CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1 - Disposizioni Generali
1.1 In aggiunta ai termini e alle locuzioni definiti altrove nelle presenti Condizioni Generali di Vendita (infra definite), i termini e le locuzioni di seguito elencati hanno – quando indicati con la lettera iniziale maiuscola il significato ad essi convenzionalmente attribuito o richiamato nel presente art. 1.1:
- “Acquirente”: la persona, fisica o giuridica, dalla quale il Venditore (infra definito) riceve l’ordine di acquisto;
- “Contratto”: l’ordine di acquisto dell’Acquirente, accettato dal Venditore, comprensivo delle Condizioni Generali di Vendita (infra definite);
- “EXW”: la disciplina di diritti e obblighi di Acquirente e Venditore (infra definito) prevista, con riferimento all’acronimo di Ex Works (Xxxxxx Xxxxxxxx), dagli Incoterms 2010 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi;
- “Parti”: l’Acquirente e il Venditore congiuntamente;
- “Prodotti”: i prodotti del Venditore come risultanti dai cataloghi di anno in anno vigenti;
- “Venditore”: RIV Rubinetterie Italiane Velatta s.p.a., con sede legale in xxx Xxxxx Xxxxxx x. 0,
X.X. X/0, 00000 Xxxxxxxxx (XX), Xxxxxx.
1.2. I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “Condizioni Generali di Vendita”) formano parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto concluso tra il Venditore e l’Acquirente per la compravendita dei Prodotti e prevalgono su eventuali condizioni predisposte dall’Acquirente, salvo espressa accettazione scritta di queste ultime da parte del Venditore.
1.3. Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia comunicazione scritta all’Acquirente. Laddove le modifiche, integrazioni o variazioni delle Condizioni Generali di Xxxxxxx non siano accettate dall’Acquirente entro 15 giorni dalla data di comunicazione, varranno le Condizioni Generali di Vendita precedentemente accettate, salva la facoltà di recesso del Venditore entro i 30 giorni successivi.
1.4. Eventuali condizioni generali dell'acquirente non troveranno applicazione ai rapporti fra le parti se non espressamente accettate per iscritto; in tal caso, però, salvo deroga scritta, non escluderanno l'efficacia delle presenti CGV con le quali dovranno comunque venire coordinate.
1.5. Eventuali usi e/o pratiche instaurate tra le parti non sono vincolanti per RIV.
1.6. L'adesione alle presenti CGV, nonché tutti i contratti ed i comportamenti successivi delle
parti e dalle stesse regolati, salvo diversa espressa pattuizione scritta, non implicano il conferimento all'acquirente di alcun diritto di esclusiva, né l'instaurazione di rapporti di concessione, commissione o mandato, con o senza rappresentanza, come non conferiscono all'acquirente stesso il diritto ad utilizzare in qualsiasi forma i marchi o gli altri segni distintivi di RIV.
Art. 2 - Formazione ed oggetto del contratto
2.1. L’invio da parte di RIV delle presenti CGV non implica di per sé accettazione da parte di RIV di eventuali richieste, nell'ambito di trattative in corso; esse, tuttavia, sostituiscono e annullano quelle in precedenza proposte da una delle parti.
2.2. L'invio da parte di RIV di materiale pubblicitario (cataloghi, dépliants, listini prezzi o altro materiale descrittivo dei prodotti) non recante espressamente la dizione "offerta" od altra equivalente, non costituisce proposta di vendita e non vincola RIV. Le dizioni "senza impegno", "salvo disponibilità", “salvo venduto” od altre analoghe apposte da RIV ad un'offerta, non vincolano RIV ai termini dell'offerta anche in caso di accettazione dell'offerta stessa ad opera dell’acquirente - salvo successiva conferma scritta od esecuzione conforme da parte di RIV.
2.3. L'ordine da parte dell’acquirente costituisce proposta ferma ed irrevocabile di contratto.
2.4. L’invio di un ordine e la presa in consegna della merce da parte dell’acquirente comportano il contestuale, integrale riconoscimento, conoscenza e accettazione delle presenti CGV.
