Contract
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, CURA E SMALTIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL XXXXXX E COMUNI CONVENZIONATI.
Art. 1 Stazione appaltante 1
Art. 2 Oggetto dell’appalto 1
Art. 3 Durata del servizio 2
Art. 4 Ammontare dell’appalto 2
Art. 5 Divieto di interruzione del servizio 2
Art. 6 Procedura di scelta del contraente 2
Art. 7 Criterio di aggiudicazione. 3
Art. 8 Soggetti ammessi e requisiti 5
Art. 9 Possibilità di revoca o di non aggiudicazione. 6
Art. 10 Struttura di ricovero 6
Art. 11 Trasferimento dei cani all’avvio e al termine del rapporto contrattuale 6
Art. 12 Servizio di ricovero e cura dei cani 6
Art. 13 Servizio veterinario 8
Art. 14 Servizio di trasporto e smaltimento delle carcasse 9
Art. 15 Servizio di accalappiamento e pronto soccorso animali incidentati 9
Art. 16 Apertura al pubblico, ai volontari e promozione delle adozioni 9
Art. 17 Garanzie e coperture assicurative 10
Art. 18 Personale incaricato e oneri retributivi, previdenziali e assistenziali 10
Art. 19 Vigilanza, controlli e verifiche 11
Art. 20 Pagamenti 11
Art. 21 Subappalto 11
Art. 22 Penali 11
Art. 23 Cause di risoluzione 12
Art. 24 Subentro 12
Art. 25 Controversie 12
Art. 26 Normativa di riferimento 12
Art. 27 Forma del contratto 13
Art. 28 Spese contrattuali 13
Art. 1 Stazione appaltante
La funzione di stazione appaltante per il presente affidamento è svolta dal Comune di Savignano sul Xxxxxx (di seguito indicato come “Comune”) in nome e per conto dei Comuni di Savignano sul Xxxxxx, Vignola, Castelvetro di Modena, Marano sul Xxxxxx, Guiglia, Zocca e Montese (di seguito indicati come “Comuni convenzionati”), sulla base di apposita convenzione dagli stessi sottoscritta per la gestione in forma associata dei servizi di ricovero, protezione e controllo della popolazione canina.
Art. 2 Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto le attività di accalappiamento e recupero, ricovero, custodia, cura e sostentamento dei cani vaganti, ivi compresa l’assistenza veterinaria, nonché il servizio di smaltimento delle carcasse, nel territorio dei Comuni convenzionati.
In particolare, rientrano nell'oggetto dell’appalto in questione le seguenti attività:
• Fornitura della struttura di ricovero (art. 10):
• Trasferimento dei cani (art. 11);
• Custodia, cura e mantenimento dei cani presso la suddetta struttura (art. 12);
• Assistenza veterinaria (art. 13);
• Smaltimento carcasse (art. 14)
• Accalappiamento dei cani randagi e recupero dei cani incidentati (art. 15);
Tutte le sopra descritte attività rientranti nell'oggetto dell'appalto dovranno riguardare i cani randagi catturati sul territorio dei Comuni convenzionati, i cani oggetto di rinuncia alla proprietà da parte di cittadini residenti nei Comuni convenzionati e tutti i cani custoditi attualmente presso il canile intercomunale di Savignano. L’appalto in considerazione rientra tra quelli di cui all’allegato IIB del Dlgs 163/2006 ed è disciplinato dalle norme di cui all’art. 20 del medesimo Decreto.
Art. 3 Durata del servizio
Il presente appalto ha durata dal primo ottobre 2013 a fine dicembre 2014 (dal 01/10/2013 al 31/12/2014) per un totale di 15 mesi.
Il Comune potrà procedere alla motivata consegna anticipata del servizio rispetto alla sottoscrizione degli obblighi contrattuali.
Nel caso in cui la nuova struttura di ricovero dell’Unione terre di castelli risulti pronta all’uso prima della scadenza del contratto, il Comune si riserva la possibilità di recedere, previo preavviso di 4 mesi, senza che il Concessionario possa pretendere risarcimento di danni o indennizzi di sorta.
