Sede
Xxxx
Xxx …….., , Xxxxxx
T +39 ….. – F +39 …..
e-mail: …..@xxxxxxx.xx – P.E.C @xxx.xxxxxxx.xx
xxx.xxxxxxx.xx www xxxxxxx.xx
Prot. N° allegato/i Tit. cl. fasc.
A MEZZO PEC2
………………, ………………
CONTROPARTE ………………
Via ……………… n. ………………
CAP ……………… Città ………………
PEC 1
OGGETTO: CONTRATTO DI RICERCA/CONSULENZA TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E DI REGGIO XXXXXX - DIPARTIMENTO/CENTRO DI
……………… E LA CONTROPARTE (sostituire il termine controparte con il nome dell’ente/impresa) ………………
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx - Dipartimento/Centro di
………………, con sede in ……………… Via ……………… n , codice fiscale
e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominato “Dipartimento/Centro”, rappresentato dal Prof. ………………, nato a il
………………, in qualità di Direttore pro tempore, autorizzato alla stipula del presente contratto con deliberazione del Consiglio di Dipartimento/Centro del giorno ;
E
Il Prof./Dott. ………………, nato a ……………… (………………) il ………………, codice fiscale n. ………………, afferente al Dipartimento/Centro di dell'Università
degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx, nel prosieguo del presente atto chiamato “Sperimentatore" o "Responsabile scientifico del Dipartimento/Centro”;
E
la CONTROPARTE ……………… con sede legale in ……………… Via n.
………………, codice fiscale e partita IVA n , nel prosieguo del presente atto
denominata “Committente” rappresentata da ……………… nato a il
………………, in qualità di ………………, autorizzato alla stipula del presente contratto con ;
Premesso che
- il Committente (indicare il motivo di interesse del Committente alla esecuzione dell’attività di ricerca/consulenza);
1 Qualora la controparte non disponga di firma digitale e di indirizzo PEC, inviare a mezzo Raccomandata A.R.
2 Sostituire con RACCOMANDATA A.R. se subentra il caso di cui alla nota 1
- il “Dipartimento/Centro” dispone di risorse umane e strumentali per l’esecuzione della ricerca/consulenza oggetto del presente contratto;
- (è possibile inserire altre premesse)
convengono e stipulano Articolo 1 - OGGETTO (nota n. 3)
Il Committente affida al Dipartimento/Centro, che accetta, il seguente programma di ricerca/consulenza dal titolo “………………” da svolgersi presso lo stabilimento del Dipartimento/Centro ubicato in ……………… Via ……………… n. ... sotto la Direzione scientifica del Prof./Dott. ………………, che accetta; il Prof./Dott. ……………… ha il compito di coordinare il programma di ricerca/consulenza, interfacciarsi con il Committente e con le unità operative, supervisionare il personale che attenderà all'esecuzione della ricerca/consulenza.
Il programma di ricerca/consulenza consiste in ………………, come dettagliato nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante di questo contratto.
Il Dipartimento/Centro garantisce il Committente della corretta esecuzione del contratto e dell'idoneità dei mezzi utilizzati anche da parte degli eventuali collaboratori/subappaltatori.
E’ possibile inserire queste clausole se si verificano i seguenti casi:
(Per operazioni eseguite da soggetto esterno al Dipartimento/Centro o subappaltate ad altro nodo della Rete dell'Alta Tecnologia della Regione Xxxxxx-Romagna - RETE) Il Dipartimento/Centro dichiara che l'esecuzione delle operazioni indicate ai punti
……………… dell'Allegato Tecnico sarà affidata all'Operatore economico ………………
con sede legale in ……………… Via ……………… n. ..., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ……………… (eventuali altri dati identificativi dell'Operatore economico: capitale sociale, ecc ).
(Per rilievi strumentali con finalità di validazione dei risultati) Il Dipartimento/Centro garantisce che l’incertezza di misura dei rilievi strumentali e dei risultati rientrerà nella tolleranza concordata con il Committente, indicata nell'Allegato Tecnico.
Articolo 2 – REVISIONE DEL CONTRATTO
Le Parti - congiuntamente tra loro - valuteranno periodicamente lo stato di avanzamento della ricerca/consulenza in funzione dello sviluppo del programma di lavoro.
