AREA CULTURA SPORT POLITICHE GIOVANILI
Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Xxxxxx
(Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto)
AREA CULTURA SPORT POLITICHE GIOVANILI
Allegato 2
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMPRENDENTE PISCINA COMUNA- LE SCOPERTA, CAMPO DA TENNIS E CAMPO POLIVALENTE NEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO PER IL PERIODO
15/05/2021 – 30/04/2031
CAPITOLATO SPECIALE
CPV 92610000-0 CIG:
INDICE
ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ E DURATA DELLA CONCESSIONE ART. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
ART. 3 – CORRISPETTIVO E PROVENTI DI SPETTANZA DEL CONCESSIONARIO. VALORE DEL CONTRATTO
ART. 4 – INVENSTIMENTI A CARICO DEL GESTORE. ONERI E ADEMPIMENTI CORRELATI ART. 5 – ORARI, TARIFFE
ART. 6 - CONDUZIONE DEL BAR E PUNTO RISTORO ALL'INTERNO DELL' IMPIANTO SPORTIVO
ART. 7 - PUBBLICITA'
ART. 8 – CONTRIBUTI E SPONSOR ART. 9 – PERSONALE IN SERVIZIO ART. 10 - MODIFICHE
ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ART. 12 – CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE ART. 13 – DEPOSITO E CUSTODIA ATTREZZI
ART. 14 – SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 15 – OBBLIGHI E SPESE A CARICO DELL’ENTE
ART. 16 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DELL'ENTE ART. 17 – VIGILANZA E CONTROLLO
ART. 18 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 19 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI
ART. 20 – GARANZIE ART. 21 - MIGLIORIE ART. 22 – PENALITÀ
ART. 23 – RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA O DECADENZA ART. 24 – REVOCA DELLA CONCESSIONE, RECESSO
ART. 25 – MISURE ANTICONTAGIO DA CORONAVIRUS ART. 26 – MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO
ART. 27 – PATTO DI LEGALITA'
ART. 28 – CODICE DI COMPORTAMENTO ART. 29 – CONTROVERSIE
ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI ART. 31 – RINVIO A NORME VIGENTI
ART. 32 – ALLEGATI
ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ E DURATA DELLA CONCESSIONE
a) L’oggetto della procedura di selezione e del conseguente rapporto contrattuale è costituito dall’affidamento in gestione, quale concessione di servizi ai sensi dell’art. 1, punto 4 della Direttiva 2004/18/CE e della parte III del D.Lgs. n. 50/2016, dell'impianto sportivo comprendente piscina comunale scoperta, campo da tennis e campo polivalente nel Comune di Bagnolo in Piano, meglio specificati a seguito. La concessione prevede che il concessionario provveda altresì alla realizzazione degli investimenti, accessori rispetto all’oggetto principale, indicati al successivo art.4.
b) L’oggetto contrattuale è pertanto riferibile al codice CPV 92610000-0 “Servizi di gestione impianti sportivi", di cui al Regolamento (CE) n. 2195/2002, come modificato dal Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28.11.2007.
c) Il Concedente, rende noto sin da ora che la la centrale termica in dotazione all'impianto, sarà sottoposta ad importanti lavori di sistemazione e che, in questo frangente, potrebbero verificarsi blocchi o sospensioni delle forniture. Il Concessionario non potrà richiedere alcun indennizzo/risarcimento per l'eventuale mancata erogazione relativa al periodo dei lavori e si impegna a tutti gli effetti, ogni eccezione e/o osservazione rimossa, accettando pienamente lo stato di fatto degli immobili e degli impianti, ritenendoli idonei all'attività sportiva a cui sono destinati e alle condizioni di cui alla presente concessione.
Pertanto, gli impianti sopra descritti verranno affidati nello stato di fatto, di diritto e conservazione in cui si trovano e perfettamente noti al Concessionario, in seguito al sopralluogo obbligatorio per partecipare alla gara.
d) Finalità - l’Amministrazione concedente:
- riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell’individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica del territorio;
- persegue gli obiettivi della politica sportiva di promozione del diritto allo sport per tutti attraverso il coordinamento degli interventi per il benessere e la diffusione della pratica sportiva, anche in un’ottica interculturale;
- favorisce un'equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività motorie e sportive in ambienti sani e sicuri;
- a tal fine, promuove l'attività delle organizzazioni che operano in ambito sportivo senza fini di lucro, favorendone l'aggregazione organizzativa; favorisce lo sviluppo, la piena accessibilità e la fruibilità da parte di atleti, praticanti e pubblico con disabilità e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, persegue il contenimento del consumo del suolo in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale; promuove attività e iniziative volte al sostegno dell'associazionismo sportivo, favorendo l’equa partecipazione allo sport anche da parte delle persone con disabilità e contrastando gli stereotipi di genere e l’abbandono sportivo, in particolare da parte dei minori e delle persone in condizione di svantaggio sociale ed economico; promuove le raccomandazioni della Carta europea dei diritti delle donne nello sport, le pari opportunità nella pratica sportiva ed ogni azione diretta a prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell’organizzazione e gestione della pratica sportiva; favorisce l'integrazione delle politiche sportive con quelle sociali, turistiche, culturali, economiche, ambientali e del benessere; promuove la diffusione delle attività sportive
nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attività motoria e ricreativa in accordo con le istituzioni scolastiche, anche incentivando il rapporto con le associazioni e le società sportive dilettantistiche del territorio.
e) L’affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e comporta, per l’affidatario, lo svolgimento delle attività finalizzate al funzionamento ed alla gestione ottimale degli impianti concessi, dei servizi complementari e delle aree connesse, anche con riferimento alle esigenze di terzi, e in particolare:
- attività tese al consolidamento della rilevanza sociale degli impianti sportivi come centro di aggregazione della comunità locale e luogo di diffusione della pratica sportiva, ed alla valorizzazione delle loro potenzialità nell’ambito del sistema sportivo locale;
- promozione della pratica sportiva;
- promozione di attività e manifestazioni complementari e ricreative e per il tempo libero;
- garanzia dell'apertura degli impianti a tutti i cittadini e di adeguati spazi per tutte le categorie di potenziali utenti;
- gestione e manutenzione dei beni mobili ed immobili afferenti all’impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, le manutenzioni ordinarie;
- gestione dei servizi di assistenza all’utenza in relazione alla fruibilità della struttura e delle attività in essa realizzate;
- gestione delle attività relative alla regolazione degli accessi alle strutture ed alla loro sorveglianza;
- gestione del bar posto all’interno dell’impianto ed a servizio della piscina estiva, a com- plemento dell’attività di intrattenimento e svago, subordinatamente alla preventiva ac- quisizione, da parte del Concessionario, di tutte le relative autorizzazioni amministrative e sanitarie, nel pieno rispetto della normativa di riferimento vigente in materia e/o effet- tuata anche mediante distributori automatici di alimenti e bevande.
