Adeguamento strutturale e impiantistico del Presidio Ospedaliero “E. Bassini” Viale Gorki, 50 – Cinisello Balsamo (Mi)
Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l’Università degli Studi di Milano
P.O. E. Bassini Cinisello Balsamo
Adeguamento strutturale e impiantistico del Presidio Ospedaliero “E. Bassini” Xxxxx Xxxxx, 00 – Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Xx)
SCHEMA DI CONTRATTO CAPITOLATO SPECIALE E PRESTAZIONALE
Giugno 2014 U.O. Tecnico Patrimoniale
• SCHEMA DI CONTRATTO
• CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE D’APPALTO PARTE I NORME TECNICO AMMINISTRATIVE
CAPO I DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO
CAPITOLO I DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO
Art. 1 PREMESSE
Art. 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E TIPOLOGIA D’APPALTO Art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO
Art.4 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE Art. 5 AMMONTARE DELL’APPALTO
Art. 6 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SPECIALI, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
CAPITOLO II PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
Art. 7 PRESCRIZIONI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE Art. 8 CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE
Art. 9 CONTENUTI TECNICI DEL PROGETTO DEFINITIVO
Art.10 POSSIBILI MIGLIORAMENTI, INDICAZIONI PER IL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
Art. 11 REQUISITI TECNICI
Art. 12 CONTENUTI TECNICI DEL PROGETTO ESECUTIVO Art. 13 CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO Art. 14 TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Art. 15 PENALI IN CASO DI RITARDO SUI TERMINI PER LA PROGETTAZIONE SECUTIVA Art. 16 ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
Art. 17 VARIANTI AL PROGETTO ESECUTIVO O NEL CORSO DEI LAVORI Art. 18 PROPRIETÀ DEL PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLO III AFFIDAMENTO, OFFERTA E AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Art. 19 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Art. 20 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Art. 21 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Art. 22 MODALITÀ DI GARA
CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI E MODALITA’ RIGUARDANTI L’APPALTO CAPITOLO IV DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 23 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Art. 24 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO TECNICO Art. 25 VARIAZIONI AL CONTRATTO
Art. 26 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE Art. 27 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Art. 28 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
Art. 29 IMPEGNI DELL’AGGIUDICATARIO E CONDIZIONI DELL’APPALTO
CAPITOLO V DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 30 SUBAPPALTO
Art. 31 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
Art. 32 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
CAPITOLO VI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 33 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE Art. 34 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE Art. 35 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Art. 36 CUSTODIA DEL CANTIERE
Art. 37 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI, L’ESECUZIONE
CAPITOLO VII CAUZIONI E GARANZIE
Art. 38 CAUZIONE PROVVISORIA Art. 39 CAUZIONE DEFINITIVA
Art. 40 RIDUZIONE DELLE GARANZIE
Art. 41 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 42 POLIZZA DI RESPONSABILITÀ PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
CAPITOLO VIII DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 43 DIVIETO DI ANTICIPAZIONE Art. 44 PAGAMENTI IN ACCONTO Art. 45 PAGAMENTI A SALDO
Art. 46 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO Art. 47 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
Art. 48 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO Art. 49 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI Art. 50 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
Art. 51 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
CAPO III DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I LAVORI
CAPITOLO IX DISPOSIZIONI E TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 52 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
Art. 53 TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI Art. 54 PROROGHE
Art. 55 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI Art. 56 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.
Art. 57 PENALI IN CASO DI RITARDO
Art. 58 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE Art. 59 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Art. 60 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
CAPITOLO X CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 61 LAVORI A CORPO
Art. 62 EVENTUALI LAVORI A MISURA
Art. 63 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA
Art. 64 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA Art. 65 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
Art. 66 UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI Art. 67 TERRE E ROCCE DA SCAVO
CAPITOLO XI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 68 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 69 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE Art. 70 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Art. 71 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO Art. 72 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Art. 73 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
Art. 74 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
CAPITOLO XII DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 75 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE Art. 76 TERMINI PER IL COLLAUDO
Art. 77 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI Art. 78 DANNI DURANTE I LAVORI
Art. 79 DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE Art. 80 DIFETTI DI COSTRUZIONE
CAPO IV CONTROVERSIE – DISPOSIZIONI FINALI
CAPITOLO XIII RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ACCORDO BONARIO - CONTROVERSIE
Art. 81 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI Art. 82 ACCORDO BONARIO
Art. 83 CONTROVERSIE
CAPITOLO XIV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 84 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO Art. 85 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
Art. 86 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI Art. 87 VARIAZIONE DEI LAVORI
Art. 88 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI Art. 89. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI Art. 90 CARTELLO DI CANTIERE
Art. 91 OSSERVANZA DI LEGGI E NORME
PARTE II SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 92 MISURAZIONE DEI LAVORI
Art. 93 VALUTAZIONE DEI LAVORI – CONDIZIONI GENERALI Art. 94 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
Art. 95 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI Art. 96 ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
Repertorio n. …….. del ….…………….
SCHEMA DI CONTRATTO
per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per l’adeguamento strutturale e impiantistico del Presidio Ospedaliero “Xxxxxxx Xxxxxxx”
in Xxxxx Xxxxx,00 xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx,
dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano
L’anno duemila………... il giorno ……. del mese di …………., presso la sede legale dell’Azienda Ospedaliera Istituti clinici di Perfezionamento di Milano
TRA
il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica in Milano, xxx Xxxxxxxxxxx x. 00, nella
sua qualità di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx x. 00, codice fiscale n. 80031750153 e partita I.V.A. n. 04408300152, che in seguito per brevità sarà denominata “Stazione Appaltante”;
E
il sig. ……………….., nato a ……………, il ……………., residente a ………….., in qualità di ………………………... dell’impresa ………….., con sede in …………., Via ,
C.F. e Partita IVA ………. (di seguito nominato "Appaltatore"), e ausiliata/in ATI con
………….. via …………….n. … – ………. (..) per la redazione del progetto esecutivo delle opere in parola;
PREMESSO
che con deliberazione della A.O. I.CP. n. …. in data ………., esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori per l’esecuzione delle opere per la per l’adeguamento strutturale e impiantistico del Presidio Ospedaliero “Xxxxxxx Xxxxxxx” consistenti in opere edili e impiantistiche antincendio del Presidio Ospedaliero Città di Sesto San Xxxxxxxx, per un importo dei lavori da appaltare di Euro ……………. di cui Euro
………………… per l’esecuzione delle opere, Euro ………….. per oneri per la sicurezza non oggetto dell’offerta e Euro per oneri per la progettazione definitiva e Euro
……….per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progetto;
- che con deliberazione n. …. in data si è preso atto dell’approvazione regionale
del progetto oggetto dell’appalto ed è stata indetta gara d’appalto, a procedura aperta, per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei suddetti lavori, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, per un importo complessivo a base di gara di €
………………. oltre IVA, di cui € ………… + IVA non soggetti a ribasso quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, Euro per oneri di progettazione definitiva
ed Euro………..per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progetto;
- che con deliberazione n. …… in data ………….. è stato approvato l’esito della gara e l’appalto in oggetto è stato affidato all’Appaltatore per l'importo, al netto del ribasso offerto, di € ………….. ( ) oltre IVA e oneri previdenziali, così determinato:
• € per la progettazione definitiva;
• € …………. per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
• € per l’esecuzione dei lavori, oneri della sicurezza inclusi;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto del progetto esecutivo e dei lavori citati nel presente capitolato. L’appaltatore s’impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questi allegati o da questo richiamati.
Art. 2 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dall’allegato capitolato e che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
Art. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO
1. L’importo contrattuale ammonta a Euro di cui:
a) Euro …………….. per oneri per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progetto;
b) Euro per lavori al netto degli oneri per la sicurezza;
c) Euro per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
2. Gli importi contrattuali sopra indicati sono al netto di I.V.A. e oneri previdenziali
Art. 4 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
1. Qualora la stazione appaltante, nello sviluppo della progettazione esecutiva e, per il tramite della direzione dei lavori, nel corso dell’esecuzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del Dlgs. n. 163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia redatta e approvata con riferimento all’elenco prezzi unitari di progetto o a prezzi di lavorazioni consimili comprese nel contratto o, ancora, a nuovi prezzi formulati con regolare analisi effettuate con riferimento alla data di formulazione dell’offerta.
Qualora nel corso della progettazione esecutiva o in fase esecutiva fossero apportate varianti ai sensi del sopra citato art. 132, i relativi oneri progettuali saranno calcolati utilizzando lo schema di calcolo di cui al D.M. 143 del 31.10.2013, con riferimento all’importo dei lavori variati in aumento - distinti secondo le categorie d’opera indicate nel medesimo Decreto Ministeriale - rispetto all’importo del progetto approvato. All’onorario così desunto verrà applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara per l’attività di progettazione.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 5.10.2010.
3. Resta inteso che tutte le varianti edili ed impiantistiche, derivanti dalle proposte migliorative offerte dall’Appaltatore in sede di gara, saranno eseguite a totale onere dell’Appaltatore.
PARTE II RAPPORTI TRA LE PARTI
Art. 5 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il termine di inizio dell’esecuzione di quanto oggetto dell’appalto di cui all’art. 1 del presente contratto è regolamentato ai sensi dell’articolo 153 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di stipula del presente contratto.
2. Il tempo utile per la redazione della progettazione esecutiva, completa di tutta la documentazione prevista alla Sez. IV (artt. da 33 a 43) del DPR 207/2010, è fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente contratto;
3. per l’esecuzione delle opere, come da offerta presentata in sede di gara dall’Appaltatore, in giorni 390 (trecentonovanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del processo verbale di consegna di cui all’art. 154 del DPR 207/2010.
