PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA MONGOLIA PER GLI ANNI 2005-2008
PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA MONGOLIA PER GLI XXXX 0000-0000
La Parte italiana e la Parte mongola, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 dell’Accordo Culturale del 15 febbraio 1973 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Popolo Mongolo, al fine di sviluppare i rapporti culturali fra i due Paesi, hanno concordato il seguente Programma Esecutivo per gli anni 2005–2008.
ISTRUZIONE
Istruzione universitaria
1.1 Le due Parti favoriranno la cooperazione diretta tra le Università e gli altri Istituti di Istruzione superiore, tramite la conclusione di accordi e convenzioni, lo scambio di docenti, dati e informazioni nonché attraverso la realizzazione di progetti di ricerca comuni, seminari e congressi.
1.2 Le due Parti si scambieranno, annualmente, n. 2 (due) professori universitari e/o ricercatori per visite di dieci giorni ciascuna, sia per stabilire contatti finalizzati ad identificare settori di ricerca di comune interesse nonché per avviare collaborazioni fra le università e le istituzioni di istruzione di entrambi i Paesi (vedi Allegato II A).
1.3 Le Parti favoriranno le collaborazioni universitarie nell'ambito del Programma dell'Unione Europea "Tempus Tacis".
Riconoscimento dei titoli di studio accademici
1.4 Le Parti favoriranno lo scambio di documentazione sull'organizzazione e i contenuti dei rispettivi sistemi e corsi di istruzione universitaria allo scopo di favorire una adeguata valutazione comparativa dei titoli accademici dei due Paesi da parte delle autorità competenti nelle procedure di riconoscimento dei diplomi stranieri.
Istruzione scolastica
1.5 Le Parti incoraggeranno una collaborazione più stretta e a tutti livelli fra le Istituzioni e le Autorità scolastiche al fine di migliorare la conoscenza reciproca di ordinamenti scolastici, curricula e metodi didattici anche attraverso lo scambio di libri e altro materiale didattico.
1.6 Le Parti, nel periodo di validità del presente Programma, si adopereranno per promuovere iniziative in materia educativa e scolastica, che saranno definite per le vie diplomatiche tra i competenti Ministeri dei due Paesi.
A tale scopo la Parte italiana manifesta la propria disponibilità ad accogliere docenti mongoli di lingua e letteratura italiana delle scuole secondarie superiori ai corsi estivi di perfezionamento organizzati di norma con cadenza annuale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presso istituzioni specializzate nell'insegnamento dell'italiano come seconda lingua.
Il numero dei docenti invitati sarà definito per le vie diplomatiche secondo la necessità e le prospettive dell'insegnamento della lingua italiana in Mongolia e le disponibilità finanziarie della Parte italiana.
Le spese del corso e del soggiorno saranno a carico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
1.7 Le due Parti ( per la Parte italiana il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e per la Parte mongola il Ministero dell’Educazione) si scambieranno nel periodo di validità del presente Programma, una delegazione di alti funzionari nel settore dell’istruzione, al fine di individuare le possibilità di sviluppo della cooperazione in campo formativo sia attraverso progetti sperimentali congiunti, sia attraverso l’incentivazione, nei limiti che verranno congiuntamente definiti di:
− corsi di perfezionamento in Italia di insegnanti mongoli di italiano nelle scuole secondarie;
− contatti tra le istituzioni scolastiche o altre organizzazioni interessate, per lo sviluppo degli scambi di studenti sulla base di progetti formativi concordati tra le istituzioni stesse.
INSEGNAMENTO DELLA LINGUA
1.8 Le due Parti si adopereranno per promuovere la diffusione delle rispettive lingue e culture nei due Paesi.
1.9 Le due Parti prendono atto che in Mongolia l'insegnamento della lingua italiana presso l'Università Mongola di Ulaan Bataar si avvale della presenza di un lettore assunto dall'Università con contributo del Ministero degli Affari Esteri italiano.
1.10 La Parte italiana esaminerà con favore la possibilità di fornire contributi a scuole mongole per l’istituzione di cattedre e di lettorati per l’assunzione di lettori e docenti di lingua e cultura italiana.
1.11 La Parte italiana esaminerà la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio di continuare a fornire contributi a università mongole per il funzionamento di cattedre di lingua e cultura italiana.
La Parte Italiana esaminerà con favore la possibilità di fornire testi per l’insegnamento della lingua italiana e per corsi di formazione e aggiornamento per docenti e lettori a quelle istituzioni educative e culturali che ne faranno richiesta attraverso i canali diplomatici.
BORSE DI STUDIO
2.1 La Parte italiana offrirà, annualmente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, n. 20 mensilità di borse di studio per laureati per la frequenza di corsi di specializzazione e perfezionamento.
2.2 Durante il periodo di validità del presente Programma la Parte mongola offrirà, annualmente,
n.10 mensilità di borse di studio per i laureati per la frequenza di corsi di specializzazione e perfezionamento, soprattutto nello studio mongolistico.
2.3 Le Parti comunicheranno, per le vie diplomatiche, il numero di mensilità, l'importo e i sistemi di assegnazione delle borse. Le condizioni che regolano le borse di studio sono indicate nell’Allegato II B.
CULTURA E ARTE
Istituti di Cultura e Istituzioni Culturali
3.1 Le due Parti favoriranno l’avvio, il funzionamento e lo sviluppo, nei rispettivi territori, di istituzioni culturali e d’istruzione dell’altro Paese.
Mostre
3.2 Durante il periodo di validità del presente Programma le due Parti favoriranno la realizzazione di mostre di adeguato livello. I dettagli, incluse le clausole finanziarie, saranno definite per le vie diplomatiche (vedi Allegato II C).
Musica, Teatro, Danza
3.3 Le Parti promuoveranno la realizzazione di spettacoli e tournée ad opera di gruppi o singoli artisti particolarmente qualificati e favoriranno la collaborazione e gli scambi tra enti e associazioni di rilievo nei rispettivi Paesi.
3.4 Le due Parti prendono atto con soddisfazione che la Fondazione Xxxxxxxxx Xxxxxx, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche di Roma, intende proporre a musicisti ed esperti designati dal Paese inviante la partecipazione alla Giuria dell'edizione annuale del Premio Xxxxxxxxx Xxxxxx di Roma internazionale, festival di concorsi di esecuzione e composizione, riservato alla musica del XX e XXI secolo, e ad altre attività connesse (convegni, incontri, seminari, rassegne). Esclusivamente le spese di vitto e alloggio saranno a carico della Fondazione, le spese di viaggio a carico della Parte inviante o di istituzione da essa delegata. La Fondazione è aperta ad altre eventuali occasioni e forme di scambi artistici e culturali.
Cinema
3.5 Le Parti favoriranno la collaborazione tra le Istituzioni Pubbliche, nonché tra Enti e Associazioni operanti nel settore cinematografico attraverso: la realizzazione di progetti comuni di promozione e di coproduzione; lo scambio di artisti; la reciproca partecipazione a festival, convegni, rassegne e altre manifestazioni di rilievo internazionali; la valorizzazione della cinematografia di entrambi i Paesi mediante una qualificata distribuzione (vedi Allegato II E).
Festival, celebrazioni, grandi eventi
3.6 Le due Parti si scambieranno informazioni e documenti su festival, celebrazioni ed eventi culturali di maggior rilievo, che hanno luogo nei rispettivi Paesi e agevoleranno la partecipazione ad essi di gruppi o singoli artisti particolarmente qualificati e rappresentativi della cultura italiana e mongola (vedi Allegato II D).
ARCHIVI, BIBLIOTECHE E EDITORIA
Archivi
4.1 Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive Amministrazioni archivistiche mediante lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di microfilm, di copie di documenti, di banche dati e di disposizioni normative, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti.
4.2 Le due Parti si scambieranno annualmente, e sulla base del principio di reciprocità n. 1 (uno) archivisti per un periodo di 7 (sette) giorni ciascuno per informazioni sull'organizzazione dei rispettivi archivi nonché per visite di studio e di ricerca (vedi allegato II A).
4.3 Le due Parti favoriranno la cooperazione tra i rispettivi Archivi Storici dei due Ministeri degli Affari Esteri sulla base del principio di reciprocità e della propria legislazione al fine di realizzare scambi di informazioni, esperienze, nonché scambi di pubblicazioni.
Biblioteche
4.4 Le Parti favoriranno la cooperazione nel settore dello scambio di informazioni, libri e periodici tra le biblioteche, le Accademie e le Istituzioni culturali dei due Paesi.
4.5 Le due Parti incoraggeranno inoltre, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne, gli scambi di riproduzioni e microfilm e del materiale librario custodito nelle biblioteche pubbliche statali.
4.6 Le due Parti effettueranno, sulla base del principio della reciprocità lo scambio, annualmente, di 1 bibliotecario per visite di studio della durata di 10 (dieci) giorni nel corso della validità del Programma culturale (vedi Allegato II A).
4.7 La Parte italiana, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è disposto ad inviare libri di qualsiasi disciplina e materia ad istituzioni e università mongole che ne facciano richiesta attraverso i canali diplomatici
Il suddetto Ministero si dichiara altresì disponibile a:
− inviare, qualora richiesto, esperti nel settore della conservazione, del restauro, della catalogazione, dell'informatica, dell'edilizia bibliotecaria e della promozione dei beni librari. I relativi dettagli, incluse le clausole finanziarie, saranno definiti per le vie diplomatiche.
− inviare una mostra o rassegna volta a illustrare l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio librario.
Editoria
4.8 Le due Parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e contemporanee di alto valore che contribuiscano ad una migliore conoscenza reciproca della letteratura, della scienza e dell'arte dei due Paesi.
4.9 La Parte italiana informa che sono disponibili i seguenti premi e contributi concessi a traduttori di libri italiani in lingua straniera:
− presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sono operanti i "Premi Nazionali per la Traduzione", posti sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e attribuiti ad operatori della traduzione ed editori stranieri. Il "Centro per traduttori e per le iniziative a favore della traduzione" in funzione presso lo stesso Ministero è disponibile a stabilire contatti con le istituzioni mongole interessate.
− Il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, conferisce premi e/o contributi finanziari ad editori e traduttori italiani e/o stranieri che elaborino proposte per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la
traduzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di massa.
Le domande dovranno essere inoltrate tramite le Rappresentanze diplomatiche italiane o gli Istituti Italiani di Cultura.
− Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione premi riservati a traduttori di libri italiani in lingue estere. Le richieste dovranno essere inviate per le vie diplomatiche o direttamente al Dipartimento, secondo i formulari presenti sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/Xxxxxxxxxx/XXX/xxxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxxx
COLLABORAZIONE NEI SETTORI, RESTAURO, CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
5.1 Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni, pubblicazione ed esperti nel campo archeologico, museografico, architettonico e paesaggistico e restauro del patrimonio culturale e della promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea tra le istituzioni competenti dei due Paesi.
5.2 Le due Parti favoriranno le attività delle missioni archeologiche italiane operanti in Mongolia e quelle che opereranno in futuro in conformità con i regolamenti e le normative vigenti nei due Paesi.
5.3 Le Parti favoriranno la collaborazione tra i Musei dei due Paesi e, sulla base del principio di reciprocità, effettueranno lo scambio di 1 (uno) esperto museografico per visite di studio della durata di 3 (tre) giorni nel settore storico, artistico e demoantropologico e di 2 (due) esperti museografici per visite di studio della durata di 7 (sette) giorni nel settore archeologico (vedi Allegato II A).
5.4 Le Parti si impegnano a collaborare nella lotta al traffico illecito di beni culturali, con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo la rispettiva legislazione nazionale e nel rispetto degli obblighi della Convenzione internazionale UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati.
Le Parti si impegnano altresì a cooperare per facilitare l’individuazione e la restituzione agli aventi titolo delle opere d'arte e dei beni culturali illecitamente pervenuti nel proprio territorio.
COLLABORAZIONE NEL SETTORE SCIENTIFICO
6.1 Le due Parti favoriranno ed intensificheranno la cooperazione scientifica tra i due Paesi nelle seguenti aree:
− Salute
− Energia, con particolare riferimento alle fonti di energia rinnovabile
− Scienza della terra e paleontologia
− Biologia
− Archeologia
− Geologia
− Chimica
− Botanica
− Ecologia
6.2 Le Amministrazioni incaricate del coordinamento saranno:
− Per la Parte italiana il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale;
− Per la Parte mongola Ministero per l’Educazione, la Cultura e le Scienze
6.3 Le due Parti incoraggeranno e faciliteranno, ove necessario, lo sviluppo di rapporti congiunti tra gli organismi, le università, centri di ricerca, istituzioni ed altri enti pubblici e privati dei due paesi nelle seguenti forme:
a) realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree scientifiche concordate.
b) scambio di informazioni e di documentazione scientifica;
c) visite reciproche di personale scientifico e tecnico al fine di realizzare progetti di ricerca e incrementare gli scambi ed esperienze;
d) organizzazione congiunta di conferenze, seminari e d’altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico;
e) trasformazione dei risultati delle ricerche e degli studi congiunti in prodotti industriali, con particolare riguardo alle piccole industrie;
f) collaborazione per la realizzazione e lo sfruttamento dei dati di un Sistema informatico geologico (GIS), riguardo a reperti archeologici e risorse del suolo e del sottosuolo
INFORMAZIONE E COOPERAZIONE NEL CAMPO RADIOTELEVISIVO
7.3. Le due Parti incoraggeranno la cooperazione fra giornali, agenzie stampa, case editrici e altri servizi di informazione dei due Paesi al fine di incrementare lo scambio di informazioni riguardanti gli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, miranti alla maggiore conoscenza reciproca.
7.4. Le due Parti favoriranno reciprocamente gli scambi nel settore radiofonico e televisivo, e faciliteranno le intese fra gli organi interessati delle due Parti in materia di:
a) organizzazione di corsi di formazione e soggiorni di aggiornamento professionale per giornalisti, tecnici e programmisti;
b) facilitazione all'attività dei giornalisti e delle troupes tecniche;
c) ricezione dei programmi della RAI, diffusi via satellite;
d) facilitazioni per la partecipazione a festival e rassegne di programmi radio-televisivi anche a carattere internazionale, nei rispettivi Paesi;
e) organizzazione di festival, di programmi radiofonici e televisivi.
SPORT E SCAMBI GIOVANILI
8.1 Le due Parti favoriranno contatti tra le Organizzazioni responsabili dei programmi di scambi socio-culturali giovanili.
8.2 Le due Parti favoriranno lo sviluppo e la cooperazione nelle diverse discipline dello sport attraverso i contatti fra gli organismi sportivi ed in particolare tra i rispettivi Comitati Olimpici.
TURISMO
9.1 Le due Parti incoraggeranno la collaborazione nei rispettivi settori del turismo.
DIRITTI D’AUTORE E DIRITTI CONNESSI
10.1 Le due Parti convengono di sviluppare la cooperazione bilaterale nel campo della tutela dei diritti d’autore e dei diritti cosiddetti vicini o connessi nonché di favorire l’instaurarsi della cooperazione tra le loro istituzioni competenti nel settore.
A questo scopo si impegnano a favorire la stipula di accordi di rappresentanza reciproca tra le società di gestione dei diritti d’autore che operano nelle rispettive giurisdizioni e a sviluppare lo scambio di esperienze volte ad assicurare la migliore applicazione delle disposizioni legali e normative vigenti nonché delle convenzioni internazionali cui aderiscono i due Paesi.
DIRITTI UMANI
11.1 Le due Parti incoraggiano le attività nel campo dell'istruzione e della cultura rivolte ad assicurare la piena tutela dei diritti umani internazionalmente garantiti, in particolare intensificando la lotta contro la discriminazione, il razzismo, l'intolleranza e la xenofobia.
Le relative attività potranno essere concordate per l'Italia con il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani presso il Ministero degli Affari Esteri.
Le Parti, inoltre, promuoveranno simili iniziative nel campo dell'istruzione e della cultura finalizzate a favorire la parità tra uomo e donna e la valorizzazione della creatività delle donne e della loro produzione culturale, in relazione al complesso dei settori oggetto del presente programma.
11.2 La Parte italiana (Dipartimento per le Pari Opportunità) è disponibile ad avviare contatti con i competenti organi mongoli.
DISPOSIZIONI FINALI
12.1 Il presente Programma Esecutivo non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, altre iniziative in esso non previste, preventivamente autorizzate dalle Amministrazioni competenti per il coordinamento del Programma stesso.
12.2 Le due Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci annuali.
12.3 Gli Allegati I e II costituiscono parte integrante del presente Programma.
12.4 Il presente Programma è effettivo fino alla firma di quello successivo e comunque non oltre il 2009.
Firmato a Roma il 15 giugno 2005 in due originali, nelle lingue italiana e mongola. Entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER LA PARTE ITALIANA PER LA PARTE MONGOLA
Min. Plen. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx S.E. Ambasciatore
Vice Direttore Generale per la Promozione Chuluun Batjargal
e la Cooperazione Culturale
ALLEGATO I COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
DELEGAZIONE ITALIANA: | DELEGAZIONE MONGOLA: |
Min. Plen. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Vice Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale Ministero degli Affari Esteri | S.E. Chuluun Batjargal Ambasciatore di Mongolia in Italia |
Cons. Xxxxxxxxx Xxxxxxx De Xxxxx Xxxx dell’Ufficio V Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale Ministero degli Affari Esteri | |
Cons. Xxxxxxxx Xxxxxx Capo dell’Ufficio III Direzione generale per i Paesi dell’Asia, dell’Oceania, del Pacifico e l’Antartide Ministero degli Affari Esteri | |
Segr. Leg. Xxxxxxx Mistò Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale – Ufficio V Ministero degli Affari Esteri | |
Segr. Leg. Xxxx Xxx Xxxxxxxxxx Direzione Generale per i Paesi dell’Asia, dell’Oceania, del Pacifico e l’Antartide – Ufficio III Ministero degli Affari Esteri | |
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale – Ufficio V Ministero degli Affari Esteri |
ALLEGATO II CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE
COOPERAZIONE CULTURALE
IV A) Scambi di visite
Punto 1.2 (scambio docenti); punto 4.2 (scambio archivisti); punto 4.6 (scambio bibliotecari), punto
5.3 (scambio esperti musei).
Gli scambi di visite previsti da questo Programma saranno regolati come segue:
1. La Parte inviante informerà la Parte ricevente, attraverso i canali diplomatici, almeno tre (3) mesi in anticipo di quanto segue:
• il nome e la nazionalità del candidato da proporre, che deve essere italiana per coloro che si recano in Mongolia e mongola per coloro che si recano in Italia;
• generalità delle persone proposte, i loro curricula vitae e la loro conoscenza di lingue straniere;
• il programma proposto per la visita, con l'indicazione dei titoli di eventuali conferenze e il nome del professore e del relativo dipartimento/ facoltà universitaria o istituzione ospitante;
• le date e la durata della visita;
2. La Parte inviante sosterrà il costo equivalente del viaggio da una Capitale all'altra e ritorno;
3. La Parte ricevente dovrà confermare la sua accettazione della visita, per le vie diplomatiche, di regola con un anticipo minimo di un mese sulla data di partenza;
4. La Parte ricevente sosterrà le spese di viaggio all’interno del suo territorio dalla Capitale alla sede universitaria della visita;
La Parte italiana offrirà agli ospiti della Mongolia una diaria giornaliera di 93 EURO al giorno onnicomprensive per visite di dieci giorni.
La Parte mongola offrirà agli ospiti italiani una diaria per visite di dieci giorni secondo le condizioni della parte mongola.
IV B) Scambi di borsisti (Punto 2.3)
1. Le selezione dei candidati da proporre per le borse di studio sarà effettuata, in ognuno dei due Paesi, da una Commissione di cui farà parte almeno un rappresentante dell'Ambasciata del Paese offerente.
2. I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del Paese offerente comunicazione formale circa la data e decorrere dalla quale può aver luogo la partenza.
La documentazione dei candidati sarà quella stabilita nei bandi di offerta delle borse di studio.
La Parte italiana accorderà ai borsisti mongoli:
a) una somma mensile non inferiore a 619,75 Euro;
b) l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie;
c) esonero eventualmente parziale dalle tasse universitarie solo se previsto dagli Atenei nell'ambito dell'autonomia che essi hanno in materia (escluse le scuole di specializzazione dell’area medica).
L’offerta di borse di studio da parte mongola sarà concordata per le vie diplomatiche.
IV C) Scambio di mostre
Fermo restando quanto indicato nel punto 3.2,gli scambi di mostre realizzati nel quadro del presente Programma saranno regolati dalle seguenti disposizioni finanziarie:
A) La Parte inviante avrà a suo carico:
− le spese di assicurazione del materiale espositivo “da chiodo a chiodo”;
− le spese di imballaggio e di trasporto fino alla prima sede espositiva e quelle di ritorno dall’ultima sede espositiva;
− le spese per la preparazione dei materiali destinati al catalogo della mostra;
− le spese di viaggio di andata dell'esperto che accompagnerà la mostra fino alla prima sede espositiva e di ritorno dall'ultima sede espositiva.
B) La Parte ricevente avrà a suo carico:
− le spese di trasporto della mostra fra le diverse sedi di esposizione all’interno del proprio territorio;
− le spese locali di organizzazione e di pubblicità della mostra, salvo quelle derivanti dalla pubblicazione del catalogo che saranno concordate di volta in volta per le vie diplomatiche;
− le spese relative al soggiorno dell'esperto che accompagna la mostra;
− nel caso in cui il materiale venga danneggiato, il Paese ricevente è tenuto ad inviare al paese inviante tutta la documentazione relativa ai danni. Le spese di perizia dei danni sono a carico del paese che riceve. In nessun caso restauri possono essere effettuati senza l’espressa autorizzazione del paese che invia.
La presenza di più esperti, la durata del loro soggiorno e il cambiamento della destinazione saranno concordati per le vie diplomatiche).
Le altre modalità saranno concordate caso per caso per le vie diplomatiche.
IV D) Spettacoli dal vivo
Le spese concernenti l’organizzazione degli spettacoli dal vivo verranno concordate, di volta in volta, tra le Parti in base alla normativa vigente, alle disponibilità finanziarie e alle modalità economicamente più vantaggiose per le Parti stesse.
Nel caso di Festival e scambi di gruppi di artisti e di altre collaborazioni nel settore dello spettacolo, salvo nei casi in cui il finanziamento sia stato preventivamente accordato, gli inviti saranno subordinati al reperimento da parte dei gruppi interessati dei fondi necessari a coprire le spese di partecipazione.
Tutte le iniziative, che desiderano beneficiare del sostegno finanziario della Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano, dovranno ottenere il preventivo parere favorevole delle Commissioni consultive di settore.
IV E) Cinema
Le spese concernenti l'organizzazione di iniziative cinematografiche, nonché la realizzazione di qualunque progetto cinematografico verranno concordate di volta in volta tra le Parti, sulla base della normativa vigente, delle disponibilità finanziarie e delle modalità economiche più vantaggiose per le Parti stesse. Tutte le iniziative che desiderano beneficiare del sostegno finanziario della Direzione Generale Cinema - Ministero Beni e Attività Culturali - saranno sottoposte al preventivo parere favorevole della Commissione Consultiva per il Cinema.
IV F) Altre condizioni
Le Parti contraenti offriranno il trattamento più favorevole, compatibile con le rispettive legislazioni, alle persone o gruppi che si rechino nell’altro paese per missioni o attività inquadrate nel presente Programma, tanto in ciò che si riferisce all’entrata, alla permanenza o all’uscita delle persone quanto all’importazione temporanea degli oggetti necessari al compimento della missione o dell’attività.