FOGLIO INFORMATIVO
FOGLIO INFORMATIVO
PER I CONTRATTI DI GARANZIA RELATIVI AD OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
Aggiornato al 10/12/2020
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Ifis S.p.A.
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxx Direzione Generale: Xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxx
xxx.xxxxxxxxx.xx – Tel x00 000 0000000 – Fax x00 000 0000000 – e-mail: xxxx@xxxxxxxxx.xx Contatti: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/Xxxxxxxx
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109 Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all’Associazione Bancaria Italiana, all’Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International
DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE | |
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente | |
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro) | |
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione |
CHE COS’È UNA GARANZIA
La garanzia è un contratto con il quale un soggetto si obbliga a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui nei confronti del
creditore.
TIPOLOGIA DI GARANZIE E RISCHI DI CIASCUNA
Fideiussione
È un contratto tipico regolato dal codice civile. Con il rilascio di tale garanzia un soggetto (c.d. xxxxxxxxxxx o Garante) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo un’obbligazione altrui. Se tale garanzia è rilasciata a fronte della conclusione di un contratto di locazione finanziaria il fideiussore è tenuto a garantire alla concedente l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal debitore principale (c.d. utilizzatore), nei limiti dell’importo massimo stabilito nel contratto di fideiussione (c.d. massimale).
Principali rischi
I rischi principali sono i seguenti:
• la fideiussione è una garanzia con natura personale e pertanto il fideiussore in caso di inadempimento del debitore principale è tenuto a rispondere delle obbligazioni del debitore principale con tutto il proprio patrimonio (beni presenti e futuri);
• la fideiussione ha carattere solidale e pertanto la concedente potrà chiedere il pagamento del proprio credito indifferentemente al debitore principale o al fideiussore, senza necessità della preventiva escussione del debitore principale;
• il fideiussore è tenuto a rimborsare alla concedente le somme che la stessa dovesse essere obbligata a restituire nel caso in cui il pagamento del debitore principale risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
• il fideiussore è surrogato nei diritti che aveva la concedente nei confronti del debitore solo dopo aver pagato il debito.
Garanzia autonoma a prima richiesta
È un contratto atipico nato da esigenze di mercato internazionale. È il contratto in base al quale un soggetto (c.d. xxxxxxx) si obbliga ad eseguire, a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall’esistenza, validità ed efficacia del rapporto principale. Se tale garanzia è rilasciata a fronte della conclusione di un contratto di locazione finanziaria il Garante è tenuto a garantire alla concedente l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal debitore principale (c.d. utilizzatore), con l’impossibilità di sollevare eccezioni basate su tali obbligazioni principali.
Principali rischi
Il rischio principale è l’obbligo per il Garante di pagare alla concedente alla prima richiesta e senza opporre eccezioni relative al rapporto principale.
Lettera di patronage
È una dichiarazione rilasciata da una società (c.d. patrocinante) che controlla o partecipa anche indirettamente al capitale del debitore principale. Nella prassi esistono lettere di patronage c.d. “forti” o “deboli”. Nelle lettere di patronage o gradimento c.d. “forti” il patrocinante non si limita ad esternare la propria posizione di influenza sul debitore principale (come nelle lettere di patronage “deboli”), ma assume veri e propri impegni, quale ad esempio quello di salvaguardia della solvibilità della società controllata (debitore principale), o di futuro mantenimento della propria partecipazione nella medesima.
Principali rischi
In caso di lettere di patronage “forti” il patrocinante assume un’obbligazione in proprio che costituisce un impegno giuridico vincolante di natura contrattuale con finalità di vera garanzia delle obbligazioni del debitore principale.
Impegno all’acquisto o riacquisto fideiussorio
Con il rilascio di questa garanzia un soggetto si impegna irrevocabilmente, per un periodo determinato, ad acquistare o a riacquistare (se trattasi del fornitore) il bene concesso in locazione finanziaria all’utilizzatore, al prezzo convenuto nel patto, nell’ipotesi di risoluzione del contratto di locazione finanziaria conseguente all’inadempimento dell’utilizzatore.
Principali rischi
I rischi principali sono i seguenti:
• il firmatario dell’impegno assume l’alea dell’inadempimento del debitore principale (utilizzatore), realizzatosi il quale, egli è tenuto a corrispondere il prezzo di acquisto/riacquisto;
• il bene oggetto del contratto viene ceduto dalla concedente nello stato di fatto e di diritto in cui trova, dovendo pertanto l’acquirente riottenere il possesso del bene a propria cura. Le spese inerenti al recupero e al ripristino e messa in funzione in conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, sono ad esclusivo carico del promittente acquirente;
• trattandosi di una garanzia accessoria alla locazione finanziaria, è opportuno che il firmatario dell’impegno sia informato delle caratteristiche e dei principali rischi dell’operazione di leasing.
RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE
Il Garante deve inviare gli eventuali reclami all’Ufficio Reclami della Banca:
• mediante posta ordinaria all’indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx – Mestre;
• mediante posta elettronica all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
• mediante posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
L’Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.
Il Garante che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d’Italia, nonché un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell’art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d’Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all’ABF e sull’ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, o dell’apposita Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Garante; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d’Italia. In alternativa, il Garante insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all’Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Garante dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Garante e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi
ad un diverso organismo di mediazione anch’esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Garante il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.
GUIDE PRATICHE
La Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet
xxx.xxxxxxxxx.xx ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.
Le Guide pratiche “La Centrale dei rischi in parole semplici” e “Il credito ai consumatori in parole semplici” sono consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx.
LEGENDA
Concedente | È la società di leasing, banca o intermediario finanziario, che concede il bene in locazione finanziaria. |
Debitore Principale o Utilizzatore | È il soggetto che ha concluso il contratto di locazione finanziaria per l’utilizzo del bene. |
Diritto di surroga | È la facoltà del Garante di chiedere al debitore principale il rimborso delle somme che lo stesso Xxxxxxx ha corrisposto alla Concedente/creditrice. |
Fornitore | È il soggetto che vende il bene alla concedente per la concessione in locazione finanziaria all’utilizzatore. |
Garante | È il soggetto che rilascia una garanzia in favore della concedente. |
Garanzie Personali | Si tratta di garanzie per le quali il Garante offre al creditore una “garanzia generica” su tutto il proprio patrimonio (beni presenti e futuri). |
Importo massimo garantito | È l’importo massimo (per capitale, interessi e spese) che il Garante può essere obbligato a pagare alla concedente in caso di inadempimento del debitore principale. |
Inadempimento | È il mancato rispetto da parte del debitore principale degli obblighi contrattuali al verificarsi del quale la concedente ha diritto di beneficiare delle garanzie. |
Venezia – Mestre, 10/12/2020