Provincia di Savona )
COMUNE DI FINALE LIGURE
( Provincia di Savona )
RUOLO N.
CONVENZIONE-DISCIPLINARE TRA IL COMUNE DI FINALE LIGURE E MIKI
DI XXXXXXXX XXXXXXXX E C. S.N.C. PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE "FORTEZZA
DI CASTELFRANCO" PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE
E RICEZIONE ALBERGHIERA
L'anno duemilaventuno il giorno del mese di , in Finale Ligure e nel Palazzo Comunale, sito in Xxx Xxxxxxx x. 00;
Avanti a me Dott. Xxxxxxx XXXXXX, Vice Segretario Generale del Comune di Finale Ligure, autorizzato a rogare contratti per conto del Comune stesso ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, dell'art. 35 del vigente “Regolamento dei Contratti” del Comune di Finale Ligure e in forza del decreto sindacale n. 7 del 01/04/2015, d'accordo tra loro e con il mio consenso sono comparsi, da una parte:
La Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXX, Dirigente del Servizio Turismo e Cultura del Comune di Finale Ligure, nata a Savona il nove marzo millenovecentosettantasei, domiciliata per la carica in Xxxxxx Xxxxxx - Xxx Xxxxxxx, 00, il quale interviene nella presente convenzione in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Finale Ligure – Codice Fiscale C.F. 00318330099 – in forza del vigente “Regolamento dei contratti” del Comune di Finale Ligure e dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, di seguito Comune;
E dall'altra:
Il Sig. Xxxxxxxx XXXXXXXX, nato a Nato ad Albenga (SV) il venti marzo millenovecentosessantatre, residente in Finale Ligure – Località Olle Superiore 1/C - 17024 codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, in qualità di Legale Rappresentante di XXXX di Xxxxxxxx Xxxxxxxx e c. S.n.c., Via Unità d'Italia civ. 2
– 17024 Finale Ligure (SV) – Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro Imprese di Savona 01748380092, di seguito Concessionario, per come risulta dai documenti agli atti, dall’altra parte, della cui identità personale io Vice Segretario Generale sono certo;
P R E M E S S O
CHE con la deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 12 novembre 2020 sono stati approvati in linea tecnica lo schema di bando/capitolato ed i relativi allegati per l'affidamento in concessione dell'immobile di proprietà comunale "Fortezza di Castelfranco" per l'esercizio dell'attività di ristorazione e ricezione alberghiera;
CHE che con determinazione dirigenziale n. 1011 del 14 dicembre 2020 è stata approvato bando ed avviata procedura ad evidenza pubblica intesa all'assegnazione della gestione in concessione della struttura ricettiva e di ristorazione di proprietà comunale sita in Finale Ligure presso la Fortezza di Castelfranco;
CHE il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12.00 del 13 gennaio 2021;
CHE con determinazione dirigenziale n. 45 del 21/01/2021 è stata nominata la commissione giudicatrice;
CHE l'operatore economico Miky di Xxxxxxxx Xxxxxxxx & X. X.x.x., Xxx Xxxxx x'Xxxxxx, 0/0 – 17024 Finale Ligure ha presentato nei termini l'unica offerta
pervenuta (Prot. n. 1413 del 13/01/2021 - h. 10:22) che adeguatamente scrutinata è stata vagliata come rispondente ai requisiti ed alle condizioni declinati nel bando e pertanto è risultata aggiudicataria;
CHE sono stati esperiti i controlli ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che è stata acquisita documentazione di cui all’art. 00 xxx xxx xxx 000 del 14/11/2002 a carico dei soggetti facenti parte della Xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx e c. S.n.c. che hanno dimostrato che non esistono motivi ostativi alla conferma dell'aggiudicazione ed alla stipula del conseguente contratto in forma pubblica amministrativa;
CHE per l’intervento oggetto del presente contratto, è stata positivamente completata la verifica del possesso dei requisiti in capo alla società aggiudicataria, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. del è stato quindi disposto di aggiudicare la gara alla Miki di Xxxxxxxx Xxxxxxxx & C. S.n.c., che ha ottenuto il punteggio complessivo di 74 punti ed ha offerto un importo complessivo pari ad Euro 43.001,00 (Euro quarantatremila e uno), approvando contestualmente i verbali nr. 1 seduta pubblica (documentazione amministrativa), nr. 2 seduta riservata (offerta tecnica) e nr. 3 seduta pubblica (offerta economica).
CHE è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante l’assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni;
DATO ATTO che il rapp.nte legale della società aggiudicataria faceva parte a titolo di imprenditore individuale della associazione temporanea di impresa concessionario uscente si evidenziano i seguenti aspetti:
• risulta ultroneo l'inventario dei beni a disposizione del concessionario, che gli sono già stati consegnati in occasione dell'avvio della precedente gestione e sono stati completati da beni strumentali forniti dallo stesso concessionario e rimasti nella sua materiale disponibilità;
• successivamente all'aggiudicazione provvisoria e durante il tempo necessario all'esperimento dei controlli utili al consolidamento della stessa sono emerse irregolarità edilizie a carico dell'immobile monumentale astrattamente ascrivibili al concessionario uscente in quanto questi ha avuto la materiale disponibilità del bene nel periodo in cui si collocano gli illeciti in questione; dette irregolarità sono state accertate nel corso di un sopralluogo effettuato dall'ufficio edilizia/urbanistica in data 28/01/2021 e riportate nella nota Prot. 8349 del 4 marzo 2021 redatta in seguito a sopralluogo;
• L'Ufficio procedente ha valutato eventuali interferenze che possano intercorrere tra l'eventuale commissione degli illeciti urbanistici e l'attività che l'aggiudicatario è chiamato a svolgere nella gestione della Fortezza di Castelfranco per verificare che permanessero in suo capo i requisiti di moralità necessari all'affidamento e ha ritenuto che la tipologia di illecito e lo stadio del procedimento non inficino in alcuna maniera la legittimazione di questi a contrarre; infatti dal punto di vista formale e sostanziale si tratta di illeciti urbanistici che laddove commessi dall'aggiudicatario non sono riconducibili ai contenuti tipici e costituitivi dell'affidamento in essere; sulla base di tali valutazioni ed alla luce dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal concessionario ed allegato al presente contratto a costituirne parte integrante e sostanziale; si ritiene che l'Amministrazione
comunale sia tutelata sia sul piano economico che su quello di possibili responsabilità conseguenti agli abusi edilizi contestati. E' stato, infatti, avviato il procedimento per sanare le irregolarità commesse ed alla positiva conclusione dello stesso è subordinato l'avvio dell'attività per cui è convenzione.
In ogni caso è stato concordato tra le Parti che il pagamento del canone di cui all'art. 5 della presente convenzione intervenga a far dalla data dalla stipula della stessa, a prescindere dall'effettivo avvio dell'esercizio dell'attività, subordinato al fatto del concessionario.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
Art. 1) – INTEGRAZIONE DELLE PREMESSE
Tutto quanto in premessa specificato forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2) - AFFIDAMENTO
Il Comune di Finale Ligure, rappresentato come in premessa specificato, affida in concessione alla società “Miki di Xxxxxxxx Xxxxxxxx e c. S.n.c.” che, attraverso il suo Legale Rappresentante, Sig. Xxxxxxxx XXXXXXXX, accetta, l'immobile di proprietà comunale "Fortezza di Castelfranco" per l'esercizio dell'attività di ristorazione e ricezione alberghiera.
Art. 3) – DOCUMENTAZIONE QUALIFICATORIA
Il Concessionario si impegna, in accordo con il Comune, a rispettare le prescrizioni del Bando/Capitolato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, seppur non materialmente allegato. Costituiscono
altresì parte integrante e sostanziale del presente atto l'offerta tecnica presentata in sede di gara, seppur non materialmente allegata, le planimetrie (allegato sub. 1) e l'atto unilaterale d'obbligo, sottoscritto in data (allegato sub. 2)
Art. 4) – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
1. Il presente affidamento ha per oggetto la concessione dell'immobile Fortezza di Castelfranco sita in Via Generale Xxxxxx Xxxxxxxx – Finale Ligure, censita al foglio 40 mappale 97 e 98 (parti), come da planimetrie allegate ad uso "Esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con prevalenza ristorazione" e ricezione turistica relativamente al ristorante ed ai locali da adibire ad attività ricettiva siti all'interno della Fortezza di Castelfranco.
2. Le aree di competenza sono: casa rosa attualmente adibita al servizio di bar e ristorante e area verde attigua, porzione del piazzale antistante la casa rosa da adibire a dehors, sei unità ricettive da adibire a ricezione turistica, porzione di corridoio antistante tali locali, Prato del Rivellino e aree verdi attigue, come da planimetria allegata sub. 1.
Art. 5) – DURATA E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
1. La concessione avrà durata di 4 (quattro) anni prorogabili di ulteriori 4 (quattro) decorrenti dalla data di stipula del presente atto.
2. Alla scadenza del contratto, ove non rinnovato, l'immobile dovrà essere restituito in buono stato di conservazione generale, salvo la normale usura derivante dall'attività svoltavi, libero da persone e cose. Il concessionario è tenuto a comunicare al locatore ogni variazione della compagine societaria in modo tempestivo. Le variazioni della veste giuridica del contraente originario sono consentite purché non finalizzate ad eludere un sub-ingresso.
3. L’importo è quantificato in € 43.001,00 annui (diconsi Euro quarantatremila e uno), oltre IVA al 22%, da versare tramite bonifico a favore della Tesoreria del Comune di Finale Ligure. Il canone offerto in sede di gara, dal secondo anno di concessione, sarà aggiornato sulla base del 75% dell'indice ISTAT annuo. Il canone mensile della concessione (corrispondente ad un dodicesimo del canone annuo risultante dalla aggiudicazione) dovrà essere corrisposto al Comune entro il quinto giorno del mese a cui il canone è relativo. Il suddetto canone verrà aggiornato annualmente ed automaticamente nella misura massima consentita dalla legge, pari al settantacinque per cento dell'indice ISTAT riferito al costo della vita.
4. Copia fotostatica della quietanza di avvenuto pagamento del canone versato dovrà essere inviata al Servizio Economico Finanziario del Comune di Finale Ligure.
5. La mancata osservanza dei termini indicati comporterà la risoluzione di diritto del contratto stesso.
Art. 6) – AREE DELLA FORTEZZA
1. Il concessionario dell'immobile dovrà tenere in debita considerazione la valenza storica dell'edificio “Fortezza di Castelfranco”, sottoposto ai seguenti vincoli:
• Vincolo paesaggistico per effetto del D.M. n.1 del 07/01/1957;
• Vincolo ex art. 10 del Dllgs 42/2004 per effetto del Decreto del 19/12/1920 codice ntn 07/00111522
pertanto è vietata qualsiasi modifica in assenza delle autorizzazioni previste dal Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii.
2. L'area è comprensiva di un locale adibito a bar/somministrazione alimenti e di una struttura ricettiva, consistente in n. 6 (sei) camere già adibite per attività alberghiera;
3. L'area dovrà essere sgomberata a cura del gestore entro il secondo giorno antecedente a quello della conclusione della concessione.
4. Le aree di competenza sono: casa rosa attualmente adibita al servizio di bar e ristorante e area verde attigua, porzione del piazzale antistante la casa rosa da adibire a dehors, sei unità ricettive da adibire a ricezione turistica, porzione di corridoio antistante tali locali, Prato del Rivellino e aree verdi attigue, come da planimetria allegata.
5. Durante la concessione il concessionario è obbligato a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione dei locali e delle aree esterne, nonché degli impianti elettrici, idraulici ecc. senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune di Finale Ligure, proprietario del Castello. Qualora tale autorizzazione fosse concessa, il concessionario non potrà rivalersi sul Comune di Finale Ligure per le spese riguardanti eventuali migliorie.
6. Le migliorie, riparazioni, modifiche eseguite a seguito di autorizzazione dal concessionario resteranno acquisite a favore del Comune di Finale Ligure.
7. Al termine della concessione i locali dovranno essere riconsegnati al Comune nel medesimo stato di consegna, fermo restando che eventuali danni strutturali rilevabili all'atto della riconsegna saranno valutati dall'Ente ed addebitati al concessionario mediante apposito verbale di ultimazione e constatazione.
Art. 7 – ONERI, PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario, in particolare, sarà tenuto a:
a) provvedere all'allestimento delle sale del bar/area somministrazione di quanto non già in dotazione, acquisendo inoltre la licenza di somministrazione e vendita e l'autorizzazione sanitaria e HCCP a proprio carico;
b) provvedere a presentare regolare SCIA di apertura per quanto concerne l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar Ristorante) e notifica ai fini della registrazione - art. 6 Reg. CE n. 852/2004 per l'inoltro all'ASL;
c) provvedere a presentare regolare SCIA di apertura per quanto concerne l'attività di affittacamere;
d) farsi carico delle spese per il consumo di acqua ed energia elettrica; conseguentemente spetterà al concessionario intestare a proprio nome tutte le utenze dell'immobile concessioanato ed assumere a proprio carico tutti i corrispettivi per le somministrazioni relative ad esse, nonché pagare tutti i costi di gestione dell'attività ivi svolta;
e) osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi;
f) garantire la perfetta manutenzione ordinaria e pulizia delle aree locate, nonché la tenuta in buono stato delle aree verdi oggetto della concessione, così come evidenziate in planimetria sub 1;
g) mettere a disposizione dell’Ente proprietario o di eventuali soggetti terzi il piazzale antistante la zona bar – ristorante per l'organizzazione di un massimo di 12 (dodici) eventi di particolare importanza ed il Prato del Rivellino per l'organizzazione di un massimo di 15 (quindici) eventi che verranno concordati con il concessionario ogni anno in sede di
programmazione stagionale. Il concessionario verrà preavvisato con congruo anticipo;
h) garantire l'apertura della Fortezza per un minimo di 300 (trecento) giorni all'anno;
i) accogliere e celebrare i Matrimoni civili, calendarizzati di concerto con l'Ufficio Turismo e l'Ufficio di Stato Civile, ognuno per le parti di sua competenza, i cui proventi saranno interamente introitati nel bilancio del Comune di Finale Ligure, senza oneri aggiuntivi da corrispondersi al Concessionario (fatta eccezione per servizi suppletivi muniti delle adeguate autorizzazioni all'esercizio, quali in via esemplificativa: catering, rinfreschi, cene, particolari allestimenti ecc. i quali saranno concordati con il Concessionario che si incaricherà in via esclusiva dell'allestimento e degli arredi scelti dai nubendi, che saranno pertanto a pagamento). Il concessionario, al ricorrere di necessità, si potrà accordare di volta in volta per l'utilizzo di altre ed ulteriori aree di proprietà del Concedente non direttamente oggetto della concessione (ad esempio per l'utilizzo di aree coperte e non ricomprese qualora fosse impossibile celebrare matrimoni in caso di maltempo), compatibilmente con le esigenze del Concedente; gli allestimenti nuziali prevederanno un impianto di amplificazione, una scrivania e n. 6 sedie (riservati agli sposi e ai testimoni). E’ fatto divieto ai nubendi di effettuare all'interno della struttura spettacoli pirotecnici, nonché l’utilizzo di oggetti infiammabili (lanterne cinesi, fumogeni e simili), l’accensione di fiamme vive, l’uso di coriandoli, petali finti, spara- coriandoli e similari.
j) presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, rendicontazione dei risultati annuali al fine di dimostrare una corretta e proficua gestione; a tal fine dovranno essere almeno riportati in detta rendicontazione i seguenti dati: nr. giorni di apertura, nr. Interventi manutentivi effettuati, nr. Matrimoni ospitati, percentuale di utilizzo camere, ecc.)
2. Il concessionario assume in modo esclusivo, diretto e totale, ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale, inerente e conseguente alla gestione della struttura.
3. E’ in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Finale Ligure nei confronti di terzi in dipendenza di fatti inerenti alla gestione ed alle attività connesse.
4. In ragione del fatto che la Fortezza di Castelfranco è un immobile sottoposto a tutela da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, il concessionario è tenuto, per tutta la durata della concessione, a garantire la conservazione del bene uniformando l'attività svolta alla tutela dei locali al fine di mantenerli nello stato in cui si trovano, onde evitare atti di incuria, vandalismo, etc..
5. Il concessionario è tenuto ad adeguarsi ad eventuali future prescrizioni impartite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali attinenti alla gestione e conservazione del bene.
6. L'immobile sarà concesso in concessione a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le servitù attive e passive, apparenti e
non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta. La consegna del bene avverrà non appena stipulato il contratto di concessione.
7. Il concessionario dovrà destinare l'immobile esclusivamente ad uso "esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con prevalenza ristorante" e "ricezione turistica". Si escludono attività di fast food e/o similari. La violazione dell'obbligo comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
8. E' a carico del concessionario munirsi di tutte le abilitazioni o certificazioni amministrative, edilizie, impiantistiche e sanitarie occorrenti per l'attività commerciale in parola, ivi inclusi gli eventuali adeguamenti ed innovazioni imposti dalla normativa, comprese le autorizzazioni degli enti sovracomunali competenti (es. ASL, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio).
9. Il concessionario dovrà tenere l'immobile nel massimo decoro, assicurarne una conduzione adeguata alla categoria, alla posizione dell'esercizio e, in particolare, alla esigenza di non ledere l'immagine del Comune in quanto proprietario dell'immobile.
10. E' fatto divieto di installazione nell'esercizio di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento e comunque di gioco compulsivo in genere ex art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Art. 8) – OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI
1. Il concessionario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale e dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze.
2. Il concessionario assume a proprio e totale carico tutti gli oneri e gli adempimenti che la vigente legislazione pone a carico del committente o del responsabile dei lavori in materia di sicurezza dei lavoratori; in particolare è obbligato ad osservare le misure generali di tutela del D.Lgs n. 81/2008 ed il piano di sicurezza dell’Ente. Sarà altresì obbligo del concessionario curare che nell'esecuzione dei lavori di allestimento delle strutture vengano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, restandone comunque sollevata l'Amministrazione.
3. Il concessionario è inoltre tenuto a fornire all’Ente, a semplice richiesta, tutte le informazioni e comunicazioni attestanti il regolare assolvimento degli obblighi di cui al precedente punto e a fornire, a richiesta dell’Ente, tutte le informazioni sul regolare svolgimento della concessione.
4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo il concessionario solleva il Comune di Finale Ligure da qualsiasi responsabilità che potesse derivare dalla gestione ed esecuzione della concessione.
5. Il Concessionario è infine tenuto a rispettare formalmente le clausole contenute nel “Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa” – Prefettura di Savona.
Art. 9) – COPERTURA ASSICURATIVA
1. Il Concessionario ha altresì stipulato idonee polizze assicurative presso
primaria compagnia assicuratrice debitamente
autorizzata nel ramo danni, a copertura dei seguenti rischi:
- responsabilità civile verso terzi, con un massimale di 5.000.000,00 euro con un limite di 1.000.000,00 euro a persona e 1.000.000,00 euro per danni a cose
- adeguata copertura assicurativa infortuni nei confronti di eventuali collaboratori del gestore.
2. Sulla polizza RCT/O è indicato il Comune di Finale Ligure con la qualifica di terzo.
ART. 10) - CAUZIONE DEFINITIVA – PENALI
1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse il Concessionario del servizio ha costituito apposita cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016
di € 17.200 (diconsi Euro diciassettemiladuecento/00 ) pari al 10% del valore complessivo dei canoni concessori dovuti mediante polizza fideiussoria N. emessa in data da ;
2. la fidejussione prevede l'impegno della banca o della compagnia assicurativa di versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del locatore, e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile. La validità della garanzia è stabilita fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa. La cauzione, che sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di credito e di debito, oltre che di eventuali altre pendenze, non potrà essere imputata in conto canoni di concessione.
3. Per ogni infrazione agli obblighi di cui alla presente convenzione ovvero per il mancato rispetto del progetto presentato dal concessionario medesimo ovvero dalle altre obbligazioni contrattuali, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 per ogni infrazione contestata.
4. Nel caso di ritardata consegna dell'immobile alla scadenza contrattuale o anticipata, sarà dovuta al locatore una indennità di occupazione in misura pari al canone corrente alla data medesima, a cui si aggiungerà una penale irriducibile di Euro 250,00 al giorno, salvo per il locatore il diritto al risarcimento del maggior danno.
Art. 11) – REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. Il Comune concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessione, oltre che nelle ipotesi espressamente previste negli articoli precedenti e successivi, a seguito dell'accertamento di uno dei seguenti casi:
a) scioglimento, trasformazione, messa in liquidazione, fallimento o soggezione ad altra procedura concorsuale del concessionario;
b) avvenuta contestazione di gravi e/o reiterate inadempienze al contratto;
c) qualora il concessionario non avvii le attività per la realizzazione del progetto entro il termine di 6 mesi dall'ottenimento delle autorizzazioni necessari all'esercizio dell'attività;
d) la revoca della concessione potrà avvenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della concessione o per una nuova valutazione dell’interesse pubblico;
2. Nei casi di cui al comma precedente, salvo quanto previsto alla lettera a), il Comune di Finale Ligure dovrà comunicare al concessionario un motivato atto di contestazione, con la fissazione di un termine, non inferiore a giorni dieci, per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso detto termine, il Comune di Finale Ligure potrà dichiarare risolto il presente contratto ed escutere la cauzione.
3. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, lo stesso non avrà diritto a indennizzo alcuno.
4. Il Comune di Finale Ligure si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere i risarcimenti dovuti per legge a seguito dei danni derivatigli dalla condotta del concessionario.
Art. 12) – DIVIETO DI CESSIONE
1. Il contratto di concessione non può essere ceduto neppure parzialmente a terzi.
Art. 13) – CONTROLLI
1. Il Comune di Finale Xxxxxx potrà esercitare in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, a mezzo dei propri dipendenti, ogni controllo ritenuto opportuno sulla concessione.
2. Degli esiti dei controlli verrà redatto apposito verbale, in contraddittorio con il concessionario o un suo rappresentante, in doppio originale, di cui un esemplare verrà consegnato allo stesso concessionario e l'altro trasmesso all'ufficio comunale competente, che, in caso di vizi, manchevolezze o inadempienze emerse dal sopralluogo adotterà i provvedimenti conseguenti.
Art. 14) – CONVENZIONE-DISCIPLINARE E SPESE
1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, relativi alla stipulazione e registrazione della convenzione-disciplinare e quelli comunque conseguenti, sono a carico del gestore, che dichiara di aver versato nelle casse del Comune la somma richiesta.
2. Il gestore è tenuto al pagamento di ogni altro onere, derivante dall'esecuzione del presente atto, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Art. 15) – XXXXXXXX XX XXXXXXX
0. Coerentemente con quanto già specificato, si ribadisce che il Comune di Finale Ligure si manleva, a tutti gli effetti di legge, da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione e organizzazione delle attività previste dalla presente concessione.
2. L’affidatario sarà ritenuto responsabile di eventuali danni arrecati a strutture ed attrezzature di proprietà comunale.
Art. 16) - FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie, che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente affidamento, è competente il Foro di Savona. È categoricamente escluso il ricorso all'arbitrato.
Art. 17) – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non particolarmente previsto nel presente atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché agli atti amministrativi citati nelle premesse, che vengono qui richiamati ad ogni effetto formale e sostanziale della presente convenzione, pur allo stesso materialmente non allegati.
Allegati ut supra.
-- E richiesto io, Vice Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile su numero
pagine a video e quanto fin qui della presente, di cui ho dato lettura, mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti. Essi lo hanno approvato e sottoscritto in mia presenza ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) mediante apposizione di firma digitale/elettronica, la validità del cui certificato è stata da me Ufficiale rogante verificata. Dopo di che io Vice Segretario comunale ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.
IL DIRIGENTE RAPPRESENTANTE
del Comune di Finale Ligure
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
IL VICE SEGRETARIO