Accordo
Traduzione1
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e l’Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale
Concluso il 28 agosto 2013
Approvato dall’Assemblea federale il 20 giugno 20142 Entrato in vigore mediante scambio di note il 14 ottobre 2014
(Stato 14 ottobre 2014)
0.651.367.36
Considerato che il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Isola di Man deside- rano rafforzare e facilitare lo scambio di informazioni in materia fiscale;
considerato che il Governo dell’Isola di Man, in virtù dei poteri conferitigli dal Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, dispone della facoltà di negoziare, concludere, applicare e, fatte salve le disposizioni previste dal presente Accordo, denunciare un Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale con la Confederazione Svizzera;
le Parti contraenti hanno convenuto di concludere il presente Accordo, vincolante solo per esse stesse.
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione dell’Accordo
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si accordano assistenza tramite lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione e l’applicazione della legislazione interna delle Parti contraenti relativa alle imposte considerate nel presente Accordo.
2. Tali informazioni sono quelle verosimilmente rilevanti ai fini della determina- zione, dell’accertamento e della riscossione delle imposte, del recupero e dell’esecu- zione di crediti fiscali o ai fini di inchieste o perseguimenti in materia fiscale.
3. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e trattate in modo confidenziale conformemente all’articolo 7.
4. I diritti e protezioni di cui beneficiano le persone in virtù di disposizioni legisla- tive o regolamentazioni o prassi amministrative della Parte richiesta rimangono applicabili nella misura in cui non ostacolano o ritardano indebitamente lo scambio effettivo di informazioni.
RU 2014 3763; FF 2013 8289
1 Dal testo originale francese.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. x xxx XX xxx 00 xxx. 0000 (XX 2014 3391).
Art. 2 Competenza
La Parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni che non sono in possesso delle proprie autorità né in possesso o sotto il controllo di persone sotto la sua giurisdi- zione né ottenibili da quest’ultime.
Art. 3 Imposte considerate
1. Le imposte considerate dal presente Accordo sono:
a) per quanto concerne la Svizzera:
i) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito comples- sivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e com- merciali, utili di capitale e altri redditi),
ii) le imposte federali, cantonali e comunali sulla sostanza,
iii) le imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni;
b) per quanto concerne l’Isola di Man:
i) l’imposta sul reddito (the income tax).
2. Il presente Accordo si applica anche alle imposte di natura identica che verranno istituite dopo la firma dell’Accordo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Il presente Accordo si applica anche alle imposte di natura analoga che ver- ranno istituite dopo la firma dell’Accordo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali, se le autorità delle Parti contraenti lo convengono. L’autorità compe- tente di ogni Parte contraente notifica per scritto all’autorità dell’altra Parte con- traente qualsiasi modifica sostanziale della sua legislazione che potrebbe pregiudi- care gli obblighi a cui questa Parte è soggetta in virtù del presente Accordo.
Art. 4 Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia stabilito diversamente:
a) l’espressione «Parte contraente» designa la Svizzera o l’Isola di Man a seconda del contesto; «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;
«l’Isola di Man» designa il territorio dell’Isola di Man, comprese le acque territoriali in accordo con il diritto internazionale;
b) l’espressione «autorità competente» designa:
i) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato,
ii) per quanto concerne l’Isola di Man, l’Assessor of Income Tax o il suo rappresentante autorizzato;
c) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e qualsiasi altra associazione di persone;
d) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente con- siderato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
e) l’espressione «società quotata» designa qualsiasi società la cui categoria principale di azioni è quotata in una borsa riconosciuta; le azioni quotate del- la società devono poter essere facilmente acquistate o vendute da chiunque. Le azioni possono essere acquistate o vendute «da chiunque» se l’acquisto o la vendita delle azioni non sono implicitamente o esplicitamenti limitato a un gruppo ristretto di investitori;
f) l’espressione «categoria principale di azioni» designa la o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del capitale o dei diritti di voto della società;
g) l’espressione «borsa riconosciuta» designa qualsiasi borsa determinata di comune accordo dalle autorità competenti delle Parti contraenti;
h) l’espressione «fondo o dispositivo d’investimento collettivo» designa qual- siasi strumento d’investimento raggruppato, a prescindere dalla sua forma giuridica. L’espressione «fondo o dispositivo pubblico d’investimento col- lettivo» designa qualsiasi fondo o dispositivo d’investimento collettivo le cui parti, azioni o altre partecipazioni possono essere facilmente acquistate, ven- dute o riacquistate da chiunque. Le parti, azioni o altre partecipazioni al fon- do o dispositivo possono essere facilmente acquistate, vendute o riacquistate
«da chiunque» se l’acquisto, la vendita o il riacquisto non sono impli- citamente o esplicitamente limitati a un gruppo ristretto di investitori;
i) il termine «imposta» designa qualsiasi imposta a cui si applica il presente Accordo;
j) l’espressione «Parte richiedente» designa la Parte contraente che richiede le informazioni;
k) l’espressione «Parte richiesta» designa la Parte contraente a cui le informa- zioni sono richieste;
l) l’espressione «misure di raccolta di informazioni» designa le disposizioni legali e normative nonché le procedure amministrative o giudiziarie che permettono a una Parte contraente di ottenere e di fornire le informazioni richieste; e
m) il termine «informazione» designa, a prescindere dalla sua forma, qualsiasi fatto, dichiarazione, registrazione o documento.
2. Per l’applicazione del presente Accordo da parte di una Parte contraente, salvo se il contesto non richiede una diversa interpretazione, i termini e le espressioni non diversamente definiti hanno il significato ad essi attribuito dalla legislazione di detta Parte al momento dell’applicazione, tenuto conto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale di questa Parte prevale sul senso loro attribuito da un’altra legislazione di detta Parte.
Art. 5 Scambio di informazioni su domanda
1. L’autorità competente della Parte richiesta fornisce le informazioni su domanda per gli scopi di cui all’articolo 1. Queste informazioni devono essere scambiate, a prescindere dal fatto che l’atto oggetto dell’inchiesta, se fosse stato compiuto sul
territorio della Parte richiesta, costituisca o meno un reato penale secondo il diritto di tale Parte. L’autorità competente della Parte richiedente formula una domanda di informazioni in virtù del presente articolo soltanto se non è in grado di ottenere le informazioni richieste con altri mezzi sul proprio territorio; sono fatti salvi i casi in cui l’ottenimento di tali informazioni comporta difficoltà sproporzionate.
2. Se le informazioni in possesso dell’autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti a dar seguito alla domanda di informazioni, questa Parte adotta tutte le misure adeguate al fine di raccogliere le informazioni necessarie per fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche se la Parte richiesta non ha bisogno di queste informazioni ai fini fiscali propri.
3. Su domanda specifica dell’autorità competente della Parte richiedente, l’autorità competente della Parte richiesta fornisce le informazioni di cui al presente articolo, nella misura in cui il suo diritto interno l’autorizzi, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie certificate conformi ai documenti originali.
4. Ciascuna Parte contraente si adopera affinché che la propria autorità competente, ai fini dell’articolo 1 e fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 del presente Accor- do, disponga del diritto di ottenere e fornire su domanda:
a) le informazioni detenute da una banca, un altro istituto finanziario, una per- sona operante come agente o fiduciario, compresi mandatari e trustee;
b) le informazioni concernenti la proprietà di società, società di persone, trusts, fondazioni e altre persone, comprese le informazioni in materia di proprietà concernenti tali persone se fanno parte di una catena di proprietà; nel caso di un trust, le informazioni sui componenti, i trustee, i protettori («protector») i beneficiari e, nel caso di una fondazione, le informazioni sui fondatori, i membri del consiglio di fondazione e i beneficiari. Inoltre il presente Accor- do non obbliga le Parti contraenti a ottenere o fornire informazioni in mate- ria di proprietà concernenti società quotate o fondi o dispositivi pubblici di investimento collettivo, salvo se queste informazioni possono essere ottenute senza difficoltà sproporzionate.
5. Quando presenta una domanda di informazioni in virtù dell’Accordo, l’autorità competente della Parte richiedente, al fine di dimostrare la verosimile rilevanza delle informazioni richieste, fornisce per scritto le seguenti informazioni all’autorità competente della Parte richiesta:
a) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta;
b) il periodo oggetto della domanda;
c) la descrizione delle informazioni richieste che includa la loro natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera riceverle dalla Parte richiesta;
d) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;
e) i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nella Parte richiesta o in possesso o sotto il controllo di una persona sotto la sua giurisdizione oppure possano essere ottenute da tale persona;
f) se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste;
g) una dichiarazione attestante che la domanda è conforme alle disposizioni le- gali come pure alla prassi amministrativa della Parte richiedente, che la Parte richiedente, qualora fossero di sua competenza, potrebbe ottenere tali infor- mazioni in virtù del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi ammi- nistrativa nonché attestante che la domanda è conforme al presente Accordo;
h) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi disponibili sul proprio territorio per ottenere le informazioni, fatti salvi quelli che comportano difficoltà sproporzionate.
6. L’autorità competente della Parte richiesta trasmette il più rapidamente possibile alla Parte richiedente le informazioni richieste. Per garantire una risposta rapida, l’autorità della Parte richiesta:
a) conferma per scritto la ricezione della domanda all’autorità competente della Parte richiedente e, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, avvisa questa autorità in merito a eventuali lacune della domanda;
b) se l’autorità competente della Parte richiesta non ha potuto ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda, anche nel caso in cui essa incontra ostacoli per fornire le informazioni o rifiuta di fornire le informazioni, informa immediatamente la Parte richiedente indi- cando le ragioni per cui non è in grado di fornire le informazioni, la natura degli ostacoli incontrati o i motivi del rifiuto.
Art. 6 Possibilità di respingere una domanda
1. La Parte richiesta non è tenuta a ottenere o fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in virtù del proprio diritto in materia di esecuzione o applicazione della propria legislazione fiscale. L’autorità competente della Parte richiesta può rifiutare l’assistenza se la domanda non è presentata conformemente al presente Accordo.
2. Il presente Accordo non obbliga una Parte contraente a fornire informazioni che ricadono nel «legal privilege» o che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali. Nonostante le dispo- sizioni precedenti, le informazioni di cui al paragrafo 4 dell’articolo 5 non saranno trattate come un segreto o un metodo commerciale per il semplice fatto che non adempiono i criteri previsti in questo paragrafo.
3. La Parte richiedente può respingere una domanda di informazioni se la divulga- zione delle informazioni è contraria all’ordine pubblico.
4. Una domanda di informazioni non può essere respinta per il fatto che il credito fiscale oggetto della domanda è contestato.
5. La Parte richiesta può respingere una domanda di informazioni se le informazioni richieste dalla Parte richiedente al fine di applicare o eseguire una disposizione della legislazione fiscale della Parte richiedente (o a qualsiasi obbligo collegato) risultano, a pari circostanze, discriminatorie nei confronti di un cittadino della Parte richiesta rispetto a un cittadino della Parte richiedente.
Art. 7 Confidenzialità
Qualsiasi informazione ricevuta da una Parte contraente in virtù del presente Accordo è confidenziale e può essere divulgata soltanto a persone o autorità (com- presi i tribunali e le autorità amministrative) della Parte contraente che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si riferisce il presente Accordo o del perseguimento penale oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni uni- camente per questi fini. Xxxxxxx rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Le informazioni possono essere divulgate a qualsiasi altra persona o autorità soltanto con l’espressa autorizzazione scritta dell’autorità competente della Parte richiesta. Le informazioni trasmesse alla Parte richiedente in virtù del presente Accordo non possono essere divulgate a un’altra giurisdizione.
Art. 8 Spese
La ripartizione delle spese per l’assistenza è stabilita di comune accordo tra le Parti contraenti.
Art. 9 Disposizioni di applicazione
Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per adempiere ed eseguire il presente Accordo.
Art. 10 Procedura amichevole
1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti riguardo l’applicazione o l’interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti si adoperano per risolvere il caso in via di amichevole composizione.
2. Oltre a quanto contemplato al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono stabilire di comune accordo le procedure da rispettare in applica- zione degli articoli 5 e 8.
3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo in applicazione del presente articolo.
4. Le Parti contraenti possono convenire anche altre forme di risoluzione delle controversie.
Art. 11 Entrata in vigore
1. Le Parti contraenti si notificheranno vicendevolmente per scritto che sono adem- piuti, conformemente al loro diritto interno, i presupposti necessari all’entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui perviene l’ultima di queste notificazioni.
3. Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle domande di informazioni depositate alla data d’entrata in vigore dell’Accordo o a una data successiva per le
informazioni riguardo qualsiasi periodo fiscale a partire dal 1° gennaio dell’anno civile seguente l’entrata in vigore del presente Accordo o dopo tale data oppure, in mancanza di periodo fiscale, per tutti i crediti fiscali sorti il 1° gennaio dell’anno civile seguente l’entrata in vigore del presente Accordo o dopo tale data.
Art. 12 Denuncia
1. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo notificando la denuncia per scritto all’autorità competente dell’altra Parte contraente.
2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il termine di sei mesi dalla data di ricezione della notifica di denuncia da parte dell’altra Parte contraente. Tutte le domande di informazioni pervenute fino alla data effettiva della denuncia sono trattate conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
3. In caso di denuncia del presente Accordo, le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell’articolo 7 per qualsiasi informazione ottenuta in applicazione del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Londra, il 28 agosto 2013, in due esemplari in lingua francese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.
Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il
Governo dell’Isola di Man:
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx