SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Lavori di realizzazione del “Meeting Art Craft Center”: ristrutturazione edile ed impiantistica dei piani terreno, ammezzato, primo, secondo e terzo della sede della Camera di commercio di Pisa
INDICE
CAPO I - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 4
1. DEFINIZIONI 4
2. OGGETTO DELL’APPALTO 4
3. FORMA DI AFFIDAMENTO E AMMONTARE DELL'APPALTO 4
4. CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPOERA 6
5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE E CATEGORIE CONTABILI 6
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE 10
6. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 10
7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 10
8. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 10
CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE 11
9. CONSEGNA DEI LAVORI 11
10. TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 11
11. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGA DEI LAVORI 11
12. CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI 12
13. PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA 12
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA 14
14. ANTICIPAZIONE 14
15. PAGAMENTI IN ACCONTO 14
16. CONTO FINALE E SALDO 14
17. REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE 15
18. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 15
19. VALUTAZIONE DEI LAVORI 15
CAPO V DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 16
20. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 16
21. PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE 17
22. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE PER LE OPERE RELATIVE AGLI IMPIANTI
..................................................................................................................................................... 18
23. NORME GENERALI SULL’ESECUZIONE 18
24. ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI 19
25. RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE 19
26. VARIANTI IN CORSO D’OPERA 19
27. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 20
28. OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 20
29. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE 21
30. CUSTODIA DEL CANTIERE 21
31. SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI 21
CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 22
32. PIANO DI SICUREZZA 22
33. COSTI PER LA SICUREZZA 22
CAPO VII - CAUZIONI E GARANZIE 23
34. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA 23
35. ASSICURAZIONI 23
35.1 COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE 23
35.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) 24
36. DISPOSIZIONE COMUNE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 35 E SEGUENTI 24
CAPO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 25
37. SUBAPPALTO 25
38. RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 25
39. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 26
CAPO IX - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 27
40. ULTIMAZIONE DEI LAVORI 27
41. CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL’IMMOBILE 27
CAPO X NORME FINALI 28
42. CONTROVERSIE 28
43. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 28
44. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 29
45. NORME DI RINVIO 29
46. INDICAZIONI RELATIVE AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 E S.M.I 29
47. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 29
48. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 30
OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI 30
49. FLUSSI FINANZIARI 30
50. ELEZIONE DI DOMICILIO 30
CAPO I - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
1. DEFINIZIONI
Stazione appaltante Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Appaltatore Impresa aggiudicataria, esecutrice dei lavori
Capitolato generale Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n.
145 dal Ministero dei Lavori Pubblici
Capitolato speciale Capitolato speciale d'appalto
Codice Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2007, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE”
Programma esecutivo dei lavori
Documento predisposto dall’Appaltatore, parte integrante del contratto
PSC Piano di sicurezza e coordinamento previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
POS Piano operativo di sicurezza previsto dal X.Xxx. 81/2008 e s.m.i.
Progetto Progetto esecutivo approvato, sulla base del quale è stata espletata la gara
2. OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni consistenti nei lavori di realizzazione del “Meeting Art Craft Center”: ristrutturazione edile ed impiantistica dei piani terreno, ammezzato, primo, secondo e terzo della sede della Camera di commercio di Pisa.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza da parte dell’Appaltatore.
3. FORMA DI AFFIDAMENTO E AMMONTARE DELL'APPALTO
1. I lavori oggetto del presente appalto vengono affidati interamente a corpo. Resta pertanto espressamente pattuito che l’importo contrattuale, al netto del ribasso offerto, rimarrà fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore delle opere prestazioni e somministrazioni consistenti nei lavori di cui all’art. 2, comma 1, nonché delle relative provviste.
2. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, è così suddiviso:
n. | descrizione | ||
A | IMPORTO LAVORI | ||
B | ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso | b.1 | compresi nell'importo lavori di cui alla riga A |
b.2 | come da computo metrico estimativo della sicurezza compreso nel P.S.C. | ||
b.3 | Totale (b.1+b.2) | ||
C | IMPORTO COMPLESSIVO (A+b.2) | ||
D | IMPORTO A BASE DI GARA soggetto a ribasso (C-b.3) |
importo parziale | Importo totale |
€ 1.406.061,90 | |
€ 28.087,23 | |
€ 45.914,62 | |
€ 74.001,85 | |
€ 1.451.976,52 | |
€ 1.377.974,67 |
3. L’importo contrattuale corrisponderà all’importo derivante dall’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario sull’importo a base di gara per i lavori, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non oggetto dell’offerta.
4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, del Regolamento, l’Appaltatore, in sede di offerta, ha presentato una dichiarazione con la quale attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
5. La stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
6. Il presente appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d’arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell’Appaltatore di eseguire e fornire l’opera commessa completa “a perfetta regola d’arte” e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell’opera.
La determinazione del prezzo da parte dell’Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell’esecuzione dell’opera.
7. I prezzi unitari riportati nell’elenco dei prezzi unitari hanno efficacia ai soli fini dell’aggiudicazione e l’importo complessivo dell’offerta resta fisso e invariabile. Allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
8. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dalla Stazione appaltante per le quali il lavoro è stato progettato, a giudizio insindacabile della Direzione lavori.
4. CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPOERA
Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento e dell’allegato «A» al medesimo, i lavori sono classificati come riportato nella seguente tabella:
CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE RICHIESTE PER LA PARTECIPAZIONE
categoria | descrizione e note | quota subappaltabile | manodopera | Importo | incidenza sul totale |
OG 1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | 30% | 55% | € 580.374,56 | 39,9713% |
PREVALENTE | |||||
OS 30 | IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI | 30% | 40% | € 466.139,61 | 32,1038% |
SCORPORABILE | |||||
OS 28 | IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO | 100% | 40% | € 405.462,35 | 27,9249% |
SCORPORABILE | |||||
TOTALE | € 1.451.976,52 | 100,0000% | |||
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | compresi nell'importo lavori | € 28.087,23 | |||
come da computo metrico estimativo della sicurezza compreso nel Piano di sicurezza e coordinamento, afferenti le opere edili | € 45.914,62 | ||||
Totale | € 74.001,85 |
5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE E CATEGORIE CONTABILI
I gruppi di lavorazioni omogenee, di cui all’articolo 43, commi 6 e 8, e all’articolo 184 del Regolamento, sono indicati nella seguente tabella, dove vengono riportati gli importi di progetto dei gruppi di lavorazioni, ottenuti applicando i prezzi dedotti dai prezzari di cui al precedente articolo 1 e le aliquote percentuali relative all’incidenza delle singole lavorazioni sull’importo totale.
Per la valutazione ai fini degli articoli 43, commi 6 e 8, 161, comma 16, e 184 del Regolamento, si farà riferimento agli importi complessivi per i singoli gruppi di lavorazioni omogenee calcolati con i prezzi di contratto.
TABELLA DELLE ALIQUOTE PERCENTUALI DI VALORIZZAZIONE RELATIVE ALLE SINGOLE CATEGORIE DI LAVORI RITENUTE OMOGENEE AI FINI DELLA CONTABILITA’ DEI LAVORI
A | LAVORI - CATEGORIA OG1 | importo parziale lavorazione | importo totale lavorazione omogenea | importo totale categoria | incidenza % |
A.1 | OPERE EDILI | ||||
1 | Opere in economia | € 12.861,00 | 0,89% | ||
2 | Demolizioni - smontaggi - rimozioni - puntellamenti | € 29.445,84 | 2,03% | ||
3 | Trasporti e movimentazioni | € 6.774,15 | 0,47% | ||
4 | Xxxxxxxx e sottofondi | € 1.542,99 | 0,11% | ||
5 | Murature non portante | € 5.339,63 | 0,37% | ||
6 | Coperture | € 1.780,20 | 0,12% | ||
7 | Impermeabilizzazioni | € 11.965,40 | 0,82% | ||
8 | Isolamenti termici | € 849,17 | 0,06% | ||
9 | Controsoffitti - pareti in cartongesso | € 48.073,36 | 3,31% | ||
10 | Intonaci | € 10.792,42 | 0,74% | ||
11 | Pavimentazioni esterne | € 15.226,75 | 1,05% | ||
12 | Pavimentazioni interne | € 31.057,45 | 2,14% | ||
13 | Rivestimenti | € 7.816,93 | 0,54% | ||
14 | Assistenze alla posa in opera | € 2.074,19 | 0,14% | ||
15 | Infissi esterni | € 52.617,22 | 3,62% | ||
16 | Infissi interni | € 110.068,41 | 7,58% | ||
17 | Opere metalliche in ferro, acciaio inox, ecc. | € 19.890,34 | 1,37% | ||
18 | Tinteggiature e verniciature | € 81.757,11 | 5,63% | ||
19 | Opere di completamento e finitura | € 1.362,90 | 0,09% | ||
20 | Servizi igienici - accessori - complementi | € 2.634,68 | 0,18% | ||
21 | Assistenze murarie, impianti e allacc. utenze | € 80.529,80 | 5,55% | ||
TOTALE A.1 | € 534.459,94 | ||||
A.2 | ONERI PER LA SICUREZZA | ||||
1 | Oneri per la sicurezza come da P.S.C. (opere provvisionali, ringhiere, ecc.) | € 45.914,62 | 3,16% | ||
TOTALE A.2 | € 45.914,62 | ||||
TOTALE A - CATEGORIA OG1 | € 580.374,56 | 39,9713% |
B | LAVORI - CATEGORIA OS30 | importo parziale lavorazione | importo totale lavorazione omogenea | importo totale categoria | incidenza % |
B.1 | IMPIANTI ELETTRICI | ||||
1 | Salone ex Xxxxx Xxxxx (piano terreno, ammezzato, primo e scale sud) | € 235.668,15 | 16,23% | ||
2 | Xxxxxx Xxxxx (Piano secondo, piano terzo e scale) | € 151.180,69 | 10,41% | ||
3 | Sala Consiglio | € 29.768,16 | 2,05% | ||
4 | Saloncino | € 23.635,28 | 1,63% | ||
5 | Sistema bus KNX per gestione illuminazione aree uffici e corridoi dell'edificio | € 13.844,00 | 0,95% | ||
6 | Adeguamento scale ovest e pulsanti di sgancio | € 2.960,00 | 0,20% | ||
7 | Lavori in economia | € 9.083,33 | 0,63% | ||
TOTALE B. 1 | € 466.139,61 | ||||
TOTALE B - CATEGORIA OS30 | € 466.139,61 | 32,1038% |
C | LAVORI CATEGORIA OS28 | importo parziale lavorazione | importo totale lavorazione omogenea | importo totale categoria | incidenza % |
C.1 | IMPIANTI MECCANICI SEZIONE A1 - SALA POLIFUNZIONALE | ||||
1 | Impianto di condizionamento | € 104.975,92 | 7,23% | ||
2 | Regolazione quadri e linee elettriche | € 6.840,14 | 0,47% | ||
3 | Opere accessorie | € 574,44 | 0,04% | ||
4 | Opere aggiuntive | € 7.853,88 | 0,54% | ||
TOTAE C.1 | € 120.244,38 | ||||
C.2 | IMPIANTI MECCANICI SEZIONE A2 – SALONCINO DA 50 POSTI PIANO PRIMO | ||||
1 | Impianto di condizionamento | € 28.189,69 | 1,94% | ||
2 | Regolazione quadri e linee elettriche | € 2.957,03 | 0,20% | ||
TOTAE C.2 | € 31.146,72 | ||||
C.3 | IMPIANTI MECCANICI SEZIONE A3 - SALA CONSIGLIO DA 28 POSTI PIANO PRIMO | ||||
1 | Impianto di condizionamento | € 22.584,50 | 1,56% | ||
2 | Regolazione quadri e linee elettriche | € 2.714,60 | 0,19% | ||
TOTALE C.3 | € 25.299,10 |
C.4 | IMPIANTI MECCANICI SEZIONE C4 - SALONE CONVEGNI PIANO SECONDO | ||||
1 | Zona soppalco - cabine di traduzione | € 82.389,75 | 5,67% | ||
2 | Regolazione quadri e linee elettriche | € 6.840,14 | 0,47% | ||
3 | Opere aggiuntive | € 191,48 | 0,01% | ||
TOTALE C.4 | € 89.421,37 | ||||
