IYU (Imposta municipale propria) 2018
IYU (Imposta municipale propria) 2018
PROYEYORIA PER IL COWTRIBUEWTE (aggiornato il 18/10/2018)
Dal 1° gennaio 2012 si applica l’IMU (imposta municipale propria) in sostituzione dell’ICI.
Entro il 17 dicembre 2018 dovrà essere pagato il saldo 2018 utilizzando le aliquote deliberate dal Comune e pubblicate sul sito Internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx e sul Portale del Federalismo Fiscale.
PREMESSE
Definizione di abitazione principale
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare con categoria catastale X0, X/0, X/0, X/0, X/0, X/0, X/0, X/0, X/0, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'IMU per abitazione principale è dovuta solo per le categorie A/1, A/8 e A/9.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di tre unità, una per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ciò significa che, nel caso in cui una pertinenza, ad esempio una cantina, sia accatastata unitamente all'unità ad uso abitativo il contribuente può applicare l’agevolazione prevista per tali fattispecie solo ad altre due pertinenze classificate in categoria catastale C/6 o C/7.
L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applica anche alla seguente fattispecie in quanto già deliberata dal Comune di Capannori:
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o d’usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione principale.
Inoltre, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
RESIDENTI ALL'ESTERO
− il Decreto Legge 47/2014 (art. 9-bis) ha stabilito che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Pertanto tali soggetti sono tenuti al pagamento dell'IMU solo se l'immobile in questione è di categoria A/1, A/8 o A/9. Per usufruire dell'agevolazione deve essere presentata dichiarazione su modello ministeriale IMU, barrare il campo 15 relativo allla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle annotazioni la seguente frase: “l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011”, come specificato dalla Risoluzione n. 10/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05/11/2015.
Terreni
L’Imu ha per presupposto il possesso di immobili art. 13 comma 2 del DL 201/2011 e pertanto si applica su tutti i terreni in quanto rientranti nel presupposto di imposta, con le seguenti eccezioni disposte dalla Legge di Stabilità 2016:
− sono esenti dall'IMU tutti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
− sono esenti dall'IMU i terreni agricoli (che sono da intendersi i terreni sui quali sono esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico dell'art. 2135 del Codice Civile) condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, per i cui terreni il possessore non coincide con il condiuttore, ricadenti in aree montane o di collina, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
Tutti gli altri terreni (quindi quelli non definibili agricoli in quanto non viene esercitata attività agricola imprenditoriale ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile) sono soggetti all'IMU nel Comune di Capannori con aliquota dello 1,06%.
CHI DEVE PAGARE
• Il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
• In caso di separazione o di divorzio e, comunque, in caso di cessazione degli effetti legali del matrimonio, l’IMU è dovuta dall’assegnatario dell’immobile in quanto l’assegnazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.
• Il locatario nei contratti di leasing.
• Il concessionario nel caso di concessione su area demaniale.
BASE IMPONIBILE E VALORE DEGLI IMMOBILI
Fabbricati- il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della catagoria catastale A/10 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio, assicurazione);
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).
Fabbricati appartenenti al gruppo "D" interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale, per i quali si utilizzano i costi contabili.
Aree fabbricabili - la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di pagamento.
Utilizzazione edificatoria dell’area - Nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), l. 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992.
Terreni - ll valore imponibile è dato da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 135.
RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE
Si applica la riduzione del 50% della base imponibile nei seguenti casi:
• unità immobiliari, (e pertinenze con le limitazioni previste dall'IMU), escluse categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, escluse categorie A/1, A/8 e A/9;
• fabbricati di interesse storico e artistico di cui all’articolo 10 del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Aliquote e detrazioni da applicare in sede di ACCONTO e SALDO (AI SENSI DELLA LEGGE 205/2017 PER IL 2018 NON È POSSIBILE MODIFICARE IN AUMENTO LE ALIQUOTE DELIBERATE L'ANNO PRECEDENTE):
Aliquota per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze | 0,38% |
Aliquota base | 1,06% |
Aliquota per abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado con nucleo familiare autonomo (limitatamente ad un solo immobile e relative pertinenze) | 0,86% |
Aliquota per abitazione locata con contratto registrato da soggetto passivo d’imposta a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede | 0,91% |
Aliquota per abitazione locata da soggetto passivo d’imposta con contratto concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 431/98, o con contratto stipulato ai sensi della legge 392/78 sull’equo canone a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede | 0,50% |
Aliquota per abitazione locata con contratto registrato da soggetto passivo d’imposta a ente non commerciale che svolge attività di contrasto all'emergenza abitativa | 0,76% |
Aliquota per abitazione locata da soggetto passivo d’imposta con contratto concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 431/98, o con contratto stipulato ai sensi della legge 392/78 sull’equo canone a ente non commerciale che svolge attività di contrasto all'emergenza abitativa | 0,40% |
Aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente alle categorie catastali C/1 e C/3 | 0,96% |
NOTA BENE: l'imposta derivante dalle aliquote deliberate dal Comune riguardanti la locazione con canone concordato è soggetta a riduzione del 25% ai sensi della Legge di Stabilità 2016.
Detrazione abitazione principale A/1, A/8 e A/9
Dall'imposta dovuta per l'immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.
La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione, inoltre, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di possesso.
Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base.
SCADENZA PAGAMENTO
• Prima rata – entro il 18 giugno 2017 – pari al 50% dell’imposta dovuta applicando le aliquote e la detrazione deliberate dal Comune nel 2017.
• Seconda rata – entro il 17 dicembre 2018 – pari al saldo dell’imposta dovuta calcolata per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata, applicandole aliquote e la detrazione deliberate dal Comune e pubblicate sul sito web istituzionale e sul Portale del Federalismo Fiscale.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per il pagamento dell’IMU è previsto esclusivamente il modello F24 semplificato approvato con Provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate n. 74.461 del 25/05/2012. Il modello F24 consente di utilizzare i crediti erariali in compensazione dei debiti IMU. Sarà possibile utilizzare anche il bollettino postale con le modalità approvate con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/11/2012.
COMPILAZIONE F24 SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
- Codice ente/codice comune: B648
- Barrare la casella “Acc” o “Saldo”
- Numero immobile: indicare il numero
- Codice tributo: si rimanda alla tabella sottostante salvo aggiornamenti da parte del Ministero:
CODICE | CAUSALE | ENTE |
3912 | Abitazione principale + pertinenze | COMUNE |
3914 | Terreni | COMUNE |
3916 | Aree fabbricabili | COMUNE |
3918 | Altri fabbricati | COMUNE |
3925 | Immobili uso produttivo gruppo D | STATO |
3930 | Immobili uso produttivo gruppo D | COMUNE |
3923 | Interessi per violazioni | COMUNE |
3924 | Sanzioni per violazioni | COMUNE |
MODALITA’ DI VERSAMENTO DA PARTE DI RESIDENTI ALL’ESTERO
Il versamento da parte dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato deve seguire le regole generali, ferme restando le modalità di versamento del vaglia postale internazionale ordinario, del vaglia postale internazionale di versamento in c/c e del bonifico bancario. Per la quota spettante al Comune, le coordinate da utilizzare per il versamento sono: codice swift: BAPPIT21S19, IBAN: XX00 X 00000 00000 000 000 000 000; per la quota spettante allo Stato i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente a favore della Banca d’Italia con il codice BIC XXXXXXXXXXX, utilizzando il codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Non è più previsto il pagamento in unica soluzione a dicembre.
DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Il modello di dichiarazione da utilizzare è quello approvato con apposito decreto ministeriale e con tale decreto sono anche disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. In assenza di modifiche che comportino un diverso ammontare dell’imposta, la dichiarazione vale anche per gli anni successivi. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI in quanto compatibili.
VALORI AREE EDIFICABILI (Delibera Giunta comunale n° 115 del 14/05/2010 ) N.B. si precisa che tali valori non assumono autolimitazione del potere di accertamento dell'ufficio ma solo carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica. Tali valori possono essere disconosciuti in presenza di atti o documenti di natura pubblica o privata quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni e rettifiche fiscali.
Destinazioni urbanistiche | Microzone | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Residenziale art. 20 – 24 | € / mq | ||||||
Completamento | 105,00 | 115,00 | 100,00 | 95,00 | 100,00 | 105,00 | 90,00 |
Completamento con P.U. | 77,00 | 85,00 | 74,00 | 70,00 | 74,00 | 77,00 | 66,00 |
Nuovi insediamenti aree di perequazione | 52,50 | 57,50 | 50,00 | 47,50 | 50,00 | 52,50 | 45,00 |
Servizi art. 22 | |||||||
Completamento | 125,00 | 144,00 | 130,00 | 134,00 | 140,00 | 125,00 | 110,00 |
Saturazione | 55,00 | 65,00 | 60,00 | 58,00 | 62,00 | 55,00 | 50,00 |
Produttivo art. 21 – 25 | |||||||
Completamento | 80,00 | 96,00 | 85,00 | 100,00 | 120,00 | 105,00 | 75,00 |
Saturazione | 35,00 | 42,00 | 37,00 | 45,00 | 55,00 | 45,00 | 30,00 |
Nuovi insediamenti art. 25 | 40,00 | 48,00 | 42,50 | 50,00 | 60,00 | 52,50 | 37,50 |
Sportivo – privato art. 32 | 35,00 | 37,00 | 35,00 | 37,00 | 35,00 | 35,00 | 30,00 |
Schede Normative | La valutazione nuova dovrà essere fatta in relazione alle effettive edificabilità delle aree per comparazione con le altre aree omogenee. |