CONTRATTO DI SERVIZIO
CONTRATTO DI SERVIZIO
per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa s.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato
Indice Premessa
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 1 (Definizioni)
Articolo 2 (Oggetto)
Articolo 3 (Diritto di esclusiva) Articolo 4 (Ulteriori attività)
Articolo 5 (Divieto di cessione e di sub-concessione) Articolo 6 (Obblighi e responsabilità del Gestore)
Articolo 7 (Obblighi della Provincia di Varese e dell’Ufficio d’Ambito) Articolo 8 (Carattere “in house” del Gestore)
Capo II – Reti e impianti, oneri pregressi
Articolo 9 (Infrastrutture e altri beni strumentali all’erogazione del Servizio) Articolo 10 (Alienazione ed eliminazione di beni ed attrezzature)
Articolo 11 (Restituzione dei beni strumentali all’erogazione del Servizio) Articolo 12 (Oneri pregressi)
Capo III – Piano d’Ambito e Tariffa
Articolo 13 (Piano d’Ambito)
Articolo 14 (Obiettivi strutturali e relativi indicatori) Articolo 15 (Obiettivi di qualità e relativi indicatori)
Articolo 16 (Revisioni del Piano d’Ambito, dei Regolamenti di Utenza e della Carta del servizio)
Articolo 17 (Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d’Ambito, dei Regolamenti di utenza e della Carta del servizio)
Articolo 18 (Dichiarazioni e garanzie del Gestore)
Articolo 19 (Impegno alla cooperazione da parte dell’Ufficio d’Ambito) Articolo 20 (Autorizzazioni, concessioni e permessi)
Articolo 21 (Realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito) Articolo 22 (Finanziamento degli interventi previsti nel Piano d’Ambito) Articolo 23 (Procedure espropriative)
Articolo 24 (Tariffa)
Articolo 25 (Variazioni tariffarie)
Articolo 26 (Equilibrio economico-finanziario della gestione)
Articolo 27 (Modalità di riscossione della tariffa e Listino prezzi per prestazioni non comprese nella regolazione tariffaria)
Capo IV - Controllo
Articolo 28 (Controllo da parte dell’Ufficio d’Ambito) Articolo 29 (Comunicazione dati sui servizi)
Articolo 30 (Ulteriori comunicazioni all’Osservatorio regionale risorse e servizi)
Articolo 31 (Regolamenti di utenza per i servizi di acquedotto e per i servizi di fognatura e depurazione)
Articolo 32 (Carta della qualità dei servizi)
Articolo 33 (Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue e Catasto degli scarichi)
Articolo 34 (Manuale della sicurezza) Articolo 35 (Manuale della qualità)
Articolo 36 (Piano di emergenza in caso di crisi idrica)
Articolo 37 (Piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione) Articolo 38 (Piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie) Articolo 39 (Misura del volume prodotto e del volume erogato)
Capo V - Termine del Contratto di Servizio
Articolo 40 (Durata dell’affidamento) Articolo 41 (Risoluzione)
Articolo 42 (Intimazione ad adempiere)
Articolo 43 (Privilegio generale in favore dei soggetti finanziatori) Articolo 44 (Cessione dei crediti)
Capo VI - Garanzie, sanzioni e contenzioso
Articolo 45 (Fideiussione)
Articolo 46 (Assicurazioni)
Articolo 47 (Penalizzazioni)
Articolo 48 (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria) Articolo 49 (Forza maggiore)
Articolo 50 (Risoluzione delle controversie) Articoli 51 (Tutela da class action)
Capo VII – Disposizioni transitorie
Articolo 52 (Periodo transitorio e subentro nelle gestioni esistenti) Articolo 53 (Prosecuzione delle gestioni esistenti)
Capo VIII – Disposizioni finali Articolo 54 (Imposte, tasse, canoni) Articolo 55 (Spese contrattuali) Articolo 56 (Disposizioni finali) Articolo 57 (Allegati)
CONTRATTO DI SERVIZIO
per regolare i rapporti tra la l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa s.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato
L’anno 2015, il giorno [•] del mese di luglio, in Varese,
tra
l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese (di seguito “Ufficio d’Ambito”), rappresentata dal Sig. [•], nato a [•] il [•], il quale interviene nella sua qualità di Presidente dell’Ufficio d’Ambito, domiciliato per la carica in [•], via [•];
- da una parte
e
Alfa s.r.l. (di seguito “Gestore”), rappresentata, ai sensi dell’art. [•] del proprio statuto, dal Sig. [•], nato a [•] il [•], il quale interviene nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in [•], via [•];
- dall’altra parte
(di seguito congiuntamente le “Parti”)
si conviene e si stipula quanto segue Capo I - Disposizioni generali
Articolo 1 (Definizioni)
1. Le Parti convengono di attribuire ai termini ed alle locuzioni di seguito elencate il significato in appresso indicato:
a) Ambito Territoriale Ottimale o, semplicemente, ATO o Ambito: il territorio, corrispondente ai confini amministrativi della Provincia di Varese (con esclusione del territorio di Castellanza che segue un proprio accordo di interambito approvato con delibera Consiglio Provinciale PV), secondo quanto stabilito dall’articolo 47, comma 1 della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, sulla base del quale, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 152/06, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico la Provincia di Varese per il tramite dell’Ufficio d’Ambito;
b) Autorità o AEEGSI: è l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;
c) Carta del Servizio o, semplicemente, Carta: la Carta della qualità dei servizi, ovvero il documento adottato in conformità alla normativa in vigore in cui sono specificati i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza, allegato sub “C” al presente Contratto di Servizio;
d) Contratto di Servizio: il presente atto contrattuale, approvato dalla Provincia di Varese ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera d) della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 , finalizzato a disciplinare termini e modalità di gestione del servizio idrico integrato all’interno dell’ATO della Provincia di Varese;
e) Disciplinare tecnico: è il complesso di documenti nei quali sono specificate le modalità tecniche con le quali il Gestore deve svolgere il Servizio, costituiti dai seguenti atti: a) Piano d’ambito; b) Carta del servizio; c) Regolamenti di utenza;
f) Enti locali: la Provincia di Varese ed i Comuni ricadenti nell’ambito territoriale della Provincia di Varese;
g) Garante: il Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26;
h) Gestore: la società Alfa s.r.l., affidataria del servizio idrico integrato per l’ambito della provincia di Varese;
i) Gestori esistenti: i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali;
l) Legge Regionale: la legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
m) Modello gestionale e organizzativo: a norma dell’articolo 149 del D.Lgs. n. 152/06, è il documento, contenuto nel Piano d’Ambito allegato sub “B”, che individua le modalità di organizzazione e di gestione del servizio;
n) Osservatorio regionale risorse e servizi: l’Osservatorio regionale risorse e servizi di cui all’articolo 4, comma 1, della Legge Regionale;
o) Periodo transitorio: gli anni 2015, 2016 e 2017, entro i quali il Gestore dovrà essere operativo per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l’intero ambito territoriale della Provincia di Varese;
p) Piano d’Ambito: il documento di pianificazione, redatto ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 152/06, contenente la Ricognizione delle opere e delle gestioni, il Modello gestionale e organizzativo, il Programma degli interventi e il Piano economico- finanziario comprensivo del Piano tariffario, allegato sub “B” al presente Contratto di Servizio;
q) Piano economico-finanziario: a norma dell’articolo 149, comma 4, è il documento, contenuto nel Piano d’Ambito allegato sub “B”, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, che prevede l’andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento; il documento contiene inoltre, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, il programma temporale e finanziario di esecuzione degli interventi;
r) Programma degli interventi: a norma dell’art. 149, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, è il documento, contenuto nel Piano d’Ambito allegato sub “B”, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
s) Regolamento di utenza del servizio di acquedotto e Regolamento di utenza del servizio di fognatura e Regolamento di utenza del servizio di depurazione: sono i documenti in cui sono descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell’eventuale contenzioso; il primo è allegato sub “D al presente Contratto di Servizio e il secondo è allegato sub “E” al presente Contratto di Servizio;
t) Servizio o, semplicemente, SII: il servizio idrico integrato, costituito dall’insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, secondo quanto stabilito dall’articolo 47, comma 1, della Legge Regionale.
u) Subentro nelle gestioni esistenti: la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali, da parte del Gestore, da concludersi entro il 31 dicembre 2017;
v) Tariffa: il corrispettivo per la gestione del Servizio, prevista nel Piano d’Ambito allegato sub “B”;
w) Ufficio d’Ambito: l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese.
Articolo 2 (Oggetto)
1. L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese (“Ufficio d’Ambito”), in virtù della delibera del proprio consiglio di amministrazione n. 45 del 16/06/2015 e della delibera
n. [•] del [•] del consiglio provinciale della Provincia di Varese, assunta in forza di quanto disposto dall’articolo 48, comma 2, lettera a) della legge regionale 26/2003 e anche quale atto fondamentale dell’Ufficio d’Ambito e, pertanto, ai sensi dell’articolo 114 del Tuel, allegata al presente Contratto di Servizio sub “A”, affida in concessione alla società Alfa s.r.l. (“Gestore”), che accetta, la gestione del servizio idrico integrato (“Servizio”) per l’intero Ambito territoriale ottimale (“ATO” o “Ambito”) della Provincia di Varese.
2. Il Gestore esercita il Servizio affidato conformemente al presente Contratto di Servizio ed ai relativi Allegati, con particolare riferimento al Piano d’Ambito, nonché conformemente alle modifiche e/o integrazioni ai predetti Allegati, con particolare riferimento al Piano d’Ambito, nonché ai documenti che saranno approvati in futuro dalla Provincia di Varese e/o dall’Ufficio d’Ambito, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali di programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, secondo i termini e le condizioni indicati negli articoli seguenti.
3. Il Gestore è autorizzato a percepire, come corrispettivo esaustivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dal presente Contratto di Servizio, la tariffa del servizio idrico integrato disciplinata nel successivo articolo 24 (“Tariffa”).
Articolo 3 (Diritto di esclusiva)
1. Per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, e fatto salvo quanto previsto all’art. 52 relativamente alla prosecuzione delle gestioni esistenti durante il Periodo transitorio, al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di esercitare il Servizio all’interno dell’ATO della Provincia di Varese, con esclusione del territorio di Castellanza che segue un proprio accordo di interambito approvato con delibera Consiglio Provinciale.
2. In caso di modifiche alla delimitazione del territorio di propria competenza ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della Legge Regionale, la Provincia di Varese avrà facoltà, nei limiti di legge, di escludere dall’oggetto del presente Contratto parti di territorio oppure di includerne di nuove.
Articolo 4 (Ulteriori attività)
1. Il Gestore, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace del Servizio, si impegna, su richiesta dell’Ufficio d’Ambito, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dal presente Contratto di Servizio, ma connesse o accessorie alla gestione del Servizio e sempre che risultino consentite dalle deliberazioni della AEEGSI di regolamentazione del settore.
2. Il corrispettivo delle attività di cui al precedente paragrafo 1, ove non ricompreso nella tariffa del servizio idrico integrato, sarà determinato in accordo fra le Parti.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 4, nonché il rispetto del principio di prevalenza ed esclusività, il Gestore, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alla gestione del Servizio, non pregiudichino la gestione del Servizio, nonché l’equilibrio economico-finanziario del Gestore e/o non determinino maggiori costi per gli utenti, risultino consentite dalle deliberazioni della AEEGSI di regolamentazione del settore e siano comunque compatibili con i requisiti per l’affidamento “in house” di cui al successivo articolo 8.
4. Qualora il Gestore intenda svolgere attività che esulino dal Servizio in affidamento, ma che comportino l’utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio, dovrà richiederne specifica autorizzazione all’Ufficio d’Ambito, anche in relazione all’eventuale utilizzo del personale addetto al Servizio, nonché alle modalità ed alle condizioni di utilizzo delle infrastrutture.
