LE FAQ DI GINA SPADACCINO
LE FAQ DI XXXX XXXXXXXXXX
CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO
12. Per evitare la diatriba che ogni anno puntualmente si verifica a scuola, è possibile regolare col contratto di istituto l'attribuzione di ore eccedenti entro le 6h settimanali al personale docente.? Si può per esempio introdurre una clausola con cui si inibisce ai docenti a T.I. di assumere tali ore?
La risposta è negativa in quanto la materia esula completamente dalle competenze attribuite dall’art. 6 del CCNL/2003 alla contrattazione di istituto. Le ore eccedenti del personale docente sono regolate dalle norme contrattuali vigenti (art. 25 del CCNL del 26/05/1999, art. 70 del CCNL del 4/08/1995, artt. 30 e 31 del CCNI del 31/08/1999), ai sensi dell’art. 28 del CCNL/2003. Si tenga presente che sul tema è intervenuto anche l’art. 22, comma 4 della Legge 448/2001, secondo il quale “nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore settimanali”.
11. A parte i progetti che utilizzano il fondo di istituto, anche i PON possono
formare oggetto di contrattazione?
L’utilizzazione del personale in progetti al di fuori del fondo di istituto non è materia di contrattazione ma di informazione successiva, come prevede l’art. 6, comma 2 lett. k del CCNL/2003, relativamente soltanto ai “criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni”.
10. Il dirigente scolastico nella sua proposta di contratto ci ha sottoposto un testo in cui ha inserito la clausola che i compensi delle attività aggiuntive saranno ridotte per assenze continuative stabilendo un tetto alla quota di dette assenze, per qualsiasi causa queste si verifichino. Come RSU siamo assolutamente contrari ad una proposta del genere, ma essa potrebbe essere sostenibile da un punto di vista contrattuale?.
Non si ritiene possibile stabilire delle condizioni che le linee generali contrattuali non abbiano previsto. L’aver pensato di inserire un deterrente per le assenze del personale che, al pari delle attività aggiuntive, sono un diritto, e per le quali sono anche state delineate perfettamente le modalità di fruizione, porta ad una indebita interpretazione delle norme contrattuali in netto contrasto con le stesse.
9. Nel caso non ci sia accordo il contratto può essere sottoscritto da solo un membro della RSU insieme con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, ma con esclusione degli altri due membri della RSU?
Sulla questione della validità della sottoscrizione dei contratti integrativi è intervenuta l'ARAN con la nota del 15 febbraio 2002, prot. 1702, che al punto 2, comma 3 così si esprime: "Si precisa che in sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle XX.XX. firmatarie del CCNL e dalla RSU, che, come precisato al punto 1, decidono al loro interno a maggioranza". E, più oltre, al punto 5 "In ogni caso , le modalità con le quali tale maggioranza si esprime, il regolamento di funzionamento delle RSU, i rapporti di questa con le organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione integrativa, sono problemi di stretta pertinenza della RSU nel suo complesso e rispetto ad essi le singole amministrazioni non sono tenute ad alcun intervento (v. anche il precedente punto 1)". Alla luce di quanto sopra, fermo restando che sono di pertinenza della RSU le modalità di espressione della sua maggioranza, che dovrebbero essere riportate nel suo regolamento di funzionamento, non si può considerare valido un contratto di istituto sottoscritto da un solo membro su tre della rappresentanza sindacale unitaria, ancorchè firmato dalla maggioranza "numerica", o addirittura dalla totalità, delle XX.XX. trattanti quali seconda componente della delegazione di parte sindacale.
8. Gradirei sapere in che cosa consiste esattamente la proroga del contratto di istituto. Se per esempio se ne cambia solo una parte mantenendo il grosso del vecchio contratto, occorre rifirmare l'intero contratto per farlo valere per l'anno successivo?
La proroga "tacita", per definizione, non richiede alcun accordo aggiuntivo: semplicemente, allo scadere dell'accordo, se nessuna delle due parti che lo hanno sottoscritto prende l'iniziativa, l'accordo rimane in vigore. Se le parti concordano di rivedere solo alcune clausole, si fa un nuovo distinto accordo che integra quello precedente e che va naturalmente sottoscritto. Non occorre rinegoziare tutte quelle parti su cui si è convenuto di non ritornare. Se si vuole, per una questione di leggibilità, sottoscrivere un "testo coordinato", lo si può naturalmente fare, senza necessariamente ridiscutere le parti tuttora valide.
7. Nel nostro contratto di Istituto redatto lo scorso anno è stato inserito il seguente articolo: "Il Dirigente Xxxxxxxxxx e le R.S.U. concordano le modalità di applicazione dell’art.10 del C.C.N.L., in materia di semplificazione e trasparenza. L’affissione all’albo dei prospetti analitici relativi all’utilizzo del Fondo d’Istituto e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi compensi, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della privacy. Copia dei prospetti viene consegnata alle R.S.U., nell’ambito dei diritti all’informazione." Il dirigente ci ha chiesto una modifica di tale articolo, perchè sostiene che a seguito di un recente parere del Garante l'articolo sarebbe adesso in contrasto con la norme che regolano la privacy. Vorremmo sapere se il dirigente ha ragione.
La previsione da voi inserita nella contrattazione di istituto mantiene tutta la sua validità (sentenza del TAR dell'Xxxxxx Xxxxxxx, Sez. 2 reg. sentenze 820/2001 del 7/11/2001).
L’Autorità Garante per la privacy recentemente con parere prot. n. 1324 del 1 giugno 2006 si è limitato a ribadire che “la comunicazione di dati da parte dei soggetti pubblici a privati o la diffusione, è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento”.
Orbene, a parte le leggi 241/90 e 15/2005, in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, il T.U. 165/2001 e la legge 300/70 rinviano espressamente ai Contratti Collettivi Nazionali la definizione degli ambiti della contrattazione integrativa e le regole per lo svolgimento delle relazioni sindacali. L’art. 6 del Ccnl/2003 rappresenta pertanto per il comparto scuola la vera e propria fonte normativa.
6. Durante la contrattazione abbiamo stabilito la misura del compenso per la flessibilità didattica. Ma il Consiglio di Istituto ha disposto in difformità ed ha ridotto il compenso già stabilito per incentivare altre attività sempre deliberate dal collegio ma ritenute più utili. Il Consiglio ha questi poteri?
Il CCNL 24/7/2003 prevede, attraverso disposizioni contenute in vari articoli, l'intervento e il coinvolgimento di più organi e soggetti nella procedura relativa alla approvazione dell'utilizzo del fondo d'istituto: collegio dei docenti, consiglio di istituto, contrattazione integrativa.
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, trovano
elencazione nell'art. 86 del citato CCNL che, con specifico riferimento al compenso per la "flessibilità organizzativa e didattica" (comma 2 lett. a) così precisa: "Per il personale docente e educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa di istituto". Al Consiglio di istituto pertanto non spetta il potere di modificare quanto è stato oggetto di accordo tra le parti chiamate alla contrattazione di istituto. Il Consiglio di istituto però, sempre in base all'art. 1 comma 1 dell'art. 86, al momento della delibera delle attività da retribuire "acquisisce la delibera del Collegio", per cui, se rileva che questo organo collegiale ha individuato, in correlazione col POF, delle attività da incentivare rientranti tra le previsioni delle diverse lettere del comma 2 dell'art. 86, e queste nella proposta di delibera presentata al Consiglio non possono essere retribuite in conseguenza di eventuali "eccessi" in determinate voci rimesse alla contrattazione di istituto, il Consiglio medesimo può soprassedere alla delibera per invitare le parti contraenti a un riesame dell'accordo al fine di consentire l'accesso al fondo anche di altre attività riconosciute incentivabili dal Collegio. Ciò tanto più se il Consiglio, nell'esercizio delle sue competenze in materia di indirizzi generali circa l'elaborazione del POF previsti dal D.P.R. 275/99, ha dato indicazioni circa l'importanza o la priorità di dette attività per il piano dell'offerta formativa della scuola.
5. E’ legittimo che il DS nella contrattazione d'istituto si faccia sostituire dal vicario? Dopo la proposta di contratto presentata alle RSU, nei due incontri che abbiamo avuto sino ad oggi il nostro interlocutore è stato sempre e solo il collaboratore vicario. Possiamo considerare utili ai fini dell’accordo le proposte cui siamo giunti in questi due incontri?
L’art. 25, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 prevede che il dirigente scolastico è "titolare delle relazioni sindacali", e pertanto non può delegarle. Infatti il dirigente esprime la volontà dell'amministrazione e sottoscrive (come parte pubblica) il contratto di istituto. Non è da escludere che nella fase della trattativa (senza obbligo di avviso e, ancor meno, di consenso), egli possa essere assistito, per eventuale consulenza, da soggetti interni dell'istituzione scolastica, né si può escludere un consulente esterno, salvo l'impossibilità di disporre il pagamento della prestazione professionale. Tuttavia, egli non può delegare la sua funzione.
4. Per evitare che il personale usufruisca di un giorno intero di malattia in sede di contrattazione integrativa abbiamo pensato di inserire nel contratto il seguente comma: "L'eventuale richiesta di permesso per visita medica specialistica o per analisi può avvenire senza recupero delle ore e solo mediante presentazione di certificato che attesti le ore di effettiva durata della prestazione". Questa previsione è legittima o contrasta con la normativa contrattuale vigente?
La contrattazione di istituto non può modificare istituti già regolati dal contratto nazionale. I permessi brevi sono dettagliatamente analizzati nell'art. 16, che prevede l'obbligo di recupero entro due mesi. L'ipotesi prospettata potrebbe esporre anzi ad un possibile rilievo di danno erariale da parte dei revisori dei conti.
3. Sono oggetto di Contrattazione Integrativa d’Istituto soltanto i criteri generali con cui vengono definiti i compensi ai Collaboratori del Dirigente Scolastico o anche l’entità degli specifici compensi?
In sede di contrattazione di istituto, con riguardo al caso proposto, la trattativa verte sul "quantum", e non già sui criteri generali. Infatti la designazione dei collaboratori è affidata dalla legge (art. 5 comma 5 del dec. leg. 165/2001), prima che dal contratto, all'autonoma scelta del dirigente, che assegna loro le deleghe per i compiti specifici nell'ambito delle sue "funzioni organizzative e amministrative". L'attività svolta dà diritto a compenso a carico del fondo (art. 86, comma 2 lett. e) ed il testo contrattuale, art. 31, afferma che le attività di collaborazione sono "retribuibili", accennando quindi alla possibilità di retribuzione piuttosto che all'obbligo, ma è evidente che ai due collaboratori spetta con certezza una retribuzione
per il noto sinallagma fra prestazione e compenso, che non ammette eccezioni. Non si vede quindi a quale altro aspetto potrebbe riferirsi la contrattazione di istituto se non alla misura del compenso stesso.
2. La partecipazione ai dipartimenti disciplinari può essere incentivata con il fondo d'Istituto oppure cio' non e' possibile in quanto la suddetta attivita' si configura "funzionale all'insegnamento" e pertanto non retribuibile? E’ un punto su cui si è creato una situazione di stallo in sede di contrattazione di istituto.
L'art.27 del CCNL/2003 individua con chiarezza quali sono le attività funzionali all'insegnamento e al comma 3 punto a) prevede per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti un impegno di 40 ore annue.
Pertanto se la partecipazione dei docenti ai dipartimenti disciplinari si configura come articolazione del Collegio nell'ambito delle 40 ore annue non è retribuibile, se viene effettuata oltre il tetto massimo suddetto dovrà essere retribuita con il fondo di Istituto, secondo i criteri fissati dalla contrattazione integrativa.
1. E’ possibile configurare come flessibilità didattica le ore che un docente di sostegno svolge in laboratorio con il proprio alunno? A volte capita che l’alunno non riesca a stare in classe e lo spostamento in laboratorio si rende necessario per sopperire alla mancanza di attenzione e concentrazione. Nel contratto di istituto tale attività non rientra nella flessibilità, ma chi stabilisce quali devono essere i requisiti perché un’attività rientri nella flessibilità da incentivare col fondo di istituto?
La flessibilità organizzativa e didattica prevista dall'art. 86, comma 2 - lett.a) del CCNL 24/07/03 può essere riconosciuta per gli impegni connessi all'applicazione degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n°275/1999 ed alle ricadute sull'orario di lavoro in termini di intensificazione, complessità, variabilità, modularità, turnazione o comunque di disagi particolarmente onerosi.
Nel quesito proposto l'insegnante di sostegno svolge semplicemente attività didattiche in spazi diversi della stessa scuola, e non risultano particolari adattamenti del proprio orario di lavoro ad esigenze specifiche dell'alunno disabile o dell'Istituto.
L'individuazione delle attività riconoscibili come flessibilità didattica ed il relativo compenso è oggetto comunque di accordo al tavolo negoziale tra il dirigente scolastico e la R.S.U.
Fondo d'istituto
4. Durante l'orario curriculare di lezione è possibile l’affiancamento di un docente madrelinguista in compresenza col docente titolare di lingua straniera, in modo che il primo possa essere retribuito con i fondi della L.440/97?
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999, "le istituzioni scolastiche
............omissis promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative
utili al raggiungimento del successo formativo". Pertanto, all'interno di un progetto così finalizzato, ovvero con adeguato supporto di motivazione, può essere previsto, secondo i tempi e le modalità del progetto l'affiancamento, per un certo numero di ore al docente titolare di un esperto esterno, retribuito con i fondi ex lege 440/97 o con altri fondi non vincolati a particolari finalità. D'altronde la circolare prot. 7265/FR del 31 agosto 2006, con riferimento alle innovazioni assunte dall'attuale ministro per quanto concerne gli atti di carattere negoziale, ribadisce, al punto c, che "sono rimaste in vigore le disposizioni di cui all'art. 40 del regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, appprovato con
D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, concernente la possibilità di stipulare contratti di
prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa, nonchè la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione". Tale circolare precisa invece che "sono state disapplicate le specifiche disposizioni relative ai contratti d'opera, previsti dal decreto legislativo n. 59/2004, che le istituzioni scolastiche potevano stipulare per avvalersi di esperti con competenze diverse da quelle disciplinari possedute dai capi di istituto"; il che significa che sono vietati i contratti di insegnamento con esperti esterni per le attività "facoltativo opzionali" introdotte dalla riforma Moratti nelle quali debbono prestare insegnamento i docenti in forza all'istituto. Ma al di fuori di questa fattispecie, continuano a valere le disposizioni molto ampie del regolamento dell'autonomia.
3. Xxxx succede ai fondi per gli IDEI se non sono stati tutti spesi nell'anno precedente? Si sommano al fondo d'istituto in modo indistinto nell'anno successivo (e si ripartisce il tutto anche con gli ata) o vanno sempre distinti come fondi IDEI spendibili per i docenti?
Il comma 22,dell’articolo 26, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ("Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo") prevede che i finanziamenti idei confluiscano nel Fondo per il miglioramento della offerta formativa della istituzione scolastica.
Per effetto di tale disposizione le economie sugli interventi Idei rientrano nella disponibilità complessiva del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Si possono così retribuire tutte le attività previste dall’articolo 86 del CCNL/2003, definite ai sensi del comma 1 dello stesso articolo.
Tali risorse non sono vincolate: si sono mantenuti i parametri di calcolo (quelli previsti dall'art.28 lett. c) del CCNI 31.08.99) ma non anche i vincoli di contrattazione. Il finanziamento suddetto può essere destinato, in via secondaria, anche al pagamento delle prestazioni aggiuntive rese dal personale ATA (C.M. N. 107 del 7 giugno 2001).
Di conseguenza l’utilizzo di queste risorse è una competenza esclusiva della contrattazione di scuola.
2. Un docente funzione strumentale può accedere al fondo di istituto per altre attività, quali la partecipazione a progetti o a commissioni?
Con le risorse del fondo di istituto si possono retribuire tutte le attività aggiuntive, indennità o forme di flessibilità che l'incaricato di funzione strumentale svolge nell'ambito del POF oltre i contenuti specifici dell'incarico assegnato.
L'unica forma di incompatibilità è quella richiamata dall'art.86, comma 2, lett e) del CCNL 2003 che riguarda il divieto di cumulare i compensi per le funzioni strumentali al POF con i compensi da corrispondere ai collaboratori del dirigente scolastico.
1. Vorrei avere un vostro parere in merito ad una questione oggetto di discussione nell'ultimo consiglio di istituto della mia scuola. La dirigente ritiene che sia indispensabile l'acquisto di un cellulare per sè e per il segretario tanto che ha già provveduto all' acquisto con fondi provenienti dal FIS. E’ possibile ratificare l’ operazione?
Non si ritiene ammissibile tale spesa. Secondo la sentenza n.191-2001 del 16 febbraio 2001 della Corte dei Conti della sezione toscana l’acquisto di un telefono cellulare a carico del fondo dell'istituzione scolastica, al fine di garantire la costante reperibilità del preside, è illegittimo e la relativa spesa si configura come danno erariale.