Azienda Reale Incendio All Risks
Azienda Reale Incendio All Risks
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER
LA TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI
Il presente Set Informativo, composto da:
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
• Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Xxxxx), deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AZIENDA REALE - All Risks
Mod. 5435/AR INC Ed. 04/2021
CONTATTI UTILI
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ASSISTENZA - BLUE ASSISTANCE – 24 ore - 7 giorni su 7 | 800 092 092 |
SERVIZI CLIENTI - BUONGIORNO REALE – lun - sab 8-20 | 800 320 320 |
SERVIZIO ARAGTEL – lun - gio 9-13 / 14-17 – ven: 9-13 | 000 000 000 |
AREA RISERVATA
Dopo la sottoscrizione, all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx è possibile accedere all’Area Riservata al Contraente (c.d. home insurance), per consultare e gestire telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere la liquidazione di un sinistro o la modifica dei propri dati personali).
È possibile consultare tale Area anche tramite l’App Reale Mobile. L’accesso è gratuito previa la registrazione.
INTRODUZIONE
È un’assicurazione che copre da molti tipi di eventi dannosi riguardanti la proprietà e la conduzione dell’attività aziendale.
Protegge le risorse dell’impresa in caso di danni ai fabbricati, ai macchinari, alle attrezzature, alle materie prime, ai prodotti finiti, anche se provocati da terremoto o alluvione, o in caso di furto.
Assicura per la Responsabilità Civile verso Terzi in conseguenza dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività, anche quando relativi a difetto dei prodotti o a danno all’ambiente, nonché per la Responsabilità Civile verso pre- statori di lavoro.
Garantisce le spese che si devono sostenere per l’assistenza di un legale e fornisce servizi di assistenza in caso di emergenze che possono verificarsi nell’ambito dell’attività.
Controlla i box di consultazione che troverai all’interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salien- ti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.
Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l’applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all’origine degli esempi stessi.
INDICE
GLOSSARIO 7
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 21
1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO 21
2 DURATA DELLA COPERTURA 22
3 DISDETTA E RECESSO 22
4 INFORMAZIONI SUL PREMIO 24
5 ALTRE INFORMAZIONI 26
SEZIONE INCENDIO 28
6 CHE COSA POSSO ASSICURARE 28
7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 38
8 CHE COSA NON È ASSICURATO 40
9 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 43
10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 47
SEZIONE ELETTRONICA 54
11 CHE COSA POSSO ASSICURARE 54
12 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 58
13 CHE COSA NON È ASSICURATO 59
14 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 61
15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 62
SEZIONE CATASTROFALI 67
16 CHE COSA POSSO ASSICURARE 67
17 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 69
18 CHE COSA NON È ASSICURATO 71
19 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 72
20 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 73
INDICE
SEZIONE DANNI INDIRETTI 80
21 CHE COSA POSSO ASSICURARE 80
22 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 84
23 CHE COSA NON È ASSICURATO 85
24 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E FRANCHIGIE 87
25 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 90
SEZIONE FURTO 94
26 CHE COSA POSSO ASSICURARE 94
27 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 98
28 CHE COSA NON È ASSICURATO 100
29 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI E SCOPERTI 101
30 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 103
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 108
31 CHE COSA POSSO ASSICURARE 108
32 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 117
33 CHE COSA NON È ASSICURATO 118
34 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 120
35 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 122
SEZIONE RC PRODOTTI 123
36 CHE COSA POSSO ASSICURARE 123
37 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 128
38 CHE COSA NON È ASSICURATO 129
39 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI 130
40 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 132
INDICE
SEZIONE TUTELA AMBIENTALE 133
41 CHE COSA POSSO ASSICURARE 133
42 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 134
43 CHE COSA NON È ASSICURATO 136
44 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 137
SEZIONE TUTELA LEGALE 139
45 CHE COSA POSSO ASSICURARE 139
46 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 146
47 CHE COSA NON È ASSICURATO 148
48 TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI 149
49 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 149
SEZIONE ASSISTENZA 152
50 CHE COSA POSSO ASSICURARE 152
51 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 157
52 CHE COSA NON È ASSICURATO 158
53 TABELLA RIASSUNTIVA DEI LIMITI 159
54 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 160
LEGENDA
CHE COSA POSSO ASSICURARE
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate nel modulo di polizza.
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO
Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l’ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all’interno del quale alcune garanzie non operano.
CHE COSA NON È ASSICURATO
Qui trovi le informazioni su quali persone o su quali beni non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.
TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzie.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell’indennizzo.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all’inizio del contratto e nel corso della sua durata.
DURATA DELLA COPERTURA
Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.
DISDETTA E RECESSO
In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.
INFORMAZIONI SUL PREMIO
Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.
ALTRE INFORMAZIONI
Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione “Norme comuni a tutte le garanzie” non indicate nei capitoli precedenti.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.
GLOSSARIO
I termini, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
ACQUE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Le acque superficiali, sotterranee, costiere e territoriali.
AGENTI INQUINANTI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Sostanze, preparati, organismi o microrganismi in grado di causare un deterioramento delle risorse naturali e costituire un rischio per la salute umana e l’ambiente.
ALLAGAMENTO
Afflusso di acqua piovana e quanto da essa trasportato in un luogo normalmente asciutto.
ANNUALITÀ ASSICURATIVA
Il periodo compreso tra la data di effetto dell’assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza an- nuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’assicurazione.
Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore a un anno, si intende la durata del contratto.
APPALTATORE/SUBAPPALTATORE
La persona, compreso il prestatore d’opera, o l’impresa a cui l’Assicurato cede direttamente l’esecuzione di una parte dell’attività o ne autorizza l’esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
L’insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro anche interconnessi in rete, preposti all’elaborazione dei dati relativi all’attività svolta dall’As- sicurato, conduttori esterni, fax, telefoni e centralino telefonico, impianti d’allarme, videosorveglianza e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio esclusivo di singole macchi- ne, personal computer e mini elaboratori.
Rientrano nella presente definizione le apparecchiature elettroniche con caratteristiche di impiego mobile utilizzate esclusivamente nell’ubicazione.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE ALL’ESTERNO DELL’UBICAZIONE (valida solo per la Se-
zione Elettronica)
Apparecchiature elettroniche ad uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all’aperto e in luogo diverso dall’ubicazione.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Resta inteso che:
• il soggetto coincidente con l’Assicurato può variare a seconda delle Sezioni e delle garanzie previste dalla polizza;
• l’Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
ASSICURAZIONE
Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.
ASSISTENZA
Le prestazioni di immediato aiuto che Reale Mutua si impegna a fornire all’Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall’assicurazione.
ATTIVITÀ
L’attività di impresa dichiarata dal Contraente e riportata sul modulo di polizza.
ATTIVITÀ PRESSO TERZI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Le attività assicurate indicate sul modulo di polizza che l’Assicurato svolge presso terzi e al di fuori di eventuali siti assicurati.
AZIENDA
Complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività. In questa definizione è compreso quanto rientra nelle definizioni deposito e industria.
BENI ASSICURATI
I beni oggetto della presente assicurazione e che sono indicati sul modulo di polizza.
BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI
– archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
– modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.
BENI DELL’ASSICURATO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Beni mobili e immobili di proprietà dell’Assicurato necessari per lo svolgimento dell’attività.
BENI INATTIVI
Si intendono macchinari, apparecchiature elettroniche, beni assicurabili a condizioni speciali fuori uso o non più utilizza- bili per l’uso corrente oppure che, nel corso dell’annualità assicurativa, non siano stati utilizzati per un periodo superiore a 180 giorni anche non continuativi e che non abbiano contribuito alla determinazione dei ricavi di vendita, salvo non si tratti di beni che vengono utilizzati in processi produttivi di carattere stagionale.
CARICO E SCARICO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Per “carico” si intendono le operazioni di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per “scarico” le operazioni inverse.
CENTRALE OPERATIVA
Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte di Reale Group. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
CLAIMS MADE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Il regime temporale di una garanzia che vincola l’operatività della garanzia al pervenimento all’Assicurato di un reclamo o pretesa durante la vigenza della copertura.
COMUNICAZIONE
Lettera raccomandata AR, Posta Elettronica Certificata (PEC), Telefax.
CONDIZIONI ORIGINARIE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Le condizioni delle risorse naturali e dei servizi delle risorse naturali esistenti prima che si sia verificato il danno all’ambiente.
CONDUTTORI ESTERNI
Cavi di collegamento, anche collocati nei muri o nei pavimenti del fabbricato, tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.
CONSUMATORE FINALE (valida solo per la Sezione RC Prodotti)
Il consumatore del prodotto finito.
CONTENUTO (valida solo per la Sezione Furto)
Tutto ciò che rientra nella definizione di: macchinario, merci, beni assicurati a condizioni speciali, impianti per la produ- zione di energie rinnovabili.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
CONTRAVVENZIONE
Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, l’arresto o l’ammenda.
COSE
Gli oggetti materiali e gli animali.
XXXXX XXXXXXXXX
Danni derivanti all’Assicurato:
• dall’impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un sinistro;
• da esborsi o spese impreviste in conseguenza di un sinistro.
DANNO ALL’AMBIENTE
Il deterioramento delle risorse naturali da cui si origina notifica o ordinanza da parte degli enti preposti o da cui insorge l’obbligo di autodenuncia ai sensi dell’Art. 304, con riferimento alla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D. Lgs. 152/2006.
DANNO LIQUIDABILE
Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
DANNO MATERIALE E DIRETTO (valida solo per la Sezione RC Prodotti)
La morte, le lesioni personali, l’alterazione fisica che pregiudica il valore economico o l’utilizzabilità di un bene materiale, riconducibili causalmente e in via immediata al prodotto indicato sul modulo di polizza.
DATA DI COSTITUZIONE
È la data, indicata sul modulo di polizza, nella quale il notaio ha raccolto le firme sull’atto costitutivo; essa corrisponde quasi sempre alla data di fondazione; oppure, più raramente e soprattutto se avvenuta indietro nel tempo, può fare ri- ferimento alla prima data di creazione dell’impresa, anche in forma societaria differente iscritta sul Registro Ditte prima che in Camera di Commercio.
DATI PERSONALI
Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferi- mento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all’attività dell’Assicurato.
DATI INFORMATICI
Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell’Assicurato a mezzo di programmi, memo- rizzate su disco fisso o su supporti, sempreché relativi all’attività dell’Assicurato. Il software non rientra nella presente definizione.
DATI E RELATIVI SUPPORTI
Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell’Assicurato a mezzo di programmi memoriz- zati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabili da apparecchiature elettroniche.
DELITTO
Violazione di una norma penale per la quale la legge prevede, come pena, la reclusione o la multa.
DEPOSITO
In base all’attività assicurata si intende:
• Esercizio commerciale (a titolo esemplificativo e non esaustivo anche nella forma di supermercato o centro commerciale);
• Stabilimento destinato allo stoccaggio di merci.
DIARIA (valida solo per la Sezione Xxxxx Xxxxxxxxx)
Somma giornaliera di indennizzo stabilita in base alla dichiarazione resa dal Contraente/Assicurato, derivante dal rap- porto fra la quota di fatturato e il numero dei giorni lavorativi annui effettivi dichiarato.
DIPENDENTI
I lavoratori alle dipendenze del Contraente in base ad un contratto di lavoro (anche se a termine) e risultanti a libro paga, i lavoratori parasubordinati e i prestatori di lavoro assunti in base alle norme di cui al D.Lgs. 10/9/2003, n. 276, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni.
DIPENDENZE
I magazzini, gli uffici, i centri elaborazione dati, le abitazioni, le attività di carattere sociale e aziendale, le rimesse ed of- ficine di manutenzione, i laboratori di ricerca, prova, controllo e collaudo, le centrali termiche, le cabine di trasformazione energia elettrica, le sale compressori e i reparti trattamento acque.
ESPLODENTI
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
• a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
• per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’Art. 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A.
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESTORSIONE
Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l’Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l’Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori; la violenza o la minac- cia possono iniziare anche fuori dai locali descritti sul modulo di polizza, ma la consegna dei beni e valori devono essere posti in atto all’interno dei locali descritti sul modulo di polizza.
EUROPA
Italia, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, gli altri stati dell’Unione Europea, nonché Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx- xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx e Svizzera.
EVENTO NATURALE ESTREMO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Evento determinato da fattori naturali non antropici quali:
• xxxxx, alluvione, frana, xxxxxxxx, vento, e in genere gli eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale,
• gli eventi eccezionali atmosferici per i quali siano stati superati i dati climatici di progetto previsti dalle norme tecniche.
FABBRICATO
La costruzione edile o il complesso di costruzioni edili o la porzione di una costruzione edile, ove si svolge l’attività. Il fabbricato comprende tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi e lastre ancorate al fabbricato ed opere di fondazione o interrate, compresa la rete fognaria, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o manute- xxxx a seguito di disposizioni di enti pubblici, celle frigorifere, ove parti integranti e/o costituenti il fabbricato, eventuali dipendenze, tendostrutture, tensostrutture, nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, antincendio, di allarme e segnalazione, videosorveglianza, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condiziona- mento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, antenne.
In caso di polizza riguardante una porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni. Non rientra nella definizione di fabbricato quanto indicato nella definizione di impianti per la produzione di energie rinnovabili nonché ogni altro tipo di impianti per la produzione di energie rinnovabili.
FABBRICATO COLLABENTE
Costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici o la cui concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edi- lizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
FATTURATO
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell’impresa indicati per competenza al netto di resi, sconti e abbuoni commerciali, nonché delle imposte connesse con la vendita (Art. 2425 bis Codice Civile), come da voce A1) del bilancio secondo IV direttiva CEE.
FENOMENO ELETTRICO
Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
FISSI E INFISSI
Manufatti per la chiusura dei vani, gronde e pluviali e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura e/o protezione.
FRANCHIGIA
Somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell’Assicurato e che viene dedotta dall’ammontare del danno liquidabile.
Per la Sezione Xxxxx Xxxxxxxxx si intende la parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra o in giorni, che rimane a carico dell’Assicurato riportata sul modulo di polizza.
La franchigia è “frontale” quando si applica a tutte le garanzie di una Sezione, secondo le modalità indicate sul modulo di polizza.
Esempio di applicazione della franchigia
• Franchigia = € 100
• Danno = € 750
• Danno indennizzato all’Assicurato = € 650
FURTO
L’impossessarsi di beni e valori altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
FURTO CON DESTREZZA
Sottrazione di valori con speciale abilità personale in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone pre- senti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano su valori che siano indosso al derubato o a portata di mano, eludendo l’attenzione e la vigilanza dell’interessato.
IMPERMEABILIZZAZIONE/IMPERMEABILIZZATO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Trattamento diretto a conferire impermeabilità a un materiale o a una struttura attraverso l'applicazione di uno strato di materiale impermeabile atto a impedire la percolazione di sostanze di vario tipo e in particolare di agenti inquinanti.
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI
• Impianto fotovoltaico
Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia e relativi sistemi di allarme.
• Impianto solare termico
Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazio- ne, linee di distribuzione dell’acqua sino all’unione con l’impianto idrico del fabbricato.
IMPLOSIONE
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.
INCENDIO
Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
INCOMBUSTIBILI
Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esoter- mica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno (Decreto del Ministero dell’Interno del 26.6.1984).
INDENNIZZO
La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.
INDUSTRIA
Stabilimento per la lavorazione e/o trasformazione fisico-tecnica di materie prime o semilavorati o merci.
INFIAMMABILI
Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:
• gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
• sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili.
INONDAZIONE, ALLUVIONE
Xxxxxxxxxxx d’acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali.
INTERRATO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Elemento – serbatoio, vasca o tubazione – il cui accesso ad una o più pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile parte della superficie esterna.
INTERVENTI DI EMERGENZA (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Si intendono le misure urgenti e temporanee prese per reagire a un evento che ha determinato una minaccia imminente di danno all’ambiente, al fine di impedirne o minimizzarne le possibili conseguenze; tali misure comprendono la messa in sicurezza d’emergenza.
INTERVENTI DI RIPRISTINO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Si intende l’insieme degli interventi di:
• ripristino primario e riqualificazione ambientale su terreno, acque, specie e habitat naturali protetti,
• ripristino compensativo e complementare su acque, specie e habitat naturali protetti.