5. In ogni caso le attività indicate ai paragrafi 3 e 4 devono essere compatibili con il presupposto relativo alla gestione in house del servizio, consistente nella circostanza che il Gestore esercita la parte prevalente della propria attività per gli enti soci mediante lo svolgimento del servizio pubblico affidatogli. Conseguentemente, dette attività devono essere contraddistinte nella loro misura secondo quanto individuato dalla normativa comunitaria e nazionale, così come interpretata dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, e secondo la regolamentazione stabilita dalla AEEGSI.
6. L’Ufficio d’Ambito, verificato il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e la compatibilità delle ulteriori attività di cui al precedente paragrafo 4 con quelle di gestione, può autorizzare il Gestore stipulando con esso apposita convenzione.
7. La convenzione di cui al precedente paragrafo 5 dovrà garantire la salvaguardia degli interessi primari della gestione del Servizio e stabilirà i criteri di utilizzo dei proventi derivanti da tali ulteriori attività a vantaggio del cliente finale, in particolare mediante
la previsione di riduzioni tariffarie, comunque in conformità con le deliberazioni in proposito approvate dall’Autorità.
8. Il Gestore si impegna a sottoporre all’Ufficio d’Ambito uno specifico atto convenzionale che disciplini l’attività di supporto tecnico a favore dell’Ufficio d’Ambito in materia di istruttoria delle istanze di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio e in relazione alle attività di controllo sul rispetto dei contenuti delle autorizzazioni istruite dall’Ufficio d’Ambito, adottate dalla Provincia e rilasciate dai SUAP, e comunque nel rispetto della regolamentazione stabilita dalla AEEGSI.
Articolo 5
(Divieto di cessione e di sub-concessione)
1. È fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, anche parzialmente, il presente Contratto di Servizio, anche mediante trasferimento o affitto del relativo ramo d’azienda non preventivamente autorizzato dall’Ufficio d’Ambito ai sensi del successivo articolo 8 (“Requisiti del Gestore”), sotto pena dell’immediata risoluzione dello stesso, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento della fideiussione di cui al successivo articolo 45 (“Fideiussione”), oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell’Ufficio d’Ambito, potrà avvalersi, per la sola esecuzione di specifiche attività strumentali alla gestione del Servizio, di soggetti terzi, individuati esclusivamente nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo quanto precisato nel successivo articolo 22 (“Realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito”).
Articolo 6
(Obblighi e responsabilità del Gestore)
1. Il Gestore, nell’espletamento della gestione del Servizio, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto di Servizio, nonché a tutti gli obblighi contenuti negli Allegati al Contratto di Servizio e nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Gestore è in particolare responsabile del rispetto degli obblighi in materia di investimenti, di manutenzione, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento dei livelli di qualità e degli obiettivi strutturali ivi previsti. L’Ufficio d’Ambito è libero di modificare gli obblighi gravanti sul Gestore contenuti negli Allegati al Contratto di Servizio e nel Piano di Ambito, con l’unico onere di dover inserire in tariffa gli eventuali maggiori costi e di mantenere l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
2. Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative, con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall’inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.
3. Il Gestore è tenuto a gestire il Servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge Regionale, e nel rispetto di quanto stabilito nel Modello gestionale e organizzativo contenuto nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
4. Il Gestore, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, si obbliga a prendere in consegna ed a gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio elencati nel Piano d’Ambito (“Elenco delle infrastrutture del SII”), che sono affidate in concessione al Gestore per tutta la durata del presente Contratto di Servizio.
5. Il Gestore si obbliga a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all’ampliamento e potenziamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio, nonché gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali nel rispetto di quanto stabilito nel Programma degli Interventi contenuto nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
6. Il Gestore, ai sensi dell’articolo 173 del D.Lgs. n. 152/2006, si obbliga ad assumere il personale alle dipendenze delle gestioni esistenti, utilizzato nella gestione dei servizi idrici da almeno 8 mesi precedenti la data di affidamento del Servizio, secondo quanto previsto nel Piano d’Ambito. Secondo quanto disposto dal citato dell’articolo 173 del D.Lgs. n. 152/2006, al trasferimento di personale si applica, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo d’azienda di cui all’articolo 2112 del codice civile, oltre alle vigenti norme locali integrative. Il Gestore si obbliga ad applicare, nei confronti del personale di cui al presente paragrafo, le condizioni contrattuali, normative e retributive in atto, applicando altresì i contratti collettivi nazionali di categoria.
7. Il Gestore si obbliga a versare all’Ufficio d’Ambito, con periodicità semestrale e sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo Ufficio d’Ambito, le somme necessarie a coprire i costi di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito, in conformità alle previsioni del Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e comunque nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia dall’Autorità.
8. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere di cui risultasse eventualmente proprietario ed in egual misura grava sul Gestore la responsabilità delle opere di terzi affidate al medesimo e che restano di proprietà di tali soggetti terzi, nonché la responsabilità di quelle opere affidate o realizzate direttamente dal Gestore successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto di Servizio.
9. Il Gestore terrà sollevati e indenni la Provincia di Varese, l’Ufficio d’Ambito, gli Enti locali e gli organi di controllo, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione del Servizio, ad esclusione dei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti, dal giorno in cui avrà inizio la gestione e fino alla data della sua cessazione.
10. Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
11. Il Gestore si obbliga affinché nell’esecuzione di forniture, servizi e lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi ai sensi del precedente paragrafo 2 dell’articolo 5 (“Divieto di cessione e di sub-concessione”) tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico finalizzate alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro ed al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.
12. Il Gestore si impegna a collaborare con l’Ufficio d’Ambito nell’attività di controllo dalla medesima esercitata e a fornire tutte le informazioni dovute secondo quanto specificato nei successivi articoli 28 (“Controllo da parte dell’Ufficio d’Ambito”) e 29 (“Comunicazione dati sui servizi”).
13. Il Gestore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e 165 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 31/2001, si impegna a dotarsi, anche mediante convenzionamento con altri soggetti gestori, di un servizio di controllo territoriale, anche mediante uno o più laboratori di analisi, secondo quanto previsto nel Piano d’Ambito, che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori. In particolare, il Gestore, in relazione allo scarico dei depuratori, opererà in conformità a quanto previsto dalle norme regionali in materia, sia per quanto concerne l’effettuazione dei controlli sia con riferimento ai relativi obblighi di comunicazione. Il Gestore deve informare gli utenti dei risultati dei controlli e delle analisi svolti ai sensi del presente paragrafo, con periodicità e modalità prescritte dagli obblighi di trasparenza definiti dall’Autorità, anche in relazione al perseguimento degli obiettivi di qualità di cui al successivo articolo 15 (“Obiettivi di qualità e relativi indicatori”).
14. Il Gestore è obbligato:
a) ad effettuare entro il 31 dicembre 2015 la redazione definitiva dell’Elenco delle infrastrutture e dei beni strumentali al servizio di cui all’articolo 9 (“Infrastrutture e altri beni strumentali al Servizio”);
b) a completare entro il 30 giugno 2016 la ricognizione e il rilievo delle reti fognarie e delle reti acquedottistiche;
c) a completare entro il 30 giugno 2016 il censimento e la regolarizzazione degli scarichi di fognatura ed il Catasto degli scarichi delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio, come previsto all’articolo 33 (“Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue”);
d) a completare entro il 30 giugno 2016 il data-base informatico (anche attraverso Piani di geo-referenziazione) delle reti gestite.
15. Resta inteso che il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile relativamente a quei beni di proprietà di Enti locali o di altri soggetti, nei casi di vizi costruttivi o del suolo preesistenti all’affidamento del Servizio, di difetti delle opere, ovvero di evizione della cosa, di pericolo di rivendica, della scoperta di gravami di terzi, per le cui conseguenze a danno del Gestore e/o di terzi, rimane responsabile lo stesso proprietario.
16. Trova applicazione al presente contratto l’articolo 1374 del codice civile.
Articolo 7
(Obblighi dell’Ufficio d’Ambito)
1. L’Ufficio d’Ambito, si impegna a collaborare con il Gestore, per quanto di propria competenza, al fine di migliorare e/o rendere più efficiente ed efficace la gestione del Servizio.
Articolo 8
(Carattere “in house” del Gestore)
1. Al fine di garantire il mantenimento del carattere “in house” del Gestore per tutta la durata dell’affidamento, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all’Ufficio d’Ambito ogni evento o atto che possa influire sulla perdita del carattere “in house” del Gestore.
2. Qualora il Gestore sia interessato da operazioni societarie straordinarie, quali conferimento, cessione o affitto di ramo d’azienda, scissione, anche parziale, o fusione, lo stesso è tenuto a comunicare preventivamente il relativo progetto all’Ufficio d’Ambito, il quale valuta che dette operazioni siano coerenti con il servizio erogato e non inficino i presupposti e le previsioni del presente Contratto di Servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del gestore per l’ottenimento dell’affidamento. Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al presente paragrafo in assenza del preventivo parere favorevole dell’Ufficio d’Ambito, che dovrà esprimere entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del Gestore, corredata da tutte le informazioni necessarie. Detto termine può essere interrotto per richiedere delle integrazioni istruttorie.
Capo II - Reti, impianti, oneri pregressi Articolo 9
(Infrastrutture e altri beni strumentali al Servizio)
1. Le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti cespiti strumentali alla gestione del Servizio possono essere:
a) di proprietà del Gestore, se realizzate dal Gestore nel corso dell’affidamento e iscritte nel libro cespiti del Gestore cui è riconosciuta, a termini di legge, la proprietà, con obbligo di trasferimento a favore degli Enti locali al termine dell’affidamento secondo la normativa vigente al momento del trasferimento. Se tra i beni di cui sopra sono comprese, ove consentito dalla normativa tempo per tempo vigente, infrastrutture strumentali al Servizio, esse mantengono le caratteristiche di destinazione al pubblico servizio;
b) affidati in concessione d’uso gratuita al Gestore per tutta la durata dell’affidamento, se si tratta di infrastrutture di proprietà degli Enti locali o di altri soggetti.
2. Come previsto all’articolo 6, paragrafo 14, lettera a), il Gestore dovrà effettuare, entro il 31 dicembre 2015, la redazione definitiva dell’elenco delle infrastrutture e degli altri beni strumentali alla gestione del Servizio, che sono affidate in concessione al Gestore per tutta la durata del presente Contratto di Servizio (“Elenco definitivo delle infrastrutture e degli altri beni strumentali al Servizio” o, semplicemente, “Elenco definitivo”), aggiornando e integrando l’Elenco delle infrastrutture contenuto nel Piano d’Ambito, raccogliendo gli elementi documentali necessari a determinare lo stato di consistenza dei beni, nonché lo stato di fatto e di diritto.
3. Il Gestore accetta, con la sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, di prendere in carico i beni descritti nell’Elenco delle infrastrutture contenuto nel Piano d’Ambito e quelli risultanti dall’integrazione dello stesso nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna. La mancata ottemperanza a tale obbligo darà luogo all’applicazione delle penalizzazioni previste al successivo articolo 47 (“Penalizzazioni”).
4. La redazione definitiva avverrà distinguendo l’inventario fisico dei beni per categoria e per Comune/soggetto concedente, completo dello stato di funzionamento, della vita utile residuale, del valore originale, del valore contabile residuo non ammortizzato e, eventualmente, del valore effettivo. A tal fine sarà utilizzata la seguente metodologia:
a) Terreni: identificativi catastali; b) Impianti e Reti: descrizione fisica ed impiantistica su schede sinottiche.
5. Al fine di completare l’Elenco definitivo dei beni di cui al precedente paragrafo 2, il Gestore, in contraddittorio con ciascun Ente Locale/soggetto concedente i beni in oggetto, e se necessario in collaborazione con l’Ufficio d’Ambito, si impegna a prendere cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trovano i beni, ad effettuare le necessarie valutazioni e perizie ed a redigere appositi verbali che attestino lo stato di consistenza definitivo, recante la completa descrizione aggiornata delle caratteristiche di tali beni.
6. In sede di prima revisione del Piano d’Ambito saranno definite, nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità, le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nell’Elenco delle infrastrutture contenuto nel Piano d’Ambito. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d’Ambito che si rendessero necessarie ad esito della redazione dell’Elenco definitivo, secondo quanto precisato nel successivo articolo 13 (“Piano d’Ambito e finanziamento”).
