Contract
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NCC CON AMBULANZA MEDICALIZZATA DI TIPO A PER FORNIRE ASSISTENZA SANITARIA DURANTE LE OPERAZIONI DI SGOMBERO DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE O DELL’ACER CAMPANIA CIG: ZC3383BA5A
TRA
il Comune di Napoli rappresentato nel presente atto dal Dirigente del Servizio Politiche per la Casa domiciliata per la carica in Piazza Cavour n.42, a Napoli
E
l’Impresa….............................., con sede in …................... n…., P. IVA ,
C.F……….. iscritta alla CCIAA di .................... al n , di seguito anche appaltatore o
escecutore o impresa in persona del Sig......................., nato/a a…................. (.....) il .../.../ ,
nella sua qualità di…...…….., munito dei necessari poteri come da..................
tramite scambio di corrispondenza ai sensi della deliberazione di G. C. n.146 del 10/03/2016 e xx.xx.
Premesso
Con Determinazione dirigenziale n…… del …….. si è proceduto ad individuare, a seguito di procedura ex art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, l’impresa per la stipula
di accordo quadro ex art. 54 dello stesso decreto, per lo svolgimento del servizio di NCC con ambulanza medicalizzata di tipo A per fornire assistenza sanitaria durante le operazioni di sgombero di alloggi di proprietà comunale o dell’Acer Campania ai sensi del regolamento regionale n.11/2019;
Le Parti, con il presente accordo, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti il servizio oggetto dell’Accordo Quadro.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:
Avvertenze Generali
Nell’ambito del presente documento contrattuale, verranno adottate le seguenti definizioni:
a) Accordo Quadro (art. 3 comma primo lett. iii e art.54 del D. Lgs.50/2016) è l’ accordo concluso tra la Stazione Appaltante e l’ operatore economico.
b) Contratto Applicativo è il contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell’Accordo Quadro. Una volta stipulato l’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario avrà, quindi, l’obbligo di effettuare le prestazioni oggetto dell’A.Q., previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro.
L'Accordo Quadro, segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da Unione Europea, Stato, Regione. Le suddette disposizioni sono integrate dalle prescrizioni del Capitolato prestazionale e del presente Accordo Quadro. L’obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.
L’Affidatario, con la firma dell’Accordo Quadro, assume fra l’altro, l’obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita per controlli e rilievi.
Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente
Accordo Quadro, dovranno avvenire in lingua italiana.
Art. 1 - Oggetto dell’Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro disciplina, ai sensi dell’articolo 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii le regole relative ai servizi da affidare durante la sua validità, la tipologia di prestazioni da effettuare contenute nell’accordo quadro e nel capitolato, la durata dell’accordo quadro, il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del capitolato, e le modalità di determinazione dei successivi atti negoziali. Con la conclusione dell’accordo, l’affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
La conclusione dell’accordo non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Napoli nei confronti dell’affidatario e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultimo di un quantitativo minimo predefinito di interventi, e, pertanto, l’operatore economico non potrà vantare alcunchè nel caso in cui nell’arco della durata dell’accordo non dovesse essere emesso alcun ordinativo.
Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate attraverso appositi contratti applicativi nella forma disciplinata nel seguito del presente atto.
La sottoscrizione del presente accordo quadro da parte dell’affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonchè alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’accordo quadro.
Articolo 2 – Durata
L’Accordo Quadro, d’ora in poi A.Q., ha la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione o comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo di cui all’articolo 3. Da ciò discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento dell’importo contrattuale, anche se prima dei termini fissati, oppure alla suddetta scadenza pur nell’eventualità che l’importo contrattuale non venga raggiunto.
Qualora, nel periodo di vigenza dell’accordo quadro, non sia affidata alcuna attività all’affidatario, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo. L’Affidatario è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti applicativi, tutte le prestazioni che la stazione appaltante ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l’ordinativo giungesse l’ultimo giorno di validità dell’Accordo.
L’accordo cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l’importo massimo sopra indicato.
Articolo 3 – Importo dell’accordo quadro
L’ammontare complessivo degli interventi che potranno essere affidati, mediante singoli contratti attuativi, nel corso dell’intero periodo di durata del medesimo A.Q è pari ad euro 39.000,00 escluso IVA .
Il suddetto importo non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno complessivo del servizio stimato in base alle attività di sgombero che devono essere poste in esecuzione.
La stipula del presente Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Stazione Appaltante e l’impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima dei contratti attuativi per un quantitativo minimo predefinito.
La stazione appaltante potrà pertanto stipulare un numero di Contratti Applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello dell’A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere.
L’importo per ogni prestazione richiesta è pari a quello aggiudicato corrispondente a Euro ………..
Articolo 4 – Contratti applicativi
E’ onere dell’Affidatario stipulare i relativi Contratti Applicativi che discenderanno dal presente
A.Q. ogni volta che ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante ed eseguire, pertanto, le prestazioni richieste a perfetta regola d’arte e nel rispetto di quanto stabilito nel presente accordo e nel capitolato speciale e dalle disposizioni di legge vigenti o entrate in vigore nel corso della durata
dell’A.Q.
L’Amministrazione si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l’affidatario abbia nulla a pretendere.
I Contratti Applicativi saranno stipulati, mediante scambio di corrispondenza tramite pec ai sensi della deliberazione di G. C. n. 146 del 10/03/2016 con l’indicazione dell’importo delle prestazioni richieste come stabilito dal presente A.Q..
Articolo 5 - Responsabile dell’accordo
Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente A.Q, l’affidatario è tenuto a comunicare al servizio Politiche per la Casa le generalità del Responsabile dell’accordo e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali. Il Responsabile dell’accordo rivestirà l’incarico di rappresentante dell’aggiudicatario e avrà poteri decisionali per trattare e concordare, con il Servizio Politiche per la Casa, le azioni tecniche inerenti lo svolgimento delle prestazioni.
Articolo 6 – Cauzione definitiva e penali.
L’aggiudicatario nel rispetto di quanto previsto dall’art. 103 del Dlgs 50/2016, ai fini della sottoscrizione del presente accordo, ha consegnato garanzia definitiva sotto forma di fideiussione o polizza assicurativa pari al 10% dell’importo contrattuale (euro 3.900,00) al Servizio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante
La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’A.Q., compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione di questi ultimi, nonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.
L’Amministrazione ha, altresì, il diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto da quest’ultimo per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Ai sensi dell’art. 103 comma primo del Dlgs n.50/2016, è fatto obbligo all'affidatario procedure alla reintegrazione della cauzione definitiva ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidatario.
A norma dell’art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero A.Q., nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’ultima prestazione seguita nell’ambito dell’A.Q. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente A.Q. non siano affidati integralmente le prestazioni per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’ultima prestazione eseguita nell’ambito dell’A.Q.
Qualora a seguito del presente A.Q. non venga affidato alcun Contratto Applicativo la cauzione definitiva sarà svincolata alla scadenza del termine finale stabilito per il presente A.Q.
Fatto salvo il risarcimento del danno e il ristoro delle maggiori spese e pagamenti di cui sopra, nonché le ipotesi di risoluzione, ogni violazione del presente A.Q. comporterà l’applicazione, a valere sulla cauzione definitiva, di una penale pari all’1% dell’importo contrattuale complessivo.
Articolo 7 - Rispetto del Codice di Comportamento
La stazione appaltante uniforma la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei dritti, dei doveri e delle
responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017.
Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all’art. 2 comma 3.
In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell’operatore aggiudicatario si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine.
Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto.
La percentuale da applicarsi nell’ambito del range indicato verrà determinata dal Dirigente in relazione alla gravità della violazione, all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, e/o al danno all’immagine. In tutti i casi di violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
Articolo 8 - Rispetto del Patto di integrità
Fino alla completa esecuzione del contratto, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, secondo lo schema approvato con la D.G.C. n. 797 del 03/12/2015, accettato e sottoscritto dall'affidatario, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi e fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge, si applicheranno le seguenti sanzioni:
- risoluzione dell'affidamento;
- esclusione da ulteriori procedure della stessa fattispecie per i successivi 3 (tre) anni.
Articolo 9 - Recesso
L’ Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del d. lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dall’A.Q o dal singolo Contratto Applicativo previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.
Articolo 10 – Risoluzione
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i Contratti applicativi, ai sensi dell’ art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
Risoluzione dell’Accordo Quadro e contratti applicativi:
a) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo Quadro);
b) venir meno, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
c) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo Quadro o di singoli Contratti applicativi;
d) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
e) con riferimento all’A.Q. , risoluzione di n. 1 (uno) o più contratti applicativi e, in particolare, nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione di uno specifico Contratto, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo, ritenendo l’Affidatario responsabile dei danni derivanti dalle inadempienze;
f) con riferimento ai contratti applicativi, costituisce causa di risoluzione la mancata attivazione di uno o più interventi richiesti ;
g) reiterati e gravi inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente A.Q.;
h) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale);
i) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto
specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
l) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
Costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile l’ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con
D.G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/201 e dal Patto di integrità ai sensi dell’articolo 8.
In ogni caso la risoluzione potrà determinarsi nei casi ed alle condizioni previste dall’art.108 del dlgs 50/2016, e successive modifiche, cui si fa rinvio.
La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi, sarà comunicata all’Affidatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.
Articolo 11 – Cessione del contratto
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Articolo 12 Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Affidatario del presente accordo quadro si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normative antimafia”, e ss.mm.ii.
Articolo 13 –Obblighi in materia di sicurezza
L’affidatario è tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui a qualsiasi titolo si avvalga per l’esecuzione del Servizio, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e norme collegate. A tal fine l’Affidatario tra gli altri obblighi, è tenuto a: - impartire al personale da lui dipendente ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti per lo svolgimento delle prestazioni; - impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti, assicurandone gli eventuali adeguamenti; - utilizzare prodotti e materiali di fornitura in regola con tutti i requisiti di legge; - vigilare, attraverso il proprio Responsabile dell’Accordo Quadro, affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/08 su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si svolge il servizio, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività.
Articolo 14 – Spese di contratto ed accessori a carico dell’affidatario
Eventuali spese e oneri connessi alla stipulazione dell’accordo quadro e dei contratti applicativi sono a carico dell'Affidatario.
Articolo 15 - Controversie
La Stazione appaltante ai sensi dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto. Trovano in ogni caso applicazione gli artt. 205 e 206 del Codice che prevedono la possibilità di addivenire ad accordi bonari. Il Foro competente è quello di Napoli.
Per la Stazione Appaltante (documento sottoscritto digitalmente)
L’Affidatario (documento sottoscritto digitalmente)