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto, alle stesse condizioni del presente capitolato e del relativo contratto, per un periodo massimo di due anni. L’appaltatore ha facoltà di non acconsentire alla proroga del contratto.
E’ escluso il tacito rinnovo del contratto.
Fatti salvi i casi di cui sopra (recesso o proroga), il contratto d’appalto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell’Ente concedente. Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative comportanti l’abolizione dell’affidamento del servizio stesso.
Art. 4 Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo a base di gara è pari a € 215.000 IVA esclusa, per un periodo di 15 mesi e un numero massimo di 150 cani (i cani ospitati nel canile di Savignano al momento della pubblicazione del bando sono 116). Si precisa che nel caso il contratto venga prorogato per ulteriori due anni l’importo complessivo dell’appalto ammonterebbe a € 559.000 IVA esclusa (€ 215.000 per i primi 15 mesi + € 344.000 per i successivi 24 mesi).
Art. 5 Divieto di interruzione del servizio
Stante la peculiarità del servizio di che trattasi, al quale deve essere assicurata continuità, l'Appaltatore ha l'obbligo di non dare luogo all'interruzione dello stesso per nessun motivo, salvo quelli dovuti a forza maggiore. In difetto, si procederà alla risoluzione contrattuale in danno, con incameramento sia della cauzione definitiva sia di ogni compenso non ancora liquidato all'Appaltatore, salvo gli eventuali maggiori danni subiti dai Comuni convenzionati.
Art. 6 Procedura di scelta del contraente
La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del Decreto legislativo 163/2006.
Art. 7 Criterio di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Decreto legislativo 163/2006 applicando i parametri e i punteggi sotto indicati; si precisa che non saranno ammesse offerte economiche pari o in aumento rispetto alla cifra posta a base di gara (215.000 euro IVA esclusa).
Elementi di valutazione | Punteggio massimo attribuibile |
A) OFFERTA TECNICA | |
A.1) ubicazione della struttura rispetto all’attuale canile | 10 |
A.2) prestazioni della struttura | 25 |
A.3) prestazioni gestionali | 25 |
B) OFFERTA ECONOMICA | 40 |
TOTALE | 100 |
A) OFFERTA TECNICA
Per la valutazione dell’offerta tecnica i proponenti dovranno presentare i seguenti elaborati:
1) Planimetria generale della struttura in scala adeguata ed eventuali altri elaborati grafici utili ad illustrare il grado di rispondenza della struttura alle disposizioni della DGR n. 228/2011;
2) Relazione illustrativa della struttura (max 10 facciate A4), redatta in coerenza con la suddetta planimetria generale, allo scopo di esplicitare il grado di rispondenza alle disposizioni della DGR n. 228/2011.
3) Relazione di inquadramento territoriale contenente il calcolo della distanza di cui al successivo punto B.1 e gli elaborati grafici (foto aerea, estratto cartografico, ecc.) utili a definire l’esatta ubicazione della struttura.
4) Relazione illustrativa della gestione (max 10 facciate A4), contenente le informazioni essenziali a descrivere le modalità di svolgimento dei vari servizi oggetto del presente appalto, nonché l’organizzazione e le competenze del personale impiegato a vario titolo nelle suddette attività. Alla relazione potranno inoltre essere allegati (facoltativo):
• proposte di specifici progetti o iniziative per la promozione delle adozioni;
• il regolamento della struttura approvato dal Comune e dall’AUSL, ai sensi della DGR n. 228/2011.