7. Il Gestore si impegna a predisporre i dati relativi alle reti e agli impianti inventariati in un sistema informativo, anche georeferenziato, secondo la disciplina nazionale e regionale vigente.
8. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali esistenti, strumentali alla erogazione del Servizio e quelli che saranno successivamente realizzati in attuazione del Piano d’Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo è tenuto a ripristinare a regola d’arte lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento, nel rispetto dei vigenti Regolamenti comunali in materia, avendo altresì cura di minimizzare i disagi procurati dall’esecuzione dei predetti interventi.
9. Ai sensi dell’articolo 157 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di realizzazione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio da parte degli Enti locali o di soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso di costruire, il Gestore ha facoltà di formulare specifiche prescrizioni progettuali, costruttive e di controllo e direzione lavori. L’Ufficio d’Ambito, in ogni caso, farà tutto ciò che è in proprio potere affinché (i) il progetto di dette opere, prima dell’avvio dei lavori, venga sottoposto alla validazione ed approvazione da parte dell’Ufficio d’Ambito medesimo in collaborazione con il Gestore, il quale potrà formulare osservazioni e richiedere adeguamenti alle prescrizioni ed agli standard progettuali; (ii) il Gestore abbia in ogni momento la possibilità di controllare i lavori, di richiedere adeguamenti rispetto alle modalità di esecuzione delle opere ed effettuare collaudi parziali in corso d’opera che potranno determinare, in caso negativo, la necessità di azioni correttive. La gestione di tali beni
sarà assunta dal Gestore a seguito di apposito collaudo conclusosi con esito positivo, operato dal Gestore medesimo o da suoi incaricati, in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d’Ambito che si rendessero necessarie in conseguenza dell’assunzione della gestione di tali beni, secondo quanto precisato nel successivo articolo 14 (“Piano d’Ambito e finanziamento”).
10. Il Gestore si obbliga a trasmettere all’Ufficio d’Ambito, con periodicità annuale, nonché, ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera j), e 35 della Legge Regionale, all’Osservatorio regionale risorse e servizi, le informazioni necessarie all’aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterrane; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità alla disciplina nazionale e regionale vigente e trasmessi agli Enti competenti con la periodicità prevista dalle normative di volta in volta applicabili.
Articolo 10
(Alienazione ed eliminazione di beni ed attrezzature)
1. Qualora, anche a seguito della verifica prevista in sede di redazione dell’Elenco definitivo, taluni beni o attrezzature dovessero risultare obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per la gestione del Servizio, il Gestore provvederà:
a) per tutti i casi di beni mobili o immobili diversi dalle infrastrutture strumentali alla gestione del Servizio: (i) nel caso in cui siano di sua proprietà, alla loro alienazione e/o eliminazione; (ii) nel caso in cui facciano parte dei beni concessi in gestione, alla relativa segnalazione al proprietario e all’Ufficio d’ambito, affinché si concordino le modalità di alienazione, eliminazione, smaltimento o riconsegna allo stesso dei medesimi beni;
a) per tutti i casi di beni che costituiscono infrastrutture strumentali alla gestione del Servizio, alla loro alienazione e/o eliminazione, secondo le istruzioni ricevute dall’Ufficio d’Ambito, cui il Gestore dovrà dare previa completa informativa.
Articolo 11
(Restituzione dei beni strumentali all’erogazione del Servizio e assunzione da parte del gestore subentrante del personale)
1. In caso di scadenza, risoluzione o anticipata cessazione, per qualsivoglia motivo, del presente Contratto di Servizio, tutti i beni affidati in concessione al Gestore ai sensi del precedente articolo 9 (“Infrastrutture e altri beni strumentali al Servizio”), nonché le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio realizzati dal Gestore nel corso della gestione, devono essere trasferiti dal Gestore agli Enti locali o al successivo gestore, secondo quanto sarà disposto dall’Ufficio d’Ambito sulla base della normativa vigente al momento del perfezionamento del suddetto trasferimento e delle deliberazioni adottate dalla AEGGSI, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, compatibilmente con la loro vita utile e il periodo di utilizzazione effettiva.
2. I beni di cui al precedente paragrafo 1, ove completamente ammortizzati, devono essere trasferiti gratuitamente. Ove tali beni non risultassero completamente ammortizzati, sarà dovuto, a favore del Gestore ed a carico del soggetto beneficiario, un indennizzo pari alla quota parte del valore dei beni non ancora ammortizzata, secondo quanto sarà disposto dall’Ufficio d’Ambito sulla base delle deliberazioni della AEEGSI e comunque nel rispetto della normativa vigente al momento del perfezionamento del suddetto trasferimento. Il pagamento avrà luogo entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di cessazione dell’efficacia del presente Contratto di Servizio o, se successiva, dalla data di effettiva cessazione della gestione, salva diversa regolamentazione da parte della AEEGSI. L’Ufficio d’Ambito, a tal fine, potrà prevedere l’obbligo per il nuovo gestore subentrante di assumere, ai sensi dell’articolo 1273 del codice civile, il debito relativo al pagamento dell’indennizzo nei confronti del Gestore.
3. Il gestore subentrante dovrà assumere i lavoratori subordinati alle dipendente del gestore uscente, ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. n. 152/2006 e comunque in conformità alla normativa vigente al momento del subentro.
Articolo 12 (Oneri pregressi)
1. Ai sensi dell’art. 153, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, le passività relative alla gestione del Servizio, ivi compresi gli oneri connessi all’ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al gestore subentrante, che subentra nei relativi obblighi. Ai sensi del medesimo articolo, il gestore subentrante è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso (c.d. “valore di subentro”) definito dall’Ufficio d’ambito secondo i criteri stabiliti dalla AEEGSI e secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite dalla medesima Autorità.
Capo III – Piano d’Ambito e Tariffa Articolo 13
(Piano d’Ambito)
1. Il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all’utenza, il programma degli interventi, il piano economico finanziario e gli elementi econonomici, finanziari e patrimoniali per l’elaborazione della tariffa sono determinati dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente. Il Piano d’Ambito evidenzia i costi operativi del Servizio per tutto il periodo di durata del presente Contratto di Servizio ed è redatto dall’Ufficio d’Ambito ai sensi dell’articolo 48, comma 2, della Legge Regionale al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza nonché l’equilibrio economico finanziario della gestione e il suo mantenimento per tutto il periodo di affidamento.
2. Come già precisato al precedente articolo 6 (“Obblighi e responsabilità del Gestore”), il Gestore accetta il Piano d’Ambito predisposto dall’Ufficio d’Ambito allegato al
presente Contratto sub “B” e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi ivi contenuti, nonché a tutti gli obblighi che saranno contenuti nei Piani di ambito di tempi in tempo vigenti, segnatamente, a titolo esemplificativo, in materia di modello gestionale e organizzativo, di livello di servizio da assicurare all’utenza, di investimenti, di tariffa.
Articolo 14
(Obiettivi strutturali e relativi indicatori)
1. Il Gestore è obbligato al raggiungimento degli obiettivi strutturali previsti nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente per tutto il periodo di affidamento. In riferimento ai predetti obiettivi, per il primo triennio di gestione la pianificazione è di dettaglio, mentre per il successivo periodo, come richiesto dallo “schema regolatorio” di cui alla Deliberazione dell’Autorità n. 643/2013, la pianificazione di dettaglio è demandata a successive elaborazioni.
2. Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi strutturali nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, attraverso la realizzazione dei progetti di intervento indicati nel medesimo Piano. In tal senso opera il disposto di cui al paragrafo 1, lettera a), del successivo articolo 47 (“Penalizzazioni”).
3. Gli obiettivi strutturali sono descritti e quantificati attraverso la valorizzazione di idonei indicatori e parametri tecnici per:
a) la copertura dei servizi;
b) le perdite;
c) le dotazioni idriche;
d) la vita utile delle infrastrutture;
e) l’attuazione degli agglomerati previsti;
f) il raggiungimento degli obiettivi ambientali/normativi.
4. Le Parti danno atto che il criterio prioritario per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi strutturali sarà la verifica della corretta attuazione degli interventi annualmente programmati dal Piano d’Ambito, individuati secondo priorità e criticità congruenti con le indicazioni della Determinazione dell’Autorità n. 3/2014, allegato 1, ovvero con quelle che saranno in futuro approvate dall’Autorità.
5. La mancata attuazione degli interventi programmati, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, fatte salve cause di forza maggiore o eventi non dipendenti dal Gestore, comporta l’applicazione delle penalizzazioni previste dal successivo articolo 47 (“Penalizzazioni”).
Articolo 15
(Obiettivi di qualità e relativi indicatori)
1. Il Gestore è obbligato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi previsti nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente per tutto il periodo di affidamento, nonché dei relativi indicatori e standard organizzativi.
2. Le determinazioni in materia di obiettivi di qualità e relativi indicatori assunte dalla Autorità costituiranno, in base alla vigente normativa, i nuovi vincoli quantitativi e
temporali cui il Gestore dovrà attenersi, anche nelle more dell’aggiornamento del Piano d’Ambito.
3. Il Gestore deve raggiungere i livelli di qualità dei servizi nei tempi e nei modi prescritti.
4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità, fatte salve cause di forza maggiore o eventi non dipendenti dal gestore, comporta l’applicazione delle penalizzazioni previste dal successivo articolo 47 (“Penalizzazioni”).
Articolo 16
(Revisioni del Piano d’Ambito dei Regolamenti di Utenza e della Carta del servizio)
1. Come già precisato al precedente articolo 6 (“Obblighi e responsabilità del Gestore”), l’Ufficio d’Ambito è libero di provvedere in ogni tempo alla revisione del Piano d’Ambito e alla conseguente modifica o integrazione degli obblighi gravanti sul Gestore contenuti nel suddetto Piano di Ambito, nonché, sempre in ogni tempo, alla revisione dei Regolamenti di Utenza e della Carta del Servizio, e alla conseguente modifica o integrazione degli obblighi gravanti sul Gestore contenuti nei suddetti documenti, con l’unico onere di dover inserire in tariffa gli eventuali maggiori costi e di mantenere l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
2. L’Ufficio d’Ambito procede alla revisione periodica del Piano d’Ambito, dei Regolamenti di Utenza e della Carta del Servizio con cadenza almeno triennale, oppure con le cadenze stabilite dalla normativa vigente e nei casi particolari previsti dal presente Contratto di Servizio.
3. Le variazioni della tariffa derivanti da modifiche apportate al Piano d’Ambito, ai Regolamenti di Utenza ed alla Carta del Servizio vengono determinate in conformità alla normativa vigente ed hanno la decorrenza prevista da tale normativa o, in sua assenza, da apposite disposizione dell’Ufficio d’Ambito o dell’Autorità.
4. In particolare, il Piano d’Ambito potrà essere variato, in tutto o in parte, per adeguarlo a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici oppure per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto oppure per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti.
5. Il Gestore può presentare all’Ufficio d’Ambito domanda di revisione del Piano d’Ambito, dei Regolamenti di utenza e della Carta del servizio, motivandole con evidenza in merito a mutate necessità o a subentrate condizioni che possano determinare differenti priorità o impatti sugli investimenti o sulle modalità di gestione o organizzazione del servizio, al fine di ottemperare a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici, per l’utilizzazione di nuove tecnologie, per la variazione dei costi complessivi, per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti o per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di revisione deve indicare le modifiche ai documenti di cui sopra e le conseguenze sul piano economico finanziario e sulla tariffa, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. Nel caso in cui la domanda di revisione derivi da nuovi obblighi normativi, essa non può essere respinta dall’Ufficio d’Ambito.
6. Sulle eventuali revisioni proposte dal Gestore, l’Ufficio d’Ambito è tenuto a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della relativa domanda. Il termine potrà essere sospeso per un periodo complessivo non superiore a 6 (sei) mesi in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell’Ufficio d’Ambito.
7. In caso di reiezione da parte dell’Ufficio d’Ambito della domanda di revisione troverà applicazione la disciplina di cui all’articolo 17 (“Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d’Ambito”).