LASTRE
Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (escluse le parti elet- triche) e relative intelaiature e supporti. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
Non rientrano nella presente definizione lastre oggetto di commercializzazione (anche se componenti di altri prodotti) e gli schermi di telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet e di apparecchiature elettroniche.
LIMITE DI INDENNIZZO
L’importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro.
Per alcune Sezioni e/o garanzie il limite si intende per sinistro e per annualità assicurativa.
Esempio di applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo
Limite di indennizzo = € 1.500 insieme a scoperto = 10% con il minimo di € 100;
• danno 1 = € 750; danno indennizzato = € 650 (750 – scoperto minimo di € 100 = € 650) poiché rimane a carico dell’Assicurato lo scoperto minimo di € 100; non opera il limite di indennizzo
• danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all’Assicurato = € 1.500 poiché opera dapprima lo scoperto del 10% (2.500 – 10% = € 2.250) e successivamente il limite di indennizzo (€ 1.500).
LOSS OCCURRENCE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Il regime di efficacia temporale di una garanzia in virtù del quale la garanzia opera per i fatti accaduti durante la vigenza del contratto.
MACCHINARIO
Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., attrezzatura e arredamento industriale e civile dei depositi coesistenti e delle dipendenze; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, impianti non compresi nella definizione di fabbricato - serbatoi, silos metallici e relative tubazioni.
Sono compresi:
• effetti personali, dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda;
• oggetti pregiati;
• preziosi non costituenti merci o parti di macchinario o attrezzatura;
• valori;
• le migliorie apportate dall’Assicurato al fabbricato qualora non di proprietà;
• le insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido.
Non rientrano nella presente definizione: beni assicurabili a condizione speciale, apparecchiature elettroniche, e quanto indicato nella definizione di impianti per la produzione di energie rinnovabili nonché ogni altro tipo di impianti per la produzione di energie rinnovabili.
MALATTIA
Ogni alterazione obiettivamente riscontrabile dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
MALWARE
Un qualsiasi software creato allo scopo di cancellare, modificare, bloccare o carpire dati informatici, danneggiare o in- terrompere reti o sistemi informatici, aggirare sistemi o dispositivi di sicurezza di una rete informatica. A titolo esempli- ficativo rientrano nella definizione di malware: virus, trojan horses, keystroke loggers, spyware, adware, worms e logic bombs.
MASSIMALE
La somma, indicata sul modulo di polizza, fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.
MERCI
Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’azienda, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, im- ballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, esplodenti, infiammabili e merci speciali nei quantitativi tollerati o quelli dichiarati in eccedenza sul modulo di polizza. Si considerano merci:
• il macchinario solo se costituisce oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;
• i preziosi solo se costituiscono oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione e metalli preziosi utilizzati per l’attività;
• le apparecchiature elettroniche solo se costituiscono oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;
• i veicoli.
MERCI SPECIALI
• Celluloide (grezza ed oggetti di);
• espansite di sughero;
• schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa;
• materie plastiche espanse o alveolari;
• imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili.
Non rientrano nella presente definizione le merci entrate nella composizione del prodotto finito, confezionato e/o imballato.
MEZZI DI CUSTODIA
Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.
MEZZI DI MOVIMENTAZIONE
Ogni mezzo meccanico o elettrico di proprietà o in uso all’Assicurato, manovrato dall’uomo o automatizzato, e adibito al trasporto o spostamento di persone, animali o cose.
MINACCIA IMMINENTE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Si intende il pericolo concreto e attuale che stia per verificarsi uno specifico danno all’ambiente.
MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. 5255 INC).
MOVIMENTAZIONE
Serie di movimenti per dirigere un mezzo di movimentazione per fornirgli la direzione o posizione voluta. Si intendono comprese le operazioni di carico e scarico manuali.
OGGETTI PREGIATI
Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo.
PARTI
Il Contraente e Reale Mutua.
PERDITA TEMPORANEA (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
I danni derivanti dalla temporanea indisponibilità, totale o parziale, di acque, specie e habitat naturali protetti e/o dei servizi da queste svolti come previsti dalla Parte VI del D. Lgs. 152/2006.
PERDITE PECUNIARIE
Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.
