CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
Fornitura di energia elettrica al di fuori dal servizio universale
PARTE 1
Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
Le presenti Condizioni generali (CG) si applicano alle forniture di energia elettrica di BKW a clienti al di fuori del servizio universali, di seguito denominati «clienti».
Art. 2 Durata e risoluzione per giusta causa del contratto di fornitura di energia elettrica
2.1 Il documento contrattuale stabilisce la durata del contratto di fornitura di energia elettrica.
2.2 Qualora il cliente non adempia ai propri obblighi, BKW
– previo sollecito scritto con indicazione di un’ade- guata scadenza per l’adempimento – è autorizzata a risolvere il Contratto di fornitura di energia elettrica anticipatamente con comunicazione scritta.
2.3 Se dalle circostanze o dalla condotta del cliente si evince che questi, in seguito ad un esplicito sollecito, non ovvierà alle mancanze denunciate, oppure che non è in grado di ottemperare ai propri obblighi con- trattuali, il Contratto di fornitura di energia elettrica può essere risolto con effetto immediato mediante comunicazione scritta.
2.4 Ciascuna delle parti ha il diritto di risolvere il Con- tratto di fornitura di energia elettrica con effetto immediato qualora sussistano delle condizioni che rendono inaccettabile un proseguimento del contrat- to.
2.5 In caso di insolvenza del cliente, il rapporto giuridico si risolve di diritto senza necessità di disdetta. Si verifica la fattispecie dell’insolvenza quando, in rela- zione al patrimonio del cliente, viene avviato un fallimento o una qualunque procedura d’insolvenza, come una moratoria concordataria, il differimento del fallimento ecc. oppure nel caso in cui il cliente si dichiari insolvente.
2.6 In caso di risoluzione anticipata del rapporto giuridi- co, tutte le relative obbligazioni ancora in essere, in particolare quelle concernenti la fornitura di energia da parte di BKW, saranno sostituite da obbligazioni
pecuniarie determinate in base al valore di mercato delle forniture cessate. Qualora il valore di mercato delle forniture cessate fosse complessivamente superiore al rispettivo prezzo contrattuale, tenuto altresì conto di eventuali ulteriori costi e pagamenti maturati (anche se non ancora scaduti), BKW rimbor- serà la rispettiva differenza al cliente; qualora inve- ce il valore di mercato fosse inferiore al prezzo con- trattuale, il cliente rimborserà la rispettiva differenza a BKW insieme tenuto agli eventuali ulte- riori costi e pagamenti maturati. L’importo di cui sopra verrà fatturato ai sensi del successivo art. 5.
Art. 3 Scambio di informazioni e obblighi di notifica
3.1 Il cliente comunica senza indugio a BKW qualsiasi variazione dei propri dati di base, indicando il mo- mento esatto in cui è intervenuto il cambiamento. In particolare, il cliente è tenuto a informare imme-
diatamente BKW di eventi pianificati e non pianifica- ti che potrebbero comportare un cambiamento signi- ficativo nell’approvvigionamento energetico (ad es. cambiamenti di produzione dovuti a ferie degli impi- anti, orari di lavoro ridotti, periodi di ispezione e manutenzione, conversioni energetiche, ampliamenti o riduzioni strutturali). Se, a seguito di una chiusura permanente di un impianto (ad es. chiusura o cessa- zione dell’uso), i punti di consumo non venissero più utilizzati per il prelievo di energia elettrica, ciò deve essere comunicato con un anticipo minimo di quattro
(4) settimane. Se il cliente ha stipulato con il gestore di rete accordi speciali per la fornitura di energia elettrica (ad es. nell’ambito di un contratto di utilizzo della rete), questi devono essere comunicati al mo- mento della stipula del contratto di fornitura.
3.2 BKW è autorizzata – in particolare ai fini della rileva- zione e della fatturazione delle forniture di energia
– a trasmettere a terzi i dati relativi ai consumi, alla fatturazione e ai contratti nella misura richiesta dalle esigenze tecniche e commerciali della fornitura di energia.
Art. 4 Protezione dei dati
4.1 BKW raccoglie dati (ad es. dati relativi ai clienti e ai consumi) necessari per poter adempiere agli obblighi
contrattuali e, in particolare, per la gestione del rapporto con il cliente nonché per garantire la sicurezza dell’esercizio e dell’infrastruttura.
