Contract
Il contratto rappresenta la fonte delle obbligazioni per eccellenza: si dedicano a esso il titolo II e III del libro IV del C.C. (artt. 1321-1986 C.C.)
Art. 1324, C.C.: “Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali fra vivi aventi contenuto patrimoniale”
Art. 1387, C.C.: “Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall’interessato”
Che cos’è un contratto?
Il fondamento del contratto è quindi il frutto dell’incontro di volontà di due o più parti.
Art. 1321, C.C.: “Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”
In realtà, l’idea che il fondamento del fenomeno contrattuale risieda nella volontà delle parti è utopica. La maggior parte dei contratti conclusi ed eseguiti ogni giorno riguarda contratti conclusi tramite formulari e governati da condizioni generali predisposte unilateralmente da una parte soltanto.
Ad ogni modo, contratto è tuttora impiegato come sinonimo di libertà. Si sottolinea in particolare che ciascuno ha la libertà di scegliere:
• se contrarre o no
• con chi contrarre
• come contrarre
Art. 1322, C.C.: “1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
2. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”
Ovviamente, persino sul piano teorico, queste libertà non sono senza limiti. Ciascuna di esse è soggette a molte possibili eccezioni:
• libertà di scegliere se contrarre o no
Art. 1679, C.C.: “Coloro che […] esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati a accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite […] e rese note al pubblico”
• libertà di scegliere con chi contrarre
Art. 1261, C.C.: “I magistrati dell’ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, […] e i notai non possono […] rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni”
Art. 2597, C.C.: “Chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale ha l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento”
Art. 1339, C.C.: “Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [o da norme corporative] sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”
• libertà di scegliere come contrarre
Art. 1374, C.C.: “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità”
Art. 1343, C.C.: “La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume”
Esistono plurime classificazioni dei contratti – ad esempio a seconda: (1) del modo in cui essi si formano, (2) del numero delle loro parti, oppure (3) del loro contenuto. Ogni categoria a sua volta si articola in plurime sotto-distinzioni.
(1) Modo di formazione dei contratti
Contratti a formazione bilaterale e contratti a formazione unilaterale
La regola base è che il contratto è dato dall’incontro di volontà di almeno due parti. Dunque i contratti sono d’abitudine a formazione bilaterale.
Eccezionalmente, la legge dà rilevanza al silenzio e ammette che il contratto possa concludersi con la dichiarazione di una parte soltanto.
Art. 1333, C.C.: “La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso”
Contratti negoziati e contratti di adesione Idealmente, il contratto è negoziato fra le parti.
La verità è che di regola non così è così: la più parte dei contratti è di adesione, ossia contratti ove il testo contrattuale è predisposto da una parte soltanto.
Art. 1341, C.C.: “1. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
2. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”
Contratti a forma libera, solenni e reali
La regola generale è che i contratti non sono soggetti a vincoli di forma
Art. 1325, C.C.: “I requisiti del contratto sono: […] la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”
Vi sono tuttavia alcuni contratti che debbono obbligatoriamente farsi per iscritto:
Art. 1350, C.C.: “1. Xxxxxx farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; […]
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili […] per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; […]
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge”
Art. 1766, C.C.: “Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura”
Art. 1803, C.C.: “1. Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”
In altri casi, la formalità che è necessaria ai fini della conclusione del contratto è la consegna della cosa: sono i cc.dd. contratti reali
Art. 1813, C.C.: “1. Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”
Le parti possono anche concludere contratti non appartenenti ai tipi legali, purché:
(a) lo facciano per iscritto
(b) presentino i requisiti essenziali previsti dalla legge
(c) ne rispondano con tutti i beni presenti e futuri
(d) siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico
Il contratto imposto:
(a) non esiste: non può esservi contratto dove c’è imposizione
(b) si ha nel caso di contrattazione preliminare
(c) si ha nel caso di un obbligo legislativo a contrarre
(d) si ha nel caso di violazione di precetti antitrust
(2) Numero delle parti
Contratti bilaterali e contratti plurilaterali
La più parte delle regole codicistiche in materia contrattuale presuppone un contratto concluso fra due parti. Alcune disposizioni (ad es. artt. 1420, 1466, 1459 C.C.) si dedicano specialmente ai contratti plurilaterali.
Fra questi, si distinguono da un lato i contratti plurilaterali senza comunione di scopo e dall’altro lato i contratti plurilaterali con comunione di scopo, ossia ove le parti perseguono un interesse comune.
Art. 1420, C.C.: “Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”
(3) Contenuto dell’accordo
Contratti a prestazione bilaterale e contratti a prestazione unilaterale
I contratti onerosi sono a prestazione bilaterale; i contratti gratuiti sono a prestazione unilaterale. Alcuni contratti possono essere sia onerosi che gratuiti; altri sono essenzialmente onerosi o gratuiti.
Art. 1767, C.C.: “Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti”
Art. 769, C.C.: “La donazione è il contratto con il quale una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso di essa una obbligazione”
Art. 1470, C.C.: “La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”
La distinzione fra contratti onerosi e gratuiti rileva soprattutto in tema di risoluzione del contratto e di soglia di responsabilità dei contraenti
Art. 1468, C.C.: “Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità”
E’ un principio generale dei contratti gratuiti che la parte sulla quale grava l’obbligazione è responsabile solo in caso di suo dolo o colpa grave.
Art. 1821, C.C.: “1. Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.
2. Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario”
Art. 1768, C.C.: “1. Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore”
Contratti aleatori e contratti commutativi
I contratti onerosi si dividono in commutativi e aleatori: nei primi, le prestazioni di entrambe le parti sono predeterminate in partenza; nei secondi, la prestazione di una parte è chiara mentre la prestazione dell’altra parte è puramente eventuale.
La distinzione rileva perché ai contratti aleatori non si applicano le norme (applicabili invece ai contratti commutativi) relative alla rescissione per lesione e all’eccessiva onerosità sopravvenuta.
Art. 1469, C.C.: “1. Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per volontà delle parti”
Art. 1448, C.C.: “4. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori”
Contratti tipici e contratti atipici
I contratti tipici (o nominati) sono contratti la cui disciplina è dettata dal legislatore. I contratti non regolati dal legislatore si dicono atipici o innominati.
Art. 1323, C.C.: “Tutti i contratti che non appartengono ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo”
D’abitudine le corti applicano per analogia ai contratti atipici le norme dedicate al tipo o ai tipi contrattuali più vicini: ad es. al leasing traslativo si applicano gli artt. 1523 ss. C.C. sulla vendita a rate con riserva di proprietà, mentre al leasing operativo (contratto misto) si applicano, in quanto compatibili, sia gli artt.
1523 e ss. C.C. (vendita a rate con riserva di proprietà) che gli artt. 1571 e ss.
C.C. (locazione).
Diversa dai contratti misti è l’ipotesi dei contratti collegati.
Contratti a effetti reali e contratti a effetti obbligatori
I contratti a effetti obbligatori vincolano una parte a eseguire una prestazione (di dare, fare, non fare). I contratti a effetti reali costituiscono o trasferiscono un diritto reale.
La caratteristica di questi ultimi è che essi sono governati dal principio consensualistico di derivazione francese, per effetto del quale il consenso è sufficiente a effettuare il trasferimento del diritto.
Art. 1376, C.C.: “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”
Il principio consensualistico deve essere tuttavia coordinato con le altre norme dell’ordinamento.
Anzitutto, il principio si applica se il contratto ha ad oggetto una cosa determinata e non cose generiche. In caso di beni futuri, il principio opera solo allorché la cosa viene ad esistenza.
Il principio consensualistico va poi coordinato con le regole che governano la conclusione dei contratti solenni e reali.
Infine, esso va coordinato con le norme che disciplinano (l’opponibilità ai terzi del)la circolazione di talune specie di beni (in particolare, dei beni immobili).
Nel caso di contratti aventi ad oggetto diritti su beni immobili, il contratto va concluso a pena di nullità in forma scritta.
Inoltre, per rendere opponibile ai terzi la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su un bene immobile, è onere dell’interessato procedere alla trascrizione del diritto di proprietà nell’ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione è situato il bene.
Art. 2644, C.C.: “1. Gli atti enunciati nell’articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
2. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore”
Art. 2643, C.C.: “Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: (1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili […]”
Contratti a effetti istantanei e contratti di durata
I contratti a effetti istantanei hanno ad oggetto prestazioni che si esauriscono in un atto puntualizzato nel tempo (a esecuzione immediata o differita).
I contratti di durata hanno ad oggetto prestazioni che durano nel tempo (a esecuzione periodica o continuata).
La distinzione rileva principalmente per due motivi.
Art. 1467, C.C.: “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458”
Art. 1569, C.C.: “Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione”
L’accordo dei condomini di un affollato edificio, avente ad oggetto l’uso di una parte comune dell’immobile, è un contratto:
(a) bilaterale
(b) unilaterale
(c) plurilaterale
(d) misto
Il “principio consensualistico” afferma che:
(a) senza consenso non c’è contratto
(b) nei contratti con effetti reali, di regola, il trasferimento del diritto avviene con il consenso
(c) nei contratti con effetti reali, di regola, il trasferimento del diritto avviene con la consegna
(d) anche le donazioni sono un contratto
Xxxxx xxxxxxxx sul sito xxx.xxxxxxx.xx una t-shirt bianca. In quale momento diventa proprietario della maglietta?
(a) al momento in cui il venditore riceve l’accettazione della proposta
(b) al momento del pagamento del prezzo
(c) al momento della consegna del collo dal venditore al vettore
(d) al momento della consegna del collo dal vettore a Xxxxx
Affinché un contratto possa dirsi esistente, vi sono alcuni requisiti che devono necessariamente sussistere: sono i cc.dd. elementi essenziali del contratto.
Tutti gli elementi che non sono necessari all’esistenza e validità di un contratto, ma che le parti sono libere di inserirvi, si chiamano elementi accessori.
(1) L’accordo
L’accordo presuppone l’incontro di volontà di due o più parti capaci. L’incapacità di una delle parti rende il contratto annullabile.
Art. 1325, C.C.: “I requisiti del contratto sono:
(1) l’accordo delle parti;
(2) la causa;
(3) l’oggetto;
(4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”
Secondo il codice, il modo usuale di conclusione dell’accordo si ha tramite lo scambio di una proposta e di un’accettazione conforme, ossia tramite PROPOSTA + ACCETTAZIONE.
Art. 1326, C.C.: “1. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”
Art. 1335, C.C.: “La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”
Art. 1334, C.C.: “Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”
Sia la proposta che l’accettazione sono atti unilaterali recettizi.
Affinché sia efficace, l’accettazione deve arrivare all’indirizzo del proponente. Inoltre, l’accettazione deve:
• arrivare al proponente nel termine da costui stabilito o definito dagli usi
Art. 1326, C.C.: “2. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
3. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte”
• arrivare al proponente prima che costui abbia revocato la proposta, salvo che, unilateralmente o per contratto, questa sia dichiarata irrevocabile
Art. 1328, C.C.: “1. La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto”
Art. 1329, C.C.: “1. Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto”
Art. 1331, C.C.: “Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329”
• arrivare al proponente prima che costui sia dichiarato incapace o muoia
Art. 1330, C.C.: “La proposta o l’accettazione, quando è fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l’imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze”
Art. 1329, C.C.: “2. Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia”
• essere fatta nelle eventuali forme e maniere richieste dal proponente
Art. 1326, C.C.: “4. Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa”
• essere conforme alla proposta. Un’accettazione difforme è valida, ma equivale a nuova proposta.
Art. 1326, C.C.: “5. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta”
Vi sono altri modi possibili di conclusione dell’accordo.
E’ possibile che un contratto si concluda tramite PROPOSTA + INIZIO DELL’ESECUZIONE
Un contratto unilaterale può concludersi tramite PROPOSTA + SILENZIO
Art. 1333, C.C.: “1. La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
2. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso”
Art. 1327, C.C.: “1. Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.
2. L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno”
Art. 1336, C.C.: “1. L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi”
Un contratto aperto o per adesione può concludersi tramite PROPOSTA APERTA/OFFERTA AL PUBBLICO + ADESIONE
Art. 1332, C.C.: “Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari”
Finché il contratto non è concluso, esso non vincola.
Nel caso di trattative precontrattuali, ciascuno è perciò libero di uscire dalle trattative in qualsiasi momento fino a che non è stato raggiunto l’accordo sui punti essenziali.
Il codice tuttavia la legge contempera la libertà delle parti durante le trattative imponendo loro di condurre queste ultime secondo buona fede.
Le possibili violazioni dell’art. 1337 C.C. possono assumere molte forme.
Art. 1337, C.C.: “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”
NON C’E’ CONTRATTO
Vi è anzitutto il caso del c.d. recesso abusivo: una parte, tramite lunghe trattative, ingenera nell’altra parte un’aspettativa legittima alla conclusione del contratto, e tuttavia poi si rifiuta di concluderlo.
Vi è poi il caso della parte che sia a conoscenza di una causa di invalidità del
contratto e tuttavia ne taccia l’esistenza all’altra parte.
Art. 1338, C.C.: “La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”
CONTRATTO INVALIDO
Ancora, può darsi che una parte menta o tragga altrimenti in inganno l’altra parte circa qualche aspetto del contratto, così inducendo l’altra a concludere un
contratto che, senza quella menzogna e inganno, non avrebbe concluso.
VA
Art. 1440, C.C.: “Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni”
CONTRATTO LIDO
In tutti questi casi, la parte che ha violato il dovere di comportarsi secondo correttezza ai sensi dell’art. 1337 C.C. è soggetta a responsabilità precontrattuale.
Si discute se quest’ultima sia una forma di responsabilità contrattuale o extracontrattuale (o se si tratti di un tertium genus).
responsabilità contrattuale | responsabilità extracontrattuale | |
Onere della prova | non occorre provare colpa/xxxx | occorre provare colpa/dolo |
Termine di prescrizione | dieci anni | cinque anni |
Xxxxx risarcibile | interesse positivo | interesse negativo |
In quali ipotesi è possibile revocare la proposta contrattuale?
(a) solo per giusta causa
(b) mai
(c) fintantoché il contratto non venga concluso
(d) tutte le volte che la comunicazione avviene per iscritto
In quale momento si considera concluso il contratto?
(a) quando entrambe le prestazioni, nei contratti sinallagmatici, sono state eseguite
(b) al momento della firma del contratto
(c) nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della controparte
(d) al momento in cui il contratto viene registrato
La reticenza di uno dei contraenti, durante la fase delle trattative, è giuridicamente rilevante?
(a) no, il dovere di riservatezza impone un contegno assolutamente improntato al silenzio
(b) sì, se il contraente è silente riguardo le cause di invalidità
(c) sì, in caso di reticenza il contraente ‘tradito’ ha diritto al risarcimento in forma specifica dell’interesse positivo
(d) solamente se le trattative si svolgono in forma scritta
(2) La causa
La causa è una delle spie delle origini francesi del nostro codice.
Art. 1343, C.C.: “La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume”
Art. 1345, C.C.: “Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe”
Essa è definita dalla nostra dottrina come la funzione economico-sociale del contratto, distinta dai motivi che inducono le parti a contrarre, i quali sono giuridicamente irrilevanti.
La causa deve essere lecita.
Se la causa è la funzione economico-sociale del contratto, che per i contratti tipici è definita dal legislatore, come potrebbe essa essere illecita?
La dottrina a tal fine distingue la causa astratta del contratto (ossia la sua funzione economico-sociale) dalla causa concreta del contratto (ossia dalla funzione che in concreto quel contratto svolge) – la prima sempre lecita, la seconda suscettibile di divenire illecita.
Art. 1344, C.C.: “Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa”
Art. 1523, C.C.: “Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna”
contratto n° 1 - vendita contratto n° 2 – vendita a rate con riserva
B (dante causa)
cosa (garanzia)
A (avente causa)
prezzo (prestito)
A (xxxxx causa)
cosa (garanzia)
B (avente causa) prezzo a rate (restituzione prestito)
(3) L’oggetto
Art. 1349, C.C.: “Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento”
Art. 1348, C.C.: “La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge”
Non è semplice definire l’oggetto, che è variamente individuato nelle obbligazioni, prestazioni e cose cui si riferisce il contratto.
Art. 1346, C.C.: “L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”
Art. 1474, C.C.: “1. Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.
2. Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicina.
3. Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente”
In quale delle ipotesi che seguono è ravvisabile un contratto in frode alla legge?
(a) vendita di cosa futura
(b) locazione di un bene mobile rubato
(c) accordo volto all’elusione fiscale
(d) contratto concluso dal falso rappresentante
Xxxxx, a corto di denaro, decide di vendere la collezione di armi della seconda guerra mondiale ereditata dal padre. E’ valido tale contratto?
(a) sì
(b) no
(c) sì, previo nulla osta dell’autorità di pubblica sicurezza
(d) sì, dopo che lo stato non ha esercitato la prelazione
Bepi, agricoltore del Collio, nel xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx 0000, vende il raccolto 2014 della sua vigna di Cabernet Sauvignon, a Xxx xxxx imprenditore del settore eno- gastronomico. Quale destino giuridico attende un simile contratto?
(a) validità
(b) nullità
(c) annullabilità
(d) inesistenza
(4) La forma
La forma dei contratti è libera. Solo eccezionalmente il legislatore può stabilire l’obbligo per le parti di ricorrere alla forma scritta o di realizzare altre formalità (come la consegna della cosa nei contratti reali).
Art. 1350, C.C.: “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
(1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; […]
(8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
(9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili […] per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; […]
(12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
(13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge”
Art. 1351, C.C.: “Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo”
Art. 2932, C.C.: “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”
Art. 2645bis, C.C.: “I contratti preliminari aventi a oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”
Il contratto preliminare, ossia il contratto con il quale le parti si obbligano a concludere, in un secondo tempo, un contratto (c.d. definitivo), non è integralmente regolato dal Codice Civile, che tuttavia dedica ad esso tre disposizioni: l’art. 1351, l’art. 2645bis e l’art. 2932 C.C.
Art. 2657, C.C.: “(1) La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”
Art. 2699, C.C.: “L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”
Art. 2700, C.C.: “L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”
Art. 2657, C.C.: “(1) La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”
Art. 2702, C.C.: “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”
Art. 2703, C.C.: “(1) Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
(2) L’autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.”
Le regole appena viste valgono quando la forma scritta è prescritta dalla legge a pena di nullità del contratto.
In altri casi, la legge impone di concludere il contratto in una data forma, ma non al fine di renderlo valido, bensì al fine di impedire alle parti di darne prova in modi diversi.
Art. 1967, C.C.: “La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell’articolo 1350”
Art. 1965, C.C.: “1. La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”
Come si fa distinguere se una data forma è imposta per la validità o la forma di un contratto?
Alle volte lo dice il legislatore.
Art. 1352, C.C.: “Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo”
Quando il legislatore è silente? Dall’art. 1352 C.C. (che di per sé si occupa di forma volontaria), dottrina e giurisprudenza deducono che la forma, se menzionata dalla legge, sia imposta a fini di validità.
Devono farsi per iscritto:
(a) indistintamente, tutti i contratti
(b) i contratti che trasferiscono, costituiscono o estinguono diritti reali su beni immobili
(c) i contratti di durata ultraquinquennale
(d) tutti i contratti tipici
Il contratto preliminare:
(a) ha sempre efficacia reale
(b) può avere sia efficacia obbligatoria che reale
(c) ha solo efficacia obbligatoria, avendo per oggetto la stipula del definitivo
(d) nessuna delle risposte precedenti, si tratta di un vincolo unilaterale
Gli elementi essenziali sono necessari alla validità di ogni contratto.
I contratti sono tuttavia sono ricchi di elementi accessori (o accidentali), ossia di previsioni facoltative che non incidono sulla validità del contratto ma ne modificano, se presenti, gli effetti.
Fra i principali elementi accessori vi sono (1) la condizione, (2) il termine,
(3) la clausola penale, (4) la clausola risolutiva espressa, (5) la caparra confirmatoria, (6) la caparra penitenziale.
(1) Condizione
La condizione è una clausola contrattuale che fa dipendere l’efficacia del contratto o di una sua parte dal verificarsi di un evento futuro e incerto (artt. 1353 e ss. C.C.).
La condizione sospensiva sospende l’efficacia del contratto fino al verificarsi dell’evento dedotto in condizione, mentre la condizione risolutiva termina l’efficacia del contratto al verificarsi del medesimo evento.
Art. 1355, C.C.: “È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore”
(2) Termine
Il termine è il momento futuro e certo dal quale, o fino al quale, si producono gli effetti del contratto. Il termine può essere iniziale (se determina l’inizio dell’efficacia del contratto) o finale (se determina la fine dell’efficacia del contratto).
Art. 1359, C.C.: “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa”
L’ipotesi può rilevante è quella che le parti fissino un termine per l’adempimento (iniziale o finale) che sia essenziale, ossia fondamentale all’interesse di quella parte.
Art. 1457, C.C.: “Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni”
(3) Clausola penale
Art. 1382, C.C.: “1. La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
2. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”
Art. 1384, C.C.: “La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento”
(4) Clausola risolutiva espressa
Art. 1456, C.C.: “1. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite”
(5) Caparra confirmatoria
Art. 1385, C.C.: “1. Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
2. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”
(6) Caparra penitenziale
Art. 1386, C.C.: “Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta”
Nonostante la similarità di caparra confirmatoria, la caparra penitenziale è un istituto diverso. Essa deve propriamente intendersi come un corrispettivo per il diritto di recesso.
Termine e condizione sono sinonimi?
(a) vero
(b) falso
(c) solo se si tratta di una condizione sospensiva
(d) solo se si tratta di una condizione risolutiva
Xxxxxxx, bilioso proprietario terriero, condiziona sospensivamente l’affitto di un suo fondo rustico a Xxxxxx, all’evento della morte dell’odiato affittuario Xxxxxxx. Siamo di fronte a una condizione valida?
(a) vero, si tratta pur sempre di un evento futuro ed incerto
(b) falso, si tratta di una condizione illecita
(c) la clausola è valida: ma si si tratta di termine e non di condizione
(d) la condizione è impossibile, quindi si ha per non apposta
In presenza di una clausola risolutiva espressa, la risoluzione:
(a) richiede sempre l’intervento del giudice
(b) opera di diritto, una volta che una delle parti decida di avvalersene
(c) richiede l’intervento degli arbitri
(d) deve essere anticipata da una preventiva diffida ad adempiere
Molti eventi patologici possono colpire la vita di un contratto.
Alcuni di tali eventi sono sopravvenuti, ossia posteriori alla conclusione del contratto: ce ne occuperemo più avanti.
Altri eventi invece sono originari, cioè contestuali alla conclusione del contratto. Essi sono (1) l’inefficacia, (2) la nullità, (3) l’annullabilità, (4) la rescindibilità.
(1) Inefficacia
Con il termine si fa riferimento a contratti di per sé validi che per qualche motivo non possono produrre effetti.
Ad esempio sono inefficaci il contratto sottoposto a condizione sospensiva (finché non si realizza la condizione), il contratto sottoposto a termine iniziale (fino allo scadere del termine) e il contratto concluso dal rappresentante che abbia ecceduto i poteri è inefficace verso il rappresentato, salvo che questi lo ratifichi.
Art. 1353, C.C.: “Le parti possono subordinare l’efficacia […] del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto”
Art. 1399, C.C.: “Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall’interessato, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso”
Art. 1398, C.C.: “Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto”
(2) Nullità
Art. 1418, C.C.: “1. Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
2. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346.
3. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”
Il contratto è anzitutto nullo (art. 1418(2) c.c.):
• quando difetta di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 c.c.;
• quando la causa è illecita secondo quanto indicato dall’art. 1343 c.c.;
• quando il motivo condiviso da entrambe le parti è illecito, secondo il disposto dell’art. 1345;
• quando l’oggetto è impossibile, illecito, indeterminato e indeterminabile.
Oltre a tali ipotesi, il contratto è altresì nullo
• “negli altri casi stabiliti dalla legge” (art. 1418(3) C.C.)
Art. 1355, C.C.: “È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore”
Art. 2744, C.C.: “È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore”
• e nei casi di c.d. nullità virtuale, ossia quando “è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga altrimenti” (art. 1418(1) C.C.)
Art. 1421, C.C.: “[…] la nullità […] può essere rilevata d’ufficio dal giudice”
Art. 1421, C.C.: “[…] la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse”
Legittimazione generale all’azione di nullità Rilevabilità d’ufficio della nullità Imprescrittibilità
Impossibilità di convalida
Art. 1424, C.C.: “Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”
Art. 1423, C.C.: “Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente”
Art. 1422, C.C.: “L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione”
La nullità di una singola clausola non comporta automaticamente la nullità del contratto.
Art. 1419, C.C.: “1. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”
Art. 1420, C.C.: “Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”
Art. 1419, C.C.: “2. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”
Art. 1229, C.C.: “1. È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”
La sentenza che dichiara un contratto nullo ne accerta la nullità ab initio. Per effetto della sentenza, è come se il contratto non fosse mai esistito.
Le parti devono quindi procedere alla restituzione di quanto eventualmente versato/prestato/consegnato in forza del contratto.
Art. 2035, C.C.: “Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato”
La nullità, per pacifica dottrina e giurisprudenza, ha effetto anche nei confronti dei terzi, salvi ovviamente gli effetti dell’usucapione, dell’art. 1153 C.C. per l’acquisto di beni mobili da parte dei terzi in buona fede e dell’art. 2652 n. 6
C.C. per l’acquisto di beni immobili trascritto prima della trascrizione della domanda volta a dichiarare la nullità.
Xxxxxx concede 1.000 euro in prestito a Xxxxxxx, facendosi consegnare dallo stesso un prezioso orologio, con il patto che, in caso di inadempimento, tale orologio diventerà proprietà di Xxxxxx. Tale contratto è valido.
(a) vero
(b) vero, ma occorre che l’orologio sia consegnato a un terzo
(c) falso, siamo di fronte alla violazione di una norma imperativa, quella relativa al divieto del patto commissorio
(d) falso, sono ravvisabili gli estremi della rescissione
Xxxxx trasferisce a Caio un bene sulla base di un contratto nullo. Xxxx vende a sua volta il bene a Sempronio.
Quest’ultimo:
(a) acquisterà sempre il bene
(b) acquisterà in caso di contratto a titolo oneroso
(c) acquisterà soltanto se in buona fede
(d) non acquisterà mai in base al contratto
(3) L’annullabilità
Sono considerate cause di annullabilità del contratto:
• l’incapacità di una delle parti, sia legale che naturale
Art. 1425, C.C.: “1. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
2. E’ parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace d’intendere o di volere”
•
• i vizi del consenso (artt. 1427 e ss. c.c.), ossia errore, violenza e dolo
• le ipotesi specificamente indicate dalla legge
Art. 1973, C.C.: “E’ annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi”
Art. 1427, C.C.: “Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza, o carpito con xxxx, può chiedere l’annullamento del contratto, secondo le disposizioni seguenti”
Art. 428, C.C.: “2. L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente”
Art. 1426, C.C.: “Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto”
Quanto all’incapacità legale di una delle parti, i contratti conclusi dal minore, dall’interdetto, dall’inabilitato senza il sostegno del suo curatore per i casi di straordinaria amministrazione, dall’amministrato di sostegno senza il sostegno del suo amministratore per i casi definiti nel decreto di nomina di costui, nonché dall’interdetto legale, sono annullabili.
Una situazione diversa è quella dell’incapacità naturale.
Xxxxxxxx, vero e proprio mago dello scanner e delle stampanti nonostante i suoi soli 16 anni, stampa una carta d’identità che attesta la sua maggiore età. Gli atti compiuti dallo stesso Xxxxxxxx, esibendo il documento in questione sono:
(a) sempre nulli
(b) validi
(c) sempre annullabili
(d) inefficaci
I vizi del consenso sono tre: errore, dolo, violenza.
Art. 1428, C.C.: “L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente”
Art. 1433, C.C.: “Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l’errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall’ufficio che ne era stato incaricato”
L’errore fa riferimento a un problema nella formazione o nell’espressione della propria volontà.
Affinché l’errore rilevi, esso deve essere essenziale e riconoscibile.
Art. 1429, C.C.: “L’errore è essenziale:
(1) quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto;
(2) quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
(3) quando cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso;
(4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto”
Art. 1430, C.C.: “L’errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso”
Art. 1431, C.C.: “L’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo”
Il dolo consiste negli artifizi e raggiri che una parte ponga in essere con l’altra, al fine di indurla a concludere un contratto, o indurla a concludere un contratto a condizione diverse da quelle cui quest’ultima era interessata.
Art. 1439, C.C.: “1. Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato.
2. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio”
Non rileva invece il c.d. dolus bonus.
Art. 1440, C.C.: “Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni”
La violenza è la minaccia di un male ingiusto volto a far concludere un contratto (non la coercizione fisica, che determina la nullità del contratto).
Art. 1435, C.C.: “La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all’età, al sesso e alla condizione delle persone”
Art. 1437, C.C.: “Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto”
Art. 1434, C.C.: “La violenza è causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un terzo”
Art. 1436, C.C.: “1. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge […] o di un discendente o ascendente di lui.
2. Se il male minacciato riguarda altre persone, l’annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice”
Art. 1438, C.C.: “La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti”
Legittimazione all’azione di annullabilità
Art. 1441, C.C.: “1. L’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.
2. L’incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse”
Non rilevabilità d’ufficio dell’annullabilità
Prescrizione dell’azione di annullabilità
Art. 428, C.C.: “3. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto”
Art. 1442, C.C.: “1. L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
2. Quando l’annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.
3. Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto.
4. L’annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se è prescritta l’azione per farla valere”
Possibilità di convalida
Nel caso di contratto annullabile per errore, inoltre, opera la possibilità di una rettifica
Art. 1432, C.C.: “La parte in errore non può domandare l’annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l’altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere”
Art. 1444, C.C.: “1. Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo.
2. Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.
3. La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto”
L’annullabilità di una parte del contratto non comporta l’annullabilità dell’intero contratto, salvo che quella parte fosse essenziale.
Art. 1446, C.C.: “Nei contratti indicati dall’articolo 1420 l’annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”
La sentenza che pronuncia l’annullamento del contratto è una sentenza costitutiva che elimina il contratto ab initio.
Le parti devono quindi procedere alla restituzione di quanto eventualmente versato/prestato/consegnato in forza del contratto, salvo che nel caso di annullamento pronunciato per incapacità di uno dei contraenti.
Art. 1443, C.C.: “Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio”
A differenza di quanto avviene nel caso di nullità del contratto, l’annullamento opera retroattivamente fra le parti, ma non riguardo ai terzi.
Art. 1445, C.C.: “L’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento”
L’annullamento del contratto fra A e B non pregiudica perciò il titolo che C abbia acquistato da B, salvo che:
• l’annullamento del contratto sia dovuto a incapacità legale;
• C abbia acquistato a titolo gratuito;
• C abbia acquistato a titolo oneroso, ma in mala fede;
• nel caso di beni immobili, C abbia trascritto il proprio acquisto dopo la trascrizione della domanda volta a sentir pronunciare l’annullamento da parte di A.
Xxxxx, titolare di una rivendita di frutta e verdura, è solito decantare la propria merce additandola come “la migliore del mondo”. Sono ravvisabili in tale condotta gli estremi del dolo.
(a) falso
(b) vero
(c) vero, ma solo se l’acquirente non è un professionista
(d) falso, ma sarà comunque possibile adire l’autorità garante per la concorrenza e il mercato
Come nella scena del Padrino, Xxx Xxxx propone a Xxx “un contratto che non si può rifiutare”. Xxx sottoscrive sotto la minaccia di un’arma il contratto. Tale contratto è:
(a) inesistente
(b) nullo
(c) annullabile
(d) rescindibile
Xxxx vende a Bruna una sua borsa. Xxxxx si rende conto che Xxxx le ha venduto una borsa originale e non l’imitazione di cui intendeva disfarsi, e rivende prontamente a Xxxxx l’oggetto ad un prezzo sensibilmente maggiorato. Intentata l’azione di annullamento da parte di Xxxx, essa produrrà effetti nei confronti di Xxxxx?
(a) sempre
(b) mai
(c) solo se Xxxxx era a conoscenza dell’errore
(d) solo se la borsa non è stata ancora consegnata a Xxxxx
(4) Rescissione
La rescissione si applica rispetto a contratti né nulli né annullabili, nei quali tuttavia vi è una forte sproporzione fra il valore economico delle prestazioni, in ragione delle peculiari condizioni in cui il contratto è stato concluso.
Rilevano solo contratti conclusi in stato di pericolo o in stato di bisogno. Rescissione per stato di pericolo
Art. 1447, C.C.: “1. Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
2. Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata”
Rescissione per stato di bisogno
Art. 1448, C.C.: “1. Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
2. L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
3. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
4. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori […]”
Legittimazione all’azione di rescissione: solo ad opera della parte che subisce l’iniquità
Art. 1450, C.C.: “Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità”
Art. 1451, C.C.: “Il contratto rescindibile non può essere convalidato”
Art. 1449, C.C.: “1. L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto […].
2. La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l’azione è prescritta”
Non rilevabilità d’ufficio della rescindibilità del contratto Prescrizione dell’azione e dell’eccezione di rescissione: un anno
Impossibilità di convalida
La sentenza che pronuncia la rescissione del contratto è una sentenza costitutiva che elimina il contratto ab initio.
Le parti devono quindi procedere alla restituzione di quanto eventualmente versato/prestato/consegnato in forza del contratto.
Art. 1452, C.C.: “La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione”
La rescissione del contratto non è però opponibile ai terzi che abbiano acquisito un diritto sulla base del contratto rescisso.
Xxxxx, abile windsurfista, finisce al largo a causa di un’avaria della vela. Xxxxxx, velista provetto ma sensibile al denaro, si offre di trainarlo a riva (assieme alla tavola a vela), per un importo di 1.000 euro. Tale contratto:
(a) è perfettamente valido ed efficace
(b) è viziato da violenza
(c) è convalidabile dall’autorità portuale
(d) è rescindibile
La rescissione del contratto incide sui diritti acquistati dai terzi?
(a) sì, sempre
(b) no, mai
(c) no, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione
(d) soltanto dei terzi di mala fede
Il contratto è la fonte primaria delle obbligazioni ex art. 1173 C.C.
Art. 1372, C.C.: “1. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.
2. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”
Il contratto obbliga ad adempiere le prestazioni che le parti avevano inteso ottenere. La prima fonte degli obblighi fra le parti è perciò il loro stesso regolamento contrattuale.
Subentrano qui i canoni di interpretazione del contratto.
Art. 1362, C.C.: “1. Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
2. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”
Art. 1366, C.C.: “Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”
Art. 1368, C.C.: “Le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso”
Art. 1363, C.C.: “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell’atto”
Art. 1365, C.C.: “Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto”
Art. 1364, C.C.: “Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.”
Art. 1369, C.C.: “Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto”
Art. 1367, C.C.: “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”
Art. 1370, C.C.: “Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro”
La volontà delle parti non è tutto ciò che rileva. Può darsi che le parti non abbiano disposto su tutto oppure che abbiano disposto troppo.
Subentra allora l’integrazione del contratto, che può essere suppletiva o cogente.
Art. 1371, C.C.: “Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso”
Art. 1374, C.C.: “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità”
Art. 1474, C.C.: “1. Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore”
Art. 1375, C.C.: “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”
Art. 1339, C.C.: “Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”
Art. 1510, C.C.: “1. In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa”
Nell’interpretare il contratto:
(a) si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti
(b) ci si deve limitare al senso letterale delle parole
(c) occorre fare riferimento ai precedenti
(d) rileveranno i moduli predisposti dalle associazioni rappresentative delle parti
Nel dubbio circa il significato da attribuirsi al contratto o a una singola clausola:
(a) si farà riferimento al significato letterale
(b) si preferirà l’interpretazione in grado di rendere il contratto o la clausola efficace
(c) occorre delegare la risoluzione della questione a degli arbitri
(d) la nullità colpirà tale clausola
Anche nel caso di contratti inizialmente validi, possono verificarsi nel corso della vita della relazione molte situazioni in cui, per qualche motivo, l’esecuzione del contratto viene frustrata: ciò può accadere per il fatto del debitore, che non adempie del tutto, o non adempie correttamente, o adempie in ritardo, oppure per ragioni esogene ai contraenti, come l’occorrere di un evento che rende la prestazione originariamente pattuita impossibile o comunque altera l’equilibrio contrattuale.
In tutte queste ipotesi, il rimedio predisposto dal legislatore a favore della parte che subisce gli effetti della frustrazione è la risoluzione, ossia il diritto a ricorrere dal giudice affinché questi sciolga il contratto.
Art. 1372, C.C.: “1. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”
La risoluzione non deve essere confusa con il recesso, che è il diritto potestativo di una parte di uscire dal contratto, stabilito dalle parti o dalla legge.
Art. 1671, C.C.: “Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”
Art. 52, Codice del consumo: “1. […] il consumatore dispone di un periodo di 14 giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione”
Art. 1373, C.C.: “1. Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
2. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
3. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita”
Al di fuori dai casi in cui il contratto o la legge consente alle parti di recedere dal contratto, e al di fuori delle ipotesi in cui siano le parti stesse ad accordarsi per porre fine a un contratto (è il mutuo dissenso di cui all’art. 1372(2) C.C.), l’unico modo per sciogliere un contratto valido è chiederne al giudice la risoluzione.
I casi in cui è possibile chiedere la risoluzione del contratto sono tre:
• inadempimento e inesatto adempimento (incluso il ritardo) del debitore
• impossibilità sopravvenuta della prestazione
• eccessiva onerosità sopravvenuta.
Risoluzione per inadempimento
Il debitore è tenuto a eseguire esattamente la prestazione dovuta. Al fine di salvaguardare l’interesse del creditore all’adempimento, il legislatore offre a quest’ultimo due rimedi preventivi, volti ad assicurare l’esatto adempimento.
Art. 1461, C.C.: “Ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia”
Art. 1460, C.C.: “1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
2. Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”
Se, nonostante tutto, il debitore non adempie, la parte adempiente può agire in giudizio per domandare o l’adempimento o la risoluzione del contratto – salvo in ogni caso il suo diritto al risarcimento del danno.
Art. 1453, C.C.: “1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
3. Dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”
Art. 1455, C.C.: “Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”
In presenza dei presupposti per la risoluzione, il giudice pronuncia una sentenza costitutiva di risoluzione del contratto.
La sentenza scioglie il contratto ex tunc, ossia ha effetto retroattivo fra le parti, che devono procedere alla restituzione di quanto eventualmente consegnato/prestato/versato. Fanno eccezione i contratti di durata, la cui risoluzione ha efficacia ex nunc e lascia salve le prestazioni già eseguite.
La risoluzione, in ogni caso, non pregiudica i diritti dei terzi – salve le regole sulla priorità della trascrizione della domanda di risoluzione
Art. 1458, C.C.: “1. La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
2. La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione”
Di regola, per risolvere un contratto, è necessaria una sentenza del giudice.
Tuttavia, il codice prevede tre ipotesi particolari in cui le parti possono far sì che la risoluzione operi di diritto, ossia senza l’intervento del giudice. Si tratta dei casi in cui:
• le parti hanno pattuito nel contratto una clausola risolutiva espressa;
• il termine per l’adempimento era essenziale;
• il creditore invia al debitore inadempiente una diffida ad adempiere.