CAPITOLATO D’ONERI
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
CAPITOLATO D’ONERI
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE NEI MERCATI PREVISTO DALLA LEGGE DI BILANCIO N° 160 DEL 27.12.2019.
PERIODO 1.01.2022 – 31.12.2025
- CPV 79940000-5 -
INDICE
ART.1 | OGGETTO DELLA CONCESSIONE |
ART.2 | MODALITA’ DI AFFIDAMENTO |
ART.3 | DURATA DELLA CONCESSIONE |
ART.4 | CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO |
ART.5 | RISCOSSIONI, VERSAMENTI E RENDICONTI DELLA GESTIONE |
ART.6 | CAUZIONI |
ART.7 | POLIZZA ASSICURATIVA DANNI VERSO TERZI (RCT/RCO) |
ART.8 | OBBLIGHI DELL’ENTE |
ART.9 | OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO |
ART.10 | GESTIONE DEL SERVIZIO |
ART.11 | SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI |
ART.12 | SERVIZI GRATUITI |
ART.13 | RISCOSSIONE COATTIVA e ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE |
ART.14 | ANNUALITA’ PREGRESSE |
ART.15 | PERSONALE |
ART.16 | SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO |
ART.17 | PENALITA’ |
ART.18 | DECADENZA – RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE |
ART.19 | TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI |
ART.20 | DISPOSIZIONI PARTICOLARI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE |
ART.21 | CONTROVERSIE |
ART.22 | RICORSI |
ART.23 | PRIVACY, SEGRETO D’UFFICIO E SICUREZZA BANCA DATI |
ART.24 | SPESE CONTRATTUALI |
ART.25 | NORME FINALI |
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. La concessione ha per oggetto la gestione, l’accertamento e la riscossione volontaria, accertativa e coattiva nel territorio dei Comuni facenti parte dell’Unione di comuni lombarda Adda Martesana (Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana, Truccazzano) , del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) come previsto della L. 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e l’imposta comunale di pubblicità, come specificato nei commi da 816 a 847.
2. L’affidamento comprende l’esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti.
3. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l’iscrizione all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione di tributi e altre entrate di Province e Comuni previsto all’art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e xx.xx. o il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell’Unione Europea a norma dell’art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D. Lgs. 446/1997.
ARTICOLO 2 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
1. Il servizio è affidato in concessione tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. sss) e dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., con le modalità ed i criteri previsti nel disciplinare di gara, ai soggetti abilitati iscritti all’Albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate di Province e Comuni, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e regolato dalle disposizioni di cui al D.M. 11 settembre 2000, n.289 (Art. 53, comma 1 , D.lgs., 15 dicembre 1997, n. 446).
ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La durata della presente concessione è di anni quattro a decorrere dall’inizio della gestione del servizio, presuntivamente dal 01.01.2022 al 31.12.2025 con possibilità di scelta per l’Amministrazione comunale, al termine del quadriennio, di rinnovare per ulteriori quattro anni il rapporto agli stessi patti e condizioni.
2. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi 3 (tre), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine, al fine di porre in essere le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. Il Concessionario accetta sin da ora la eventuale proroga della concessione alle medesime condizioni previste per l’affidamento in corso, nessuna esclusa.
3. Il Comune si riserva la facoltà, dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, di dare
l’avvio al servizio nelle more della stipula del contratto, qualora ricorrano le circostanze di cui all’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016. La consegna in via d’urgenza dovrà essere comprovata da apposito
verbale; in tal caso l’Aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio ai servizi agli stessi patti e condizioni, così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta tecnica.
4. La scelta di proroga per ulteriori quattro anni o meno del rapporto, al termine del quadriennio, è di insindacabile competenza dell’Amministrazione comunale e non comporta alcun diritto o indennizzo per il concessionario che, partecipando alla presente procedura, dichiara di conoscere in maniera completa ed incondizionata i termini di durata e le condizioni della concessione.
5. Fatto salvo quanto sopra, l’affidamento si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza
obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte del Comune.
ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Il Comune riconosce all’Aggiudicatario, per tutta la durata del contratto, un corrispettivo al netto dell’IVA costituito dall’aggio, nella misura derivante dall’offerta economica, sulla riscossione complessiva a qualunque titolo conseguita, al netto dei rimborsi riconosciuti e liquidati nei confronti dei contribuenti nel mese di riferimento. Per riscossione complessiva si intende la quota di imposta, sanzioni ed interessi (al netto delle spese di notifica e di procedura etc..) del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati oggetto della presente concessione, escluse eventuali addizionali e quote comunque di competenza di altri Enti.