4.2 BKW salva ed elabora tali dati per lo svolgimento e lo sviluppo delle prestazioni contrattuali e per la predisposizione di offerte nuove e/o riferite a tali servizi.
4.4 BKW è autorizzata a coinvolgere terzi e a rendere accessibili i dati necessari agli stessi. A tale scopo i dati potranno essere trasmessi anche all’estero.
4.5 BKW e i relativi terzi rispettano comunque la legge applicabile, in particolare quella sulla protezione dei dati avendo cura di proteggere i dati dei clienti con misure adeguate e di trattarli in modo confidenziale.
Art. 5 Fatturazione e pagamenti
5.1 La fatturazione al cliente ha luogo a intervalli regolari stabiliti da BKW.
5.2 L’importo della fattura va pagato integralmente entro 30 giorni dalla data della fattura stessa. Il pagamento rateale delle fatture è possibile solo con il consenso esplicito di BKW.
5.3 Dopo lo scadere del termine di pagamento, al cliente vengono addebitate le spese ulteriori connesse alla mora (spese postali, spese d’incasso, interessi di mora, spese di sospensione e riattivazione del servizio ecc.).
5.4 Nel caso di ripetuti ritardi nei pagamenti, o qualora sussistano ragionevoli dubbi circa la solvibilità e l’affidabilità del cliente, BKW può richiedere a quest’ultimo un adeguato pagamento di anticipi o la messa a disposizione di garanzie oppure emettere fatture settimanali. I costi sostenuti in quest’ambito sono a carico del cliente.
5.5 Il cliente non è autorizzato a compensare eventuali crediti scalandone l’importo dalle fatture di BKW.
5.6 In caso di contestazione della misurazione del consumo, il cliente non è autorizzato a rifiutare il pagamento delle fatture o il versamento di acconti a BKW.
5.7 Errori e sviste in fatture e pagamenti possono essere corretti entro un termine di 5 anni.
5.8 BKW emette una nota credito in relazione ad eventua- li importi dovuti dalla BKW al cliente.
PARTE 2
Fornitura di energia
Art. 6 Basi del rapporto giuridico
6.1 La predisposizione dei presupposti tecnici e commer- ciali necessari per la fornitura di energia compete al cliente.
6.2 In particolare, è fatto divieto al cliente di utilizzare l'energia fornita da BKW a fini speculativi o di ottimizzazione economica.
6.3 Il cliente può utilizzare l’energia unicamente per la finalità concordata. In particolare, salvo autorizzazio- ne speciale concessa da BKW, non ha il diritto di cedere energia a terzi, fatta eccezione per i sublocatari di spazi abitativi. In caso di cessione autorizzata a terzi, non possono essere applicate maggiorazioni sui prezzi di BKW.
Art. 7 Obblighi di fornitura di energia
7.1 BKW è responsabile unicamente della fornitura sotto un profilo commerciale.
7.2 BKW fornisce al cliente energia a condizione che questi disponga di un valido accesso alla rete e che disponga di contratti di allacciamento e di utilizzazio- ne della rete con il relativo gestore di rete.
7.3 Ove non diversamente concordato, l’energia si intende fornita nel momento in cui è messa a disposizione del gruppo di bilancio in cui rientra il punto di misurazione del cliente con indicazione del punto di consumo stabilito nel contratto.
7.4 L’utilizzo e i rischi relativi alla fornitura di energia passano al cliente al punto di misurazione rilevante
7.5 La fornitura fisica compete al rispettivo gestore della rete. Se la fornitura fisica viene interrotta per cause di forza maggiore, in particolare per guasti alla rete, si intende sospeso l’obbligo di acquisto da parte del cliente, il quale quindi ha la facoltà di approvvigionarsi dell’energia necessaria presso terzi e non deve nulla a BKW quale risarcimento per l’energia non prelevata. Dal canto suo BKW ha il diritto di fornire a terzi l’energia non prelevata dal cliente.
Art. 8 Misurazione del consumo di energia
Nel caso di contratti aventi per oggetto la fornitura di energia in un punto di misurazione, per la misura- zione e il «clearing» dei dati di misurazione si applica quanto segue:
8.1 Il consumo di energia viene determinato dal relativo gestore della rete di distribuzione al punto di misura- zione. I dati sul consumo forniti dal gestore della rete di distribuzione alla BKW sono alla base del calcolo del consumo di energia e, dunque, della determinazione dell’importo dovuto dal cliente.
