Contraente/Assicurato:
Contraente/Assicurato:
via Capitan Bavastro 116 – Roma
C.F. 97956490581
Al presente contratto si applicano le norme sotto riportate le quali sostituiscono qualsiasi altra norma scritta e/o riportata in contrasto o contraria ai contenuti di quanto indicato ai punti 1 – 2 e 3 che seguono, nonché in quanto pertinenti alla tipologia di polizza:
1) ARBITRATO PER LE PP.AA.. In relazione a questo aspetto, si precisa, ai sensi dell'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016., che il contratto assicurativo non conterrà alcuna clausola compromissoria;
2) REVISIONE PREZZI. L'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 definisce la procedura obbligatoria di adeguamento degli importi contrattuali per servizi/forniture periodiche o continuative, in caso di revisione ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge 208/2015 ;
3) INCUMULABILITÀ - EQUO INDENNIZZO E RIMBORSI ASSICURATIVI IN GENERE. L'art. 50, comma 2 del D.P.R. n.686/1957 (tuttora vigente) stabilisce come criterio generale che l'equo indennizzo non è cumulabile con altri rimborsi derivanti da assicurazioni stipulate dalla P.A. per cui va dedotto dall'equo indennizzo quando eventualmente percepito a titolo di rimborso assicurativo.
ARBITRATO
Si precisa, ai sensi dell'articolo 209 D.Lgs. n. 50/2016, che l’arbitrato è escluso quale forma di risoluzione di eventuali controversie tra le parti, con rinuncia espressa delle parti contraenti alla clausola compromissoria.
N.B. I LOTTI POSSONO ESSERE QUOTATI SEPARATAMENTE E PUO’ ESSERE QUOTATO ANCHE UN SOLO LOTTO
S O M M A R I O
pag. 3
DEFINIZIONI GENERALI
pag. 3
PREMESSA
pag. 3
pag. 20/21
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
pag. 4
ANDAMENTO SINISTRI
pag. 4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
pag. 10
ESTENSIONI DI GARANZIA
pag. 11
ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI
pag. 12
RC COMMITTENZA E DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO
pag. 12
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE VALIDE ED OPERANTI
pag. 13
ARBITRATO
pag. 13
CLAUSOLA BROKER
Pag.19
Offerta Tecnica
DEFINIZIONI GENERALI
Nel testo che segue si intendono:
- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- per “Polizza”: il documento che prova l’assicurazione;
- per “Contraente”: il soggetto che stipula la polizza;
- per “Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
- per “Società”: l’impresa assicuratrice
- per “Agenzia”: l’agenzia alla quale è assegnata la polizza ;
- per “Premio”: la somma dovuta alla Società;
- per “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
- per “Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per “Cose”: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
La società sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l’assicurazione, fino alla concorrenza delle somme indicate nella scheda di quotazione per le conseguenze della Responsabilità Civile ai sensi di legge derivante all’I.S.I.N. - Istituto Nazionale di Astrofisica (di seguito menzionato come Assicurato) in relazione all’attività svolta, che qui di seguito viene descritta, comprese tutte le operazioni accessorie, sussidiarie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, ovunque, nell’ambito della validità territoriale della polizza,nonché compresa la proprietà,uso, detenzione di qualsiasi attrezzatura elettrica elettronica scientifica di rilevamento e relativi impianti e manufattia corredo degli stessi.
PREMESSA
La presente polizza si riferisce a tutte le attività istituzionali principali, secondarie, complementari ed accessorie volte dall’Ente Contraente ISIN
attrezzature che la tecnica inerente l’attività svolta insegna o consiglia di usare o che l’assicurato ritiene di adottare. Si intendono compresi nell’assicurazione tutti gli edifici, le attrezzature , i macchinari etc, ovunque situati e posti in Italia, così come indicate dal decreto istitutivo dell'ISIN del 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM, e 2014/87EURATOM e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN) le funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione e successive modifiche ed integrazioni, dallo Statuto e dai regolamenti interni, comprese eventuali variazioni che venissero in seguito introdotte per effetto di disposizioni normative, nulla e nessuno escluso od eccettuato.
Nelle sedi risultanti dagli atti dell’Istituto dal decreto di cui sopra e s.m.i. NONCHE’ nelle stazioni dove sono installati gli impianti di rilevazione, dislocate in tutto il territorio Nazionale Italiano, esiste l’attività della spett.le Assicurata che consiste funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, compresi eventuali danni dalle attrezzature arrecate a terzi compresi i dipendenti di ogni ordine e grado qualunque sia il rapporto di natura contrattuale nonché visitatori, stagisti , professionisti, consulenti, studenti, borsisti ricercatori, amministratori, ogni e qualsiasi individuo ,salvo i soggetti esclusi all’articolo “Esclusioni” e non derogati.
Si intendono compresi nell’assicurazione tutti gli edifici, ovvero le aree coperte e le aree scoperte (almeno 2.823 mq coperti e 1.000
mq scoperti), le attrezzature , i macchinari e qualsiasi altro bene mobile ed immobile a qualsiasi titolo detenuto, , RILEVATORI E CABINE, Stazioni REMRAD, impianti di rilevazione e fabbricati a corredo degli stessi, pali sui quali sono collocate le centraline, purché utilizzato per perseguire lo/gli scopo/i dell’Ente, ovunque situati e posti in Italia, così come indicate dalle norme decreti istitutivi dell’ENTE e successive modifiche ed integrazioni, dai verbali, contratti accordi di conferimento del bene all’Ente, dallo Statuto e dai regolamenti interni, comprese eventuali variazioni che venissero in seguito introdotte per effetto di disposizioni normative, nulla e nessuno escluso od eccettuato.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Istituto di Ricerca. Nelle sedi risultanti dagli atti dell’Istituto dal decreto Istitutivo dell’ENTE, dislocate in tutto il territorio Nazionale Italiano,esiste
l’attività della spett.le Assicurata che consiste nello svolgere, L’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) è l’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, indipendente ai sensi delle Direttive 2009/71/Euratom e ,comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato, svolta secondo quanto e con i mezzi e attrezzature che la tecnica inerente l’attività svolta insegna o consiglia di usare o che l’assicurato ritiene di adottare Ciò premesso si conferma che l’elencazione anzidetta è puramente espositiva e che la garanzia comprende l’attuazione di tutti i servizi/attività prestati/e dall’Assicurato, compresi quelli che “ope legis” gli vengono attribuiti in corso di contratto. L’assicurazione ha quindi validità per tutti
i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile degli Assicurati, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committenti, organizzatori, promotori o a qualunque altro titolo, potendo l’attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro
subordinato o di parasubordinazione. Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall’uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell’attività.
ANDAMENTO SINISTRI (data ultimo aggiornamento 14/11/2021) | ||||||||
Ramo | Sinistro n. | Contraente | Stato | Liquidato | Riservato | S/P | ||
RCT/O – RC PATRIMONIALE | 00 | NESSUNA POLIZZA PRECEDENTE – E NESSUN SINIZTRO | 00 | 00 | 00 | 00 |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Sezione A - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura:
La RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI:
1 - dell’Ente Contraente
La Società si obbliga a tenere indenne l’Ente Contraente, nei limiti dei massimali di seguito stabiliti, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e/o danni a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività di cui in premessa,comunque svolte,con ogni mezzo ritenuto utile o / e necessario, compresi i danni a terzi cagionati dai fabbricati ( beni mobili ed immobili, nonché enti all’aperto)e dalle attrezzature di o in uso alla Contraente. Sono compresi i rilevatori ovunque posti nella loro interezza attrezzature, attrezzature scientifiche e di rilevazione, centrali dati, fabbricati, aree aperte e chiuse.L’assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone di cui debba rispondere. Comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Compresi danni a terzi causati dagli impianti di rilevazione comprese le centraline della rete gamma.
A solo scopo indicativo e non limitativo si annoverano esplicitamente tra i terzi:
□ il Presidente, tutti gli amministratori, dirigenti, con la sola esclusione del Legale Rappresentante dell’Ente;
□ Il legale rappresentante limitatamente ai danni corporali;
□ i dipendenti quando si trovano al di fuori dello svolgimento dell’attività professionale per conto dell’Ente Contraente;
□ i dipendenti dell’Ente Contraente non soggetti all’obbligo dell’assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per le lesioni corporali, escluse le malattie professionali, da essi subite in occasione di lavoro o di servizio;
□ i collaboratori esterni (non in rapporto di dipendenza) di ogni ordine e grado, le ditte appaltatrici, subappaltatrici, fornitori, ed i loro dipendenti, i dipendenti di altri Enti distaccati funzionalmente presso l’Ente Contraente, i lavoratori utilizzati dall’Ente Contraente per progetti di ricerca o e più in generale coloro che partecipano occasionalmente ai lavori e attività di ogni tipo e genere dell’Ente Xxxxxxxxxx.Xx prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate e ai lavoratori parasubordinati:tali soggetti sono equiparati a dipendenti dell’assicurato.
□ Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell’assicurato.
Sempre a titolo indicativo e non limitativo, si evidenzia che sono considerate competenze dell’Ente e sono comprese nell’assicurazione anche le seguenti attività ed eventi:
□ la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C.;
□ la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato relativamente ai beni detenuti, concessi in comodato, leasing, locazione e a qualsiasi altro titolo. Premesso che l’Assicurato può anche utilizzare fabbricati e/o beni di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione o di qualsiasi altra tipologia la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati e/o beni medesimi;
□ la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e/o custodia e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione siano adibiti, di fabbricati o loro porzioni, terreni, parchi, giardini, e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato anche da terzi; l’assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne
radiotelevisive, agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, ad alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura ed in muratura e materiale di plastica/legno; (almeno 2.823 mq coperti e 1.000 mq scoperti);
□ iniziative e organizzazione di manifestazioni, didattiche, ricreative, culturali, scientifiche, sportive, artistiche e similari, comprese quelle dopolavoristiche realizzate sia nell’ambito dei beni di proprietà e/o uso dell’Ente Contraente che al di fuori degli stessi, ed anche quelle piu semplicemente organizzate per la divulgazione a terzi di proprie esperienze;
□ proprietà e/o uso di attrezzature, dispositivi, macchinari, strumentazioni, impianti, mezzi di trasporto interni e automezzi non soggetti alla L. 990/1969 (e successive integrazioni o modificazioni e/o leggi sopravvenute in sostituzione) impiegati nello svolgimento dell’intero complesso di attività o servizi senza esclusione alcuna;
□ svolte in qualità di proprietario, locatario, comodatario, detentore di fabbricati e degli impianti di pertinenza degli stessi, indipendentemente dal fatto che tali fabbricati vengano o meno utilizzati per le attività dell’Ente Contraente; sono compresi i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione eseguiti nei locali e fabbricati suddetti e dati in regolare appalto a imprese terze e dei quali l’Assicurato debba rispondere nella sola qualità di committente, talvolta eseguiti dai propri dipendenti;
□ committenza di lavori ceduti in appalto o di servizi affidati e svolti da ditte o da persone non in rapporto di dipendenza con l’Ente Contraente. Relativamente a questo rischio la copertura assicurativa riguarda i danni da: atti od omissioni commessi dall’Ente Contraente, o da persone delle quali o con le quali deve rispondere, in connessione con la sua supervisione dei lavori, nonché atti od omissioni commessi dall’appaltatore indipendente ma dei quali l’Ente Contraente sia chiamato a rispondere per legge;
□ danni a terzi causati dalle persone di cui al successivo punto A.3 nello svolgimento di mansioni per conto dell’Ente Contraente.
□ Proprietà gestione ed esistenza di distributori automatici di cibi e bevande;
□ Proprietà ed uso di cani da guardia e non; esistenza di vigilanza anche armata A.2 - personale dei Dipendenti
L’assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente e dei dipendenti di ogni ordine e grado, compresi i portatori di handicap, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e/o danni a cose nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell’ Ente Contraente.
Agli effetti di questa garanzia:
1. i dipendenti sono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali da essi subite in occasione di lavoro;
2. l’Ente Contraente non è considerato terzo. A.3 - dei Collaboratori o persone non in organico
L’assicurazione vale altresì per la responsabilità civile personale per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e/o danni a cose di terzi:
1. collaboratori e consulenti esterni di ogni ordine e grado, lavoratori utilizzati per progetti socialmente utili, dipendenti di ditte appaltatrici o fornitrici, dipendenti di altri Enti distaccati funzionalmente presso l’Ente Contraente, obiettori di coscienza, appartenenti ad Associazioni di volontariato come pure singoli volontari anche occasionali o propostisi spontaneamente come tali in situazioni di emergenza, durante lo svolgimento di mansioni esplicate per conto o a favore dell’Ente Contraente;
2. tirocinanti, studenti e docenti universitari, partecipanti ai corsi professionali che svolgano attività didattica nell’ambito dell’Ente.
Per tutti i soggetti elencati nella presente clausola si precisa che l’Ente non è considerato terzo. B -1) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per
□ gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o non dipendenti;
□ ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; la garanzia comprende sia le somme richieste dall’Inail a titolo di regresso, sia le somme eccedenti alle indennità liquidate dall’INAIL che l’Ente sia stato condannato a pagare in sede di giudizio all’infortunato o ai suoi aventi causa;
□ ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124/65, cagionati a prestatori di lavoro dipendenti, per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente riconosciuta sulla base delle tabelle allegate al suddetto D.P.R..
La validità dell’assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; l’Assicurato è comunque esonerato dall’obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l’INAIL fermo l’obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.
Tuttavia non costituisce motivo di decadenza della copertura la mancata o irregolare assicurazione di personale presso l’INAIL derivante da erronea interpretazione delle norme vigenti o da involontaria omissione della segnalazione di nuove posizioni all'INAIL. Quanto sopra è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all’INAIL.
□ Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa e/o surroga esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12/6/1984 numero 222.Nonchè esperite dall’INPS o dall’INAIL
Art. 2 – Dipendenti non INAIL
La Società riconosce a tutti i dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’assicurazione presso l’I.N.A.I.L. la qualifica di terzi, limitatamente alle lesioni corporali e nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, qualora risulti che il dipendente sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio, sempreché tale infortunio sia imputabile a fatti commessi dall’Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell’articolo 2049 C.C.
Art. 3 - Esclusioni
L’assicurazione non è operante per i danni:
a) alle cose che l’Ente abbia in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
b) da furto;
c) la cui copertura assicurativa è stata resa obbligatoria e regolata dalla legge 990 del 24.12.1969 sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, fermo restando quanto stabilito al successivo art. “COMMITTENZA AUTO”;
d) conseguenti ad inquinamento del suolo, dell’acqua o dell’aria;
e) conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di denaro o titoli al portatore;
f) determinati da eventi connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o a radiazioni prodotte dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, da amianto, terrorismo e campi elettromagnetici, absesto.
Art.4 – Rischi atomici e danni all’ambiente
Sono esclusi dell’assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, è escluso ogni e qualsiasi danno da utilizzo di amianto.
Sono esclusi altresì dell’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi i danni, di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose;
- inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o culture;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
- alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Art. 5 – Massimali assicurati
La presente assicurazione viene prestata per i massimali di seguito indicati:
A) Per le garanzie di cui all’art. 1 lettera A (A.1 - A.2 - A.3) R.C.T.
€ 6.000.000,00 (seimilioni) per sinistro, con il limite di
€ 6.000.000,00 (seimilioni) per persona danneggiata, e di
€ 6.000.000,00 (seimilioni) per danni a cose e/o animali;
Tali massimali devono intendersi unici a tutti gli effetti anche quando dovessero essere coinvolte contemporaneamente nello stesso sinistro le garanzie A.1, A.2, A.3.
B) Per la garanzia di cui all’art. 1 lettera B, R.C.O.
€ 6.000.000,00 (seimilioni) per sinistro, con il limite di
€ 516.000,00(cinquecentosedicimila ) per persona danneggiata
Art. 6 - Sottolimiti per garanzie particolari
Xxxxx i massimali di cui all’art. 5 che precede, devono intendersi operanti i seguenti sottolimiti di indennizzo:
a) per i danni alle cose di terzi in conseguenza di incendio la garanzia è prestata con un limite massimo di risarcimento di €. 516.000,00 per sinistro; resta comunque inteso che, nel caso esista in nome e per conto dell’Ente Contraente, polizza incendio estesa al rischio accessorio “ricorso vicini” o “ricorso terzi”, nei confronti di tali danni la copertura assicurativa prestata con la presente polizza, e con essa il limite massimo di risarcimento sopra indicato, varrà per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio;
b) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi la garanzia è prestata con un limite massimo di risarcimento di € 250.000,00 per sede con il massimo di € 1.000.000, 00 annuo qualunque sia il numero dei sinistri purché detti danni siano conseguenti a sinistro indennizzabile a sensi di polizza;
c) limitatamente ai danni causati da:
□ non corretta regimentazione delle acque (intendendosi per tali i sistemi di canalizzazione delle acque,acque piovane delle strade e/o terreni di proprietà dell’Ente Contraente);
□ cedimento e/o franamento di terreno, anche se conseguente a quanto riportato al precedente alinea; e direttamente provocati dalle acque e/o dal terreno a:
1. fabbricati;
2. cose contenute negli stessi;
3. terreni e colture agricole in genere;
la garanzia viene prestata con una franchigia di € 25.000,00 per sinistro e con un massimo risarcimento per sinistro ed anno assicurativo di € 500.000,00. Si precisa, ai fini di quanto regolato nella presente lettera c), che più danni provocati dal medesimo evento verranno considerati come sinistro unico.
d) per i danni da furto la garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro per anno assicurativo è di € 50.000,00;
e) per i danni da inquinamento accidentale la garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro e per anno assicurativo di € 500.000,00 e con l’applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 5.000,00;
Art. 7 - Franchigie
Limitatamente alle seguenti garanzie:
□ danni a terzi derivanti da spargimento di acqua e dovuti a rottura accidentale di tubazioni, condutture o da rigurgiti di fogna;
□ danni a veicoli di terzi, dipendenti e collaboratori dell’Ente Contraente mentre si trovano in sosta nell’ambito dei fabbricati di proprietà e/o uso dell’Ente Contraente o negli spazi nell’ambito degli stessi dedicati a parcheggi o più in genere in aree all’aperto di pertinenza dell’attività della contraente;
il risarcimento viene corrisposto previa detrazione di una franchigia di € 150.00 per ciascun sinistro.
Art. 8 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengano ovunque nel mondo.
Art. 9 - Buona fede INAIL
Si conviene tra le parti che l’assicurazione per la R.C.O. conserva la sua validità anche se l’Ente Contraente non è in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di Xxxxx, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.
Art. 10 - Denuncia dei sinistri
Per quanto riguarda la garanzia di R.C.T.:
I sinistri devono essere denunciati dall’Ente Contraente a mezzo raccomandata A.R., preceduta da telegramma per sinistri mortali o di notevole entità, entro 15 gg. (quindici) dall’evento o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza.
Relativamente al sinistro la denuncia dovrà contenere data, luogo, descrizione del fatto e sue conseguenze, generalità dei danneggiati e di eventuali testimoni.
L’Ente Contraente dovrà poi far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa.
Per quanto riguarda la garanzia di R.C.O., l’Ente Contraente:
a) per ciascun infortunio che abbia causato perdite anatomiche o morte o che abbia determinato una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni o più, deve fare denuncia (preceduta da telegramma per casi mortali o di notevole gravità), entro 15 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
b) deve inoltre fare denuncia per tutti quegli altri infortuni per i quali vengono superati, con successive proroghe, i 40 giorni di prognosi, e ciò entro 7 giorni dal rilascio del certificato che attesta il superamento dei citati 40 giorni di prognosi o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.
L’Ente Contraente deve inoltre denunciare entro 7 giorni dalla loro ricezione, gli avvisi di inchieste giudiziarie e non, effettuate a norma di legge. Infine, se per l’infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dagli infortunati o loro aventi diritto, nonché dall’istituto assicuratore infortuni per conseguire e ripetere risarcimenti, rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 11 del R.D.L. 30 giugno 1965, n. 1.124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria, sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
Art. 11 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri
Il Contraente è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli obblighi di cui all’art. 8 che precede: la Società ha il diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio stesso da lei sofferto.
Art. 12 – Gestione delle vertenze – Spese legali
La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Ente Contraente al 50%.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
Resta esclusa dalla presente regolamentazione l’eventuale obbligo al ricorso all’Avvocatura dello Stato od altro analogo Ente, nel qual caso l’impresa si impegna a riconoscere gli onorari dei tecnici e legali di dette strutture nel limite imposto dal codice civile e dalla presente polizza.
Art. 13 – Facoltà di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al trentesimo giorno da pagamento o del rifiuto di risarcimento, la Società e l’Ente contraente potranno recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni inviato mediante raccomandata A.R. In tal caso la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario. Restano fermi gli obblighi connessi alla regolazione del premio relativa al periodo in cui l’assicurazione ha avuto effetto.
Art. 14 – Costituzione del premio - Pagamento – Termini di rispetto
Il premio della presente assicurazione verrà percentualmente parametrato all’ammontare delle retribuzioni annue lorde erogate al personale dipendente.
Il premio verrà conteggiato sulla base del 80% delle retribuzioni erogate dall’Ente Contraente nel periodo 31/12/2019 - 31/12/2020 (2.685.982,98) ammontanti in € 3.357.478,7.
Le rate successive alla prima scadranno al 31 dicembre di ciascun anno. L’Ente Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione.
Per le rate successive alla prima è definito un periodo di mora di 30 giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura.
Per quanto riguarda il premio relativo alle regolazioni, si conviene un termine di rispetto di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’appendice di incasso o rimborso da parte dell’Ente Contraente.
Art. 15 - Regolazione del premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, l’Ente Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l’indicazione dell’ammontare delle retribuzioni annue lorde erogate al personale dipendente.
Ai fini della regolazione del premio, in relazione alla garanzia prevista al quarto alinea del punto A.1 dell’art. 1, l’Ente Contraente dovrà comunicare anche le retribuzioni lorde erogate nel periodo considerato ai “dipendenti di altri Enti distaccati funzionalmente presso l’Ente Contraente”.
Se l’Ente Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l’Ente Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche o controlli per i quali l’Ente Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari ed in particolare ad esibire il libro paga.
Art. 16 - Variazione della persona dell’Assicurato e alienazione dei beni
L’Assicurato stipula per sé e per i sui eredi,i quali sono solidamente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell’eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l’erede o con gli eredi cui siano stati assegnati l’azienda o parte degli elementi a rischio considerati dal contratto.
Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dagli eredi dell’Assicurato, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.
In caso di alienazione dell’azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l’assicurazione, l’assicurato deve darne comunicazione alla Società e trasmettere all’acquirente l’obbligo di continuare il contratto.
L’assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell’acquirente per quindici giorni da quello dell’alienazione. Trascorso questo termine, se l’acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l’assicurazione cessa.
La Società, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni.
Art. 17 - Variazione del rischio
Qualora si verifichino variazioni che modificano il rischio – di cui l’Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Società – si applicano gli articoli 1897 e 1898 Codice Civile. Se la variazione implicate aggravamento si riferisce ad elementi del rischio considerati separatamente in polizza, la Società ha, altresì, diritto di escludere dall’assicurazione gli elementi suddetti, recedendo parzialmente dal contratto.
Art. 18 - Assicurazioni complementari
L’Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione. La Società, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni.
Art. 19 - Competenza territoriale
Per le azioni riguardanti l’esecuzione del presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria di Roma ovvero quella del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.
Art. 20 - Forma della comunicazione
Tutte le comunicazione alle quali è tenuto l’Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.
Art. 21 - Imposte
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico dell’Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Società.
Art. 22 - Rinvio alla legge
Per tutto quanto non è espressamente anticipato dalla presente polizza, si applicano le disposizioni di legge.
Art. 23 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 24 - Durata del contratto
Il presente contratto di assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 31/12/2021 e cessa il 31/12/2024. fermo il pagamento del premio entro 30 gg dalla data di aggiudicazione della gara,ed escludendosi fin d’ora la clausola del tacito rinnovo.
Il frazionamento annuale scade al 31/12 di ogni anno.
Su espressa volontà delle parti la presente assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di anno in anno, con un massimo di tre anni,salvo le verifiche annuali in ottemperanza al disposto dell’ art.44 della Legge 23.12.1994 n.724 e s.m.i.
Qualora la Società non conceda la proroga di cui al comma precedente, la stessa, su richiesta del Contraente, si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni. La Compagnia richiederà in tal caso una quota di premio in stretto rapporto proporzionale.
Art. 25 - Risoluzione del contratto
In caso di risoluzione, la cauzione definitiva di cui alla modalità di presentazione dell’offerta di Xxxx verrà incamerata a titolo di penale e di indennizzo salvo il risarcimento di maggiori danni.
Art. 26 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte
La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell’art.1341 del C.C.,il Contraente e l’Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.
ESTENSIONI DI GARANZIA
□ Responsabilità personale dei soggetti per i quali esiste un obbligo contrattuale
La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti delle cui opera si avvale la Contraente nell’esercizio delle proprie attività per le quali la Contraente si è contrattualmente obbligata ad assicurare la loro responsabilità civile.
□ Responsabilità personale di altri soggetti
La garanzia si intende inoltre estesa anche alla Responsabilità Civile personale dei Tirocinanti, Specializzandi, Xxxxxxxx e frequentatori e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro di assimilabile, partecipino all’attività per conto dell’Ente.
□ Danni da attrezzature cedute in comodato
A parziale deroga dell’art. 3 ESCLUSIONI l’assicurazione comprende i danni cagionati a terzi e/o agli assistiti, da beni, attrezzature od apparecchiature cedute in uso dall’Assicurato a qualsivoglia titolo.
□ Committenza lavori e servizi
Premesso che l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:
sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro. la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.
□ Danni a indumenti e cose dei dipendenti
La garanzia è estesa ai danni arrecati agli indumenti e a cose dei dipendenti dell’Ente assicurato, o da loro detenute, in regolare servizio e durante l’espletamento delle loro specifiche mansioni, sempreché sussista responsabilità dell’Ente assicurato o di persona del cui fatto debba rispondere ed il danneggiato non sia corresponsabile dell’evento dannoso. La presente estensione, fermo il limite di € 25.822,84 per sinistro ed anno, opera con una franchigia assoluta di € 258,23. La garanzia non opera per gli oggetti preziosi, denaro e titoli al portatore, nonché per i danni cagionati da furto e da incendio e da bruciature per contatto, smacchiatura, lavatura e simili.
□ Uso di automezzi
Premesso che l’Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, dirigenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario ( leasing e/o noleggio), l’assicurazione prestata con la presente polizza provvederà a rispondere delle somme che l’Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente e/o trasportati di ogni singola autovettura per danni dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui l’Assicurato fosse ritenuto responsabile.
□ Esistenza di altre coperture – Secondo Rischio
Il Contraente è esonerato dal comunicare l’esistenza di altre coperture preventivamente. In caso di sinistro si obbliga a comunicare l’esistenza di altre coperture e al sussistere delle medesime la presente polizza opererà a secondo rischio. La presente copertura in nessun caso potrà andare a coprire franchigie e scoperti di altre polizze.
□ Danni da inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’art. 3 delle Norme Generali di Assicurazione, la garanzia RCT comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell’acqua, dell’area e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni e cose e comunque con il massimo risarcimento di €
2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
□ L’assicurazione comprende altresì:
A - i danni derivanti da detenzione o impiego autorizzati di infiammabili e di esplosivi con esclusione dei danni derivanti dall’uso consapevole da parte dell’Assicurato non conforme alle disposizioni vigenti in materia. Sono altresì esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in esse contenute e manufatti in genere che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina;
B - dall’operato di guardiani anche con uso di armi concesso dall’Autorità; C – da manifestazioni organizzate dall’impresa;
D – da attività di pulizia e di manutenzione di impianti, direttamente gestite o gestite da terzi, in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell’Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile; E– la garanzia viene altresì estesa all’Assicurato per la Responsabilità Civile degli addetti alle azioni di “Pronto Intervento”.
F – l’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P:R:A: ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto pari ai massimali minimi previsti dalla legge per l’assicurazione obbligatoria R.C. della circolazione dei veicoli a motore. La garanzia è prestata per i sinistri avvenuti in tutto il mondo. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell’Assicurato che risulti in regolare servizio.
G – in qualità di esercente di parcheggi dell' impresa, garage, distributori di impianti di benzina anche se usati occasionalmente da persone non dipendenti dell’impresa. La garanzia si intende prestata anche per i danni provocati ai veicoli, ancorché di proprietà dei dipendenti, in sosta nell’ambito dello stabilimento, in spazio appositamente destinato a parcheggio, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenuti.
H – dall’organizzazione di visite all’impresa e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell’impresa;
I – dall’esistenza di mense ed attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell’Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile.
L – dall’organizzazione di corsi di formazione professionale, nonché di selezione di personale. partecipanti a terzi e a prestatori d’opera del Contraente.
M - dal’utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
N - all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nell'ambito delle aree dell’Ente, nonché attentati od atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale.
X - Xxxxx a cose sollevate, caricate e scaricate
Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.
P - Proprietà – UTILIZZO - di fabbricati PROPRI O ALTRUI
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricati, conduzione, utilizzo a qualsiasi titolo comodato ,ed altro, compresi le relative parti comuni – se in condominio – e gli impianti di pertinenza destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili. L’assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall’esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, terreni, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici. L’Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, soprelevazione, demolizione dei fabbricati (compresi impianti). Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l’assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente.
Sono esclusi i danni:
derivanti unicamente da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
• derivanti dall’esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest’ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario.
Q - Danni da furto
L’assicurazione è estesa alla responsabilità dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse
– per compiere l’azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti per l’esecuzione di lavori, da parte dell’Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. Tale estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.
R - Danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori
L’assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose mobili trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.
S - Danni a condutture ed impianti sotterranei
Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.
T - Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di impianti di segnalazione in genere nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza.
U - RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile
L’assicurazione è estesa ai danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto, dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dei sopra richiamati articoli del codice civile. Dall’anzidetta estensione sono in ogni caso esclusi: denaro, marche e valori bollati, titoli di credito, oggetti preziosi (pietre e metalli), veicoli e loro contenuto. La presente garanzia è prestata, in deroga ad ogni diversa previsione dell’assicurazione, con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella
V - Danni a cose in consegna o custodia
L’assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato. Sono comunque esclusi i danni alle cose utilizzate per l’esercizio delle attività per le quali è prestata l’assicurazione od oggetto dell’esecuzione di lavori. La garanzia è prestata con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella.
Z - R.C. personale distaccato/comandato
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’ Assicurato per danni subiti/provocati da:
• dipendenti di società od Enti distaccati/comandati presso il Contraente/Assicurato;
• dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati/comandati presso altre società od Enti.
X - Responsabilità solidale del committente con l’appaltatore/subappaltatore
La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile che, ai sensi della legge 296/2006, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.
□ RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
L’assicurazione esplica effetto per la responsabilità civile personale e diretta derivante al personale dipendente e non dipendente designato:
a) quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
b) al servizio di prevenzione e protezione di cui sopra;
c) al servizio di pronto soccorso;
d) al servizio prevenzione incendio.
L’Assicurato è esonerato dal fornire alla Società l’elenco dettagliato dei nominativi di detto personale e delle successive variazioni, facendo fede al riguardo le evidenze amministrativo-contabili da esso tenute.
L’assicurazione è prestata nei modi, limiti e termini, previsti dalla presente polizza, fermo restando che il Contraente è escluso dal novero dei soggetti considerati terzi.
- DEEMING CLAUSE
L’assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione di:
1. qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all’Assicurato;
2. qualsiasi circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte.
3. qualsiasi circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte. L’eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 1 e 2 nonché alla regolamentazione effetto e durata polizza, obblighi in caso di sinistro,3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di assicurazione”.
- RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti:
- Degli Amministratori (Presidente, CdA, Direttore Generale, altri organi di vertice);
- Dei dipendenti del Contraente/Assicurato;
- Di tutte le persone, non dipendenti, delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento delle proprie attività ad eccezione degli appaltatori, salvo il caso in cui i danno sia dovuto a dolo, comunque fatta salva la rivalsa nei confronti degli appaltatori e dei subappaltatori.
ESTENSIONE ALLE MALATTIE PROFESSIONALI
L’assicurazione di RCO comprende le malattie professionali. Tale garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie, che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza e dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal D.P.R. del 30 giugno 1965, n 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.
La garanzia non vale:
– per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell’amianto;
– per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
□ Danno Biologico
La garanzia prestata dalla Società in favore del Contraente/Assicurato, con riferimento, sia alla garanzia RCT che alla garanzia RCO, è valida anche per quanto dovuto come risarcimento del Danno Biologico e morale eventualmente cagionato. La misura dell’indennizzo gravante sulla Società sarà pari in sede stragiudiziale a quanto concordemente definito sulla base della tabella per il calcolo del danno biologico e morale applicata dal Foro di Roma nel momento della liquidazione ovvero, in sede giudiziale, a quanto deciso dall’autorità giurisdizionale competente.
□ D.Lgs. 626/94 - D.Lgs. 494/96 - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Le garanzie prestate con la polizza RCT/RCO valgono anche nel caso di Responsabilità Civile Personale del Responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 626/94, nonché dal coordinatore per la progettazione e dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 494/96 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. quando trattasi di addetti della spettabile Contraente.
La società non solleverà obiezioni qualora dovesse essere accertato che il danno è conseguenza dell’inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori comprese quelle previste e/o richiamate dal D.Lgs. 626/94, dal D.Lgs 494/96 e dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
RC COMMITTENZA E DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO
1 - L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato da quanto previsto dall’art. 2049 del Codice Civile per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, o commessi, in relazione alla guida di autovetture, motoveicoli, ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
2 - L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati ai mezzi sotto carico e scarico di proprietà di terzi, nel limite annuo di € 25.000,00 qualunque sia il numero di sinistri.
Sezione B – Responsabilità Amministrativa – Colpa Lieve
1 - Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l assicurazione terrà indenne l Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:
a. l Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell esercizio dell attività istituzionale da parte di uno o pi dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura;
b. l Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell esercizio dell attività istituzionale da parte di uno o pi dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura e si sia prodotta una differenza tra l ammontare pagato dall Assicurato e l ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave;
c. l Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura e, per effetto dell esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell Assicurato la differenza tra l ammontare del danno erariale pagabile e l ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili;
restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa- Contabile di uno o più soggetti indicati nella Scheda di Copertura con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
A - PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI
L Assicurazione di cui all Art. 12 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
B - PERDITE PATRIMONIALI PER L ATTIVIT CONNESSA ALL ASSUNZIONE DEL PERSONALE
L Assicurazione di cui all Art. 1 comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall attività connessa all assunzione e gestione del personale.
C - LIMITI DI INDENNIZZO FRANCHIGIA
Relativamente all attività di ciascuna delle persone indicate nella Scheda di Copertura l Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall Assicurato durante lo stesso periodo. In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei Dipendenti coinvolti. Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all articolo GARANZIA POSTUMA che segue.
L Assicurazione è prestata con l applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato sulla scheda di copertura.
D - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:
a. Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all ultimo comma dell Art. 1 che precede e/o conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici riportati nella Scheda di Copertura;
b. attività svolta da taluno dei Dipendenti definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall Art. Attività di Rappresentanza ;
c. la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
d. azioni od omissioni imputabili all Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura, accertato con provvedimento definitivo dell autorità competente;
e. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
f. il possesso, la custodia o l uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969 D. Lgs. 209/2005 titolo X;
g. le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile per Colpa Grave;
h. fatti o circostanze pregresse già note all Assicurato e/o denunciate prima della data d inizio della Durata del Contratto;
i. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l Assicurato; nonchè per i Danni:
j. derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
k. derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
E - ASSICURAZIONE CLAIMS MADE RETROATTIVITÀ
L Assicurazione, limitatamente alla sezione B di polizza, è prestata nella forma Claims Made e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza e a condizione che non siano già noti all Assicurato o già sottoposti all esame della Corte dei Conti.
Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza.
L assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa.
F - GARANZIA POSTUMA
L Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 (due) anni successivi alla data di scadenza della Durata del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
Altresì, nei confronti del Uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia quale definito in questa polizza.
Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell articolo Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza. L assicurazione cessa automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i Xxxxx relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma siano risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dal Uno o più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
G - ESTENSIONE TERRITORIALE
L assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che l assicurazione è valida anche nei confronti di Xxxxxxxxxx consolari e ambasciatoriali, purché debitamente indicati nella Scheda di Copertura, mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.
H - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all’Art Attività di rappresentanza che segue.
I - CESSAZIONE DELL ASSICURAZIONE
Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all Art. garanzia Postuma della presente polizza, l assicurazione decade relativamente ai Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che cessa dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.
L - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ
L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
M - ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA
Fermo restando quanto stabilito dall Art. 1 b) si precisa che l Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura in rappresentanza e su mandato dell Assicurato in uno o più organi collegiali.
N - SINISTRI IN SERIE
In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Xxxxx a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all Assicurato in epoche diverse e successive, e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell Art. Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro, in quanto applicabili.
N - COPERTURA SOSTITUTI
Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti dell Assicurato, l assicurazione s intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l ammontare del Premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.
O - ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendenti dell Assicurato in funzione di:
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
P - LEVATA PROTESTI
L Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell esercizio delle funzioni inerenti l attività di levata protesti, ci fino alla concorrenza del Massimale di Euro 150.000,00 per singolo Sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il massimo non indennizzabile di Euro 2.500,00.
Ferme restando tutte le altre condizioni di Assicurazione.
Q - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA
Premesso che taluno dei Dipendenti dell Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura sia stato legittimato a procedere ai sensi del D.Lgs 50/2016 e poi aggiornato con le modifiche dalla Legge 27/2017 e il Decreto Correttivo 56/2017 oltre che con la Legge 96/2017 all acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante: a) amministrazione diretta b) procedura di cottimo fiduciario, l assicurazione s intende estesa entro il limite di Euro 211.000,00 per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall impresa cottimista.
R - PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALL ATTIVITÀ DI CUI AL D.LGS.. 196/2003
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei Dipendenti dell Assicurato indicati sulla Scheda di Copertura a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell Art. 11 del D.Lgs. 196/2003, dal Regolamento (EU) 2016/679 e successivi emendamenti e/o modifiche, e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell Art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell Art. 2059 Codice Civile.
S - GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO SPESE LEGALI
Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall Art. 1, gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l assenso dell Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sotto.
La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall Art. 1917 Codice Civile; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzial Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Massimale unico Sezione B - € 1.000.000,00 – COLPA LIEVE
N* Persone assicurate :ENTE , Presidente , direttore Generale, n.2 Dirigenti – COLPA LIEVE
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE VALIDE ED OPERANTI Sez.A e B.
A) Relativamente ai danni da RCO nonché i danni alla persona, resta convenuto che, nell’ipotesi in cui l’invalidità o la morte dell’assicurato si verifichino per causa o con causa di servizio il Contraente ha la facoltà di detrarre l’indennizzo spettante a termini di polizza dall’importo corrispondente all’equo indennizzo, così come stabilito dall’art.32 del D.P.R. 26.05.1976
n.411 e s.m.i.
CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker GT Insurance Broker S.r.l. – iscritto al R.U.I. B000050897ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005 e, di conseguenza, tutti i rapporti, comunicazioni e dichiarazioni inerenti a questa polizza saranno svolti per conto del Contraente per il tramite del suddetto Broker, il quale tratterà con la Compagnia Delegataria. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intendono come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto fra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impressa, prevarranno queste ultime.
Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker si considera effettuato direttamente all’Impresa di Assicurazioni ai sensi dell’art. 118 D. Lgs. 209//2005. e dell’art. 56 comma 2 del Regolamento ISVAP n.5//2006.
Qualora il Contraente revochi l’incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker, oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l’incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell’Impresa.
L’impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico di quella di decorrenza del nuovo xxxxxxxx.Xx Broker è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei premi, rilasciando apposita quietanza L’importo del premio di polizza è comprensivo delle provvigioni che l’impresa aggiudicataria corrisponderà al broker nella misura d’uso pari alle provvigioni per lo stesso prodotto corrisposte alla propria rete agenziale.
SCHEDA DI OFFERTA LOTTO A - RCT/O – B - RC PATRIMONIALE
RCT/O – RC PATRIMONIALE ISIN
In riferimento alla PROCEDURA NEGOZIATA SENZA GARA riguardante l’affidamento dei servizi assicurativi di codesto ENTE relativamente al lotto di cui trattasi,
IPOTESI A) In tutti i casi escluso l’Ipotesi B
Il sottoscritto , nella sua qualità di
………………………………, legittimato ad impegnare la Compagnia di assicurazioni denominata
...…………………………………………………..… DI ,
OVVERO PER R.T.I
Il sottoscritto , nella sua qualità di
………………………………, legittimato ad impegnare il Raggruppamento temporaneo di impresa formato dalle seguenti compagnie come in appresso designate:
1) ………………………………… DI (MANDATARIA/DELEGATARIA);
2) ………………………………… DI (MANDANTE/COASSICURATRICE);
NELLA SUA QUALITÀ DI DELLA COMPAGNIA MANDATARIA O GIUSTE DELEGHE DELLE COMPAGNIE
MANDANTI CONTENUTE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA,
IPOTESI B) Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora formalmente costituito, che non abbiano delegato la firma della presente offerta alla mandataria
Il Raggruppamento temporaneo di imprese, come sotto designato, nelle persone dei sottoscritti:
1) Sig , nella qualità di
……………………………………………………………………….……………….. della compagnia……………………………..………………………………. (mandataria/delegataria), con sede in ……………………………………………………………………………….……….. alla via
…………………………………………………………….……………… , n. …………., Partita IVA n.
………………………………
2) Sig , nella qualità di
……………………………………………………………………………………….. della compagnia… (mandante/coassicuratrice), con sede
in ……………………………………………………..…………………………….……….. alla via
……………………………...………………………………………………… , n. …………., Partita IVA n.
nel seguito per brevità indicato come Compagnia,
DICHIARA:
• di aver preso visione di tutti gli atti e documenti posti a base della suddetta PROCEDURA (lettera di xxxxxx);
• che nei prezzi offerti sono compresi e compensati tutti gli oneri per eseguire i servizi in conformità delle prescrizioni tecniche e delle condizioni previste per l’esecuzione de SERVIZIO stesso, ivi compresi tutti gli oneri generali e particolari previsti in sede di PRESTAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO e dai Capitolati e relativi allegati, ove previsti, ed ogni altro onere per dare le prestazioni finite e regolari;
• di aver vagliato, in modo approfondito ed esauriente, tutte le condizioni generali e particolari che tali documenti pongono a carico dell’esecutore del SERVIZIO e che possono influire sulla determinazione dell’offerta.
DICHIARA, ALTRESI’
(nel caso di utilizzo della presente Scheda barrare la voce interessata, nel caso di trascrizione riportare solo l’Ipotesi che ricorre)
❑ di accettare senza alcuna riserva né restrizione tutte le clausole e le condizioni contenute nel Capitolato relativo al lotto in epigrafe
❑ di accettare tutte le clausole e le condizioni contenute nel Capitolato relativo al lotto in epigrafe, salvo le modifiche indicate nelle schede proposta di variante relative al lotto in epigrafe, modificabili da capitolato.
E DICHIARA, INFINE
L’OFFERTA POTRA’ ESSERE FORMULATA SIA PER I DUE LOTTI A+B IN UN UNICO CONTRATTO, SIA PER ENTRAMBI I LOTTI CON DUE CONTRATTI SEPARATI, SIA PER UN SINGOLO LOTTO di aver
giudicato, per quanto sopra, l’offerta stessa remunerativa,
relativamente al LOTTO A + B di cui trattasi riguardante la
POLIZZA RCT/O E RC PATRIMONIALE
DELL’I.S.I.N.
Effetto: | ore 24:00 del 31.12.2021 |
Scadenza: | ORE 24:00 DEL 31.12.2024 |
Massimale complessivo | SOMMA VALORI ASSICURATI NEL CAPITOLATO |
ED OFFRE/OFFRONO QUANTO SEGUE:
PREMIO ANNUO COMPLESSIVO: | € |
per anni 3 =
Euro ……………………………………
PREMIO BIENNALE LORDO:
La presente offerta è valida per 1 giorni solari dal termine ultimo di scadenza dell’offerta.
……………………………………………….…………….., ……………………………………….……………….
LUOGO DATA
FIRMA MANUALE DELLA PERSONA
LEGITTIMATA A SOTTOSCRIVERE L’OFFOFFERTA
relativamente al LOTTO di cui trattasi riguardante la
❑ A - POLIZZA RCT/O
❑ B - RC PATRIMONIALE
DELL’I.S.I.N.
Effetto: | ore 24:00 del 31/12/2021 |
Scadenza: | ORE 24:00 DEL 31/12/2024 |
Massimale complessivo | SOMMA VALORI ASSICURATI NEL CAPITOLATO |
ED OFFRE/OFFRONO QUANTO SEGUE:
PREMIO ANNUO COMPLESSIVO: | € |
per anni 3 =
Euro ……………………………………
PREMIO BIENNALE LORDO:
La presente offerta è valida per 2 giorni solari dal termine ultimo di scadenza dell’offerta.
LUOGO DATA
FIRMA MANUALE DELLA PERSONA
LEGITTIMATA A SOTTOSCRIVERE L’OFFERTA
Pagina riservata alla richiesta di varianti
Quotazione Capitolato
❑ Solo garanzia A
❑ Solo Garanzia B
❑ Garanzia A+ B
Deeming Clausees
❑ SI
❑ NO
RC Patrimoniale Retroattività Illimitata
❑ SI
❑ NO
Altre varianti
❑ NO
❑ SI
………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………
ATTIVITA' DELL'ISIN
L'lspettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (lSlN) è l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, indipendente ai sensi delle Direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom.
L’Ispettorato assorbe tutte le funzioni in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione già attribuite dalla legislazione nazionale al CNEN, all’ENEA DISP, all’ANPA, all’APAT e, infine, al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale, al Centro Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione e all’Area Fisica del Centro Nazionale per la rete nazionale dei laboratori per le attività in materia di radioattività dell’ISPRA.
Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti, l’Ispettorato:
• espleta le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività d’impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive;
• emana le certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie radioattive;
• emana guide tecniche nelle materie di competenza;
• fornisce supporto ai ministeri competenti nell’elaborazione di atti di rango legislativo;
• fornisce supporto alle Autorità di Protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze nucleari e radiologiche;
• svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente;
• assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie;
• assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell’ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall’Unione Europea nelle materie di competenza;
• assicura la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi;
• fornisce le informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia.
L’ISIN è Punto di allertamento nazionale (National Warning Point) e Autorità nazionale competente, ai sensi delle Convenzioni Internazionali, sulla pronta notifica in caso di un incidente nucleare e sulla assistenza in caso di un incidente nucleare o di una emergenza radiologica nonché nell’ambito del sistema della Commissione Europea di scambio rapido delle informazioni in caso di emergenza radioattiva (di cui alla Decisione del Consiglio 87/600/Euratom). Inoltre, l’ISIN rappresenta l’Italia nel sistema internazionale per la comunicazione delle informazioni su eventi classificabili secondo la Scala Internazionale degli Eventi Nucleari e Radiologici, INES Scale. Sono inoltre attribuite all'Ispettorato le funzioni ispettive per l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, esercitate a mezzo dei propri ispettori, in qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche.
Superfici occupate da Uffici e laboratori ISIN
Sede xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 000 - Xxxx | ||||
Xxxxx | Xxxxxxxxxx Xxxxx (xx) | Superficie commerciale (mq) | ||
uffici | balconi/terrazze | uffici | balconi/terrazze | |
VI | 690 | 9 | 690 | 0,9 |
VII | 690 | 9 | 690 | 0,9 |
VIII | 643 | 63 | 643 | 6,3 |
totali | 2.023 | 81 | 2.023 | 8.1 |
Laboratori e uffici di Castel Romano | |
Edificio A -Piani | Superficie occupata (mq) |
Uffici e laboratori | |
Piano Terra* | 450 ca. |
II* | |
V* |
*parzialmente | ||||||
STAZIONI REMRAD | ||||||
STAZIONE | PROVINCIA REGIONE | ID_STAZIONE | Latitudine | Longitudine | M.s.L.m. | mq shelter |
Bric della Croce | Torino Piemonte | ITC11 | 45,033 | 7,7319 | 606 | 11.25 |
OGS - Sgonico | Trieste F.V.G. | ITD44 | 45,709 | 13,763 | 266 | 11.25 |
Monte Cimone | Modena E. Romagna | ITD54 | 44,194 | 10,7 | 2165 | 11.25 |
Capocaccia | Alghero Sardegna | ITG25 | 40,567 | 8,1581 | 0 | 11.25 |
Roma - ISPRA | Roma Lazio | ITE43 | 41,816 | 12,468 | 34 | 11.25 |
Monte Sant'Angelo | Foggia Puglia | ITF41 | 41,709 | 15,945 | 829 | 11.25 |
Cozzo Xxxxxxx | Siracusa Sicilia | ITG19 | 36,679 | 15,135 | 15 | 11.25 |
LOCALITA' - CENTRALINE RETE GAMMA - RILEVATORI SU PALI
Abbasanta | Brescia | Ferrara | Mongiana | Pordenone |
Accettura | Cagliari | Fiuminata | Monsampolo | Priverno |
Agnone | Casacalenda | Gorizia | Montevarchi | Rocchetta Nervina |
Airola | Casale Monferrato | La Maddalena | Parma | Rovereto |
Xxxxxx | Xxxxxxx delle Murge | Magliano dei Xxxxx | Xxxxx | San Xxxxxxx |
Xxxxxxxxx | Castel del Monte | Maratea | Pergusa | Stazzano |
Aosta | Castel Volturno | Marina di Ravenna | Pescara | Tarvisio |
Auronzo di Cadore | Cecina Marina | Massa Marittima | Petacciato Scalo | Tuscania |
Bagni di Lucca | Cittareale | Melfi | Pian Cansiglio | Vergiate |
Barge | Crotone | Messina | Pisciotta | Villa Potenza |
Bari | Cupone | Merano | Poggio Moiano | Venezia Lido |
Borghetto di Vara | Erice | Milano | Polla | Vicenza |
Xxxxxx | Xxxxxxx | Mondovì | Ponte in Valtellina |
Contraente/Assicurato:
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx C.F. 97956490581
Al presente contratto si applicano le norme sotto riportate le quali sostituiscono qualsiasi altra norma scritta e/o riportata in contrasto o contraria ai contenuti di quanto indicato ai punti 1 – 2 e 3 che seguono, nonché in quanto pertinenti alla tipologia di polizza:
1) ARBITRATO PER LE PP.AA.. In relazione a questo aspetto, si precisa, ai sensi dell'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016., che il contratto assicurativo non conterrà alcuna clausola compromissoria;
2) REVISIONE PREZZI. L'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 definisce la procedura obbligatoria di adeguamento degli importi contrattuali per servizi/forniture periodiche o continuative, in caso di revisione.
3) INCUMULABILITÀ - EQUO INDENNIZZO E RIMBORSI ASSICURATIVI IN GENERE. L'art. 50, comma 2 del D.P.R. n.686/1957 (tuttora vigente) stabilisce come criterio generale che l'equo indennizzo non è cumulabile con altri rimborsi derivanti da assicurazioni stipulate dalla P.A. per cui va dedotto dall'equo indennizzo quando eventualmente percepito a titolo di rimborso assicurativo.
ARBITRATO
Si precisa, ai sensi dell'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016, che l’arbitrato è escluso quale forma di risoluzione di eventuali controversie tra le parti, con rinuncia espressa delle parti contraenti alla clausola compromissoria.
CLAUSOLA BROKER
La CONTRAENTE dichiara di aver affidato, a norma della L. n.792/84 e del D.Lgs. n. 209/05 la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio
assicurativo GT Insurance Broker srl Iscritta al RUI con numero B000050897 con sede in Roma alla Via Archimede 119 – 00197, tel.00.0000000, fax 00.00000000 email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Si conviene, a parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto, ad eccezione della solo disdetta inviata da una delle parti, saranno svolti tramite la Società GT Insurance Broker s.r.l..
S O M M A R I O
pag. 3
SCHEDA DI POLIZZA
pag. 4
PREMESSA - SCHEDA CAPITALI
pag. 5
DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
pag. 8
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI E CONSEQUENZIALI
pag. 14
CONDIZIONI PARTICOLARI
pag. 21
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
pag. 24
LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE
pag. 26
Allegato 1 – SINISTROSITA’
pag. 27
Allegato 2- SCHEDA OFFERTA
pag. 28
Allegato 3 – DESCRIZIONE ATTIVITA’ - Xxxxxx XXXX – ELENCO BENI DI RILEVAZIONE
SCHEDA DI POLIZZA
Contraente/Assicurato: I.S.I.N. Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione in nome e per conto proprio e di chi spetta. |
Domicilio della sede legale: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxx |
Codice Fiscale/Partita IVA: 97956490581 |
Ubicazione dell’attività: UFFICI SEDI DI ROMA – IMPIANTI DI RILEVAZIONE IN TUTTA ITALIA - ITALIA (sedi in tutto il territorio italiano). |
Descrizione dell’attività: L’I.S.I.N., costituito con Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM, e 2014/87EURATOM e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN) le funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione,ha quale compito istituzionale quello di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di regolamentazione in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione nonché tutto quanto indicato al seguente link, (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xx/xxx-xxxxx) comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato, con l’utilizzo di attrezzature varie utili al perseguimento dei compiti istituzionali nelle sedi dislocate in tutto il territorio Nazionale Italiano, le attrezzature possono essere sia al coperto che allo scoperto ed in ogni luogo utile al perseguimento degli obiettivi dell’Istituto, comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato, nonché tutte le attrezzature utili al perseguimento dei compiti istituzionali. |
Caratteristiche degli insediamenti e del rischio: Il complesso dei fabbricati occupati dall’ISTITUTO a titolo gratuito in comodato od altra forma contrattuale e’ di almeno 2.823 mq coperti e 1.000 mq scoperti, e, di tutte le strutture fisse e mobili, nei quali è svolta l’attività indicata in polizza, è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l’eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili.I fabbricati di proprietà, in uso, in comodato in affitto od in qualsiasi altra forma detenuti si trovano su tutto il territorio italiano e sono tutti compresi nella presente polizza. Le sedi degli uffici sono in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 000 - Xxxx e Castel Romano S’intendono compresi nell’assicurazione i depositi, gli uffici, i laboratori meccanici, tecnici, scientifici, i C.E.D., Stazioni REMRAD, e qualunque altra attrezzatura non specificata oltre a qualsiasi pertinenza , le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni, in ogni modo tutti i beni risultanti nell’inventario dell’assicurato, ovunque posti e / o situati. Le cose assicurate , mobili ed immobili, s’intendono garantite ovunque, nell’ambito del territorio nazionale, sia sottotetto sia all’aperto, nonché a bordo d’automezzi, anche di proprietà di Xxxxx, nell’attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico. I processi di lavorazione, la forza motrice, l’esistenza d’infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerenti l’attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, escluso l’impiego di energia nucleare. Nell’ambito delle ubicazioni del rischio è facoltà del Contraente/Assicurato, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento, per proprie esigenze in relazione all’attività esercitata, e che s’intenderanno automaticamente comprese nelle rispettive partite di polizza, ciò senza esserne obbligato a dare avviso alla Società, anche se le modifiche apportate dovessero comportare aggravamento del rischio. La garanzia deve intendersi pienamente efficace, alle condizioni tutte di polizza, qualunque sia lo stato di conservazione dei beni nonché durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera sia a piè d’opera. Il Contraente/Assicurato è sollevato dall’obbligo di segnalare se all’esterno degli Enti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio. |
Durata ed effetto: La presente polizza è stipulata per la durata di anni 3 anni e 00 giorni con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2021 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2024. |
PREMESSA – SCHEDA CAPITALI
L’Assicurazione assicura beni mobili ed immobili in quanto:
❑ di proprietà o comproprietà della Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi, ovunque conservati;
❑ di proprietà di xxxxx e detenuti a qualsiasi titolo dall’assicurato, sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia e deposito alla Contraente per le sue attività.
I beni mobili ed immobili sono pertinenti allo svolgimento dell’attività che l’ Ente gestisce in applicazione delle leggi e delle delibere dei propri organi e quant’altro inerente l’espletamento delle attività del Contraente, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, nonché quelle destinate ad altri usi e non pertinenti all’attività svolta, nulla escluso né eccettuato
I fabbricati o porzioni di fabbricati possono essere variamente elevati, sia comunicanti che divisi; si tratta di costruzioni con caratteristiche di “prima classe”, ma con possibilità di esistenza di fabbricati di “seconda classe”. Per i fabbricati meno recenti, questi sono ascrivibili a qualsiasi altra classe, esclusi quelli completamente in legno, e possono essere anche circondati da giardini con alberi ad alto fusto
Resta inteso che per l’individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.
Valutazione del rischio:
Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato, rese ai fini sia del presente contratto sia della polizza di riferimento in base ai cui estremi , congiuntamente considerati, la società ha prestato il suo consenso e determinato il premio.
SI ASSICURA NELLA FORMA A: | P.R.A. | SI | NO |
Primo Fuoco con Valore a Nuovo | SI | NO | |
Valore intero a Nuovo | SI | NO | |
COSE E BENI ASS | ICURATI |
Somme assicurate – Partite – e calcolo del premio : le somme assicurate per ciascuna partita ed i relativi tassi che consentono la determinazione del premio di polizza sono quelli indicati nella presente scheda. | |||
Partite | Somme Assicurate | tasso ‰ | Premio imponibile Annuo (Euro) |
Fabbricati con imposta RISCHIO LOCATIVO | 4.700.000,00 | ||
Mobilio A P.R.A. | 200.000,00 | ||
Materiale di consumo | 50.000,00 | ||
Xxxxxxxxxx non elettronici Attrezzature elettroniche Sistemi di rilevazione, ogni e qualsiasi attrezzatura scientifica e non nella forma a P.R.A. | 1.000.000,00 | ||
Apparecchiature di Rilevazione Compresi manufatti e/o fabricati dove sono installatii, nonché qualsiasi apparecchiatura a corredo dell’impiant di rilevazione, compresi PC fissi e mobili, reti trasmissioni dati, gruppi elettrogeni etc. A P.R.A. STAZIONI REMRAD a P.R.A.( SETTE IMPIANTI) CENTRALINE RETI GAMMA ( 62 CENTRALINE) | 2.000.000,00 2.300.000,00 1.088.000,00 | ||
Totale | 11.338.000,00 |
DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
DEFINIZIONI
Relative all’assicurazione in generale:
Art. 1 – Definizioni
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Contraente
Il soggetto che stipula I’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato:
La persona fisica o giuridica il cui interesse e protetto dall’assicurazione.
Società
L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Polizza
Il documento che prova I’assicurazione.
Franchigia
L’importo fisso del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoperto
La percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Periodo assicurativo annuo
L’intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Cose assicurate
Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Sinistro / Danno
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale e prestata la garanzia assicurativa.
Danni diretti
I danni materiali e consequenziali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per ilquale e prestata l’assicurazione.
Danni Indiretti
Sospensione di attività a qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Beni immobili
Tutti i beni immobili ad eccezione dei “Fabbricati di interesse storico od artistico”.A titolo esemplificativo e non limitativo:
• le intere costruzioni edili – o porzioni di esse – complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, compresi i relativi impianti fissi – idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria -, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere; impianti e pannelli fotovoltaici-solari; magazzini, cabine elettriche, centrali termiche, box, darsene, pontili, ricoveri imbarcazioni, cabine e/o costruzioni poste su moli portuali o su piattaforme marine, ormeggi boe, strutture/coperture pressostatiche e tensostatiche, recinzioni, cancellate e mura, cortili e pavimentazioni, tettoie e altre pertinenze; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate; aree all’aperto, parchi, giardini, pinete nessuna tipologia esclusa e le relative piante anche d’alto fusto, di proprietà del Contraente o in locazione e/o detenute a qualunque titolo dal Contraente medesimo, comunque costruiti e ovunque ubicati, adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente l’attività del Contraente, compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o comodato, che questi abbia concesso in uso a terzi, indipendentemente dall’utilizzo cui vengono destinati;
• affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, mosaici e simili;
• sono compresi, se ed in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes;
• immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004.
Fabbricati di interesse storico od artistico
I fabbricati di interesse storico ad artistico soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53.
Rimane invariato quanto già descritto nella definizione “Beni immobili” ad eccezione della dicitura:
• immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42del 22.01.2004.
Beni mobili / Contenuto
Tutti i beni non rientranti nella definizione di “Beni immobili” e “Fabbricati di interesse storico odartistico “. A titolo esemplificativo e non limitativo:
• mobilio, arredi in genere, macchine per ufficio, macchinari, attrezzature ed impianti non al servizio dei fabbricati, cancelleria, materiale
didattico, vestiario in genere e biancheria e quant’altro di simile, tutto quanto in genere di appartenenza ad uffici tecnici od amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni;
• raccolte e collezioni, oggetti d’arte, statue, quadri, tappeti, oggetti di argenteria e valori (comeda definizione), escluso quanto oggetto di eventuale separata partita.
• apparecchiature elettroniche (come da definizione);
• strumentazione varia (compresa, a titolo indicativo ma non limitativo: strumentazione varia, metereologica, reti di trasmissione dati, apparecchiature registrazione e trasmissione dati, pali di sostegno, antenne, apparati radio, regolatori di carica, cavi, connessioni, sensori e quant’altro necessario al corretto e regolare funzionamento) al coperto, all’aperto ed in aria;
• mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell’Assicurato;
• scorte e merci in genere, incluse derrate alimentari e materiali in genere e quant’altro anche se non espressamente menzionato necessari all’Assicurato per I’espletamento della propria attività; sono comprese le merci speciali e gli infiammabili;
• quant’altro – anche se qui non espressamente menzionato – utile o necessario per l’esercizio dell’attività del Contraente / Assicurato, nonché quant’altro non trovi una precisa collocazionenelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa;
• resta escluso quanto rientra nella definizione di beni immobili – fatta eccezione per tappezzerie, moquettes e parquets non facenti parte della proprietà del fabbricato.
Il tutto di proprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche temporaneamente, a qualunque titolo, posto sottotetto di fabbricati ed anche in aree esterne o strutture pertinenti anche presso terzi, o sul territorio o anche trasportato su veicoli.
Apparecchiature elettroniche
Apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici:
• di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, routers, personal computer, monitor, videoterminali, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi di continuità);
• di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all’attività svolta (a titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione;
• centraline di monitoraggio e reti di rilevazione e trasmissione dati;
• dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita, rilevatori di fumi, della qualità dell’aria, di fughe di gas; compresi i relativi supporti dati e unità periferiche), anche posti all’aperto per la loro natura e specifica destinazione d’uso;
• per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcoloelettroniche, fotocopiatori, affrancatrici, registratori di cassa, etc.);
• di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi telefonici fissi, telefax, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radioricetrasmittenti, apparati interfonici, etc.);
• audiofonovisivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e impianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci);
• di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti,tacheometri, livelle, misuratori laser, fonometri, apparecchi per diagnostica, pese e bilance elettroniche);
• componenti elettronici degli impianti fotovoltaici e solari;
ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d’ufficio e non, posto al coperto e/o all’aperto e/o in zona isolata
Sono comprese le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendo tali le apparecchiature elettroniche che – per loro natura, costruzione e finalità d’impiego – sono atte ad essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi diversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori metereologici, della qualità dell’aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, etc)telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti.
Valori
Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili,
libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, ticket restaurant, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti glialtri documenti rappresentanti un valore.
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per “Terremoto”,si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha data luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”.
Inondazioni e/o alluvioni
Fuoriuscita di fumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Allagamento
Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Eruzione Vulcanica
Per eruzione vulcanica s’intende la fuoriuscita sulla superficie terrestre, in maniera più o meno esplosiva, di magma (una volta eruttato il magma prende il nome di lava) ed altri materiali gassosi provenienti dal mantello o dalla crosta terrestre
Furto
Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene come definito dal Codice Penale.
Rapina
La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia come definito dal codice Penale.
Stima accettata
Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l’applicazione della proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio (a titolo esemplificativo ma non limitativo)
La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso, anche se inattivi, e per i quali l’Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l’Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant’altro inerente I’espletamento delle attività dell’Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita “Beni mobili / Contenuto”.
Sono altresì compresi i beni di proprietà dei dipendenti trovantisi nell’ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Resta inteso che per I’individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.
II complesso degli immobili è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l’esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.Sono compresi in copertura le strutture pressostatiche e simili.
I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l’attività potrà essere svolta ovunque nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, della Stato Città del Vaticano, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi, oppure sul territorio.
I Beni mobili / Contenuto si intendono garantiti anche se posti in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportati su veicoli.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all’interno di aree private.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI MATERIALI DIRETTI E CONSEQUENZIALI
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione – Cose e Beni assicurati
La Società con la presente polizza assicura e indennizza tutti i danni materiali direttamente, anche consequenziali, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso. Viene assicurato tutto quanto costituisce il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Assicurato; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa , la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita “Immobili “ e ”Patrimonio Immobiliare”. Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.
La Società si obbliga a risarcire i danni alle cose assicurate causati anche da:
- acqua e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasto, rottura accidentale, scoppio, trabocco e/o occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento, di condutture, serbatoi e tubazioni;
- fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni, fatta eccezione per i danni da gelo e per quelli verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell’impianto che dei locali protetti;
- caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli stessi.
Art. 2 – Esclusioni
La Società non è obbligata unicamente a risarcire danni causati da :
a) Guerra
b) dolo del Contraente e dell’Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
c) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature;
d) graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di
condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti dimateriale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell’impianto stesso che hanno provocato il danno.Non è peraltro esclusa I’autocombustione e/o la fermentazione;
e) appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi;
f) danni indiretti di qualsiasi natura, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
g) trasporto delle cose assicurate all’esterno di aree private, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
h) inquinamento di aria, acqua, suolo;
i) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi ne i danni da incendio, esplosione, scoppio, ne altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
j) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
k) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanta previsto dalle garanzie “spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro” e “ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione”.
Tutto quanto sopra – punti da a) ad l) -, salvo che i danni siano provocati da un altro evento non altrimenti, e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso. Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.
Art. 3 – Cose escluse dall’assicurazione
- cose in leasing se già assicurate ;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l’attività assicurata); collezioni ed oggetti d’arte di valore singolo superiore a € 17.500,00;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- Il valore del terreno;
- beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall’Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto/concessione con l’Assicurato;
Art. 4 – Delimitazioni di garanzia
Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:
- le insegne;
- Macchinari e Merci posti all’aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.
I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati a :
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica;
- lastre di fibrocemento (compreso eternit) e quanto contenuto nei relativi Fabbricati;
convenzionalmente denominati fragili, la Società indennizzerà fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
1. Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale
in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2. Relativamente alla garanzia scioperi, sommosse, tumulti e atti vandalici e dolosi a parziale deroga delle condizioni valide per tutte le Sezioni, la Società risponde dei danni alle partite tutte assicurate con la presente polizza verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni verificatisi in occasione di occupazione dei fabbricati qualora si protraesse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi.