Art. 6 - PENALE PER I RITARDI
1. In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, sarà applicata una penale giornaliera di € 1.000,00 (diconsi Euro mille). Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 15 (quindici), la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo contrattuale.
3. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 2 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
4. La mancata consegna della documentazione finale, entro 45 giorni dal verbale di fine lavori, di cui all'articolo 24 del capitolato speciale d’appalto, comporta l'applicazione di una penale dell'1% dell'importo netto contrattuale.
5. In caso di mancata, incompleta, insufficiente o inadeguata redazione, da parte dell’impresa appaltatrice, del “programma esecutivo dei lavori”, sarà applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo (naturale, successivo e continuo), da scontarsi sull’emissione del primo stato di avanzamento utile, salve le maggiori responsabilità dell’Appaltatore.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
7. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale d’importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 81 del capitolato speciale prestazionale d’appalto, in materia di risoluzione del contratto.
8. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento d’eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 7 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o d’altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 D.lgs. n. 163/2006.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
Art. 8 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dall’allegato capitolato, dal capitolato speciale d’appalto redatto in fase di progettazione esecutiva, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale d’appalto.
2. In ogni caso s’intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie d’accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione d’idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato d’esecuzione.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Art. 9 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti a stati d’avanzamento dei lavori al netto dello sconto pari a Euro 200.000,00 (duecentomilaeuro/00).
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure alla presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
ART. 10 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, salvo quanto previsto al comma 4 dell’art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 133 comma 3 del Dlgs. n. 163/2006.
ART. 11 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO
1. Ai sensi dell’art. 26 ter della L. n. 98/2013 viene erogata anticipazione del prezzo nella misura del 10% dell’importo contrattuale dell’appalto.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato d’avanzamento dei lavori d’importo netto non inferiore a Euro 200.000,00 al lordo della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4 comma 3 del DPR 207/2010.
3. Il pagamento dell’ultima rata d’acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.
5. Il pagamento dell'ultima rata d’acconto e del saldo non costituiscono presunzione d’accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
ART. 12 - RITARDO NEI PAGAMENTI
1. In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli artt. 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010.
ART. 13 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo s’intende tacitamente approvato anche se l’atto formale d’approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità d’ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi d’esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del comma 1 lett. e dell’art.92 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
ART. 15 - CONTROVERSIE
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo; qualora dette riserve superino il 10% dell’importo contrattuale e le stesse siano ritenute ammissibili, ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 – sentito l'appaltatore – il responsabile del procedimento formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dall’apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata d’accordo xxxxxxx sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno deferite al Foro competente di Milano ai sensi dell’art. 244 del Dlgs . n. 163/2006 e dell’art. 52 del Capitolato speciale di Appalto.
PARTE III
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
ART. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore d’attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 4 del DPR 207/2010.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
ART. 17 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del DPR 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del DPR n. 252 del 1998, rilasciata in data
…………………. al numero ………… dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato DPR.
ART. 18 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b).
2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
ART. 19 - SUBAPPALTO
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla vigente normativa.
3. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori o ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
ART. 20 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ………………………….…….. numero …………………… in data ………………….
rilasciata dalla società/dall'istituto ……………….…………………………………..
agenzia/filiale di ………………….. per l'importo di Euro …………………pari al per
cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto o qualora si proceda a variazioni in aumento dell’entità dei lavori;
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.
ART. 21 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
1. Ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs 12 aprile 2006 n.163 e s.m. e i., il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui al comma 1 lett.e dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., resesi necessarie in corso di esecuzione. La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori ed ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale di tale garanzia è fissato in una somma non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati.
2. Ai sensi del precedente comma 1, il progettista si impegna a stipulare e produrre - entro la conclusione dell’attività progettuale - un’assicurazione di responsabilità civile professionale per tutta la durata dei lavori e fino all’emissione del certificato di collaudo per un massimale pari al 10% dell'importo dei lavori progettati.
3. Ai sensi dell’articolo 129 del Dlgs. n. 163/2006, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
4. A tale scopo, l'appaltatore si impegna a stipulare e a produrre - entro la data di inizio lavori - un'assicurazione per danni di cui al comma 3 (C.A.R.), valevole sino alla data di emissione del certificato di collaudo, per un massimale pari a Euro ………………….
5. L'appaltatore si impegna a stipulare e produrre - entro la data di inizio lavori - inoltre
un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.), nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, per un massimale di Euro 5.000.000,00;
PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI
ART. 22 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Fanno parte del presente contratto e s’intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
− il capitolato speciale d’appalto;
− le relazioni tecniche progettuali
− l’elenco prezzi unitari;
− gli elaborati grafici progettuali;
− i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;
− il cronoprogramma.
ART. 23 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1. S’intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. n. 163/2006 e il regolamento approvato con DPR 5 ottobre 2010, n.207.
ART. 24 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data d’emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per questo si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
ART. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore, con riferimento al presente appalto identificato con il CIG 60780369F8 - CUP E74H14001010003, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. I medesimi obblighi sono posti a carico di subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella fase esecutiva del contratto.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla A. O. ICP ed alla Prefettura
- ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Letto, confermato e sottoscritto:
Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera I. C .P. di Milano
……………………………………………………………..
L’Impresa
…………………………………………………………….
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE D’APPALTO
PARTE I
NORME TECNICO AMMINISTRATIVE CAPO I
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO CAPITOLO I
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO
Art. 1 - PREMESSE
Il presente documento costituisce il Capitolato Prestazionale per l’appalto, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, della progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta. Il presente documento ha lo scopo di illustrare gli interventi previsti a carico dell’Appaltatore per la realizzazione di interventi edili ed impiantistici volti all’adeguamento antincendio del presidio ospedaliero “Xxxxxxx Xxxxxxx” in Viale Gorki,50 in Cinisello Balsamo, da realizzare su tutto il presidio ospedaliero, eccetto la palazzina uffici.
Tutto quanto di seguito riportato è da intendersi come “prestazione minima richiesta” e, pertanto, non esime l' Appaltatore da tutte le proprie e più ampie responsabilità inerenti sia il rispetto delle normative nazionali ed internazionali applicabili al caso che l’adozione delle tecnologie più adeguate al raggiungimento dei migliori standard qualitativi sia realizzativi che gestionali.
La redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori saranno disciplinati, oltre che dalle condizioni contenute nel contratto d’appalto, anche da quanto contenuto nel presente Capitolato speciale, nonché da tutte le norme, prescrizioni e regole tecniche nazionali ed europee che riguardano le specifiche lavorazioni.
Ciò premesso, il presente Capitolato speciale d’appalto, contiene tutte le indicazioni atte a definire compiutamente, a livello preliminare, l’oggetto e il prezzo dell’appalto, le modalità di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, le modalità per la redazione del progetto definitivo in sede di offerta, il successivo progetto esecutivo, le condizioni per le rispettive approvazioni e le disposizioni inerenti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di cui al progetto definitivo ed esecutivo da affidare.
Art. 2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E TIPOLOGIA D’APPALTO
Il quadro normativo applicabile all’appalto in oggetto, è rappresentato dal Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di attuazione.
Art. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO
Conformemente all’art. 53, comma 2, lettera c) del Codice dei Contratti, il presente Appalto
ha ad oggetto la progettazione definitiva, in sede di offerta, la progettazione esecutiva (comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase progettuale) e l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dell’interventi edili ed impiantistici volti all’adeguamento antincendio del presidio ospedaliero Il Progetto Preliminare posto a base di gara, sarà vincolante per il concorrente in relazione alle esigenze architettoniche, tecnologiche e di funzionalità che esso esprime.
L’appaltatore, facendo proprio il progetto preliminare, si impegna, preliminarmente, a verificare ed eseguire tutte le indagini necessarie, assumendosene la piena responsabilità e rinunciando fin d’ora a riserve ed eccezioni, ad eseguire i lavori come indicati in sintesi nella relazione generale comprensiva delle relazioni tecniche specialistiche, mantenendo inalterate le finalità di realizzazione.
Art.4 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE
Sono compresi nell’appalto:
a) la redazione della progettazione esecutiva da redigere a cura dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli articoli da 33 a 43 del
d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest’ultima prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’articolo 16, comma 1. La progettazione esecutiva dell’intervento, avverrà previa ricognizione ed aggiornamento dello stato di fatto ed eventuali approfondimenti necessari quali sondaggi, rilievi, sopralluoghi,ecc. propedeutiche alla progettazione esecutiva. La progettazione esecutiva comprende anche la stesura del piano della sicurezza e coordinamento.
b) l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
c) sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante mediante apposito provvedimento ai sensi dell’articolo 13, comma 1.
La progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
d) l’allestimento del cantiere, comprensivo di recinzione, accessi, baraccamenti etc.;
OPERE EDILI
Demolizioni
- rimozione e/o demolizione totale o parziale di: solai, tramezzi, controsoffitti, massetti, pavimenti, rivestimenti, intonaci, infissi interni ed esterni impianti, parapetti, impianti idraulici, meccanici ed elettrici e quanto altro si renda necessario al fine di realizzare l'opera.
Opere strutturali
- apertura di fori nei solai e nelle pareti perimetrali per il passaggio di canalizzazioni impiantistiche ed in particolare dei canali dell’impianto aeraulico, e tubazioni impiantistiche varie. Nell’onere di demolizione è compreso anche quanto necessario per eventuali consolidamenti, ripristini e saldatura di armature, puntellazioni, ecc.
Quanto alle eventuali implicazione di carattere strutturale relative all’intervento in oggetto
Tramezzature interne
- rifacimento delle tramezzature interne e rifoderi vari, da eseguirsi in blocchi forati e/o tavelle in laterizio da 8-12 cm di spessore, e/o in pareti di cartongesso, secondo la nuova distribuzione come previsto nei disegni di progetto. Laddove a seguito della realizzazione di filtri antincendio debba rendersi necessario dividere e/o modificare anche solo parzialmente alcuni ambienti limitrofi;
- formazione di divisori tagliafuoco (REI) in blocchi di cemento cellulare pieni, compresi l’apposizione di specifiche architravi, l’ammorsamento ai divisori contigui, la sigillatura perimetrale con idonei mastici e ogni ulteriore onere per la perfetta posa secondo certificazione di prova, compreso eventuale rifodero per il passaggio impianti, stante il divieto di incassare gli stessi sulla parete REI pena la perdita delle caratteristiche antincendio;
- realizzazione pareti e contropareti con profili metallici e lastre di cartongesso REI e non a seconda delle situazioni.
Massetti sottofondi, pavimenti
- realizzazione dei giunti di dilatazione da riempire con idoneo materiale elastico;
- rifacimento dei pavimenti in cloruro di polivinile in teli saldati e realizzazione dei battiscopa a sguscia con lo stesso materiale;
Intonaci, tinteggiature e rivestimenti interni
- esecuzione degli intonaci interni sui nuovi tramezzi in tutti i locali e vani scala realizzati con prodotto premiscelato per interno, di tipo rustico nelle parti da controsoffittare e in quelle da rivestire in gres, finito in tutte le altre, e dovranno in ogni caso essere estesi a tutta l’altezza delle pareti e ai soffitti anche laddove sia prevista la successiva applicazione dei controsoffitti);
- realizzazione degli intonaci nei soffitti che ne fossero eventualmente privi, realizzati con prodotto premiscelato per interno, dello spessore minimo garantito di cmq per raggiungere un idoneo grado di resistenza al fuoco;
- esecuzione di rivestimento murale policromo a base di resine acriliche ad elevata resistenza all’abrasione e cicli di lavaggio;
- esecuzione delle tinteggiature in resina acrilica in tutti gli altri locali, escluse porzioni sovrastanti ai controsoffitti (la tinteggiatura dovrà essere preceduta da accurata preparazione del fondo, compresa eventuale raschiatura delle tinteggiature preesistenti e rasatura, in modo da dare le superfici perfettamente finite).
Controsoffitti
- controsoffitti REI nei filtri antincendio in conformità a quanto richiesto dalla normativa di prevenzione incendi.
- realizzazione di controsoffitti anche ispezionabili laddove si rendesse necessario per la posa delle linee impiantistiche compresa l’orditura di sostegno che dovrà essere atta anche al supporto delle plafoniere, degli anemostati e frutti in genere, compresa la predisposizione delle necessarie forature e quant’altro compresa altresì la formazione di velette di raccordo in cartongesso;
Infissi
- sostituzione degli infissi esterni con infissi in alluminio a taglio termico, profili arrotondati, colore alluminio anodizzato naturale, dotati di vetrocamera di sicurezza con doppia lastra in vetro stratificato ed interposta intercapedine riempita di gas Argon, dotati di dispositivi di per l’apertura automatica secondo la normativa antincendio;
- realizzazione di porte interne a battente, scorrevoli, vetrate e non, con telaio in alluminio per modifiche ai locali;
- realizzazione di porte tagliafuoco REI 120 a uno o due battenti, anche con oblò in vetro tagliafuoco, provviste di maniglie, maniglioni antipanico tipo push, elettromagneti, chiudiporta aerei e fasce di protezione in acciaio inox ove previste;
- elementi di rifinitura e completamento in genere per dare perfettamente finiti gli infissi interni dei locali.
Opere varie di finitura
- opere minori di finitura e completamento per dare l’intervento pienamente funzionale.
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
• IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Per quanto riguarda l’illuminazione di emergenza si fa riferimento alla norma UNI EN 1838 e al D.M. 18 settembre 2002.
Si prevede l’installazione di una centrale di controllo delle lampade di emergenza installabile su guida DIN completa di display di comando con menù di scelta a scorrimento, predisposta per essere collegata a interfaccia centrale programmabile tramite PC.
Le lampade di emergenza saranno del tipo “sempre accese” con pittogramma e scritta “U.S.” da 24W, installate in modo da indicare la via di fuga e del tipo “solo emergenza” e aventi potenza pari a 8W e 24W a seconda della dimensione dell’ambiente servito.
L’impianto di illuminazione di sicurezza dovrà assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita e nei locali di tipo C e D. Le lampade di emergenza saranno dotate di circuito di ricarica incorporato. L’autonomia minima stabilita per l’illuminazione di sicurezza è di 2 ore.
⮚ Impianto di rilevazione incendi
L’impianto di rilevazione incendi prevede il posizionamento di rilevatori ottici di fumo da posizionarsi a vista nei locali e all’interno del controsoffitto, di cassonetti acustici-luminosi di allarme antincendio, pulsanti allarme incendio e magneti fermaporta. E’ prevista l’installazione di dispositivi per l’apertura di alcune porte mediante codice numerico.
L’impianto sarà corredato di pannello sinottico ripetitore per la rivelazione di incendi che sarà posizionato nel locale sempre presidiato, ovvero locale accettazione /segreteria per l’endoscopia e lavoro infermieri per la pediatria.
L’impianto così descritto dovrà avere il riporto del segnale di allarme in portineria e essere dotato di nuova centrale antincendio.
In corrispondenza di murature REI l’impianto dovrà essere realizzato a vista.
IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDIO
Alcune aree dell’ ospedale , sono già dotate di impianti di rivelazione, segnalazione ed allarme antincendio così come è riportato sulle tavole e riepilogate ( vedi tabella allegata A). L’impianto di rilevazione incendi da realizzare deve quindi integrarsi ed interfacciarsi con le centrali già istallate al fine di realizzare un sistema di rilevazione incendi integrato tramite un unico sistema di supervisione.
L’impianto dovrà comprendere ex novo il posizionamento di rilevatori ottici di fumo da posizionarsi a vista nei locali e/o all’interno del controsoffitto, di cassonetti acustici- luminosi di allarme antincendio, pulsanti allarme incendio e magneti fermaporta. L’installazione, prevede l’esecuzione di opere edili e assistenze murarie necessarie per rendere l’opera finita e a regola d’arte.
L’impianto così descritto dovrà avere il riporto dei segnali di allarme in portineria e essere dotato di eventuali nuova/e centrale antincendio dedicata e/o attestarsi alle centrali esistenti; dette centrali dovranno interagire mediante protocollo di comunicazione ed interfacciarsi con un sistema di supervisione.
Il Sistema di Rivelazione dei Fumi ha lo scopo di rilevare con la massima tempestività eventi di natura estremamente pericolosa per le persone e per le cose, che richiedono un’ immediata attivazione di contromisure, sia in forma automatica che manuale. E’ dunque una soluzione di tipo attivo per eventi di pericolo come l’ incendio.
Gli impianti di rilevazione fumi (esistenti e da realizzare), dovranno interagire con il nuovo sistema di supervisione per segnalare automaticamente tutte le anomalie e gli allarmi negli ambienti in cui sono istallati: intervento rilevatori di fumo , chiusura serrande tagliafuoco, chiusura porte tagliafuoco, ecc., la registrazione degli eventi, le schedulazioni orarie, e tipologia di evento.
Il sistema automatico rivelazione incendio verrà gestito dalle centrali di rivelazione che comunicheranno con i dispositivi dislocati sul campo e collegati sui “Loop” di rivelazione. Ciascuna centrale dovrà essere in grado di gestire un massimo di 8 “Loop” su ciascuno dei quali possono essere collegati fino a 240 dispositivi, ciascun loop può raggiungere una lunghezza massima di 2000 m e dovrà essere realizzato utilizzando un cavo bipolare schermato di opportuna sezione. Ciascun “Loop” dovrà essere configurato per funzionare con periferiche di produttori diversi adattandosi al protocollo di ciascuna tipologia, è comunque vincolante utilizzare tipologie omogenee su ciascun “Loop”.
Ciascun dispositivo collegato sul Loop dovrà essere dotato di un isolatore di corto circuito in grado di rilevare un corto circuito sul cablaggio ed aprirsi in modo da isolare il guasto e non compromettere il funzionamento dei dispositivi.
Le centrali dovranno essere connesse tra di loro tramite una rete del tipo “Token Ring” che permetterà alle diverse centrali (esistenti e da istallare) di condividere le informazioni relative a tutto il sistema fornendo informazioni complete e dettagliate relative a qualsiasi evento occorso in qualsiasi punto del sistema. la rete dovrà essere in grado di tollerare un guasto sul cablaggio invertendo il verso dei pacchetti sui nodi dove viene riscontrata una interruzione.
In ottemperanza a quanto previsto dalle Norme EN54 ciascuna centrale ovvero il sistema, in caso di guasto di una qualsiasi unità logica di elaborazione (CPU) non causerà la perdita di più di 240
dispositivi di rivelazione / segnalazione.
La realizzazione dell’impianto dovrà essere conforme a quanto previsto dalla norma UNI 9795/2013 per impianti di segnalazione e rilevazione incendio.
I componenti previsti nell’impianto rivelazione sono i seguenti:
• Centrale di rilevazione fumi
La centrale di controllo dovrà essere corredata di certificato rilasciato da IMQ che certifichi la rispondenza dell’aparecchiatura e di tutti i suoi accessori alle norme EN54-2 e EN54-4 ed a tutte le altre norme applicabili.
