CONTRATTO TRA
CONTRATTO TRA
Il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Venezia, P.IVA 00816350276 – Codice Fiscale 80007720271, di seguito denominato “Dipartimento” o “Università” in persona della Segretaria di Dipartimento dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx domiciliata per la carica presso la sede del Dipartimento.
E
il Xxxx. XXXXXXXXX XXXXX, nato a ………… residente in (indirizzo),e (ivi) domiciliato/a [se
diverso dalla residenza compilare: in via n° , cap ], codice fiscale
, documento d’identità numero , di seguito denominato
“Il professionista Affidatario” o “l’Affidatario”
congiuntamente denominate “le Parti”
PREMESSO CHE
Il Dipartimento ha avviato la negoziazione MEPA id n. 3773644 per l’individuzione attraverso la piattaforma MEPA della Consip S.p.A., per l’individuazione del certificatore contabile dei rendiconti finanziari (certificate on the financial statements) del progetto “hephaestus - heritage in europe: new techhologies in craft for preserving and innovating futures” – grant agreement n. 101095123 – finanziato dal programma horizon-cl2-2022-heritage-01 CUP: H73C22001530006 CIG: Z183CB2620
Viste le offerte presentate, con Decreto DMA rep…. il servizio è stato affidato al Xxxx. XXXXXXXXX XXXXX;
Con il decreto su indicata la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx è stata autorizzata alla firma del presente contratto;
Il xxxx. Xxxxxxxxx ha provveduto a costituire la garanzia definitiva di cui al successivo art. 5 in data. ……………
Le Parti:
Stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1 - Individuazione delle parti e premesse ed oggetto del contratto
L’individuazione delle parti e le premesse sono parte integrante del presente atto.
Il Dipartimento affida al Professionista il servizio di: “revisione e certificazione dei rendiconti finanziari per il rilascio del cosiddetto Certificate on the Financial Statements (CFS)” per il Progetto HEPHAESTUS “Heritage in EuroPe: new techHologies in crAft for prEserving and innovaTing fUtureS” – Grant Agreement 101095123 – CUP: H73C22001530006 - Horizon Europe 2021-2027.
Art. 2 - Dettaglio delle prestazioni richieste
a) L'Affidatario dovrà svolgere il servizio di revisione e certificazione delle spese con stesura del CFS (Certificate on the Financial Statements) per il Progetto HEPHAESTUS (Grant Agreement 101095123) – CUP: H73C22001530006 - Horizon 2021-2027.
Si richiede in particolare:
a.1)
- Controllo totale dei documenti di spesa, verifica della congruità delle spese e verifica della conformità in generale delle spese e delle rendicontazioni rispetto alla disciplina comunitaria e nazionale in materia applicabile, nonché conformità alle regole previste dal Programma Quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2021-2027;
- Controllo coerenza delle spese con il piano finanziario approvato per il progetto di ricerca da certificare;
- Controllo correttezza tenuta documentazione contabile e presenza contabilità separata che consenta di individuare in modo diretto le spese imputate a progetto;
- Controllo regolarità pagamenti portati a rendicontazione nel periodo di eleggibilità delle spese e verifica liquidazioni;
- Controllo rispetto delle regole comunitarie di programma in materia di informazione
e pubblicità, pari opportunità e protezione dell’ambiente;
- Consegna entro 20 giorni dal termine dei primi due periodi contabili di rendicontazione (FRP) previsti dal GA e riportati all’art. 3, di una relazione che illustri i risultati dei controlli di cui sopra;
- Rilascio della Certificazione dei costi sostenuti (Certificate on Financial Statement) entro 20 giorni dalla scadenza del progetto prevista il 31/03/2027. In caso di proroghe del progetto, ed in ogni altro caso, la consegna dovrà avvenire entro 30 giorni dalla conclusione dell’ultimo Financial Reporting Period;
a.2) Assistenza in caso di verifica di 2° livello da parte della Commissione Europea;
L’affidatario dovrà osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio e garantire
la completezza delle attività previste ad ogni scadenza
Le verifiche dovranno effettuarsi presso il Dipartimento di Management, in San Giobbe Cannaregio 873 -30121 Venezia.
Tutte le relazioni e certificazioni dovranno essere consegnate tramite pec all’indirizzo
xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
b) L'affidatario dovrà svolgere tali attività sulla parte di finanziamento gestito dal dipartimento che ammonta a 611.662,50 Euro. Di seguito la previsione iniziale di spesa, che potrà subire variazioni nei limiti consentiti dal programma:
SPESE | IMPORTI a BDG |
PERSONALE | Euro € 354.560,00 |
VIAGGI | Euro € 27.050,00 |
ALTRI BENI, LAVORI E SERVIZI | Euro € 107.720,00 |
SPESE GENERALI 25% dei COSTI DIRETTI | Euro € 122.332,50 |
TOTALE | Euro € 611.662,50 |
L'incarico, nel suo complesso, dovrà essere condotto nel rispetto delle norme previste dagli standard professionali nel rispetto dei requisiti di indipendenza.
Art. 3 - Durata e decorrenza dell’affidamento
L’incarico avrà inizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Per quanto concerne l’attività di cui all’art. 2, punto a), sono previsti i seguenti periodi contabili di rendicontazione, Financial Reporting Period:
FRP1 01-12 mesi (01/04/2023 - 31/03/2024)
FRP2 13-24 mesi (01/04/2024 – 31/03/2025)
FRP3 – finale 25-48 mesi (01/04/2025 – 31/03/2027)
L’Affidatario dovrà adeguarsi alle esigenze non prevedibili di variazione delle tempistiche sopra indicate, che dovessero emergere nel corso del contratto.
Art. 4 - Corrispettivo e fatturazione
Come da offerta economica, il corrispettivo per le prestazioni richieste all’articolo 2, lettera a.1), è di € 2.344,00 e verrà liquidato come segue:
- 20% a seguito verifica di regolare consegna della relazione relativa al primo periodo contabile di rendicontazione (FRP)
- 20% a seguito verifica di regolare consegna della relazione relativa al secondo periodo contabile di rendicontazione (FRP)
- 60% a seguito della verifica della regolare presentazione del Certificate on Financial Statement.
In caso di controllo di secondo livello, per la relativa assistenza si concorda un corrispettivo di euro 262,00 che verrà corrisposto alla conclusione del controllo di secondo livello.
Tali importi sono da intendersi comprensivi di tutte le spese che dovrà sostenere l’affidatario per la certificazione contabile del progetto, ivi comprese le spese di trasferta per gli incontri presso il Dipartimento di Management in relazione all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Il Dipartimento non potrà provvedere al pagamento in presenza di D.U.R.C. non regolari ai sensi della normativa vigente (cfr. art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). In tale fattispecie, non si darà luogo in nessun caso all’applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo.
Il servizio in oggetto non è imponibile IVA ai sensi dell’art.72 DPR 633/72, pertanto la fattura dovrà presentare la seguente dicitura: “Non imponibile IVA ai sensi dell’art.72 DPR n.633/72 in quanto trattasi di acquisto effettuato nell’ambito del contratto UE Progetto HEPHAESTUS – Grant Agreement 101095123 – Horizon2021-2027 – CUP: H73C22001530006 - oltre al CIG: Z183CB2620”
l pagamenti avverranno sul conto corrente bancario dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che sarà comunicato dall’Affidatario. Il Professionista provvederà a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
Art. 5 - GARANZIA DEFINITIVA
L’affidatario, ai sensi dell’art. 53 comma 4 e art. 117 del D.Lgs 36/2023 (Codice), ai fini della sottoscrizione del presente contratto costituisce a favore dell’Università una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 106 del Codice, pari al 5 per cento dell'importo di cui all’art. 4 primo comma del presente
contratto. La garanzia verrà restituita seguito della verifica della regolare presentazione del Certificate on Financial Statement
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal Professionista con la sottoscrizione del presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dall’Ateneo. Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, il Professionista dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante PEC al RUP. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Professionista.
L’Università ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell’esecutore.
Art. 6 – REPERIBILITA’
Il Professionista assicura la sua reperibilità fornendo un recapito fisico, telefonico e di posta elettronica e PEC utile per tutte le informazioni relative al presente contratto.
Art. 7 - TUTELA DEI LAVORATORI
Il Professionista deve osservare le norme e prescrizioni sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Art. 8 - RECESSO DELL’ UNIVERSITA’
L’Università si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, da comunicare al Professionista mediante PEC, senza che il Professionista abbia diritto a indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. Rimane salvo il diritto del Professionista al pagamento dei servizi regolarmente resi fino alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte dell’Università.
Art. 9 – PENALI
In caso di inadempimento o errato adempimento da parte del Professionista, per cause non dipendenti da fatto imputabile all’Università, sono applicate le penali di cui all’art. 126 del Dlgs 36/2023 nella misura massima ivi prevista. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo maturato rispetto al termine di consegna del certificato (CFS) di cui all’art. 2. Le penali di cui sopra vengono notificate al Professionista tramite contestazione scritta. Decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta le penali si considerano accettate. L’importo delle penali sarà trattenuto direttamente dai corrispettivi contrattuali o sulla garanzia definitiva. L’applicazione delle penali, non esclude comunque il diritto dell’Università al risarcimento di eventuali maggiori danni. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Professionista all’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali medesime. Qualora l’ammontare delle penali superi lo 3% dell’importo del contratto, il Dipartimento, su proposta del responsabile unico del procedimento, può risolvere il contratto, fatto salvo il diritto dell’Università stessa al risarcimento di eventuali maggiori danni.
Art. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Università si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi al Professionista con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
1. qualora dalle prestazioni rese risulti che il lavoro è stato svolto in maniera non conforme a quanto concordato con RUP;
2. mancato reintegro della garanzia ai sensi dell’art. 5;
3. violazione delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 12;
4. violazione degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 14;
5. violazione del codice di comportamento di cui all’art. 15;
6. perdita dei requisiti di cui all’art. 94 e 95 del Codice;
7. qualora il rilascio delle certificazioni di spesa per cui è richiesto il servizio avvenga con un ritardo tale da causare la decurtazione parziale o totale del finanziamento;
8. mancato impiego del personale componente il team di lavoro dichiarato in sede di gara senza aver ottemperato alla comunicazione anticipata di sostituzione del componente come descritto dall’art. 4;
9. interruzione dell’esecuzione del servizio, anche in presenza di contestazioni;
10. mancata effettuazione della certificazione presso la sede della struttura ordinante.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Università avrà diritto di escutere, senz’altro avviso, a titolo di penale, l’intero importo della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.
ART. 11 - ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE
L’Università si riserva di risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all’art. 122, comma 1, del Codice. L’Università procederà inoltre alla risoluzione del contratto qualora nei confronti del Professionista sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. Nel caso di risoluzione dell’accordo, ai sensi dell’art. 122, comma 5, del Codice, il Professionista ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’accordo. Si applicano i commi 3, 4, 6 dell’art. 122 e il comma 2 dell’art. 124 del Codice.
Non è ammessa in tutto o in parte la cessione del contratto. L’università in caso di inosservanza di tale divieto ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Con la risoluzione sorgerà il diritto dell’Università di affidare la prestazione del contatto o parte del restante direttamente ex art. 50 DLg. 36/2023, in danno dell’affidatario inadempiente. Sarà carico dell’affidatario inadempiente il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall’Università.
L’accordo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione Consip per le prestazioni oggetto del presente appalto.
Art. 12 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.
Art. 13 – INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), i dati personali, forniti per la sottoscrizione del contratto, saranno raccolti per le finalità di gestione dello stesso nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. In ogni momento l’Affidatario potrà esercitare nei
confronti dell’Ateneo i diritti previsti agli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'avv. Xxxxxxx Xxxxxx. Il titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia nella persona del Magnifico Rettore.
Art. 14 – RISERVATEZZA
Il Professionista si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine alla documentazione che gli verrà consegnata. Si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo all’Università Ca’ Foscari e al suo know-how. Il Professionista si impegna a restituire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle attività necessarie a svolgere il servizio tutta la documentazione fornita dalla committente e a distruggere o rendere altrimenti inutilizzabili ogni altro atto.
Art. 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO
Le disposizioni del Codice di Comportamento adottato con Decreto Rettorale n. 1116 del 5/11/2019 e modificato con D.R. n. 765 del 29/06/2023 e pubblicato sul sito web dell’Università si applicano, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo del Professionista. Il Professionista si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Xxxxxx.
L’affidatario risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza
del servizio di cui al presente contratto.
In tale responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza, errori, omissioni o errore professionale dell’affidatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.
L’Università ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della matura dell’incarico, imputabili all’affidatario come evidenziato nel comma precedente.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione
o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.
Art. 16 - DOMICILIO E CONTROVERSIE
Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall’Università in Venezia, Dorsoduro 3246, e dal Professionista presso la propria sede legale. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Università e il Professionista, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione dell’accordo, comunque, a questi connessi è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.
Art. 17 – NORMATIVA APPLICABILE
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le condizioni generali di contratto relative al bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di “Servizi di Supporto Specialistico - Supporto specialistico in materia di audit”, il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e le disposizioni del codice civile regolanti la materia.
La segretaria del Dipartimento di Management Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx
Il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx
Documento informatico firmato digitalmente