Ministero della giustizia
Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Contratto in forma pubblica amministrativa per la fornitura di . CIG
L’anno duemila , il giorno ( ) del mese di , nei locali del Ministero della giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in xxxxx Xxxxx Xxxx x. 0, Xxxx, avanti a me dott.
, Ufficiale Xxxxxxx, delegato alla ricezione dei contratti nell’interesse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, sono presenti:
il dott. , nato a il , dirigente penitenziario, in qualità di
rappresentante dell’Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella sede dell’Amministrazione predetta;
e
il , nato a il , nella sua qualità di
della ditta con sede in ( ), come risulta dal
in data _ , documento che rimane depositato presso l’Ufficio appaltante;
(di seguito “Impresa”)
OPPURE
il , in rappresentanza dell’Impresa , con sede in
, capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle imprese di , codice fiscale e partita IVA , nella sua qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese tra, oltre la stessa, le seguenti mandanti:
- , con sede in , via capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di al
n. , codice fiscale e partita IVA _, in persona del legale rappresentante ;
- , con sede in , via capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di al
n. , codice fiscale e partita IVA , in persona del legale rappresentante
;
OPPURE
il , in rappresentanza del consorzio , con sede in
, via , iscritto al Registro delle imprese di
, al n. , codice fiscale e partita IVA
,per conto delle seguenti imprese consorziate:
- , con sede in , via
capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di
al n. , codice fiscale e partita IVA
, in persona del legale rappresentante ;
- , con sede in , via
capitale sociale di Euro , iscritta al Registro delle imprese di
al n. , codice fiscale e partita IVA
, in persona del legale rappresentante (di seguito “Impresa”)
Il comparente Sig. dichiara di intervenire alla stipula e firma del presente contratto in nome e per conto dell’Impresa , a ciò debitamente autorizzato, in quanto della stessa, come risulta dal certificato della
che si allega al presente contratto per farne parte integrante.
E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che il Sig. ha la piena facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente l’Impresa.
Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso all'assistenza dei testimoni, e
Premesso:
- che con determina del Direttore generale del personale e delle risorse di questo Dipartimento del n. è stato disposto di avviare la procedura di affidamento del
contratto di fornitura di , ai sensi del comma dell’articolo e dell’articolo del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- che questa Amministrazione con bando pubblicato sulla GUUE n. del ha indetto la gara ad evidenza pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che sulla base della gara di appalto svoltasi in forma dematerializzata, su piattaforma messa a disposizione da CONSIP, in data , l’Autorità di gara ha proposto come aggiudicatario l’impresa/RTI avendo presentato l’offerta migliore sotto il profilo del rapporto qualità/prezzo come si evince dai relativi verbali;
- che l’Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare l’appalto all’Impresa/RTI con sede legale in ( ), giusta decreto di aggiudicazione del n. avendo offerto un valore complessivo per la fornitura pari a euro esclusa IVA;
- che in data veniva comunicato ai partecipanti rimasti non aggiudicatari e all’impresa aggiudicataria l’emissione del predetto decreto di conferma dell’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi;
- che l’Amministrazione con ministeriale n. del nel comunicare all’impresa aggiudicataria l’efficacia dell’aggiudicazione, ha richiesto alla stessa di presentare i documenti necessari per procedere alla stipula del contratto;
- l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l’Amministrazione contraente dà atto di aver avanzato la richiesta n. del per il rilascio dell’“informazione antimafia” di cui all’art. 84, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 mediante accesso alla banca dati nazionale unica di cui all’art. 96 del medesimo decreto e che non essendo intervenuto riscontro nei termini di cui all’articolo 92 del citato decreto, si procede a stipula, fatto salvo il diritto di recesso nei casi indicati dallo stesso articolo 92, comma 3;
ovvero,
essendo intervenuto riscontro negativo come si rileva dall’informazione antimafia liberatoria prot. n.
emessa utilizzando il collegamento alla predetta banca dati nazionale unica, (art. 92, comma 1);
- che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:
Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personale e delle risorse - codice fiscale 80252050580, Xxxxx Xxxxx Xxxx, 0, PEC xxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx in appresso denominato più brevemente “Amministrazione” ovvero “Stazione appaltante”;
Impresa con sede legale in ( ) – codice fiscale – Via
– CAP – PEC: , in appresso denominata più brevemente “Impresa” ovvero “Fornitore”;
Tutto ciò premesso
i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Significato delle abbreviazioni
Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:
Codice o Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e
integrazioni;
Codice Civile o CC: il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
Articolo 2
Oggetto del Contratto
Il/La dott. nell’accennata qualità di rappresentate
dell’Amministrazione, conferisce al , che accetta in nome e per conto dell’impresa da Lui/Lei rappresentata, l’appalto per la fornitura di n.