Con riferimento ai danni suindicati nonché relativamente ai danni derivanti da atti vandalici e dolosi, la Società risponde nei seguenti termini:
▪ limite massimo di risarcimento per uno o più sinistri avvenuti durante l’annualità assicurativa è pari a € 5.164.568,00, con il sottolimite di €
2.000.000,00 a singola sede.
Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico dell’Assicurato lo scoperto del 10 % (dieci per cento) dell’indennizzo dovuto col minimo dì € 1.500,00.
3. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati o Macchinari, e loro contenuto, non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.
4. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, la Società non indennizzerà i danni diretti e materiali:
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento, salvo il caso in cui per uso e destinazione, nonché per la fruibilità da parte dell’assicurato, gli stessi debbano essere posti a terra e comunque non rialzati da superfici;
- alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- a cose mobili all’aperto.
6. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro” purché avvenuti nel periodo di
assicurazione.
7. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.
La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature.
Il limite massimo di risarcimento per questa estensione di garanzia è fissato in € 51.645,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
8. Le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione sono in garanzia con un limite massimo di risarcimento fissato in € 51.645,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
9. Relativamente a valori l’assicurazione si intende prestata a PRA, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
10. Relativamente a modelli, stampi e archivi, l’assicurazione si intende prestata a PRA, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite; detto indennizzo sarà limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
11. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fenomeni elettrici, si precisa quanto segue : relativamente a Macchinari sono esclusi i danni :
dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o dieci percento;
• Non sono indennizzabili, relativamente alle apparecchiature elettroniche, i costi per la ricostruzione delle informazioni memorizzate sui Supporti di dati, se non assicurati con voce a parte, restando limitato l’indennizzo al solo costo del supporto materiale.
• ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant’altro di simile;
• a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori. I danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché:
• l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge;
• i Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice; relativamente agli elementi elettroniche facenti parte di Macchinari, sono esclusi i danni:
di origine interna e in ogni modo tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e vale a dire manutenzione preventiva, controlli di funzionalità, eliminazione dei difetti e disturbi di funzionamento verificatisi durante l’esercizio senza concorso di cause esterne;
I danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono compresi in garanzia fino ad un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari a € 258.228,45. Per ogni sinistro è fissato uno scoperto del 10% col minimo di € 2.180,00, purché:
l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge:
le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione – stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i piccoli computer d’ufficio, interruttore differenziale (salvavita) – contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.
Nel caso in cui la sovratensione colpisca l’apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l’applicazione di uno scoperto del 25% (venticinque per cento) dell’indennizzo dovuto. Tale scoperto non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente all’apparecchiatura assicurata anche i sistemi di protezione. Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l’applicazione di uno scoperto pari al 50% (cinquanta per cento) dell’indennizzo dovuto. Resta comunque applicata, salvo importi maggiori previsti dalla presente condizione particolare, la detrazione per singolo sinistro prevista in polizza.
12. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l’attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.
13 Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.
14. Relativamente ai danni di dispersione di liquidi o fluidi contenuti in silos, cisterne o altro tipo di contenitore, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori, la Società non risponde:
a. dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
b. dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 Lit.
15. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da materiale fuso, e/o dal calore da esso emanato, accidentalmente fuoriuscito da impianti, forni ed altre attrezzature ad essi connesse, la Società non risponde dei danni al materiale fuoriuscito.
16.Relativamente ai danni di furto e rapina, l’assicurazione, prestata a PRA, avvenuta nei locali indicati in polizza è estesa al caso in cui l’Assicurato o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone ed anche qualora le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% (venticinque per cento).
16.Cedimento, franamento, smottamento del terreno. Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno, la Società si obbliga ad indennizzare anche le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda sotto la voce “Cedimento, franamento, smottamentodel terreno “.
Art.5 – Operatività della garanzia furto
Relativamente alla garanzia furto, la Società indennizza i danni materiali direttamente derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura / chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo. Qualora l’autore del furto sia un dipendente dell’Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze :
a) che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
Se in seguito ad un sinistro da furto, le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l’Assicurato.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società e’ obbligata soltanto per danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
In caso di sinistro i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo dell’annualità assicurativa in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto della franchigia prevista in polizza senza corrispondente restituzione del premio; tali limiti di indennizzo, per l’annualità assicurativa in corso, si intendono peraltro reintegrati nei loro valori precedenti il sinistro, obbligandosi il Contraente al versamento del corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo. Tale reintegro, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un limite di indennizzo uguale a quello inizialmente assicurato. L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi delle condizioni generali di assicurazione.
Le garanzie di cui alla presente sezione sono estese anche ai danni materiali e diretti derivati alle cose e/o beni assicurati di cui all’art. – Cose e/o beni assicurati, dovuti a:
5.a – Estorsione:
L’assicurazione è estesa, altresì, al caso in cui i dipendenti dell’assicurato vengano costretti a consegnare le cose e i beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all’interno dei locali contenenti le cose assicurate.
5.b – Chiavi autentiche:
L’assicurazione comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all’assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto con scasso, purché l’estorsione o il furto di dette chiavi avvenga fuori dei locali contenenti le cose e/o i beni assicurati ed il furto delle cose e/o beni assicurati stessi sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di lavoro.
5.c – Eventi socio-politici e naturali:
La garanzia s’intende estesa ai danni di furto e rapina verificatisi in occasione di:tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, inclusi gli atti vandalici compiuti individualmente o in associazione;
fenomeni atmosferici e tellurici, compreso bradisismo; incendio.
5.d – Estensione al furto con destrezza:
Limitatamente alle cose e/o beni assicurati alle lettere a) e b) dell’art. 2.4, la garanzia è estesa ai danni da furto con destrezza (escluso il taccheggio) purché:
commesso nell’interno dei locali, durante l’apertura degli stessi, usando speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti; constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto. La presente estensione di garanzia viene prestata come riportato nella relativa sezione “LIMITI DI INDENNIZZO-FRANCHIGIE E SCOPERTI”;
5.e – Furto dei dipendenti
L’assicurazione e operante anche nel caso che l’autore del furto sia un dipendente dell’Assicuratoe sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
• che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
• che il furto sia commesso a locali chiusi ed in are diverse da quelle durante le quali ildipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi.
5.f – Relativamente a tute le partite della garanzia Furto – La garanzia si intende estesa altresì a:
a – Xxxxxxx Xxxxxx:
La Società rimborserà gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. Sono compresi inoltre gli onorari e/o le spese sostenuti, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, per architetti, ingegneri, consulenti e professionisti in genere. La garanzia si intende prestata come riportato nella relativa sezione “LIMITI DI INDENNIZZO-FRANCHIGIE E SCOPERTI”;
b – Mezzi di chiusura per furto
Relativamente alla garanzia furto, l’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura (porta, finestra, vetrina, ecc.) dei locali, trovantisi alla voce “ubicazione del rischio”, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall’esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
1. robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall’interno) oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
2. inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega diverse dal ferro) fissate nei muri.
3. Il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate deve essere costruito e coperto in cemento, laterizi, pietre od altri simili materiali.
Se la linea del tetto è situata ad un’altezza inferiore a 4 metri dal suolo da superfici acquee nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall’esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armati e senza lucernari, oppure, in vetro cemento armato totalmente fisso.
Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti o qualora il furto sia commesso con la sola rottura di cristalli o vetri ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura è applicato lo scoperto del 25% sull’indennizzo dovuto. Questo scoperto non è operante quando il furto così avvenuto è commesso durante:
b) l’orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
c)l’intervallo di chiusura diurna;
d) l’orario di chiusura, purché attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti ma permanendo all’esterno dei locali.
C – Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita -, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
D – Garanzia portavalori – forma persone non nominate
L’assicurazione è prestata, limitatamente a Valori, contro :
-il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
-il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i Valori stessi;
-il furto strappando di mano o di dosso alla persona i Valori medesimi;
-la rapina;
commessi sulla persona dell’Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.
Art. 6 – Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)
Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:
1. In caso di distruzione:
a. Per i “beni immobili”, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il bene,escludendo soltanto il valore dell’area.
b. Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l’arredamento e quanto alla voce “beni mobili/contenuto (esclusi valori, oggetti d’arte, scorte e merci)” il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; resta convenuto che quando il mercatonon offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto, un attrezzo od un altro bene con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
2. In caso di danno parziale:
- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati,
Le parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l’ammontare del danno e della relativa indennità come se la estensione valore a nuovo nonesistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina la indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;
2) agli effetti delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma risulti:
a) superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell’indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 48 mesi dall’atto di liquidazione parziale o amichevoleo del verbale definitivo di perizia. Resta convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola.
Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione;
5) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati deve rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento
del sinistro, si conviene che il supplemento d’indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, nei limiti della somma assicurata;
è facoltà dell’Assicurato di ricostruire i beni immobili anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti esclusi eventuali ulteriori aggravi conseguenti per l’Assicuratore.
Art.6.a – Determinazione del danno per apparecchiature elettroniche – Valore assicurabile Limitatamente alle “apparecchiature elettroniche”, a deroga di quanta previsto negli articoli – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)”, la determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
La determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile, alle cose assicurate, viene eseguitacon le seguenti norme:
a) si stima I’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quandole spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
b) l’ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile da;residui delle cose danneggiate. Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.Valore assicurabile
Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosaequivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall’Assicurato.
Art.7 – Valori
Si conviene di ritenere assicurati can la partita “Beni mobili / Contenuto” i sotto indicati beni:
- Valori, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda sotto la voce “Valori”.
Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali e ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
Per quanto riguarda i gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
1) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile I’esercizio dell’azionecambiaria;
2) il valore di detti effetti e dato dalla somma da essi riportata;
3) la Società non e obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
4) l’Assicurato deve restituire alla Società I’indennizzo riscosso non appena, per effetto dellaprocedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Per quanto riguarda i titoli per i quali non e ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere
duplicati, I’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto laduplicazione e non I’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
Art.8. Primo Rischio Assoluto e determinazione del danno ( se la Compagnia sceglie la Forma PRA)
L’assicurazione del presente contratto in tutte le sue partite è prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” e cioè senza applicare il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile, e pertanto a deroga dell’’art.6 – “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” l’ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
ART.9 – SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO ( “VALORE A NUOVO “)-Non operante per le garanzie “Furto”e”Rapina”
Relativamente alle partite Fabbricati e Xxxxxxxxxx si determina per ogni partita separatamente:
1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5, determina l’ammontare del danno calcolato in base al «valore a nuovo»;
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo «valore a nuovo», è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo «valore a nuovo» ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d’indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la
Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx;
6. l’assicurazione in base al «valore a nuovo» riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività.
Art.10 - .Xxxxxx Xxxxxx
Premesso che si conviene tra le parti che :
1) agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza i beni in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l’emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
2) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
3) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di beni che il Contraente
detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l’esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d’ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell’Assicurato.
La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell’Assicurato.
La Società, fermo restando che non si tratta di “stima accettata” (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 C.C. semprechè l’Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall’Art. 3 Sezione 2 della presente polizza.
Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 20%, si applicherà il disposto dell’art.1907 C.C. limitatamente all’importo in eccesso a detta percentuale.
Se tale percentuale del 20% non risulterà superata non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’Art.1907 C.C..
Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 20% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell’art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.
Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L’eventuale onere relativo all’accertamento è in capo alla Società.e la Società, il subappaltatore o l’intermediario hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
CONDIZIONI PARTICOLARI
158 Spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro
La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza dell’importo indicato nella scheda limiti franchigie e scoperti. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate. Qualora venisse assicurata una somma a tale titolo con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento all’importo suddetto.
Sono compresi i residui rientranti nella categoria «Tossici e nocivi» di cui al D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.Per la presente condizione particolare non si farà luogo all’applicazione del disposto di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
159 Ricorso Terzi e Locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regala proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, nonché per le concessioni ed i canoni concessori da concessionari, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali a parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l’assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi e Locatari” e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesto, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica I’art. 1917del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
160 Maggiori costi
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale prestato con specifica partita di polizza, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell’attività (quali affitto di locali;installazione temporanee di telefono, telex, ecc.; noleggio attrezzature; trasporto dipendenti).
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si
intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Limitatamente alle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da provvedimenti imposti dall’Autorità, le stesse devono intendersi comprese solamente se di durata superiore a 5 giorni continuativi e comunque per un periodo massimo di 4 settimane.
L’assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all’applicazione del disposto di cui all’art. 1907del Codice Civile.
4 – Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche
Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l’interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell’esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:
- uso di apparecchio sostitutivo;
- l’applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l’uso di servizio da Terzi;
- altre spese non espressamente escluse. La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:
- limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiataderivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’assicurato per la riparazione od ilrimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dellacosa distrutta o danneggiata.
La Società risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo convenuto riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
II periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre 120 giorni.
La garanzia e prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.
Nel determinare I’importo I’indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l’esercizio della cosa assicurata (fiere ed esposizioni, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni). La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda sotto la voce “maggiori costi relativamente ad apparecchiature ed impianti”.
5 – Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli
Le apparecchiature elettroniche collocate sugli autoveicoli di proprietà dell’Assicurato, sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica diSan Marino e Stato del Vaticano, purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta I’impiego in punti diversi dell’autoveicolo.
Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda sotto la voce “Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli”.
6 – Enti presso terzi
Parte degli enti assicurati alle partite Macchinari e Merci possono trovarsi, ed ivi si intendono assicurati, in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
Relativamente alla presente estensione di garanzia :
- la copertura deve intendersi operante unicamente per le cose assicurate ubicate nel territorio della Repubblica Italiana , della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;.
7 - . Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso :
- le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti; altri Organismi di Diritto Pubblico
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
8 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a «primo rischio relativo», si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
9 - Recupero delle cose rubate
Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo d’indennizzo per le cose recuperate.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
10 - Colpa grave
La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante. Nel caso di incendio, esplosione e scoppio, la presente condizione particolare è efficace purché il Contraente o l’Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.
11 - Modifiche negli stabilimenti, laboratori, uffici
Nell’ambito degli stabilimenti, laboratori e uffici possono essere eseguite nuove costruzioni od acquisizioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all’arredamento per esigenza dell’Assicurato in relazione alla sua attività,che si intendono comprese in garanzia fino al limite indicato in polizza. Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l’assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti. L’Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 1898 C.C.
12 - Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
13 - Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente/Assicurato
Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25%.
14 - Cumulo scoperti
Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura comunque non superiore al 30%; se è operante anche una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
15 - Ricostruzione archivi e biblioteche
La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e “Programmi di utente” e”Programmi in licenza d’uso”.
Per “supporti di dati” si intende il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per “dati” si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati
dall’Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato.
Per “Programmi di utente”: si intendono sequenze di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore – che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati.
È facoltà dell’Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
Per “Programmi in licenza d’uso” si intendono una sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti; in caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d’ uso distrutti, danneggiati o sottratti.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l’Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.
16 - Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.
L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
17 - Onorari dei periti, Architetti e consulenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell’Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l’Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all’attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
161 – Spese peritali
Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all’Assicurato le spese da quest’ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art.1 sezione 5 sotto la voce “Spese peritali”.
19 – Piante
L’assicurazione si intende limitata alle sole piante vive attaccate al suolo. Sono esclusi da ogni risarcimento i frutti pendenti o futuri, a meno che siano assicurati, con valore a parte, le radici o ceppaie fino all’altezza ordinaria del taglio, i pascoli, il sottobosco ed i cespugli, ed ogni danno che potesse pregiudicare la riproduzione delle piante stesse, nonché le macchie trovantisi nei boschi di paiate d’alto fusto, quando l’assicurazione di queste ultime non risulti tassativamente indicata in polizza. Sono escluse pure dal risarcimento i danni provenienti da sterilimento del terreno, nonché quelli verificatisi nel caso che un incendio potesse rimandarlo ad altra epoca con perdita del raccolto dell’annata. La Società non risponde dei danni causati dal fuoco acceso da chicchessia nel perimetro del bosco, allo scopo di preparare il terreno per seminagione o per qualsiasi altro scopo affine. La Società si riserva il diritto di rilevare e liquidare i danni all’epoca che riterrà più opportuna, purché non oltrepassi il mese di giugno dell’anno successivo a quello dell’incendio.
20 – Raddoppio termini Temporali di Polizza
A parziale modifica di quanto disposto dall’Articolo (Termini Pagamento premio) delle Condizioni Generali di Polizza, si conviene che i termini temporali ivi previsti si intendono raddoppiati.
21 – Ordinanze di autorità – oneri di urbanizzazione
In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per I’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l’uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.
La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all’imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.
L’esistenza della presente clausola non comporta deroga all’Art. 12 sezione 3 “Limite massimo dell’indennizzo”, salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.
22 – Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sona colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell’apposita scheda dell’art. 1 sezione 5 sotto la voce “Perdita pigioni” e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 C.C., anche quella parte di xxxxxxx e/o canoni concessori che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati.
Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall’Assicurato-Proprietarioche vengono compresi in garanzia per I’importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabilitinell’apposita scheda dell’art.1 sezione 5 sotto la voce “Perdita pigioni”.
23 – Ripristino dei danni
Relativamente al ripristino dei danni cagionati da sinistro indennizzabile a termine di polizza, se questo avviene con la prestazione d’opera di propri dipendenti si conviene che la Società rimborserà all’Ente Contraente le spese extra (intendendosi per tali i costi aggiuntivi rispetto agli onorari normalmente percepiti dai dipendenti nell’esercizio della loro funziona abituale) relative desunte dalla documentazione fornita dagli uffici dell’Ente Contraente che contiene come base di calcolo i seguenti parametri:
- per la manodopera (dipendente dell’Ente Contraente): il costo orario per operai qualificati risultanti dalle tabelle bimensili dei prezzi per la manodopera fornite dal Ministero dei LL.PP. tramite il Provveditorato alle OO.PP. della Regione con la maggiorazione del 25% delle stesse tabelle indicato dalla voce “Spese Generali ed utili d’impresa”;
- per i materiali (se vengono utilizzati quelli esistenti nelle giacenze del magazzino dell’Ente Contraente): la tabella dei prezzi fornita dallo stesso provveditorato alle OO.PP. della Regione, o, in alternativa il prezziario della Camera di Commercio competente.
24 - Clausola di universalità
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita CONTENUTO.
25 - Modifiche e trasformazioni
Nell’ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai beni immobili e mobili, per esigenze dell’Assicurato in relazione alle sue attività. L’Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento dirischio.
26 – Diminuzione dei valori assicurati
In caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà all’Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.
27 – Opere di fondazione
La Società risponderà anche delle spese necessarie per I’integrale costruzione a nuovo delleopere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza manon utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:
- mutati criteri, costruttivi imposti dalla tecnica,
- leggi, regolamenti e ordinanze statali a locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati, anche nel caso dl ricostruzione su altra area se per causa di forza maggiore.
28 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell’Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall’articolo “pagamento dell’indennizzo” a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
29 – Compensazione tra partite
L’eccedenza tra somma assicurata e valori accertati, che si riscontrasse al momento del sinistro suuna o più partite, viene riportata sull’insieme delle partite che risultassero insufficientemente assicurate – purché per queste sia previsto un tasso di premio uguale o inferiore – mediante ripartizione proporzionale alle insufficienze riscontrate.
30 – Recuperi
Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale a parziale, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzoper le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importodell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato I’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società e obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
31 – Spese di collaudo
La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneitàdi beni assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.
32 – Coppie o serie
In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equo del valore totale della coppia o della serie, considerando I’importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita a danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.
Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un bene assicurato o aduna parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell’intera coppia o serie, in base al costo di rimpiazzo o al valore di stima (se esistente) o all’equo valore di mercato all’epoca del sinistro.
33 – Ricostruzione speciale
Le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei beni immobili è stato valutato tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi e altri simili elementi.
Relativamente ai beni immobili, la Società pagherà il costo per la riparazione, ricostruzione e/o restauro sostituzione delle parti danneggiate effettuato utilizzando metodi e materiali moderni diuna qualità simile a quella dei beni danneggiati al fine di permettere ai beni riparati, ricostruiti o sostituiti di approssimare per quanto possibile I’originale.
34. – Danni Meccanici
Relativamente al macchinario la garanzia è estesa ai guasti meccanici accidentali ed elettrici, fino ad un massimo di € 50.000,00 per sinistro e di €
150.000,00 per anno assicurativo e per il totale dei beni assicurati.
35 – Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.
36 – Contiguità e vicinanze pericolose
L’Assicurato è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di metri 20 (venti) dai fabbricati assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
37 – TERMINI DI AVVISO DEL SINISTRO
I termini di avviso del sinistro indicati all’Articolo – Obblighi in caso di sinistro – delle “Norme che Regolano l’Assicurazione Incendio” s’intendono triplicati.
38 – XXXX XXXXXXX
La Società risponde dei danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da urto di veicoli non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio e che siano in transito su aree non di sua esclusiva pertinenza. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di Euro 516,00.
39 – ERUZIONI VULCANICHE
La Società, a parziale deroga dell’articolo – Esclusioni – delle “Norme che Regolano l’Assicurazione Incendio”, indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate – compresi, quelli di incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili – da eruzioni vulcaniche, franamento e smottamento del terreno anche se tali eventi sono causati da terremoto
La Società non indennizza i danni: di terremoto, inondazione, alluvione, maremoto;
causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’eruzione vulcanica sulle cose assicurate;
di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Agli effetti della presente garanzia i fenomeni di natura vulcanica che dovessero verificarsi nel corso delle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un unico episodio eruttivo ed i relativi danni sono considerarti pertanto “singolo sinistro”.
Agli effetti della presente estensione di garanzia: il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari alla franchigia (o allo scoperto con il relativo minimo di franchigia), come riportato nella scheda di polizza alla voce “CONDIZIONI PARTICOLARI – EVENTI NATURALI”;
in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quello determinato applicando la percentuale indicata nella scheda di polizza, alla somma assicurata per ciascuna partita.
La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto annuo, indicato nella scheda di polizza, relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto l’imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.
40 – Xxxxxxxxx – Xxxxxxxx
A parziale deroga dell’art. 1 b) delle condizioni generali di assicurazione la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Il limite massimo di risarcimento relativo a questa garanzia sia per uno che per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari a € 10.000.000,00.
Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 (settantadue) ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina. Per ogni sinistro è fissato uno scoperto del 20% col minimo di € 10.000,00.
Per tale estensione di garanzia il tasso netto annuo è fissato nella misura dello 0,10‰.
Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati per effetto di maremoto e mareggiata, la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda sotto la voce “Terremoto”.
41 – Lastre
Sono compresi fino ad un massimo indennizzo di € 51.645,00 i danni alle lastre del fabbricato, esclusi vetri normali. Per ogni lastra il limite massimo di risarcimento è pari a € 2.500,00.
42 – Beni ad impiego mobile – Computers
La garanzia e’ estesa ai danni alle cose e beni assicurati, ad impiego mobile, compresi computers (fissi e PC Portatili) causati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in diversa località.
La Società non indennizzerà per tale estensione di garanzia somma superiore a € 25.000,00 per sinistro con il massimo di € 150.000,00 per annualità assicurativa. Limitatamente ai danni da furto di beni posti nei veicoli durante le ore notturne, dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l’operatività dell’assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sui quale si trovano le cose assicurate “ad impiego mobile” sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusaa chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.
43 – Trasporto
Si prende atto che le apparecchiature assicurate con la presente polizza,sono coperte in tutte le sedi dove la spettabile contraente svolge la propria attività, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo-Fermo restando le garanzie tutte e le condizioni generali di assicurazione, le unità in trasporto, adeguatamente imballate, sono coperte anche durante il loro trasporto con tutti i mezzi compreso lo spostamento a mano entro il territorio nazionale, purché dette operazioni siano necessarie per l’attività dell’Assicurato. La garanzia trasporto è prestata limitatamente ai rischi di incendio, collisione, urto e ribaltamento con un limite massimo di risarcimento per ogni sinistro pari a € 51.645,00 e con un massimo risarcimento per anno assicurativo di
€ 103.291,38 . Per ogni sinistro è applicato uno scoperto del 10% (dieci percento) dell’indennizzo dovuto col minimo dì € 1.092,00.
44 – Franchigia frontale
Le parti concordano l’applicazione di una FRANCHIGIA FRONTALE DI € 3.000,00 ( DICONSI TREMILAMILAEURO) PER OGNI E QUALSIASI DANNO E PER TUTTELE PARTITE E GARANZIE DI POLIZZA restando fermi ed invariati tutti i limiti , le franchigie e gli scoperti espressi in percentuale od in cifra fissa, maggiori di € 3.000,00.
45 – Esistenza di altre coperture – Xxxxxxx Xxxxxxx
Nella eventualità dovessero esistere altre coperture non note all’atto della stipula della presente polizza la presente copertura si intende prestata nella forma a secondo rischio a partire dalle somme indicate nelle polizze esistenti.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Trascorsi 60 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l’xxxxxxxxxx.Xx sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 3 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 – Aggravamento del rischio
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
Art. 5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R.
In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.
Art. 7 – Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
La presente polizza di durata di TRIENNALE è emessa senza tacito rinnovo pertanto alla scadenza del PERIODO ASSICURATIVO la stessa non avrà più alcun effetto e la eventuale proroga non potrà superare sei mesi più sei su richiesta della contraente da formulare all’impresa entro 30 gg dalla scadenza del periodo assicurativo. In assenza di sinistri la richiesta si riterrà automaticamente accolta fermo il pagamento del rateo di premio che non potrà essere in alcun caso inferiore al 50% del premio di polizza della quale si chiede la proroga e comunque la stessa si intende tacitamente concessa ai sensi dell’Art.125, comma 10, lett. C) del Codice dei Contratti , la stessa è prevista ai sensi di tale norma se ed in quanto applicabile alla presente polizza
Art. 8 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente polizza e stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta . Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 9 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 10 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il “Servizio Competente” del Contraente deve:
- fare quanto gli e possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Societàai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
- entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 c.c.
II Contraente deve altresì:
- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziariao di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizidel reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte a danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova del beni danneggiati o distrutti,la documentazione contabile c/o altre scritture che l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all’Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessariaper la ripresa dell’attività.
Inoltre, trascorsi 20 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l’Assicuratoha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Ed inoltre, relativamente ai danni di fenomeno elettrico:
- permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
- la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro otto giorni dall’avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
h) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera e).
Art. 11 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esiste vano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 12 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; pertanto la spettabile contraente rinuncia espressamente al ricorso all’arbitrato.
Resta ferma la facoltà per il contraente di avvalersi di periti e tecnici di propria fiducia per la valutazione di parte dei danni. In caso di contrasto sarà competente l’autorità giudiziari della sede ove ha sede l’istituto avente diritto al xxxxxxxxxxxx.Xx presente articolo non trova applicazione qualora nel bando di gara l’ente contraente opti per la rinuncia all’arbitrato nei termini concessi dalle vigenti norme. Restano validi i dettami della Cd “Mediazione” laddove applicabili.