All’offerta tecnica nel suo insieme può essere attribuito un punteggio massimo di 60 punti, determinato dalla somma dei punteggi attribuibili ai singoli parametri di seguito descritti:
A.1) Ubicazione della struttura (max 10 punti)
E’ valutata la vicinanza della nuova struttura all’attuale canile, ubicato a Savignano in via Xxxxxxx
n. 7132. Alle strutture ubicate a distanza superiore di 100 chilometri in linea d’aria non sarà attribuito alcun punteggio (distanza > 100 km = 0 punti), mentre alle strutture ubicate entro 100 km sarà attribuito un punteggio variabile proporzionalmente alla vicinanza: alla struttura più vicina sarà attribuito il punteggio massimo di 10 punti, mentre il punteggio spettante alle altre strutture sarà determinato applicando la seguente formula:
punteggio da attribuire alla struttura n = ( distanza struttura più vicina / distanza struttura n) x 10
Ai fini del calcolo della distanza, farà fede il percorso più breve calcolato dal sito xxx.xxxx.xxxxxx.xx, indicando come punti di partenza e di arrivo le precise ubicazioni delle due strutture. Le distanze devono essere approssimate al decimo di chilometro.
A.2) Prestazioni della struttura (max 25 punti)
Con riferimento alla planimetria della struttura e alla relazione illustrativa, viene valutato il grado di rispondenza del canile ai requisiti strutturali e funzionali previsti dalla DGR n. 228/2011, attribuendo un punteggio a ciascuno degli elementi elencati nella seguente tabella:
Elementi di valutazione | Punteggio massimo attribuibile |
Rispetto dei “requisiti generali”, presenza delle “strutture di servizio” e delle “strutture sanitarie” di cui al punto B delle linee guida allegate alla DGR n. 228/2011 | 5 |
Rispetto dei requisiti previsti per il “reparto di ricovero ordinario” di cui al punto B delle linee guida allegate alla DGR n. 228/2011 | 6 |
Rispetto dei requisiti previsti per il “reparto di isolamento” di cui al punto B delle linee guida allegate alla DGR n. 228/2011 | 6 |
Rispetto dei requisiti previsti per il “reparto cuccioli” di cui al punto B delle linee guida allegate alla DGR n. 228/2011 | 4 |
presenza di arricchimenti ambientali, intesi come elementi fisici di vario genere utili a rendere l’ambiente maggiormente confortevole e familiare per i cani, ovvero aventi una funzione di tipo educativo, ricreativo o comunque rivolta ad un maggiore benessere degli animali ospitati | 4 |
TOTALE | 25 |
A.3) Prestazioni gestionali (max 25 punti)
Con riferimento alla Relazione illustrativa della gestione saranno valutate le modalità di organizzazione dei servizi, attribuendo un punteggio a ciascuno degli elementi elencati nella seguente tabella:
Elementi di valutazione | Punteggi o massimo attribuibi le |
Servizio di ricovero ordinario: saranno tenuti in considerazione in modo particolare gli accorgimenti che garantiscano ai cani la possibilità di movimento quotidiano e che favoriscano la socializzazione | 5 |
Servizio di accalappiamento e pronto soccorso animali incidentati: saranno tenuti in considerazione in modo particolare i tempi di intervento stimati | 5 |
Informatizzazione della gestione amministrativa: sarà valutato l’utilizzo di specifici software gestionali, l’utilizzo della PEC e della firma digitale per le comunicazioni formali, ed ogni altro accorgimento diretto alla dematerializzazione amministrativa, in particolare per la gestione di: a) entrate, uscite, movimenti b) attribuzione microchip c) vaccinazioni d) registro sanitario e schede sanitarie | 5 |
Trasferimento cani: saranno valutate le modalità organizzative del trasferimento dei cani dall’attuale canile alla nuova struttura (numero, capienza e caratteristiche dei mezzi; durata complessiva dell’operazione; coinvolgimento dei volontari; ecc.) | 5 |
Promozione delle adozioni: saranno tenute in considerazione le modalità di gestione che agevolino i rapporti con il pubblico e con le associazioni di volontariato (ulteriori rispetto agli obblighi di cui all’art. 16), l’organizzazione di eventi per la promozione delle adozioni, eventuali strumenti per la rieducazione degli animali inselvatichiti. | 5 |
TOTALE | 25 |
B) OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica relativa al periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2014 dovrà essere in diminuzione rispetto all’importo a base di gara, pari a € 215.000 IVA esclusa, pertanto non saranno ammesse offerte economiche pari o in aumento rispetto alla suddetta cifra.
