REGIONE PUGLIA
REGIONE PUGLIA
SCHEMA DI CONTRATTO
CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DI DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR – FSE 2014/2020, AI SENSI DELL’ARTICOLO 59 DEL REG. (U.E.) N.1303/2013.
LOTTO
CIG:
CUP: B31E15000830009
TRA
La Regione Puglia (C.F. 80017210727), Sezione con sede in Bari , n. (di seguito denominata Regione o Committente), in questo atto rappresentata da
in qualità di Dirigente della predetta Sezione;
E
(di seguito denominato Appaltatore) operatore economico di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i,
con sede in alla via , Codice fiscale
, in questo atto rappresentato dal , nato a il , nella qualità di e residente per la carica presso .
PREMESSO
- che la Regione Puglia, giusta DGR Xxxxxxxx x.0000 del 27/11/2015, ha deliberato di procedere alla indizione di una gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del d.lgs. 163/2006 per l’affidamento del Servizio di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR – FSE 2014/2020, ai sensi dell’articolo 59 del Reg. (U.E.) n.1303/2013;
- che con A.D. n. 81 del 23/12/2015 la Sezione Attuazione del Programma ha approvato il capitolato d’oneri relativo alla Gara Comunitaria con modalità telematica per l’affidamento di servizi di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR – FSE 2014/2020, ai sensi dell’articolo 59 del Reg. (U.E.) n.1303/2013;
- che con A.D. n del / / il Dirigente della Sezione Programmazione Acquisti ha determinato l’indizione di procedura di gara aperta, ai sensi del d.lgs. 163/2006, finalizzata all'affidamento di servizi di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR – FSE 2014/2020, ai sensi dell’articolo 59 del Reg. (U.E.) n.1303/2013;
- che la Sezione Programmazione Acquisti della Regione Puglia, in esecuzione della deliberazione di cui al punto precedente, ha proceduto all’espletamento di apposita procedura aperta, in due lotti distinti e separati, svolta in ambito europeo, ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- che, con determinazione dirigenziale n. del , preso atto delle risultanze finali della operazioni di verifica e valutazione condotte dalla Commissione giudicatrice a ciò preposta in merito alle offerte pervenute, la
stessa procedura, relativamente al lotto
definitivamente a ;
è stata aggiudicata
- che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che l’Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a Euro
, (euro );
- che tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
Tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue.
ART. 1 FONTI
I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati, oltre che dalle clausole del presente atto:
a) dal bando di gara, dal Capitolato speciale d’appalto e dal Disciplinare di gara adottati per le procedura di cui trattasi, parte integrante e
sostanziali dell‘A.D. n. del Programmazione Acquisti;
/ /
del Dirigente della Sezione
b) dall’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
c) dall’offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara;
d) dalle disposizioni tutte, di provenienza europea, nazionale e regionale, richiamate nel Capitolato e Disciplinare suindicati, nonché da quelle altre eventuali disposizione comunque applicabili alla fattispecie.
I contraenti dichiarano di conoscere i documenti indicati alle lettere a), b) e c) che, conservati in atti presso gli uffici della Stazione Appaltante, vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ed ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge.
ART. 2 OGGETTO
La Regione affida all’Appaltatore, che accetta, la realizzazione dei servizi di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR – FSE 2014/2020, ai sensi dell’articolo 59 del Reg. (U.E.) n.1303/2013 individuati nel Capitolato speciale d’appalto e nella correlata offerta presentata in sede di gara dall'Appaltatore.
L’Appaltatore si impegna quindi a fornire, nel periodo di validità del presente contratto, tutti i servizi e le prestazioni come sopra richiamati.
L’Appaltatore assume a suo completo carico il personale, i macchinari, gli attrezzi, la fornitura del materiale consumabile occorrente per le attività in appalto, ed in genere qualsiasi mezzo necessario alla perfetta esecuzione del
servizio, di cui è risultato aggiudicatario il fornitore, secondo le modalità previste dal presente atto e dai suoi allegati.
Il Fornitore, sottoscrivendo il contratto, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione contraente ad eseguire tutte le prestazioni in favore della Regione Puglia come richieste dal disciplinare di gara, del Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, nel rispetto, altresì, della propria offerta tecnica ed economica.
Il rapporto tra le parti si costituisce con la stipula del presente contratto che dovrà avvenire a seguito dalla comunicazione formale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Nessun emendamento al presente contratto, né alcuna rinuncia di diritti si intenderanno efficaci salvo approvazione per iscritto dalla parte interessata e la rinuncia a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza non costituisce una rinuncia ad altri diritti ai sensi del presente contratto o a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza successiva. La presente clausola può essere emendata esclusivamente per iscritto.
ART. 3
DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio avrà una durata di 60 ( sessanta) mesi, a decorrere dalla di sottoscrizione del presente contratto.
La Regione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, decorsi quarantotto mesi dalla data di stipula dello stesso, con un preavviso non inferiore a tre mesi (entro il quarantacinquesimo mese). Resta fermo il diritto dell’appaltatore ad ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite a tale data.
L’Amministrazione regionale si riserva inoltre, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di esercitare l’opzione di proroga dei medesimi servizi appaltati agli stessi patti ed alle stesse condizioni del presente contratto, previa adozione di apposito provvedimento, fino al 28/02/2025, data stabilita dalla normativa comunitaria vigente per il completamento delle procedure di chiusura del periodo di programmazione 2014/2020.
Tale facoltà potrà essere esercitata dalla Regione con un anticipo non inferiore a tre mesi rispetto alla scadenza del termine del presente contratto (entro il cinquantasettesimo mese).
In caso di esercizio dell’opzione di proroga, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recesso decorsi ventiquattro mesi dalla data di stipula dell’ulteriore contratto, con un preavviso non inferiore a tre mesi (entro il ventunesimo mese).
Altresì, al fine di ottemperare all’eventuale mutamento della normativa comunitaria in materia che introduca una diversa data rispetto al 28/02/2025, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di disporre nei confronti dell’appaltatore, con apposito provvedimento, l’adeguamento della durata contrattuale a tale nuova data, ai medesimi patti e condizioni. In ogni caso, la durata complessiva dell’affidamento non potrà in alcun modo superare i 9 (nove) anni decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.
ART. 4
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
In caso di norme del Capitolato speciale d’appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del servizio posto a gara.
Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART. 5
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
II luogo di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto è il territorio della Regione Puglia. Si rimanda a quanto meglio specificato dal capitolato di gara.
ART. 6 ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l’oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, nonchè dei canoni tecnici tutti applicabili alla fattispecie, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.
È in facoltà della Regione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Appaltatore si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.
Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Appaltatore dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Regione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell’intero Intervento.
Al Responsabile Unico dell’esecuzione del contratto compete, in particolare:
- accertare la veridicità della documentazione prodotta dall’Appaltatore in sede di contratto attestante la effettiva disponibilità e il completo funzionamento delle risorse strumentali necessarie per l’esecuzione del servizio, così come indicato nel Capitolato e nell’Offerta tecnica;
- verificare la corretta esecuzione del servizio oggetto dell’appalto;
- provvedere alla predisposizione dei relativi certificati di pagamento, secondo le modalità indicate al successivo art. 8 previa verifica della regolarità del D.U.R.C (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuato da Equitalia Servizi S.p.a.;
- svincolare la polizza fideiussoria una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.
SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI: Entro
il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione l’Appaltatore ha l’obbligo di corrispondere alla Regione Puglia le spese, fferenti il proprio lotto, relative alla
pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati ai sensi della normativa vigente, in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, per l’importo di € oltre IVA dovuta per legge.
L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario la Regione Puglia da appoggiare a: CODICE IBAN:
, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG in adempimento dell’art. 35 D.L. 179/2012”.
In caso di mancato adempimento, la Regione provvederà a trattenere, alla prima fattura da pagare all’Appaltatore, la somma dovuta per detto rimborso.
ART. 7 PERSONALE
Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto deve avere la composizione in tutto conforme a quella trasmessa dal fornitore prima della stipula del presente contratto ed approvata dall’amministrazione regionale conformemente a quanto previsto dall’art. 10 del Capitolato speciale di appalto.
La Regione può richiedere sostituzioni/integrazioni di risorse con specifiche competenze, non esplicitamente riportate nei profili descritti nel Capitolato speciale d’appalto.
Una volta costituito e validato dall’Amministrazione, il gruppo di lavoro non potrà essere modificato dall’Appaltatore durante l’esecuzione né nel numero complessivo né nelle qualifiche professionali indicate nell’offerta tecnica e nell’elenco presentato prima della stipula del presente contratto, se non previo consenso dell'Amministrazione.
Nell'eventualità in cui l'Appaltatore, durante lo svolgimento della prestazione, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare motivata richiesta scritta al Committente, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli approvati.
Tali nuovi componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai soggetti da sostituire, motivo per cui, in sede di richiesta di sostituzione, dovrà essere fornita la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti.
È comunque in facoltà della Regione di richiedere la sostituzioni/integrazioni di risorse con specifiche competenze, non esplicitamente riportate nei profili descritti nel Capitolato speciale d’appalto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per la Regione.
L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
ART. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell’Appaltatore, conformemente all’offerta economica di gara dell’Appaltatore stesso, a fronte dell’esecuzione dei servizi affidati per la durata di 60 (sessanta) mesi, è stabilito in Euro
( ), oltre ( ) a titolo di IVA, per un onere complessivi pari a Euro ( ).
La remunerazione dei servizi svolti segue le regole indicate nel Capitolato speciale d’appalto, che si intendono qui ritrascritte.
In particolare, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55), come segue:
a. per ciascuno dei primi tre trimestri di ogni annualità verrà erogato, a titolo di acconto, fino ad un massimo del 30% del corrispettivo annuale, sulla base di periodici stati di avanzamento delle attività svolte;
b. il saldo, riferito a ciascuna annualità, sarà corrisposto subordinatamente alla presentazione di un rapporto annuale che dia conto delle attività svolte, degli esiti conseguiti e delle risorse umane impiegate; il rapporto annuale deve essere presentato entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione delle attività;
c. in ogni caso, secondo quanto previsto all'art. 4, co. 3 del D.P.R. n. 207 del 2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute suddette potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità della prestazione da parte della committente, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Il pagamento degli acconti di cui alla lettera a), avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, in relazione alla prestazione fino a quel momento eseguita.
Il pagamento del saldo di ciascuna annualità, compresa quella finale, avverrà, ai sensi dell’art. 4 co. 2 lett. d) del D. Lgs. n. 232/2002, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della verifica di conformità di cui all’art. 312 e successivi del Titolo IV – Parte IV del D.P.R. n. 207/2010, sempre che la fattura sia nel frattempo pervenuta. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica suddetta, il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, come previsto all'art. 4 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 232/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 3 del presente contratto.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 co. 6 del D.Lgs. n. 231/2002 e dall’Art.
316 del DPR 207/2010, la verifica di conformità sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del rapporto annuale.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del presente Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
Il rispetto di quanto previsto al successivo art. 10 è condizione per l’emissione dei mandati di pagamento, così come lo è la presentazione di regolare fatturazione.
L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di
pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
In ogni caso, i pagamenti saranno subordinati alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. In caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore, il committente effettuerà il pagamento in via sostitutiva agli enti previdenziali e assicurativi come previsto all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.
Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere le fatture in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n.55/2013.
L’inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal DM n.55/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione del Sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della fattura elettronica.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l’Appaltatore dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell’ufficio committente, consultabile all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) e che si riporta di seguito: .
La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato pagamento della stessa.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sull’imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore, la Regione opera una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); tutte le predette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Regione del certificato di verifica di conformità, previo accertamento d’ufficio della regolarità contributiva (D.U.R.C.).
I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Appaltatore.
Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con riguardo agli adempimenti IVA, i soggetti riuniti in R.T.I. procederanno separatamente ad emettere fatture dei relativi compensi direttamente nei confronti della Regione Puglia, sulla base delle quote di partecipazione al Raggruppamento, mentre i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore del soggetto capogruppo, restando del tutto estranea la Regione ai rapporti intercorrenti tra i componenti il raggruppamento.
ART. 9 PENALI
La Regione accerta, tramite il Responsabile dell’esecuzione del contratto, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.
Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, è stabilito il seguente sistema di penali:
a. con riferimento alla scadenza prevista per la presentazione del piano di lavoro annuale delle attività (previsto all'art. 7 del Capitolato speciale d’appalto), per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
b. con riferimento alle scadenze previste nel piano di lavoro approvato, per l'esecuzione delle attività o per la consegna di documenti o prodotti, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
c. in caso di difformità delle attività o dei prodotti realizzati rispetto a quelli indicati nel piano annuale delle attività, sarà applicata una penale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata .
L'applicazione delle penali compete al RUP su motivata proposta del DEC.
In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal capitolato o successivamente definite, la stazione appaltante ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell’Appaltatore.
L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.
Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, il committente può, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'impresa a titolo di corrispettivo o ad altro titolo.
Qualora l'importo della penale sia trattenuta sulla cauzione definitiva, l'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.
Su motivata richiesta dell'appaltatore, è possibile la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore oppure che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse del committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide il dirigente responsabile del contratto su proposta del DEC.
In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, vengono avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all'art. 136 del D.Lgs. n.. 163/2006.
ART.10
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
A tal proposito l’Appaltatore si impegna a comunicare alla Regione, nella persona del Responsabile dell’esecuzione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla data di stipulazione del presente atto.
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero
pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
L’Appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 11
OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Oltre ad assumere gli oneri descritti nel Capitolato speciale d’appalto, l’Appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché a:
a) garantire la continuità operativa del servizio e l’esecuzione delle attività previste dall’incarico in stretta sinergia con l’Amministrazione regionale secondo i tempi, le modalità e le esigenze da questi manifestati;
b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per la Regione, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento del proprio servizio;
c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento dell’incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di xxxxx, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
e) comunicare tempestivamente alla Regione, ai sensi dell’ art. 7, comma 11, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
f) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e non imputabili al fornitore e comunque previa autorizzazione della Regione;
g) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia ed ad ogni altra Autorità od Ufficio del sistema regionale;
h) segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.
Inoltre, l’Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:
• applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio pugliese;
• garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
• eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta della Regione, l’elenco del personale e dei collaboratori addetti alla esecuzione dell’appalto;
• adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione o di terzi.
L’Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati alla Regione ed a terzi durante l’espletamento dei servizi oggetto del contratto.
L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del disciplinare e/o derivanti dal contratto, solleva la Regione, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità penale e civile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Regione e/o dell’Appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.
L’appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza , di igiene e sanitarie vigenti.
In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.
L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Regione Puglia da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.
L'Appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente contratto.
La Regione potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.
ART. 12 VARIAZIONI
Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte della documentazione di gara e dell’Offerta tecnica presentata in sede di gara, si intende accettato dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
La Regione si riserva di definire - nei limiti e secondo i termini consentiti dall'ordinamento - le variazioni di servizio che risulteranno necessarie in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.
ART. 13
RECESSO
In applicazione di quanto previsto all'art. 1, comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 così come modificato dall'art. 1, comma 153 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488.
Il diritto di recesso previsto al punto 1 è riconosciuto al committente anche in caso di sopravvenienza di accordi-quadro CONSIP con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato con l'appaltatore, qualora quest'ultimo non accetti di adeguare le condizioni contrattuali ai suddetti parametri migliorativi.
Allo scopo di consentire l'adeguamento ad eventuali, sopravvenute convenzioni o accordi-quadro attivati da CONSIP, di cui ai commi precedenti, si avrà come riferimento il prospetto di imputazione del corrispettivo di aggiudicazione a ciascuna annualità predisposto dal fornitore prima della stipula del presente contratto alle cinque macroaree di attività indicate all'art.
5 del capitolato di gara ed alle tipologie di figure professionali impiegate, tenendo altresì conto delle ulteriori informazioni e dati trasmessi dal fornitore all'Amministrazione committente prima della stipula del presente contratto per consentire alla stessa la valutazione ed il raffronto con le condizioni economiche offerte da CONSIP.
Resta fermo il disposto di cui all’art. 1671 del codice civile.
ART. 14
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La risoluzione del contratto opera altresì, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), oltre nelle ipotesi indicate all’art. 15 del Capitolato speciale d’appalto, anche nei seguenti casi:
o non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
o esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
o sospensione del servizio senza giustificato motivo;
o mancato avviso di sostituzione e/o sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro;
o frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
o violazione dell'obbligo di riservatezza;
o cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente
o indirettamente, del presente contratto di appalto.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
La risoluzione darà diritto alla Regione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'Appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione rispetto a quanto previsto nel presente contratto di appalto sottoscritto dall'Appaltatore.
Resta comunque ferma ogni altra causa o fattispecie di risoluzione per inadempimento.
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento “ope legis” del presente contratto di appalto.
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Regione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Regione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto, la Regione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006 in combinato disposto con l’art. 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario appaltatore. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta.
ART. 15
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
La Regione potrà verificare in ogni momento e con ogni mezzo consentito l'adeguatezza del servizio prestato dall'Appaltatore.
Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell'art. 1662 c.c., il committente, a mezzo PEC, intimerà all'appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto adempimento. Qualora l'appaltatore non adempia o
adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è salva la facoltà del committente di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all'art. 136 D.Lgs. n. 163/2006.
La risoluzione del contratto è anche disposta per qualunque altro comportamento dell'appaltatore che, a giudizio del DEC e del RUP, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato. In tal caso, l'Amministrazione procede a contestare l'addebito all'appaltatore secondo la procedura prevista all'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006
In tale ipotesi la risoluzione potrà comportare l’incameramento della cauzione definitiva, oltre al risarcimento del maggior danno.
ART. 16
INCOMPATIBILITA’ E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
Per quanto concerne i requisiti soggettivi e le condizioni di partecipazione alla gara, si fa riferimento a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara.
Il soggetto affidatario si impegna ad evitare conflitti d'interesse astenendosi dal presentare progetti a cofinanziamento del POR e a stipulare contratti o instaurare collaborazioni con soggetti che intendano proporre progetti a cofinanziamento del POR. Tali divieti si estendono ai soci, agli amministratori, ai dipendenti ed ai collaboratori del soggetto affidatario e delle singole imprese che partecipano alla prestazione del servizio.
Il soggetto partecipante alla gara non potrà inoltre essere aggiudicatario del "servizio di valutazione" del POR per il periodo 2014/2020 e del servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Audit della Regione Puglia per il POR 2014/2020.
Il soggetto aggiudicatario della gara è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Puglia (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1602 del 24/11/2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 18/12/2014 n. 51 Suppl. 2), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Una copia del Codice sarà consegnata all'appaltatore all'atto della sottoscrizione del contratto.
In adempimento a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, l'aggiudicatario deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Puglia che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
ART. 17 CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell’appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’Appaltatore è altresì obbligato, per i servizi da affidare in subappalto, ad estendere l’obbligo che precede (d’ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo.
(Nel caso in cui l’appalto sia affidato ad un consorzio stabile di cui all’art. 36 del Codice dei contratti, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell’adempimento alla clausola sociale da parte dell’impresa consorziata alla quale sia stata affidata l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell’appalto.).
L’inadempimento dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate.
L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, comporta l’applicazione nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore o dell’impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:
1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell’esecuzione dell’appalto;
2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l’11 e il 20 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
4) una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione dell’appalto;
5) una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se l’inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 percento della forza lavoro impegnata nell’esecuzione del lavoro.
L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l’Appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione dell’importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
L’inadempimento alla clausola sociale dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all’art. 138 del Codice dei contratti.
La Regione Puglia comunica tempestivamente all’appaltatore l’adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.
(Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l’unica responsabile dell’eventuale inadempimento. La gravità dell’inadempimento e il calcolo dell’ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell’impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa, impegnati nella esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L’inadempimento della clausola sociale da parte dell’impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell’esecuzione dell’appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla Regione Puglia con l’esclusione dall’appalto dell’impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la Regione Puglia può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, non sussistendo tali condizioni la Regione Puglia può recedere dall’appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.).
ART. 18 OBBLIGHI ASSICURATIVI
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l’obbligo del pagamento e l’onere a carico dell’amministrazione regionale o in solido con l’ente stesso, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente medesimo e di ogni indennizzo.
Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile dell’esecuzione del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla Regione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell’Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile dell’esecuzione proporrà, ai sensi del’art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la Regione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile dell’esecuzione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Regione si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalla somme dovute al subappaltatore inadempiente (essendo previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11 ultimo periodo e 118, comma 3 primo periodo del codice). Il responsabile dell’esecuzione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile dell’esecuzione provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ART. 19 CESSIONE DEI CREDITI
La cessione dei crediti derivanti dal corrispettivo dell’appalto è efficace e opponibile alla Regione solo se stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata al Regione, e qualora la Regione non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro il termine di cui all’art. 117 del D.Lgs.163/2006.
ART. 20
LICENZE E AUTORIZZAZIONI
Prima dell’inizio dell’attività l’Appaltatore dovrà essere munito di tutte le eventuali licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.
ART. 21
DIRITTI D’AUTORE E PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE
La Regione Puglia non assumerà alcuna responsabilità per l’ipotesi in cui l’Appaltatore dovesse utilizzare, in tutto o in parte, nell’esecuzione del servizio, attrezzature, programmi, dispositivi, immagini, soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
L’Appaltatore, pertanto, si assumerà tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla fornitura di attrezzature o programmi o dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente la Regione Puglia.
Tutti i prodotti previsti e non previsti, progettati e realizzati dall’Appaltatore in esecuzione dell’appalto, quali elaborati ed ogni altra documentazione, rimarranno di esclusiva proprietà della Regione Puglia.
ART. 22
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l’esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di
azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l’Appaltatore, si applicherà l’articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.
ART. 23
OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il soggetto Appaltatore e gli eventuali subappaltatori non potranno far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto.
A tal fine il soggetto Appaltatore e gli eventuali subappaltatori non potranno divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l’espletamento delle attività.
Il soggetto Appaltatore si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. 196/03 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. L'appaltatore del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
ART. 24 SUBAPPALTO
Il Fornitore, purchè dichiarato in sede di offerta, e conformemente a quanto ivi dichiarato, potrà avvalersi del subappalto, in misura non superiore al 30% del valore del contratto, esclusivamente per l’esecuzione, in tutto o in parte, delle seguenti prestazioni contrattuali, qualora necessarie:
A tal fine, si avvarrà dei soggetti di seguito indicati:
Le imprese individuate in sede di offerta quali subappaltatrici, dovranno corrispondere a quelle innanzi indicate.
Il Fornitore si impegna a consegnare al Responsabile dell’esecuzione almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto.
Con il deposito del citato contratto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministrazione
contraente avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Il Fornitore dichiara di aver accertato che non sussistono nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 e successive modificazioni.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti della Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva ragione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto il fornitore, con il presente atto assume ogni responsabilità, civile e penale, in relazione ai danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la fornitura e la manutenzione delle attrezzature fornite.
Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione contraente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del d.lgs. 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il contraente non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento.
L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal Bando o dal Disciplinare di Gara.
ART. 25 CAUZIONE
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l’Appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € a mezzo polizza fidejussoria n. , rilasciata da con sede .
Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e verrà svincolata espressamente dalla Regione, nella persona del Responsabile dell’esecuzione del contratto, nei modi e termini previsti all'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006.
In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per inadempimento, l’Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell’importo originario. In caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’istituto.
ART. 26
FORO COMPETENTE
In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all’arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Bari.
ART. 27
RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La Regione Puglia nomina, quale Responsabile dell’esecuzione del presente
contratto, il dott. Attuazione del programma.
incardinato presso il la Sezione
ART. 28
SPESE CONTRATTUALI, ONERI FISCALI, DOMICILIO ELETTO E PEC
Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro del presente contratto sono a carico dell’Appaltatore.
Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
L'Appaltatore a tutti gli effetti del presente contratto stabilisce il proprio domicilio in alla via , PEC .
ART. 29 SPLIT PAYMENT
A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), si fa presente che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA (c.d.reverse charge), devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'Appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA - DPR 633/72; la Regione Puglia erogherà all'appaltatore il solo corrispettivo al netto dell’IVA, versando l’imposta direttamente all’erario.
Letto, confermato e sottoscritto in tre originali in bollo ad un unico effetto. Bari,