INDICE
INDICE
PARTE PRIMA 4
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 4
Art. 1 - Oggetto dell’appalto e definizioni 4
Art. 2 - Ammontare dell’appalto 6
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 6
Art. 4 – Categorie dei lavori 7
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni e servizi 7
Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto 15
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto 15
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 15
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore 15
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 16
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 16
Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini 16
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 17
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori 17
Art. 14 – Tempistiche e modalità di esecuzione 17
Art. 15 - Sospensioni ordinate dal R.U.P 20
Art. 16 – Organizzazione dell'appaltatore 20
Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione dei singoli ordini di lavoro 21
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 23
Art. 18 - Lavori a misura 23
Art. 19 – Servizi 24
Art. 20 - Conduzione centrali termiche, autoclave e funzione di terzo responsabile.24
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA 27
Art. 21 – Pagamenti 27
Art. 22 - Pagamenti Conto Finale e Rata di Saldo 27
Art. 23 – Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 28
Art. 24 – Ritardo nei pagamenti 28
Art. 25 - Revisione prezzi 29
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 29
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE 30
Art. 27 - Cauzione provvisoria 30
Art. 28 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 30
Art. 29 - Assicurazione a carico dell’impresa 30
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 32
Art. 30 - Variazione dei lavori 32
Art. 31 – Varianti per errori od omissioni progettuali 32
Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 33
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E GESTIONE DEL CANTIERE 34
Art. 33 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 34
Art. 34 – Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 34
Art. 35 – Piani di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) 35
Art. 36 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento 35
Art. 37 – Piano operativo di sicurezza (P.O.S.) 36
Art. 38 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 36
Art. 39– Costi legati alla sicurezza 37
Art. 40 – Penali per l’inosservanza degli impegni contrattuali assunti, delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del cantiere e rescissione contrattuale 37
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 38
Art. 41 – Subappalto 38
Art. 42 – Responsabilità in materia di subappalto 39
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 40
Art. 43 – Accordo bonario 40
Art. 44. Definizione delle controversie 40
Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 41
Art. 46. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 41
Art. 47. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 42
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 44
Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 44
Art. 49 - Termini per il collaudo e per l’accertamento della regolare esecuzione 44
Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati 44
CAPO 12 - NORME FINALI 46
Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 46
Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 48
Art. 53. Conformità agli standard sociali 49
Art. 54. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 49
Art. 55 – Custodia del cantiere 50
Art. 56 – Pannelli informativi di cantiere 50
Art. 57. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 50
Art. 59 – Spese contrattuali, imposte, tasse 50
Art. 60 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico 51
ALLEGATI :
TABELLA ‘A’
ALLEGATO 1 –DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLEGATO 2 –DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto e definizioni
A.C.E.R. Ravenna svolge l’esercizio del servizio manutenzione degli immobili e/o di complessi immobiliari, di proprietà o ad essa affidati in gestione e delle attività complementari necessarie e conseguenti.
Gli interventi di manutenzione riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; riguardano inoltre gli interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati ad adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari. Relativamente alle modalità di espletamento delle manutenzioni queste saranno distinte in servizi a canone (con importi a canone), servizi a quantità/misura e lavori extracanone (importi a misura).
L’obiettivo del presente appalto ai sensi dell’art. 28 del Dlgs.50/2016, è di mantenere gli immobili (di cui all’allegato Elenco Immobili) gestiti da A.C.E.R. Ravenna in un adeguato stato di uso e manutenzione che ne permetta una corretta fruizione da parte degli assegnatari, nonché di mantenere e, ove possibile, aumentare, l’attuale stato di conservazione, funzionalità, sicurezza e decorosità degli stessi
L’esecuzione dei lavori e dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
CIG: 7093203848 CUP:J74B17000000005
Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e coordinato con X.Xxx 56/2017;
Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
DL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenta di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
OdL: Ordine di lavoro: singolo cantiere, il cui insieme costituisce la totalità dell’appalto di lavori e servizi.
Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
Costo della manodopera (anche CM): il costo che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento delle lavorazioni; è indicato in percentuale per ogni singola voce di elenco Prezzi Unitari.
Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 9, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
Aggiornamento Anagrafe: l’aggiornamento del rilievo degli immobili, relativamente agli interventi posti in essere dall’assuntore delle aree e degli impianti e del loro stato manutentivo; il reperimento dei dati, la loro organizzazione e archiviazione anche sotto forma informatica.
Assuntore: parte che assume l’obbligo di fornire l’insieme delle prestazioni (lavori e servizi) di manutenzione. È il concorrente aggiudicatario dell’appalto.
Corrispettivo a canone: corrispettivo a forfait per quei servizi il cui costo è riferito alla totalità dello stesso servizio, quindi alla prestazione completa in ogni sua parte. Fanno parte di questi servizi: Servizio di riparazione su chiamata a canone;
Pronto intervento e reperibilità a canone; Conduzione centrali termiche a canone Conduzione autoclavi a canone
Conduzione pompa di calore ACER a canone;
Gestione e mantenimento impianti antincendio e luci di emergenza a canone.
Corrispettivo per Servizi secondari : corrispettivo per servizi a consuntivo, valutato secondo quantità e tipo di lavorazione eseguita, coma da relativo elenco prezzi. Fanno parte di questi servizi:
Gestione e mantenimento impianti solari e fotovoltaici; Conduzione impianti elevatori;
Letture ripartitori calore;
Spurghi e pulizia fosse biologiche; Manutenzione aree verdi pertinenziali fabbricati;
Manutenzione automazioni cancelli e serrande automatizzate; Servizio porte e finestre anti-intrusione;
Servizi di facchinaggio;
Servizi di controllo impianti idrici per legionella.
Corrispettivo extracanone: corrispettivo (come da progetto e relativo computo metrico) per lavori valutato secondo quantità e applicazione prezzi da relativo elenco prezzi;
Elemento; entità; bene: ogni parte, componente, dispositivo, sottosistema, unità funzionale, apparecchiatura o sistema che può essere considerata individualmente.
Elenco Prezzi Extracanone: insieme dei prezzi unitari relativi alle voci di progetto utilizzati per contabilizzare e liquidare i lavori.
Elenco Prezzi Servizi secondari: insieme dei prezzi unitari relativi ai servizi (interventi su impianti solari e fotovoltaici; interventi su impianti elevatori; letture ripartitori calore; interventi per spurghi e pulizia fosse biologiche; interventi su aree verdi pertinenziali fabbricati; interventi su automazioni cancelli e serrande automatizzate; interventi per montaggio porte e finestre anti-intrusione; servizi di facchinaggio; servizi di controllo impianti idrici per legionella)
Offerta: atto con cui una parte (Assuntore) propone a determinate condizioni (clausole contrattuali e prezzi) di fornire o svolgere un servizio di manutenzione in appalto ad un potenziale cliente (Committente) di propria iniziativa o rispondendo ad una specifica richiesta.
Servizio: insieme di funzioni offerte ad un utilizzatore da un’organizzazione; Verbali: atti che registrano fatti contrattualmente salienti sottoscritti dalle parti; Giorni: naturali e consecutivi.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
Il presente appalto si considera un appalto di lavori in quanto è caratterizzato dalla prevalenza quantitativa dei lavori rispetto ai servizi ed alle forniture e come tale lo strumento normativo di riferimento e regolatore della procedura di aggiudicazione risulta essere l’art.28 comma 1 D.Lgs. 50/2016.
1. L’importo posto a base di gara è calcolato sulla durata di 5 anni di contratto ed ammonta ad € 15.989.621,83 per lavori ed € 9.359.404,21 per Servizi, inclusi gli oneri della manodopera e della sicurezza.
2. Il totale Lavori risulta così ripartito:
Totale lavori da eseguirsi nell’arco dei 5 anni: euro 15.989.621,83, di cui:
7.493.773,10 euro per lavori da eseguirsi durante i primi 3 anni di contratto
4.995.848,73 euro per lavori da eseguirsi durante gli eventuali ulteriori due anni di proroga, qualora la stazione appaltante decida di avvalersi di tale possibilità
3.500.000,00 euro come eventuali ulteriori disponibilità finanziarie della stazione appaltante per eventuali e/o ulteriori lavori da eseguirsi nell’arco dei 5 anni, a seconda della disponibilità, e che la stazione appaltante deciderà unilateralmente se utilizzare o meno, a suo insindacabile giudizio
3. Il totale per Servizi risulta così diviso:
Totale servizi da espletare nell’arco dei 5 anni; euro 9.359.404,21 euro, di cui : 4.999.761,89 euro per servizi da espletare durante i primi 3 anni di contratto
3.359.642,32 euro per servizi da espletare durante gli eventuali ulteriori due anni di proroga, qualora la stazione decidesse di avvalersi tale possibilità
1.000.000,00 euro come eventuali ulteriori disponibilità finanziarie della stazione appaltante per eventuali e/o ulteriori servizi da eseguirsi nell’arco dei 5 anni, a seconda della disponibilità, e che la stazione appaltante deciderà unilateralmente se utilizzare o meno, a suo insindacabile giudizio.
Il quadro economico dell’appalto quinquennale prevede i seguenti importi:
a)Totale LAVORI (iva esclusa): 15 989 621,83 euro
b) Totale SERVIZI (iva esclusa): 9 359 404,21 euro TOTALE IMPORTO DI GARA: 25 349 026,04 euro
C) Somme a disposizione della stazione appaltante - Imprevisti: 228 942,85 euro
Spese tecniche: 650 000,00 euro
Spese per accertamenti, verifiche e collaudi: 114 000,00 euro IVA Lavori: 1 598 962,18 euro
IVA Servizi: 2 059 068,93 euro
TOTALE C): 4 650 973,96 euro
FINANZIAMENTO: 30 000 000,00 euro
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera eeeee) X.Xxx. 50/2016, nonché degli articoli 43, comma 6, del Regolamento generale. Per la parte dei lavori, la contabilizzazione avviene a misura; per la parte dei servizi la contabilizzazione avviene per canoni e a misura. Xxxxxx e canoni restano fissi e invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. I prezzi e canoni contrattuali dell’elenco dei prezzi e dei canoni unitari> di cui al comma 2, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 comma 2.
3. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’’articolo 2, comma 2. Per gli oneri della sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere di cui all’articolo 2, comma 1 colonna b) costituisce vincolo negoziale l’importo degli stessi (non soggetto a ribasso d’asta) indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante sempre negli atti progettuali
Art. 4 – Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 61 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati come segue:
n. | Descrizione delle categorie ( e sottocategorie) di lavorazioni omogenee | Importo Lavori | % |
OG 1 | Opere Edili | € 6.554.984,96 | 41,00% |
OS 28 | Impianti termici e di condizionamento | € 2.758.009,30 | 17,25% |
OS 3 | Impianti idrico-sanitario, cucine e lavanderie | € 2.396.367,10 | 14,99% |
OG 12 | Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale | € 1.550.683,77 | 9,70% |
OS 30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | € 1.364.941,88 | 8,54% |
OS 4 | Impianti elettromeccanici trasportatori | € 1.115.729,56 | 6,98% |
OG 2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali | € 248.905,27 | 1,56% |
Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni e servizi
1. L’appalto ha per oggetto le attività di manutenzione del patrimonio di proprietà o affidati in gestione ad
A.C.E.R. Ravenna, la cui consistenza patrimoniale è descritta nell’“Elenco degli Immobili”(si intendono comprese anche le pertinenze degli alloggi, quali cantine /garage etc., anche se non espressamente richiamate in elenco), alla data del 19/07/2012 e allegato al presente Capitolato, mentre il contenuto delle prestazioni è illustrato, oltre che dal presente Capitolato d’oneri, dalle Prescrizioni Tecniche, dal “Regolamento per la ripartizione degli oneri fra ente gestore ed assegnatari” corredato dalle note esplicative vincolanti, dal Progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria (costituito da relazione e computo metrico) del Patrimonio di proprietà e in gestione all’A.C.E.R. di Ravenna (con corrispettivi a misura) nonché dei restanti elaborati progettuali.
2. Le attività sono suddivise in:
a) Servizi compensati a “ canone”
Sono quelle prestazioni programmate dal Capitolato Speciale di appalto ed eseguibili con una determinata periodicità e frequenza. Si considerano attività a canone, inoltre, quelle attività/ interventi non previsti dal Capitolato ma comunque rientranti nei limiti della franchigia ove prevista per le prestazioni elencate nel Capitolato. Più precisamente sono considerati a canone:
– Servizio di riparazione su chiamata a canone;
– Pronto intervento e reperibilità a canone;
– Conduzione centrali termiche a canone
– Conduzione autoclavi a canone
– Conduzione pompa di calore ACER a canone;
– Gestione e mantenimento impianti antincendio e luci di emergenza a canone;
– Conduzione impianti elevatori;
– Gestione e mantenimento impianti solari e fotovoltaici;
– Letture ripartitori calore;
– Manutenzione automazioni cancelli e serrande automatizzate;
– Servizi di controllo impianti idrici per legionella;
b) Servizi compensati a misura su quantità e prezzi:
- Gestione e mantenimento impianti solari e fotovoltaici;
- Conduzione impianti elevatori;
- Letture ripartitori calore;
- Spurghi e pulizia fosse biologiche;
- Manutenzione aree verdi pertinenziali fabbricati;
- Manutenzione automazioni cancelli e serrande automatizzate;
- Servizio porte e finestre anti-intrusione;
- Servizi di facchinaggio;
- Servizi di controllo impianti idrici per legionella;
c) Lavori manutentivi ordinari e straordinari a misura e servizi a misura, definiti come da progetto a base di gara e compensati a misura, di seguito denominati “ extracanone”. Fanno parte dei lavori manutentivi extracanone e dei servizi a misura le seguenti attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo) :
- Lavori di manutenzione ordinaria
- lavori di adeguamento normativo degli edifici e dei relativi impianti;
- lavori di riqualificazione degli edifici e riqualificazione tecnologica degli impianti;
- lavori di manutenzione agli impianti elevatori e/o nuove installazioni;
- lavori di miglioramento funzionale degli edifici finalizzato al risparmio energetico;
- prestazioni di noli e manovalanza, compreso operazioni di pulizia e sgombero;
- lavori per il ripristino di danni dovuti a calamità naturali, incendi, atti vandalici;
- lavori per il ripristino alloggi sfitti;
- Manutenzione aree verdi pertinenziali fabbricati;.
3. Più specificatamente, si precisa quanto segue:
a) Servizio di riparazione su chiamata a canone: si riferiscono a titolo semplificativo e non esaustivo a: Strutture murarie, scale, atrii: Stuccature localizzata di crepe o lesioni(fino a ml complessivi 10,00) ; coppi malmessi (per sup. max complessiva mq 8); posa vetrino/i propedeutici a interventi; messa in sicurezza anche con demolizioni di parti labenti localizzate cls, intonaco, rivestimenti, ecc…(max mq complessivi 10); marciapiedi sconnessi , livellamenti localizzati (max complessivi mq 5); ripresa di parti di tinta fino a mq 5; ricarica degli estintori e mantenimento in efficienza manichette antincendio installate nelle parti comuni. Comunque tutti interventi volti a che non sussistano pericoli a incolumità persone;
Pareti e soffitti: intonaci, tinte, vernici e carte da parati: Singola riparazione localizzata a seguito distacco fino a mq 2 ( con eventuale demolizione parti labenti , pulizia e rifacimento a civile con tinta);
Pavimenti e rivestimenti: Riparazioni localizzate fino a complessivi mq 2;
Serramenti e infissi: Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx e sostituzione di parti accessorie, maniglie, vetri, serrature, cornici, ecc. dovuti a fatiscenza; Riparazione rulli e relativi sostegni e ancoraggi delle serrande avvolgibili e delle porte dei garages;
Apparecchi di estrazione e ventilazione locali: Sostituzione apparecchi di estrazione e ventilazione locali. Ripristino di tetti, terrazzi, camini e sostituzione di lucernari: Riparazioni localizzate per infiltrazioni su guaine ( mq 5); del lucernaio, camini malmessi; Interventi su tutte le opere da lattoniere con sostituzione di singoli giunti o singolo tratto fino a max mt.3.
Fognature e scarichi: Riparazione localizzata per colonne montanti (max .ml.1,00); Riparazioni rete fognaria fino a ml.1,5; Riparazione fosse/pozzetti; Sostituzione chiusini, caditoie e lapidi, con stesso materiale;
Cortili e giardini: Fornitura inerti –fino a max mc. 3; Rappezzi asfalti (fino a complessivi mq 5);
Impianti centrali di riscaldamento e produzione di acqua calda: Relativamente alle apparecchiature facenti parte l’impianto di riscaldamento all’interno dell’alloggio la sostituzione del cronotermostato (qualsiasi modello) ambiente in qualsiasi caso di non funzionamento (escluso il danneggiamento )si intende compensato nel canone a forfait e non nel compenso di gestione centrali termiche impianti di sollevamento acqua; Riparazione di rotture nella rete fino al radiatore (questo escluso); sostituzione dei contatori dell'acqua calda e fredda; Impianto Idrico/Sanitario/Gas: Riparazioni delle tubazioni di adduzione gas, acqua, riscaldamento, anche sotto traccia , comprensivo di ricerca e ripristino luoghi; Sostituzione cassetta wc (qualsiasi tipologia)è concesso da interna a esterna: a canone sostituzione rubinetteria per vetustà o non funzionamento(o come preesistenti o con miscelatori compresi quelli a incasso con possibilità di renderli esterni); sostituzione dei contatori dell'acqua calda e fredda; Disincrostazione dei depositi calcarei delle condutture idriche.
Riscaldamento e produzione di acqua calda per impianti autonomi: Sostituzione caldaia non più funzionante e/o non efficiente in termini di rendimento energetico ( non a seguito ripristino) a canone: 100% se entro i primi 5 anni dell’assegnazione in corso nell’alloggio interessato; 80% a canone oltre il 5° anno di permanen za (per valore di riferimento si adotti prezzo in E.P. gara)compreso onere prima accensione e redazione libretto di impianto; radiatore forato – se singolo elemento la sostituzione è a canone , se tutta la batteria extracanone; sostituzione cronotermostato non funzionante (eccetto manomissioni o danno): a canone
Impianti di illuminazione e suoneria parti comuni: Sostituzione di singoli pezzi e componenti per vetustà o non funzionamento; sostituzione di apparecchio citofonico int alloggio; sost, crepuscolare, ecc.
Impianto centralizzato T.V.; Xxxxxxxx e mezzi antincendio;
Impianti elettrici, di illuminazione e di emergenza: riparazioni per messa sicurezza Pi.
Una più precisa e dettagliata declaratoria di riferimento e vincolante per ciò che è compreso nel compenso a canone è esplicitata nell’allegato “Regolamento di Ripartizione oneri assegnatari/gestore con note” parte integrante del presente Capitolato d’Oneri.
4. L'Assuntore ha l'obbligo, nell'ambito degli importi previsti a canone, di svolgere per ogni immobile e per ogni impianto:
L’aggiornamento del rilievo con le modifiche apportate durante l’attività di manutenzione;
le verifiche, controlli,, monitoraggi che riterrà opportuno eseguire, al fine di conoscere lo stato manutentivo di ogni elemento tecnico ; eseguire ogni intervento manutentivo necessario, qualunque sia stata la causa che l'ha richiesto, che preveda anche la sostituzione di quegli elementi tecnici non più riparabili o che non diano garanzia di sicurezza e durata;
L’assuntore deve dotarsi a proprie spese di adeguata strumentazione Hardware e software(esempio tecnologia Palmare) per ogni squadra dedicata agli interventi su chiamata a canone che permetta l’aggiornamento della richiesta d’intervento non appena concluso l’intervento (es: invio on line di immagini esplicative e del rapportino o altro);verificare visivamente in occasione di un primo intervento manutentivo presso un immobile (alloggio o parte comune) lo stato degli elementi strutturali e/o impiantistici e redigere rapportino da inserire nel sistema informatico; Qualora riscontri problematiche da cui possano derivare pericolo o danni a persone o cose, deve comunque attivarsi come si trattasse di pronto intervento compensato a canone oltre a avvisare A.C.E.R. Ravenna per i successivi provvedimenti.
Ogni attività, comunque richiesta da A.C.E.R. Ravenna o proposta dall'Assuntore, deve tendere a fornire un servizio di gestione per il mantenimento della perfetta funzionalità, sicurezza e decorosità del patrimonio affidato.
a) Pronto intervento e reperibilità a canone:
La finalità del servizio di pronto intervento è l’eliminazione immediata delle anomalie e delle situazioni di pericolo (anche dovute a calamità naturali) o di anomalo funzionamento dei componenti edilizi o impiantistici che possono costituire: pericolo per la pubblica incolumità e per la incolumità degli assegnatari degli alloggi (utenza); pericolo per la circolazione stradale; forte disagio per l’Utenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancanza di Acqua, gas e corrente elettrica, interruzione funzionamento impianti elevatori); danni a cose.
L’Assuntore è obbligato a eseguire urgentemente, sia nelle ore diurne che notturne, relativamente a qualunque giorno dell'anno, tutte le attività di pronto intervento, provvedendo qualora necessario anche alle relative opere provvisionali, transennature e segnaletica di sicurezza e a comunicare a A.C.E.R. Ravenna quanto riscontrato.
Qualsiasi disfunzione di questo servizio, finalizzato a garantire la pubblica incolumità, comporterà responsabilità civili e penali che l’Assuntore si assume integralmente, sollevando A.C.E.R. Ravenna da qualsiasi conseguenza diretta o indiretta.
Il servizio di reperibilità e pronto intervento dovrà essere attivo ventiquattro ore su ventiquattro per 365 giorni l’anno.Tale gestione in tutte le sue articolazioni è interamente compensata nel relativo importo forfettario a canone.
b) Conduzione centrali termiche, pompa di calore ACER, e autoclavi a canone: Le attività di cui al presente articolo compensate a canone riguardano i servizi necessari per assicurare i livelli di temperatura nei periodi, nelle durate e con le modalità e nel rispetto dei limiti di esercizio disciplinate dal D.lgs 192/2005, del DPR 74/13 e successive integrazioni, nonché la funzionalità degli autoclavi ivi presenti vista l’ubicazione e la tipologia degli edifici di cui all’allegato “Elenco Centrali termiche e autoclavi”.
C) Gestione e mantenimento impianti antincendio e luci di emergenza a canone: il presente servizio è compensato a canone, prevede tutte le attività di manutenzione (incluse le attività di controllo periodico e programmato ), volte a garantire la piena efficienza di tutti i presidi antincendio (imp. Antincendio, naspi, idranti, estintori, ecc.) e luci di emergenza presenti presso gli immobili oggetto del presente appalto (come da elenco allegato) in base alla normativa vigente (D.M. 10/3/1998; DPR 37/1998; DPR 151/2011 e successive integrazioni; D.lgs 81/2008 capo. IV).
Sono oneri dell’assuntore a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti verifiche periodiche sugli impianti:
Estintori : corretto posizionamento, segnalazione tramite cartello numerato, presenza del materiale estinguente verifica ricarica periodica, verifica collaudo serbatoio, presenza placca della verifica;
Porte REI: verifica richiusura automatica, presenza placca della verifica, verifica condizioni generali (ad esempio delle guarnizioni);
Idranti a muro UNI 45: presenza nella cassetta della manichetta, della lancia, del salva manichetta, presenza placca della verifica;
Idranti a Colonna UNI 70-UNI 45: presenza nella cassetta della manichetta, della lancia, del salva manichetta, presenza placca della verifica;
Registro antincendio: registrare i controlli nell'apposito registro inserendo obbligatoriamente data, intervento effettuato e firma del tecnico;
Verifiche di portata e pressione;
Verifica funzionamento luci di emergenza.
d) Gestione Tecnica
Si intende per Gestione Tecnica l’insieme integrato delle attività di gestione necessarie alla corretta e completa manutenzione del patrimonio edilizio affidato.
In essa sono incluse tutte le prestazioni necessarie alla organizzazione delle attività manutentive e alla conduzione degli impianti, all’esecuzione dei controlli e verifiche inerenti sia la sicurezza che l’adeguamento normativo in relazione all’attività esercitata, alla gestione informatica e contabile ed ogni altra prestazione richiesta dalla documentazione a base di gara non compensata in altre voci specifiche di elenco prezzi, nonché da quant’altro eventualmente proposto in sede di offerta.
Tale gestione in tutte le sue articolazioni è interamente compresa e compensata negli importi dei servizi (sia a canone che a misura ) e dei lavori.
5. Servizi secondari a misura
Anche per questi servizi l’Assuntore si assumerà all’atto dell’aggiudicazione l’impegno di svolgere tutte le prestazioni atte ad assicurare la conservazione dei beni/fabbricati oggetto del presente contratto, secondo quanto proposto nei documenti di gara sia sulle migliorie offerte nel progetto presentato.
I servizi secondari si riferiscono a titolo esemplificativo e non esaustivo a :
a) Servizio di gestione e mantenimento impianti fotovoltaici e solari: comprende, a titolo non esaustivo, la verifica della cassetta di terminazione, del serraggio delle viti e delle morsettiere, della cella solare, dell’inverter, del quadro elettrico, delle strutture di sostegno, dei dispositivi di generatore, di interfaccia e generale, dei conduttori di protezione, degli scaricatori di sovratensione, dei sistema di equipotenzializzazione; per il solare termico del serbatoio di accumulo, del collettore solare, del filtro per impurità, del fluido termovettore, del miscelatore antilegionella, della pompa di calore per integrazione, della pompa di circolazione, del regolatore efficienza temperatura, degli scambiatori di calore, dello staffaggio di tubazioni e telaio, dei termostati di regolazione, del vaso di espansione, della valvola di intercettazione a tre vie.
Si dovrà inoltre programmare una verifica degli impianti al fine di effettuare una specifica valutazione del rischio di propagazione dell'incendio, tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperhrre di tetti (secondo LINI EN 13501-5:2009 classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - parte 5: classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno secondo UNI ENV 1187:2007) e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico attestata secondo le procedure di cui all’art. 2 del DM l0 marzo 2005 recante "classi di reazione al fuoco per i prodotti da costuzione" da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.
b) Servizio di conduzione impianti elevatori
Le attività di cui al presente articolo (DPR n. 23 del 10 gennaio 2017, con rif. Al Dpr 30/4/1999 n. 162 s.m.i e altre disposizioni specifiche, come richiamato all’art. 10 comma 3 del Decreto n.37 del 22/01/2008; ) sono compensate a misura in base all’entità degli impianti di cui all’ elenco allegato e con riferimento all’elenco prezzi servizi allegato al presente capitolato.