e) L’affidamento in gestione/concessione prevede che il soggetto individuato:
si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, introitando le tariffe per l’uso di tali strutture, nonché i proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione autonomamente acquisiti, contributi e liberalità corrisposti da altri soggetti pubblici e privati in relazione al funzionamento degli impianti sportivi ed alla loro valorizzazione, ricavi dell’esercizio dello spazio attrezzato a bar e delle attività complementari;
f) Il servizio oggetto della concessione è considerato di interesse pubblico locale ad ogni effetto e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato nel corso della durata dell’affidamento in concessione. È consentito il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione concedente nel caso contemplato dal successivo Art. 24 del presente Capitolato Speciale.
g) La presente concessione ha una durata di anni 10 (dieci), con decorrenza dal 15/05/2021 al 30/04/2031, con le seguenti precisazioni: la piscina scoperta potrà essere aperta al pubblico indicativamente dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno (tre mesi), salvo diverse aperture/chiusure da concordare con l'Ente; il campo da tennis ed il campo polivalente saranno aperti indicativamente per la stagione estiva da maggio a settembre, per la stagione invernale da ottobre ad aprile dell'anno successivo (stagione sportiva), con le seguenti sospensioni:
- massimo due settimane per consentire la posa/smontaggio della copertura pressostatica;
- facoltà di chiusura dell'impianto per due settimane durante le festività natalizie
h) Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell’impianto e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti stessi.
l) Pertanto, gli impianti sopra descritti vengono affidati nello stato di fatto, di diritto e conservazione in cui si trovano e perfettamente noti al Concessionario, così come da verbale di consegna che sarà redatto, prima della firma del contratto, dall'Unione Terra di Mezzo.
i) Gli impianti sportivi e ricreativi di proprietà del Comune di Bagnolo in Piano ed oggetto della concessione comprendono la Piscina Comunale scoperta, il Campo da Tennis ed il Campo Polivalente, situati in Bagnolo in Piano in Xxx XX Xxxxxxxxx, x. 0, il tutto come risultante dalle planimetrie (Allegato A) e da apposito stato di consistenza/inventario (Allegato B)
ART. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nell'atto di concessione, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni delle Leggi o dei Regolamenti in vigore o che verranno emanate in costanza di validità del contratto.
ART. 3 - CORRISPETTIVO E PROVENTI DI SPETTANZA DEL CONCESSIONARIO. VALORE DEL CONTRATTO
1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento degli impianti, assu- mendo a proprio carico la titolarità del servizio ed ogni rischio operativo e gestionale degli impianti (custodia, pulizia, manutenzione ordinaria, gestione utenze, organizzazione ecc.), come meglio definito nello schema di contratto.
2. L'Unione Terra di Mezzo, ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio economico finanzia- rio definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff) del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dall’art. 165, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e con i limiti in esso dettati, eroga un contributo annuo al concessionario, pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre I.V.A., non rivalutabile e soggetto a ribasso in sede di presentazione dell’offerta economica. Detto contributo verrà corrisposto in tre rate di cui al successivo art.12. L'Ente si riserva il diritto di trattenere sul contributo gli importi dovuti dal Concessionario a qualsiasi titolo per inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione.
3. Sono inoltre di spettanza dell’affidatario:
1. proventi derivanti dal pagamento, da parte degli utenti, delle tariffe di cui al Capitolato Speciale;
2. proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione\pubblicità autonomamente acquisiti, secondo quanto previsto all’art. 4 dello schema di contratto;
3. liberalità e contributi a diverso titolo corrisposti da altri soggetti pubblici e privati, in re- lazione al funzionamento dell’impianto sportivo, alla sua valorizzazione, nonché in rela- zione al miglioramento delle attività in esso proposti;
4. ricavi dell’esercizio dello spazio attrezzato a bar a servizio degli utenti ed ubicato all’interno dell’impianto;
5. tutte le altre entrate derivanti da attività complementari, ordinarie e straordinarie purché compatibili con la concessione.
4. Il valore della concessione, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, come previsto dall’art. 167, primo comma, del D.Lgs. n. 50/2016, è stimato, in conformità al Piano Economico Finanziario allegato al presente Capitolato, in Euro 1.316.324,00 (unmilionetrecentosedicimilatrecentoventi- quattro/00)
ART. 4 - INVESTIMENTI A CARICO DEL GESTORE. ONERI ED ADEMPIMENTI CORRELATI.
Il Concessionario è tenuto alla tempestiva esecuzione, con capitale proprio, degli investimenti ivi indicati, nonché all'eventuale realizzazione di ulteriori investimenti proposti in sede di gara, che potranno riguardare soltanto l'allestimento dell'area verde, così come previsto dai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, nei tempi previsti dal Capitolato stesso per ciascun tipo di inve- stimento e/o intervento, o nei tempi inferiori eventualmente proposti dal Concessionario nell’offerta tecnica presentata in sede di gara per quanto concerne gli investimenti ed interventi relativi al manto dei campi da tennis ed all’allestimento dell’area verde. Tutte le strutture, arredi ed attrezzature, alla scadenza della concessione, resteranno di proprietà dell’Amministrazione concedente, che provvederà ad inserirli nell'inventario dei beni di proprietà dell'Ente.
L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla realizzazione di ulteriori investimenti all'interno dell'impianto sportivo qualora ne ravvisi la necessità. Essi ricadranno automaticamente ed integralmente nella disciplina prevista nel presen- te atto, fatta salva diversa ed espressa volontà dell’Amministrazione concedente. I tempi e le mo- dalità di esecuzione dei lavori saranno concordati tra l’Amministrazione concedente e il Conces- sionario, così come, se necessario, verranno definiti i criteri e i termini di gestione degli impianti realizzati.