All’offerta più bassa sarà attribuito il punteggio massimo di 40 punti; il punteggio spettante alle altre offerte sarà determinato applicando la seguente formula:
punteggio da attribuire all’offerta n = (offerta più bassa / offerta n) x 40
Art. 8 Soggetti ammessi e requisiti
Sono ammessi a partecipare alla procedura aperta:
a) le Associazioni di volontariato iscritte all’Albo regionale del volontario di cui alla Legge regionale n. 12/2005;
b) le imprese/società singole o associate di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006.
Per essere ammessi al bando tali soggetti devono essere dotati di una propria struttura per il ricovero animali e possedere i seguenti requisiti:
requisiti di ordine generale
- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti previste dall’art. 38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. Tali requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese o associazioni partecipanti, singole o raggruppate nonché dai consorzi e dalle consorziate per le quali gli stessi concorrono, in relazione ai soggetti richiamati dal citato art. 38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..
requisiti di capacità tecnica e idoneità professionale
- iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede l’impresa per l’attività inerente l’appalto da eseguire, ovvero al registro provinciale/regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge Regionale 12/2005; eventuale iscrizione in altri elenchi se prevista obbligatoriamente dalla normativa vigente per la specifica forma giuridica dell’impresa concorrente (ad es. “Albi Regionali e Provinciali” nel caso di impresa Cooperativa), ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero (per imprese appartenenti ad altri stati della U.E.) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al competente registro professionale o commerciale, come previsto dall’art. 39 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.. Tali requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese o associazioni partecipanti, singole o raggruppate nonché dai consorzi e dalle consorziate per le quali gli stessi concorrono.
- aver svolto, negli ultimi tre anni (2010 – 2012), servizi attinenti l’oggetto del presente bando per un importo non inferiore a quello a base di gara, ossia euro 215.000. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di cui al presente punto potrà essere comprovato, mediante la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di adeguate attrezzature tecniche e disponibilità di una struttura idonea, attrezzata e regolarmente autorizzata.
- possedere l’autorizzazione al trasporto animali, relativa ai mezzi che saranno adibiti al trasporto cani e che dovranno essere nella piena disponibilità del soggetto offerente.
Tali requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese o associazioni partecipanti, singole o raggruppate nonché dai partecipanti ai consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006. In caso di Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, laddove il Consorzio partecipi solo tramite alcune delle proprie consorziate, espressamente indicate, tali requisiti devono essere posseduti dal Consorzio sommando i requisiti posseduti dai singoli consorziati esecutori. (ex art. 277, 3° comma, del DPR 207/2010).
Art. 9 Possibilità di revoca o di non aggiudicazione
L'Amministrazione comunale si riserva di revocare in qualsiasi momento e fase la gara stessa, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
Art. 10 Struttura di ricovero
La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi vigenti e più specificatamente: la totale conformità sanitaria, edilizia ed amministrativa dell’immobile rispetto alle finalità cui è destinato, nonché le autorizzazioni allo scarico o in alternativa, la dotazione di depuratore autonomo, regolarmente autorizzato dalle autorità competenti.
La struttura dovrà possedere i requisiti previsti dall’art. 19 della L.R. 27/2000.
Art. 11 Trasferimento dei cani all’avvio e al termine del rapporto contrattuale
Nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione del presente appalto e l’avvio della fornitura del servizio (01/10/2013) l’appaltatore dovrà trasportare nella propria struttura, a proprie spese e
usando idonei mezzi, i 116 cani attualmente ospitati presso il canile intercomunale di Savignano sul Xxxxxx, in via Xxxxxxx n. 7132; le modalità di trasferimento e i mezzi impiegati saranno oggetto di valutazione dell’offerta tecnica (vedi art. 7 punto A.3).
