CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
per la concessione a terzi dell’organizzazione, gestione e promozione della manifestazione fieristica denominata “Mostra Regionale di San Xxxxxxxx” per gli anni 2018, 2019 e 2020.
ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE, LUOGO DI ESECUZIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E INTROITI PER IL CONCESSIONARIO.
Il Comune di Casale Monferrato, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx x. 00, Cod. Fisc. e X.Xxx n. 02189910066, intende affidare l’organizzazione, la gestione e la promozione della manifestazione fieristica denominata “Mostra Regionale di San Xxxxxxxx" obbligatoriamente nelle date qui di seguito indicate.
Detta manifestazione fieristica trova, storicamente, la sua connotazione di fiera campionaria nel porsi come vetrina e momento di confronto per gli espositori, esercenti ed operatori appartenenti ai Settori dell’Artigianato, dell’Agricoltura, del Commercio, dei Servizi, dell’Industria e del Volontariato / Associazionismo, con particolare riguardo a quelli insediati e operanti nel territorio casalese.
Ciò premesso e considerato:
a) il Concessionario dovrà occuparsi, in proprio, dell’organizzazione, gestione e promozione della manifestazione fieristica denominata “Mostra Regionale di San Xxxxxxxx 2018” prevista dal 16/03/2018 al 25/03/2018, dell’organizzazione, gestione e promozione della manifestazione fieristica denominata “Mostra Regionale di San Xxxxxxxx 2019” prevista dal 15/03/2019 al 24/03/2019 e dell’organizzazione, gestione e promozione della manifestazione fieristica denominata “Mostra Regionale di San Xxxxxxxx 2020” prevista dal 13/03/2020 al 22/03/2020 (qui di seguito indicate, per brevità, “Mostra” o “manifestazione fieristica”).
Le Mostre in oggetto, dovranno essere aperte al pubblico.
I giorni 16/03/2018 e 15/03/2019 e 13/03/2020 costituiscono il primo giorno di apertura al pubblico della Mostra, rispettivamente con riferimento all’Edizione 2018, 2019 e 2020, in occasione dei quali si dovrà tenere la cerimonia inaugurale.
In particolare, il Concessionario dovrà ricercare, individuare ed invitare alle manifestazioni fieristiche in oggetto, espositori, esercenti ed operatori appartenenti ai Settori dell’Artigianato,
XXX XXXXXX 00 - 00000 XXXXXX XXXXXXXXXX (XX) - C.F. 00172340069
xxx.xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx.xx
dell’Agricoltura, del Commercio, dei Servizi, dell’Industria e del Volontariato / Associazionismo, conformandosi al Progetto Organizzativo delle manifestazioni fieristiche e al Piano di allestimento, formulati in sede di gara, oltre a quanto prescritto dal presente Capitolato e nel Contratto di Concessione.
Il Concessionario dovrà curare, altresì, l’organizzazione, la gestione e l’assegnazione degli stand / spazi espositivi (cd. fase preparatoria).
Oltre che dell’allestimento, il Concessionario dovrà anche occuparsi, senza ritardo, al termine di ogni manifestazione fieristica, del disallestimento delle strutture e delle attrezzature impiegate (cd. fase successiva).
b) L’area per l’allestimento e svolgimento degli eventi fieristici in oggetto è costituita dalla struttura promo-espositiva di proprietà del Comune di Casale Monferrato, denominata “Xxxxxxxxx”, xxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx (XX), località Piazza d’Armi, e meglio evidenziata nella Planimetria Allegato A) al presente Capitolato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Comune di Casale Monferrato si riserva, tuttavia, anche in corso di esecuzione della concessione, di individuare, motivandola, una diversa ed idonea struttura, sita in Casale Monferrato (AL), presso la quale dovranno svolgersi le manifestazioni fieristiche in oggetto, senza che il concessionario possa avanzare eccezioni e/o riserve di sorta e/o richieste di risarcimento o di indennizzo verso la Stazione Appaltante.
L’immobile denominato “Palafiere” di proprietà comunale, sopra individuato, giusto verbale di consegna, verrà messo nella disponibilità del Concessionario a titolo gratuito, affinché esso se ne serva per il solo periodo di tempo in cui si svolgeranno le manifestazioni fieristiche in oggetto, nonché per il periodo di tempo strettamente necessario all’allestimento e al disallestimento delle strutture e/o delle attrezzature impiegate. Dal 1° novembre dell'anno precedente all'evento, saranno messi inoltre a disposizione del Concessionario gli Uffici a servizio del Palafiere.