1. Il concessionario si impegna a realizzare i seguenti investimenti obbligatori, nelle relative tempistiche di seguito specificate:
A) entro il 30 giugno 2021:
A.1) recinzione della nuova area verde, descritta di seguito, mediante rete a pannelli avente le seguenti caratteristiche minime, per un importo presumibile, ipotizzato in base al PEF previsionale allegato al presente Capitolato, per 75 ml., di Euro 14.900,00: forni- tura e posa di sistema di recinzione modulare composta da pannelli elettrosaldati zincati e plastificati verdi, maglia 200x50 mm, di fili verticali diam. 6 mm, doppi fili orizzontali diam. 8 mm, L. 2500 x H 2430 mm, e da pali quadri da cementare sez. 60x60x1,50 mm H 3200 mm compresi accessori di fissaggio, posa di recinzione su terreno in plinti di cls diam. 25X50 cm. La recinzione dovrà comprendere altresì la fornitura e posa di cancello carraio a doppio battente a norma CE, zincato e plastificato in colore verde, riempimento con pannello di rete elettrosaldata come sopra, L 3000 x H 2500, compresa trave armata e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte; l’area di proprietà comunale destinata a verde, oggetto dei suddetti interventi, si trova in posizione adiacente all’area su cui insistono i campi da tennis, sul lato sud; l’area identificata al fg. 30 mapp. 254, comprensiva dei campi da tennis, meglio rappresentata nella planimetria catastale agli atti, ha una superficie complessiva di circa 2.759 mq; l’area verde in questione ha una su- perficie di circa 1.500 mq e costituisce patrimonio pubblico con valore di servizio alla città a funzione di verde pubblico sportivo e, pertanto, è rilevata nell'inventario dell'ente come bene patrimoniale indisponibile; la suddetta area può essere oggetto di assegnazio- ne a terzi per la sua valorizzazione in conformità alla funzione ad essa riconosciuta;
A.2) installazione di un sistema di connessione internet WIFI a copertura dell’area piscina, a fruizione gratuita per l’utenza per un importo presumibile, ipotizzato in base al PEF previsionale allegato al presente Capitolato, di Euro 2.000,00;
B) entro il 30 ottobre 2021:
B.1) Impianto di riscaldamento e condizionamento per area ufficio/reception e bar, avente le seguenti caratteristiche minime, per un importo presumibile, ipotizzato in base al PEF previsionale allegato al presente Capitolato, di Euro 5.000,00: Impianto multisplit di climatizzazione estiva e invernale a pompa di calore elettrica a compressione, di po- tenza termica non inferiore a 5 Kw, a servizio dell'area adibita a ufficio/reception e del locale bar;
C) entro il 31 dicembre 2021:
C.1) impianto di videosorveglianza, composto da telecamere installate all’interno del perimetro dell’impianto, e sistema antiintrusione, per un importo presumibile, ipotizza- to in base al PEF previsionale allegato al presente Capitolato, di Euro 7.000,00;
D) entro il 31 maggio 2022:
D.1) recinzione dell’area per la piscina (ad eccezione dell’area oggetto dell’intervento sopra precedentemente indicato al punto A.1), avente le seguenti caratteristiche minime, per un importo presumibile, ipotizzato in base al PEF previsionale allegato al presente Capitolato, per 55 ml., di Euro 3.000,00: sostituzione di recinzione metallica perimetrale lato nord-ovest (lato prospiciente xxx XX Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx), comprensivo di rimozione di recinzione a maglia sciolta esistente e di tratti di rete elettrosaldata da carpentieria, smaltimento in discarica autorizzata, fornitura e posa su cordolo esistente di nuova recinzione di rete a griglia pesante militare zincata e plastificata in colore verde, maglia sciolta romboidale 50x50 mm, filo Ø 3,00 mm int / 4,00 mm est., di altezza di cm 180/250, sostenuta da paline esistenti, compreso la fornitura e posa di telo ombreggiante verde per l'intera altezza e sviluppo della rete su cui andrà fissato, compresi n. 2 corsi di filo da tensione zincato e plastificato verde, fili di legatura e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte;
E) entro il 31 dicembre 2022:
E.1) intervento sull’area verde, per un importo minimo presumibile, ipotizzato in base al PEF previsionale allegato al presente Capitolato di Euro 6.000,00, di installa- zione di almeno due dei seguenti elementi: n. 3 tavoli da picnic con doppia panca, n. 2 giochi per bambini a scelta tra scivolo, altalena, altalena pinco-panco.
Tutti gli interventi ed investimenti sopra elencati e descritti devono essere preventiva- mente approvati dall’Amministrazione concedente, sono obbligatori per il gestore e qualsiasi cambiamento rispetto agli interventi specificati ed alle relative tempistiche di esecuzione andrà eventualmente concordato con l’Amministrazione concedente. Tutte le opere devono essere eseguite e devono essere dotate di tutto quanto necessa- rio al fine di consegnarle a perfetta regola d’arte.
Tali interventi sono remunerati con la concessione del servizio; pertanto l’Ammini- strazione concedente nulla riconoscerà a titolo di corrispettivo e/o risarcimento e co- munque a qualsiasi altro titolo al concessionario per tali interventi ed investimenti.
I beni realizzati e/o installati diverranno di proprietà dell’Amministrazione conceden- te.
Con riferimento ai predetti investimenti, il gestore dell’impianto, rivestendo qualifica di concessionario di pubblico servizio, sarà tenuto, nell’individuazione dei soggetti affidatari, ad applicare, in quanto applicabili, il D.Lgs. n. 50/2016, il DPR n. 207/2010 e comunque la normativa di settore. In particolare, ai sensi dell’art. 1, com- ma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui al suddetto D.Lgs. 50/2016 all’aggiudicazione dei contratti di appalto di lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell’amministrazione aggiudi- catrice.
Sono altresì a carico del concessionario i seguenti adempimenti ed i relativi oneri, da compiere e da sostenere ogni anno:
- pulizia iniziale e riempimento delle vasche della piscina (onere stimabile in circa Euro –5.000,00 annui);
- montaggio e smontaggio dei palloni di copertura dei campi da tennis (onere stimabi- le in circa Euro – 4.000,00 annui);
La controprestazione a favore del concessionario per la realizzazione degli investi- menti, delle opere, migliorie e comunque per ogni attività di manutenzione oggetto
del presente articolo consiste e deriva unicamente dal diritto di gestire funzionalmente gli impianti per tutta la durata della concessione, con i proventi che da tale attività conseguiranno, ferma l’assunzione di ogni rischio della gestione in capo al concessio- nario medesimo.
F) entro il 31 maggio 2023:
F.1) riqualificazione della pavimentazione per i campi da tennis, per un importo pre- sumibile, ipotizzato in base al PEF previsionale allegato al presente Capitolato, per due campi per una superficie di circa 1.296 mq., di Euro 40.000,00, comprensiva di:
1. rimozione del pavimento in erba sintetica esistente, compreso lo smaltimento dell’erba sintetica rimossa e della sabbia presso discarica autorizzata;
2. eventuali rasature del sottofondo;
3. nuova pavimentazione da realizzarsi con sistema IN ERBA SINTETICA TIPO TS MM.17 OMOLOGATO ITF MANTO, comprensiva di:
➔ fornitura di manto in erba artificiale, di colore verde e/o rosso mattone, prodotto in teli di larghezza e di lunghezza variabile, adatti al campo esistente, - OMOLOGATO -ITF, composto da fibre dritte in polipropilene di lunghezza mm. 15 dotate di una fibrillazione controllata (tale da evitare l'eccessivo assottigliamento dei singoli fili d'erba), antiabrasive ed estremamente resistenti all'usura e con speciale trattamento anti-UV, tessute su supporto rinforzato drenante in polipropilene/feltro rivestito in lattice di gomma imputrescibile. La tracciatura sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile di colore bianco o giallo. Il manto dovrà essere conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti;
➔ di fornitura di sistema di incollaggio per erba sintetica composto da speciale collante bi componente a base poliuretanica e da idonea banda di giunzione in polietilene a rotoli da cm. 30 di larghezza di ottima resistenza alle sollecitazioni ed allo strappo;
➔ fornitura di intaso di stabilizzazione in speciale sabbia a componente silicea, di granulometria controllata, lavata ed essiccata, arrotondata e priva di spigoli e asperità (prevista fornitura KG./MQ 18,00);
➔ tracciatura come sopra per n. 1 campo da calcetto.
Il sistema così composto dovrà essere conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti da ITF (International Tennis Federation) e munito dei relativi certificati ufficiali, completo di garanzia per difetti del tappeto e di corretta esecuzione e di qualsiasi onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte;
ART. 5 – ORARI E TARIFFE
L'orario di apertura e di chiusura dell'impianto affidato in gestione, nonché le tariffe d'ingresso dovranno essere esposti al pubblico in modo ben visibile come previsto all' allegato C - TARIF- FE D’INGRESSO.
L’impianto dato in gestione dovrà essere aperto al pubblico nei seguenti orari minimi, fatti salvi e rispettati i più ampi orari, riguardante l'impianto natatorio, proposti dal Concessionario nella propria offerta tecnica, presentata in sede di gara:
Orario minimo per apertura piscina:
giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 18.30;
sabato/domenica – prefestivi/festivi dalle ore 9.30 alle ore 19.00; Orario minimo per apertura Tennis e Campo Polivalente:
giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
sabato/domenica – prefestivi/festivi dalle ore 8.00 alle ore 24.00.
Il Concessionario potrà ampliare ulteriormente gli orari di apertura rispetto a quelli minimi sopra indicati ed a quelli maggiori eventualmente risultanti dalla offerta tecnica dallo stesso presentata in sede di gara, previa comunicazione all’Amministrazione Concedente.
E' concesso al gestore la chiusura per massimo due settimane al fine di consentire la posa/smon- taggio delle coperture pressostatiche e; la facoltà di chiusura dell'impianto per due settimane du- rante le festività natalizie.
Il Concessionario ha l’obbligo di applicare tariffe non superiori quelle approvate dalla Giunta Comunale di Bagnolo. Dette tariffe saranno riscosse e gestite dal Concessionario, che dovrà te- nere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali vigenti. Eventuali sconti rispetto alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale saranno possibili e a totale discrezione del Conces- sionario; l'eventuale perdita sarà a carico del Concessionario e nulla dovrà pretendere dal Conce- dente. Le tariffe in vigore sono quelle allegate al presente Capitolato.
ART. 6 - CONDUZIONE DEL BAR E PUNTO DI RISTORO ALL'INTERNO DELL' IMPIANTO SPORTIVO
Il Concessionario potrà gestire il bar posto all’interno dell’impianto, a complemento dell’attività di intrattenimento e svago, subordinatamente alla preventiva acquisizione, da parte del Conces- sionario, di tutte le relative autorizzazioni amministrative e sanitarie, nel pieno rispetto della nor- mativa di riferimento vigente in materia. Il Concessionario potrà altresì far installare distributori automatici di alimenti e bevande. Agli utenti degli impianti non può essere imposto alcun obbli- go di consumazione, né può essere vietata agli stessi la consumazione di alimenti o bevande pro- pri. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di validità contrattuale, essendo strettamente vincolate e strumentali all’attività dell’impianto sportivo.
In relazione alle norme riguardanti l’avviamento commerciale degli esercizi, il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo al termine del rapporto contrattuale, per qualunque motivo intervenuta, né nei confronti dell’Amministrazione Concedente né nei confronti dell’eventuale successivo gestore.
I proventi derivanti dalle attività di cui sopra sono di esclusiva competenza del Concessionario, che provvederà ad assolvere ogni onere fiscale connesso. Per le consumazioni di bevande e degli altri generi alimentari, il Concessionario è tenuto ad esporre il listino prezzi nei locali aperti al pubblico.
Tutte le operazioni e le attività connesse alla conduzione del bar, nessuna esclusa o eccettuata, devono essere eseguite dal Concessionario con l’osservanza delle norme in materia, sia vigenti che di futura emanazione.
Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi agli arredi, alle attrezzature e a quant’altro necessario per l’eventuale funzionamento del bar.
Il Concessionario si impegna inoltre a far sì che:
- il bar ed il punto di ristoro siano convenientemente dotati di prodotti di abituale consumo e di buona qualità;
- la conduzione venga effettuata con pulizia, igiene e decoro e con personale sufficiente;
- i prezzi dei servizi offerti non siano superiori a quelli ordinariamente praticati negli ordi- nari esercizi pubblici;
- non vengano apposte insegne, targhe o altri indicazioni all’esterno della struttura che pubblicizzino l’esercizio di tale attività all’interno della struttura;
- non vengano installate slot-machine e video lotterie previste dall'art.10 comma 6 lett.a) e
b) del Regio Decreto 773/1931 “Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza”;
ART. 7 - PUBBLICITÀ
Il Concessionario è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale, sia all’interno che all’esterno degli spazi oggetto della concessione, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti
in materia. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del Concessionario l’onere delle imposte sulla pub- blicità, determinato a norma di legge.
I messaggi e i materiali pubblicitari adottati devono, in ogni caso, essere conformi alla normativa vigente in materia, al Regolamento comunale sulla pubblicità, nel rispetto del Codice di Autodi- sciplina Pubblicitaria adottato dalla Federazione Nazionale della stampa. Non possono, in parti- colare, contenere messaggi od informazioni contrarie all’ordine ed alla morale pubblica, a conte- nuto pornografico, osceno o anche solo erotico, aventi oggetto politico, sindacale, religioso o fi- losofico, che pubblicizzino l’uso di tabacco, alcolici, farmaci o che in qualche modo richiamino stili di vita contrari alla morale corrente o comunque non adatti alla lettura e alla visione di mino- ri (per es. in materia di consumo di droghe o di abitudini o comportamenti sessuali), che violino la privacy di persone fisiche che non siano personaggi pubblici, che ritraggono immagini di mi- nori chiaramente riconoscibili.
