ACCORDO QUADRO TRA
AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE ABRUZZO NELL’AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI.
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO TRA
ARIC Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, con sede in Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx, 4- 64018 in qualità di Soggetto Aggregatore, Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza della Regione Abruzzo, Codice Fiscale e Partita iva 91022630676; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx, nelle persone del Commissario Straordinario, avv. Xxxxxxx Xxxxxxx e sub Commissario avv. Xxxxx Xxxxxxxxx, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 04.10.2019, che agiscono esclusivamente in nome e per conto della predetta Agenzia, (nel seguito, per brevità denominato anche “ARIC” o l’Agenzia”)
E
, con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , X.XXX , domiciliata ai fini del presente Atto in , Via , in persona del legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da , [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente Atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente Atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. ] (nel seguito per brevità “Fornitore”)
PREMESSO
a) che, ai sensi della L.R. 34/2016 e s.m.i., ARIC è Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore Regionale, di cui all’art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l’acquisizione di beni e servizi a favore di Aziende Sanitarie ed Enti locali aventi sede nel territorio regionale;
b) che, con Delibera ANAC nr. 781 del 04/09/2019 “Aggiornamento dell’elenco dei soggetti aggregatori” è stata individuata come Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo, l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza (ARIC);
c) che con Determinazione SA n. 3/20 del 23.01.2020, è stato insediato apposito Collegio Tecnico dei referenti delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo i quali, con apposito
mandato hanno elaborato il capitolato tecnico ed i relativi fabbisogni per ciascuna Azienda Sanitaria;
d) che, in esecuzione di quanto precede, A.R.I.C., in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo, ha indetto con determina n. 78/21 del 30.03.2021una procedura SDA, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 50/16 e s.m.i., mediante piattaforma telematica xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, finalizzata alla stipula di Accordi Quadro con unico operatore per ciascun lotto per la fornitura di Mezzi di contrasto, occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, suddivisa in n. 84 lotti, per un importo complessivo quadriennale dell’appalto a base d’asta di € 12.426.866,60 (iva esclusa), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
e) che, con Determina n. xx del xxxxx, l’ARIC ha aggiudicato definitivamente la gara al Fornitore:………………………………………….per il
lotto/i……………………………………….CIG………………………….Importo……………………….
f) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Atto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara;
g) che, a seguito della sottoscrizione del presente accordo quadro, le singole AA.SS.LL procederanno all’emissione di ordinativi di fornitura necessari tramite la sottoscrizione dei contratti attuativi;
h) che il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per ARIC nei confronti del Fornitore, salvo quelle allo stesso espressamente riferite, ricomprendendo il presente atto, le condizioni contrattuali generali a cui devono riferirsi le singole Amministrazioni Contraenti ai fini della stipula dei successivi Contratti Attuativi e per l’emissione degli Ordinativi di fornitura;
i) che il Fornitore dichiara che, quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal bando di gara, dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato d’Oneri e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, dichiara che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che i controlli sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal Fornitore hanno avuto esito positivo come da nota del Rup prot………...del… ;
k) che è stata acquisita l’informazione antimafia oppure (nei casi di cui all’art. 92 c. 3 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) il presente contratto viene sottoscritto da
Aric ed il Fornitore in assenza di informazione antimafia, richiesta da Aric mediante
B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia). L’Aric e il Fornitore convengono esplicitamente che il presente contratto si risolve di diritto in caso di riscontro positivo della predetta informazione antimafia. Ciò vale a tutti gli effetti come clausola risolutiva espressa del presente Accordo Quadro. In tale evenienza l’ARIC provvederà a comunicare tempestivamente al Fornitore l’avvenuta risoluzione contrattuale.
l) che il Fornitore ha prodotto la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente Xxxx, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da A.R.I.C., per conto delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, da una parte ed il Fornitore, dall’altra parte, e con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire, a favore delle Aziende Sanitarie, la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico, nell’Allegato al Capitolato tecnico, nel Capitolato d’oneri e nel presente Accordo Quadro.
b) Aziende Sanitarie: ASL di Pescara, ASL Avezzano Sulmona L’Aquila, ASL Lanciano Vasto Chieti e ASL Teramo che, sulla base della normativa vigente, sono legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro;
c) Fornitore: l’aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto ed, in particolare, a fornire quanto aggiudicato alle Aziende Sanitarie;
d) Capitolato Tecnico: il documento che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto dell’Accordo Quadro.
e) Contratto Attuativo: rapporto contrattuale intercorrente tra l’Azienda Sanitaria ed il Fornitore, con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore dell’Azienda Sanitaria la prestazione appaltata per i fabbisogni dichiarati e alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nel presente Accordo Quadro.
f) Direttore dell’Esecuzione del Contratto: il rappresentante della Asl contraente, responsabile dei rapporti tra l’Azienda Sanitaria stessa ed il Fornitore, in merito alla gestione del rispettivo Contratto Attuativo. A tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell’Azienda Sanitaria nei confronti del Fornitore.
ARTICOLO 2
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
- il capitolato tecnico;
-il capitolato d’oneri;
-la tabella elenco lotti;
- tutti gli Allegati compilati e prodotti dal Fornitore e in particolare:
- l’offerta economica;
- le schede tecniche;
- la garanzia definitiva.
ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE
Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dal presente Atto e dagli altri atti di gara, dal Codice dei Contratti D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti.
I singoli rapporti contrattuali tra la Asl contraente ed il Fornitore saranno regolati dalle disposizioni sopra indicate e dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro ed i relativi allegati, l’A.R.I.C. e/o la Asl contraente, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai
soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
ARTICOLO 4
OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento della fornitura di mezzi di contrasto occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo.
Unitamente alla fornitura dei prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi, in quanto attività comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali quali:
a) trasporto e consegna;
b) assistenza e consulenza alla fornitura.
In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a garantire i prodotti oggetto della fornitura di cui sopra per il/i lotto/i n. e in conformità al presente Accordo Quadro, nella misura richiesta dalle Aziende sanitarie contraenti con gli ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun lotto.
Il quantitativo massimo di cui sopra esprime il limite massimo per l’accettazione degli ordinativi di fornitura emessi dalle AA.SS.LL. contraenti.
Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Asl al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, iva esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.
Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi dalla stipula del presente atto.
Nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro l’ A.R.I.C. si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità dello stesso nel caso in cui, alla sua data di scadenza i valori massimali della fornitura risultassero non ancora esauriti o di incrementare il relativo massimale, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente Atto e nei suoi allegati, fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del X.x.xx. n. 50/2016 e s.m.i..
ARIC si riserva altresì di prorogare l’Accordo Quadro in essere, per il tempo necessario alla stipula di una nuovo Contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura. Anche le estensioni/integrazioni dei singoli Contratti Attuativi sono consentite, durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro, da parte di ciascuna Azienda Sanitaria interessata sempre entro il limite massimo dell'importo previsto dall’accordo quadro.
Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per A.R.I.C. nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all’emissione degli ordinativi di fornitura da parte delle singole
AA.SS.LL. contraenti. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell’Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di A.R.I.C. e delle Aziende Sanitarie.
ARTICOLO 5 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso:
- dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta;
- prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime;
- si obbliga a fornire la fornitura in oggetto per il/i lotto/i n. e in conformità al presente Accordo Quadro;
- si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie;
- si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’ordinativo di Xxxxxxxxx ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la Asl contraente e chiedere l’invio di un nuovo ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- si impegna ad eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nell’allegato al capitolato tecnico e nell’Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;
- è consapevole di dover fornire Aziende sanitarie pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL Contraente;
- si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro;
- si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di A.R.I.C., assumendosene ogni relativa alea;
- al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- è tenuto a comunicare tempestivamente ad A.R.I.C. ed alle singole AA.SS.LL. le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge;
- è tenuto a comunicare tempestivamente ad A.R.I.C. ed alle AA.SS.LL. le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;
- conferma di essere a conoscenza del fatto che A.R.I.C. e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara e il quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di
A.R.I.C. e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto;
- dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 6
CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Ciascuna ASL Contraente nomina, in riferimento al presente Accordo Quadro, un Direttore dell’Esecuzione del Contratto, tenuto anche a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali, il cui nominativo andrà comunicato al Fornitore.
Ciascuna ASL Contraente avrà altresì l’onere di richiedere al Fornitore informazioni circa l’andamento dell’esecuzione dei contratti, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria competenza e impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.
Le AA.SS.LL. contraenti, anche tramite terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative dei prodotti consegnati con quelli descritti nel Capitolato Tecnico, nell’Allegato al Capitolato tecnico e nell’offerta economica del Fornitore.
Il Fornitore si obbliga a consentire alla ASL Contraente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga, pertanto, a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie.
Nessuna variazione o modifica all’Accordo Quadro può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del contratto.
ARIC non è responsabile degli eventuali inadempimenti del Fornitore: ciascuna ASL deve contestare direttamente al Fornitore e notificare solo per conoscenza ad ARIC.
Per tutta la durata della Accordo Quadro, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, indicandone nominativo, riferimento telefonico ed e-mail, un Responsabile del Contratto Attuativo, con incarico di essere il referente nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente per quanto di rispettiva competenza.
Il suddetto Responsabile avrà dunque la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore ed è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare una reperibilità telefonica.
Il Referente dell’Accordo Quadro per ARIC è il proprio rappresentante legale.
ARTICOLO 7
CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE, MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo dovuto da ciascuna Asl contraente al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura, sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL Contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL Contraente solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento.