Al termine di ogni fase le Parti provvederanno a revisionare il programma di ricerca/consulenza, comunicando all’altra parte l’insorgere di ritardi e di difficoltà nell’esecuzione della ricerca/consulenza, le relative conseguenze sugli obiettivi da raggiungere e sugli impegni delle Parti (tempi, costi, risorse coinvolte, punti di riesame dell’attività svolta, ecc…)
Qualunque revisione del programma di ricerca/consulenza comporta l'adeguamento del corrispettivo spettante al Dipartimento/Centro, compresa la copertura delle maggiori spese; tuttavia:
3 Con riferimento ai contratti di ricerca stipulati nell'ambito della Rete dell'Alta Tecnologia della Regione Xxxxxx-Romagna - RETE, si invita a prendere visione delle "Note per la realizzazione del contratto ed ulteriori clausole inseribili" e delle "Note per la realizzazione dell'allegato tecnico"; la consultazione può essere utile anche per la stipula degli altri contratti di ricerca.
Opzione 1: il Committente può decidere di proseguire il contratto o interromperlo od orientarlo diversamente, concordando con il Dipartimento/Centro le relative variazioni (anche ai tempi di esecuzione) per iscritto, mediante scambio di corrispondenza; in caso di interruzione della ricerca/consulenza, si applica l'art. 11 "Recesso";
Opzione 2: il Dipartimento/Centro può rifiutare di apportare le variazioni il cui ammontare superi il sesto del corrispettivo iniziale/complessivo (indicare ciò che interessa) o la cui esecuzione risulti ad esso impossibile, tenuto conto delle risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie in quel momento in sua dotazione; in tal caso il Dipartimento/Centro dà tempestiva comunicazione al Committente, indirizzandolo verso altre Strutture che possano farsene carico, con priorità verso soggetti della Rete dell'Alta Tecnologia della Regione Xxxxxx-Romagna - RETE (nota n. 4) ed il Committente corrisponderà al Dipartimento/Centro l'importo delle spese già sostenute o per le quali è sorto l'obbligo di pagare secondo le norme vigenti ed in base al contratto, al momento del recesso del Dipartimento/Centro; si applica l'art. 11 "Recesso".
Articolo 3 - DURATA
Il presente contratto entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione (è possibile indicare altra data di entrata in vigore del contratto) e avrà la durata di ………………
Il presente contratto potrà essere rinnovato o prorogato nelle more della stipula di altro contratto e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) tramite accordo scritto tra le parti, mediante scambio di corrispondenza.
Articolo 4 – RELAZIONI PERIODICHE
Il Dipartimento/Centro si impegna a fornire relazioni periodiche indicanti le attività poste in essere in esecuzione del progetto di ricerca/consulenza con particolare indicazione dei risultati che sono stati eventualmente conseguiti.
Tali relazioni dovranno essere approvate dal Dipartimento/Centro ed inoltrate al Committente alle seguenti scadenze (indicare le scadenze dell’inoltro delle relazioni):
1) ………………
2) ………………
3) una relazione finale a conclusione della attività di ricerca.
Il Dipartimento/Centro si obbliga per la durata di ……………… a mantenere traccia e a conservare tutta la documentazione ed i giustificativi dei rapporti tenuti con il Committente.
Articolo 5- CORRISPETTIVO
Per lo svolgimento dell’attività di ricerca/consulenza il Committente si impegna a versare al Dipartimento/Centro la somma di € ……………… (euro ) oltre IVA di legge.
a) Tale somma verrà corrisposta in unica soluzione alla data di sottoscrizione del presente contratto.
L’opzione a) può essere sostituita dalla successiva opzione
b) Tale somma verrà corrisposta in nr rate da pagarsi rispettivamente
1) euro ……………… oltre all’IVA di legge, pari a ………………% dell’intero corrispettivo, al momento della sottoscrizione del presente contratto;
2) euro ……………… oltre IVA di legge, pari a % dell’intero corrispettivo,
al termine dell’attività di ricerca/consulenza.