ART. 8 - CONTRIBUTI E SPONSOR
Il Concessionario è libero di avvalersi di sponsorizzazioni finanziarie da esso opportunamente ricercate, nel rispetto delle finalità dell’attività. Tali sponsorizzazioni verranno introitate e fatturate dal concessionario che si impegna a darne adeguata pubblicità e ad inserirli nel rendiconto di gestione.
ART. 9 - PERSONALE IN SERVIZIO
Per l'espletamento del servizio di cui alla presente concessione, il concessionario dovrà disporre di personale adeguatamente preparato ed idoneo per le mansioni assegnate nonché munito di tut- te le qualifiche richieste da disposizioni di legge, con tutte le figure professionali in numero non inferiore a quello obbligatorio.
Il personale assunto alle dipendenze del Concessionario non assume alcun tipo di rapporto nei confronti dell'Amministrazione concedente.
Il concessionario è tenuto ad applicare al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto della concessione, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavo- ro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a norma dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di eventua- li dipendenti e/o collaboratori sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga a qualsiasi eventuale diversa disposizione normativa e con esclusione di ogni di- ritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e di ogni indennizzo.
Il Concessionario è tenuto a curare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro ed al pieno rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 ed assume ogni responsabilità al riguardo. Qualunque infra- zione alle disposizioni in materia di sicurezza costituisce presupposto per la risoluzione del con- tratto.
Il Concessionario si impegna a sostituire quel personale nei confronti del quale gli utenti abbiano manifestato e/o presentato gravi e provate lamentele, su semplice richiesta dell'Amministrazione concedente.
ART. 10 – MODIFICHE
Il Concessionario si impegna, per ogni variante ai locali, agli impianti ed attrezzature a chiedere il preventivo assenso scritto all’Amministrazione concedente.
ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere a propria cura e spese alla gestione delle strutture oggetto della concessione per tutta la durata della stessa, fermo restando, nel caso di riparazioni necessarie non a carico del concessionario, il disposto di cui all'art. 1577 del Codice Civile.
2. Sono a carico del concessionario tutte le spese necessarie alla corretta gestione ordinaria degli impianti, al mantenimento di un elevato livello di decoro e pulizia sia degli edifici che degli spa- zi esterni e per le utenze dei pubblici servizi, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a quanto segue:
a) spese per utenze (acqua, luce e gas, telefono, servizi a rete in genere a partire dalla data di vi- genza della concessione), provvedendo all'immediata voltura a proprio nome; eventuali bollette che dovessero arrivare all'Unione successivamente alla scadenza della concessione, dovranno es- sere successivamente rimborsate. L'Unione, in ogni caso, non sarà responsabile di eventuali in- terruzioni di utenze dovute al mancato pagamento a partire dalla data di vigenza della concessio- ne;
b) tributi eventualmente dovuti inerenti la struttura;
c) spese di conduzione, custodia, guardiania, pulizia;
3. Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria di tutti i beni, mobili ed im- mobili, impianti oggetto della concessione in modo che gli stessi, al momento della riconsegna all’Ente siano in condizioni di uso normale e regolare funzionamento. Per manutenzione ordina- ria deve intendersi, oltre a quanto previsto dalle norme e consuetudini in materia di locazione di immobili:
a) controllo e mantenimento in uso degli impianti elettrici, idraulici e termici;
b) riparazione degli infissi, vetri, apparecchiature varie, servizi igienici, pavimenti e rive- stimenti;
c) cura del verde ed interventi di salvaguardia dello stesso;
d) manutenzione tavoli da picnic, giochi per bambini inseriti nell'area verde
e) esecuzione di tutti i necessari interventi manutentivi sull'impianto in particolare nell'area campi da tennis/polivalente e nell'area piscina;
f) pulizia dell'area piscina da effettuarsi prima dell'apertura estiva (solo per la stagione estiva 2021 sarà a carico del concedente);
g) pulizia delle vasche (fondo e pareti) con idonee macchine automatiche e a mano al fine di rimuovere interamente i materiali in sospensione e quelli di deposito;
h) riempimento delle vasche natatorie da effettuarsi prima dell'apertura estiva;
4. Il montaggio, a regola d'arte, all'inizio della stagione invernale della copertura pressostatica e smontaggio all'inizio della stagione estiva e custodia in luogo idoneo della copertura pressostati- ca stessa e relativa ferramenta nonché accessori metallici necessari per l' assemblaggio della co- pertura stessa e dell'impianto elettrico interno (linea di distribuzione e fari). A fine concessione l'impianto dovrà essere consegnato senza copertura pressostatica; per consentire la posa/smon- taggio delle coperture pressostatiche si potrà prevedere al massimo una settimane di chiusura per ogni intervento;
5. Il montaggio a regola d'arte, all'inizio della stagione estiva dei due pali di illuminazione cen- trali e relative luci (coincidente con il momento di rimozione della copertura pressostatica) e lo smontaggio e rimozione e custodia degli stessi all'inizio della stagione invernale (coincidente con il momento di montaggio della copertura pressostatica). A fine concessione l'impianto dovrà es- sere consegnato con i pali d'illuminazione montati.
6. Dichiarare, in relazione alle prescrizioni generali contenute nella normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro, di essere a conoscenza dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di avere acquisito a proprio carico i necessari dispositivi di protezione individuale; fornire e fare utilizzare, al proprio personale, i mezzi di protezione individuali, le attrezzature e le apparecchiature secondo le norme di prevenzione dei rischi, inclusa la tessera di riconoscimento di cui all’art.26, comma 8 D.Lgs. 81/2008;
7. Predisporre il DUVRI a servizio di ditte esterne e fornitori che opereranno all’interno della struttura, quando necessario;
8. Predisporre, verificare, attuare i Piani di Emergenza e di Sicurezza così come previsti dalle normative vigenti (in particolare D.Lgs 9/4/2008 n.81 e D.M. 18/3/1996 e successive modificazioni e integrazioni) con l'individuazione delle apposite figure di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso); tali piani dovranno essere a disposizione dell'Ente in caso di richiesta e/o necessità.
9. Assicurare sempre la presenza di un numero sufficiente di addetti muniti dei relativi attestati, tale da garantire l'emergenza “antincendio”, di “primo soccorso” e di “assistenza all'esodo”, anche durante le attività sportive o ricreative gestite dal Concessionario o eventualmente gestite da realtà associative culturali, ricreative, sportive e attività commerciali ed imprenditoriali locali, come previsto dal presente Capitolato e da offerta tecnica presentata;
10.Attuare le vigenti disposizioni in materia di trasparenza previste a carico dei concessionari di pubblici servizi;
11. Provvedere alla revisione e alla manutenzione ordinaria dei presidi antincendio ATTIVI E PASSIVI, (estintori, maniglioni anti-panico, rilevatori di fumo, sistema d'allarme, lampade d'emergenza, ecc..), secondo le tempistiche e le scadenze previste dalle normative vigenti in materia, attraverso formale incarico a ditte specializzate e la tenuta dei registri di controllo;
12. Provvedere al controllo periodico e alla manutenzione ordinaria degli impianti, con particolare riferimento alle verifiche di messa a terra, secondo le tempistiche e le scadenze previste dalle normative vigenti in materia, attraverso formale incarico a ditte specializzate e con la tenuta dei registri di controllo;
13. Verificare periodicamente gli impianti di produzione calore, facendo eseguire da ditta abilitata ai sensi dell'art.11 DPR 412 del 1993 i relativi controlli e gestire la manutenzione della centrale termica volta a mantenere la stessa in condizioni di efficienza;
14. Dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e provvedere alla sua costante manutenzione, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (Decreto Balduzzi). Dovrà sempre essere presente personale formato e pronto ad intervenire; inoltre il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante;
15. Utilizzare l’impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la gestione è qui accordata, come pure non potrà servirsi dei locali e degli spazi annessi per uso diverso da quello stabilito nella concessione;
16.Attuare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene negli impianti sportivi;
17. Rispettate tutte le norme, i protocolli vigenti e le misure di prevenzione relative all'emergen- za sanitaria connessa alla pandemia da Sars Cov-2;
18. Munirsi delle autorizzazioni necessarie e previste dalla normativa di riferimento nel caso in cui vengano organizzate manifestazioni all'interno dell'impianto;
19. Conservare i registri delle verifiche periodiche a norma della Deliberazione della Giunta Re- gionale dell'Xxxxxx-Romagna n. 1092 del 18.07.2005 e fornire all’AUSL locale tutte le informa- zioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate;
20. Assumere a proprio carico la responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante l’attività, esonerando l'Unione Terra di Mezzo da ogni responsabilità al riguardo;
Il Concessionario dovrà provvedere a consegnare all'Ente:
> prima dell'avvio di ogni stagione estiva:
- l’elenco degli addetti con relative mansioni e inquadramento professionale, nonché co- pia dei brevetti di “Bagnino di salvataggio”, legalmente validi e riconosciuti, rilasciati dai competenti enti per il personale destinato al servizio di assistenza degli utenti della pisci- na;
- le nomine effettuate in applicazione delle vigenti normative di sicurezza;
> entro il 30 aprile di ogni anno:
1) relazione dettagliata della stagione sportiva, relativa all' avvenuta gestione dell’impianto con i seguenti dati:
• numero di utenti singoli e di associazioni che hanno utilizzato l’impianto sportivo, sia in piscina che nei campi da tennis e polivalente;
• ore di utilizzo da parte del Concessionario;
• iniziative varie e manifestazioni effettuate;
• descrizione dello stato della manutenzione generale ed elencazione degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati;
2) Copia dei contratti con le ditte di manutenzione degli impianti (elettrico, termico, presidi antincendio attivi e passivi, uscite di emergenza);
3) Il bilancio consuntivo di gestione dell’impianto affidato che dovrà comprendere tutte le entrate ed uscite ed in dettaglio:
• introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all’impianto;
• apporti derivati dai servizi di supporto (es. servizio bar);
• interventi effettuati di natura ordinaria;
• numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo;
• spese per utenze;
• introiti connessi all'utilizzo dell'impianto da parte dell'utenza;
• spese generali
Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante a conferma della veridicità dei contenuti.
ART.12 - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE
Il corrispettivo previa presentazione della documentazione indicata all'art.11, sarà corrisposto in 3 rate rispettivamente:
• 25% entro il 31 maggio di ogni anno;
• 50% entro il 30 settembre di ogni anno;
• 25% entro il 30 aprile di ogni anno, a scadenza della stagione sportiva (stagione sportiva che viene indicata dal 01 giugno al 30 aprile dell'anno successivo, considerato la stagione di apertura estiva della piscina e della stagione invernale del tennis con l'utilizzo del campo coperto).
Le fatture dovranno essere trasmesse all'Unione in forma elettronica, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative; su ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il CIG relativo.
La liquidazione delle rate sarà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura; la liquidazione della rata a saldo sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione relativa al rendiconto della gestione di cui al precedente art.11
I costi per la sicurezza da interferenza sono nulli, non sussistendo i presupposti che rendono obbligatoria la predisposizione del DUVRI, ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell'art.26 del D.Lgs.81/08.
ART. 13 – DEPOSITO E CUSTODIA DEGLI ATTREZZI
Il Concessionario adotterà le misure necessarie al deposito e custodia degli attrezzi ed altro materiale specifico sia di sua proprietà che dell'Ente, nonché di quello di altri soggetti fruitori.
In ogni caso il Comune di Bagnolo in Piano e/o l'Unione Terra di Mezzo non rispondono per
eventuali ammanchi e furti che dovessero essere lamentati dagli utenti ed ugualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti od a terzi possano comunque derivare durante l’utilizzo dell’impianto.
ART. 14 – SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
E' ammessa la sub-concessione nella quota massima del 40% del valore complessivo del contratto relativamente a soli contratti di custodia/guardiania, pulizia, gestione del verde, gestione del bar, previa richiesta scritta e successiva autorizzazione da parte dell'Unione Terra di Mezzo e sottoscrizione di un contratto che preveda:
a) l'oggetto della sub-concessione
b) la durata della sub-concessione
c) importo della sub-concessione
d) gli obblighi e le responsabilità del sub-concessionario
e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.
Il Concessionario dovrà trasmettere all'Unione Terra di Mezzo il contratto sottoscritto.
Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano l'Unione Terra di Mezzo da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto della sub-concessione.
E’ vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’esecuzione della concessione, senza l’espressa autorizzazione dell'Unione Terra di Mezzo.
ART. 15 – OBBLIGHI E SPESE A CARICO DELL’ENTE
L'Unione Terra di Mezzo ha la facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri incaricati, il buon andamento della gestione, predisponendo visite, sopralluoghi o quant’altro venga ritenuto di volta in volta necessario, per accertare l’utilizzo dell’impianto, la concessione degli spazi, il rispetto delle tariffe nel rispetto degli impegni contrattuali assunti con la Concessione, anche mediante indagini di “customer satisfaction”, relativamente al grado di soddisfazione degli utenti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti della gestione:
a) ottimizzazione dell’utilizzo degli impianti, verificando il quadro degli utilizzi complessivi;
b) effettivo svolgimento dell’attività di custodia/guardiania, conduzione e manutenzione ordinaria;
c) rispetto degli effettivi livelli qualitativi e quantitativi definiti nel presente atto.
Il Concessionario e gli utilizzatori hanno, comunque, la facoltà di chiedere all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell’Impianto Sportivo nel suo complesso.
Rimangono, inoltre, a carico dell'Unione, oltre all’obbligo del corrispettivo e l'inserimento degli immobili nell'ambito dell'assicurazione ordinaria degli immobili di proprietà dell'Ente.
Sono altresì in carico all'Unione i seguenti oneri:
a) fornire al Concessionario tutta la documentazione tecnica a disposizione dell'Unione necessaria per la corretta conduzione degli impianti;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria, tranne quelle derivanti da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d’uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo o altri comportamenti a questi assimilabili,da parte del Concessionario;
c) tutte le opere di manutenzione straordinaria relative agli immobili, impianti ed attrezzature danneggiate da atti vandalici e/o manomissioni provocate da terzi, estranei all’utilizzo e alla gestione;
d) gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e non procrastinabili, da segnalarsi immediatamente a cura del Concessionario, ai citati servizi tecnici dell'Unione “Terra di Mezzo”, titolari della gestione/manutenzione del patrimonio immobiliare;
ART. 16 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DELL' ENTE
L'Ente concedente si riserva l'accesso incondizionato e gratuito agli impianti sportivi per n. 5 giornate all'anno per l'organizzazione di eventi/attività in proprio a livello sportivo/ricreativo, previa comunicazione al concessionario almeno dieci giorni prima e nel rispetto della program- mazione annuale/stagionale del Concessionario stesso.
Il Concessionario per tutte le giornate sopraindicate si impegna a garantire gratuitamente il fun- zionamento completo della struttura (apertura e chiusura, gestione impianti, supporto tecnico da parte del proprio personale, servizio di pulizia con eventuale igienizzazione se necessaria).
ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLO
1. L'Ente concedente si riserva la facoltà di provvedere alla vigilanza ed al controllo sul servi- zio e sulla conduzione degli impianti.
2. L’opera di vigilanza e di controllo espletata dall’Ente concedente non implica, in alcun modo, la responsabilità dello stesso nell’uso degli impianti sportivi affidati in gestione, delle attrezzature e degli accessori; responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Con- cessionario o sugli altri soggetti che, in quanto autorizzati, utilizzeranno gli impianti medesi- mi.
3. In caso di utilizzo dell’impianto da parte di soggetti diversi dal Concessionario, quest’ultimo è comunque tenuto a vigilare e a controllare il corretto uso del medesimo, degli arredi e delle attrezzature.
4. In caso di accertata irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni altro diritto che spetti all’Ente concedente, il Concessionario e chiunque altro, nei termini del pre- sente atto, sia ammesso a fruire dell’impianto, deve ottemperare immediatamente agli ordini impartiti dai competenti organi preposti alla vigilanza, al fine di evitare ulteriore o eventuale pregiudizio alle persone ed ai beni dell'Ente.
5. In caso di ordine impartito a soggetto diverso dal Concessionario, quest’ultimo dovrà colla- borare in modo pieno e incondizionato con i competenti organi comunali rendendosi parte attiva per l’ottemperanza dell’ordine stesso.
ART.18– OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.
Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili
a) gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i;
b) ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione.
I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dall’Ammi- nistrazione concedente e dal Concessionario, in riferimento alla presente concessione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato negli atti di gara.
Nel caso in cui il Concessionario si avvalga della facoltà di cui al precedente art.14 è tenuto a introdurre nel contratto di sub-concessione, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con cui il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della
legge 13 agosto 2010 n.136 s.m.; copia del contratto è trasmessa all'Unione dal Concessionario, il quale è tenuto, ove si verifichi il caso, a comunicare immediatamente all'Unione l’eventuale inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente concedente ed alla com- petente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento degli even- tuali sub-contraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione.
ART. 19 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
1. Il Concessionario esonera l’Ente concedente da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte.
2. Allo stesso modo, l’Ente concedente è esonerata da ogni responsabilità per danni alle perso- ne e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dall’atti- vità o dall’utilizzo da parte di altri soggetti fruitori degli impianti.
3. Il Concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente all’Ente concedente qualsiasi dan- no agli impianti causato direttamente o da altri soggetti fruitori.
4. Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per eventuali danni accertati, di qua- lunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che, a giudizio del Conceden- te, risultassero causati da personale del Concessionario stesso, il quale, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione o sostituzione delle parti o de- gli oggetti danneggiati.
5. Il Concessionario si vincola a tenere sollevato ed indenne l’Ente concedente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per fatto nascente dal presente atto, possa da chiunque derivare, per cause imputabili al Concessionario medesimo.
6. Il Concessionario, per gli scopi di cui sopra, deve provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa R.C.T. ed R.C.O. riguardante l’impianto, le attrezzature oggetto della concessio- ne per la propria attività, nonché per l’uso dello stesso impianto da parte dei terzi fruitori.
7. In particolare, il Concessionario assume l'impegno di contrarre le seguenti assicurazioni con primaria Compagnia:
a) contro i rischi derivanti dall'esercizio dell'impianto agli utenti, al personale, a terzi e per danneggiamento a cose, con massimale unico di almeno € 1.000.000,00 (€ unmilione/00);
b) furto, con massimale di almeno € 100.000,00 (€ centomila/00);
c) incendio, atti vandalici, eventi atmosferici, scoppio, con massimale di almeno € 500.000,00 (€ cinquecentomila/00), che tenga conto di tutte le coperture atte a garantire, nel tempo, l'integrità di strutture, impianti, etc .etc.
ART. 20 GARANZIE
A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., il Concessionario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, pari al 10% del valore della concessione sotto forma di fidejussione, costituita con le modalità di cui all’art.103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. La suddetta cauzione sarà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione in oggetto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. Resta salvo per l'Ente l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante
l’esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l’importo dal canone concessorio e previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.
ART. 21 – MIGLIORIE
Le migliorie presentate dal Concessionario in sede di gara e che abbiano ottenuto un punteggio dovranno essere attuate in base al crono programma indicato e resteranno, a conclusione della concessione, di proprietà dell'Ente
ART. 22 – PENALITÀ
Le seguenti ipotesi di inadempimento costituiranno, per ciascun episodio, oggetto di applicazione delle relative penalità:
a) mancato adempimento delle disposizioni impartite dall'Unione “Terra di Mezzo” in caso di mancata attuazione di operazioni di manutenzione ordinaria nei tempi indicati: 0,3 per mille del relativo valore contrattuale oltre al costo di ciascun intervento;
b) riscossione di tariffe vigenti: 0,5 per mille del valore contrattuale, oltre alla restituzione immediata della differenza all'utilizzatore, in caso di riscossione di tariffe superiori a quelle stabilite;
c) sospensione non autorizzata delle attività per più di 4 giorni consecutivi o 6 giorni totali non consecutivi nel corso dell’anno: 0,8 per mille del relativo valore contrattuale;
d) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o di referenti dell'Unione: 0,10 per mille del relativo valore contrattuale;
e) mancata richiesta di autorizzazione all'Ente per la stipula di sub-contratti come indicati all'art. 14: 0,12 per mille del relativo valore contrattuale;
f) altri casi di mancata esecuzione dei servizi e non rispetto di altri obblighi oggetto della concessione: Euro 0,15 per mille del relativo valore contrattuale;
Ogni mancato adempimento sarà contestato per iscritto dall’Unione. Qualora non pervengano giustificazioni entro 15 giorni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penalità applicata sarà incamerata mediante corrispondente decurtazione del corrispettivo dovuto, o rivalendosi sulla garanzia di cui all'art.20.
In caso di reiterati inadempimenti, si procederà sulla base del successivo articolo.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all’Ente.
Art. 23 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DECADENZA
Ai sensi dell’art.1456 Codice Civile, l’Unione si riserva la facoltà di risolvere la concessione, pronunciando la relativa decadenza con comunicazione scritta in forma di lettera raccomandata o PEC con almeno 90 giorni di anticipo, nel caso dovessero verificarsi reiteratamente (più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento e più di cinque volte per inadempimenti differenziati) gravi violazioni degli obblighi contrattuali e una conduzione tecnica e funzionale tale da pregiudicare l’utilizzo dell'impianto sportivo o porzione di esso da parte degli utenti e per la loro stessa incolumità; trattasi di condizioni che arrecano grave danno all’immagine dell’Unione, fatti salvi i propri diritti di risarcimento per eventuali danni subiti, l’escussione della
garanzia, con tutte le conseguenze di legge e di contratto che detta risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare ad altri la gestione in sostituzione del Concessionario.
In caso di risoluzione al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione, mentre permane l’obbligo di conduzione degli impianti sino alla successiva consegna ad un nuovo gestore.
Per tutto quanto non previsto al presente articolo si applica l'art.108 del D.Lgs.vo 50/2016 s.m.i.
ART. 24 - REVOCA DELLA CONCESSIONE, RECESSO
Il Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione procede alla risoluzione anticipata o revoca della concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l’interesse pubblico.
La concessione si intende revocata, altresì, nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario.
Il Concessionario può recedere dalla concessione prima della scadenza, con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi, da comunicarsi per iscritto tramite lettera raccomandata o PEC indirizzata al Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo.
Per tutto quanto non previsto si applica l'art.109 del D.Lgs.vo n. 50/2016 s.m.i.
ART. 25 - MISURE ANTICONTAGIO DA CORONAVIRUS
Il Concessionario dovrà rispettare, e far rispettare a tutti i soggetti che per ogni ordine e titolo entrino in contatto con il Concessionario stesso, le norme, i protocolli vigenti e le misure di prevenzione relative all'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Sars Cov-2 e di adeguarsi ad eventuali integrazioni o aggiornamenti normativi che saranno pubblicati anche successivamente in relazione all'andamento della pandemia e relativi alle attività/eventi sportivi e/o ricreativi.
ART. 26 - MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO
Nel caso in cui, in costanza del rapporto di concessione, si verifichi qualsiasi modifica della struttura societaria del Concessionario, quale, a titolo esemplificativo, la sostituzione o la modifi- ca dei suoi soci, dovrà essere comunicata all'Amministrazione concedente; il rapporto non si ri- solve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto.
L'Unione si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito la concessione ed eventualmente di revocarla, dando luogo alla risoluzione della stessa, nulla essendo dovuto in questo caso al Concessionario.
ART.27 - PATTO DI LEGALITA'
Il Concessionario dichiara inoltre di accettare espressamente le clausole contrattuali previste ai sensi del “Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Xxxxxx in data 11/12/2014;
ART. 28 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Sul sito web dell'Unione Terra di Mezzo xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx- xxxxxx.xx/ sono disponibili il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.129 del 4 giugno 2013), nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione terra di Mezzo (approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 19.12.2013).
Il Concessionario è tenuto ad osservare i predetti Codici ed a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore dell'Unione Terra di Mezzo.
L’inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa del contratto.
ART.29 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia tra Il Concessionario e l'Unione Terra di Mezzo circa l’interpretazione e l’applicazione della presente Concessione, sarà competente il Foro di Reggio Xxxxxx.
1. In caso di controversia tra il Concessionario e l’Amministrazione concedente circa l’inter- pretazione e l’esecuzione della gestione e del presente Capitolato Speciale, le parti si attive- ranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia.
2. Ove non si addivenga all’accordo amichevole, tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Reggio Xxxxxx, rimanen- do esclusa la competenza arbitrale.
3. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che il contratto di conces- sione non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.
4. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del pro- cesso amministrativo approvato dal D.Lgs. n. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Xxxxxx Xxxxxxx, sede distaccata di Parma, Piazzale Santafiora n. 7 - 43121 Parma, nei termini indicati dall’art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010.
5. In nessun caso l’insorgere di controversie in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell’esecuzione della gestione affida- ta.
ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'Unione Terra di Mezzo è titolare del trattamento dei dati personali.
Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16.
Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:
a) i dati devono essere trattati:
secondo il principio di liceità;
secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
b) i dati devono, inoltre, essere:
trattati soltanto in relazione all’attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
Il concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata.
Il concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati.
Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).
Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è la società LepidaSpA (xxx-xxxx@xxxxxx.xx).
ART. 31 – RINVIO A NORME VIGENTI
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in ma- teria.
2. Il Concessionario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero interveni- re successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative.
4. L’Amministrazione concedente si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato Speciale, apportando modifiche o integrazioni per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovvia- re ad inconvenienti riscontrati durante l’espletamento del servizio, a tutela dell’efficienza e della qualità o per apportare migliorie allo stesso.
ART. 32 – ALLEGATI
Sono allegati al presente Capitolato Speciale, quali parti integranti e sostanziali i seguenti docu- menti:
- Planimetria dell'impianto (Allegato A)
- Inventario arredi e attrezzature (Allegato B)
- Tariffe per l'utilizzo (Allegato C)