Informativa sui diritti di revoca e informazioni ai consumatori della BD24 Berlin Direktversicherung
Informativa sui diritti di revoca e informazioni ai consumatori della XX00 Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
XX00 Xxxxxx Direktversicherung Xxxxxxxxx Xxxxx 00, X 00000 - Xxxxxx
Informativa sui diritti di revoca
Diritto di revoca:
Nei contratti di assicurazione con una durata di almeno un mese, l’assicurato può revocare per iscritto (es. lettera, fax, e-mail) la propria dichiarazione di adesione al contratto entro 14 giorni senza indicarne le motivazioni. Il termine decorre dal rilascio della dichiarazione di adesione al contratto. Per tutelare il termine di revoca è sufficiente l’invio puntuale della revoca. La revoca deve essere indirizzata alla XX00 Xxxxxx Direktversicherung, Xxxxxxxxx Xxxxx 00, X 00000 - Xxxxxx, telefono: x00 (0)00 000 000-000; fax x00 (0)00 000 000-000.
Conseguenze della revoca:
In caso di revoca efficace, la XX00 Xxxxxx Direktversicherung annullerà il contratto di assicurazione e rimborserà i premi già corrisposti.
Informazioni ai consumatori sul contratto di assicurazione
Identità dell’assicuratore (nome, indirizzo commerciale):
XX00 Xxxxxx Direktversicherung
Un marchio della HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG
Xxxxxxxxx Xxxxx 00 X 00000 - Xxxxxx
Telefono: x00 (0)00 000 000-000
Fax x00 (0)00 000 000-000
Iscrizione nel registro di commercio:
Pretura di Amburgo »Amtsgericht Hamburg« HRB 16768
Recapito e soggetti legittimati alla rappresentanza:
XX00 Xxxxxx Direktversicherung
Un marchio della HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG
Xxxxxxxxx-Xxxxxxx-Platz 1 D 20354 - Hamburg
(di seguito denominata “BD24”) rappresentata dal consiglio direttivo:
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx (Pres.), Xxxxxxxx Xxxxxxx (Vicepres.),
Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Attività principale della BD24:
Xx XX00 si occupa dell’assicurazione dei rischi relativi ai viaggi.
Nome e indirizzo dell’autorità di vigilanza competente: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx 000, X 00000 - Bonn xxx.xxxxx.xx
Fondi di garanzia o altre regolamentazioni di indennizzo: Per i prodotti indicati in questo stampato non esistono fondi di garanzia o altre regolamentazioni di indennizzo.
Caratteristiche essenziali delle prestazioni:
Xx XX00 si occupa delle assicurazioni infortuni e contro i danni relativamente ai viaggi. A seconda dell’estensione della copertura assicurativa scelta, la BD24 offre prestazioni derivanti dall’Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio, Assicurazione di interruzione viaggio, Assicurazione malattia in viaggio, Assicurazione per emergenze, Assicurazione infortuni in viaggio, Assicurazione viaggi per responsabilità civile, Assicurazione bagagli o Assicurazione di assistenza stradale conformemente alle condizioni di assicurazione.
L’estensione della copertura assicurativa viene determinata dall’assicurato nel modulo di richiesta. Indicazioni più dettagliate circa il tipo e l’estensione della copertura assicurativa scelta dall’assicurato sono reperibili nella descrizione delle prestazioni contenuta nel modulo di richiesta e nelle condizioni di assicurazione.
Una volta determinato il dovere di elargire la prestazione da parte della BD24, sia relativamente al fondamento che all’ammontare, il pagamento dell’indennizzo avviene entro 2 settimane. La decorrenza di tale termine è bloccata fintantoché la verifica del diritto da parte della BD24 è ostacolata in conseguenza di una colpa della persona assicurata.
Premio complessivo e componenti del premio:
Il premio complessivo da corrispondere deriva dall’estensione della copertura assicurativa scelta dall’assicurato. I rispettivi premi per i componenti della copertura assicurativa sono consultabili nel modulo di richiesta.
I premi menzionati includono le imposte sulle assicurazioni attuali a norma di legge, ad eccezione dall’assicurazione malattia che è esente dalle imposte sulle assicurazioni.
Spese, tasse o diritti supplementari:
Non sono dovuti ulteriori diritti, tasse o spese, ad esempio per l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione.
Dettagli del pagamento e adempimento:
Il premio è un premio una tantum e deve essere pagato all’atto della stipula del contratto.
Limitazione temporale della durata di validità delle informazioni messe a disposizione:
Le informazioni messe a disposizione sono valide a tempo indeterminato.
Inizio del contratto, inizio della copertura assicurativa, durata del periodo vincolato in fase di presentazione della domanda:
Il contratto si realizza all’atto del pagamento del premio dovuto. La copertura assicurativa inizia nel momento indicato dall’assicurato, tuttavia non prima dell’avvenuto pagamento del premio dovuto. Se si pattuisce la riscossione del premio tramite un conto, il pagamento viene considerato puntuale se nel giorno dell’addebito è possibile riscuotere il premio e l’assicurato non si oppone alla legittima riscossione. Se non risulta possibile riscuotere il premio senza colpa dell’assicurato, il pagamento viene comunque considerato puntuale se viene effettuato immediatamente dopo un sollecito di pagamento trasmesso per iscritto da parte dell’assicuratore. Nell’Assicurazione malattia in viaggio la copertura assicurativa inizia inoltre non prima dell’uscita dal territorio nazionale della Repubblica Federale Tedesca e dal territorio nazionale nel quale la persona assicurata ha una residenza. Non è previsto un periodo vincolato.
