CAPITOLATO D‘ONERI
ALLEGATO 6
Codice GARA: FORNITURA EDP Codice CIG: 3655318FD2
CAPITOLATO D‘ONERI
ART. 1 - OGGETTO ED ENTITA’ DELL’APPALTO
Fornitura in modalità leasing operativo della sottoelencata componentistica hardware e software, per la durata di anni quattro, compresa garanzia, manutenzione ed assistenza per tutto il periodo. Sono inclusi anche i costi per la fornitura delle cartucce delle stampanti offerte sulla base delle quantità di pagine di stampa stimate dalla stazione appaltante (vedi stima dei costi).
COMPONENTE | QUANTITA’ |
Standard data storage | 1 |
Collegamento al centro di calcolo | 1 |
Gestioni utenti nel centro di calcolo | 27 |
Server banca dati (per ERGO) compresa licenza banca dati SVR MS SQL2008 | 1 |
Licenza per client SQL | 10 |
Accesso mobile | 1 |
Token | 11 |
Blackberry Enterprise Server | 1 |
Fax Incoming | 1 |
Stampante laser multifunzione A3 (a colori) | 2 |
Switch - 48 collegamenti | 1 |
WLAN Access Point | 2 |
Server locale - Print server, DNS, DC e FS | 1 |
Gruppo elettrico di continuità | 1 |
Centralina telefonica | 1 |
Notebook | 32 |
Monitor a schermo piatto | 31 |
Dockingstation | 31 |
Telefono da xxxxxx ricevente per segreteria | 4 |
Telefono da tavolo per postazioni di lavoro | 27 |
Microsoft Office Standard | 32 |
Microsoft Outlook | 32 |
Antivirus | 32 |
Visio Professional Single Language | 5 |
Ore in economia per prestazioni addizionali | 18 |
Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione appaltante può chiedere e il fornitore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura fino alla concorrenza di un quinto, senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte del fornitore. Oltre tale limite l’appaltatore ha diritto alla rinegoziazione dei prezzi di contratto.
In tale contesto deve essere possibile effettuare, anche a breve termine, modifiche delle componenti fornite per soddisfare le esigenze di flessibilità della Committenza.
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
Quattro anni decorrenti dalla data del rilascio del certificato di verifica di conformità della fornitura di cui al successivo art. 9, da parte della Stazione appaltante.
Il contratto verrà risolto anticipatamente – senza che ciò dia diritto ad alcun risarcimento o indennizzo a favore del fornitore – qualora non venga rinnovato il contratto di servizio annuale tra BLS e Provincia Autonoma di Bolzano. BLS comunicherà tale eventualità con tre mesi di preavviso.
ART. 3 - TEMPO UTILE PER LA FORNITURA
Il tempo utile per dare ultimate tutte le forniture è di 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto.
Entro tale termine devono essere anche presentate tutte le certificazioni relative ai computer e le dichiarazioni di conformità relative alla fornitura effettuata.
Il termine di ultimazione si intende compiuto quando tutte le parti della fornitura siano state consegnate e poste in opera a regola d’arte e siano state presentate tutte le certificazioni relative ai computer e tutte le dichiarazioni di conformità relative alla fornitura effettuata.
È onere del fornitore comunicare l’avvenuta ultimazione della fornitura alla Stazione appaltante. Quest’ultima procede immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio con il fornitore e in caso di esito positivo emette il certificato di ultimazione delle prestazioni ai sensi dell’art. 309 DPR 207/2010 entro 5 giorni dall’ultimazione della fornitura.
Entro il sopraindicato tempo utile il fornitore deve presentare un piano ed un programma temporale relativo all’acquisizione dei dati esistenti ed alla configurazione, assicurando che i periodi di blocco restano fuori dall’orario di lavoro o vi rientrano per massimo 4 ore ore.
ART. 4 - SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE
Costituiscono motivi di spostamento del termine di ultimazione quelli connessi a causa di forza maggiore, comprovati con valida documentazione.
Il fornitore, in tali casi, deve dare comunicazione alla stazione appaltante entro tre giorni dal verificarsi dell'evento e comunque entro il termine contrattuale.
La stazione appaltante può disporre la sospensione della fornitura. Sospensioni inferiori a tre mesi non danno diritto ad alcuna indennità o risarcimento; oltre tale termine spettano al fornitore esclusivamente gli oneri per il deposito e la custodia delle forniture nei propri depositi e gli interessi fissati periodicamente con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia sul corrispettivo ancora dovuto per il periodo di spostamento dei termini oltre i tre mesi.
ART. 5 - PENALE PER RITARDO DELL’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA
La penale pecuniaria per il ritardo nell’ultimazione della fornitura è stabilita nella misura di 500 Euro per ogni giorno di ritardo, fermo restando il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno. La penale non può superare complessivamente il dieci per cento dell’importo contrattuale.
Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto, al fornitore può essere assegnato un termine per la consegna delle forniture, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.
Resta altresì salvo il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio della stazione appaltante possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione della fornitura.
Nei casi precedenti la stazione appaltante formula le contestazioni degli addebiti al fornitore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, la stazione appaltante, dispone la risoluzione del contratto.
ART. 6 - PAGAMENTI
Con decorrenza dalla data del rilascio del certificato di verifica di conformità (art. 9 capitolato d’oneri): fatture mensili posticipate (da presentare entro il 5 del mese successivo) di importo pari al 1/48 dell’importo contrattuale, fatte salve le variazioni (in aumento o diminuzione) conseguenti ad eventuali modifiche delle quantità dei beni o delle prestazioni.
Su ogni fattura sarà trattenuto lo 0,50% dell’importo fatturato a garanzia degli adempimenti di cui sopra ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DPR 207/2010
La fattura, dovrà essere accompagnata da una autodichiarazione del fornitore attestante la regolarità nei confronti degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
In caso di subappalto il fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163, a trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
In caso di sospensione della fornitura per cause non imputabili al fornitore, trascorso un periodo di 30 giorni, su richiesta del fornitore sarà corrisposto un acconto pari ad 1/48 del prezzo offerto dei beni posti in opera, per le forniture già poste in opera nel luogo di consegna, A.
ART. 7 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
La stazione appaltante, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa comunicazione, fatta eccezione per quanto di seguito specificato.
In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell‘appalto, la stazione appaltante ne ordina per iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni all’appaltatore.
Se l’appaltatore non osserva il termine di cui al comma 3, la stazione appaltante può pagare d’ufficio le retribuzioni arretrate, i contributi previdenziali e dei premi assicurativi scaduti, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell‘appalto, con le somme dovute all’appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri già concessi a favore di altri creditori.
Qualora la stazione appaltante non dovesse conoscere l’importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti del dell'appaltatore o subappaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che l‘Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l’appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.
ART. 8 - RITARDO NEI PAGAMENTI
La stazione appaltante è tenuta ad emettere i mandati di pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, emessa nei termini di cui al precedente articolo 6.
Qualora l’emissione del mandato di pagamento sia ritardata oltre tale termine, spettano al fornitore gli interessi nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta per i giorni effettivi di ritardo.
La ritardata emissione del titolo di spesa delle somme dovute oltre il 30. giorno dal ricevimento della fattura da parte del debitore comporta, la corresponsione degli interessi di mora nella misura fissata ogni anno con decreto del Ministero competente.
Gli interessi non sono dovuti per le sospensioni dei pagamenti disposte ai sensi del precedente articolo 7.
Gli interessi non sono altresì dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili al fornitore oppure il pagamento è sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni
ART. 9 - CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA’
Entro 15 giorni dal rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni, la stazione appaltante emette il certificato di verifica di conformità della stessa ai sensi dell’art. 322 DPR 207/2010
Il certificato è rilasciata previo accertamento che i beni, forniti rispettivamente messi in opera in conformità alle pattuizioni contrattuali e a regola d’arte, presentino i requisiti richiesti dalla documentazione contrattuale, previo accertamento della sussistenza di tutte le certificazioni e le dichiarazioni di conformità relative alla fornitura effettuata.
Prima del rilascio del certificato di verifica conformità, la stazione appaltante può sottoporre ad esame, a sua scelta, le quantità di prodotti che ritiene necessarie, senza che il fornitore possa elevare contestazioni o pretese. Alle operazioni il fornitore può farsi rappresentare da propri incaricati.
Qualora siano accertati dei vizi, le spese delle verifiche sono a carico del fornitore, in caso contrario il fornitore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle per il ripristino o sostituzione delle forniture eventualmente danneggiate ai prezzi contrattuali, escluso qualsiasi altro indennizzo o compenso.
Il certificato dovrà contenere l’indicazione degli eventuali giorni di ritardo e l’eventuale importo totale della penale da applicarsi.
La stazione appaltante sulla base delle prove ed accertamenti effettuati di cui ai commi precedenti, accetta i prodotti o li rifiuta.
Il certificato è trasmesso dalla stazione appaltante per la sua accettazione al fornitore.
ART. 10 - FORNITURE RIFIUTATE
Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni di contratto.
Il fornitore ha l’obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti rifiutati.
Il ritiro e la sostituzione devono avvenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rifiuto da parte della stazione appaltante. In via di eccezione, le forniture di
beni che presentano difetti di lieve entità o non perfettamente conformi alle prescrizioni di contratto, possono essere accettate con adeguata riduzione del prezzo.
Decorso inutilmente il termine per il ritiro o la sostituzione, la stazione appaltante ha facoltà di spedire al fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali di consegna, a spese dello stesso.
Qualora i prodotti rifiutati non siano ritirati entro il termine di 10 giorni è applicata una penalità pari al 5% dell'importo dei prodotti da ritirare. La penalità è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti al fornitore o sulla cauzione.
La stazione appaltante non risponde di furti e danneggiamenti durante la permanenza di cui sopra delle forniture rifiutate.
In ogni caso è fatta salva l’applicazione della penalità prevista all’art. 5 del presente capitolato d’oneri.
ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE
Con l’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione delle forniture il fornitore non è esonerato dalla responsabilità ai sensi dell'art. 1490 C.C. per eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, ma vengano in seguito accertati. In tal caso il fornitore è invitato dalla stazione appaltante ad assistere in proprio o per mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite d’accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.
Il fornitore non può invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegne successive.
L’aggiudicataria è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti, ivi comprese le spese di ripristino, penalità, perdita di profitti, costi e spese, anche legali, per l'interruzione di attività, che BLS si trovi a subire direttamente o a dover risarcire a terzi, in conseguenza di ritardo nell'adempimento od inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal contratto di appalto.
L’aggiudicataria è altresì responsabile per danni od infortuni subiti da cose di sua proprietà o persone che con essa collaborino o siano impiegate alle sue dipendenze, e si impegna a tenerne indenne BLS, salvo il caso di dolo o colpa grave della BLS, tanto nel caso di cui al presente, come in quello di cui al precedente comma, anche in sede giudiziale.
Detta responsabilità dell’aggiudicataria non sussiste solo ed esclusivamente quando l'inconveniente possa essere ascritto a vizi e difetti non riconducibili alla sfera di controllo ed influenza della stessa o che non siano conseguenza degli inadempimenti in parola. La responsabilità dell’aggiudicataria è altresì esclusa nelle ipotesi di forza maggiore, quali, a titolo meramente esemplificativo, incendi, esplosioni, incidenti, epidemie, interruzioni nei servizi postali, telegrafici, telefonici o di altri mezzi di comunicazione, salvo che, rimossi tali impedimenti, l’aggiudicataria medesima non abbia indotto, per fatto o colpa ad essa addebitabile, ulteriori ritardi nel ripristino del normale livello delle prestazioni a suo carico.
ART. 12 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE UTILIZZATO DALL’AGGIUDICATARIA
L’aggiudicataria si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare, nei confronti del personale dalla stessa utilizzato, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, da contratti collettivi di lavoro, dalle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e da quelle disposizioni che verranno emanate nel corso di validità del Contratto in quanto applicabili.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente articolo, resteranno ad esclusivo carico
dell’aggiudicataria che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di BLS.
ART. 13 - CUSTODIA DELLE FORNITURE
L’obbligo di custodia dei beni oggetto della fornitura è trasferito alla stazione appaltante contestualmente al rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni.
ART. 14 - ESECUZIONE DELLE FORNITURE DA PARTE DEL FORNITORE
Il fornitore che non esegue personalmente la fornitura deve comunicare alla stazione appaltante il nominativo della persona, fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell’esecuzione della fornitura.
Il fornitore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la stazione appaltante previa motivata comunicazione al fornitore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcun’indennità al fornitore o al suo rappresentante.
Il fornitore dovrà provvedere all’esecuzione della fornitura con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità.
Il fornitore è tenuto a garantire la disciplina ed il buon ordine nel corso dell’esecuzione del contratto.
ART. 15 - ANDAMENTO DELLE FORNITURE
Il fornitore ha il dovere di eseguire le forniture con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d’ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.
Le modalità e le tempistiche di consegna devono comunque essere concordate con la stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata fornitura entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di forniture particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione della fornitura, senza che il fornitore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.
ART. 16 - RESPONSABILITÀ IN MERITO ALLE FORNITURE
Sarà obbligo del fornitore di adottare nell’esecuzione delle forniture, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette alla fornitura e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà pertanto sul fornitore, restandone completamente sollevata la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura.
Il fornitore inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture.
Il fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d’assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
ART. 17 - GARANZIA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
Il fornitore si impegna alla garanzia, manutenzione ed assistenza dei beni oggetto della fornitura per tutto il periodo contrattuale.
Il fornitore pertanto è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante il periodo contrattuale nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati. Il servizio di assistenza è garantito completamente gratuito e in caso di necessità è prestato anche durante i giorni festivi.
Il tempo d’intervento garantito è il seguente:
Infrastruttura sul luogo:
- Hardware: tempo di reazione in caso di avarie negli orari d’ufficio: 1 ora; tempo di soluzione in caso di avarie negli orari d’ufficio: 8 ore
- Software installato localmente: tempo di reazione in caso di avarie negli orari d’ufficio: 1 ora; tempo di soluzione in caso di avarie negli orari d’ufficio: 8 ore; tempo di soluzione in caso di installazione di altri programmi che possono essere scaricati da internet o di proprietà del committente: 4 ore
Centro di calcolo: garanzie delle prestazioni (SLA): disponibilità del servizio = 99,8%; autonomia = 24x7; orari d’ufficio = 08.00-18.00; tempo di reazione in caso di avarie negli orari d’ufficio: 1 ora; tempo di soluzione in caso di avarie negli orari d’ufficio: 4 ore;
Autonomia: tutte le prestazioni descritte per questo concorso (hardware, software) hanno sostanzialmente un’autonomia di 7x24h. Gli intervalli di manutenzione vanno definiti dal committente insieme a BLS, e devono comunque essere al di fuori dell’orario di lavoro.
Orario di lavoro: l’orario di lavoro va da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 18.00 CET. Entro questo orario gli specialisti di supporto devono essere a disposizione del cliente. I previsti lavori di manutenzione devono essere eseguiti sempre al di fuori dell’orario di lavoro.
L’offerente conferma di disporre di tutte le qualifiche tecniche e organizzative necessarie per lo svolgimento dei lavori ad opera d’arte entro i tempi previsti.
Help Desk: il fornitore deve disporre di un Helpdesk personale raggiungibile telefonicamente e via e-mail 10 h x 5 giorni (lun-ven). Il rispetto dei Service Level Agreements (SLAs) concordati va misurato a intervalli definiti e documentato (almeno 3 x all’anno).
Il servizio deve essere disponibile in lingua italiana e tedesca (a seconda delle esigenze del committente).
Concetto di sicurezza: prima della messa in servizio va elaborato e presentato un concetto di sicurezza.
Qualora, il fornitore entro i suddetti termini non abbia adempiuto ai suoi obblighi, la stazione appaltante ha facoltà di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo al fornitore, oltre al risarcimento dell’ulteriore danno.
Art. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Con riferimento all’articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali BLS possa desumere la sopravvenuta inidoneità dell’aggiudicataria a far fronte agli impegni assunti con il contratto, BLS potrà risolvere il contratto medesimo per colpa ed in danno dell’aggiudicataria, dandone comunicazione con lettera raccomandata A.R., riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
ART. 19 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FORNITORE
Sono a carico del fornitore i seguenti oneri ed obblighi:
a) il trasporto fino al luogo di consegna e la distribuzione dei prodotti nei singoli locali compresi carico, scarico, sollevamento,anche in edifici a più piani ed in piani interrati da eseguirsi secondo le indicazioni del la Stazione appaltante
b) esecuzione, di tutti gli esami e le prove, comunque ordinati dalla stazione appaltante, sui beni oggetto della fornitura. Qualora il fornitore non provveda a pagare entro 60 gg. le spese relative alle prove ed esami, queste verranno conteggiate in detrazione al pagamento della rata mensile immediatamente successiva all’esecuzione delle prove,
c) tutti gli allacciamenti alla rete elettrica, aerazione ed altri eventuali fino alle prese esistenti che siano a parete, pavimento o a soffitto necessari al corretto funzionamento della fornitura oggetto dell’appalto, compresi tutti materiali occorrenti. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti da personale specializzato nel settore e nel pieno rispetto delle norme vigenti come per esempio D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (ex legge 46/90);
d) messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed attrezzi e strumenti necessari,
e) riparazione dei danni di qualsiasi genere:
f) rimozione dei beni non accettati dalla stazione appaltante in caso di risoluzione del contratto. In caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio ed a spese del fornitore,
g) gli imballaggi ed il confezionamento necessari alla fornitura, compreso il regolare sgombero e smaltimento degli stessi,
h) l’appaltatore deve consegnare alla stazione appaltante i seguenti documenti:
- i manuali d’uso e di manutenzione in lingua tedesca ed italiana;
- tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni e tutti gli altri documenti prescritti dalla legge;
- le schede tecniche dei macchinari installati, delle attrezzature e degli impianti ;
- i manuali e programmi di manutenzione dei macchinari installati, delle attrezzature degli impianti.
Il fornitore è inoltre sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti operanti nell’ambito dell’esecuzione del contratto risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale e assume a suo carico tutti gli obblighi relativi.
Al termine del periodo contrattuale tutti i dati di configurazione devono essere forniti alla Stazione appaltante in forma di manuale. Tutti i dati disponibili in forma elettronica (dati di sistema, banche dati Mails, …) devono esser forniti in una forma che ne consenta tecnicamente un trasferimento rapido e non difficoltoso in un eventuale nuovo sistema. La responsabilità del trasferimento resta in capo all’appaltatore.
ARTICOLO 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
La cessione del contratto da parte della ditta aggiudicataria è vietata.
Il subappalto è ammesso nella misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, previa autorizzazione della Stazione appaltante che esercita il controllo e la verifica delle condizioni di ammissibilità. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’impresa aggiudicataria, che rimane l’unica e sola responsabile nei confronti della Committenza di quanto subappaltato.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni così come previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ed in particolare alla verifica dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore.
Art. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
BLS assicura di adempiere tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che pertanto l’aggiudicataria può, in esecuzione del presente accordo, effettuare lecitamente i trattamenti di eventuali dati personali di terzi forniti dalla Regione stessa. L’aggiudicataria, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 succ. mod. e int., tratterà i dati di BLS o di terzi, forniti da BLS stessa, con le misure di sicurezza previste dagli artt. da 33 a 36 del D.lgs. 196/2003 succ. mod. e int., limitatamente al trattamento svolto all’interno delle sedi dell’aggiudicataria.
L’aggiudicataria accetta di conformare la fornitura oggetto della presente gara alle istruzioni
operative e alle indicazioni regolamentari definite da BLS in materia di dati personali.
In particolare, essa deve mantenere assolutamente riservate tutte le informazioni (anche relative alle attività di BLS) delle quali viene a conoscenza, pur incidentalmente, nell’esecuzione del contratto vincolando allo stesso rispetto del segreto tutti i propri dipendenti/consulenti/collaboratori che a vario titolo dovessero venire a conoscenza delle informazioni in questione.
Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi ai rapporti contrattuali sono trattati solo ed esclusivamente al fine di adempiere agli stessi e a rispettare obblighi di legge. I dati saranno trattati con modalità elettroniche e manuali, conservati per la durata prevista dalla legge e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione salve disposizioni normative o provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le parti si danno reciprocamente atto che spettano loro i diritti di cui agli artt. 7-13 del D.Lgs. n. 196/2003 che potranno essere esercitati rivolgendosi ai rispettivi titolari del trattamento.
Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al contratto sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.
ART. 23 – ULTERIORI INFORMAZIONI
Il fornitore potrà ottenere le necessarie informazioni sugli obblighi relativi alle vigenti disposizioni: in materia di previdenza e assistenza presso l'INPS – Sede centrale di Bolzano e nei rispettivi uffici comprensoriali; in materia di infortuni sul lavoro presso INAIL; in materia di sicurezza e condizioni di lavoro presso l'ufficio provinciale Tutela sociale del Lavoro, nonché presso l'Ufficio aria e rumore.