La centrale/i dovranno poter gestire impianti di tipo misto: incendio e gas tramite apposite interfacce per sensori gas,avere struttura di tipo modulare e in grado di:
- ricevere ed analizzare i segnali provenienti dai rivelatori di tipo individuale
- tenere costantemente sotto controllo lo stato dei circuiti di alimentazione, dei rivelatori, degli organi di protezione;
- dare segnalazione ottica ed acustica (tacitabile) in caso di guasto con possibilità di rapida individuazione dell'anomalia;
- attivare la segnalazione di allarme nell'eventualità di intervento dei rivelatori, o di azionamento dei pulsanti di allarme manuale o di interruzione o cortocircuito delle linee di collegamento con i rivelatori stessi.
La centrale sarà alimentata da tensione di rete tramite interruttore magnetotermico dedicato, in caso di mancanza di rete l’alimentazione di sicurezza sarà garantita da accumulatori di tipo ermetico con capacità sufficiente ad assicurare un'autonomia di funzionamento minima di 1 ora.
La centrale dovrà disporre di un display grafico di visualizzazione, una uscita a relè per allarme generale e guasto (comando targhe ottiche acustiche) e una serie di uscite standard/opzionali per il collegamento con terminali, pc, stampanti, ethernet, ect.
La centrale dovrà essere è in grado di rilevare gli allarmi per singola zona, sia puntuali su ogni rilevatore che per eventuali guasti sulle linee, temporizzare su più stadi i suddetti allarmi, tramite le uscite controllare e comandare delle sirene/targhe ottiche acustiche o eventuale combinatore telefonico o altro.
• Rilevatori
• rivelatori ottici di fumo posizionati a plafone in centro ad ogni locale; tutti i locali dovranno essere protetti, soprattutto quelli non presidiati (es. deposito, locale quadro elettrico), ad eccezione dei servizi igienici. Per quelli non presidiati dovranno essere dotati di gemma di segnalazione posta all’esterno del locale stesso. Dovranno essere opportunamente posizionati, in quantità sufficiente atti a fornire una protezione di tutta la superficie interessata.
• rivelatori ottici di fumo posizionati a plafone nel corridoio e nei locali dotati di controsoffitto integrati dallo stesso numero di rivelatori posti all’interno del controsoffitto medesimo, con l’aggiunta di una specola di segnalazione di eventuale intervento di quest’ultimi. Dovranno essere opportunamente posizionati, in quantità sufficiente atti a fornire una protezione di tutta la superficie interessata.
• Rivelatori termovelocimetrici sono posizionati nelle centrali termiche e nei locali dove non è prevista la presenza di fumi e dove le escursioni termiche dovute al funzionamento di macchine o apparati consigliano l’utilizzo di sensori termovelocimetrici.
• pulsanti di attivazione e allarme incendio in corrispondenza delle uscite o in posti opportunamente visibili, da posizionare secondo le prescrizioni normative
• xxxxxx ottiche acustiche adeguatamente dislocate nelle aree oggetto di intervento.
Il percorso cavi di un loop (anello chiuso), dovrà essere tale da poter essere eventualmente danneggiato/interrotto solo in un lato e non sull’altro.
• Cavi di collegamento
Tutte le apparecchiature in campo saranno collegate con linee con cavo resistente al fuoco almeno 30 minuti. I cavi dovranno avere caratteristiche e specifiche indicati dal costruttore.
I collegamenti ai pannelli di segnalazione ottico acustici, ai magneti delle porte e altri porte saranno realizzati con cavi antifiamma secondo la normativa vigente.
• Caratteristiche impianto rilevazione fumi
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati determinerà una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze.
Il predetto impianto consentirà l’azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell’attività entro:
a) un primo intervallo di tempo dall’emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall’azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione d’incendio;
b) un secondo intervallo di tempo dall’emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto.
Il predetto impianto di rivelazione dovrà consentire l’attivazione automatica delle seguenti azioni:
1. chiusura automatica di porte tagliafuoco normalmente aperte appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l’attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
2. disattivazione elettrica della ventilazione di mandata degli impianti di trattamento aria esistenti;
3. chiusura delle serrande tagliafuoco poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione
4. trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterninati dal piano operativo interno di emergenza.
Con il presente intervento dovranno essere realizzati i punti 1- 2 - e 4.
• Illuminazione di sicurezza
Per quanto riguarda l’illuminazione di sicurezza si fa riferimento alla norma UNI EN 1838 e al D.M. 18 settembre 2002.
Alcune aree dell’ ospedale sono dotate di impianti di illuminazione di sicurezza come si rileva negli elaborati grafici che illustrano lo stato di fatto e riepilogate nella tabella “A” allegata alla relazione illustrativa.
Il progetto prevede l’installazione delle lampade nelle aree mancanti per garantire i livelli minimi di sicurezza e collegamento ad una nuova centrale di supervisione e controllo da installare in locale presidiato, a cui andranno attestati sia i nuovi loop che quelli esistenti.
L’alimentazione degli impianti in parola si deriverà da un interruttore magnetotermico dedicato da istallare sui quadri elettrici di piano/zona.
L’illuminazione di sicurezza dovrà essere realizzata per mezzo di lampade autoalimentate, a controllo centralizzato al fine di assicurare un illuminamento minimo delle vie di esodo, anche durante il tempo che intercorre dalla mancanza di rete pubblica e l’avviamento automatico dei gruppi elettrogeni (inferiore od uguale a 15 secondi) e quindi alla rialimentazione di tutti i circuiti di illuminazione.
L’obiettivo che ci si prefigge è quello di assicurare in qualsiasi condizione di pericolo e in qualsiasi momento, l’identificazione delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza verso “luogo sicuro”, abbracciando pertanto le prescrizioni derivanti sia dalle normative riguardanti gli ambienti di lavoro, che dalle disposizioni di prevenzione degli incendi in ospedale.
L’impianto di illuminazione dovrà assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita ed esodo e nei locali di tipo C e D.
L’ impianto sarà realizzato tramite l’installazione di corpi illuminanti autoalimentati tipo SE, ad illuminazione non permanente, con un autonomia minima garantita pari a 3h, con lampada a LED da 24 W per i corridoi e le zone comuni, e da 11W per le singole stanze.
L’ illuminazione di sicurezza descritta sarà ulteriormente integrata in prossimità delle vie d’esodo anche da apparecchi autoalimentati del tipo sempre acceso SA di potenza pari a 24W e autonomia di funzionamento pari a 3h, dotati di pittogramma segnaletico al fine di identificazione le vie di esodo stesse, che permettono pertanto di disporre di una sicura ed efficace via di fuga in caso di emergenza.
L’impianto di illuminazione di emergenza si svilupperà a partire da un interruttore magnetotermico dedicato, posto nel nuovo centralino da installare a fianco del quadro elettrico generale di piano o di zona esistente.
L’impianto sarà eseguito tramite delle linee in cavo correnti entro tubazioni rigide in PVC, posate inizialmente all’interno del controsoffitto del corridoio e poi da questo tramite delle cassette di derivazione e tubazioni sempre in PVC a vista, si andrà con percorsi a parete o a soffitto, fino ad alimentare gli apparecchi illuminanti previsti nel corridoio e nei vari ambienti.
Le lampade dovranno essere del tipo a doppia riflessione in grado di ottimizzare la diffusione della luce emessa da LED a elevatissima efficienza.
Si prevede l’installazione di centrale/i di controllo delle lampade di emergenza installabile su guida DIN completa di display di comando con menù di scelta a scorrimento, predisposta per essere collegata a interfaccia centrale programmabile tramite PC.
Le lampade di emergenza saranno dotate di dispositivo di ricarica automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore; l’autonomia minima dell’illuminazione di sicurezza dovrà essere di almeno 2 ore.
OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE.
FILTRI antincendio
In ottemperanza al progetto di prevenzione incendi sopra richiamato, è prevista la realizzazione di filtri in ingresso ai reparti.
Tali opere prevedono prevalentemente interventi di natura edile di realizzazione di setti REI, compartimentazioni, chiusura passaggi, installazione di porte REI, controsoffitti, installazione di corpi illuminanti compresa copertura REI , e quanto occorre per rendere l’opera finita a regola d’arte.
Sono comprese finiture con grado di protezione adeguata come prescritto dalla norma.
Le porte REI dovranno essere dotate di magneti collegate all’impianto di rilevazione fumo e rilancio allarmi.
Le opere di compartimentazioni contemplano anche i sistemi di evacuazione dei fumi come prescritto dal D.M. 18.09.2002, ovvero sistemi di apertura dei serramenti (compresa la sostituzione e realizzazione di un nuovo serramento) o sistemi di pressurizzazione, a seconda della tipologia di filtro che si realizza, l’installazione di porte automatiche a sfondamento e sistema citofonico.
La realizzazione comporta anche la modifica (smembramento) di alcuni ambienti che dovranno essere rimodulati, adeguati e resi nuovamente fruibili mediante la realizzazione di opere edili ed impiantistiche indispensabili.
INSTALLAZIONE DI PORTE ASCENSORI REI
1. Adeguamento delle porte sbarchi REI 120 di n° 4 porte dei montalettighe esistenti n° 22 e n°20 che collegano i piani dal secondo sem interrato al 6° e il 4 e -5 che collegano i piani dal rialzato al settimo.
L’intervento comprende eventuali opere edili di finitura. L’intervento di sostituzione dovrà essere realizzato in successione in modo da limitare il disagio all’utenza.
NOTA BENE
In definitiva si ribadisce che l’appalto a corpo comprende tutte le opere comunque necessarie per dare perfettamente finiti e funzionanti i locali oggetto dell’intervento, includendo quindi anche quegli oneri e/o lavorazioni che non risultassero esplicitamente evidenziati nella distinta che precede ma che si rendessero comunque necessari.
Sono ancora compresi nel prezzo a corpo tutti gli ulteriori oneri evidenziati in altre parti del presente capitolato.
Per una più dettagliata descrizione delle varie categorie di lavoro si rimanda agli elaborati grafici e a quanto riportato nelle specifiche tecniche allegate al presente capitolato speciale.
Art. 5 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto ammonta €. 1.773.000,00
Gli oneri relativi alla sicurezza, stimati come appresso dettagliato non sono soggetti a ribasso d’asta.
In definitiva l’importo complessivo forfettario dei lavori posti a base di gara risulta così composto:
1) Importo esecuzione lavoro a corpo soggetto a ribasso € 1.773.000,00
2) Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza lavori a corpo non soggetto a ribasso
€53.000,00
A) Importo totale dei lavori (1+2) € 1.826.00,00
3) € 67.400,00 per la progettazione definitiva;
4) € 85.340,00 per la progettazione esecutiva;
B) Importo del corrispettivo per la progettazione (3+4) € 152.740,00 TOTALE IMPORTO DELL’APPALTO (A+B) €. 1.978.740,00
Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131,comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.
Art. 6 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SPECIALI, CATEGORIE SCORPO- RABILI E SUBAPPALTABILI
Si specifica che l’appalto si articola nelle seguenti categorie di opere:
a) CATEGORIA PREVALENTE:
Categoria OS 30 (IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E
TELEVISIVI) per € 1.009.000,00 per lavori compresi oneri di sicurezza
b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO (art.108 D.P.R. 207/2010) d’importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera ovvero singolarmente d’importo eccedente € 150.000,00
Categoria OG1 (OPERE EDILI), per Euro 817.00,00
c) ALTRE LAVORAZIONI, RICOMPRESE NELLA CATEGORIA PREVALENTE, INDIVIDUATE AI SOLI FINI DELL’EVENTUALE AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO (lavorazioni che richiedono una speciale abilitazione (categorie protette), non scorporate in quanto d’importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori)
NESSUNA
CAPITOLO II
PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
Art. 7 - PRESCRIZIONI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE
La progettazione preliminare posta a base di gara, redatta a cura della Stazione appaltante, verificata, validata e approvata e recepita dalla stessa Stazione appaltante mediante proprio provvedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per l’esecuzione dei lavori.
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
La progettazione è finalizzata alla realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, con un rapporto ottimale fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. L’attività di progettazione esecutiva deve essere svolta in modo coordinato con l’Ufficio Tecnico dell’Azienda Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano. Il progetto è redatto nel rispetto degli standard dimensionali e di costo e in modo da assicurare il massimo rispetto e compatibilità con le caratteristiche del contesto edilizio e ambientale dell’intervento, nelle fasi di costruzione e di gestione.
ART. 8 - CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE
Il progetto definitivo offerto in sede di gara e successivamente l’esecutivo dovranno essere sviluppati nel rispetto ed in coerenza con i documenti a base di gara e con quanto specificato nel Disciplinare di gara.
Gli elaborati progettuali, ad ogni livello di progettazione, devono comprendere uno studio approfondito della viabilità di accesso ai cantieri, compresa la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con l’attività ospedaliera, il pericolo per le persone, le cose e l’ambiente.
Il progetto definitivo, e successivamente esecutivo, deve essere redatto:
- prevedendo tutte le funzioni e gli spazi peculiari;
- compiendo le necessarie verifiche dimensionali per soddisfare gli standard dimensionali previsti dal DM del 14/01/1992;
- soddisfacendo le normative in ordine:
a) alla sicurezza antincendio di cui al DM 18.09.2002 oltre che delle ulteriori norme di prevenzione incendi comunque applicabili;
b) al contenimento dei consumi energetici,
c) alla eventuale progettazione strutturale - il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 14/01/2008 “ Testo Unico Norme Tecniche Costruzioni”;
d) al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
e) alla salvaguardia, nella fase di costruzione e in quella di esercizio, della salute e della sicurezza degli utenti, degli operatori e degli operai;
f) al regolamento Edilizio del Comune di Sesto san Xxxxxxxx;
g) al Regolamento di Igiene tipo della Regione Lombardia
h) nel rispetto della legislazione ed alle norme tecniche di settore vigenti o che saranno emanate entro la data di approvazione del progetto esecutivo;
i) tenendo conto dei pareri emessi dal Servizio A.S.L. Accreditamento sul progetto preliminare e del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano.
Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi.
Art. 9 - CONTENUTI TECNICI DEL PROGETTO DEFINITIVO
Il Progetto definitivo presentato in sede di gara deve essere redatto secondo le prescrizioni e contenuti tecnici di cui del presente Capitolato Prestazionale e corredato degli elaborati ai sensi dell’art. 93 comma 4 del Codice dei Contratti, nonché dell’art. 24 del Regolamento degli appalti D.P.R. 207/2010, nello specifico:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
d) elaborati grafici;
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico NON estimativo;
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
ART.10 - POSSIBILI MIGLIORAMENTI, INDICAZIONI PER IL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
Al Progetto Preliminare interno sviluppato dalla U.O. Tecnica dell’Azienda Ospedaliera sarà possibile proporre eventuali migliorie, fermo restando i pareri degli organi competenti. Tra le modifiche, che non dovranno in alcun caso inficiare la vivibilità degli ambienti, i flussi di lavoro, i percorsi e la loro separazione, né stravolgere la distribuzione degli spazi già verificata in sede di progetto preliminare, si annotano in modo esemplificativo e non esaustivo le seguenti voci:
− tipologia, qualità e soluzioni delle finiture;
− piccole variazioni della volumetria dei locali e loro intercomunicabilità sulla base di eventuali ed ulteriori esigenze espresse dai futuri utilizzatori della struttura;
− utilizzo di materiali e apparecchiature che riducono ed ottimizzano i costi di manutenzione;
− utilizzo di materiali e soluzioni architettoniche che ottimizzano il comfort ambientale complessivo interno;
ART. 11 - REQUISITI TECNICI
I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti previsti devono essere conformi alle regole tecniche di cui alle vigenti disposizioni di legge; le relazioni tecniche devono indicare la normativa applicata.
Art. 12 - CONTENUTI TECNICI DEL PROGETTO ESECUTIVO
In conformità a quanto stabilito all’art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006, il progetto esecutivo dovrà rispettare i seguenti criteri e prescrizioni:
- è redatto in conformità a quanto stabilito nei documenti a base di gara e ai contenuti della proposta tecnica ed economica presentata ed approvata (Progetto preliminare e definitivo e offerta economica);
- determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto;
- deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;
- è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo;
- deve essere adeguato e rispondente alle eventuali prescrizioni impartite dall’Amministrazione Aggiudicatrice, nonché da enti competenti in sede di rilascio dei pareri necessari;
- è costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
g) quadro di incidenza della manodopera;
h) computo metrico estimativo
i) quadro economico generale dell’intervento;
j) cronoprogramma;
k) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) capitolato speciale di appalto.
L’Appaltatore aggiudicatario dovrà inoltre fornire ogni ulteriore documentazione tecnica e tutti gli elaborati che dovessero rendersi necessari per il perfezionamento delle richieste di pareri, autorizzazioni/concessioni comunali, senza aggravio di spese per l’Amministrazione.
Per quanto non specificato nel presente articolo sui contenuti del progetto esecutivo, si rimanda a quanto stabilito dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.
Art. 13 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO
La documentazione progettuale da sottoporre ad approvazione, dovrà essere prodotta in “cinque copie” cartacee e accompagnata da una copia su supporto magnetico CD-Rom, oltre le copie necessarie per le richieste dei pareri degli Enti sovra ordinati competenti.
I disegni dovranno essere eseguiti in formato DWG per Autocad nelle versioni più recenti, mentre le relazioni e quant’altro componga il progetto, sarà eseguito su programmi idonei alla rilettura o rielaborazione da parte degli uffici dell’Amministrazione aggiudicatrice (Word, Excel, ecc. e, in relazione ad eventuale documentazione non restituibile nei formati precisati, questa dovrà essere prodotta in formato pdf di Acrobat).
In ogni caso i parametri e le tipologie degli elaborati dovranno rispettare le norme CEI e UNI.
Art. 14 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Il tempo contrattuale massimo concesso all’Impresa aggiudicataria per predisporre il progetto esecutivo è di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di stipula del contratto.
ART. 15 - PENALI IN CASO DI RITARDO SUI TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Qualora il termine di cui al precedente art. 14 non venga rispettato, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, e comunque solo nel caso in cui la proroga non pregiudichi gli interessi della Amministrazione, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, una penale nella misura di € 1000 (mille) e comunque complessivamente non superiore al 10,00(dieci) per cento.
Nel caso in cui il ritardo superi “un terzo” del tempo contrattuale, l’Amministrazione ha facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso l’Appaltatore, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennità di sorta per onorari o per rimborso spese, fatta salva la facoltà di agire in via legale per il risarcimento di eventuali danni.
Art. 16 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
Lo stato di avanzamento della progettazione esecutiva verrà esaminato con una frequenza stabilita dal Responsabile del Procedimento, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la sede dell’Ente Appaltante, appositamente convocate dal Responsabile del Procedimento.
