL CENTRO DIURNO
Il Centro Diurno Psichiatrico è una struttura semiresidenziale con funzioni terapeutiche, riabilitative ed educativo-occupazionali.
In tale contesto vanno inseriti tutti gli interventi del percorso riabilitativo individuale redatti dal CSM territorialmente competente in collaborazione con l’utente stesso, la famiglia e l’Ente Gestore e/o altre figure giuridicamente competenti.
ART.5 - COMPITI DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO/RESPONSABILITA’ E GARANZIE PER L’UTENZA
L’A.S.L. TARANTO, per ogni lotto, mette a disposizione l’immobile, con relativi arredi e garantisce:
− La risposta all’urgenza sanitaria degli ospiti è garantita attraverso il servizio dell’emergenza/urgenza;
− L’assistenza Sanitaria degli ospiti tramite il medico di medicina generale, mantenendo se possibile il sanitario che seguiva l’utente al momento del ricovero, in modo da garantire il diritto alla continuità terapeutica.
Garanzie per l’utenza per i CRAP e Comunità Alloggio
La responsabilità Sanitaria della struttura é del medico psichiatra incaricato dalla ditta aggiudicataria a garantire l’assistenza specialistica nella struttura residenziale, viene espletata attraverso un costante confronto con il Responsabile del CSM territorialmente competente e/o un suo delegato fermo restando che rimangono in capo al Direttore del DSM ed ai Responsabili dei CSM territorialmente competenti rispettivamente i momenti dell’autorizzazione all’accesso e della redazione, modifica e verifica del progetto terapeutico e riabilitativo;
Garanzie per l’utenza del Centri Diurni
Gli utenti inseriti restano in carico allo psichiatra del CSM competente per territorio che è responsabile del percorso riabilitativo e della gestione farmacologica di tutte le fasi della patologia psichiatrica.
L’attività psicoterapeutica svolta in autonomia dallo psicologo della ditta aggiudicataria si articolerà con quanto previsto al punto precedente.
ART.6 - ORGANICO PREVISTO PER L’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO
In analogia da quanto previsto dall’art. 9 della L.R. n. 9/2017 la ditta aggiudicataria dovrà assicurare l’attività mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal Regolamento Regionale n.7/2002 e s.m.i.”
L’organico richiesto per la gestione della Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica è costituito da:
▪ n.1 collaboratore professionale sanitario esperto o collaboratore professionale assistente sociale esperto;
▪ n.9 collaboratori professionali sanitari (infermieri, educatori professionali, terapisti della riabilitazione psichiatrica) o collaboratori professionali assistenti sociali;
▪ n.5 operatori socio sanitari (OSS).
▪ I turni di servizio devono essere articolati in modo da garantire la presenza del personale di assistenza nell’arco delle 24 ore.
▪ N° ore settimanali di attività medico psichiatrica: minimo 12 ore;
▪ N° ore settimanali di attività psicologica: minimo 12 ore.
L’organico richiesto per la gestione della Comunità Alloggio è costituito da:
▪ N.1 collaboratore professionale sanitario esperto o collaboratore professionale assistente sociale esperto;
▪ N.2 collaboratori professionali sanitari (infermieri, educatori professionali, terapisti della riabilitazione psichiatrica) o collaboratori professionali assistenti sociali;
▪ N.2 operatori socio sanitari (OSS).
▪ I turni di servizio devono essere articolati in modo da garantire la presenza del personale di assistenza nell’arco delle 12 ore.
▪ N° ore settimanali di attività medico psichiatrica: minimo 6 ore;
▪ N° ore settimanali di attività psicologica: minimo 6 ore.
L’organico richiesto per la gestione del Centro Diurno è costituito da:
▪ n.1 collaboratore professionale sanitario esperto o collaboratore professionale assistente sociale esperto;
▪ n.4 collaboratori professionali sanitari (infermieri, educatori professionali, terapisti della riabilitazione psichiatrica) o collaboratori professionali assistenti sociali;
▪ n.2 operatori socio sanitari (OSS).
▪ I turni di servizio devono essere articolati in modo da garantire la presenza del personale nell’arco di apertura del Centro Diurno per un minimo di 8 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana:
▪ N° ore settimanali di attività psicoterapeutica: minimo 12 ore.
▪ N° ore settimanali di esperti (artigiani, maestri d’arte, laboratori teatrali, attività espressive d’arte, attività esterne di tipo socio-educativo, ecc) per la conduzione di attività specifiche, secondo la proposta formulata dalla ditta in fase di aggiudicazione.
Le sostituzioni del personale devono essere immediate e comunicate entro le 24 ore al Responsabile del CSM competente per territorio che provvederà ad informarne la Direzione del Dipartimento di Salute Mentale .
La ditta aggiudicataria dovrà garantire, per quanto possibile, il minimo turnover del personale anche al fine di assicurare la continuità relazionale tra operatori/utenti per tutta la durata del contratto.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la continuità del servizio e gli standard organizzativo-funzionali in caso di assenza dei propri operatori per malattia, ferie, permessi, ecc..; nei casi di sciopero va garantita l’assistenza all’utenza nei limiti stabiliti dalla normativa sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere ogni tre mesi, nelle forme dell’autocertificazione, l’elenco nominativo del personale impiegato nella struttura, specificando per ciascuno il ruolo, il profilo professionale e la posizione funzionale rivestita ed il numero di ore settimanali contrattualmente previste.
La ditta aggiudicataria è tenuta a designare un suo rappresentante o incaricato con funzione di referente.
Tutti i rapporti giuridici, economici, normativi e disciplinari riferiti al personale sono di esclusiva competenza e responsabilità dell’aggiudicatario.
COOPERATIVE DI TIPO B
Ai sensi dell’art.5 del Regolamento Regionale n.11/2008 il servizio mensa e trasporto dei Centri Diurni dovrà essere assicurato in via prioritaria da Cooperative di Tipo B, onde consentire anche l’inserimento lavorativo di pazienti psichiatrici.
In ogni caso, ai sensi della Circolare n. 152/09/04/2015/0005747 della Regione Puglia, tali servizi vanno assicurati complessivamente da n. 4 unità di categoria B part-time che effettueranno 18 ore settimanali cadauno; la ripartizione del costo dovrà essere individuata da “n. 6 ore lavorative giornaliere effettuate da unità di personale svantaggiato + n. 6 ore giornaliere effettuate da unità di personale normodotato a contratto part-time”
ART. 7 – CLAUSOLA SOCIALE E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, oltre che al fine di garantire la continuità relazionale del servizio, l’aggiudicatario si impegna ad assumere ed utilizzare gli operatori impiegati dal precedente
appaltatore, purché in possesso dei titoli professionali ovvero che si trovi nelle condizioni di poter usufruire dei benefici delle norme vigenti per il conseguimento del titolo professionale.
Ai sensi dell’art. 25 L.R. n. 25/2007, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’assunzione a tempo indeterminato di tale personale garantendo le condizioni economiche e contrattuali già in essere ove più favorevoli. L’appaltatore si impegna a garantire la continuità del rapporto operatori-utenti, evitando il ricorso al turn-over (salvo casi di forza maggiore), attesa la tipologia del servizio e l’aspetto relazionale instaurato tra persone affette da malattia mentale ed operatori, stipulando preferibilmente contratti di lavoro per tutta la durata dell’appalto.
ART. 8 - ORARIO DI LAVORO
▪ Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica:
− Collaboratore Professionale Sanitario Esperto o Collaboratore Professionale Assistente Sociale Esperto
Il Coordinatore svolge il proprio orario di lavoro su un arco di 36 ore settimanali, assicurando la sua presenza nei momenti di programmazione, confronto e verifica da svolgere sia all’interno che all’esterno della struttura.
− Collaboratori Professionali Sanitari o Collaboratori Professionali Assistenti Sociali
Svolgono il proprio orario di lavoro di 36 ore settimanali, in turni che coprono l’intero arco delle 24 ore compresi i festivi, le festività ed il notturno.
− Operatori Socio Sanitari (OSS)
Svolgono il proprio orario di lavoro di 36 ore settimanali, in turni che comprendono i festivi e le festività.
− Psichiatra/Psicologo
Svolgono il proprio orario di lavoro di almeno 12 ore ciascuno, in turni programmati settimanali
L’orario di servizio mensile predisposto dalla ditta, comprensivo delle presenze di Xxxxxxxxxx e Psicologo, viene comunicato al CSM competente territorialmente.
▪ Comunità Alloggio:
− Collaboratore Professionale Sanitario Esperto o Collaboratore Professionale Assistente Sociale Esperto
Il Coordinatore svolge il proprio orario di lavoro su un arco di 36 ore settimanali, assicurando la sua presenza nei momenti di programmazione, confronto e verifica da svolgere sia all’interno che all’esterno della struttura.
− Collaboratori Professionali Sanitari o Collaboratori Professionali Assistenti Sociali
Svolgono il proprio orario di lavoro di 36 ore settimanali, in turni che coprano l’arco delle 12 ore e comprendano i festivi e le festività.
− Operatori Socio Sanitari (OSS)
Svolgono il proprio orario di lavoro di 36 ore settimanali, in turni che coprano l’arco delle 12 ore e comprendano i festivi e le festività.
− Psichiatra/Psicologo
Svolgono il proprio orario di lavoro di almeno 6 ore ciascuno, in turni programmati settimanali.
L’orario di servizio mensile predisposto dalla ditta, comprensivo delle presenze di Xxxxxxxxxx e Psicologo, viene comunicato al CSM competente territorialmente.
▪ Centro Diurno
− Collaboratore Professionale Sanitario Esperto o Collaboratore Professionale Assistente Sociale Esperto
Il Coordinatore svolge il proprio orario di lavoro su un arco di 36 ore settimanali, assicurando la sua presenza nei momenti di programmazione, confronto e verifica da svolgere sia all’interno che all’esterno della struttura.
− Collaboratori Professionali Sanitari o Collaboratori Professionali Assistenti Sociali
Svolgono il proprio orario di lavoro di 36 ore settimanali, in turni che coprono l’intero arco delle 8 ore.
− Operatori Socio Sanitari (OSS)
Svolgono il proprio orario di lavoro di 36 ore settimanali, in turni.
− Psicoterapeuta
Svolge il proprio orario di lavoro in turni programmati settimanali.
− Maestri d’Arte
Svolgono il proprio lavoro secondo il piano predisposto con cadenza trimestrale nel rispetto del piano programmatico annuale.
L’orario di servizio mensile predisposto dalla ditta, comprensivo delle presenze delle presenze dello Psicoterapeuta, viene comunicato al CSM competente territorialmente.
ART. 9 - STRUTTURE
L’Azienda Sanitaria Locale TARANTO metterà a disposizione per ogni lotto gli immobili e gli arredi che già si trovano all’interno delle strutture. L’aggiudicatario oltre alle condizioni previste al successivo art.16, si impegna a riconsegnare, alla scadenza del contratto, la struttura ed i relativi arredi nello stato descritto nel dettagliato verbale di consegna allegato al contratto di gestione. Eventuali mancanze saranno poste a carico della ditta aggiudicataria.
Si specifica che nel corso della gara o durante l’esecuzione del contratto, per sopraggiunte esigenze dell’ASL di Taranto, potrà essere disposta la modifica del luogo di svolgimento della prestazione, anche in comune o in ambito distrettuale diverso ma sempre all’interno del territorio provinciale senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a che pretendere in cambio, a qualsiasi titolo e/o ragione.
ART. 10 - UTENZA
Per ogni lotto C.R.A.P. n. 14 utenti/die affetti da patologia psichiatrica di età di norma non inferiore a 18 anni e non superiore all’età pensionabile, esenti da prevalenze patologiche riferibili a demenze, ritardo mentale, dipendenze da sostanze e disabilità neurologiche.
Per ogni lotto relativo alla Comunità Alloggio n. 8 utenti/die affetti da pregressa patologia psichiatrica in fase di compenso e con buone autonomie sociali, di età di norma non inferiore a 18 anni e non superiore all’età pensionabile, esenti da prevalenze patologiche riferibili a demenze, ritardo mentale, dipendenze da sostanze e disabilità neurologiche.
Per ogni lotto Centro Diurno n. 20 utenti/die affetti da pregressa patologia psichiatrica in fase di compenso e con buone autonomie sociali, di età di norma non inferiore a 18 anni e non superiore all’età pensionabile, esenti da prevalenze patologiche riferibili a demenze, ritardo mentale, dipendenze da sostanze e disabilità neurologiche. Sono possibili inserimenti part-time mantenendo inalterato il limite massimo di n. 20 utenti full-time (1 full-time = 2 part-time)
ART. 11 - METODOLOGIA DI LAVORO
La metodologia di lavoro persegue la piena integrazione tra le diverse professionalità coinvolte nella gestione della struttura, per garantire il buon funzionamento della medesima.
Verifiche periodiche che coinvolgano tutti gli operatori sono lo strumento fondamentale per la programmazione e verifica delle attività terapeutiche comunitarie e individuali nei confronti degli utenti.
Il Responsabile del Centro di Salute Mentale partecipa di diritto alle riunioni di verifica per garantire interventi territoriali ad integrazione di quelli programmati dalla struttura.
Compito del Responsabile del Centro di Salute Mentale è la programmazione generale e la definizione degli obiettivi da perseguire mediante gli interventi riabilitativi, l’eventuale aggiornamento degli stessi tramite verifiche periodiche almeno mensili dirette a:
− concordare la programmazione dei piani riabilitativi in maniera dettagliata e personalizzata;
− definire e concordare gli specifici progetti riabilitativi sia individuali e di gruppo;
− garantire il coordinamento degli interventi integrati tra ente gestore, CSM, Maestri d’Arte e altre agenzie di riferimento;
− stilare un planning mensile delle attività laboratoristiche, socio-educative e relazionali;
− stilare progetto condiviso a seconda dell’utenza che possa garantire interventi specifici evidence based;
− individuare un caregiver che stilerà una relazione mensile per ogni utente;
ART. 12 - ATTIVITA’
I progetti riabilitativi individuali redatti dall’equipe della Struttura, in attuazione di quanto indicato nel Progetto Terapeutico Riabilitativo predisposto dall’equipe del CSM inviante, dettagliano le singole attività riabilitative, i tempi e i modi di esecuzione oltre ai risultati attesi.
I progetti personalizzati si avvalgono di:
− attività terapeutica e psico-terapeutica individuale e/o di gruppo;
− attività connesse alla cura di sé e dell’ambiente;
− attività ricreative;
− attività di tempo libero;
− psico-educazionali;
− attività idonee e personalizzate atte all’inserimento lavorativo;
− attività risocializzanti;
− attività connesse alla capacità di gestione economica.
ART. 13 - SERVIZIO DI VOLONTARIATO/CIVILE/TIROCINI
All’attività della Struttura possono partecipare su parere del D.S.M. e su autorizzazione della A.S.L.:
− Gli ammessi al servizio civico e ai tirocinio pre e post laurea,
− I tirocinanti di corsi universitari o di corsi regionali professionalizzanti.
nel rispetto delle rispettive competenze e dei rispettivi obblighi o responsabilità.
ART. 14 – FORMAZIONE
La retta corrisposta è comprensiva del raggiungimento dei crediti formativi previsti per ogni figura professionale al di fuori dell’orario di servizio.
Il piano formativo annuale redatto dalla ditta aggiudicataria dovrà essere comunicato al DSM che lo integrerà nella propria offerta formativa.
Si precisa inoltre che tutto il personale, all’atto dell’assunzione, deve aver frequentato il corso di formazione previsto per il personale che manipola alimenti, organizzato dai servizi preposti o dovrà conseguirlo entro e non oltre un mese dall’avvio del servizio. Lo stesso personale dovrà essere sottoposto alle vaccinazioni previste dalla legge.
ART. 15 – AMMISSIONI/DIMISSIONI
Le ammissioni/dimissioni avvengono su richiesta del C.S.M. competente, con predisposizione del P.T.R., e con autorizzazione del Nucleo di Governance del Dipartimento di Salute Mentale.
Entro trenta giorni dall’inserimento dell’utente, la ditta aggiudicataria redigerà un progetto attuativo rispetto al PTR fornito dal CSM che sarà validato in una riunione congiunta con il CSM inviante. Il progetto attuativo, dovrà specificare i mezzi e gli strumenti a disposizione e le modalità di utilizzo degli stessi nel percorso, e potrà prevedere la collaborazione di soggetti esterni al mondo psichiatrico in modo da realizzare una rete sociale di sostegno alla reintegrazione sociale dell’utente.
Le attività svolte dovranno essere registrate, fornendo report validati attraverso strumenti scientificamente condivisi e riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.