2.5. Gli ordini s’intendono accettati a seguito di conferma d’ordine di RIV, che si riserva di dare a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio entro 7 (sette) giorni dalla presa visione della proposta d’ordine.
2.6. Salvo quanto previsto al precedente articolo, RIV accetta unicamente ordini regolarmente firmati dall’acquirente ed emessi nelle seguenti modalità: (a) sotto forma di contratto, o (b) su carta intestata dell’acquirente, o (c) su fax intestato dell’acquirente o (d) confermati dall’acquirente con timbro e firma su propria offerta ufficiale o
(e) via e- mail con intestazione, sottoscrizione e timbro dell’acquirente. Eventuali ordini telefonici saranno ammessi a discrezione di RIV e non si riterranno vincolanti per RIV se non confermati per iscritto.
2.7. Un ordine dell’acquirente non conforme ad una precedente offerta di RIV si intende respinto se non espressamente confermato per iscritto da RIV.
2.8. RIV non è vincolata, salvo espressa conferma, dalle dichiarazioni dei propri agenti, procacciatori, distributori ed altri ausiliari commerciali.
2.9. RIV è libera di modificare ed aggiornare in qualsiasi momento le proprie CGV, inclusi i propri listini prezzi e le proprie offerte. In caso di offerta scritta, le condizioni in essa indicate saranno mantenute valide nei confronti dell’acquirente per la durata temporale ivi indicata.
2.10. Errori di stampa, scrittura e calcolo nelle offerte, conferme d’ordine o fatture di RIV, laddove riconoscibili con l’ordinaria diligenza, non impegnano RIV che si riserva il diritto di conteggiare eventuali differenze in un secondo tempo.
Art. 3 – Dati e documenti tecnici, campioni
3.1. I dati tecnici, le dimensioni, le caratteristiche, le capacità, i colori, i pesi, i prezzi e gli altri dati relativi ai prodotti figuranti nel sito web e/o contenuti nella documentazione tecnica e pubblicitaria di RIV (ad es. cataloghi, prospetti, circolari, listini prezzi, disegni, schede tecniche, illustrazioni), così come le caratteristiche dei campioni e modelli da RIV inviati all’acquirente, hanno carattere meramente indicativo. Questi dati non sono vincolanti se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta e/o nell'accettazione scritta di RIV. Eventuali dichiarazioni o pubblicità di terzi non vincolano RIV in alcun modo.
3.4. Qualsiasi disegno o documento tecnico che permetta la fabbricazione dei prodotti venduti, o di loro parti, rimesso all’acquirente rimane di esclusiva proprietà di RIV e non potrà essere copiato, riprodotto, trasmesso a terzi senza il previo consenso scritto di RIV. XXX rimane altresì il titolare esclusivo di ogni diritto di proprietà intellettuale o industriale relativo ai prodotti.
3.5. RIV si riserva - a proprio insindacabile giudizio e senza la necessità di alcun preavviso
- il diritto di apportare le modifiche ritenute più opportune alla modellistica che non incidano negativamente sulla qualità del prodotto stesso.
Art. 4 - Responsabilità del produttore
4.1. I prodotti sono fabbricati in conformità alla normativa in vigore in Italia e nell’Unione Europea; qualsiasi requisito specifico deve essere previamente concordato per iscritto tra le parti e l’acquirente si assume per intero il rischio di una eventuale difformità tra le norme italiane e quelle del paese di destinazione dei prodotti, tenendone indenne il venditore.
4.2. XXX è responsabile per danni a persone o cose, originati dai prodotti venduti solo in caso
di sua provata grave negligenza nella fabbricazione dei prodotti stessi; in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali, perdite di produzione o mancati profitti.
4.3. I prodotti sono collaudati presso lo stabilimento di RIV prima della spedizione.
4.4. In relazione alle responsabilità di cui alla normativa CEE 85/374, RIV è assicurata presso Allianz Ras Assicurazioni.
Art. 5 – Consegna
5.1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, RIV consegnerà i prodotti franco fabbrica presso i propri stabilimenti (EXW INCOTERMS pubblicati dalla Camera di Commercio internazionale nella loro versione più aggiornata in vigore al momento della consegna). Se richiesto, RIV si occuperà del trasporto dei prodotti scegliendo il mezzo di trasporto che riterrà più appropriato in mancanza di specifiche istruzioni dell’acquirente. Salvo diverso accordo scritto, il trasporto avverrà sempre con clausola “sponda camion” (da intendersi, che la consegna non comprende lo scaricamento delle merci e il facchinaggio e tutti i rischi di perdita o deterioramento della merce saranno a esclusivo carico dell’acquirente dal momento dello scaricamento della merce) a spese e rischio dell’acquirente. Il costo del trasporto andrà ad aggiungersi al prezzo dei prodotti acquistati.
5.2. Qualsiasi data di consegna eventualmente convenuta tra le parti è da intendersi come approssimativa e non vincolante per RIV se non è stata espressamente indicata come termine essenziale. In mancanza delle materie prime o qualora l’acquirente non provveda, nei termini stabiliti, alla trasmissione degli eventuali dati tecnici necessari per l'approntamento dei prodotti nonché ai pagamenti anticipati o all’apertura delle lettere di credito eventualmente pattuiti, il termine di consegna non inizierà a decorrere e RIV non sarà tenuta ad iniziare la produzione sino a quando il rispettivo impedimento non sarà superato.
5.3. Il termine di consegna si considera rispettato qualora la merce venga consegnata conformemente a quanto stabilito al punto 5.1. o, comunque, qualora RIV provveda tempestivamente a consegnarla al vettore. In ogni caso RIV non risponde per i ritardi nel trasporto ad essa non imputabili.
5.4. In caso di ritardata consegna, l'acquirente potrà annullare la parte dell'ordine non consegnata solo dopo aver comunicato a RIV, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax o e-mail, tale sua intenzione e dopo avergli accordato un termine, da concordarsi di volta in volta con RIV, decorrente dal ricevimento di tale comunicazione, entro i l quale RIV potrà
consegnare tutti i prodotti specificati nel sollecito e non già consegnati.
5.5. L’acquirente che non provvede alla presa in consegna della merce nei termini concordati dovrà rimborsare a RIV le spese di magazzinaggio della merce sino alla consegna o vendita a terzi, che potrà avvenire decorsi 30 giorni dalla data di consegna originariamente convenuta.
5.6. Il mancato o ritardato adempimento di una consegna parziale non comporta l’inadempimento dell’obbligazione della consegna principale e non avrà alcun effetto sulle altre consegne parziali.
5.7. A consegna avvenuta non si accettano imballi di ritorno
5.8. È facoltà di RIV variare le quantità da consegnare, arrotondandole in base alle confezioni dei propri imballi standard.
5.9. Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati. I resi verranno accettati da RIV solo previa compilazione della scheda "Richiesta di autorizzazione al reso" allegata, controfirmata da RIV per approvazione. I resi dovranno essere spediti in porto franco entro 30 gg. dalla data di ricezione della predetta autorizzazione.
Art. 6 - Prezzi
6.1. I prezzi specificati da RIV nelle offerte, nelle conferme d’ordine e nelle fatture (ed eventualmente il controvalore in altra valuta ove concordato) sono basati sul listino interno espresso in euro, IVA esclusa, in vigore nel giorno in cui l’ordine è confermato, e sulle valutazioni di RIV.
6.2. Salvo non sia diversamente specificato, tutti i prezzi s’intendono al netto di trasporto, installazione e di ogni altra tassa, accisa, diritto e imposta dovuta. Le tasse applicabili sono quelle in vigore alla data della fatturazione.
6.3. Eventuali sconti di valuta sui prezzi applicati da RIV saranno validi solo se concordati per iscritto e saranno applicabili solo in caso di pieno rispetto dei termini dei pagamenti stabiliti.
6.4. Qualora si verifichino cambiamenti nei costi delle materie prime e della forza lavoro utilizzate da RIV tali da modificare per oltre il 7% l’originario equilibrio del contratto, il prezzo sarà adeguato in proporzione. Nel caso in cui, a seguito di detto adeguamento, il prezzo subisca un aumento superiore al 15%, l’acquirente ha facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R., ma solo per i prodotti non ancora resi o messi in lavorazione. RIV può, entro trenta giorni dal ricevimento, evitare il recesso dichiarando all’acquirente che l’aumento percentuale verrà contenuto nel 15%.