4 La priorità dei soggetti della RETE si applica ai contratti stipulati in tale ambito.
o dalla successiva opzione (ossia dall’ipotesi di un numero di pagamenti rateali superiore a due)
c) Tale somma verrà corrisposta in nr rate da pagarsi rispettivamente
1) euro ……………… oltre all’IVA di legge, pari a ………………% dell’intero corrispettivo, al momento della sottoscrizione del presente contratto;
2) euro ……………… oltre all’IVA di legge, pari a ………………% dell’intero corrispettivo, alla data del ;
3) euro ……………… oltre all’IVA di legge, pari a ………………% dell’intero corrispettivo, al termine dell’attività di ricerca/consulenza
qualunque sia l’opzione scelta (opzioni a, b o c) dovrà essere inserita la seguente frase
Le somme sopra indicate si intendono comprensive di tutti i costi e qualsivoglia spesa sostenuta dal Dipartimento/Centro per l’attività svolta.
I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura emessa da parte del Dipartimento/Centro.
Le fatture dovranno essere inviate al committente utilizzando il seguente indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) 5
Le somme dovranno essere erogate dal Committente con Pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D. L.vo 217/2017.
Articolo 6 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Opzione 1: (Contratti di ricerca/consulenza che per loro natura oggettiva possono dar luogo a risultati brevettabili i quali, non essendo prevedibili a priori, rappresentano un indubbio valore aggiunto creato dall'attività di ricerca. Titolare dei potenziali risultati brevettabili è il Committente, il quale dovrà riconoscere al Dipartimento/Centro un corrispettivo in termini di premi e/o royalty per il loro raggiungimento) Benché in forza del presente contratto non sia previsto lo svolgimento da parte del Dipartimento/Centro di un'attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione, viene comunque riservata al Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi; il Committente si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell'inventore. Nel caso in cui l'esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, al Committente spetterà il diritto di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all'estero sopportandone le relative spese; in tal caso l’Università sarà tenuta esclusivamente nei confronti del Committente a fornire allo stesso tutta la documentazione scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti brevetti. Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero al deposito di domande di brevetto, il Committente sarà tenuto a comunicare all’Università, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa. Per ogni brevetto il Committente riconoscerà al Dipartimento/Centro, ancorché sia trasferito a terzi il diritto al deposito di brevetto, un corrispettivo integrativo così costituito: a) dal 10% (o percentuale superiore) del corrispettivo previsto per la ricerca all'atto di deposito della domanda di brevetto e il 10% del corrispettivo stesso (o percentuale superiore corrispondente alla precedente) all'atto della concessione del
5 Nel caso di committente non residente o non stabilito in Italia le fatture possono continuare ad essere emesse in formato cartaceo.
brevetto; (eventuale) b) ed inoltre, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a), una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale del brevetto effettuato dal Committente e/o da eventuali licenziatari del brevetto stesso, per l'intera durata del brevetto (più quella di eventuali estensioni temporali), nella misura del % del
fatturato di riferimento, con le seguenti modalità: ……………… (in alternativa: "nella misura e secondo modalità che saranno definite al momento della concessione del primo brevetto").
Opzione 2: (Contratti di ricerca/consulenza che per loro natura oggettiva possono dar luogo a risultati brevettabili e, a differenza degli altri casi, esiste una condivisione/contitolarità dei risultati tra le parti, giustificata in riferimento all'entità degli apporti finanziari e delle risorse fornite da entrambe le parti contraenti). Considerato che entrambe le parti contraenti si fanno carico dei costi e della messa a disposizione dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività di ricerca, esse si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le parti convengono sin d'ora che la quota di proprietà del Committente sui risultati della ricerca, sui relativi Diritti di Proprietà Intellettuale o sulle sue utilizzazioni industriali sarà pari al ………………%, e quella del Dipartimento/Centro al ………………% e che nella stessa misura saranno ripartiti tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di tali diritti. (nota n. 6). Le Parti convengono che la gestione e l'uso dei diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca, per quanto non disciplinato dalle norme del codice civile in tema di comunione, sarà regolato da apposito contratto.
Opzione 3. (Si prevede la piena titolarità al Committente dei diritti derivanti dai potenziali risultati brevettabili, senza un'espressa previsione di premi e/o royalty a favore del Dipartimento/Centro).
Considerato che lo scopo della ricerca affidata dal Committente al Dipartimento/Centro è quello di conseguire risultati innovativi e possibilmente brevettabili, e che di ciò si è espressamente tenuto conto nel determinare il corrispettivo spettante al Dipartimento/Centro, le parti convengono che la proprietà di qualunque risultato, inventivo, brevettabile o meno, derivante direttamente dall'attività di ricerca/consulenza specificatamente dedotta nel presente contratto spetterà in via esclusiva al Committente.
Qualunque sia l’opzione scelta (opzioni a, b o c) dovrà essere inserita la seguente frase
I risultati inventivi brevettabili o meno che dovessero scaturire in occasione dello svolgimento dell'attività di ricerca/consulenza ma che non siano riferibili direttamente all'attività di ricerca/consulenza specificatamente dedotta in contratto sono di proprietà dell'Università.
E' fatto salvo il diritto del/dei ricercatore/i di essere nominato/i quale/i autore /i in eventuali brevetti relativi a tali risultati.
6 E' possibile rapportare i diritti delle parti sulla proprietà intellettuale ai rispettivi apporti scientifici, strumentali e finanziari: "Le parti convengono sin d'ora che le quote di proprietà sui risultati della ricerca, sui relativi Diritti di Proprietà Intellettuale o sulle sue utilizzazioni industriali derivanti direttamente dall'attività di ricerca/consulenza specificatamente dedotta nel presente contratto saranno ripartite tra loro in proporzione ai rispettivi apporti scientifici, strumentali e finanziari.".
Articolo 7 – DIRITTI SPETTANTI AL DIPARTIMENTO/CENTRO
Il Dipartimento/Centro potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente articolo 4 "Proprietà intellettuale", 1° comma, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico. (inserire eventualmente anche la seguente frase “previa autorizzazione scritta del Committente”).
Articolo 8 – OBBLIGO DI SEGRETEZZA
Il Dipartimento/Centro, lo Sperimentatore e il Committente si impegnano a considerare come assolutamente riservato e segreto ogni dato, informazione, documento, cognizione, fatto relativi alle innovazioni tecnologiche di cui al precedente articolo 4 "Proprietà intellettuale".
Gli obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno, per i risultati inventivi brevettabili, alla data di pubblicazione della relativa domanda di brevetto, ovvero decorsi ………………
(si consiglia di inserire un periodo temporale non inferiore ai cinque anni) anni dalla scadenza del presente contratto, salvo previa autorizzazione scritta della parte titolare dei diritti di brevettare e/o di brevetto.
Articolo 9 – ULTERIORI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA
Ciascuna delle parti firmatarie il presente contratto è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti (di seguito, "Informazioni") di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dalla controparte in virtù del contratto stesso e che non siano oggetto della disciplina prevista nel precedente articolo 6 "Obbligo di segretezza" e garantisce il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei propri collaboratori ai sensi degli artt. 2048 e 2049 c.c.
Ciascuna Parte si impegna a limitare l'accesso alle Informazioni al solo personale che attende all'esecuzione della ricerca/consulenza. Detto personale dovrà essere reso edotto del carattere riservato delle Informazioni e delle conseguenze della divulgazione di dati e dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi di segretezza previsti in questo contratto; a tal fine, una copia di questo contratto dovrà essere sottoscritta per accettazione incondizionata da ciascun collaboratore all'esecuzione della ricerca/consulenza ed un'ulteriore copia dovrà essere consegnata ai collaboratori. L'impegno dovrà recare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell'Università, ivi compresa l'autorizzazione alla trasmissione ed al trattamento dei dati da parte di terzi.
Gli obblighi di segretezza non troveranno applicazione quando la divulgazione è espressamente imposta dalla legge ovvero da enti amministrativi o giudiziari; in tal caso il Dipartimento/Centro si impegna ad informare per iscritto il Committente della sussistenza di tali imposizioni, compatibilmente con la normativa vigente; resta inteso che il Committente non potrà pretendere che il Dipartimento/Centro si renda inadempiente all'obbligo imposto per provvedimento amministrativo o giudiziale.
Le Parti ed il loro personale non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l’uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.
Articolo 10 – COPERTURE ASSICURATIVE (nota n. 7)
Il Dipartimento/Centro dichiara che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx ha stipulato le seguenti coperture assicurative:
- polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” n. 52981/23/65/136655447/4 stipulata con la Compagnia Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con scadenza al giorno 31 marzo 2022, per danni a persone e cose causati a terzi, con massimale pari ad € 10.000.000,00. Si precisa che detta copertura opera solo per i danni materiali e diretti.
Il Committente dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa con un massimale pari ad € ……………… (preferibilmente non inferiore ad € 3.000.000,00) a copertura “Responsabilità civile verso terzi” n. ……………… rilasciata dalla Compagnia
……………… con scadenza al giorno ……………… per danni a persone e cose dei quali sia tenuto a rispondere.
Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni – ove necessario – alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla controparte copia di detta polizza.
L’Università provvede alla pubblicazione delle proprie coperture assicurative sul sito web dell’Ateneo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Il Dipartimento/Centro dichiara che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx garantisce la copertura assicurativa del personale Docente, Ricercatore e tecnico contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Committente garantisce altresì la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, o compagnia assicuratrice.
In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, si conviene:
- se il fatto è avvenuto presso il Committente, il Committente si impegna a segnalare immediatamente (facendo riferimento al numero di polizza) l’evento al Dipartimento/Centro
7 In assenza di scambio di personale e di materiali tra le parti si può inserire questa clausola: <<Articolo 10
– COPERTURE ASSICURATIVE - Il Dipartimento/Centro dichiara che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx ha stipulato adeguate polizze assicurative a copertura “Responsabilità civile verso terzi” ed “Infortuni”.
Il Committente dichiara di aver stipulato adeguate polizze assicurative a copertura “Responsabilità civile verso terzi” ed “Infortuni”
Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni – ove necessario – alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla controparte copia di detta polizza.
L’Università provvede alla pubblicazione delle proprie coperture assicurative sul sito web dell’Ateneo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Le parti si impegnano a disciplinare gli aspetti assicurativi in conformità alle condizioni generali predisposte dall'Università nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dell'attività di ricerca/consulenza, emerga la necessità di scambio di personale o di materiali tra le parti. >>
onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione;
- se il fatto è avvenuto presso l’Università, il Dipartimento/Centro si impegna a segnalare immediatamente l’evento (facendo riferimento al numero di polizza) al Committente onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.
Resta inteso che l’esistenza di dette polizze non pregiudica l’esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.
Articolo 10 BIS - PERSONALE E RESPONSABILITÀ PER DANNI AL PERSONALE
(nota n. 8)
(Se la partecipazione all’attività di ricerca comporta la frequentazione dei locali del Dipartimento/Centro da parte di soggetti inviati dal Committente) Le attività indicate ai punti ……………… dell'Allegato Tecnico saranno realizzate presso lo stabilimento del Dipartimento Centro ubicato in ……………… Via ……………… n , da parte di personale
incaricato dal Committente indicato nell'Allegato Tecnico.
Il Committente potrà pertanto far partecipare all’attività di ricerca detti soggetti. Tale personale o altro personale, comunque esterno al Dipartimento/Centro, autorizzato a partecipare alla ricerca, sarà compensato e coperto dal punto di vista assicurativo (sia per infortuni che per responsabilità civile verso terzi) direttamente dal Committente, mentre sotto il profilo scientifico, la loro opera sarà svolta in collaborazione e sotto la direzione scientifica del Responsabile Scientifico del Dipartimento/Centro.
E' onere del Responsabile dell’attività di ricerca fornire formazione ed informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla ricerca specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L’informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l’ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l’eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d’uso e quant’altro utile per lo svolgimento dell’attività in sicurezza. Per l’eventuale Sorveglianza Sanitaria, dovuta all’attività di ricerca nella sede del Dipartimento/Centro, sarà a carico del Committente.
Il Committente esonera il Dipartimento/Centro da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto causati dal personale dallo stesso incaricato ai sensi del precedente comma.
(Se la partecipazione all’attività di ricerca comporta la frequentazione dei locali del Committente da parte di soggetti inviati dal Dipartimento/Centro)
Le attività indicate ai punti dell'Allegato Tecnico saranno realizzate presso lo
stabilimento del Committente ubicato in ……………… Via ……………… n. ..., da parte di personale incaricato dal Dipartimento/Centro indicato nell'Allegato Tecnico.
Il Committente consente che detto personale possa accedere ai propri locali per l’esecuzione dell’attività di ricerca/consulenza.
(in entrambi i casi)
Il Dipartimento/Centro assicura che il proprio personale partecipante all’attività di ricerca è coperto da assicurazione contro infortuni e per responsabilità civile verso terzi.
8 Inserire l'articolo se si verifica il caso e far approvare specificamente le sue disposizioni dal Committente (artt. 1341 e 1342 c.c.)
Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione della attività attinenti il presente contratto.
La struttura ospitante si impegna, in ottemperanza del D.Lgs. 81/08, a considerare il personale del Dipartimento/Centro alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.
Le spese di trasferta, vitto, alloggio o comunque sostenute e documentate dal personale per la partecipazione alle attività di ricerca/consulenza restano a carico del Committente.
Articolo 11- RECESSO
Le parti contraenti possono recedere dal presente contratto mediante un preavviso di
……………… (si suggerisce tre mesi) da comunicare al Dipartimento/Centro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nell'ipotesi di recesso da parte del Committente, questo corrisponderà al Dipartimento/Centro l'importo delle spese già sostenute o per le quali è sorto l'obbligo di pagare secondo le norme vigenti ed in base al contratto, al momento del recesso; verranno altresì definiti pattiziamente i compensi spettanti al Dipartimento/Centro e, in difetto di accordo, la determinazione sarà fatta dal Giudice.
Salvo quanto stabilito nel presente articolo, nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dalle parti in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale.
Anche nel caso di recesso, le parti rimangono vincolate a quanto previsto nei precedenti artt. 6 "Proprietà intellettuale", 7 "Diritti spettanti al Dipartimento/Centro", 8 "Obbligo di segretezza", 9 "Ulteriori obblighi di segretezza".
Articolo 12- COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Le relazioni e la corrispondenza dovranno essere comunicate dal Dipartimento/Centro al Committente all'indirizzo ……………… Via ……………… n. ..., fatto salvo quanto eventualmente stabilito per l’invio delle fatture.
La corrispondenza dovrà essere comunicata dal Committente al Dipartimento/Centro all'indirizzo ……………… Via ……………… n. ... .
Articolo 13 – FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Modena in via esclusiva. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.
Articolo 14 - PRIVACY
Le parti si impegnano, l’una nei confronti dell’altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l’esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il “Regolamento”) nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.
In particolare, garantiscono l’osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l’adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.
Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:
- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell’art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 31 del Regolamento.
Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l’altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.
Articolo 15 - SPESE
Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico del Committente.
Il presente contratto, redatto in forma di lettera contratto, sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata9, è soggetto ad imposta di bollo in caso d’uso (art. 24, Tariffa, Allegato , Parte seconda – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni. Il presente contratto viene trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata dell'Università degli Studi di XXXXXXXX, che è pregata di sottoscriverlo digitalmente ed inviarla all’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: .
Modena/Reggio Xxxxxx, lì
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO XXXXXX DIPARTIMENTO/CENTRO
DI ………………
IL DIRETTORE
(Prof )
IL RESPONSABILE SCIENTIFICO PER IL DIPARTIMENTO/CENTRO DI ………………
(Prof./Dott )
Per accettazione: ………………, lì ………………
9 In caso di invio a mezzo Raccomandata A.R., inserire in sostituzione: Il presente contratto, redatto in forma di lettera contratto, sarà perfezionato mediante invio a mezzo posta, è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda -DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.
Il presente contratto viene trasmesso all’ente/impresa in n. 2 esemplari. L’ente/impresa è pregato di sottoscrivere entrambi gli originali e di restituire uno degli esemplari al Dipartimento di dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Xxxxxx (all’indirizzo: Via ………………, n 41100 Modena / 00000 Xxxxxx Xxxxxx).
IL COMMITTENTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(………………)
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli artt. 10 BIS (Personale e responsabilità per danni al personale), 11 (Recesso) e 12 (Foro competente e legislazione applicabile) del presente contratto.
Per accettazione: ………………, lì ………………
IL COMMITTENTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(………………)