2. L’ aggio posto a base di gara è del 18% per il servizio in concessione della riscossione ordinaria e accertamento e riscossione coattiva del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell’art. 1, commi 816 e ss. della Legge 160/2019, e del nuovo canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati ai sensi dell’art. 1, commi 837 e ss. Della Legge 160/2019.
3. Il valore presunto della concessione è stimato in € 59.580,00 al netto di IVA , calcolato applicando l’aggio del 18% posto a base gara alla somma delle riscossioni medie degli ultimi tre anni (2018/2019/2020) per ciascun Comune facente parte dell’Unione e così distinto:
Comune di Bellinzago Lombardo: € 130.000,00 Comune di Liscate: € 68.000,00
Comune di Pozzuolo Martesana: € 88.000,00 Comune di Truccazzano: € 45.000,00
per un totale presunto dell’affidamento di €. 331.000,00 annui .
Il valore presunto della concessione per quattro anni è pari ad € 238.320,00 al netto di IVA.
4. Il valore presunto della concessione comprensivo di eventuali quattro anni di rinnovo è di
€. 476.640,00 al netto dell’IVA.
5. Il valore massimo presunto per l’eventuale proroga tecnica di mesi 3 è di €.14.895,00 al netto di IVA.
6. L’importo è da considerarsi quindi un valore di stima per la particolarità del servizio oggetto del presente affidamento, non potendo prevedere con certezza l’entità esatta delle riscossioni. L’aggiudicatario non potrà avanzare pretesa alcuna in caso di diminuzione dell’importo ad essa spettante, rispetto a quanto complessivamente stimato.
7. Il corrispettivo di cui al presente articolo rimarrà invariato per tutto il periodo della durata del contratto e non sarà oggetto ad alcuna revisione fatto salvo il solo caso in cui intervenissero espresse modificazioni tariffarie, legislative e regolamentari idonee a modificare gli aspetti economici previsti, che comportino una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10% del gettito annuo. In tal caso l’aggio contrattuale potrà essere revisionato al fine di garantire l'equilibrio contrattuale.
8. Il pagamento del corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con cadenza mensile posticipata
9. Il comune provvede al pagamento delle fatture nei termini di legge.
ARTICOLO 5 - RISCOSSIONI, VERSAMENTI E RENDICONTI DELLA GESTIONE
1. Il versamento delle somme riferite al Canone Unico vengono effettuate direttamente al Comune destinatario del Canone, su un conto corrente postale/ bancario dedicato o con modello di pagamento modello F24, su piattaforma PAGOPA.
2. Ogni Comune facente parte dell’Unione di Comuni lombarda Adda Martesana (Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana, Truccazzano) permetterà la visibilità degli incassi al Concessionario, mediante consegna delle credenziali di accesso ai propri conti correnti, al fine di monitorare i versamenti effettuati dagli utenti/contribuenti e di predisporre una dettagliata rendicontazione. La visibilità dei dati sarà consentita anche successivamente alla scadenza contrattuale e, comunque, fino al completamento delle operazioni di rendicontazione. In ipotesi di pagamento mediante F24 ogni Ente dovrà fornire al concessionario l’accesso al relativo portale per verificare i pagamenti. In alternativa, ogni Ente dovrà inviare al concessionario i flussi F24 con cadenza settimanale ai fini della rendicontazione da effettuarsi entro il 10 del mese successivo.
3. Entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, il Concessionario deve inoltre presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente, con emissione della relativa fattura per proprie competenze, contenente l’importo lordo delle riscossioni, le spese anticipate e l’aggio contrattuale.
4. Il sistema di pagamento utilizzato dal Concessionario potrà essere integrato, con il sistema PagoPA, consentendo ai cittadini di pagare direttamente al Comune destinatario del Canone in modalità elettronica.
5. Fino all’attivazione del sistema di pagamento integrato con PagoPA, nei tempi e modi da concordarsi con il concedente, le modalità di riscossione saranno quelle indicate ai precedenti commi del presente articolo.
6. Le riscossioni relative ai tributi/canoni/imposte sostituite dal Canone Unico, ove già oggetto di precedente affidamento, saranno rendicontate e fatturate separatamente con le modalità previste dal contratto vigente alla data del 31/12/2020.
ARTICOLO 6 - CAUZIONI
1.Contestualmente alla presentazione dell’offerta il Concessionario è tenuto a presentare una cauzione provvisoria del 2% del prezzo base dell’appalto, di importo pari ad € 6.620,00 (seimilaseicentoventi/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.;
0.Xx garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
3. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, l’aggiudicatario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del
D.lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale, fatta comunque salva la
risarcibilità del maggior danno.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi); essa è presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo
l’emissione del certificato di verifica di conformità.
7. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
8. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo il maggior danno.
9. L’aggiudicatario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora dell’aggiudicatario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dell’aggiudicatario stesso.
ARTICOLO 7 – POLIZZA ASSICURATIVA DANNI VERSO TERZI (RCT/RCO)
1. Il Concessionario, almeno 10 giorni prima dell’inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l’amministrazione dalla RCT/RCO per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 ed includere i danni a terzi derivanti dalla cattiva manutenzione della cartellonistica.
2. La Concessionaria terrà completamente sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni a persone e cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza del servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, nonché per le attività del personale proprio nell'ambito dell'espletamento del servizio stesso.
3. La Concessionaria stipulerà apposita polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e infortuni, necessaria a garantire idonea copertura di qualsiasi danno e/o infortunio possano a chiunque derivare, a persone e cose proprie e/o di terzi, in dipendenza dell'espletamento del servizio oggetto d'appalto che dovrà coprire l'intero periodo della concessione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dallo svolgimento delle attività oggetto di concessione.
5. Si specifica che rimangono a carico del Concessionario il completo risarcimento del danno o dei danni arrecati, senza diritto di compenso alcuno, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale.
6. Le polizze assicurative di cui al presente articolo dovranno essere attive fino al completo esaurimento delle attività oggetto di concessione.
ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL’ENTE
1. L’Amministrazione comunale si impegna a cooperare con il Concessionario e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari per l’efficiente esecuzione del servizio affidato in concessione.
2. L’amministrazione comunale si impegna ad emettere adeguate delibere di posticipo dei
termini di versamento delle entrate ove necessario alla gestione della tassazione;
3. L’amministrazione comunale rimane responsabile per il rilascio di autorizzazioni e/o
concessioni qualora necessarie al completamento dell’iter procedurale;
4. In particolare:
- metterà a disposizione del Concessionario le banche dati necessarie per la corretta gestione dei servizi fornendo altresì tutti gli aggiornamenti che interverranno;
- comunicherà con sollecitudine gli aggiornamenti e le modifiche dei regolamenti comunali che possano incidere sull’erogazione del servizio in concessione;
- promuoverà il coordinamento tra i servizi comunali interessati e il Concessionario
- attiverà entro 60 giorni dall’inizio dell’incarico n.1 credenziali di accesso al sistema Siatel del portale dell’AdE per le successive attività di normalizzazione DB e iniziative di riscossione coattiva;
ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso o abbandonato.
2. Il Concessionario subentra all’Ente in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere, in modo diligente e costante, al miglior funzionamento del servizio.
3. Il Concessionario nelle veci del Legale Rappresentante di ogni Ente, designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e delle entrate affidate in concessione, così come previsto dalla normativa di settore.
4. Il Concessionario, inoltre, provvede a nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy ed il responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008e s.m.i e ad attenersi a tutti gli obblighi ed adempimenti afferenti la privacy ed il trattamento dati, avendo cura di istruire adeguatamente ed in forma scritta i propri incaricati.
5. Il Concessionario ha l’obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantirne la corretta e tempestiva esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle modalità di organizzazione e gestione del servizio.
6. Al fine di garantire che il servizio venga svolto con prontezza, efficienza e senza impedimenti alcuni, il concessionario, per tutta la durata della concessione, ha l’obbligo di predisporre e mantenere una sede operativa individuata come unità locale regolarmente iscritta alla CCIAA, posta ad una distanza di 20 km dalla sede dell’Unione e aperta al pubblico per due mattine la settimana, in grado di ricevere ed evadere tutte le comunicazioni e le richieste concernenti il servizio di concessione ,la sua collocazione deve avvenire entro 2 mesi dall’inizio della concessione.
7. Il Concessionario deve conservare presso la propria sede o filiale tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla gestione del servizio. Tale documentazione deve essere a disposizione dell’Ente per tutta la durata della concessione.
8. Il Concessionario è tenuto ad inviare ai contribuenti tenuti al pagamento del canone oggetto del servizio, un preavviso almeno 30 giorni prima della scadenza per il pagamento annuale, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, l’importo dovuto, le modalità di versamento ed allegato il modello di pagamento. In tale preavviso devono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento, inoltre va indicata l’ubicazione degli uffici dell’affidatario, con il recapito telefonico e telematico, compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
9. Il Concessionario è obbligato a farsi rappresentare, nei rapporti con l’Amministrazione Comunale da persona idonea, munita di procura, che non versi nei casi d’incompatibilità previsti dalla legge.
10. La designazione del responsabile di cui al comma 3 e 4 , deve essere comunicata tempestivamente all’Amministrazione Comunale.
11. Il Concessionario dovrà garantire l’efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio dell’Unione di Comuni lombarda Adda Martesana, provvedendo a tutte le spese pertinenti. In particolare il Concessionario dovrà:
a. applicare il D.Lgs. 160/2019 e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Canone Unico.
b. applicare il regolamento e le tariffe canone unico deliberate dall’Amministrazione di
ogni Ente facente parte dell’Unione.
c. gestire i servizi con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.04.1994, sia per quanto riguarda la gestione operativa del Canone Unico dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici dell’Ente. A tal fine il sistema informativo deve consentire a titolo puramente indicativo e non esaustivo: acquisizione delle autorizzazioni/concessioni/dichiarazioni originarie e di variazione, stampa schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alla situazione storica dei versamenti, gestione dell’evasione e dell’elusione con la stampa delle liste dei contribuenti, gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione, gestione dei rimborsi e del contenzioso, gestione del programma di recupero dell’abusivismo, dettaglio utilizzo impianti, pianificazione utilizzo spazi.
d. mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento delle imposte. Il Concessionario deve avere un sito internet al quale il cittadino possa accedere per avere tutte le informazioni e i documenti necessari per il pagamento del canone oggetto della concessione. Il sito Internet dovrà altresì consentire ai contribuenti di poter effettuare il pagamento del canone on-line.
e. consentire gli accessi al personale dell’Amministrazione Comunale per verificare la regolarità della gestione. A tal scopo il Concessionario fornisce al Responsabile dell’Ufficio Entrate di ogni singolo Ente le credenziali di acceso al sistema informatico di gestione del canone gestiti in concessione.
f. curare il contenzioso e la riscossione coattiva delle entrate affidate.
g. potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche, l’elaborazione di tutti gli atti utilizzando apposita modulistica che dovrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo dei competenti uffici comunali.
Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione dei servizi, comprese quelle derivanti dalla gestione del contenzioso.
Saranno ripetibili a carico del destinatario le spese di spedizione e notifica di atti impositivi e di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni nei limiti di quanto definito con D.M. 12 settembre 2012 o con eventuali successivi decreti sostitutivi o modificativi dello stesso nonché quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione attiva quanto per legittimazione passiva, conseguenti l'espletamento del servizio di accertamento e di riscossione. Non sarà ripetibile alcuna spesa nel caso di notifica a mezzo PEC.
Il Concessionario dei servizi assume l’incarico di responsabile del trattamento dei dati e delle notizie raccolte nell’espletamento dell’incarico, con obbligo di garantirne la massima riservatezza, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs, n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario, inoltre, agisce nel rispetto della Legge 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) e del D.P.R. 445/1990 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Entro 90 (novanta) giorni dallo scadere del termine contrattuale, o in qualsiasi altro caso di risoluzione anticipata del contratto, il Concessionario è tenuto a:
a. restituire all’Amministrazione Comunale di ogni Ente la documentazione, le informazioni, i dati e gli archivi detenuti dal Concessionario e relativi ai servizi e alle attività affidati.
b. fornire all’Amministrazione Comunale di ogni Ente le informazioni e i dati trattati informaticamente, in un valido supporto di scambio editabile.
ART. 10 - GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Tutti i servizi oggetto di affidamento, sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici servizi e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.
2. Il servizio deve comprendere tutte le attività gestionali a tal fine necessarie, comprese le
prestazioni connesse che si dovessero rendere necessarie per l’esecuzione a regola d’arte del servizio in oggetto, il tutto nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile.
3. L’appalto ha per oggetto l’organizzazione e la gestione dei servizi in concessione per le suddette attività, di supporto alla riscossione volontaria e coattiva ed all'attività di accertamento riferite al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché dei tributi connessi soppressi confluiti nel Canone Unico (I.C.P., D.P.A. E T.O.S.A.P e COSAP) per tutti gli anni non prescritti come previsto al successivo art. 13.
4. Le attività oggetto del presente contratto si articoleranno come di seguito riportato:
a) gestione ordinaria, consistente nello svolgimento dell’attività istruttoria e nella predisposizione di tutti gli atti amministrativi attinenti l’applicazione delle entrate adottate
b) censimento di tutte le posizioni soggette al canone in questione;
c) accertamento di tutte le aree di evasione e/o elusione del canone con conseguente recupero delle somme dovute ed emissione dei relativi atti;
d) supporto alla riscossione delle entrate di cui all’oggetto del contratto;
e) rendicontazione mensile puntuale e fatturazione competenze;
f) riscossione coattiva di dette entrate; Gestione ordinaria
- ricezione delle denunce/autorizzazioni da parte dei contribuenti/l’Ente;
- calcolo dell’imposta/canone/tassa;
- emissione di avviso di pagamento e del documento necessario per il pagamento dovuto;
- formazione elenchi dettagliati per contribuente contenenti l’indicazione delle somme da pagare in relazione alle dichiarazioni effettuate, previa verifica dei dati anagrafici;
- gestione attività di front e back office.
Riscossione Volontaria
- ricezione e contabilizzazione dei pagamenti effettuati dai contribuenti anche in
funzione degli avvisi di scadenza prodotti dall’attività di gestione ordinaria;
- rendicontazione analitica dei pagamenti ricevuti;
- riversamento, laddove le somme non venissero già riscosse su conti corrente
dell’ente.
Attività di accertamento/censimenti/ contenzioso
- verifica della correttezza formale delle dichiarazioni/autorizzazioni ricevute;
- riscontro dei pagamenti effettuati dai contribuenti;
- emissione e notifica di “avvisi di accertamento esecutivo” in caso di errori formali
per ritardati od insufficienti pagamenti;
- verifica, attraverso controlli mirati sul posto integrati dalle notizie reperite nelle banche dati, della corrispondenza delle dichiarazioni/richieste autorizzazioni e concessioni presentate dai contribuenti (recupero elusione);
- ricerca, almeno annuale, con le stesse modalità sopra specificate, dei cespiti imponibili sottratti alla tassazione (recupero evasione);
- emissione e notifica di “avvisi di accertamento esecutivi” nei casi riscontrati di
elusione ed evasione entro i termini previsti per legge;
- gestione del contenzioso e attivazione di strumenti deflattivi;
- insinuazione al passivo in caso di procedure concorsuali;
- gestione del front e back office nei confronti dei cittadini interessati.
Riscossione Coattiva
- riscontro dei mancati o parziali pagamenti degli atti di accertamento esecutivi emessi dal Concessionario stesso;
- attivazione delle procedure cautelari ed esecutive possibili in base alla valutazione della situazione patrimoniale e reddituale, contingente ed attuale rispetto allo stato della riscossione, secondo tempi e modalità previste dalla normativa vigente;
- le fasi individuate come necessarie al recupero del credito sono sostanzialmente ricondotte alle seguenti 3 azioni: fermo amministrativo del mezzo di proprietà, pignoramento presso terzi, iscrizione ipoteca qualora se ne ravvisassero i presupposti;
2. Il Concessionario deve assicurare la gestione del servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffarie. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze di ogni singolo Comune.
3. Il Concessionario si impegna a fornire nei 30 giorni successivi la scadenza dell’incarico la banca dati aggiornata delle fattispecie soggette ad imposizione e dei soggetti obbligati al pagamento per tutte le tipologie di entrate affidate. Si impegna inoltre ad attivare con modalità internet un accesso per la consultazione online del gestionale utilizzato per la gestione delle entrate affidate disponibile 24h su 24. Ogni onere relativo all’attuazione del presente punto è a carico del Concessionario.
ART. 11 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1. Il Concessionario provvederà all’effettuazione delle affissioni dei manifesti negli spazi ad esse appositamente riservati, nel rispetto delle vigenti normative nonché dei Regolamenti Comunali
2. L’attività si articolerà altresì in:
a. ricezione delle prenotazioni e commissioni per l’effettuazione delle affissioni tramite il
servizio pubblico e riscossione dei relativi diritti;
b. materiale affissione dei manifesti consegnati con cadenza settimanale;
c. invio, dietro richiesta, della nota posizioni delle affissioni effettuate (nota posizioni);
d. deaffissione ovvero copertura dei manifesti scaduti e/o abusivamente affissi;
e. emissione accertamenti per recupero diritti per le affissioni abusivamente effettuate nonché segnalazione all’Ente di competenza.
3. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l’affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata. Il Concessionario procede alla pubblicazione in presenza di tutti i dati necessari.
4. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito di apposito bollo a calendario, leggibile,
indicante l’ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
5. Il Concessionario non può prolungare l’affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
6. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell’abusivismo.
In mancanza vi provvederà il L’Ente con spese a carico del Concessionario, che provvederà a
riversarle all’ente.
7. La maggiorazione di cui all’art. 22, comma 9 del D. Lgs 507/93, relativa ai servizi d’urgenza, notturni e/o festivi, in considerazione della particolarità della prestazione, è attribuita interamente al Concessionario. I servizi in argomento sono prestati su espressa richiesta dell’utente.
8. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.
9. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione e a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, prende in consegna da ogni singolo Comune, gli impianti delle pubbliche affissioni (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc.) esistenti alla data di stipulazione del contratto nella consistenza indicata in apposito verbale di consegna.
00.Xx Concessionario deve inoltre, con riferimento specifico al servizio delle pubbliche affissioni a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
a) provvedere alla pulizia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, alla loro eventuale sostituzione assicurando il perfetto stato di conservazione e di decoro, compresa la verniciatura della struttura con particolare attenzione alla verifica dell'integrità degli ancoraggi;
b) provvedere, anche su richiesta dell'Ente, a rendere inefficace il messaggio pubblicitario posto sugli impianti non autorizzati;
c) utilizzare per il servizio di affissione materiali od altri additivi non inquinanti;
d) provvedere ad asportare e a smaltire il materiale defisso ed i brandelli dei manifesti di risulta, anche se giacenti in pubbliche vie, in conformità alle vigenti norme che disciplinano il servizio di asporto dei rifiuti;
e) rispettare tassativamente le date di affissione e defissione dei manifesti;
f) il Concessionario potrà installare nuovi impianti previa comunicazione e autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
11.Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione, fornitura, installazione e reinstallazione degli impianti saranno a totale carico del concessionario.
ART. 12 – SERVIZI GRATUITI
1. L’affidatario si impegna a provvedere a suo carico e in modo gratuito, a tutte le affissioni dei manifesti, locandine, avvisi comunali, compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive organizzate dal L’Ente, dei manifesti e degli avvisi delle autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi delle normative e regolamenti in vigore;
2. La ditta stessa s’impegna ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dai
Regolamenti Comunali e dalle normative in vigore;
3. L’affidatario non può esentare alcuna delle imposte o diritti né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali o da apposita disposizione sindacale;
4. Le affissioni del L’Ente saranno eseguite negli appositi spazi all’uopo destinati;
ART. 13 – RISCOSSIONE COATTIVA E ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
1. Per riscossione coattiva si intende l’insieme delle attività finalizzate al recupero coattivo del credito, attività che si rendono necessarie a seguito delle operazioni di gestione bonaria e dell’accertamento della riscossione, qualora queste ultime non si concludano con la corretta chiusura della posizione del contribuente.
2. La riscossione coattiva riguarda tutte le entrate oggetto del presente contratto, nei casi in cui i contribuenti non abbiano adempiuto spontaneamente all’obbligo di pagamento degli importi contestati mediante gli avvisi di accertamento.
3. Il Concessionario, alla scadenza del contratto o al momento della risoluzione anticipata del medesimo, non potrà più emettere nuovi documenti di pagamento, salvo quanto previsto al comma successivo.
4. Il Concessionario rimane il soggetto titolato a portare a termine tutte le iniziative necessarie alla realizzazione del credito, anche tramite riscossione coattiva, per partite attivate e notificate durante il periodo contrattuale riconducibili al suo operato, nonché a portare a compimento l’attività giudiziale iniziata prima del termine del contratto. Qualora inoltre l’attività di riscossione coattiva richieda invio di atti e/o comunicazioni all’utenza, sarà cura del Concessionario, con oneri a suo carico, provvedere a tali attività, incluse le procedure di postalizzazione e/o notifica. L’Amministrazione Comunale assicura l’aggiornamento periodico dello stato delle riscossioni.
5. Qualora le iniziative attivate per il recupero degli insoluti risultassero infruttuose, antieconomiche e/o inesigibili, il concessionario presenterà motivato documento di discarico, qualora non accettato dall’ente il concessionario predisporrà tracciato record da inoltrare a cura del l’Ente all’Agenzia Entrate e Riscossione;
6. Il Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato alla consegna all’Amministrazione comunale delle banche dati aggiornate relative all’ultima gestione, su supporto elettronico, secondo il tracciato record indicato dal L’Ente, degli atti relativi alla gestione effettuata, nonché alla consegna dell’elencazione delle procedure di riscossione coattiva iniziata, o da iniziare, relativamente alle imposte o tasse accertate per atti notificati o azioni intraprese in sede esecutiva, che è obbligato a proseguire fino a recupero effettuato o all’acclarata inesigibilità delle imposte ed accessori dovuti dagli utenti morosi.
ART. 14 - ANNUALITA’ PREGRESSE
1. E’ onere del Concessionario portare a compimento l’attività accertativa e coattiva nonché ogni onere inerente alla procedura esecutiva, fino a riscossione del credito o a dichiarazione di inesigibilità, relativamente alle entrate confluite nel Canone Unico ed oggetto di affidamento alla data del 31.12.2021.
2. Le riscossioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno rendicontate e di conseguenza fatturate separatamente con le modalità vigenti alla data del 31/12/2021.
3. Visto l’art. 9 del presente capitolato, il concessionario è titolato ad espletare tutte le attività accertative e/o di riscossione coattiva, fino all’incasso del dovuto ovvero a dichiarazione di inesigibilità, per gli anni non prescritti, in relazione a tutte le imposizioni che sono confluite nel Canone Unico (ICP, DPA, CIMP, TOSAP, COSAP).
4. Le riscossioni di cui al comma 3 del presente articolo, saranno rendicontate e fatturate secondo le modalità di cui agli art.5 del presente capitolato.
ARTICOLO 15 - PERSONALE
1. Il Concessionario adotta inoltre, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche e agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008.
2. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all’art. 8 del D.M. 289/2000, obbligandosi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo ove si svolge il servizio.
3. Il L’Ente è estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il L’Ente.
4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento vistato da ogni Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.
5. Il Concessionario è integralmente responsabile dell’operato dei propri dipendenti.
6. Poiché il servizio di cui trattasi viene svolto dal Concessionario in totale autonomia e al di fuori degli uffici comunali, vista anche la Deliberazione dell’AVCP n. 3/2008, non è previsto il DUVRI. Sono fatti salvi gli obblighi di collaborazione ed informazione tra Concedente e Concessionario ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d. Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all’Amministrazione e da questa accettato. L’eventuale cessione del contratto provocherà la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l’esistenza dell’evento.
2. All’ aggiudicatario è fatto espresso divieto di cedere o attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma del sub-concessione, anche in forma parziale, a pena di immediata decadenza dalla concessione con conseguente risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e salvi i danni. Il verificarsi di detta situazione importa l’escussione della garanzia a mezzo del fideiussore senza la preventiva escussione del debitore principale a ristoro del disservizio, del risarcimento danni e del rimborso delle maggiori spese comunque denominate che derivassero al comune per effetto della risoluzione contrattuale. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente
3. In ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (che implica l’esercizio di poteri pubblici oltre ad essere riservato a soggetti qualificati iscritti all’apposito Albo ministeriale) è vietato il subappalto e/o il sub-affidamento del servizio tranne che per quanto concerne le prestazioni accessorie e per un massimo del 30%:
a) attacchinaggio;
b) installazione, manutenzione, sostituzione e riparazione degli impianti affissionistici;
c) stampa, spedizione, postalizzazione, notifica di atti e documenti.
Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al periodo precedente può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, stabilite dall’art. 174 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., in quanto applicabili.
4. Le prescrizioni di cui al presente paragrafo si estendono alle eventuali ulteriori attività complementari che il concessionario ritenesse implementare nel rispetto del presente Capitolato ed in relazione alle quali ricorressero i medesimi presupposti.
ART. 17- PENALITA'
1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d’oneri e alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, per fatto imputabile al Concessionario, gli possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del Responsabile di servizio dell’Ente, che partono per ogni fattispecie sotto indicata, da un minimo di 50,00 euro fino ad un massimo di euro 500,00.
2. La contestazione dell’addebito deve essere inviata dal l’Ente al concessionario tramite pec con richiesta di adempimento entro i successivi 15 giorni; in mancanza di adempimento sarà facoltà dell’ente applicare le penalità di cui al presente articolo;
3. In caso di inattività, qualora il L’Ente esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute.
4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il L’Ente potrà rivalersi direttamente sull’aggio già maturato dal Concessionario ma non ancora liquidato ovvero sul deposito cauzionale.
ARTICOLO 18 - DECADENZA – RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE
1. Il Concedente si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione nei seguenti casi (clausola risolutiva espressa):
• cancellazione del Concessionario dall’albo dei gestori delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 stabilito con D.M. 11.09.2000, n. 289;
• dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo del Concessionario e salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267;
• abbandono del servizio da parte del Concessionario;
• per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
• mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di quindici giorni dalla richiesta del L’Ente;
• ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione della concessione;
2. Il Concessionario incorre inoltre nella decadenza della presente concessione al verificarsi di
uno dei casi previsti dall’art. 13 del D.M. 11.09.2000 n. 289.
3. Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 è altresì causa di risoluzione di diritto del presente contratto l’effettuazione, da parte del Concessionario, di transazioni senza rispettare gli obblighi di tracciabilità sanciti dalla stessa legge.
4. Sono causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave irregolarità:
• continue irregolarità, continui disservizi o reiterati abusi commessi nella conduzione dei servizi;
• mancata ripetuta inosservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
• mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e riservatezza, ai sensi della normativa vigente;
5. La decadenza e la risoluzione anticipata della concessione non attribuiscono al Concessionario alcun diritto ed indennizzo.
ARTICOLO 19 – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
1. Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in quanto applicabili.
ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
1. Qualora nel periodo di durata dell’incarico dovessero intervenire disposizioni normative atte a prevedere l’abolizione, la modifica o la sostituzione dei servizi, del canone e delle altre entrate date in concessione, ovvero qualora intervenissero variazioni normative o circostanze impreviste tali da modificare sostanzialmente lo svolgimento del servizio, L’Ente ed il Concessionario secondo i reciproci interessi, addiverranno al perfezionamento di un nuovo accordo per mantenere inalterato l’originario sinallagma, che potrà riguardare sia le condizioni economiche che la durata dell’affidamento, per la continuazione della Concessione che dovrà, comunque, tenere conto degli effetti che avranno le nuove
disposizioni e/o circostanze, sia sugli adempimenti contrattuali, sia sull’entità degli importi
da riscuotere.
2. A norma dell’art. 63 e 125 del D.lgs.50/2016, l’Amministrazione Comunale potrà richiedere alla società concessionaria di svolgere prestazioni aggiuntive, correlate o estensioni di altri servizi, per il conseguimento del pubblico interesse in materia di entrate, concordandone i termini e le condizioni contrattuali.
ARTICOLO 21 - CONTROVERSIE
1. Il foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto/scrittura privata è quello di Milano
ARTICOLO 22 - RICORSI
1. Fermo restando la procedura vigente in ordine al contenzioso tributario avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il Concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto spetta al Concessionario dovrà designare un Funzionario Responsabile ai fini dello svolgimento del processo tributario.
2. Il Concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio dipendente o Procuratore Speciale.
ARTICOLO 23– PRIVACY, SEGRETO D’UFFICIO E SICUREZZA BANCA DATI
1. Il concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati.
2. Il concessionario assume l’incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia dei dati personali dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
3. Tutte le notizie, informazioni e i dati in possesso del concessionario in ragione dell’attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d’ufficio in analogia a quanto prescritto dall’art. 35 del D.lgs. 112/1999.
4. Il concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare sistemi dati e le infrastrutture necessarie all’erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.
ARTICOLO 24 - SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione disciplinato dal presente capitolato, comprese quelle per la stipula del contratto/scrittura privata, sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale. Il contratto / scrittura privata è esente da registrazione ai sensi dell’art. 5 della
tabella allegata al D.P.R. n° 131 del 26.04.1986 trattandosi di atto relativo alla concessione di imposte e tasse.
ARTICOLO 25 - NORME FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono espressamente richiamate tutte le norme vigenti in materia incluse quelle regolamentari, nessuna esclusa.