6.5. Le fatture di RIV si intendono accettate se non vengono contestate per iscritto da parte
del- l’acquirente entro 14 (quattordici) giorni dal loro ricevimento.
Art. 7 - Pagamento
7.1. Salvo diverso accordo scritto, le modalità di pagamento ed i relativi termini sono quelli concordati previamente con RIV.
7.2. Tutti gli eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di RIV dovranno essere da quest’ultima previamente autorizzati per iscritto. I titoli di credito eventualmente accettati da RIV, s’intendono sottoposti alla condizione “salvo buon fine”.
7.3. In nessun caso l’acquirente può ridurre o compensare il prezzo con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti di XXX, salvo previa autorizzazione scritta di quest’ultima. Per l’imputazione del pagamento si fa, in ogni caso, riferimento a quanto previsto dall’art. 1193, co. 2 c.c. L’acquirente è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia.
Art. 8 - Riserva di proprietà
8.1. Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato, in tutto od in parte, dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà di RIV sino al momento del completo pagamento del prezzo pattuito, ai sensi dell’art. 1523 c.c.
8.2. RIV avrà diritto a riprendere possesso di qualsiasi prodotto venduto con riserva di proprietà, l’acquirente ne sopporterà i costi. Se l’acquirente cede i prodotti a terzi, i diritti di RIV si trasferiranno sul prezzo dei prodotti sino all'avvenuto integrale pagamento.
Art. 9 - Forza maggiore
9.1. In tutti i casi di forza maggiore che dovessero verificarsi (a titolo meramente esemplificativo, non esaustivo: mancanza di rifornimenti e di materie prime anche parziali, aumenti significativi o imprevedibili del prezzo delle stesse o incendio, crolli, inondazioni, perturbazioni nei trasporti, scioperi, serrate o altri eventi assimilabili, che impediscano o riducano la capacità produttiva di RIV o blocchino i trasporti fra lo stabilimento di RIV ed il luogo di destinazione dei prodotti), RIV avrà diritto ad una proroga fino a 90 giorni - estensibili a 180 giorni nei casi più gravi - dei termini di consegna dei prodotti, purché avvisi tempestivamente per iscritto l’acquirente del verificarsi del caso di forza maggiore. Trascorsi i termini di cui sopra e permanendo la situazione di forza maggiore, l’acquirente potrà risolvere il contratto, tramite comunicazione scritta a RIV a mezzo lettera raccomandata AR, anticipata via fax o e-mail, ma dovrà versare a RIV le somme promesse a titolo di acconto, caparra o cauzione che, se già consegnate, saranno trattenute da quest’ultima.
Art. 10 - Modifiche, clausole invalide
10.1. Per l'interpretazione delle presenti CGV fa fede unicamente il testo italiano delle stesse.
10.2. Ogni richiamo a documenti, quali listini prezzi, condizioni generali di vendita od altro materiale di RIV o di terzi, si intende riferito ai suddetti documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato.
10.3. Ogni modifica od integrazione fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti CGV dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti CGV non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di disapplicare le CGV nel loro insieme. Art. 11 - Riservatezza
11.1. Qualsiasi tecnologia e/o informazione produttiva e commerciale delle parti (inclusi accorgimenti tecnici, design ed informazioni) siano o no brevettate, dovranno essere trattate come essenzialmente confidenziali e non saranno utilizzate o divulgate in assenza di previa autorizzazione scritta.
Art. 12. - Garanzia Convenzionale
12.1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti RIV garantisce che i suoi prodotti (con esclusione di quelle parti dei prodotti che non sono prodotte da RIV) sono esenti da vizi/difetti per un periodo di 12 mesi, decorrenti dalla data di consegna della merce all’acquirente.
