RCA LIBRO MATRICOLA
Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia
LOTTO n°6 CAPITOLATO
RCA LIBRO MATRICOLA
DEFINIZIONI
I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:
Legge: la legge 24 Dicembre 1969, n. 990 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti come modificata dal D.Lgs. 07/09/2005 n.209 e successive integrazioni;
Regolamento: il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni;
Impresa: la Compagnia Assicuratrice;
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicura- zione;
Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti;
Broker: il R.T.I. Marsh Spa/Arena Broker
Assicurazione: il contratto di assicurazione come definito dall’art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa;
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
Valore Commerciale il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o in mancanza il valore di mercato;
Ebbrezza: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell’uso di bevande alco- liche;
Attestazione sullo stato del rischio: il documento che viene rilasciato dall’Impresa ad ogni scadenza
annua e che certifica l’esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
Incendio: è la combustione del veicolo o di sue parti che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
Furto: è il reato, previsto dall’art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Rapina: è il reato, previsto all’art. 628 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
Accessori di serie: equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino;
Accessori aggiuntivi – optionals: equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da
altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente;
Accessori fonoaudiovisivi: radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico;
Infortunio: l’evento connesso con la circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo;
Sinistro: evento causa del danno;
Sinistro senza seguito: il sinistro denunciato per il quale l’Impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;
Indennizzo: la somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro;
Risarcimento: la somma dovuta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Primo rischio assoluto: la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 c.c.);
Veicolo/Xxxxxxx: ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il “veicolo/natante”, si intende solo ed esclusivamente il veicolo/natante assicurato indicato in polizza o nell’elenco veicoli/natanti.
CONDIZIONI GENERALI COMUNI
Art.1 DURATA DEL CONTRATTO -PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalla ore 24 del 31/12/2007 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2011, senza tacito rinnovo alla scadenza finale. E’ facoltà delle parti recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da ogni scadenza annuale, da inviarsi tramite raccomandata A.R.
E’ facoltà delle Parti concordare una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all’espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto della operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art.1901 C.C.
Ai fini dell’attivazione delle garanzie il Contraente si impegna a fornire alla Società la documentazione comprovante l’attivazione delle procedure di pagamento del premio, prima della decorrenza delle garanzie.
Art.2 ESTENSIONE TERRITORIALE/LIMITI DI NAVIGAZIONE.
a) Veicoli a motore:
l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell’Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia e della Repubblica di Cipro.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L’Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, 2° comma del c.c., l’Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa: l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
b) Natanti a motore:
l’assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti nonché per le acque interne dei Paesi Europei.
Art.3 DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE.
Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente.
Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c.
Per la R.C.A., l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l’Assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che l’Impresa avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio.
Art.4 SOSTITUZIONE DEL VEICOLO/NATANTE, DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO.
In tutti i casi in cui il veicolo/natante venga sostituito, si procederà all’eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto sul veicolo sostituito.
Relativamente alla garanzia R.C.A., il certificato di assicurazione e/o il contrassegno sostitutivi verranno consegnati previa restituzione dei precedenti documenti.
Se viene richiesto un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno, nei casi di furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire all’Impresa la copia della denuncia di furto o di smarrimento fatta alle Autorità.
Art.5 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO/NATANTE.
Il trasferimento della proprietà del veicolo/natante comporta anche il trasferimento del rapporto assicurativo relativo al veicolo/natante stesso.
Il Contraente deve darne immediata comunicazione all’Agenzia, che emetterà appendice di esclusione del veicolo/natante effettuando il rimborso del premio netto pagato e non goduto.
In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione all’Agenzia.
Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo/natante ceduto sia reso valido per altro veicolo/natante di sua proprietà, l’Impresa procederà all’emissione di un’appendice per sostituire il veicolo/natante ceduto effettuando il relativo conguaglio del premio.
Conto vendita
Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà.
Art.6 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO/NATANTE.
Ai sensi dell’Art. 122 comma 3 della Legge 209/2005 , in caso di furto totale del veicolo/natante il rapporto assicurativo relativo al medesimo, è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità Competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’Art. 283 della legge 209/2005. Il Contraente/Assicurato, ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione all’Impresa di copia della denuncia alle Autorità.
Art.7 FORO COMPETENTE.
Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
Art.8 IMPOSTE E TASSE.
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall’Impresa.
Art.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.
Il contratto è regolato dalla legge Italiana.
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 10 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonchè le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretati sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato.
Art. 11 – CLAUSOLA BROKER
Il Contraente incarica il R.T.I. Marsh /Arena Broker con mandataria Marsh Spa della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, xxxxxxx e/o sostituzioni, in qualità di Broker ai sensi dell’art.109 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 209/2005.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Il contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, che ne prenderà atto, eventuali sostituzioni del broker incaricato.
CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI
Premesso :
- che l’intero parco veicoli a motore dell’Ente è descritto in allegato.
- che i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, potenza fiscale per il parco autovetture;
- peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
- cilindrata per il parco motofurgoni e ciclomotori;
- numero posti per autobus;
- classe di bonus/malus relativa all’anno in corso per le autovetture (in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di merito di assegnazione),
Art. 12) POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA
L'assicurazione ha per base un Libro matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente, purchè esista un interesse assicurabile da parte del Contraente e semprechè rappresentino l'intero parco veicoli di proprietà della Contraente.
Per i veicoli/natanti che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.
Il premio, per ciascun veicolo/natante, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.
Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il premio per il periodo intercorrente tra le date di richiesta di inclusione e di scadenza dell'annualità in corso.
Per le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, sarà computato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra le date di comunicazione di esclusione e di scadenza dell'annualità in corso.
La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24 della data del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o telegramma, o telex, o telefax con cui è notificata all’Impresa la sostituzione o l’esclusione o, comunque, dalle ore 24 del giorno in cui sono restituiti all’Impresa certificato e contrassegno.
Salvo quanto previsto dall’art. 7) Risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del veicolo/natante”, le esclusioni di veicoli/natanti, sono ammesse in qualsiasi momento e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.
La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata dalle Parti per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di premio qualora la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento.
Se la polizza è stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell’eventuale aumento per frazionamento.
La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 60° giorno dalla data di presentazione da parte dell'Impresa della relativa appendice di regolazione del premio
Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dall’Impresa, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.
Per i sinistri “Auto Rischi Diversi”, il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell’art. 1901 del c.c. limitatamente ai sinistri causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.
PARTE PRIMA – AUTO LIBRO MATRICOLA SEZIONE I) RESPONSABILITA' CIVILE
Art.13) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.
I) Veicoli a motore:
l’Impresa assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché si stato pagato il relativo premio.
II) Natanti:
l’Impresa assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
L’Impresa inoltre assicura, sulla base delle “condizioni particolari”, valide solo se espressamente richiamate, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza della assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “condizioni particolari” suddette.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.
Art. 14) ESCLUSIONI E RIVALSA.
L’assicurazione non è operante:
– se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
– nel caso di autoveicolo/natante adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della Legge vigente;
– per i ciclomotori e motocicli, nel caso di esercitazioni di guida se le stesse non avvengono con l’osservanza delle disposizioni di legge;
– nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti (vedi art. 98 del C.d.S. “Circolazione di Prova”) che disciplinano l’utilizzo della targa prova;
– nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
– nel caso di danni alla persona causati a trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia per i veicoli, o non conformi alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione per i natanti;
– limitatamente agli autocarri, la garanzia è operante anche in assenza dell’autorizzazione dell’Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C. “di cui all’art. 82 del C.d.S. “Destinazione ed uso dei veicoli” VI° comma, per i danni alla persona dei trasportati non addetti all’uso del veicolo o delle cose trasportate a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione;
– nel caso di natante con “autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/1992 n. 566)”, se la navigazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’autorizzazione;
– nel caso di veicolo/natante guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti; limitatamente ai veicoli quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) del
D. L.30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche. Tuttavia, nel caso di veicolo/natante guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza, l’Impresa, solamente per il 1° sinistro, e sempreché il Conducente non sia affetto da etilismo cronico, limiterà la rivalsa nei confronti del Conducente e/o Proprietario al 10% del danno con il massimo di € 500
- Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su
cingoli o su ruote non gommate.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia previsto dalla legge, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 15) MASSIMALI
Le garanzie di cui alla presente sezione di polizza sono prestate fino alla concorrenza dei sottoindicati massimali :
€ 5.000.000,00= per sinistro con il limite di
€ 5.000.000,00= per danni a persone e di
€ 5.00.000,00= per danni a cose
Art.16) PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ.
Per l’applicazione delle regole evolutive (“Artt. 17.1;17.2;17.3”) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
1° periodo:
inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
periodi successivi:
hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente .
Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.
Art.17) FORMULE TARIFFARIE.
La presente polizza è stipulata nelle forme tariffarie sotto riportate
Art. 17.1) "BONUS/MALUS” (valida esclusivamente per le autovetture e autopromiscuo)
Il contratto è stipulato nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” quali definiti dal precedente “art. 16” e che si articola in classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base a quanto previsto dalla tariffazione riportata sul contratto .
Regole valide per le autovetture :
Assegnazione alla classe di ingresso 14ma. A questa classe è assegnato il:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
c) veicolo precedentemente assicurato con formula tariffaria “franchigia fissa ed assoluta” o altra formula tariffaria non riconducibile alla formula tariffaria “Bonus/Malus”;
d) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato terzo rispetto all’Unione Europea;
e) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato membro dell’Unione Europea, per il quale non viene presentata la dichiarazione dell’Assicuratore estero;
f) veicolo la cui attestazione o contratto temporaneo siano scaduti da oltre dodici mesi ed il Contraente dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892/1893 e 1894 del c.c.., che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto;
g) veicolo ritrovato a seguito di furto e il Contraente si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo di sua proprietà.
Assegnazione alla classe di merito 18ma.
A questa classe è assegnato il veicolo per il quale:
a) il Contraente non presenti una valida “attestazione sullo stato del rischio”.
Nell’eventualità in cui il Contraente presenti una valida attestazione sullo stato del rischio entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, lo stesso sarà assegnato alla classe di merito che risulterà sull’attestazione valida presentata.
L’Impresa effettuerà il rimborso della eventuale differenza di premio entro la data di scadenza del rapporto assicurativo.
L’Impresa si riserva di verificare la validità della attestazione presentata in ritardo, presso il precedente Assicuratore;
b) l’attestazione sia scaduta da oltre dodici mesi e il Contraente non rilasci la dichiarazione di non circolazione;
c) il Contraente non presenti copia del contratto temporaneo stipulato precedentemente con altra Impresa nella formula tariffaria “Bonus/Malus”, oppure il contratto stesso risulti scaduto da oltre 1 anno e il Contraente non rilasci la dichiarazione di non circolazione;
d) l’incarico in conto vendita non sia andato a buon fine e il proprietario, che ne rientra in possesso si sia già avvalso della classe di merito maturata su altro veicolo di sua proprietà. Assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall’attestazione sullo stato del rischio o del contratto temporaneo.
Per i casi non ricompresi ai punti precedenti verranno considerate le indicazioni risultanti:
a) dall’attestazione sullo stato del rischio;
b) dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto;
c) dal contratto temporaneo;
d) in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente nel caso di Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa se prova di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era assegnato.
L’assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall’attestazione sullo stato del rischio o dal contratto temporaneo si applica anche nel caso in cui il contratto sia scaduto da più di tre mesi, e non oltre dodici, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.
Tuttavia in caso di furto se il Contraente chiede alla stessa Impresa, entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 6 “Risoluzione del rapporto assicurativo per il furto totale del veicolo/natante”, che il contratto relativo al veicolo rubato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, l’Impresa procederà all’emissione di un’appendice di inclusione mantenendo la classe di merito maturata.
Regole evolutive della classe di merito:
a) Assenza di sinistri: se “nel periodo di osservazione” non vengono effettuati pagamenti, e/o non vengono riservati sinistri con danno alla persona, il veicolo sarà assegnato alla classe di merito immediatamente inferiore.
b) Presenza di sinistri: se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti e/o vengono riservati sinistri con danni alla persona o vengono riaperti sinistri precedentemente definiti “senza seguito” che per le loro caratteristiche avrebbero concorso a far scattare il malus, la classe di merito si modificherà secondo le regole evolutive previste nella successiva tabella.
L’Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà al veicolo, all’atto del primo rinnovo utile, la classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l’Impresa invierà all’Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa.
c) Restituzione degli importi pagati dall’Impresa: è data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla sottoriportata tabella, offrendo all’Impresa, all’atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati, ai fini delle regole evolutive, nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE Classe di collocazione in base ai sinistri “osservati” | |||||
classe di | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 o più |
merito | sinistri | sinistro | sinistri | sinistri | sinistri |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Art. 17.2) FORMULA TARIFFARA VALIDA PER MOTOCICLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE E CICLOMOTORI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE/COSE
Per i motocicli destinati al trasporto di persone e ciclomotori destinati al trasporto di persone /cose dovrà essere prevista una formula tariffaria che prevede riduzione o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri. A tale scopo ciascuna Compagnia dovrà fornire in allegato la propria Condizione Speciale che regolamenta tale formula tariffaria.
Il premio per tale categorie di veicoli, dovrà essere calcolato dalla Compagnia sulla base della Classe di ingresso prevista dalla propria Condizione Speciale.
Art. 17.3) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' "PEJUS"
(Valida per i veicoli destinati al trasporto di cose, escluso ciclomotori e relativi rimorchi e per i veicoli adibiti ad uso speciale o per i trasporti specifici e relativi rimorchi)
Il Contratto è stipulato con una tariffa a premio fisso, e si applicano le seguenti regole :
Assegnazione alla tariffa con maggiorazione del 15%.
La maggiorazione del 15% si applica per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali:
a) nel periodo di osservazione siano stati pagati o riservati due sinistri come da tabella sottoriportata:
N°. SINISTRI N°. SINISTRI
PAGATI RISERVATI CON DANNO ALLA PERSONA
2 0
1 1
0 2
b) il contratto precedente fosse di durata inferiore all’anno ed il Contraente esibisca il contratto stesso.
Assegnazione alla tariffa con maggiorazione del 25%.
La maggiorazione del 25% si applica per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali:
a) nel periodo di osservazione siano stati pagati o riservati tre o più sinistri come da tabella di esempio sottoriportata:
N° SINISTRI N° SINISTRI
PAGATI RISERVATI CON DANNO ALLA PERSONA
3 0
2 1
1 2
0 3
Assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall’attestazione sullo stato del rischio.
Per i veicoli assicurati precedentemente la cui attestazione sia scaduta da non oltre un anno e il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892/1893 e 1894 c.c., che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, è previsto il mantenimento delle indicazioni risultanti dall’attestazione sullo stato del rischio, o in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente nel caso di Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale l’eventuale maggiorazione.
Assegnazione alla tariffa senza maggiorazione.
Per tutti i casi che non siano ricompresi ai punti precedenti è prevista l’applicazione della tariffa senza alcuna maggiorazione.
Restituzione degli importi pagati dall’Impresa.
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all’applicazione del Pejus, offrendo all’Impresa, all’atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
Sinistri eliminati come senza seguito.
Qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del “Pejus”, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, l’Impresa provvederà al rimborso della maggiorazione all’atto del primo rinnovo utile.
Sinistri riaperti.
Qualora, dopo essere stato eliminato come senza seguito, venga riaperto un sinistro che, se fosse stato posto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del “Pejus”, si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, all’applicazione della maggiorazione.
Art.18) SOSTITUZIONE DEL VEICOLO.
Nel caso di trasferimento della proprietà di un veicolo assicurato nella formula tariffaria indicati ai punti 17.1) e 17.2)la Contraente potrà sostituire tale veicolo di sua proprietà purchè sia possibile applicare a quest'ultimo la stessa formula tariffaria, conservando la classe di merito al veicolo sostituito.
A tale fine la Contraente è tenuta a restituire all'Impresa il relativo certificato, contrassegno e Carta Verde.
Art.19)ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO.
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l’Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione sullo stato del rischio che contenga le notizie previste dalla legislazione vigente.
L’Impresa rilascia l’attestazione anche nel caso di rinnovo del contratto.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l’attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
L’Impresa non rilascia l’attestazione nel caso di:
– contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
– contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
– contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
– veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno;
– furto del veicolo senza ritrovamento.
Il Contraente deve consegnare all’assicuratore l’attestazione sullo stato del rischio all’atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l’ha rilasciata.
In ogni caso vale quanto disposto “dall’art. 16” in tema di attestazioni sullo stato del rischio.
Art. 20) RINUNCIA ALLA RIVALSA DELL’ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL’INOPPONIBILITA’ AL TERZO
L’Impresa, a parziale deroga dell’Art. 14 Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:
1) dell’Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:
a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) e 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;
c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
2) del sono Ente o società proprietari del veicoli assicurato se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l’Ente o la società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
SEZIONE II) AUTO RISCHI DIVERSI
INCENDIO E FURTO VEICOLI A MOTORE
Art. 21) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.
L’Impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da:
– Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
– Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati. L’assicurazione è estesa:
- alle attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente
- installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo;
- nei casi di furto o rapina ai danni prodotti al veicolo durante l’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.
Art. 22) ESCLUSIONI. – L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall’Assicurato;
d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
e) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
g) conseguenti ad appropriazione indebita;
h) agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.
Art. 23) ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI.
In deroga a quanto stabilito all’art. 22. lettera h), l’assicurazione può essere estesa agli accessori fonoaudiovisivi e agli impianti aggiuntivi, ma deve obbligatoriamente comprendere entrambe le garanzie incendio e furto.
Art. 24) VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici.
SEZIONE III) INCENDIO E FURTO NATANTI
Art. 25) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate nel contratto, i danni materiali e diretti causati al natante da:
– Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
– Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.
L’assicurazione è estesa, nei casi di furto o rapina, ai danni prodotti al natante durante l’esecuzione o in conseguenza al furto od alla rapina.
L’assicurazione è prestata sul motore marino descritto nel frontespizio di polizza e sull’imbarcazione alla quale esso è applicato, a condizione, che il valore di entrambi sia compreso nel capitale assicurato.
Per i fuoribordo l’assicurazione è operante anche per i danni subiti dalla sola imbarcazione o dal solo motore marino a condizione però che quest’ultimo sia validamente fissato all’imbarcazione medesima.
Art. 26) ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) a qualsiasi altra attrezzatura di bordo anche se obbligatoria per legge, nonché al serbatoio portatile del carburante.
b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
c) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
d) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall’Assicurato;
d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
SEZIONE IV) EVENTI SOCIO POLITICI
Art. 27) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell’evento.
Sono compresi i danni agli accessori fonoaudiovisivi, agli accessori aggiuntivi se indicati in polizza e agli accessori di serie.
Art.28) ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, , occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
b) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall’Assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) agli accessori fono- audio- visivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.
SEZIONE V) EVENTI ATMOSFERICI
Art. 29) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, pietre, frane, smottamenti, slavine, valanghe, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto.
SEZIONE VI) KASKO
Art 30) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Kasko totale a valore commerciale.
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.
La presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia pari a Euro 258,00 per sinistro.
Art.31) ESCLUSIONI.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo e vandalismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, caduta di grandine, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
b) determinati o agevolati da dolo del Conducente, del Contraente e/o dell’Assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ed allenamenti;
d) avvenuti quando il Conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore x xxxxx in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) del D.L.30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche;
e) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente;
f) determinati da vizi di costruzione;
g) cagionati da operazioni di carico e/o scarico;
h) subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta o a mano o di traino che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
i) conseguenti e successivi a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo oppure derivanti da incendio, esplosione o scoppio, salvo che non si verifichino in conseguenza di uno degli eventi indicati “all’art. 27;
l) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria), se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione per la forma di garanzia “Kasko totale a valore intero” .
Art.32) ESTENSIONE DELLA GARANZIA
L’assicurazione comprende, a patto che si verifichino in seguito e congiuntamente ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, i danni:
- agli impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, purché‚ ad esso incorporati o validamente fissati;
- agli accessori di serie compresi, gli accessori fonoaudiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute nel contratto.
Art. 32) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE.
L’Impresa rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei confronti del Conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente o dell’Assicurato.
GARANZIE ACCESSORIE
(sempre operanti)
A) RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI
L’Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell’Assicurato e dei trasportati.
B) IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
L’Impresa, rimborsa all’Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.
C) RICORSO TERZI DA INCENDIO
L’Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato.
La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 1.032.920,00 per evento. Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell’art. 1917 c.c., III comma, l’Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell’eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
L’Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
D) ROTTURA CRISTALLI.
L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l’Impresa (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici e kasko).
Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza di € 700 per ogni evento , indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.
E) PERDITA DELLE CHIAVI.
L’Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall’Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.
F) SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE DI ASSICURAZIONE RCA -TASSA DI PROPRIETA'
La garanzia opera in tutti i casi in cui l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.
L’Impresa rimborsa all’Assicurato:
a) l'importo massimo di € 300 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo.
b) l'importo pari a 1/360° del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità Civile auto, purchè prestata dall'Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque la data di comunicazione dell'autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicoli o quello della sospensione della garanzia RCA;
c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.
Le garanzie non operano qualora l’Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
G) RIPRISTINO AIRBAG
Limitatamente alle autovetture, l’Impresa rimborsa all’Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell’attivazione dell’airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 520.
H) PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO
Sono parificati ai danni da incendio oltre i guasti fatti dalle Autorità anche quelli prodotti dall?Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso sia esso incendio o uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.
I) AGGIORNAMENTO AUTOMATICO DEI VALORI
L’Impresa si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa il valore dei mezzi assicurati in base a quanto riportato sulla pubblicazione specializzata “Eurotax o Quattroruote”
SINISTRI
(Valida per tutte le sezioni)
A) MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI.
In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni lavorativi da quando l’Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza, con l’indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Limitatamente alla garanzia furto ed eventi socio politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all’Autorità competente trasmettendone copia all’Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall’art. 1914 del c.c..
Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l’Assicurato, oltre alla denuncia presentata all’Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all’Autorità italiana.
B) GESTIONE DELLE VERTENZE
L'impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere, per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall' Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.
L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l'Impresa lo richiedano.
C) SCOPERTO.
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto pattuita sulle singole garanzie da calcolare sull’ammontare del danno indennizzabile.
L’importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza.
D) MINIMO NON INDENNIZZABILE.
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione dell’importo fisso pattuito sulle singole garanzie.
E) FRANCHIGIA IN PERCENTUALE SUL VALORE ASSICURATO.
L’Impresa risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione dei un importo corrispondente alla percentuale di franchigia pattuita sulle singole garanzie.
F) RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE “IN NATURA” DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE.
L’Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d’arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
G) DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O, DANNEGGIATE.
Salvo il disposto “dell’art. F) Riparazione - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate” in caso di danno parziale l'Impresa rimborserà le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte , con le seguenti modalità:
- le parti cosiddette "non usurabili" , senza tenere conto del degrado d'uso
- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.
L’indennizzo, calcolato come indicato nel comma precedente, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Nel caso in cui la spesa per il ripristino del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché l’Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti previsti dal contratto (scoperti percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l’importo risultante con il massimo del valore assicurato.
Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, l’Impresa risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del c.c..
Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato.
Limitatamente alle autovetture, l’indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote”/Eurotax;
Limitatamente ai sinistri avvenuti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell’autovettura in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote” /Eurotax.
Per i sinistri avvenuti dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote” /Eurotax.
Qualora l’autovettura assicurata non sia quotata dalla rivista “Quattroruote”, in caso di danno totale, l’indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore di mercato dell’autovettura stessa al momento del sinistro.
H) LIQUIDAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI
In caso di disaccordo la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato.
I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I periti devono:
1) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché violazione di patti contrattuali, e fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
I) PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
L’Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.
L’Impresa procede al pagamento dell’indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.
Limitatamente alle garanzie furto ed eventi socio politici, l’Impresa rimborsa il danno sempreché l’Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all’Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo oppure in sostituzione il “certificato di proprietà del veicolo” ed il “certificato dello stato giuridico attuale” del veicolo stesso, rilasciati dagli Uffici competenti. L’Impresa, in caso di furto parziale e/o di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere:
– il certificato di chiusa istruttoria;
– la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
– il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell’indennizzo, il costo della procura rimane a carico dell’Impresa;
– limitatamente alla garanzia Xxxxx ha facoltà prima di pagare l’indennizzo di richiedere la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo.
L) RECUPERI
Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l’Impresa. Il valore del recuperato realizzato prima dell’effettivo pagamento dell’indennizzo (nonostante l’eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell’Impresa che subentra nei diritti dell’Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all’indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato.
L’Assicurato, qualora l’Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito alla condizione F Riparazione - Sostituzione ‘in natura’ delle cose rubate o danneggiate”) si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all’Impresa l’indennizzo ricevuto al netto dell’eventuale danno accertato sul veicolo.
M ) DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE
L’Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza.
N ) SINISTRI INCENDIO/FURTO NATANTI
(Valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i veicoli a motore)
O) OBBLIGHI DELL’IMPRESA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
P) FRANCHIGIE
Le garanzie indicate alle sezioni II) e III) INCENDIO E FURTO, sono prestate senza applicazione di alcuna franchigia;
Le garanzie indicate alle sezioni IV) EVENTI SOCIO-POLITICI e V) EVENTI ATMOSFERICI sono prestate con l’applicazione di una franchigia di Euro 200,00
Le garanzie indicate alla sezione VI)KASKO, sono prestate con l’applicazione di una franchigia di Euro 258,00.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
ART. 23 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI.
I sinistri debbono essere denunciati per iscritto all’Impresa entro 30 giorni lavorativi da quando la struttura dedicata alla gestione delle coperture assicurative del Contraente ne sia venuta a conoscenza.
La denuncia dell’infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell’evento e sarà corredata da certificato medico.
Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici.
L’Assicurato, o in caso di morte, i beneficiari, devono consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari. L’Assicurato e i beneficiari devono esprimere il loro assenso al trattamento dei dati sanitari da parte dell’Impresa.
ART. 24 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’.
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Impresa liquiderà l’indennità che risulti dovuta e ne darà comunicazione agli interessati e al Contraente, inviando il modulo di liquidazione, che dovrà essere sottoscritto dagli interessati per accettazione e restituito all’Impresa; quest’ultima provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo. Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato morisse – non in conseguenza dell’Infortunio - dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Impresa pagherà ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.
Se dopo il pagamento di un’indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicurato morisse, si applica quanto previsto dall’ultimo comma dell’art.6.
Cassicurazione e delega
L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata , esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile…………………………all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile…………………la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all’art.1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.
La delega assicurativa è assunta dall’impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
SCHEDA DI QUOTAZIONE (Allegato Lotto 7 – RCA Libro Matricola)
Veicoli assicurati: vedi elenco allegato
PARTE PRIMA- AUTO LIBRO MATRICOLA
Sezione I) Responsabilità Civile verso Terzi
€ 5.000.000,00= per sinistro con il limite di
€ 5.000.000,00= per danni a persone e di
€ 5.000.000,00= per danni a cose
A) RESPONSABILITA’ CIVILE
(SEZIONE I) Premio annuo lordo Euro……………
B) INCENDIO E FURTO
(SEZIONE II, SEZIONE IV), SEZIONE V) Tasso… %. (promille) (unico per tutte le tre
sezioni richiamate e valido solo per i veicoli il cui valore viene indicato nella specifica colonna della tabella allegata) Premio annuo lordo Euro……………
Garanzia non operante, da attivare all’occorrenza:
(SEZIONE III) Tasso… %. (promille)
Garanzie valide solo per i natanti il cui valore viene indicato nella specifica colonna della tabella allegata Premio annuo lordo Euro……………
C) KASKO
(SEZIONE VI) Tasso… %. (promille)
Garanzia valida solo per i veicoli il cui valore viene indicato nella specifica colonna della tabella allegata Premio annuo lordo Euro……………
PREMIO ANNUO LORDO TOTALE (Sezione I+II+IV+V+VI): Euro…………………..
LA/LE SOCIETA’