Art. 13 – Mandato dei Periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 10 delle condizioni generali di assicurazione;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 5 delle norme che regolano l’assicurazione dei danni materiali diretti e all’art. delle norme che regolano l’assicurazione dei danni da interruzione di esercizio;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art.14– Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
• sinistri denunciati;
• sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
• sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
• sinistri senza seguito;
• sinistri respinti;
• sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione deisinistri denunciati.
Art. 15 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.Ciascun limite di indennizzo indicato in polizza deve intendersi quale massimo importo dovuto dalla Società per uno o più sinistri che avvengano nel corso di una stessa annualità assicurativa. Relativamente all’assicurazione danni da interruzione di esercizio, nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato ottemperi agli obblighi di comunicazione previsti, la Società si impegna a ritenere garantito, per il periodo di assicurazione, un aumento della somma assicurata indicata in polizza non superiore al 20% della somma stessa.
Art. 16 – Pagamento dell’indennizzo
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell’Assicurato, le procedure di determinazione del danno e di pagamento dell’indennizzo saranno applicate a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di dette procedure, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dal verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse dell’Assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria od assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.
Art. 17 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 18 – Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 19 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 20 – Altre Assicurazioni
Qualora l’Assicurato possa beneficiare, in caso di sinistro, delle prestazioni di altre assicurazioni stipulate, da esso o da altri per suo conto, per i medesimi rischi cui si riferisce la presente polizza di assicurazione, si conviene che la Società è tenuta al risarcimento od all’indennizzo dovuto solo per la parte di danno non coperta da dette altre assicurazioni, qualora le stesse, effettivamente, esplichino la loro efficacia.
Per quanto riguarda eventuali altre assicurazioni stipulate in eccesso ai limiti di risarcimento stabiliti con la presente polizza, esse non potranno in nessun caso essere considerate nel presente rapporto assicurativo.
Art. 21 – Interpretazione del contratto – Validità delle norme dattiloscritte
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Xxxxxxxxxx.Xx intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
Agli effetti dell’art.1341 del C.C.,il Contraente e l’Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni degli articoli
del presente capitolato di polizza.
Art. 22 – Identificazione ubicazioni
Per l’identificazione delle ubicazioni dei beni e/o cose assicurati su cui dovrà intendersi operante la copertura assicurativa, il Contraente si impegna a tenere a disposizione della Compagnia dei documenti dai quali sia possibile rilevare quelli in essere durante il periodo di validità della polizza.
Art.23 – Revisione Prezzi
L’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 definisce la procedura obbligatoria di adeguamento degli importi contrattuali per servizi/forniture periodiche o continuative, in caso di revisione, norma che si richiama integralmente nel presente contratto.
Art.24 Vincolo
Art. 25 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
Art. 26 – Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all’articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l’intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o dellasocietà Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto. Se la Società, il subappaltatore o l’intermediario hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
LIMITI DI INDENNIZZO FRANCHIGIE E SCOPERTI
Relativamente alle garanzie “Furto”, “Rapina”, “Estorsione” e “Portavalori, la Società non indennizzerà somma maggiore di:
Euro 200.000,00
ridotto, per ciascun sinistro e per ciascuna sede assicurata a:
-Euro | 50.000,00 | per furto, rapina, estorsione; |
-Euro | 5.000,00 | per furto valori rinchiusi in armadi forti, casseforti; |
-Euro | 5.000,00 | per furto valori rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa; |
-Euro | 5.000,00 | per rapina valori ovunque riposti; |
-Euro | 25.000,00 | per i danni materiali direttamente causati ai “Fabbricati” contenenti le cose assicurate, avvenuti in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commetterli; |
-Euro | 5.000,00 | relativamente alla garanzia portavalori. NELLA FORMA PERSONE NON NOMINATE |
1.2 FRANCHIGIE - SCOPERTI
Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell’assicurato il seguente importo :
-Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per danni diretti causati alluvione, inondazione, allagamenti, |
-Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per danni diretti causati da sovraccarico di neve |
- scoperto 10% minimo € 1.000,00 per guasti macchine |
- scoperto del 20% col minimo di Euro 10.000,00 per danni diretti causati da terremoto; |
- scoperto del 10% col minimo di Euro 5.000,00 per danni diretti causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria; |
- scoperto del 10% col minimo di Euro 5.000,00 per danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi; |
- scoperto del 10% col minimo Euro 10.000,00 per danni causati da atti di terrorismo; | ||
- scoperto del 10% col minimo Euro 1.500,00 per Maggiori costi | ||
- scoperto del 10% col minimo di Euro 1.000,00 per danni di furto, rapina e estorsione; | ||
- scoperto del 20% per rapina valori e portavalori; | ||
-Euro | 3.000,00. | per ogni altra causa riferita a tutte le partite e garanzie di polizza, espresse, richiamate e non. |
LIMITI DI INDENNIZZO FRANCHIGIE E SCOPERTI
% sul totale delle somme assicurate | Garanzia | Limite annuo | Limite a sede | |
60 | Uragani,bufere,tempeste etc | |||
Occupazione entro i 5 gg | ||||
70 | Tumulti popolari,scioperi sommosse, atti vandalici e dolosi | |||
60 | Sabotaggio organizzato Terrorismo | |||
40 | Alluvioni Inondazioni allagamenti etc | |||
40 | Sovraccarico Neve | |||
50 | Terremoto | |||
70 | Maremoto – Mareggiata | |||
Fuoriuscita acqua | ||||
Modelli e stampi | ||||
Enti fragili | ||||
Fenomeno elettrico | ||||
Gelo | ||||
50 | Crollo e collasso strutturale | |||
Cedimento,franamento e smottamento del terreno | ||||
Dispersione Liquidi | ||||
30 | Demolizione e sgombero | |||
Ricorso Terzi | ||||
Rischio Locativo | ||||
Maggiori Costi | ||||
Enti C/O Terzi | ||||
Ricostruzione archivi e biblioteche,materiale didattico,stampi, | ||||
Onorari periti | ||||
Cavi e condutture esterni | ||||
Danni Meccanici – Guasti macchine | ||||
30 | Eruzioni Vulcaniche | |||
Lastre | ||||
Attrezzature portatili e impiego mobile | ||||
Supporti magnetici programmi informatici e supporti dati | ||||
Trasporto | ||||
Modifiche ai fabbricati | ||||
Acqua condotta ricerca e riparazione del guasto | ||||
Max ris x singolo fabbricato | ||||
Max ris per singola sede per contenuto | ||||
Max ris per singola sede per Ricorso terzi | ||||
Errori di manovra e movimentazione | ||||
Differenziale Storico artistico | ||||
Impiego mobile | ||||
Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli, mezzi speciali | ||||
Maggiori costi relativamente ad apparecchiature elettroniche | ||||
Perdita Pigioni | ||||
Terrorismo |
ALLEGATO 1 – ELENCO SINISTRI
ANDAMENTO SINISTRI (data ultimo aggiornamento 15/04/2021) | ||||||||
Dati | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Totale complessivo | ||
Numero sinistri denunciati di cui Senza Seguito | - | - | - | - | - | - | ||
Numero sinistri pagati o ancora riservati | - | - | - | - | - | - | ||
Importo Pagato + Xxxxxxxxx | - | - | - | - | - | - |
XXXXXXXX 0
SCHEDA OFFERTA E VARIANTI
Costituente parte integrante della offerta polizza All Risks beni immobili e mobili n° ….............................
Contraente: I.S.I.N.
Via 00
Codice Fiscale/Partita Iva
durata del contratto: anni tre., con
effetto dal: 31/12/2021
scadenza il: 31/12/2024
prima quietanza 31/12/2022
frazionamento: annuale
Partite, somme assicurate e tassi di premio
N. | Partit e | Somma Assicurata (€) | Tasso Lordo %° | Premio Lordo (€) |
1 | Fabbricati con imposta RISCHIO LOCATIVO | 4.700.000,00 | ||
2 | Mobilio A P.R.A. | 200.000,00 | ||
3 | Materiale di consumo | 50.000,00 | ||
4 | Macchinari non elettronici Attrezzature elettroniche Sistemi di rilevazione, ogni e qualsiasi attrezzatura scientifica e non nella forma a P.R.A. | 1.000.000,00 | ||
5 | Apparecchiature di Rilevazione Compresi manufatti e/o | |||
fabricati dove sono installatii, nonché qualsiasi | ||||
apparecchiatura a corredo dell’impiantO di rilevazione, | ||||
compresi PC fissi e mobili, reti trasmissioni dati, gruppi elettrogeni etc. A P.R.A. | 2.000.000,00 | |||
STAZIONI REMRAD a P.R.A. | 2.300.000,00 | |||
CENTRALINE RETE GAMMA | 1.088.000,00 | |||
6 | Garanzie Aggiuntive | Capitolato | ||
TOTALE | 11.338.000,00 |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | |
Imposte | |
TOTALE | |
Variante migliorativa | |
Variante peggiorativa | |
Totale offerta |
La Società Il Contraente
ALLEGATO 3
ATTIVITA’ DELL’ISIN
L’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) è l’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, indipendente ai sensi delle Direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom.
L’Ispettorato assorbe tutte le funzioni in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione già attribuite dalla legislazione nazionale al CNEN, all’ENEA DISP, all’ANPA, all’APAT e, infine, al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale, al Centro Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione e all’Area Fisica del Centro Nazionale per la rete nazionale dei laboratori per le attività in materia di radioattività dell’ISPRA.
Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti, l’Ispettorato:
espleta le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività d’impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive;
emana le certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie radioattive; emana guide tecniche nelle materie di competenza;
fornisce supporto ai ministeri competenti nell’elaborazione di atti di rango legislativo;
fornisce supporto alle Autorità di Protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze nucleari e radiologiche; svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla normativa vigente;
assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie;
assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell’ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall’Unione Europea nelle materie di competenza;
assicura la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attività di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi;
fornisce le informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia.
L’ISIN è Punto di allertamento nazionale (National Warning Point) e Autorità nazionale competente, ai sensi delle Convenzioni Internazionali, sulla pronta notifica in caso di un incidente nucleare e sulla assistenza in caso di un incidente nucleare o di una emergenza radiologica nonché nell’ambito del sistema della Commissione Europea di scambio rapido delle informazioni in caso di emergenza radioattiva (di cui alla Decisione del Consiglio 87/600/Euratom). Inoltre, l’ISIN rappresenta l’Italia nel sistema internazionale per la comunicazione delle informazioni su eventi classificabili secondo la Scala Internazionale degli Eventi Nucleari e Radiologici, INES Scale. Sono inoltre attribuite all'Ispettorato le funzioni ispettive per l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, esercitate a mezzo dei propri ispettori, in qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche.
Superfici occupate da Uffici e laboratori ISIN
Sede xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 000 - Xxxx | ||||
Xxxxx | Xxxxxxxxxx Xxxxx (xx) | Superficie commerciale (mq) | ||
uffici | balconi/terrazze | uffici | balconi/terrazze | |
VI | 690 | 9 | 690 | 0,9 |
VII | 690 | 9 | 690 | 0,9 |
VIII | 643 | 63 | 643 | 6,3 |
totali | 2.023 | 81 | 2.023 | 8.1 |
Laboratori e uffici di Castel Romano | |
Edificio A -Piani | Superficie occupata (mq) |
Uffici e laboratori | |
Piano Terra* | 450 ca. |
II* | |
V* |
STAZIONI REMRAD
STAZIONE | PROVINCIA | REGIONE | ID_STAZIONE | Latitudine | Longitudine | M.s.L.m. | mq shelter |
Bric della Croce | Torino | Piemonte | ITC11 | 45,033 | 7,7319 | 606 | 11.25 |
OGS - Sgonico | Trieste | F.V.G. | ITD44 | 45,709 | 13,763 | 266 | 11.25 |
Monte Cimone | Modena | E. Romagna | ITD54 | 44,194 | 10,7 | 2165 | 11.25 |
Capocaccia | Alghero | Sardegna | ITG25 | 40,567 | 8,1581 | 0 | 11.25 |
Roma - ISPRA | Roma | Lazio | ITE43 | 41,816 | 12,468 | 34 | 11.25 |
Monte Sant'Angelo | Foggia | Puglia | ITF41 | 41,709 | 15,945 | 829 | 11.25 |
Cozzo Xxxxxxx | Siracusa | Sicilia | ITG19 | 36,679 | 15,135 | 15 | 11.25 |
LOCALITA' - CENTRALINE RETE GAMMA - RILEVATORI SU PALI
Abbasanta | Cecina Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | Vergiate |
Accettura | Cittareale | Montevarchi | Villa Potenza |
Agnone | Crotone | Parma | Venezia Lido |
Airola | Cupone | Pavia | Vicenza |
Xxxxxx | Xxxxx | Xxxxxxx | |
Ansedonia | Fagagna | Pescara | |
Aosta | Ferrara | Petacciato Scalo | |
Auronzo di Cadore | Fiuminata | Pian Cansiglio | |
Bagni di Lucca | Gorizia | Pisciotta | |
Barge | La Maddalena | Poggio Moiano | |
Bari | Magliano dei Xxxxx | Xxxxx | |
Borghetto di Vara | Maratea | Ponte in Valtellina | |
Bormio | Marina di Ravenna | Pordenone | |
Brescia | Massa Marittima | Priverno | |
Cagliari | Melfi | Rocchetta Nervina | |
Casacalenda | Messina | Rovereto | |
Casale Monferrato | Merano | San Xxxxxxx | |
Xxxxxxx delle Murge | Milano | Xxxxxxxx | |
Xxxxxx xxx Xxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxxx | |
Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx |