Contract
PART – TIME E FORME CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO | |||
CCNL DIPENDENTI CONSORZI AGRARI Data di stipulazione 11 novembre 2005 | Art. 17 | 2. Nella domanda scritta inoltrata dal lavoratore al Consorzio per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, dovrà essere indicato il motivo della richiesta e la eventuale durata se la richiesta non dovesse essere a carattere definitivo. Il Consorzio comunicherà sempre per iscritto entro trenta giorni al lavoratore interessato, l’eventuale accettazione della richiesta e la prestazione ridotta avrà decorrenza dal 1° del mese successivo all’accettazione della domanda. Per il personale inquadrato nei primi due livelli il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere instaurato solo in presenza di mansioni o attività che lo consentano senza provocare turbative nell’organizzazione del lavoro. 8. Nella lettera di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere indicata la distribuzione dell’orario di lavoro nella settimana, mese o anno a seconda della tipologia adottata, il numero massimo di ore di lavoro supplementare che possono essere richieste e la disponibilità alla eventuale modifica della collocazione della prestazione. Il consenso alla modifica della collocazione della prestazione potrà anche essere espresso mediante sottoscrizione per accettazione della lettera di assunzione o trasformazione del rapporto. | |
9. Nel corso di svolgimento del rapporto a tempo parziale il lavoratore potrà comunicare al Consorzio per iscritto, dopo che siano trascorsi almeno cinque mesi dalla sottoscrizione della lettera predetta e con un preavviso di almeno un mese, che intende rinunciare alla già fornita disponibilità alla diversa collocazione della prestazione lavorativa per il verificarsi di una delle seguenti documentate situazioni: | |||
a) esigenze di carattere familiare; | |||
b) esigenze di tutela della propria salute certificate dal Servizio sanitario pubblico; | |||
c) necessità di assumere altro rapporto di lavoro a tempo parziale, o di attendere ad altra attività di lavoro autonomo; | |||
d) esigenze connesse alla frequenza di corsi di studio o di formazione potenzialmente coincidenti con la diversa articolazione dell’orario pattuito. | |||
CCNL CONSORZI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO | DI DI | Art. 121 | Su accordo scritto tra lavoratore, assistito da un componente della RSA/RSU da lui designato e Consorzio potrà essere prevista l’inserzione nel contratto a tempo parziale di: • xxxxxxxx xxxxxxxxxx, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa; • clausole elastiche, esclusivamente per il part-time di tipo verticale, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. La variazione della durata e/o della collocazione temporale della prestazione lavorativa del lavoratore a tempo parziale potrà avvenire soltanto in caso di comprovate ragioni tecniche ed organizzative. La variazione della durata e/o della collocazione temporale della prestazione lavorativa potrà essere richiesta al lavoratore a tempo parziale con un preavviso scritto, non inferiore a tre giorni, recante l’indicazione delle ragioni tecniche ed organizzative che rendono necessarie le variazioni medesime. La durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita potrà essere variata in aumento fino al 20%, arrotondandosi per eccesso o per difetto le frazioni di ora. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto che consente la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa |
Data di stipulazione | |||
1 giugno 2005 |
inizialmente concordata non costituisce infrazione disciplinare né può integrare in alcun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno non costituisce infrazione disciplinare né può integrare in alcun caso giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore può negare la propria disponibilità alla variazione dell’orario qualora sopravvengano le seguenti documentate ragioni: • necessità di assistere i genitori od il coniuge od il convivente, i figli od altri famigliari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell’ambito famigliare, affetti da gravi malattie o portatori di handicap o che accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; • precedente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, attuato ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera T, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, a favore di lavoratori affetti da malattie oncologiche. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. Nell’ipotesi in cui il Consorzio intenda procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il Consorzio medesimo è tenuto a darne preventiva informazione al personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, anche mediante comunicazione scritta, esposta in luogo accessibile a tutti presso la sede consortile e a prendere in considerazione eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro a tempo pieno, inoltrate dai dipendenti in servizio. Qualora il Consorzio ravvisi l’opportunità di accogliere le domande dei dipendenti in servizio, di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, darà la precedenza alle lavoratrici madri o ai lavoratori padri che devono accudire bambini di età inferiore ai sei anni ed ai lavoratori che prestano assistenza a famigliari portatori di handicap in situazione di gravità, non ricoverati a tempo pieno, o che prestano assistenza al coniuge o ad un parente entro il secondo grado o al convivente, ammalati in condizioni di gravità, accertata dal servizio sanitario nazionale e stabilmente conviventi con il lavoratore. | ||
CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE | Art. 20 | L’azienda, ove proceda ad assunzione di personale a tempo parziale, darà comunque priorità nella valutazione di cui sopra, fino al limite del 3% del personale in forza a tempo pieno, ovvero del 2% nelle aziende fino a 100 dipendenti, alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate dalla necessità di: |
1 giugno 1999 e successive modifiche; | (a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; | |
(b) accudire i figli fino al compimento dei 7 anni; | ||
(c) studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di 2° grado o del diploma universitario o di laurea. | ||
CCNL COOPERATIVE TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E | Art. 18 |
ZOOTECNICI Data di stipulazione giorno 22 luglio 2003 | ||
CCNL PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE | Artt. 10, 16 e 17 | Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro al tempo pieno e l’azienda, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, potrà assumere altro personale fino al termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito. |
Data di stipulazione 6 maggio 2004 | In applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 3, commi 7, 8 e 9 del D.Lgs. 25/2/2000 n. 61, come modificato dall’art. 46 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di: | |
• xxxxxxxx xxxxxxxxxx, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un parttime orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto; | ||
• nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. | ||
La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole flessibili e/o elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva. | ||
Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell’orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. | ||
In applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, ultimo periodo e 8 del D.Lgs. 25/2/2000 n. 61, come modificato dall’art. 46 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276, il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale dell’orario (clausola di flessibilità) ovvero variare, anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, in aumento la durata della prestazione lavorativa (clausola di elasticità per i part-time verticali o misti). | ||
Quanto sopra non si applica: | ||
• in caso di riassetto complessivo dell’orario di lavoro, che interessi l’intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; | ||
• qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro. | ||
Il lavoratore può esimersi dalla variazione dell’orario precedentemente accettata unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti documentate ragioni: | ||
a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell’ambito familiare, affetti da gravi malattie o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; |
b) instaurazione di un altro rapporto di lavoro, che preveda una prestazione concomitante con la diversa collocazione dell’orario comunicata; c) precedente trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, attuato ai sensi dell’art. 46, comma 1 lettera t) del D.Lgs. n. 276/2003 a favore di lavoratori affetti da patologie oncologiche; d) accudire i figli fino al compimento di 7 anni; e) studio, connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di 2° grado o del diploma universitario o di laurea. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il contratto individuale può prevedere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno, nei limiti del: • 2% del personale in forza a tempo pieno, per le aziende fino a 100 dipendenti; • 3% del personale in forza a tempo pieno, per le aziende oltre 100 dipendenti. Tali domande saranno prese in considerazione: 1) se motivate da documentate necessità di: a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell’ambito familiare, affetti da gravi malattie o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; b) accudire i figli fino al compimento di 7 anni; c) studio, connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di 2° grado o del diploma universitario o di laurea. 2) se consegnate alla Direzione aziendale entro 72 ore dall’avvenuta comunicazione scritta; 3) in ordine cronologico di presentazione; 4) se presentate da lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli da assumere a tempo parziale; * qualora l’azienda sia in grado di reperire altri lavoratori delle stesse mansioni, disponibili al tempo pieno. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria alimentare, il datore di lavoro, in attuazione dell’art. 3 del D.Lgs. 25/2/2000 n. 61, come modificato dall’art. 46 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276, ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di: • prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all’orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto; • prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a |
tempo pieno dall’art 25. Il lavoratore può esimersi dall’effettuazione di prestazioni supplementari o straordinarie unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti documentate ragioni: a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell’ambito familiare, affetti da gravi malattie o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; b) instaurazione di un altro rapporto di lavoro, che preveda una prestazione concomitante con la diversa collocazione dell’orario comunicata; c) precedente trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, attuato ai sensi dell’art. 46, comma 1 lettera t) del D.Lgs. n. 276/2003 a favore di lavoratori affetti da patologie oncologiche; d) accudire i figli fino al compimento di 7 anni; e) studio, connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di 2° grado o del diploma universitario o di laurea. CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE Il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi ed alle condizioni di seguito riportati. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale, per l’impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. In via sperimentale, e comunque fino alla data prevista dagli articoli 34, comma 2 e 86, comma 12 del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento. Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. |
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi: a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, indicate ai precedenti punti 1.2 ed 1.3, che consentono la stipulazione del contratto; b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo; c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove pattuita, nei limiti di quanto previsto al successivo punto 2; d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione; e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto; g) il rinvio alle norme del presente articolo. L’azienda è tenuta ad informare, con cadenza annuale, le RSU, ove esistenti, sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, che deve essere corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità all’azienda in attesa di utilizzazione. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è determinato nel 25% della retribuzione prevista dal presente contratto. La retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell’indennità, è costituita da: • minimo tabellare; • indennità di contingenza; • EDR; • ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. Per la determinazione delle quote orarie si assume come divisore orario 173, previsto dall’art. 4146 del presente contratto. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o del presente contratto collettivo. In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore, che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare l’azienda, preventivamente specificando la durata dell’impedimento, con le modalità previste dall’art. 3337 del presente CCNL, successivamente, documentandone la motivazione. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Ove il lavoratore non provveda all’adempimento di cui al punto che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un |
periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale di lavoro. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata dell’azienda. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare il diritto dell’azienda a risolvere il contratto, con restituzione della quota di indennità di disponibilità eventualmente già corrisposta e riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché, in applicazione dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 276/2003, un risarcimento del danno pari all’importo corrispondente alle quote orarie di indennità di disponibilità relative al periodo di prestazione rifiutata. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, ovvero negli altri periodi indicati nei contratti territoriali, l’indennità di disponibilità di cui al precedente punto 2 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte dell’azienda. Xxxxx restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata dell’azienda non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo la suddetta indennità di disponibilità. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre precedente (gennaio-giugno; luglio-dicembre). LAVORO RIPARTITO (JOB SHARING) Ai sensi degli artt. da 41 a 45 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276, il contratto di lavoro ripartito è così regolamentato: Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro, anche a tempo determinato, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, tale da coprire l’intera durata del normale orario di lavoro. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede che venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro; b) il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore; c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. Nella lettera di assunzione deve comunque essere indicato quanto previsto dall’art. 6 (Assunzione) del presente CCNL. Le variazioni dell’orario di lavoro dei coobbligati devono essere comunicate al datore di lavoro con un preavviso di almeno 5 giorni di |
effettiva prestazione. Fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento della intera obbligazione lavorativa, indipendentemente dai motivi di assenza di uno dei coobbligati. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti, i lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, nei limiti di quanto previsto al precedente punto 3, nel qual caso il rischio della impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta in capo all’altro obbligato. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso scritto del datore di lavoro. Salvo diversa intesa tra le parti contraenti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione in caso di dimissioni o di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo di uno dei due coobbligati qualora l’altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile. L’impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati è disciplinato ai sensi dell’articolo 1256 del codice civile. Le parti potranno concordare, all’atto dell’assunzione, la durata dell’impedimento di entrambi i coobbligati, che legittimi il datore di lavoro alla risoluzione del rapporto per giusta causa. In ogni caso, tenuto conto delle specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive delle PMI, la durata del giustificato e documentato impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati, che legittimi il datore di lavoro alla risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, è convenzionalmente fissata in 75 giorni di calendario. Al contratto di lavoro ripartito si applica la normativa generale del lavoro subordinato e, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente articolo, la disciplina dell’art. 9-10 (Lavoro a tempo parziale) del presente CCNL. Il periodo di prova è quello previsto dall’art. 7 (Periodo di prova) del presente CCNL. Ciascun lavoratore non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte, e verrà retribuito in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Di conseguenza, il lavoratore, che presti meno ore di quelle previste, nulla potrà vantare in ordine alle ore non prestate e il lavoratore che abbia prestato più ore rispetto a quelle previste, non potrà vantare per queste alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell’orario di lavoro complessivamente pattuito. Ai lavoratori possono essere richieste prestazioni supplementari e straordinarie, intendendosi per queste ultime quelle effettuate oltre l’orario risultante dalla somma degli orari ordinari dei coobbligati. Ciascun lavoratore potrà effettuare prestazioni lavorative, anche contemporaneamente al coobbligato, con l’applicazione delle norme del presente CCNL riguardanti le maggiorazioni retributive per il lavoro supplementare e straordinario. A ciascun lavoratore potrà essere richiesto l’utilizzo della flessibilità, di cui all’art. 20-24 del presente CCNL. Tutti gli istituti contrattuali (tredicesima e quattordicesima mensilità, riduzione dell’orario di lavoro, ferie, trattamenti per malattia ed |
infortunio sul lavoro, congedi parentali, ecc.) maturano in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle assemblee, entro il previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento economico: • verrà ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita nel corso del mese precedente, qualora ambedue i lavoratori partecipino all’assemblea; • verrà erogato al lavoratore nel cui orario di lavoro si collochi l’assemblea, qualora solo questo partecipi all’assemblea. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente articolo, si intendono applicabili tutti gli istituti contrattuali, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito. | ||
CCNL COOPERATIVE DI SERVIZI DI PULIZIA E AUSILIARI NONCHÉ DI SERVIZI INTEGRATIVI E MULTISERVIZI | Artt. 49-50 | Nel contratto a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, la cooperativa ha facoltà di richiedere al socio e al dipendente lo svolgimento di prestazioni supplementari (lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale) nei limiti dell’orario a tempo pieno. Il lavoro supplementare può essere richiesto anche per i soci e dipendenti con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto quando non sia raggiunto l’orario per il tempo pieno settimanale. |
Data di stipulazione | Le prestazioni di lavoro supplementare, così come regolamentate dal presente contratto e cioè nei limiti dell’orario di lavoro settimanale dei soci e dipendenti a tempo pieno, non richiede il consenso del socio o del dipendente a tempo parziale. | |
26 ottobre 2004 | Il rifiuto del socio o del dipendente ad effettuare prestazioni di lavoro supplementare non è causa di licenziamento. | |
La maggiorazione retributiva è quella prevista dal presente contratto. | ||
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. | ||
La maggiorazione retributiva è quella prevista all’art. 46 del presente contratto. E’ possibile per necessità aziendali, modificare la collocazione temporanea per ogni forma di contratto a tempo parziale (clausola flessibile). Le suddette necessità vanno illustrate alla rappresentanza sindacale, ove esistente, con preavviso di almeno 2 giorni. E’ possibile incrementare la prestazione lavorativa (clausola elastica) solo nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto e che l’incremento può essere eventuale e limitato nel tempo e va richiesto solo per casi di necessità aziendali riconosciute dalla RSA, ove esistente. | ||
Con l’accordo tra le parti il rapporto può trasformarsi da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. | ||
Nel primo caso va stipulato in forma scritta e convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro. | ||
In caso di assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali e nello stesso ambito territoriale non è ammesso il diritto di precedenza a favore dei soci e dipendenti con contratto a tempo parziale. | ||
La retribuzione, nonché i vari istituti contrattuali vengono calcolati proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate, salvo diversa pattuizione tra le parti. | ||
I soci e i lavoratori dipendenti, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti, riconosciuti dal Servizio sanitario competente |
per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri soci e lavoratori dipendenti. Per i soci e i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciuto dalla ASL, hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno. | ||
CCNL SETTORE ELETTRICO Data di stipulazione 24 luglio 2001 | Art. 15 | 3. Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l’azienda valuterà l’accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita, ai sensi dell’art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente punto non viene computato nella percentuale di limite complessivo relativa al contratto a tempo determinato. |
5. Le prestazioni a tempo parziale potranno essere organizzate anche su turni collocati in fasce orarie predeterminate e programmate secondo le articolazioni orarie in atto nel settore aziendale di appartenenza. Le parti si danno atto che le prestazioni a tempo parziale organizzate a turni secondo le modalità di cui al precedente periodo non configurano una fattispecie di clausole elastiche disciplinata dall’art. 3, comma 7, D.lgs. 25.2.00 n. 61 e successive modificazioni e integrazioni. | ||
6. Fermo restando quanto sopra, ai sensi del citato art. 3, commi 7 e 8, D.lgs. n. 61/00, e successive modificazioni e integrazioni, l’azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale in presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali, dandone preavviso ai lavoratori interessati, di norma, 1 settimana prima; tale termine di preavviso non può, comunque, essere inferiore a 72 ore. | ||
7. In riferimento a motivate esigenze organizzative e produttive (quali ad esempio: impreviste situazioni stagionali, eccezionali punte di lavoro, attività straordinarie non procrastinabili), è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato. E’ altresì consentito, sempre in presenza di specifiche esigenze organizzative e produttive, il ricorso al lavoro in giorni diversi da quelli in cui si dovrebbe svolgere la prestazione contrattualmente concordata. Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltre che nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni - che costituiscono lavoro supplementare - sono ammesse, previa richiesta dell’azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale, entro il limite massimo pari al 80% dell’orario giornaliero e, comunque, nei limiti del 30% dell’orario annuo stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale. | ||
9. Ai sensi del D.lgs. 25.2.00 n. 61, e successive modifiche e integrazioni, le aziende, in caso di assunzioni a tempo pieno riconosceranno - secondo quanto disposto dalla legge - il diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale e informeranno le RSU sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia, su quanto previsto al precedente comma 6 del presente articolo e sul ricorso al lavoro supplementare. | ||
CCNL MATERIALI | Art. 12 | Le aziende tenderanno ad accogliere le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da |
LAPIDEI | gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per | |
malattia, ovvero dalla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio. | ||
Data di stipulazione | ||
13 Maggio 2004 |
CCNL DEL SETTORE CHIMICA, VETRO, GOMMA E PLASTICA Data di stipulazione 30 novembre 2005 | Art. 53 | I genitori dei portatori di handicap e dei tossicodipendenti, riconosciuti dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedono il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori. |
CCNL SETTORE CONCIARIO | Art. 8 | Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: • flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese o dell’anno; • risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da un atto scritto, nel quale siano indicati: • il periodo di prova per i nuovi assunti; • la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità. L’orario di lavoro part-time potrà essere di tipo orizzontale, verticale, misto; • il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: • volontarietà di entrambe le parti; • reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti; • priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni; • applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso. Nel rispetto delle norme contrattuali, che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti. In considerazione delle specifiche esigenze produttive, tecniche e organizzative del ciclo conciario è consentita la prestazione di lavoro aggiuntiva rispetto al minore orario concordato. Anche in virtù degli elementi conoscitivi acquisiti in sede di Osservatorio nazionale, le parti firmatarie si danno atto dell’opportunità di procedere, nel corso della vigenza contrattuale, a un approfondimento dell’istituto. |
Data di stipulazione | ||
17 settembre 2003 | ||
CCNL ENERGIA E PETROLIO | Art. 5 | Il lavoro parziale può essere di tipo: • orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; • verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati |
Data di stipulazione 14 marzo 2002 | nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx o dell’anno; • misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a orario ridotto o di non lavoro. Il contratto di lavoro part-time deve stipularsi per iscritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno. Premessa la possibilità di individuare a livello aziendale specifiche fattispecie, il superamento dell’orario concordato è consentito qualora trovi obiettiva giustificazione in necessità tecniche, produttive, organizzative o di mercato imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea. Le prestazioni lavorative in questo ambito - previa richiesta dell’azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale - sono ammesse entro il limite dell’orario contrattuale definito dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare come sopra definite saranno compensate con la quota oraria della retribuzione maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti nell’ambito del 50% della differenza tra l’orario mensile stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale e quello corrispondente al tempo pieno; per le prestazioni eccedenti nel mese tale percentuale, sempre entro il limite dell’orario contrattuale previsto per il tempo pieno corrispondente, la maggiorazione sarà del 50%. Le predette maggiorazioni sono determinate forfetariamente e onnicomprensive dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti in applicazione dell’art. 3, punto 4, D.lgs. n. 61/00. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale in tema di lavoro supplementare si applicano le disposizioni dell’art. 28 valide per il rapporto di lavoro a tempo pieno. Tenuto conto della particolare natura del rapporto di lavoro part-time, la normativa prevista dall’art. 29 non è applicabile. Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà riproporzionato - ai sensi dell’art. 4, D.lgs. n. 61/00 e successive modifiche e integrazioni - compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto e il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. All’atto della stipula del contratto part-time le aziende informeranno il lavoratore sui riflessi in materia previdenziale di cui all’art. 9, D.lgs. n. 61/00. All’atto della stipula del contratto di lavoro a tempo parziale e/o nel corso di svolgimento dello stesso potranno essere concordate tra azienda e lavoratore clausole di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa, con preavviso minimo di 10 giorni e con il riconoscimento della maggiorazione del 10% della retribuzione oraria per le ore di lavoro ordinario prestato al di fuori dell’orario inizialmente concordato. La trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno deve avvenire con il consenso delle parti. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time deve avvenire con l’accordo delle parti risultante da atto scritto con le modalità previste dal comma 1, art. 5, D.lgs. n. 61/00. Potranno essere definiti accordi individuali di passaggio da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa, per periodi predeterminati, con automatico ripristino alla scadenza. Pertanto, fermo restando quanto previsto dal comma 1, art. 5, D.lgs. n. 61/00, all’atto della trasformazione le parti contraenti potranno concordare: |
• la possibilità e le condizioni sia per l’eventuale ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno; • pattuizioni individuali di passaggio a tempo parziale, esclusivamente per periodi predeterminati, con automatico ripristino del tempo pieno allo scadere del termine previsto. | ||
CCNL INDUSTRIA CHIMICA | Art. 3 | 1. In relazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 61 del 25.2.00 e dal D.lgs. n. 100 del 26.2.01, s’intende part-time il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal CCNL che viene quindi, a far data dal luglio 2001, regolato come segue. |
Data di stipulazione | 3. All’atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo svolgimento potrà essere stipulato formale patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa, nell’ambito della normativa prevista dall’art. 8 del CCNL, ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, art. 3, D.lgs. 25.2.00 n. 61. | |
12 febbraio 2002 | Con riferimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 10, D.lgs. n. 61/00: | |
• il lavoratore, senza necessariamente procedere alla denuncia del patto, potrà richiedere la modifica, anche temporanea, dell’orario di lavoro previsto, in merito alla quale l’impresa si pronuncerà entro 10 giorni; | ||
• tra le documentate ragioni per la modifica del patto di cui sopra vengono ricomprese le attività formative realizzate nell’ambito della Parte VI del CCNL, nonché le esigenze di studio di cui al punto 3, lett. A), Parte VI, che siano correlate, per comune valutazione, all’attività aziendale. | ||
7. Il rapporto di lavoro part-time potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno (part-time verticale). Tali modalità attuative del lavoro part-time potranno tra loro combinarsi nell’ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto). | ||
8. L’impresa, in relazione a esigenze tecnico, produttive, organizzative o di mercato, potrà variare, con un preavviso di 10 giorni, la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3. | ||
Per le ore di lavoro prestate al di fuori dell’orario inizialmente concordato sarà riconosciuta al lavoratore la maggiorazione del 10% comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. Qualora le esigenze di cui sopra comportino la necessità di risposte urgenti e tempestive, il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni. | ||
In questo caso, per le ore di lavoro prestate al di fuori dell’orario inizialmente concordato e per un numero di giorni pari alla differenza tra il preavviso effettivamente dato dall’impresa e il normale preavviso di 10 giorni, sarà riconosciuta al lavoratore la maggiorazione del 20% comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. | ||
La RSU sarà informata sulle modalità operative. | ||
9. Premessa la possibilità di individuare a livello aziendale specifiche fattispecie, il superamento dell’orario concordato è consentito, qualora trovi obiettiva giustificazione in necessità tecnico, produttive,organizzative o di mercato imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea. | ||
11. Le prestazioni supplementari, comprese nei limiti quantitativi di cui al precedente punto 10, saranno retribuite con la maggiorazione del 10% comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. | ||
Le ore eventualmente prestate oltre i limiti quantitativi di cui al precedente punto 10 comporteranno una maggiorazione del 50%, comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. |
12. Ai sensi del comma 6, art. 3, D.lgs. n. 61/00, qualora i limiti annuali definiti al precedente punto 10 fossero interamente utilizzati, al lavoratore che ne facesse richiesta entro 15 giorni successivi alla consegna del listino paga relativo al 12° mese di servizio, dovrà essere riconosciuto il consolidamento nel proprio orario di lavoro di una quota fino al 50% delle ore supplementari prestate nell’anno. Il consolidamento dovrà risultare da atto scritto e il nuovo orario di lavoro sarà operativo dal mese successivo a quello della richiesta. 13. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale in tema di lavoro supplementare si applica la normativa sul lavoro eccedente e/o straordinario valida per il rapporto di lavoro a tempo pieno. 14. Quanto sopra previsto in termini di lavoro supplementare è applicabile anche a tutte le ipotesi di contratto part-time a termine di durata superiore a 1 mese. 20. La trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno deve avvenire con il consenso delle Parti. 21. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time deve avvenire con l’accordo delle Parti risultante da atto scritto con le modalità previste dal comma 1, art. 5, D.lgs. n. 61/00. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, art. 5, D.lgs. n. 61/00, all’atto della trasformazione le Parti contraenti potranno concordare la possibilità e le condizioni per l’eventuale ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno. | ||
CCNL DIPENDENTI DELL’INDUSTRIA ALBERGHIERA FACENTI PARTE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CATENE ALBERGHIERE | Art. 49 | Il contratto di “lavoro ripartito” è il contratto con il quale 2 o più lavoratori assumono in solido un’unica obbligazione lavorativa subordinata. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro. |
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. | ||
Data di stipulazione | I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale. | |
10 febbraio 1999 | Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l’adempimento dell’intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati. | |
Entro il 20 febbraio di ogni anno, le Imprese comunicheranno all’Ente bilaterale territoriale (una volta costituito), il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell’anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall’Ente stesso. | ||
CCNL DIPENDENTI DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI | Artt. 16 e 18 | 1. In attuazione dei rinvii disposti dal D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale. 3. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato od indeterminato, deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore, risultante da atto scritto. Tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto part-time a quello a tempo pieno e viceversa (in quest’ultimo caso l’accordo deve essere convalidato dalla Direzione provinciale del Lavoro). |
Data di stipulazione 17 marzo 2005 | 4. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia i lavoratori in forza che i nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, potranno essere concordate tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro al tempo pieno e l’azienda, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, potrà assumere altro |
personale fino al termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito. 6. In applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 3, commi 7, 8 e 9 del D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. n. 276/03, le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di: • xxxxxxxx xxxxxxxxxx, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto; • nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata dellaprestazione lavorativa. 7. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole flessibili e/o elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. 8. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell’orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore. 9. In applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, ultimo periodo e 8 del D. Lgs. n. 61/2000, come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. n. 276/03, il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale dell’orario ovvero variare, anche se solo per un periodo predeterminato o predeterminabile, in aumento la durata della prestazione lavorativa (clausola di elasticità per i part-time verticali o misti): • comunicando al lavoratore tale modifica con preavviso: o di almeno 5 giorni lavorativi; o comunque non inferiore a 2 giorni, in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive; • erogando al lavoratore una maggiorazione del: o 15% della retribuzione oraria, comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione con almeno 5 giorni di preavviso; o 20% della retribuzione oraria, comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, nel caso di comunicazione comunque non inferiore a 2 giorni di preavviso. Quanto sopra non si applica: • in caso di riassetto complessivo dell’orario di lavoro, che interessi l’intera azienda o unità organizzative autonome della stessa; • qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro. 10. Il lavoratore può esimersi dalla variazione dell’orario precedentemente accettata unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti documentate ragioni: |
• assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell’ambito familiare, affetti da gravi malattie o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; • instaurazione di un altro rapporto di lavoro, che preveda una prestazione concomitante con la diversa collocazione dell’orario comunicata; • precedente trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, attuato ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. t) del D. Lgs. n. 276/2003 a favore di lavoratori affetti da patologie oncologiche; • accudire i figli fino al compimento di 7 anni; • per ragioni di studio, connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di 2° grado o del diploma universitario o di laurea. 11. Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, come modificato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 276/2003, il datore di lavoro è tenuto a far convalidare dalla Direzione provinciale del lavoro la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale nonché ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare. 12. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il contratto individuale può prevedere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa. ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno, nei limiti del: • 2% del personale in forza a tempo pieno, per le aziende fino a 100 dipendenti; • 3% del personale in forza a tempo pieno, per le aziende oltre 100 dipendenti. 13. Le domande di cui al punto precedente saranno prese in considerazione: • se motivate da documentate necessità di: o assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell’ambito familiare, affetti da gravi malattie o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; o accudire i figli fino al compimento di 7 anni; o studio, connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di 2° grado o del diploma universitario o di laurea. • se consegnate alla Direzione aziendale entro 72 ore dall’avvenuta comunicazione scritta: |
• in ordine cronologico di presentazione; • se presentate da lavoratori adibiti alle stesse mansioni di quelli da assumere a tempo parziale; • qualora l’azienda sia in grado di reperire altri lavoratori delle stesse mansioni, disponibili al tempo pieno. 14. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore a cui si riferisce il presente C.C.N.L., il datore di lavoro, in attuazione dell’art. 3 del D. Lgs. n. 61/00, come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. n. 276/03, ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di: • prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all’orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto; • prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno dall’art. 10. 15. Il lavoro supplementare è ammesso: • fino al raggiungimento, rispetto all’orario stabilito: o del +70% per le aziende fino a 50 dipendenti; o del +60% per le aziende da 51 a 250 dipendenti; o del +50% per le aziende con più di 250 dipendenti. In tali casi il lavoro supplementare è compensato con una maggiorazione del 15%; • oltre il limite di cui alla precedente lett. a) e fino al raggiungimento del + 85% rispetto all’orario stabilito. In tal caso il lavoro supplementare è compensato con una maggiorazione del 30% su tutti gli istituti contrattuali e di legge. 16. Qualora il limite massimo di cui ai precedenti punti a) e b) sia interamente utilizzato con riferimento a 12 mesi di servizio, al lavoratore che ne faccia richiesta entro 15 giorni successivi alla consegna del listino paga relativo al dodicesimo mese di servizio, verrà riconosciuto, in costanza delle esigenze che hanno giustificato l’utilizzo delle prestazioni supplementari nell’anno di riferimento, il consolidamento nel proprio orario di lavoro di una quota fino al 50% delle ore supplementari prestate nell’anno. Il consolidamento dovrà risultare da atto scritto e il nuovo orario di lavoro sarà operativo dal mese successivo a quello della richiesta. 17. Nel rapporto di tipo orizzontale, verticale o misto, le prestazioni straordinarie sono disciplinate dalle disposizioni per i lavoratori a tempo pieno, di cui all’art. 10 del presente contratto. 18. L’eventuale rifiuto del lavoratore all’effettuazione di lavoro supplementare e straordinario non può integrare in alcun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore può esimersi dall’effettuazione di prestazioni supplementari o straordinarie unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti documentate ragioni: • assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza nell’ambito familiare, affetti da gravi malattie o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; |