C.5 | IMPIANTI MECCANICI SEZIONE A5 - CENTRALE TERMICA | ||||
1 | Impianto di riscaldamento e condizionamento | € 139.350,77 | 9,60% | ||
TOTALE C.5 | € 139.350,77 | ||||
TOTALE C - CATEGORIA OS28 | € 405.462,35 | 27,9249% |
A+B+C | IMPORTO TOTALE | € 1.451.976,52 | 100,00% |
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
6. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’articolo 137 del Regolamento, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: a ) capitolato generale;
b ) capitolato speciale d’appalto B – specifiche tecniche; c ) elaborati grafici progettuali;
d ) elenco prezzi unitari;
e ) piano di sicurezza e coordinamento;
f ) cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori redatto dall’Appaltatore; g ) polizze di garanzie.
2. In caso di contrasto nella documentazione sopra elencata, l’Appaltatore dovrà dare esecuzione al contratto secondo l’interpretazione operata dalla Stazione appaltante e, in ogni caso, secondo criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
8. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell’opera così come già dichiarata in sede di partecipazione alla gara d’appalto e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua esecuzione “a perfetta regola d’arte” e della sua funzionalità.
CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE
9. CONSEGNA DEI LAVORI
1. La consegna dei lavori deve avvenire dopo la sottoscrizione del contratto, con le modalità di cui agli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento, salvi i casi previsti dall’art. 11, comma 9, del Codice, e deve essere attestata da apposito verbale.
2. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
3. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
4. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere a successive consegne parziali dei lavori da attestarsi mediante verbali di consegna parziale, quando la natura o l'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità dell‘immobile. In caso di urgenza, l'Appaltatore inizia i lavori per le sole opere già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
5. In caso di consegna parziale l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell’articolo 158 del Regolamento.
6. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.
10. TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per considerare ultimati tutti i lavori oggetto dell’appalto è fissato in 245 (duecentoquarantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, o dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale.
2. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma lavori di cui all'articolo 12.
3. Le parti convengono che l'Appaltatore eseguirà i lavori secondo le modalità costruttive di cui al Progetto, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma redatto dalla Stazione appaltante che costituisce parte integrante del contratto.
4. L’Appaltatore ha l’obbligo di predisporre un proprio programma esecutivo dei lavori, il cui rispetto sarà monitorato e verificato a cura dell'Ufficio Direzione lavori e del Responsabile del procedimento nei tempi e modi che gli stessi stabiliranno.
5. Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a lavorazioni che non alterino la tempistica generale prevista nel programma esecutivo dei lavori, non determinano alcuna dilazione dei tempi previsti per l’ultimazione dei lavori stessi.
11. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGA DEI LAVORI
1. La sospensione dei lavori è disciplinata dagli articoli 158, 159 e 160 del Regolamento.
2. Nel caso di sospensione, o di sospensioni se più d’una, che superino i limiti di tempo previsti dall'articolo 159, comma 4, del Regolamento, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza riconoscimento di alcuna indennità. Ove la Stazione appaltante si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, per la sospensione dei lavori, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
3. L'Appaltatore, che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne, con domanda motivata, la proroga, ai sensi dell’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento.
4. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il cronoprogramma e della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) l’adempimento alle prescrizioni o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore lavori o dagli organi di vigilanza in materia di sicurezza o sanitaria, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione dei lavori;
d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove, di sondaggi o analisi ovvero per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal presente Contratto;
e) le eventuali vertenze tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, incaricati ovvero tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
12. CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
1. I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e facente parte integrante del Progetto.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 43, comma 10, del Regolamento, l’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, ha l’obbligo di redigere un programma esecutivo. Nella redazione di tale programma esecutivo, l’Appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo della Stazione appaltante. Il programma esecutivo sarà redatto in piena autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e modalità operative dall’Appaltatore, e terrà conto della necessità di garantire per tutta la durata dei lavori, l’operatività degli uffici.