, aventi i requisiti tecnici conformi a quelli riportati nel Capitolato tecnico, che consta di n. pagine, e nell’offerta tecnica e relativi allegati che constano di n. pagine, che formano parte integrante e inscindibile del presente contratto.
Articolo 3
Importo del contratto
Il prezzo per ogni automezzo completo in ogni sua parte è pari a euro
( ), per un totale di euro ( ) più euro
per IVA al per complessivi euro _ ( ).
Resta convenuto che il prezzo contrattuale rimarrà fisso e invariato anche nel caso in cui intervengano variazioni di prezzo di listino al momento della consegna degli automezzi medesimi.
Articolo 3 Regime IVA
Il presente contratto è soggetto a IVA, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, per cui sarà disposta la registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente.
Articolo 4
Campionatura prototipale per controllo preventivo
Al fine di assicurare la corrispondenza della produzione alle specifiche tecniche e al fine di evitare che il Fornitore abbia a subire ingenti spese in ordine a modifiche legittimamente richieste dall’Amministrazione per ottenere la predetta conformità degli autoveicoli alle prescrizioni tecniche stabilite in sede di appalto, lo stesso Fornitore predisporrà entro giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla ricezione della PEC a tal uopo inviata dall’Amministrazione, un primo esemplare di veicolo prototipale.
Tale veicolo prototipale sarà sottoposto a verifica di accettazione da parte del Responsabile del
procedimento (d’ora innanzi anche RUP) e/o del Direttore dell’esecuzione (d’ora innanzi anche DEC) nei termini e modalità stabilite nel Capitolato tecnico.
Articolo 5
Tempi di approntamento dei veicoli per la verifica
L’approntamento dei veicoli da parte del Fornitore per la verifica di conformità di cui all’art. 102 del Codice deve avvenire entro il termine complessivo di ( ) giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di verifica di accettazione del prototipo di cui al precedente articolo 4.
Il decorso del termine per l’approntamento è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto.
L’Amministrazione ha comunque la facoltà di optare per un approntamento scaglionato nel tempo, che comunque non dovrà mai superare il termine complessivo sopra indicato.
L’approntamento dei veicoli deve avvenire presso un’idonea sede indicata dal Fornitore sul territorio italiano.
Articolo 6
Verifica della conformità
Una volta pervenuta la comunicazione dell’avvenuto approntamento degli autoveicoli di cui all’articolo che precede, l’Amministrazione provvede alla verifica della conformità della fornitura mediante propri incaricati presso la sede indicata dal Fornitore. La verifica di conformità potrà avvenire anche per blocchi di produzione in conformità allo scaglionamento deciso dall’Amministrazione.
Le operazioni di verifica avranno inizio entro 30 (trenta) giorni dalla suddetta comunicazione e termine entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal loro inizio.
La verifica di conformità è volta ad accertare la corretta esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto nonché ai documenti citati all’articolo 1, al campione prototipale di cui all’art. 4 e alle indicazioni/precisazioni fornite dal DEC e/o dal RUP in fase di accertamento, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Gli incaricati della verifica potranno ricorrere, laddove ritenuto necessario in ragione di manchevolezze anche documentali, a prove di laboratorio; mentre per quanto riguarda le prove pratiche, esse verranno effettuate secondo quanto stabilito dal Capitolato tecnico. In tal caso il termine per la conclusione delle operazioni di verifiche e conseguente emissione del certificato è sospeso per il tempo necessario ai predetti accertamenti.
Gli incaricati della verifica di conformità potranno emettere il relativo certificato con esito positivo, con esito negativo ovvero con esito positivo con adeguata riduzione di prezzo.