I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN direttamente alle ASL Contraenti. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con Pec., da parte della ASL Contraente.
ARTICOLO 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con la stipula dell’Accordo Quadro e dei successivi Contratti attuativi con ciascuna Azienda Sanitaria, il Fornitore assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato d’oneri, nell’allegato al capitolato tecnico e nel presente Accordo Quadro, si conviene che, in ogni caso, l’A.R.I.C., in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, l’Accordo Quadro nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine, l’ A.R.I.C. verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione ad A.R.I.C. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dell’Aquila.
Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 9
PENALI A CARICO DEL FORNITORE
Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d’oneri.
Ferma restando l'applicazione della penalità, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ciascuna ASL Contraente ha facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza ad Aric. In tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’allegato al Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata ad ARIC, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nell’Allegato al Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 10 GARANZIA DEFINITIVA
Come indicato nel Capitolato d’oneri, a garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore medesimo ha prestato in data una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. lgs. n 50/2016 e s.m.i. , di Euro /00 ( ), in favore di ARIC, mediante , fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del medesimo decreto.
ARTICOLO 11 RISOLUZIONE E RECESSO
Per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oltre che alle disposizioni dell’allegato al capitolato tecnico e del Capitolato d’Oneri.
In caso di risoluzione, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
In ogni caso, resta fermo il diritto della ASL Contraente e/o del Soggetto aggregatore al risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 12
OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. x.xx. n. 50/2016 e s.m.i. e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Fornitore si impegna a rispettare altresì ogni eventuale clausola sociale indicata nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d’oneri e in tutti i relativi allegati.
Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento e dal Codice Etico dei dipendenti della ASL Contraente, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
Il Codice di comportamento dei dipendenti della ASL Contraente sarà messo a disposizione del Fornitore.
Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore e ad inviare alla ASL Contraente comunicazione dell’avvenuta trasmissione degli stessi.
ARTICOLO 13 SUBAPPALTO
[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Accordo Quadro.
[da inserire se l’Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
Il Fornitore affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle prestazioni contrattuali [seguono specificazioni]
Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore dichiara di aver rispettato le condizioni previste dal capitolato d’oneri e dalla normativa vigente per l’affidamento in subappalto e di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsto nel Capitolato d’Oneri e dalla normativa vigente.
ARTICOLO 14
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. AMMISSIBILITÀ DELLA CESSIONE DEI CREDITI
Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’Accordo Quadro non può essere ceduto a pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente documentate dal Fornitore.
a) In caso di cessione, gli atti non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario non abbia proceduto nei confronti di essa a mezzo PEC alle comunicazioni previste dalla normativa vigente e il soggetto risultante dall'avvenuta cessione non abbia documentato, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Capitolato d’oneri, in accordo al D.lgs. n. 50/2016.
b) Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla lettera a).
c) In assenza delle comunicazioni e in caso di violazione di detto divieto, l’ARIC e le AA.SS.LL. Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ed il Contratto Attuativo.
La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. E’ fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi. Considerata la categoria merceologica oggetto dell’Accordo Quadro, ARIC si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.
ARTICOLO 15
SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RECAPITI
Fermo restando l’obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza ad ARIC ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) alla ASL Contraente, fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti l’esecuzione del presente Accordo Quadro e i Contratti Attuativi via posta elettronica ai seguenti indirizzi:
PEC ASL - Pescara: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xx
- Chieti: xxxxx@xxx.xxx0xxxxxxx.xx
- Teramo: xxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
- L’Aquila: xxxxxxxxxxxx@xxx.xxx0xxxxxxx.xx
PEC Fornitore - …………………………………………
ARTICOLO 16
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo) ad eccezione di quelli che fanno carico ad ARIC e alle AA.SS.LL. contraenti per legge. Si procederà alla registrazione solo in caso d’uso.
Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ARTICOLO 17 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore ed ARIC è competente in via esclusiva il Foro dell’Aquila.
Tutte le controversie derivanti dai rapporti tra il Fornitore e le singole ASL Contraenti sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di competenza dell’ambito territoriale in cui opera l’Amministrazione Contraente.
ARTICOLO 18
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore dichiara di avere preso visione delle informazioni indicate nella documentazione di gara circa il trattamento dei dati personali.
ARIC si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di privacy, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
ARTICOLO 19 CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE
Con la sottoscrizione del presente atto, il Legale Rappresentante del Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e dell’ARIC che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi del disposto di cui all’art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.
ARTICOLO 20 CLAUSOLA FINALE
Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Pescara, lì
ARIC – Il Commissario Straordinario Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx
x.xx digitalmente
ARIC – Il Sub-Commissario Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx
x.xx digitalmente
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, come meglio specificato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei paragrafi della presente Accordo Quadro e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente con la sottoscrizione in calce
Pescara, lì
(FORNITORE)
x.xx digitalmente