• instaurazione di un altro rapporto di lavoro, che preveda una prestazione concomitante con la diversa collocazione dell’orario comunicata; • precedente trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, attuato ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. t) del D. Lgs. n. 276/2003 a favore di lavoratori affetti da patologie oncologiche; • accudire i figli fino al compimento di 7 anni; • studio, connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di 2° grado o del diploma universitario o di laurea. 1. Ai sensi degli artt. 41 e ss. del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, il contratto di lavoro ripartito è il contratto di lavoro, anche a tempo determinato, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, tale da coprire l’intera durata del normale orario di lavoro. 2. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi: • la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede che venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro; • il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore; • le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto. Nella lettera di assunzione deve comunque essere indicato quanto previsto dall’art. 4 del presente C.C.N.L. 3. Le variazioni dell’orario di lavoro dei coobbligati devono essere comunicate al datore di lavoro con un preavviso di almeno 5 giorni di effettiva prestazione. 4. Fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento della intera obbligazione lavorativa, indipendentemente dai motivi di assenza di uno dei coobbligati. 5. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti, i lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, nei limiti di quanto previsto al precedente punto 3, nel qual caso il rischio della impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta in capo all’altro obbligato. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso scritto del datore di lavoro. 6. Salvo diversa intesa tra le parti contraenti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione in caso di dimissioni o di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo di uno dei due coobbligati qualora l’altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere |
l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile. 7. L’impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati è disciplinato ai sensi dell’art. 1256 Cod. Civ. 8. Le parti potranno concordare, all’atto dell’assunzione, la durata dell’impedimento di entrambi i coobbligati, che legittimi il datore di lavoro alla risoluzione del rapporto per giusta causa. In ogni caso, tenuto conto di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, la durata del giustificato e documentato impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati, che legittimi il datore di lavoro alla risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, è convenzionalmente fissata in 75 giorni di calendario. 9. Al contratto di lavoro ripartito si applica la normativa generale del lavoro subordinato e, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente articolo, la disciplina dell’art. 16 del presente C.C.N.L. 10. Il periodo di prova è quello previsto dall’art. 5 del presente C.C.N.L. 11. Ciascun lavoratore non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte, e verrà retribuito in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Di conseguenza, il lavoratore, che presti meno ore di quelle previste, nulla potrà vantare in ordine alle ore non prestate e il lavoratore che abbia prestato più ore rispetto a quelle previste, non potrà vantare per queste alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell’orario di lavoro complessivamente pattuito. 12. Ai lavoratori possono essere richieste prestazioni supplementari e straordinarie, intendendosi per queste ultime quelle effettuate oltre l’orario risultante dalla somma degli orari ordinari dei coobbligati. Ciascun lavoratore potrà effettuare prestazioni lavorative, anche contemporaneamente al coobbligato, con l’applicazione delle norme del presente C.C.N.L. riguardanti le maggiorazioni retributive per il lavoro supplementare e straordinario. A ciascun lavoratore potrà essere richiesto l’utilizzo della flessibilità di cui all’art. 9 del presente C.C.N.L. 13. Tutti gli istituti contrattuali (tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, trattamenti per malattia ed infortunio sul lavoro, congedi parentali, ecc.) maturano in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto. 15.Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente articolo, si intendono applicabili tutti gli istituti contrattuali in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito. | ||
CCNL FARMACIE PRIVATE | Artt. 16 e 17 | 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. |
Data di stipulazione 5 maggio 2005 | 1. Il ricorso al lavoro supplementare potrà avvenire, con il consenso del lavoratore interessato, nella misura massima stabilita dalla legge all’art. 1, secondo comma lett. e), D. lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 così come modificato dalla normativa successiva per il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, misto o verticale. | |
2. Le causali in relazione alle quali è consentito di richiedere al lavoratore a tempo parziale lo svolgimento del lavoro supplementare sono identificate nelle esigenze di incremento dell’attività di lavoro determinata da ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. | ||
3. Nel caso di superamento della misura massima di cui al punto 1) che precede dovrà essere riconosciuto al lavoratore un riposo |
compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo e, sempre per tali ore, una maggiorazione pari al 30% della quota oraria della retribuzione di cui al successivo art. 58. 4. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 che precede, in ogni altro caso, la percentuale di maggiorazione forfetaria ed onnicomprensiva sulla singola ora di lavoro supplementare è pari al 25% della quota oraria della normale retribuzione di cui al successivo art. 57. 5. Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa anche la domenica) o durante il servizio notturno verranno compensate con le sole maggiorazioni, rispettivamente, del 30% e del 40%. Tali maggiorazioni sono forfetarie ed onnicomprensive e devono essere calcolate sulla quota oraria della retribuzione di cui al successivo art. 58. 6. La variazione, in tutto o in parte, della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a tempo parziale, a fronte della previsione di clausole flessibili che dovranno essere inserite nel contratto individuale di lavoro, può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. 7. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto può avvenire, a fronte della previsione di clausole elastiche inserite nel contratto individuale di lavoro, per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo nella misura massima di 35 ore settimanali. 8. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, ai sensi e per gli effetti dei punti 6) e 7) che precedono comporta a favore del prestatore di lavoro un preavviso minimo di due giorni lavorativi che dovrà essere comunicato per iscritto, nonché il diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore che sono state oggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed omnicomprensiva pari al 10% della quota oraria della retribuzione di cui al successivo art. 58 per i primi quatto mesi successivi ad ogni intervenuto incremento o variazione. Il lavoratore a tempo parziale può recedere e, così, estinguere le clausole flessibili od elastiche già convenute, a fronte della necessità derivante: • dalla esecuzione della prestazione prevista da un diverso rapporto di lavoro a tempo parziale; • dalla paternità o dalla maternità, nei primi 15 mesi di vita del figlio naturale o adottivo; • dalla inabilità totale del coniuge o del convivente di fatto. 9. Il rifiuto da parte del lavoratore di aderire alle clausole flessibili ed elastiche non costituisce infrazione disciplinare e non può essere motivo di licenziamento. 10. Il periodo di comporto di malattia è quello previsto per il lavoratore a tempo pieno, con riproporzionamento del trattamento economico per il lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale. Per il lavoro a tempo parziale verticale o misto il periodo di comporto viene determinato riproporzionandolo in relazione alle giornate di effettivo lavoro. 11. Il lavoratore a tempo parziale, che ne faccia espressa richiesta in forma scritta, deve essere preferito nelle nuove assunzioni a tempo pieno che il datore di lavoro intenda effettuare per le stesse ed identiche mansioni. | ||
CCNL DIPENDENTI STUDI PROFESSIONALI CONTABILI | Artt. 19, 35-47, e 128 | Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, per cui ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento della intera obbligazione. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente |
Data di stipulazione 23 luglio 2004; | CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. I lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, informando preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale. Negli studi contabili dotati di rilevazione automatica delle presenze non vi è obbligo di preventiva informazione. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro. Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, salvo che il datore di lavoro chieda al lavoratore superstite, che si renda disponibile, di adempiere l’obbligazione lavorativa, in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi del presente CCNL. In caso di licenziamento per motivi disciplinari di uno dei lavoratori coobbligati il lavoratore superstite potrà, entro 7 giorni dall’evento, proporre al datore di lavoro un candidato alla sostituzione del lavoratore licenziato. In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del sostituto anche il rapporto di lavoro del lavoratore superstite si estingue ai sensi dell’art. 41, comma 5, D.lgs. 10.9.03 n. 276. Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le XX.XX. firmatarie il presente CCNL a livello territoriale, sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale. Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, nell’intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue: • per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto; • il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire il raccordo fra i flussi di attività dello studio con la composizione dell’organico oltreché come risposta a esigenze dei lavoratori anche già occupati; • l’instaurazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore e dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: o le mansioni, la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti nello studio; o il periodo di prova per i nuovi assunti. I genitori o tutori legali di disabile grave, con disabilità comprovata dai Servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori. | |
CCNL DIPENDENTI DA AZIENDE DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO (CONF TERZIARIO) | Art. 33 | |
Data di stipulazione 24 luglio 2004 |
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: • volontarietà delle parti; • reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze di studio e quanto sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti; • priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto a eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni; • applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso; • volontarietà delle parti in caso di modifiche della articolazione dell’orario concordata. Per lavoro supplementare si intende quello prestato dal lavoratore part-time fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del comma 4, art. 5, legge n. 863/84, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 72 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative: • eventuale intensificazione della attività lavorativa dello studio; • particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfettaria è convenzionalmente determinata nella misura del 35%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione cui all’art. 75, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito. Per le lavoratrici - o i lavoratori - che esercitino la patria potestà su minori e non abbiano, all’interno del nucleo familiare convivente, l’altro genitore, gli studi contabili riconosceranno un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria. | ||
CCNL DIPENDENTI DA AZIENDE DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO (CONF TERZIARIO) | Artt. 113- 121 | PART-TIME TEMPORANEO PER MALATTIA O ASSISTENZA Nell’ottica di facilitare il superamento di specifici momenti di difficoltà da parte del lavoratore, le Parti stipulanti il presente CCNL hanno inteso definire uno strumento che riducendo il carico di lavoro, in via temporanea, faciliti il successivo reinserimento del lavoratore colpito o da malattia o da gravi emergenze familiari. |
Data di stipulazione 24 luglio 2004 | A tal fine le Parti hanno individuato nel part-time temporaneo lo strumento più rispondente ai su esposti obiettivi. Le Parti riconfermano che, salvo la durata temporale, i rapporti di lavoro regolati dal presente titolo sono in tutto e per tutto assimilabili a quelli definiti e normati nella fattispecie del part-time dal presente CCNL. I lavoratori potranno richiedere la riduzione temporanea dell’orario di lavoro per periodi di 3 o 6 mesi, rinnovabili a richiesta del lavoratore, sino ad un massimo di 36 mesi - cumulabili anche in diverse richieste non tutte cronologicamente collegate. Tutte le comunicazioni inerenti la richiesta della riduzione e le eventuali sue proroghe andranno effettuate mediante raccomandata r/r. Possono utilizzare il part-time temporaneo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, che rientrino nelle seguenti categorie: • malati oncologici; • assistenza agli anziani; • genitore o tutore legale di minore di anni 3; • genitore o tutore legale di minore di anni 14 portatore di handicap; Per malati oncologici si intendono i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che risultino affetti da malattie oncologiche e che dopo la prima fase di cure necessitino o di un periodo di minore stress da lavoro o di effettuare cicli di cure successive atte a garantire la completa guarigione. Per la richiesta del part-time temporaneo il lavoratore dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dal Centro sanitario che lo ha in cura; nella documentazione non dovranno essere riportate da parte dei sanitari altre indicazioni salvo quella di affezione oncologica. Per assistenza ad anziani conviventi, si intendono i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che convivano con anziani - legati da vincolo di parentela - che risultino non più autosufficienti. Per la richiesta del part-time temporaneo il lavoratore dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dal Centro sanitario che ha in assistenza l’anziano e analoga documentazione, non sostituibile con autocertificazione - della effettiva convivenza tra lavoratore ed anziano. Per assistenza di minori di anni 3 a carico, si intende il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, che esercitando la patria potestà sul minore ed essendo quindi il solo genitore convivente con il minore, intenda assisterlo sino al compimento dell’età per l’iscrizione nelle scuole materne. Per la richiesta del part-time temporaneo il lavoratore dovrà produrre l’atto di nascita del minore, la certificazione inerente e la |
documentazione comprovante la sua natura di genitore unico, quale a titolo esemplificativo: atto di morte dell’altro genitore, sentenza di divorzio con assegnazione giudiziale del minore, sentenza di separazione legale con assegnazione giudiziale del minore, atto di affidamento per i tutori legali, certificazione comprovante la fattispecie del padre ignoto. Per assistenza di minore di anni 14 portatore di handicap, si intende il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, che intenda assistere un minore portatore di handicap su cui eserciti la patria potestà o comunque la tutela legale sino al compimento del 14° anno di età per l’iscrizione nelle scuole materne. Per la richiesta del part-time temporaneo il lavoratore dovrà produrre idonea documentazione comprovante l’effettivo stato di handicap psichico-fisico-motorio o intellettivo del minore. Ai lavoratori che, terminati i 36 mesi di massima durata del part-time temporaneo, facciano richiesta di passaggio definitivo all’orario ridotto, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza nel passaggio, sempre che le esigenze organizzative della impresa lo consentano. In caso di richiesta da parte del lavoratore in part-time temporaneo di interrompere la prestazione lavorativa ridotta prima della sua naturale scadenza, è facoltà della azienda valuterà positivamente la domanda, sempre che non si sia provveduto ad effettuare una assunzione a tempo determinato per la copertura delle ore lavorative mancanti. | ||
CCNL OCCHIALI | Xxxxxxx | Le Parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale - intendendosi per tale il rapporto ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto - può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità e articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle aziende e del lavoratore. |
Data di stipulazione 24 giugno 2004; | Con cadenza annuale il datore di lavoro informerà la RSU sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà il ricorso al lavoro supplementare. | |
Le Parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale nell’ambito di un corretto utilizzo di questo istituto e nell’intento di agevolare la soluzione dei problemi di carattere sociale per i lavoratori e organizzativi per le aziende. | ||
CCNL INDUSTRIE FIBRE TESSILI | Artt. 42 e 43 | Pertanto, ove non osti la infungibilità delle mansioni svolte, le aziende valuteranno positivamente, anche con modalità definite a livello aziendale, l’accoglimento di richieste per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, entro il limite complessivo del 10% del personale in forza a tempo indeterminato. |
Data di stipulazione 28 maggio 2004; | A fronte di oggettivi ostacoli di carattere organizzativo che impediscano l’accoglimento di tali richieste di lavoro a tempo parziale, sarà condotto a livello aziendale un esame congiunto delle parti interessate per individuare la possibilità di idonee soluzioni. Tra tali possibilità può rientrare il ricorso a particolari strumenti del mercato del lavoro, anche al fine di superare l’ostacolo della infungibilità delle mansioni. | |
CCNL ATTIVITÀ DI LAVANDERIA | Artt. 29 e 41 | In particolare le aziende, entro il limite complessivo dell’8%, accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata nonché, ove non osti la infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all’attività aziendale e per la |
INDUSTRIALE (APPLICATO ANCHE ALLE AZIENDE INDUSTRIALI ESERCENTI L’ATTIVITÀ DI PULITURA A SECCO, TINTORIA DI ABITI, SMACCHIATORIA E STIRERIA IN GENERE) | durata degli stessi. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l’AUSL territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Le trasformazioni effettuate per tale causale non sono considerate ai fini del raggiungimento del limite dell’8% di cui al comma 6) del presente articolo. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa. | |
Data di stipulazione 16 dicembre 2003; | Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le Parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno. | |
La trasformazione può anche essere pattuita per una durata determinata. | ||
CCNL INDUSTRIE DELLA FILIERA TESSILE | Artt. 42 e 43 | Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale da parte dell’azienda, quest’ultima comunicherà al personale in forza nell’unità produttiva sita nello stesso ambito comunale in cui dovrà operare la nuova assunzione, la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale prendendo in considerazione eventuali candidature da parte di personale in forza a tempo pieno in azienda. |
Data di stipulazione | Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale (quando la riduzione di orario è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro), verticale (quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno) o misto (quando si realizza secondo una combinazione di tali modalità. | |
28 maggio 2004; | Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto ai fini probatori. In esso devono essere indicate le mansioni, l’orario di lavoro e la sua distribuzione articolata nel corso della settimana, mese o anno, nonché gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno. | |
CCNL INDUSTRIA CALZATURE | Artt. 24 e 37 | Per il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova, di cui al comma 1), art. 18 del presente CCNL, dovrà essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 22 giornate lavorative e per ogni settimana 5 giornate lavorative, ovvero, per i cicli di 6 ore su 6 giorni, 26 giornate lavorative per ogni mese e 6 giornate lavorative per ogni settimana . |
Data di stipulazione 18 maggio 2004; | La retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all’orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno o a quello superiore effettuato nell’ambito dell’orario ordinario contrattuale ai sensi del precedente comma. | |
CCNL PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA DEL | Artt. 33 e 33 bis | In considerazione delle specifiche esigenze tecniche, organizzative produttive e sostitutive che caratterizzano il settore è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell’orario a tempo pieno settimanale, di cui all’art. 29 del presente CCNL. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa, con il consenso del lavoratore interessato, entro i limiti riportati al comma precedente, nelle seguenti fattispecie: |
SETTORE MANIFATTURIERO DELLE PELLI | Rinnovo | • incrementi di attività produttiva, necessità di campionario, di inventario, di confezionamento e di spedizione del prodotto; • esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti; |
• esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo; | ||
Data di stipulazione | • esigenze di formazione e istruzione interna dei lavoratori neo-assunti, nonché dei giovani in tirocinio formativo; | |
24 giugno 2004 | • esigenze di adeguamento dei programmi informatici aziendali; | |
• esigenze di supporto tecnico nel campo dell’igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici; | ||
• attività di riparazione e manutenzione sia ordinaria sia straordinaria; | ||
• stati di necessità. | ||
Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente nella misura del 24% per comprendervi l’incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti. | ||
Inoltre è facoltà delle Parti di apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale clausole che consentano da parte del datore di lavoro la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche) e/o la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili). In tal caso, nell’accordo individuale, datore di lavoro e prestatore di lavoro dovranno concordare: condizioni e modalità di attuazione, preavviso e specifiche compensazioni e, per le sole clausole elastiche, limiti di massima variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. Tali clausole elastiche o flessibili non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dai commi 6) e 7) del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate. | ||
Nel caso di clausole flessibili e/o elastiche l’azienda accoglierà la richiesta del lavoratore di sospensione temporanea della utilizzabilità di tali clausole in coincidenza di sopravvenuti e preventivamente comunicati gravi e comprovati problemi di salute del richiedente ovvero di necessità di assistenza continua del coniuge e dei parenti di 1° grado, adeguatamente documentata, qualora l’applicazione di tali clausole risulti pregiudizievole. | ||
In caso di part-time verticale il periodo di comporto, con riferimento sia al periodo di 13 mesi di assenza del lavoratore sia al periodo di 30 mesi durante il quale esso è computato, verrà proporzionalmente ridotto in relazione al minore orario settimanale, mensile o annuale pattuito. | ||
Con il contratto di lavoro ripartito, di cui le Parti riconoscono il ruolo nella ricerca di flessibilità e opportunità lavorative, due assumono in solido l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa restando singolarmente responsabili per l’adempimento dell’intero obbligo contrattuale. | ||
Il contratto di lavoro ripartito si stipula per iscritto e deve recare espressamente il nominativo dei lavoratori interessati, nonché il consenso di ciascuno a questa particolare tipologia contrattuale. | ||
Nel contratto di lavoro ripartito sono indicati la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori coobbligati, ferma restando la possibilità per gli stessi di |
determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro, previa comunicazione al datore di lavoro di norma con almeno 1 settimana di preavviso. Le sostituzioni o variazioni che non comportano modifiche durature all’orario concordato devono essere comunicate al datore di lavoro con 1 giorno di preavviso. In ogni caso di assenza di uno dei lavoratori coobbligati, fatta eccezione per le ferie collettive, l’obbligo della prestazione si trasferisce sull’altro lavoratore coobbligato, che è pertanto tenuto a sostituire l’assente. L’avvicendamento tra i lavoratori coobbligati dovrà avvenire senza interruzioni dell’attività condivisa. Solo in caso di oggettivo impedimento connesso a malattia o infortunio non sul lavoro per i quali uno dei lavoratori coobbligati non sia in grado di avvisare tempestivamente l’altro lavoratore coobbligato, la sostituzione è consentita entro il giorno successivo a quello in cui si è manifestata l’assenza. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, le assenze dovute al godimento di ferie, permessi (ivi compresi quelli di cui all’art. 36 “Banca delle ore individuale”), permessi per riduzione di orario, ex festività e aspettative dovranno essere comunicate anche all’azienda con almeno 2 giorni di preavviso. L’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro deve altresì essere comunicata all’azienda con le stesse modalità previste per la generalità dei lavoratori dal presente contratto. La retribuzione mensile verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato, con eventuale conguaglio annuale per gli scostamenti riferiti agli istituti indiretti e differiti. La retribuzione delle ore di assenza per il godimento dei vari istituti contrattuali e di legge viene calcolata sulla base della prestazione lavorativa concordata nel contratto di lavoro ripartito. Viene considerato lavoro straordinario la prestazione lavorativa protrattasi oltre l’orario complessivo settimanale di 40 ore per il quale sono coobbligati i lavoratori. E’ applicabile anche al lavoro ripartito la disciplina della flessibilità di orario del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario e per flessibilità spettano al lavoratore che ha prolungato la propria prestazione oltre la durata dell’orario complessivo settimanale. In caso di applicazione di sanzioni disciplinari concretantesi nella sospensione di uno dei lavoratori coobbligati, l’altro è tenuto a sostituire il lavoratore sospeso durante tutto il tempo di applicazione della sanzione. In caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro di uno dei lavoratori coobbligati, l’altro è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell’orario per il quale i lavoratori erano coobbligati. In tal caso le parti possono concordare la trasformazione del rapporto condiviso in rapporto di lavoro a tempo pieno. Il lavoratore residuo e il datore di lavoro possono altresì accordarsi per prevedere il subentro di un nuovo lavoratore nel contratto di lavoro ripartito. In caso di assenza di lunga durata di uno dei lavoratori coobbligati, ad esempio per malattia, maternità o infortunio, fermo restando che il lavoratore residuo è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell’intero orario complessivamente pattuito, azienda e lavoratori potranno valutare la situazione venutasi a creare e potranno concordare il subentro temporaneo di un nuovo lavoratore nel contratto di lavoro ripartito. In deroga a quanto specificamente previsto dal presente contratto, la maturazione dei ratei mensili di 13a mensilità, di ferie, di permessi per ex festività e per riduzione di orario avverrà in misura direttamente proporzionale al lavoro svolto dal lavoratore coobbligato in ciascun mese. | ||
CCNL PORTUALI | Art. 63 | Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall’ art.5 del presente contratto. |
Data di stipulazione Luglio 2005 | Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per il personale a tempo pieno. Il rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le seguenti modalità: a. tempo parziale di tipo orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno; b. tempo parziale di tipo verticale: con prestazione lavorativa . a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c. tempo parziale di tipo misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a) e b), che contempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a orario ridotto sia di non lavoro. Le Aziende/A.P. informeranno annualmente le RSU/RSA e/o rappresentanze sindacali delle Ooss stipulanti il presente contratto, sull’utilizzo dei contratti di part time e sul loro andamento anche in relazione al ricorso al lavoro supplementare/ straordinario. Le tipologie di part-time possono costituirsi di norma con durata della prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali. In caso di part-time orizzontale la prestazione giornaliera sarà di tipo continuativo. Ai sensi della normativa vigente nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi. Nel caso di prestazioni lavorative in turni, l’indicazione di cui al precedente comma riguarderà la collocazione dell’orario nell’ambito del turno e secondo l’andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turni continui e avvicendati in cui verrà programmata la prestazione a tempo parziale. Tale articolazione dell’orario non configura fattispecie di modalità flessibile di cui al successivo comma. Con riferimento alle normative vigenti il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, come stabilita ai precedenti commi, quando lo stesso sia stipulato a tempo indeterminato e in caso di assunzione a termine per sostituzione di personale assente. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate - oltre alle modalità flessibili - anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita. L’adozione da parte dell’azienda delle modalità flessibili nonché delle modalità elastiche di cui ai commi precedenti è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il datore di lavoro potrà modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a condizione che il lavoratore dia il consenso con specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza dei componenti della RSU/RSA e/o rappresentanze sindacali delle XX.XX., stipulanti il presente contratto, indicate dal lavoratore; l’eventuale rifiuto del lavoratore già in forza non integra gli estremi per alcuna sanzione disciplinare o gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto il datore di lavoro potrà modificare in aumento la durata delle prestazioni lavorative, nel limite massimo del 20% della durata annua del contratto a tempo parziale concordato, a condizione che il lavoratore dia il consenso con specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza dei componenti della RSU/RSA e/o rappresentanze sindacali delle XX.XX., stipulanti il presente contratto, indicate dal |
lavoratore ; l’eventuale rifiuto del lavoratore già in forze non integra gli estremi per alcuna sanzione disciplinare o gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. L’eventuale esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa sino al limite del lavoro supplementare, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro, un preavviso di 48 ore, nonché, il diritto ad una compensazione economica nella misura del 10% di maggiorazione della quota oraria della retribuzione per ogni ora prestata al di fuori degli orari o degli schemi già concordati nella lettera di instaurazione del rapporto o in una successiva modificazione. E’ riconosciuta al lavoratore la facoltà di sospendere temporaneamente l’efficacia della pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche decorsi cinque mesi dalla loro accettazione ed in presenza di necessità oggettive sopravvenute a tale accettazione rientranti nella seguente elencazione tassativa, ove ne sia dimostrabile da parte del lavoratore l’incompatibilità con lo spostamento e con l’ampliamento dell’orario di lavoro: 1. assistenza di parenti di primo grado portatori di handicap certificato dalla competente ASL; 2. assistenza di parenti di primo grado durante patologie oncologiche od in occasione del ricovero ospedaliero per interventi chirurgici certificati dalla competente ASL; 3. affidamento in esclusiva di minori in età scolare fino al compimento del 15° anno. 4. necessità di attendere ad altro rapporto di lavoro dipendente regolarmente instaurato con un minimo di 10 ore settimanali. 5. Eventuali sopravvenute inidoneità allo svolgimento del rapporto di lavoro parziale con l’applicazione delle clausole flessibili ed elastiche che riguardino lo stesso lavoratore saranno regolate attraverso la procedura prevista dall’art. 17 c. 2 e 3 della legge n. 626/1994. Venuta meno la necessità di cui alla precedente elencazione riprenderà efficacia la pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche già sottoscritte. L’esercizio della facoltà di cui sopra secondo le modalità ivi specificate, da richiedersi in forma scritta, non determina in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari; la sospensione dell’efficacia delle suddette clausole dovrà realizzarsi entro un mese dall’esercizio di tale facoltà. Resta in ogni caso salva la possibilità, per le aziende e per i lavoratori, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche e/o flessibili. E’ facoltà dell’Azienda richiedere prestazioni di lavoro supplementare/straordinario in presenza di specifiche esigenze di servizio. Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare/straordinario non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoro supplementare sarà retribuito con la maggiorazione del 18%. Il lavoro straordinario sarà retribuito con la maggiorazione contrattuale prevista per il lavoro a tempo pieno. Il numero massimo delle ore di lavoro supplementare / straordinario effettuabili non potrà superare, in ogni anno solare e mensilmente, il limite massimo complessivo del 20% della prestazione concordata e comunque non potrà superare quanto previsto per i lavoratori a |
tempo pieno. In sede aziendale, su richiesta del dipendente e col consenso del datore di lavoro, potrà avvenire un consolidamento, nell’orario di lavoro, del lavoro supplementare e/o straordinario svolto in via non meramente occasionale, previa verifica sull’utilizzo delle prestazioni stesse effettuate dal lavoratore per più di 12 mesi. La conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, mediante la sottoscrizione di apposito contratto. Le parti possono anche stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario prevedendone una durata predeterminata. Il contratto è sottoscritto dal dipendente e dall’azienda/AP e diviene esecutivo il primo giorno del mese successivo. Analogo contratto è sottoscritto in caso di nuove assunzioni a part time, ma con decorrenza dall’assunzione stessa. L’eventuale rifiuto del lavoratore di trasformare il lavoro da tempo parziale in lavoro a tempo pieno o viceversa non integra gli estremi per alcuna sanzione disciplinare né gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno, ove gli stessi siano disponibili ad accettare le eventuali clausole di elasticità e flessibilità che dovessero essere dichiarate dall’azienda /A.P.. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia l’accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto. Nell’esame delle domande pervenute, l’azienda/A.P. terrà conto dei motivi prioritariamente di seguito specificati: • figli in tenera età ( fino al compimento dell’ottavo anno di età) o che necessitano di particolari cure e assistenza ( portatori di handicap, con problemi di salute, adottati o affidati in età scolare ), anche in relazione al loro numero; • presenza di congiunti, parenti o conviventi portatori di handicap, ovvero non autosufficienti che necessitino di assistenza; • problemi di salute personale, che limitano la possibilità di una costante presenza giornaliera, o la presenza per l’orario giornaliero completo; • motivi di studio ( relativi alla frequenza di corsi regolari di studio di cui all’art.29 - permessi per motivo di studio - ) fino ad un limite massimo del 2% sul totale dei lavoratori a tempo indeterminato. A parità di condizioni, l’azienda/A.P. terrà conto della maggiore anzianità di servizio. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, ovvero colpiti da effetti invalidanti di terapie salvavita, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, accertata da medico competente o da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano richiesta, assunti a tempo parziale e indeterminato in attività presso unità produttive site nello stesso |
ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni per le quali è prevista l’assunzione A parità di condizioni, il diritto di precedenza potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non può eccedere il 20% (con arrotondamento all’unità superiore). Ai soli fini delle disposizioni che disciplinano l’esercizio dell’attività sindacale (artt. 19-27 legge 300/70), i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, qualunque sia la durata della loro prestazione lavorativa. Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali dettate per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della durata ridotta della prestazione e delle peculiarità del suo svolgimento. Gli elementi della retribuzione che costituiscono il trattamento economico vanno corrisposti in misura proporzionale alla durata della prestazione a tempo parziale rispetto a quella a tempo pieno ed inoltre si specifica che: • per gli effetti collegati all’anzianità di servizio ( scatti ) il periodo trascorso a tempo parziale vale per intero ai fini della maturazione del diritto, mentre l’aumento è attribuito in proporzione ridotta in funzione della durata della prestazione lavorativa. I dipendenti con rapporto a tempo parziale hanno diritto ad un numero di giornate di ferie: a. pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, se il tempo parziale è orizzontale; b. proporzionale alle giornate di lavoro prestate, se il tempo parziale è verticale. Le festività cadenti nel periodo in cui il lavoratore è a tempo parziale dovranno essere corrisposte come previsto dal contratto proporzionandone la retribuzione alla ridotta prestazione. | ||
CCNL DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ CIMITERIALI | Artt. 51 e 56 | Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di: • favorire la flessibilità della forza lavoro in rapporto alla attività della Datrice; • consentire il soddisfacimento di esigenze individuali dei lavoratori, ferme restando le esigenze della Datrice. Il rapporto a tempo parziale potrà essere applicato nelle singole Datrici secondo la volontà di entrambe le parti. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa. In caso di assunzione del personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza, per le medesime mansioni o mansioni similari, nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il datore di lavoro o il lavoratore possono chiedere la trasformazione del lavoro a tempo pieno in lavoro part-time e viceversa. Qualora la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro provenga dal lavoratore la Datrice risponderà entro 30 giorni. L’eventuale risposta negativa, su richiesta del lavoratore, dovrà essere comunicata anche alle rappresentanze sindacali. In caso di nuova assunzione la Datrice comunicherà le proprie intenzioni a mezzo affissione in bacheca in luogo accessibile a tutti i lavoratori; i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno o |
Data di stipulazione | ||
12 luglio 2004 |
viceversa dovranno esprimere la propria opzione entro 15 giorni dalla affissione. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, lo stesso potrà anche avere una durata predeterminata che di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. Assunzioni a tempo parziale o modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. L’assunzione del lavoratore a tempo parziale o la modifica del contratto individuale di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovrà avvenire per iscritto. Nella lettera (di assunzione o di modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time) dovranno essere specificati: • l’eventuale periodo di prova, nel caso di nuova assunzione; • la durata e collocazione della prestazione, con riferimento al giorno/settimana/mese/anno; • la qualifica assegnata; • le eventuali clausole elastiche e di flessibilità che devono essere espressamente oggetto di patto scritto. In questa fase il lavoratore a richiesta potrà essere assistito da un rappresentante sindacale anche della azienda. Clausole elastiche e di flessibilità. Clausole flessibili e cioè accordi tra le parti, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale aziendale, possono essere stipulati, per tutti i tipi di part-time, per modificare la sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, prescindendo da quella originariamente concordata con il lavoratore, previa definizione della fascia entro la quale la prestazione potrà essere ricollocata con preavviso minimo di 48 ore, ma sempre nel rispetto dei presupposti di legge. Clausole elastiche che consentono di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, possono essere stabilite nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato con i presupposti suindicati, ma sempre nel rispetto dei presupposti di legge. Per le prestazioni lavorative effettuate in virtù di clausole elastiche è prevista una maggiorazione del 2% della prestazione lavorativa. Qualora la variazione riguardasse complessivamente più del 30% dell’orario normale individuale mensile, la rivalutazione riguarderà l’intera retribuzione mensile. Per giustificati motivi il lavoratore ha diritto di denunciare il patto di elasticità e/o flessibilità, fatto salvo un preavviso al datore di lavoro di almeno 15 giorni, trascorso un periodo non inferiore a 6 mesi dalla firma della clausola. Orario. Il lavoro a orario ridotto potrà svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Il minimo settimanale dell’orario di lavoro non può essere inferiore a 12 ore. Per far fronte a specifiche esigenze organizzative e produttive è possibile la prestazione lavorativa eccedente l’orario ridotto concordato. Qualora non sia possibile il raggiungimento del minimo di ore settimanali sopra indicato in un’unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove l’impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva e organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni derivanti dalla acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, le Datrici, in relazione alle |
esigenze tecnico-produttive, ricercheranno, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali territoriali, soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale part-time, previo consenso del lavoratore. E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario settimanale del lavoratore assunto con contratto part-time e comunque secondo la legislazione vigente. Non è motivo di licenziamento il rifiuto a prestare lavoro supplementare. Non è causa di sanzioni disciplinari il rifiuto di prestare lavoro supplementare se deriva da giustificato motivo. Si intende per lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l’orario massimo consentito per il lavoro supplementare. La variazione in aumento dell’orario potrà essere gestita mediante il ricorso a clausole elastiche per part-time verticale o misto ovvero al lavoro supplementare in ogni caso. 1) Le Imprese possono costituire rapporti di lavoro ripartito. 2) Con tale tipo di contratto 2 o più lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa, in relazione alla quale ciascuno è personalmente e direttamente responsabile della esecuzione della intera prestazione. 3) I lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento eventuali sostituzioni tra loro e di modificare la collocazione temporale dell’orario di lavoro, mentre sono vietate le sostituzioni con terzi, salvo consenso preventivo della Datrice. 4) Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui sopra, i lavoratori potranno determinare in accordo con il datore di lavoro e in forma scritta nel contratto individuale di lavoro l’articolazione della prestazione secondo le seguenti condizioni: • uno dei due lavoratori non potrà avere un debito orario settimanale inferiore alle 15 ore; • in caso di lavoro ripartito su base plurisettimanale, mensile o annua il debito orario settimanale di cui al punto precedente viene proporzionalmente ricalcolato; • in caso di qualsiasi impedimento di uno dei due lavoratori, l’altro si impegna a completare la prestazione nel rispetto del debito orario; • in caso di licenziamento di uno dei due lavoratori, per qualsiasi causa, si estingue e risolve il contratto di lavoro ripartito anche con l’altro lavoratore. 5) Al personale con contratto di lavoro ripartito si applica il presente contratto in tutte le sue parti proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita. 6) Per quanto non espressamente previsto, si richiama espressamente il contenuto degli artt. 41-45, D.lgs. n. 276/03 e la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile. | ||
CCNL SOCI E DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE ESERCENTI AUTOTRASPORTO, SPEDIZIONE MERCI E | Artt. 14 e 18 | 1) Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL. Il rapporto a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana o dell’anno e nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei soci e dei lavoratori. Questo contratto può essere esteso anche ai soci e ai dipendenti assunti a tempo determinato o con contratto di inserimento o di apprendistato. Il rapporto di lavoro part-time può essere di tipo: |
LOGISTICA Data di stipulazione 5 giugno 2006 | (a) orizzontale: ad orario di lavoro giornaliero ridotto; (b) verticale: a tempo pieno nell’arco della giornata, ma solo per determinati periodi della settimana, del mese o dell’anno; (c) misto: per periodi, orizzontale e per altri, verticale. Il contratto a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e ai fini della prova valgono i periodi previsti per gli eguali livelli a tempo pieno previsti dal presente CCNL. Nel contratto individuale deve essere indicata la collocazione oraria della prestazione riferita al giorno, alla settimana e al mese. Possono essere previste clausole flessibili o elastiche. Nel contratto a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, la cooperativa ha facoltà di richiedere al socio e al dipendente lo svolgimento di prestazioni supplementari (lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale) nei limiti dell’orario a tempo pieno. Il lavoro supplementare può essere richiesto anche per i soci e dipendenti con contratto a tempo parziale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale anche a tempo determinato è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. La maggiorazione retributiva è quella prevista all’art. 46 del presente contratto. E’ possibile, per necessità aziendali, modificare la collocazione temporanea per ogni forma di contratto a tempo parziale (clausola flessibile). Le suddette necessità vanno illustrate al dipendente e socio-lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni. Con l’accordo tra le parti il rapporto può trasformarsi da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. Nel primo caso va stipulato in forma scritta e convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali e nello stesso ambito territoriale non è ammesso il diritto di precedenza a favore dei soci e dipendenti con contratto a tempo parziale. La retribuzione, nonché i vari istituti contrattuali vengono calcolati proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate, salvo diversa pattuizione tra le parti. 2) I soci e i lavoratori dipendenti, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti, riconosciuti dal Servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri soci e lavoratori dipendenti. Per i soci e i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciuto dalla ASL, hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno. La contrattazione territoriale aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione, a 2 o più lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (job-sharing), tenendo presente che i due soci o lavoratori: (a) assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa. Pertanto ogni socio o lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento della intera obbligazione lavorativa; (b) hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità della presunzione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta all’altro obbligato; (c) eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i soci o i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro; |
(d) le dimissioni o il licenziamento di uno dei soci o lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale salvo diversa intesa tra le parti. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta della cooperativa, l’altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un contratto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 CC; (e) il socio o il lavoratore che stipula un contratto di lavoro ripartito non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al prestatore di lavoro subordinato, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza di criteri di classificazione stabiliti dal presente CCNL. | ||
CCNL DIPENDENTI SOCIETÀ E CONSORZI CONCESSIONARI DI AUTOSTRADE E TRAFORI | Art. 3 | 1. La Società può procedere all’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il cui svolgimento si realizza con le seguenti modalità: a) orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall’art. 9 per il personale a tempo pieno; b) verticale: con prestazione di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; |
Data di stipulazione | c) misto: con la combinazione delle 2 modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lett. a) e b). | |
16 febbraio 2000 | Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche in attività lavorative in turno. | |
Il personale a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine. | ||
2. Il personale a tempo parziale, impiegato in ogni unità produttiva, non può eccedere ogni anno il 20% del personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente nelle Società con più di mille dipendenti e il 30% nelle altre. A decorrere dal 16.2.00 i lavoratori di cui alla lett. a), punto 3, del presente articolo assunti in sostituzione di personale a tempo pieno per svolgerne l’intera prestazione in turni continui ed avvicendati non vengono conteggiati ai fini della percentuale di cui al comma che precede. Di tali assunzioni verrà data informazione alla RSU. | ||
3. La Società fissa, all’atto dell’assunzione, la durata della prestazione a tempo parziale, che non sarà inferiore a: | ||
a) 80 ore, nel caso di orario distribuito su base mensile; | ||
b) 880 ore, nel caso di orario distribuito nel corso dell’anno, anche limitatamente ad alcuni periodi di esso. | ||
La durata della prestazione minima giornaliera continuativa che tale personale può essere chiamato a svolgere è fissata in 4 ore. | ||
4. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.lgs. 25.2.00 n. 61, nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fermo restando quanto stabilito al successivo punto 5. In particolare, per quanto concerne la collocazione della prestazione, la Società indicherà - nella lettera di assunzione ovvero con apposita comunicazione al personale a tempo parziale in servizio al 16.2.00 - le ore giornaliere nelle quali va effettuata, in rapporto alle esigenze aziendali, la prestazione a tempo parziale. Nel caso di prestazioni lavorative in turni tale indicazione riguarderà la collocazione dell’orario nell’ambito del turno e secondo l’andamento dello stesso, ovvero gli schemi di turno in cui verrà programmata, ai sensi del punto 3, art. 9, la prestazione a tempo parziale; tale articolazione dell’orario non configura fattispecie di clausola elastica di cui al successivo punto 5. | ||
5. Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 3, commi 7 e ss., D.lgs. 25.2.00 n. 61, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità elastiche che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa. La |
disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale ai sensi del comma che precede richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico atto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, che conterrà le indicazione di cui al comma 9 del citato art. 3. La variazione della collocazione della prestazione lavorativa, di cui al presente punto, deve essere comunicata dalla Società con un preavviso di almeno 10 giorni di calendario. Per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio di tale potere da parte della Società, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la maggiorazione del 10% della quota oraria della retribuzione globale di fatto, intendendosi, a questi effetti, quella di cui al punto 1, art. 22, aumentata di 1/12 di 13a e di 1/12 di premio annuo, determinati sui valori in vigore al momento dell’effettuazione della prestazione. Decorsi 5 mesi dalla stipulazione del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dandone alla Società un preavviso di 1 mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma; d) frequenza a corsi di studio o di formazione legalmente riconosciuti. Resta in ogni caso salva la possibilità, per la Società e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche. 6. Con riferimento a quanto previsto all’art. 3, comma 2, D.lgs. 25.2.00, n. 61, è facoltà dell’azienda richiedere e del lavoratore accettare prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a: • necessità, sia saltuarie che ricorrenti, derivanti da incrementi di attività produttiva; • sostituzione di personale dipendente assente per qualsiasi causa. Le ore di lavoro supplementare, che sono retribuite come ore ordinarie, possono essere effettuate: • oltre il normale orario giornaliero ridotto, fino al limite massimo giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno; • nelle giornate nelle quali non sia prevista prestazione di lavoro, ancorché ricadenti, per il lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, al di fuori dei periodi predeterminati ai sensi dei punti 1 e 4 del presente articolo. Le prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per tali quelle eccedenti la prestazione minima concordata, non potranno superare, nell’arco di ciascun quadrimestre, il limite massimo di 140 ore dall’1.5.00, 128 ore dall’1.1.01, 120 ore dall’1.1.02 e 104 ore dall’1.1.03. Per il personale a tempo parziale assunto successivamente al 16.2.00 il limite massimo quadrimestrale di lavoro supplementare è fissato in 104 ore; per i lavoratori di cui alla lett. b) del precedente punto 3 il limite è annuale e fissato in 312 ore. Per il personale a tempo parziale in forza al 16.2.00 la cui distribuzione dell’orario è fissata sulla base mensile di 104 ore il limite massimo bimestrale è pari a 60 ore dall’1.5.00 e a 52 ore dall’1.1.03. Fermo restando quanto previsto al presente punto, a decorrere dall’1.5.00 la prestazione di lavoro complessiva - determinata dalla sommatoria delle ore di prestazione ordinaria e di quelle di lavoro supplementare - non potrà superare il limite massimo mensile di 160 ore. Eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre i limiti quadrimestrali, bimestrali o annuali di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente punto daranno luogo - in sostituzione del |
relativo pagamento - alla trasformazione delle corrispondenti ore eccedenti in riposi compensativi. Resta ferma la sola corresponsione della maggiorazione del 50% della retribuzione oraria globale di fatto, intendendosi, a questi effetti, quella di cui al punto 1, art. 22, aumentata di 1/12 di 13a e di 1/12 di premio annuo, determinati sui valori in vigore al momento dell’effettuazione della prestazione. I riposi compensativi di cui sopra confluiscono nella Banca ore di cui all’art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo. Resta inteso che i riposi in questione verranno attribuiti nell’ambito delle prestazioni di lavoro programmate. Il trattamento di cui al comma precedente si applica anche alle eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate dai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale oltre il massimo orario giornaliero del corrispondente lavoratore a tempo pieno, fermo restando che dette ore non concorrono al raggiungimento dei limiti massimi di lavoro supplementare. 7. Per i lavoratori a tempo parziale che svolgono la propria attività con modalità di tipo verticale si considerano lavoro straordinario le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato. A tali prestazioni si applica la normativa di cui all’art. 11 del presente contratto. 8. Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine in tutte le ipotesi consentite dalla legislazione vigente e dal presente contratto. Resta inteso che le ore di lavoro supplementare non potranno eccedere il limite massimo complessivo determinato moltiplicando 26 ore per il numero di mesi di durata del contratto. 9. Il personale a tempo parziale è retribuito in base alle retribuzioni minime stabilite per il personale a tempo pieno riproporzionate in funzione della ridotta durata della prestazione. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile e corrispettivamente il lavoratore è tenuto ad assicurare una pari prestazione mensile, fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 6 e 7. 10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, salve le esclusioni e le modifiche specificate in calce agli articoli interessati, in applicazione dei principi di non discriminazione previsti dall’art. 4, D.lgs. 25.2.00 n. 61, chiarendo le parti che le clausole del contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione. 11. Nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale trovano applicazione, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, i criteri di precedenza di cui all’art. 5, comma 2, D.lgs. 25.2.00 n. 61. A tale riguardo il lavoratore dovrà inoltrare alla Società apposita richiesta scritta e dovrà documentare la sussistenza dei carichi familiari, provvedendo a comunicare ogni ulteriore modificazione. A parità di condizioni sarà data la precedenza al più anziano d’età. In caso di passaggio da tempo parziale a tempo pieno ai fini dell’applicazione di tutti gli istituti contrattuali i periodi di servizio prestati a tempo parziale vengono computati nella misura del 60%. La frazione di mese viene computata come mese intero. 12. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato potrà fare richiesta di passare a tempo parziale. La Società si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale, sia l’accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto. Nell’esame delle domande pervenute, la Società terrà conto, in via prioritaria, delle comprovate esigenze connesse a motivi familiari per i dipendenti con figli d’età inferiore ai 3 anni e a motivi di studio. A parità di condizioni la Società terrà conto della maggiore anzianità di servizio. Qualora si renda necessario assumere personale a tempo parziale trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 5, comma 3, D.lgs. 25.2.00 n. 61. A tal fine la precedenza per il passaggio a tempo parziale, nell’ambito di ciascuna unità produttiva, viene determinata in |
funzione dell’anzianità di servizio e, a parità, della maggiore età. Resta inteso che, a decorrere dalla data del passaggio a tempo parziale trovano conseguentemente applicazione, ai fini di tutti gli istituti contrattuali, le corrispondenti norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio prestati a tempo pieno vengono computati per intero. 13. Nel corso degli incontri di cui all’art. 48, le aziende forniranno informazioni circa l’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare, con specifico riferimento a quanto previsto sub e) ed i), lett. A), punto 4) - Relazioni a livello di unità produttiva. 14. Le parti si danno atto che, con la normativa di cui al presente articolo, hanno inteso dare piena e completa applicazione alle previsioni di legge e segnatamente al disposto del D.lgs. 25.2.00 n. 61. Qualora vengano apportate modifiche legislative sulla materia del lavoro a tempo parziale, le parti s’incontreranno al fine di procedere all’armonizzazione con le stesse della disciplina contrattuale. | ||
CCNL ASSAEROPORTI Data di stipulazione 26 Luglio 2005 | Xxxxxxx | Le parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale - intendendosi per tale il rapporto ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto - può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle aziende e del lavoratore. 1) L’assunzione di personale a tempo parziale avverrà avuto riguardo alle specifiche norme di legge nonché a quanto previsto ai commi seguenti. 2) Il personale a tempo pieno, in servizio a tempo indeterminato, potrà fare richiesta di passaggio a tempo parziale, con esclusione del personale che svolge mansioni non compatibili con il lavoro a tempo parziale. La Società si riserva di accogliere le domande compatibilmente con le esigenze aziendali e senza che ciò comporti incremento di organico. Si potranno individuare, nel corso del rapporto di lavoro a tempo parziale, e previo accordo tra Azienda e lavoratore, variazioni individuali delle quantità di ore all’interno del rapporto di lavoro a tempo parziale. 3) La percentuale massima del personale a part-time non potrà superare il 35% del personale a tempo pieno da calcolarsi su base regionale con riferimento alla singola azienda. 4) Il lavoro a tempo parziale potrà essere effettuato con le seguenti modalità: a) part-time orizzontale: con presenza di durata non inferiore a 20 ore settimanali e non superiore a 30 ore settimanali, non inferiore a 4 ore giornaliere; b) part-time verticale: con presenza articolata nel corso dell’anno, anche limitatamente ad alcuni periodi di esso, e con un limite minimo di 100 giorni lavorativi annui e massimo di 200 giorni lavorativi annui; c) part-time misto: con presenza articolata nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x/x xxxxx xxxxxxxxx, x/x xxx xxxx, e/o dell’anno, con una durata settimanale non inferiore a 20 ore e con un limite minimo di 660 ore annue e massimo di 1200 ore annue. 5) I limiti di cui ai precedenti punti 3 e 4 potranno essere modificati, previo intese a livello aziendale con le competenti strutture regionali/territoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, per motivate esigenze tecnico-produttive ovvero con la RSU, laddove costituita o, ancora, con le RSA delle OOSS firmatarie il presente CNL. 6) In recepimento di quanto disposto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 61/00 e successive modifiche e integrazioni, si stabilisce che nel rapporto di lavoro a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare è ammesso fino a concorrenza del limite settimanale e annuo del |
normale orario di lavoro di cui all’art. . (orario di lavoro) del presente contratto collettivo. Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, non solo nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, ma altresì in ogni ulteriore fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato ai sensi della legislazione vigente. Si ammette inoltre, previamente concordato tra lavoratore e azienda, il ricorso al lavoro in orari e/o giorni diversi da quelli in cui si dovrebbe svolgere la prestazione contrattualmente fissata. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 3 D.Lgs. 61/00 e successive modificazioni, le causali al cui verificarsi è ammesso nei suddetti limiti il ricorso al lavoro supplementare sono da individuare nelle specifiche esigenze tecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il sistema delle gestioni aeroportuali e dell’assistenza a terra e che sono necessarie per garantire la continuità del servizio. Quanto sopra può essere esemplificato, in via non esaustiva, nelle seguenti fattispecie: esigenza di mantenimento del pubblico servizio; anomalie tecnico-operative; improvvise modifiche di attività incidenti sulla regolarità dell’erogazione del servizio anche dipendenti da anomalie di erogazione di soggetti terzi (vettori, ENAV, Enti di Stato, etc.); incrementi produttivi non prevedibili o comunque definiti nel tempo; particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di altri dipendenti; necessità non programmabili di addestramento con carattere di urgenza e per aree omogenee. Le ore di lavoro supplementare come sopra definite saranno compensate con la maggiorazione del 20% calcolata sulla retribuzione globale di fatto per le prestazioni eccedenti l’orario individuale settimanale e annuo fino alla misura del 50% dello stesso. Per le prestazioni eccedenti tale limite e fino a concorrenza con il limite massimo dell’orario a tempo pieno settimanale ed annuo di cui al primo capoverso del presente comma la maggiorazione sarà del 30%. Per retribuzione globale di fatto le parti intendono quella già individuata all’art. ., p. 3 - 3° alinea e definita retribuzione mensile di fatto. Quanto previsto dai precedenti periodi è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali di retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il TFR, in ottemperanza di quanto previsto al 4° comma dell’art. 3 del D.L.vo 61/00, come successivamente modificato ed integrato. In parziale deroga a quanto sopra previsto, eventuali prestazioni eccedenti le ore settimanali applicate per il personale a tempo pieno in ogni singola azienda verranno compensate con le maggiorazioni contrattualmente definite per il lavoro straordinario. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in essere a livello aziendale. 7) In ogni caso di rapporto di lavoro a tempo parziale le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate con le relative disposizioni contrattuali previste per il personale a tempo pieno dall’art. . (lavoro straordinario, festivo e notturno) del presente contratto collettivo. 8) L’individuazione dei regimi di orario verrà effettuata dall’Azienda in relazione alle esigenze tecnico-organizzative del settore di appartenenza e verrà comunicata alle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti ai sensi di quanto previsto dall’art. . del presente contratto. La prestazione a tempo parziale può essere organizzata secondo turni articolati programmati a rotazione e predeterminati. Tali prestazioni a tempo parziale non configurano, secondo l’accordo delle parti, una fattispecie di clausola flessibile disciplinata dall’art. 3, comma 7 del D.L.vo. 25/02/2000 n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni. Analogamente non configurano clausole flessibili le variazioni dell’orario concordato conseguenti a variazioni dell’operativo. 9) Fatto salvo quanto sopra, ai sensi dell’art. 3, commi 7 e 8 del D.L.vo n. 61/00 come successivamente modificato e integrato, in |
presenza di esigenze tecnico-produttive, anche non programmabili l’azienda ha la facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di personale a tempo parziale, dandone un preavviso ai soggetti interessati di almeno 48 ore. Le prestazioni lavorative effettuate a seguito dell’applicazione di questo comma sono compensate con una maggiorazione forfettaria, legata all’effettiva presenza, senza riflesso alcuno sugli istituti retributivi indiretti e differiti, contrattuali e legali, pari a euro 0.516 giornalieri. Ai sensi inoltre dell’art. 2120, comma 2 del C.C., la stessa non è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro con le modalità di cui al presente paragrafo richiede il consenso del lavoratore, reso con le modalità di cui all’art. 3, comma 9 D.Lgs. 61/00 e successive modifiche ed integrazioni. 10) Il personale a tempo parziale potrà richiedere il passaggio a tempo pieno, trascorsi 18 mesi, se già precedentemente in servizio a tempo pieno. Per il personale assunto a tempo parziale l’anzianità minima richiesta per il passaggio a tempo pieno è di 36 mesi. La domanda sarà valutata dall’Azienda secondo le proprie esigenze organizzative, ferma restando la possibilità di impiegare il lavoratore in altre posizioni di lavoro a parità di livello di inquadramento. 11) In caso di assunzioni di personale a tempo pieno per posizioni di identico contenuto professionale, in unità produttive site nello stesso ambito comunale, l’Azienda darà precedenza al personale a tempo parziale ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.L.vo n. 61/00 e successive modifiche ed integrazioni. 12) In caso di rifiuto da parte di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto part-time, o viceversa, si applicano le tutele di cui all’art. 5, comma 1 D.Lgs. 61/00 e successive modifiche ed integrazioni, consistenti nell’impossibilità di procedere al licenziamento per giustificato motivo. 13) Il trattamento economico e normativo verrà determinato per i singoli istituti avuto riguardo alla ridotta durata della prestazione ed alla peculiarità del suo svolgimento, fatti salvi gli istituti per i quali sia prevista una diversa regolamentazione. 14) Fatte salve le condizioni di miglior favore già definite a livello aziendale, il personale part-time, che svolga una prestazione giornaliera continuativa di almeno 6 ore, potrà utilizzare i servizi mensa aziendali, ove esistenti, purché ciò avvenga prima dell’inizio della prestazione di lavoro o al termine della stessa secondo quanto eventualmente concordato con le RSA. 15) Il dipendente a tempo pieno di cui al precedente punto 2, per esigenze di carattere eccezionale, può richiedere di passare a tempo parziale per un periodo predeterminato e concordato con la Direzione aziendale (con un minimo di 6 mesi ed un massimo di 24) compatibilmente con le esigenze aziendali. I suddetti limiti potranno essere ridotti di un terzo negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo pari o inferiore a 2 milioni di unità. Rimane ferma in tal caso la possibilità dell’Azienda di utilizzare il dipendente in altra area produttiva così come al termine del periodo di part-time convenuto. Nel caso di più richieste le Aziende valuteranno con particolare attenzione le situazioni motivate da: • documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione full-time; • documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni; • motivi familiari opportunamente documentati; |
• studio, volontariato con opportuna documentazione; • motivi personali. 16) In riferimento alle clausole di cui al punto 9, decorsi almeno 5 mesi dalla decorrenza individuale, l’azienda valuterà le richieste presentate dai lavoratori tese alla temporanea sospensione della stessa sulla scorta di motivate e documentate ragioni e a fronte di un preavviso minimo di 45 giorni. | ||
CCNL PER SOCI E DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE METALMECCANICHE | Artt. 24.1 e 46-47 | La contrattazione regionale o provinciale aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione, a 2 o più lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (job-sharing), tenendo presente che i 2 soci o lavoratori: (a) assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa. Pertanto ogni socio o lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento della intera obbligazione lavorativa; |
Data di stipulazione 26 ottobre 2004 | (b) hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità della presunzione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta all’altro obbligato; | |
(c) eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i soci o i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro; | ||
(d) le dimissioni o il licenziamento di uno dei soci o lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale salvo diversa intesa tra le parti. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta della cooperativa, l’altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un contratto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 CC; | ||
(e) il socio o il lavoratore che stipula un contratto di lavoro ripartito non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al prestatore di lavoro subordinato, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza di criteri di classificazione stabiliti dal presente CCNL. | ||
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL. | ||
Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana o dell’anno e nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei soci e dei lavoratori. Questo contratto può essere esteso anche ai soci e ai dipendenti assunti a tempo determinato o con contratto di inserimento o di apprendistato. | ||
Non è più necessaria la comunicazione della assunzione a tempo parziale alla Direzione Provinciale del Lavoro. Comunque la cooperativa è tenuta annualmente a comunicare alla RSA, ove esistente, l’andamento delle assunzioni a tempo parziale e l’eventuale ricorso al lavoro supplementare. | ||
Il rapporto di lavoro part-time può essere di tipo: | ||
• orizzontale: ad orario di lavoro giornaliero ridotto; |
• verticale: a tempo pieno nell’arco della giornata, ma solo per determinati periodi della settimana, del mese o dell’anno; • misto: per periodi, orizzontale e per altri, verticale. Il contratto a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e ai fini della prova valgono i periodi previsti per gli eguali livelli a tempo pieno. Nel contratto individuale deve essere indicata la collocazione oraria della prestazione riferita al giorno, alla settimana e al mese. Possono essere previste clausole flessibili o elastiche. Nel contratto a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, la cooperativa ha facoltà di richiedere al socio e al dipendente lo svolgimento di prestazioni supplementari (lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale) nei limiti dell’orario a tempo pieno. Il lavoro supplementare può essere richiesto anche per i soci e dipendenti con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto quando non sia raggiunto l’orario per il tempo pieno settimanale. Le prestazioni di lavoro supplementare così come regolamentate dal presente contratto e cioè nei limiti dell’orario di lavoro settimanale dei soci e dipendenti a tempo pieno, non richiede il consenso del socio o del dipendente a tempo parziale. Il rifiuto del socio o del dipendente ad effettuare prestazioni di lavoro supplementare non è causa di licenziamento. La maggiorazione retributiva è disciplinata dal presente contratto. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. La maggiorazione retributiva è quella prevista all’art. 31 del presente contratto. E’ possibile, per necessità aziendali, modificare la collocazione temporanea per ogni forma di contratto a tempo parziale (clausola flessibile). Le suddette necessità vanno illustrate alla rappresentanza sindacale, ove esistente, con preavviso di almeno 2 giorni. E’ possibile incrementare la prestazione lavorativa (clausola elastica) solo nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto e che l’incremento può essere eventuale e limitato nel tempo e va richiesto solo per casi di necessità aziendali riconosciute dalla RSA, ove esistente. Con l’accordo tra le parti il rapporto può trasformarsi da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. Nel primo caso va stipulato in forma scritta e convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali e nello stesso ambito territoriale non è ammesso il diritto di precedenza a favore dei soci e dipendenti con contratto a tempo parziale. La retribuzione, nonché i vari istituti contrattuali vengono calcolati proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate, salvo diversa pattuizione tra le parti. I soci e i lavoratori dipendenti, genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti, riconosciuti dal Servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri soci e lavoratori dipendenti. Per i soci e i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciute dalla ASL, hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno. |
CCNL LAVORATORI ADDETTI ALLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA METALMECCANICA 29 maggio 2003 | Art. 8 | Il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento di flessibilità della prestazione lavorativa che contemperi le esigenze dell’azienda con quelle del lavoratore, oltre a rappresentare un’occasione di allargamento della base occupazionale. Le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale a valere per le aziende associate e per i lavoratori ivi operanti. 1) L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa; l’azienda dopo aver valutato la richiesta, dovrà dare risposta entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. 2) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno. 3) L’impresa, nell’ambito della percentuale del 2% del personale in forza a tempo pieno alla data della richiesta, ovvero del 3% nelle aziende oltre 100 dipendenti valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: • necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente malati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; • necessità di accudire i figli fino al compimento dei 7 anni; • necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di 2° grado o del diploma universitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’impresa in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalle suddette percentuali, sarà svolto un confronto con le RSU per individuare una idonea soluzione. 4) Nelle ipotesi che non rientrano nei casi di cui al punto 3) e fino ad un massimo complessivo del 4%, l’accettazione della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time sarà valutata dall’impresa in relazione alle esigenze tecnico-organizzative. L’azienda, su richiesta delle RSU, informerà le medesime sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. 5) L’azienda ai fini della variazione della sola dislocazione temporale dell’orario di lavoro già definito acquisisce di volta in volta e in forma scritta il consenso del lavoratore con congruo preavviso. La disponibilità a tale variabilità dell’orario a tempo parziale sarà inserita nella lettera di assunzione o in un accordo successivo ed espressamente accettata dal lavoratore. In ogni caso il lavoratore ha diritto di optare per una distribuzione di orari non flessibili, fatto salvo un congruo preavviso al datore di lavoro. Nelle aree di cui all’Obiettivo 1 della Unione Europea la presente norma si applica anche ai contratti a tempo determinato. 6) La durata di un rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere anche predeterminata. Tale durata non sarà di norma inferiore a 6 mesi e superiore a 24. In tal caso è consentita, l’assunzione di personale a termine per il completamento dell’orario di lavoro e per tutta la durata come sopra predeterminata. 7) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l’orario di lavoro e la sua distribuzione, anche articolata nel corso dell’anno, |
nonché, gli altri elementi che il CCNL preveda. 8) Potranno essere stipulati, anche per realizzare una maggiore utilizzazione degli impianti, contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale. Le modalità definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate alla Direzione provinciale del lavoro e alle RSU. 9) In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria è consentita, previa comunicazione alle RSU e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato. La deroga è consentita, secondo il principio di proporzionalità diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui ai commi 2, 4 e 5, art. 6, Disciplina Speciale, Parti I e III. 10) Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale verticale prevede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali. Agli stessi verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. 11) Per i lavoratori ad orario ridotto la cui prestazione è inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato è consentito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50% della normale prestazione del mese. Tale lavoro sarà compensato da una maggiorazione del 10%. Tale prestazione aggiuntiva è regolamentata, per quanto attiene le procedure relative alla sua effettuazione dalla normativa in atto nel CCNL relativamente al lavoro eccedente l’orario normale, in rapporto alla durata del tempo parziale. 12) In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il diritto di precedenza, si intende applicabile qualora l’assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale. 13) La retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all’orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno. | ||
CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA PRIVATA (Federmeccanica – Assistal – UGL- Metalmeccanici – FIM – UILM) Data di stipulazione | Rinnovo | Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità e all’articolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavoratore ed amministrato secondo criteri di proporzionalità diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue particolari caratteristiche. Il lavoro ad orario ridotto potrà svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario legale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale argomento sarà oggetto di discussione nell’incontro previsto al comma 12 del paragrafo “Permessi annui retribuiti” di cui all’art. 5, della presente Disciplina Generale. |
7 maggio 2003 | Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, della presente parte generale, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonché le altre eventuali condizioni concordate. | |
Nei casi di nuove assunzioni a tempo parziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà effettuare variazioni della sola dislocazione temporale dell’orario di lavoro già definito acquisendo, di volta in volta e in forma scritta, il consenso del lavoratore con congruo preavviso. La disponibilità alla variabilità temporale dell’orario di lavoro part-time sarà inserita nella lettera di assunzione ed espressamente accettata dal lavoratore. In ogni caso il lavoratore ha diritto di optare per una distribuzione |
di orario non flessibile, fatto salvo un congruo preavviso al datore di lavoro. Nelle aree di cui all’Obiettivo 1 della UE tale clausola di variabilità si applica anche ai contratti di lavoro a tempo determinato. L’azienda, fino al limite del 3% del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2% nelle aziende fino a 100 dipendenti, valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei 7 anni; necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di 2° grado o del diploma universitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sarà svolto un confronto con la RSU per individuare un’idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4% del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valuterà l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della RSU, informerà la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive è consentita, previa comunicazione alle RSU e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato in conformità al comma 4, art. 5, legge 19.12.84 n. 863. La deroga è consentita, secondo il principio di proporzionalità diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui ai commi 3 e 4, art. 8, e commi 4 e 5, art. 7, Disciplina Speciale, parte rispettivamente I e III. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale prevede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali e verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione è inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato è consentito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50% della normale prestazione nel mese. Tale lavoro sarà compensato da una maggiorazione del 10%. |
In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parità di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico-organizzative. | ||
CCNL DIPENDENTI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI PER LA LAVORAZIONE DI PRODOTTI DI OREFICERIA, GIOIELLERIA E BIGIOTTERIA | Art. 6 | Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa a orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contatto. Il part-time può essere attuato per tutti i giorni lavorativi della settimana oppure per periodi predeterminati nel corso della settimana o del mese o dell’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro part-time avverrà con atto scritto nel quale saranno precisati l’orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno - e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno; per il part- time giornaliero e settimanale, il periodo di prova potrà esse prolungato in proporzione alla minor durata dell’orario di lavoro concordata. |
Data di stipulazione | La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle Parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. | |
30 gennaio 2006 | Le Parti convengono inoltre che, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative dell’azienda, qualora sia richiesta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. | |
In tal caso è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero e/osettimanale; fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoroparziale. | ||
L’azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale oviceversa ai lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richiesta rispetto a eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. È consentita per ragioni tecniche o organizzative o produttive o amministrative, la prestazione di lavoro supplementare rispetto all’orario di lavoro concordato fino al raggiungimento dell’orario settimanale di 40 ore. | ||
Le prestazioni supplementari saranno retribuite con la maggiorazione del 15% sulla paga base di fatto ed il relativo compenso si intende omnicomprensivo dell’incidenza sugli istituti retributivi contrattuali e legali indiretti e differiti e non avrà incidenza su TFR. | ||
Nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, è possibile la prestazione di lavoro straordinario, con applicazione della disciplina legale e contrattuale in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. | ||
L’impresa, nei limiti della percentuale del 2%, valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: necessità di assistere genitori conviventi, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessità di accudire i figli fino al compimento dei sette anni. | ||
Nel caso di valutazione negativa da parte dell’impresa, la RSU potrà richiedere un incontro per un esame di eventuali soluzioni | ||
I regimi di orario flessibile di cui all’art. 5 bis Disciplina Generale Sezione Terza, potranno interessare, alle condizioni ivi previste, e con criteri di proporzionalità rispetto al loro ridotto orario, anche i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale, verticale e misto. |
CCNL IMPIEGATI AMMINISTRATIVI AGENZIE GENERALI I.N.A. VITA - ASSITALIA | All. 6 | Alla luce degli interventi recentemente operati dal legislatore in materia di lavoro part-time (D.lgs. n. 61/00 e successive modificazioni e integrazioni), le parti convengono sulla necessità di un aggiornamento dell’allegato 6 al CCNL 9.7.96. Pertanto, l’istituto in oggetto viene regolamentato come segue, con riferimento sia all’ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sia all’ipotesi di costituzione ‘ex novo’ del rapporto a tempo parziale, ferma restando, per il personale di nuova assunzione, la non predeterminazione di eventuali passaggi ad orario a tempo pieno. In caso di assunzione a tempo parziale l’Agente Generale darà tempestiva comunicazione al personale già dipendente a tempo pieno, e prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale di lavoratori a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto dell’Agente Generale dovrà essere motivato. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, l’Agente Generale riconoscerà il diritto di precedenza in favore di lavoratori assunti a tempo parziale, che svolgono le stesse mansioni o mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l’assunzione, con priorità per i lavoratori che avevano già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parità di condizioni, il diritto di precedenza potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi di famiglia e secondariamente dal lavoratore con maggiore anzianità di servizio. a) Oggetto del contratto - Limiti di orario. Per lavoro a tempo parziale s’intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto all’orario normale settimanale stabilito nel presente CCNL. La durata della prestazione lavorativa del personale a part-time può essere compresa tra le 18 e le 32 ore settimanali. b) Condizioni per la trasformazione del rapporto di lavoro. Per la concessione dell’orario di lavoro a tempo parziale vengono individuati i seguenti criteri: (1) necessità di assistere i figli, i genitori, il coniuge o convivente, altri familiari gravemente ammalati o handicappati; (2) necessità di accudire i figli di età inferiore ai 10 anni; (3) motivi di salute e personali. In via subordinata, saranno esaminate richieste di lavoro a tempo parziale anche a titoli diversi dai primi 3. c) Sfera di applicazione. Il presente accordo si applica al personale amministrativo inquadrato nelle Aree professionali “B” e “C” di cui all’art. 9 del presente CCNL, che abbiano almeno 2 anni di servizio. Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potranno essere accolte di norma nel limite del 10% del personale in organico. Il numero di lavoratori assunti ‘ex novo’ con contratto di lavoro a tempo parziale non potrà eccedere, su base annua, il 20% del personale in organico. S’intende per “personale in organico” quello presente nell’Agenzia Generale alla data di assunzione o della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro. Coloro che abbiano già usufruito, in parte o totalmente, del periodo di orario di lavoro ridotto, non potranno, di norma, richiedere nuovamente tale condizione, a meno che sussistano i requisiti di cui al punto b), e sempreché non vi siano richieste |
Data di stipulazione | ||
17 settembre 2002 |
di altri dipendenti. d) Modalità di accesso. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale sia indicato: la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e il trattamento economico secondo criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa. L’accoglimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche ed organizzative dell’Agenzia Generale, che la stessa valuterà avuto riguardo anche alle mansioni svolte dai richiedenti. L’impiego a tempo parziale non può costituire fattore di dequalificazione e di ostacolo allo sviluppo della carriera; pertanto, al prestatore d’opera a tempo parziale si applicano, a tal fine, gli stessi parametri di permanenza alle varie classi previste per tutti i lavoratori. e) Lavoro straordinario e supplementare. I lavoratori a tempo parziale non possono effettuare lavoro straordinario, salvo per quanto riguarda i lavoratori a part-time verticale cui si applica la medesima disciplina dei lavoratori a full-time. È invece consentito, per il part-time orizzontale, lo svolgimento di lavoro supplementare - intendendosi per tale quello prestato fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno – nei limiti di 100 ore annue, e di 2 ore al giorno. L’eventuale prestazione di ore di lavoro supplementare eccedenti il limite in oggetto, sarà compensata con una maggiorazione del 50% sulla quota oraria della retribuzione complessiva. Il lavoro supplementare può essere richiesto unicamente per le seguenti causali: • esecuzione di un incarico definito e predeterminato nel tempo; • particolari esigenze organizzative; • particolari difficoltà derivanti da assenze per ferie, malattia, maternità, infortunio. f) Clausole elastiche. All’atto dell’instaurazione - o trasformazione - del rapporto di lavoro a tempo parziale, le parti possono contemplare, mediante apposita pattuizione scritta, la facoltà del datore di lavoro di variare l’articolazione temporale della prestazione lavorativa rispetto a quella originariamente stabilita. L’apposizione di una clausola di elasticità è consentita solo ove il rapporto a tempo parziale sia a tempo indeterminato ovvero, se a termine, laddove il lavoratore a tempo parziale sia stato assunto in sostituzione di un impiegato assente, con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il datore di lavoro che intenda avvalersi della clausola in oggetto deve darne comunicazione al lavoratore interessato con preavviso di almeno 10 giorni. La variazione dell’articolazione temporale della prestazione lavorativa viene compensata con una maggiorazione del 20% della retribuzione. Il lavoratore che abbia sottoscritto. una clausola di elasticità può denunciare tale pattuizione per una delle seguenti motivazioni: • esigenze di carattere familiare; • tutela della salute; |
• necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare patto scritto della “clausola elastica” e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento non possono integrare, in nessun caso, gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. g) Rientro anticipato. Eventuali richieste per il ritorno al rapporto di lavoro a tempo pieno, dovranno essere avanzate con preavviso di almeno 3 mesi. Il rientro a tempo pieno avrà luogo entro il periodo di preavviso stesso, purché sia trascorso almeno 1 anno dall’inizio del lavoro a tempo parziale. h) Retribuzione. Il trattamento economico del lavoratore impiegato a tempo parziale è direttamente proporzionale alla durata della prestazione lavorativa e riferito a tutti gli elementi costitutivi della retribuzione del personale a tempo pieno, comprese le mensilità aggiuntive e quant’altro venga a qualsiasi titolo corrisposto. Le eventuali rivalutazioni o adeguamenti del trattamento economico, spettano anch’essi in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. i) Premio di anzianità. Il premio di anzianità è regolato secondo le stesse disposizioni di contratto che disciplinano i rapporti di lavoro a tempo pieno, ed è corrisposto pro-quota, in proporzione ai diversi trattamenti economici percepiti dal lavoratore durante l’intero arco del rapporto di lavoro. l) Ferie. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, per le ferie e per ogni altro istituto legato al tempo di presenza in Agenzia, valgono le stesse disposizioni di legge e di contratto che disciplinano i rapporti di lavoro a tempo pieno, senza alcuna riduzione, salvo per il part-time verticale rispetto al quale il numero di giornate di ferie resta proporzionale alla durata della prestazione lavorativa effettivamente resa. | ||
CCNL PER I QUADRI DIRETTIVI, GLI IMPIEGATI E GLI AUSILIARI DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO, CASSE RURALI E ARTIGIANE | Art. 24 | Ad integrazione delle norme di legge, sono da applicare le seguenti disposizioni: • la durata settimanale dell’orario del personale a tempo parziale di tipo orizzontale può essere compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti; • i giorni di lavoro nell’anno del personale a tempo parziale di tipo verticale possono essere compresi tra 90 e 200. Nel caso di una collocazione della prestazione lavorativa di tipo misto, l’orario della prestazione di tipo orizzontale deve essere compreso tra 15 e 32 ore e 30 minuti settimanali e la prestazione di tipo verticale non deve superare i 150 giorni annui. Il lavoratore a tempo parziale può essere adibito a prestazioni di lavoro supplementare nelle seguenti ipotesi: • operazioni di quadratura contabile e di chiusura; • interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro; • incrementi temporanei di attività aziendali; |
Data di stipulazione | ||
31 maggio 2004 |
• sostituzione di lavoratori assenti. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili, comunque nel limite del tempo pieno, sono: • 50 ore con riferimento ad anno • 2 ore con riferimento a giornata Per il superamento dei limiti quantitativi sopra elencati è richiesto il consenso del lavoratore. In sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo parziale possano essere inserite clausole di flessibilità ed elasticità relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa e alla variazione in aumento della durata della stessa. Per stabilire l’adibizione continuativa e prevalente del lavoratore a tempo parziale si applica esclusivamente il criterio della prevalenza effettiva, intendendosi per tale l’utilizzo delle mansioni per un numero di ore superiore alla metà dell’orario mensile dell’interessato. Il trattamento economico va commisurato alle minori prestazioni di lavoro, salvo che per l’indennità di rischio che va corrisposta proporzionalmente al servizio per cui è dovuta con un minimo pari a 2/5 del valore giornaliero della indennità stessa. Ai soli fini dei trattamenti di ferie, malattia, scatti tabellari e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali. Nei casi di prestazioni a tempo parziale distribuite su meno di 5 giorni per settimana, il computo delle ferie e dei permessi retribuiti va effettuato dividendo per 5 i periodi di ferie e permessi anzidetti, moltiplicando il quoziente per il numero dei giorni lavorati per settimana, imputando il prodotto sui giorni destinati al lavoro. Nei giorni semifestivi, se coincidenti con giorni di lavoro del personale a tempo parziale, l’orario di lavoro giornaliero di tale personale va ridotto in proporzione della riduzione di cui beneficia il personale a tempo pieno. Ai lavoratori che devono sostenere prove di esame i permessi aggiuntivi per il tempo di viaggio e la giornata (lavorativa) precedente la prova stessa spettano solo se i tempi relativi coincidono con la prestazione lavorativa dell’interessato. Nei confronti dei lavoratori la cui prestazione sia concentrata in meno di 5 giorni, il periodo di permesso relativo agli esami di licenza o di laurea spetta nella misura che risulta proporzionando il numero di giorni previsto per il personale a tempo pieno al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana. Gli ulteriori permessi retribuiti spettanti al personale a tempo pieno vanno proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa. In caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori appartenenti alla stessa unità produttiva, i lavoratori a tempo pieno, a parità di situazioni, hanno la precedenza rispetto a quelli a tempo parziale. Per l’attività di formazione e aggiornamento dei lavoratori in servizio a tempo parziale e indeterminato si applicheranno le norme in materia vigenti per il personale in servizio a tempo pieno secondo quanto previsto nella contrattazione integrativa aziendale, fermo restando che, qualora il corso cada in tutto o in parte fuori dell’orario di lavoro del personale in servizio a tempo parziale, lo stesso ha facoltà di parteciparvi senza alcun onere a carico della azienda per le ore di presenza al corso non comprese tra quelle di detto orario di lavoro. | ||
CCNL QUADRI DIRETTIVI E PER IL | Art. 26 | Il contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un valido strumento, del quale si auspica la generalizzata applicazione e il |
PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI AZIENDE CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI Data di stipulazione | significativo sviluppo nel settore della riscossione per favorire l’occupazione e la flessibilità del lavoro, anche sotto un profilo sociale. 1) Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del presente CCNL con gli adattamenti appresso stabiliti e quelli obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto: Nei confronti dei lavoratori/lavoratrici il cui orario di lavoro sia concentrato in meno di 5 giorni alla settimana o in numero di giorni inferiore a quelli lavorativi nel mese o nell’anno, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell’interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o nell’anno, rispetto alla normale distribuzione dell’orario. | |
12 dicembre 2001 | Xxx confronti del lavoratore/lavoratrice che nel corso dell’anno abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell’anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale. Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale il lavoratore/lavoratrice interessato continuerà ad essere compensato con la misura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie. La disciplina dei permessi per ex festività è quella prevista dall’art. 53. | |
Nelle giornate semifestive, i lavoratori/lavoratrici a tempo parziale osservano l’orario di entrata fissato dal contratto individuale, mentre quello di uscita viene anticipato calcolando una riduzione d’orario proporzionale a quella del personale a tempo pieno, fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore nella giornata. | ||
Le Aziende provvedono a un addestramento dei lavoratori/lavoratrici, appartenenti alle 3 aree professionali assunti con contratto non a termine a tempo parziale per un numero di settimane non inferiore a quello previsto per il corrispondente personale a tempo pieno. | ||
Nel caso in cui la durata giornaliera dell’addestramento superi il limite dell’orario ordinario dell’interessato, la parte eccedente verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all’art. 100, del presente contratto e non si applicheranno i limiti stabiliti al punto 5 che segue: | ||
Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti tabellari, automatismi e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali. | ||
Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applicano, con l’esclusione delle previsioni relative ad assegnazioni a turni di lavoro, l’art. 65 del presente contratto o le diverse norme aziendali opzionate, con i seguenti adattamenti: | ||
• ai lavoratori/lavoratrici che devono sostenere prove di esame i permessi aggiuntivi per il tempo di viaggio e la giornata (lavorativa) precedente la prova stessa spettano solo se i tempi relativi coincidono con la prestazione lavorativa dell’interessato; | ||
• i permessi per motivi di studio spettanti al personale a tempo pieno vanno, espressi in ore, proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa. | ||
Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applica l’art. 60 del presente contratto proporzionando al minor orario i quantitativi annuali in esso previsti, fermo restando il pacchetto di 24 ore retribuite di cui alla lett. a) del predetto articolo. Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori del suo orario di lavoro il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di parteciparvi senza alcun onere a carico dell’azienda. |
2) I rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) possono essere concordati tra l’Azienda, ed il lavoratore/lavoratrice a tempo indeterminato ovvero a termine. Il Concessionario, in presenza di proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive può accogliere domande di prestazioni a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio e/o assumere lavoratori/lavoratrici a tempo parziale. Il Concessionario - purché ciò risulti compatibile con le esigenze di cui sopra - accoglie prioritariamente le domande di quei lavoratori/lavoratrici in servizio con l’inquadramento necessario che, appartenendo all’unità produttiva in cui si è manifestata l’esigenza, siano riconosciuti idonei a svolgere le mansioni per le quali la stessa si è determinata; ove ciò non avvenga, l’interessato può chiedere alla Direzione aziendale che gli vengano forniti chiarimenti. Le aziende favoriranno - ai fini della precedenza nell’accoglimento – le domande avanzate dai lavoratori/lavoratrici che abbiano comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità. Il Concessionario comunica agli OOSS aziendali le posizioni di lavoro che in relazione alle esigenze di cui sopra, sono escluse dal rapporto a tempo parziale e rinnova annualmente l’informativa in caso di variazioni. Il numero dei rapporti a tempo parziale, salvo diversi accordi in sede aziendale, non può superare le seguenti percentuali: • 20% del personale destinatario del presente contratto in servizio a tempo pieno per i passaggi a tempo parziale del personale in servizio; • 10% del complesso del personale in servizio destinatario del presente contratto per le assunzioni dall’esterno. Le percentuali di cui sopra s’intendono riferite al complesso del personale, comprensivo dei lavoratori/lavoratrici assunti con CFL, rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente. 3) In deroga a quanto disposto dall’art. 83, comma 7 del presente contratto e ai fini ivi previsti, nei confronti del lavoratore/lavoratrice a tempo parziale si applica esclusivamente il criterio della prevalenza, intendendosi per tale l’utilizzo nelle mansioni per un numero di ore superiore alla metà dell’orario mensile dell’interessato. 4) Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato proporzionando la retribuzione complessiva (incluse indennità, compensi vari, ex premio di rendimento e premio aziendale) contrattualmente prevista per il lavoratore/lavoratrice ad orario intero con la stessa anzianità e inquadramento, alla minore durata della prestazione lavorativa. Se il lavoratore/lavoratrice è adibito ad attività per la quale è prevista l’indennità di rischio, la stessa gli viene corrisposta in proporzione alla durata dell’adibizione, con un minimo pari a 2/5 del valore giornaliero dell’indennità stessa. L’indennità per lavori svolti in locali sotterranei viene corrisposta al lavoratore/lavoratrice a tempo parziale quando la sua adibizione a tali attività superi mediamente nella settimana la metà del normale orario giornaliero di un lavoratore/lavoratrice a tempo pieno con il medesimo inquadramento. 5) Ai Quadri direttivi con rapporto a tempo parziale si applicano le previsioni relative alla disciplina della prestazione lavorativa di cui all’art. 79. |
Ai Quadri direttivi dei livelli 1 e 2 si applica, agli effetti delle prestazioni aggiuntive, la normativa sulla flessibilità della prestazione, proporzionata rispetto alla durata dell’orario a tempo parziale. Per le 3 aree professionali, l’orario del personale a tempo parziale - fermo quanto previsto al punto 8 - viene fissato secondo i seguenti criteri: • la durata settimanale dell’orario del personale a tempo parziale può essere compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti, con distribuzione sia orizzontale, verticale o mista; per il personale appartenente alla 1 a area professionale, o addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2a area professionale, può risultare inferiore a 15 ore; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, l’orario settimanale può essere fissato nei limiti del lavoro a tempo pieno; • le prestazioni lavorative sono concordate fra l’azienda e il lavoratore/lavoratrice secondo le esigenze di servizio, senza obbligo di uniforme ripartizione nella settimana o nel mese, anche tramite turni di lavoro a cadenza settimanale, mensile, annuale, nel rispetto, in ogni caso, di una prestazione giornaliera massima di 9 ore; • la distribuzione dell’attività lavorativa che comprenda anche la giornata di sabato e/o domenica può essere convenuta fra le Parti solo nei casi in cui detta attività lavorativa sia consentita per il personale a tempo pieno. In altri casi, tale distribuzione può essere convenuta solo previa intesa con gli OOSS aziendali; • ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale appartenenti alle 3 aree professionali vengono conservate, con i criteri in atto, le riduzioni d’orario ex art. 62, CCNL 12.7.95 e viene attribuita, a far tempo dall’1.1.02, un’ulteriore riduzione d’orario proporzionata al minore orario effettuato, rispetto a quella riconosciuta al personale a tempo pieno (durata dell’orario settimanale di lavoro diviso 5), da fruire con gli stessi criteri di cui alle citate norme; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, il computo viene effettuato proporzionando le riduzioni d’orario del personale a tempo pieno al minor numero di giornate mediamente prestate nel mese o nell’anno, rispetto alla normale distribuzione dell’orario; • le prestazioni del personale ad orario parziale debbono essere, di norma, contenute nei limiti di durata fissati nel presente articolo. Unicamente per le seguenti specifiche esigenze organizzative possono venire richieste prestazioni supplementari nelle mansioni attribuite, nei limiti di 2 ore al giorno e 50 ore per anno (dal 1° gennaio al 3 dicembre) e con un compenso, per gli appartenenti alle 3 aree professionali, corrispondente alla paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti dall’art. 100 del presente CCNL: • operazione di quadratura contabile e di chiusura; • interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro; • assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità operativa. È consentito prendere visione delle registrazioni relative al lavoro supplementare ai soggetti e con la procedura di cui all’art. 100 del presente CCNL. 6) I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3a area professionale e nella 2° area professionale, livello 3 (esclusi gli addetti a mansioni |
operaie) a tempo parziale possono richiedere al Concessionario, dopo 3 anni di adibizione con orario ridotto alle medesime mansioni (6 anni per i lavoratori/lavoratrici addetti alle mansioni di cassa) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza per le quali siano già in atto prestazioni di lavoro a tempo parziale. Il concessionario valuterà la richiesta di cui sopra in relazione ai casi specifici. 7) Alla scadenza del termine eventualmente convenuto per il rapporto a tempo parziale, il lavoratore/lavoratrice interessato viene assegnato - all’atto della trasformazione del rapporto a tempo pieno - alla stessa unità produttiva. L’azienda accoglierà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive le richieste del lavoratore/lavoratrice di ripristino del rapporto a tempo pieno prima della scadenza concordata, tenendo anche conto dell’eventuale disponibilità al trasferimento manifestata dall’interessato. Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi accoglimento entro 3 mesi dalla relativa presentazione, il lavoratore/lavoratrice - sempreché la prestazione a tempo parziale abbia superato i 2 anni - può chiedere alla Direzione che gli vengano forniti motivati chiarimenti. Nell’eventualità che il Concessionario - tenendo anche conto della manifestata disponibilità del lavoratore/lavoratrice ad un eventuale trasferimento, da intendersi effettuato a sua richiesta - ritenga la domanda accoglibile, comunicherà all’interessato tempi e condizioni per il ripristino del suo rapporto a tempo pieno: l’interessato ha facoltà di chiedere alla Direzione stessa un colloquio nel quale esporre le proprie considerazioni in argomento, ferma restando la facoltà del medesimo di rinunciare al ripristino del rapporto a tempo pieno. Comunque le Aziende considereranno l’opportunità di accogliere le richieste di rientro a lavoro a tempo pieno, avanzate dai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale, prioritariamente rispetto all’adibizione di altro lavoratore/lavoratrice a tempo pieno alle stesse mansioni svolte dal lavoratore/lavoratrice a tempo parziale e nella stessa unità produttiva. 8) Fermo quant’altro previsto nel presente articolo, fra l’azienda e gli OOSS aziendali possono intervenire intese sui seguenti aspetti, in presenza di richieste del personale e di esigenze aziendali, ovvero in presenza di tensioni occupazionali ai sensi di quanto stabilito al riguardo dal presente CCNL: • superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale per il ricorso a rapporti a tempo parziale; • fissazione della durata settimanale dell’orario di lavoro del personale a tempo parziale in misura inferiore o superiore a quelle indicate al punto 5 che precede; • ulteriori specifiche esigenze organizzative per l’effettuazione di prestazioni supplementari. | ||
CCNL QUADRI DIRETTIVI E PERSONALE DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI | Artt. 28 e 29 | 1. Le Parti esamineranno entro il 31 dicembre 2005 nell’ambito di una Commissione paritetica, le tematiche del lavoro a tempo parziale e dei contratti a tempo determinato alla luce delle modifiche legislative intervenute dopo la stipulazione del CCNL 11 luglio 1999. 2. La Commissione riferirà l’esito dei suoi lavori alle Parti nazionali per le conseguenti determinazioni. 3. Nel frattempo, resta applicabile, in materia di lavoro a tempo parziale, quanto previsto dall’art. 29. 4. Le Parti stipulanti si riservano di regolamentare nel contratto nazionale, dopo il 31 dicembre 2005, i seguenti istituti: apprendistato |
Data di stipulazione | per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lavoro intermittente e lavoro ripartito. | |
12 febbraio 2005 | ||
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un valido strumento, del quale si auspica la generalizzata applicazione ed il significativo sviluppo nel settore del credito, per favorire l’occupazione e la flessibilità del lavoro, anche sotto un profilo sociale. | ||
(riprende, con modifiche marginali, l’art. 26, CCNL quadri direttivi e per il personale delle aree professionali aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi - data di stipulazione: 12 dicembre 2001) | 2. Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con gli adattamenti appresso stabiliti e quelli obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto: • Nei confronti dei lavoratori/lavoratrici il cui orario sia concentrato in meno di cinque giorni alla settimana o in numero di giorni inferiore a quelli lavorativi nel mese o nell’anno, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell’interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, nel mese o nell’anno, rispetto alla normale distribuzione dell’orario. Nei confronti del lavoratore/lavoratrice che nel corso dell’anno abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell’anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale. | |
Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale il lavoratore/lavoratrice interessato continuerà ad essere compensato con la misura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie. | ||
La disciplina dei permessi per ex festività è quella prevista dall’art. 48. | ||
Nelle giornate semifestive, i lavoratori/lavoratrici a tempo parziale osservano l’orario di entrata fissato dal contratto individuale, mentre quello di uscita viene anticipato calcolando una riduzione d’orario proporzionale a quella del personale a tempo pieno, fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore nella giornata. | ||
• Le imprese provvedono ad un addestramento dei lavoratori/lavoratrici, appartenenti alle 3 aree professionali, assunti con contratto non a termine a tempo parziale per un numero di settimane non inferiore a quello previsto per il corrispondente personale a tempo pieno. | ||
Nel caso in cui la durata giornaliera dell’addestramento superi il limite dell’orario ordinario dell’interessato, la parte eccedente verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all’art. 97, del presente contratto e non si applicheranno i limiti stabiliti ai comma 14 e 15 che seguono. | ||
• Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti tabellari, automatismi e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali. | ||
• Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applicano, con l’esclusione delle previsioni relative ad assegnazioni a turni di lavoro, l’art. 53 del presente contratto, o le diverse norme aziendali opzionate, con i seguenti adattamenti: | ||
o ai lavoratori/lavoratrici che devono sostenere prove di esame i permessi aggiuntivi per il tempo di viaggio e la giornata (lavorativa) precedente la prova stessa spettano solo se i tempi relativi coincidono con la prestazione lavorativa del l’interessato; |
o i permessi per motivi di studio spettanti al personale a tempo pieno vanno, espressi in ore, proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa. • Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applica l’art. 63 del presente contratto, proporzionando al minor orario i quantitativi annuali in esso previsti, fermo restando il pacchetto di 24 ore retribuite di cui alla lett. a) del predetto articolo. Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori del suo orario di lavoro il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di parteciparvi senza alcun onere a carico dell’impresa. 3. I rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) possono essere concordati, tra l’impresa ed il lavoratore/lavoratrice, a tempo indeterminato ovvero a termine. 4. L’impresa, in presenza di proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, può accogliere domande di prestazioni a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio o assumere lavoratori/lavoratrici a tempo parziale. 5. L’impresa - purché ciò risulti compatibile con le esigenze di cui sopra - accoglie prioritariamente le domande di quei lavoratori/lavoratrici in servizio con l’inquadramento necessario che, appartenendo all’unità produttiva in cui si è manifestata l’esigenza, siano riconosciuti idonei a svolgere le mansioni per le quali la stessa si è determinata; ove ciò non avvenga, l’interessato può chiedere all’impresa che gli vengano forniti chiarimenti. 6. Le imprese favoriranno - ai fini della precedenza nell’accoglimento - le domande avanzate da lavoratori/lavoratrici che abbiano comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità. 7. Le imprese comunicano agli organismi sindacali aziendali le posizioni di lavoro che, in relazione alle esigenze di cui sopra, sono escluse dal rapporto a tempo parziale e rinnovano annualmente l’informativa in caso di variazioni. 8. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare le seguenti percentuali, fermo quanto previsto al comma 24: • 20% del personale destinatario del presente contratto in servizio a tempo pieno per i passaggi a tempo parziale del personale in servizio; • 10% del complesso del personale in servizio destinatario del presente contratto per le assunzioni dall’esterno. 9. Le percentuali di cui sopra si intendono riferite al complesso del personale, comprensivo dei lavoratori/lavoratrici assunti con contratto di formazione e lavoro, rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente. 10. In deroga a quanto disposto dall’art. 81, comma 7, del presente contratto e ai fini ivi previsti, nei confronti del lavoratore/lavoratrice a tempo parziale si applica esclusivamente il criterio della prevalenza, intendendosi per tale l’utilizzo nelle mansioni per un numero di ore superiore alla metà dell’orario mensile dell’interessato. 11. Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato proporzionando la retribuzione complessiva (incluse indennità, compensi vari, ex premio di rendimento e premio aziendale) contrattualmente prevista per il lavoratore/lavoratrice ad orario intero con la stessa anzianità e inquadramento, alla minore durata della prestazione lavorativa. 12. Se il lavoratore/lavoratrice è adibito ad attività per la quale è prevista l’indennità di rischio, la stessa gli viene corrisposta in proporzione alla durata dell’adibizione, con un minimo pari a 2/5 del valore giornaliero dell’indennità stessa. 13. L’indennità per lavori svolti in locali sotterranei viene corrisposta al lavoratore/lavoratrice a tempo parziale quando la sua adibizione a tali attività superi mediamente nella settimana la metà del normale orario giornaliero di un lavoratore/lavoratrice a tempo |
pieno con il medesimo inquadramento. 14. Ai quadri direttivi con rapporto a tempo parziale si applicano le previsioni relative alla disciplina della prestazione lavorativa di cui all’art. 78. 15. Per le 3 aree professionali, l’orario del personale a tempo parziale - fermo quanto previsto al comma 24 - viene fissato secondo i seguenti criteri: • la durata settimanale dell’orario del personale a tempo parziale può essere compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti con distribuzione sia orizzontale, verticale o mista; per il personale appartenente alla 1ª area professionale o addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2a area professionale, può risultare inferiore a 15 ore; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, l’orario settimanale può essere fissato nei limiti del lavoro a tempo pieno; • le prestazioni lavorative sono concordate fra l’impresa e il lavoratore/lavoratrice secondo le esigenze di servizio, senza obbligo di uniforme ripartizione nella settimana o nel mese, anche tramite turni di lavoro a cadenza settimanale, mensile, annuale, nel rispetto in ogni caso di una prestazione giornaliera massima di 9 ore; • la distribuzione dell’attività lavorativa che comprenda anche la giornata di sabato e/o domenica può essere convenuta fra le Parti solo nei casi in cui detta attività lavorativa sia consentita per il personale a tempo pieno. In altri casi, tale distribuzione può essere convenuta solo previa intesa con gli organismi sindacali aziendali; • ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale appartenenti alle 3 aree professionali vengono conservate, con i criteri in atto, le riduzioni di orario ex art. 56 del CCNL 19/12/1994 (art. 53 per ACRI) e vengono attribuite, a far tempo, rispettivamente, dal 1° gennaio 2000 e dal 1° gennaio 2001, ulteriori riduzioni di orario proporzionate al minore orario effettuato, rispetto a quelle riconosciute al personale a tempo pieno (durata dell’orario settimanale di lavoro diviso 5), da fruire con gli stessi criteri di cui alle citate norme; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, il computo viene effettuato proporzionando le riduzioni d’orario del personale a tempo pieno al minor numero di giornate mediamente prestate nel mese o nell’anno, rispetto alla normale distribuzione dell’orario; • le prestazioni del personale ad orario parziale debbono essere, di norma, contenute nei limiti di durata fissati nel presente articolo. Unicamente per le seguenti specifiche esigenze organizzative possono venir richieste prestazioni supplementari nelle mansioni attribuite, nei limiti di 2 ore al giorno e 50 ore per anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e con un compenso, per gli appartenenti alle tre aree professionali, corrispondente alla paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all’art. 97, del presente contratto: o operazioni di quadratura contabile e di chiusura; o interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro; o assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità operativa. È consentito prendere visione delle registrazioni relative al lavoro supplementare ai soggetti e con la procedura di cui all’art. 97 del presente contratto. 16. I lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 3a area professionale e nella 2a area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) a tempo parziale possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo tre anni di adibizione con orario ridotto alle medesime mansioni (sei anni per i lavoratori/lavoratrici addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e), f) dell’allegato n. |
5 al presente contratto) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza per le quali siano già in atto prestazioni di lavoro a tempo parziale. 17. La Direzione aziendale valuterà la richiesta di cui sopra in relazione ai casi specifici. 18. Alla scadenza del termine eventualmente convenuto per il rapporto a tempo parziale, il lavoratore/lavoratrice interessato viene assegnato - all’atto della trasformazione del rapporto a tempo pieno - alla stessa unità produttiva. 19. L’impresa accoglierà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, le richieste del lavoratore/lavoratrice di ripristino del rapporto a tempo pieno prima della scadenza concordata, tenendo anche conto dell’eventuale disponibilità al trasferimento manifestata dall’interessato. 20. Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi accoglimento entro tre mesi dalla relativa presentazione, il lavoratore/lavoratrice – sempreché la prestazione a tempo parziale abbia superato i due anni - può chiedere alla Direzione che gli vengano forniti motivati chiarimenti. 21. Nell’eventualità che l’impresa - tenendo anche conto della manifestata disponibilità del lavoratore/lavoratrice ad un eventuale trasferimento, da intendersi effettuato a sua richiesta - ritenga la domanda accoglibile, comunicherà all’interessato tempi e condizioni per il ripristino del suo rapporto a tempo pieno: l’interessato ha facoltà di chiedere alla Direzione stessa un colloquio nel quale esporre le proprie considerazioni in argomento, ferma restando la facoltà del medesimo di rinunciare al ripristino del rapporto a tempo pieno. 22. Comunque, le imprese considereranno l’opportunità di accogliere le richieste di rientro a lavoro a tempo pieno, avanzate dai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale, prioritariamente rispetto all’adibizione di altro lavoratore/lavoratrice a tempo pieno alle stesse mansioni svolte dal lavoratore/lavoratrice a tempo parziale e nella stessa unità produttiva. 23. Qualora si presenti la necessità di indire assemblee fuori dei casi di cui agli accordi nazionali che regolano la materia, gli organismi sindacali aziendali cureranno di concordare con l’impresa le modalità, l’ora e il locale della riunione tenendo conto delle esigenze operative dello sportello. 24. Fermo quant’altro previsto nel presente articolo, fra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali possono intervenire intese sui seguenti aspetti, in presenza di richieste del personale e di esigenze aziendali, ovvero in presenza di tensioni occupazionali ai sensi di quanto stabilito al riguardo dal presente contratto nazionale: • superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale per il ricorso a rapporti a tempo parziale; • fissazione della durata settimanale dell’orario di lavoro del personale a tempo parziale in misura inferiore o superiore a quelle indicate ai comma 14 e 15; • ulteriori specifiche esigenze organizzative per l’effettuazione di prestazioni supplementari. |