Nota importante ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge tedesca sul contratto di assicurazione
»Versicherungsvertragsgesetz (VVG)«:
Se il caso assicurativo si verifica dopo la stipula del contratto e in quel momento il premio dell’assicurazione una tantum oppure il primo premio assicurativo non è ancora stato pagato, la BD24 non è obbligata a elargire la prestazione, ad eccezione dei casi in cui l’assicurato non è responsabile per il mancato pagamento.
Informazioni sulla durata dell’assicurazione:
La durata del contratto può essere scelta.
Fine del contratto, diritto di disdetta, tassa amministrativa: Per ciò che concerne l’Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio il contratto termina con l’inizio del viaggio, per tutte le altre assicurazioni alla fine del viaggio ovvero alla conclusione assicurativa concordata. Nell’Assicurazione malattia in viaggio la copertura assicurativa termina all’arrivo sul territorio nazionale della Repubblica Federale Tedesca oppure sul territorio nazionale nel quale la persona assicurata ha una residenza. Non sussiste un diritto alla disdetta anticipata del contratto di assicurazione.
Se la BD24 recede dal contratto in ragione del mancato pagamento del primo premio o del premio una tantum ai sensi dell’art. 37 comma 1 VVG, questa addebita una tassa amministrativa ai sensi dell’art. 39 comma 1 VVG per un ammontare pari a EURO 15,00 per ogni contratto di assicurazione.
Diritto applicabile e foro competente:
Al rapporto contrattuale si applica il diritto tedesco. Eventuali azioni contro la BD24 possono essere presentate ad Amburgo oppure nel luogo nel quale l’assicurato risiede al momento della presentazione dell’azione oppure, in mancanza di questo, nel luogo nel quale dimora abitualmente.
Lingua contrattuale:
La lingua determinante per il rapporto contrattuale e la comunicazione con l’assicurato nel corso della durata contrattuale è il tedesco.
Procedimento di conciliazione e d’appello extragiudiziale: Tentativi di conciliazione e appelli – qualora non sia possibile raggiungere un accordo con la BD24 – possono essere rivolti ai seguenti uffici di conciliazione e d’opposizione:
Per l’Assicurazione malattia in viaggio:
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Xxxxxxxx 00 00 00, X 00000 - Xxxxxx xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xx
Per le altre assicurazioni: Versicherungsombudsmann e.V. Xxxxxxxx 00 06 32, D 10006 - Berlin xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Resta inviolata la possibilità di adire le vie legali.
Possibilità di presentare reclami presso l’autorità di vigilanza competente:
Eventuali reclami nei confronti della BD24 possono essere presentati all’autorità di vigilanza competente:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx 000, X 00000 - Bonn xxx.xxxxx.xx
Legge federale sulla tutela dei dati
»Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)«
Informiamo del fatto che qualora si realizzi un contratto e in caso di sinistro, i dati vengono memorizzati ed eventualmente trasmessi alle associazioni operanti nel settore assicurativo in questione e ai relativi riassicuratori nonché, in caso di necessità, agli addetti incaricati all’assistenza, nella misura in cui ciò si renda indispensabile per l’esecuzione regolare delle relazioni contrattuali. Restano inviolate le prescrizioni sulla trasmissione dei dati della legge federale sulla tutela dei dati. L’indirizzo del relativo destinatario dei dati viene comunicato su richiesta.
Per ulteriori informazioni sull’elaborazione dei dati consultare il sito xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx.
Condizioni di assicurazione per la polizza Cambio di prenotazione VB-BD24-UmV2012
Art. 1 – Persone assicurate e condizioni di assicurabilità Sono assicurate le persone menzionate per nome nella polizza d’assicurazione. Le persone assicurate vengono inserite in un contratto di assicurazione di gruppo stipulato tra la Unister Holding GmbH e la XX00 Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xx marchio della HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG).
Art. 2 – Stipula e termine del contratto di assicurazione
1. Il contratto di assicurazione deve essere stipulato il giorno della prenotazione del volo. Se tra la prenotazione del volo e la data del volo trascorrono più di 7 giorni e meno di 14 giorni, allora il contratto di assicurazione deve essere stipulato entro due giorni dalla prenotazione del volo. Se tra la prenotazione del volo e la data del volo trascorrono più di
13 giorni, allora il contratto di assicurazione deve essere stipulato entro cinque giorni dalla prenotazione del volo.
2. Il contratto di assicurazione termina un giorno precedente alla data del volo originariamente prenotato.
Art. 3 – Premio
Il premio deve essere pagato immediatamente dopo la stipula del contratto di assicurazione. Se al momento del verificarsi di un caso assicurativo non è ancora stato pagato il premio, la BD24 è esentata dall’elargire la prestazione a patto che il contraente o la persona assicurata sia responsabile per il mancato pagamento.
Art. 4 – Inizio e termine della copertura assicurativa
1. La copertura assicurativa inizia a pagamento avvenuto del premio e vale per tutti i voli prenotati delle persone assicurate. È possibile avvalersi dell’assicurazione solo una volta per ogni tratta di volo.
2. La copertura assicurativa termina alla fine del contratto di assicurazione.
Art. 5 – Oggetto della copertura assicurativa ed estensione dell’obbligo di elargire la prestazione
Al verificarsi di un caso assicurativo, la BD24 rimborsa le commissioni per il cambiamento della prenotazione dovute conformemente al contratto e le spese supplementari insorte e documentate fino ad un ammontare pari a 200,00 € per ogni persona assicurata. Si considerano casi assicurativi:
il cambio di prenotazione per voli per i quali è possibile cambiare la prenotazione
l’annullamento e la nuova prenotazione di voli per i quali non è possibile cambiare la prenotazione
il cambio del nome dei viaggiatori.
Il presupposto per il caso assicurativo in caso di nuova prenotazione è il mantenimento della tratta del volo originariamente prenotato. Un eventuale upgrade alla Business Class non rappresenta un caso assicurativo.
Art. 6 – Limitazione della copertura assicurativa
1. Xx XX00 non elargisce la prestazione se il caso assicurativo si verifica a causa degli eventi di seguito indicati:
a) Guerra, guerra civile, eventi paragonabili alla guerra, disordini interni o impiego di armi atomiche, biologiche e chimiche.
b) Energia nucleare o altre radiazioni ionizzanti.
c) Xxxxxxxx e altre iniziative di lotta sindacale.
d) Sequestro e altri attacchi di forza maggiore.
e) Pandemie.
2. Xx XX00 è esentata dall’elargire la prestazione se la persona assicurata, dopo il verificarsi del caso assicurativo, tenta di
ingannare con dolo in merito a circostanze significative per i l fondamento o l’ammontare della prestazione.
Art. 7 – Obblighi in caso di cambio di prenotazione
1. La persona assicurata è obbligata
a) a mantenere il danno il più esiguo possibile ed evitare tutto ciò che potrebbe comportare un inutile aumento delle spese;
b) a segnalare tempestivamente all’agenzia di viaggio l’intenzione di cambiare la prenotazione e ad affidare ad essa l’organizzazione del cambio di prenotazione.
2. Tutte le informazioni relative al sinistro devono essere veritiere e complete. Ci devono essere fornite anche eventuali ricevute e informazioni opportune da noi ulteriormente richieste.
3. Se la persona assicurata viola intenzionalmente uno degli obblighi summenzionati, la BD24 è esentata dall’obbligo di elargire la prestazione. In caso di violazione dell’obbligo per colpa grave, la BD24 è autorizzata a decurtare la prestazione in proporzione alla gravità della colpa. Se la persona assicurata dimostra che l’obbligo non è stato violato per colpa grave, la copertura assicurativa resta in essere.
Art. 8 – Pagamento dell’indennizzo
Se l’obbligo di elargire la prestazione è stato accertato relativamente a fondamento e ammontare, il pagamento dell’indennizzo avviene entro 14 giorni.
Art. 9 – Diritti nei confronti di xxxxx
1. Eventuali diritti di risarcimento nei confronti di xxxxx passano alla BD24 per l’entità di legge fino all’ammontare del pagamento effettuato.
2. Se la BD24 ha pagato degli indennizzi, la persona assicurata è obbligata a cedere i diritti di risarcimento alla BD24 fino all’ammontare del pagamento effettuato.
Art. 10 – Indennizzo derivante da altri contratti di assicurazione
Se nel caso assicurativo è possibile rivendicare un indennizzo derivante da altri contratti di assicurazione, questi obblighi di elargire la prestazione hanno la precedenza sul presente contratto. Ciò vale anche quando in uno di questi contratti di assicurazione è pattuita anche una responsabilità secondaria. Se la persona assicurata comunica il caso assicurativo alla BD24, questa procede alla prestazione anticipata.
Art. 11 – Comunicazioni e dichiarazioni di volontà
Se non diversamente stabilito esplicitamente, le comunicazioni e le dichiarazioni di volontà della persona assicurata, del contraente e della BD24 necessitano della forma scritta.
Art. 12 – Prescrizione
Le rivendicazioni derivanti dal presente contratto di assicurazione cadono in prescrizione entro tre anni. La prescrizione inizia alla fine dell’anno nel quale è sorto il diritto e questo era conosciuto, o avrebbe dovuto essere conosciuto, alla persona assicurata. Se la persona assicurata comunica il danno alla BD24, la prescrizione è bloccata fino a quando la decisione della BD 24 perviene in forma scritta alla persona assicurata.
Art. 13 – Foro competente
1. Il foro competente per eventuali azioni nei confronti della BD24 è Berlino o il luogo di residenza in Germania del contraente o della persona assicurata.
2. Se ammissibile a norma di legge vale il diritto tedesco.