ART. 16 – DISCIPLINA DEI BENI IMMOBILI, MOBILI E INVENTARIO
Il servizio allo stato attuale è previsto che venga svolto negli immobili sotto indicati:
Lotto | Struttura | Sede | Località |
Lotto n.1 | CRAP | Taranto-Lama | Xxx Xxxxxx, 0 Xxxxxxx – Lama |
Lotto n.2 | CRAP | Taranto-Tamburi | Xxx Xxxxxx, 000- Xxxxxxx – Tamburi |
Lotto n.3 | CRAP | Manduria-Sava | Xxx Xxxxxxx, 0 Xxxx |
Lotto n.4 | CRAP | Grottaglie | Xxxxxx Xxxxx, 00 – Grottaglie |
Lotto n.5 | CRAP | Xxxxxxx Xxxxxx | Xxx Xxxxxxxx, 0 Xxxxxxx Xxxxxx |
Lotto n.6 | CRAP | Castellaneta | Via Taranto snc – Castellaneta |
Lotto n.7 | CRAP | Massafra | Viale Magna Grecia, ex-Osp. Massafra |
Lotto n.8 | Comunità Alloggio | Taranto | Xxx Xxxxxxxx, 00 - Xxxxxxx |
Lotto n.9 | Comunità Alloggio | Taranto | Via Pio XII, 39 – Taranto |
Lotto n.10 | Centro Diurno | Castellaneta | Via Cavese snc – Ginosa |
Lotto n.11 | Centro Diurno | Massafra | Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxx. Xxxxxxxx |
Xxxxx x.00 | Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx 1 | Xxx XX. Xxxxxxxxxx |
Xxxxx x.00 | Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx 2 | Xxx XX. Xxxxxxxxxx |
Xxxxx x.00 | Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxx | Xxx Xxxxxxxx, 0 Xxxxxxx Xxxxxx |
Lotto n.15 | Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Xxx Xxxxxxxxx, 000 – Grottaglie |
Lotto n.16 | Centro Diurno | Manduria-Sava | Xxx Xxxxxxx, 0 Xxxx |
All’atto dell’aggiudicazione e con la stipula del contratto le strutture immobiliari sopra indicate verranno concesse per l’esercizio delle attività di gestione, ferma restando la facoltà per l’Amministrazione di verificare, ogniqualvolta lo ritenesse opportuno, che l’attività svolta nella struttura sia mantenuta coerente con il livello qualitativo previsto.
La ditta aggiudicataria si impegna a custodire i locali e la struttura con la diligenza del buon padre di famiglia ed ad effettuare tutti i lavori di ordinaria manutenzione che si rendano necessari per la loro corretta conduzione. Essa si costituisce responsabile sia verso l’Amministrazione sia verso i terzi per ogni abuso o trascuratezza nell’uso dell’immobile locato e dei suoi impianti.
E’ in ogni caso fatto assoluto divieto all’appaltatore di manomettere gli impianti relativi alle utenze e qualsiasi altro elemento di carattere architettonico. I miglioramenti apportati e le eventuali addizioni realizzate, pur se raccolta la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione o comunque il suo espresso benestare, non daranno diritto ad alcuna indennità e restano acquisite al patrimonio dell'Amministrazione.
Con il medesimo contratto l’appaltatore si impegnerà anche ad accettare in comodato d’uso dall’Amministrazione, ai sensi degli art.1803 segg. C.C., tutti gli arredi e le attrezzature (a titolo esemplificativo cucine, condizionatori, elettrodomestici etc. etc.) siti nei locali oggetto della concessione, impegnandosi a custodirli e mantenerli in buon stato, senza alterarne l’aspetto e la funzionalità, ed a provvedere alla loro manutenzione e sostituzione quando non più efficienti e decorosi. In caso di sostituzione gli arredi e le attrezzature dovranno essere adeguati sotto l’aspetto funzionale ed estetico al decoro ed al contesto in cui i locali e più in generale l’immobile sono inseriti.
L'appaltatore provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla aggiudicataria i relativi costi.
La concessione della struttura segue le sorti del contratto. Al termine dello stesso l’immobile dovrà tornare nella piena disponibilità dell’Amministrazione, nello stato medesimo in cui lo ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni.
Prima dell’avvio del servizio, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvederà, di concerto con l’Area Gestione Tecnica della Asl di Taranto, alla consegna dei locali e verrà redatto un inventario comprendente i beni mobili ed immobili dati in affidamento e lo stato di conservazione; tale attività dovrà essere debitamente verbalizzata e sottoscritta dalle parti. La Ditta aggiudicataria dovrà usare detti immobili e relativi impianti ed arredi esclusivamente per la gestione della CRAP/Comunità Alloggio e/o Centro Diurno.
Nessuna eccezione potrà essere successivamente avanzata in ordine a fatti, circostanze o stato dei luoghi che risultino esistenti alla data del verbale.
Il verbale conterrà la rilevazione dei consumi indicati dai relativi contatori di tutte le utenze presenti nella struttura, il codice cliente e l’indicazione del fornitore; ditta provvederà ad effettuare voltura dei contratti in essere ovvero, laddove sussistessero ragioni di carattere tecnico che impedissero la stipula di detti contratti provvederà ad installare, a spese ed a cura della stessa aggiudicataria, contatori di sottrazione.
Per i servizi comuni o, comunque per tutti quelli per i quali non sia possibile l’attivazione di autonomi contratti di fornitura o l’installazione di contatori di sottrazione, si procederà alla ripartizione delle spese secondo il criterio della cubatura dei locali interessati fatturando nel rispetto della vigente disciplina in materia di IVA, così come meglio specificato nel successivo art.29 – fatturazione e pagamento
Lotto | Struttura | Sede | Utenze |
Lotto n.1 | CRAP | Taranto-Lama | volturabile |
Lotto n.2 | CRAP | Taranto-Tamburi | non volturabile |
Lotto n.3 | CRAP | Manduria-Sava | volturabile |
Lotto n.4 | CRAP | Grottaglie | volturabile |
Lotto n.5 | CRAP | Xxxxxxx Xxxxxx | volturabile |
Lotto n.6 | CRAP | Castellaneta | volturabile |
Lotto n.7 | CRAP | Massafra | non volturabile |
Lotto n.8 | Comunità Alloggio | Taranto | volturabile |
Lotto n.9 | Comunità Alloggio | Taranto | volturabile |
Lotto n.10 | Centro Diurno | Castellaneta | volturabile |
Lotto n.11 | Centro Diurno | Massafra | non volturabile |
Xxxxx x.00 | Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx 1 | non volturabile |
Xxxxx x.00 | Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx 2 | non volturabile |
Xxxxx x.00 | Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxx | volturabile |
Lotto n.15 | Centro Diurno | Grottaglie | volturabile |
Lotto n.16 | Centro Diurno | Manduria-Sava | non volturabile |
Gestione, esercizio, conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti: obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore è onerato della gestione, esercizio, conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti ad esso affidati nell’ambito della procedura di cui al presente capitolato.
Ai fini del presente appalto si intende per:
Unità Tecnica Gestionale (Unità Tecnica di Gestione)
Ogni elemento (edilizio dell’edificio o parte di esso, impiantistico, utilizzatore, componente, sub-componente, macchina, attrezzatura arredo, elettrodomestico, ausilio, ) preso a sé stante o insieme ad altri oggetto d’appalto.
esercizio con riferimento al singolo componente e/o sub componente oggetto del presente appalto si definisce esercizio il complesso unitario e non frammentabile delle attività poste in essere dall’appaltatore responsabile dell'esercizio in ordine alla sorveglianza e all’ispezione dello stesso componente e/o sub componente finalizzato a permetterne la regolare fruizione, secondo legge.
gestione termine con cui si intende il complesso delle operazioni organizzative, applicative, esecutive e di globale ed unitaria supervisione della disponibilità, in piena efficienza, dell’edificio o di parte di esso affidato, mediante le quali si ottimizza, rispetto alle previsioni e agli indirizzi aziendali e alle normative, il funzionamento, l’impiego e la disponibilità di un edificio,macchina, attrezzatura, impianto, ecc.
conduzione l'armoniosa esecuzione di ogni utile attività volta a garantire la regolare evoluzione del processo di funzionamento della singola unità tecnica di gestione oggetto d'appalto. Con riferimento al sistema edificio-impianto il termina "conduzione" sintetizza, in uno, il complesso delle attività volte a preservare la corretta evoluzione del processo di generazione, trasformazione, trasporto ed utilizzo dell'energia, prevenire l'indisponibilità, anche temporanea, di macchine, componenti e sub-componenti o porzioni di edifici.
manutenzione ordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria tutti gli interventi che non modificano le caratteristiche originarie dell’unità tecnica di gestione oggetto di intervento oppure che modificano le caratteristiche originarie dell’unità tecnica in caso di equivalenza e/o modificazione migliorativa compatibile. Si tratta di interventi manutentivi atti a:
a)mantenere, ripristinare o migliorare l'efficienza e le prestazioni delle unità
tecniche;
b)contenere il normale degrado d'uso;
c)garantire il completamento, in efficienza, della vita utile;
d)far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di interventi manutentivi.
Gli interventi sono normalmente afferenti a:
a)rilevazioni di guasti o avarie, anche incipienti o potenziali, comunque occorsi (manutenzione a guasto, manutenzione correttiva);
b)attuazione di politiche manutentive (manutenzione preventiva, programmata, ciclica, predittiva, secondo condizione);
c)esigenza di ottimizzare la disponibilità del bene e migliorarne l'efficienza: interventi di miglioramento o di piccola modifica.
Si devono considerare parte della manutenzione ordinaria richiesta al soggetto appaltatore i seguenti interventi:
manutenzione ordinaria a guasto, manutenzione ordinaria correttiva: attività eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria, anche incipiente o potenziale, volta a riportare l'unità tecnica nello stato in cui essa possa eseguire, secondo i prescritti livelli di prestazione minima garantita, la funzione richiesta.
manutenzione ordinaria programmata: manutenzione preventiva e predittiva (preventiva su condizione) eseguita in base ad un programma temporale, a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti (anche dal costruttore, produttore, del componente) o a un numero stabilito di grandezze e volta a ridurre la possibilità di guasto o il degrado del funzionamento di un'entità o componente. Si tratta dell’esecuzione di un insieme di interventi a scadenze fisse programmate, gestite, per esempio attraverso un programma di manutenzione, redatto dall’Assuntore in base alle necessità espresse dalla Stazione Appaltante. La finalità di questa tipologia di attività è anche quella di preservare i livelli qualitativi standard, innalzando le prestazioni a una soglia minima generalizzabile, individuata e definita dall’Appaltatore, nel rispetto delle prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante o dalle leggi, regolamenti e norma vigenti.
manutenzione ordinaria riparativa: manutenzione eseguita nell'ambito di servizi manutentivi periodici (manutenzione programmata) e aperiodici (a guasto, a richiesta), finalizzata al ripristino delle anomalie riscontrate e/o segnalate, anche incipienti o potenziali, ed alla conservazione delle unità tecniche nelle loro condizioni di regolare funzionalità o, purché compatibile, di migliorarne le prestazioni.
manutenzione ordinaria predittiva: manutenzione preventiva su condizione, occorrente a seguito di una previsione derivata dall'analisi e dalla successiva valutazione dei parametri significativi afferenti lo stato dell’unità tecnica o delle informazioni rivenienti dallo stato di conoscenza del sistema edificio-pertinenze- impianto. Nei casi in cui esiste una oggettiva difficoltà a prevenire ogni possibile malfunzionamento, (definendo la frequenza e il tipo di intervento occorrente), l’utilizzo di questa metodologia di intervento è rivolta a conoscere, attraverso rilievi ed analisi dello “stato” dei componenti considerati, come e con quali indagini specifiche individuare il progressivo insorgere del malfunzionamento, (strategia della predittività). Strumenti tipici degli interventi periodici di controllo sono la termografia, la misura dei livelli di pressione sonora, la misura delle vibrazioni, le indagini ultrasoniche o radard, ecc.). Tale strumento è gestito sinergicamente con la manutenzione programmata. Per esempio si tratta di interventi volti a:
a)prevenire il verificarsi di un mal funzionamento; b)individuare l’insorgere di un mal funzionamento; c)scoprire mal funzionamenti nascosti;
manutenzione ordinaria preventiva: manutenzione eseguita a intervalli predeterminati, in accordo con le previsioni di legge, delle norme tecniche, dei manuali d’uso e manutenzione dell’unità tecnica nonché delle indicazioni del costruttore/produttore, volti a ridurre il degrado dell’unità tecnica di riferimento o di altre unità tecniche connesse, anche indirettamente.
manutenzione ordinaria secondo condizione: manutenzione preventiva basata sul monitoraggio delle prestazioni dell’unità tecnica e/o dei parametri significativi per il suo funzionamento e sul controllo dei provvedimenti conseguentemente presi.
L’appaltatore dovrà garantire gli interventi di manutenzione ordinaria definiti come al precedente alinea.
L’appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall’avvio del servizio dovrà produrre, e mantenere aggiornato. almeno con cadenza annuale, un “piano delle manutenzioni” specificamente dedicato all’immobile e/o alla porzione di immobile oggetto dell’affidamento;
Il “piano delle manutenzioni” dovrà dettagliare:
a) la descrizione dello stato di consistenza delle unità tecniche di gestione del patrimonio immobiliare, impiantistico, delle attrezzature, delle macchine, degli elettrodomestici e degli arredi oggetto dell’affidamento nonché di tutto ciò che offerto od a qualsiasi titolo esistente presso l’immobile oggetto d’affidamento;
b) il dettaglio della vita tecnica residua di ogni unità tecnica di gestione funzionale al servizio oggetto d’appalto (insiemi e componenti edilizi, impiantistici, di arredi, elettrodomestici e attrezzature);
c) le strategie che lo stesso appaltatore utilizza nell’attuazione della corretta gestione, esercizio, conduzione e manutenzione di tutte le unità tecniche di gestione componenti l’immobile (elementi e sistemi edilizi ed impiantistici, utenze elettriche, utenze meccaniche e termiche, macchine, attrezzature, arredi,…) con particolare riferimento al dettaglio degli interventi così come definiti nel presente articolo;
d) la periodicità degli interventi di manutenzione;
e) le modalità di gestione della manutenzione ciclica e la gestione del fine vita delle unità tecniche di gestione afferenti l’immobile;
f) l’organizzazione del servizio di gestione, esercizio, conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei bisogni manutentivi espressi dall’immobile e dagli impianti a servizio di esso;
ART. 17 - SOPRALLUOGO
La Ditta partecipante potrà effettuare, previa richiesta da inoltrare all’indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx , specificando il lotto di interesse, ovvero all’indirizzo mail xxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx , al fine di concordare un sopralluogo guidato per prendere visione dei locali destinati all’espletamento del servizio.
Per ogni sopralluogo sarà presente un referente aziendale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto che accompagnerà i rappresentanti delle ditte interessate. Al sopralluogo deve presenziare il rappresentante delle stesse, munito di delega scritta del legale rappresentante e, in ogni caso, non più di due rappresentanti per ogni partecipante.
Le operazioni di visita degli immobili, attualmente sede dei servizi oggetto d’appalto, comporta la presa visione e la contestuale accettazione, da parte dell’offerente, dello stato di consistenza dell’immobile, o parte di esso, delle dotazioni impiantistiche, d’arredo di elettrodomestici e di attrezzature.
In caso di RTI costituito o costituendo è necessaria la presenza di almeno un rappresentante – munito di delega scritta del legale rappresentante – di una delle Ditte costituenti il raggruppamento.
Si precisa che in caso di mancata effettuazione dei sopralluoghi, la Ditta, successivamente alla presentazione dell’offerta, non potrà avanzare obiezioni o pretese in merito alla non conoscenza di circostanze che avrebbero potuto influire sulla formulazione dell’offerta stessa.
ART. 18 - RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO
La ditta aggiudicataria si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità civile ed amministrativa, derivante dall’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.
La ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.
La ditta aggiudicataria assumerà inoltre in proprio ogni responsabilità per infortuni eventualmente riportati da tutti i prestatori d'opera di cui l’appaltatore si avvalga nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.
L’ASL di Taranto resta esonerata da ogni responsabilità per i danni e gli infortuni sopra descritti.
A tal fine si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto, ed anche in caso di rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti.
L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto.
A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.
Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni
- o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.
Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti
L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di €5.000.000,00 per persona lesa e di €. 5.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non inferiori ad €.3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di
€.2.000.000,00 per persona.
La ditta appaltatrice si impegna inoltre a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi da incendio e per danni al patrimonio relativamente agli immobili in gestione con massimali non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di €5.000.000,00 per persona lesa e di €. 5.000.000,00 per danni
Anche la copia della predetta polizza dovrà essere consegnata all’AZIENDA SANITARIA LOCALE Taranto prima della sottoscrizione del contratto.
ART. 19 – RESPONSABILI DESIGNATI DALLE PARTI
Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) individuato nel Direttore del DSM, presterà ogni opportuna e dovuta collaborazione al RUP finalizzata a garantire la regolarità nell'espletamento del servizio, provvederà direttamente o tramite suoi delegati ad attestare per ogni fattura trasmessa la regolarità quali – quantitativa del servizio ed alla successiva liquidazione delle fatture nonché proporre l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.
Il DEC potrà impartire disposizioni finalizzate a garantire la regolarità nell'espletamento del servizio, predisporre accertamenti e controlli in qualsiasi momento indirizzati a verificare la rispondenza del servizio a quanto contrattualmente previsto ed oggetto dell'offerta tecnica. Dei controlli verrà redatto apposito verbale in contraddittorio con il Referente del contratto nominato dalla ditta aggiudicataria od un suo incaricato.
ART. 20 – SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
L’aggiudicatario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione, in vigore o che potrà intervenire in corso di contratto, per la tutela dei lavoratori. Il personale dovrà essere dotato degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati, nonché la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08. Dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal D.P.R. 151/2011, esonerando da ogni responsabilità l’ASL di Taranto.
ART. 21 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i., la ditta aggiudicataria è obbligata a:
a. utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
b. comunicare all’ASL il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi;
c. indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG della presente procedura di gara;
ART. 22 – OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E RISERVATEZZA
L’aggiudicatario è obbligato a mantenere riservate le notizie, le conoscenze e le informazioni di pertinenza della ASL TA, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature dati, di cui venga a conoscenza od in possesso, a non divulgare tali dati in alcun modo ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.
L’aggiudicatario si impegna inoltre a far sì che nel trattamento di dati, informazioni e conoscenze in qualunque modo inerenti l'espletamento del servizio, ed in particolar modo nell'ipotesi di dati personali e sensibili, venga rispettata la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 196/2003.
Resta inteso che l’aggiudicatario sarà costituito responsabile per l'esatta osservanza degli anzidetti obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1453 Cod. Civ., impregiudicato il suo diritto al risarcimento dei danni che ne possano essere derivati.
ART.23 – OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 16 TER D.LGS. N. 165/2001 “INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell’A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell’11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ASL di Taranto nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 24 – INADEMPIMENTI E PENALI
Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l’Impresa aggiudicataria dovrà intervenire per porre rimedio a tali inconvenienti entro un termine perentorio che verrà assegnato dal Direttore del DSM .
L’ASL di Taranto potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto l’aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’art. o alle eventuali altre garanzie rilasciate dl’aggiudicatario, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la Ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto contrattualmente stabilito ed accordato.
Ai fini dell’applicazione delle penali verranno conteggiati i rilievi afferenti al servizio oggetto del presente capitolato nonché gli inadempimenti generici o afferenti agli obblighi contrattuali non adempiuti nei tempi e nei modi stabiliti dal capitolato. L’ASL di Taranto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto di appalto, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo medesimo e comunque nei limiti previsti dal D.Lgs.50/2016, in particolare:
− Slittamento dell’avvio
− Mancato invio di comunicazioni relative agli operatori
Per il mancato invio, trimestrale, dell’elenco del personale impiegato presso ciascuna CRAP/COMUNITA’ ALLOGGIO/CENTRO DIURNO, con indicazione del profilo professionale, l’orario settimanale, l’evidenza del personale cessato, anche parzialmente, dal servizio
− Mancato rispetto del segreto d’ufficio e delle norme di tutela della privacy
Trattandosi di un requisito essenziale per l’espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, l’ASL di Taranto chiederà l’immediato allontanamento della persona e la sua sostituzione.
− Violazione degli adempimenti connessi alla mancata osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008, compreso l'uso dei dispositivi di protezione individuale
Ai fini dell’applicazione della presente penale verranno considerate le segnalazioni di disservizio effettuate dal personale incaricato della verifica.
ART. 25 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati all’aggiudicatario per iscritto dall’ASL di Taranto.
In caso di contestazione dell’inadempimento, l’aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’ASL di Taranto, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’ASL di Taranto nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima ASL di Taranto, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’aggiudicatario delle penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’ASL di Taranto potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto l’aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dl’aggiudicatario, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L’ASL di Taranto potrà applicare l’aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; l’aggiudicatario prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 26 – CAUZIONE DEFINITIVA
L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'ammontare netto del contratto aggiudicato, fatte salve le variazioni dell'importo ai sensi del comma 1 art. 103 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità riportate nel disciplinare di gara.
ART. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’A.S.L. si riserva di dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera R.A.R. quando per la terza volta anche non consecutiva, durante il periodo contrattuale, l’A.S.L. a suo insindacabile giudizio abbia dovuto contestare alla ditta il servizio fornito o l’abbia dovuta richiamare all’osservanza degli obblighi contrattuali in dipendenza di inconvenienti che si siano verificati. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva sarà incamerata a titolo di penalità e di indennizzo, salva la ripetizione di maggiori danni.
Sarà causa di risoluzione contrattuale il mancato rispetto degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio, anche alla luce della nuova normativa in materia di responsabilità solidale negli Appalti, decreto legge 17 marzo 2017, n. 25 convertito Legge 20 aprile 2017, n.49.
L’ASL di Taranto in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.).
L’ ASL di Taranto., in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta l’aggiudicatario da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:
▪ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
▪ nel caso gravi e reiterate inadempienze rispetto ai termini previsti dal contratto;
▪ in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria del servizio da parte dell’Ente Gestore;
▪ nel caso di mancato reintegro del deposito cauzionale precedentemente escusso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente;
▪ nel caso di mancata proroga del deposito cauzionale entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente nel caso di proroga del contratto;
▪ nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dl’aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
▪ in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
▪ in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
▪ in caso in cui le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
▪ negli altri casi previsti dal presente Capitolato.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’ASL di Taranto. il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’ASL di Taranto. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.
ART. 28 – RECESSO
L’ASL di Taranto può esercitare il recesso in caso di mutamenti di carattere istituzionale, organizzativo o logistico che abbia un’incidenza sull’esecuzione dell’appalto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende fare riferimento a ipotesi quali l’aggregazione di più Aziende Sanitarie Locali preesistenti in una territorialmente più ampia ovvero nell’ipotesi in cui in costanza di contratto sopraggiunga l’aggiudicazione ed il conseguente affidamento del servizio a seguito dell’espletamento di una gara unica regionale, ovvero qualora sopravvengano disposizioni regionali che disciplinino la materia in maniera diversa nonché in caso di internalizzazione del servizio.
Nelle ipotesi di cui sopra l’Ente Gestore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nel contratto, con esplicita rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
Al di fuori delle ipotesi precedenti, secondo quanto previsto dall’art. 8 L.R. n. 20/2002 è sempre fatto salvo per la stazione appaltante il diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni liberi e consecutivi, a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell’art. 1373 commi 1 e 2 c.c., con espressa esclusione da quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
In caso di esercizio del diritto di recesso, il Gestore avrà diritto, a titolo di indennizzo e ristoro, al pagamento del servizio già eseguito oltre al decimo dell’importo delle forniture non ancora eseguite calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara – con riferimento al quantitativo presunto relativo all’Azienda Sanitaria che recede e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite (Art. 109 DLGS n. 50/2016).
ART. 29 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Il contratto sarà stipulato “a misura”. Il pagamento del corrispettivo avverrà su base mensile e all’appaltatore verrà corrisposto un importo pari alla retta giornaliera offerta in sede di gara, moltiplicata per il numero di utenti effettivamente autorizzati ed inseriti nella Struttura Sanitaria.
In caso di assenze temporanee dei pazienti considerate nel progetto riabilitativo personalizzato o di ricovero ospedaliero per il quale viene assicurata la continuità assistenziale, la retta giornaliera è decurtata della diaria vitto e sarà pari a:
▪ Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica: €146,64 (centoquarantasei/64)
▪ Comunità Alloggio: €87,78 (ottantasette/78)
▪ Centro Diurno: €74,52 (settantaquattro/52)
Eventuali adeguamenti relativi alla retta giornaliera, determinati dalla Regione Puglia, saranno prontamente applicati con la stessa decorrenza e modalità indicate dall’organo regionale;
L’ente gestore dovrà emettere una fattura per ogni struttura gestita e la fattura dovrà contenere tra l’altro:
▪ l’indicazione del CSM inviante;
▪ elenco dei pazienti identificati con il solo codice opportunamente criptato;
▪ giornate di presenza di ciascun paziente retribuite a retta piena;
▪ giornate di presenza di ciascun paziente retribuite a retta ridotta in caso di assenze temporanee;
▪ numero di delibera di aggiudicazione gara.
La fattura, dovrà essere accompagnata dal documento di attestazione della buona esecuzione del servizio reso nel periodo di riferimento, da redigere a cura dei Direttori del CSM in cui insiste la struttura.
Le fatture relative alle prestazioni di cui al presente capitolato dovranno essere intestate all’A.S.L. TA/
D.S.M. [riportando il C.I.G. e il codice di macrostruttura]; i pagamenti delle fatture pervenute saranno eseguiti a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura a mezzo mandato.
La ditta, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’aggiudicatario potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora l’aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. dall’Amministrazione aggiudicatrice.
Ai sensi dell’art.30 c.6 del DLgs n.50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’aggiudicatario o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art.105 del DLgs n.50/2016, impiegati nelle’esecuzione del contratto, il RUP invita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
In riferimento alle utenze, laddove sussistono ragioni di carattere tecnico che impediscono la stipula di contratti di fornitura autonomi da parte degli aggiudicatari, e comunque sino alla reale voltura dei contatori, l’Asl di Taranto provvederà mensilmente ad addebitare l’importo, a titolo di rimborso forfettario, di €500,00 oltre Iva fatto salvo conguaglio annuale. Tale somma potrà essere proporzionalmente ridotta in relazione alle utenze effettivamente intestate.
In tali casi l’Area Gestione Tecnica provvederà alla definizione dei conguagli da corrispondere e l’Area Risorse Finanziarie provvederà all’emissione della relativa fattura e/o nota di credito. Analogamente, nelle stesse modalità sarà cura dell’Area Gestione Tecnica determinare gli importi da addebitare per i servizi comuni.
ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso l’ASL di Taranto – Area Gestione del Patrimonio, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo nei casi e con le modalità di cui all’art. 19 del D. Lgs. 196/03.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare e dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
ART. 31 – RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti dell’ASL di Taranto.
L’appaltatore pertanto ai sensi dell’art.29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
L’appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ed imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti;
non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito di svolgimento del contratto;
- adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 31 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati nell’art. 31 e analiticamente specificate nell’allegato B (“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”) del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo per la stazione appaltante;
- rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dall’ASL di Taranto per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2049 del codice civile;
- adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l’incarico è stato portato a termine o revocato;
- avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la stazione appaltante;
- fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- comunicare al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’incarico. All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest’ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
ART. 32 - ONERI DEL CONTRATTO
Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della ditta aggiudicataria.
ART. 33 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere nell’esecuzione dell’appalto è competente esclusivamente il Foro di TARANTO.
In ogni caso, nelle more dell’eventuale giudizio dell’Autorità Giudiziaria, l’appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l’Asl di Taranto di rivalersi per gli ulteriori danni subiti.
ART. 34 – NORME E CONDIZIONI FINALI
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel disciplinare e nel capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubblici servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti e tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia di organizzazione e funzionamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e semiresidenziali.
ALLEGATO N.1: PLANIMETRIE
ALLEGATO N.2: ELENCO DEL PERSONALE