CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO E
L’ALBERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI
AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 0000, X. 000
Xx Comune di Toscolano Maderno e l’Albero Società cooperativa sociale Onlus, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell’art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell’art. 5 della Legge 381/91 stipulano la presente convenzione.
In data …………. tra il Comune di Toscolano Maderno (che di seguito per brevità sarà chiamato COMUNE) con sede a Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx x. 0 Codice Fiscale 00839830171, rappresentato dal Responsabile dell’Area Amministrativa, dott.ssa Edi Fabris, abilitata alla sottoscrizione del presente atto in forza del decreto sindacale n° 6/2015, prot. n° 8380 del 26/06/2015;
E
l’Albero Società cooperativa sociale Onlus (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede a Salò (Bs) – loc. Cunettone via Xxxxxx Xxxxx n. 30 CAP 25087, Codice Fiscale 03122280989, iscritta nella sezione “B” al n. 687 dell’Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor XXXXXXXX XXXXXXX nato a Desenzano del Garda il 20/07/1979 e residente a Toscolano Maderno in via Mezzane 36 CAP 25088, abilitato alla sottoscrizione del presente atto;
VISTI
gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91 e l’articolo 11 della Legge Regionale 21/2003;
PREMESSO
– che con l’affidamento alla COOPERATIVA delle attività oggetto della convenzione, il COMUNE e la COOPERATIVA si pongono i seguenti obiettivi:
favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di propri cittadini che versano in situazioni di disadattamento sociale e/o di emarginazione dal mercato del lavoro;
creare delle opportunità di lavoro per persone disoccupate o escluse dal lavoro proprio a causa della loro situazione di svantaggio sociale, offrendo loro l’opportunità di svolgere un’attività lavorativa, specificamente finalizzata, nell’ambito di un più complesso intervento di promozione umana, al loro recupero e reinserimento sociale;
creare ulteriori opportunità per la realizzazione di strumenti di avvicinamento graduale al mondo del lavoro quali tirocini lavorativi e borse lavoro;
– che la scelta del convenzionamento con la COOPERATIVA è motivata dal fatto che:
le Cooperative sociali svolgono la propria azione sociale precipuamente nell’ambito territoriale, integrandosi nella rete dei servizi per la riabilitazione dei disabili, dei
pazienti psichiatrici, delle persone soggette a dipendenza, delle persone detenute e di altre categorie di utenti a rischio di emarginazione;
le Amministrazioni Locali e le Cooperative Sociali sono perciò espressione della medesima comunità locale, a cui compete il dovere di tutelare i soggetti più deboli e possono quindi coordinare ed integrare la comune azione, salvaguardando le rispettive autonomie e peculiarità istituzionali, promuovendo e avviando interventi a favore delle persone in condizioni di disagio individuale ed emarginazione sociale;
– che la COOPERATIVA è stata individuata a seguito di avviso pubblico per la formazione di un elenco speciale delle Cooperative di tipo B ai sensi della legge n. 381/1991 al fine di stipulare delle convenzioni (art. 5 comma 1), approvato con determina Ufficio Servizi Sociali n° 42 del 02/04/2015 n° gen. 78/2015, e conseguente formazione dell’Elenco come da verbale approvato con determinazione Ufficio Servizi Sociali n° 55 del 18/05/2015, n° gen. 193/2015;
– che permangano per la COOPERATIVA le condizioni per l’iscrizione all’Albo regionale ai sensi della legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;
– che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all’inserimento lavorativo dei persone svantaggiate, la COOPERATIVA svolge le seguenti attività: gestione e pulizia del verde, servizi di pulizia e igiene, disinfestazione e derattizzazione, piccole manutenzioni, traslochi e facchinaggio, servizi ausiliari di supporto.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto della convenzione
È affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento del servizio di pulizia degli edifici comunali elencati nell’allegato protocollo tecnico secondo le modalità e la cadenza specificate nello stesso.
Art. 2 – Durata
La presente convenzione ha durata dal 01/09/2015 al 31/12/2018.