In occasione della redazione dei verbali di consegna saranno rilevate ed annotate le letture dei contatori acqua, gas e luce relativi agli Uffici e al Palafiere, ai fini del rimborso spese utenze di cui al successivo Art. 5.
Gli allacciamenti telefonici degli uffici sono a carico del Concessionario.
c) Il marchio “Mostra Regionale di San Xxxxxxxx”, resta di esclusiva titolarità del Comune di Casale Monferrato, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto alla registrazione come marchio d’impresa ai sensi della vigente normativa.
E’ espressamente vietato qualsiasi utilizzo del progetto organizzativo e del suddetto marchio, ed in particolare l’organizzazione, presso altre sedi, di manifestazioni aventi la stessa denominazione.
d) il Concessionario organizzerà e gestirà in proprio, assumendosene il rischio, gli eventi fieristici, sostenendo per intero le spese necessarie, ed incassando i ricavi derivanti dall’affitto degli stands / spazi espositivi, dalla pubblicità, dalle sponsorizzazioni, dai biglietti d’ingresso alle manifestazioni fieristiche.
L’introito per il Concessionario è unicamente quello dei ricavi derivanti dall’affitto degli stands / spazi espositivi, dalla pubblicità, dalle sponsorizzazioni, dai biglietti d’ingresso alle manifestazioni fieristiche.
In merito al prezzo del biglietto di ingresso, si rinvia all’art. 2, punto n. 14), del presente atto.
e) L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che sarà valutata da apposita Commissione Giudicatrice,
sulla base dell’offerta economica a rialzo rispetto all’importo complessivo a base di gara pari ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00), di un progetto organizzativo con piano economico, di un progetto di allestimento e del prezzo del biglietto d’ingresso alla manifestazione fieristica espresso in diminuzione sull’importo massimo previsto dal punto n. 14) del successivo art. 3.
ART. 2 DURATA
La presente concessione ha la durata di anni tre, e riguarderà l’organizzazione dell’evento fieristico in oggetto per gli anni 2018, 2019, 2020, come precisato all’art. 1 del presente Capitolato.
Su richiesta del Comune, e qualora ciò si rendesse necessario per assicurare la continuità nell’erogazione del servizio nelle more di svolgimento del successivo confronto concorrenziale, il contratto si intende prorogato per il periodo strettamente necessario alla conclusione della procedura di nuovo affidamento, alle medesime condizioni previste nell’ultimo anno di contratto.
Art. 3
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO INERENTI L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
Ciò premesso e considerato, il Concessionario dovrà:
1) Organizzare e gestire le Mostre nel periodo indicato all’art. 1, lett. a), del presente Capitolato nei giorni e per la durata ivi prevista;
2) Organizzare e gestire le Mostre in oggetto presso la struttura promo-espositiva di proprietà comunale, denominata “Xxxxxxxxx”, xxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx (XX), località Piazza d’Armi, o presso diversa ed idonea struttura, ubicata in Casale Monferrato (AL), da individuarsi a cura della Stazione Appaltante;
3) Attivare una biglietteria all’ingresso della Mostra, presso la struttura di cui al punto che precede;
4) Strutturare il percorso della Mostra, in maniera tale da evitare la presenza di barriere architettoniche;
5) Gestire i rapporti con gli espositori, esercenti e operatori durante le manifestazioni fieristiche (es. primo contatto, negoziazione, eventuale convocazione, contrattualistica, etc.);
6) Attenersi e conformarsi, nell’organizzazione e gestione degli eventi fieristici, a quanto indicato nel Progetto Organizzativo delle Mostre e nel Piano di Allestimento, formulati in sede di gara;
7) Incentivare la partecipazione degli operatori del Settore dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato, dell'Agricoltura, dei Servizi e del Volontariato / Associazionismo;
8) Mantenere e promuovere la specializzazione della manifestazione fieristica, sollecitando e privilegiando prioritariamente la partecipazione di imprese / operatori operanti nei settori indicati al precedente punto n. 7);
9) Organizzare un’adeguata e confacente cerimonia inaugurale nel primo giorno di apertura al pubblico indicato all’art. 1, lett. a), che dia risalto alla Mostra;
10) Porre a gratuita disposizione del Comune di Casale Monferrato, per ogni Mostra, 60 metri lineari per 3 di profondità per Associazioni no profits, oltre a due stands, di almeno 10 mq.
cadauno, per attività istituzionali, con modalità ed in area da concordare con congruo anticipo;
11) Xxxxxxxx contatti ed invitare, con congruo anticipo, alle manifestazioni fieristiche in oggetto, le Autorità Civili e Religiose, in accordo con la Stazione Appaltante;
12) Riconsegnare, al termine di ogni manifestazione fieristica, la struttura fieristica utilizzata e gli uffici nelle stesse condizioni in cui erano al momento della consegna. A tal fine, le Parti si impegnano a redigere i necessari verbali di consegna e riconsegna delle strutture, alla presenza dei rappresentanti legali pro-tempore o di soggetti allo scopo delegati, muniti di idonea delega scritta;
13) Assicurare, a propria cura e spese, durante le manifestazioni fieristiche in oggetto, e con riferimento alla struttura fieristica utilizzata, i seguenti servizi e/o attività:
- servizio di assistenza antincendio a pagamento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, se necessario, in conformità alla normativa vigente in materia;
- servizio di vigilanza notturno e diurno presso la struttura fieristica;
- avvio e cura delle pratiche con gli Enti interessati, ed ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie;
- servizio di pulizia e sanificazione dei padiglioni, dei servizi igienici, dei locali e degli spazi e/o aree esterne utilizzate durante le manifestazioni fieristiche in oggetto, ivi compresi i percorsi di accesso e uscita alla struttura promo-espositiva;
- servizio di raccolta e rimozione di tutti i rifiuti presenti nei padiglioni, nei servizi igienici, nei locali e negli spazi e/o aree esterne utilizzate, al termine di ogni giornata di fiera. Il Concessionario dovrà, altresì, farsi carico della raccolta e della rimozione di ogni rifiuto derivante dalle operazioni di allestimento e disallestimento, finanche se proveniente dagli espositori, esercenti e operatori partecipanti;
- presenza di un’ambulanza idoneamente attrezzata all’interno della struttura fieristica, per il primo soccorso;
- la presenza di un idoneo gruppo elettrogeno atto a garantire la fornitura di energia elettrica corrente durante le manifestazioni fieristiche, in caso di blackout imprevisto e inaspettato;
- la presenza di una idonea presa per l’energia elettrica, mediante apposito quadro a norma di legge, per ogni stand / area espositiva;
- tutti gli ulteriori servizi e/o attività non comprese nel suddetto elenco, necessari per la buona riuscita delle manifestazioni fieristiche in oggetto;
- attuare il progetto relativo alle attività collaterali e di animazione presentato in sede di gara, nel rispetto delle modalità e tempi precisati nel progetto medesimo.
14) Assicurare che il prezzo del biglietto di ingresso alle manifestazioni fieristiche in oggetto, non supererà € 3,00 / visitatore (euro tre virgola zero / visitatore), o l’importo espresso in diminuzione su tale prezzo massimo, come formulato in sede di gara;
15) Produrre agli Uffici Regionali competenti istanza per l'attribuzione della qualifica "regionale" della Mostra, a valere per le edizioni 2019 e 2020, ai sensi della Legge Regionale Piemonte n. 31 del 28/11/2008;
16) Corrispondere al Comune di Casale Monferrato, in valuta corrente, l’importo di concessione di cui al successivo art. 4 del presente Capitolato, in tre rate annuali di pari importo, riferite rispettivamente alla Edizione 2018, 2019 e 2020 della mostra, come meglio specificato al successivo articolo.
ART. 4
VALORE E CANONE DELLA CONCESSIONE
Il valore della presente concessione, secondo quanto stabilito dall’art. 35 comma 4 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è di € 484.240,00 IVA esclusa, pari al valore del fatturato triennale del Concessionario, stimato dalla Stazione Appaltante nel Piano finanziario di massima.
Il canone a base d’asta è definito in € 60.000,00 oltre a IVA di legge.
Il concorrente, nel formulare l’offerta economica al rialzo rispetto al canone suddetto, dovrà tener conto di ogni costo connesso o derivante dalla gestione.
Il Concessionario corrisponderà il canone in tre rate annuali anticipate, da corrispondersi entro il
30 novembre dell'anno precedente ciascuna manifestazione fieristica.
Art. 5
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
L’aggiudicazione della gara è effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016.
La valutazione delle offerte è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri generali di attribuzione dei punteggi:
- elementi tecnico-qualitativi dell’offerta: sino ad un massimo di 70 punti su 100
- elementi economici (prezzo) dell’offerta: sino ad un massimo di 30 punti su 100.
La Commissione giudicatrice, procederà alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte, secondo quanto di seguito specificato:
A. -OFFERTA TECNICO/QUALITATIVA MAX 70 PUNTI
1) VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE SPECIFICHE NEL SETTORE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE SIMILI MAX 15 PUNTI
il punteggio sarà attribuito in relazione al numero di manifestazioni fieristiche simili a quelle oggetto di concessione organizzate e gestite negli ultimi tre anni, con almeno 50 espositori, secondo i seguenti criteri:
a) 5 punti per l’organizzazione e la gestione di almeno tre manifestazioni fieristiche;
b) 10 punti per l’organizzazione e la gestione da 4 a 9 manifestazioni fieristiche;
c) 15 punti per l’organizzazione e la gestione di oltre 9 manifestazioni fieristiche.
L’effettuazione di tali eventi dovrà essere debitamente documentata nella proposta progettuale.
2) VALUTAZIONE PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE MAX 40 PUNTI
il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione del progetto di organizzazione, gestione, allestimento della Fiera, tenuto conto della fattibilità e validità delle proposte presentate. Sarà tenuta in considerazione la proposta che dimostri conoscenza del contesto territoriale, capacità di innovazione e pluralità e diversificazione dei prodotti offerti dagli espositori, maggior coinvolgimento di espositori locali, allestimenti curati sotto il profilo estetico.
Ciascun commissario attribuirà un valore numerico V(i) variabile tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il relativo peso W(i).
Il valore 0 sarà attribuito in caso di assenza di relazione, o inaccettabilità della stessa.
Il valore 1 sarà attribuito nell’ipotesi di piena condivisione della relazione proposta ed i valori intermedi saranno assegnati a seconda del grado di condivisione della stessa con riferimento alla validità della proposta e alla sua compatibilità con il servizio in oggetto.
3) REALIZZAZIONE DI CAMPAGNA PROMOZIONALE/PUBBLICITARIA MAX 15 PUNTI
il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri:
a) max 3 punti per la realizzazione di materiale pubblicitario (pieghevoli, cartoline,…)
b) max 3 punti per la pubblicità su riviste specializzate
c) max 3 punti per la pubblicità su quotidiani e/o giornali locali
d) max 3 punti per campagne virtuali (internet…)
e) max 3 punti per campagne su social network
La proposta progettuale, costituente l’offerta tecnico-qualitativa, dovrà essere costituita da non più di 10 cartelle, x.xx A4 (fronte-retro) redatte a corpo 12, allegati compresi.
B - OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI
1) CANONE A FAVORE DEL COMUNE MAX 20 PUNTI
Al concorrente che offrirà il canone più alto (superiore all’importo posto a base di gara pari a € 60.000,00) saranno attribuiti 20 punti
Agli altri concorrenti, sarà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:
20 x importo oggetto di valutazione importo offerta migliore
2) PREZZO BIGLIETTO DI INGRESSO (max € 3,00) MAX 10 PUNTI
I punti saranno così attribuiti:
- Ingresso libero p.ti 10
- Ingresso € 3,00 p.ti 0
- attribuzione di punteggio proporzionale in caso di biglietto di ingresso compreso fra 0 e 3 Euro
L’attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 .
Risulterà aggiudicatario dell’appalto il concorrente che avrà presentato l’offerta che otterrà il maggior punteggio, desumibile dalla somma delle valutazioni sopra specificate.
Art. 6
SPESE PER LE UTENZE PUBBLICHE, TASSA RIFIUTI, DIRITTI S.I.A.E. ED OGNI ULTERIORE ONERE DOVUTO A ENTI E/O GESTORI DELLE UTENZE PUBBLICHE - CONSEGNA UFFICI
6.1. – Sono poste, per intero, a carico del Concessionario le spese per il consumo dell’energia elettrica, a far data dalla consegna della struttura fieristica e sino alla riconsegna della medesima.
6.2. – Sono, altresì, poste, per intero, a carico del Concessionario, le spese per il consumo dei servizi idrici integrati e le spese per il consumo del gas metano, a far data dalla consegna della struttura fieristica e sino alla riconsegna della medesima.
6.3. – Al termine dell'utilizzo delle strutture espositive e degli uffici, in occasione del verbale di riconsegna, saranno effettuate le letture dei consumi Acqua, Gas ed Energia Elettrica ed emesse le relative fatture al Concessionario da parte dei competenti Uffici Comunali.
Le spese per il consumo dell’energia elettrica, dei servizi idrici integrati e del gas metano, poste per intero a carico del Concessionario si riferiscono al periodo temporale decorrente dalla data di consegna della struttura fieristica e sino alla riconsegna della medesima, come attestate dai relativi verbali.
6.4. – È, altresì, posta per intero a carico del Concessionario la corresponsione della Tassa Rifiuti
per il periodo di tempo in cui si svolgeranno le manifestazioni fieristiche in oggetto.
6.5. – Sono, altresì, posti per intero a carico del Concessionario i diritti S.I.A.E. – Società Italiana Autori ed Editori, che dovessero rendersi necessari per gli eventi fieristici.
6.6. – E’, altresì, posto per intero a carico del Concessionario ogni altro onere dovuto a Enti e/o Gestori di Utenze Pubbliche, in ragione delle manifestazioni organizzate.
ART. 7
RESPONSABILITA’ - POLIZZA ASSICURATIVA
Il Concessionario si impegna a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi, incluso il Comune stesso, durante la preparazione, l’allestimento, lo svolgimento della manifestazione, nonché durante tutte le operazioni di disallestimento delle strutture e delle attrezzature impiegate nessuna esclusa e/o eccettuata.
Il Concessionario assume inoltre la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali e di quanto in essi contenuto, dal momento della consegna e fino alla riconsegna al Comune al termine della manifestazione fieristica.
E’ fatto obbligo al Concessionario di stipulare, a suo completo onere, polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), per danni a persone e/o cose e/o animali, relativa all’attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni fieristiche e ai sinistri che possano occorrere nella struttura fieristica durante le manifestazioni medesime, con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) per ogni singolo sinistro.
Eventuali scoperti e/o franchigie che dovessero essere previste nella polizza R.C.T. stipulata dal Concessionario, non saranno in alcun modo opponibili alla Stazione Appaltante, al Comune di Casale Monferrato e/o ai Terzi danneggiati.
Detta Polizza Assicurativa R.C.T., stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, dovrà avere validità pari almeno alla durata delle manifestazioni fieristiche oggetto della presente concessione, incluso tutto il periodo di allestimento e disallestimento delle strutture e/o delle attrezzature impiegate.
Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalla Polizza Assicurativa R.C.T. resteranno comunque, per intero, ad esclusivo carico del Concessionario.
L’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa R.C.T. di cui al presente articolo, limitatamente ai periodi in cui l’immobile denominato “Palafiere” è nella disponibilità del Concessionario, costituisce per il Comune condizione essenziale per l’esecuzione del presente contratto.
A tal fine, il Concessionario si impegna a consegnare al Comune copia della polizza R.C.T. di cui presente articolo, validamente sottoscritta, almeno 10gg prima della data di consegna dell’immobile “Palafiere” per l’avvio delle attività di preparazione e allestimento della Fiera.
Qualora la polizza R.C.T. presentata dal Concessionario al Comune non rispondesse ai requisiti minimi indicati nel presente articolo sarà facoltà del Comune richiedere al Concessionario eventuali modifiche della stessa.
Qualora il concessionario non ottemperi alla presentazione della polizza R.C.T. al Comune nei termini previsti o, a seguito di rilievi, non proceda all’integrazione delle condizioni indicate come inadeguate, il contratto si risolve di diritto, previa diffida ad adempiere entro il termine non superiore a 10 giorni.
ART. 8
SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ consentito il subappalto per l'erogazione dei servizi di cui ai punti 4), 9), 11), 13) del precedente Art. 3.
Al subappalto si applica la disciplina di cui all’art. 174 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
E’ fatto divieto di cessione a terzi, anche parziale, del contratto di concessione e dei relativi servizi fieristici, pena la risoluzione del contratto.
ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di concessione nei seguenti casi, che si esemplificano a titolo indicativo e non esaustivo:
a) apertura di procedura concorsuale a carico del Concessionario;
b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
c) mancata realizzazione degli eventi secondo il calendario di cui al presente Capitolato o interruzione non motivata;
d) inosservanza reiterata del presente Capitolato e dell’offerta progettuale in seguito a diffida formale;
e) danni all’immagine del Comune di Casale Monferrato.
In tutti i casi di risoluzione per inadempimento del Concessionario, trova applicazione l’art. 1453 del codice civile.
In tali casi, il Comune provvederà all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il Concessionario a fare pervenire le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, e nel caso non prevengano elementi sufficienti a giustificare i fatti contestati, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante dichiarazione scritta, intimata a mezzo di raccomandata A.R. con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo l’accertamento di maggior danni.
ART. 10
REVISIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
L’Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti, come definito al momento dell’affidamento della concessione, dovrà permanere per tutta la durata della Concessione stessa.
Gli eventi modificativi dell'Equilibrio Economico non possono in ogni caso essere eventi che siano conseguenza diretta o indiretta dì scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario.
Le variazioni dell’equilibrio economico finanziario che apportino maggiori o minori costi contenuti sino ad un massimo del 5%, rientrano nell’alea di rischio del Concessionario.
Il Concedente ed il Concessionario convengono di procedere ad una revisione della Concessione nelle seguenti fattispecie:
a) eventi di forza maggiore, per tali intendendosi ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la parte non avrebbe potuto prevedere, né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l’adempimento delle obbligazioni contrattuali1;
b) l’entrata in vigore di norma legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale del servizio o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
c) le varianti progettuali richieste dall’Amministrazione o concordate tra le parti che comportino un’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario. Prese da linee guida ANAC, non ancora definitive
Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.
1 A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono considerarsi eventi di forza maggiore: scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l’Amministrazione o il Concessionario; guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici; fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, accumuli di neve e/o ghiaccio; indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all’Amministrazione o al Concessionario; impossibilità per fatto di terzo di accedere a materiali e/o servizi necessari alla realizzazione degli obblighi contrattuali.
In caso di mancato accordo tra le parti sul riequilibrio del piano economico-finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Art. 165 comma 6
ART. 11
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il Concessionario si impegna a rispettare, a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori, il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma acquisite successivamente alla stipula del contratto di concessione, o a far data dall’esecuzione in via anticipata e d’urgenza dei servizi.
Siffatte informazioni, dati, documentazioni e notizie, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi, e non potranno essere utilizzate, da parte del Concessionario, dai propri dipendenti e/o collaboratori, per finalità diverse da quelle previste con la presente procedura, salvo esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante.
Il Concessionario, i suoi dipendenti e/o collaboratori, sono tenuti al vincolo di riservatezza di cui al presente articolo, anche successivamente alla conclusione del rapporto derivante dal contratto di concessione.
ART. 12
MODIFICA DELLE CONDIZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA
Eventuali modifiche delle modalità di svolgimento della Mostra, nonché variazioni relative alla data di svolgimento, alle aree e/o posteggi riservati all'iniziativa, rispetto a quanto riportato nel presente Capitolato dovranno essere comunicate al concessionario almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'edizione dell'evento interessato dalle variazioni medesime, fatti salvi i casi di urgenza e forza maggiore (es. installazione cantieri per lavori o transennamenti per motivi di pubblica incolumità di spazi situati all'interno di aree riservate all'evento, inagibilità totale o parziale del contenitore, ecc.).
ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI
In caso di aggiudicazione, il Progetto Organizzativo delle manifestazioni fieristiche ed il Progetto di Allestimento di cui al Disciplinare di Gara, faranno parte integrante e sostanziale del Contratto di Concessione, la cui inosservanza sarà fonte di responsabilità per inadempienza contrattuale e causa di risoluzione contrattuale.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ove applicabili.
ART. 14 ALLEGATI AL CAPITOLATO
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale, la Planimetria Allegato A), concernente l’area per l’allestimento della Mostra.
ALLEGATO A): PLANIMETRIA QUARTIERE FIERISTICO
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