12.2. La garanzia non opererà con riferimento a quei prodotti i cui difetti sono dovuti a (i) danni causati durante il trasporto; (ii) un uso negligente o improprio degli stessi; (iii) inosservanza delle istruzioni di RIV relative al montaggio e al funzionamento dei prodotti; (iv) mancata ordinaria manutenzione e conservazione dei prodotti; (v) normale usura di parti in movimento; (vi) riparazioni o modifiche apportate dall’acquirente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta di RIV.
12.3. A condizione che il reclamo dell’acquirente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al presente articolo, XXX s’impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.
12.4. L’acquirente dovrà denunciare, a pena di decadenza, a RIV la presenza di vizi o difetti entro 8 giorni dalla consegna dei prodotti se si tratta di vizi o difetti palesi, oppure, entro 8 giorni dalla scoperta in caso di vizi o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza. Trascorsi i termini succitati, i prodotti s’intendono definitivamente accettati.
12.5. I reclami devono essere eseguiti per iscritto e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate nonché i riferimenti alla relativa fattura o DDT o conferma d’ordine di RIV. Inoltre, a richiesta di RIV, ai reclami deve essere allegata adeguata
documentazione fotografica. I reclami non completi non avranno alcuna efficacia.
12.6. I prodotti oggetto di denuncia dovranno essere immediatamente inviati presso la fabbrica di RIV, o in qualsiasi altro luogo che quest’ultima indicherà di volta in volta, a costi e spese a carico dell’acquirente - salvo diverso accordo tra le parti - al fine di consentire a RIV l’espletamento dei necessari controlli. La garanzia non copre danni e/o difetti dei prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dall’acquirente o dal Consumatore finale.
12.7. Qualora un reclamo risulti totalmente o parzialmente infondato, l’acquirente sarà tenuto a risarcire a RIV le spese da questi sostenute per l'accertamento (viaggi, perizie, ecc.).
12.8. In ogni caso, l’acquirente non potrà far valere i diritti di garanzia verso RIV se il prezzo dei prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a prodotti diversi da quelli per i quali l’acquirente intende far valere la garanzia.
Art. 13 – Legge applicabile - Foro competente
13.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita e ciascun Contratto stipulato dall’Acquirente con il Venditore è regolato dalla Legge Italiana. Alle presenti Condizioni Generali di Vendita e a ciascun Contratto da queste disciplinato si applicano le disposizioni previste nella Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci del 1980.
13.2. Al fine di interpretare i termini di resa e gli altri termini commerciali eventualmente utilizzati dalle Parti si rinvia agli Incoterms, nella loro versione più recente, della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
14 - Trattamento dei Dati Personali
14.1. Il Venditore è in possesso dei dati dell’Acquirente per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge o contrattuale. Il Titolare del trattamento è RIV Rubinetterie Italiane Velatta s.p.a., con sede legale in xxx Xxxxx Xxxxxx x. 0, X.X. X/0, 00000 Xxxxxxxxx (XX), Xxxxxx; e-mail: riv-vg@riv- xx.xxx; telefono: x00 0000 0000) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. In qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 scrivendo al Responsabile del trattamento all’indirizzo mail riv-vg@riv- xx.xxx. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a xxx-xx@xxx-xx.xxx oppure è disponibile sul sito xxx.xxx-xx.xxx.
Art. 15 – Disposizioni finali
15.1. Qualsiasi comunicazione tra le Parti andrà inviata a mezzo e-mail o a mezzo p.e.c. ai
rispettivi indirizzi di posta elettronica risultanti dalla corrispondenza commerciale intercorsa.
15.2. Qualora RIV ometta, in qualsiasi momento, di: a) fare eseguire una qualunque disposizione delle presenti CGV, oppure b) di richiedere in qualsiasi momento all’acquirente di eseguire una qualunque previsione delle presenti CGV, ciò non potrà intendersi come rinuncia presente o futura a tale disposizione, né influirà in alcun modo sul diritto di RIV a fare successivamente eseguire ognuna delle disposizioni. L'espressa rinuncia, da parte di RIV, ad alcuna delle disposizioni delle presenti CGV, non costituirà rinuncia a pretenderne in futuro il rispetto da parte dell’acquirente.
15.3. Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso scritto dell’altra Parte contrattuale.