3. In particolare, il Programma esecutivo dei lavori deve essere impostato secondo le tipologie di Gant e di Pert, in modo che risultino chiaramente evidenti le risorse umane e tecnologiche adottate, le quantità di lavoro eseguite ed il tempo necessario per ogni lavoro. Devono essere posti in evidenza: l’inizio dei lavori, l’avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere. L’Appaltatore deve consegnare il programma esecutivo alla Direzione dei lavori prima dell’inizio dei lavori. La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di modificare il programma esecutivo per esigenze della Stazione appaltante senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o sollevare eccezioni o pretendere speciali compensi. Il programma esecutivo è sottoposto all’approvazione della Direzione dei lavori. L’Appaltatore prende in carico le osservazioni entro 7 giorni, ritrasmettendo il programma esecutivo alla Direzione dei lavori. In caso di ritardo, l’Appaltatore è sanzionato come previsto dall’articolo 13 del presente documento.
4. Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura dell’Appaltatore provvedere all'integrazione e/o all’aggiornamento del suddetto Programma, che verrà poi sottoposto alla Direzione lavori per l’accettazione.
5. Con cadenza mensile a partire dalla data di inizio dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione lavori l’aggiornamento del Programma con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.
6. Il programma esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dalla Direzione lavori, mediante semplice ordine di servizio, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell’Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, e senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.
13. PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA
1. L’Appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma della Stazione appaltante, nonché il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 12 da lui stesso predisposto.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari all’1°/oo (unopermille) dell’importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo.
3. Sono soggetti a penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, anche i seguenti eventi:
a) ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 9, comma 3;
b) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
c) mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione lavori per il ripristino dei lavori non accettabili o danneggiati;
d) mancato rispetto anche di una delle clausole contrattuali.
4. La penale di cui al comma 3, lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c), è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati;
5. Le penali di cui al comma 3 saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.
7. L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali verrà tempestivamente comunicato dal Direttore dei lavori al Responsabile del procedimento.
8. Ogni penale irrogata dal Responsabile del procedimento sarà annotata dal Direttore dei lavori nel registro di contabilità.
9. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare penali di importo superiore a detta percentuale, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 145 del Regolamento e 136 del Codice.
10. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
11. Non è prevista l’erogazione di alcun premio di accelerazione di cui all’articolo 145 del Regolamento.
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA
14. ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell’art. 26-ter della legge 98/2013, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento.
15. PAGAMENTI IN ACCONTO
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (SAL), redatti dalla Direzione dei lavori, su richiesta dell’Appaltatore, ogni qualvolta i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi dei costi per la sicurezza, raggiungano il 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, accertato dal Direttore dei lavori in contraddittorio con l’Appaltatore.
2. Il credito maturato di cui al punto precedente comprende la quota parte dei costi della sicurezza approvati dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del punto 4.1.6 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. e così come evidenziato dal successivo articolo 19.
3. Tutto il suddetto credito maturato dall’Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto all’applicazione della ritenuta di legge dello 0,50% prevista dall’articolo 4 del Regolamento.
4. Il certificato di pagamento ed il relativo mandato di pagamento verranno emessi nei tempi disciplinati dall'articolo 143 del Regolamento.
5. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pisa della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non imputabili all’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
7. Dopo la constatazione dell’ultimazione delle opere verrà pagata l'ultima rata d'acconto, fino al raggiungimento del 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, con l’applicazione delle ritenute di garanzia.
8. Ogni certificato di pagamento emesso dal Responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.
9. L'importo liquidato in sede di SAL è imputato al capitale e quindi soggetto ad I.V.A.
16. CONTO FINALE E SALDO
1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori, ai sensi dell’articolo 200 del Regolamento entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione.
2. La Stazione appaltante sottoporrà il conto finale all’Appaltatore per la sottoscrizione, da effettuarsi entro trenta giorni, come previsto dall’articolo 201 del Regolamento.
3. Il pagamento della rata di saldo, di importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La rata di saldo comprende anche lo svincolo delle ritenute pari allo 0,5%.
4. Per il pagamento del saldo trovano applicazione le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del paragrafo 15.
5. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal Regolamento. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
6. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della garanzia di cui al punto 3.
17. REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE
E’ ammessa la revisione prezzi nei limiti, condizioni e modalità indicate dall’articolo 133 del Codice.
18. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ vietata la cessione del contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 117 del Codice.
19. VALUTAZIONE DEI LAVORI
1. La valutazione dei lavori - a corpo - è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta alle condizioni stabilite dal Capitolato speciale e dai documenti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero, pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo, non siano rilevabili dagli elaborati grafici.
3. Inoltre nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.
4. La contabilizzazione dei lavori a corpo, come previsto dall’articolo 184 del Regolamento, è effettuata applicando, all’importo netto di aggiudicazione dei lavori a corpo, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella delle lavorazioni omogenee inserita al paragrafo 5 del presente Contratto, per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ad insindacabile valutazione della Direzione dei lavori. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi relativi alla quota di lavori a corpo sarà aggiunto, in relazione ai lavori eseguiti alla data, il relativo importo dei costi per l’attuazione dei piani di sicurezza approvati dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
CAPO V DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
20. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, del Regolamento, fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Contratto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:
a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
i) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
j) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
k) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
l) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del Codice;
m) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
2. La Direzione lavori o l'organo di collaudo dispongono, con i criteri e le modalità prescritte dall'articolo 167 del Regolamento, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini dell'esecuzione dei lavori, riservandosi, altresì, la facoltà di disporre ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore:
a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici.
b) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.
4. Ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori d’appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione lavori;
5. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:
a) la fornitura, posa e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
b) l’allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di cancelleria;
c) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
d) le spese per il progetto esecutivo del ponteggio redatto da professionista abilitato;
e) la redazione del PIMUS.
6. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate, in relazione all’esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
7. L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il direttore di cantiere, che deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell’Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate sia dal Direttore dei lavori che dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione;
8. Il direttore di cantiere è l’unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.
9. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Per le società di capitali di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 187/91, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. 187/91.
10. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore:
a) le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati, composizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, ecc.;
b) la consegna, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, degli “as-built” su copia cartacea e su supporto informatico.
11. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.
12. L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a insindacabile richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
13. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e le spese per le denunce agli organi competenti dell’impianto di messa a terra e dell’impianto di protezione scariche atmosferiche.
14. Spetta all’Appaltatore l’installazione, entro 5 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, di apposito cartellone delle dimensioni previste dalla Direzione lavori, la cui bozza dovrà essere sottoposta ad approvazione della stessa, che riporti come minimo:
− la denominazione ed il logo della Stazione appaltante e dell’Appaltatore;
− l’oggetto dell’appalto;
− le generalità del progettista, del direttore dei lavori, dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e del direttore del cantiere;
− i nominativi di tutte le eventuali imprese subappaltatrici, affidatarie dei noli a caldo e dei contratti similari;
− di quanto altro sarà richiesto dalla Direzione lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
L’Appaltatore provvederà, altresì, all’aggiornamento costante dei dati per l’informativa al pubblico dell’andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i cartelli sempre leggibili ed in buono stato di conservazione.
15. E’ fatto divieto per l’Appaltatore affiggere qualsiasi cartello o altro mezzo pubblicitario in corrispondenza dei ponteggi allestiti per i lavori, compresi quelli riferiti allo stesso Appaltatore e/o alle altre imprese esecutrici.
21. PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto contemplato dal presente Contratto e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi alle previsioni contrattuali e alle disposizioni che verranno impartite dalla direzione dei lavori nel corso dei lavori.
2. L’Appaltatore è obbligato ad osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ASL, ecc.), nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi
energetici.
3. Relativamente all’impianto elettrico, l'Appaltatore, dovrà rilasciare, a lavori ultimati, dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilità, che le opere sono state eseguite in conformità alle norme vigenti in materia (D.M. 37/08).
4. In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo verbale di ultimazione e troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 13.
5. Gli apprestamenti provvisionali dovranno essere realizzati con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica.
22. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE PER LE OPERE RELATIVE AGLI IMPIANTI
1. Oltre alla consegna degli “as-built”, di cui al precedente articolo 20, punto 10.b), l’Appaltatore è tenuto alla consegna, entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori, dei manuali e dei libretti di istruzione relativi agli impianti installati.
La documentazione richiesta dovrà essere fornita alla Stazione appaltante su supporto informatico e in copia cartacea. E’ compresa la formazione e l’istruzione del personale addetto.
2. L'Appaltatore dovrà provvedere a dotarsi a completo suo carico di tutti gli attrezzi e di ogni altro mezzo d'opera occorrente:
- per l'installazione dell'impianto;
- per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto.
E’ compreso lo sgombero di tutti i materiali di risulta relativi ai lavori effettuati.
3. Tutte le apparecchiature devono essere fornite in opera complete degli accessori necessari per il loro corretto funzionamento e il relativo onere si intende compreso nel prezzo delle apparecchiature stesse.
4. Tutti i materiali dovranno essere corredati di marchio CE e di attestato di conformità alla direttiva CEE relativa.
5. Se richiesta, dovrà essere fornita la campionatura dei materiali.
6. L’Appaltatore dovrà procedere, a sua cura e spese, all’esecuzione delle prove di ogni singola parte dell’impianto, da realizzarsi secondo normativa tecnica, in presenza della Direzione lavori e con rilascio di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette. Risulta compresa la taratura ed il collaudo degli impianti effettuata con impiego di tecnici e/o personale specializzato e dei relativi strumenti di misura e taratura.
7. L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera.
8. L’Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse.
9. L'Appaltatore è tenuto inoltre a:
- consegnare il programma di manutenzione riguardante le principali apparecchiature fornite, compresi i libretti con le istruzioni d'uso;
- consegnare il verbale delle verifiche iniziali eseguite sull’impianto elettrico secondo le prescrizioni delle norme CEI 64-8, parte 6, e CEI 64-14;
- rilasciare la prescritta dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel pieno rispetto della regola d'arte, completa degli allegati obbligatori, redatta con le modalità specificate dal D.M. 37/08 e secondo l'apposito modello ministeriale.
10. La consegna della documentazione sopra elencata è condizione essenziale per il rilascio del certificato di collaudo.
23. NORME GENERALI SULL’ESECUZIONE
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni oggetto del presente contratto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente negli elaborati progettuali.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina vigente in materia.
24. ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI
1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato speciale ed essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell’articolo 164 del Regolamento.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 del Capitolato generale, i controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione appaltante.
3. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
25. RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure - comprese le opere provvisionali - e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
2. Come previsto dall’articolo 18 del Capitolato generale, l’Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il Direttore dei lavori accerta non eseguite a regola d’arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che l’Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei lavori, lo stesso non procederà all’inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.
3. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. Per tutto il periodo intercorrente fra l’esecuzione ed il collaudo provvisorio e salve le maggiori responsabilità sancite dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi.
5. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed, in ogni caso, sotto pena d’esecuzione d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione lavori.
26. VARIANTI IN CORSO D’OPERA
1. Eventuali varianti in corso d’opera saranno ammesse nei casi previsti dall’articolo 132 del Codice solo se approvate dalla Stazione appaltante.
2. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla Direzione dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore alle percentuali, indicate nell’articolo 132 del Codice, delle categorie di lavori dell’appalto al netto del ribasso offerto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.
3. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
4. Le parti richiamano espressamente quanto stabilito dagli articoli 134, 135 e 136 del Regolamento e dagli articoli 10 e 12 del Capitolato generale.
5. Non si applica l’articolo 162 del Regolamento.
27. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
1. Qualora la Stazione appaltante richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al Codice, al Regolamento e al Capitolato generale, le stesse verranno valutate con riferimento all’elenco dei prezzi unitari facente parte del Progetto e dei listini prezzi di cui all’articolo 1, in vigore alla data di formulazione dell’offerta.
2. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati con riferimento ai listini prezzi di cui al precedente articolo 1, in vigore alla data di formulazione dell’offerta, ovvero, in mancanza delle lavorazioni in detto prezzario, ad altri listini ufficiali, con l’applicazione del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara per l’importo a corpo.
3. In mancanza, si procederà alla formazione di nuovi prezzi da determinare ragguagliandoli, ove possibile, con quelli di lavorazioni analoghe previste in contratto. Nel caso in cui sia impossibile utilizzare tale criterio, i nuovi prezzi dovranno essere ricavati mediante nuove analisi desunte utilizzando, per quanto possibile, i costi unitari contenuti nei predetti listini di cui al precedente articolo 1, ovvero i prezzi elementari della mano d’opera, materiali, noli e trasporti in vigore alla data dell’offerta.
4. Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso che risulterà a seguito dell’offerta dell’Appaltatore.
28. OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.
In particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
c) l'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
d) l’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
e) l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l’obbligo di comunicare alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, o dell’impiego dei lavoratori nel cantiere, l’elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc.
2. L’Appaltatore si obbliga altresì all’osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
La Stazione appaltante dispone il pagamento agli enti competenti di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti stessi, a scomputo delle ritenute suddette, qualora tali enti ne facciano esplicita richiesta nelle forme di legge.
3. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.
4. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Xxxxx Xxxxx) assicurativi ed infortunistici, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione in merito all’assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall’Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
5. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall’articolo 5 del Regolamento.
29. DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
1. Ai sensi del dell’articolo 36 bis, comma 3, del D.L. 223/2006 e s.m.i. e dell’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i datori di lavoro di tutte le imprese esecutrici operanti in cantiere sono obbligati a munire il proprio personale presente di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
2. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività in cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Tutti i lavoratori presenti in cantiere sono obbligati a esporre sempre ed in maniera chiaramente visibile detta tessera di riconoscimento.
3. Qualora l’Appaltatore subappaltasse parte dell’opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l’obbligo descritto al comma precedente.
4. Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare, attestante che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore.
5. Il documento di identificazione dovrà essere sempre esposto dall’addetto ai lavori.
6. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all’Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all’atto del controllo al Direttore dei lavori entro il giorno successivo.
30. CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
31. SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI
1. Ai sensi dell’articolo 165 del Regolamento sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto.
2. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di una adeguata copertura assicurativa.
3. In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia alla Direzione dei lavori, a pena di decadenza, immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.
4. I danni saranno accertati in contraddittorio dalla Direzione dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.
5. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.
6. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’articolo 166 del Regolamento.
8. La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall’Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.
CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
32. PIANO DI SICUREZZA
1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante la seguente documentazione:
a) il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e redatto in conformità alle disposizioni di cui al punto 3.2 dell’Allegato XV del decreto legislativo stesso.
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza.
c) La redazione del P.O.S. compete anche a tutti i subappaltatori.
2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.
3. La mancata consegna dei piani di cui al comma 1, lettere a) e c), del presente articolo, comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto eventualmente stipulato senza gli stessi è nullo.
4. Il Datore di lavoro dell’impresa affidataria ha l’obbligo di verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
5. Il piano di sicurezza e coordinamento sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.
6. L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.
33. COSTI PER LA SICUREZZA
1. L’Appaltatore ha dichiarato per iscritto, in fase di presentazione di offerta, di accettare la quantificazione degli oneri per la sicurezza contenuta nella Stima dei costi per la sicurezza, fatta dal Coordinatore per la progettazione.
2. In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni di cui all’articolo 19 del presente documento.
3. Per la redazione di varianti suppletive di lavori si procederà in base alle indicazioni di cui al punto 4.1.5 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
CAPO VII - CAUZIONI E GARANZIE
34. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
1. All'Appaltatore è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La fidejussione, a scelta dell’appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 385/93 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con durata non inferiore alla durata prevista dall’articolo 123 del Regolamento.
3. La cauzione definitiva di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l’avanzamento lavori, ed al collaudo provvisorio sulla base dei criteri previsti dall’articolo 113 del Codice e dall'articolo 235 del Regolamento.
4. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
5. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale.
6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto; la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.
7. La Stazione appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
8. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, la Stazione appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
9. In caso di inadempienze dell’Appaltatore per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in canti ere, la Stazione appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
35. ASSICURAZIONI
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di stipulare le coperture assicurative descritte nei successivi articoli. A tale fine si precisa, preliminarmente, che:
1. la Stazione appaltante potrà acquisire direttamente le coperture assicurative previste nel presente articolo in ogni caso di mancata o non conforme stipula di una o più delle medesime da parte dell’Appaltatore; in tal caso, il relativo costo verrà addebitato all’Appaltatore stesso in occasione del primo pagamento;
2. i rischi non coperti dalle assicurazioni descritte nel presente articolo, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell’Appaltatore.
35.1 COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice e dell’articolo 125 del Regolamento, grava sull’Appaltatore l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione. In particolare, la polizza riguarda:
a. copertura assicurativa per danni di esecuzione (Sezione A dello Schema tipo 2.3 del D.M. 123/2004): la copertura tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione che causino danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione
dei lavori, e riguarda:
- Partita 1: Opere, massimale pari all’importo di contratto;
- Partita 2: Opere preesistenti, massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00);
- Partita 3: Demolizione e sgombero, massimale pari all’importo del contratto;
b. copertura assicurativa per garanzia di manutenzione: la copertura tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La durata della copertura è pari a 24 mesi;
c. copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (Sezione B dello Schema tipo 2.3 del D.M. 123/2004): la copertura tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi cagionati a terzi durante l’esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00).
La suddetta polizza dovrà inoltre prevedere:
d. copertura assicurativa da tutti i rischi cagionati da eventi di forza maggiore e atti di terzi;
e. copertura da tutti i rischi cagionati da errori di progetto e calcolo
35.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
1. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di stipulare una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi del D.P.R. 1124 del 30/06/1965 e s.m.i., del X.Xxx. 38 del 23/02/2000 e s.m.i. e del Codice Civile.
2. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con il limite di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.
3. Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere, oltre all’Appaltatore, la Stazione appaltante, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti, la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell’opera.
4. La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura.
5. La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino alla data del certificato di collaudo provvisorio e comunque fino alla consegna dell’opera.
36. DISPOSIZIONE COMUNE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 35 E SEGUENTI
1. Nel caso in cui l’esecutore dei lavori sia soggetto diverso dall’Appaltatore aggiudicatario, ai fini dell’articolo 35 e seguenti del presente documento, saranno ritenute valide le polizze R.C.T./R.C.O. - purché conformi ai requisiti indicati ai punti che precedono - di cui l’esecutore dei lavori stesso sia contraente.
2. In tal caso dovrà risultare da apposita dichiarazione l’impegno dell’Appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alle predette polizze in caso d’inadempimento del contraente per annullamento delle stesse, mancato pagamento del premio e mancata regolazione del premio.
3. Nel caso di costituzione di soggetto consortile (articolo 93 del Regolamento), le polizze R.C.T./R.C.O. di ogni consorziato dovranno risultare espressamente valide anche per l’attività esercitata in forma consortile.
CAPO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
37. SUBAPPALTO
1. Le lavorazioni sono subappaltabili a imprese qualificate in base al Regolamento, nei limiti stabiliti dall’articolo 118 del Codice ed alle condizioni previste dalla normativa.
2. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) l’Appaltatore abbia indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare, nell’ambito delle categorie indicate nella tabella di cui all’articolo 4 del presente Contratto; l'omissione delle predette indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato;
b) l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’Appaltatore al quale è affidato il subappalto;
c) l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice;
d) non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
3. L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a) l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; deve altresì corrispondere gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione appaltante, sentiti il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della predetta corresponsione. L’Appaltatore è solidalmente responsabile col subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese.
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131 del Codice.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
5. Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 170, comma 2, del Regolamento.
6. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello stesso.
38. RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 646/82.
39. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
La Stazione Appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del Codice.
CAPO IX - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
40. ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata dall'Appaltatore - per iscritto - al Direttore dei lavori, che procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'impresa.
2. Effettuate le constatazioni di cui sopra, il Direttore dei lavori redigerà, con le modalità dell'articolo 199 del Regolamento, l'apposito certificato di ultimazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21, commi 1, 3, 4 e 5, del presente documento, trova diretta applicazione quanto sancito all’articolo 199 del Regolamento: nel caso in cui il Direttore dei lavori accerti la mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità marginali e non incidenti sull’uso e funzionalità dell’opera, questi può assegnare, nel certificato di ultimazione, un termine non superiore a sessanta giorni per il loro completamento.
4. Qualora i suddetti lavori non vengano eseguiti nel termine assegnato, il certificato di ultimazione perde qualsiasi efficacia ed il Direttore dei lavori redige un nuovo certificato attestante l’avvenuta ultimazione.
41. CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL’IMMOBILE
1. Ai sensi dell’articolo 141 del Codice e dell’articolo 219 del Regolamento, il collaudo deve essere ultimato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla Direzione dei lavori con apposito certificato di cui all’articolo 199 del Regolamento.
2. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio della Stazione appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell’articolo 230 del Regolamento.
6. Per il collaudo valgono le norme dell’articolo 141 del Codice e del Titolo X, parte II, del Regolamento.
7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all’articolo 224 del Regolamento, é a totale carico dell’Appaltatore l’esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.
8. Durante l’esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto nel Progetto.
9. Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall’esecuzione e dall’ultimazione delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all’articolo 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell’Appaltatore se l’opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l’integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.
CAPO X NORME FINALI
42. CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Pisa.
43. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
1. La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto, secondo le modalità previste dall’articolo 136 del Codice.
2. La Stazione appaltante ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse:
a) l’Appaltatore sia dichiarato fallito o sia sottoposto a qualsiasi altra procedura concorsuale;
b) violazione delle previsioni di cui all'articolo 37 del presente Contratto in materia di subappalto;
c) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, del presente Contratto e nei casi di sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 158 del Regolamento;
d) grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli 10 e 12 del presente Contratto, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, qui richiamato nella sua totalità;
e) violazioni in numero pari a tre degli eventi sanzionati dal precedente articolo 13, comma 3;
f) mancata osservanza degli obblighi contrattuali o di regolarità contributiva, ovvero il mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
g) mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall’articolo 35 del presente Contratto.
h) mancata consegna dei piani di cui all’articolo 32, comma 1, o gravi o ripetute violazioni degli stessi;
i) frode nell’esecuzione dei lavori;
j) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
k) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera;
l) inosservanza degli obblighi di riservatezza;
m) violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi, ai sensi legge 136/2010 e s.m.i.;
n) violazione degli obblighi comportamentali di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di commercio di Pisa ed al D.P.R. n. 62/2013.
3. La Stazione appaltante ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d’urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 2.
4. L’Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il xxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.
5. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione per grave inadempimento del medesimo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 140 del Codice, di interpellare progressivamente i soggetti risultanti dalla graduatoria di cui alla presente procedura, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
6. A seguito di risoluzione del contratto, qualora non si avvalga della facoltà di cui al comma 5, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione d'ufficio, in danno dell’Appaltatore.
I lavori oggetto dell’esecuzione in danno dell’Appaltatore saranno quelli che risultano dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori facenti parte del contratto, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo.
7. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, saranno posti a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici:
a) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
b) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
c) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante a causa della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
d) gli eventuali maggiori oneri sopportati dalla Stazione appaltante a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere alla Stazione appaltante stessa effettuata dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto.
44. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
1. Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento, quali in particolare:
a ) le spese contrattuali previste dal Capitolato generale;
b ) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c ) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori oggetto dell'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.
4. Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.
45. NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Contratto, si rinvia alle prescrizioni del Codice, del Regolamento, del Capitolato generale e delle altre disposizioni vigenti in materia.
46. INDICAZIONI RELATIVE AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 E S.M.I
1. I dati forniti da parte dell’Appaltatore vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e dell’esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. I trattamenti avverranno a cura della Stazione appaltante con l’utilizzo di supporti sia cartacei che informatici.
3. All’Appaltatore sono riconosciuti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., tra cui in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla Camera di commercio di Pisa.
47. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.
2. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte del personale addetto al servizio degli obblighi di riservatezza anzidetti.
3. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la
partecipazione dell’impresa stessa a gare e appalti.
4. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal X.Xxx. 196/2003 e s.m.i.
5. La Stazione appaltante, titolare del trattamento dei dati, nomina l’Appaltatore responsabile esterno del trattamento dei dati, ai fini dell’espletamento del servizio oggetto del presente contratto.
48. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i..
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Pisa - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. I pagamenti saranno effettuati, in conformità a quanto stabilito dalla legge 136/2010 e s.m.i., a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dall’Appaltatore che si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto dedicato, oltre alle generalità ed al codice fiscale del soggetto delegato ad operare su di esso.
49. OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il subappaltatore/subcontraente dell’Appaltatore, nell’ambito del contratto sottoscritto con la Stazione Appaltante ed ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.:
1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della citata legge;
2. si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. si impegna ad inviare copia del contratto alla Stazione Appaltante.
50. ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio:
− La Stazione appaltante in Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 0 - 00000 Xxxx;
− l’Appaltatore in:………………….................................................
La Stazione appaltante
……………………………………………… L’Appaltatore
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L'Appaltatore dichiara di avere preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di commercio di Pisa, disponibile sul sito internet dell'ente, nonché del codice generale di cui al D.P.R. n. 62/2013 e si impegna a rispettare gli obblighi comportamentali previsti, nonché a mettere a disposizione tale codice a tutti i soggetti che, in concreto, svolgono attività in favore dell'ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. La violazione degli obblighi comportamentali costituirà causa di risoluzione o decadenza dal rapporto contrattuale in corso con la Camera.
L’Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell’articolo 1341 – 2° comma, e dell’articolo 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel testo Capitolato stesso.
In particolare l’Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato speciale d’appalto:
art. 3 (forma di affidamento e ammontare dell’appalto) – art. 6 (documenti facenti parte integrante del contratto) – art. 7 (interpretazione del contratto) - art. 11 (sospensione e ripresa dei lavori – proroga dei lavori) – art. 12 (cronoprogramma e programma esecutivo dei lavori) – art. 13 (penali in caso di ritardo e/o inadempienza) – art. 17 (revisione prezzi e compensazioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione) – art. 18 (cessione del contratto e cessione dei crediti) – art. 20 (oneri e obblighi a carico dell'appaltatore) – art. 21 (prescrizioni, oneri ed obblighi particolari a carico dell’appaltatore) – art. 22 (oneri ed obblighi particolari a carico dell’appaltatore per le opere relative agli impianti elettrici) – art. 24 (accettazione ed impiego di materiali e componenti) – art. 25 (responsabilità e obblighi dell’appaltatore per difetti di costruzione) – art. 26 (varianti in corso d’opera) – art. 27 (prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi) – art. 28 (osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro) – art. 34 (garanzia fideiussoria o cauzione definitiva) – art. 35 (assicurazioni) – art. 38 (responsabilità in materia di subappalto) – art. 40 (ultimazione dei lavori) – art. 41 (certificato di collaudo e decorrenza del termine di prescrizione per rovina e difetti dell’immobile) – art. 42 (controversie) – art. 43 (risoluzione del contratto – esecuzione d’ufficio dei lavori) – art. 44 (spese contrattuali, imposte e tasse) – art. 45 (norme di rinvio).
L’Appaltatore
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