CLAUSOLE DI ARBITRATO
CLAUSOLE DI ARBITRATO DELLA CCI
La CCI raccomanda a tutte le parti che vogliano fare riferimento nei loro contratti all’arbitrato CCI di inserirvi la seguente clausola tipo.
Clausola arbitrale tipo della CCI
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d’arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.
Le parti sono libere di adattare la clausola alle loro particolari circostanze. Ad esempio, le parti potranno desiderare di stabilire il numero degli arbitri, tenendo in considerazione che il Regolamento di arbitrato della CCI prevede una presunzione in favore di un arbitro unico qualora non vi siano altre indicazioni. Inoltre, può essere opportuno stabilire la sede e la lingua dell’arbitrato nonché la legge sostanziale applicabile. L’autonomia delle parti circa la scelta della sede e della lingua del procedimento nonché delle regole di diritto che disciplinano il contratto non è limitata dal Regolamento di arbitrato della CCI.
Qualora la clausola debba essere adattata, occorre procedere con particolare cura al fine di evitare qualsiasi rischio di ambiguità. Un testo poco chiaro può causare incertezza e ritardi, e può rallentare o anche compromettere il processo di risoluzione della controversia.
Le parti devono anche prendere in considerazione qualsiasi fattore che possa incidere sull’esecutività della clausola stessa in base al diritto applicabile. Questi fattori includono qualsiasi requisito obbligatorio che possa esistere nella sede dell’arbitrato e nel luogo o nei luoghi previsti per l’esecuzione del lodo.
L’arbitrato della CCI senza arbitro d’urgenza
Se le parti intendono escludere qualsiasi ricorso alle Disposizioni sull’arbitro d’urgenza, devono dichiarare espressamente il contrario aggiungendo il seguente testo alla clausola sopra citata:
Le Disposizioni relative all’arbitro d’urgenza non saranno applicabili.
ARBITRATO
L’arbitrato della CCI può essere usato come foro per la determinazione finale di una controversia a seguito di un tentativo di risoluzione tramite altri metodi come la mediazione. Le parti che desiderino includere nei loro contratti una clausola di risoluzione della controversia con più fasi che combina l’arbitrato della CCI con la mediazione della CCI devono fare riferimento alle clausole tipo relative al Regolamento di mediazione della CCI.
Altre combinazioni di servizi sono anche possibili. Ad
esempio, l’arbitrato può essere usato come un’alternativa alla consulenza tecnica o ai dispute boards. Inoltre, le parti che fanno ricorso all’arbitrato della CCI possono desiderare di ricorrere al Centro Internazionale di ADR della CCI per la proposta di un esperto, nel caso in cui una perizia sia necessaria nel corso dell’arbitrato.
Le clausole tipo per queste ed altre combinazioni di servizi sono disponibili in varie lingue sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx
CLAUSOLE DI MEDIAZIONE
CLAUSOLE DI MEDIAZIONE DELLA CCI
Le parti che intendono utilizzare i procedimenti sulla base del Regolamento di mediazione della CCI sono invitate a prendere in considerazione l’utilizzo di una delle clausole che seguono e che contemplano differenti situazioni ed esigenze. Le parti sono libere di adattare alle loro particolari circostanze la clausola prescelta. Per esempio, potrebbe essere volontà delle parti indicare l’utilizzo di una procedura di risoluzione delle controversie diversa dalla mediazione. Inoltre, potrebbe essere loro interesse stabilire la lingua e la sede della mediazione e/o del procedimento arbitrale.
Le note in calce a ciascuna clausola vogliono essere un ausilio per le parti nella scelta della clausola che meglio rispecchi le loro necessità specifiche.
In ogni caso, occorre procedere con cura al fine di evitare rischi di ambiguità nella formulazione della clausola. Un testo poco chiaro può determinare incertezza e ritardi e può essere d’ostacolo o finanche compromettere il processo di risoluzione della controversia.
Nell’incorporare una qualsiasi di queste clausole nei contratti, le parti sono invitate a prendere in considerazione ogni fattore che possa incidere sulla loro esecutività sulla base del diritto applicabile.
Clausola A: Opzione di utilizzo del Regolamento di mediazione della CCI
Le parti possono in qualsiasi momento, senza pregiudizio per ogni altro procedimento, tentare di risolvere tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso in conformità al Regolamento di mediazione della CCI.
Nota: Incorporando tale clausola, le parti danno atto che i procedimenti in base al Regolamento di mediazione della CCI possono essere da esse utilizzati in qualsiasi momento. Questa clausola non obbliga le parti ad un facere, ma la presenza della clausola è un promemoria per le parti circa la possibilità di utilizzare in qualsiasi momento la mediazione o qualsiasi altra procedura di risoluzione delle controversie. Inoltre, può costituire per ciascuna parte una base per proporre la mediazione all’altra parte. Una o più parti possono altresì chiedere assistenza in questo processo al Centro Internazionale di ADR della CCI.
MEDIAZIONE
Clausola B: Obbligo di prendere in considerazione il Regolamento di mediazione della CCI
Nel caso di controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso, le parti concordano di discutere e di valutare in prima istanza l’ipotesi di risolvere la controversia in conformità al Regolamento di mediazione della CCI.
Nota: Questa clausola prevede un passaggio ulteriore rispetto alla clausola A e richiede che le parti, quando sorge la controversia, discutano e valutino insieme l’ipotesi di risolvere la controversia con un procedimento in base al Regolamento di mediazione della CCI. Una o più parti possono altresì chiedere assistenza in questo processo al Centro Internazionale di ADR della CCI.
Questa clausola può essere appropriata quando le parti non intendono obbligarsi fin dall’inizio a risolvere la controversia con un procedimento in base al Regolamento ma preferiscono mantenere flessibilità per quanto riguarda l’utilizzo della mediazione come strumento di risoluzione della controversia.
Clausola C: Obbligo di sottoporre la controversia al Regolamento di mediazione CCI consentendo nel contempo l’instaurazione in parallelo di un procedimento arbitrale, se necessario
(x) Nel caso di controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso, le parti sottoporranno la controversia, in primo luogo, a un procedimento secondo il Regolamento di mediazione della CCI. L’inizio del procedimento secondo il Regolamento di mediazione della CCI non impedisce a una parte di instaurare un procedimento arbitrale in conformità alla sotto-clausola (y) che segue.
(y) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità a detto Regolamento.
Nota: Questa clausola fa sorgere l’obbligazione di sottoporre la controversia a un procedimento in base al Regolamento di mediazione della CCI. È mirata a garantire che, quando sorge una controversia, le parti tentino di risolvere la controversia utilizzando un procedimento in base al Regolamento.
CLAUSOLE DI MEDIAZIONE DELLA CCI
Questa clausola rende altresì chiaro che le parti non devono necessariamente portare a termine il procedimento in base al Regolamento di mediazione della CCI o attendere un concordato periodo temporale prima di instaurare il procedimento arbitrale. Ciò riflette altresì la previsione standard contenuta all’articolo 10(2) del Regolamento.
La clausola prevede che sia l’arbitrato della CCI il foro per la risoluzione finale delle controversie. A seconda della volontà delle parti, la clausola può essere adattata al fine di prevedere una diversa forma di arbitrato o un procedimento giudiziario o simili .
Clausola D: Obbligo di sottoporre la controversia al Regolamento di mediazione della CCI seguito da arbitrato, se necessario
Nel caso di controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso, le parti sottoporranno la controversia a un procedimento secondo il Regolamento di mediazione della CCI. Nel caso in cui la controversia non sia risolta in base a tale Regolamento entro [45] giorni dalla presentazione di una domanda di mediazione o entro il diverso periodo di tempo che le parti possono concordare per iscritto, tale controversia sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità a tale Regolamento di arbitrato.
Nota: Al pari della clausola C, tale clausola fa sorgere l’obbligo di sottoporre la controversia a un procedimento in base al Regolamento di mediazione della CCI.
A differenza della clausola C, tale clausola prevede che non possano essere instaurati un procedimento arbitrale fino a che non sia trascorso un periodo di tempo concordato a seguito della presentazione della domanda di mediazione. Il periodo temporale suggerito nella clausola modello è pari a 45 giorni ma le parti sono libere di scegliere il periodo di tempo che considerano appropriato in relazione al contratto in questione.
MEDIAZIONE
La clausola D modifica la previsione standard contenuta all’ Articolo 10(2) del Regolamento di mediazione della CCI che consente l’instaurazione di un procedimento giudiziario, arbitrale o simili parallelamente al procedimento in base al Regolamento di mediazione della CCI.
Al pari della clausola C, la clausola D prevede che sia l’arbitrato della CCI il foro per la risoluzione finale delle controversie. A seconda della volontà delle parti, la clausola può essere adattata al fine di prevedere una diversa forma di arbitrato o un procedimento giudiziario o simili.
Specifiche questioni relative alle Disposizioni sull’arbitro d’urgenza
Le parti sono invitate a specificare se intendono ricorrere alle Disposizioni sull’arbitro d’urgenza con riferimento alle clausole C e D.
Clausole C e D
Se le parti intendono escludere il ricorso alle Disposizioni sull’arbitro d’urgenza, dovrebbero aggiungere il seguente testo alla clausola C o D, a seconda dei casi:
Le Disposizioni sull’arbitro d’urgenza non saranno applicabili.
Clausola D
1 Se le parti intendono ricorrere alle Disposizioni sull’arbitro d’urgenza, e vogliono espressamente che tale ricorso sia a disposizione prima del decorso dei 45 giorni, o dell’altro periodo di tempo concordato, dalla presentazione della domanda di mediazione, dovrebbero aggiungere il seguente testo alla clausola D:
La necessità di attendere [45] giorni, o qualsiasi altro periodo di tempo concordato, dalla presentazione della domanda di mediazione, prima di introdurre l’arbitrato, non impedisce alle parti di chiedere, prima del decorso di questi [45] giorni o dell’altro periodo di tempo concordato, Misure d’urgenza sulla base delle Disposizioni sull’arbitro d’urgenza contenute nel Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.
CLAUSOLE DI MEDIAZIONE DELLA CCI
2 Se le parti intendono ricorrere alle Disposizioni sull’arbitro d’urgenza, ma solo a seguito del decorso dei 45 giorni, o dell’altro periodo di tempo concordato, dalla presentazione della domanda di mediazione, dovrebbero aggiungere il seguente testo alla clausola D:
Le parti non possono chiedere Misure d’urgenza sulla base delle Disposizioni sull’arbitro d’urgenza contenute nel Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale prima che siano trascorsi
[45] giorni, o un altro periodo di tempo concordato, dalla presentazione della domanda di mediazione.
Corte Internazionale di Arbitrato della CCI
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Pubblicazione ICC 865-0 ITA ISBN 978-92-842-0214-0