E RESPONSABILITA’ DELLA FILIERA
IL DIRITTO CHE CAMBIA: FORME CONTRATTUALI
E RESPONSABILITA’ DELLA FILIERA
(vettore, committente, caricatore e proprietario della merce)
- Soggetti, elementi e modelli ministeriali del contratto scritto
- Responsabilità e funzione esimente del contratto scritto
- Oneri e rischi del contratto non scritto
- Il nuovo regime sanzionatorio per il trasporto abusivo: dalle sanzioni pecuniarie alla confisca delle merci trasportate.
AVV. XXXXXXXX XXXXXXX PARTNER
STUDIO LEGALE TRIFIRO’ & PARTNERS – AVVOCATI
AVV. XXXXXXXX XXXXXXX
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1. - SOGGETTI, ELEMENTI E MODELLI MINISTERIALI DEL
CONTRATTO SCRITTO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2006 è stato pubblicato il decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286 recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore", il quale – in attuazione della legge delega in materia di autotrasporto n. 32 del 2005 - ha introdotto importanti novità che coinvolgono tutti i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti in operazioni di trasporto di merce su strada: dai proprietari della merce, ai committenti, ai vettori, ai conducenti, ai caricatori.
Le disposizioni del decreto n. 286/2005 sono entrate in vigore il 24 gennaio 2006, con la sola eccezione delle norme relative alla liberalizzazione tariffaria ed alla definitiva abrogazione delle c.d. “tariffe a forcella” che, invece, hanno assunto efficacia con decorrenza 28 febbraio 2006.
1.1. - Soggetti (art. 2)
Può essere utile premettere le definizioni dei termini fondamentali utilizzati nella normativa in esame, quali risultano all'art. 2.
Attività di autotrasporto: prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro pagamento di un corrispettivo
Vettore: impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada
Committente: impresa o persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore
Caricatore: impresa o persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto
Proprietario della merce: impresa o persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.
1.2. - Iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di cose in conto di terzi
L’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi è stato istituito con la Legge 6 giugno 1974 n. 298.
L’iscrizione nell’albo è condizione necessaria per l’esercizio dell’autotrasporto di
cose per conto di xxxxx.
L’iscrizione all’albo permette la successiva immatricolazione del veicolo presso la motorizzazione la quale, verificata la “disponibilità del mezzo”, emette la carta di
circolazione con la specifica delle caratteristiche del veicolo (intestatario del mezzo, veicolo adibito ad autotrasporto di merci per conto terzi, massa complessiva, portata utile).
Con l’iscrizione all’Albo e con la carta di circolazione, l’impresa può iniziare l’attività.
La disponibilità del mezzo si concretizza nei quattro casi seguenti (DPR 3/1/1976 n. 32, art. 9, emanato ai sensi dell’art. 13 della Legge 6/6/1974 n. 298):
1) proprietà: la carta di circolazione risulta intestata al titolare dell’impresa e proprietario del mezzo;
2) contratto di leasing: la carta di circolazione risulta intestata alla società di leasing proprietaria del veicolo fino alla scadenza del contratto (pagamento dell’ultima rata del leasing). Sono, inoltre, riportati nome e cognome/denominazione dell’imprenditore, in qualità di locatario del veicolo e la scadenza del contratto;
3) usufrutto: la carta di circolazione risulta intestata al nudo proprietario del veicolo. E’, inoltre, riportato il nome e cognome/denominazione dell’usufruttuario;
4) cessione con patto di riservato dominio: la carta di circolazione risulta intestata al proprietario/cedente fino al pagamento dell’ultima rata; è, tra l’altro, riportato il nome e cognome/denominazione dell’imprenditore/cessionario.
L’art. 1, comma 2, del d.lgs. 395/2000 prevede che “…costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi, l’attività d’impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall’art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (n.d.r. trasporto in conto proprio), il trasferimento di cose verso corrispettivo”.
Il decreto ministeriale n. 161/2005, contenente “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, modificato dal decreto legislativo n.
478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci”, ha modificato le condizioni per l’iscrizione all’Albo Autotrasportatori in Conto Terzi.
Tutte le imprese che rientrano nella definizione sopra citata devono obbligatoriamente iscriversi all’Albo Autotrasportatori.