8.2 In casi particolari, il consumo di energia può essere determinato in via forfettaria.
8.3 La misurazione dell’energia nonché i contatori e gli altri dispositivi necessari a tale scopo (telecomandi centralizzati), la rilevazione e la fornitura dei dati sui consumi rilevanti per l’utilizzazione della rete (dati di
misurazione) e la correttezza di tali dati (clearing dei dati di misurazione) si conformano alle disposizioni in merito emanate dal rispettivo gestore della rete di distribuzione. BKW si riserva il diritto di fatturare al cliente eventuali correzioni a posteriori effettuate dal gestore in relazione ai dati di misurazione comunicati.
Art. 9 Sospensione della fornitura di energia
9.1 BKW è autorizzata, previo sollecito e avviso scritto con indicazione del momento esatto in cui sarà eseguito il provvedimento, a sospendere l’approvvigio- namento di energia elettrica se il cliente, in particolar modo:
a. non ha ottemperato ai propri obblighi di pagamen- to nei confronti di BKW, rifiuta espressamente
di pagare fatture future o se non sussiste alcuna garanzia che dette fatture verranno pagate,
b. non eroga in tempo utile una prestazione di garan- zia o un acconto,
c. contravviene in maniera grave a disposizioni es- senziali delle presenti CG.
9.2 Qualora il cliente, anche a mezzo dei suoi incaricati, abbia intenzionalmente eluso o tentato di eludere le disposizioni sui prezzi , questi è tenuto al pagamento della totalità degli importi dovuti, cui vanno aggiunti gli interessi e un indennizzo amministrativo. In tali casi, BKW si riserva altresì di agire nelle sedi legali più opportune.
9.3 La sospensione della fornitura di energia da parte di BKW non libera il cliente dall’obbligo di onorare i pagamenti o da qualsiasi suo altro impegno.
9.4 La sospensione legittima della fornitura di energia non conferisce al cliente alcun diritto a indennizzi di sorta.
Art. 10 Responsabilità
10.1 L’estensione della responsabilità è conforme alle disposizioni di legge imperative applicabili.
10.2 Ogni ulteriore responsabilità, salvo espliciti accordi di diverso tenore pattuiti in sede contrattuale, è esclusa. Non esiste in particolare alcun diritto di risarcimento per quanto riguarda i danni indiretti come danni consequenziali, mancato guadagno, perdita di dati ecc. come anche danni derivanti da un’interruzione della fornitura di energia, purché non siano stati causati da negligenza grave o da comportamenti dolosi attribui- bili a BKW.
Art. 11 Forza maggiore
11.1 Qualora una delle parti fosse impossibilitata per cause di forza maggiore ad adempiere a tutti o a parte dei suoi obblighi, il relativo accordo rimarrà in vigore. La parte affetta è tuttavia esonerata dalla responsabilità per l’inadempimento delle rispettive obbligazioni nella misura e per tutto il tempo in cui persiste la forza maggiore, a condizione che:
a. la parte affetta deve informare l’altra parte senza indugio dopo il verificarsi dell’evento di forza mag- giore e delle relative circostanze e
b. b. la parte affetta deve compiere ogni ragionevole sforzo per ovviare all’impossibilità di adempiere.
11.2 I casi di forza maggiore ai fini del presente contratto comprendono, tra l’altro, i casi eccezionali e inevitabili di guasti operativi o misure ordinate dalle autorità che compromettono la produzione, la fornitura e/o la trasmissione di energia elettrica, interruzioni delle operazioni di interconnessione nazionale o internazio- nale, interventi delle autorità, condizioni meteorologi- che eccezionali (siccità estrema, inondazioni eccezio- nali e acqua bassa), terremoti, frane, valanghe, scioperi generali, sabotaggi, ecc.
11.3 Nei casi di cui sopra, le parti contraenti sono esonera- te dall’adempimento dei loro obblighi contrattuali per tutta la durata dell’evento. Sono considerate cause di forza maggiore anche le circostanze di qualsiasi tipo alle quali BKW non può ragionevolmente pretendere di porre rimedio. Se BKW utilizza reti o impianti di terzi per adempiere ai propri obblighi contrattuali, un evento relativo a tali reti o impianti di terzi che, ai sensi dell’art. 11.2, costituisce un caso di forza maggiore ai sensi dell’art. 11.2, è considerato tale anche a beneficio di BKW.
Art. 12 Imposte e tasse
12.1 Tutti i prezzi e le tariffe concordate sono al netto di tasse, imposte nonché di oneri derivanti da raccoman- dazioni e linee guida delle associazioni di categoria e/o della società nazionale di rete. La parte debitrice si fa carico delle imposte, tasse, dazi e altri oneri (IVA, ecc.) applicabili. Lo stesso vale per i costi derivanti dalle misure di sostegno previste dalla legge per le energie rinnovabili
12.2 Eventuali ulteriori tasse, prelievi, imposte e oneri generali aggiuntivi di qualsiasi tipo che saranno addebitati in futuro per le forniture di energia elettrica (ad es. tassa sul CO2, tassa sull’elettricità, ecc.) saranno interamente a carico del soggetto obbligato a pagarli
Art. 13 Clausola di redditività
13.1 In caso di modifiche delle condizioni quadro legali, regolamentari o specifiche del settore (ad es. meccanis- mi di prezzo dell’energia di compensazione di Swissgrid e dell’EPEX SPOT, tassa di compensazione di Swissgrid, ecc.) che influiscono sul prezzo dell’energia elettrica, A BKW spetta il diritto di adeguare i prezzi in funzione dell’impatto delle predette modifiche, con un termine di preavviso di tre mesi. BKW informerà il cliente di eventuali modifiche in modo adeguato. L’art. 15 si applica alla presente fattispecie in via analogica.
13.2 Qualora le circostanze economiche e/o tecniche che erano essenziali per la conclusione del Contratto di forni- tura di energia dovessero cambiare successivamente in modo rilevante, o se durante la durata della fornitura di energia si verificassero circostanze che erano imprevedi- bili o che non potevano essere prese in considerazione al momento dell’accordo sulla fornitura ma che sono rilevanti per gli aspetti economici e/o tecnici della fornitura di energia, allora le Parti, in conformità con i principi di buona fede, si impegnano sin d’ora ad adeguare il rispettivo accordo in modo appropriato.
PARTE 3
Disposizioni finali
Art. 14 Trasferibilità del rapporto giuridico
14.1 Le parti si obbligano a trasmettere tutti i diritti e i doveri derivanti dal Contratto di fornitura di energia elettrica agli eventuali successori nel rapporto contrattuale. Le parti sono responsabili di tutti gli eventuali danni risultanti dalla violazione di tale obbligo.
14.2 La successione nel contratto di un terzo è possibile solo previo consenso dell’altra parte. Tale consenso potrà essere negato solo se sussiste un motivo rilevante che giustifica il rifiuto nei confronti del terzo, in particolare quando questi non offre garanzie sufficienti per il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.
14.3 Per il trasferimento del Contratto dalla BKW ad altra società del Gruppo BKW non è richiesta l’approvazione del cliente. Una società del Gruppo BKW è una società della quale BKW detiene direttamente o indirettamen- te una quota superiore al 50% o la quale viene controllata da BKW in un altro modo.
Art. 15 Modifiche
BKW ha la facoltà di modificare le CG in ogni momen- to. BKW informa tempestivamente il cliente nel modo più adeguato su eventuali modifiche delle CG. Qualora le modifiche provochino degli svantaggi economici al cliente, quest’ultimo potrà rifiutarle con motivazio- ne scritta e recedere per giusta causa dal rispettivo accordo di fornitura di energia elettrica con efficacia a far data dall’entrata in vigore della modifica. Si applica l’art. 2.6. In caso di un’eventuale omissione, le modifi- che si intendono accettate.
Art. 16 Diritto applicabile, controversie
16.1 Il Contratto di fornitura di energia elettrica viene regolato dal diritto svizzero.
16.2 Ogni controversia riguardante il presente Contratto di fornitura di energia elettrica verrà sottoposta alle competenti istanze statali.
16.3 Foro competente è Berna.
Art. 17 Entrata in vigore
Le presenti CG entrano in vigore al 1° novembre 2020.
BKW Energie SA Xxxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxxx
Telefono 000 000 00 00
Telefax 058 477 56 35 xxx.xxx.xx
1° novembre 2020