EUROTIME UNISEX
ED. DICEMBRE 2012
EUROTIME UNISEX
Contratto di assicurazione temporanea
per il caso di morte a capitale e a premi annui costanti
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glossario e il Modulo di Polizza deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
INDICE
NOTA INFORMATIVA 1
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 1
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 3
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 4
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1
PREMESSA 1
ART. 1 - OBBLIGHI DI EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A. 1
ART. 2 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO 1
ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO 1
ART. 4 - RECESSO DAL CONTRATTO 1
ART. 5 - BENEFICIARI 2
ART. 6 - DURATA 2
ART. 7 - PRESTAZIONI ASSICURATE 2
ART. 8 - RISCHIO DI MORTE 2
ART. 9 - PREMI 4
ART. 10 - COSTI 4
ART. 11 - RIVALUTAZIONI 5
ART. 12 - RISCATTO 5
ART. 13 - PRESTITI 5
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 5
ART. 15 - RIDUZIONE 5
ART. 16 - RIATTIVAZIONE 5
ART. 17 - OPZIONI DI CONTRATTO 5
ART. 18 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA 6
ART. 19 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 6
ART. 20 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE 7
ART. 21 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E CONTROVERSIE 7
ART. 22 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 7
CONDIZIONI PER L’ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI 7
ART. 23 - PRESTAZIONI ASSICURATE 7
ART. 24 - DEFINIZIONE DI INFORTUNIO 7
ART. 25 - ESTENSIONE DELLA GARANZIA 8
ART. 26 - ESCLUSIONI DALLE GARANZIE 8
ART. 27 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 9
ART. 28 - RINUNCIA ALLA RIVALSA 9
ART. 29 - PAGAMENTO DEL PREMIO 9
ART. 30 - ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE 9
ART. 31 - PAGAMENTO DEL CAPITALE ASSICURATO 9
ART. 32 - RICHIAMO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
DELL’ASSICURAZIONE PRINCIPALE 9
Allegato 1 - ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE PER L’ASSUNZIONE 10
Allegato 2 - ELENCO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE E DELLE PROFESSIONI
NON ASSICURABILI 11
Allegato 3 - MODULO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE 12
Allegato 4 - QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO 15
Allegato 5 - INFORMATIVA PRIVACY | 16 |
Allegato 6 - INFORMATIVA PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ON-LINE ED ACCESSO ALL’AREA RISERVATA CLIENTI | 19 |
GLOSSARIO | 1 |
MODULO DI POLIZZA | 1 |
NOTA INFORMATIVA EUROTIME UNISEX
Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e a premi annui costanti (cod. tariffa PA0758)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscri- zione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Denominazione | EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A., di seguito denominata per brevità “Eurovita” - Codice Fiscale e Partita IVA 03769211008 |
Forma giuridica | Società per Azioni |
Indirizzo Sede Legale e Direzione Generale | Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx (Xxxxxx) |
Recapito telefonico | 06 - 47.48.21 |
Sito internet | xxx.xxxxxxxx.xx; |
Indirizzo di posta elettronica | |
Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa | Iscritta al n° 1.00099 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica; codice Ivass Impresa A365S; C.F. e x.xx iscrizione Registro Imprese di Roma 03769211008; autorizzata: • per i Rami I e V e riassicurativa nel ramo I: D.M. dell'Industria del commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 n. 19088; • per il Ramo VI: D.M. del 23 febbraio 1993; • per il Ramo III: provvedimento n. 1239 del 26 luglio 1999 |
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto dell’impresa, come risultante dall’ultimo bilancio approvato, è pari a 199,0 milio- ni di Euro, di cui 113,7 milioni di euro di capitale sociale e 85,3 milioni di Euro di riserve patrimo- niali.
L’indice di solvibilità, pari al rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2013 è pari al 173%.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Per durata del contratto si intende l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.
La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi da perseguire, compatibilmente con l’età dell’Assicurato e in modo da rispettare i limiti di seguito riportati:
Età all’ingresso dell’Assicurato | Compresa tra 18 e 74 anni |
Durata contrattuale | Compresa tra 1 e 30 anni |
Età a scadenza dell’Assicurato | Non superiore a 75 anni |
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
a) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato:
il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.
Per gli aspetti di dettaglio della prestazione si rinvia all’Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.
b) Coperture complementari:
- in caso di morte per infortunio;
- in caso di morte per infortunio derivante da circolazione terrestre.
Per gli aspetti di dettaglio delle prestazioni si rinvia all’Art. 23 delle Condizioni di Assicurazione.
* * *
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa – senza limiti territoriali – fino al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato e salvo le limitazioni previste all’Art. 8 “RISCHIO DI MORTE” delle Condizioni di Assicurazione e per le coperture complementari all’Art. 26 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. In questi casi Eurovita Assicurazioni S.p.A. corrisponderà una somma pari all’ammontare della riserva matematica calcolata al momento del decesso.
Per la valutazione preventiva del rischio da parte di Eurovita Assicurazioni S.p.A., riveste un’importanza particolare il comportamento dell’Assicurato relativamente al fumo; infatti il Contraente beneficia di una riduzione del premio qualora l’Assicurato non sia fumatore.
Ai fini della presente copertura l’Assicurato è non fumatore se:
- non ha mai fumato, neanche sporadicamente, nel corso dei 24 mesi precedenti la data di sotto- scrizione del Modulo di Polizza e
- l’eventuale sospensione del fumo non è avvenuta in seguito a consiglio medico a fronte di pato- logia preesistente.
In ogni caso, qualora Eurovita Assicurazioni S.p.A. accerti che il decesso di un Assicurato dichia- ratosi “non fumatore” sia dovuto a patologie causate, fra l’altro, dal consumo di tabacco e/o altri prodotti contenenti nicotina, non procederà all’erogazione del capitale assicurato.
Gli accertamenti sanitari di base richiesti per l’assunzione del contratto ove necessari sono riporta- ti nella tabella relativa (cfr. Allegato 1).
Si richiama, infine, l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere le raccomandazio- ni e avvertenze contenute in polizza relative alla DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE e alla compilazione del questionario sanitario.
4. Premi
Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di premi annui di importo costante per tutta la durata contrattuale, pagati in via anticipata e comunque non oltre la morte dell’Assicurato.
L’entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto; influi- scono, inoltre, la durata dell’assicurazione e l’età dell’Assicurato, nonché il suo stato di salute, le abitudini di vita (professione, sport, ecc.) e la qualifica di fumatore o non fumatore.
Eurovita Assicurazioni S.p.A, inoltre, nel caso in cui dagli accertamenti sanitari o dal questionario sanitario emergano patologie di rilievo, si riserva la facoltà di:
- rifiutare l’assunzione del rischio ovvero
- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l’applicazione di even- tuali sovrappremi sanitari o l’esclusione di specifici rischi.
I premi possono essere corrisposti anche in rate sub-annuali (mensili, trimestrali, quadrimestrali e semestrali) e in tal caso si applicano le addizionali di frazionamento indicate al successivo para- grafo 5.1.1 (Costi gravanti sul premio).
Il contratto non prevede valori di riduzione né di riscatto e in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisi- ti ad Eurovita.
I premi devono essere versati tramite addebito diretto su conto corrente o tramite bonifico banca- rio sul conto corrente di Eurovita (Codice IBAN XX00 X000 0000 000X X000 0000 000) presso Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane – ICBPI o su altro conto corrente intestato a Eurovita intrattenuto presso l’Istituto collocatore del contratto.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
5. Costi
5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
5.1.1 Costi gravanti sul premio
Su ciascun premio annuo viene trattenuto da Eurovita un importo fisso di 25 Euro; su ciascuna rata, anche sub-annuale, di premio viene trattenuto un importo fisso di 1,50 Euro (diritti di quietan- za); sulla parte di premio netta di tali importi viene applicato un caricamento nella misura dell’8,50%. Tali costi sono indipendenti dall’ammontare del capitale assicurato, dall’età, dal sesso e dalla durata contrattuale.
I costi applicati ai premi versati vengono riportati nella seguente tabella:
Descrizione | Importo/Percentuale |
Diritti di quietanza (su ciascuna rata, anche sub-annuale, di premio) | 1,50 Euro |
Spese annue (per il primo anno coincidenti con le spese di emissione) | 25 Euro |
Spese aggiuntive di emissione in caso di accertamenti sanitari | 15 Euro |
Caricamenti sul premio annuo netto | 8,5%(*) |
(*) al netto di eventuali sovrappremi
Nel caso in cui i premi vengano corrisposti in rate sub-annuali si applicano le addizionali di frazio- namento riportate nella seguente tabella:
Tipo rateazione | Addizionale |
Semestrale | 1,50% |
Quadrimestrale | 1,75% |
Trimestrale | 2,25% |
Mensile | 3,00% |
* * *
Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza, per ciascuna delle componenti di costo in prece- denza indicate, della quota parte percepita in media dagli intermediari.
Tipo costo | Misura costo | Quota parte percepita in media dagli intermediari |
Caricamenti sul premio annuo netto | 8,50%(*) | 88,24% |
Spese annue (per il primo anno coincidenti con le spese di emissione) | 25 Euro | 0% |
Spese aggiuntive di emissione in caso di accertamenti sanitari | 15 Euro | 0% |
Diritti di quietanza (su ciascuna rata, anche sub-annuale, di premio) | 1,50 Euro | 0% |
Addizionali di frazionamento | Variabili da un min dell’1,50% ad un max del 3% del premio netto | 0% |
(*) al netto di eventuali sovrappremi
6. Sconti
Non sono previsti sconti applicabili al presente contratto.
7. Regime fiscale
7.1. Regime fiscale dei premi
I premi dei contratti di assicurazione non sono soggetti ad alcuna imposizione fiscale ad eccezione della parte destinata alla copertura aggiuntiva prevista dalle assicurazioni complementari che è soggetta all’imposta del 2,5%.
I premi dei contratti di assicurazione danno il diritto ad una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF - alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge - se il contratto ha per oggetto i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non auto- sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e a condizione che la persona dell’Assicurato sia la stessa del Contraente o persona fiscalmente a suo carico.
Se solo una componente del premio è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente, che viene appositamente comunicata da Eurovita al Contraente.
7.2. Tassazione delle somme liquidate da Eurovita
Le somme erogate dalla Società al verificarsi del sinistro dell’Assicurato non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale (art.6 del D.P.R. 917/1986).
È opportuno verificare comunque la normativa vigente al momento della dichiarazione dei redditi.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rin- via all’Art. 3 “CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO”
delle Condizioni di Assicurazione.
9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
Il mancato pagamento anche di una sola rata determina, trascorsi 30 giorni dalla sua scadenza, la risoluzione del contratto e le rate versate restano acquisite ad Eurovita. Una volta che il contratto è stato risolto, il Contraente ha il diritto (sempre che l’Assicurato sia in vita) di riattivare l’assicurazione. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’art. 16 “RIATTIVAZIONE” delle Condizioni di Assicurazione.
10. Riscatto e riduzione
Il contratto non riconosce un valore di riduzione e non è riscattabile.
11. Diritto di recesso
Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il Contraente sottoscrive il documento di polizza. ll recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso.
Il Contraente, per esercitare il diritto di recesso, deve rivolgersi allo sportello bancario che ha emesso il contratto oppure inviare una lettera raccomandata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. – Via dei Maroniti, 12 – 00000 Xxxx entro 30 giorni dal momento della conclusione del contratto.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell’originale della polizza, un importo pari al premio versato, al netto delle spese sostenute per l’emissione del contratto di cui al punto 5, individuate e quantificate in 25 Euro, o in 40 Euro nel caso in cui siano stati effettuati accertamenti sanitari, e della parte a copertura del rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
12. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni e termi- ni di prescrizione
In tutti i casi di liquidazione, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione, riportati nell'articolo 19 delle Condizioni di Assicurazione e sul modulo di richiesta di liquidazione (allegato alle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibi- le sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornata o presso lo sportello bancario che ha emesso il contratto).
In alternativa, la banca presso la quale è stato concluso il contratto è a disposizione per l'assisten- za necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo.
Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle con- dizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.
Si ricorda che, ai sensi dell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanza- ta richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devolu- ti al fondo di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termi- ne di prescrizione.
13. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
Fermo l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall’Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, nel caso in cui il suddetto procedimento non vada a buon fine il Foro competente, per la successiva fase giudiziale, è quello di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.
14. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana.
15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inol- trati per iscritto (mail, posta o fax) a
Eurovita Assicurazioni S.p.A. Funzione Legale
Via dei Maroniti, 12 – 00000 Xxxx tel: 00 00 00 00 – fax: 00 00 00 00 00
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
I reclami indirizzati alla Compagnia contengono:
- nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la risoluzione delle liti transfron- taliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chie- dendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
I reclami indirizzati all’IVASS contengono:
- nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, fermo l’obbligo di esperire il procedimento di media- zione di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall’Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98.
16. Informativa in corso di contratto
Eurovita comunicherà, in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento agli obblighi d’informativa previsti dalla normativa vigente, per iscritto al Contraente le eventuali varia- zioni delle informazioni contenute in Nota Informativa, intervenute per effetto di modifiche alla nor- mativa successive alla conclusione del contratto.
Si rinvia al sito internet xxx.xxxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
17.Comunicazioni del Contraente alla Società
Ai sensi degli articoli 1926 e 1898 del c.c. l’Assicurato e il Contraente sono tenuti a dare comuni- cazione scritta alla Società, di ogni fatto o circostanza relativa a mutamento della professione e della pratica di sport pericolosi entro 30 giorni dal verificarsi di tali mutamenti.
18.Conflitto di interessi
Eurovita non ha individuato alcun caso le cui condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi siano in conflitto con gli interessi dei Contraenti.
Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo Eurovita non ha in portafoglio titoli aziona- ri od obbligazionari emessi da società che hanno una partecipazione significativa nella Compagnia, inoltre non investe in fondi di investimento gestiti da società con partecipazione significativa in Eurovita. La Compagnia ha comunque la facoltà di investire, nel limite del 3% del patrimonio com- plessivo, in strumenti emessi o in fondi gestiti da Società con partecipazioni significative in Eurovita assicurando comunque la tutela del Contraente da possibili situazioni di conflitto di interesse.
Eurovita, inoltre, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, non riceve alcun introi- to derivante da retrocessione di commissioni o qualunque altro provento ricevuto dalle imprese in virtù di accordi con soggetti terzi.
In ogni caso, se Eurovita si trovasse in presenza di conflitto di interessi, opererebbe in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.
19. Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili.
20. Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte ai Beneficiari a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le stesse tutele previste nell’art. 1923.
Eurovita Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxxx
Nota Informativa
Pagina 7 di 7 Data ultimo aggiornamento Maggio 2014
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE EUROTIME UNISEX
Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e a premi annui costanti (cod. tariffa PA0758)
PREMESSA
Il presente contratto è un’assicurazione temporanea per il caso di morte che prevede la corre- sponsione ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della durata contrattuale esso avvenga, di un importo pari al capitale assicurato.
ART. 1 - OBBLIGHI DI EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A.
La presente assicurazione viene assunta da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. - di seguito denominata Eurovita - in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente e dall’Assicurato nella polizza e negli altri documenti costituenti parti essenziali del contratto. Gli obblighi di Eurovita risultano esclusivamente dai documenti e comunicazioni da essa firmate. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.
ART. 2 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Eurovita, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, ha diritto:
- quando esista malafede o colpa grave, di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni;
- quando non esista malafede o colpa grave, di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle somme assi- curate in base all’età correttamente determinata.
ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il contratto si considera concluso nel giorno in cui il Contraente sottoscrive il documento di polizza. L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio pre- visto, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza. La conclusione del contratto avviene comunque previa esecuzione degli accertamenti sanitari di base per l’assunzione del rischio assi- curativo indicati nella tabella di cui all’Allegato 1.
Nel caso in cui dal questionario medico semplificato o dal Rapporto di Visita Medica emergano patologie di rilievo, Eurovita Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di:
• rifiutare l’assunzione del rischio ovvero
• stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l’applicazione di even- tuali sovrappremi o l’esclusione di specifici rischi.
L’età contrattuale dell’Assicurato alla decorrenza del contratto dovrà essere compresa tra 18 e 74 anni. L’età a scadenza non potrà superare i 75 anni.
ART. 4 - RECESSO DAL CONTRATTO
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso.
Il Contraente, per esercitare il diritto di recesso dal contratto deve rivolgersi allo sportello bancario che ha emesso il contratto oppure inviare una lettera raccomandata a Eurovita Assicurazioni
S.p.A. - Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx entro 30 giorni dal momento della conclusione del con- tratto.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa al Contraente, previa consegna dell’originale della polizza, un importo pari al premio iniziale, al netto delle spese di emissione di 25 Euro, o di 40 Euro nel caso in cui siano stati effettuati accertamenti sanitari (cfr. art. 10), e della parte a copertura del rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
ART. 5 - BENEFICIARI
La designazione dei Beneficiari caso morte spetta al Contraente il quale può, in qualsiasi momen- to, revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo la morte del Contraente;
- quando il Contraente e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto a Eurovita, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Eurovita di volersi avvalere del beneficio.
Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di recesso, liquidazione, pegno o vincolo della polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte da parte del Contraente con dichiarazione scritta a Eurovita oppure con testamento recante l’espressa indi- cazione della polizza.
Non è consentito designare quale Beneficiario l’Intermediario.
ART. 6 - DURATA
Per questo contratto la durata può essere fissata da un minimo di 1 anno a un massimo di 30 anni compatibilmente con l’età dell’Assicurato e in modo da rispettare i limiti di seguito riportati:
Età all’ingresso dell’Assicurato | Compresa tra 18 e 74 anni |
Durata contrattuale | Compresa tra 1 e 30 anni |
Età a scadenza dell’Assicurato | Non superiore a 75 anni |
ART. 7 - PRESTAZIONI ASSICURATE
Eurovita con il presente contratto si obbliga a corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della durata contrattuale avvenga, il pagamento immediato del capitale assicu- rato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, a condizione che il contratto risulti in regola con il versamento dei premi.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita.
ART. 8 - RISCHIO DI MORTE
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso – senza limiti territoriali - salvo quanto specificato nei paragrafi successivi e nei casi in cui il decesso sia causato da:
- dolo del Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
- suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall’entrata in vigore del contratto o, tra- scorso questo periodo, nei primi dodici mesi dalla riattivazione della polizza;
- stato di ubriachezza/ebbrezza:
• qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabi- lito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
• in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere supe- riore a 0,8 grammi litro;
- uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- professioni e sport non assicurabili (v. Allegato 2).
In questi casi, a parziale deroga di quanto stabilito all’art. 7 (Prestazioni Assicurate), Eurovita pagherà il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.
Gli accertamenti sanitari di base richiesti per l’assunzione del contratto ove necessari sono riporta- ti nella tabella relativa (cfr. Allegato 1) che forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
8.1 Assicurazione senza visita medica - Carenza
Nei casi in cui il capitale assicurato non superi 250.000 Euro e l’età di ingresso in assicura- zione non superi il sessantesimo anno di età, la copertura assicurativa potrà essere assun- ta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medica (con le limitazioni di seguito indica- te), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Nel caso in cui non sia possibile sottoscrivere tale dichiarazione, e sempre nei limiti di capitale e di età sopra menzionati, l’Assicurato dovrà compilare il QUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO e, in base alle informazione in esso contenute Eurovita si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine di poter correttamente valutare il rischio.
In questi casi, a parziale deroga dell’art. 7 (Prestazioni assicurate) rimane convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto o dalla data di effetto se posteriore e il premio sia stato regolarmente versato, Eurovita rimborserà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari alla riserva matema- tica maturata al momento del sinistro.
Quando il contratto rientra nei parametri di assunzione senza visita medica in base ai criteri sopra specificati, il Contraente può comunque richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché l’Assicurato si sottoponga a visita medica accettan- do le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.
Eurovita non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro- spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale B e C in forma acuta e fulminante, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dis- senteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, paroti- te epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;
c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza (ferme restando le esclusioni elenca- te all’art. 8), intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conse- guenza la morte.
8.2 Assicurazione in assenza del test HIV
Nel caso in cui l’Assicurato non aderisca alla richiesta di Eurovita di eseguire gli esami cli- nici necessari per l’accertamento dell’eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga di quanto stabilito all’art. 7 (Prestazioni Assicurate), rimane convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, la prestazione assicurata non verrà riconosciuta.
In tal caso, a parziale deroga dell’art. 7 (Prestazioni Assicurate), Eurovita corrisponderà una somma pari all’ammontare della riserva matematica calcolata al momento del decesso.
ART. 9 - PREMI
Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di premi annui di importo costante per tutta la durata contrattuale pagati in via anticipata e comunque non oltre la morte dell’Assicurato. L’entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto; influi- scono, inoltre, la durata dell’assicurazione e l’età dell’Assicurato, nonché il suo stato di salute, le abitudini di vita (professione, sport, ecc.) e la qualifica di fumatore o non fumatore.
Eurovita Assicurazioni S.p.A. inoltre, nel caso in cui dagli accertamenti sanitari o dal questionario sanitario emergano patologie di rilievo, si riserva la facoltà di:
- rifiutare l’assunzione del rischio ovvero
- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l’applicazione di even- tuali sovrappremi sanitari o l’esclusione di specifici rischi.
Per la valutazione preventiva del rischio da parte di Eurovita Assicurazioni S.p.A., riveste un’importanza particolare il comportamento dell’Assicurato relativamente al fumo; infatti il Contraente beneficia di una riduzione del premio qualora l’Assicurato non sia fumatore.
Ai fini della presente copertura l’Assicurato è non fumatore se:
- non ha mai fumato, neanche sporadicamente, nel corso dei 24 mesi precedenti la data di sotto- scrizione del Modulo di Polizza e
- l’eventuale sospensione del fumo non è avvenuta in seguito a consiglio medico a fronte di pato- logia preesistente.
I premi possono essere corrisposti anche in rate sub-annuali (mensili, trimestrali, quadrimestrali e seme- strali) e in tal caso si applicano le addizionali di frazionamento indicate al successivo art. 10 (Costi).
Le rate devono essere pagate alle scadenze pattuite.
A giustificazione del mancato pagamento il Contraente non può, in nessun caso, opporre che Eurovita non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all’incasso a domicilio.
I premi devono essere versati tramite addebito diretto su conto corrente o tramite bonifico banca- rio sul conto corrente di Eurovita (Codice IBAN XX00 X000 0000 000X X000 0000 000) presso Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane – ICBPI o su altro conto corrente intestato a Eurovita intrattenuto presso l’Istituto collocatore del contratto.
ART. 10 - COSTI
Su ciascun premio annuo viene trattenuto da Eurovita un importo fisso di 25 Euro; su ciascuna rata, anche sub-annuale, di premio viene trattenuto un importo fisso di 1,50 Euro (diritti di quietanza); sulla parte di premio netta di tali importi viene applicato un caricamento nella misura dell’8,5%. Tali costi sono indipendenti dall’ammontare del capitale assicurato, dall’età, dal sesso e dalla durata contrattuale.
I costi applicati ai premi versati vengono riportati nella seguente tabella:
Descrizione | Importo/Percentuale |
Diritti di quietanza (su ciascuna rata, anche sub-annuale, di premio) | 1,50 Euro |
Spese annue (per il primo anno coincidenti con le spese di emissione) | 25 Euro |
Spese aggiuntive di emissione in caso di accertamenti sanitari | 15 Euro |
Caricamenti sul premio annuo netto | 8,5%(*) |
(*) al netto di eventuali sovrappremi
Nel caso in cui i premi vengano corrisposti in rate sub-annuali si applicano le addizionali di frazio- namento riportate nella seguente tabella:
Tipo rateazione | Addizionale |
Semestrale | 1,50% |
Quadrimestrale | 1,75% |
Trimestrale | 2,25% |
Mensile | 3,00% |
ART. 11 - RIVALUTAZIONI
Non sono previste rivalutazioni delle prestazioni per questo tipo di contratto.
ART. 12 - RISCATTO
Il contratto non è riscattabile.
ART. 13 - PRESTITI
Il contratto non prevede la concessione di prestiti.
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il mancato pagamento anche di una sola rata determina, trascorsi 30 giorni dalla sua scadenza, la risoluzione del contratto e le rate versate restano acquisite ad Eurovita.
Il contratto si estingue per:
- esercizio del diritto di recesso;
- morte dell’Assicurato;
- al compimento del 75-esimo anno di età dell’Assicurato;
- scadenza della polizza.
Il contratto estinto non può più essere riattivato.
ART. 15 - RIDUZIONE
Non è prevista la riduzione della prestazione per questo tipo di contratto.
ART. 16 - RIATTIVAZIONE
Una volta che il contratto è stato risolto, il Contraente ha il diritto (sempre che l’Assicurato sia in vita) di riattivare l’assicurazione entro sei mesi dalla scadenza della prima rata rimasta insoluta.
Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espres- sa domanda del Contraente e accettazione scritta da parte di Eurovita, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.
Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, l’assicurazione non può essere più riattivata, determinandosi l’estinzione del contratto.
La riattivazione viene concessa dietro pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi legali. In caso di riattivazione l’assicurazione entra nuovamente in vigore alle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto. La riattivazione del contratto ripristina le prestazioni contrattuali che si sarebbero ottenute qualora non si fosse verificata l’interruzione dei premi.
ART. 17 - OPZIONI DI CONTRATTO
17.1 - Rendite di opzione
Non è prevista l’opzione di conversione del capitale in rendita per questo tipo di contratto.
17.2 - Differimento a scadenza
Non è previsto il differimento a scadenza per questo tipo di contratto.
ART. 18 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO DELLA POLIZZA
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o sottoporre a vincolo il pagamento delle somme assicurate.
Xxxx atti diventano efficaci solo quando Eurovita ne faccia annotazione sull'originale della polizza o su apposita appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e liquidazione richie- dono l’assenso scritto del creditore pignoratizio e del vincolatario.
Non è consentito cedere il contratto, costituirlo in pegno o vincolarlo a favore dell’Intermediario.
ART. 19 - PAGAMENTI DI EUROVITA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per tutti i pagamenti da parte di Eurovita, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti elencati di seguito:
- modulo RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE, sottoscritto da tutti i Beneficiari caso morte della poliz- za in presenza dell'operatore bancario e modulo ELENCO BENEFICIARI o, in alternativa, una richiesta di liquidazione, sottoscritta da tutti i Beneficiari caso morte che deve riportare le seguenti informazioni:
- dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale),
- indicazione delle coordinate bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei Beneficiari, per l'accredito dell'importo liquidabile,
- indicazione dell'attività lavorativa svolta dal Contraente
- originale della polizza o, in mancanza, denuncia di smarrimento redatta presso l’Autorità Giudiziaria o, in alternativa, una dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario
- fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale di tutti i Beneficiari, firmata dagli intestatari dei documenti
- in caso di vincolo o pegno: dichiarazione del vincolatario/creditore pignoratizio di rinuncia al vin- colo/pegno
- originale del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita
- modulo RELAZIONE DEL MEDICO sulle cause della morte ed eventuale documentazione sani- taria
- in caso di decesso per incidente: verbale dell’Autorità Giudiziaria circa la dinamica dell’inciden- te
- se esiste testamento: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del ver- bale di pubblicazione del testamento
- se non esiste testamento:
- per capitali fino a € 129.000: dichiarazione sostitutiva di notorietà, autenticata da un Pubblico Ufficiale, dalla quale risulti che non esiste testamento e, nel caso in cui il Beneficiario fosse indicato in modo generico (es.: figli, coniuge, eredi, ecc.), che riporti l'indicazione degli eredi legittimi,
- per capitali superiori a € 129.000: originale - o copia conforme autenticata da un Pubblico Ufficiale - dell'atto notorio, dal quale risulti che non esiste testamento e, nel caso in cui il Beneficiario fosse indicato in modo generico (es.: figli, coniuge, eredi, ecc.), che riporti l'indi- cazione degli eredi legittimi.
- in caso di beneficiari minorenni o interdetti: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del decreto del Giudice Tutelare sulla destinazione del capitale.
Eurovita si riserva la facoltà di richiedere, nei casi di richieste di liquidazione effettuate senza l’intervento dell’intermediario bancario e/o per particolari casistiche, l’autentica della firma del richiedente.
Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle con- dizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell’avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.
ART. 20 - IMPOSTE DI ASSICURAZIONE
Tutte le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari, o degli aventi diritto.
ART. 21 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E CONTROVERSIE
Al presente contratto si applica la legge italiana.
Il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto, fermo l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall’Art. 84 della Legge 9 agosto 2013,
n. 98, mediante il deposito di un’istanza da parte del diretto interessato presso un ente pubblico o privato abilitato e debitamente iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il pro- cedimento di mediazione è soggetto a regime fiscale agevolato nei termini di cui agli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/2010.
ART. 00 - XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Ai sensi degli articoli 1926 e 1898 del c.c. l’Assicurato e il Contraente sono tenuti a dare comuni- cazione scritta a Eurovita Assicurazioni S.p.A., di ogni fatto o circostanza relativa a mutamento della professione, della pratica di sport pericolosi e della qualifica di non fumatore dell’Assicurato entro 30 giorni dal verificarsi di tali mutamenti.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze riguardanti il comportamento dell’Assicurato relati- vamente a fatti o circostanze tali da comportare un aggravamento del rischio, Eurovita Assicurazioni S.p.A. si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.
CONDIZIONI PER L’ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INFORTUNI
(Operanti qualora la garanzia venga richiesta dal Contraente e richiamata in polizza)
ART. 23 - PRESTAZIONI ASSICURATE
Eurovita garantisce, in caso di morte in seguito ad infortunio, in aggiunta alla garanzia principale, le garanzie facoltative di seguito descritte. Purchè il contratto risulti in regola con il pagamento dei premi, l’assicurazione complementare infortuni prevede:
- in caso di morte per infortunio: il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale aggiuntivo di importo pari al capitale assicurato per la garanzia principale;
- in caso di morte per infortunio derivante da circolazione terrestre: il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale aggiuntivo pari al doppio del capitale assicurato per la garanzia princi- pale.
I valori del capitale assicurato e del sovrappremio dovuto dal Contraente per la presente garanzia sono riportati nella polizza. Il sovrappremio annuo dovuto per la presente garanzia complementare è pari all’1,6 per mille del capitale assicurato al netto dell’imposta.
ART. 24 - DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
Per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all'Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la di lui morte se questa, quando non sia immediata, si verifichi entro due anni dal- l'infortunio.
Per infortunio derivante da circolazione terrestre si intende quell’infortunio come definito al comma precedente:
- causato all'Assicurato da veicoli o mezzi meccanici, circolanti senza guida di rotaie, su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate;
- patito dall'Assicurato quale passeggero di un veicolo terrestre destinato al trasporto di persone (ferrovie, tramvia, autobus, funivia, ecc.).
- patito dall'Assicurato quale trasportato o conducente - abilitato a norma delle disposizioni in vigo- re - di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, velocipedi, veicoli a braccia od a trazione animale, cir- colanti su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. La garanzia non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni e se il trasporto di persone non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
Non rientrano pertanto fra gli infortuni derivanti da circolazione terrestre quelli derivanti dalla guida e uso di mezzi di locomozione aerei, marittimi, fluviali, e gli infortuni cagionati da navi, imbarcazio- ni, natanti, aeroplani, elicotteri.
ART. 25 - ESTENSIONE DELLA GARANZIA
Sono compresi nella garanzia, purché connessi e compatibili con l'oggetto della presente assicu- razione complementare, anche gli eventi mortali causati da atti o fatti involontari:
- asfissia non di origine morbosa;
- avvelenamenti acuti da ingestione di cibi o altre sostanze, nonché dal loro assorbimento;
- affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti o aracnidi (con esclusione dei decessi dovuti a malaria o carbonchio);
- annegamento; assideramento o congelamento; folgorazione;
- colpi di sole o di calore; malore; vertigini; ed inoltre gli infortuni mortali derivanti da:
- imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- guida di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori ed inoltre di natanti a motore ad uso privato o da diporto, se l'Assicurato è abilitato a norma delle vigenti disposizioni.
ART. 26 - ESCLUSIONI DALLE GARANZIE
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni mortali causati da:
- guerra, insurrezioni, partecipazione attiva a tumulti popolari, ad atti di terrorismo;
- delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati,e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine accele- ratrici, raggi X, ecc.);
- pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce ed accesso a ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico ed agonistico, bob, polo, rugby, football americano, pesca ed esplorazioni subacquee con autorespiratore, paracadutismo e sports in genere, partecipazione ad imprese temerarie od acrobatiche;
- partecipazioni a competizioni, gare, corse e relative prove od allenamenti, effettuate con veicoli a motore o natanti (salvo che si tratti di gare di regolarità pura) ed a quelle ippi- che, calcistiche, ciclistiche (salvo che esse abbiano carattere puramente ricreativo);
- impiego di mezzi subacquei od aerei a motore ed a vela, salvo il caso di viaggi compiuti in qualità di passeggero su aeromobili in servizio pubblico su linee regolari o su aerei od elicotteri provvisti dalle regolamentari autorizzazioni e condotti da piloti all'uopo abilitati;
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- ubriachezza dell'Assicurato, suo abuso di psicofarmaci, o uso di stupefacenti o allucino- geni; malattie mentali, infarti;
- suicidio o tentato suicidio.
ART. 27 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, i Beneficiari dell'assicurazione devono darne avviso scritto ad Eurovita entro dieci giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indenniz- zo (art. 1915 C.C.).
La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui si è verificato, delle cir- costanze e cause che lo determinarono e degli eventuali testimoni, dovrà essere corredata di un certificato del medico che ha praticato le prime cure. Se l'infortunio ha provocato la morte dell'Assicurato oppure questa sopravvenga entro il periodo di due anni dovrà esserne data notizia per iscritto ad Eurovita.
Gli aventi diritto devono fornire la prova che la morte dell'Assicurato è avvenuta in seguito ad infor- tunio garantito dalla presente polizza.
Eurovita avrà diritto di svolgere qualsiasi indagine ritenga necessaria e potrà assumere presso i medici che hanno avuto in cura l’Assicurato, come pure a mezzo di propri medici, tutte le informa- zioni che si rendessero necessarie.
ART. 28 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
Eurovita rinuncia al diritto di rivalsa verso terzi responsabili dell'infortunio.
ART. 29 - PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio annuo dovuto per la presente assicurazione complementare viene corrisposto congiunta- mente al premio dell'assicurazione sulla vita alle scadenze e con le modalità per quest'ultimo sta- bilite.
ART. 30 - ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE
Questa assicurazione complementare si estingue ed i premi per essa corrisposti rimangono acqui- siti ad Eurovita:
- nei casi di sospensione, cessazione ed esonero, per qualsiasi motivo, del pagamento dei premi;
- quando è trascorsa la durata stabilita in polizza per il pagamento dei premi;
- alla scadenza dell'annualità di premio più vicina al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato.
ART. 31 - PAGAMENTO DEL CAPITALE ASSICURATO
Ricevuti i documenti comprovanti l'infortunio ed accertato che la morte dell'Assicurato è stata con- seguenza diretta ed esclusiva delle lesioni corporali subite, Eurovita effettuerà il pagamento del Capitale assicurato a favore dell'avente diritto entro 30 giorni.
ART. 32 - RICHIAMO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELL’ASSICURAZIONE PRINCIPALE
Per quanto non regolato dagli articoli precedenti valgono, purché siano applicabili, le Condizioni di polizza dell’assicurazione principale e le norme di legge in materia. Non è applicabile per questa assicurazione complementare il periodo di carenza previsto dalle assicurazioni sulla vita stipulate senza visita medica.
ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE PER L’ASSUNZIONE
Allegato 1
Sede Legale e Direzione Generale:
Xxx xxx Xxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxx Telefono 00.000000 -Telefax 06.42900089
Xxx.xx Progetto Personalizzato N°:
Capitale Sociale Euro 113.720.835,14 i.v.
Iscritta al n° 03769211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I
Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008
Xxx.xx Preventivo N°:
Capitale assicurato (comprensivo di eventuali altre polizze caso morte con Xxxxxxxx): € Età dell'Assicurato:
ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE PER L’ASSUNZIONE
POLIZZE INDIVIDUALI
CAPITALE ASSICURATO | Fino ai 60 anni | Oltre 60 anni |
Fino a € 250.000 | Dichiarazione buono stato di salute oppure Questionario medico semplificato Test HIV (facoltativo) | Rapporto di visita medica Test HIV(facoltativo) Esame completo delle urine |
da € 250.001 a € 350.000 | Rapporto di visita medica Test HIV (facoltativo) Esami ematochimici Sierologia virale Esame completo delle urine | Rapporto di visita medica Test HIV (facoltativo) Esame completo delle urine Esami ematochimici Sierologia virale PSA ECG a riposo |
da € 350.001 a € 500.000 | Rapporto di visita medica Test HIV (facoltativo) Esami ematochimici Sierologia virale Esame completo delle urine ECG a riposo | Rapporto di visita medica Test HIV (facoltativo) Esame completo delle urine Esami ematochimici Sierologia virale PSA CEA AFP ECG a riposo |
oltre € 500.000 | Rapporto di visita medica Test HIV (facoltativo) Esame completo delle urine Esami ematochimici Sierologia virale Visita cardiologica PSA CEA AFP ECG a riposo |
Esami ematochimici | Emocromo completo con piastrine + VES + Glicemia + Colesterolemia totale e HDL + Trigliceridemia + Creatininemia + Transaminasi (AST +ALT) + Gamma GT |
Esame completo delle urine: | colore + aspetto + ph + glucosio + proteine + emoglobina + corpi chetonici + bilirubina + urobilinogeno + nitriti + leucociti + peso specifico + sedimento urinario |
Sierologia virale : | Test HIV (salvo carenza) + HBsAg + HCV |
P.S.A.: | Prostatic Specific Antigen, per assicurati di sesso maschile |
AFP: | Alfafetoproteine |
CEA: | Antigene carcino-embrionale |
Il rapporto di visita medico deve essere eseguito dal medico curante. |
Mod. ASBIND EIF ed.07-09.0
Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205).
ELENCO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
E DELLE PROFESSIONI NON ASSICURABILI
SPORT
1 AUTOMOBILISMO GARE DI VELOCITA
2 IMMERSIONI CON AUTORESP. PER FOTO
3 MOTOCICLISMO GARE SOLO STRADA
4 MOTONAUTICA CON PART. A GARE
5 PESCA SUB CON AUTORESPIR.
6 PUGILATO PROFESSIONISTI
7 SCI ACROBATICO
8 SCI CON PART. A GARE
9 SLITTINI PROFESSIONISTI
10 VELA CON PART. A REGATE
11 VOLO A VELA DELTAPL. PARAC.
PROFESSIONI
1 ACROBATI ARIA-DOMATORI BELVE
2 ADDETTI INDUSTRIA NUCLEARE
3 ADDETTI MINIERE RADIOATTIVE
4 ADDETTI MISSIONI ESTERE
5 ADDETTI NAVIGAZIONE AEREA
6 CARABINIERI ALTI UFFICIALI
7 E.I.- ARTIFICIERI
8 FABBRIC.SOSTAN.VENEF.-ESPLOSIV
9 FABBRICAZIONE ARMI
10 GEOLOGI CON USO ESPLOSIVI
11 GUARDIE DI FINANZA ALTRI
12 GUIDE ALPINE
13 M.M.-PALOMBARI-SOMMERGIBILISTI
14 MINATORI
15 OPERAI MINIERA CON ESPLOSIVI
16 P.S. ALTRI
17 PILOTI-PERSONALE VIAGGIANTE
18 PIROTECNICI ED ESPLOSIVI
19 SOMMOZZ.-PALOMBARI-SOMMERGIB.
20 SPETTACOLO E TV PERICOLOSI
21 VIGILI DEL FUOCO IN MINIERA
Allegato 2
MODULO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE
Allegato 3
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Telefono 00.000000 -Telefax 06.42900089
Capitale Sociale Euro 113.720.835,14 i.v.
Iscritta al n° 03769211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I
Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE
POLIZZA/CONVENZIONE N. | ABI | CAB | SPORTELLO |
Luogo e data di nascita
Sesso
Residenza (via, numero civico, CAP, località)
Cognome e Nome/Ragione Sociale
CONTRAENTE
Codice Fiscale/Partita Iva | SAE | RAE |
Luogo e data di nascita
Sesso
Residenza (via, numero civico, CAP, località)
Cognome e Nome/Ragione Sociale
LEGALE RAPPRESENTANTE (per Contraente persona giuridica)
Codice Fiscale/Partita Iva | SAE | RAE |
ATTIVITA’ SVOLTA DAL BENEFICIARIO
Tipo e Numero documento Rilasciato il a
DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL CONTRAENTE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DICHIARAZIONE DI SMARRIMENTO |
Il Contraente/Beneficiario dichiara di non essere in possesso dell’originale di polizza e si impegna a restituirlo qualora dovesse venirne in possesso successivamente. Si impegna, altresì, a tenere indenne e sollevata la Compagnia in ordine a pretese che dovessero essere avanzate da chiunque a seguito della mancata consegna dell’originale. Il Contraente/Beneficiario |
Il Richiedente dichiara di essere a conoscenza di quanto riportato sulle Condizioni di Assicurazione e sulla Nota Informativa
RELATIVAMENTE ALLA PRESTAZIONE LUIQUIDABILE.
Con la sottoscrizione della presente richiesta di riscatto, del quale non sarà possibile richiedere l’annullamento, si considerano interrotti gli effetti contrattuali della polizza.
Il Contraente dichiara di non essere assoggettato a procedure fallimentari
LAVORATORE DIPENDENTE
LAVORATORE AUTONOMO
ESERCENTE ATTIVITÀ COMMERCIALE
ESERCENTE ATTIVITÀ DI IMPRESA
PENSIONATO
LIBERO PROFESSIONISTA
ALTRO
Le somme sono percepite in relazione ad attività di impresa SI NO
(si precisa che, in caso di mancata segnalazione, la dichiarazione che precede sarà considerata come negativa)
Mod. RICLIQ EIF ed.06-09.0
Data FIRMA CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro della filiale e firma dell’Incaricato
(per identificazione del sottoscrittore)
Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205).
RISCATTO TOTALE
RISCATTO SPECIALE (solo per le Collettive)
RISCATTO PARZIALE: IMPORTO LORDO €
ANTICIPO T.F.R.: IMPORTO LORDO € _
Si allegano i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente):
Originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) o di Convenzione ed eventuali appendici. In mancanza, denuncia di smarrimento presso l’Autorità Giudiziaria, oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall’Istituto bancario (solo per il riscatto totale).
Dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno).
Mod. RICTFR EIF ed.12-06.0 (solo per la richiesta di Riscatto Speciale T.F.R.).
Fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale, firmata dall’intestatario del documento. (per tutti i tipi di liquidazione).
Mod. RICLIQ EIF ed.06-09.0
POLIZZA/CONVENZIONE N°
RISCATTO
PRESTITO
IMPORTO LORDO FRAZIONAMENTO INTERESSI
VALORE MASSIMO PARI ALL’80% DEL VALORE DI RISCATTO
Si allegano i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente): Originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) o di Convenzione ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di smarrimento presso l’Autorità Giudiziaria oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario. Dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno). |
SINISTRO |
Si allegano i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente): Originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) o di Convenzione ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di smarrimento presso l’Autorità Giudiziaria oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario. Certificato di morte dell’Assicurato riportante la data di nascita. Relazione del medico (SANREL EIF), solo per i prodotti che prevedono delle esclusioni di pagamento della Compagnia. In caso di decesso per incidente: verbale dell’Autorità Giudiziaria circa la dinamica dell’incidente, solo per i prodotti che prevedono delle esclusioni di pagamento della Compagnia. Copia della cartella clinica se esiste e solo per i prodotti che prevedono delle esclusioni di pagamento della Compagnia e/o documentazione sanitaria richiesta dal Medico fiduciario. Copia conforme all’originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, della pubblicazione del testamento conosciuto valido e non impugnato (se esiste il testamento). Atto notorio o copia conforme autenticata da un Pubblico Ufficiale che attesti la non esistenza di testamento per capitali superiori a € 129.000, altrimenti atto sostitutivo di notorietà autenticato da un Pubblico Ufficiale; nel caso in cui beneficiari designati in polizza siano gli eredi legittimi genericamente indicati (coniuge, figlio, eredi, etc.) tali documenti dovranno contenere anche l’indicazione degli eredi legittimi. Decreto del Giudice tutelare (o copia conforme autenticata da un Pubblico Ufficiale) sulla destinazione del capitale in caso di beneficiari minorenni. Elenco dei beneficiari (BENLIQ EIF). Dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno). |
LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE A SCADENZA (o opzione in capitale per tariffe di rendita) |
Si allegano i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente): Originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) o di Convenzione ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di smarrimento presso l’Autorità Giudiziaria oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario. Certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, non antecedente la scadenza della polizza, o in alternativa, un’autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento valido (solo se Beneficiario diverso dall’Assicurato). Decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme autenticata da un Pubblico Ufficiale) sulla destinazione del capitale in caso di beneficiari minorenni. Elenco dei beneficiari (BENLIQ EIF) (se diversi dal Contraente). Dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno). |
POLIZZA/CONVENZIONE N°
LIQUIDAZIONE DELLA RENDITA (o opzione in rendita per tariffe di rendita) |
Rendita Vitalizia Frazionamento Xxxxxxx Xxxxxxx certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia 5 anni 10 anni Beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa Cognome Nome Luogo e data di nascita Rendita reversibile a favore di (cognome, nome e data di nascita) Percentuale di reversibilità % Si allegano i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente): Originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) o di Convenzione ed eventuali appendici. In mancanza denuncia di smarrimento presso l’Autorità Giudiziaria oppure dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario. Certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, non antecedente la scadenza della polizza, o in alternativa, un’autocertificazione accompagnata da fotocopia di un documento valido (solo se Beneficiario diverso dall’Assicurato). Dichiarazione del Vincolatario o Creditore Pignoratizio di rinuncia al vincolo o pegno (solo per polizze vincolate o cedute in pegno). |
Mod. RICLIQ EIF ed.06-09.0
Eurovita si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.
C/C N. intestato a C/O Banca _
ABI CAB
Bonifico su: PAESE C.D. CIN
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per conferma di quanto riportato nel presente modulo e negli eventuali allegati
Data
Firma del Contraente/Beneficiario Firma del II° Beneficiario Firma del III° Beneficiario
Firma del IV° Beneficiario
Firma del V° Beneficiario
Si allegano fotocopia documento di riconoscimento valido e fotocopia tesserino di attribuzione codice fiscale, firmate dall’intestatario del documento.
(per identificazione del sottoscrittore)
Si dichiara che l’ultima quietanza pagata è quella scaduta il
Il Contraente/Beneficiario, da noi personalmente riconosciuto, ha apposto la propria firma in nostra presenza.
TIMBRO DELL’ISTITUTO E FIRMA DELL’INCARICATO
Parte riservata all’istituto bancario
QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
Allegato 4
QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx xxx Xxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxx
Telefono 00.000000 - Telefax 06.42900089
Capitale Sociale Euro 113.720.835,14 i.v.
Iscritta al n° 03769211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I
Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008
PROPOSTA / POLIZZA N. | ABI | CAB | SPORTELLO |
FAC-SIMILE
Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere alle Sue esigenze.
Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere l’apposita “Dichiarazione di rifiuto
di fornire le informazioni richieste”.
A. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
a1. Cognome e Nome
a2. Luogo e Data di Nascita
B. INFORMAZIONI SULLO STATO OCCUPAZIONALE
b1. Qual è attualmente il Suo stato occupazionale?
occupato con contratto a tempo indeterminato autonomo/libero professionista
pensionato
occupato con contratto temporaneo, di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, interinale, etc.. non occupato
C. INFORMAZIONI SULLE PERSONE DA TUTELARE
c1. Lei ha eventuali soggetti da tutelare (carichi familiari o altri soggetti)? SI NO
D. INFORMAZIONI SULL'ATTUALE SITUAZIONE ASSICURATIVA
d1. Attualmente possiede altri prodotti assicurativi vita?
risparmio/investimento previdenza/pensione complementare
protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, malattie gravi, LTC) nessuna copertura assicurativa vita
E. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA
e1. Qual è la Sua capacità di risparmio medio annuo?
fino a 5.000 euro da 5.000 a 15.000 euro oltre 15.000 euro
e2. Qual è il Suo patrimonio disponibile per questa forma di investimento? Euro
F. INFORMAZIONI SULLE ASPETTATIVE IN RELAZIONE AL CONTRATTO
f1. Quali sono gli obiettivi assicurativo-previdenziali che intende perseguire con il contratto?
Reddito risparmio/investimento per ottenere oppure
Crescita
previdenza/pensione complementare
protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, malattie gravi, LTC)
f2. Qual è l’orizzonte temporale che si prefigge per la realizzazione degli obiettivi?
breve (<= 5 anni) medio (6 – 10 anni) lungo (> 10 anni)
f3. Qual è la Sua propensione al rischio e, conseguentemente, le Sue aspettative di rendimento dell’investimento, relativamente al prodotto proposto?
bassa
(non sono disposto ad accettare oscillazioni del mio investimento nel tempo e di conseguenza accetto rendimenti modesti ma sicuri nel tempo)
media
(sono disposto ad accettare oscillazioni contenute del valore del mio investimento nel tempo e di conseguenza accetto probabili rendimenti medi a scadenza del contratto o a termine dell’orizzonte temporale consigliato)
alta
(sono disposto ad accettare possibili forti oscillazioni del valore del mio investimento nell’ottica di massimizzarne la redditività e nella consapevolezza che ciò comporta dei rischi)
Mod. ADEQUS EIF ed.06-09.0
f4. Intende perseguire i Suoi obiettivi assicurativo-previdenziali attraverso:
versamenti periodici versamento unico
f5. Qual è la probabilità di aver bisogno dei Suoi risparmi nei primi anni di contratto? bassa alta
Altre informazioni
Data Il Contraente
Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205).
Questionario per la Valutazione dell’Adeguatezza del Contratto
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INFORMATIVA PRIVACY
Allegato 5
(ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)
In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati perso- nali e sui Suoi diritti.
A. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società (di seguito chiamata Eurovita) deve disporre di dati personali che La riguardano – dati rac- colti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati stretta- mente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte di Eurovita e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti strettamente necessari, dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei ed Eurovita, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6), in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati potremmo non essere in grado di fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
B. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte di Eurovita al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di Terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari (7): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e tra- sferimenti effettuati da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presen- te informativa.
C. Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (8) da Eurovita - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure stretta- mente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
In Eurovita, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indi-
cate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente infor- mativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (9); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
D. Diritti dell'interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trat- tamento, cioè presso Eurovita o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chieder- ne il blocco e di opporsi al loro trattamento (10).
Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi direttamente al Titolare: Eurovita Assicurazioni S.p.A. – Via dei Maroniti, 12 – 00000 Xxxx tel. 06/474821 - fax 06/00000000 – e-mail xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx (11).
NOTE
1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurati- vi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contratti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono infor- mazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri sog- getti pubblici.
3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salu- te, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e tele- matici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene Eurovita (controllanti, controllate o collegate, anche indi- rettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici);
- organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati quali: - Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT);
- CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previden- za sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L’elenco completo di tutti i predetti soggetti è costan- temente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato nell’informativa.
7) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appar- tiene Eurovita, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assi- curatori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, pro- duttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuita- mente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
8) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distru- zione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
9) Questi soggetti sono società o persone fisiche che operano in qualità di nostre dirette collabo- ratrici. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 7).
10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicita- rio, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei respon- sabili del trattamento nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli al servizio indicato in informativa.
INFORMATIVA PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ON-LINE ED ACCESSO ALL’AREA RISERVATA CLIENTI
INFORMATIVA PER L’ATTIVAZIONE DEI
SERVIZI ON-LINE ED ACCESSO ALL’AREA RISERVATA CLIENTI (PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 DEL 16 LUGLIO 2013)
Gentile Cliente,
Allegato 6
abbiamo il piacere di informarLa che dal 30 ottobre 2013 sono attivi i servizi gratuiti on- line che Le permettono di consultare la Sua posizione assicurativa con Eurovita Assicurazioni
S.p.A. e di ricevere le comunicazioni in formato elettronico in sostituzione del cartaceo, accedendo all’Area Clienti disponibile nella Home Page del nostro sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Per attivare i servizi suddetti, è necessario effettuare la registrazione come di seguito indicato:
1) Accedere al sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx, selezionare il link “Area Clienti” e cliccare sula voce “Registrazione”;
2) Inserire i dati obbligatori che le vengono richiesti, incluso il numero identificativo di un contratto attivo che ha sottoscritto con Eurovita ed il suo indirizzo di posta elettronica;
3) Accedere alla sua casella di posta elettronica, precedentemente indicata, aprire la comunicazione che la nostra Compagnia Le ha inviato per attivare il suo account e cliccare su “ATTIVA”.
Acceda nuovamente al Sito della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx, selezioni il link ”Area Clienti”, clicchi sulla voce “Consultazione” ed inserisca le sue credenziali, ovvero user-id e password. Eurovita, al termine della registrazione, renderà visibile la Sua posizione assicurativa e gran parte delle comunicazioni previste in corso di contratto Le saranno rese disponibili e scaricabili direttamente dalla Sua area riservata.
Inoltre, qualora intendesse optare anche per la ricezione in modalità elettronica di tutte le altre comunicazioni previste dalla/e polizza/e a Lei intestata/e potrà fornire espresso consenso nello spazio dedicato nella fase di registrazione. In tal caso le comunicazioni Le saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica indicato e comunque pubblicate nella Sua area riservata.
In ogni momento potrà richiedere la riattivazione dell’invio in formato cartaceo dandone espressa comunicazione al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
La Compagnia provvederà ad aggiornare le informazioni contenute nelle aree riservate con una tempistica coerente con le caratteristiche delle coperture assicurative a cui si riferiscono, indicando chiaramente la data di aggiornamento.
Mod. NCINFO EIF ed.10-13.0
In caso di difficoltà di accesso o di consultazione all’area riservata potrà rivolgersi al servizio gratuito di assistenza fornito dalla Compagnia, utilizzando il seguente contatto e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
Eurovita Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX Tel. 00000000 - Fax 0000000000
Capitale Sociale Euro 113.720.835,14 i.v.
Iscritta al n° 03769211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I
Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008
Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonchè le operazioni di capitalizzazione
con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 Settembre 1991 n. 205).
Informativa per l’Attivazione dei Servizi on-Line ed Accesso all’Area Riservata Clienti
Pagina 19 di 19 Data ultimo aggiornamento Maggio 2014
GLOSSARIO
Appendice | Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il Contraente. |
Assicurato | Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi atti- nenti alla sua vita. |
Beneficiario | Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal con- tratto quando si verifica l’evento assicurato. |
Capitale in caso di decesso | In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicura- to al Beneficiario. |
Carenza | Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avviene in tale periodo la società non corri- sponde la prestazione assicurata. |
Caricamenti | Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società. |
Cessione, pegno e vincolo | Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazio- ne sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudi- chi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. |
Compagnia | v. “società” |
Condizioni di assicurazione (o di polizza) | Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. |
Contratto (di assicurazione sulla vita) | Contratto con il quale la società, a fronte del paga- mento del premio, si impegna a pagare una prestazio- ne assicurata in forma di capitale o di rendita al verifi- carsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato. |
Contraente | Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contrat- to di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società. |
Costi (o spese) | Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi ver- sati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società. |
Decorrenza della garanzia | Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. |
Eurovita | E’ la Compagnia di assicurazioni “Eurovita Assicurazioni S.p.A.” con sede in Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx |
Fascicolo Informativo | L’insieme della documentazione informativa da conse- gnare al potenziale cliente, composto da Nota Informativa; Condizioni di Assicurazione, Glossario e Modulo di Polizza. |
Garanzia complementare (o accessoria) | Garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni. |
Garanzia principale | Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite com- plementari o accessorie. |
IVASS | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicu- rativa determinate dal Governo. |
Liquidazione | Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato. |
Nota Informativa | Documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al con- tratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finan- ziarie della polizza. |
Perfezionamento del contratto | Momento in cui avviene il pagamento del premio pat- tuito. |
Polizza | Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione. |
Premio annuo | Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione. |
Prestazione assicurata | Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. |
Principio di adeguatezza | Principio in base al quale la società è tenuta ad acqui- sire dal Contraente in fase precontrattuale ogni infor- mazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua pro- pensione al rischio. |
Questionario sanitario (o anamnestico) | Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la società uti- lizza al fine di valutare i rischi che assume con il con- tratto di assicurazione. |
Recesso del contratto | Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. |
Riattivazione | Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versa- mento del premio non pagato maggiorato degli inte- ressi di ritardato pagamento. |
Riserva matematica | Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita. |
Sinistro | Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato. |
Società (di assicurazione) | Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurati- va, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. |
Società di revisione | Società diversa dalla società di assicurazione, pre- scelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determi- nati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata. |
Sovrappremio | Maggiorazione di premio richiesta dalla società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l’Assicurato superi determinati livelli di rischio o pre- senti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive par- ticolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo). |
Spese di emissione | Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi. |
Tasso tecnico | Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali. |
Trasformazione | Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l’importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato. |
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Data ultimo aggiornamento Maggio 2014
FAC-SIMILE
MODULO DI POLIZZA
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Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto d Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205).
SPORTELLO
CAB
ABI
FAC-SIMILE
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute o della compilazione del questionario sanitario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l’ esattezza delle dichiarazioni ivi riportate;
c) anche nei casi non espressamente previsti dall’impresa, l’assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con costo a carico dell'Assicurato medesimo.
Il Contraente e l’Assicurato dichiarano di aver ricevuto l’Informativa sulla Privacy (ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003) e acconsentono al trattamento dei dati personali (compresi quelli sensibili e giudiziari, ove esistenti) per le finalità di cui al punto A dell’Informativa (Trattamento per finalità assicurative).
Il Contraente e l’Assicurato, inoltre al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto B dell’Informativa (Trattamento per ricerche di mercato e/o finalità promozionali).
L’Assicurato Il Contraente
Autorizzo Eurovita Assicurazioni SpA ad inviare in formato elettronico le comunicazioni in corso di contratto relative ai rapporti di polizza da me intrattenuti con la Compagnia. Tale invio potrà essere eseguito via e-mail all'indirizzo di posta elettronica da me indicato nel presente modulo o in successive richieste di variazione.
Prendo atto ed accetto che tale modalità sarà adottata da Eurovita Assicurazioni S.p.A. in alternativa all'invio cartaceo delle comunicazioni e sarà eseguita in adempimento agli obblighi di informativa in corso di contratto stabiliti dagli artt. 13 e seguenti del Regolamento Ivass n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Contraente
I sottoscrittori Contraente e Assicurato (se persona diversa dal Contraente):
- confermano che tutte le informazioni contenute nella presente polizza, anche se materialmente scritte da altri, sono complete ed esatte;
- prendono atto che la copertura assicurativa entra in vigore, previa corresponsione del premi risultante dalla documentazione contabile rilasciata dalla Banca, a partire dalle ore 24 del giorno di decorrenza della presente polizza;
- prendono atto, con la sottoscrizione della presente, che Eurovita Assicurazioni S.p.A. si impegna a riconoscere piena validità contrattuale alla stessa fatti salvi errori di calcolo che comportino risultati difformi dall’esatta applicazione della tariffa.
Il Contraente dichiara, inoltre:
- di essere consapevole che l’art. 1924 del Codice Civile lo obbliga al pagamento del premio relativo al primo anno di assicurazione;
- di essere consapevole che il consenso della Società è basato sulla veridicità delle dichiarazioni rese nei documenti contrattuali e sull’avvenuto ritiro, presa di cognizione e integrale accettazione del Fascicolo informativo.
L’Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla stipulazione della presente assicurazione ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile.
L’Assicurato
Il Contraente
Il Contraente
FAC-SIMILE
Modulo di Polizza
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PAGINA BIANCA
PAGINA BIANCA
PAGINA BIANCA
Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
EUROVITA ASSICURAZIONI
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Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205)