E’ inoltre fatto obbligo all’appaltatore, al termine del rapporto contrattuale, di provvedere a proprie spese e con mezzi idonei al trasferimento dei cani nella nuova struttura ubicata all’interno dell’Unione terre di castelli.
Art. 12 Servizio di ricovero e cura dei cani
Il servizio di ricovero e cura dei cani dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) dovranno essere garantiti la custodia e il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile secondo le regole della buona condotta e della diligente cura;
b) l’alimentazione quotidiana dei cani dovrà avvenire con mangimi bilanciati, in quantità tale da assicurare il mantenimento dei cani in buona salute; dovranno essere previste, in accordo con il veterinario, diete specifiche per i cani anziani, per i cuccioli, e per i cani affetti da patologie;
c) i box dovranno essere di dimensioni adeguate, dotati di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche; al loro interno, nel periodo invernale dovrà essere garantita la presenza di cucce, in numero e grandezza adeguata agli animali alle quali sono destinate;
d) gli spazi di dimora e in generale tutti gli spazi fruiti dai cani devono essere oggetto quotidianamente di pulizia approfondita; devono essere mantenute condizioni igienico- sanitarie ottimali mediante l’utilizzo di acqua nei periodi da aprile ad ottobre e di segatura ecologica multiuso nei periodi da novembre a marzo (e comunque in tutti i periodi in cui le condizioni climatiche lo richiedano); periodicamente dovranno essere eseguiti idonei trattamenti di disinfezione e disinfestazione;
e) deve essere garantita la disponibilità di box riscaldati per la custodia dei cani che presentano patologie e che necessitano di un luogo caldo e asciutto, ogniqualvolta le condizioni climatiche o le condizioni di salute degli animali lo richiedano;
f) utilizzo per l’espletamento del servizio di personale idoneo, debitamente formato, in numero sufficiente da poter ottemperare a tutte le attività indicate;
La gestione amministrativa della struttura richiede la cura dei seguenti adempimenti:
a) approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e per il corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione, nonché medicinali, vaccini e quant’altro necessario al corretto svolgimento del servizio veterinario;
b) tenuta della documentazione inerente lo svolgimento di tutte le attività, da esibire a richiesta in caso di ispezioni e controlli da parte degli organi preposti; per ciascun cane dovranno inoltre essere conservate la cartella clinica, redatta e aggiornata dal veterinario responsabile dell’assistenza sanitaria, e le pratiche per l’eventuale affidamento, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
c) trasmissione a cadenza trimestrale di una relazione, da inviare all’Anagrafe canina di ciascun Comune convenzionato, contenete il resoconto delle attività del trimestre e i dati numerici principali, secondo lo schema di seguito riportato:
Comune di provenienza dei cani | numero cani a inizio trimestre | numero cani accalappiati + | numero cani rinunciati + | numero cani deceduti - | numero cani affidati - | numero cani restituiti - | numero cani a fine trimestre |
Savignano | |||||||
Vignola | |||||||
Marano | |||||||
Guiglia | |||||||
Castelvetro | |||||||
Zocca | |||||||
Montese | |||||||
Totale: |
d) assolvimento di tutti gli oneri e adempimenti in materia di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
e) predisposizione di un piano per la gestione delle emergenze e cura delle connesse attività di formazione del personale e dei volontari;
f) i rifiuti sanitari prodotti all’interno della struttura dovranno essere smaltiti a cura del gestore, in osservanza delle norme vigenti in materia;
g) il gestore è titolare del trattamento dei dati personali eventualmente raccolti nell’ambito dello svolgimento dei propri servizi, dei quali deve essere garantita la riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Art. 13 Assistenza veterinaria
Il Servizio veterinario dovrà essere effettuato con le seguenti modalità.
Le strutture a disposizione dovranno essere suddivise in canile sanitario, per il ricovero in quarantena di nuovi ingressi, e canile rifugio, per i cani ospiti. Sono a cura e spese dell’Appaltatore, l’approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario necessario per le cure sanitarie di seguito indicate:
a) all’ingresso del cane: visita sanitaria ed eventuali terapie necessarie, screening contro la filariasi cardiopolmonare, profilassi vaccinale per cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi, trattamenti contro i parassiti interni ed esterni e applicazione nella stagione a rischio di repellenti contro i flebotomi (trasmettono la leishmania) ;
b) per cani ospiti: profilassi vaccinale annuale per cimurro, epatite, leptospirosi e parvovirosi, profilassi e terapia della filariasi cardiopolmonare per gli animali riscontrati positivi allo screening, interventi clinici e chirurgici, in collaborazione col competente servizio sanitario per quanto di competenza; trattamenti contro i parassiti interni ed esterni e applicazione nella stagione a rischio di repellenti contro i flebotomi (trasmettono la leishmania ), terapia dei cani infetti da leishmaniosi;
c) per i cani di sesso femminile non sterilizzati a cura della ASL competente, sarà onere dell’appaltatore evitare che nel periodo fertile della cagna la stessa venga a contatto di cani di sesso maschile al fine di evitare gravidanze che acutizzerebbero il fenomeno cui si sta cercando di porre rimedio. Qualora si verificasse tale eventualità sono a carico dell’appaltatore gli oneri per il mantenimento dei cuccioli;
d) per tutti i cani l’appaltatore deve garantire gli esami necessari e gli interventi chirurgici e le terapie specifiche necessarie;
L’appaltatore è tenuto a far pervenire al Comune di Savignano sul Xxxxxx, il quale a sua volta provvederà a trasmetterla agli altri Comuni consorziati, una relazione trimestrale sullo stato sanitario dei cani ospitati e sui rapporti intercorsi con il servizio veterinario della AUSL competente.
Art. 14 Servizio di trasporto e smaltimento delle carcasse
Il servizio deve essere svolto con le seguenti modalità:
a) il gestore dovrà avvalersi di un centro di smaltimento autorizzato;
b) le carcasse dei cani soppressi dovranno essere racchiuse e sigillate in sacchi di polietilene e accompagnate da certificazione sanitaria attestante la provenienza e la causa di morte, secondo le indicazioni del servizio veterinario.
Art. 15 Servizio di accalappiamento e pronto soccorso animali incidentati
Il servizio di accalappiamento e pronto soccorso dovrà essere svolto sul territorio di tutti i Comuni convenzionati con le seguenti modalità:
a) reperibilità del legale rappresentante e/o dei collaboratori designati al servizio, mediante messa a disposizione di numero telefonico, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24;
b) pronto intervento a seguito di richiesta, anche solo telefonica, degli uffici comunali e/o organi competenti in materia;
c) utilizzo di personale abilitato e debitamente formato e di mezzi idonei ed adeguati per la cattura, il trasporto ed il ricovero o riconsegna al proprietario individuato;
Qualora il cane recuperato non sia provvisto né di tatuaggio, né di microchip, né di nessun altro elemento di identificazione, il gestore ne dà immediata comunicazione al Comune di provenienza e garantisce l’applicazione del microchip con la collaborazione del proprio responsabile del servizio veterinario, indicando quale proprietario il Comune nel territorio del quale il cane è stato accalappiato.
Art. 16 Apertura al pubblico, ai volontari e promozione delle adozioni
L’appaltatore deve facilitare i momenti di visita del pubblico e le attività di volontariato all’interno della struttura al fine di agevolare l’adozione dei cani; in particolare l’appaltatore dovrà:
a) consentire le visite con orari di apertura al pubblico di almeno 4 ore quotidiane dal lunedì al venerdì, con possibilità di chiusura infrasettimanale di una giornata; deve essere garantita l’apertura di almeno 6 ore il sabato e la domenica;
b) realizzare una entrata specifica per il pubblico ed i volontari nettamente distinta da quella destinata ad attività private, che consenta la visita in condizioni di sicurezza e l’accesso anche a persone diversamente abili;
c) realizzare un’insegna all’esterno di ogni box per specificare la provenienza dei cani;
d) apporre un cartello all’entrata in cui siano chiaramente indicati i giorni e gli orari di apertura al pubblico nonché i numeri di telefono dei referenti dei volontari preposti all’adozione degli animali;
e) realizzare idonea separazione fisica tra le strutture destinate ad attività privata e quelle destinate alla pubblica attività;
f) garantire che i visitatori siano accolti e accompagnati da personale che informi in merito a data e luogo della cattura, alle caratteristiche dell’animale in visione, ecc.
g) assolvimento di tutti gli oneri antinfortunistici, assicurativi e quant’altro dovuto per legge a vantaggio del personale volontario;
h) costante aggiornamento del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Il gestore dovrà divulgare e pubblicizzare adeguatamente giorni e orari di apertura, recapiti telefonici e ogni altro mezzo attraverso il quale l’utenza possa richiedere e ottenere informazioni; al fine di agevolare e promuovere l’affidamento e l’adozione dei cani, potrà altresì organizzare eventi dedicati e campagne di sensibilizzazione, alle quali i Comuni consorziati potranno eventualmente contribuire con il proprio patrocinio.
Art. 17 Garanzie e coperture assicurative
In sede di presentazione dell’offerta, la ditta dovrà presentare apposita garanzia provvisoria, pari al 2% del valore a base di gara, per un importo pari ad Euro 4.300,00.
In sede di stipula del contratto di appalto, la ditta affidataria dovrà:
a) presentare idonea fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10 % del valore contrattuale, salva la riduzione del 50% secondo il combinato disposto degli artt. 75, comma 7 e 113, comma 1 del medesimo D.Lgs., a garanzia delle obbligazioni contrattuali tutte. Tale cauzione definitiva rimarrà valida per tutta la durata contrattuale e dovrà essere svincolata con apposito provvedimento del Comune. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuerà detraendo tale somma dai pagamenti ancora da corrispondere all’appaltatore. La cauzione definitiva deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.
b) Presentare polizza assicurativa RCT per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1.500.000,00.
Art. 18 Personale incaricato e oneri retributivi, previdenziali e assistenziali
L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio, nonché l’art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
L'appaltatore dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio in appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
L'appaltatore dovrà altresì impegnarsi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. Detti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
L'appaltatore dovrà rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Art. 19 Vigilanza, controlli e verifiche
Fermo restando le ispezioni ed i controlli di competenza delle autorità sanitarie, i Comuni consorziati si riservano la possibilità di operare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterranno più convenienti ed opportune, controlli sulla struttura, sulla regolarità della gestione e sull’affidamento o cessione dei cani ospitati e, in generale, sulla corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.
Il controllo sulla regolarità della gestione e sullo stato di salute e custodia dei cani ospiti è affidata anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
L’appaltatore è obbligato a consentire ed agevolare le attività di controllo, anche mediante la esibizione della documentazione prevista dalle norme di settore.
Art. 20 Pagamenti
La liquidazione del corrispettivo avverrà con cadenza trimestrale, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura inoltrata dall’appaltatore, a cui dovranno essere allegati obbligatoriamente i documenti previsti dai precedenti artt. 16 e 17 (report sull’attività del canile, relazione sullo stato di salute dei cani), oltre eventuali necessarie certificazioni a supporto dell’esatta individuazione di quanto dovuto.
In sede di liquidazione del dovuto saranno operate le trattenute relative alle eventuali penalità inflitte.
Art. 21 Subappalto
E' fatto assoluto divieto di cedere o subappaltare il presente appalto. L'eventuale inosservanza darà luogo alla immediata rescissione in danno, con incameramento sia della cauzione sia di ogni eventuale credito al momento vantato dall'Appaltatore.
Art. 22 Penali
L’inosservanza da parte dell’appaltatore delle clausole previste nel presente capitolato speciale e nel contratto comporterà l’applicazione di una penale pari a:
€ 80,00 (euro cento/00) per la prima violazione contestata
€ 100,00 (euro duecento/00) per la seconda violazione contestata
€ 150,00 (euro trecento/00) per la terza violazione contestata.
Restano ferme le sanzioni previste dall’art. 30 della L.R. n. 27/2000 in caso di violazioni della legge.
La formale constatazione della contravvenzione e contestuale specificazione della penale spetta al Responsabile dell’Area competente del Comune di Savignano.
Le penali saranno trattenute, in occasione del pagamento immediatamente successivo, qualora il Comune non ritenesse accoglibili le motivazioni che l'Appaltatore ha facoltà di produrre nei dieci giorni successivi al ricevimento delle contestazioni. In base al tenore delle motivazioni, il Comune ha altresì la facoltà di accordare una riduzione della penalità originariamente indicata.
Resta salva la facoltà del Comune di agire per il risarcimento del danno.
Il prospettato regime di penalità è applicabile anche a seguito di contestazioni mosse dalle competenti autorità sanitarie e/o Amministrative di cui il Comune abbia avuto conoscenza.
Art. 23 Cause di risoluzione
Al profilarsi di reiterate significative inosservanze e/o inadempienze, il Responsabile dell’Area competente potrà disporre la rescissione contrattuale in danno, con incameramento della cauzione.
Si darà luogo alla immediata rescissione in danno con automatico incameramento della cauzione nonché con obbligo dell' Appaltatore a rifondere anche l'ulteriore maggiore danno patito dall'Amministrazione, qualora le strutture logistiche e le potenzialità organizzative dispiegate dall'Appaltatore stesso, all'atto dell'inizio del servizio, si rilevassero difformi rispetto a quelle
prospettate in sede di gara e/o fossero concretamente insoddisfacenti per far fronte al servizio stesso secondo i canoni specificati nei vari articoli del presente C.S.A.
I Comuni convenzionati si riservano altresì la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, nei seguenti casi:
a) grave negligenza o frode nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di gara o di contratto;
c) manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, quale: insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione necessaria;
d) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
e) subappalto non autorizzato;
f) violazione delle norme vigenti in materia di custodia e atti di violenza sugli animali in custodia;
e) ogni altra causa specificatamente indicata nei documenti contrattuali o prevista dalla norma. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra indicate,
l’appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, sarà tenuto al
rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che i Comuni dovranno sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Il Comune di Savignano sul Xxxxxx comunicherà, con raccomandata a.r. o con PEC, l’avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, indicando gli addebiti e concedendo 5 (cinque) giorni per il contraddittorio.
La risoluzione del contratto comporterà l’annullamento dei benefici economici non ancora totalmente maturati.
Art. 24 Subentro
In caso di rescissione contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far subentrare altra Ditta che abbia partecipato alla gara d'appalto, nel rispetto della graduatoria formatasi all'atto dell'aggiudicazione della gara stessa o comunque altra ditta in possesso dei necessari requisiti normativamente previsti.
Art. 25 Controversie
Per dirimere qualsivoglia controversia che non si sia potuto comporre amichevolmente, è competente il Foro di Modena.
Art. 26 Normativa di riferimento
Il servizio dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto:
• dal presente capitolato speciale;
• dalla L. n. 281/1991;
• dal D.P.R. n. 320/1954;
• dalla L.R. n. 27/2000;
• dalla DGR n. 139/2011;
• dalla DGR n. 228/2011;
• dal D.Lgs. n. 196/2003;
• dalla L. n. 266/1991;
• dal D.Lgs. n. 163/2006;
• dal D.Lgs. n. 152/2006;
e di ogni altra norma vigente in materia.
Art. 27 Forma del contratto
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Art. 28 Spese contrattuali
Sono a carico dell' Appaltatore tutte le spese relative e consequenziali al contratto, nessuna eccettuata o esclusa.