A tali riunioni dovranno prendere parte l’Appaltatore, il Responsabile del Procedimento, il Progettista, il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e il Direttore dei lavori. Di tali riunioni verranno redatti appositi verbali, sottoscritti dalle parti. L’Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare eventuali decisioni che dovessero modificare e/o integrare accordi assunti in tali sedi. Il parere espresso in tali riunioni è finalizzato unicamente alla verifica dello stato di avanzamento della progettazione e pertanto esso non costituisce approvazione del progetto esecutivo, potendo questo avvenire esclusivamente e seguito della presentazione del progetto completo.
L’Appaltatore non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse, in quanto si intendono compresi nel compenso a corpo per le spese di progettazione esecutiva.
Entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Aggiudicatario dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e Coordinamento ed, in ogni caso, presentare un Piano Operativo di Sicurezza, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 131 d.lgs. 163/2006).
Qualora, a seguito di carenze progettuali riscontrate in sede di validazione del Progetto esecutivo, si rendesse necessario apportare allo stesso, adeguamenti e modifiche di varia natura ed entità, l’Amministrazione aggiudicatrice ne darà comunicazione all’Aggiudicatario entro il termine di cui sopra.
In tal caso l’Appaltatore è tenuto ad introdurre dette modifiche e adeguamenti entro i 10 (quindici) giorni successivi alla data in cui essi saranno stati comunicati, apportando le integrazioni e le prescrizioni ordinate, a pena dell’applicazione della penale di cui al precedente articolo 14.
Il progetto così modificato sarà ulteriormente esaminato dall'Ente Appaltante e nel caso in cui non dovesse essere approvato a seguito di ulteriori carenze, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla rescissione del contratto in danno all’Appaltatore.
Art. 17 - VARIANTI AL PROGETTO ESECUTIVO O NEL CORSO DEI LAVORI
Se in sede di redazione del progetto esecutivo o nel corso dei lavori, dovesse essere necessario introdurre modifiche o varianti rispettivamente al progetto definitivo e esecutivo approvati, derivanti oltre che da prescrizioni impartite dagli enti competenti in sede di rilascio di pareri e autorizzazioni, da situazioni dello stato di fatto diverse da quanto previsto in sede di offerta, che risultino necessarie per una corretta ed ottimale esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contatto, l’aggiudicatario dovrà produrre a proprie spese gli elaborati amministrativi e grafici necessari alla redazione della variante stessa (da introdurre nel progetto esecutivo e/o in apposito progetto di perizia, nonché nella documentazione “post operam”), senza diritto di compenso diverso o aggiuntivo, essendo il corrispettivo a corpo offerto in sede di gara, tramite ribasso percentuale, da ritenersi fisso e invariabile, a meno che tale variante non sia esclusivamente di natura discrezionale della Amministrazione o derivi da situazioni sopraggiunte e/o oggettivamente non riscontrabili in sede di progettazione.
Art. 18 - PROPRIETÀ DEL PROGETTO ESECUTIVO
Il progetto esecutivo, redatto dal soggetto aggiudicatario, rimarrà di proprietà dell’Amministrazione aggiudicatrice che, per effetto della sua approvazione, avrà facoltà di utilizzarlo nel proprio interesse o di affidarne l’esecuzione, in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali da parte dell’aggiudicatario, ad altro soggetto esecutore senza onere alcuno per l’Amministrazione stessa, oltre al pagamento del progetto esecutivo secondo quanto stabilito nella offerta economica formulata in sede di gara.
CAPITOLO III
AFFIDAMENTO, OFFERTA E AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Art. 19 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’individuazione del contraente prescelto, avverrà mediante “procedura aperta” di cui all’articolo 3, comma 37 del D.Lgs. 163/2006, da effettuarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 e 84 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e dell’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010. Il contratto, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera c) avrà per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, quest’ultimo redatto sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice.
Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché del presente capitolato. L'offerta dovrà essere corredata del progetto definitivo e del prezzo proposto. L’aggiudicatario dovrà successivamente elaborare la progettazione esecutiva delle opere. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il ribasso offerto sui lavori e sulle attività di progettazione.
Per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa si indicano i seguenti criteri e sub-criteri, rimandando al disciplinare di gara i relativi pesi:
OFFERTA TECNICA
1. Soluzioni migliorative integrative (punti 20)
✓ relativamente al sistema costruttivo edilizio ed alle opere e materiali di finiture (rivestimenti, pavimenti, controsoffitti, infissi, ecc.); sub punteggio 5
✓ eventuali, puntuali proposte migliorative tecnologiche dei sistemi ed impianti da realizzare sub punteggio 10
✓ utilizzo di materiali e apparecchiature che riducono ed ottimizzano i costi di manutenzione; sub punteggio 5
2. organizzazione del cantiere: (punti 35)
✓ metodologie organizzative e le tecniche adottate al fine di minimizzare le interferenze con le attività sanitarie e l’impatto del cantiere sugli ambienti adiacenti e aperti al pubblico; sub punteggio 15
✓ organizzazione del cantiere, sia in termini di personale, che di mezzi ed attrezzature, con riferimento allo specifico cronoprogramma delle attività proposto dal concorrente medesimo; sub punteggio 10
✓ sistema di gestione e di controllo delle procedure di sicurezza all’interno dei microcantieri; sub punteggio 15
3. completezza, adeguatezza e leggibilità degli elaborati progettuali definitivi (punti 10)
OFFERTA ECONOMICA punti 35
Il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L’importo contrattuale, derivante dalla somma degli importi per i servizi di progettazione e per l’esecuzione del lavoro a corpo, come determinati, in seguito all’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario sugli importi posti a base di gara, restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
Per la parte di lavoro oggetto dell’appalto, l’importo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile.
Allo stesso modo, le quantità indicate dall’offerente nel computo metrico estimativo, non hanno alcuna efficacia negoziale, dovendo questo costituire, per l’Amministrazione, strumento di controllo e verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante.
I prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi (Comune di Milano Voll. 1.1. e 1.2 anno 2014), sottoposti al ribasso offerto, sono vincolanti per l’Appaltatore esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del D.lgs. 163/2006 e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui alla all'articolo 4, mentre gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al medesimo articolo, costituiscono vincolo negoziale.
Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore ed il Responsabile del Procedimento dovranno redigere un verbale relativamente al permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori (art. 106, comma 3, D.P.R. n. 207/2010).
La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine di cui all'art. 11, comma 9 D.P.R. n. 207/2010 (comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e), d.lgs.
n. 113 del 2007, poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 53 del 2010)
Art. 20 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L'offerta sarà presentata dalle Ditte concorrenti in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) entro i termini e con le modalità precisate nel disciplinare di gara.
Art. 21 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Conformemente a quanto indicato nel precedente art. 19, l’appalto sarà aggiudicato secondo la disciplina del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 con “procedura aperta” di cui all’articolo 3, comma 37 del D.lgs.163/2006, da effettuarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.163/2006 s.m.i. secondo i criteri indicati all’art. 19.
L’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà riportato il punteggio più alto, ottenuto dalla somma del punteggio di merito tecnico con quello relativo al prezzo, indicati nel disciplinare di gara.
Art. 22 - MODALITÀ DI GARA
Le modalità di gara sono indicate nei relativi articoli all’interno del disciplinare di gara
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E MODALITA’ RIGUARDANTI L’APPALTO
CAPITOLO IV DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 23 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato o non disciplinato dallo stesso;
b) il presente Capitolato speciale, distinto in Parte I: Norme tecnico amministrative, comprese le tabelle allegate allo stesso e Parte II: Specificazione delle prescrizioni tecniche;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo redatto dal soggetto aggiudicatario, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il Piano di sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 91 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; fanno altresì parte integrante del Contratto le eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. N 163/2006, nonché tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici;
f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;
g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 36 e 37 del presente capitolato;
Non fanno parte degli allegati al Contratto e sono estranei al rapporto negoziale, ai sensi dell'art. 137, comma 2 del DPR 207/10:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato tecnico; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 D.Lgs. 163/2006, né qualsiasi altro elenco di prezzi od elaborato tecnico-contabile comunque e da chiunque redatto. Tali documenti sono redatti al solo scopo del riscontro sulle offerte che i concorrenti presenteranno alla gara;
c) la descrizione delle singole voci elementari utilizzate nell’analisi, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali che quelle da qualsiasi altro loro allegato. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, norme e circolari vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare il D.Lgs del 12.04.2006, n. 163, il DPR n. 207/10, alla luce di quanto previsto all’art. 256 del D.Lgs. 163/06, il DM n. 145 del 19 aprile 2000, nonché le norme C.N.R., U.N.I., C.E.I. le tabelle CEI-UNEL.
Nell’esecuzione dei lavori saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all’edilizia.
Art. 24 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO TECNICO
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla Stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nel disciplinare di gara o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Bando di gara – Capitolato Speciale d’Appalto – Elenco Prezzi – Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o meno restrittive prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Art. 25 - VARIAZIONI AL CONTRATTO
Qualunque modifica al Contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo. Ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/10, nessuna modificazione al progetto approvato può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, che sia disposta dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché contenuta nei limiti delle disposizioni del comma 3 dell’art. 132 del d.lgs. 163/2006, non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui lo stesso è obbligato.
Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto, si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 132 del D.lgs. 163/2006 e agli artt. 161 e 162 del DPR 207/10.
Ai sensi dell’articolo 10 del Capitolato Generale d'Appalto, per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del D.lgs. 163/2006, la stazione appaltante, durante l'esecuzione dell'appalto, può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 161, comma 6, e 163 del DPR 207/10, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
Se la variante, nei casi previsti dal precedente comma, supera tale limite, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni.
Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs. 163/2006.
La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006. Nel calcolo di cui al precedente comma, non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste, superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento, ritenute omogenee, secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico, all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.
In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.
Art. 26 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
Le indicazioni per quanto riguarda il tracciato, la forma, le dimensioni e la struttura delle varie opere comprese nell’Appalto, sono date solo per norma generale, affinché l’appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da realizzare, riservandosi l’Amministrazione piena ed ampia facoltà di introdurre nelle opere, sia all’atto della consegna, sia in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti che riterrà di apportarvi nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori e per qualsiasi altro motivo, a suo giudizio insindacabile.
L’Amministrazione avrà pure piena facoltà - a suo insindacabile giudizio - di sopprimere alcune opere ed aggiungerne altre, nella misura che riterrà opportuno, e ciò senza che l’Impresa possa rifiutarsi di eseguire i lavori ordinati alle condizioni contrattuali.
Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi oltre a quelli del presente Capitolato quali possano essere le specie e le difficoltà tecniche da incontrare per l’adozione delle varianti stesse.
L’Impresa avrà solo diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine della Direzione Lavori, valutati con prezzi di contratto diminuiti del ribasso contrattuale, ma se comportano categorie di lavorazione non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma degli artt. 161 -163 del D.P.R. 207/2010.
Nel caso di soppressione di alcune opere, verrà decurtato il costo delle opere valutate con i prezzi di contratto al netto del ribasso d’asta. Tale facoltà dell’Amministrazione si estende anche ai materiali da costruzione, al genere delle strutture, ai magisteri e a tutte le modalità di esecuzione dei diversi lavori.
In ogni modo, la presenza delle varie categorie di lavoro negli elaborati di progetto facenti parte integrante del contratto, non impegna l’Amministrazione alla loro esecuzione, in quanto l’Amministrazione stessa si riserva la più ampia facoltà di far eseguire tra esse, quelle che ritiene utili nell’interesse dell’opera e ciò a suo insindacabile giudizio.
Nel caso in cui, per le categorie dei lavori ordinati, non risultassero in elenco le voci specifiche, si procederà secondo quanto disposto all’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 161 e 163 del D.P.R. 207/2010.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 132 del D.Lgs. 163/2006.
Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione variazioni o addizioni di specie di lavorazioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il Responsabile del Procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell’apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.
L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto.
Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all’intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all’articolo 132, comma 3, primo periodo del D.Lgs. 163/2006. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’art. 163 del DPR 207/2010.
Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dalla Stazione Appaltante, su parere del Responsabile del Procedimento, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Responsabile del Procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
Sono approvate dal Responsabile del Procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all’articolo 132, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell’importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l’accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
Art. 27 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 28 - CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente Capitolato, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
Art. 29 - IMPEGNI DELL’AGGIUDICATARIO E CONDIZIONI DELL’APPALTO
Quanto previsto nel presente Capitolato e quanto risulterà dal Computo metrico e dalle tavole del Progetto definitivo e, successivamente, esecutivo, definirà in modo necessario e sufficiente l’oggetto del contratto.
La qualità delle forniture, dell’impiantistica, delle rifiniture, delle apparecchiature e di tutto ciò che sarà impiegato nella realizzazione dell’opera, deve corrispondere a quanto di più evoluto il progresso tecnologico ha reso disponibile per interventi similari.
Nell'accettare l’oggetto del contratto, l'Appaltatore, stante quanto attestato in sede di procedura d’affidamento che ivi si intende integralmente richiamato, dichiara:
a) di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e ritenuto l’offerta stessa congrua e remunerativa;
c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. Con l'accettazione dell’affidamento, l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.
CAPITOLO V DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 30 - SUBAPPALTO
Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 6, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 6 e l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del D.P.R. n. 207 del 2010, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
a) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, elencati all’articolo 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo totale, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria; tali lavori sono individuati all’articolo 6;
b) i lavori appartenenti alla categoria specializzata indicata a “qualificazione obbligatoria” nell’allegato “A” al D.P.R. n. 34 del 2000 di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, diversa da quella di cui alla precedente lettera a), possono essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione; tali lavori sono individuati all’articolo 6;
c) i lavori appartenenti a categorie specializzate diverse da quelle indicate a “qualificazione obbligatoria” nell’allegato “A” al D.P.R. n. 207/2010 , di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere subappaltati per intero; tali lavori sono individuati all’articolo 6;
d) i lavori appartenenti a qualunque categoria, di importo inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, non indicati negli atti di gara come scorporabili, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se non in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; possono altresì essere subappaltati per intero; l’importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente di cui al presente comma 1).
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 82, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000,attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
- i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 50;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo
67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo, se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato D.P.R.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti percento);
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 69 e 71 del presente Capitolato.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti.
La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Art. 31 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, commi 6 e 7, del presente Capitolato, ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 29 del presente Capitolato non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 73 commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
Art. 32 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Si applicano le norme di cui all’articolo 118 del Codice dei contratti.
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPITOLO VI
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 33 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni esponsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle restazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. L’appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 207 del 2010. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo contrattuale, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del D.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 166 del D.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 34 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
L'appaltatore e obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 35 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Compatibilmente con l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.
Art. 36 - CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.
Art. 37 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI, L’ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d’appalto.
L’Amministrazione provvederà a sua cura e a sue spese agli eventuali espropri per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi.
L’impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per l’impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario all’esecuzione dei lavori.
CAPITOLO VII CAUZIONI E GARANZIE
Art. 38 - CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 75 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita secondo quanto previsto dal D.M. 123/2004 ed avente validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, presentata anche a mezzo di fideiussione bancaria originale ovvero polizza assicurativa originale oppure polizza rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia o delle Finanze) in originale (fornita dal concorrente singolo, ovvero dalla ditta mandataria o capogruppo o dal consorzio nel caso di imprese raggruppate o consorziate); essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva, al concorrente secondo in graduatoria ed al concorrente aggiudicatario dopo la stipula del contratto.
Tale documentazione deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Art. 39 - CAUZIONE DEFINITIVA
Al momento della stipulazione del contratto, l’appaltatore è obbligato a prestare una garanzia fideiussoria nella misura del 10 per cento dell’importo netto dell’appalto; qualora ne ricorrano i presupposti, potrà usufruire del beneficio di cui all’articolo 75, comma 7, del Codice.
Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c.2, C.C., nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La polizza primaria assicurativa deve essere di primaria compagnia di assicurazione.
La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell’appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale.
Resta, comunque, salva la facoltà della stazione appaltante di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L’appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.
Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del Codice dei contratti.
Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 37 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 40 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE
Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 37 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 38 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del D.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 41 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 51, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui al comma 3.
Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.
La somma assicurata per la copertura dei danni diretti alle opere da realizzarsi con il presente appalto deve essere pari all'importo complessivo delle opere a base d'appalto oltre € 500.000,00 per opere esistenti ed € 500.000,00 per demolizione e sgomberi.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a due milioni di euro. Non sono ammessi contratti di assicurazione che prevedono importi o percentuali di scoperto o di franchigia.
Le garanzie di cui al comma 3, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 128, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
Art. 42 - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
Il progettista o i progettisti incaricati del servizio di progettazione, devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'Amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132 del D.Lgs 163/2006, resesi necessarie in corso di esecuzione.
La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500.000 ECU. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le Amministrazione dal pagamento del servizio.
CAPITOLO VIII DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 43 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE
E’ dovuta anticipazione nella misura del 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 26 ter della L. n. 98/2013.
Art. 44 - PAGAMENTI IN ACCONTO
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 60, 61, 62 e 63, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al lordo della ritenuta di garanzia di cui al successivo punto, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 200.000,00.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori e operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ../../….” con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
D.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale.
Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo.
L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo
45. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 50, comma 2;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 31 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 84 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 73, comma 2.
Art. 45 - PAGAMENTI A SALDO
Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 ( trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 43, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 43, commi 7 e 8.
Art. 46 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 47 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del D.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 47 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 44, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protrae per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 48 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
1. somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
2. eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
3. somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
4. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio a cura del R.U.P. in ogni altro caso;
Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali.
Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Art. 49 - ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI
Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 50 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
Art. 51 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 43 e 44 del presente Capitolato.
CAPO III
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I LAVORI CAPITOLO IX
DISPOSIZIONI E TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 52 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore.
Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 67 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori.
La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna e inefficace e i lavori non possono essere iniziati. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza e limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Ai sensi dell’art. 53 c. 5 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. l’esecuzione delle opere di edificazione, oggetto della progettazione di cui al presente appalto, può iniziare solo dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.
Le opere di demolizione per la preparazione dell’area, potranno invece essere consegnate all’impresa aggiudicataria nelle more dell’approvazione del progetto esecutivo delle nuove opere. Fino all’approvazione del progetto esecutivo l’impresa aggiudicataria avrà il diritto alla corresponsione degli importi relativi ai soli lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati.
Art. 53 - TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 390 (trecentonovanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 54 - PROROGHE
Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 53, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 53. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 53, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 53, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del D.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 55 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI
In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale e trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali;
in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 57.
Art. 56 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 55, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 53, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 57 - PENALI IN CASO DI XXXXXXX
Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 52, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 52, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 58.
La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 60, in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 58 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE
Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del X.X.X. x. 000 xxx 0000, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore consegna alla direzione lavori il programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato e presentato in fase di progettazione esecutiva; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
c) per esigenze di carattere sanitario
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
d) appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
e) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
f) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma approvato dalla Stazione appaltante e parte integrante del progetto esecutivo;
Art. 59 – INDEROGABILITÀ’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore ne i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 54, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 55, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 57, ne per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 60.
