CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
UNIONMECCANICA
UNIONE NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA METALMECCANICA
CONFAPI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
29 MAGGIO 2003
per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti
UNIONMECCANICA-CONFAPI, FIM-CISL, UILM-UIL, parti stipulanti e firmatarie, sono proprietarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro 29 maggio 2003 da valere per le aziende e i lavoratori della piccola e media industria metalmeccanica
Le medesime associazioni riconoscono e dichiarano che lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro è stato coordinato e redatto dai signori:
- Xxxx Xxxxx Xxxxxx, in rappresentanza e su mandato pro tempore della Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Metalmeccanica, UNIONMECCANICA-CONFAPI;
- Xxxxxxx Xxxxxxxx, in rappresentanza e su mandato pro tempore della Associazione sindacale FIM-CISL;
- Xxxxxxxx Xxxxxxx, in rappresentanza e su mandato pro tempore della Associazione sindacale UILM-UIL.
UNIONMECCANICA, FIM-CISL e UILM-UIL, pertanto, si riservano tutti i diritti di sfrutta- mento economico del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
COSTITUZIONE DELLE PARTI
In Roma, 29 maggio 2003
tra
UNIONMECCANICA - Unione nazionale della piccola e media industria metalmeccanica, rappresentata dal presidente Xxx Xxxx, dai vice presidenti Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx,
Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx assistiti dal segretario nazionale Xxxx Xxxxx Xxxxxx
e dalla commissione sindacale composta da Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx
e con la partecipazione di una delegazione di imprenditori metalmeccanici composta da Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx,
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx
e con l’assistenza della CONFAPI - Confederazione italiana della piccola e media industria, rappresentata dal presidente Xxxxxx Xxxxxx, assistito dal direttore generale Xxxxxx Xxxxxxxxxx
e
la FIM-CISL, Federazione italiana metalmeccanici, rappresentata dal segretario generale Xxxxxxx Xxxxxxxx e dai segretari nazionali Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx,
Xxxxxxx Xxxxx
e da una delegazione composta da Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Canadà, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxx, Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx,
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx e con la collaborazione tecnica dell’ Avv. Xxxxxx Xxxxxxx
la UILM-UIL, Unione italiana lavoratori metalmeccanici, rappresentata dal segretario gene- rale Xxxxxxxx Xxxxxxx, dai segretari nazionali Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx
e da una delegazione composta da Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Di Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e con la collaborazione tecnica dell’ Avv. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
assistite rispettivamente dalle segreterie generali della CISL e della UIL
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese associate a UNIONMECCANICA.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce il precedente C.c.n.l. 7 luglio 1999 a tutti gli effetti e, dunque, anche ai fini del terzo comma dell’art. 48, punto 1), Disciplina Generale.
I firmatari del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro convengono che i sindacati stipulanti il precedente C.c.n.l. del 7 luglio 1999 saranno destinatari di tutti i diritti ed istituti pre- visti nella Disciplina generale e di ogni ulteriore diritto che il presente Contratto attribuisca alle parti stipulanti.
I. PREMESSA
Il contratto collettivo nazionale di lavoro trova la sua definizione nello spirito del Protocollo 23 luglio 1993, ed è finalizzato a relazioni industriali più partecipative e ad una regolazione del- l’assetto della contrattazione collettiva, tale da consentire ai lavoratori di accedere a benefici economici che non abbiano caratteristiche inflazionistiche e nel contempo alle imprese una gestione programmata del costo del lavoro e lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane. Gli assetti contrattuali sono quelli previsti dal Protocollo sottoscritto tra Governo, CONFA- PI, CONFINDUSTRIA, INTERSIND e ASAP e CGIL-CISL-UIL il 23 luglio 1993. Il presente
contratto collettivo nazionale di lavoro è stipulato in applicazione e nel rispetto dei contenuti del citato Protocollo.
Le parti stipulanti si impegnano reciprocamente, a nome proprio e delle rispettive strutture ter- ritoriali e delle rappresentanze sindacali unitarie, al rispetto del sistema di regole sottoscritto dalle parti stesse per lo svolgimento ed il mantenimento delle relazioni industriali a tutti i livelli.
Le parti stipulanti si impegnano inoltre a rispettare ed a far rispettare alle aziende e ai lavo- ratori il presente contratto per il periodo della sua validità. A tal fine UNIONMECCANICA si impegna ad adoperarsi e ad intervenire per la completa osservanza, da parte delle aziende asso- ciate, delle condizioni pattuite, mentre le xx.xx. stipulanti si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni intese a modificare quanto ha formato oggetto di accor- do ai vari livelli.
La contrattazione aziendale è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993 nello spirito dell’attuale prassi e dando attuazione al particolare riguardo per le piccole imprese, ivi previsto.
La contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie definite in altre sedi nego- ziali. La stessa verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità con i criteri e le procedure ivi indicati.
Sono titolari della contrattazione aziendale, per le materie e con le procedure e criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti e le rappresentanze sindacali unitarie.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle API alle quali sono associate o conferiscano mandato.
La presente premessa è parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro.
DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI STIPULANTI
Le parti stipulanti si impegnano a promuovere sul territorio nazionale, la più ampia applica- zione dell’Accordo Interconfederale CONFAPI – CGIL, CISL, UIL del 20 dicembre 2000 sulla conciliazione e l’arbitrato.
II. PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva. Le parti per la dinamica degli effetti economici del contratto collettivo nazionale di lavoro fanno riferimento al punto 2 del capitolo Assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993.
Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate, dalla parte che ha dato disdetta, in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto la disdetta deve darne riscontro all’altra entro 20 giorni.
Nei tre mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza e comunque per un periodo complessivo di quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non intraprenderanno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
La violazione dell’impegno, come sopra assunto, comporterà a carico della parte inadempien- te l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la “inden- nità di vacanza contrattuale” appresso definita.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sarà cor- risposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione.
Tale elemento provvisorio avrà invece decorrenza dal quarto mese dalla presentazione delle proposte di modifica qualora le stesse siano presentate oltre la data di scadenza del contratto col- lettivo nazionale di lavoro.
L’importo di tale elemento provvisorio, denominato indennità di vacanza contrattuale, sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali tabellari conglobati vigenti, comprensivi dell’ex indennità contingenza.
Trascorsi sei mesi di vacanza contrattuale l’importo di cui sopra sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmata.
Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
NORMA TRANSITORIA
Le parti convengono di costituire, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto, un gruppo di lavoro paritetico, formato da sei rappresentanti per UNIONMECCANICA e da sei rappresentanti per le parti stipulanti il presente contratto, con il compito di definire congiun- tamente, entro il 30 giugno 2006, un’ipotesi di testo contrattuale che, senza comportare aggra- vi economici, modifiche o mutamenti sostanziali rispetto al presente contratto, risulti semplifi- cato nella parte formale ed aggiornato nella corrispondenza alla legislazione vigente, per faci- litare un’interpretazione uniforme del testo contrattuale e ridurre, per quanto possibile, l’in- sorgere di contenzioso.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti concordano che per il rinnovo della parte economica relativa al secondo biennio (1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2006), per determinare gli incrementi retributivi, verrà adottato un valore punto pari a 16,55 euro.
III. PROCEDURA PER IL RINNOVO DEGLI ACCORDI AZIENDALI
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale, come in Premessa, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno dura- ta quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
In coerenza con quanto previsto in Premessa, le richieste di rinnovo dell’accordo aziendale dovranno essere sottoscritte congiuntamente dalle strutture territoriali delle organizzazioni sin- dacali stipulanti e dalla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, dalle organizzazioni sindacali nazionali e dalla rappresentanza sin- dacale unitaria, e devono essere inviate all’azienda in tempo utile, al fine di consentire l’apertu- ra delle trattative due mesi prima della scadenza dell’accordo.
Le richieste devono essere inviate contemporaneamente per conoscenza all’associazione delle piccole e medie industrie cui l’azienda è iscritta o ha conferito mandato.
La direzione aziendale darà riscontro delle richieste entro 20 giorni dal loro ricevimento. Nei due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla sca-
denza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né pro- cederanno ad azioni dirette.
XXXXX CONCORDATA NEL VERBALE DI ACCORDO STIPULATO IN SEDE MINISTERIALE IL 4 FEBBRAIO 1997
Nel riconfermare, in relazione alla presente intesa, l’accordo del 23 luglio 1993 e il punto 3 della premessa del CCNL UNIONMECCANICA, si ribadisce specificamente la non sovrappo- nibilità nell’anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali.
IV. VERIFICA PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 1993
Le Parti stipulanti riconfermano la validità della politica dei redditi e del conseguente Protocollo del 23 luglio 1993, che prevede un assetto contrattuale su due livelli, come fonda- mento di un sistema regolato di relazioni sindacali, finalizzato al controllo dell’inflazione, allo sviluppo economico, alla promozione della competitività delle imprese, alla salvaguardia del potere d’acquisto delle retribuzioni e a un’equa distribuzione degli aumenti di produttività.
Rilevano altresì la necessità di precisare meglio la divisione di competenze tra la contratta- zione nazionale e quella decentrata, al fine di evitare sovrapposizioni e di ampliare a tutti i lavo- ratori la possibilità di partecipare alla distribuzione della produttività.
Invitano pertanto le rispettive Confederazioni ad attivare un negoziato finalizzato a una rifor- ma del Protocollo del 23 luglio 1993.
Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che, in assenza di tale riforma, affronteranno i problemi della non sovrapponibilità dei livelli contrattuali e della partecipazione dei lavorato- ri alla distribuzione della produttività in occasione del rinnovo del biennio economico in sca- denza il 31 dicembre 2004.
V. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto si applica:
a) agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la lavorazione del metal- lo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante;
b) agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio considerati affini ai metalmeccanici;
c) alle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore metalmeccanico interconnes- sioni di significativa rilevanza.
L’inquadramento settoriale delle aziende ed il relativo campo di applicazione sono così definiti:
A) SIDERURGICO: COMPRENDE GLI STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE DI:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferro leghe;
d) semiprodotti (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
Alle produzioni suindicate si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokerie, agglomerazione, trattamento termico.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produt- tivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgica, quando il processo produttivo si inizia a caldo e procede anche a freddo senza soluzione di continuità.
Le parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né‚ hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di cui alla voce a), stesso comma.
B) NAVALMECCANICO: COMPRENDE GLI STABILIMENTI CHE SVOLGONO ATTI- VITÀ DIRETTA ALLA:
- costruzione (nel suo totale complesso), allestimento, armamento, manutenzione e riparazione di navi, di imbarcazioni di qualunque tipo e di galleggianti, compresi i bacini, pontoni e chiatte;
- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro parti;
- esercizio di bacini di carenaggio.
C) ELETTROMECCANICO ED ELETTRONICO: COMPRENDE GLI STABILIMENTI FABBRICANTI ESCLUSIVAMENTE E PREVALENTEMENTE PRODOTTI CHE UTI- LIZZINO ELETTRICITÀ E NEI QUALI LA PARTE ELETTRICA SIA TIPICA E DI IMPORTANZA FONDAMENTALE, QUALI:
- macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione, misura ed utiliz- zazione dell’energia elettrica comunque prodotta;
- apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia, radiotelegrafia, diffu- sione, registrazione ed amplificazione sonora, televisione;
- produzione di apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia;
- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferi- che e funivie;
- apparecchi per l’utilizzazione dell’energia elettrica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica;
- impianti ed apparecchiature elettroniche,
- produzione, l’implementazione e la manutenzione di hardware e software informatici;
- produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale componentistica;
- fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese.
L’esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche, pur applicate a pezzi o complessi destinati alla elettromeccanica ed elettronica, che non siano identificabili con veri e propri complessi utiliz- zanti l’elettricità, non determina l’appartenenza al settore.
D) AUTO-AVIOMOTORISTICO: COMPRENDE GLI STABILIMENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DIRETTE ALLA COSTRUZIONE IN SERIE, NEL LORO TOTALE COMPLESSO, DI:
- autovetture;
- autocarri;
- carrozzerie per autovetture ed autocarri;
- aeromobili, missili e veicoli spaziali;
- motori per la propulsione di autovetture, autocarri, aeromobili e missili.
Sono compresi nel settore gli stabilimenti che producono trattori agricoli, che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto producono autoveicoli.
E) METALLURGIA NON FERROSA: COMPRENDE GLI STABILIMENTI CHE SVOL- GONO ATTIVITÀ DIRETTA ALLA:
- produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento, ecc.);
- fusione di metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.);
- trasformazione plastica di metalli non ferrosi e loro leghe in laminati, estrusi, imbutiti, stam- pati, fucinati e tranciati.
F) FONDERIE DI SECONDA FUSIONE: COMPRENDE GLI STABILIMENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DIRETTA ALLA:
- fusione di ghisa in getti;
- fusione di acciaio in getti.
G) MECCANICA GENERALE: COMPRENDE GLI STABILIMENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DIRETTE ALLA:
- forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell’acciaio;
- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell’acciaio;
- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini;
- carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici, motrici idrauliche, a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici, organi di trasmissione e cuscinetti a sfera;
- attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato e della sua posa in opera;
- impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchi per la generazione ed utiliz- zazione della energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura diversa dall’elet- tricità; apparecchi, utensili e strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia e odontoiatria; macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, ecc.; apparecchi ed utensili per il trattamento meccanico di minerali e pietre; apparecchi ed utensili per la lavorazione di marmi ed affini; macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali; macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materia sintetica (resine);
- macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare cartoni, carta per cartotecnica, legatoria, stampa; macchine, apparecchi ed accessori per l’industria tessile e dell’abbigliamento; macchine ed apparecchi per l’agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma;
- utensili per macchine operatrici; strumenti di officina; utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche;
- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere; apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento;
- macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento d’aria, lavanderia e stireria;
- macchine ed impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e distributori automatici;
- armi e materiale per uso bellico, da caccia e sportivo; macchine ed apparecchi per lavorazio- ni e produzione di meccanica varia e di meccanica fine, come: macchine ed apparecchi per la prova, misura e controllo;
- apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzio- ne; macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici o simili, lavorazioni ottiche in gene- re, orologi in genere;
- modelli meccanici per fonderia. Costruzione di:
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed apparecchi da cucina;
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
- bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle;
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
- strumenti musicali metallici;
- oggetti in ferro battuto;
- scatolame ed imballaggi metallici;
- fabbricazione di tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;
- lavorazione tubi;
- installazione di impianti, manutenzione e gestione di impianti industriali e di complessi mec- canici, idraulici, termici, elettrici, di sollevamento ed ecologici, telefonici e di reti telefoniche, elet- triche ed affini e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale.
H) L’ESECUZIONE PRESSO TERZI DELLE ATTIVITÀ REGOLATE DAL PRESENTE CONTRATTO.
I) L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DA PARTE DI ENTI E SOGGETTI CHE LA EROGHINO ANCHE A FAVORE DI IMPRESE A CUI SI APPLICA IL PRESENTE CCNL.
NORMA COMUNE A TUTTI I SETTORI
Quando l’attività è unica, l’inquadramento di una azienda in un settore è determinato dall’at- tività effettivamente esplicata secondo le descrizioni enunciate nelle definizioni dei settori. Se sono esercitate diverse attività con carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavo- ro le norme corrispondenti a ciascuna attività. Quando invece distinte attività non sono autono- me, la loro appartenenza al settore è determinata dal criterio della prevalenza.
Per l’attuazione dei criteri di cui sopra, resta inteso che:
1) si intende per attività quella svolta da una unità produttiva;
2) nell’ambito aziendale si considera autonoma una attività la cui produzione non è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività nell’azienda o vi concorre in modo trascurabile;
3) si considera prevalente, rispetto a ciascuna attività non autonoma, quella alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori. Nei casi di più di due attività la prevalenza è determi- nata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti;
4) nell’ambito di una unità produttiva saranno applicate le norme di un solo settore in base al criterio della prevalenza.
Le contestazioni che eventualmente sorgessero circa l’inquadramento di una azienda in un settore saranno esaminate dalle rispettive organizzazioni provinciali; in caso di mancato accordo le controversie saranno deferite alle organizzazioni nazionali stipulanti.
Qualora nell’ambito di una unità produttiva, per innovazioni di carattere tecnologico o per modifica di programmi produttivi, dovesse modificarsi il numero dei lavoratori, che ha determi- nato la prevalenza ai fini dell’inquadramento dell’attività in un determinato settore contrattua- le, le parti si incontreranno per esaminare la situazione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
L’attività di costruzione, ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed elettriche appar- tiene tradizionalmente al settore meccanico.
Le aziende di installazione di reti telefoniche ed elettriche sono quindi tenute all’applicazio- ne della regolamentazione per l’industria metalmeccanica.
VI. COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE DI STUDIO SUI COMPARTI
Le parti convengono di costituire entro il 30 settembre 2003, un Gruppo di lavoro paritetico con il compito di individuare comparti omogenei per caratteristiche organizzative, tecnologiche e di mercato tali da giustificare la definizione di discipline specifiche nell’ambito del presente contratto.
La Commissione, determinati i comparti, individuerà le aree tematiche che necessitano di discipline specifiche.
I risultati dei lavori della Commissione saranno presentati alle parti entro il mese di giugno del 2006.
C.c.n.l. 29-05-2003 - Disciplina Generale
DISCIPLINA GENERALE
Art. 1 - Sistema di informazione per la piccola e media industria metalmeccanica
PREMESSA
Il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole realizzare il contemperamento dell’interesse delle piccole e medie aziende con quello dei lavoratori, in un più vasto quadro di nuove relazio- ni industriali che le parti sono interessate a realizzare.
Le soluzioni normative colgono la specificità del settore che privilegia, nei rapporti sindacali, il metodo del confronto anziché quello del conflitto.
Le parti stipulanti ritengono che l’obiettivo del contratto collettivo nazionale di lavoro debba essere punto di riferimento dei rapporti di lavoro e dell’attività dell’impresa, mantenendo per esso una naturale e specifica competenza per le materie che vi sono disciplinate.
Rilevato che non sono in alcun modo messe in discussione l’autonomia dell’attività imprendi- toriale e le rispettive distinte responsabilità dell’imprenditore e del sindacato, le parti, al fine di favorire un sempre maggiore e corretto sviluppo delle relazioni industriali, hanno definito un sistema di informativa globale periodica relativamente alle materie e con le modalità specificate nei paragrafi che seguono.
A) OSSERVATORIO NAZIONALE
Il sistema di informazioni a livello nazionale si realizza nell’ambito di un osservatorio nazio- nale composto da 6 rappresentanti degli imprenditori e 6 rappresentanti delle organizzazioni sin- dacali stipulanti, le cui modalità costitutive saranno definite dalle parti entro tre mesi.
L’osservatorio nazionale è sede di analisi, verifica, confronto e proposta sistematici sui temi di rilevante interesse delle parti ed in particolare:
- andamento e prospettive dei mercati;
- andamento, tendenze e prospettive di investimenti e di occupazione per i settori (siderurgia, fonderia di seconda fusione e metallurgia non ferrosa; mezzi di trasporto su gomma e rotaie; navalmeccanica, aeronautica; macchine utensili e produzione macchine in genere; impianti indu- striali ed elettromeccanici, montaggi, carpenteria; meccanica generale; elettronica, apparecchia- ture elettromeccaniche, telecomunicazioni; elettrodomestici ed elettronica civile; macchine agri- xxxx e per l’industria alimentare, meccanica, agricola) ove esista una presenza significativa di aziende;
- tendenze dello sviluppo tecnologico;
- tipologie evolutive del mercato del lavoro con particolare riguardo all’occupazione femmi- nile e giovanile, all’apprendistato ed al lavoro temporaneo;
- andamento dei contratti di formazione e lavoro nell’ambito dell’Accordo Interconfederale CONFAPI - CGIL, CISL, UIL 31 marzo 1995 e di quelli a tempo parziale e determinato previ- sti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- l’andamento del costo del lavoro, con particolare riferimento alla legislazione contributiva e assistenziale, e andamento dello stesso nei paesi della Unione Europea;
- salari di fatto disaggregati per sesso e per livelli con indicazione disaggregata delle quantità non originate dalla contrattazione di categoria, secondo modalità che saranno individuate dalle parti nell’ambito delle riunioni costitutive l’osservatorio;
C.c.n.l. 29-05-2003 - Disciplina Generale
- informazioni sui dati, ove disponibili, consuntivi sia qualitativi che quantitativi sull’occupa- zione, distinti per sesso, classi di età e qualifiche;
- l’andamento degli orari di fatto, disaggregato per donne, uomini, impiegati ed operai e per i diversi regimi di turno esistenti, con indicazioni delle ore di lavoro prestate oltre l’orario ordinario e della misura delle ore per le quali vi è stato l’intervento della Cassa integrazione guadagni;
- la formazione professionale, con l’indicazione disaggregata, ove possibile, per uomini, donne, lavoratori extracomunitari;
- tematiche della sicurezza e dell’ecologia, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni soprattutto per quanto attiene la qualità e la quantità dei rifiuti industriali;
- l’osservatorio opererà affinché‚ la legislazione internazionale e i comportamenti delle pubbli- che amministrazioni, preposte alla formazione professionale, siano coerenti con le esigenze del set- tore; potrà essere elaborato su queste materie un documento programmatico che dia indicazioni per lo sviluppo delle politiche formative del settore disaggregate per regioni e/o sottosettori.
Nell’osservatorio, UNIONMECCANICA darà inoltre informazioni globali, riguardanti le aziende associate, su:
- stato e prospettive produttive e degli investimenti con riferimento agli effetti occupazionali ed ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali ed ai criteri generali della loro localizzazione;
- eventuale insorgere di crisi di settore;
- processi di ristrutturazione e riconversione in atto;
- utilizzazione del lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877 e anda- mento del decentramento produttivo.
Nell’ambito dell’osservatorio nazionale verranno istituite le seguenti commissioni:
- Commissione nazionale per le pari opportunità;
- Commissione paritetica nazionale per l’inquadramento.
L’osservatorio svolge altresì la funzione di garantire la realizzazione della corretta ed unifor- me applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
1) Commissione nazionale pari opportunità
È costituita una commissione nazionale per le pari opportunità, formata da 6 rappresentan- ti degli imprenditori e sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 nonché‚ alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e al programma di azione della Unione Europea e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, nonché‚ le modalità per il loro superamento.
La commissione ha il compito di:
a) individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro femminile, favorire l’accesso a nuove professionalità anche in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
b) studiare interventi che facilitino il reinserimento e salvaguardino la professionalità delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità;
c) proporre iniziative dirette a prevenire ogni forma di molestia sessuale nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche e studi sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno e si terrà conto dei principi espressi dall’Unione Europea nella risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 e nella Raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 in materia;
d) raccogliere e segnalare alle commissioni territoriali di cui segue le attività, significative ini- ziative di azioni positive adottate nelle aziende metalmeccaniche;
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e) individuare iniziative informative per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
f) individuare iniziative dirette a favorire l’occupazione femminile nei ruoli connessi alle nuove tecnologie.
g) raccogliere e segnalare alle Commissioni territoriali significative iniziative di azioni positi- ve, in particolare quelle per la flessibilità d’orario di cui all’art. 9, legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al Decreto interministeriale 15 maggio 2001 e di cui all’Accordo Interconfederale CONFAPI - CGIL, CISL, UIL del 5 dicembre 2001, adottate nelle aziende metalmeccaniche aderenti a UNIONMECCANICA, con l’indicazione dei risultati che ne sono conseguiti.
La commissione si riunisce, di norma, trimestralmente o su richiesta di una delle parti ed è pre- sieduta a turno da un componente dei due gruppi e delibera all’unanimità.
Essa potrà avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, di esperti/e nominati di comune accordo.
Annualmente fornisce all’osservatorio nazionale un rapporto sull’attività propria e su quella delle commissioni territoriali per le pari opportunità.
Tre mesi prima della scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, la commissione con- cluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elabora- ti. In quella sede verranno presentate sia le proposte sulle quali le valutazioni della commissio- ne siano state unanimi, quanto le valutazioni delle singole parti.
2) Gruppo di lavoro per l’inquadramento professionale
Le parti stipulanti, nel convenire che l’attuale sistema di inquadramento professionale può essere utilmente modificato tenendo nella dovuta considerazione i rilevanti cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti nel corso degli ultimi decenni nelle aziende metalmeccaniche che influiscono sulle modalità della prestazione dei lavoratori, concordano di istituire un Gruppo di lavoro pariteti- co che potrà essere integrato con esperti, cui è attribuito il compito di sottoporre alla decisione fina- le delle Parti stipulanti una proposta modificativa dell’attuale disciplina contrattuale in materia.
Il Gruppo di lavoro sarà insediato entro il mese di settembre 2003 e dovrà presentare le pro- prie proposte in tempo utile per consentire alle Parti stipulanti di assumere una decisione non oltre il 30 settembre 2005, in modo tale da rendere operativo il re-inquadramento concordato del personale in forza secondo la nuova disciplina entro il mese di gennaio 2007.
Una prima verifica sull’attività svolta dal Gruppo di lavoro sarà compiuta dalle Parti stipulanti nel mese di dicembre 2004; in tale occasione, qualora le parti fossero nelle condizioni di valuta- re positivamente il lavoro svolto potranno consolidarne i risultati.
Si concorda sull’opportunità di effettuare un periodo di sperimentazione in cinque province, per l’individuazione delle quali il Gruppo di Lavoro Istituito dalle Parti stipulanti acquisirà pre- ventivamente il parere delle proprie strutture territoriali.
Nel caso di parere favorevole di tutte le strutture delle singole province interessate, le Parti concorderanno l’inizio e gli orientamenti generali della sperimentazione.
La sperimentazione potrà pertanto avere inizio il 1° ottobre 2005 e si dovrà concludere entro nove mesi, salvo proroghe concordemente pattuite.
Le modalità esecutive della sperimentazione verranno concordate nella provincia interessata d’intesa con le Parti stipulanti anche avvalendosi dell’apporto delle articolazioni territoriali dell’Organismo Bilaterale Nazionale.
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Il Gruppo di lavoro dovrà, tra le altre ipotesi che potranno essere proposte e analizzate, valuta- re e dare consistenza tecnico/operativa ad una ipotesi di inquadramento fondata su un sistema arti- colato su “fasce professionali omogenee” a loro volta suddivise in “gradienti di professionalità”.
Il Gruppo di lavoro dovrà formulare una proposta che, tenendo nella dovuta considerazione le attuali declaratorie, le modifichi e le integri, con nuovi e diversi criteri di valutazione della pro- fessionalità.
Le parti convengono fin d’ora che, quale che sia il nuovo sistema scelto, il reinquadramento dei dipendenti dovrà essere attuato senza perdite né vantaggi per le aziende e per i lavoratori e, a tal fine, le parti si danno atto che in fase di prima applicazione ciascun lavoratore dovrà con- servare il parametro retributivo precedente.
3) Commissione paritetica nazionale di studio sull’utilizzo dei sistemi informatici aziendali e tutela della privacy.
Le parti convengono di costituire entro il 30 settembre 2003 un Gruppo di lavoro paritetico con il compito di studiare le problematiche sollevate dall’introduzione e dall’uso di tecnologie informatiche con riferimento a quanto previsto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 e più in generale al rispetto della privacy dei lavoratori.
B) OSSERVATORIO REGIONALE
Sono costituiti osservatori regionali, composti da rappresentanze degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, con le medesime competenze e funzioni del- l’osservatorio nazionale, ivi compresa quella di garantire la realizzazione della corretta ed unifor- me applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli previsti dalla pre- sente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di chiedere l’intervento dell’osservato- rio nazionale.
Informazione a livello regionale
A livello regionale le parti si incontreranno, di norma, con frequenza annuale, entro il 1° qua- drimestre; in tale incontro le associazioni imprenditoriali daranno informazioni globali riguar- danti le aziende associate su:
- stato e prospettive produttive e degli investimenti con riferimento agli effetti occupazionali e ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali e ai criteri generali della loro loca- lizzazione.
Su richiesta di una delle parti, ove esista una presenza significativa di aziende, l’informazione predetta sarà suddivisa per i settori produttivi:
a) siderurgia;
b) fonderia seconda fusione e metallurgia non ferrosa;
c) mezzi di trasporto su gomma e rotaia;
d) navalmeccanica;
e) aeronautica;
f) macchine utensili e produzione macchine in genere;
g) impianti industriali ed elettromeccanici, montaggi, carpenteria;
h) meccanica generale;
i) elettronica, apparecchiature elettromeccaniche e telecomunicazioni;
l) installatori di reti elettriche e telefoniche.
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C) OSSERVATORIO PROVINCIALE
Sono costituiti osservatori provinciali, composti da 3 rappresentanti degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti. L’osservatorio provinciale ha anche la funzione di garantire la realizzazione della corretta e uniforme applicazione del contratto collettivo nazio- nale di lavoro.
Gli osservatori provinciali, in collaborazione con l’osservatorio nazionale di cui al precedente art. 1 potranno predisporre specifiche iniziative, nonché‚ con periodicità annuale, rapporti con- giunti sulle materie per le quali si siano compiute analisi e approfondimenti, anche per assume- re funzione propositiva verso l’osservatorio nazionale, nei confronti degli enti e delle ammini- strazioni locali. A tal fine può promuovere lo studio e l’esame della situazione economico- sociale nel settore della piccola e media impresa metalmeccanica, a partire dalle seguenti materie:
- situazione dell’industria metalmeccanica e mercato del lavoro, anche in riferimento alle cate- gorie più deboli e ai lavoratori extracomunitari;
- possibilità di realizzare, a favore dei lavoratori portatori di handicap e dei lavoratori tossi- codipendenti, interventi, anche in collegamento con gli enti istituzionali a ciò preposti, compre- so il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;
- formazione e riqualificazione professionale, anche con specifici programmi finalizzati ed uti- lizzando anche istituti o strumenti contrattuali vigenti, compresi corsi di alfabetizzazione per i lavoratori extracomunitari;
- tematiche delle disponibilità e del costo dell’energia;
- schede di qualità prodotto per mezzo delle quali le parti si impegnano ad affrontare il miglio- ramento della qualità del prodotto all’interno di una gestione efficace della produzione;
- l’andamento delle relazioni sindacali;
- l’andamento degli orari e salari di fatto e degli inquadramenti professionali;
- le questioni ambientali.
L’osservatorio territoriale si riunirà, di norma, due volte l’anno: la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di novembre, o su richiesta di una delle parti.
Commissione territoriale delle pari opportunità
Nell’ambito dell’osservatorio provinciale viene costituita una Commissione paritetica per le pari opportunità composta allo stesso modo della commissione nazionale e con le stesse finalità.
Opererà in stretto collegamento con la commissione nazionale, e in particolare:
a) analizzerà le specificità territoriali dell’andamento del lavoro femminile;
b) proporrà alle parti specifiche iniziative in materia di formazione professionale per agevo- lare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro femminile, in collaborazione con la Regione;
c) studierà interventi idonei per facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e salvaguardarne la professionalità;
d) valuterà la possibilità di sperimentare iniziative di azioni positive, in particolare quelle sulla flessibilità d’orario di cui all’art. 9, legge 8 marzo 2000, n. 53 e al Decreto interministeriale 15 maggio 2001 e dell’Accordo Interconfederale CONFAPI - CGIL, CISL, UIL del 5 dicembre 2001, anche su indicazione della Commissione paritetica nazionale.
e) può considerare l’opportunità di effettuare nell’ambito territoriale, studi o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
Premesso che vengono fatti salvi gli accordi territoriali in materia, le commissioni paritetiche territoriali si riuniranno di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti.
Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli previsti dalla
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presente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di chiedere l’intervento dell’osser- vatorio nazionale.
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti, riaffermando lo specifico ruolo delle piccole e medie imprese rappresentate da UNIONMECCANICA, intendono stabilire, con il presente contratto e con la costituzione del- l’osservatorio, nuove relazioni industriali per facilitare una ordinata e corretta gestione delle relazioni sindacali all’interno delle unità produttive.
Informazione a livello provinciale
L’organizzazione imprenditoriale territoriale nel primo quadrimestre di ogni anno, nel corso di un apposito incontro, fornirà informazioni alle organizzazioni sindacali stipulanti sulle pro- spettive produttive della globalità delle aziende associate, con particolare riguardo ai pro- grammi di investimento che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti di signi- ficativa entità, ai criteri generali della loro localizzazione, alle implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione, alla mobilità e alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nel corso dello stesso incontro verranno inoltre fornite alle organizzazioni sindacali stipulanti informazioni globali riferite alle aziende associate sulla situazione che - in rapporto ai suddetti pro- grammi - potrà eventualmente determinarsi a seguito della esecuzione di contratti di fornitura.
Inoltre, nel corso dello stesso incontro, verranno fornite informazioni globali sulle tendenze dei processi di ristrutturazione dei settori produttivi, sulle modificazioni significative delle tec- nologie e degli indirizzi produttivi fino ad allora adottati nell’ambito degli stessi, sull’eventuale decentramento o scorporo delle attività produttive.
Nel corso dello stesso incontro verranno fornite informazioni globali sulla situazione genera- le dell’occupazione del settore metalmeccanico, con particolare riguardo all’assunzione dei lavo- ratori di primo impiego.
Nell’ambito di tale informativa l’associazione territoriale trasmetterà inoltre ai sindacati pro- vinciali di categoria, ogni sei mesi, un elenco delle aziende che si avvalgono di prestazioni di lavo- ro a domicilio disciplinato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877.
L’incontro a livello provinciale per fornire le informazioni sulle materie di cui sopra (ristrut- turazione, modifiche di tecnologia, indirizzi produttivi, decentramento, lavoro a domicilio) avverrà una volta l’anno, salvo diversa intesa tra le parti.
Le associazioni imprenditoriali aventi esclusivamente struttura regionale si faranno carico di effettuare gli incontri di cui al presente articolo.
Qualora una delle rappresentanze rilevi comportamenti difformi da quelli previsti dalla pre- sente normativa, essa avrà facoltà, previa comunicazione, di chiedere l’intervento dell’osservato- rio nazionale.
D) INFORAMZIONE A LIVELLO AZIENDALE (oltre 300 dipendenti)
Prospettive produttive ed investimenti
Saranno fornite al sindacato ed alle rappresentanze sindacali unitarie, su richiesta dello stes- so e nel corso di un apposito incontro annuale, da effettuarsi nella sede dell’associazione impren- ditoriale territoriale nella cui zona di competenza si trova la direzione generale dell’azienda inte- ressata, le seguenti informazioni:
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a) prospettive produttive e programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti di quelli esistenti, nonché‚ sui criteri di localizzazione;
b) prevedibili implicazioni dei predetti investimenti sulla occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Prospettive occupazionali
Xxxxx restando il rispetto delle leggi vigenti in tema di assunzioni:
a) le aziende forniranno informazioni sui dati consuntivi sia quantitativi che qualitativi del- l’occupazione e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonché‚ all’utilizzazione delle normative in materia di occupazione giovanile, agevolata e femminile in relazione anche agli esiti delle inizia- tive promosse a livello provinciale dalla commissione pari opportunità;
b) le aziende forniranno informazioni in eventuali appositi incontri sui programmi di forma- zione professionale che vengano organizzati anche con il concorso di enti esterni.
Andamento malattia ed infortunio
Le direzioni aziendali comunicheranno trimestralmente alla rappresentanza sindacale unita- ria i dati relativi alle mancate prestazioni a causa di malattia ed infortunio.
Decentramento
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti daranno ai sindacati provinciali di categoria, su richiesta degli stessi, nel corso di un apposito incontro convocato dall’associazione imprenditoriale, nella cui area di competenza si trovi la direzione dell’azienda interessata, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo, avente carattere permanente e/o ricorrente, nonché‚ riguardo alle articolazioni per tipologie del- l’attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l’osservan- za delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Le direzioni delle unità produttive con più di 150 dipendenti informeranno in apposito incontro le rappresentanze sindacali unitarie e, per mezzo delle associazioni imprenditoriali di competenza, i sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di scorporo e decentra- mento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull’occupazione. In questi casi l’informazio- ne riguarderà l’articolazione per tipologie dell’attività decentrata, la localizzazione del decen- tramento indicata per grandi aree territoriali nonché‚ la consistenza quantitativa dell’attività da decentrare.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 200 dipendenti forniranno alle rappresentan- ze sindacali unitarie e tramite l’Associazione territoriale di competenza, ai sindacati provin- ciali di categoria, informazioni preventive rispetto alla fase di realizzazione di decisioni assun- te relativamente a processi di esternalizzazione comportanti rilevanti conseguenze sui livelli occupazionali in atto.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere poste in essere dalle aziende di installazione e montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell’ambito della loro tipica attività.
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Mobilità orizzontale nell’ambito dell’unità produttiva
Le direzioni delle unità produttive con più di 200 dipendenti informeranno preventivamente, in apposito incontro, le rappresentanze sindacali unitarie e, per mezzo dell’associazione impren- ditoriale di competenza, i sindacati provinciali di categoria, sugli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori nei casi in cui essi non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e pro- duttive delle attività aziendali, ivi comprese quelle delle aziende di installazione e di montaggio nell’ambito della loro specifica attività.
E) INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Nell’ambito dell’osservatorio provinciale, l’associazione imprenditoriale di competenza infor- merà preventivamente le rispettive organizzazioni sindacali stipulanti su rilevanti processi di innovazione tecnologica anche di strutture organizzative che stiano per essere avviati nelle sin- gole unità produttive con più di 240 dipendenti e che comportino modifiche aventi conseguenze significative sull’organizzazione del lavoro.
La presente funzione dell’osservatorio sarà attivata dall’associazione imprenditoriale con la fissazione di una data di incontro e si dovrà concludere entro cinque giorni da tale data, salvo diversa intesa tra le parti.
In tale ambito l’esame, a carattere preventivo, si articolerà in una informazione di parte imprenditoriale alla quale potranno seguire osservazioni da parte sindacale, e potrà concludersi con un parere finale comune o disgiunto.
L’esame verterà particolarmente su finalità e conseguenze delle innovazioni sulle condizioni di lavoro.
I singoli partecipanti agli incontri saranno tenuti all’obbligo della riservatezza e della segre- tezza circa le informazioni esplicitamente dichiarate tali.
Le parti convengono che, durante il periodo di cui sopra, non si darà luogo, da parte delle organizzazioni sindacali, a manifestazioni di conflittualità e, da parte delle aziende, ad iniziative unilaterali purché‚ l’esame sia sufficientemente anteriore rispetto alla messa in opera.
F) CONTRAZIONI TEMPORANEE ORARIO DI LAVORO
Nei casi di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, l’azienda interessata comunicherà preventi- vamente alla rappresentanza sindacale e, se l’azienda ne dia incarico, per mezzo della associa- zione imprenditoriale territoriale, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti la preve- dibile durata della contrazione, il numero dei lavoratori interessati, le cause relative.
A tale comunicazione seguirà, su richiesta delle parti, un incontro presso l’associazione imprenditoriale per l’esame congiunto della situazione e dei problemi ad essa connessi al fine di adottare le misure che assicurino la salvaguardia e lo sviluppo dell’occupazione.
Per i termini della procedura si fa riferimento alla legge 20 maggio 1975, n. 164.
G) FORMAZIONE PROFESSIONALE E APPRENDISTATO
Le parti stipulanti confermano che la valorizzazione professionale delle risorse umane è essenziale ai fini dell’incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell’occupazione.
La valorizzazione delle potenzialità occupazionali presenti nel mercato del lavoro è un obiet- tivo condiviso dalle parti, con particolare riguardo al personale assunto con contratto di lavoro a
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tempo determinato, al personale femminile, alle fasce deboli ed ai lavoratori coinvolti nei pro- cessi di mobilità; ciò allo scopo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e consenti- re una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori.
A tal fine le parti convengono di costituire le seguenti commissioni paritetiche:
Commissione Nazionale per la formazione professionale e l’apprendistato.
Verrà costituita una commissione composta da tre componenti nominati dalle organizzazioni sindacali stipulanti in rappresentanza dei lavoratori e tre componenti UNIONMECCANICA per:
- individuare le specifiche esigenze formative del settore, utilizzando anche i risultati forniti dagli osservatori nazionali e provinciali e le province in cui attivare le commissioni provinciali per la formazione professionale di cui al punto successivo;
- operare in stretto rapporto con l’organismo paritetico nazionale, di cui all’Accordo Interconfederale CONFAPI - CGIL, CISL, UIL e con il Fondo Formazione PMI, affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa e amministrativa risultino coerenti con l’esi- genza del settore e finalizzate in modo che venga predisposto un documento di indirizzo per lo sviluppo delle politiche formative necessarie al settore, disaggregate per settori e/o per regioni, da trasmettere agli organismi paritetici bilaterali costituiti ai sensi dell’accordo inter- confederale suddetto;
- individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti nei processi di mobilità.
Ai compiti sopra indicati si aggiungono quelli previsti dall’art. 5 del contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica e nella installazione di impianti del 29 maggio 2003.
La Commissione cesserà ad ogni effetto dalla data di costituzione dell’Organismo Bilaterale.
Commissioni provinciali per la formazione professionale e l’apprendistato.
Le associazioni territoriali delle organizzazioni stipulanti, per le province individuate dalla com- missione di cui al punto precedente, promuoveranno entro il mese di giugno 2004 la costituzione di commissioni paritetiche sulla formazione professionale e l’apprendistato, formate da tre rappre- sentanti per ciascuno dei due gruppi rappresentati, con i seguenti compiti, a cui si aggiungono quel- li previsti dall’art. 5 del contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato nella piccola e media industria metalmeccanica e nella installazione di impianti del 29 maggio 2003:
- individuare le specifiche esigenze formative del settore in rapporto all’evoluzione tecnologi- ca e organizzativa;
- promuovere la sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le organizzazioni impren- ditoriali e dei lavoratori e gli organi pubblici al fine di facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità;
- promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale e di sicurezza;
- promuovere e favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli con partico- lare riferimento ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Questi vanno finalizzati alla formulazione di proposte, agli enti preposti, di corsi di qualificazione che consentono di agevolare il reinserimento lavorativo, tenendo anche conto dei fabbisogni professionali delle imprese;
- promuovere, d’intesa con le commissioni pari opportunità, attività di formazione a favore delle donne in vista della piena attuazione degli obiettivi previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;
- facilitare una più efficace utilizzazione dei Fondi comunitari per la formazione professionale;
- promuovere attività di formazione a favore delle lavoratrici in rientro dalla maternità;
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- assicurare un comune impegno di interlocuzione con le istituzioni regionali competenti in materia di formazione professionale.
Le commissioni territoriali paritetiche si riuniscono di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, deliberano all’unanimità e annualmente riferiscono sull’attività svolta alla com- missione paritetica nazionale.
NOTA A VERBALE
I piani formativi aziendali e territoriali di formazione continua che richiedano l’intervento dell’ENFEA di cui al punto 26 del Patto per lo sviluppo e l’occupazione 23 dicembre 1998 dovranno essere concordati tra le parti sociali.
H) ORGANISMO BILATERALE NAZIONALE PER LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE METALMECCANICHE
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la bilateralità – anche espressa in sede di categoria e in raccordo con quella già operante a livello confederale - rappresenta un ulteriore avanzamento nel processo di costruzione di un efficace sistema di gestione delle relazioni indu- striali, attento ai bisogni espressi dalle aziende e dai lavoratori operanti nel settore e capace per- tanto di orientare opportunamente gli indirizzi operativi degli enti preposti all’erogazione delle risposte necessarie.
Le parti stipulanti, pertanto, concordano di istituire un Gruppo di lavoro che, tenendo conto delle specificità del comparto e della consolidata esperienza maturata in tema di bilateralità nel- l’intero sistema in cui opera UNIONMECCANICA, entro il mese di settembre 2004, presenti un progetto per l’individuazione di un Organismo Bilaterale Nazionale il cui obiettivo primario con- sisterà nell’essere interlocutore attivo e propositivo alle attività degli Osservatori e delle Commissioni nazionali e territoriali previste dal presente Contratto, nonché dell’ente bilaterale confederale (ENFEA).
Il Gruppo di lavoro, nell’elaborazione del suo progetto, si informerà ai seguenti ulteriori principi: l’Organismo Bilaterale Nazionale potrà articolarsi, anche in funzione dei bisogni espressi dal
settore, in sezioni tematiche e territoriali;
per ciò che attiene alla Formazione, l’Organismo Bilaterale potrà, tra l’altro, esprimere orien- tamenti utili alla programmazione delle attività di Fondo Formazione PMI e di ENFEA;
l’Organismo Bilaterale Nazionale collaborerà inoltre con le Commissioni territoriali per la formazione professionale e l’apprendistato, laddove queste ultime lo richiedano, al fine di coor- dinare iniziative sul territorio, anche sperimentali, in materia di formazione.
Misure e modalità di finanziamento dell’Organismo Bilaterale Nazionale, se necessario anche con il contributo delle imprese, saranno successivamente definite in funzione dei contenuti del progetto.
Art. 2 - Assunzione
NORMA GENERALE
L’assunzione dei lavoratori è fatta in conformità delle norme di legge. Nella lettera di assunzione dovranno essere indicati i seguenti elementi:
1) la tipologia del contratto di assunzione;
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2) la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3) la località in cui presterà la sua opera;
4) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5) l’indicazione dell’applicazione del presente Contratto collettivo di lavoro e la disciplina speciale di riferimento;
6) la durata dell’eventuale periodo di prova;
7) l’indicazione del numero di iscrizione a libro matricola;
8) le altre eventuali condizioni concordate.
La comunicazione avverrà normalmente per iscritto.
Al lavoratore sarà consegnata una copia del presente Contratto collettivo di lavoro, la modu- listica riguardante l’iscrizione a FONDAPI, i moduli per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di preven- zione e protezione adottate.
Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti con diritto ad assunzione obbligatoria e conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmo terapeutici e
di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza
L’ammissione ed il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria sono regolati dalle disposizioni di legge.
Le associazioni territoriali e le organizzazioni sindacali promuoveranno comuni iniziative di studio per esaminare le problematiche concernenti le barriere architettoniche nei luoghi di lavo- ro al fine di favorirne il superamento compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecni- co-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previ- ste dalle leggi vigenti.
Nella stessa sede le parti potranno promuovere iniziative di studio e di ricerca finalizzate ad offrire alle aziende interessate sostegni di natura tecnico-organizzativa per favorire il proficuo inserimento lavorativo delle persone soggette al collocamento obbligatorio.
Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito alle suddette iniziative congiunte - per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche verranno date in sede di osservatorio provinciale.
Vengono fatti salvi accordi territoriali in materia.
Ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che intenda accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, secondo le specifiche modalità di seguito definite.
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Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare alla direzione dell’azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rila- sciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione ai sensi dell’art. 122 del citato Testo unico.
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità mensile, la documentazio- ne rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico attestante l’effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
Previa richiesta scritta, l’azienda concederà ai lavoratori che ne facciano richiesta per le neces- sità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma tera- peutico e socio-riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di aspettativa
- compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - non superiore a quattro mesi, anche fra- zionabile per periodi non inferiori ad un mese.
Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
NOTA A VERBALE
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell’ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle pro- prie strutture, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie.
Per quanto riguarda l’adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa categoria di invalidi, le parti stipulanti dichiarano che si adopereranno comunemente per la rea- lizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai sistemi di lavoro protetto di cui all’art. 25 della legge 3 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di interve- nire comunemente presso i ministeri del lavoro e della sanità affinché il problema venga consi- derato ed affrontato con maggiore sensibilità.
Art. 4 - Consegna e restituzione dei documenti di lavoro
All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
a) carta di identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro o documento equipollente;
c) certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi;
d) dichiarazione per detrazioni IRPEF;
e) eventuale libretto di pensione;
f) codice fiscale.
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Il lavoratore dovrà comunicare anche l’eventuale domicilio ove questo sia diverso dalla resi- denza. Ai sensi dell’art. 689 del c.p.p. e nei limiti di cui all’art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale del lavoratore.
All’atto dell’assunzione il lavoratore esibirà ove ne sia in possesso la sezione del libretto sani- tario personale e di rischio da compilarsi a cura dell’azienda.
La ditta dovrà rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e/o domicilio. Entro il giorno successivo all’effettiva cessazione del rapporto di lavoro i documenti dovran-
no essere restituiti contro ricevuta, regolarmente aggiornati.
Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per cause indipendenti dalla sua volontà, l’im- prenditore non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
Qualunque sia la causa della risoluzione del rapporto di lavoro l’azienda dovrà rilasciare al lavoratore, ai sensi dell’art. 2124 del Codice Civile e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occu- pato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Art. 5 - Periodo di prova
L’assunzione in servizio avviene con un periodo di prova non superiore a:
- 25 giorni lavorativi per i lavoratori ai quali si applica la disciplina speciale parte prima, inquadrati nella 6ª categoria professionale;
- 21 giorni lavorativi per i lavoratori ai quali si applica la disciplina speciale parte prima, inqua- drati nella 5ª categoria professionale;
- 18 giorni lavorativi per i lavoratori ai quali si applica la disciplina speciale parte prima, inqua- drati nella 4ª categoria professionale;
- 16 giorni lavorativi per i lavoratori ai quali si applica la disciplina speciale parte prima, inqua- drati nella 3ª categoria professionale;
- 14 giorni lavorativi per i lavoratori ai quali si applica la disciplina speciale parte prima, inqua- drati nella 2ª categoria professionale;
- 12 giorni lavorativi per i lavoratori ai quali si applica la disciplina speciale parte prima, inqua- drati nella 1ª categoria professionale;
- 6 mesi di effettiva prestazione per i lavoratori ai quali si applica la disciplina speciale parte terza, inquadrati nella 7ª, 8ª e 9ª categoria professionale e nella 8ª e 9ª categoria professionale disciplina speciale parte quarta;
- 3 mesi di effettiva prestazione per i lavoratori ai quali si applica la disciplina speciale parte terza, inquadrati nella 6ª, 5ª, 4ª, 3ª e 2ª categoria professionale;
- 3 mesi di effettiva prestazione per i lavoratori ai quali si applica la disciplina speciale parte seconda, inquadrati nella 6ª e 5ª categoria professionale.
Il periodo di prova è ridotto da 6 a 3 mesi e da 3 a 2 mesi per i lavoratori ai quali si applica la
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disciplina speciale parte terza, che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per alme- no un biennio presso altre aziende metalmeccaniche.
Per il diritto alla riduzione predetta i lavoratori ai quali si applica la disciplina speciale parte terza e quarta, dovranno presentare all’atto dell’assunzione gli attestati di lavoro relativi alle occupazioni precedenti.
Per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova, fa comunque testo la lette- ra di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo comma del presente artico- lo.
L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all’art. 2, disciplina generale, e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione, salvo quanto previ- sto dal comma successivo.
Nel caso in cui il periodo venga interrotto per causa di malattia od infortunio, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo: se trattasi di lavoratore al quale si applica la disciplina speciale parte seconda e di lavoratore al quale si applica la disciplina speciale parte terza, qua- lora siano in grado di riprendere il servizio entro tre mesi; se trattasi di lavoratore al quale si applica la disciplina speciale parte prima, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni lavorativi dall’inizio dell’assenza.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qual- siasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né di indennità.
Superato il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, il rapporto di lavoro divie- ne definitivo e l’anzianità decorrerà dal giorno dell’assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presen- te contratto, salvo quanto diversamente disposto nel contratto stesso.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, al lavoratore al quale si appli- ca la disciplina speciale parte prima, spetta il seguente trattamento: la retribuzione delle ore di lavoro compiute ad economia oppure, in caso di lavorazione a cottimo, il guadagno spettante- gli per il lavoro eseguito; tale paga, in difetto di preventiva pattuizione, non potrà comunque essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria professionale per la quale il lavoratore di cui sopra è stato assunto od in cui abbia svolto mansioni.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova del lavoratore al quale si applica la disciplina speciale parte terza e quarta, del lavoratore al quale si applica la discipli- na speciale parte seconda, interrotto e non seguito da conferma, l’azienda è tenuta a retribui- re il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta i primi 2 mesi nel caso del lavoratore di 8ª e 7ª categoria professionali.
In tutti gli altri casi l’azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà od alla fine del mese in corso a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la secon- da quindicina del mese stesso.
Al lavoratore confermato in servizio l’azienda comunicherà per iscritto la descrizione sintetica della mansione o profilo professionale, la categoria assegnata e l’importo della retribuzione.
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Art. 6 - Classificazione dei lavoratori
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 9 categorie professiona- li e livelli retributivi, ai quali corrispondono i valori mensili delle tabelle allegate.
I livelli indicati sono ragguagliati a mese (173 ore).
L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, le esemplifica- zioni dei profili professionali e le relative esemplificazioni per settore indicate al successivo punto A).
La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l’attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carat- tere normativo ed economico (come, ad esempio, il trattamento di fine rapporto, gli aumenti periodici, gli adempimenti assicurativi e tributari, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per gli impiegati e quadri, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto.
Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presup- posto per la stipulazione delle norme di classificazione unica. Pertanto eventuali azioni giudizia- rie promosse da lavoratori comunque aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e intese ad ottenere l’estensione di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti sta- biliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno come conseguenza l’auto- matico e corrispettivo scioglimento della UNIONMECCANICA e con essa delle aziende metal- meccaniche rappresentate, dalle obbligazioni in tale presupposto assunte.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si obbligano ad intervenire perché non siano proposte le azioni di cui sopra.
L’iniziativa di dichiarare lo scioglimento dalle obbligazioni di cui sopra è di competenza esclu- siva di UNIONMECCANICA a livello nazionale, previo esame con le organizzazioni sindacali stipulanti.
A) DECLARATORIE, ESEMPLIFICAZIONI DEI PROFILI ED ESEMPI
L’inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni dei profili professionali e degli esempi.
Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.
I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali specificati nei profili consentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali non indicate nel testo, così come le figure professionali dei lavoratori con funzioni gerarchiche e dei lavoratori della 1ª categoria, non indicate perché suffi- cientemente definite nelle declaratorie.
1ª categoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
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- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali:
inservienti e simili.
2ª categoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pra- tica e conoscenze professionali di tipo elementare;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non xxxxxx- dono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.
Lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine operatrici automati- che o semiautomatiche attrezzate:
guidamacchine attrezzate.
Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea: montatore.
Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti: collaudatore.
Lavoratori che, conducendo impianti, provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza: addetto conduzione impianti.
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliare nell’attrezzamento di macchinario o in operazioni similari:
allievo attrezzista.
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono in fase di apprendi- mento lavori semplici di manutenzione di macchinari o di impianti:
allievo manutentore.
Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella:
saldatore.
Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per la formatura di anime e forme semplici:
formatore a mano; animista a mano.
Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di imballaggio in legno di semplice fattura e/o loro parti:
cassaio.
Lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico:
conduttore mezzi di trasporto.
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il sollevamento, il tra- sporto, il deposito di materiali, macchinario, ecc.; ovvero lavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiale ecc., guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito:
gruista; imbragatore.
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Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo procedure prestabilite, svolgono, nell’ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi sempli- ci quali ad esempio: dattilografia-stenodattilografia, compiti semplici d’ufficio; perforazione di schede meccanografiche; verifica di schede meccanografiche; centralinista telefonico:
custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale.
3ª categoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente espe- rienza di lavoro;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispon- dente esperienza di lavoro.
Lavoratori che, conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiauto- matiche, o a teste multiple, o a trasferimento, e che eseguono impegnative sostituzioni di utensi- li e le relative registrazioni effettuando ove previsto il controllo delle operazioni eseguite con strumenti non preregolati e/o preregolati:
guidamacchine attrezzate.
Lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, interventi di normale difficoltà su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione di guasti aventi carattere di ricorrenza:
riparatore.
Lavoratori che effettuano, anche su linee di montaggio, sulla base di prescrizioni, schede, dise- gni, lavori di normale difficoltà di esecuzione con l’ausilio di strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o preregolati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro parti per la individuazione di anomalie e per l’opportuna segnalazione:
collaudatore.
Lavoratori che, sulla base di prescrizioni, specifiche, disegni, metodi definiti di analisi o di misurazione, eseguono, con l’ausilio di apparecchiature predisposte o con interventi semplici per la loro predisposizione e/o strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non prerego- lati e/o preregolati, prove di normale difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche, chi- miche, tecnologiche di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie, registrando i dati e segnalando le eventuali discordanze:
addetto prove di laboratorio; addetto sala prove.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o documenti equiva- lenti, conducendo impianti effettuano manovre di normale difficoltà per la regolazione dei para- metri di lavorazione:
addetto conduzione impianti.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, guidando le operazioni di trasferimento e posizionamento della secchia, effettuano ope- razioni di normale difficoltà per il colaggio e per la regolazione opportuna del flusso del liquido:
colatore.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione e/o disegni eseguono
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lavori di normale difficoltà o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici normalmen- te non attrezzate, o per montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti:
montatore macchinario; costruttore su banco; costruttore su macchine utensili.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono con l’individuazione di semplici guasti di facile rilevazione lavori di normale difficoltà di esecuzione per l’aggiustag- gio, la riparazione e la manutenzione di macchine o impianti, oppure per l’installazione di impianti elettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici:
manutentore meccanico; manutentore elettrico; installatore impianti.
Lavoratori che sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni, eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di normale difficoltà:
saldatore.
Lavoratori che, su istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni o schemi equivalenti, provvedono alle varie operazioni per l’imballaggio in casse o in gabbie di attrezzature, macchi- nari, prodotti o loro parti, costruendo e stabilendo l’opportuna collocazione di tiranti, sostegni, ancoraggi di legno, necessari, secondo le specifiche esigenze, provvedendo alla collocazione delle casse o gabbie, con opportuni sostegni e tiranti sui mezzi di trasporto o in container:
imballatore.
Lavoratori che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli elevatori o trasloeleva- tori per il trasporto, smistamento, sistemazione di materiale, ecc., ovvero conducono autogru effettuando il sollevamento, il trasporto, la sistemazione di materiale o macchinario; ovvero con- ducono trattori o carrelli trainati o rimorchi per il trasporto di materiali:
conduttore mezzi di trasporto.
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono precisione per il solle- vamento, il trasporto, il posizionamento su macchine, il montaggio di pezzi ingombranti di diffi- coltoso maneggio; ovvero lavoratori che eseguono lavori di normale difficoltà per la scelta dei punti di attacco e delle attrezzature e per l’imbragaggio di materiale ecc. guidandone il solleva- mento, il trasporto e la sistemazione:
gruista; imbragatore.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono lavori di normale dif- ficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore:
- per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti, eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere accessorie su reti elettriche e/o telefoniche;
- ovvero per operazioni di giunzioni - comprese quelle accessorie - cooperando su cavi even- tualmente anche funzionanti:
guardafili; giuntista.
Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o semplici disegni, eseguono, anche coa- diuvando lavoratori di categoria superiore, lavori di normale difficoltà di esecuzione:
- per installazione di impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia interna, civili ed industriali in
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bassa e media tensione, richiedenti cablaggi ripetitivi anche con interventi relativi al loro aggiu- staggio, riparazione;
- ovvero eseguendo i necessari interventi per collegamenti e per lavori accessori, per la posa in opera di reti di tubazioni civili e/o industriali e/o la relativa manutenzione di tubazioni per la distribuzione dei fluidi e/o di corpi scaldanti o refrigeranti:
installatore impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia interna; tubista impianti termosanitari e di condizionamento;
ramista; primarista.
Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono, nell’ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi quali ad esempio:
dattilografia-stenodattilografia; compiti vari di ufficio;
perforazione e verifica di schede meccanografiche; centralinista telefonico.
Lavoratori che, sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati su moduli e/o prospetti:
contabile; contabile clienti.
Lavoratori che, su documenti già esistenti e seguendo istruzioni dettagliate, ricopiano disegni: addetto lucidi;
addetto trascrizione disegni.
Infermieri, autisti non meccanici, addetti al servizio di estinzione di incendi, custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale, portieri.
4ª categoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori qualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle quali si richiedono: cogni- zioni tecnico-pratiche inerenti la tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, con- seguiti in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità con- seguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti la propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;
- i lavoratori qualificati che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordi- namento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilie- vo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.
Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiauto- matiche, o a trasferimento, o a teste multiple e che eseguono tutti gli interventi necessari per l’im- pegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono l’im- pegnativa sostituzione utensili e relativa registrazione, l’adattamento dei parametri di lavorazio- ne, effettuando ove previsto, il controllo delle operazioni eseguite:
guidamacchine attrezzate.
Lavoratori che provvedono alla preparazione ed avviamento di macchine operatrici, affidate ad altro personale, richiedenti attrezzamenti di normale difficoltà, registrazioni e messe a punto,
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l’adattamento dei parametri di lavorazione, la scelta e predisposizione degli utensili e degli stru- menti di misura, eseguendo i primi pezzi o assistendo gli addetti alla conduzione nell’esecuzione dei primi pezzi e fornendo le necessarie informazioni, intervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie:
attrezzatore di macchine.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, procedono alla indivi- duazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti, assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte:
riparatore.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, effettuano lavori di natura complessa per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di prove- nienza esterna, con la scelta e la predisposizione degli strumenti di misura, segnalando eventua- li anomalie:
collaudatore.
Lavoratori che, sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di misurazione, capitolati, disegni o schemi equivalenti, eseguono prove di natura complessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie con l’ausilio di strumenti e/o di apparecchiature (senza l’effettuazione di una loro impegnativa predisposizione), rilevano e registrano i risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto dalla documentazione fornita e segnalando le eventuali discordanze:
addetto prove di laboratorio; addetto sala prove.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equi- valenti o disegni ed avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, con la conduzione di impianti, interventi di natura complessa per manovre e regolazioni dei parame- tri di lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi al fine di otte- nere le caratteristiche finali richieste dal processo:
addetto conduzione impianti.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, guidando le operazioni di trasferimento e posiziona- mento della secchia, effettuano complesse operazioni di colaggio di getti medi o pesanti non di serie o di colaggio di acciaio in lingottiere, regolando il flusso del liquido in relazione alla tem- peratura, al tipo ed alle caratteristiche del materiale:
colatore.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazioni o documenti di massima equiva- lenti, e avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, al fine di ottenere le caratteristiche chimico-fisiche richieste dal prodotto, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore, conducendo forni di fusione, interventi di natura complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazioni, ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi:
fonditore.
Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di indicazioni o cicli di lavora- zione o documenti di massima equivalenti, e avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, al fine di ottenere dimensioni e forma richieste dal prodotto, anche coa- diuvando lavoratori di categoria superiore, interventi di natura complessa per manovre di lami- nazione e regolazioni delle calibrature, anche riferendosi all’indicatore della luce fra i cilindri:
laminatore.
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Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, lavori di ele- vata precisione e di natura complessa o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti:
montatore macchinario; costruttore su banco; costruttore su macchine utensili.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni e disegni o schemi equivalenti, procedendo alle neces- sarie individuazioni dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per l’aggiustaggio, la riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti elet- trici e fluidodinamici:
manutentore meccanico; manutentore elettrico; installatore impianti.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equi- valenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri, lavori di saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali saldature:
saldatore.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni, eseguono lavori di natura complessa per la costruzione di modelli in legno anche scomponibili o loro parti con la rilevazione dal disegno, anche mediante calcoli, di quote correlate non indicate, e con la costruzione dei calibri di con- trollo necessari:
modellista in legno.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o cicli di lavorazione o documenti di massi- ma equivalenti ed avendo pratica dei mezzi e dei sistemi utilizzati nella pratica operativa, ese- guono, provvedendo all’opportuna collocazione dei montanti, dei raffreddatori, delle tirate d’a- ria e, se necessario previa sagomatura, delle armature, lavori di natura complessa per la forma- tura a mano con modelli o casse d’anima:
formatore a mano; animista a mano.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o disegni o schizzi di massima, eseguono qualsiasi lavoro di natura complessa per l’imballaggio di attrezzature, macchinari, impianti, o loro parti, di particolare forma e dimensione costruendo e stabilendo l’opportuna collocazione di tiranti, sostegni, protezioni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze per garantire la sicurezza del trasporto, provvedendo, ove necessario, alla costruzione delle casse e delle gabbie:
imballatore.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni e in ausilio ad operazioni di installazione o manuten- zione o montaggio, conducono autogru effettuando manovre di elevata precisione e di natura complessa per il sollevamento, il trasporto, il piazzamento, l’installazione, di impianti, macchina- ri o loro parti; ovvero conducono autocarri o automezzi o locomotori (anche in collegamento con le F.S.) per il trasporto di materiale effettuando interventi di registrazione e di manutenzione ordinaria e, in caso di guasti, gli interventi di riparazione meccanica ed elettrica consentiti dai mezzi disponibili a bordo:
conduttore mezzi di trasporto.
Lavoratori che manovrano gru anche con più ganci indipendenti effettuando anche operazio- ni congiunte con altre gru che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il
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sollevamento, il trasporto, il ribaltamento, il posizionamento, il montaggio di parti ingombranti e di difficoltoso piazzamento in relazione agli accoppiamenti da realizzare di macchinari o impian- ti o di strutture metalliche complesse; ovvero lavoratori che eseguono lavori di elevata difficoltà per la scelta dei punti di attacco e delle attrezzature e per l’imbragaggio di materiale, in ausilio ad operazioni di montaggio e sistemazione di impianti, strutture metalliche, macchinari, di note- vole dimensione, guidando le operazioni di sollevamento, di trasporto e di piazzamento, provve- dendo, ove necessario, alla predisposizione di nuove attrezzature:
gruista; imbragatore.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, compiono con auto- nomia esecutiva e anche con l’aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi di installazione di reti elettriche e/o reti telefoniche. Provvedono inoltre all’idoneo posizionamento degli appoggi, alle prove di pressione con registrazione dei valori riscontrati, segnalando il consumo del materiale utilizzato. Ovvero operano su cavi anche funzionanti sia per giunzioni sia per riparazioni, effettuando le operazioni di taglio e ribaltamento di reti telefoniche, eseguendo misure di pressione con registrazione dei valori riscontrati:
guardafili; giuntista.
Lavoratori che, in base a precise istruzioni ed alle norme in uso, svolgono nell’ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, secondo schemi usuali o avvalendosi di appun- ti stenografici, corrispondenza e documenti; esaminano per l’archiviazione e per il loro smista- mento documenti e, ove richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati prospet- ti e/o tabelle:
segretario.
Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni e/o con lettura di disegni o schemi equiva- lenti, con autonomia esecutiva, da soli o con l’aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi:
- di installazione di impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia interna, civili ed industriali, in bassa e media tensione con controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche;
- ovvero di posa in opera e/o manutenzione di reti civili e/o industriali per la distribuzione di fluidi per centrali termiche e/o frigorifere e/o idriche di natura complessa con controllo e relati- va individuazione delle anomalie, messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di con- seguente riparazione e le opportune verifiche:
installatore impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia interna; tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento; ramista;
primarista.
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al siste- ma contabile adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza rilevano, riscontrano, ordinano, anche su moduli o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situa- zioni riepilogative o semplici computi o rendiconti e se del caso effettuano imputazioni di conto:
contabile; contabile clienti.
Lavoratori che effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi preordinati, la prepa- razione e l’avviamento dell’elaboratore elettronico, seguendo le fasi operative ed intervengono,
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in caso di irregolarità, in ausilio all’operatore consollista e/o conducono il macchinario ausiliario: operatore.
Lavoratori che, in base a precise istruzioni o documentazioni già esistenti, disegnano partico- lari semplici di una costruzione o schemi di componenti semplici di un impianto e/o apportano semplici modifiche su disegni già esistenti, riportano quotature e dati ricavati da tabellari o norme di lavorazione e, se del caso, corredano il disegno con la relativa distinta materiali; ovve- ro eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una costruzione, disegni di disposizione di apparecchiature o danno corretta veste formale, a schizzi già completi:
disegnatore particolarista; lucidista particolarista.
Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al sistema di programmazione della produzione adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza, compilano, rilevando le informazioni dalla distinta base e/o dai cicli di lavorazione, i documenti necessari all’approntamento dei materiali e/o all’avanzamento delle lavorazioni, elaborano le relative tabelle adeguandole in funzione della documentazione di ritorno e, se del caso, compilano i relativi diagrammi:
programmatore produzione.
Infermieri professionali, autisti esterni meccanici, motoscafisti, addetti cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica (fuori dallo stabilimento), addetti servizio estinzione incendi con interventi di manutenzione ordinaria, portieri.
5ª categoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della decla- ratoria della 4ª categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l’apporto di partico- lare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
- i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui alla alinea seguente, guidano e controlla- no con apporto di competenza tecnico-pratico un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure vale- voli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie supe- riori o corrispondente conoscenza ed esperienza.
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di ese- cuzione, eseguono qualsiasi lavoro di preparazione e avviamento di macchine operatrici affidate ad altro personale, richiedenti attrezzamenti impegnativi, registrazioni e messe a punto di eleva- ta precisione, con scelta, ove necessario, dei parametri ottimali di lavorazione e degli utensili, scelta e predisposizione degli strumenti di misura, fornendo agli addetti alla conduzione istru- zioni dettagliate per l’esecuzione del lavoro e per le relative misurazioni; intervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie; intervenendo per il miglioramento delle attrezzature anche coadiuvando gli enti interessati:
attrezzatore di macchine.
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e della modalità di esecuzione e con l’interpretazione critica di disegni e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi
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intervento di elevato grado di complessità per la individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti principali assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte:
riparatore.
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione e con l’interpretazione critica del disegno eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, e se necessario per i relativi posizionamenti e tracciature, avva- lendosi di qualsiasi strumento di misura, e per la rilevazione dal disegno anche mediante calcoli dei dati necessari, valutando e segnalando le anomalie riscontrate:
collaudatore.
Lavoratori che, sulla base di capitolati e con l’interpretazione critica delle specifiche, dei disegni o schemi equivalenti eseguono, con la scelta della successione delle operazioni e con l’ausilio di strumenti e/o apparecchiature, prove di elevato grado di difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie rilevando e registrando i dati, valutando e segnalando le even- tuali discordanze:
addetto prove di laboratorio; addetto sala prove.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con l’interpretazione critica del disegno o di documenti equivalenti e in riferimento alle caratteristiche finali richieste dal processo, effettuano, conducendo impianti, manovre di elevato grado di difficoltà provvedendo con la scelta della successione delle fasi di lavorazione alla definizione dei parametri di lavorazione e delle modalità di esecuzione e delle eventuali attrezzature da utilizzare anche in caso di introduzione di nuovi processi di lavorazione:
addetto conduzione impianti.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con la interpretazione critica delle specifiche di lavo- razione, e in riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche richieste dal prodotto, effettuano, con la conduzione di forni di fusioni, interventi di elevato grado di complessità per la regolazione e la correzione dei parametri di lavorazione, provvedendo, nell’ambito della successione della fasi di lavorazione, alla scelta delle modalità di esecuzione:
fonditore.
Lavoratori addetti agli impianti di laminazione che, sulla base di indicazioni, con l’interpreta- zione critica delle specifiche di calibrazione o di documenti di massima equivalenti, e in riferi- mento alle caratteristiche finali richieste dal prodotto, eseguono il lavoro di preparazione e avviamento delle gabbie di laminazione, eseguono registrazioni e messe a punto di elevata pre- cisione, effettuano interventi di elevato grado di difficoltà per le manovre di laminazione, per la regolazione e la correzione dei parametri di lavorazione al fine di ottenere le caratteristiche tec- nologiche richieste dal processo:
laminatore.
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono con l’interpretazione critica del disegno qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà in relazione al ristretto campo di tolleranze, agli accoppiamenti da realizzare e dal grado di finitura o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti, con eventuale delibera funzionale:
montatore macchinario; costruttore su banco; costruttore su macchine utensili.
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Lavoratori che, con interpretazione critica del disegno individuano e valutano i guasti, scelgono la successione e le modalità degli interventi ed i mezzi di esecuzione e eseguono, anche fuori sede, qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o di impianti, curandone la messa a punto, oppure per la installazione e la messa in ser- vizio di macchine o di impianti elettrici o fluidodinamici con eventuale delibera funzionale:
manutentore meccanico; manutentore elettrico; installatore impianti.
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi di esecuzione, con l’interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di saldatura di elevato grado di difficoltà anche in riferimento a:
- esecuzione del lavoro in tutte le posizioni presenti nello specifico campo di attività del lavo- ratore (ad esempio: sopra testa);
- cicli di prova prescritti da enti esterni o cicli di prova equivalenti;
- tolleranze riferite a larghezza, spessore, raggio di curvatura, penetrazione dei cordoni e loro passo:
saldatore.
Lavoratori che, con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono, con l’interpretazione critica del disegno, anche costruttivo, la costruzione di qualsiasi modello in legno di elevato grado di difficoltà con la determinazione dei piani di scomposizione, con la rilevazione dal disegno anche mediante calcoli dei dati e delle quote neces- sarie e con la costruzione dei calibri di controllo occorrenti:
modellista in legno.
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, con l’interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per la formatura a mano con modelli o casse d’anima e forniscono, se necessario, indicazioni per modifiche da apportare ai modelli o alle casse d’anima e per la predisposizione di sagome di sostegno, tasselli, ecc.:
formatore a mano; animista a mano.
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti d’impianto e con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione, ese- guono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà, fornendo inoltre ad altri lavoratori istru- zioni dettagliate, per la completa costruzione di reti elettriche e/o reti telefoniche complesse. Effettuano tutte le necessarie misure elettriche di prova e verifica, nonché la localizzazione strumentale e la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, suggerendo, di norma, soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie riscontrate nell’impianto ed assicurando le caratteristiche funzionali prescritte:
guardafili giuntista.
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti e con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono:
- qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà, fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni dettagliate, per la completa installazione di impianti elettrici complessi, anche in alta tensione, di sicurezza e di telefonia interna, civili e industriali;
- qualsiasi tipo di cablaggio di elevato grado di difficoltà e tutte le necessarie misure elettriche di prova e verifica, comprese le prove in banco sull’intero impianto, nonché la localizzazione
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strumentale e la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte ad elimi- nare eventuali anomalie riscontrate ed assicurare le caratteristiche funzionali prescritte, garan- tendo l’eventuale delibera funzionale;
- ovvero la posa in opera e/o la manutenzione di reti civili e/o industriali per la distribuzione di fluidi per grandi centrali termiche e/o frigorifere e/o idriche di natura complessa e di elevata prestazione eseguendo tutte le necessarie prove e verifiche, la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie riscontrate ed assicurare le caratteristiche funzionali prescritte, garantendo l’eventuale delibera funzionale:
installatore impianti elettrici, di sicurezza e di telefonia interna; tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento; ramista;
primarista.
Lavoratori che, in base ad indicazioni ed alle norme in uso, svolgono nell’ambito del loro campo di attività compiti di segreteria redigendo su indicazione dei contenuti, corrispondenza, promemoria, raccolgono, curandone l’archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinan- doli per corredare pratiche o per trasmettere informazioni e, ove richiesto, redigono su traccia prospetti e/o tabelle statistiche e/o situazioni riepilogative; ovvero lavoratori che, nell’ambito del loro campo di attività e su indicazioni dei contenuti, redigono in forma corretta corrispondenza in una o più lingue estere:
segretario.
Lavoratori che, in base ad istruzioni ed applicando procedure operative relative al sistema contabile adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza imputano, contabilizzano dati, sistemano, chiudono conti, anche elaborando situazioni preventive e/o consuntive; ovvero effettuano interventi operativi sulle posizioni contabili dei clienti e/o concessionari, imputando le relative partite sull’estratto conto, elaborano le situazioni contabili relative effettuando aggior- namenti, verifiche e rettifiche sui pagamenti, calcolano interessi e premi realizzando situazioni consuntive sull’andamento economico del settore e/o area di vendita di loro competenza, evi- denziando le posizioni irregolari e gestendo i conseguenti interventi operativi; se del caso elabo- rano situazioni preventive e/o consuntive:
contabile; contabile clienti.
Lavoratori che, in base a documentazioni o informazioni fornite dagli enti aziendali interes- sati e a metodologie esistenti, effettuano, nell’ambito del proprio campo di attività, attenendosi a istruzioni ricevute relative a criteri di scelta dei fornitori, a clausole e condizioni da applicare, approviggionamenti che richiedono conoscenze adeguate sulla utilizzazione dei materiali richie- sti e delle loro caratteristiche, se del caso avvalendosi di informazioni fornite dagli altri enti aziendali, impostano e concludono le trattative relative:
approvvigionatore.
Lavoratori che sulla base di istruzioni o con riferimento a procedure esistenti, eseguono e con- trollano da consolle i vari cicli di lavoro dell’elaboratore, assicurando la regolarità del ciclo di ela- borazione con interventi di ordine e di rettifica; ovvero lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a metodologie esistenti, traducono in programmi, nel linguaggio accessibile all’e- laboratore, i problemi tecnici e/o amministrativi, componendo i relativi diagrammi, controllan- done i risultati ed apportando ai programmi elaborati variazioni e migliorie:
operatore; programmatore.
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Lavoratori che, sulla base di istruzioni e metodologie in uso, anche con riferimento a docu- menti quali disegni o schemi equivalenti effettuano, nell’ambito del loro campo di attività, prove per il controllo delle caratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali, di materiali e di apparecchiature o loro parti, anche prodotte a serie, definendo le operazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare, e le relative modalità di impiego e di rilevazione di dati, interpretano ed elaborano i risultati e redigono, se necessario, la relazione tecnica e gli opportu- ni diagrammi, e se del caso, forniscono ad altri lavoratori l’opportuna assistenza per la scelta e la predisposizione degli strumenti o attrezzature:
tecnico di laboratorio; tecnico di sala prove.
Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a schemi esistenti, eseguono disegni costruttivi di particolari complessi o di sottogruppi di uno studio d’assieme o di apparecchiature o attrezzature di equivalente complessità definendo dimensioni, quote, materiali, tolleranze mediante l’uso di tabellari e/o norme di fabbricazione e/o metodi di calcolo e normalmente pre- parando la relativa distinta dei materiali:
disegnatore.
Lavoratori che, in base a istruzioni ed applicando procedure operative relative al sistema di programmazione della produzione adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza e con riferimento ai dati, alle parti, ai mezzi, ai settori di produzione stabiliti dai programmi gene- rali, definiscono con singoli programmi il carico e l’alimentazione equilibrata delle macchine o degli impianti, i loro tempi di compimento, intervenendo in caso di anomalie o di variazioni dei programmi, seguono lo stato di avanzamento delle lavorazioni ai fini del rispetto dei loro tempi di compimento; in caso di variazioni dei programmi generali partecipano alla ricerca di soluzio- ni atte alla riequilibratura dei loro programmi:
programmatore produzione.
Lavoratori che, in base a istruzioni e a specifiche metodologie in uso ed anche con riferimen- to a soluzioni esistenti, definiscono, nell’ambito del loro campo di attività, anche mediante rile- vazione diretta, i tempi di lavorazione analizzando e studiandone le operazioni (anche al fine del miglioramento delle modalità di esecuzione e del posto di lavoro) intervenendo in caso di varia- zione delle lavorazioni e/o di anomalie nei tempi definiti e, ove richiesto, collaborano per la defi- nizione dei cicli e delle attrezzature occorrenti:
analista di tempi.
Lavoratori che, in base a istruzioni e metodologie in uso e alle informazioni ricavabili dai dise- gni e anche con riferimento a soluzioni esistenti, definiscono, nell’ambito del loro campo di atti- vità, con singoli cicli di lavorazione, relativi a prodotti o loro particolari, la sequenza delle ope- razioni, gli interventi di controllo da effettuare, le macchine da utilizzare, le attrezzature neces- sarie, e se necessario, propongono modifiche ai fini di razionalizzare i cicli di lavorazione:
analista di processi e cicli.
Lavoratori che, in base a istruzioni e alle metodologie in uso nel loro settore ed anche con rife- rimento alle soluzioni esistenti, definiscono nel loro campo di attività, analizzando e studiando le metodologie e le tecniche di lavorazione, le condizioni ottimali di lavorazione e di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature e, se del caso propongono, anche in relazione alla introduzione di nuove tecnologie, modifiche ai cicli ed ai mezzi di lavoro:
analista di metodi.
Infermieri professionali, addetti cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica (fuori dallo stabilimento) che eseguono lavori di riparazione.
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6ª categoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, con particolare autonomia concettuale e operativa, ai più elevati livelli di professionalità, ed in possesso di diploma tecnico-professionale, propongono e realizzano modifiche su apparati di particolare complessità, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità, coordinando attività tecnico-manuali che richiedono una visione globale e una completa conoscenza del lavoro e del ciclo produttivo, delle tecnologie inerenti la propria specializzazione oltre a quelle correlate, con interventi di regolazione e controllo sul processo produttivo, finalizzati alla completa realizzazione dei programmi;
- i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui alla alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo alinea della categoria precedente, svol- gono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell’ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio.
I profili relativi al primo alinea sono quelli qui di seguito tassativamente indicati:
Lavoratori che, sull’intera gamma delle apparecchiature complesse, eseguono fuori sede atti- vità di elevata specializzazione per la realizzazione del ciclo completo di montaggio, installazio- ne, collaudo, ed avviamento, provvedendo alla relativa delibera funzionale:
installatore e collaudatore di sistemi elettronici.
Lavoratori che, fuori sede, eseguono qualsiasi intervento sull’intera gamma delle apparec- chiature con caratteristiche tecnologiche e produttive differenti di elevato grado di difficoltà per il funzionamento e modifiche delle stesse, operando in maniera risolutiva in caso di anomalia:
manutentore di più sistemi elettronici o meccanici.
Lavoratori che, rispondendo direttamente alla direzione, operano indifferentemente su impianti notevolmente complessi di caratteristiche produttive tra loro differenti:
addetto alla funzionalità ed alla conduzione di più impianti fuori sede.
Lavoratori che eseguono il ciclo completo di costruzione di qualsiasi modello in legno di ele- vato grado di complessità in relazione alle ristrette tolleranze previste, individuando ed effet- tuando le soluzioni ottimali:
modellista in legno.
Lavoratori che eseguono, con completa autonomia organizzativa ed esecutiva, e coordinano fuori sede, anche previa lettura ed interpretazione critica degli schemi occorrenti, giunzioni di cavi ed apparati terminali di qualsiasi tipo, anche funzionanti, di elevato grado di difficoltà - in esse ricomprendendosi quelle implicanti la padronanza di nuove tecnologie quali le fibre ottiche ed i multiplex d’abbonato - realizzando, previo collaudo, la messa in servizio. Sono altresì in grado di effettuare ogni rilievo delle misure elettriche e telefoniche ed ogni intervento per la individuazione e la riparazione di guasti in cavo di qualunque tipo, la scelta e l’introduzione dei carichi elettrici di compensazione, garantendo la eventuale delibera funzionale:
giuntista.
Lavoratori che, con facoltà decisionale e particolare autonomia di iniziativa operativa ed orga- nizzativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili a controllo numerico, anche a più di cinque assi controllati, la lavorazione di
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particolari di prima esecuzione, prototipi sperimentali, caratterizzati da elevata complessità di forma e/o di materiali innovativi.
Provvedono, avendo conoscenza delle tecnologie collegate e di più linguaggi delle unità di governo ed applicando elementi di geometria descrittiva, calcoli analitici e trigonometrici, ad impostare e sviluppare dalla consolle i programmi necessari con la scelta dei parametri tecnolo- gici e con la ottimizzazione del ciclo operativo.
Integrano, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializ- zazione, programmi da altri parzialmente elaborati o in quanto preferibilmente definibili durante il ciclo operativo o per modifiche sopravvenute nel corso della lavorazione che posso- no interessare la geometria del pezzo, gli utensili, i materiali e le attrezzature:
addetto macchine a controllo numerico.
7ª categoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzio- ni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discreziona- lità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
Lavoratori che svolgono, nell’ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali, compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare, in forma corretta e sinteti- ca, eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di collegamen- to fra l’ente in cui operano ed altri enti aziendali o esterni, diramano, su preciso mandato, dispo- sizioni o istruzioni operative; ovvero lavoratori che, su indicazioni e anche avvalendosi di docu- mentazioni esistenti quali glossari tecnici o pubblicazioni specializzate, traducono in forma cor- retta, testi impegnativi a carattere specializzato, da o in una o più lingue estere, svolgendo, ove richiesto, interventi di interpretariato (non simultaneo):
segretario assistente.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure esistenti, provvedono, nell’ambito della loro attività, alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi di situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e se del caso contribuiscono all’adeguamento di metodi e procedure contabili; ovvero effettuano analisi, controllo e sintesi della situazione globale delle partite di rilevante entità e complessità relative a clienti e/o concessionari disponendo gli inter- venti tecnici idonei a migliorare ed aggiornare la valutazione complessiva dei rischi e la defini- zione dei fidi, abbuoni e pagamenti, elaborano situazioni riepilogative dell’andamento economi- co e finanziario del settore e/o area di competenza e/o previsioni di massima sulle entrate di cassa relative all’esercizio considerato, anche avvalendosi della collaborazione di altri enti; predispon- gono gli opportuni provvedimenti per il recupero dei crediti di rilevante entità, decidendo, se del caso, l’eventuale ricorso e la scelta dello strumento legale:
contabile; contabile clienti.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni e anche con riferimento a metodologie relative al pro- prio campo di attività, effettuano approvvigionamenti di rilevante impegno e/o complessità, in relazione alla entità, materiali, fornitori, che richiedono specifiche conoscenze relative all’attività svolta ed alle tecnologie utilizzate nei settori interessati anche avvalendosi di dati o informazioni
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particolari forniti da altri enti aziendali, impostano e concludono le relative trattative, definisco- no i fornitori, le condizioni e le clausole di acquisto e, se del caso, partecipano alla definizione di piani di approvvigionamento:
approvvigionatore.
Lavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di soluzioni esistenti, progettano metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico relativi ad un campo specifico: tecnico, scientifico, amministrativo, gestionale, individuano gli scopi del lavoro, i risultati da ottenere, le fonti di informazione al fine di definire le fasi di elaborazione, i dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i flussi di lavoro; ovvero lavoratori che su indicazione ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, elaborano l’impostazione generale dei programmi con- tribuendo all’analisi di metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su ela- boratore elettronico:
analista;
programmatore analista.
Lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di schemi o dati tecnici, sviluppano nel- l’ambito del loro campo di attività progetti relativi a prove per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, dimensionali, funzionali di materiali e/o apparecchiature anche prototipi, definendo i cicli di prova e le metodologie di esecuzione, i mezzi e gli impianti da uti- lizzare o da innovare, collaborano con altri enti per la definizione dei provvedimenti da adot- tare in caso di anomalie e per studi e/o miglioramenti da apportare alle metodologie di prova esistenti:
tecnico di laboratorio; tecnico di sala prove.
Lavoratori che, su indicazioni e avvalendosi anche di schemi o dati tecnici, sviluppano progetti relativi ad attrezzature complesse, ad apparecchiature o macchinari o impianti o loro parti prin- cipali, impostando, anche con l’esecuzione del disegno complessivo, le soluzioni ottimali, le pro- porzioni, le dimensioni, normalmente calcolando le componenti principali, e definendo le quote, i materiali, le tolleranze, se del caso effettuando, anche in collaborazione con altri enti, studi di modifiche e/o miglioramenti da apportare a progetti già esistenti:
disegnatore progettista.
Lavoratori che, su indicazioni ed anche avvalendosi di metodologie esistenti, impostano, sulla base della conoscenza delle componenti principali, programmi e metodologie di installa- zione, avviamento e assistenza di impianti e/o sistemi di rilevante impegno e/o complessità, col- laborando con altri enti alla definizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e/o modifiche da apportare agli impianti e/o ai sistemi al fine di migliorarne le condizioni di assi- stibilità e funzionamento e, se del caso, partecipano alla definizione di soluzioni innovative delle metodologie:
tecnico programmatore di assistenza e installazione.
Lavoratori che, sulla base di indicazioni ed anche avvalendosi di metodologie esistenti, svi- luppano nel loro campo di attività, nelle linee generali programmi di produzione fra loro colle- gati, armonizzando le relative componenti, verificando ed assicurandone il compimento nei tempi previsti, ricercano e definiscono, in base alle informazioni ricevute, le soluzioni relative ai problemi di equilibrio dei programmi stessi e, se del caso, partecipano alla revisione e aggiorna- mento delle metodologie di programmazione della produzione:
programmatore produzione.
Lavoratori che, in base a indicazioni e avvalendosi di schemi e dati tecnici ed anche con riferimento a soluzioni esistenti, sviluppano, nell’ambito del loro campo di attività, studi di
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metodologie e/o di processi produttivi per la definizione delle soluzioni ottimali, impostandone nelle linee generali per quanto concerne le condizioni di lavoro e di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature e, ove richiesto, collaborano con altri enti per la introduzione di nuove tecnologie riferite ai prodotti o ai mezzi di produzione:
analista di metodi; analista di processi e cicli.
8ª categoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 7ª categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali della azien- da o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della rea- lizzazione degli obiettivi aziendali.
Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell’ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o di pianifi- cazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro imposta- zione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando ove necessario siste- mi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavoratori. Ad esempio:
progettista di complessi;
specialista di sistemi di elaborazione dati; specialista di pianificazione aziendale; specialista finanziario;
specialista amministrativo; ricercatore;
specialista di approvvigionamenti.
Quadri - Livello B
Con riferimento a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 sul riconoscimento giu- ridico dei quadri:
- appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che siano preposti ad attività che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di servizi ed aree fondamentali dell’azienda e che operino con ampia discrezionalità di poteri, al fine di rea- lizzare i programmi stabiliti dalla direzione aziendale. Oppure lavoratori che realizzino studi di progettazione o di pianificazione operativa, provvedendo alla loro impostazione, sviluppo e relativi completi piani di lavoro, mediante anche la ricerca di sistemi e metodo- logie innovative:
progettista di complessi;
specialista di pianificazione aziendale; ricercatore.
9ª categoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori, con funzioni direttive che, fruendo di particolari deleghe, operano con ampia discrezionalità di poteri, in qualsiasi settore aziendale, per l’attuazione dei programmi stabiliti dalla direzione.
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Quadri - Livello A
Con riferimento a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190 sul riconoscimento giu- ridico dei quadri:
- appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che, contribuendo ai pro- cessi di definizione degli obiettivi di impresa, mediante strategie e gestione delle risorse azien- dali e fruendo di particolari deleghe, operano con carattere di continuità, ampia discrezionalità di poteri e autonomia decisionale, per la realizzazione degli obiettivi dell’azienda.
B) INDENNITÀ DI CONTINGENZA
Le quote di indennità di contingenza, corrisposte al 31 dicembre 1973 per le categorie degli impiegati, degli operai e delle categorie speciali rimangono consolidate.
Per i punti maturati a decorrere dal 1° gennaio 1974 le quote relative saranno corrisposte secondo i valori uniformi per livello retributivo determinati sulla base di quello più alto spettan- te ai lavoratori inseriti nel medesimo livello.
C) MOBILITÀ PROFESSIONALE
Premesso che:
1) il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell’ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produt- tività, e delle capacità professionali stesse;
2) le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organiz- zative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazio- ne del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno sviluppar- si ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l’impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro presta- zione. L’informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le parti su richiesta di una di esse;
3) per il conseguimento di uno degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, com- patibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro;
4) il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell’ambito delle esigenze orga- nizzative ed economico-produttive della azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.
I) Passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria
I lavoratori addetti alla produzione passeranno alla 2ª categoria dopo un periodo non supe- riore a 4 mesi.
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I lavoratori non addetti alla produzione saranno inseriti nelle attività produttive quando sus- sistono i necessari requisiti di idoneità psico-fisica; qualora non sia possibile inserirli nell’attività produttiva, pur avendone i requisiti, passeranno alla 2ª categoria al compimento del 18° mese.
I passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento delle mansioni.
II) Passaggio dalla 2ª alla 3ª categoria
Nell’ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell’azienda, come è detto in premessa del presente punto C, i passaggi dalla 2ª alla 3ª categoria avverranno come segue:
a) i lavoratori senza specifica pratica di lavoro provenienti da scuole professionali ed in pos- sesso del relativo titolo di studio saranno inseriti nella 3ª categoria dopo 3 mesi dall’assunzione;
b) per i lavoratori che, con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici, sono inseriti come allievi in figure professionali non proprie della 2ª categoria e comunque con svi- luppo in più categorie superiori, l’assegnazione alla categoria superiore avverrà al conseguimen- to della necessaria esperienza e capacità tecnico-professionale che consenta di svolgere il lavoro al livello superiore. Tale esperienza si presume acquisita alla scadenza del 18° mese di effettiva prestazione, mentre se trattasi di corsi professionali di durata almeno biennale, l’inserimento alla categoria superiore avverrà entro il termine di 9 mesi;
c) per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate, l’assegnazione alla 3ª categoria avverrà previo accertamento della capacità del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere funzioni di livello superiore. Tale capacità verrà accertata attraverso la sperimentazione di un perio- do di almeno un mese in compiti di livelli superiori, trascorsi 20 mesi nell’espletamento delle fun- zioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le necessarie capacità;
d) per i lavoratori della 2ª categoria, il cui sviluppo nei livelli superiori è collegato ad esigen- ze di carattere organizzativo e ad una specifica preparazione conseguita anche mediante corsi di addestramento, la idoneità al passaggio verrà accertata mediante la sperimentazione per un periodo di almeno un mese nello svolgimento dei compiti di livello superiore, trascorsi 36 mesi nell’espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acqui- sire la necessaria capacità.
Decorso il periodo suddetto in compiti propri della 2ª categoria, i lavoratori connessi al ciclo produttivo saranno sottoposti ad una verifica per accertare gli impedimenti frapposti al loro svi- luppo professionale e per definire i modi con i quali ovviare a detti impedimenti.
In ogni caso, ad un anno da tale verifica, qualora non risulti che tali impedimenti siano attri- buiti alla mancata utilizzazione da parte dei lavoratori degli strumenti di sviluppo professio- nale eventualmente messi in atto dall’azienda, i lavoratori interessati passeranno alla catego- ria superiore.
Tali passaggi non comporteranno necessariamente un cambiamento di mansioni. Dette verifiche periodiche avverranno una volta l’anno.
III) Linee a catena
Si considerano linea a catena le linee di produzione di serie costituite da una successione di posti di lavoro (stazioni), su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnologi- ca operando su una serie di parti staccate di un prodotto finale, che si spostano lungo le linee a mezzo di sistema meccanico a velocità uniforme, o a scatti, nelle quali le quantità di produzione giornaliera ed i tempi sono predeterminati.
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Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato è rigidamente costan- te per tutto il turno di lavoro ed uguale alla cadenza, cioè al tempo di spostamento del prodotto da una stazione ad una stazione successiva.
Per i lavoratori della 2ª categoria addetti alle linee a catena si darà luogo al passaggio alla cate- goria superiore dopo 36 mesi di prestazione in linee di montaggio e sempre che abbiano svolto, nel periodo suddetto, con normale perizia, un insieme compiuto di mansioni loro affidate.
Tale passaggio non presuppone necessariamente un cambiamento delle mansioni. Il lavorato- re, anche dopo l’acquisizione della 3ª categoria, non potrà rifiutarsi di ruotare su qualsiasi posi- zione di lavoro dell’attività produttiva stessa.
IV) Lavoratori disciplina speciale parte terza
Ai lavoratori cui si applica la disciplina speciale - parte terza - saranno applicati i seguenti cri- xxxx di inserimento in azienda e di mobilità:
a) i lavoratori in possesso di laurea, in fase di inserimento nell’azienda, verranno inquadrati nella 5ª categoria, sempre che svolgano attività inerenti la laurea conseguita;
b) i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori, in fase di inserimento nell’a- zienda, verranno inquadrati nella 4ª categoria, sempre che svolgano attività inerenti il diploma conseguito;
c) i lavoratori inquadrati nella 2ª categoria di cui al 2° alinea della relativa declaratoria dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno alla 3ª categoria.
NORMA TRANSITORIA
1) Agli impiegati in forza, qualora ricorrano gli estremi per passaggi di categoria del reparto o dell’ufficio, viene mantenuta la preesistente possibilità di passare dalla 5ª alla 7ª categoria esclusivamente in relazione ai contenuti della declaratoria contrattuale.
Agli impiegati nuovi assunti gli eventuali passaggi di categoria saranno effettuati secondo i nuovi livelli determinati dalle declaratorie e dai relativi profili del presente contratto.
2) Eventuali accordi aziendali che prevedano il passaggio automatico a categorie superiori continueranno ad essere applicati esclusivamente ai lavoratori a suo tempo individuati dagli accordi medesimi.
Art. 7 - Orario di lavoro
1) NORMA GENERALE
La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore.
La durata massima settimanale del lavoro ordinario può essere computata anche come dura- ta media in un periodo non superiore ai dodici mesi secondo quanto previsto dalla lettera A) Flessibilità della prestazione dell’art. 8 della Disciplina Generale e dal comma settimo del pre- sente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia.
Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario riman- gono fissati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
L’orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di legge. Le ore di lavoro sono contate con l’orologio di stabilimento o reparto.
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La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le rappresentanze sindacali unitarie.
Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale su 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle ore 13,00 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività di cui al comma 12 del presente capi- tolo 1) e quanto previsto dalla lettera A) Flessibilità della prestazione dell’art. 8 della disciplina generale.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata nor- male dell’orario di lavoro potrà risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed al lavoro di altri lavoratori, in via eccezionale, il termine di cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno. Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono l’orario ordinario giornaliero sono considerate straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le otto ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
Allo scopo di evitare che una parte delle maestranze abbia a prestare la sua opera esclusiva- mente in ore notturne, le aziende, in conformità alla distribuzione dell’orario stabilito, cureran- no l’alternarsi dei lavoratori nei diversi turni.
Quando l’assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una innovazione, sarà consentito al lavoratore di far accertare dal medico la sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
L’orario di lavoro per il personale addetto a:
a) manutenzione, pulizie, riparazione degli impianti quando tali operazioni non possono com- piersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza dell’azienda e degli impianti;
c) trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti;
d) lavoro a turni;
sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia consentito periodicamente di poter usufrui- re della disponibilità del pomeriggio del sabato.
Il lavoratore non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Egli deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
I lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nel- l’ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente con- cesse ad altro titolo.
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Per attività le cui condizioni tecnico-organizzative non consentano l’effettivo godimento del beneficio sopra indicato, verranno concordate soluzioni alternative a livello aziendale.
2) PERMESSI ANNUI RETRIBUITI PER RIDUZIONI DI ORARIO ED IN SOSTITUZIO- NE DELLE FESTIVITÀ ABOLITE
Ferma restando la durata dell’orario normale di 40 ore settimanali e la norma transitoria del- l’accordo del 15 marzo 1994, la riduzione di orario di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 1995, è pari a complessive 72 ore retribuite, su base annua, d’ora in poi definite “permessi annui retribuiti”.
A queste si aggiungeranno dal 1° gennaio 2000, anche i quattro gruppi di 8 ore in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, già previsti dal C.c.n.l. del 13 settembre 1994, che assumeranno anch’esse la denominazione di “permessi annui retribuiti” e che saranno assorbiti e sostituiti da quanto previsto nel presente capitolo 2).
Il regime di fruizione collettiva dei permessi annui retribuiti è stabilito, anche in modo non uniforme, tra quelli di seguito previsti.
Tale scelta sarà preceduta da un esame comune con le rappresentanze sindacali unitarie. I regimi di cui sopra sono:
- riduzione giornaliera pari a 10 minuti, che potrà essere elevata a 15, da collocarsi, di norma, all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro;
- riduzione settimanale pari a 60 minuti, collocata, di norma, al termine della settimana;
- fruizione in gruppi di ore collettive per un totale di 56 ore annue (28 semestrali);
- altre forme di fruizione collettiva previste da accordi aziendali.
Qualora per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, i lavoratori prestino attività nel momento previsto per la fruizione dei permessi annui retribuiti, questi verranno fruiti in altro momento, con applicazione di quanto previsto nel presente capitolo 2) e nel seguente capitolo 3).
Le modalità di cui ai due primi alinea del precedente comma quinto potranno essere applica- te anche ai turnisti non a ciclo continuo.
Le modalità di cui sopra non si applicano ai turnisti a ciclo continuo che fruiranno dei per- messi annui retribuiti in forma collettiva od individuale per gruppi di ore o per singole ore.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazioni di 15 o più turni setti- manali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, è riconosciuto, a decor- rere dal 1° gennaio 2002, un permesso annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione di esso. Tale permesso è assorbito dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali.
I permessi annui retribuiti maturano in ragione di anno di servizio ed in misura proporzional- mente ridotta per le frazioni di esso.
I permessi annui retribuiti che residueranno dall’applicazione dal quinto comma, sono a dispo- sizione del singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 25 giorni prima.
I permessi annui retribuiti devono essere fruiti nel rispetto di un tasso di assenza contempo- ranea sia a tale titolo sia a titolo di riposi della “banca ore” di cui ai capitoli 2) dell’art. 6, disci- plina speciale parte prima e dell’art. 6, disciplina speciale parte terza, non superiore al 5 per cento dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui le richieste superino tale tetto, si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
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Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 25 giorni, la fruizione dei permes- si richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente assenza sia a titolo di permessi annui retribuiti sia a titolo dei riposi della “banca ore”di cui ai capitoli 2) dell’art. 6, disciplina speciale parte prima e dell’art. 6, disciplina speciale parte terza, superiore ad un tetto compreso tra l’8,5 e l’11,5 per cento dei lavo- ratori normalmente addetti al turno, in relazione alle diverse riduzioni di orario a regime, com- prensivo del 5% di cui al comma precedente.
Nell’ambito delle percentuali massime di assenza comprese tra l’8,5 e l’11,5 per cento, sarà data priorità alle richieste motivate da lutti familiari e da improvvisi eventi morbosi di familiari entro il primo grado, debitamente certificati.
Fermo restando quanto sopra definito, le parti, in sede aziendale, procederanno, di norma nel mese di settembre di ciascun anno, ad una verifica dell’attuazione delle suddette fruizioni.
Le parti convengono che, con decorrenza 1° gennaio 1985, la riduzione di orario prevista dalle modifiche, apportate all’art. 7, disciplina generale del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 maggio 1976, venga determinata nella misura di 8 ore in ragione di anno di servizio, o frazione di esso, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai settori di seguito indicati, d’ora in poi defini- te “permessi annui retribuiti”, a cui si applica quanto previsto nel presente capitolo 2) e nel seguente capitolo 3).
a) Limitatamente ai lavoratori addetti agli stabilimenti od aree di produzione e di manuten- zione di:
- fonderie di seconda fusione;
- metallurgia non ferrosa;
- lavorazione di forgiatura, fucinatura e pressofusione;
- auto (nelle aree di carrozzeria, lavorazioni meccaniche di serie e stampaggio; nelle aree del sud anche a tutti i lavoratori turnisti);
- macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine per la raccolta del foraggio, ecc.).
b) Per tutti i lavoratori di:
- elettronica strumentale (escluse elettronica di consumo e componentistica);
- elettromeccanica pesante (grandi macchine per la produzione, trasformazione, distribuzione dell’energia elettrica, motori elettrici con altezza d’asse superiore a un metro);
- aeronautica;
- telecomunicazioni (compresi gli addetti alle aziende metalmeccaniche di installazione di reti e di centrali);
- informatica.
Le parti stipulanti comunemente dichiarano che, con quanto qui definito, considerano piena- mente adempiuti i reciproci obblighi di cui alle modifiche citate. In ogni caso il presente contrat- to costituisce transazione novativa delle precedenti intese.
UNIONMECCANICA e le organizzazioni sindacali stipulanti in rappresentanza dei lavora- tori, rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull’applicazione delle clausole contenute nelle suddette modifiche.
Fatte salve le situazioni in atto, nel caso di innovazioni nella ripartizione dell’orario di lavoro la cui finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale e non tempo- raneo, attraverso l’istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in atto che com- portino la creazione di più di 15 turni di lavoro, tra la direzione e la rappresentanza sindacale uni- taria sarà effettuato un esame congiunto in merito alla possibilità di programmare all’interno del
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nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle esigenze tecniche e impiantistiche, l’utilizzazione delle ore di permesso annuo precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario annuo.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le rappresentanze sindacali unita- rie, diverse modalità di fruizione delle ore di permesso annuo retribuito di cui al presente arti- colo compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
3) CONTO ORE
Xxxxx restando i regimi di fruizione del quinto comma del capitolo 2), le parti convengono quanto segue con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
I permessi annui retribuiti di cui al capitolo 2) eventualmente non fruiti entro l’anno di matu- razione confluiranno in un apposito conto ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di preavviso ed alle con- dizioni indicate al punto 2). Al termine del periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno pagate con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
L’attivazione del Conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previ- denziali competenti, della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione rela- tiva ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.
4) ORARIO DI LAVORO NEL SETTORE SIDERURGICO
La durata massima dell’orario normale per gli addetti al settore siderurgico, salvo quanto pre- visto dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni, rimane confermata in 40 ore settima- nali fermo quant’altro stabilito dal presente contratto.
Le parti concordano che per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come defi- nito nelle norme sul campo di applicazione del contratto, sono riconosciute - fino al 31 dicem- bre 1984 - 8 ore di riposo supplementare retribuite ogni 8 settimane (320 ore) di effettivo lavoro.
A far data dal 1° gennaio 1985 cesserà tale regime che verrà sostituito con il riconoscimento di sei gruppi di 8 ore retribuite in ragione di anno di servizio o frazione di esso, da fruire mediante permessi individuali o con altre modalità che le aziende potranno stabilire, previo esame comune con le rappresentanze sindacali unitarie, compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
Non si modificano gli eventuali differenti regimi più favorevoli di armonizzazione definiti a livello aziendale.
I lavoratori turnisti in aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti, hanno diritto a gode- re di giornate di riposo retribuito nel corso dell’anno solare a compenso delle festività indivi- dualmente lavorate nello stesso periodo oltre il numero di 7.
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione lavorativa per le 8 ore del turno successivo, ha facoltà di effettuare un riposo compensativo, non retribuito, di pari dura- ta nella giornata seguente.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di 4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere effettuato entro il mese successivo.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazioni di 15 o più turni setti- manali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica addetti al settore side- rurgico, il permesso di 8 ore di cui al precedente punto 1 del primo comma del paragrafo “Permessi annui retribuiti per riduzioni di orario ed in sostituzione delle festività abolite” viene
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monetizzato e riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2000; la monetizzazione è corrisposta insieme alla gratifica natalizia al valore retributivo sul quale la stessa è computata.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Considerato che l’obiettivo di una migliore utilizzazione degli impianti nell’intero settore siderurgico corrisponde agli intendimenti delle parti, si stabilisce che, laddove le esigenze azien- dali richiedano una più ampia utilizzazione, le direzioni di stabilimento e le rappresentanze sin- dacali unitarie si incontreranno per concordare le condizioni e le misure necessarie a perseguire l’obiettivo sopra ricordato.
5) CONTRAZIONE TEMPORANEA DELL’ORARIO DI LAVORO
Ferma restando l’utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge in materia di cassa integrazione guadagni e mobilità (legge 23 luglio 1991, n. 223, specifica- mente artt. 1, 4 e 24, e legge 19 luglio 1993, n. 236) e di contratti di solidarietà (legge 19 dicembre 1984, n. 863, e legge 19 luglio 1993, n. 236) e successivi interventi, in via sperimentale, per la vigen- za del presente contratto nazionale, le parti convengono che a fronte di casi di crisi, di ristruttu- razione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino esuberi occupazionali, sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze socia- li di un minore impiego della forza lavoro.
A tal fine, nell’ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le situa- zioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecniche organizzative delle singole imprese, la possibilità di utilizzare in modo collettivo i permessi annui retribuiti del capi- tolo 2) e del conto ore di cui al capitolo 3 del presente art. 7, i residui delle giornate di ferie e la fruizione delle festività cadenti di domenica e di quelle cadenti di sabato per i lavoratori non mensilizzati.
6) MALATTIA: CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
Xxxxx restando i limiti di trattamento economico di malattia previsti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, al lavoratore che si ammali durante un periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro con ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria o straordina- ria o di contratto di solidarietà, compete un trattamento economico, ad integrazione dell’even- tuale trattamento di malattia a carico dell’INPS, per i lavoratori a cui spetta, fino a raggiungere il medesimo trattamento globale netto riconosciuto ai lavoratori posti in cassa integrazione gua- dagni ordinaria o straordinaria o in contratto di solidarietà.
7) ASSORBIMENTI
I permessi annui retribuiti di cui al presente articolo:
- assorbiranno fino a concorrenza eventuali riduzioni a livello aziendale in materia che preveda- no permessi, ferie o similari ad eccezione di quelli specificatamente concessi per nocività del lavoro;
- saranno assorbiti, fino a concorrenza, in caso di riduzioni previste da provvedimenti legisla- tivi e/o da accordi anche interconfederali;
- non sono assorbibili le pause ed i periodi di riposo motivati da ragioni fisiologiche o tecno- logiche;
- non si applicano, fino a concorrenza, ai prestatori che osservano orari di lavoro articolati, secondo le modalità non specificatamente previste dal presente contratto e con orari settimanali o
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xxxxxxxxxxxxxxxx di lavoro effettivo inferiore alle 40 ore quale, ad esempio, il turno di 7 ore per 5 giornate settimanali.
Quanto previsto dal presente articolo 7 assorbe, comprende e sostituisce quanto previsto dal- l’art. 7 della disciplina generale del C.c.n.l. del 13 settembre 1994 ed i quattro gruppi di 8 ore in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, già previsti dal C.c.n.l. del 13 settembre 1994.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui al presente art. 7 saranno assorbite a concorrenza in caso di provvedimenti assunti sulla stessa materia in sede europea e recepiti dalla legislazione italiana.
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l’evoluzione della politica industriale nel Mezzogiorno per esaminare l’applicazione presso i nuovi insediamenti produttivi di articola- zioni e di regimi di orario, diversi da quelli previsti dall’art. 7, Disciplina Generale, con lo scopo di assicurare un ampliamento dei livelli di occupazione e una più elevata utilizzazione degli impianti.
DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI
1) Le parti si danno reciprocamente atto che, al fine di risolvere il contenzioso interpretativo nato dalla legge 20 novembre 2000, n. 336 sulla festività del 2 giugno, il numero dei permessi annui retribuiti definiti con il C.c.n.l. 7 luglio 1999 rimane invariato.
2) Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, le parti concordano di incontrarsi, entro il 30 settembre 2003, per definire, ove comunemente ritenuto necessario, entro il 31 dicembre 2003, la disciplina contrattuale di attuazione del citato decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 che ha recepito la direttiva n. 93/104/CE in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva n. 2000/34/CE.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In relazione a quanto previsto dalla Dichiarazione a verbale n. 2) sopra riportata, le parti pre- cisano che nel riconfermare le discipline contrattuali in materia di orario di lavoro contenute nel presente articolo e negli artt. 6, 21 e 22, disciplina speciale parte prima e nell’art. 7, Disciplina Speciale Parte Terza, non hanno inteso dare attuazione al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ed, in particolare all’art. 4, né modificare, con riferimento al computo, quanto previsto dall’art. 8, terzo comma. Di conseguenza, ai soli fini legali, restano fermi i limiti d’orario ed i criteri di com- puto fissati dalle disposizioni di legge.
Le parti, inoltre, concordano di incontrarsi entro 90 giorni dall’emanazione del decreto di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 riguardante l’aggiornamento e l’armonizza- zione delle attività e delle prestazioni ivi previste (lavoro discontinuo, lavori preparatori e com- plementari, ecc.) con i principi contenuti nello stesso decreto legislativo, per verificare compati- bilità e coerenze del dettato contrattuale.
Art. 8 - Flessibilità della prestazione, lavoro a tempo parziale, lavoro a tempo determinato, lavoro temporaneo, telelavoro
In considerazione di quanto stabilito dall’art. 86, tredicesimo comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 settembre 2004, allo scopo di definire quanto rinviato dal medesimo decreto legislativo alla contrattazione collettiva in materia di occupazione e mercato del lavoro riconducibile al presente articolo. Fino a tale data
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mantengono, in xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx contrattuali di cui al punto 5) della lett.
B) sotto riportata e l’intera disciplina contrattuale di cui alla successiva lett. D).
A) FLESSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE
Le parti confermano l’impegno a migliorare qualitativamente e quantitativamente il rappor- to tra la prestazione contrattualmente dovuta e quella effettivamente resa, identificando nuove articolazioni e modalità di gestione flessibile delle prestazioni.
Al fine di rendere più concreto l’adeguamento delle capacità aziendali, con un maggior utiliz- zo degli impianti, alle esigenze dell’andamento produttivo e di mercato e sulla scorta delle pre- visioni di vendita, l’azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell’orario normale di lavoro (*)
I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni di orario nei dodici mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi non potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiori a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali.
Per ogni ora di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità, ulteriore rispetto alle 40 ore set- timanali, verrà riconosciuta una maggiorazione retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, pari al 10% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 15% per le ore prestate di sabato.
Le parti concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell’orario settimanale di cui al presente punto
A) con le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del C.c.n.l..
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme di cui sopra.
La distribuzione della prestazione potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l’orario normale di lavoro con esclusione delle domeni- che e delle festività.
Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l’incontro avrà luogo non oltre il terzo giorno dalla comunicazione della direzione aziendale alle rappresentanze sindacali unitarie.
Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore, se impie- gato, verrà retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazione e, se operaio, con un salario pari all’orario settimanale contrattuale.
La direzione aziendale, la rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del C.c.n.l. potranno concordare a livello aziendale altre forme di flessibi- lità della prestazione.
(*) vedere allegato 8: “Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell’ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale.”
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B) LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento di flessibilità della prestazione lavo- rativa che contemperi le esigenze dell’azienda con quelle del lavoratore, oltre a rappresentare un’occasione di allargamento della base occupazionale.
Le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale a vale- re per le aziende associate e per i lavoratori ivi operanti.
1) L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso del- l’azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa; l’azienda dopo aver valutato la richiesta, dovrà dare risposta entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.
2) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assun- ti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno.
3) L’impresa, nell’ambito della percentuale del 2% del personale in forza a tempo pieno alla data della richiesta, ovvero del 3% per cento nelle aziende oltre 100 dipendenti valuterà positi- vamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: necessità di assistere geni- tori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente malati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea.
Nel caso di valutazione negativa da parte dell’impresa in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalle suddette percentuali, sarà svolto un confronto con le Rappresentanze sinda- cali unitarie per individuare una idonea soluzione.
4) Nelle ipotesi che non rientrano nei casi di cui al punto 3) e fino ad un massimo complessi- vo del 4%, l’accettazione della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time sarà valutata dall’impresa in relazione alle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta delle rap- presentanze sindacali unitarie, informerà le medesime sui motivi del diniego della richiesta avan- zata dal lavoratore.
5) L’azienda ai fini della variazione della sola dislocazione temporale dell’orario di lavoro già definito acquisisce di volta in volta ed in forma scritta il consenso del lavoratore con congruo preavviso. La disponibilità a tale variabilità dell’orario a tempo parziale sarà inserita nella lette- ra di assunzione od in un accordo successivo e espressamente accettata dal lavoratore. In ogni caso il lavoratore ha diritto di optare per una distribuzione di orari non flessibili, fatto salvo un congruo preavviso al datore di lavoro.
Nelle aree di cui all’Obiettivo 1 della Unione Europea la presente norma si applica anche ai contratti a tempo determinato.
6) La durata di un rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere anche predeterminata. Tale durata non sarà di norma inferiore a 6 mesi e superiore a 24. In tal caso è consentita, l’as- sunzione di personale a termine per il completamento dell’orario di lavoro e per tutta la durata come sopra predeterminata.
7) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni,
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l’orario di lavoro e la sua distribuzione, anche articolata nel corso dell’anno, nonché‚ gli altri ele- menti che il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda.
8) Potranno essere stipulati, anche per realizzare una maggiore utilizzazione degli impianti, contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma infe- riore a quello contrattuale settimanale. Le modalità definite in fase di stipulazione o di successi- va modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate alla Direzione Provinciale del Lavoro e alle rappresentanze sindacali unitarie.
9) In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria è consentita, previa comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato.
La deroga è consentita, secondo il principio di proporzionalità diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al secondo, quarto e quinto comma dell’art. 6, disciplina speciale, parte prima e terza.
10) Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale verticale prevede una prestazio- ne pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sarà contenuto nei limiti mas- simi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali. Agli stessi verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno.
11) Per i lavoratori ad orario ridotto la cui prestazione è inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato è consentito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50% della normale prestazione del mese.
Tale lavoro sarà compensato da una maggiorazione del 10 per cento.
Tale prestazione aggiuntiva è regolamentata, per quanto attiene le procedure relative alla sua effettuazione dalla normativa in atto nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativamente al lavoro eccedente l’orario normale, in rapporto alla durata del tempo parziale.
12) In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il diritto di precedenza, si intende appli- cabile qualora l’assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale.
13) La retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno pro- porzionati all’orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavo- ratori a tempo pieno.
C) LAVORO A TEMPO DETERMINATO
In relazione all’entrata in vigore del Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, le parti con- cordano di definire, entro il mese di dicembre 2004, i rinvii affidati dalla nuova disciplina legisla- tiva alla contrattazione collettiva.
D) LAVORO TEMPORANEO
1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal comma due dell’art. 1, lettere b) e c) della legge stessa, anche nelle seguenti fattispecie:
a) punte di più intensa attività - cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti pro- duttivi aziendali - connesse a richieste di mercato derivanti dall’acquisizione di commesse o dal
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lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori;
b) quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appal- to definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) per l’esecuzione di particolari commesse che per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiega- te o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
d) per far fronte ad una situazione determinata da cessazioni di rapporti di lavoro di lavora- tori qualificati di cui alla disciplina speciale, parte seconda e terza, senza il rispetto integrale dei termini di preavviso.
2. È ammesso il ricorso al lavoro temporaneo, per le professionalità corrispondenti alle figure inquadrate nella seconda categoria contrattuale con passaggio in terza categoria in base ai crite- ri contrattuali di mobilità professionale; l’inquadramento ed il trattamento retributivo applicabi- le al prestatore di lavoro (ai sensi del quinto comma, lettere b) ed e), art. 1, legge 24 giugno 1997,
n. 196) è quello riferito alla terza categoria contrattuale.
3. Al prestatore di lavoro temporaneo non può comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello più basso quando tale inquadramento è con- siderato dal contratto collettivo (Lettera C) Mobilità professionale, art. 6, Disciplina Generale) come avente carattere esclusivamente transitorio.
4. Nel secondo livello di contrattazione, così come definito dal Protocollo 23 luglio 1993, e nel rispetto di quanto previsto dal C.c.n.l., sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche - previste dal contratto - correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o colle- gati all’andamento economico dell’impresa.
5. I prestatori di lavoro di cui alla presente lettera, impiegati, per le fattispecie individuate al comma 1, non potranno superare la media dell’8%, calcolata su quattro mesi, ovvero su cinque mesi nei territori di cui all’Obiettivo 1 della Unione Europea, dei lavoratori occupati dall’impre- sa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
Le frazioni derivanti dall’applicazione della percentuale come sopra definita saranno arro- tondate all’unità superiore.
6. Ferma restando l’informazione di cui all’art. 21 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, le attività di promozione di iniziative formative degli organismi paritetici di cui all’Accordo Interconfederale CONFAPI - CGIL, CISL, UIL del 27 ottobre 1995 sono estese anche ai pre- statori di lavoro nominati nella presente lettera.
7. La direzione comunica preventivamente, di norma cinque giorni prima, alla rappresentanza sindacale unitaria il numero dei lavoratori di cui alla presente lettera la qualifica, le modalità e la durata dell’utilizzo ed i motivi del ricorso al contratto di lavoro temporaneo. Ove ricorrano moti- vate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione è fornita entro i termini di legge.
Inoltre, una volta all’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisca o conferisca mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce alla rappresentanza sindacale uni- taria o, in mancanza, alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente
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contratto il numero ed i motivi dei contratti di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stes- si, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
8. Secondo quanto disposto dall’art. 24, secondo comma, del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, ai lavoratori è riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
9. Le parti, nel prendere atto delle disposizioni contenute nel d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, con- cordano, sin da ora, di adeguare la presente normativa contrattuale alle eventuali modifiche legi- slative che interverranno anche in caso di rinvio della legge alla contrattazione collettiva.
E) TELELAVORO
Commissione paritetica di studio sul telelavoro.
Le parti stipulanti convengono di costituire entro il mese di gennaio 2004 un Gruppo di lavo- ro paritetico, formato da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulan- ti al fine di concordare il recepimento dell’accordo interconfederale CONFAPI - CGIL, CISL, UIL del 17 luglio 2001.
Art. 8 bis - Reperibilità
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Il lavoratore potrà essere inserito dall’Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una nor- male programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvi- cendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l’azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell’inter- vento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l’azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.
Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento non sarà riconosciuta l’indennità di reperibilità e si atti- verà la procedura disciplinare di cui all’articolo 24 della Parte Generale.
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) oraria;
b) giornaliera;
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c) settimanale.
La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi.
Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori ai seguenti valori espressi in euro:
b) COMPENSO GIORNALIERO | c) COMPENSO SETTIMANALE | |||||
LIVELLO | 16 ORE (GIORNO LAVORATO) | 24 ORE (GIORNO LIBERO) | 24 ORE FESTIVE | 6 GIORNI | 6 GIORNI CON FESTIVO | 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO |
1-2-3 | 4,00 | 6,00 | 6,50 | 26,00 | 26,50 | 28,50 |
4-5 | 4,75 | 7,50 | 8,00 | 31,25 | 31,75 | 34,50 |
SUPERIORE AL 5° | 5,50 | 9,00 | 9,50 | 36,50 | 37,00 | 40,50 |
L’importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi espressi nella prima colonna (16 ore - giorno lavorato) della precedente tabella.
Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un’e- ventuale chiamata da parte dell’azienda.
Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell’intervento e di quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari all’85% della normale retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni.
Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. “da remoto”, rientrano nel computo dell’orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal presente contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.
In aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per il tempo di viaggio e della retribuzione dovuta per la prestazione effettuata, per ogni chiamata da parte dell’azienda seguita da intervento effettivo sarà riconosciuto un compenso pari a 5,00 euro.
Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso di un proprio mezzo di trasporto per rag- giungere il luogo dell’intervento le spese di viaggio saranno rimborsate; la quantificazione del rimborso sarà effettuata secondo gli accordi e le prassi aziendali in atto.
Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente normativa.
L’indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente articolo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d’origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Codice civile, le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
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Sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti che regolamentano la materia disciplinata nel presente articolo.
Art. 9 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per i lavoratori lavoranti in turni, si conviene che l’orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione sta- bilita per il lavoro festivo.
Art. 10 - Anzianità dei lavoratori
La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attività e i permessi non interrom- pono l’anzianità di servizio dei lavoratori a tutti gli effetti.
NOTA A VERBALE
1) L’aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sin- dacali provinciali e nazionali e per i lavoratori in malattia, è regolata dalle norme di legge e di contratto.
2) La sospensione totale o parziale della prestazione di lavoro per la quale sia prevista l’integra- zione salariale è regolata, ai fini del trattamento di fine rapporto, dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Art. 11 - Forme di retribuzione
I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti forme di retribuzione:
a) cottimo individuale;
b) cottimo collettivo;
c) con altre forme di retribuzione a rendimento determinato in relazione alle possibilità tec- niche e all’incremento della produzione.
Art. 12 - Premio di risultato
La contrattazione aziendale, come in premessa, non può avere per oggetto materie già defini- te in altre sedi negoziali.
Con riferimento alla Premessa, la contrattazione aziendale con contenuti economici è consen- tita per l’istituzione di un premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella
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realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produt- tività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della com- petitività delle piccole e medie aziende nonché‚ ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della con- trattazione aziendale, le parti, di cui al punto 7 della Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quan- titativa dell’erogazione connessa al premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui sopra, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma.
Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle rap- presentanze sindacali unitarie entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati. Avranno diritto alla corresponsione del premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima occasione la direzione aziendale fornirà alle rappresentanze sindacali unitarie informa- zioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del premio.
L’ammontare del premio avrà la caratteristica di non determinabilità a priori e, in base ai cri- xxxx, come indicati al punto 1 e definiti nel punto 2 del capo III Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali, potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti.
L’erogazione avverrà, di norma a consuntivo, secondo criteri e modalità aziendalmente defi- niti dalle parti.
Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l’ammontare. Considerata la novità e le particolari caratteristiche che l’istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato sistema contrattuale, le parti concorda- no la costituzione di una commissione paritetica nell’ambito dell’osservatorio nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere.
Le parti convengono di dedicare una apposita sessione dell’osservatorio nazionale, da tenersi entro il primo trimestre del 2000, nella quale autonomamente esprimeranno valutazioni utili per la realizzazione a livello aziendale di una contrattazione coerente con gli indirizzi e le regole con- tenute nel presente articolo.
Dall’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 settembre 1994 non trova più applicazione la disciplina per l’istituzione del premio di produzione di cui all’art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1990 compresa l’indennità sostitutiva di cui al secondo comma dell’articolo stesso; per le aziende dalla stessa interessate, resta definitiva- mente fissata negli importi in essere al 30 giugno 1994 ai fini della retribuzione dei lavoratori.
I premi di produzione di cui al comma precedente, gli altri premi ed istituti retributivi di ana- loga natura eventualmente già presenti in azienda, non saranno più oggetto di successiva con- trattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consolidati alla data del 30 giugno 1994, le parti, all’atto dell’istituzione del premio di risultato di cui al presente articolo, procede- ranno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende, né perdite per i lavoratori.
Ai fini del rinnovo e della durata degli accordi economici del premio di risultato si richiama il punto 2 del capo III Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali.
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NOTA A VERBALE
Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovati- ve rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993. In questo quadro, qualora si verifi- chino contenziosi sulla applicazione della procedura definita, le organizzazioni sindacali territo- riali delle parti, le rappresentanze sindacali unitarie e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l’intervento delle parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto, nell’ambito dell’osservatorio nazionale.
XXXXX CONCORDATA NEL VERBALE DI ACCORDO STIPULATO IN SEDE MINISTERIALE IL 4 FEBBRAIO 1997
Fermo restando quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993, le parti ricon- fermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare esclusiva- mente erogazioni legate a risultati conseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali produttività, qualità, redditività, ed altri elementi rilevanti per il miglioramento della competitività aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di programmi concordati tra le parti.
Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà essere attivata una sessione di esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 21 Disciplina Generale del C.c.n.l. UNIONMECCANICA, a livello delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata complessiva di 20 giorni.
Art. 13 - Reclami sulla retribuzione
Eventuali reclami sulla rispondenza tra la somma pagata e quella indicata sul prospetto paga e sulla validità della moneta saranno presi in considerazione se fatti all’atto del pagamento.
I reclami relativi agli errori di computo saranno presi in considerazione solo se presentati dal lavoratore entro un anno dal giorno del pagamento.
Nel caso che l’errore sia accertato, l’azienda provvederà al pagamento della relativa differenza.
Art. 14 - Mense aziendali
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamenta- zione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali od aziendali sulla materia.
Premesso che la computabilità dell’indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dal D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026 e legge 8 agosto 1992,
n. 359, e dagli accordi aziendali in materia, le parti confermano che l’equivalente del costo della mensa, sostenuto dal datore di lavoro, non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice Civile né degli altri istituti contrattuali e di legge.
Art. 15 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo
Particolari indennità devono essere fissate tra le associazioni territoriali UNIONMECCANI- CA e le organizzazioni sindacali locali per i lavoratori che vengono inviati in trasferta o trasferi- ti in alta montagna (oltre 1.500 m. di altezza) o inviati o che già prestino attività nel sottosuolo.
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Art. 16 - Indennità per disagiata sede
Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possi- bilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con cen- tri abitati, ed il perimetro del più xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx. 0, ove l’azienda non prov- veda in modo idoneo al trasporto, le parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità.
Art. 17 - Nuove assunzioni
Per mansioni nuove non previste nelle esemplificazioni contrattuali, l’azienda darà comunica- zione, tramite la propria associazione, all’organizzazione dei lavoratori della categoria retributi- va nella quale il lavoratore è stato inserito.
In tal caso il sindacato potrà formulare i suoi rilievi.
Art. 18 - Passaggio temporaneo e cumulo di mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corri- spondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equi- valenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore cui si applica la disciplina speciale parte prima ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, decorsi 30 giorni continuativi nell’esercizio delle dette mansioni superiori o 60 giorni non continuativi di esercizio delle dette mansioni superiori nell’arco di un anno.
I lavoratori ai quali si applica la disciplina speciale parte terza e seconda che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di categoria superiore hanno diritto al passaggio a detta cate- goria superiore purché la somma dei singoli periodi, nel giro massimo di due anni raggiunga mesi 6 per il passaggio alla 6ª, 7ª e 8ª categoria professionale, mesi 3 per il passaggio alla 5ª categoria professionale e mesi 2 per il passaggio alle rimanenti categorie.
L’esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per per- messo o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richia- mo alle armi di durata non superiore a sei mesi, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Al lavoratore cui si applica la disciplina speciale parte terza, comunque assegnato a compiere mansioni inerenti categoria superiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio defi- nitivo alla categoria superiore.
Fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall’art. 13 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e dell’art. 6 punto C) del presente contratto in materia di mobilità, ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alle esplicazioni dei compiti o funzioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente al compito o funzione superiore.
Nel caso in cui al lavoratore siano assegnati più compiti o funzioni, anche se intercalati nel tempo, o con carattere di continuità, inerenti a compiti o funzioni diverse appartenenti alla stes- sa categoria, o funzioni plurime o polivalenti, la categoria attribuita sarà quella relativa ai valori professionali complessivamente valutati.
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Art. 19 - Indumenti di lavoro
Il lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
Qualora l’azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorve- glianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Art. 20 - Trasferimenti
I lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale.
In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente ovvero tramite i dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie.
In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 20 giorni.
I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame comune.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell’ambito del comprensorio.
Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia derivanti da accor- di aziendali.
Art. 21 - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo tra le parti interessate per eventuali reclami nell’ap- plicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la direzione aziendale e le rappresentanze sin- dacali unitarie e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sulla applicazione del presente contratto, saranno esaminate dalle competenti organizzazioni sindacali territoriali aderenti rispettivamente alle associazioni sinda- cali congiuntamente stipulanti ed alla UNIONMECCANICA, e in caso di mancato accordo, dalle associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e dalla UNIONMECCANICA a livello nazionale.
Art. 22 - Disciplina aziendale - doveri delle parti
A) NORME GENERALI
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l’esplicazione delle man- sioni affidategli mantenendo rapporti di educazione sia verso i compagni di lavoro che nei con- fronti dei superiori e dei subordinati: il lavoratore è subordinato ai propri superiori con i quali deve collaborare.
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In particolare ogni lavoratore è tenuto al rispetto di quanto segue:
1) osservare le disposizioni del presente contratto e dei regolamenti sindacali aziendali non- ché quelle impartite dai superiori;
2) osservare l’orario di lavoro;
3) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnate;
4) astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, azioni che possano distoglierlo dall’e- spletamento delle mansioni affidategli;
5) non prestare attività presso altre aziende direttamente concorrenti, anche al di fuori del- l’orario di lavoro, salvo in caso di sospensione dal lavoro non di carattere disciplinare;
6) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzature, utensili, strumen- ti e quanto altro a lui affidato;
7) osservare le disposizioni aziendali sulla prevenzione degli infortuni;
8) comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio;
9) astenersi dal promuovere od eseguire vendite di biglietti e di oggetti, salvo autorizzazione della direzione, collette e raccolte di firme durante l’orario di lavoro;
10) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda; non trarre profitto, con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell’azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale.
L’azienda impronterà i rapporti con i dipendenti ai sensi di educazione e di rispetto della dignità personale del lavoratore.
Xxxxxxx evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti, deliberatamente riferiti alla condizione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disa- gio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all’accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti le aziende adotteranno le iniziative proposte dall’Osservatorio nazionale.
L’azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare equivoci circa le persone alle quali, oltreché al superiore diretto, è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
L’azienda inoltre è impegnata a mettere a disposizione del lavoratore quanto occorrente all’e- spletamento delle sue mansioni.
L’azienda deve infine adottare tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro e la tec- nica richiesta per le lavorazioni, siano necessarie a tutelare la integrità fisica del lavoratore; a tale scopo l’azienda si impegna a portare a conoscenza dei lavoratori ed a far rispettare le disposi- zioni di propria emanazione sulla prevenzione degli infortuni.
B) NORME PARTICOLARI
1) Formalità per l’accertamento della presenza e dell’orario di lavoro
Il lavoratore è tenuto ad adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze e dell’orario di lavoro.
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Qualora non vi abbia adempiuto regolarmente, sarà considerato ritardatario e quando non possa far constatare in modo sicuro la sua presenza in azienda, sarà considerato assente.
Il lavoratore non può fare o tentare variazioni o alterazioni agli strumenti in uso per l’accer- tamento delle presenze e dell’orario sia per conto proprio che per altro lavoratore.
2) Assenze
Il lavoratore deve giustificare l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’as- senza stessa, salvo il caso di giustificato impedimento. L’assenza non consente la decorrenza della retribuzione anche in caso di giustificazione o autorizzazione.
3) Permessi di entrata ed uscita
Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare lo stabilimento senza regolare autoriz- zazione della direzione.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto dal lavoratore entro la prima mezz’ora di lavoro salvo casi eccezionali.
Il permesso ottenuto per l’uscita entro la prima mezz’ora di lavoro non consente la decorren- za della retribuzione per la prestata frazione di ora di lavoro.
Il permesso ottenuto in qualsiasi altro momento dell’orario di lavoro comporta la retribuzio- ne per la durata del lavoro prestato.
Xxxxx le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizza- to dalla direzione.
4) Consegna e conservazione materiali ed utensili - Danni alla lavorazione
Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contra- rio ha diritto di declinare le proprie responsabilità, informandone tempestivamente il suo supe- riore diretto e la direzione dell’azienda.
In caso di risoluzione del rapporto, il lavoratore, prima di lasciare il servizio, deve restituire quanto è stato a lui affidato.
Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto quanto di sua proprietà, onde poterlo asportare.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti a lui consegnati, sem- preché ciò sia imputabile a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazio- ne del superiore diretto; qualunque variante fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di riva- lersi dei danni subiti.
La valutazione dell’eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e l’ammontare del danno deve essere contestato per iscritto al lavoratore. L’ammontare delle perdite e dei danni sarà tratte- nuto sulla retribuzione con quote massime non superiori al 10% della retribuzione stessa.
In caso di risoluzione del rapporto la trattenuta sarà effettuata sull’ammontare di quanto spet- tante al lavoratore, fatte salve le disposizioni ed i limiti di legge.
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5) Visite di inventario e di controllo
Il lavoratore non può rifiutare la visita di inventario degli oggetti, strumenti o utensili affidatigli.
Le visite personali di controllo sul lavoratore potranno essere effettuate ai sensi dell’art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 23 - Divieti
Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione del lavoro senza trattamento economico.
Non sono consentite all’azienda le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti, oltre i limiti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal successivo art. 45, Disciplina Generale.
Art. 24 - Provvedimenti disciplinari
Le inosservanze del lavoratore ai doveri di cui all’art. 22, Disciplina Generale, possono dare luogo, a seconda della loro gravità, all’adozione dei seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione globale (paga o stipendio base e contingenza);
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;
e) licenziamento.
Si precisa di seguito il carattere dei provvedimenti disciplinari e la entità degli stessi:
A) RIMPROVERO VERBALE
Nel caso di infrazioni di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente e tale dif- fida ha rilevanza di richiamo verbale.
B) RIMPROVERO SCRITTO
Il rimprovero scritto è provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
Il lavoratore che è già incorso in tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, se ulterior- mente recidivo, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospen- sione di durata non superiore ad 1 giorno.
C) MULTA
Vi si incorre per:
1) inosservanza dell’orario di lavoro;
2) assenza non giustificata non superiore ad 1 giorno; per tale caso la multa potrà variare dal 5 al 15 per cento della paga globale corrispondente alle ore non lavorate;
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall’azienda, quando non ricadono i casi previsti dai successivi commi d) ed e);
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4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni di natura involontaria, mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno;
5) mancata comunicazione della variazione di domicilio;
6) irregolarità ed inosservanza analoghe a quelle sopra descritte.
L’importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di queste, all’INPS.
Eccezione fatta per il punto 5) la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non pre- scritti, dà facoltà alla azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.
D) SOSPENSIONE
Vi si incorre per:
1) inosservanza ripetuta per oltre due volte dell’orario di lavoro;
2) assenza arbitraria di durata superiore ad 1 giorno e non superiore a 4;
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall’azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
4) presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza;
5) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto al punto 3) del comma e);
6) esecuzione entro l’azienda di lavori per proprio conto, fuori dell’orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda;
7) insubordinazione verso i superiori;
8) irregolarità nelle formalità per il controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;
9) mancanze di analoga gravità.
La recidiva per due volte in provvedimenti di sospensione non prescritti, può far incorrere il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo.
E) LICENZIAMENTO
Vi si incorre in genere per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare per:
1) assenze ingiustificate prolungate oltre i 4 giorni consecutivi;
2) assenze ingiustificate ripetute 4 volte in un anno del giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
3) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, o da parte di altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque che implichino gli stessi pregiudizi;
4) inosservanza delle norme mediche per malattia;
5) grave insubordinazione, verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
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6) danneggiamento colposo o volontario al materiale dello stabilimento e al materiale di lavo- razione;
7) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità od alla sicurezza degli impianti;
8) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudica- to, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
9) alterchi con vie di fatto, xxxxxxxx, disordini, risse o violenze sia al di fuori che all’interno dei reparti di lavorazione o degli uffici;
10) furto nell’azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;
11) trafugamento di schizzi o disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti o documenti dello stabilimento che determinano una violazione dei segreti;
12) esecuzione di lavori nell’interno dell’azienda per proprio conto o di terzi effettuati duran- te l’orario di lavoro;
13) mancanze di gravità analoga a quelle sopra descritte.
Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione della indennità sostitutiva del preavviso eccezion fatta per quanto previsto al punto 8 del comma e), ma com- porta il riconoscimento a favore del lavoratore del trattamento di fine rapporto.
PROCEDURA DI CONTESTAZIONE
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferio- re a cinque giorni lavorativi.
La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l’azienda abbia acqui- sito conoscenza della infrazione e delle relative circostanze.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente la rappresentanza sindacale unitaria.
L’eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giusti- ficazioni. Inoltre dovranno essere specificati i motivi del provvedimento.
Trascorsi gli anzidetti periodi previsti al 2° e 5° comma della Procedura di contestazione senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte del lavoratore si intendono accolte.
Fermo restando l’espletamento della procedura di contestazione di cui sopra, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato.
Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore che ritenga ingiustifi- cato un provvedimento adottato nei suoi confronti, potrà promuovere un tentativo di concilia- zione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento trami- te l’organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato.
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In tal caso, entro i tre giorni lavorativi successivi, si darà luogo ad un incontro a livello sinda- cale per esaminare congiuntamente i motivi e gli elementi di fatto che sono alla base del prov- vedimento e le ragioni che hanno indotto l’azienda a non accogliere le eventuali giustificazioni del lavoratore.
Il ricorso alla presente procedura sospende l’applicazione del provvedimento.
Qualora, entro 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta della organizzazione sindacale, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il provvedimento disciplinare diverrà operativo.
È fatta comunque salva la facoltà del ricorso per vie legali.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro applicazione.
CHIARIMENTO VERBALE
Per inosservanza delle norme mediche di malattia di cui al punto 4) del comma e), Licenziamento, le parti hanno inteso unicamente la inosservanza da parte del lavoratore alle prescrizioni mediche riguardanti il riposo e l’obbligo per il lavoratore di rimanere nel proprio domicilio.
Art. 25 - Ambiente di lavoro
A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condi- viso dall’azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
Coerentemente con quest’obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rap- presentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condi- zioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative.
B) Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresen- tanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.
In particolare:
- provvede affinché i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincen- dio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pron- to soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all’organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza;
- in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistema- zione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecno- logie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle
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misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzio- ne dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.
C) Xxxxxxx lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti.
I lavoratori in particolare devono:
- osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione col- lettiva ed individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico com- petente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati peri- xxxxxx, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensi- li, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre con- dizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
- eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;
- verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di preven- zione e protezione;
- ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con parti- colare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
- ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamen- ti sanitari cui sono sottoposti;
- non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro;
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguen- ze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossibilità di contattare il competente supe- riore gerarchico.
D) In ogni unità produttiva sono istituiti:
- il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazio- ni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
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- il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno: nel registro sono annota- ti il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato. Le cause e le circostanze del- l’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conforme- mente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza;
- la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vin- colo del segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l’attività svolta dai lavoratori, l’a- gente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l’esposizione e il grado della stessa.
E) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall’Accordo Interconfederale 27 ottobre 1995, in applicazione dell’art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un’apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dall’art. 19, lett. o) del decreto legi- slativo 19 settembre 1994, n. 626, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salu- te durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d’accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comu- ne accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concorde- mente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall’Accordo Interconfederale 27 ottobre 1995.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, considerando che è in atto un’evoluzione legislativa in materia, convengono di ade- xxxxx la presente normativa alle eventuali modifiche legislative che interverranno.
Art. 26 - Appalti
Fermo restando quanto disciplinato dalla legge, sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell’azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente deb- bono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
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Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell’azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza con- trattuale - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed eco- nomiche.
A richiesta delle rappresentanze sindacali unitarie detti casi potranno formare oggetto di veri- fica e ciò in relazione anche ai prevedibili riflessi sulla occupazione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell’azienda appaltante e quelli propri delle attività navalmec- caniche e di installazione e montaggio in cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme con- trattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali ed infortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese fra azienda appaltante ed azienda appaltatrice.
NOTA A VERBALE
In considerazione dell’avvenuta abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, stante la necessità di adeguare la disciplina contrattuale alle nuove disposizioni di legge, le parti si incon- treranno entro il 31 dicembre 2004, per definire quanto previsto dall’art. 84 del d.lgs 10 settem- bre 2003, n. 276.
Art. 27 - Diritto allo studio ed alla formazione professionale
Dal 1° gennaio 1991 verrà determinato, all’inizio di ogni triennio, il monte ore messo a dispo- sizione di tutti i dipendenti per l’esercizio del diritto allo studio e per la formazione professiona- le qui disciplinato, moltiplicando ore 7 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occu- pati nell’azienda o nell’unità produttiva in quella data, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produtti- va per frequentare i corsi di studio dei cui alla lettera A) ed i corsi di formazione professionale di cui alla lettera B) non dovranno superare rispettivamente il due per cento del totale della forza occupata e comunque il 3 per cento complessivo; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della attività produttiva, mediante accordi con le rappresentanze sinda- cali unitarie. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’ap- plicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
A) DIRITTO ALLO STUDIO
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all’attività dell’a- zienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale come sopra definito.
In tal caso i permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende par- tecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
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Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell’attuale scuola dell’obbligo (fermo restando quanto previsto nella nota a verbale n. 1 posta in calce al presente articolo), per l’alfabetizzazione degli adulti, e di lingua italiana per lavoratori stranieri al fine di agevolarne l’integrazione il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, pro-capite nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore.
Ai lavoratori che intendano frequentare, anche in orari non coincidenti con l’orario di lavoro, l’ultimo biennio per il conseguimento del diploma di scuola media superiore (fermo restando quanto previsto nella nota a verbale n. 1 posta in calce al presente articolo) saranno concesse 40 ore annue di permesso retribuito, per non più di due anni nel corso del rapporto di lavoro, cumu- labili con quanto previsto al successivo art. 29.
B) FORMAZIONE PROFESSIONALE
A far data dal 1 gennaio 2004, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di per- messi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al primo comma, i dipendenti che, al fine di migliorare la preparazione professionale specifica intendono partecipare a corsi di forma- zione come di seguito individuati, presso sedi operative pubbliche o private, tra quelle accre- ditate dalla Regione ai sensi dell’art.17, legge 24 giugno 1997, n. 196, indicati dalle commissio- ni territoriali di cui all’articolo 1 – lettera G) della Disciplina Generale. Le stesse delibereran- no e proporranno agli Enti formativi selezionati progetti rispondenti ai fabbisogni formativi e professionali del settore nel territorio; di tali progetti unitamente a quelli proposti dagli enti formativi ed approvati dalle Commissioni territoriali sarà data comunicazione ai lavoratori ed alle aziende.
Nelle regioni in cui non sia stato ancora attuato l’accreditamento delle strutture formative, resta in vigore quanto previsto dall’art. 27 del C.c.n.l. 7 luglio 1999, fino ad accreditamento avvenuto.
Per la frequenza di detti corsi di formazione professionale potranno essere richiesti permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà altresì accordata al lavora- tore una priorità nell’utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel Conto ore individuale e nella Banca ore di cui agli artt. 7 – punto 3 – Disciplina Generale e 6 – numero 2 – Disciplina Speciale Parte Prima e Terza del C.c.n.l.
A decorrere dalla medesima data, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale di cui al primo comma, i dipendenti che intendono partecipare a corsi di formazione professionale concordati a livello aziendale anche in coordinamento con le commissioni territoriali di cui all’art. 1 – lettera G) della Disciplina Generale, ovvero promos- si dalle commissioni territoriali stesse su proposta aziendale, qualora in possesso dei requisiti e delle caratteristiche individuate negli accordi.
In tal caso saranno utilizzati permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, fruibili anche in un solo anno, a condizione che il corso al quale il lavoratore partecipa si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito; in tal caso sarà accordata al lavoratore una priorità nell’utilizzo delle ore a suo credito accumulate nel Conto ore individuale e nella Banca ore di cui agli artt. 7 – punto 3 – Disciplina Generale e 6 – numero 2 – Disciplina Speciale Parte Prima e Terza del C.c.n.l.
Per l’esercizio del diritto allo studio di cui alla precedente lettera A) e per partecipare ai corsi di formazione professionale il dipendente interessato dovrà presentare la domanda scritta
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all’azienda entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno; diverse previsioni potranno essere concordate a livello aziendale o di volta in volta stabilite dai progetti.
Qualora il numero dei dipendenti che intendano partecipare a corsi di studio o di formazione professionale comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l’insor- xxxx di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al secondo comma, la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria accorderanno la priorità innanzitutto ai corsi di formazione concordati a livello aziendale o territoriale su proposta aziendale; ai corsi di formazione profes- sionale previsti nei progetti proposti dalle commissioni territoriali; ai corsi di formazione profes- sionale approvati dalle commissioni territoriali che si svolgono nelle sedi individuate ai sensi del primo comma del punto B); infine ai corsi di studio di cui alla lettera A).
I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamen- te, ogni trimestre, certificati di frequenza con l’indicazione delle ore relative.
Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame comune tra la direzione e le rappresentanze sindacali unitarie.
Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso che il dipendente intende frequentare e, quanto previsto dal presente articolo, la risoluzione viene demandata - in unico grado - alla decisione dell’osservatorio territoriale.
L’osservatorio territoriale decide all’unanimità entro venti giorni dalla data di ricevimento della istanza che le parti, congiuntamente o disgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomanda- ta a.r., tramite le rispettive organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, com- misurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso. Quanto disposto dal presente articolo dà anche attuazione a quanto previsto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
DICHIARAZIONI A VERBALE
1. Le parti si incontreranno entro 90 giorni dall’emanazione dei decreti attuativi della legge 8 marzo 2003, n. 53, relativi all’obbligo scolastico al fine di verificarne compatibilità e coerenze con il dettato contrattuale.
2. Le parti, ai fini dell’effettiva realizzazione delle iniziative formative di cui alla lettera B), porranno in essere tutte le azioni utili per il finanziamento dei costi attingendo a risorse regio- nali, nazionali e comunitarie.
Art. 28 - Patto formativo
Le parti riconoscono che la formazione costituisce un elemento indispensabile per la crescita professionale del lavoratore in considerazione dei mutamenti tecnico – organizzativi e produtti- vi delle imprese.
Convengono di incentivare la diffusione di interventi formativi programmati dalle imprese, volti anche ad accrescere le competenze e la qualificazione professionale dei lavoratori.
Per favorire la realizzazione di tali programmi, le aziende e i lavoratori direttamente interessati stipuleranno pertanto specifici accordi che prevedano reciproci impegni tra le parti per la miglior realizzazione delle finalità formative, in considerazione degli oneri sostenuti dall’impresa.
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In ogni caso, qualora un lavoratore abbia fruito nei 24 mesi precedenti la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro di un intervento formativo, il cui onere sia stato sostenuto direttamente, in tutto o in parte, dall’impresa, il datore di lavoro potrà richiedere una prestazio- ne aggiuntiva del preavviso di cui agli articoli 19, Disciplina Speciale Parte Prima e 16, Disciplina Speciale Parte Terza come di seguito specificato:
Categorie | Formazione da 40 a 80 h | Formazione > 80 h |
Fino alla 4ª categoria | 1 mese | 1,5 mesi |
5ª e 6ª categoria | 1, 5 mesi | 2 mesi |
7ª, 8ª e 9ª categoria | 2 mesi | 2,5 mesi |
Nel caso di formazione effettuata attraverso la fruizione di quanto previsto dall’articolo 27 della Disciplina Generale il presente articolo non troverà applicazione.
L’attuazione delle norme contenute nel presente articolo sarà oggetto di verifica tra le parti nel mese di dicembre 2004.
Art. 29 - Lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione pri- xxxxx, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i ripo- si settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, pos- sono usufruire, su loro richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame, e per i due gior- ni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero anche per i due gior- ni lavorativi precedenti la sessione di esame negli altri casi.
Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo stu- dio di cui all’art. 27, disciplina generale, salvo quanto previsto dal punto B) del medesimo articolo.
I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenu- ti per più di due volte nello stesso anno accademico.
Xxxxx restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la for- mazione previsti dall’art. 30 i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell’anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esi- genze produttive ed organizzative dell’azienda.
La concessione e l’utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente proquota, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative aziendali.
A richiesta dell’azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni neces- sarie all’esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.
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Art. 30 - Congedi per la formazione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere, nell’arco dell’intera vita lavorativa, un periodo di con- gedo non retribuito pari ad un massimo di undici mesi, anche frazionabili, al fine di completare la scuola dell’obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finan- ziate dal datore di lavoro.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
L’azienda valuterà l’accoglimento della richiesta tenuto conto delle esigenze tecnico organiz- zative e in caso di diniego o differimento del congedo informerà l’interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produtti- va, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall’unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l’uno per cento del totale della forza occupata. Gli eventuali valori frazio- nari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
In presenza di esigenze aziendali di aggiornamento e riqualificazione del personale che com- portino la programmazione di interventi formativi mirati, la Direzione aziendale ne darà infor- mazione alle RSU in appositi incontri.
Art. 31 - Permessi per eventi e cause particolari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavo- ratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenziona- to o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamen- to dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavo- ro possono concordare, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di
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espletamento dell’attività lavorativa comportanti una riduzione dell’orario di lavoro complessi- vamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavora- tore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certifica- zione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accer- tato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere uti- lizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.
La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art. 32 - Aspettativa e congedi per eventi e cause particolari
A) I lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio potranno richiedere, per una sola volta in costanza del rapporto di lavoro, un periodo di aspettativa della durata minima di 1 mese e mas- sima di 6 non frazionabili,
La suddetta anzianità di servizio è ridotta a 7 anni, nel caso di richiesta motivata dall’esigen- za di svolgere attività di volontariato.
I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo di aspettativa al datore di lavoro specificandone le motivazioni. La Direzione potrà concedere il beneficio, tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative dell’azienda e comunque per un numero di dipendenti contem- poraneamente non eccedente l’uno per cento del totale della forza dell’unità produttiva di cui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta per- centuale saranno arrotondati all’unità superiore.
B) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, secondo comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d’attuazione di cui al decreto intermini- steriale 21 luglio 2000, n. 278, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi moti- vi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazio- ne personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 Codice Civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia xxxxxx- fica con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.
Il datore di lavoro è tenuto, entro 5 giorni dalla richiesta del congedo riferita a periodi non
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superiori a sette giorni ed entro 10 giorni dalla richiesta del congedo riferita a periodi superiori, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l’esito al dipendente.
L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la conces- sione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostitu- zione del dipendente. Su richiesta del dipendente, eventualmente assistito dalla Rsu su sua indi- cazione, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rappor- to di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.
Il congedo di cui al presente articolo può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei sog- getti di cui all’art. 4, comma primo, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva.
Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’e- ventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il con- gedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni.
Durante il periodo di aspettativa e di congedo di cui al presente articolo, il lavoratore conser- va il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Art. 33 - Congedi parentali
Ai fini e per gli effetti dell’art. 32 del d. lgs 26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico delle disposi- zioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, il padre lavo- ratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei suoi primi otto anni di età, hanno diritto di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undi- ci mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo conti- nuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
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c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Ai fini dell’esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando la durata del periodo di congedo richiesto, di norma, con la precisazione della durata minima dello stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilita- to a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro.
Art. 34 - Trasferimento d’azienda
Il trasferimento dell’azienda, o di un ramo di essa, come identificato dalla normativa vigente, comporta il rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 2112 del Codice Civile.
Art. 35 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore le indennità di cui agli articoli 19 e 16 della Disciplina Speciale, rispettivamente Parte Prima e Terza, e agli articoli 17 e 20 della Disciplina Speciale, rispettivamen- te parti prima e terza, saranno corrisposte giusta le disposizioni previste nell’art. 2122 del Codice Civile, così come modificato dalla sentenza 19 gennaio 1972, n. 8 della Corte costituzionale.
Art. 36 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscin- dibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico istituto il complesso degli istituti di carattere normativo regolamentare (norme generali disciplinari, ferie, preavviso e trattamento di fine rapporto, malattia ed infortunio, puerperio).
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.
Art. 37 - Assemblea
Le organizzazioni sindacali stipulanti possono effettuare riunioni, anche con la partecipazio- ne di propri dirigenti esterni, in ambienti messi a disposizione dall’azienda, fuori dell’orario di lavoro.
Qualora la richiesta di convocazione delle riunioni sia fatta congiuntamente dalle organizza- zioni sindacali stipulanti o sia fatta dalle stesse organizzazioni congiuntamente alle rappresen- tanze sindacali unitarie, è ammesso lo svolgimento delle riunioni stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore complessive nell’anno solare, per le quali sarà corrispo- sta la normale retribuzione.
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Di norma l’assemblea avrà luogo al termine della giornata lavorativa o del turno, per i turni- sti. Le organizzazioni sindacali daranno preventiva comunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare una assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei nominativi dei dirigen- ti esterni qualora questi intendano partecipare.
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguar- dia degli impianti.
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede provinciale.
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno dieci dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma, art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le moda- lità di cui sopra in quanto compatibili.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI SULLE NORME AFFERENTI I DIRITTI SINDACALI
Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente contratto collettivo nazionale di lavo- ro, in ordine ai diritti sindacali, comprende la disciplina di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 per gli stessi titoli.
Art. 38 - Permessi per attività formative sindacali
Per consentire la partecipazione degli iscritti ai sindacati firmatari all’attività formativa del sindacato saranno concessi permessi non retribuiti sempreché non ostino impedimenti di ordine organizzativo e/o tecnico-aziendali secondo le seguenti modalità:
a) la richiesta, con l’indicazione della durata del permesso, dovrà essere avanzata dal sindaca- to provinciale di categoria alla corrispettiva associazione imprenditoriale almeno:
- 15 giorni prima della data di godimento per un permesso di durata fino a 3 giornate;
- 30 giorni prima della data di godimento per un permesso superiore a tre giornate e fino ad un massimo di un mese;
b) per le aziende fino a 100 dipendenti il numero dei permessi contemporanei non può supe- rare il 4% dell’organico aziendale.
Art. 39 - Strumenti informatici
Nelle unità produttive con oltre 350 addetti, sarà messo a disposizione della r.s.u. un perso- nal computer con accesso ad Internet che sarà utilizzato secondo le modalità definite in sede aziendale.
L’utilizzo del personal computer dovrà essere comunque strettamente connesso con l’attività sin- dacale, fermo restando la responsabilità anche penale degli utilizzatori per un eventuale uso improprio.
Art. 40 - Rappresentanze sindacali unitarie
La disciplina della materia relativa alle rappresentanze sindacali unitarie di cui al Protocollo 23 luglio 1993 è contenuta nell’Accordo intervenuto tra UNIONMECCANICA e FIM-FIOM-UILM
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il 13 settembre 1994, riportato nell’allegato 9 Accordo per la costituzione delle rappresentanze sin- dacali unitarie, che fa parte integrante del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
DICHIARAZIONE COMUNE
UNIONMECCANICA e le parti stipulanti il presente contratto si danno atto che le funzioni delle rappresentanze sindacali aziendali, definite dalla legge e/o dal contratto, sono esercitate dalle rappresentanze sindacali unitarie. Queste ultime sono, di conseguenza, titolari di tutti i rela- tivi diritti, poteri e tutele.
UNIONMECCANICA e le parti stipulanti il presente contratto si incontreranno per l’armo- nizzazione e l’adeguamento delle norme contrattuali con leggi che saranno eventualmente ema- nate in materia.
Art. 41 - Permessi per cariche sindacali
Per l’attività sindacale dei componenti gli organismi statutari, confederali e federali, naziona- li e territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti, e dei componenti gli organismi sindacali aziendali - rappresentanze sindacali unitarie - saranno concessi permessi retribuiti pari a 3 ore l’anno per ciascun dipendente. La titolarità del monte ore complessivo così determinato è attri- buita per 1/3, ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai componenti le rappresentanze sinda- cali unitarie e i rimanenti 2/3 alle organizzazioni sindacali stipulanti.
Qualora non siano state costituite le rappresentanze sindacali unitarie ed esistano componen- ti degli organismi di cui sopra, questi avranno diritto di fruire di 1/3 del monte ore complessivo di cui al primo comma per ognuna delle organizzazioni sindacali stipulanti.
Ai lavoratori componenti gli organismi statutari, confederali e federali, nazionali e territoria- li delle organizzazioni stipulanti, dipendenti da aziende con un organico inferiore alle 16 unità, potranno essere concessi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre solare, per il disimpegno delle loro funzioni.
I permessi indicati nei commi precedenti dovranno essere richiesti almeno 24 ore prima della pre- vista fruizione che dovrà comunque garantire, in ogni reparto, lo svolgimento dell’attività produttiva.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscrit- to dalle organizzazioni sindacali alle associazioni territoriali della CONFAPI, che provvederan- no a comunicarle all’azienda di cui il lavoratore è dipendente.
Le ore di permesso sindacale retribuite saranno pagate in base alla retribuzione globale di fatto.
NORMA TRANSITORIA
Qualora non siano costituite le rappresentanze sindacali unitarie, sino al 30 giugno 1995 si applicano le norme dell’art. 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1990.
Art. 42 - Versamento dei contributi sindacali
L’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal lavoratore stesso.
Le deleghe avranno validità permanente, con verifica annuale e salvo revoca che può interve- nire in qualsiasi momento.
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Con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno, le direzioni aziendali provvederanno ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per la riscossione dei con- tributi sindacali.
La delega conterrà l’indicazione delle organizzazioni sindacali cui l’azienda dovrà versare il con- tributo che sarà commisurato alla percentuale dell’1% di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare in vigore nel mese di febbraio di ciascun anno, per tredici mensilità all’anno.
Il contributo così determinato per ciascun anno, avrà decorrenza dal successivo mese di maggio.
Restano salve le condizioni in atto alla data di entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 dicembre 1986 che prevedano contributi sindacali di importo superiore.
Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a tale modulo. Se lo stes- so indicherà una diversa organizzazione sindacale, si intenderà revocata la delega precedente.
Su richiesta comune dei sindacati provinciali, la raccolta delle deleghe potrà avvenire mediante l’utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta paga - suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l’indicazione del sindacato beneficiario del contributo, sarà rimessa da ciascun lavoratore al sindacato prescelto, e la seconda contenente la delega vera e propria, ma senza l’indicazione del sindacato cui devolvere il contributo stesso, sarà rimessa all’azienda.
L’importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che verranno fornite nel mese di febbraio di ciascun anno dalle organizzazioni sindacali interessate per mezzo delle associazio- ni territoriali della CONFAPI.
Eventuali variazioni nel corso dell’anno delle modalità di versamento dovranno essere comu- nicate per iscritto con preavviso di almeno tre mesi.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati ed in atto in sede aziendale, restano invariati.
NORMA TRANSITORIA
Al fine di consentire il graduale adeguamento alla clausola di cui al 4° comma, di contributi sindacali eventualmente inferiori, entro la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, fra le associazioni territoriali e le organizzazioni sindacali potranno essere determinati importi di ammontare inferiore all’1 per cento.
Art. 43 - Cariche pubbliche e sindacali
Si richiama in materia quanto disposto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 articoli 31 e 32.
Art. 44 - Affissione della stampa dei sindacati
Il diritto di affissione è regolato dall’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 45 - Vendita di libri e riviste
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le rappresentanze sindacali unitarie, o in mancan- za la commissione interna, potranno effettuare la diffusione anche attraverso vendita, rivolta esclusivamente ai dipendenti, di libri e riviste la cui edizione sia stata debitamente autorizzata nelle forme di legge.
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Le operazioni relative saranno svolte direttamente dai rappresentanti sindacali unitari, o, in mancanza, dai membri della commissione interna, sotto la propria esclusiva responsabilità anche in ordine al contenuto delle pubblicazioni, e si effettueranno fuori dell’orario di lavoro, nel loca- le delle rappresentanze sindacali unitarie o della commissione interna e/o, nei giorni preventiva- mente concordati con la direzione, in altro locale di ritrovo o di riunione messo a disposizione dalla azienda.
Dalle forme di pagamento dei libri o riviste è esclusa ogni trattenuta anche rateale sulla retribuzione.
Art. 46 - Quota per servizio contrattuale
È istituita la quota contributiva per l’attività contrattuale.
L’entità di tale quota viene definita dalle organizzazioni sindacali e trattenuta dalle aziende secondo le modalità che di volta in volta verranno concordate tra le parti stipulanti.
Art. 47 - Locali delle rappresentanze sindacali unitarie
Si richiama in materia quanto disposto dall’art. 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 48 - Decorrenza e durata - Una Tantum
1) DECORRENZA E DURATA
In forza del Protocollo 23 luglio 1993, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata di quattro anni per la parte normativa e di due per la parte retributiva.
Fatte salve le decorrenze di singoli istituti, il presente contratto entra in vigore dal 1° giugno 2003 la scadenza è stabilita al 31 dicembre 2006; per la parte economica il primo biennio avrà vigore sino al 31 dicembre 2004.
Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto tre mesi prima della scadenza con raccomandata a.r..
In caso di disdetta il contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successi- vo contratto collettivo nazionale di lavoro.
2) UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data del 1° giugno 2003 è corrisposto un importo forfettario lordo di 220,00 euro, suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. L’importo dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli isti-
tuti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo
degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Codice Civile, l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:
- euro 115,00 lordi con la retribuzione del mese di giugno 2003;
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- euro 105,00 lordi nel corso del mese di gennaio 2004.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2003, con pagamento di indennità a carico dell’istituto competente ed integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2003, fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Art. 49 - Distribuzione del contratto
Le aziende, a partire dal mese di maggio ed entro il mese di settembre 2004 distribuiranno a ciascun lavoratore in forza una copia del presente Contratto collettivo di lavoro.
Art. 50 - Previdenza complementare
1) ISCRIZIONE
I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato il periodo di prova, pos- sono volontariamente iscriversi al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Piccole e Medie Aziende di seguito denominato “FONDAPI” costituito allo scopo di ero- gare prestazioni pensionistiche complementari.
2) CONTRIBUZIONE A CARICO DELL’AZIENDA
A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un’aliquota ragguagliata al valo- re cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 8a e la 9a categoria, di seguito denominato “retribuzione FONDAPI”, pari:
- all’1% dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999;
- all’1,2% a decorrere dall’1 gennaio 2000.
3) CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE
I lavoratori iscritti contribuiscono, mediante trattenuta mensile in busta paga, con un’aliquo- ta pari alle seguenti percentuali.
A) Contributo minimo ragguagliato alla “retribuzione FONDAPI”:
- 1% dal 1 luglio 1998al 31dicembre 1999;
- 1,2% a decorrere dall’1 gennaio 2000.
B) Contributo massimo a scelta del lavoratore ragguagliato alla retribuzione utile per il cal- colo del trattamento di fine rapporto, in seguito denominata “retribuzione TFR”:
• per i lavoratori con anzianità contributiva previdenziale obbligatoria antecedente al 29/4/1993 è possibile scegliere:
- l’1,24% dal ’1 luglio 1998;
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- l’1,24% od il 2% dall’1 gennaio 2000;
• per i lavoratori senza anzianità contributiva previdenziale obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993:
- 2% dall’1 luglio 1998;
OPZIONI
I lavoratori con anzianità contributiva previdenziale obbligatoria antecedente al 29 aprile1993 che abbiano scelto la contribuzione minima, potranno scegliere, entro il 31 ottobre 2003 per l’an- no 2004 ed entro il 31 ottobre di ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio successivo, di elevare il contributo a loro carico all’1,24 per cento o, alternativamente al 2 per cento, da calcolarsi sulla “retribuzione TFR”.
Il lavoratore che avesse scelto il contributo dell’1,24 per cento, potrà mantenere tale contri- buzione, dandone comunicazione scritta al FONDAPI, tramite l’azienda, entro il 30 aprile 2000. In mancanza di tale comunicazione, la contribuzione verrà automaticamente adeguata al 2 per cento con effetto dal 1 giugno 2000.
Le suddette comunicazioni delle variazioni di contribuzione al FONDAPI dovranno essere fatte con le modalità che il Fondo indicherà in apposita circolare.
4) QUOTA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
A favore dei lavoratori iscritti, l’azienda verserà a FONDAPI una quota del TFR maturato nell’anno, con equivalente minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto, pari:
- al 18% dall’1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999 (equivalente all’1,24 per cento della retribu- zione utile al TFR);
- al 40% a decorrere dal 1 gennaio 2000 (equivalente al 2,76 per cento della retribuzione utile al TFR).
A favore dei lavoratori iscritti con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni, è dovuto il versamento a FONDAPI dell’intero importo del TFR maturato nell’anno.
L’obbligo contributivo e di devoluzione del TFR così come sopra disciplinato, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al FONDAPI.
5) CALCOLO DEI CONTRIBUTI
Contributo a carico dell’azienda e contributo minimo a carico del lavoratore
Il contributo a carico dell’azienda ed il contributo minimo a carico del lavoratore sono calco- lati su un imponibile ottenuto moltiplicando per il numero delle ore mensili, come appresso defi- nite, un importo orario determinato dividendo per 173 la “retribuzione FONDAPI”.
Ai fini del calcolo delle ore mensili sono considerate utili:
1) le ore ordinarie di effettiva prestazione, ovvero 173 ore mensili al netto, per gli impiegati, di eventuali ore non lavorate e non retribuite;
2) le ore non lavorate ma retribuite in riferimento agli istituti per i quali è contrattualmente previsto questo trattamento ad esclusione di:
a) festività retribuite cadenti in giornate non lavorative;
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b) ex festività del 4 novembre;
c) indennità sostitutiva di ferie;
d) permessi annui retribuiti non goduti e trasformati in retribuzione;
e) indennità di mancato preavviso;
3) le ore di assenza o di mancata prestazione a fronte delle quali l’azienda anticipa trattamenti economici dovuti da altri enti, ad esclusione di:
a) cassa integrazione guadagni;
b) maternità facoltativa;
c) malattie non professionali, infortuni sul lavoro e malattie professionali non compresi nelle fasce di trattamento economico disposte dal Contratto Nazionale di Lavoro.
Contributo massimo a carico del lavoratore
Il contributo massimo a carico del lavoratore, da lui scelto, è calcolato sulla retribuzione utile alla determinazione del trattamento di fine rapporto (“retribuzione TFR”).
6) TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE
Fino all’autorizzazione del Fondo le aziende sono obbligate a trasmettere a Fondapi le domande raccolte entro il sedicesimo giorno del mese successivo all’iscrizione. Successivamente varranno le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in base a quanto previsto dall’Accordo integrativo del 30 marzo 1998.
7) NORMA TRANSITORIA
La presente norma transitoria troverà applicazione solo per i lavoratori iscritti al FONDAPI entro il 31 maggio 2000, od entro la data dell’ultima autorizzazione della COVIP se precedente, ed ancora in forza alla data di decorrenza dei versamenti al FONDAPI stabilita dai suoi organi amministrativi in funzione delle autorizzazioni concesse dalla COVIP.
Per tali lavoratori, le aziende contribuiranno a FONDAPI con aliquote mensili, incrementate di 0,8 punti rispetto a quanto previsto nel presente art. 50 da calcolarsi sulla “retribuzione FON- DAPI”. Tale maggior contributo verrà versato a FONDAPI per un numero di mensilità pari alla somma delle aliquote contributive mensili a carico dell’azienda che sarebbero state dovute, in base agli elementi di cui al punto 5), per il periodo intercorrente dal 1° luglio 1998, o dalla data di assunzione se successiva, e la data di decorrenza dei versamenti a FONDAPI divisa per il coef- ficiente 0,8. Qualora il lavoratore iscritto sia stato assunto successivamente alla data del 1° luglio 1998 non sarà considerata utile, per il mese di assunzione, la frazione del mese inferiore a 16 gior- ni mentre si considererà mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Il rapporto tra la somma delle aliquote contributive che sarebbero state dovute ed il coeffi- ciente 0,8 che determina il numero dei versamenti incrementati, sarà arrotondato per eccesso.
Per gli iscritti entro il 31 maggio 2000 la quota del 40 per cento del TFR da destinare al Fondo per il 2000 sarà maggiorata di un punto e mezzo per ogni mese del 1999 a partire dal mese suc- cessivo alla data di iscrizione al Fondo.
Resta inteso che il contributo a carico del lavoratore decorrerà dal mese successivo all’auto- rizzazione all’esercizio da parte della COVIP.
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8) NORMA DI RINVIO
Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quan- to previsto dagli accordi in materia stipulati da UNIONMECCANICA e da FIM-FIOM-UILM per quanto qui non modificato.
Art. 51 - Commissione paritetica nazionale di studio dell’assistenza sanitaria complementare
Le parti convengono di costituire entro il 30 settembre 2003 un Gruppo di lavoro paritetico, con il compito di esaminare la legislazione vigente in materia di fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale al fine di valutare le compatibilità economiche e la eventuale coesi- stenza dei suddetti fondi con le legislazioni regionali.
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DISCIPLINA SPECIALE PARTE PRIMA
Art. 1 - Soggetti destinatari della disciplina speciale parte prima
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i requisiti stabili- ti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano le successive parti della Disciplina Speciale.
Art. 2 - Entrata e uscita
L’entrata dei lavoratori, di cui alla presente parte, nello stabilimento sarà regolata come segue, salvo diverse disposizioni aziendali:
- il primo segnale verrà dato 20 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio del lavoro; a questo segnale sarà aperto l’accesso allo stabilimento;
- il secondo segnale verrà dato 5 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio del lavoro;
- il terzo segnale verrà dato all’ora precisa per l’inizio del lavoro; a questo segnale il lavorato- re dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d’ora e mezz’ora dopo l’inizio dell’orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritar- do sia compreso nei primi 15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30.
L’uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del turno del lavoro. Nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.
Art. 3 - Sospensione, interruzione e riduzione del lavoro
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel con- teggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino complessivamente 60 minuti.
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino complessivamente 60 minuti, se l’azienda trattiene il lavoratore di cui alla presente parte speciale nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.
Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le orga- nizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, il lavoratore può risolve- re il rapporto di lavoro con diritto al trattamento di fine rapporto e alla indennità di mancato preavviso.
In caso di riduzione o sospensione obbligatoria dell’orario di lavoro, dovuta a provvedimenti di carattere generale, che interessi tutta l’industria, le parti si rimettono alle disposizioni relative alla integrazione in quanto applicabili ed agli accordi che potranno intervenire tra le confedera- zioni interessate.
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Art. 4 - Recuperi
Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 Disciplina Speciale Parte Prima, è ammesso il recupero, a regime normale, delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per interru- zioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche o tra le direzioni e le rap- presentanze sindacali o anche, per casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stes- so sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente suc- cessivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.
Art. 5 - Festività
Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370 sono considerati giorni festivi le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all’art. 9 della Disciplina Generale.
Agli effetti della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54 e del D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 792 e della legge 20 novembre 2000, n. 336 sono considerati giorni festivi:
a) le festività del:
25 aprile (anniversario della liberazione); 1° maggio (festa del lavoro);
2 giugno (festa nazionale della Repubblica);
b) le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania del Signore (6 gennaio);
3) Lunedì di Pasqua (mobile);
4) SS. Xxxxxx e Paolo, per il comune di Roma (giorno del S. Patrono - 29 giugno);
5) Assunzione (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) Natale (25 dicembre);
9) X. Xxxxxxx (26 dicembre).
c) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un’altra festività da con- cordarsi all’inizio di ogni anno tra le organizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella del Santo Patrono, fatto salvo il punto 4 della lett. b).
Per il trattamento delle festività di cui ai punti a) e b) valgono le norme di legge.
Le norme previste dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 per il trattamento delle festività di cui al punto b) sono estese alla festività di cui al punto c).
Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto c) per i quali il lavoratore per- cepisce un trattamento a carico dei relativi istituti assistenziali (malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ecc.) l’azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti predetti fino a rag- giungere la retribuzione normale che l’operaio avrebbe percepito se non fosse stato assente.
C.c.n.l. 29-05-2003 - Disciplina Speciale - Parte Prima
Le singole giornate di festività cadenti dal lunedì al venerdì sono ragguagliate a 8 ore, mentre quelle cadenti il sabato e la domenica sono ragguagliate a 6 ore e 40 minuti (1/6 di 40 ore).
In seguito al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 ed alla conseguente riduzione a quattro dei grup- pi di 8 ore, la festività dell’Epifania del Signore (6 gennaio) sarà ragguagliata a 8 ore anche se cadente il sabato e la domenica.
I quattro gruppi di 8 ore in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, previsti dal CCNL del 13 settembre 1994 e del 4 febbraio 1997, faranno parte, a decorrere dal 1 gennaio 2000, dei permessi annui retribuiti di cui al capitolo 2) dell’art. 7 della Disciplina Generale, dove assumeranno anch’essi la denominazione di “permessi annui retribuiti”.
Per quanto riguarda la festività del 4 novembre, la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coin- cidono con la domenica.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Dalla normativa di cui al presente articolo non dovranno derivare ai lavoratori né perdite né vantaggi rispetto alle situazioni vigenti.
Art. 6 - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro e lavoro festivo
1) È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale settimanale, ovve- ro oltre l’orario normale giornaliero concordato aziendalmente nell’ambito dell’orario settima- nale di cui all’art. 7, Disciplina Generale.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà contenuto nei limiti di due ore giornaliere e dieci settimanali, salvo per gli addetti ai reparti di produzione per i quali detto limi- te è di due ore giornaliere e otto settimanali.
Xxxxx restando i limiti di cui sopra e fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell’art. 5 del d. lgs 8 aprile 2003, n. 66, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite di 250 ore annuali per ciascun lavoratore.
Per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite di 280 ore annuali per ciascun lavoratore.
L’azienda potrà ricorrere a lavoro straordinario nei seguenti casi indicativi:
a) necessità connesse alla manutenzione, al mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti;
b) esigenze straordinarie per vincolanti termini di consegna e/o presentazioni commerciali del prodotto;
c) situazioni relative a ritardi nella consegna di materie prime;
d) situazioni relative ad improvvise e non programmate richieste da parte dei clienti;
e) particolari situazioni dovute all’adempimento di pratiche di natura tecnico-amministrativa. L’azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo individuale di
- 40 ore annuali per ciascun lavoratore non turnista;
- 32 ore annuali per ciascun lavoratore turnista
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In tali casi l’azienda fornirà successivamente alle rappresentanze sindacali unitarie, nei tempi tecnici possibili e comunque entro due settimane, le informazioni relative.
Per le restanti ore, la direzione darà comunicazione preventiva, in apposito incontro, alle rap- presentanze sindacali unitarie.
Non verranno considerate ore straordinarie quelle eccedenti il normale orario di lavoro in regi- me di flessibilità di orario stesso e fino ad un massimo di 45 ore o di quanto risulti in applicazione dei commi 3 e 11 del punto A) Flessibilità della prestazione dell’art. 8 della Disciplina Generale.
La qualifica legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge, fermo restando quanto previsto nella nota a verbale posta in calce al presente articolo.
Per i lavoratori ai quali si applica la disciplina speciale parte prima, il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all’inizio del turno del mattino; tuttavia non si consi- dera notturno il lavoro eseguito dalle ore 6, nel limite di un’ora giornaliera, per la predisposizio- ne del funzionamento degli impianti.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dal precedente art. 5.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, per il lavoro notturno e per il lavo- ro festivo da corrispondere oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa sono le seguenti:
lavoro non a turni a turni | ||
a) lavoro straordinario diurno | 20% | 20% |
b) lavoro notturno - fino alle ore 22 oltre le ore 22 | 25% 35% | 25% 25% |
c) festivo | 55% | 55% |
d) festivo con riposo compensativo (1) | 10% | 10% |
e) straordinario festivo oltre le 8 ore | 55% | 55% |
f) straordinario festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore (1) | 35% | 35% |
g) straordinario notturno - prime 2 ore ore successive | 50% 50% | 40% 45% |
h) notturno e festivo | 60% | 55% |
i) notturno festivo con riposo compensativo | 35% | 30% |
l) straordinario notturno festivo oltre le 8 ore | 75% | 65% |
m) straordinario notturno festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore (1) | 55% | 50% |
(1) il lavoro festivo in giorni di domenica con riposo compensativo è consentito solo nei casi previsti dalla legge.
Le percentuali di maggiorazione sono computate sulla retribuzione globale di fatto e per i lavoratori, ai quali si applica la disciplina speciale parte prima, normalmente lavoranti a cotti- mo e per i concottimisti sul corrispondente guadagno medio orario di cottimo e di concottimo.
I lavoratori non potranno esimersi dall’effettuazione del lavoro straordinario così come defi- nito in sede aziendale secondo i criteri indicati ai commi precedenti, salvo casi di giustificati moti-
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vi di impedimenti individuali, aventi carattere transitorio ed eccezionale; in pari tempo nessun lavoratore può essere obbligato ad effettuare ore straordinarie oltre i limiti stabiliti dal presente articolo. (*)
2) A decorrere dal 1° gennaio 2000 sarà istituita la Banca ore utilizzabile da tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 60 ore nell’anno solare, a seconda delle volontà espresse.
A decorrere dal 1° giugno 2003 le suddette 60 ore sono ridotte a 40.
A) Ai lavoratori che non dichiarano, entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione straordinaria, di volere la conversione in riposo, il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione sarà corrisposto nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre al valore della retribuzione in atto al momento dell’effettuazione dello straordinario.
B) Ai lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo al compimento della prestazione straordinaria di volere la conversione in riposo, sarà corrisposta, con la prima retri- buzione utile, la sola maggiorazione onnicomprensiva pari a quelle indicate nella seguente tabel- la, da computarsi sulla retribuzione globale di fatto:
lavoro non a turni a turni | ||
a) lavoro straordinario diurno | 10% | 10% |
b) straordinario festivo oltre le 8 ore | 27,5% | 27,5% |
c) straordinario festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore (1) | 17,5% | 17,5% |
d) straordinario notturno - prime 2 ore ore successive | 25% 25% | 20% 22,5% |
e) straordinario notturno festivo oltre le 8 ore | 37,5% | 32,5% |
f) straordinario notturno festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore (1) | 27,5% | 25% |
(1) il lavoro festivo in giorni di domenica con riposo compensativo è consentito solo nei casi previsti dalla legge.
C) Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volerne il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.
D) Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca ore prima dell’avvio del nuovo istituto e, successivamente, al termine dei primi sei mesi di attività.
E) Alle rappresentanze sindacali unitarie saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario di cui all’art. 6 Disciplina Speciale Parte Prima, effettuate extra franchigia.
F) Le ore convertite in riposi verranno accantonate in Banca ore e saranno fruite secondo le modalità ed alle condizioni già previste per l’utilizzo dei permessi annui retribuiti e relativo Conto ore di cui all’art. 7, Disciplina Generale, punto 3).
(*)vedere allegato 8: “Le parti, in relazione alla flessibilità e prestazioni straordinarie, confermano che esse sono dovute dai lavoratori nell’ambito del rispetto delle norme contrattuali vigenti e ciò rappresenta interpretazione autentica e manifestazione di volontà contrattuale.”
C.c.n.l. 29-05-2003 - Disciplina Speciale - Parte Prima
Le ore convertite in risposi restano accantonate in Banca ore fino a tutti i 24 mesi successivi all’anno solare di effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario a cui si riferiscono; al ter- mine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con la retribuzione in atto.
G) L’attivazione della Banca ore avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.
H) Nel mese di dicembre del 2002, le parti procederanno ad una verifica dei risultati dell’ini- ziativa anche per valutarne il prosieguo.
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti si danno reciprocamente atto che:
1) la scelta effettuata dal lavoratore circa l’accantonamento delle ore di straordinario in Banca ore riguarda l’insieme, non frazionabile, delle ore effettuate nel mese (eccedenti la franchigia annua);
2) le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore alle condizioni previ- ste dal contratto a decorrere dal mese successivo al loro accantonamento.
DICHIARAZIONE COMUNE
A conclusione delle operazioni di redazione del testo contrattuale del 20 luglio 1983 per i lavo- ratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti le parti, fermo restando le procedure ed i limiti per l’effettuazione di prestazioni oltre il normale ora- rio contrattuale, confermano che nel corso dei vari rinnovi, che hanno definito la riduzione pro- gressiva dell’orario di lavoro contrattuale a 40 ore settimanali, ed in quelli successivi, non hanno inteso superare la qualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle disposizioni di legge le quali si riferiscono unicamente alla prestazione lavorativa oltre le 48 ore settimanali (o i maggiori orari previsti per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia).
Di conseguenza la denominazione lavoro straordinario, attribuita al lavoro prestato tra la 40ª e la 48ª ora, di cui al presente articolo, è stata adottata da sempre ai soli fini dell’individuazione della percentuale di maggiorazione.
Art. 7 - Cottimo
1) Nei casi in cui, allo scopo di consentire l’incremento della produzione, la valutazione della prestazione di un lavoratore o di una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato delle misu- razioni, o di criteri sostitutivi a stima, dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincola- ta alla osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza della organizzazione di lavoro o anche sia richiesta la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento (come nel caso di linee a catena, a flusso continuo, giostre, catene, circuiti, ecc.) soggette alla disciplina del lavoro a cottimo in quanto tecnicamente applicabile.
2) Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall’azienda in modo da garantire al lavoratore di normale capacità ed operosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore alle seguenti percentuali dei minimi di paga base indicate accanto alle rispettive categorie:
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Categorie | Percentuali |
1ª | 1% |
2ª | 1% |
3ª | 1,1% |
4ª | 1,1% |
5ª | 1,2% |
6ª | 1,2% |
3) Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, al lavoratore dovrà comunque essere garantita una percentuale del minimo di paga base corrispondente a quella minima di cottimo.
4) L’azienda, tramite la sua associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori il sistema di cottimo in vigore in tutti i suoi elementi costitutivi. Le comunicazioni for- meranno oggetto di esame da parte dei sindacati provinciali che potranno richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti ed avanzare contestazioni di merito.
5) Nel caso di modifiche anche parziali dei cottimi di una certa rilevanza o che abbiano comunque influenza sul sistema in atto (es.: metodi di rilevazione dei tempi, coefficienti di maggiorazione, determinazione dell’utile di cottimo) oppure di introduzione di nuovi sistemi, l’azienda è tenuta a darne preventiva comunicazione ai sindacati provinciali dei lavoratori.
6) I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto
- per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
7) L’azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga e, a richiesta, anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe.
La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà essere fornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata, nor- malmente, non si effettua la rilevazione dei tempi.
8) Si intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il tempo durante il quale la tariffa abbia avuto effettiva applicazione; pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa, i sin- goli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento.
9) Il periodo di assestamento delle nuove tariffe di cottimo sarà concordato tra le parti inte- ressate. Ove il periodo di assestamento superi la durata di un mese potrà essere richiesto l’inter- vento delle rispettive organizzazioni sindacali.
10) Durante il periodo di assestamento sarà concessa al lavoratore una integrazione del gua- dagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di assestamento, in modo che il guadagno stes- so non sia inferiore al guadagno di cottimo realizzato nel trimestre precedente alla variazione della lavorazione.
11) Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà al lavoratore quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dal presente articolo, salvo quanto disposto dai commi 12 e 13.
C.c.n.l. 29-05-2003 - Disciplina Speciale - Parte Prima
12) Le tariffe stabilite potranno essere variate, allorché sia superato il periodo di assestamen- to, solo nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche ed organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro.
In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo, in più o in meno, che le modifiche stesse avranno determinato; l’azienda è tenuta a dimostrare che essa ha proce- duto a variare solamente i tempi delle operazioni elementari sostitutive o variate.
La tariffa modificata è da considerarsi come nuova tariffa ai fini del periodo di assestamento.
13) Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore interessato, variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro (ad es. variazioni nelle caratteristiche del materiale), verranno mutate le condizioni di emissione in proporzione al grado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata della variazione.
14) Qualora si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo, gli organismi sindacali aziendali potranno intervenire presso la direzione per accertarne le cause. Ove risulti dagli accertamenti che esse non sono imputabili al lavoratore o ai lavoratori interes- sati, potrà seguire un esame di merito in sede sindacale allo scopo di concordare le integrazioni di guadagno e di evitare che tali cadute abbiano a ripetersi successivamente.
15) Quando i lavoratori lavorino con tariffe già assestate, il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa.
Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di interruzione dovu- te a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore.
16) Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate e quelli di tariffe in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro risultati siano in parte eccedenti ed in parte inferiori al minimo di cottimo, la eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata per la integrazione prevista dal punto 10 del presente articolo.
17) Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato ed al lavoratore devono essere corrisposti, allo scadere dei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90% del presumibile guadagno.
18) Il lavoratore cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cotti- mo è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dell’eventuale guadagno di cottimo spettante- gli fino al momento in cui lascia il lavoro.
Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato, il lavoratore avrà diritto ad un acconto sulla base della presumibile liquidazione.
19) Il lavoratore adibito continuativamente a lavorazioni a cottimo trasferito temporanea- mente nel corso della giornata, per esigenze dell’azienda ad un lavoro ad economia, ha diritto ad un utile di cottimo pari alla media dei suoi guadagni di cottimo dell’ultimo trimestre.
20) I concottimisti, intesi per tali gli operai direttamente collegati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo o ad altra forma di incentivo, parteciperanno ai benefici del cottimo in relazio- ne al proprio contributo. La misura della partecipazione di cui sopra si intende riferita alle carat- teristiche di ciascuna azienda e verrà concordata in sede sindacale.
Qualora trasformazioni della situazione tecnica organizzativa della produzione comportasse- ro modificazioni nei criteri di attribuzione delle misure di partecipazione al cottimo, le stesse saranno preventivamente concordate tra l’azienda ed i sindacati provinciali.
21) I reclami relativi alla materia dei cottimi saranno presentati dal lavoratore ai capi incari-
C.c.n.l. 29-05-2003 - Disciplina Speciale - Parte Prima
cati dalla direzione aziendale o direttamente agli organismi sindacali aziendali, mentre in caso di contestazioni plurime o riguardanti operai collegati a cottimi collettivi e ad altre forme di incen- tivo, il reclamo dovrà essere presentato direttamente agli organismi aziendali sindacali.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto immediato seguito o il lavoratore non ritenga sod- disfacente l’esito, potrà avanzare reclamo scritto alla direzione aziendale tramite gli organismi sindacali aziendali perché venga esperito il tentativo di conciliazione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 gior- ni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo, la controversia sarà esaminata, entro i 15 giorni successivi, tra l’azienda ed il sindacato provinciale cui aderisce il lavoratore (o con i sindacati provinciali in caso di controversie plurime).
22) Ai fini del calcolo del guadagno di cottimo rimangono salvi gli assorbimenti già effettuati secondo le modalità di cui all’art. 5, punto A) disciplina generale del contratto collettivo nazio- nale di lavoro 4 aprile 1973.
Art. 8 - Norme particolari per le linee a catena a flusso continuo
1) Le aziende, in relazione al sistema di lavorazione adottato (a catena, a flusso continuo, gio- stre e circuiti ecc.), ed alle caratteristiche tecnico-organizzative delle lavorazioni stesse, comuni- cheranno alle organizzazioni sindacali, in quanto in atto:
- il limite massimo per il grado di saturazione media;
- la percentuale dei lavoratori (battipaglia o rimpiazzi) per temporanee sostituzioni degli addetti che si assentino per fabbisogni fisiologici salvo che a tale esigenza non si sia provveduto in relazione alla situazione tecnica in sede di determinazione dei tempi;
- la cadenza di ciascuna linea;
- le interruzioni retribuite;
- l’ammontare di una indennità particolare.
2) Alla comunicazione farà seguito un esame comune di merito tra le parti su tutti i punti suac- cennati ed ogni altro aspetto tecnico e normativo.
3) In caso di modifiche anche parziali di una certa rilevanza o che abbiano comunque influen- za sul sistema in atto, o di introduzione per la prima volta di sistemi di lavorazione con linee a catena o a flusso continuo, ecc., alla prevista comunicazione delle modifiche o della introduzio- ne seguirà, a richiesta, un esame comune tra le parti.
4) La percentuale di guadagno per ciascuna linea a catena, flusso continuo, ecc., è commisu- rata al livello di prestazione corrispondente al tempo assegnato, fermo restando il diritto del lavoratore al minimo di cottimo di cui al comma 2 dell’art. 7.
5) Per quanto concerne le controversie, si seguirà la procedura prevista al comma 21 dell’art. 7, Disciplina Speciale, Parte Prima.
Art. 9 - Mensilizzazione
La retribuzione dei lavoratori di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima, è contabilmente determinata in misura mensile.
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La retribuzione oraria dei lavoratori, anche ai fini dei vari istituti contrattuali, si determina dividendo per 173 i minimi tabellari conglobati della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito nonché gli altri compensi già eventualmente fissati a mese ed aggiungendo a tali valori gli altri elementi orari della retribuzione quali cottimi, incentivi, inden- nità varie, ecc. L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro e per quelle con- trattualmente dovute.
Art. 10 - Corresponsione della retribuzione
La retribuzione dei lavoratori di cui alla disciplina speciale parte prima, verrà liquidata con periodicità mensile sulla base delle ore effettivamente lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell’anno.
Al prestatore di lavoro di cui sopra, potrà essere corrisposto, allo scadere della prima quindi- cina, secondo le consuetudini aziendali, un acconto pari a circa il 90% della retribuzione globale spettantegli per detto periodo.
All’atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell’azienda, il nome del lavoratore, il mese cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e rispettivi impor- ti costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, ecc.) e la elencazione delle trattenute.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quie- tanza per la somma corrisposta.
Nel caso in cui l’azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute al lavora- tore oltre i 15 giorni, il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche alla indennità di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di 15 giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra le organizzazioni sindacali interessate.
DICHIARAZIONE A VERBALE
È in facoltà delle aziende, allo scopo di semplificare la stesura e la lettura del listino paga, pre- via comunicazione ai singoli lavoratori interessati, di raggruppare in una unica voce le compo- nenti omogenee della retribuzione.
Art. 11 - Ferie
I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi di 6 ore e 40 minuti cia- scuno. Tuttavia, in caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie con- trattuale che agli effetti della retribuzione relativa.
I giorni festivi di cui all’art. 5, Disciplina Speciale, Parte Prima, che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispon- dente prolungamento del periodo feriale.
Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per officina, per reparto, per scaglioni). Il periodo delle ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le tre settimane salvo diverse inte- se aziendali.
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Il periodo delle ferie sarà stabilito dalla direzione, tenendo conto del desiderio dei lavora- tori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda, sentite le rappresentanze sindaca- li unitarie.
Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l’azienda, spet- terà 1/12 del periodo feriale di cui al primo comma per ogni mese di servizio prestato. La frazio- ne di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non in prova, spetterà il pagamen- to delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
Quando per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche della lavorazione ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non sia ammesso al godimento delle ferie, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative.
Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari con- dizioni di luogo, ambiente e tempo.
Nel calcolo della retribuzione agli effetti del presente articolo per i lavoratori normalmente lavo- ranti a cottimo si terrà conto dell’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie, mentre per i concottimisti si terrà conto, nel calcolo della media, delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi paga.
All’inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la retribuzione relativa od una somma cal- colata con approssimazione da conguagliarsi nel relativo periodo di paga.
In caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel corso del periodo di ferie sarà corri- sposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.
DICHIARAZIONE COMUNE
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d’origine dei lavoratori extracomu- nitari, le aziende considereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico- organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi con- tinuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permes- si retribuiti previsti dal contratto eventualmente disponibili.
Art. 12 - Gratifica natalizia
L’azienda corrisponderà per ciascun anno, al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 173 ore di retribuzione globale di fatto che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio dell’ultimo trimestre precedente il mese della corresponsione o di minor periodo per i nuovi cottimisti.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.