L’assuntore assume l’obbligo della gestione, conduzione, manutenzione e centro assistenza per gli impianti elevatori, ascensori e/o servoscala, ai sensi e nel rispetto delle vigenti norme in materia, negli edifici come da elenco allegato. Gradualmente agli impianti iniziali, anno dopo anno, si aggiungeranno altri impianti il cui onere gestionale/manutentivo sarà computato in base al prezziario di riferimento allegato. Il servizio comporta la conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti elevatori (ascensori e servoscala).
c) Servizio di letture ripartitori calore e contatori acqua calda/fredda:
Comprende il Servizio di lettura a distanza dei contabilizzatori di calore e dei contatori di acqua sanitaria calda e fredda, come da elenco. L’assuntore ha l’obbligo di dotarsi (con oneri a proprio carico) dell’Hardware e dei software necessari all’espletamento di tale funzione.
d) Servizio di spurghi e pulizia fosse biologiche:
Consiste nella attività, compensata a misura, di pulizia delle reti di scarico bianche e nere (programmata o meno ), disocclusioni, pulizia fosse biologiche, degrassatori, nonché delle colonne di scarico verticali e quant’altro attinenti agli scarichi negli immobili oggetto di appalto,(con relativo trasporto a rifiuto in siti autorizzati e in base alle disposizioni vigenti), su chiamata da parte degli assegnatari o nelle forme previste dal presente capitolato.
Il tutto ai sensi del Dlgs.205/2010 art.33; in particolare è vincolante l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, prevista dall’art.212, comma 5,per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti. Comprende: pulizia ed eliminazione occlusioni fognarie; Pulizia di condotti fognari, pozzetti o fosse biologiche; Video ispezioni di condotte fognarie(se richieste da A.C.E.R.).
e) Servizio di manutenzione aree verdi pertinenziali fabbricati:
Consiste nella manutenzione e cura delle aree verdi pertinenziali degli immobili, o aree libere di proprietà A.C.E.R., mediante sfalci dei prati periodici e/o potature di siepi e alberi in base a un programma definito con la struttura tecnica di A.C.E.R. RAVENNA o in base a necessità contingenti, il tutto compensato a misura in base a elenco prezzi.
In modo esemplificavo e non esaustivo l’attività consiste e si sviluppa come segue: manutenzione delle superfici inerbite e cespugliate; formazioni di prati; concimazione e diserbi; trattamenti antiparassitari;
potature, abbattimenti e piantumazioni; disinfestazioni. Le indicazioni di cui sopra debbono ritenersi atte ad individuare la consistenza qualitativa delle varie tipologie di opere comprese nell’appalto; l’Azienda si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse le varianti che ritenesse opportuno nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, finalizzate al miglioramento delle opere ed alla loro funzionalità.
Sfalcio erba
Gli interventi dovranno essere eseguiti preferibilmente su terreno asciutto nei periodi indicati dalla Direzione dei Lavori nel caso di interventi non programmati, utilizzando, per i tappeti erbosi, macchine operatrici ad asse rotativo orizzontale (elicoidale o flayl) e per i prati macchine operatrici ad asse rotativo orizzontale (flayl e radiprato su trattore) o verticale (tosaerba rotativo), secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, con rifilatura meccanica (mediante rifilatore o decespugliatore spalleggiato) o manuale dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini dei viali, della base di ostacoli e manufatti ed in genere di tutte le aree inerbite anche da specie infestanti, compresa la raccolta ed il trasporto in discarica dei materiali di risulta compensata nel prezzo.
Al piede delle piante e arbusti le operazioni di tosatura dovrà essere necessariamente effettuata a mano per non danneggiare la corteccia.
Potature ed abbattimenti
Nelle operazione di potatura od abbattimento la Ditta dovrà utilizzare gli opportuni mezzi (cestelli\piattaforme idrauliche, scale).
Il materiale vegetale, debitamente depezzato dovrà essere prontamente accatastato in luogo idoneo protetto e che non rechi intralcio alla circolazione o pericolo e prontamente allontanato dal cantiere di lavoro.
I prezzi riportati in Elenco prezzi sono da considerarsi comprensivi dell'uso delle attrezzature necessarie (elevatori, motoseghe, trituratori, ecc), oltre agli oneri inerenti la delimitazione, con adeguate protezioni, delle aree di temporaneo stoccaggio ed ogni quant’altro necessario all’esecuzione degli interventi.
Sono altresì compresi gli oneri derivati dallo smaltimento dei residui vegetali in discariche autorizzate, come da normative vigenti.
Restano esclusi, gli interventi di rimozione delle ceppaie in caso di abbattimento di alberi che verrà, se richiesta, computata a parte in base a quanto previsto nel Elenco Prezzi e tutti gli oneri legati alle autorizzazione previste da Regolamenti Locali e normative vigenti nazionali (occupazione suolo pubblico ecc.).
f) Deblatizzazone /Deratizzazione
Le disinfestazione da blatte (scarafaggi o blatte germaniche) dovranno essere eseguiti con prodotti a bassa tossicità registrati per l’uso in ambito domestico ponendo tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità di persone ed animali.
Le derattizzazioni dovranno essere eseguite, con tecniche appropriate e con interventi commisurati alla densità ed alla estensione delle aree di intervento dove i ratti si riproducono più facilmente o dove nidificano. Trattamenti contro il proliferare delle zanzare denominate “tigre”
La durata del ciclo stagionale di intervento larvicida contro il proliferare delle zanzare viene fissato annualmente da diverse Ordinanze emesse dai Sindaci.
Il periodo di esecuzione inizia generalmente a marzo e finisce ad ottobre.
Come larvicida vanno utilizzati prodotti biologici o comunque il cui uso è autorizzato da parte del Ministero della Sanità o dagli enti preposti in materia.
La ditta è tenuta alla redazione di un apposito registro da lasciare in copia presso ogni condominio trattato in cui risulta la data di intervento ed il nominativo dell’operatore incaricato. Al termine del ciclo di intervento, la Ditta sarà tenuta ad inoltrare alla Stazione Appaltante, copia del registro di intervento ed una relazione finale dove dovrà essere indicato l’ubicazione del fabbricato, il numero dei pozzetti trattati ed ogni eventuale altra osservazione che si riterrà utile.
g) Servizio di manutenzione automazioni cancelli e serrande automatizzate: deve comprendere la verifica del buon funzionamento di ciascuna componente dell’automazione, la pulizia e la lubrificazione delle varie parti che costituiscono il meccanismo, il controllo e la regolazione dei movimenti, la segnalazione e sistemazione di eventuali malfunzionamenti; la segnalazione di variazioni della normativa che implichino una modifica delle strutture, come da richieste dell’amministratore.
h) Servizio di fornitura e posa porte e finestre anti-intrusione: la protezione degli alloggi comprendere la posa in opera, la conservazione in condizioni di perfetta funzionalità e la rimozione ad intervento esaurito, di dispositivi anti-effrazione mobili forniti a noleggio, quali: porte blindate per protezione per inibire l’accesso agli alloggi e agli immobili più in generale, e pannelli e/o schermi metallici blindati per porte-finestre e finestre. Servizio di facchinaggio: il servizio deve comprendere selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento, legatura, accatastamento e disaccatastamento di materiali in alloggi e magazzini, pressatura, imballaggio, gestione dell’eventuale movimento logistico (dall’alloggio al magazzino, e viceversa), pulizia. Servizio di controllo impianti idrici per legionella: verificare degli impianti esistenti e cioè, che non sussistano tubazioni con tratti terminali ciechi e senza circolazione dell’acqua oppure formazione di ristagni
d’acqua; provvedere ad effettuare la pulizia periodica degli impianti, verificare l'inesistenza di nicchie biologiche per i microrganismi attraverso la pulizia degli impianti, mantenere efficienti i separatori di gocce montati a valle delle sezioni di umidificazione se presenti, controllare lo stato di efficienza dei filtri ed eliminare l’eventuale presenza di gocce d’acqua sulle loro superfici, utilizzare trattamenti biocidi al fine di ostacolare la crescita di alghe, protozoi e altri batteri che possono costituire nutrimento per la legionella, provvedere ad un efficace programma di trattamento dell’acqua, capace di prevenire la corrosione e la formazione di film biologico, che potrebbe contenere anche legionelle.
6. I lavori e servizi sopra indicati sono comprensivi del servizio di gestione della manutenzione attraverso apposito sistema informativo (hardware, software e collegamento / interfaccia) per la manutenzione (servizi e lavori), della gestione tecnica, e del servizio telefonico di raccolta chiamate e risposta all’utenza (“call center”) ;
7. All’atto dell’aggiudicazione, l’Assuntore assumerà l’impegno di svolgere tutte le prestazioni atte ad assicurare la conservazione dei beni/fabbricati oggetto del contratto nel miglior stato di efficienza possibile e con la massima disponibilità d’uso, attraverso una gestione autonoma basata sia sulle condizioni proposte nei documenti di gara sia sulle migliorie offerte nel progetto presentato; il tutto all’interno delle condizioni economiche previste dall’appalto per fornire un servizio completo.
8. Tutti i lavori e servizi sopra descritti dovranno essere elaborati attraverso il sistema informativo hyperfabbricati per la gestione del processo manutentivo afferente al presente appalto a cui obbligatoriamente l’assuntore deve far riferimento e utilizzare per la gestione dell’attività manutentiva. Tale sistema informativo, basato su tecnologia web permetterà l’accesso differenziato e controllato di tutti i soggetti coinvolti nel processo manutentivo, mantenendo allineati in tempo reale tutti i dati ad esso relativi. Si precisa che tutti i dati contenuti nel database del sistema informativo sono di proprietà esclusiva di A.C.E.R. RAVENNA che ne concederà l’uso all’Assuntore per la sola durata dell’appalto. Tali dati saranno mantenuti all’interno di un server di proprietà di A.C.E.R. RAVENNA o di una server farm di sua fiducia. L’Assuntore avrà l’obbligo di dotarsi a proprie spese di almeno tre accessi al sopra indicato sistema informativo per poter espletare tutte le attività a proprio carico inerenti il presente appalto.
In particolare il sistema gestisce i seguenti processi:
Gestione richieste di intervento; Gestione degli ordini di lavoro; Gestione dei preventivi;
Gestione degli interventi manutentivi;
Gestione e contabilizzazione degli interventi a carico degli assegnatari (solo nei casi e limiti definiti dal presente capitolato art. 7.5.7;
Aggiornamento anagrafe manutentiva;
Inserimento e gestione foto, documenti, elaborati grafici ove richiesto e comunque relativi all’attività dell’assuntore.
Sono altresì a carico dell’Assuntore le dotazioni hardware necessarie per il corretto utilizzo del sistema informativo.
9. L’Assuntore sarà rappresentato da un responsabile delle attività che dovrà essere in possesso di adeguata esperienza nella gestione di attività di Global Service. Tale esperienza sarà valutata sulla base del curriculum vitae allegato all’Offerta Tecnica nell’ambito dell’organizzazione generale e dotazione della commessa di cui all’art. 10.1 del Disciplinare di gara, Sub – criterio A.3. Il Responsabile delle attività ha la piena rappresentanza dell’Assuntore ed in quanto tale dovrà controfirmare i vari documenti amministrativi e contabili. Tale figura avrà il compito di interfaccia unico con A.C.E.R. XXXXXXX e si occuperà in particolare di:
coordinamento generale delle attività;
interfaccia con il committente e con gli uffici tecnici delle Amministrazioni Comunali coinvolte; valutazione dell’efficacia delle prestazioni fornite e del grado di soddisfazione dell’utenza;
redazione e controllo della contabilità periodica dei lavori a misura accompagnata da tutti gli allegati prescritti; predisposizione della fatturazione trimestrale per la gestioni a canone;
analisi delle esigenze manutentive e formulazione di preventivi/proposte di intervento; supervisione aggiornamento dell’anagrafe patrimoniale;
gestione e coordinamento delle risorse a disposizione.
Inoltre l’Assuntore dovrà dotarsi di un coordinatore tecnico per l’esecuzione delle attività che si occuperà di: coordinare gli esecutori;
pianificare le attività manutentive;
recepire gli ordini di servizio per l'esecuzione dei lavori; recepire gli ordini di sopralluoghi, progetti o preventivi.
10. A.C.E.R. RAVENNA si riserva il diritto insindacabile, per tutta la durata dell’appalto, di esigere dall’Assuntore la sostituzione del Responsabile delle Attività o del Coordinatore Tecnico in caso di mancato gradimento degli stessi. Tale comunicazione sarà inviata per iscritto da A.C.E.R. RAVENNA all’Assuntore che dovrà adempiere nel più breve tempo possibile sostituendo tale personale con altro di pari livello di esperienza.
L’Assuntore avrà l’obbligo di effettuare le attività (quando se ne manifesti la necessità ) come di seguito elencate in modo esemplificativo e non esaustivo comprese all’interno della Gestione Tecnica e suddivise nelle seguenti fasi principali :
aggiornare l’Inventario e anagrafe degli immobili ed impianti;
espletare e raccogliere le pratiche autorizzative di legge di propria competenza inerenti gli interventi oggetto dell’appalto;
rilevare la situazione normativa e di sicurezza al manifestarsi delle necessità;
rilevare la situazione manutentiva delle varie unità tecnologiche al manifestarsi delle necessità. L’Assuntore avrà l’obbligo di pianificare le attività e:
gestire le esigenze manutentive, e formulare proposte di piani di intervento;
individuare, proporre e concordare con A.C.E.R. RAVENNA le politiche di manutenzione opportune; concordare con A.C.E.R. RAVENNA gli standard di qualità del servizio offerto;
rispettare gli standard prestazionali e manutentivi da garantire individuati da A.C.E.R. RAVENNA;
individuare, proporre e concordare con A.C.E.R. RAVENNA le strategie manutentive applicabili all’esecuzione delle gestioni operative;
formulare proporre e concordare con A.C.E.R. RAVENNA i Piani e Programmi di manutenzione; rispettare i livelli temporali della programmazione proposta;
elaborare i dati statistici ai fini dei controlli prestazionali.
11. Occorre assicurare la presenza presso la sede A.C.E.R. RAVENNA per tutta la durata dell’appalto, negli orari di apertura al pubblico, la presenza di un addetto qualificato, a supporto dei tecnici A.C.E.R. RAVENNA e preposto anche al ricevimento degli assegnatari per le problematiche manutentive.
A.C.E.R. XXXXXXX predisporrà adeguata postazione di lavoro, escluso Hardware informatico: gestire le richieste di intervento;
assicurare il servizio di reperibilità;
permessi, nullaosta di propria competenza (es. oneri per occupazione suolo pubblico) e quanto previsto dalla normativa vigente relativamente agli interventi oggetto dell’appalto;
gestire i certificati e collaudi, con l’onere di raccogliere, richiedere, rinnovare, produrre, ecc. tutti i certificati e collaudi previsti dalle vigenti normative e rilasciati dagli Enti preposti ai controlli relativi alla agibilità e sicurezza del fabbricato sempre per interventi posti in essere dall’assuntore.
Aggiornamento anagrafe manutentiva immobili:
Un’anagrafe del proprio patrimonio aggiornata è uno degli aspetti strategici per la buona riuscita di qualsiasi attività manutentiva. Pertanto l’Assuntore dovrà su richiesta di A.C.E.R. RAVENNA effettuare tutte le attività di aggiornamento anagrafe inerenti le attività oggetto dell’appalto che hanno comportato modifiche al patrimonio. L'intera Anagrafe e tutta la documentazione dovrà essere fornita a A.C.E.R. RAVENNA su supporti cartacei ed informatici non appena i dati saranno stati rilevati, introdotti o aggiornati, o le rilevazioni saranno state effettuate, e sarà da subito di esclusiva proprietà di A.C.E.R. RAVENNA che ne permette l'uso da parte dell’Assuntore durante il periodo di appalto per consentirgli la gestione delle attività previste.
Il reperimento dei dati, il loro inserimento su supporto informatico, la fornitura delle informazioni, nella quantità, forma, supporto richiesti, è compresa negli importi contrattuali.
Particolare attenzione dovrà essere posta al controllo della esatta corrispondenza dei dati alla situazione reale.
A.C.E.R. XXXXXXX procederà a controlli a campione ed eventuali inadempienze daranno luogo alle sanzioni contrattualmente previste, ferme restando le conseguenze tutte per inadempienze agli obblighi contrattuali. L’aggiornamento dovrà essere gestito per tutta la durata dell'appalto con l'introduzione di tutte le variazioni conseguenti ad interventi di manutenzione realizzati durante il periodo di validità del contratto.
Si intende per aggiornamento anagrafe tutto quell’insieme di dati legati alla consistenza dell’immobile che a seguito dell’intervento possono variare nella sostanza e nella consistenza (es: finiture, impianti, planimetria architettonica) atte a essere inserite nel database del committente) e necessari anche alle redazione degli ACE (attestati di certificazione energetica) che comunque nel caso di ripristino alloggio l’assuntore è tenuto a fornire a A.C.E.R. RAVENNA.
12. Preventivazione, sopralluoghi e certificazioni per i lavori manutentivi a misura
L'Assuntore dovrà svolgere anche una attività di preventivazione relativa alle esigenze di intervento manutentivo, quando richiesto, e cioè per interventi generalmente a misura.
Preventivi per gli interventi manutentivi extracanone: A.C.E.R. RAVENNA si riserva di chiedere preventivi dettagliati per interventi di manutenzione extracanone e l'Assuntore è tenuto a fornirli, nelle forme e con i dettagli richiesti, anche se a questi non dovesse poi seguire l'esecuzione dei lavori stessi. Gli interventi extracanone dovranno essere sempre preventivati ed autorizzati prima dell'esecuzione. L’attività di redazione di preventivi viene compensata all'interno della gestione tecnica.
L’Assuntore ha l'obbligo di: individuare le soluzioni tecniche per risolvere i problemi manutentivi proposti; individuare gli interventi da eseguire; redigere un preventivo di spesa analitico utilizzando i prezzi di Elenco;
fornire documentazione tecnico-economica esaustiva tale da permettere a A.C.E.R. RAVENNA di decidere se effettuare l'intervento.
Sopralluoghi: Potranno essere richiesti da A.C.E.R. RAVENNA sopralluoghi che producano una relazione tecnica accompagnata dalla necessaria documentazione. Tali sopralluoghi comportano: individuazione degli interventi da eseguire; individuazione delle soluzioni tecniche da adottare; fornitura della documentazione tecnica, comprensiva di foto, necessaria per definire la fattibilità o meno dell’intervento.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quello meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizione del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
- il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
- il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per quest’ultime, descritte nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- l’elenco prezzi unitari per lavori e servizi;
- il computo metrico estimativo dei lavori e dei servizi;
- il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- il POS;
.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
-il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti;
- il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e il regolamento generale approvato con D.P.R 05 ottobre 2010 n. 207, per quanto applicabile;
- D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. con i relativi allegati;
- Eventuali linee guida ANAC o altri atti ministeriali emessi in applicazione del Codice dei contratti che, in quanto vincolanti, dispiegano i loro effetti anche sull’esecuzione del presente contratto.
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di aver direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essere a conoscenza delle modalità di esecuzione dei servizi, di avere preso coscienza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate eventualmente necessarie, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e dei servizi e di aver giudicato gli stessi realizzabili; di considerare gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzatura adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, comma 3,4,5 e 6.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei Contratti;
3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purchè il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di cui all’elenco prezzi unitari.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli art. 15,16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni naturale e consecutivi dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell’art. 32, commi 8, periodi terzo e quarto, e comma 13 del D.Lgs. 50/2016, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all’interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari o derivanti da altri Enti e/o soggetti; la direzione lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. La consegna delle opere in via d’urgenza non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipula del contratto previsto dal comma 11 art. 32 D.Lgs. 50/2016, salvo nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita finanziamenti comunitari.
5. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 39 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla D.L.. La Redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea disponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
7. L’appaltatore trasmette alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuati agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la cassa Edile ove dovuta.
8. Si precisa inoltre che quanto precisato nei precedenti commi può essere applicato a singoli ordini di lavori, a insindacabile giudizio della stazione appaltante
Art. 14 – Tempistiche e modalità di esecuzione
1. La durata complessiva dell’appalto è fissata in tre anni (fino al 31.12.2020), prorogabile per altri due anni (fino al 31.12.2022).
2. L'Assuntore è obbligato, nei casi in cui A.C.E.R. RAVENNA lo richieda, a fornire le preventivazioni redatte secondo le direttive di A.C.E.R. RAVENNA stessa, entro una data stabilita dalla Direzione Lavori, da un minimo di gg. 2 e non superiore a 30 giorni e, parimenti è obbligato a dare inizio ai lavori relativi, una volta che il preventivo sia stato approvato e notificato da A.C.E.R. RAVENNA ed abbia ottenuto le eventuali autorizzazioni di legge, anche il giorno stesso dell’approvazione. Si tenga presente che gli interventi potranno essere eseguiti anche in presenza degli utenti.
3. I sopralluoghi su ordine di A.C.E.R. RAVENNA dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile e i risultati completi di relazioni, preventivi se richiesti da A.C.E.R. RAVENNA e/o proposti dall’Assuntore, foto e documentazione dovranno essere presentati/inoltrati tramite imputazione sul sistema informatico Hyperfabbricati entro la tempistica definita dalla Direzione Lavori A.C.E.R. RAVENNA. Il mancato rispetto dei tempi darà luogo a penale.
4. Le richieste telefoniche di intervento da parte degli utenti saranno ricevute dall’assuntore come segue: tramite Call Center con linea dedicata a carico dell’assuntore dal lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00;
tutti giorni 24 ore su 24 l’assuntore ha l’obbligo di mantenere attivo almeno un numero fisso o mobile per il pronto intervento, da collegarsi al N. Verde messo a disposizione da A.C.E.R. RAVENNA per gli assegnatari; tale/i numero/i sono da comunicare ad A.C.E.R. RAVENNA entro dieci giorni dopo l’aggiudicazione definitiva dell’appalto; Tali interventi, anche successivamente la chiamata, se fuori dagli orari d’ufficio/call center, dovranno essere inseriti nel sistema informativo direttamente dall’Assuntore ;
altre richieste o ordini d’intervento potranno pervenire anche per via telematica da parte delle varie postazioni operative presso i Comuni della Provincia di Ravenna e/o da tutti i Tecnici di A.C.E.R. RAVENNA del Servizio Manutenzione.
5. Il Call Center ha l’obbligo di imputare a sistema tutte le richieste pervenute, compilando in ogni sua parte la modulistica del programma, in particolare la descrizione della richiesta deve essere riconducibile alle tipologie degli interventi previsti dal Regolamento di ripartizione oneri assegnatario/gestore; inoltre deve abbinare correttamente la tempistica per l’intervento come da capitolato. In caso di discrepanze, la Direzione Lavori di A.C.E.R. RAVENNA, o tecnico di A.C.E.R. RAVENNA abilitato possono modificare la richiesta stessa, apponendo nella stessa giustificata motivazione.
6. Pronto intervento. I lavori di pronto intervento riguardano in particolare: sentore di odore di gas incombusti o fumi combusti; gravi allagamenti di qualsiasi natura, diretti o indirettamente gravanti su altri alloggi; incendio; occlusione di fogne e/o fosse o colonne che determinino danni o disservizio; danni all'impianto elettrico sia singolo che comune del fabbricato o per interruzione dell'erogazione elettricità; qualsiasi altro caso segnalato che pregiudichi l'immediata sicurezza degli assegnatari; riattivazione di impianti elevatori fermi; messa in sicurezza di alberi o piante fonte di possibile pericolo.
7. Per la messa in sicurezza l’Assuntore dovrà intervenire entro 1 ora dalla ricezione della chiamata eliminando la causa del danno o pericolo, e, se necessario, ritornare sul posto in orario di lavoro per risolvere definitivamente il problema. L'impresa dovrà porre la massima cura affinché gli utenti risentano del minor disagio possibile fino alla risoluzione del problema.
8. Le chiamate ricevute direttamente e ricadenti nelle casistiche sopra citate, dovranno essere inserite nel sistema informativo affinché A.C.E.R. RAVENNA ne riceva comunicazione all’apertura degli uffici.
9. Gli interventi realizzati in regime di pronto intervento sono compensati a canone.
10. Richiesta di verifica e/o sopralluogo. A.C.E.R. RAVENNA potrà inviare richieste di verifiche per lavori presumibilmente necessari. La tempistica sarà definita dalla Direzione Lavori (max 30 gg),l'Assuntore dovrà fornire relazione scritta accompagnata dalla eventuale documentazione esplicativa. È discrezione dell’Assuntore presentare unitamente alla relazione preventivo di spesa con i lavori ritenuti eventualmente necessari per risolvere la problematica oggetto del sopralluogo. Ciò non deve determinare dilazione dei tempi oltre a quanto previsto dalla Direzione Lavori.
11. Interventi manutentivi a canone. Gli interventi manutentivi individuati a seguito di una richiesta o segnalazione dell’utenza o di A.C.E.R. RAVENNA, definiti ordinari/programmabili, dovranno essere effettuati durante il normale orario di lavoro dall’Assuntore e saranno compensati all’interno del canone. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e secondo specifiche di capitolato.
12. Interventi manutentivi a misura (extracanone). Si tratta di interventi eseguiti dall’Assuntore a seguito di richiesta specifica di un preventivo accettato da A.C.E.R. RAVENNA Tali interventi saranno computati dall’Assuntore in base all’elenco prezzi di contratto. Una volta che A.C.E.R. RAVENNA avrà validato, approvato e notificato il preventivo all’Assuntore diventerà impegnativo per il medesimo ai fini dell’esecuzione e il relativo importo andrà a sommarsi agli altri, costituendo il monte lavori da cui scaturirà il SAL ai fini del pagamento nei termini contrattuali.
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e secondo specifiche del capitolato e delle prescrizioni tecniche ad esso allegate.
I Lavori extracanone previsti dal progetto/computo metrico saranno commissionati di volta in volta, mediante approvazione del preventivo espressamente richiesto da A.C.E.R. RAVENNA, il tutto di norma tramite il sistema informatico hyperfabbricati, o con altra modalità (@, fax, etc). L’approvazione avverrà sempre tramite la procedura informatizzata e la data di notifica all’assuntore del preventivo approvato si intende quale data di consegna dei lavori da cui decorre il tempo utile assegnato per l’esecuzione dei medesimi.
Nel caso specifico di lavori eseguiti, in particolare sugli alloggi sfitti, se dopo l’assegnazione all’utente avente diritto ad alloggio sottoposto appunto a lavori di ripristino, entro 60 gg dalla presa in consegna dell’utente medesimo, emergessero anomalie e/o piccoli malfuzionamenti, l’Assuntore è tenuto a porvi soluzione fino a un valore massimo di €.120,00 (centoventi) ; se si rilevasse che quanto richiesto/segnalato è di maggiore entità, prima di procedere sarà necessario assenso da parte di A.C.E.R. RAVENNA mediante approvazione di preventivo.
13. Interventi manutentivi con costo a carico dell’Assegnatario dell’alloggio
L’assuntore, nel caso di richieste da parte degli assegnatari per interventi chiaramente e esclusivamente a loro carico, come da regolamento di ripartizione oneri, determinata la casistica preferibilmente in loco o
telefonicamente, può proporsi direttamente all’assegnatario quantificandogli il costo e nel caso di consenso da parte del medesimo alla lavorazione, farsi liquidare direttamente la prestazione.
Solo nel caso in cui l’intervento a cui dar corso ricada fra quelli a canone ma comprenda comunque una quota parte a carico assegnatario oppure sia causa di danni a cose e/o persone, dovrà essere comunque eseguito e sarà A.C.E.R. RAVENNA successivamente a recuperare la cifra su rendicontazione, prodotta dall’assuntore, per la sola parte in addebito.
14. L’assuntore è tenuto inoltre rendicontare a A.C.E.R. RAVENNA bimestralmente l’elenco degli interventi direttamente eseguiti presso gli assegnatari indicando dove si è eseguito l’intervento, la tipologia e l’importo.
15. Pronto intervento in reperibilità
È previsto che sia operativo un servizio di reperibilità per interventi sul patrimonio edile ed impiantistico degli immobili oggetto dell’appalto.
Tale attività nonché la relativa tempistica è intesa estesa a tutti i servizi, in particolare per la Conduzione Centrali termiche /Autoclavi,Spurghi e pulizia fosse biologiche e similari, Manutenzione aree verdi, Conduzione impianti elevatori.
Gli interventi riguarderanno generalmente emergenze impiantistiche o situazioni di possibile pericolo alla pubblica incolumità o possibile inagibilità degli immobili o aree di pertinenza come meglio sopra specificato.
Tali interventi possono essere o di sola "eliminazione del pericolo o danno incombente" (transennature, segnalazioni luminose, chiusura accessi, interruzione erogazione energia elettrica, acqua, ecc...) o dei riattivazione e messa in servizio di apparecchiature non funzionanti (es: caldaie centralizzate, ascensori, impianti autoclavi).
L'Assuntore è autorizzato ad intervenire autonomamente per gli interventi ricadenti nella casistica citata, e in ogni caso saranno compensati all’interno del relativo canone.
16. L'Assuntore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento in reperibilità sugli immobili ed impianti oggetto del presente appalto venga iniziato entro 1 ora dalla richiesta di intervento. Tale struttura deve comprendere almeno:
un tecnico in grado di prendere le decisioni relative all'intervento, compreso l'apposizione e il ritiro di segnaletica e transennature ove occorresse;
2 operatori/esecutori qualificati a risolvere il problema e dotati di tutte le attrezzature necessarie. 1 operatore/esecutore per gli impianti elevatori.
Nessuna motivazione potrà essere addotta per sospendere la reperibilità e la pronta disponibilità che deve essere garantita anche in caso di scioperi generali, di categoria o aziendali.
17. Tempi di intervento per interventi a canone.
Per la realizzazione degli interventi manutentivi su richiesta o a guasto, compensati forfettariamente a canone vengono definiti i seguenti tempi di intervento massimi per l’inizio :
interventi ordinari/programmabili: 10 giorni dalla richiesta;
si intendono quegli interventi che per la loro consistenza non pregiudicano il normale utilizzo/godimento dell’immobile e non sono fonte di pericolo o danni;
interventi urgenti: 36 ore dalla richiesta;
si intendono quegli interventi che pregiudicano un normale utilizzo dell’immobile, sono fonte di forte disagio e disservizio es: necessità di sostituzione caldaia riscaldamento autonomo;
pronto intervento: 1 ora dalla richiesta.
L’inizio della richiesta da cui calcolare la tempistica è quella che risulta dal sistema informatico
Qualora la definizione del grado di urgenza (pronto intervento-urgente-programmabile) imputata dal call center fosse ritenuta non congrua da A.C.E.R. RAVENNA, questa si riserva di variarla anche a posteriori e se ne ricorrono i presupposti di applicare le penali del caso.
18. Per i servizi a misura, quali verifiche e controlli periodici impianti ascensori e le letture da stazione remota i tempi e modalità sono già determinati senza necessità di richiesta da parte degli assegnatari, salvo interventi per interruzione servizio per cause impreviste ed accidentali (vedi specifiche tecniche art. 7.9 ) ; per quanto concerne gli spurghi e pulizie fosse/degrassatori fanno fede i tempi per gli interventi a canone. La gestione degli interventi di questo servizio è comunque effettuata tramite il sistema informatico Hyperfabbricati.
19. Tempi di intervento per interventi extracanone (a misura)
Per la realizzazione degli interventi extra canone, ad approvazione del preventivo da parte di A.C.E.R. RAVENNA, in base all’entità del medesimo la Direzione Lavori indicherà il tempo massimo di completamento dell’esecuzione.
Si prende in esame in via esemplificativa ma non esaustiva il ripristino degli alloggi sfitti, i tempi di norma saranno:
fino a gg. 30 per ripristino semplice (importo fino a €.3.500)
fino a gg 60 per ripristino complesso (importo da €.3.501 a €.10.000)
fino a gg 90 per ripristino radicale (importo lavori da €.10.001 a €.25.000)
per interventi di importo superiore o per necessità particolari, i tempi saranno stabiliti dalla Direzione Lavori.
Art. 15 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei singoli ordini di lavoro per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i singoli ordini di lavoro ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei singoli ordini di lavoro, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
a) in applicazione di provvedimento assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all’articolo 36.
5. le sospensioni dei singoli ordini di lavoro non aumentano il tempo contrattuale, che termina in ogni caso il 31.12.2020.
Art. 16 – Organizzazione dell'appaltatore
1. L’Assuntore per tutta la durata dell'appalto dovrà disporre di almeno 1 sede operativa in Provincia di Ravenna, comprendente locali per il ricovero delle attrezzature, attività lavorative, veicoli e materiali, così da poter effettuare in qualunque ora del giorno e della notte immediati interventi sugli edifici ed impianti a richiesta di
A.C.E.R. RAVENNA o di altri autorizzati, nonché uffici presidiati permanentemente con le normali dotazioni di ufficio quali telefoni, segreteria telefonica automatica, personal computers, etc... dove poter svolgere la funzione essenziale di programmazione e coordinamento.
In caso di Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane, il requisito di cui sopra potrà essere documentato anche da uno degli associati.
In detti uffici gli incaricati dell'Assuntore debbono essere sempre reperibili in orario di lavoro per ogni necessità. Il servizio di pronto intervento, deve disporre delle attrezzature di comunicazione ed operative che permettano gli interventi nei tempi richiesti. Al momento della sottoscrizione del contratto, l'Assuntore dovrà dimostrare di avere la piena disponibilità della sede operativa o tramite presentazione di atto di proprietà o visura catastale o con contratto di locazione con scadenza data termine appalto.
La mancanza anche del requisito di cui trattasi, non permetterà di stipulare il contratto, e sarà causa di recessione di ogni obbligo da parte di A.C.E.R. RAVENNA con tutte le conseguenze previste dal Capitolato.
2. Attrezzatura minima
L'Assuntore dovrà garantire nella provincia di Ravenna per tutta la durata dell'appalto, la disponibilità minima delle sottoelencate attrezzature nel numero necessario a garantire il servizio:
n°.1 piattaforme elevabili montate su autocarro, co n altezza di 30m; n° 2 piattaforme elevabili montate su autocarro, co n altezza di 20m; n° 3 autocarri di cui almeno 1 da 100 ql., tutti co n ribaltabile;
n° 6 automezzi attrezzati, di cui almeno 1 ribaltab ile, diversificati per tipo di lavoro, con tutto quanto serve per le normali operazioni di pronto intervento e manutenzione, compreso la dotazione di un piccolo magazzino viaggiante attrezzato secondo le specialità professionali.;
n° 2 autobotti per espurgo xxxxx xxxx; n° 4 autovetture;
n°1 apparecchiatura per l’esecuzione di videoispezi oni in condotti, nonché con capacità di registrazione video da riportarsi su cd-dvd;
Attrezzatura da officina per le usuali lavorazioni da fabbro, falegname, elettricista ed idraulico;
Impianto di radio mobili o cellulari per il costante collegamento fra la dirigenza dell'Assuntore, gli automezzi impiegati per la manutenzione e A.C.E.R. RAVENNA. Detto impianto dovrà garantire il collegamento su tutto il territorio provinciale.
Le attrezzature ed il materiale tutto dovrà avere le regolari autorizzazioni degli organi competenti per legge (USL, Ispettorato del lavoro, ecc.).
Detto materiale dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed in ottime condizioni. Per quanto riguarda le piattaforme di cui ai punti 1 e 2 è richiesto il possesso o in alternativa la dichiarazione di piena disponibilità rilasciata all’Assuntore dal possessore della stessa.
Si sottolinea che la mancata disponibilità di materiali, attrezzature e personale non verrà riconosciuta motivazione sufficiente per ritardare gli interventi oltre i tempi indicati nel presente Capitolato.
3. Struttura tecnica e operativa minima
Per le prestazioni previste in Capitolato, l'Assuntore dovrà disporre nella provincia di Ravenna per tutta la durata dell'appalto, di una struttura tecnica dedicata esclusivamente all'appalto composta come minimo di:
-n° 1 tecnico con il ruolo di responsabile delle at tività;
-n° 1 tecnico con il ruolo di coordinatore delle at tività.
-n° 1 tecnico con il ruolo di ispettore delle attiv ità (controllo e supporto agli operai sui luoghi d’intervento dei servizi) ;
-n° 1 tecnico con il ruolo di ispettore delle attiv ità (controllo e supporto agli operai sui luoghi d’intervento dei lavori)
Dovrà inoltre disporre di almeno 4 operatori amministrativi/informatici per l'imputazione e lettura dei dati, la gestione delle informazioni e la fatturazione
Si richiede inoltre la disponibilità di 1 Ingegnere strutturista da attivarsi nei casi si presentasse la necessità di verifiche strutturali agli immobili per dissesti o altro, per eventuali pareri (da riferire in forma scritta). Questi ultimi si intende compensata all’interno dell’importo della compensazione dell’appalto.
Per quanto riguarda la consistenza del personale operativo, l'Assuntore dovrà avere alle dipendenze proprie (o delle ditte affidatarie in caso di Consorzio o come soci lavoratori) in provincia di Ravenna per tutta la durata dell'appalto il personale necessario a coprire ogni intervento manutentivo o tecnico ordinato, con un minimo di 30 operativi con caratteristiche professionali tali da poter gestire/eseguire quanto previsto all’art.5 del presente capitolato. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell’inizio dei singoli ordini di lavoro di cui all’art. 13 comma 8, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei singoli ordini di lavoro, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei singoli ordini di lavoro alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione fissati da progetto esecutivo e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei singoli ordini di lavoro si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini intermedi vincolanti previsti dal crono programma e del termine di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei singoli ordini di lavoro dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei singoli ordini di lavoro e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei singoli ordini di lavoro, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai singoli ordini di lavoro intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, qualora nominato, in ottemperanza all'articolo 92 D.Lgs. n. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei singoli ordini di lavoro deve essere coerente con il piano di sicurezza di coordinamento o piano sostitutivo di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I singoli ordini di lavoro sono comunque eseguiti nel rispetto degli ordini predisposti dalla Direzione lavori e dal RUP.
Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione dei singoli ordini di lavoro.
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei singoli ordini di lavoro, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli adempimenti degli stessi soggetti;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
g) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei singoli ordini di lavoro nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell’inizio dei singoli ordini di lavoro, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui al comma 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei singoli ordini di lavoro di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 21
CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 18 - Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. Rendicontazione. Oltre alla chiusura dell’intervento all’interno del sistema informativo, l’Assuntore dovrà provvedere a compilare un apposito bollettino di lavoro (su modulistica approvata da A.C.E.R. RAVENNA) sul posto oggetto dell’intervento e farlo sottoscrivere all’assegnatario che ne dovrà ricevere copia come ricevuta. Una copia di tale bollettino potrà essere inviata a A.C.E.R. RAVENNA (solo se espressamente richiesta della stessa ) trimestralmente allegata alla fattura del canone se si tratta di interventi a canone e una dovrà restare presso l’Assuntore; dovrà comunque essere inserita quale allegato sotto forma informatica (es. formato. pdf) e visibile nel programma gestionale Hyper.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall’appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
a) per materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
c) Per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d’opera a piè d’opera, pronti all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di quanto occorre la regolare funzionamento), compresi anche gli oneri di trasporto, sia andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego;
d) Per i lavori: per tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel capitolato speciale d’appalto; le spese generali; le spese eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.
6. Dexxxx xnoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l’esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’are. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente capitolato speciale d’appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.
7. L’appaltatore si impegna a tenere fissi e constanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto, rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.
8. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella A di cui all'articolo 2, comma 1, colonna B, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui alla tabella B presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
Art. 19 – Servizi
I servizi prevedono una remunerazione a canone e a contabilità su elenco prezzi. I servizi vengono riassunti nella seguente :
Servizio | Servizi |
Servizio di riparazione su chiamata a canone | Canone annuale / alloggio |
Pronto intervento e reperibilità a canone | Canone annuale / alloggio |
Conduzione centrali termiche a canone | Canone annuale / alloggio |
Conduzione pompa di calore ACER | Canone annuale |
Conduzione autoclavi a canone | Canone annuale / alloggio |
Gestione e mantenimento impianti antincendio e luci di emergenza a canone | Canone annuale / alloggio |
Gestione e mantenimento impianti solari e fotovoltaici | Canone annuale / alloggio |
Conduzione impianti elevatori | Canone annuale / fermata |
Conduzione impianti elevatori con SIM | Canone annuale / fermata |
Letture ripartitori calore | A lettura |
Spurghi e pulizia fosse biologiche | A misura |
Manutenzione aree verdi pertinenziali fabbricati | A misura |
Manutenzione automazioni cancelli e serrande automatizzate | Canone annuale / impianto |
Servizio porte e finestre anti-intrusione | A misura |
Servizi di facchinaggio | A misura |
Servizi di controllo impianti idrici per legionella | Visita semestrale / impianto |
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l’importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa stessa, con le modalità previste dall’art. 179 del DPR 207/2010.
Art. 20 - Conduzione centrali termiche, autoclave e funzione di terzo responsabile
Obblighi del Terzo Responsabile. Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000 s.m.i, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati.
Il Terzo Responsabile, in qualità di soggetto sanzionabile ai sensi dell’art.34, comma 5, L.10/91, con la stipula del contratto, si fa carico di ogni sanzione dovuta a inadempienze ai sensi della L.10/91 per tutto il periodo in cui conserva la figura di Terzo Responsabile.
Il Terzo Responsabile all’atto della presa in consegna degli impianti, dei locali e delle parti di edificio ove sono ubicati, redigerà per ognuno apposito verbale; si impegna inoltre a riconsegnare gli impianti stessi con un livello di efficienza pari a quello iniziale, sempre che sia conforme a quanto richiesto dalle norme di riferimento.
Il Terzo Responsabile, previa comunicazione e assenso del committente, provvede ad eseguire tutte quelle operazioni che si rendessero necessarie nel corso dell’esercizio per eliminare le difformità degli impianti rispetto alle disposizioni di cui alle norme vigenti. In caso di diniego del committente, l’esercente in qualità di Terzo Responsabile provvederà a sigillare l’impianto medesimo e a chiedere all’autorità competente la verifica
dell’impianto. L’onere della verifica rimane a carico della parte soccombente.
Il Terzo Responsabile nella gestione degli impianti a servizio degli edifici di cui all’art.1, si assume la responsabilità della conduzione, della manutenzione ordinaria e straordinaria, del controllo nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale vigenti alla data di stipula del contratto. Il Terzo Responsabile provvede altresì, su richiesta del committente, al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo e razionalizzazione dell’energia dei sopracitati impianti. Le tecnologie, le modalità e i tempi saranno valutati e autorizzati caso per caso previo preventivo di spesa.
Il Terzo Responsabile è obbligato a:
- compilare, firmare e conservare il libretto di centrale in qualità di Terzo Responsabile per il periodo di validità del contratto per ognuna di esse;
- esporre presso ogni impianto termico una tabella contenente: l’indicazione del periodo annuale di esercizio, l’orario di attivazione giornaliera nei limiti previsti dalla legge, le generalità e domicilio del responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico;
- predisporre e presentare alle autorità competenti la relazione tecnica conformemente alla normativa vigente qualora si rendessero necessari interventi di sostituzione dei generatori o di ristrutturazione degli impianti termici;
- fornire su richiesta del committente tutti i dati aggregati e/o disaggregati relativi a consumi, proiezioni, prestazioni eseguite anche presso singoli utenti e quant’altro necessario a monitorare l’andamento degli impianti nella loro complessità e/o per singola unità immobiliare;
- adempiere a tutto quanto previsto per la sicurezza nei luoghi di lavoro a tutela dei lavoratori come prescritto dal Dlgs n.81 del 9/4/2008.
Il Terzo Responsabile si assume la responsabilità dell’esercizio delle seguenti prestazioni:
- fornitura di beni al fine di assicurare l’affidabilità e continuità di esercizio e di manutenzione degli impianti, ossia l’approvvigionamento adeguato in termini qualitativi e quantitativi di componenti e materiali d’uso occorrenti all’esercizio degli impianti per il periodo di validità del contratto;
- conduzione degli impianti al fine di assicurare l’erogazione di acqua igienico/sanitaria e/o il livello di benessere ambientale nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla vigente normativa relativa alle attività di avviamento, attenuazione, esercizio, controllo, messa a riposo dell’impianto stesso. Il controllo dovrà avvenire anche per via telematica
- manutenzione ordinaria al fine di mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti per poter assicurare le condizioni contrattuali, eseguendo le operazioni specificatamente previste dalla vigente normativa UNI e CEI nonché nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti, attrezzature e materiali di consumo di uso corrente avendo particolarmente cura nell’eseguire almeno:
- l’inversione periodica delle elettropompe;
- la pulizia dei contatti del quadro elettrico di comando;
- la ritaratura dei termici di protezione;
- il ripristino delle tubazioni, delle valvole, delle saracinesche e quant’altro, mediante spazzolatura e verniciatura;
- la ripresa delle coibentazioni;
- il controllo dei vasi d’espansione.
- manutenzione ordinaria e straordinaria eseguendo gli interventi (previo approvazione del preventivo da parte di
A.C.E.R. RAVENNA) che si rendessero necessari nel corso dell’esercizio a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dalla normativa vigente. Si intende per intervento di manutenzione ordinaria/straordinaria l’intervento che prevede il ricorso in tutto o in parte a mezzi, strumentazioni, attrezzature, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisioni o sostituzioni di apparecchi o componenti dell’impianto termico.
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensori
La manutenzione programmata degli impianti, deve avere cadenza mensile, trimestrale o semestrale, a seconda della tipologia degli interventi e secondo i dettami della normativa vigente (DPR 162/99 s.m.i); la Direzione Lavori si riserva la possibilità di intervenire anche con specifiche indicazioni sui lavori da compiere e presiedere alle operazioni sui singoli impianti.
Lo scadenziario delle verifiche, con indicazione dei vari impianti, andrà consegnato alla Direzione Lavori entro giorni 30 (trenta) dalla data del verbale di consegna lavori e dovrà essere rigorosamente rispettato.
Ogni intervento di manutenzione programmata dovrà essere contenuto in dettaglio su apposite schede di manutenzione proposte dall’Appaltatore e approvate dalla Direzione lavori, sulle quali andranno indicati, data, ora, tipologia intervento, problemi riscontrati, azioni adottate e necessarie per la risoluzione dei problemi, nominativo del tecnico inviato e ogni altra informazione utile, che andranno compilate in occasione di ogni verifica e sottoscritte dal tecnico.
La scheda di manutenzione andrà poi trascritta su apposito libretto di manutenzione che dovrà essere costantemente aggiornato e che andrà conservato nel locale macchina.
Per i servoscala o per gli impianti non dotati di locale macchina dove depositare il libretto di manutenzione, verrà
concordato il luogo di deposito di detto libretto.
Il libretto di manutenzione conterrà, in dettaglio, tutti gli interventi effettuati sull’impianto, oltre a quelli di manutenzione programmata; l’aggiornamento del libretto di manutenzione andrà eseguito per ogni intervento o sopralluogo effettuato all’impianto.
Il tutto dovrà essere comunque imputato nel sistema informatico Hyperfabbricati tramite adeguata dotazione hardware e consultabile on-line.
Nel corso degli interventi di manutenzione programmata dovranno essere eseguiti i controlli previsti dalla normativa di riferimento vigente e comunque andranno controllati tutti i componenti necessari a garantire la piena funzionalità e la sicurezza dell’impianto.
Nel compenso per ogni impianto è compresa la disponibilità, nonché la presenza di un tecnico per assistenza all’organismo preposto alla verifiche biennali sugli impianti medesimi.
Interventi manutentivi sugli impianti ascensori compensati sulla base dell’elenco prezzi extracanone allegato al presente capitolato
L’assuntore dovrà provvedere alle modifiche, agli adattamenti ed agli adeguamenti e apportare aggiornamenti funzionali ed estetici migliorativi che verranno ordinati dal committente mediante ordine di lavoro oppure porre a norma gli impianti per disposizioni di legge sopravvenute o a seguito di verifica straordinaria/biennale.
Detti lavori dovranno essere eseguiti solo dietro specifico ordine di lavoro da parte del committente su presentazione di preventivo tramite sistema informatico Hyperfabbricati, pena il mancato pagamento degli stessi.
Il committente prescriverà, nell’ordine di lavoro, la tipologia dell’intervento nel dettaglio, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori ordinati.
L’Amministrazione non assume nessun impegno di affidare all’appaltatore la totalità dei lavori della manutenzione migliorativa/straordinaria oggetto dell’appalto che si rendessero necessari durante la validità temporale del contratto, ma si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di affidare lavori ad altre ditte senza che l’appaltatore possa sollevare obiezioni o pretendere compensi di sorta.
Gli interventi di cui trattasi saranno contabilizzati secondo l’elenco prezzi allegato.
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 21 – Pagamenti
1. I corrispettivi a per i lavori e servizi canone saranno erogati con specifico SAL a cadenza bimestrale posticipata sulla base di contabilità in contraddittorio con l’impresa.
2. È facoltà della Direzione lavori e del Responsabile del procedimento erogare corrispettivi di lavori con specifico SAL , nel caso i lavori siano riferibili a singoli finanziamenti o a specifici lavori richiesti dai comuni e che richiedano contabilità separata.
3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a) al netto dei ribassi d’asta contrattuali (lavori e servizi) applicati agli elementi di costo come previsto all’articolo 2;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
4. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura : <lavori a tutto il > con l’indicazione della data di
chiusura;
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione;
c) c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 25, comma 2.
5. La Stazione appaltante provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni dall’acquisizione dei documenti di liquidazione (certificato di pagamento, DURC regolare e fattura), mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore.
6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo di cui al comma 1.
7. L’ultimo stato di avanzamento sarà liquidato detraendo dall’importo dell’appalto la quota determinata quale rata di saldo costituita:
a) dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento sull’importo maturato di cui sopra;
b) da un importo pari al 5% dell’importo complessivo contabilizzato compreso gli importi di eventuali varianti.
8. All’atto dell’emissione degli stati di avanzamento si terrà conto dell’importo della rata di saldo in modo che la quota parte dei lavori che rimangono da liquidare al netto delle ritenute a garanzia (per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5%) non sia inferiore alla suddetta percentuale.
Art. 22 - Pagamenti Conto Finale e Rata di Saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell’esecutore.
4. La rata di saldo, di cui all’articolo 26, comma 6, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di cui all’articolo 56 previa presentazione di regolare fatturazione fiscale, si sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Fermo restando quanto previsto all’articolo 28, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 103, comma 6, del codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di cui all’articolo 56;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata la decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui all’ schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
8. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima negligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 23 – Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento è subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) alla conclusione dell’eventuale procedura di cui al comma 2;
e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto all’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all0accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per territorio.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
Art. 24 – Ritardo nei pagamenti
1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni, naturali e consecutivi, intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi degli articoli 26 e 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra la trasmissione dei documenti di liquidazione (certificato di pagamento, DURC e fattura) ed il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. Per il pagamento dell’importo liquidato col conto finale in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 1, per causa imputabile all’Amministrazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
5. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 25 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1 del D.Lgs. n. 50/16, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autentica, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010.
4. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 27 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93, del D.Lgs. n. 50/16, è richiesta la cauzione provvisoria con le modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.
Art. 28 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, D.Lgs. n. 50/16, è richiesta una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, comma 2 e 3, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 103, comma 4, 5 e 6, del codice dei contratti. La garanzia è presentata alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. Nel caso di partecipazione alla gara d’appalto di raggruppamenti temporanei d’impresa, la garanzia fidejussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento.
Art. 29 - Assicurazione a carico dell’impresa
1. L’aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa a beneficio di Acer Ravenna ( ai sensi dell’art. 1981 del c.c.) che la tenga indenne contro tutti i rischi e danni di esecuzione e gestione da qualsiasi causa determinati e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione della prestazioni: a tali fini Acer Ravenna è da intendersi, come i suoi dipendenti, quale soggetto terzo.
2. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma del “Contractors All Risks” (CAR) e, a titolo esemplificativo, dovrà:
a) Prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, di manutenzione, omissioni di verifiche, cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi degli interventi eseguiti, da difetti o non conformità dei prodotti o delle attrezzature usate o installate, in relazione all’integra garanzia a cui l’aggiudicatario è tenuto per l’obbligazione di risultato che esso assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del c.c..
b) Prevedere la copertura dei danni biologici;
c) Prevedere la copertura dei danni al committente per interruzione di pubblico servizio;
d) Prevedere la copertura per danni causati da inquinamento accidentale
e) Prevedere esplicitamente Acer Ravenna come assicurato
f) Prevedere la copertura dei danni per morte, lesione personali e danneggiamenti a persone, cose o animali che l’aggiudicatario debba risarcire quale responsabile civilmente e danni a persone dell’aggiudicatario o a persone di Acer Ravenna nonché agli utenti (p.e. quelli all’interno degli edifici) o cittadini.
g) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori
h) Prevedere una copertura, a primo rischio assoluto, per danni o danneggiamenti ad opere o beni preesistenti con un massimale di euro 5.000.000
3. La polizza del precedente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad euro 12.000.000,00 e dovrà prevedere un massimale per sinistro e per anno non inferiore ad euro 2.000.000,00 e per cose non inferiore ad euro 1.000.000,00.
4. L’aggiudicatario dovrà inoltre prevedere una polizza RCT a garanzia del complesso dei beni mobili ed immobili oggetto dell’appalto con un massimale unico di euro 5.000.000,00 ed una RCT a garanzia di arredi, attrezzature ed ogni altro bene mobile con un massimale unico di almeno 1.000.000,00 euro. La polizza dovrà prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché di proprietà o in possesso dell’aggiudicatario, compresi i beni di Acer Ravenna, causati da furto o rapina, incendio, fulmini, eventi meteorologici, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi.
5. L’aggiudicatario dovrà ancora prevedere una garanzia RCO con massimale di euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno. La garanzia dovrà prevedere la copertura dei danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti che l’aggiudicatario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurativi secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’aggiudicatario o da un suo dipendente del quale xxxxx rispondere ai sensi dell’art 2049 del c.c..
6. I massimali sono da intendersi per ogni sinistro e per ogni anno, per tutta la durata del contatto.
7. Le polizze assicurative è presentata da una impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali di riferisce l’obbligo di assicurazione.
8. Le garanzie di cui al presente punto, presentate dall’aggiudicatario coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati da imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’aggiudicatario sia una associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative presentate dalla mandataria capogruppo coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.
9. La durata di tutte le garanzie, siano esse di natura contrattuale come assicurativa, dovranno essere mantenute per tutto il periodo di esecuzione delle prestazioni contrattuali e fino al momento della loro definitiva verifica ed accettazione da patte delle amministrazioni. Le stesse polizze, da esibire alla firma del contratto devono recare il vincolo a favore di Acer Ravenna e sono efficaci senza riserve.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 30 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
a) non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori;
b) qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione;
c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, , i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi stabiliti dall’articolo 106, comma 1 del Codice dei contratti.
4. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
- le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
- il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.
5. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive;
6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei POS di cui all’articolo 45;
7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l’articolo 54, comma 1.
8. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente indispensabile.
Art. 31 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del Codice dei contratti, qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi del 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche..
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.
Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
3. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E GESTIONE DEL CANTIERE
Art. 33 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, comma 1, 1-bis, 2 e 3 del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 41, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;
b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 43.
3. Gli adempimenti di cui al comma 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative e di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione.
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n, 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 34 – Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavori e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI,XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio <incident and injury free>.
4. L’Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:
- a tutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori e dei guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, oltre a reti, barriere, ecc.
- ai riparti ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza dei terzi sia verso l’interno che verso l’esterno delle pertinenze stradali;
- alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.
Tali provvedimento devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima dell’inizio dei lavori dovranno essere presi gli opportuni accordi di merito con la Direzione lavori e con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In caso d’urgenza, l’Appaltatore ha l’obbligo di prendere ogni misura anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l’incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la Direzione Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. In ogni caso l’appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.
5. L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.
6. La Stazione appaltante, tramite la D.L., il CSE o proprio personale incaricato, si riserva di effettuare in qualsiasi momento dei monitoraggi sulla organizzazione e la gestione del cantiere per valutarne l’adeguatezza ed il rispetto delle precisioni contrattuali.
7. L’Appaltatore si impegna a consentire l’accesso in cantiere da parte di organi di controllo esterni incaricati dalla Stazione Appaltante e preposti alla verifica gestionale del cantiere.
8. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 39, comma 1,2 o 5 oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46
Art. 35 – Piani di sicurezza e coordinamento (P.S.C.)
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvare o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori ( a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, comma 27 o 18 del codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.
Art. 36 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, autonomamente o su richiesta una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamento in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 37 – Piano operativo di sicurezza (P.O.S.)
1. L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori ovvero al Coordinatore per la esecuzione (ove nominato), un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto
n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto 81, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante in cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’articolo 105 comma 17 del codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2) del presente capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 39, comma 4 dal capitolato speciale d’appalto.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimo previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all’articolo 41.
Art. 38 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. Ogni impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
3. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
5. Il PSC e il POS ( o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
6. Ai sensi dell’arto 105, comma 17 del codice dei contratti, l’appaltatore è solidamente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Art. 39– Costi legati alla sicurezza
1. I costi della sicurezza sono relativi alle cautele, agli equipaggiamenti logistici, all’organizzazione del cantiere e alle misure atte a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro, ai sensi del combinato disposto dell’art. 100 D.Lgs. n. 81/08, ammontano a Euro 14.337,90;
2. Tali costi sono indicati come costi fissi ed invariabili e non assoggettabili a ribasso. Il pagamento degli oneri sopra evidenziati sarà corrisposto in percentuale in base allo stato di avanzamento dei lavori (ove previsti), ovvero liquidati per l’ importo contabilizzabile, ad ultimazione dei lavori.
Art. 40 – Penali per l’inosservanza degli impegni contrattuali assunti, delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del cantiere e rescissione contrattuale
1. La Stazione appaltante può disporre, addebitandone gli oneri all’Appaltatore, “particolari attività di sorveglianza” legata alla verifica del rispetto delle norme in tema di Sicurezza e Salute sul Lavoro previa messa in mora dell’impresa e dando comunicazione preventiva alla stessa degli ulteriori oneri da sostenere. Qualora si verifichino gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza, rilevate formalmente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, ove nominato, dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile dei Lavori, la Stazione Appaltante potrà procedere, previa formale messa in mora, alla rescissione contrattuale in danno, incamerando la “Cauzione” e trattenendo ogni somma dovuta all’appaltatore fino alla definizione dei danni patiti dalla Stazione appaltante, rimanendo comunque impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitorie da parte della Stazione Appaltante.
2. La Stazione appaltante, qualora dai monitoraggi o effettuati ai sensi del precedente art. 40, comma 6 e 7 evidenzi situazioni delle inosservanze contrattuali e/o non conformità in tema di sicurezza, inviterà l’appaltatore mediante Ordine di Servizio a mettere in atto le necessarie Azioni correttive per rimuovere le inosservanze e/o la cause della Non conformità. In caso di mancata o non efficace attuazione delle Azioni correttive richieste (evidenziata dal perdurare o ripetersi della inosservanza e/o non conformità notificata) verranno applicate automaticamente, senza necessità di contestazione, le seguenti penali:
a. uno per mille dell’importo contrattuale per ogni inosservanza contrattuale. Dopo la decima inosservanza, con l’applicazione della relativa penale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risoluzione contrattuale in danno dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.;
b. € 100 (cento /00) per ogni giorno di ritardo, detratta dal primo stato di avanzamento e indipendentemente che i lavori siano stati sospesi, in relazione alla singola non conformità contestata dal Coordinatore della sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per l’eliminazione della non conformità contestategli.
Si precisa che è ritenuta “non conformità”, in tema di misura per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavori, anche il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. U) del D.Lgs. 81/08, come integrato dalle disposizioni di cui all’art. 5 della L. n. 136/10, in tema di riconoscimento del personale presente in cantiere (munito di tessera con foto, generalità, datore di lavori, data assunzione o registro vidimato dal D.P.L.).
Nel caso sia rilevata la suddetta non conformità rilevata dal Coordinatore per la Sicurezza, o dal D.L. e segnalata al Responsabile dei Lavori, verrà applicata all’impresa una penale pari a € 50 (cinquanta/00) per ogni lavoratore risultato non conforme, da detrarre dalle somme dovute all’appaltatore.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 41 – Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del concorrente, salvo le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, con l’osservanza dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/16.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore ai sensi dell’art. 53 comma 2, alle seguenti condizioni:
a. che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta il nominativo/ i nominativi dei soggetti a cui saranno affidati i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b. che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) che l’appaltatore provveda al deposito presso la Stazione appaltante di copia del contratto di subappalto (in originale o schema di contratto), la cui efficacia è comunque subordinata al successivo rilascio della autorizzazione; il deposito deve avvenire almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate.
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di impresa o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c. che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alla esecuzione di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/16;
d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcun dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione di intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L’affidamento in subappalto o in cottimo comporta i seguente obblighi:
a) ai sensi dell’art. 105, comma 14, del codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento, deve altresì garantire il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori:
- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 41 e 43 del presente Capitolato speciale d’appalto
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) Di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) Di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) Che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra
Art. 42 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 D.Lgs. n. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno all’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 105, comma 2 terzo periodo, del codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le fornitura con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l0incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al
50 per cento dell’importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l’articolo 52, comma 4, 5 e 6 in materia di tessera di riconoscimento.
6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del codice dei contratti e ai fini dell’art. 47 del presente capitolato speciale non è considerato subappalto l’affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purchè tali attività non costituiscano lavori.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 43 – Accordo bonario
1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del Codice dei contratti.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa alla direzione della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 44. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta esclusivamente al Tribunale di Ravenna.
2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo .
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 46. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.
4. Ai sensi dell’articolo 30,comma 5 , del Codice Contratti e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 26 e 27 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 26 e 27 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
Art. 47. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38;
b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 41 e 43, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
c) la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo
39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
8. L'Amministrazione può recedere dal contratto in base a quanto riportato nell'art.109 del Codice dei contratti.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori di cui all’articolo 13 comma 8 del presente capitolato, e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56.
5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 27.
Art. 49 - Termini per il collaudo e per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 1086/1971, l’impresa ha l’obbligo dei collaudi tecnico-funzionali delle opere impiantistiche da lei realizzate, e tale onere rientra nel corrispettivo dell’opera.
Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL..
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 53 comma 4.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale, per quanto ancora in vigore, e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove aggiuntive, rispetto a quelle originali a carico della stazione appaltante, determinate dalla non rispondenza delle lavorazioni oggetto di controllo alle caratteristiche contrattualmente richieste e che verranno ordinate dalla direzione lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; L’impresa appaltatrice è inoltre tenuta a fornire, a propria cura e spese, tutte le assistenze richieste alle operazioni di prova o prelievo ordinate dalla Direzione Lavori ad altro soggetto. In particolare assistenza, a sua cura e spesa, a tutte le prove per il collaudo statico delle strutture o tecnico- funzionale per gli impianti.
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) Fornitura della campionatura di tutti i materiali da porre in opera per la preventiva approvazione della D.L. ed esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili. Sarà obbligo dell’appaltatore conservare in cantiere i campioni autorizzati.
l) Consegna delle certificazioni inerenti la qualità e le caratteristiche dei materiali utilizzati con particolare riferimento alle caratteristiche meccaniche, di resistenza al fuoco, termiche ed acustiche in ottemperanza alle vigenti normative ed ai collaudi strutturali, impiantistici e all’ottenimento dell’abitabilità.
m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; in particolare l’appaltatore dovrà applicare segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. e da l relativo Regolamento d’esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n.495), nonché agli schemi previsti dal “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” come da Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento d’attuazione del Nuovo Codice della Strada. L’appaltatore inoltre provvederà alla custodia e sorveglianza, nonché al mantenimento costante dell’efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a personale dell’Appaltatore stesso o all’uopo incaricato. L’Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, l’attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire le conseguenti riparazioni.
n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; la esecuzione, inoltre, di dettagliati rilievi planimetrici e fotografici lungo i tracciati delle opere da eseguire con apposizione e conservazione di picchetti posti nel numero giudicato necessario dalla direzione lavori in rapporto alla configurazione del terreno, ed i grafici relativi da presentare completi alla direzione lavori per l’accettazione;
p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
q) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
r) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati il Committente e la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
s) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
t) La fornitura delle negative originali e di copia fotografica ovvero i relativi files su supporto magnetico di ciascuna di esse del formato 13x18 delle opere in corso nei vari periodi dell’anno, nel numero che sarà indicato dalla X.Xxxxxx,
u) alla ricerca di tutti i sottoservizi presenti nella zona in cui si deve operare, alla conservazione a propria cura e spese di tutte le opere incontrate durante lo scavo dei cunicoli, quali scoli d’acqua, allacciamenti privati di fognature già esistenti, acquedotto, gas, cavi elettrici, telefonici, pubblica illuminazione ecc. Ad ulteriore specificazione di quanto sopra esposto, sono a carico dell’impresa anche eventuali linee provvisorie per il mantenimento delle utenze private, mentre sono da escludersi unicamente gli interventi per lo spostamento delle linee di sottoservizi ENEL, AREA, TELECOM, SNAM, ecc. che verranno realizzati direttamente dagli Enti gestori. Tuttavia l’Impresa non potrà addurre richieste di compensi aggiuntivi per danni derivati da interferenze con detti lavori di spostamento di sottoservizi. L’Impresa deve tenere conto dei rallentamenti nella esecuzione delle opere dovute ai tempi di intervento degli Enti proprietari e/o gestori dei sottoservizi, senza richiesta di maggiori compensi o danni derivanti da detti fatti;
v) La consegna, a lavori ultimati, dei disegni costruttivi in formato DWG e cartaceo delle tavole di “AS BUILT” (come costruito) di tutti gli impianti relativi ai fabbricati e alle opere di urbanizzazione realizzate entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. In particolare è richiesto lo schema quotato dell’area e lo schema quotato della rete fognaria dei fabbricati e delle fognature pubbliche, nonché la consegna di una raccolta
completa de libretti di manutenzione ed uso, garanzie ed i cataloghi delle apparecchiature e dei componenti installati.
w) la ispezione televisiva di condotte a gravità e manufatti realizzati in opera o prefabbricati;
x) L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom,HERA e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. L’Appaltatore è tenuto inoltre a propria cura e spesa a richiedere le necessarie ordinanze per eventuali limitazioni di traffico e/o di sosta rese necessarie per la esecuzione dei lavori .
y) L’appaltatore è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi tecnico/operativi previsti da eventuali Convenzioni e/o Concessioni (allegate al Capitolato Speciale – Xxxxx Xxxxxxxx) ottenute dall’A.C.E.R. XXXXXXX ed inerenti la esecuzione dell’intervento oggetto del presente capitolato;
z) Sono a carico dell’Impresa tutti i danni diretti e indiretti al soprassuolo e relativi rimborsi (frutti pendenti, piante abbattute o danneggiate, manufatti, ecc..) e quant’altro di proprietà di terzi ivi compresi eventuali danni per rallentamenti e/o mancata produzione di aziende interessate dai lavori. Tali oneri sono valutati e ricompresi nei prezzi offerti per la realizzazione dell’opera.
aa) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
bb) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
cc) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori con pulizia delle sedi stradali e loro pertinenze e ripristino dello stato dei luoghi antecedente l’esecuzione dei lavori;
dd) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, finalizzati all’ottenimento del rilascio delle ordinanze per eventuali limitazioni di traffico veicolare e pedonale e/o di sosta rese necessarie per la esecuzione dei lavori. delle strade interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
ee) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
ff) Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
gg) l’appaltatore è tenuto ad informare tempestivamente l’amministrazione Committente, il Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o ad Imprese terze all’interno del cantiere.
hh) fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori, il numero del telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell’Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24 ore su 24.
ii) L’appaltatore, inoltre, ai fini dell’applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà formare e informare il proprio personale sui rischi specifici nell’ambiente in cui andrà ad operare. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell’inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici dell’appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere, l’incaricato dovrà essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi è l’obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione contrattuale.
xx) L’Appaltatore è tenuto, a norma dell’art. 36-bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4/08/2006, dotare il proprio personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Non saranno accettati in cantiere lavoratori privi di tessera di riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al comma 4 del suddetto articolo.
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di valersi sulla Impresa aggiudicataria per danni dalla medesima Amministrazione subiti nel corso dei lavori in conseguenza della mancata ottemperanza dei suddetti adempimenti. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalità di cui all’articolo 23, comma 3.
Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 53. Conformità agli standard sociali
2. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all’Allegato I al Decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.
3. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
Art. 54. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni sono ceduti all’appaltatore
- che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni sono ceduti all’appaltatore
- che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 55 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà di subappaltatori, di appaltatori di opere scorporate o della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 56 – Pannelli informativi di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, prima dell’effettivo inizio dei lavori, con ogni onere a proprio carico, pannelli informativi riguardanti l’intervento di cui all’ordine dei lavori.
2. In ogni caso i dettagli di definizione grafica (marchi, caratteri e soluzioni cromatiche da adottare), di contenuto descrittivo/informativo, di materiale da utilizzare (di norma di telo in PVC), dovranno essere esplicitamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento previa esibizione al medesimo di bozza della soluzione concordata.
3. Per il presente intervento è previsto l’utilizzo:
• di numero 2 pannelli indicatori di base 140 cm x 200, da collocarsi secondo le indicazioni del Responsabile del Procedimento o in conformità alle previsioni di progetto.
4. Sarà obbligo ed onere dell’appaltatore curare i necessari aggiornamenti periodici dei pannelli, ricorrendone la necessità (es. indicazione di subappalti, varianti, ecc.), utilizzando un modulo supplementare dello stesso tipo da affiancare a ciascuno di quelli previsti al precedente comma 2, salvo la possibilità di aggiungere dette informazioni supplementari in calce al modulo principale ove lo spazio disponibile lo consenta.
5. Qualsiasi difformità dei pannelli installati rispetto le soluzioni autorizzate dal Responsabile del Procedimento o la loro mancata collocazione nel sito ove devono svolgersi i lavori, sarà contestata dal D.L. il quale assegnerà un termine massimo entro il quale l’Impresa è tenuta a sanare i vizi contestati.
Art. 57. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Art. 58. Disciplina antimafia
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.
Art. 59 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5 Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 60 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico
Il cantiere in cui si svolgeranno le prestazioni di cui al presente capitolato, in quanto attività temporanee significative in relazione all’inquinamento acustico generato, è sottoposto alla applicazione della L.R. Xxxxxx Xxxxxxx 9/5/2001 n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e relativa Direttiva di G.R. Xxxxxx Xxxxxxx del 21/01/2002 n. 45 contenente i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività di cui all’art. 11 c.1 della suddetta L.R. n. 15/2001” (punto 3 cantieri).
L’appaltatore è obbligato al rispetto integrale delle disposizioni impartite dalle suddette norme. Le richieste di autorizzazione per le attività temporanee di cantiere dovranno essere inoltrate all’ufficio competente del Comune di Ravenna entro 20 giorni dall’inizio attività di cantiere.
Art. 61 – Residuati bellici
Nel caso si dovessero rinvenire ordigni bellici durante il corso dei lavori, l'Impresa assuntrice deve immediatamente sospendere i lavori e avvertire la Direzione Lavori, la quale richiederà l'intervento del Genio Militare competente per il coordinamento dei lavori di bonifica, da eseguirsi a cura e spese di detta Direzione Genio Militare.
L'eventuale onere per la manovalanza richiesta all'Impresa dal Genio Militare, sarà a carico della Stazione appaltante e verrà compensato con le tariffe di elenco Prezzi.
Ai sensi del D.L. del 12.04.1946 n.320 e successive integrazioni, l'Assicurazione Speciale contro gli infortuni sul lavoro a favore della manovalanza suddetta, per il periodo di tempo strettamente necessario alla bonifica in questione, è a carico del Genio Militare. Pertanto l'Impresa è tenuta alla tempestiva comunicazione delle generalità degli operai che verranno messi a disposizione.
Il Genio Militare è l'unico organo competente a giudicare sull’opportunità o meno di procedere alla bonifica ed a fissare tutte le norme e cautele da osservare durante l'esecuzione dei lavori.
Nei prezzi di elenco delle varie categorie di lavori, eventualmente interessate da tale bonifica, si intendono compensati gli oneri relativi ai rallentamenti e soste necessarie per la ricerca ed il recupero dei residuati bellici
SI RINVIA ALLE DISPOSIZIONI ENUNCIATE ALL’ART. 4 e 5 DEL PRESENTE CAPITOLATO IN ORDINE ALLA ESECUZIONE DELLE SUDDETTE LAVORAZIONI
TABELLA "A" | CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI | ||||
Categoria ex allegato A D.P.R. n. 207/2010 | Euro | % | |||
edifici civili e industriali | OG1 | Prevalente | 6.554.984,96 | 41,00% | |
impianti termici e di condizionamento | OS 28 | Scorporabile | 2.758.009,30 | 17,25% | |
impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | OS 3 | Scorporabile | 2.396.367,10 | 14,99% | |
opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale | OG 12 | Scorporabile | 1.550.683,77 | 9,70% | |
impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi | OS 30 | Scorporabile | 1.364.941,88 | 8,54% | |
impianti elettromeccanici trasportatori | OS 4 | Scorporabile | 1.115.729,56 | 6,98% | |
Edifici soggetti a vincolo | OG 2 | Scorporabile | 248.905,27 | 1,56% | |
Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto | |||||
Al fine di evitare eventuali dubbi, si precisa sin da ora che la presente stazione appaltante, visto l’art 79 comma 16 del d.p.r. 207/2010 e visto l’orientamento manifestato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che trova applicazione nel presente appalto il principio dell’assorbenza in riferimento alla categoria OG11, pertanto poiché nel bando è richiesta la qualificazione di cui alle categorie OS3,OS 28 E OS 30, è consentita la partecipazione anche alle imprese qualificare in categoria OG 11, per la rispettiva classifica e dunque, classifica IV-bis. | |||||
Si precisa inoltre che per le categorie superspecialistiche OS 4 (Impianti elettromeccanici trasportatori) e OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) rimane consentito l’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art 1 comma 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, in quanto di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori |
Allegato «C» DICHIARAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER IL PAGAMENTO
(articoli 29 , 49 comma 1 primo periodo)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Relativa allo stato di avanzamento delle lavorazioni eventualmente subappaltate o delle prestazioni eseguite ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e relative fatture emesse
(rilasciata ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.n. 50/2016 ed art. 15 L. n. 180/2011)
A. A.C.E.R. RAVENNA
Affidataria dei lavori in oggetto indicati
OGGETTO: Lavori di
Il sottoscritto | c.f. | ||
nato il | a | ||
in qualità di | |||
dello studio/società | |||
Con sede legale in | Via | ||
C. Fiscale | P. IVA | ||
Tel. | Fax |
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
CASO 1) – IN OCCASIONE DI PAGAMENTO DI OGNI SAL OLTRE IL PRIMO
3 di avere consegnato alla Amministrazione, entro i 20 giorni successivi al pagamento di precedente SAL contabilizzato, tutte le fatture emesse e quietanzate dei subappaltatori e/o dei sub-contraenti di forniture con posa in opera relative al medesimo sal, tramite allegata tabella riepilogativa;
4 di essere consapevole che la mancata o incompleta indicazione di quanto sopra, costituirà motivo di sospensione di ogni successivo pagamento da parte della Stazione appaltante, a norma dell’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto.
CASO 2) - PAGAMENTO DI UNICO SAL (CON PREVISIONE DI CONTO FINALE E/O RATA DI SALDO)
5 di impegnarsi a consegnare alla Amministrazione, entro i 20 giorni successivi al pagamento del presente SAL contabilizzato, tutte le fatture emesse e quietanzate dei subappaltatori e/o dei sub-contraenti di forniture con posa in opera tramite allegata tabella riepilogativa;
6 di essere consapevole che la mancata o incompleta indicazione di quanto sopra, costituirà motivo di sospensione di ogni successivo pagamento da parte della Stazione appaltante, a norma dell’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto
CASO 3) PAGAMENTO CONTO FINALE E/O RATA DI SALDO
7 che, ai fini del pagamento del Conto Finale e dell’importo costituente la rata di saldo da parte della Stazione appaltante ex art. 28 del Capitolato speciale di appalto, tutte le fatture emesse e quietanzate dei subappaltatori e/o dei sub-contraenti di forniture con posa in opera risultano dalla allegata tabella riepilogativa ed inoltre:
7.1 che non esistono altre fatture emesse e quietanzare oltre quelle evidenziate;
oppure
7.2 che sono state emesse fatture non ancora quietanzate, come evidenziato nell’allegata tabella, per le seguenti motivazioni:
8 di essere consapevole che la mancata o incompleta indicazione di quanto sopra, costituirà motivo di sospensione di ogni successivo pagamento da parte della Stazione appaltante, a norma dell’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto.
CASO 4) UNICO PAGAMENTO SENZA RATA DI SALDO
9 che, ai fini del pagamento a saldo del corrispettivo contrattuale da parte della Stazione Appaltante, tutte le fatture emesse e quietanzate dei subappaltatori e/o dei sub-contraenti di forniture con posa in opera risultano dalla allegata tabella riepilogativa ed inoltre:
9.1 che non esistono altre fatture emesse e quietanzare oltre quelle evidenziate; oppure
9.2 che sono state emesse fatture non ancora quietanzate, come evidenziato nell’allegata tabella, per le seguenti motivazioni:
10 di essere consapevole che la mancata o incompleta indicazione di quanto sopra, costituirà motivo di sospensione di ogni successivo pagamento da parte della Stazione appaltante, a norma dell’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto.
********************************** In fede
Data e Firma
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore
Impresa subappaltatrice | importo autorizzato Euro | Imp. lavorazioni eseguite a tutto il (Se non ancora avviate o contabilizzate barrare la casella) | Importo pagamenti effettuati a tutto il | di cui per oneri per la sicurezza | Estremi fatture quietanziate di | Importo residuo del subappalto | ||
(Se non ancora effettuati barrare la casella) | Euro (1) | cui si allega copia | autorizzato | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 |
Timbro e firma
TABELLA RIEPILOGATIVA DI CUI ALL’ALLEGATO 1 RELATIVA ALLE FATTURE QUIETANZATE DEI SUBAPPALTATORI
55
ALL.2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Relativa allo stato di avanzamento delle lavorazioni (incluse quelle eventualmente in regime di subappalto), ovvero allo stato finale ed ai conseguenti adempimenti contributivi
B. A.C.E.R. RAVENNA
OGGETTO: Lavori di
Il sottoscritto | c.f. | ||
nato il | a | ||
in qualità di | |||
dello studio/società | |||
Con sede legale in | Via | ||
C. Fiscale | P. IVA | ||
Tel. | Fax |
Affidataria dei lavori in oggetto indicati
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
che i dati necessari ai fini degli accertamenti d’ufficio da parte della Amministrazione appaltante circa la regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa in capo alla sottoscritta Impresa e alle imprese subappaltatrici, risultano dai seguenti prospetti:
□ PER LIQUIDAZIONE SAL N.
□ PER LIQUIDAZIONE STATO FINALE
PERIODO DI RIFERIMENTO (riferito allo specifico SAL in corso di liquidazione): DAL
AL
RIEPILOGO DATI PER APPALTATORE :
Percentuale incidenza della manodopera nel periodo di riferimento | Percentuale incidenza dei subappalti nel periodo di riferimento | Posizione aperta c/o Cassa Edile di Ravenna | |
SI (specificare n. posizione) | NO (specificare motivo di mancata iscrizione) | ||
- RIEPILOGO DATI PER SUBAPPALTATORI OPERANTI IN CANTIERE
Ditta subappaltatrice | Xxxxx.xx Autorizzat ivo | Importo eseguito dal subappalt atore nel periodo sopra evidenziat o | Perc.le incidenz a manodo pera subappa ltatore | Data fine lavori subappalto (anche presunta) | Posizione aperta c/o Cassa Edile di Ravenna | ||
SI (specificar e n. posizione) | NO (specificare motivo di mancata iscrizione) | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
In fede
Data e Firma
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore
2