OBBLIGO PREVENTIVO E ACCORDO SCRITTO
OBBLIGO PREVENTIVO E ACCORDO SCRITTO
La Legge 27/2012 stabilisce all'art. 9 comma 4 che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale, nella forma di un accordo tra le parti che ha natura di un vero e proprio contratto.
Il contratto deve essere definito nei particolari, al fine di scongiurare contenziosi tra professionista e committente.
Con tale accordo il professionista dovrà rendere noto al cliente:
⮚ il grado di complessità dell'incaricotutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;
⮚ gli estremi della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con indicazione dei massimali (obbligo introdotto dalla riforma degli ordinamenti professionali DPR 137/2012 art. 5 co. 1).
Al fine di rendere noto preliminarmente la misura del compenso, il professionista, prima della sottoscrizione del contratto, potrà presentare al cliente un preventivo, che dovrà:
✓ stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera;
✓ indicare i compensi per le singole prestazioni, specificando anche l'importo delle spese, degli oneri e dei contributi.
NOTA :
La effettuazione della prestazione non preceduta dall'accordo costituisce comportamento suscettibile di valutazione disciplinare (DPR 137/2012 art. 5 co. 2) l'accordo dovrà essere il più possibile articolato in tutte le varie fasi nelle quali può essere suddivisa l'attività necessaria al compimento della prestazione richiesta e contenere l'espressa avvertenza che il committente potrà recedere in qualsiasi momento rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta (art. 2237 cc), salvo - sussistendone i presupposti - diversa previsione pattizia ed il risarcimento del danno
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