In ogni caso il certificato di verifica, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 30 del Codice, è assoggettato
all’approvazione da parte dell’Amministrazione che potrà procedere, a proprio insindacabile giudizio, ad una nuova verifica di conformità con le relative conseguenze stabilite, in tale ipotesi, nel Capitolato tecnico. L’eventuale rivedibilità può essere disposta dall’Amministrazione esclusivamente per imperfezioni di lieve entità riscontrate in quei materiali e quelle forniture che risultino non pienamente conformi ai campioni, modelli o disegni o ai requisiti stabiliti nel contratto, sempre che esse possano ricondursi nelle condizioni volute in contratto.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di accettare sia i veicoli che l’entità della riduzione del prezzo proposta dagli incaricati della verifica. La “conformità con riduzione di prezzo” è emessa solo in presenza di veicoli non corrispondenti solo in parte alle caratteristiche stabilite nel capitolato e nell’offerta tecnica e ove le deficienze siano tali da diminuirne il valore in minima misura – e comunque tali da non alterare le risultanze di gara - e sempreché essa sia pienamente utilizzabile allo scopo prefissato.
La reintegrazione della fornitura o dei materiali dichiarati rivedibili e la sostituzione di quelli rifiutati dovrà aver luogo nei termini e modalità indicati nel Capitolato tecnico.
La reintegrazione per rivedibilità o per sostituzione in seguito a rifiuto non potrà aver luogo che una sola volta a meno che non venga esplicitamente autorizzata dall’Amministrazione una nuova sostituzione della merce rifiutata o una nuova concessione di rivedibilità.
Anche in questo caso, la reintegrazione o la sostituzione devono aver luogo nei termini e condizioni stabiliti nel Capitolato.
In caso di mancata ripresentazione della fornitura non conforme nel termine di cui sopra, l’Amministrazione avrà facoltà, indipendentemente dall’applicazione della penale di cui all’art. 10, di procedere alla risoluzione del contratto e, conseguentemente, a incamerare l’intera cauzione e a segnalare il fatto all’ANAC. L’Amministrazione, qualora non ritenga di seguire tale procedimento, dopo aver assegnato al Fornitore un termine perentorio della durata che sarà dall’Amministrazione medesima insindacabilmente stabilito, potrà dichiarare, permanendo l’inadempimento, con semplice atto amministrativo, risoluto senz’altro il contratto incamerando l’intera cauzione.
Le conclusioni degli incaricati della verifica di conformità, benché approvate dall’Amministrazione Contraente, diverranno definitive decorsi due anni dall’emissione del certificato di verifica della conformità di cui all’art. 102, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Gli oneri relativi ad eventuali analisi di laboratorio su materiali, componenti che l’Amministrazione intendesse eseguire sono pure a carico del Fornitore nel caso venissero accertate, in qualunque modo, deficienze sugli stessi.
Articolo 7
Consegna degli automezzi
Il Fornitore deve provvedere alla consegna degli autoveicoli presso l’Autorimessa sita in Roma – Rebibbia, Xxx Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxx, x. 000 entro il termine di giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla comunicazione a tal uopo inviata dal RUP mediante PEC.
Tutte le operazioni relative all’approntamento e alla consegna sono a totale cura, spese e rischio del Fornitore. A nulla potranno valere eventuali giustificazioni in ordine ai danni subiti dagli autoveicoli durante tali operazioni, compreso il trasporto, rimanendo a totale carico del Fornitore tutte le spese, nessuna eccettuata, per eventuali eliminazioni volte al ripristino degli autoveicoli alla conformità, finanche alla loro completa sostituzione.
Della data di consegna il Fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni lavorativi all’Autorimessa, informandone, contestualmente, il RUP e il Direttore dell’esecuzione per le verifiche di loro competenza.
All’esito positivo di tali verifiche il RUP potrà emettere il certificato di pagamento nel rispetto dei termini indicati dal comma 3, dell’art. 113-bis del Codice.
Articolo 8
Dichiarazione sedi di lavorazione
L’Impresa dichiara che la produzione degli autoveicoli avverrà presso lo stabilimento dell’Impresa
, sito in ( ) – via , a partire dalla data di comunicazione dell’avvio dell’esecuzione del contratto.
Articolo 9
Accertamenti regolarità lavorazioni
Questa Amministrazione, in relazione a quanto previsto dall’art. 31, comma 12, del Codice, procederà a mezzo del RUP e/o del DEC, nel tempo che riterrà opportuno, a visite presso lo stabilimento dove verranno realizzati il prototipo e gli autoveicoli oggetto della fornitura al fine di accertare la regolarità delle lavorazioni in rapporto alle previsioni e prescrizioni contrattuali.
La parti come sopra costituite, fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, concordano nel richiamare, in tema di controlli delle lavorazioni, il principio di leale cooperazione al fine di raggiungere i livelli di qualità della fornitura, come previsto dall’art. 101 del Codice, conformemente alle previsioni e prescrizioni contrattuali.
In tal senso, il Fornitore potrà richiedere al DEC e/o al RUP indicazioni, precisazioni, finanche il loro intervento in stabilimento, al fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica. Le spese relative all’intervento richiesto presso lo stabilimento saranno anticipate dall’Amministrazione per poi essere decurtate dall’importo contrattuale.
Ciò senza pregiudizio di quanto stabilito al precedente articolo 6.
Articolo 10 Penali
In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, sia nel presente atto che negli allegati facenti parte integrante dello stesso, l’Impresa sarà assoggettata, in via generale, al pagamento di una penale in misura giornaliera dello 0,3‰ dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente in misura non superiore al 10% così come previsto al comma 2 dell’art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Qualora il DEC preveda, in rapporto al ritardo già accumulato e allo stato delle prestazioni di cui ha preso cognizione mediante gli accertamenti effettuati con qualsiasi mezzo, che sia altamente probabile il raggiungimento del 10% di penale, si procede secondo quanto previsto dall’art. 108 del codice.
In tale ipotesi l’Amministrazione si riserva, indipendentemente dall’applicazione delle penali sopraindicate, di procedere con la risoluzione del contratto, di incamerare l’intera cauzione e segnalare il fatto all’ANAC, nonché far eseguire, a conto e rischio del fornitore stesso, anche mediante affidamento diretto, la provvista appaltata non eseguita, senza che occorra alcun avviso di costituzione in mora o giudiziale diffidamento.
Articolo 11 Garanzie
Gli autoveicoli dovranno essere garantiti per la durata di mesi, come dichiarato in sede di offerta da parte del Fornitore. Durante tale periodo il Fornitore è tenuto, oltre a quanto previsto dall’art. 8 del Capitolato tecnico, ad assicurare .
Qualora il periodo di garanzia sopra indicato ecceda i 24 mesi, il Fornitore è tenuto a presentare la fideiussione a garanzia della rata di saldo, di cui al successivo art. 20, con validità pari al tempo di garanzia offerto.
Articolo 12 Esclusioni penalità
Le penalità previste nei precedenti articoli non trovano applicazione nel caso in cui il ritardo dipenda da causa di forza maggiore da valutarsi ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
Articolo 13 (se del caso)
Materiali di imballaggio
I materiali di imballaggio, se specificatamente richiesti dal capitolato d’oneri o dalle norme vigenti per il trasporto delle merci per ferrovia, rimarranno di proprietà dell’Amministrazione senza che all’Impresa competa alcun compenso o rimborso.
Articolo 14 Pagamenti
Il pagamento verrà effettuato direttamente dall’Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi successivamente all’emissione del certificato di pagamento di cui all’articolo 7. Unitamente alla predetta fattura il Fornitore dovrà presentare la fideiussione a garanzia della rata di saldo, prevista dall’art. 103, comma 6 del Codice, per un somma pari al 5% dell’importo contrattuale e per un tempo pari a quello indicato all’art. 11.
Il pagamento delle fatture avverrà, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, sul conto corrente dedicato di cui al successivo articolo 21.
Resta inteso che l’Amministrazione penitenziaria non potrà procedere al predetto pagamento, ancorché sia stata trasmessa tutta la documentazione necessaria, nel periodo in cui il Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato dichiarerà chiuso l’esercizio finanziario. L’Impresa esenta l’Amministrazione da ogni
responsabilità per i pagamenti eseguiti alle persone decadute dall’incarico, anche se ciò avvenga “ope legis” o per fatto previsto nell’atto di società e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, ove la medesima Impresa non ne abbia dato tempestivamente notizia all’Amministrazione appaltante tramite PEC ovvero a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Amministrazione si libera dalle proprie obbligazioni di pagamento con l’emissione del titolo di spesa (mandato informatico) in ragione di quanto previsto dal decreto legislativo n.123/2011.
Articolo 14
Notifiche all’Impresa
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di fornitura sono fatte dal Direttore dell’esecuzione o dal Responsabile unico del procedimento
ovvero dall’Amministrazione/stazione appaltante secondo le rispettive competenze. L’Impresa s’impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio, del numero del fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Articolo 15
Osservanza di leggi e norme
La fornitura deve essere effettuata nell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente contratto e relativi allegati. Per quanto non previsto e, comunque, non indicato dalle specifiche tecniche e dal contratto, l'appalto è regolato dalle leggi e dai regolamenti di seguito riportati e che si intendono qui integralmente richiamati, conosciuti e accettati dall’Impresa aggiudicataria:
- codice civile;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (codice contratti pubblici);
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- legge 13 agosto 2010, n. 136;
- unificazioni UNI;
- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione del servizio e normativa di settore.
Articolo 16
Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva - DURC
L’Impresa deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, la Stazione appaltante agirà secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 5 del Codice.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Impresa, il Responsabile del procedimento provvederà in base all’articolo 30, comma 6 del Codice.
Articolo 17
Interferenze illecite – Patti di integrità
INTERFERENZE ILLECITE – L’Impresa si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.
L’Impresa si impegna, altresì, a denunciare all’Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita
richiesta di xxxxxx, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell’esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.
Articolo 18
Sicurezza e salute nel posto di lavoro
L’Impresa s’impegna:
- ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.
Articolo 19
Cauzione definitiva a garanzia del contratto
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento del contratto, l’Impresa ha costituito una garanzia complessiva pari a Euro ( ) mediante polizza fidejussoria n. emessa in data da , con sede in ( ) – CAP – Via - autenticata nelle firme e nei poteri dal dott. , notaio in , in data rep. n. .
Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell’Amministrazione contraente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in relazione al medesimo.
La cauzione rilasciata a favore dell’Amministrazione contraente opererà per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dagli esiti positivi della verifica di conformità. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del fornitore (anche in caso di
violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17), l’Amministrazione contraente ha diritto di
rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali nei limiti dell’importo massimo previsto dalla normativa vigente.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata a favore dell’Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione contraente.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
Articolo 20
Garanzia a fine esecuzione
A garanzia della definitività del certificato di verifica di conformità emesso dalla Commissione di cui all’art. 102, l’Impresa è tenuta a costituire, ai sensi dell’art. 103, comma 6 del Codice dei contratti, una cauzione ovvero una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo individuata
nell’ammontare del 5% del valore netto del contratto.
Il periodo di validità di tale cauzione dovrà essere pari al tempo indicato all’art. 11.
Articolo 21
Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente
Il corrispettivo della fornitura sarà accreditato sul conto corrente intrattenuto dall’Impresa presso la Banca
– agenzia di - IBAN .
La persona delegata ad operare sul predetto conto è il Sig. , nato a ( ) il
– Codice Fiscale: .
Il pagamento avverrà previa richiesta del documento unico di regolarità contributiva (articolo 6 del
Regolamento generale) e verifica prevista dall’articolo 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Equitalia).
Il fornitore s’impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010.
L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 22
Tracciabilità dei flussi finanziari – Articolo 3 legge 13.8.2010, n. 136
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 136/2010, l’Impresa si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. comporta l’automatica risoluzione del presente contratto di diritto, ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l’adempimento.
L’Impresa si obbliga, a mente di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con sub-contraenti, a pena nullità assoluta, l’obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori, subappaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell’ipotesi in cui vengano a conoscenza dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l’Amministrazione e l’Ufficio territoriale del governo competente. Nell’ipotesi di subappaltatori e/o sub-contratti l’Impresa si obbliga a trasmettere all’Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 118 comma 11 del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del subappalto e/o sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.
Articolo 23
Subappalto e sub-contratti
Si dà atto che l’Impresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come previsto dall’art. 105 del codice dei contratti.
L’affidamento in subappalto non può in ogni caso superare la quota del 30% (trenta percento) dell’importo contrattuale.
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto a cura dell’Amministrazione contraente decorrerà solo esclusivamente dal momento in cui l’Impresa avrà depositato formalmente tutta la documentazione prevista dal citato art. 105 presso l’Amministrazione contraente.
Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione contraente debba corrispondere direttamente al subappaltatore
l’importo a lui spettante, il Fornitore produrrà all’Amministrazione copia conforme della fattura emessa dal subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo documento, sottoscritto da entrambi i contraenti (Fornitore e subappaltatore), dal quale si evincono le effettive prestazioni eseguite dal subappaltatore, con relativa attestazione di regolarità e di buon esito.
(ovvero nel caso non sia stata presentata l’istanza di cui all’art. 105, comma 4, lett. b, del codice dei contratti):
Si dà atto che l’Impresa non ha manifestato l’intendimento di avvalersi del subappalto.
Articolo 24 Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 206 del codice, l'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma.
Articolo 25
Efficacia del contratto
Il presente contratto, vincolante per l’Impresa fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’efficacia del presente contratto è subordinato alle verifiche, attualmente in corso, dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 26 Risoluzione
Oltre ai casi di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, l’Amministrazione può di diritto risolvere il presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- accertata inadempienza rispetto alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’atto di cottimo;
- perdita, da parte dell’Impresa dei requisiti di partecipazione quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- penalità superiori al 10% dell’importo netto del presente contratto;
- mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in cui è previsto;
- accertamenti antimafia positivi;
- cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;
- casi espressamente indicati nel capitolato tecnico;
- altri casi previsti dalla normativa vigente.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’articolo 1458 c.c. In ogni caso si applica quanto previsto nell’art. 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Articolo 27 Recesso
Nel corso dell’esecuzione del contratto l’Amministrazione contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 109 del codice dei contratti, di recedere dal contratto in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di 30 giorni da darsi all’Impresa mediante raccomandata A/R o altro mezzo equivalente. In
tale ipotesi l’Amministrazione contraente sarà tenuta a corrispondere all’Impresa quanto previsto dal sopra richiamato art. 109. Le parti precisano che il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite sarà
calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a riferimento l’importo netto contrattuale.
Articolo 28
Cessione del contratto – cessione dei crediti
E’ fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Impresa nei confronti dell’Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto dell’art. 106, comma 13 del codice dei contratti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati. Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché quelli derivanti dall’applicazione della normativa in materia di rilascio del D.U.R.C e dall’applicazione dell’art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in materia di “verifiche Equitalia”;
In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto dall’Impresa stessa.
In caso di violazione del divieto di cessione del contratto ovvero, in caso di cessione dei crediti in difformità dalle prescrizioni del presente articolo, l’Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
Articolo 29
Ulteriori clausole risolutive espresse
L’irrogazione nei confronti dell’Impresa di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto legislativo n. 231/01 e s.m.i., che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta l’immediata risoluzione di diritto del presente rapporto contrattuale che è altresì condizionato in via
risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (d.p.r. 445/2000 e d.lgs. 159/2011).
Articolo 30 Anticorruzione
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’Impresa dichiara di non avvalersi dell’attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall’incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.
Articolo 31
Spese di contratto, di bolli per la gestione del servizio
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dall’Impresa per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.
Articolo 32 Norma di chiusura
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle specifiche tecniche a quanto allegato al presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.
Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. pagine e n. righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.
Il rappresentante dell’Amministrazione La Ditta L’ufficiale rogante
Approvazione espressa di clausole
La ditta dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell’art. 1341 codice civile, le seguenti clausole:
- art. 7, con particolare riferimento alla responsabilità del fornitore in ordine ai danni occorsi agli automezzi durante le operazioni di consegna;
- art. 10, con particolare riferimento alla decadenza del fornitore dal proseguire il contratto in caso di raggiungimento del massimo delle penali;
- art. 11, con particolare riferimento al prolungamento della durata della copertura della garanzia in ragione del relativo tempo offerto in gara;
- art. 14, con particolare riferimento all’impossibilità di dare corso al pagamento nel periodo di chiusura dell’esercizio finanziario decretato dal M.E.F.;
- art. 20, con particolare riferimento al periodo di validità della cauzione a saldo;
- art. 25, che subordina l’efficacia del contratto alla regolarità delle verifiche sui requisiti di ordine generale dell’Impresa;
- art. 26, con riferimento alle ipotesi di risoluzione del contratto.
La Ditta