Art. 3 – Obblighi della cooperativa
La COOPERATIVA si impegna:
a) ad organizzare l’attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall’art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all’art. 4 della presente convenzione;
b) ad impiegare per l’espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell’attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della COOPERATIVA e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La COOPERATIVA si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
c) a nominare
quale responsabile dello svolgimento delle attività, il signor Xxxxx Xxxxxx;
quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, la signora Xxxxxxxx Xxxxxx;
d) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell’art. 2 della Legge 381/91;
e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
f) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
g) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;
h) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
i) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del COMUNE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
j) a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l’assunzione di n° 2 (due) persone indicate dal COMUNE di concerto con la COOPERATIVA o – in assenza di indicazioni del COMUNE entro n. 30 giorni antecedenti la data di avvio del servizio – individuate dalla COOPERATIVA ed appartenenti alle tipologie indicate dall’art. 4 della Legge 381/91, per tutta la durata della convenzione, con lo scopo di a creare nuove opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, che saranno rendicontate nella relazione semestrale di cui al punto m);
k) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell’attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
l) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel protocollo tecnico, allegato alla presente convenzione;
m) a trasmettere al COMUNE almeno ogni semestre una relazione sull’attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per
ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part–time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni).
Art. 4 – Progetti personalizzati di inserimento lavorativo
Un referente designato dalla COOPERATIVA ed un rappresentante del Servizio inviante o del COMUNE predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla COOPERATIVA.
Art. 5 – Verifiche periodiche e controlli
Al fine di garantire l’effettiva attuazione della presente convenzione, il COMUNE potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della COOPERATIVA e con i lavoratori svantaggiati.
Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla COOPERATIVA. Il referente del COMUNE incaricato del controllo e alla vigilanza il Responsabile dell’Area Amministrativa. Il COMUNE comunica entro 30 giorni alla COOPERATIVA l’eventuale sostituzione dei predetti referenti.
Art. 6 – Obblighi del COMUNE
Il COMUNE si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati il seguente corrispettivo:
costo orario 17,90 euro IVA esclusa, comprensivo della fornitura di tutti i materiali ed attrezzature occorrenti, per un monte ore annuo pari a 2660;
costo annuo, comprensivo di materiale, pari a 47.614,00 euro IVA esclusa, da corrispondere entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
Eventuali prestazioni straordinarie richieste dall’ufficio competente del Comune (ufficio Segreteria) comporteranno un costo orario di 17,90 euro IVA esclusa.
Art. 7 – Ritardi nei pagamenti
Per ritardati pagamenti il COMUNE si impegna a versare alla COOPERATIVA gli interessi di legge come da Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231.
Art. 8 – Consorzi
Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l’eventuale sostituzione della cooperativa esecutrice deve essere autorizzata da parte del COMUNE.
Art. 9 – Risoluzione della convenzione
La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:
– grave inadempimento della COOPERATIVA;
– ritardato pagamento del corrispettivo da parte del COMUNE per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all’articolo 6;
– riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto.
È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall’Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte del COMUNE, sulla
base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.
Art. 10 – Risoluzione delle controversie
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all’interpretazione e all’applicazione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati:
uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.
Il ricorso agli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia.
Gli arbitri decidono in modo rituale quali mandatari delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Il Collegio decide entro novanta giorni dall’accettazione dell’ultimo arbitro.
Le decisioni del Collegio sono definitive salvo i casi per i quali la legge ne consenta l’impugnazione davanti all’autorità giudiziaria.
Art. 11 – Cauzione
A garanzia della regolare esecuzione dell’attività la COOPERATIVA costituirà una cauzione pari al 3% dell’importo complessivo mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza.
Art. 12 – Spese di stipula della convenzione
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA.
Art. 13 – Allegati alla convenzione
Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:
– protocollo tecnico
– autocertificazione dell’iscrizione all’Albo Regionale
– elenco operatori
– elenco volontari
– polizza fideiussoria.
Art. 14 – Referenti del Comune
Il COMUNE nomina quali propri referenti:
la signora Xxxxx Xxxxx, a cui rivolgersi per problemi di carattere amministrativo; la signora Xxxxx Xxxxxxx per gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate.
Letto confermato e sottoscritto
Per il COMUNE Il Responsabile dell’Area Amministrativa Dott.ssa Edi FABRIS | Per la Cooperativa Sociale Il Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxx |