COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DELL’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELL’ASILO NIDO COMUNALE “ZIGO ZAGO” PER QUATTRO ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024- 2024/2025 – 2025/2026
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto riguarda la gestione del servizio di asilo nido nella struttura comunale situata in Via della Pace, in località Molicciara denominato “Zigo Zago”;
La struttura è idonea ad accogliere n. 50 bambini, di età compresa tra i 3 e 36 mesi, residenti nel Comune di Castelnuovo Magra.
La gestione del servizio dovrà garantire le seguenti attività:
PRESTAZIONI PRINCIPALI
• progettazione, pianificazione e coordinamento delle attività educative e redazione della relativa documentazione;
• predisposizione del piano degli inserimenti;
• progettazione, pianificazione e coordinamento delle attività educative;
• attività educative e socio – pedagogiche;
• servizi di assistenza, vigilanza e cura, igiene personale dei bambini;
• attività di partecipazione e gestione sociale con le famiglie;
• progettazione, pianificazione, organizzazione delle attività logistiche;
• utenze, per le quali dovranno essere stipulati in proprio i contratti di fornitura;
• attività di pulizia e lavanderia;
• attività di disinfestazione e derattizzazione;
• fornitura di tutti i materiali, prodotti, attrezzature e beni di consumo occorrenti al funzionamento dei servizi e allo svolgimento di tutte le attività, ivi incluse le forniture di biancheria, di vestiario per il personale, i prodotti di pulizia e sanificazione, i prodotti igienico-sanitari e farmaceutici, il materiale didattico, ecc, compresi i pannolini di scorta;
• oneri inerenti la sicurezza (piano di sicurezza ed evacuazione dei locali, D.P.I., registro manutenzioni, denunce e verifiche periodiche degli impianti, ecc.);
• redazione della carta del servizio;
• redazione del progetto pedagogico;
• redazione del progetto organizzativo/educativo
• prestazioni di cucina
• fornitura delle derrate alimentari;
PRESTAZIONI SECONDARIE ( scorporabili integralmente subappaltabili)
• manutenzione ordinaria dell’immobile comprese le piccole riparazioni
La struttura dovrà operare secondo gli standard di funzionamento richiesti dalla normativa regionale, nonché secondo il Regolamento Comunale dell’Asilo Nido.
Non si rilevano rischi da interferenza, pertanto non viene redatto DUVRI.
ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO
La durata dell'affidamento della gestione educativa e del servizio di mensa dell’asilo nido “Zigo Zago” è stabilita in 4 (quattro) anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 fino al 30.06.2026 e comunque dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna in via d’urgenza.
Alla scadenza del contratto l’I.A. è tenuta a continuare le prestazioni oltre il termine, alle stesse condizioni, per un eventuale periodo di proroga tecnica di 6 mesi.
ART. 3 - VALORE DELL’APPALTO
Il valore economico complessivo presunto dell’appalto è quantificato in EUR 1.584.976,00 per l’intera durata prevista per l’appalto, comprensiva dell’eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di 6 mesi (Eur 206.736,00).
L’importo a base d'asta dell'appalto della gestione educativa e servizio mensa dell’asilo nido Zigo Zago è fissato in Euro 1.378.240,00 oltre IVA. Tale importo è stato calcolato come di seguito indicato:
Eur 730,00 X 36 utenti a tempo pieno e EUR 584,00 X 14 utenti a tempo parziale. Tutti i prezzi sono indicati al netto dell’IVA.
I prezzi resteranno invariati per tutta la durata contrattuale, salvo rivalutazione annuale a partire dall’inizio del secondo anno di gestione del servizio ed in base all’indice ISTAT rilevato sul costo della vita e per le famiglie di operai, o fatta salva la dimostrazione di maggiori costi derivanti dal recepimento di adeguamenti del CCNL di riferimento del personale impiegato.
Art. 3 bis – ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO
L’importo presunto del contratto, ed in particolare le quantità indicate all’art. 3 sono da ritenersi puramente indicative e formulate ai soli fini della presentazione dell’offerta.
Il numero dei bambini ai quali il servizio si riferisce, e di conseguenza il numero delle ore impegnate, sono puramente indicativi e presunti e non costituiscono impegno per l’Amministrazione Comunale dal momento che essi saranno determinati in rapporto alle esigenze effettive, senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel presente capitolato.
ART. 4 – FINALITÀ DEL SERVIZIO
L’Xxxxx Xxxx è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, accoglie i bambini e le bambine fino a tre anni e che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all’educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.
L’Xxxxx Xxxx integra la funzione educativa e di cura della famiglia, promuove lo sviluppo armonico globale del bambino, sul piano psico-fisico, sociale, cognitivo, affettivo emotivo. E’ fondamentale, quindi, costruire un’alleanza educativa, un rapporto Nido/famiglia, fondato sulla fiducia e xxxxx
collaborazione, per aiutare i bambini a crescere; questa collaborazione si sostanzia nella stesura di un progetto educativo.
Il Servizio Asilo Nido persegue i seguenti obiettivi:
- offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico, dell’autonomia, dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali ponendo molta attenzione alla loro autostima, alla sicurezza, all’esplorazione, alla giusta comunicazione;
- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto extrafamiliare, attraverso il loro affidamento quotidiano e continuativo a figure con specifiche competenze professionali;
- sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle mono parentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- integrare la funzione educativa della famiglia, in modo da concorrere alla prevenzione delle diverse forme di emarginazione che derivano da svantaggio psico-fisico e sociale;
- tutelare e garantire, in particolare, il diritto all’inserimento ed alla frequenza dei bambini e delle bambine diversamente abili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale;
ART.5 - CONSEGNA LOCALI, ARREDI E ATTREZZATURE
I locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi necessari sono consegnati all'Impresa Aggiudicataria per tutta la durata dell'affidamento, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.
L’I.A. si impegna, a propria cura e spese:
• alla manutenzione ordinaria dell’immobile comprese le piccole riparazioni ai sensi dell’art. 1576 del codice civile
• all’utilizzo degli arredi e delle attrezzature, comprese le attrezzature della cucina e la centrale termica esclusivamente per il servizio di Asilo Nido
• alla manutenzione ordinaria e straordinaria di arredi ed attrezzature, comprese le attrezzature della cucina e la centrale termica, nonché alla loro sostituzione in caso di rottura e/o non perfetta funzionalità
• alla restituzione di tutti gli arredi ed attrezzature al termine del contratto d’appalto in condizioni di efficienza e funzionalità
Prima dell'inizio della gestione e nella data fissata dalle Amministrazioni Appaltanti sarà formalizzata, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, la ricognizione dello stato di conservazione dell’immobile e dei mobili e relativa consegna con allegato l’inventario degli arredi e delle attrezzature presenti che viene allegato al presente capitolato.
Alla scadenza l'I.A. è tenuta a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.
La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto a cura dell 'I.A. uscente e sottoscritto dal responsabile nominato dalle due Amministrazioni Comunali.
Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro 30 giorni dalla data del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l’Appaltante avrà titolo di rivalersi sulla cauzione definitiva, presentata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n°50/2016, per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, salvo maggior danno.
Tutti i beni inventariabili acquistati dal concessionario per adempiere alle obbligazioni da capitolato, eventualmente migliorate in sede di gara, resteranno di proprietà comunale.
ART. 6 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE
Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri:
- la copertura assicurativa dell’immobile RCT/O da incendio e furto dei beni mobili comunali e la manutenzione straordinaria dei beni immobili;
-la manutenzione straordinaria dell’impiantistica;
- la sostituzione degli arredi esterni, ove necessario;
- la manutenzione del verde dei cortili interni (sfalcio, potatura, piantumazione, etc.);
- la fornitura di apparecchiature accessorie per handicap, in base a prescrizione medica;
-la gestione delle ammissioni e dimissioni dei bambini nel corso dell'anno educativo;
-a definire gli importi delle rette di frequenza a carico dell'utenza, ad emettere e riscuotere le rette;
-ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei rapporti con l'utenza.
ART. 7 - OBBLIGAZIONI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
L’I.A. è tenuta a gestire il servizio per i bambini iscritti all’asilo nido, con propria organizzazione:
a) rispettando le disposizioni legislative vigenti
b) garantendo, in collaborazione con il Comune, il mantenimento dei requisiti per l’Accreditamento del/dei servizio/i,
c) quanto previsto dal Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara;
d) le disposizioni di cui al D.L. 81/2008 e seguenti. A questo proposito, nell’ambito della formazione legata al primo soccorso, la Ditta si impegna a inserire in particolare la tematica dell’ab ingestis, dato che il rischio di ostruzione delle vie aeree rappresenta uno dei pericoli più immediati. Relativamente alla precedente lettera a), al fine di mantenere livelli qualitativi e funzionali previsti, L’I.A. dovrà garantire i seguenti rapporti numerici minimi secondo quanto stabilito dalla normativa regionale:
- n. 1 “operatore socio educativo” (educatore/educatrice) ogni 5 bambini fino a 12 mesi e n. 1 educatore ogni 7 bambini di età fino a 24 mesi e n. 1 operatore ogni 10 bambini di età superiore;
− almeno n. 2“addetti ai servizi” (ausiliario/ausiliaria).
− 1 cuoca per la preparazione dei pasti
Il servizio dovrà prevedere un calendario annuale di almeno 42 settimane di funzionamento, dal lunedì al venerdì, con un orario di apertura giornaliero non inferiore alle 9 ore e accoglienza dei bambini a partire dalle ore 7,30.
Potrà essere previsto su richiesta degli utenti il servizio di prolungamento nelle attuali misure minime (sino alle 18,00).
Tale calendario e orario di funzionamento minimo dovrà essere comunque coerente con quanto offerto in sede di gara. Per il mese di luglio il concessionario si farà carico del servizio estivo per gli utenti che ne facciano direttamente richiesta. Le iscrizioni a tale servizio saranno gestite direttamente dall'aggiudicatario, secondo disposizioni che saranno impartite dal concedente.
L’utilizzo della struttura oltre i periodi e gli orari definiti in gara, per attività comunque rivolte alla prima infanzia, deve essere coordinato con l’Appaltatore, e autorizzato, qualora si tratti di attività non previste in sede di gara.
L'Appaltatore deve:
a) rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di
C.C.N.L. applicabile al proprio settore; nel caso il concessionario debba assumere personale per svolgere il servizio, dovrà dare priorità al personale già operante nell’asilo nido in base a precedenti contratti o rapporti di appalto, salvo giustificati motivi;
b) eseguire il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto;
c) assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
d) garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari ai sensi della vigente normativa;
e) assegnare un educatore di sostegno, previa valutazione con l’Appaltatore della necessità e del monte ore opportuno, nel caso in cui venga iscritto presso l’Asilo nido un bambino disabile, predisponendo un progetto individualizzato elaborato in équipe con gli esperti del territorio che seguono il bambino e con il Comune di Castelnuovo Magra;
f) curare la pulizia e il riordino di tutti i locali e dei cortili e giochi esterni; la disinfestazione e derattizzazione dei locali anche nell’ambito delle procedure HACCP;
g) predisporre il piano di formazione annuale degli operatori;
h) far partecipare il referente organizzativo (coordinatrice), scelto e indicato dal concessionario fra il personale educativo costantemente presente, alle riunioni di coordinamento
i) far sì che il personale indossi abbigliamento consono e uniforme in base alla mansione svolta, affinché sia garantita sia la funzionalità sia il decoro
L’elenco di cui sopra non è esaustivo, ma deve comunque ritenersi compresa ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio.
Relativamente alle “piccole riparazioni” e ai piccoli interventi edili e impiantistici il concessionario deve:
1. effettuare le “riparazioni di piccola manutenzione”(secondo la definizione di cui all’art. 1609 del c.c., specificata nella raccolta provinciale degli usi della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di La Spezia) e tutti i piccoli interventi edili ed impiantistici che servono per il regolare funzionamento e l’evidente decoro della struttura;
2. provvedervi con la massima sollecitudine, anche nelle more della definizione di eventuali contestazioni in ordine alla competenza delle spese da sostenersi;
3.avvalersi, per l’esecuzione degli eventuali lavori, di aziende in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla vigente normativa in tema di lavori pubblici.
Qualora l’Aggiudicatario non adempia agli interventi di propria competenza, le Amministrazioni Comunali si riservano, previo sollecito formale, la facoltà di provvedere direttamente incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute all’Aggiudicatario fatta salva l’applicazione delle penali previste nel presente capitolato, salvo maggior danno.
Relativamente al servizio Cucina:la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'esecuzione del servizio refezione per tutti i bambini frequentanti il Nido nel totale rispetto del manuale HACCP specifico per il Nido d'Infanzia e di tutte le norme in materia di igiene e sanità vigenti. Il servizio consiste nella preparazione dei pasti per i bambini delle sezioni oggetto del presente appalto da effettuarsi nella cucina interna della Nido utilizzando prodotti alimentari di prima qualità , ivi compresi i prodotti biologici. Per pasti si intende una merenda al mattino , il pranzo ed una merenda il pomeriggio.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'approvvigionamento delle derrate alimentari compresi i prodotti dietetici, il latte in polvere e gli alimenti per la prima infanzia. La Ditta ha la facoltà di approvvigionarsi da fornitori di sua fiducia e dovrà dare comunicazione all'Amministrazione dei fornitori scelti
La Ditta affidataria dovrà redigere un menù in linea con i principi espressi nelle Linee Guida Regionali per la Ristorazione scolastica approvate con D.G.R n°333/2015.
Relativamente al personale impiegato per il servizio oggetto della presente gara: l’I.A.deve consegnare l'elenco del personale educativo, ausiliario e cuoca specificandone la relativa qualifica professionale e il titolo di studio (che deve essere conforme a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge), predisponendo un piano di lavoro (turni degli educatori in servizio) da comunicare ad inizio anno scolastico, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.
La Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dell’art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002, introdotto dal decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, con cui si è previsto che chi intende impegnare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne ai sensi degli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies del codice penale e l’assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.
Il personale educativo, al fine di garantire la continuità auspicabile, non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata della concessione; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il concessionario o per evenienze contingenti o straordinarie, previamente comunicate al funzionario comunale preposto al coordinamento ed alla vigilanza.
Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati al funzionario comunale già citato.
Non è autorizzato lo scambio delle funzioni tra il personale educativo, quello ausiliario, quello addetto alla predisposizione dei pasti e quello amministrativo. L’I.A. è tenuta a sostituire il personale che il funzionario comunale preposto alla vigilanza e al coordinamento motivi non essere adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazioni di qualsiasi natura, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta, salvo proroghe in relazione alle contingenze.
Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, l’I.A. si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 ( Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso DPR.
Il personale è tenuto al rispetto del segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti
La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 , sopra richiamati, nonché ogni violazione connessa agli obblighi legati al rispetto della privacy, può costituire causa di risoluzione del contratto.
L’I.A. comunicherà altresì il nominativo del responsabile della sicurezza che relazionerà entro 60 giorni dall’avvio della concessione rispetto al puntuale adempimento di cui alla Legge 81.
L’Appaltante, verificata l’eventuale violazione degli obblighi sopra elencati, contesterà per iscritto alla ditta contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali contro deduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
La ditta concessionaria accetta che l’Amministrazione concedente e proprietaria rimanga in possesso di chiavi per l’accesso alla struttura per i compiti istituzionali.
Relativamente al Responsabile pedagogico/organizzativo del servizio oggetto della presente gara: l’I.A. deve individuare una figura di Responsabile del servizio, esterno all’organico del nido, in possesso di laurea in scienze pedagogiche, psicologiche o della formazione ed esperienza almeno triennale in ruoli analoghi al fine di garantire un elevato livello di qualità degli aspetti psicopedagogici, didattici, organizzativi, gestionali e valutativi.
Il Responsabile svolge, in generale, compiti di coordinamento, formazione e ricerca, consulenza e sostegno a favore del personale operativo e delle famiglie degli utenti.
Più in particolare:
a) mantiene i rapporti con i responsabili del Settore competente per la concessione, ed in particolare relaziona periodicamente agli incaricati individuati dalle Amministrazioni sull'attività svolta e sul funzionamento del nido;
a/bis) gestisce il personale specifico del servizio, relativamente sia agli aspetti organizzativi (ferie, turni, orari) che di gestione (controllo elenco presenze del personale e dei minori, controllo delle risorse materiali ed economiche in dotazione, ecc.);
b) collabora con il Comune per e la formazione della graduatoria;
c) è il referente dei genitori per informazioni, richieste e segnalazioni inerenti il funzionamento generale del servizio;
d) è responsabile, insieme agli operatori, dell’utilizzo e del buon mantenimento del materiale e degli strumenti in dotazione al servizio;
e) partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Settore Pubblica Istruzione e Sevizi Sociali;
f) è referente nei rapporti con i servizi di vigilanza dell’ASL e del Comune;
g) documenta le attività svolte fornendone copia all’ente gestore.
h) concorre all’elaborazione, aggiornamento e verifica del progetto educativo, della programmazione e documentazione delle attività e delle modalità di funzionamento del servizio;
i) predispone e propone alle Amministrazioni, per il necessario coordinamento e controllo, il piano di formazione e aggiornamento del personale educativo e ausiliario;
l) è referente delle procedure di rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell’utenza;
m) concorda con il Coordinatore interno del servizio le necessità di attrezzature e/o materiale didattico e si fa carico di attivare le procedure amministrative di acquisto.
Relativamente al Coordinatore del servizio oggetto della presente gara:
ai sensi delle vigenti disposizioni deve essere prevista una figura di Coordinatore pedagogico dell’Xxxxx Xxxx in possesso di “laurea in scienze dell’educazione/formazione, psicologiche, pedagogiche”. L’esperienza deve essere documentata da certificati di servizio rilasciati dai datori di lavoro presso cui si è operato.
Il Coordinatore dell'asilo nido ha un ruolo pluri-funzionale. Più in particolare:
a) è referente nei rapporti con il servizio di Neuropsichiatria infantile qualora nella struttura fossero iscritti bambini con certificazione di disabilità;
b) collabora con il personale educativo alla stesura e gestione di progetti individualizzati, verificati e documentati in corso d’anno, facendo anche riferimento ai verbali degli incontri tenuti, almeno due volte l’anno, con il servizio di Neuropsichiatria infantile, nel caso di bambini con bisogni speciali;
c) collabora con gli educatori alla realizzazione del Progetto Educativo,
d) elabora, insieme al personale educativo e con la supervisione del Responsabile del servizio, il Piano Annuale di Lavoro, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Progetto Educativo, e lo verifica in itinere individuando eventuali correttivi;
Relativamente al personale educativo (educatore/educatrice): deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 222 del 06/03/2015 ed in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 2.4 delle LINEE GUIDA SUGLI STANDARD STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E QUALITATIVI DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, ECC. e deve aver maturato
almeno 100 ore di tirocinio nei nidi d’infanzia pubblici o privati accreditati e/o convenzionati o nei servizi educativi domiciliari per la prima infanzia. A tale operatore è richiesta la partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati per gli operatori dei servizi per la prima infanzia, in misura di almeno 20 ore annuali.
In particolare svolge le seguenti attività:
a) realizza le attività previste per l'attuazione del Progetto Educativo, curando a tal fine l'organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi a disposizione, nella prospettiva di favorire lo sviluppo di ogni singolo bambino in relazione all'età ed al percorso di crescita personale;
b) contribuisce all’elaborazione e realizzazione del Piano Annuale di Lavoro;
c) predispone, insieme al coordinatore, la formazione dei gruppi dei bambini;
d) cura la somministrazione dei pasti, l'igiene personale ed il riposo di ogni bambino, nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici, vigilando altresì sulla sua sicurezza;
e) stabilisce corretti rapporti con le famiglie utenti anche prima dell'ambientamento;
f) garantisce e sostiene il rapporto genitore-educatore-bambino, attraverso scambi di informazioni sull'esperienza del figlio e ne valorizza i momenti di vita quotidiana con colloqui individuali e riunioni di sezione;
g) partecipa ai corsi di aggiornamento allo scopo di approfondire la propria professionalità. Relativamente agli operatori /addetti pulizie e cuoco : l’I.A. impiegherà per queste mansioni personale in possesso di diploma della scuola dell'obbligo.
Gli ausiliari addetti ai servizi dovranno garantire le quotidiane funzioni di igiene e pulizia delle strutture, supporteranno il gruppo degli educatori per lo svolgimento delle funzioni di accudimento e cura dei bambini (igiene personale, accompagnamenti, aiuto nella vigilanza) inoltre il personale ausiliario svolgerà le funzioni legate alla distribuzione pasti e merende ed affiancherà le educatrici durante la somministrazione dei pasti.
Il Cuoco/a dovrà essere in possesso di diploma di qualifica professionale dell'Istituto Alberghiero, o di attestato di qualifica rilasciato a seguito di frequenza di corsi professionali riconosciuti o aver maturato un'esperienza almeno quinquennale di lavoro in mense pubbliche o aziendali.
ART. 8 – ONERI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
Oltre gli oneri derivanti dalla puntuale applicazione di quanto previsto dai precedenti art. 1 ed art. 7, sono a carico dell’I.A.:
• il costo del personale;
• il costo delle utenze (luce, acqua, gas) esistenti che dovranno essere volturate all'I.A.;
• l’assicurazione degli utenti del servizio;
• tutto quanto dettagliatamente previsto negli artt. 1 – 7 del presente capitolato
ART. 9 - TUTELA DEI LAVORATORI
L'impresa aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
Il Comune potrà richiedere all’I.A. in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, dei fogli paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale,e assicurativa.
Tra la documentazione da produrre si ritiene utile specificare, senza null’altro escludere::
a) copia lettera di assunzione di ciascun operatore;
b) copia delle attestazioni dei corsi di formazione richiesti di ciascun operatore;
c) copia comunicazione delle assunzioni al Centro Impiego competente;
d) copia Libro Unico del Lavoro nella parte relativa ai dipendenti e/o soci lavoratori utilizzati nell’appalto;
e) per cooperativa che operi con soci-lavoratori: copia del Regolamento ai sensi art. 6 Legge 3 aprile 2001, n. 142.
Dunque l’impresa aggiudicataria si impegna a presentare , su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con le disposizioni contrattuali e con la normativa vigente.
Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra l’Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento dell’appalto all’impresa che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalle Amministrazioni Comunali.
Il Comune appaltante è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità che possa far valere il personale impiegato dal mancato rispetto delle norme dei CCNL e su eventuali carenze in ordine agli obblighi previdenziali, assistenziali ed erariali in capo al proprio datore di lavoro.
ART. 9/BIS- CLAUSOLE SOCIALI A TUTELA DEI LAVORATORI
Al presente appalto si applica la cosiddetta “clausola sociale” di cui all'art.50 del D.lgs n. 50/2016 e al vigente CCNL (art 37 punto B). L’I.A, anche se non aderisca alle organizzazioni rappresentative che hanno sottoscritto gli Accordi o i Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, è tenuta ad assumere prioritariamente il personale regolarmente e continuativamente impiegato dalla precedente gestione, alle condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire l’assunzione di detto personale applicando il competente CCNL.
Art. 10- VOLONTARI E TIROCINANTI
L’impiego di volontari viene riconosciuto e stimolato. Per i tirocinanti o stagisti deve essere predisposta da parte della ditta aggiudicataria apposita convenzione con la Scuola Secondaria di Secondo grado o con l’Università redigendo un progetto formativo con l’individuazione di un tutor all’interno del personale educativo del Nido. La convenzione stipulata con le Scuole deve essere comunicata alla referente comunale prima dell’inizio del tirocinio.
In nessun caso le prestazioni dei volontari e dei tirocinanti concorrono agli standard gestionali di autorizzazione al funzionamento e/o di accreditamento.
ART. 11– PREVENZIONE E SICUREZZA
L’impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di igiene, medicina del lavoro, prevenzione infortuni, sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e adeguamenti.
Il Comune di Castelnuovo Magra provvederà a fornire all’impresa aggiudicataria la eventuale documentazione sui rischi specifici, se esistenti, negli ambienti in cui è destinato ad operare il personale dalla stessa incaricato.
Tale documentazione dovrà essere sottoscritta per accettazione.
L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla predisposizione di un idoneo piano di emergenza e di evacuazione, previa mappatura dei locali ed addestramento degli interessati. Il piano predisposto dall’I.A. dovrà essere esposto negli spazi utilizzati e dovrà essere consegnato in copia all’Amministrazione unitamente alla relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro a norma del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx..
L’I.A. dovrà comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo del responsabile della sicurezza.
La Ditta dovrà vigilare che in struttura sia presente:
- Planimetria aggiornata;
- Autorizzazione al funzionamento;
- Dichiarazione di agibilità;
- Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
- Dichiarazione di conformità dell’impianto idraulico e di riscaldamento;
- Verbale di verifica periodica impianto di riscaldamento;
- Verbale di verifica impianti messa a terra;
- Elenco aggiornato del personale e turnazione settimanale tipo;
- Fotocopie dei titoli di studio del personale;
- Elenco dei bambini iscritti con specifica degli orari di frequenza;
- Rendiconto ore del personale in servizio;
- Verbale prova di evacuazione;
- Piano e Registro delle manutenzioni debitamente compilato;
- Strumenti idonei a segnalare lo stato di emergenza
- Documentazione relativa agli adempimenti di cui al D. Lgs..81/08
L’elenco può non essere esaustivo, perchè intendesi inclusa ogni documentazione prevista per legge.
L’I.A., in quanto consegnatario del bene, dovrà comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia, assicurando di verificare lo stato complessivo degli impianti sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, e ha l’obbligo di segnalare ogni anomalia o stato di pericolo.
ART. 12 – RESPONSABILITÀ
L'impresa aggiudicataria si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possano derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, per trascuratezza o per colpa, anche lieve, nello svolgimento del servizio in appalto.
Le spese sostenute a tal titolo dall’ Amministrazione Comunale saranno dedotte sino all'ammontare dei crediti maturati e liquidati e l'eventuale somma eccedente rimborsata dallo stesso aggiudicatario. L'impresa aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso il Comune, sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.
E’ responsabile pure dell'operato e dei propri dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune e/o a terzi.
Nessun rapporto giuridico si instaurerà tra operatore e il Comune.
L’Appaltatore deve inoltre stipulare prima dell’inizio del servizio apposita polizza assicurativa per un’adeguata copertura dei danni provocati agli utenti ed alla struttura per fatti addebitabili agli operatori della Ditta, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non coperti da assicurazioni obbligatorie. Copia della polizza va consegnata al Comune al momento della sottoscrizione del contratto. Tale polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO) dovrà avere un massimale unico di almeno Euro 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00). La polizza dovrà comprendere tra i terzi anche il Comune di Castelnuovo Magra ed essere stipulata con primaria compagnia assicurativa.
La polizza dovrà coprire l’intero periodo contrattuale. L’I.A. si impegna a presentare all’ amministrazione comunale, ad ogni scadenza annuale delle polizze, le dichiarazioni da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.
ART. 13 – PARTECIPAZIONE E CONTROLLI
Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attueranno nelle forme che riterranno più opportune - anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell’utenza e vigileranno sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del piano di gestione e delle disposizioni legislative e regolamentari.
L’aggiudicatario si impegna a garantire la partecipazione di proprio personale qualificato a percorsi di co-progettazione.
Laddove l’ amministrazione comunale promuovesse o aderisse a un coordinamento pedagogico territoriale, l’I.A. sarà tenuta ad aderire a tale struttura.
L’I.A., attraverso l’attività del Responsabile del servizio, è tenuto, inoltre, a presentare una relazione annuale sull'attività svolta e i risultati conseguiti, le eventuali disfunzioni verificatesi ed i correttivi applicati; le indicazioni sui possibili miglioramenti alla gestione. Il contenuto e la periodicità potrà comunque essere oggetto di successiva verifica, per massimizzarne l’utilità.
ART. 14 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
L'impresa aggiudicataria non potrà sospendere a nessun titolo i servizi neppure parzialmente o/e temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.
L'impresa che non possa espletare il servizio, a causa di sciopero del proprio personale, deve darne preavviso agli utenti e al Comune nei termini di legge, nel rispetto comunque della normativa connessa agli scioperi nei servizi pubblici essenziali.
Art. 15 – SCIOPERO E SOLUZIONE DELLE EMERGENZE
L’appaltatore si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri addetti le disposizioni di cui alla legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. in caso di sciopero.
Anche in caso di accadimenti straordinari determinati da cause di forza maggiore l’appaltatore è tenuto comunque ad assicurare le attività e le comunicazioni necessarie al superamento dell’evento critico, salvaguardando per quanto possibile il principio della continuità dei servizi e contribuendo fattivamente al benessere dei bambini frequentanti ed al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria.
Art. 16 - REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo del pasto risultato dall’aggiudicazione sarà sottoposto a revisione annuale, applicando la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, con riferimento al mese di gennaio. L’eventuale revisione potrà essere richiesta per iscritto a partire dal 2° anno di servizio e con decorrenza dall’inizio di ogni anno scolastico. La richiesta di revisione non potrà in alcun caso essere retroattiva.
La revisioni dei prezzi è subordinata al rispetto dell’art. 106, comma 1, lett.a, del Codice dei contratti, come modificato dall’art. 26 del Decreto legge n. 4 del 22/01/2022.
ART. 17 - CORRISPETTIVO A FAVORE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
Spetta all’Impresa Aggiudicataria il corrispettivo mensile, per utente, determinato dall’esito della gara, tenuto conto della modalità d’orario fruita dall’utente.
Il corrispettivo definito in sede di gara avrà una maggiorazione del 10% per gli utenti al tempo prolungato (7,30-18,00).
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto, la ditta appaltatrice si impegna a comunicare all’Ufficio Pubblica Istruzione , entro sette giorni dall’avvio dell’attività, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato di cui al comma 1 art. 3 della L.n. 136/2010.
Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte dell’Amministrazione, fatti salvi specifici differenti accordi con l’aggiudicatario prima della stipula del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Amministrazione.
In caso di mancata presentazione della documentazione giustificativa citata , in caso di DURC non regolare o mancata presentazione del DURF, l’Amministrazione non procederà alla liquidazione delle fatture presentate sino ad avvenuta regolarizzazione.
ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA
A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, l’esecutore del contratto si obbliga a costituire una garanzia fideiussoria, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo di aggiudicazione dell'appalto, secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016
In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
La garanzia dovrà prevedere espressamente le condizioni previste dall'art. 103 del D.lgs 50/2016
La mancata costituzione della garanzia di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 determinerà la revoca dell’affidamento e l’incameramento da parte dell’Amministrazione comunale della cauzione provvisoria.
ART. 19 – PENALITÀ
L'impresa aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:
• si renda colpevole di manchevolezza o deficienza nella qualità e/o nella quantità del servizio, compresa la sanificazione degli ambienti;
• effettui in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
• non rispetti gli standard organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e le disposizioni del presente capitolato, nonché le normative a tutela dei lavoratori e della sicurezza;
• non effettui la formazione del personale nei modi e nei tempi previsti in sede di offerta per la presente gara.
ART. 20 - IMPORTI DELLE PENALITÀ
L'Amministrazione incaricata ha facoltà di applicare le penalità qualora, in occasione dei controlli effettuati, vengano rilevate le inadempienze descritte nel precedente articolo.
Fermo restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, i competenti uffici procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'appaltatore aggiudicatario interessato a formulare le proprie contro deduzioni entro dieci giorni.
Nel caso il contraente non adempia a tali incombenze o nel termine di dieci giorni fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà, a titolo di penale, la trattenuta del 10% dell’importo fatturato al Comune per il mese in corso. L’applicazione della penalità non pregiudica la richiesta di risarcimento di maggiori danni.
L'eventuale contestazione, ritenuta non sufficientemente giustificata, successiva alla quinta nel corso della durata della concessione, determina la risoluzione del contratto stesso e l'immediata sospensione dei compensi pattuiti.
ART. 21 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA PENALITÀ
L'ammontare della penalità è addebitato sui crediti maturati e liquidati dal concessionario aggiudicatario derivanti dal contratto.
Le penalità sono notificate all'appaltatore aggiudicatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale preventivo.
ART.22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di appalto può essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile: la risoluzione si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, quando si verifichi una delle sotto indicate condizioni:
• abbandono del servizio oggetto del contratto, salvo per causa di forza maggiore;
• ripetute contravvenzioni (minimo tre) ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio;
• contegno gravemente scorretto verso il pubblico, da parte dell'aggiudicatario o del personale dipendente adibito al servizio;
• quando all'aggiudicatario viene addebitato un comportamento derivante da colpa grave e/o dolosa;
• violazioni agli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62)
• procedure concorsuali e/o frode;
• cessione o subappalto totale;
• non provveda al versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relative ai dipendenti;
• inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario anche riferite al personale dipendente;
• il mancato utilizzo degli strumenti previsti per legge, idonei a consentire la piena tracciabilità di tutte le operazioni contabili riguardanti il presente contratto.
Art. 23 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione del contratto o del capitolato sarà competente il foro di La Spezia.
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ART. 24 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto è regolato secondo la normativa vigente. E’ vietata la cessione a terzi del presente contratto senza autorizzazione della S.A., pena l’immediata risoluzione del contratto. E' consentito, nei termini previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., solamente subappaltare le prestazioni secondarie come indicate al precedente art. 1.
In sede di offerta dovrà essere dichiarato quali, tra le prestazioni accessorie sopra individuate, si intendano subappaltare a terzi; il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall’A.C. a pena di nullità.
A questo fine l’appaltatore dovrà consegnare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalle norme vigenti in materia di capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni e di quelli di qualificazione prescritti per lo svolgimento delle attività subappaltate Infatti gli interventi, anche in caso di subappalto, dovranno essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi delle normative vigenti in materia. L’A.C. provvederà ad acquisire il D.U.R.C. riferito all’impresa subappaltatrice.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’appaltatore che rimane unico responsabile nei confronti dell’A.C. di quanto subappaltato.
E’ altresì fatto obbligo all’operatore economico affidatario, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’A.C., di trasmettere alla stessa A.C. copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore via via corrisposti all’impresa subappaltatrice, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non adempia al predetto obbligo, l’A.C. sospenderà i pagamenti successivi.
Si intendono richiamate le ulteriori disposizioni e prescrizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. 50/2016 in quanto applicabili.
Sono altresì richiamati gli adempimenti a carico dell’appaltatore afferenti il D.Lgs. 81/2008
Tutela della riservatezza e dei dati personali
Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di gestione del nido comunale:
Ai sensi del Regolamento Comunitario 679 del 2016 in materia di privacy, i dati personali che le imprese comunicheranno saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto informatico che cartaceo, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è un’onere pena l’esclusione dalla gara.
Le informazioni rese potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici e Privati, nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni Istituzionali. Saranno in particolare, utilizzati per garantire il diritto di accesso ai sensi della legge 241/90.
La Provincia della Spezia è nominata conformemente al Reg. UE 679/2016 responsabile dei dati personali.
Ai fini della gestione del servizio di ristorazione scolastica:
Il concorrente si impegna ad accettare, in caso di aggiudicazione, la nomina quale Responsabile del trattamento dei dati dei destinatari del servizio in appalto ed a rispettare le istruzioni che saranno impartite dal Comune oltre che la normativa specifica in materia di protezione dei dati prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003.
Il concorrente dovrà mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguata per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, comunicare l’avvenuta individuazione di eventuali sub-responsabili oltre che prevedere una formazione e istruzione in materia di privacy di tutto il personale operante nel servizio in appalto che avrà accesso ai dati personali.
Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata.
L’appaltatore prima dell’inizio del servizio dovrà comunicare all’A.C. il nominativo dell’addetto che assumerà il ruolo di “Responsabile del trattamento dei dati”, che dovrà essere fornito anche agli utenti e che risponderà a questi e all’A.C. della tutela della privacy e al quale è demandato il compito di ricevere e richiedere i dati sensibili strettamente necessari all’espletamento del servizio. In particolare:
1. l’appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio;
2. l’autorizzazione al trattamento è limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l’organizzazione del servizio, comprendendosi i dati di carattere sanitario limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l’incolumità fisica dei minori;
3. l’appaltatore non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso, senza previa autorizzazione dell’A.C.;
4. non è ammessa la conservazione dei dati successivamente alla scadenza dell’appalto o alla cessazione dell’intervento; tutti i dati, i documenti e gli atti in possesso dell’appaltatore dovranno essere restituiti all’A.C. entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale o cancellati entro lo stesso termine dalla cessazione dell’intervento;
5. l’appaltatore dovrà adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente aggiornando i propri sistemi e processi ad ogni ulteriore e sopravvenuta disposizione, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando l’A.C. da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.
L’A.C. non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo
ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d’appalto sono a carico dell’appaltatore.
ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.