Art. 60 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 57, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPITOLO X CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 61 - LAVORI A CORPO
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione del lavoro a corpo sarà effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 6 e alle sottocategorie disaggregate di lavoro, che verranno individuate con l’elaborazione del progetto esecutivo, di ciascuna delle quali sarà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010.
Gli oneri per la sicurezza, quantificati nella tabella di cui all'articolo 5, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara; detti oneri saranno liquidati proporzionalmente ad ogni stato avanzamento lavori. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del D.P.R. n. 207 del 2010, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.
Art. 62 - EVENTUALI LAVORI A MISURA
Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 87 o 88, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 89, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 18, comma 6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
Art. 63 - EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA
La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del D.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 89;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.
Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 64 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA
Non sono valutati i manufatti e i materiali a pie d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
Art. 65 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 66.
Art. 66 - UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI
Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Art. 67 – TERRRE E ROCCE DI SCAVO
Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
CAPITOLO XI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 68 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 50, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 70, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 71;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 72.
Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 73, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 69 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE
Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.
81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio “incident and injury free”.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se e in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 67, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 69, 70, 71 o 72.
Art. 70 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformi- tà all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 4 del presente Capitolato.
L’obbligo di cui al comma 1 e esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 71.
Art. 71 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), se l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporta maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 72 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, 52 comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 29, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 70.
Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non e necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
Art. 73 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore e solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Art. 74 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 43, comma 9 e 44, comma 8, del presente Capitolato.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.
81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
CAPITOLO XII DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 75 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 57, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione definitiva del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato.
Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 76, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 44.
Art. 76 - TERMINI PER IL COLLAUDO
Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante farà effettuare dal Collaudatore operazioni di controllo e di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato o nel contratto.
Art. 77 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
Art. 78 - DANNI DURANTE I LAVORI
Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Art. 79 - DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE
Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. Sono considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 e dell’art. 166 del DPR 207/10.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
a) dello stato dei luoghi e delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) delle azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Ai sensi dell’art. 20 del Capitolato Generale l'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera .
Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.
Art. 80 - DIFETTI DI COSTRUZIONE
Ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Generale d’Appalto, ogni qual volta il direttore dei lavori accerta che le lavorazioni sono state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, l'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le suddette lavorazioni. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore.
Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
Ai sensi dell’art. 19 del Capitolato Generale d’appalto, i controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Il danno causato da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988,
n. 224). E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra. Ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile, se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.
In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui elenco è da considerare non esaustivo:
a) dispositivi contro l'umidità e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo, come ad esempio l'impermeabilizzazione delle coperture, dei muri maestri e dei muri contro terra, dei pavimenti e dei tramezzi dei vani scantinati, dei giunti tecnici e di dilatazione tra fabbricati contigui;
b) dispositivi per l'allontanamento delle acque di qualsiasi tipo, come ad esempio colonne di scarico dei servizi igienici e delle acque meteoriche compresi i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi di ancoraggio dei vari componenti, le fosse settiche della fognatura;
c) dispositivi per evitare la formazione della condensa del vapore d'acqua, o per favorirne l'eliminazione, come ad esempio la barriera vapore nelle murature, nei soffitti a tetto piano, la coibentazione termica delle pareti fredde o di parti di esse;
d) le condotte idriche di portata insufficiente alle esigenze di vita degli utenti cui è destinato l'immobile;
e) le pavimentazioni interne ed esterne che presentassero distacchi e rigonfiamenti dal sottofondo, anche parziali e localizzati;
f) le murature ed i solai, composti anche solo in parte in laterizio, che presentassero distacchi, rigonfiamenti o sbullettature tali da pregiudicare la conservazione di armature metalliche o di altri dispositivi di qualsiasi genere in esse contenuti o infissi;
g) i rivestimenti esterni, comunque realizzati e compreso il cemento armato a vista, che presentassero pericolo di caduta o rigonfiamenti;
h) le parti di impianti idrici e di riscaldamento sottotraccia e non in vista, se realizzate con elementi non rimuovibili senza interventi murari, che presentassero perdite o trasudamenti per condensa.
CAPO IV CONTROVERSIE – DISPOSIZIONI FINALI
CAPITOLO XIII
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ACCORDO XXXXXXX - CONTROVERSIE
Art. 81 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 69 e 71, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 84, comma 5, del presente Capitolato;
l) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
Il contratto e altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3. l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1994, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 26 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa e estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
Art. 82 - ACCORDO BONARIO
Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il
R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti.
Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo xxxxxxx.
La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui e previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.
Art. 83 - CONTROVERSIE
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 80 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Milano ed e esclusa la competenza arbitrale.
La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
CAPITOLO XIV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 84 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO
Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245- quinquies, del Codice dei contratti.
Art. 85 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140, del D.Lgs. 163/2006.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57 del Codice dei contratti.
Art. 86 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione e esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 45, commi 1 e 2, e 46, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 45, comma 4.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 80, comma 2, lettera b), del presente Capitolato.
I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.
Art. 87 - VARIAZIONE DEI LAVORI
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 6, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 63,comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 70, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 71, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 72.
Art. 88 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale e invitato l’appaltatore originario.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 81, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.
Art. 89. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 17, comma 6.
Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 90 - CARTELLO DI CANTIERE
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
Il cartello di cantiere deve essere aggiornato periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
Art. 91 - OSSERVANZA DI LEGGI E NORME
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel contratto d'appalto, nel Capitolato, nell'Elenco dei Prezzi Unitari, e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al contratto.
Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato e dal Contratto, l’Appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato:
- il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
- il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n 163 del 22 aprile 2006;
- il Regolamento di attuazione del D.lgs. n. 163 del 22 aprile 2006 recante “Codice dei Contratti Pubblici” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207;
- il Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000
n. 145, per quanto ancora in vigore;
- Il Decreto legislativo n. 81/2008; Legge n.136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. (tracciabilità dei flussi finanziari)
- le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
PARTE II
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 92 - MISURAZIONE DEI LAVORI
Il direttore dei lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute in contraddittorio con l’appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove l’appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori.
Nel caso di mancata presenza dell’appaltatore alle misurazioni indicate, quest’ultimo non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell’emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.
La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andrà effettuata, dal direttore dei lavori o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte dell’appaltatore ai fini della loro liquidazione. Tale contabilizzazione dovrà essere effettuata, sotto la piena responsabilità dello stesso direttore dei lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.
Art. 93 - VALUTAZIONE DEI LAVORI – CONDIZIONI GENERALI
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l’appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto della normativa generale e particolare già citata.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione del progetto da parte dell’appaltatore.
Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente autorizzate dal direttore dei lavori, nei modi previsti dall’articolo 132 DL. n. 163 del 16 aprile 2006 e successive modificazioni e contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, nella categoria delle variazioni in corso d’opera, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti, su richiesta del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell’appaltatore.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’appaltatore.
Le norme riportate in questo articolo si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti a misura e a corpo) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l’appaltatore nei modi previsti; si richiama espressamente, in tal senso, l’applicazione dell’Elenco prezzi indicato contrattualmente individuato dai documenti che disciplinano l’appalto.
Art. 94 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni del direttore dei lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.
Sono incluse nell’importo a corpo tutte le opere individuate negli elaborati di progetto a tale scopo, ovvero espressamente descritte nel contratto e nel presente capitolato, comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l’opera completamente finita in ogni dettaglio.
Tutti i lavori oggetto del presente capitolato dovranno intendersi parte integrante dell’unico appalto, complessivo delle opere e di tutte le lavorazioni previste, considerato esclusivamente a corpo senza esclusioni di sorta.
Sono, inoltre, comprese nei lavori a corpo tutte le finiture delle murature, le opere esterne indicate dai disegni esecutivi, le parti di impianti che si trovassero al di sotto del piano suddetto, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, etc. sia eseguiti direttamente dall’appaltatore che dalle Società interessate alle quali l’appaltatore è obbligato a prestare l’assistenza richiesta.
L’appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata nei modi previsti dalla normativa vigente; eventuali modifiche di quota nei piani di fondazione (con conseguente spostamento dell’eventuale piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura) saranno oggetto di una nuova definizione delle quantità dei lavori a misura da eseguire e che verrà immediatamente formalizzata.
Art. 95 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con D.M. 145/00, le norme U.N.I., C.N.R.,
C.E.I. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso più generale, l’appaltatore dovrà presentare, se richiesto, adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo l’approvazione del direttore dei lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a) dalle prescrizioni di carattere generale del presente capitolato;
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
d) dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che l’appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L’appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dal direttore dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà adeguatamente verbalizzato.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
L’appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal direttore dei lavori.
Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l’appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L’appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo provvisorio.
Art. 96 - ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, dovranno essere eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato generale emanato con D.M. 145/00, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.
L’appaltatore è tenuto a presentare un’adeguata campionatura delle parti costituenti i vari impianti nei tipi di installazione richiesti e idonei certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.
Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi delle prescrizioni stabilite dal presente capitolato e verificate dal direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dal direttore dei lavori non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti.
Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l’appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal direttore dei lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’appaltatore.
Nome file: SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE E PRESTAZIONALE
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Autore: LB
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Data creazione: 06/02/2015 12:09:00 Numero revisione: 2
Data ultimo salvataggio: 06/02/2015 12:09:00 Autore ultimo salvataggio: xxxxxxx.xxxxx
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Data ultima stampa: 06/02/2015 12:09:00 Come da ultima stampa completa
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