Articolo 17
(Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d’Ambito, dei Regolamenti di utenza e della carta del servizio)
1. Nei casi in cui:
a) il Gestore non ritenesse legittime o corrette le revisioni tariffarie o i provvedimenti per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione conseguenti alle revisioni disposte dall’Ufficio d’Ambito al Piano d’Ambito, ai Regolamenti di utenza e alla Carta del servizio;
b) l’Ufficio d’Ambito non accolga o accolga soltanto in parte le domande proposte dal Gestore di revisione al Piano d’Ambito, ai Regolamenti di utenza e alla Carta del servizio,
l’Ufficio d’Ambito ed il Gestore procederanno ad un tentativo di amichevole composizione della controversia da concludersi entro 90 (novanta) giorni dall’insorgere della stessa risultante da espressa comunicazione scritta.
2. In caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario fra le Parti, si ricorrerà al Garante, nel rispetto delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente.
3. Tutte le controversie non deferibili alla competenza del Garante saranno devolute, in quanto appartenenti alla giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici del giudice amministrativo, alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano.
4. L’insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con il presente Contratto di Servizio ed in particolare l’obbligo del Gestore di proseguire nella gestione del Servizio.
Articolo 18 (Dichiarazioni e garanzie del Gestore)
1. All’atto della sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, il Gestore dichiara espressamente nei confronti dell’Ufficio d’Ambito:
a) di essere edotto e consapevole che la realizzazione degli interventi previsti nel vigente Piano d’Ambito, nonché la gestione del Servizio devono essere svolti nell’interesse primario della collettività;
b) di aver preso visione integrale del vigente Piano d’Ambito e di approvarne specificatamente tutti gli indirizzi metodologici ed i contenuti di dettaglio;
c) di impegnarsi a prendere visione dei luoghi in cui verranno realizzati gli interventi di cui sopra e a verificare l’inesistenza di situazioni ostative o limitative
all’attuazione del Programma degli interventi contemplato nel vigente Piano d’Ambito.
Articolo 19
(Impegno alla cooperazione da parte dell’Ufficio d’Ambito)
1. L’Ufficio d’Ambito si impegna espressamente nei confronti del Gestore a consentire il migliore e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso (dati sulla popolazione, sul territorio, sugli sviluppi urbanistici, sull’ambiente, etc.) che risultino necessarie e/o anche solo opportune ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Gestore con la sottoscrizione del presente Contratto di Servizio.
2. Resta inteso fra le Parti che è onere del Gestore acquisire dagli Enti locali e comunicare tempestivamente all’Ufficio d’Ambito i piani ed i programmi di sviluppo urbanistico (nuovi insediamenti abitativi o nuova urbanizzazione) ed industriale (nuovi insediamenti produttivi), al fine di un’opportuna pianificazione e programmazione delle attività esecutive relative all’estensione delle reti, nonché alla realizzazione di impianti ed altre dotazioni strumentali all’erogazione del Servizio, per come previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
Articolo 20 (Autorizzazioni, concessioni e permessi)
1. E’ onere del Gestore acquisire dagli Enti locali il tempestivo rilascio di ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio, al fine di rispettare i tempi di esecuzione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
2. L’Ufficio d’Ambito si impegna, per quanto nelle proprie possibilità, a supportare le attività istruttorie e ad agevolare i rapporti tra il Gestore e gli Enti locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.
3. In caso di realizzazione da parte di soggetti terzi delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso di costruire, l’Ufficio d’Ambito farà tutto ciò che è in suo potere affinché gli Enti locali competenti impegnino i terzi incaricati dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione al rispetto delle prescrizioni tecniche formulate dal Gestore, che assumerà la gestione delle relative opere strumentali all’erogazione del Servizio, ai sensi del precedente paragrafo 5 dell’articolo 9 (“Beni strumentali all’erogazione del Servizio”), solo dopo collaudo positivo effettuato dallo stesso Gestore.
Articolo 21
(Realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito)
1. Sono in capo al Gestore, per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, l’onere e l’obbligo della progettazione, della direzione lavori, della realizzazione e, fermo restando il collaudo finale, ai sensi del successivo paragrafo 4, dell’eventuale collaudo in corso d’opera degli interventi previsti nei Programmi degli interventi facenti parte dei Piani d’Ambito di tempo in tempo vigenti, nei modi e nei termini previsti dal
Piano d’Ambito medesimo, oltre alla gestione del Servizio secondo quanto specificato nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e nel presente Contratto di Servizio, e comunque in ottemperanza alla normativa applicabile.
2. E’ in capo al Gestore anche l’onere relativo allo svolgimento delle procedure espropriative secondo quanto previsto all’articolo 23 (“Procedure espropriative”), nonché la stipula a propria cura e spese degli eventuali atti di costituzione di servitù per la posa di nuove condotte.
3. Le attività di progettista, direttore dei lavori e quelle relative agli adempimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza nei cantieri e dei luoghi di lavoro dovranno essere svolte da personale interno al Gestore o esterno a quest’ultimo, scelto secondo quanto previsto dalla normativa in tema di contratti pubblici, in caso di mancanza di professionalità idonee all’interno della propria struttura; in ogni caso il personale preposto dovrà essere munito dei necessari requisiti di legge.
4. Per quanto attiene alla realizzazione delle attività, degli interventi e delle manutenzioni di propria competenza, il Gestore potrà avvalersi di soggetti terzi e sarà obbligato all’osservanza di tutte le leggi statali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità del Gestore in ordine al risultato finale di quanto eseguito.
5. Spetta all’Ufficio d’Ambito il compito di approvare, relativamente ad interventi previsti in attuazione del Piano d’Ambito, i progetti definitivi, ove previsti. Laddove non venisse richiesto il progetto definitivo ma bastasse il progetto esecutivo, sempre con riferimento ad interventi previsti in attuazione del Piano d’Ambito, l’Ufficio d’Ambito avrà il compito di approvare quest’ultimo, verificandone la conformità al Piano d’Ambito medesimo ed agli eventuali standard tecnici adottati dallo stesso Ufficio d’Ambito. Successivamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali contemplati dal Piano d’Ambito, il Gestore è tenuto ad effettuarne il relativo collaudo finale in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori.
Articolo 22
(Finanziamento degli interventi previsti nel Piano d’Ambito)
1. Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d’Ambito saranno reperite attraverso:
a) la tariffa, determinata ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 24 (“Tariffa”) e 25 (“Variazioni tariffarie”);
b) l’erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti locali, della Regione, dello Stato o dell’Unione Europea;
c) qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall’Ufficio d’Ambito o dal Gestore, ivi incluso il ricorso a tecniche di finanza di progetto.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il finanziamento degli interventi infrastrutturali previsti dal Piano d’Ambito potrà avvenire mediante il ricorso a modalità, termini e condizioni proprie della finanza di progetto, intesa quale forma tecnica di finanziamento, o di altre tipologie di finanziamento.
3. In tale prospettiva, l’Ufficio d’Ambito si impegna a cooperare con il Gestore e con gli eventuali soggetti finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione ed alla erogazione dei finanziamenti che dovessero essere assunti dal Gestore, ivi incluso il
perfezionamento di specifici accordi diretti fra l’Ufficio d’Ambito e i soggetti finanziatori.
4. L’Ufficio d’Ambito si impegna inoltre a valutare le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto di Servizio o altre idonee pattuizioni, tali comunque da non alterare i termini sostanziali del rapporto derivante dal contratto medesimo, che venissero proposte da parte dei soggetti finanziatori in quanto ritenute necessarie e/o opportune al fine di assicurare il finanziamento degli interventi previsti dal Piano d’Ambito e a inviarle all’Autorità per le sue determinazioni al riguardo.
Articolo 23 (Procedure espropriative)
1. Per i casi di espropriazione per pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell’attuazione del Piano d’Ambito e, in ogni caso, per l’esatto adempimento del presente Contratto di Servizio, il Gestore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della Legge Regionale n. 3/2009, assume le funzioni di “autorità espropriante”.
Articolo 24 (Tariffa)
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata, ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs. n. 152/06 e nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dall’Autorità, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché dei costi di funzionamento dell’Ufficio d’Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga».
2. La tariffa è riscossa dal Gestore, il quale incassa dagli utenti serviti l’intera tariffa fissata dal Piano d’Ambito per lo svolgimento del Servizio e/o per lo svolgimento di prestazioni ad esso accessorie, i cui costi sono per regolazione coperti dai corrispettivi di natura tariffaria. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per l’erogazione del Servizio, salvo gli oneri accessori per attività i cui costi non sono coperti dalla tariffa, quali quelli relativi a pratiche contrattuali o di gestione cliente, a titolo di esempio riferibili agli allacciamenti, alla posa, all’attivazione, alla sostituzione ed alla verifica dei contatori, ai sopralluoghi per la definizione delle pratiche di allacciamento fognario, così come meglio specificato nel Regolamento di utenza e nel Piano d’Ambito di tempi in tempo vigente.
3. L’Ufficio d’Ambito predispone la tariffa di base e la sua articolazione, in applicazione della normativa vigente, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità, ai sensi dell’art. 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dall’Autorità stessa..
4. La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore ai sensi del successivo articolo 27 (“Modalità di riscossione e di riparto della tariffa”).
5. Il Gestore è obbligato a versare all’Ufficio d’ambito la quota di tariffa a copertura dei costi di funzionamento dell’Ufficio d’ambito medesimo, secondo le modalità e la tempistica da quest’ultimo definita.
Articolo 25 (Variazioni tariffarie)
1. Le tariffe possono subire variazioni nel rispetto della normativa vigente e delle determinazioni dell’Autorità, nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dall’Autorità, a seguito di:
a) modifiche alla disciplina che regolamenta la metodologia tariffaria;
b) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di servizio;
c) verifiche disposte dall’Ufficio d’Ambito, anche su richiesta del Gestore, che accertino significativi scostamenti tra le previsioni del Piano d’Ambito e l’andamento reale della gestione;
d) verifiche periodiche disposte dall’Ufficio d’Ambito, al fine di valutare:
1) l’andamento dei costi operativi totali;
2) la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista, per garantire la sostenibilità della gestione;
3) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti;
e) varianti e revisioni al Piano d’Ambito.
2. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della loro approvazione, salvo diversa disposizione dell’Ufficio d’Ambito o dell’Autorità.
3. Il Gestore dovrà informare l’utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva, secondo le modalità disciplinate dall’Autorità.
4. Le Parti convengono, anche ai sensi dell’articolo 151, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 152/2006, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione ed alla successiva variazione della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell’equilibrio economico finanziario della gestione oggetto del presente Contratto di Servizio, secondo quanto specificato nel successivo articolo 26 (“Equilibrio economico-finanziario della gestione”).
Articolo 26
(Equilibrio economico-finanziario della gestione)
1. Le Parti convengono che le disposizioni, i termini e le condizioni contenuti nel presente Contratto di Servizio e nei relativi allegati dovranno sempre assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione, e ciò per tutta la durata del contratto stesso.
2. Ai fini di cui al precedente paragrafo 1, in particolare, le Parti convengono che il Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente dovrà garantire l’equilibrio economico- finanziario della gestione ed il suo mantenimento per tutta la durata del contratto, nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia dall’Autorità.
3. In considerazione di quanto sopra pattuito, le Parti convengono che si procederà alla revisione periodica del Piano d’Ambito con cadenza almeno triennale. Si procederà inoltre alla revisione straordinaria del Piano d’Ambito ogni qualvolta dovesse rendersi necessario, e ciò al fine di ottenere il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario della gestione nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia dall’Autorità, in modo che:
a) venga consentito al Gestore di adempiere puntualmente alle obbligazioni da quest’ultimo assunte nei confronti non solo dell’Ufficio d’Ambito, ma anche dei soggetti che dovessero finanziare l’esecuzione degli interventi infrastrutturali contemplati nel Piano d’Ambito;
b) non si verifichino in misura stabile condizioni di redditività per il Gestore, derivanti dall’applicazione della tariffa agli utenti, superiori a quanto necessario ad assicurare l’effettivo fabbisogno finanziario che garantisce l’equilibrio economico-finanziario della gestione per come previsto nel Piano d’Ambito oppure conformemente a quanto determinato dall’Autorità in base alla regolazione tariffaria.
4. Qualora una delle Parti ritenesse che siano venute meno le condizioni di equilibrio economico-finanziario della gestione previste nel Piano d’Ambito, ne dovrà dare comunicazione all’altra Parte e agli eventuali soggetti finanziatori, fornendo altresì l’indicazione dei presupposti e delle motivazioni che sono alla base della presunta alterazione dell’equilibrio economico-finanziario della gestione; in tale comunicazione, la Parte che ha avviato la procedura dovrà proporre l’adozione di una o più misure atte a riportare in equilibrio la gestione del Servizio. Tale proposta potrà concernere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica di uno o più degli elementi e/o dei fattori contemplati nel Piano d’Ambito (durata dell’affidamento, tariffa, investimenti previsti, standard previsti, riduzioni di costi, ecc.).
5. La valutazione in ordine alla sussistenza o non sussistenza dell’equilibrio economico- finanziario entro i margini ammessi, oppure del rischio che tale equilibrio venga meno, verrà effettuata, nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia dall’Autorità, in contraddittorio fra le Parti, ciascuna delle quali dovrà pervenire ad una determinazione sul punto entro 90 (novanta) giorni dall’intervenuto ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo 4. Qualora non venga raggiunta una comune intesa su tale determinazione entro il termine sopra indicato, si farà ricorso alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del precedente articolo 17 (“Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d’Ambito”).
Articolo 27
(Modalità di riscossione della tariffa e Listino Prezzi per prestazioni non comprese nella regolazione tariffaria)
1. La tariffa è riscossa dal Gestore, ai sensi del precedente articolo 24 (“Tariffa”), con le modalità e secondo la periodicità previste dalle disposizioni vigenti e dalle determinazioni in merito assunte dall’Autorità.
2. I prezzi delle prestazioni effettuate a favore degli utenti del servizio idrico, ricadenti nell’ambito delle attività disciplinate dal presente Contratto di Servizio ma non comprese nel perimetro della regolazione tariffaria dell’Autorità, quali tutte le attività di natura preliminare o accessoria alla fruizione del servizio che il gestore eroga in regime di esclusiva (prestazioni contrattuali, attività inerenti ai misuratori, ecc.), sono
riportate in apposito “Listino Prezzi” che il Gestore dovrà predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Ufficio d’ambito.
3. Detto Listino Prezzi verrà verificato ed eventualmente revisionato in maniera congiunta tra l’Ufficio d’Ambito ed il Gestore, con cadenza annuale o inferiore qualora vi siano motivate necessità di modificare i prezzi esistenti, di introdurre nuove prestazioni oppure in caso di specifiche disposizioni dell’Autorità.
Capo IV - Controllo Articolo 28
(Controllo da parte dell’Ufficio d’Ambito)
1. L’Ufficio d’Ambito controlla l’attività del Gestore e il livello dei servizi erogati al fine di:
a) verificare la corretta e puntuale attuazione del presente Contratto di Servizio e del Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente;
b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d’Ambito, dai Regolamenti di utenza e dalla Carta del servizio di tempo in tempo vigenti;
c) verificare il grado di soddisfazione dell’utenza;
d) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio;
e) valutare l’andamento economico finanziario della gestione, anche in relazione alla congruità dei costi, al fine di perseguire e mantenere nel tempo l’equilibrio economico-finanziario della stessa.
2. Per il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 1, il Gestore adotta apposito modello di controllo di gestione nel rispetto delle disposizioni adottate in materia dall’Ufficio d’Ambito e dall’Autorità.
3. Il Gestore consente l’effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che l’Ufficio d’Ambito ritenesse opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti al Servizio. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in qualsiasi momento con un preavviso scritto di almeno 3 (tre) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento, di sopralluogo o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
4. L’attività di controllo di cui al paragrafo 3 potrà essere esercitata dall’Ufficio d’Ambito anche mediante esame e verifica di ogni aspetto concernente la progettazione, la direzione lavori e la gestione delle opere previste dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
5. I controlli potranno essere effettuati da personale dipendente dell’Ufficio d’Ambito oppure da tecnici da quest’ultimo incaricati e previamente comunicati al Gestore.
6. Il Gestore si obbliga a sottoporre a revisione legale dei conti ai sensi di legge il proprio bilancio di esercizio da parte di primaria società di revisione iscritta all’apposito Albo CONSOB ed al Registro dei Revisori.
7. Il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale e adotta sistemi di contabilizzazione, in maniera conforme alle disposizioni dell’Autorità in materia di “unbundling”.
8. Anche al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente paragrafo 1, l’Ufficio d’Ambito opera, con periodicità annuale e sulla base di un sistema di monitoraggio permanente, apposite verifiche, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, comma 461, lettere c), d) ed e) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto stabilito dal medesimo Ufficio d’Ambito con propria delibera. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 461, lettera f) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le attività di cui al presente paragrafo saranno finanziate mediante la corresponsione, da parte del Gestore ed in favore dell’Ufficio d’Ambito, di una somma annua pari ad € 100.000 (centomila), per la copertura dei costi esterni inerenti lo svolgimento di dette attività.
9. Sono fatte salve le misure di controllo analogo esercitate dai soci sul Gestore e previsti nello statuto societario di quest’ultimo.
Articolo 29 (Comunicazione dati sui servizi)
1. I dati relativi al bilancio d’esercizio ed ai documenti di cui al precedente paragrafo 7 dell’articolo 28 (“Controllo da parte dell’Ufficio d’Ambito”), verranno trasmessi all’Ufficio d’Ambito entro 15 giorni dalla loro approvazione. Entro il medesimo termine, nel rispetto delle scadenze amministrative e fiscali, verranno trasmessi tutti gli altri documenti di natura contabile, compreso il Libro Cespiti.
2. Il Gestore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere annualmente all’Ufficio d’Ambito, entro 1 (uno) mese dall’approvazione del bilancio di esercizio:
a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l’entità e le cause dell’eventuale mancato rispetto in attuazione del modello di controllo di gestione adottato dal Gestore;
b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, con riferimento a:
1. quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
2. quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;
3. quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale, ecc.);
4. quantitativi di acqua non contabilizzata;
5. quantitativi mensili ed annui di energia elettrica consumata;
6. caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti;
7. dati relativi agli interventi di manutenzione ed ai tempi di realizzazione;
8. componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell’acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
9. dati relativi ai risultati delle analisi periodiche sulla qualità dell’acqua in entrata e in uscita dagli impianti di potabilizzazione e di depurazione;
c) i dati relativi agli investimenti ed ai tempi di realizzazione, con l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni. A tal fine il Gestore è tenuto a predisporre apposita relazione annuale nella quale dovranno essere descritti tali scostamenti ed i tempi necessari alla realizzazione degli investimenti previsti;
d) i dati relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del successivo paragrafo 1 dell’articolo 32 (“Carta della qualità dei servizi”);
e) nel caso in cui sia stato redatto, il bilancio sociale.
3. L’Ufficio d’Ambito ha inoltre la facoltà di richiedere al Gestore ogni informazione utile in ordine ai costi operativi della gestione, ai procedimenti avviati in relazione alla realizzazione degli interventi infrastrutturali ed all’esistenza di eventuali contenziosi.
4. Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafo 1, l’Ufficio d’Ambito può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati ivi previsti; il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda salvo motivata richiesta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.
5. Il Gestore è inoltre tenuto a comunicare sempre e comunque e con la massima tempestività all’Ufficio d’Ambito il verificarsi o la probabilità del verificarsi di eventi che possono avere impatto su scostamenti tra l’attuazione del Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e le modalità di gestione del Servizio.
6. Il Gestore è tenuto a creare ed aggiornare periodicamente, anche in collaborazione con i Comuni o mediante attività di rilevazione appositamente condotta, un database che evidenzi per ciascuna utenza il numero di persone fisiche ad essa riferite.
7. Il Gestore è tenuto a collaborare con l’Ufficio d’Ambito in relazione all’attività istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, rendendo il parere di cui all’articolo 48, comma 2, lettera i) della Legge Regionale.
Articolo 30
(Ulteriori comunicazioni all’Osservatorio regionale risorse e servizi)
1. Il Gestore, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della Legge Regionale, deve trasmettere all’Osservatorio regionale risorse e servizi i dati e le informazioni relativi all’attività svolta necessari all’Osservatorio medesimo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all’utente finale. In particolare, il Gestore deve trasmettere all’Osservatorio regionale risorse e servizi i dati sulla qualità dei servizi resi e quelli relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del successivo articolo 32 (“Carta della qualità dei servizi”).
Articolo 31
(Regolamenti di utenza per i servizi di acquedotto e per i servizi di fognatura e depurazione)
1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dai Regolamenti di utenza del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione, approvati dall’Ufficio d’Ambito, di tempo in tempo vigenti, nei quali, coerentemente con le previsioni del Piano d’Ambito e con le prescrizioni dell’Autorità, sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell’eventuale contenzioso.
2. Entro il 31 dicembre 2015 l’Ufficio d’Ambito, con l’ausilio del Gestore, aggiornerà i Regolamenti di utenza del servizio di acquedotto e del servizio di fognatura allegati al presente Contratto di Servizio e approverà il Regolamento per il servizio di depurazione.
3. I Regolamenti sono periodicamente verificati e se necessario aggiornati dall’Ufficio d’Ambito, anche al fine di adeguarli alle variazioni del Piano d’Ambito ed alle prescrizioni dell’Autorità. Ove le modifiche dei Regolamenti comportino maggiori costi per il Gestore questi dovranno essere coperti dalla tariffa.
4. I Regolamenti sono resi disponibili all’utente in modalità digitale sul sito internet del Gestore.
Articolo 32
(Carta della qualità dei servizi)
1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del servizio, approvata dall’Ufficio d’Ambito, di tempo in tempo vigente, nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza da compiersi sulla base degli standard di misurazione definiti dalla Regione riconosciuti dalle norme nazionali ed internazionali in materia.
2. Entro il 31 dicembre 2015 l’Ufficio d’Ambito, con l’ausilio del Gestore, aggiornerà la Carta del Servizio allegata al presente Contratto di Servizio, anche tenuto conto degli interventi previsti nel Piano d’Ambito e ad eventuali prescrizioni dell’Autorità.
3. Il Gestore, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, lettera h), della Legge Regionale, per alcuni indicatori predefiniti nella Carta ovvero identificati dall’Autorità anche con successivi provvedimenti, in caso di prestazione del Servizio qualitativamente inferiore rispetto agli standard minimi che devono essere garantiti, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all’utente imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso automatico
forfetario; gli indicatori interessati, l’ammontare e le modalità di pagamento del suddetto rimborso sono indicati nella Carta.
4. La Carta è periodicamente verificata e se necessario aggiornata dall’Ufficio d’Ambito, anche al fine di adeguarla alle variazioni del Piano d’Ambito ed alle prescrizioni dell’Autorità. Ove le modifiche della Carta comportino maggiori costi per il Gestore questi dovranno essere coperti dalla tariffa.
5. La Carta contiene anche le modalità di gestione delle emergenze idriche e delle interruzioni di servizio.
6. La Carta è resa disponibile all’utente in modalità digitale sul sito internet del Gestore e pubblicizzata conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 461, lettera
a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. Il Gestore, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della Legge Regionale, trasmette la Carta al Garante ed all’Osservatorio regionale risorse e servizi.
Articolo 33
(Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue e Catasto degli scarichi)
1. Entro il termine del 30 giugno 2016, il Gestore redige e sottopone all’approvazione dell’Ufficio d’Ambito, e successivamente adotta, il regolamento che disciplina le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative alle acque reflue domestiche ed industriali, nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie.
2. Entro il termine del 30 giugno 2016, il Gestore predispone e trasmette all’Ufficio d’Ambito un Catasto degli scarichi delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio in fognatura; il Catasto viene redatto sulla base degli standard e con le modalità preventivamente definiti dall’Ufficio d’Ambito. Al fine di consentire la predisposizione del Catasto, il Gestore dovrà acquisire la documentazione relativa agli scarichi, compresa quella relativa agli sfioratori.
3. In caso di mancata redazione del regolamento di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto e di mancata predisposizione del Catasto di cui al precedente paragrafo 2 entro il termine ivi previsto, l’Ufficio d’Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 47 (“Penalizzazioni”).
Articolo 34 (Manuale della sicurezza)
1. Entro il termine del 31 dicembre 2015, il Gestore adotta:
a) il manuale della sicurezza delle reti e degli impianti volto alla gestione dei rischi anche con riferimento ad aspetti relativi a tecniche antintrusione ed antiterrorismo;
b) il manuale del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro finalizzato alla protezione ed alla prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.
Il Gestore trasmette copia di tali manuali all’Ufficio d’Ambito, il quale ha facoltà di formulare eventuali osservazioni vincolanti.
2. In alternativa al manuale di cui alla precedente lettera b) del paragrafo 1, il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la sicurezza del lavoro.
3. In caso di mancata adozione dei manuali di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, l’Ufficio d’Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 47 (“Penalizzazioni”).
Articolo 35 (Manuale della qualità)
1. Entro il termine del 31 dicembre 2015, il Gestore adotta il manuale della qualità in relazione al servizio affidato, nel quale è descritto il sistema di qualità di gestione del Servizio e sono definiti anche i termini e le modalità di esecuzione delle manutenzioni ordinarie. Il Gestore trasmette copia di tale manuale all’Ufficio d’Ambito, il quale ha facoltà di formulare eventuali osservazioni vincolanti.
2. In alternativa al manuale di cui al precedente paragrafo 1, il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità.
3. In caso di mancata adozione del manuale di cui al precedente paragrafo 1 o di mancata dimostrazione dell’ottenimento della certificazione di qualità entro il termine di cui al precedente paragrafo 1, l’Ufficio d’Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 47 (“Penalizzazioni”).
Articolo 36
(Piano di emergenza in caso di crisi idrica)
1. Entro il termine del 31 dicembre 2015, il Gestore redige e sottopone all’approvazione dell’Ufficio d’Ambito, e successivamente adotta, un piano di emergenza in caso di crisi idrica.
2. Il piano di emergenza in caso di crisi idrica dovrà contenere l’individuazione dei rischi del sistema idrico dell’ATO, l’indagine delle cause (transitorie e permanenti), le condizioni di emergenza idrica ai fini della valutazione del rischio di deficienza idrica e le relative misure di prevenzione e di gestione dell’erogazione di emergenza da adottare, indicandone i relativi costi.
3. Il piano di emergenza in caso di crisi idrica dovrà indicare, per le diverse cause di crisi, i valori soglia, in corrispondenza dei quali verranno attivate le procedure d’emergenza, nonché prevedere le modalità di informazione all’utenza ed all’Ufficio d’Ambito, in particolare fornendo a quest’ultimo apposita e specifica informativa che contenga tutte le informazioni tecniche sulle cause, sugli interventi per la loro eliminazione e sull’entità della popolazione interessata.
4. In caso di mancata adozione del piano di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, l’Ufficio d’Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 47 (“Penalizzazioni”).
Articolo 37
(Piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione)
1. Entro il termine del 31 dicembre 2015, il Gestore redige e sottopone all’approvazione dell’Ufficio d’Ambito, e successivamente adotta, un piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione.
2. Il piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione dovrà contenere l’individuazione dei rischi connessi all’esistenza ed all’esercizio delle reti fognarie e degli impianti di depurazione e le azioni conseguenti per limitare al massimo i disservizi e tutelare la qualità dei corpi ricettori.
3. Il piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione dovrà prevedere le modalità di informazione all’Ufficio d’Ambito mediante apposita e specifica informativa che contenga tutte le informazioni tecniche sulle cause, sugli interventi per la loro eliminazione e sull’entità della popolazione interessata.
4. In caso di mancata adozione del piano di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, l’Ufficio d’Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 47 (“Penalizzazioni”).
Articolo 38
(Piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie)
1. Entro il termine del 30 giugno 2016, il Gestore redige e sottopone alla approvazione dell’Ufficio d’Ambito, e successivamente adotta, un piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie.
2. Il piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie dovrà contenere le procedure per monitorare i vari tratti di rete dando precedenza a quelli che, sulla base dei dati attualmente disponibili e di quelli reperiti nel corso della gestione, presentano i maggiori livelli di criticità.
3. Nel piano di ricerca dovranno essere indicate le modalità per attuare una capillare campagna di recupero delle perdite idriche e fognarie, che comprenda la graduale sostituzione dei contatori delle utenze, necessaria ad ottemperare alle disposizioni normative e legislative in vigore.
4. In caso di mancata adozione del piano di cui al precedente paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, l’Ufficio d’Ambito applicherà al Gestore le sanzioni di cui al successivo articolo 47 (“Penalizzazioni”).
Articolo 39
(Misura del volume prodotto e del volume erogato)
1. La misura del volume prodotto ed erogato costituisce elemento fondamentale per la corretta erogazione del Servizio secondo i principi di efficienza ed economicità, sia con riferimento al rispetto dei parametri strettamente economici e finanziari sia in relazione al puntuale rispetto dei principi di tutela e risparmio della risorsa idrica attuale e futura.
2. Il Gestore provvede a propria cura e spese con personale proprio o con ricorso a terzi qualificati alla misurazione del volume di acqua effettivamente erogata alle utenze, suddividendo i consumi per tipologia di uso in conformità all’articolazione tariffaria approvata dall’Ufficio d’Ambito, adottando la massima diligenza ed attenzione.
3. Il Gestore provvede a propria cura e spese mediante apparecchiature fisse a misurare e registrare in continuo la portata emunta o acquistata da terzi in relazione a tutti i punti di captazione e/o acquisizione della risorsa idrica.
4. La frequenza minima delle misurazioni del volume erogato è fissata in 2 (due) letture complete per ogni anno di durata del presente Contratto di Servizio, salvo eventuali diverse prescrizioni dell’Ufficio d’Ambito dell’Autorità.
Capo V - Termine del Contratto di Servizio Articolo 40
(Durata dell’affidamento)
1. La durata dell’affidamento è di anni 20 (venti) a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto di servizio.
2. Alla scadenza del presente Contratto di Servizio, il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del Servizio fino all’effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio, continuando a percepire la tariffa ovvero con diritto di ricevere dall’Ufficio d’Ambito un compenso pari alla tariffa.
Articolo 41 (Risoluzione)
1. Il presente Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., in caso di:
a) perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle caratteristiche che legittimano l’affidamento “in house” della gestione del Servizio ai sensi del precedente articolo 8, paragrafo 1 (“Requisiti del Gestore”);
b) interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a dolo o colpa grave del Gestore;
c) cessione o sub-concessione, anche parziale, del presente Contratto di Servizio, ai sensi del precedente articolo 5 (“Divieto di cessione e di sub-concessione”);
d) realizzazione da parte del Gestore di operazioni di scissione, anche parziale, di fusione o di conferimento o affitto di rami d’azienda senza la preventiva espressa autorizzazione da parte dell’Ufficio d’Ambito ai sensi del precedente articolo 8, paragrafo 2 (“Requisiti del Gestore”);
e) mancata prestazione o reintegrazione della fideiussione ai sensi del successivo paragrafo 3 dell’articolo 45 (“Fideiussione”);
f) mancata stipula, da parte del Gestore, delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 46 (“Assicurazioni”).
2. L’Ufficio d’Ambito potrà, inoltre, risolvere il presente Contratto di Servizio qualora si verifichino le seguenti ipotesi di grave inadempimento da parte del Gestore e questi
non vi ponga rimedio nei termini stabiliti ai sensi del successivo articolo 42 (“Intimazione ad adempiere”):
a) la mancata fatturazione per 12 (dodici) mesi consecutivi, da parte del Gestore, delle tariffe dovute dagli utenti per il Servizio e degli eventuali ricavi extra- tariffari per i servizi aggiuntivi, salvo il caso di forza maggiore;
b) il mancato mantenimento da parte del Gestore dei livelli di rendimento della gestione economica e/o finanziaria previsti dal Piano d’Ambito;
c) reiterate gravi deficienze, da parte del Gestore, nell’erogazione del Servizio ad esso affidato oppure sussistenza di inadempienze di particolare gravità ai disposti del presente Contratto di Servizio, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;
d) il mancato trasferimento, da parte del Gestore all’Ufficio d’Ambito, delle somme di cui al precedente paragrafo 7 dell’articolo 6 (“Obblighi del Gestore”).
3. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l’Ufficio d’Ambito avrà facoltà di incamerare, a titolo di penale, la fideiussione di cui al successivo articolo 45 (“Fideiussione”), salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, lettera e), l’Ufficio d’Ambito avrà diritto di incamerare le somme effettivamente disponibili a titolo di fideiussione oltre al diritto di ottenere dal Gestore, sempre a titolo di penale, il pagamento di una somma pari alla differenza fra l’ammontare complessivo della fideiussione stabilito ai sensi del successivo paragrafo 1 dell’articolo 45 (“Fideiussione”) e le somme effettivamente a disposizione dell’Ufficio d’Ambito a titolo di fideiussione.
4. In caso di gravi e reiterate inadempienze da parte dell’Ufficio d’Ambito, che si rivelino tali da pregiudicare in modo rilevante la gestione del Servizio, sempre che ciò non sia dovuto a comprovate cause di forza maggiore, il Gestore potrà notificare all’Ufficio d’Ambito la propria intenzione di risolvere il Contratto di Servizio per inadempimento dell’Ufficio d’Ambito, specificando le cause di inadempimento ed assegnando all’Ufficio d’Ambito un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni per porre rimedio a detto inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il Gestore potrà risolvere il presente Contratto di Servizio. Ciò comporta esclusivamente lo svincolo della fideiussione di cui al successivo articolo 45, restando esclusa l’applicazione di penali a carico dell’Ufficio d’Ambito o la pretesa di ristori da parte del Gestore.
5. L’Ufficio d’Ambito potrà, inoltre, risolvere il presente Contratto di Servizio qualora si verifichino gli eventi di seguito descritti e il Gestore non vi ponga rimedio nei termini stabiliti ai sensi del successivo articolo 42 (“Intimazione ad adempiere”):
a) il verificarsi di qualsiasi evento che possa ragionevolmente preludere allo scioglimento del Gestore;
b) il verificarsi di qualsiasi evento dal quale possa conseguire la mancata concessione, il mancato rinnovo, se scaduta, o, a seconda dei casi, la revoca di qualsiasi autorizzazione, concessione, licenza o altro provvedimento amministrativo qualora tale mancata concessione, rinnovo o revoca abbia un effetto sostanzialmente pregiudizievole per lo svolgimento dell’attività tipica del Gestore;
c) la convocazione o la deliberazione del consiglio di amministrazione del Gestore, dell’assemblea o di altro organo competente, relativa alla possibilità di presentare domanda di ammissione ad una qualunque procedura concorsuale, ad una
procedura di composizione negoziale della crisi, o ad altra procedura avente effetti analoghi;
d) la presentazione di istanza o dichiarazione di una qualsiasi delle procedure di cui alla precedente lettera c) su iniziativa di terzi (inclusa l’autorità giudiziaria competente), salvo che entro un termine espressamente indicato il Gestore dimostri che si tratta di un’istanza infondata e che entro un ulteriore periodo di tempo le opportune azioni legali siano state intraprese per ottenere il rigetto dell’istanza presentata;
e) la convocazione dell’assemblea per l’esame della possibilità di effettuare una cessione dei beni ai creditori o l’avvio di negoziazioni a tale fine.
6. In caso di anticipata cessazione dell’efficacia del presente Contratto di Servizio per risoluzione, il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del Servizio fino all’effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio, continuando a percepire la tariffa ovvero con diritto di ricevere dall’Ufficio d’Ambito un compenso pari alla tariffa.
7. Le Parti rinunciano preventivamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1246, comma 1, numero 4, cod. civ., alla compensazione fra gli eventuali debiti reciproci aventi ad oggetto somme a qualsiasi titolo dovute da una Parte all’altra.
8. Le Parti convengono sin d’ora che le somme dovute da parte del gestore subentrante al Gestore in caso di risoluzione del presente Contratto saranno prioritariamente destinate al soddisfacimento dei crediti vantati dai soggetti finanziatori e sono pertanto indisponibili da parte del Gestore sino al completo, integrale ed incondizionato soddisfacimento di detti crediti, il tutto anche secondo quanto previsto al successivo articolo 44 (“Cessione dei crediti”).
Articolo 42 (Intimazione ad adempiere)
1. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 5 del precedente articolo 41 (“Risoluzione”), ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., l’Ufficio d’Ambito, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità segnalate. Decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto del Contratto di Servizio. La diffida dovrà essere inviata in copia anche agli eventuali soggetti finanziatori.
2. Qualora il Gestore non ponga rimedio alle irregolarità segnalate nel termine indicato nella diffida, l’Ufficio d’Ambito, in aggiunta alla facoltà di far cessare anticipatamente l’efficacia del presente Contratto di Servizio ai sensi dei paragrafi 2 e 5 del precedente articolo 41 (“Risoluzione”), nel rispetto comunque dell’esigenza di assicurare la continuità del Servizio, avrà facoltà di escutere le garanzie accessorie prestate dal Gestore in suo favore ai sensi dell’articolo 45 (“Fideiussione”).
Articolo 43
(Privilegio generale in favore dei soggetti finanziatori)
1. L’Ufficio d’Ambito prende atto ed accetta che i crediti degli eventuali soggetti finanziatori godranno di privilegio generale sui beni mobili del Gestore ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, in conformità a quanto previsto dall’articolo
160 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ pertanto riservata la più ampia facoltà ai soggetti finanziatori di costituire, con le forme e le modalità di cui alla richiamata disposizione normativa, il privilegio in parola.
Articolo 44 (Cessione dei crediti)
1. Anche ai fini del precedente articolo 43 (“Privilegio generale in favore dei soggetti finanziatori”), l’Ufficio d’Ambito autorizza sin d’ora e presta il proprio consenso affinché il Gestore possa cedere (anche in garanzia) tutti i crediti (o parte degli stessi) a qualsiasi titolo – indifferentemente per corrispettivi, indennizzi, risarcimenti e/o ristori di qualsivoglia natura – maturati e/o maturandi derivanti dalla e/o comunque connessi al presente Contratto.
2. I suddetti crediti potranno, ove occorrer possa, essere altresì costituiti in pegno in favore dei soggetti finanziatori.
Capo VI - Garanzie, sanzioni e contenzioso Articolo 45
(Fideiussione)
1. Il Gestore, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali dallo stesso assunti, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti all’Ufficio d’Ambito dall’eventuale inadempimento del Gestore, si obbliga a costituire entro il 30 ottobre 2015 una fideiussione, a favore dell’Ufficio d’Ambito, in conformità all’articolo 151, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, per l'importo determinato nelle delibere della AEEGSI oppure, in caso di mancata determinazione, corrispondente al 1% del valore degli interventi da realizzare nei primi 5 anni di gestione non coperti da contributi pubblici o dagli accantonamenti ai sensi della legge
n. 388/2000, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore ai sensi dell’articolo 1944 del codice civile e rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile.
2. L’Ufficio d’Ambito, in caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida, salve le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla fideiussione di cui al precedente paragrafo 1 l’ammontare delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 47 (“Penalizzazioni”).
3. Il Gestore dovrà reintegrare la fideiussione con le somme prelevate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte dell’Ufficio d’Ambito, pena l’applicazione delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 47 (“Penalizzazioni”). La mancata reintegrazione della fideiussione entro 60 (sessanta) giorni determina la risoluzione del presente Contratto di Servizio ai sensi del precedente articolo 41 (“Risoluzione”).
4. In caso di risoluzione del presente Contratto di Servizio per tutti i casi di cui al precedente articolo 41 (“Risoluzione”), l’Ufficio d’Ambito avrà la facoltà di escutere la fideiussione prestata dal Gestore al fine di ottenere il risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti all’Ufficio d’Ambito dall’inadempimento del Gestore.
Articolo 46 (Assicurazioni)
1. Il Gestore dovrà tenere indenne l’Ufficio d’Ambito da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività dallo stesso poste in essere in forza della sottoscrizione del presente Contratto di Servizio.
2. Il Gestore ha l’obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi per le fattispecie e i relativi massimali che saranno approvati dall’Ufficio d’Ambito, previo confronto con il Gestore.
3. Il Gestore ha inoltre l’obbligo di assicurare, con una compagnia di primaria importanza, i beni strumentali all’erogazione del Servizio contro i rischi di calamità naturali. Per i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.
4. Il Gestore è tenuto a stipulare i contratti di assicurazione di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 al momento del subentro nell’effettiva gestione operativa delle varie gestioni esistenti, ed a trasmetterli immediatamente in copia all’Ufficio d’Ambito; la mancata sottoscrizione dei medesimi contratti è motivo di risoluzione del presente Contratto di Servizio ai sensi del precedente articolo 41 (“Risoluzione”), mentre la mancata o ritardata trasmissione all’Ufficio d’Ambito comporta l’applicazione delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 47 (“Penalizzazioni”).
5. Le segnalazioni di danno subito da terzi saranno inoltrate dagli interessati direttamente al Gestore, che dovrà esaminarle e provvedere all’eventuale risarcimento del danno. In virtù del presente Contratto di Servizio, il Gestore viene espressamente autorizzato dall’Ufficio d’Ambito a trattare con i soggetti interessati per definire e riscuotere gli importi relativi al risarcimento dei danni arrecati da terzi, ivi compresi gli stessi Enti locali, a reti, impianti ed altre dotazioni infrastrutturali strumentali all’erogazione del Servizio.
Articolo 47 (Penalizzazioni)
1. Al Gestore saranno applicate, anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante, le penalizzazioni previste dal presente articolo, che dovranno essere corrisposte a favore dell’Ufficio d’ambito ove non diversamente previsto:
a) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali di cui al precedente articolo 14 (“Obiettivi strutturali e relativi indicatori”) entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione per ogni mese di ritardo pari ad Euro 5 (cinque) per ogni Euro 1.000 (mille) di valore programmato degli interventi per i quali non è stato presentato all’Ufficio d’Ambito e validato dallo stesso il certificato di regolare esecuzione, fatti salvi i casi di caso fortuito e forza maggiore;
la penalizzazione di cui alla presente lettera non si applica peri primi tre mesi di ritardo calcolati a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui l’intervento è previsto in Piano d’Ambito, oppure per i primi tre mesi a decorrere dalla data di prevista consegna del certificato di regolare esecuzione dell’opera ove il crono programma della stessa implichi a priori un termine di consegna successivo al 31 dicembre dell’annualità di riferimento;
b) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al precedente articolo 15 (“Obiettivi di qualità e relativi indicatori”) entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra 10.000 (diecimila) e 100.000 (centomila) Euro per ogni evento, determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, fatti salvi i casi di caso fortuito e forza maggiore;
c) in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal Gestore con la Carta, una sanzione compresa fra 5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) Euro per ciascun evento, determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a), della Legge Regionale.
2. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione di dati ed informazioni all’Osservatorio regionale risorse e servizi ai sensi dell’articolo 30 (“Ulteriori comunicazioni all’Osservatorio regionale risorse e servizi”), l’Ufficio d’Ambito applica al Gestore una sanzione compresa fra 5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) Euro per ciascun evento, determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b), della Legge Regionale. L’Ufficio d’Ambito devolve le somme incassate alla Regione ai sensi dell’articolo 54, comma 3, lettera a), della Legge Regionale.
3. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo 29 (“Comunicazione dati sui servizi”) o di quelli di cui al precedente articolo 9 (“Infrastrutture e altri beni strumentali al Servizio”) oppure in caso di diniego o di impedimento all’accesso da parte del Gestore ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 28 (“Controllo da parte dell’Ufficio d’Ambito”), l’Ufficio d’Ambito applica al Gestore medesimo una sanzione compresa fra 5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) Euro per ciascun evento, determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore, fatti salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore.
4. Al ricorrere delle seguenti circostanze, al Gestore saranno inoltre applicate le seguenti penalizzazioni:
a) in caso di mancata o ritardata redazione definitiva dell’inventario dei beni di cui al precedente articolo 9 (“Infrastrutture e altri beni strumentali al Servizio”) verrà applicata una sanzione pari ad Euro 15.000 (quindicimila) per ogni mese di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore;
b) in caso di mancata o ritardata redazione del regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue e di mancata o ritardata predisposizione del Catasto di cui al precedente articolo 33 (“Regolamento di accettazione degli scarichi di acque reflue e Catasto degli scarichi”) verrà applicata una sanzione pari ad Euro 15.000 (quindicimila) per ogni mese di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore;
c) in caso di mancata o ritardata redazione del manuale di sicurezza, o del manuale della qualità, o del piano di emergenza in caso di crisi idrica, o del piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione, o del piano di ricerca,
recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie di cui ai precedenti articoli 34 (“Manuale della sicurezza”), 35 (“Manuale della qualità”), 36 (“Piano di emergenza in caso di crisi idrica”), 37 (“Piano di emergenza per il servizio di fognatura e depurazione”) e 38 (“Piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie”) verrà applicata una sanzione pari ad Euro 15.000 (quindicimila) per ogni mese di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore;
d) in caso di mancata reintegrazione della fideiussione entro il termine di 30 (trenta) giorni ai sensi del precedente articolo 45 (“Fideiussione”) verrà applicata una sanzione pari ad Euro 2.000 (duemila) per ogni giorno di ritardo;
e) in caso di mancata trasmissione, da parte del Gestore, delle polizze assicurative di cui al precedente articolo 46 (“Assicurazioni”) verrà applicata una sanzione pari ad Euro 2.000 (duemila) per ogni girono di ritardo
f) in caso di mancato rispetto del termine di cui all’articolo 50 bis, comma 1, in tema di tutela da class action verrà applicata una sanzione pari a € 1000,00 per ogni giorno di ritardo.
5. L’Ufficio d’Ambito si riserva la facoltà di incrementare gli importi delle penalizzazioni di cui al presente articolo, previo confronto con il Gestore.
6. In caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 5 % per ogni successivo comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo la misura della penale rispettivamente indicata al comma precedente.
7. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte dell’Ufficio d’Ambito al Gestore che, ricevuta l’intimazione, ha l’obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell’inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte dell’Ufficio d’ambito, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
8. Valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dal Gestore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell’inadempimento e l’eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, l’Ufficio d’ambito applica la penale.
9. L’importo della penale è versato dal Gestore all’Ufficio d’ambito entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo. Decorso tale termine, l’Ufficio d’ambito, a propria scelta, escute la fideiussione o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all’importo della penale, maggiorato degli interessi di mora.
Articolo 48
(Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria)
1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l’igiene o la sicurezza pubblica, l’Ufficio d’Ambito potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico a carico del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. L’adozione delle misure di cui al precedente paragrafo 1 deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l’Ufficio d’Ambito contesta al Gestore l’inadempimento riscontrato, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell’inadempimento medesimo. Qualora il Gestore abbia fatto ricorso alla tecnica della finanza di progetto o ad altra tipologia di finanziamento, tale diffida dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ai soggetti finanziatori.
3. Nel caso in cui l’attuazione del Piano d’Ambito sia finanziata con operazioni di finanza di progetto o con altra tipologia di finanziamento, l’Ufficio d’Ambito adotterà le misure di cui ai paragrafi precedenti previa acquisizione del parere da parte dei soggetti finanziatori.
4. Tutti gli oneri conseguenti all’adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penalizzazioni previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore.
Articolo 49 (Forza maggiore)
1. Il Gestore si impegna a comunicare per iscritto all’Ufficio d’Ambito il verificarsi di un evento di forza maggiore, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell’evento, degli effetti e dei rimedi che esso intende attivare.
2. Alla ricezione di tale informativa, l’Ufficio d’Ambito dovrà avviare apposita istruttoria in merito, con l’ausilio e in contraddittorio con il Gestore, al fine del riconoscimento della circostanza di forza maggiore e della individuazione delle possibili azioni di mitigazione degli effetti causati dall’evento di forza maggiore.
3. Al verificarsi di un evento di forza maggiore formalmente riconosciuto come tale dall’Ufficio d’Ambito, gli obblighi del Gestore derivanti dal presente Contratto di Servizio potranno rimanere totalmente o parzialmente sospesi per tutta la durata dell’evento.
4. Qualora uno o più eventi di forza maggiore:
a) determinino una sospensione dell’esecuzione del Contratto di Servizio, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, oppure
b) siano tali da comportare un’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario della Gestione
è data facoltà al Gestore di richiedere l’attivazione della procedura di riequilibrio economico-finanziario di cui al precedente articolo 26 (“Equilibrio economico- finanziario della Gestione”).
5. Qualora perduri l’evento di forza maggiore, e ciò non consenta di ripristinare l’equilibrio economico-finanziario secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 4 oppure nel caso in cui ciò renda palesemente impossibile l’esecuzione del presente Contratto di Servizio, in tutto o per una parte sostanziale del medesimo, le Parti potranno procedere alla risoluzione consensuale del presente Contratto di Servizio, ferma l’applicazione del paragrafo 6 del precedente articolo 41 (“Risoluzione”).
Articolo 50
(Risoluzione delle controversie)
1. Ferma restando la disciplina della risoluzione delle controversie relative alla revisione del Piano d’Ambito, dei Regolamenti di utenza e della Carta del servizio, di cui al precedente articolo 17 (“Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d’Ambito, dei Regolamenti di utenza e della Carta del servizio”), tutte le altre contestazioni che dovessero insorgere fra le Parti, per causa, in dipendenza o per l’osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto di Servizio - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente alla gestione del Servizio - saranno risolte, esperito ogni tentativo di amichevole composizione, a mezzo del Garante, nel rispetto delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente.
2. Tutte le controversie non deferibili alla competenza del Garante saranno devolute, in quanto appartenenti alla giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici del giudice amministrativo, alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, fatte salve le controversie che la normativa di tempo in tempo vigente consente che siano deferite alla giurisdizione del giudice ordinario, per le quali sarà competente, con esclusione espressa di qualsiasi altro foro, il Tribunale di Varese.
3. L’insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con il presente Contratto di Servizio ed in particolare l’obbligo del Gestore di proseguire nella gestione del Servizio.
Articolo 51 (Tutela da class action)
1. Nel caso in cui sia notificata all’Ufficio d’ambito una diffida ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d. lgs. 20.12.09 n. 198, l’Ufficio d’ambito trasmette la diffida al Gestore fissando allo stesso un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, per effettuare gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. Eventuali interventi non idonei a soddisfare le richieste degli interessati sono ritenuti come non posti in essere e pertanto non interrompono né il termine di cui al periodo precedente né la prosecuzione della decorrenza di quello indicato all’articolo 47, comma 4, lettera f) in relazione al computo dell’ammontare della penale. E’ fatto obbligo all’Ufficio d’ambito dare tempestivamente contezza al concessionario della congruità dell’intervento da esso posto in essere.
2. Fatta salva l’applicazione della penale indicata all’articolo 47, comma 4, lettera f) del presente contratto, in caso di citazione in giudizio nei confronti dell’Ufficio d’ambito ai sensi dell’articolo 1 del d. lgs 20.12.09 n. 198, è fatto obbligo al Gestore di intervenire in giudizio ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dello stesso decreto. Il concessionario ha l’obbligo di mallevare l’Ufficio d’ambito dalle spese legali su di essa gravanti e relative ai giudizi di cui al presente comma. A tal fine, il concessionario rimborsa all’Ufficio d’ambito tali spese entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta presentata dal comune, corredata da idonei titoli attestanti la spesa sostenuta. Decorso tale termine, l’Ufficio d’ambito, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all’importo del rimborso, maggiorato degli interessi di mora.
3. In caso di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti dell’Ufficio d’ambito in un procedimento susseguente a quello di cui al d. lgs 198 del 2009, è fatto obbligo al Gestore di rimborsare all’Ufficio d’ambito l’importo del danno liquidato a suo carico. A tal fine, il Gestore liquida all’Ufficio d’ambito tale importo entro il
termine di 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta presentata dall’Ufficio d’ambito, corredata da idonei titoli attestanti l’onere sostenuto. Decorso tale termine, l’Ufficio d’ambito, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all’importo del rimborso, maggiorato degli interessi di mora.
4. E’ fatto obbligo al Gestore di adempiere a propria cura e spese, anche mediante rimborso all’Ufficio d’ambito di tutti gli oneri da essa sostenuti, al dispositivo dell’eventuale sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 4 del d. lgs 198/09 e del giudizio di ottemperanza di cui all’articolo 5 dello stesso decreto, nonché di rimborsare all’Ufficio d’ambito l’eventuale danno liquidato a carico dello stesso da parte della Corte dei Conti, laddove sia stato promosso innanzi ad essa un giudizio a carico di quest’ultimo, susseguente alla comunicazione di cui all’articolo 5, secondo comma, del d. lgs 198/09.
5. Gli obblighi indicati al presente articolo gravano sul Gestore in relazione a tutti i gradi di giudizio e anche nel caso, previsto dall’articolo 3, comma 1, del d. lgs 198/09, di proposta di risoluzione non giudiziale della controversia.
Capo VII – Periodo transitorio Articolo 52
(Periodo transitorio e subentro nelle gestioni esistenti)
1. In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione, le Parti prendono atto che l’operatività nella gestione del Servizio da parte del Gestore non decorre dal 1° luglio 2015, ma avverrà, progressivamente per fasi del Servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 (“Periodo transitorio”), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Subentro nelle gestioni esistenti”), nonché mediante il progressivo completamento dell’organizzazione del Gestore prevista nel Piano d’Ambito. La piena operatività del Gestore per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l’intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017.
2. Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d’azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all’Ufficio d’Ambito, il quale approva l’operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d’Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni del presente Contratto di Servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l’ottenimento dell’affidamento previsti dall’articolo 8.
3. Il Subentro nelle gestioni esistenti avverrà previo pagamento da parte del Gestore del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico e secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite dalla medesima Autorità. Salvo diverse successive prescrizioni da parte dell’Autorità per l’Energia
Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, la determinazione e il pagamento del “valore di subentro” avverrà secondo i seguenti criteri e la seguente procedura.
4. I criteri per la determinazione del “valore di subentro” a favore delle gestioni esistenti sono quelli contenuti nell’art. 33 della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 643/2013/IDR e nell’articolo 8.3 della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall’Autorità medesima; conseguentemente il “valore di subentro” sarà valorizzato:
a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:
a
t
VRa = Σ { Σ [(IPc,t − FAIP,c,t) − (CFPc,t − FACFP,c,t)] ∗ dfla} + LICa
c
dove:
t=1961
• IPc,t è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell’anno t, realizzate dal gestore uscente;
• FAIP,c,t è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell’anno t;
• CFP è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell’anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c;
• FACFP è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati nell’anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;
• dflta è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell’anno t, con base 1 nell’anno a;
• LICa è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio;
b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori, in attuazione del comma 2, dell’articolo 153.
Con riferimento alle gestioni esistenti in economia il “valore di subentro” sarà invece valorizzato mediante il riconoscimento della componente tariffaria MTp, di cui al Metodo Tariffario Idrico, a copertura dei mutui sottoscritti dagli enti locali, secondo quanto indicato nell’articolo 8.7 della deliberazione dell’Autorità 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall’Autorità medesima.
5. Le modalità e la procedura per la determinazione del “valore di subentro” e per la sua corresponsione ai Gestori esistenti sono quelle contenute nell’articolo 7 della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o integrative, disposte dall’Autorità medesima; conseguentemente:
a) l’Ufficio d’ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, l’importo esatto del “valore di subentro” secondo i criteri sopra individuati,
fissando l’obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore entro il 90° giorno antecedente alla data del subentro medesimo;
b) i Gestori esistenti dovranno comunicare all’Ufficio d’ambito la proposta di determinazione del “valore di subentro” entro la data del 30 settembre 2015, specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l’Ufficio d’ambito potrà provvedere alla determinazione del “valore di subentro” indipendentemente dalla proposta;
c) dopo il pagamento del “valore di subentro” il gestore esistente provvederà alla cessione al Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati nel Piano d’ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b).
6. I criteri per il trasferimento del personale delle Gestioni esistenti sono quelli contenuti nell’articolo 49, comma 9, della Legge regionale della Lombardia n. 26/2003 e nell’art. 173 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto precisato nel Piano d’ambito e nei suoi aggiornamenti. I Gestori esistenti dovranno comunicare all’Ufficio d’ambito l’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale, entro la data del 30 settembre 2015; trascorsa tale data, l’Ufficio d’ambito e il Gestore procederanno, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge, al trasferimento del personale in possesso dei presupposti di legge al Gestore medesimo.
Articolo 53 (Prosecuzione delle gestioni esistenti)
1. I gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Gestori esistenti”) continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l’articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d’ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.
2. L’Ufficio d’ambito, con l’ausilio del Gestore, definirà, entro il 30 settembre 2015, le modalità per il trasferimento al Gestore medesimo della quota di tariffa riscossa dai Gestori esistenti che non può essere dai medesimi trattenuta in quanto non destinata alla copertura dei costi delle suddette gestioni, secondo quanto previsto nel Piano d’Ambito.
3. Il Gestore ha facoltà di stipulare con i Gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del Subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che potranno essere disposte dall’Ufficio d’Ambito. I predetti Accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti anche dall’Ufficio d’Ambito.
4. In caso di mancato pagamento del “valore di subentro” di cui al precedente articolo 52 nell’importo e nel termine stabiliti dall’Ufficio d’ambito, i Gestori esistenti proseguono nella gestione del servizio fino ad una data successiva di 90 giorni rispetto a quella dell’effettivo pagamento da parte del Gestore.
Capo VII – Disposizioni finali
Articolo 54 (Imposte, tasse, canoni)
1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.
Articolo 55 (Spese contrattuali)
5. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Gestore.
Articolo 56 (Disposizioni finali)
1. Le Parti concordano che il presente Contratto di Servizio sarà adeguato al pertinente schema di convenzione tipo in corso di adozione da parte dell’Autorità, ai sensi delle deliberazioni 26 settembre 2013, n. 412/2013/R/IDR, 10 aprile 2014, n. 171/2014/R/IDR, 25 settembre 2014, n. 465/2014/R/IDR, 4 giugno 2015, n. 273/2015/IDR e 4 giugno 2015, n. 274/2015/IDR e sarà successivamente adeguato alle future eventuali modifiche che saranno approvate dall’Autorità medesima.
2. Le Parti concordano che il presente Contratto di Servizio sia sottoposto ad una revisione periodica, che avverrà ogni anno per i primi tre anni e, successivamente, alla scadenza di ogni periodo regolatorio.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto di Servizio, le Parti fanno rinvio al D.Lgs. n. 152/2006, alla Legge Regionale n. 26/2003, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici.
4. Il Gestore elegge il proprio domicilio in Varese, via .........
5. Il presente Contratto di Servizio viene redatto in tre copie originali, la prima da conservarsi tra gli atti dell’Ufficio d’Ambito, la seconda da consegnare al Gestore, la terza per eventuali registrazioni di legge.
Articolo 57 (Allegati)
1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio, ancorché non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:
A) Delibera di affidamento del Servizio;
B) Piano d’Ambito (agli atti);
C) Carta del Servizio;
D) Regolamento per il Servizio di Acquedotto;
E) Regolamento per il Servizio di Fognatura.