Le imprese di autotrasporto merci in conto terzi vengono suddivise in:
1) imprese che si iscrivono per esercitare l’attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate. Ai fini dell’iscrizione, queste imprese devono essere in possesso del solo requisito dell’onorabilità (art. 5 d.lgs. 395/2000);
2) imprese che si iscrivono per esercitare l’attività di autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 1,5 tonnellate. Queste imprese
si possono iscrivere solo se possiedono i seguenti requisiti: onorabilità, capacità finanziaria (tale requisito sussiste se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore ad € 50.000 se l’impresa ha la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all’attività di trasporto su strada; ad € 5.000, per ogni autoveicolo supplementare) ed idoneità professionale (per la persona che dirige l’attività; consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell’allegato I al d.lgs. 395/2000).
Tali requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda di
iscrizione e devono permanere per tutto il periodo di attività dell’impresa. L’impresa iscritta ha l’obbligo di comunicare all’Albo entro tre giorni la eventuale perdita di detti requisiti: la violazione dell’obbligo di comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.
1.3. - Elementi del contratto scritto (art. 6)
Il decreto non impone alcuna forma obbligatoria per la stipulazione dei contratti di trasporto di merci su strada, che pertanto potranno validamente essere conclusi anche in forma non scritta.
Tuttavia, esso prevede che "di regola" siano stipulati per iscritto, allo scopo di
favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti.
La mancata stipula di un valido contratto scritto determina – come vedremo – conseguenze rilevanti in materia di responsabilità, a carico di vettore e committente.
Uno dei principali obiettivi della riforma in esame è, infatti, l’incentivazione dell’uso
della forma scritta per la disciplina dei contratti di trasporto, con l’osservanza dei requisiti di legge.
Se si opta per la forma scritta, il contratto deve obbligatoriamente contenere gli
elementi essenziali elencati al comma 3 dell'art. 6, ossia:
- nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
- numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
- corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
- luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario.
Tali elementi devono necessariamente essere formalizzati per iscritto (anche mediante una formalizzazione progressiva, come, ad esempio, attraverso un carteggio tra il committente ed il vettore ed il rinvio ai documenti del trasporto) affinché il contratto possa dirsi concluso in forma scritta per gli effetti di cui al D.Lgs. 286/2005. L’assenza anche di uno solo degli elementi essenziali comporta che il contratto di
trasporto non potrà considerarsi stipulato in forma scritta.
Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale (per trasporti, cioè, affidati ad un vettore comunitario che opera in territorio italiano), il contratto deve contenere, oltre agli elementi essenziali di cui sopra, anche l'indicazione dei termini temporali per la riconsegna della merce nonché gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.
Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
- termini temporali per la riconsegna della merce;
- istruzioni aggiuntive di committente, vettore o caricatore (se diverso dal committente).
Appare opportuna l’indicazione in forma scritta di tali elementi accessori nei documenti contrattuali, solo laddove il committente ritenga effettivamente indispensabile la formalizzazione degli stessi nel proprio interesse; tali elementi non sono, invece, determinanti al fine della prova liberatoria fornita dal committente circa l’esenzione da responsabilità in caso di accertamento della violazione della sicurezza della circolazione stradale da parte del vettore.
1.4. - Contrattazione dei prezzi (artt. 3 e 4)
I corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono ora determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto.
E', infatti, abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella introdotto dalla legge n. 298/74, in base al quale i prezzi potevano essere determinati dalle parti nel
rispetto di un limite minimo ed un limite massimo previsti per legge (c.d. “apertura della forcella”).
Lo scopo era quello di garantire alle imprese di trasporto la realizzazione di un certo margine di utile, evitando, nello stesso tempo, il concretizzarsi di situazioni di concorrenza sleale realizzata mediante il contenimento dei corrispettivi, con possibili riflessi negativi sulla qualità e sicurezza del trasporto.
Gli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 286/2005 hanno sancito il definitivo superamento del sistema tariffario “a forcella”.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, “..i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto”.
Ciò significa che ora i proprietari della merce e/o i committenti e i vettori sono liberi di contrattare le tariffe per il trasporto in base alle leggi del mercato, senza essere più “costretti” ad applicare minimi e massimi tariffari fissati ex lege.
Il nuovo regime delle tariffe libere è entrato in vigore il 28 febbraio 2006.
Se il contratto è scritto, il corrispettivo deve essere – come visto - indicato obbligatoriamente al suo interno.
Nel caso in cui il contratto non sia scritto, qualora dovessero sorgere controversie, si applicano gli usi e le consuetudini raccolte in appositi bollettini predisposti dalle camere di commercio.
Analizziamo alcune questioni sollevate dalla nuova normativa.
- se il prezzo non viene indicato dalle parti all’interno di un contratto scritto?
E’ senz’altro opportuno indicarlo, soprattutto se non si intende avere l’applicazione di usi e consuetudini. Infatti, in assenza di pattuizione o di altra previsione sui prezzi, il decreto legislativo richiama espressamente queste fonti subordinate; ne consegue che queste ultime potranno pacificamente essere ritenute parte integrante del contratto.
- se il contratto prevede tariffe diverse rispetto a quelle risultanti dagli usi?
In linea generale, nulla accade; ciò in quanto le tariffe sono liberamente stabilite dalle parti e se gli usi dovessero sostituirsi di diritto alle disposizioni contrattuali, ci troveremmo ancora inseriti in un sistema tariffario obbligatorio. Tuttalpiù gli usi potrebbero costituire un indice di riferimento per le parti. Solo in caso di contratto nullo, le tariffe contrattuali verrebbero sostituite dagli usi.
In questo contesto, potrebbe essere utile una specifica previsione contrattuale in base
alla quale, indipendentemente dalla validità e/o operatività del contratto di trasporto,
la pattuizione sul corrispettivo resta valida e operante per espressa volontà delle parti,
anche quale pattuizione separata e distinta.
1.5. - Accordi volontari (art. 5)
L’art. 5 stabilisce che le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, nell’interesse delle imprese rispettivamente associate, per regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale.
Elementi essenziali di tali accordi (paragonabili a dei contratti quadro) sono: a) indicazione della categoria merceologica alla quale sono applicabili; b) previsione della obbligatorietà della forma scritta dei contratti di trasporto stipulati in conformità degli accordi stessi; c) previsione dell'obbligo di subordinare la stipula dei contratti alla condizione del regolare esercizio, da parte del vettore, dell'attività di autotrasporto; d) previsione della responsabilità soggettiva del vettore e, se accertata, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, nei casi di violazione della normativa in materia di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo a quelle relative al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla velocità massima consentita; e) previsione della dichiarazione, da parte dell’impresa di autotrasporto, con riferimento all’operato dei suoi conducenti, dell’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i danni o l’avaria delle merci trasportate; f) durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con possibilità di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza; g) individuazione di organismi, composti da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta applicazione degli accordi; h) ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali, affidato ad un soggetto nominato dalle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporto.
Gli accordi volontari tra le associazioni dei vettori e quelle degli utenti dei servizi di trasporto sostituiranno i vecchi accordi collettivi di settore che rimarranno, però, in vigore fino al 31 dicembre 2006.
Da evidenziare come gli accordi volontari prevedano l’obbligo di subordinare la stipula di singoli contratti ad essi conformi alla forma scritta ed alla condizione del regolare esercizio da parte del vettore dell’attività di autotrasporto; si osserva, ancora, che gli stessi possono avere una durata massima di tre anni e – per espressa volontà dell’Unione - non possono regolamentare gli aspetti tariffari, rimessi, dunque, alla libera contrattazione delle parti.
1.6. - Modelli ministeriali del contratto scritto
Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° febbraio 2006 “Determinazione di modelli contrattuali tipo per facilitare l’uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada, in attuazione dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286” sono stati determinati quattro modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta:
1- per prestazione singola
2- per pluralità di prestazioni
3- con rinvio ad accordi volontari stipulati dalle organizzazioni associative rappresentative rispettivamente dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto (tali
accordi sono autorizzati, con l'indicazione degli elementi essenziali che debbono contenere, dall'art. 5 del d.lgs. 286/2005)
4- per prestazione singola o pluralità di prestazioni da parte di sub-vettori.
Tali contratti tipo hanno valore indicativo per le parti che mantengono la facoltà di scegliere altre formulazioni contrattuali, purchè contengano gli elementi essenziali di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. 286/2005.
I quattro modelli ministeriali prevedono le seguenti clausole comuni a tutti i tipi:
- identificazione delle parti: vettore (con indicazione, tra l’altro, del numero di iscrizione all’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi) e committente
- identificazione delle merci trasportate (e, per prestazioni continuative, durata del contratto)
- elementi identificativi del/i veicolo/i adibito/i al trasporto
- luogo di consegna e riconsegna delle merci
- data e ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
- corrispettivo
- istruzioni aggiuntive del committente (eventuale)
- utilizzo di sub vettori (eventuali)
- patti modificativi
- adempimento da parte del vettore degli obblighi connessi all’operato dei conducenti
- disciplina applicabile
Esaminiamo alcune delle clausole indicate nei modelli tipo. Identificazione delle parti
Nel modello tipo che rimanda ad accordi volontari, vi è l’aggiunta – oltre alla generalità di vettore e committente - dell’indicazione dell’iscrizione delle parti ad un’associazione di categoria (vettore iscritto “all’organizzazione associativa tra vettori denominata ed avente i requisiti per essere rappresentata nella Consulta Generale per l’autotrasporto e per la logistica, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284” e committente iscritto “all’organizzazione associativa tra utenti del servizio di trasporto denominata ed avente i requisiti per essere rappresentata, direttamente o attraverso la Confederazione di riferimento, nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica”).
Sembrerebbe, quindi, che, per poter rinviare ad un accordo volontario, entrambe le parti debbano essere iscritte ad una delle associazioni che ha sottoscritto l’accordo.
Tuttavia, questa interpretazione non è pacifica. Accordo volontario di riferimento
Inoltre, nel modello che rinvia ad accordi volontari, le parti si danno reciprocamente atto dell’esistenza di un accordo volontario tra le organizzazioni rappresentative di
vettori e quelle degli utenti che viene recepito nel contratto quale parte integrante dello stesso.
Identificazione della merce
In tutti i modelli vi è una clausola che specifica che “il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione de/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse”.
In caso di contratto per prestazioni continuative, la quantificazione della merce può non essere individuata al momento della stipulazione del contratto.
In tal caso, il vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, la richiesta di trasporto.
Il modello per prestazioni continuative prevede che, comunque, si indichino nel contratto i quantitativi minimi e massimi di merce da trasportarsi.
Elementi identificativi del veicolo
Tale indicazione serve a dimostrare che i veicoli utilizzati per il trasporto, in base alla carta di circolazione, sono idonei allo specifico trasporto della merce di cui al contratto.
Tuttavia, se si intende sostituire il mezzo, il vettore è tenuto a comunicare per iscritto gli elementi identificativi del veicolo al committente, prima dell’inizio dell’operazione di trasporto (solo in caso di eventi impeditivi imprevisti, anche a trasporto iniziato).
Luogo di consegna e di riconsegna della merce
Anche il luogo di consegna (o riconsegna) della merce può variare rispetto al momento della stipulazione del contratto. In tal caso, sarà il committente a comunicarlo al vettore per iscritto “in tempo utile prima del completamento dell’operazione di trasporto”. Nel caso la diversa destinazione sia sempre all’interno della provincia, sarà sufficiente una indicazione orale.
Corrispettivo
Non sorgono problemi per i contratti per singole prestazioni.
In caso di contratto per prestazioni continuative, il modello contrattuale suggerisce di
introdurre una clausola di adeguamento della tariffa di trasporto alle variazioni del
prezzo del carburante.
Poiché la contrattazione è libera, il vettore, nel suo stesso interesse, potrà cercare di inserire nel contratto l’adeguamento in relazione ad altre voci di costi oltre a quella del carburante.
Ricorso a sub-vettori
Tutti i modelli tipo prevedono la possibilità di affidare il trasporto ad un vettore diverso rispetto a quello che firma. In questo caso, si rinvia ad un ulteriore contratto concluso tra il primo vettore ed il secondo o tra questi e quelli successivi.
Tale contratto sarà analogo agli altri, con la differenza che, come committente, vi sarà un vettore.
Quanto ai reciproci obblighi, si osserva che il vettore-committente deve verificare che il sub-vettore sia abilitato al trasporto; che i suoi veicoli siano idonei a svolgerlo oltre
a controllare la regolarità della sua posizione con riferimento agli obblighi previdenziali, chiedendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Il sub-vettore si impegna ad eseguire direttamente, con la propria organizzazione imprenditoriale, le prestazioni oggetto del contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte; lo stesso, con il preventivo consenso scritto del vettore-committente, può, però, affidarsi a sua volta ad un terzo per l’esecuzione delle operazioni di trasporto e delle altre prestazioni cui si è obbligato, ma a quel punto deve effettuare le stesse verifiche che il committente ha effettuato nei suoi confronti.
Questo passaggio ulteriore, infatti, non lo libera da responsabilità nei confronti del committente, rispetto al quale continua a rispondere del corretto adempimento della prestazione (“il sub-vettore rimane responsabile nei confronti del vettore- committente del corretto adempimento da parte del terzo della prestazioni allo stesso affidate”).
In relazione al corrispettivo, il modello per prestazioni rese da parte di sub-vettori suggerisce di calcolarlo sulla base degli elementi relativi ai costi del sub-vettore comunicati al vettore-committente durante la negoziazione e, inoltre, di inserire la clausola di adeguamento del corrispettivo “in relazione ad eventuali variazioni significative dei costi operativi del sub-vettore, ed, in particolare, a variazioni dei costi esterni sullo stesso gravanti, quali il prezzo del carburante”.
2. - RESPONSABILITA’ E FUNZIONE ESIMENTE DEL CONTRATTO
SCRITTO – ONERI E RISCHI DEL CONTRATTO NON SCRITTO
2.1. - Responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del
proprietario della merce (art. 7)
L’articolo 7 del d.lgs. 286 del 2005 prevede, al comma 1, che:
“ 1. Nell’effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni”
e, ai commi da 3 a 5, che:
“3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma
scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6,
il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati nel presente decreto legislativo, sia
accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.
4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell’articolo 5, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all’articolo 174 dello stesso decreto legislativo, a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni , il
committente o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione
dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Qualora non venga fornita tale
documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con
l’autore della violazione.
5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza stradale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell’articolo 5, il committente è tenuto ad
acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa al regolarità dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché dell’esercizio dell’attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori.
Qualora non sia stata acquisita tale documentazione, al committente è sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974 n. 298 e successive modificazioni”.
***
Esaminando il complesso della norma in commento, è evidente come il legislatore abbia inteso garantire al massimo la sicurezza stradale nell’esecuzione dei trasporti, con la previsione di specifici obblighi e responsabilità, non solo in capo al vettore, ma anche alle imprese committenti, ai caricatori ed ai proprietari della merce, con coinvolgimento, quindi, di tutti i soggetti della filiera.
Tale è la ratio della sanzione di nullità delle clausole dei contratti di trasporto che
dovessero comportare “modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni
contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale” (art. 4).
Il regime di responsabilità di vettore, committenti, caricatori e proprietari della merce, in concorso con il conducente del veicolo, in caso di accertate violazioni delle norme di sicurezza stradale da parte di quest’ultimo, introdotto dall’art. 7 del decreto in esame, ha il chiaro scopo di disincentivare ogni possibile comportamento pericoloso sulla strada.
Il suddetto vincolo di responsabilità concorsuale tra i vari soggetti si configura nelle
ipotesi di accertamento di istruzioni impartite al conducente non compatibili con le
normali regole di prudenza e perizia nell’effettuazione della tratta di trasporto in
esame.
Coloro che abbiano fornito tali incompatibili istruzioni al conducente del veicolo in
merito alla consegna delle merci, “sono obbligati in concorso con lo stesso
conducente, ai sensi dell’art. 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni”.
La disposizione di cui all’art. 197 del decreto sopra citato prevede, in materia di “concorso di persone nella violazione”, che “quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente”.
A differenza della responsabilità solidale, pertanto, il concorso di più persone nella
commissione di una violazione amministrativa determina la conseguenza che
ciascun concorrente soggiace all'intera sanzione ed il pagamento da parte di uno non
estingue l'obbligazione degli altri.
Problema pratico sarà l’individuazione delle modalità per la valutazione sulla “compatibilità” di tali istruzioni.
Il committente, il caricatore ed il proprietario della merce, per non incorrere in responsabilità connesse al trasporto, devono, comunque, attenersi alle seguenti prescrizioni:
- se il contratto di trasporto è stipulato in forma scritta, devono assicurarsi che le
modalità di esecuzione del trasporto pattuite siano compatibili con il rispetto da parte
del conducente delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), relative a:
sagoma limite (art. 61); massa limite (art. 62); limiti di velocità (art. 142);
sistemazione del carico sui veicoli (art. 164);
trasporto di cose su veicoli a motore e su rimorchi (art. 167);
durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose (art. 174).
Se le modalità di esecuzione del trasporto prevista dalla documentazione contrattuale sono incompatibili con il rispetto della suddetta normativa sulla sicurezza ed il conducente l'abbia effettivamente violata, oltre che il conducente, anche il soggetto
(vettore, committente, caricatore e proprietario della merce) che ha fornito le
istruzioni incompatibili con il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione
stradale violate, sarà sottoposto, in concorso con il conducente, alla sanzione per la
violazione prevista.
Occorre tener presente che non è possibile nel contratto (o con altre pattuizioni) far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente (o al caricatore o al proprietario della merce), in conseguenza della
violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione, in quanto qualsiasi atto o comportamento diretto a tale scopo è nullo e privo di effetti.
- se il contratto di trasporto è stipulato in forma non scritta, il vettore ed il committente devono comunque dare al conducente del veicolo precise istruzioni
relative all'esecuzione del trasporto che siano compatibili col rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, poiché in caso di superamento dei limiti di velocità da parte del conducente o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo previsti dal codice della strada, il committente o, in mancanza, il vettore, su
richiesta della polizia stradale, sono obbligati a produrre la documentazione dalla
quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito
alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione.
Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilità oppure qualora non venga fornita la suddetta documentazione, il vettore ed il committente saranno soggetti alle sanzioni
in concorso con il conducente (dunque, vi è un assoggettamento a sanzione connessa ad un comportamento omissivo).
Se il contratto di trasporto è stipulato in forma non scritta, il committente è tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori.
Qualora non sia stata acquisita tale documentazione, il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.549,37 a 9.296,22.
2.2. - La procedura di accertamento della responsabilità (art. 8)
L'accertamento della responsabilita' dei soggetti di cui al comma 3, dell'articolo 7 (conducente del veicolo, vettore, committente, caricatore e proprietario della merce) puo' essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorita' competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni (art. 8).
In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto da parte del conducente all'atto della contestazione, e qualora dalla restante documentazione disponibile non sia possibile accertare l'eventuale responsabilita' dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 7, l'autorita' competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede agli stessi la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto e dell'eventuale documentazione di accompagnamento, ovvero, qualora il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, della documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.
Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti, l'autorita' competente, in base all'esame degli stessi, qualora da tale esame emerga la loro responsabilita', applica le sanzioni contemplate da detti commi ai soggetti di cui sopra.
Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.
2.3. - Usi e consuetudini per i contratti non scritti (art. 9)
Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati
non in forma scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 9).
Ai fini dell'aggiornamento degli usi e delle consuetudini allo stato esistenti, l'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto presso la Consulta generale per l'autotrasporto raccoglierà gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale, verranno desunti gli usi e consuetudini e li trasmette alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
In sede di prima applicazione, l'Osservatorio provvede ad elaborare gli elementi necessari entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'ulteriore aggiornamento degli usi e consuetudini e' effettuato con cadenza annuale.
2.4. - Il committente : suggerimenti operativi
Al fine di esimersi da ogni responsabilità, che potrà essere accertata anche in una fase successiva alla contestazione della pretesa violazione da parte degli organi preposti
alla sicurezza della circolazione stradale, il committente – nel caso in cui il contratto
di trasporto di merci su strada venga stipulato in forma scritta - dovrà:
1- ottenere dal vettore un certificato dal quale risulti l’iscrizione dello stesso
all’Albo nazionale degli autotrasportatori dal quale possono desumersi anche eventuali limitazioni all’esercizio dell’attività di autotrasporto (ovvero, per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni). Nel caso il rapporto tra il committente ed il vettore abbia carattere continuativo, il committente dovrà periodicamente verificare il permanere di detta iscrizione;
2- inserire nel contratto di trasporto la previsione dell’obbligo per il vettore, nel
caso in cui lo stesso si avvalga dell’opera di un sub-vettore, di trasmettere al committente un certificato dal quale risulti l’iscrizione del sub-vettore all’Albo
nazionale degli autotrasportatori dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all’esercizio dell’attività di autotrasporto;
3- ottenere dal vettore l’elenco dei veicoli (motrici+rimorchi) da questi utilizzati nello svolgimento della propria attività con fotocopia della carta di circolazione dei medesimi;
4- inviare una comunicazione al vettore con congruo anticipo rispetto all’esecuzione materiale del trasporto con la quale si indicano i dati relativi alla tipologia e alla quantità (peso e, ove rilevante, massa) della merce, i luoghi di carico e scarico;
5- ottenere un riscontro scritto dal vettore in ordine alla correttezza delle modalità di esecuzione del trasporto, mediante l’utilizzo di un veicolo compatibile con le caratteristiche del carico;
6- fornire le necessarie istruzioni scritte al conducente in ordine alla consegna delle merci, affinché le modalità di esecuzione del trasporto risultino compatibili con il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale di cui all’art. 7, comma 6, d.lgs. 286/2005;
7- far acquisire “data certa” al contratto di trasporto sottoscritto dalle parti.
Nel caso in cui il contratto di trasporto, per qualsiasi ragione, non sia stato concluso
in forma scritta, il committente è comunque tenuto a chiedere al legale rappresentante dell’impresa vettrice di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui lo stesso dichiara che l’impresa stessa è regolarmente iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori e che al riguardo non sussistono limitazioni che impediscano alla medesima di legittimamente esercitare il servizio in relazione al quale la merce le viene affidata e gli eventuali servizi accessori, con impegno a fare pervenire quanto prima il certificato.
E’, comunque, opportuno che il committente dia precise istruzioni scritte al vettore di procedere all’esecuzione della specifica prestazione di trasporto secondo modalità che siano compatibili con il rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza della circolazione stradale e, nell’ipotesi in cui si avvalga di subvettori, accerti preventivamente che gli stessi esercitino legittimamente l’attività
di autotrasporto in relazione alla tipologia di servizio e merceologica di volta in volta rilevante.
2.5. - Il caricatore : responsabilità e suggerimenti operativi
1) L’art. 7, comma 7, prevede, inoltre che “il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo”.
Quindi, per la violazione delle norme relative ai limiti di sagoma e di massa (artt. 61 e 62), alla sistemazione del carico (art. 164) e al sovraccarico (art. 167), il caricatore non ha la possibilità di provare la sua mancata responsabilità che, pertanto, diventa oggettiva.
D’altra parte, tale responsabilità si spiega con la circostanza evidente che il soggetto che ha caricato deve essere consapevole di quanto e con che modalità ha disposto la merce da trasportare.
Il caricatore dovrà, quindi, avere cura di verificare la corrispondenza tra le caratteristiche del carico quanto a tipologia e quantità (massa e peso) e le caratteristiche dell’automezzo che il vettore intende utilizzare per quel determinato trasporto; nel caso in cui il piano di carico della merce sull’automezzo sia stato curato dal caricatore, questi potrà acquisire una dichiarazione del conducente che attesti la corretta esecuzione della prestazione resa, in conformità alle norme sopra indicate.
Poiché la normativa in esame non delimita in modo chiaro l’ambito temporale specifico di responsabilità imputabile al caricatore ed essendo la ratio di tale disposizione connessa alla circostanza della consapevolezza da parte del soggetto in esame delle modalità con cui l’attività di carico merce è stata effettuata, la dichiarazione suddetta - rilasciata dal conducente - potrebbe valere quale prova della corretta esecuzione della prestazione richiesta al momento del carico.
In tal modo, può essere posto un limite alla citata responsabilità oggettiva del caricatore, nelle ipotesi in cui la massa limite e/o la corretta sistemazione del carico sui veicoli dovessero essere modificati successivamente da terzi.
2) L’art. 12, comma 3, del d.lgs. 286/2005 pone a carico del caricatore, oltre che del committente, l’obbligo di “accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell’attività di autotrasporto, in base a quanto disposto dall’art. 7 comma 2”.
Il caricatore, per non incorrere in responsabilità connesse alla violazione dell’obbligo suddetto, dovrà, quindi, adottare i seguenti canoni di comportamento: chiedere al conducente la fotocopia della carta di circolazione del veicolo; chiedere al conducente di esibire (o fare trasmettere a mezzo fax) un certificato da quale risulti l’iscrizione del vettore che segue il trasporto all’Albo nazionale degli autotrasportatori, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all’esercizio dell’attività di autotrasporto (ovvero, per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni).
Nell’impossibilità di ottenere immediatamente detto certificato, il caricatore dovrà chiedere al legale rappresentante dell’impresa vettrice di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui lo stesso dichiara che l’impresa stessa è regolarmente iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori e che al riguardo non sussistono limitazioni che impediscano alla medesima di legittimamente esercitare il servizio in relazione al quale la merce le viene affidata e gli eventuali servizi accessori, con impegno a fare pervenir quanto prima il certificato.
3) Inoltre, come visto, il caricatore è soggetto a sanzione nel caso in cui abbia fornito, sulla base delle risultanze dei documenti del contratto di trasporto, istruzioni al conducente in merito alla consegna delle cose da trasportarsi che siano risultate incompatibili con il rispetto delle norme in materia di sicurezza della circolazione stradale di cui si sia accertata la violazione da parte del conducente (art. 7, comma 3). Affinché il caricatore possa esimersi da ogni responsabilità ex art. 7, comma 3, d.lgs. 286/2005, dovrà fornire al conducente del veicolo, e per esso al vettore, specifiche istruzioni in merito alle modalità esecutive del trasporto solo qualora le stesse siano
veramente ed effettivamente necessarie per la corretta esecuzione dello stesso
nell’interesse del caricatore medesimo.
3. - IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO PER IL TRASPORTO
ABUSIVO: DALLE SANZIONI PECUNIARIE ALLA CONFISCA DELLE
MERCI TRASPORTATE
3.1. - Esercizio abusivo dell’autotrasporto
L’articolo 26 della Legge 6 giugno 1974, n. 298 (“Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”) relativo all’esercizio abusivo dell’autotrasporto, come modificato dal decreto legislativo n. 286/2005, prevede che:
«Chiunque esercita l'attivita' di cui all'art. 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attivita' durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'art. 46, accertata con provvedimento esecutivo.
Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attivita' di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art. 46 della presente legge, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione
delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
3.2. - Affidamento di servizi di trasporto ad esercenti abusivi
Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974 n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l’attività di autotrasporto, le sanzioni di cui
all’articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974 n. 298 (pagamento di una somma
da € 1.549,37 ad € 9.296,22), si applicano – ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs.
286/2005 - al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il
servizio di trasporto ad un vettore abusivo (che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita).
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle
merci trasportate, ai sensi dell’articolo 20 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.
Riassumendo: se il committente, caricatore e proprietario della merce si rivolgono ad un soggetto abusivo, poiché il contratto di autotrasporto prevede tra i suoi elementi essenziali l’iscrizione all’Albo del vettore, non potranno predisporre un contratto scritto. Potranno, però, concluderlo in forma orale.
In tal caso, si rischiano due sanzioni:
- la prima pecuniaria, da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22, sia nel caso in cui l’abusivo sia un italiano, sia quando si tratti di vettore estero privo di titolo idoneo per operare in Italia o per effettuare l’operazione di trasporto;
- la seconda più grave, la confisca della merce (con effetti più disincentivanti all’abusivismo).
Il vettore abusivo incorre, invece, in una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 2.065,82 ad un massimo di € 12.394,96 (o, nel caso in cui il soggetto abbia commesso un’altra violazione delle disposizioni di cui all’art. 26 o 46 della l. n. 298/74 nei cinque anni precedenti, accertata con provvedimento esecutivo, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 2.582,28 ad € 15.493,70) e la sanzione accessoria del fermo del mezzo per tre mesi o, in caso di reiterazione, la confisca del veicolo.
CONCLUSIONI
Vista la complessità della normativa e la previsione di sanzioni che accompagnano gli obblighi posti a carico dei diversi soggetti della filiera, con l’entrata in vigore della riforma dell’autotrasporto dovrà, quindi, essere prestata la massima attenzione
alla scelta del vettore cui affidare il trasporto delle merci, nonché alle istruzioni da dare al conducente del veicolo relative alla consegna.
E’, pertanto, consigliabile la scelta della forma scritta del contratto di trasporto, sia ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova in caso di controversia, sia al fine di verificare il legittimo esercizio dell’attività da parte del vettore, oltre che l’adempimento degli altri obblighi prevista dal decreto legislativo analizzato in questa sede.
Ciò, considerato l’obbligo sussistente in capo a vettore e committente di dimostrare, anche in caso di contratto non scritto e qualora vi sia stata violazione di una norma sulla sicurezza della circolazione stradale da parte del guidatore (limitatamente a quelle in materia di limiti di velocità e di osservanza di tempi di guida e di riposo), di aver fornito istruzioni al conducente compatibili con tali norme; prova che potrà essere data solo conservando copia di documentazione – che, pertanto, dovrà essere scritta anche in questa ipotesi - inviata e/o consegnata allo stesso, attestante tale compatibilità.