PERIODO DI INDENNIZZO (valida solo per la Sezione Xxxxx Xxxxxxxxx)
Periodo:
• necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati, danneggiati o distrutti;
• durante il quale i risultati dell’azienda risentono delle conseguenze del sinistro stesso. Esso ha inizio al momento del sinistro, e ha come durata massima:
• centottanta giorni per la Perdita di quota di fatturato;
• centottanta giorni per la Diaria;
• novanta giorni per la garanzia Maggiori costi Incendio;
• sessanta giorni per la garanzia Maggiori costi Elettronica;
e non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della polizza avvenute posteriormente alla data del sinistro.
PERIODO DI VIGENZA DELLA POLIZZA (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Il periodo di operatività della polizza decorrente dalla data di inizio della copertura fino a quello della sua cessazione per come risultante sul modulo di polizza.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano l’assicurazione.
PORTAVALORI
Persona incaricata del trasporto di valori (Assicurato, suoi familiari o dipendenti) che non abbia minorazioni fisiche che la rendano inadatta al servizio di portavalori e sia in età compresa fra i 18 e i 75 anni.
PRESTATORI DI LAVORO
Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato/Contraente si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell’esercizio dell’attivi- tà e delle quali debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile. A titolo esemplificativo rientrano fra i prestatori di lavoro: il titolare dell’azienda, i familiari, i dipendenti, gli apprendisti, i lavoratori temporanei, i tirocinanti, gli stagisti, i lavoratori con contratto di somministrazione ed i lavoratori parasubordinati, i collaboratori a progetto. Non rientrano in questa definizione gli appaltatori, i subappaltatori e i lavoratori autonomi non parasubordinati.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per la copertura assicurativa di cui alla polizza.
PREZIOSI
Gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni assicurati, risponde degli indennizzi sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all’applicazione della regola proporzionale.
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Il principio sancito dal Trattato CE in base al quale gli obblighi previsti dalla normativa ambientale si attuano anche in caso di pericolo, anche solo potenziale, per la salute umana e per l’ambiente.
PROCEDIMENTO PENALE
Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.
PRODOTTI FINITI (valida solo per la Sezione RC Prodotti)
Prodotti, nei quali i prodotti descritti in polizza sono entrati a far parte quali componenti, destinati al consumatore finale
o al distributore, non suscettibili di ulteriore immissione nel ciclo produttivo o non utilizzati nella produzione di altri beni.
PRODUTTORE
Il soggetto così definito all’Art. 3 del D.P.R. 24/05/88 n. 224 e successive modificazioni.
PRODUTTORE FINALE (valida solo per la Sezione RC Prodotti)
Produttore di prodotti finiti.
PROGRAMMI IN LICENZA D’USO
Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore e che l’Assi- curato utilizza in base ad un contratto con il fornitore.
PROVE DI TENUTA (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Prove non distruttive e non a pressione effettuate sugli elementi interrati, eseguite a cura di professionisti/società spe- cializzate in accordo a metodologie internazionalmente riconosciute ed in grado di riconoscere perdite superiori a 0.5 l/h.
QUOTA DI FATTURATO (valido solo per la Sezione Xxxxx Xxxxxxxxx)
Fatturato al netto dei costi, per materie prime e servizi, sostenuti per realizzare il fatturato stesso.
RAPINA
Sottrazione di beni e valori mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. Alla rapina è equipa- rato lo scippo.
REATO
Violazione di norme penali. A seconda della pena prevista, il reato si distingue in delitto o contravvenzione.
REGOLA PROPORZIONALE
Nelle assicurazioni a valore intero, la somma assicurata per ciascuna partita di beni assicurati indicata sul modulo di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi. Come previsto dall’Art.1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l’indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
RETRIBUZIONI
• Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute, comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura, ad operai ed impiegati, quadri e dirigenti.
• Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati regolarmente acquisiti in base alle norme di legge.
• Le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.
Relativamente alle società cooperative, è compreso anche quanto dovuto per le prestazioni degli associati.
RICOVERO
Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery, documentato da cartella clinica.
RIPRISTINO PRIMARIO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambien- tale, volto, a seguito di un danno all’ambiente:
• alle acque, alle specie e habitat naturali protetti, al ritorno alle condizioni originarie;
• al terreno, all’eliminazione, alla riduzione, al confinamento temporaneo o definitivo degli agenti inquinanti, in modo che non costituiscano più minaccia per la salute umana e per l’ambiente; tali interventi comprendono anche la bonifi- ca, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente.
RIPRISTINO COMPENSATIVO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Relativamente alle acque e alle specie e habitat naturali protetti, ogni intervento imposto dagli enti per compensare, la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali, dalla data del verificarsi del danno fino a quando il ripristino primario non abbia prodotto un effetto completo.
RIPRISTINO COMPLEMENTARE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Relativamente alle acque e alle specie e habitat naturali protetti, ogni intervento imposto dagli enti per compensare il mancato ripristino completo delle risorse naturali danneggiate e/o dei servizi delle risorse naturali danneggiati.
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambien- tale, a completamento del ripristino primario, volto a restituire all’area la sua fruibilità.
RISCHI ASSICURATI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Quei siti assicurati o attività presso terzi per le quali è fornita copertura così come indicati in polizza.
RISORSE NATURALI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Le risorse naturali comprendono:
• le specie e habitat naturali protetti,
• le acque,
• il terreno,
• l’aria.
SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO
Parte dell’ammontare del danno che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio.
SERVIZI DELLE RISORSE NATURALI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o della collettività.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Per la Sezione RC Prodotti la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione.
Per la garanzia Xxxxxx Prodotti diretto il verificarsi di una delle circostanze che rendono necessario l’avvio di un’operazione di ritiro dei prodotti descritti sul modulo polizza.
Per la garanzia Xxxxxx Prodotti indiretto la richiesta di risarcimento presentata all’Assicurato per le spese per il ritiro dal mercato di prodotti finiti.
Per la Sezione Tutela Ambientale, l’evento dal quale deriva il danno all’ambiente o la sua minaccia imminente.
Per la Sezione Tutela Legale, il caso assicurato e cioè il verificarsi di casi di controversia per la quale è prestata l’assicurazione.
SINISTRO IN SERIE
Una pluralità di richieste di risarcimento originate dal medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in più anni. La data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione.
Relativamente alla garanzia “Tampering” è considerato “sinistro in serie” una pluralità di sinistri:
• originati dalla medesima contaminazione intenzionale o dolosa;
• effettuati o rivendicati dalla stessa persona o gruppo di persone che agiscano in associazione fra loro;
anche se manifestatisi in più prodotti o più anni o consistenti in una serie di contaminazioni intenzionali o dolose (reali o presunte).
SITI ASSICURATI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Le ubicazioni, sottoposte al controllo dell’Assicurato, nelle quali si svolge l’attività.
SOFTWARE
Sistemi operativi ed applicazioni, codici e programmi con i quali i dati informatici sono elettronicamente raccolti, tra- smessi, elaborati, archiviati o ricevuti. Non rientrano nella presente definizione i dati informatici.
SOLAIO
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
SOMMA ASSICURATA
Valore, quale libera determinazione del Contraente, indicato sul modulo di polizza in base al quale è sottoscritta la
polizza.
SOSTANZE PERICOLOSE (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Sostanze classificate come pericolose in base al Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008) e successive modi- ficazioni e integrazioni.
SPECIE E HABITAT NATURALI PROTETTI (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
Le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
SPESE DI GIUSTIZIA
Spese del processo o processuali che:
• in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (Art. 535 del Codice di Procedura Penale);
• in un giudizio civile invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.
SPESE DI RITIRO DIRETTO (valida solo per la Sezione RC Prodotti)
Le spese sostenute dall’Assicurato per il ritiro dal mercato, da lui effettuato, dei prodotti indicati sul modulo di polizza, dopo la consegna a terzi, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile allo stesso Assicurato.
SPESE DI RITIRO INDIRETTO (valida solo per la Sezione RC Prodotti)
Quanto l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le spese sostenute dal produttore finale per il ritiro dal mercato dei prodotti finiti dopo la consegna a terzi.
SPESE SUPPLEMENTARI (valida solo per la Sezione Danni indiretti)
Somme ragionevolmente sostenute, comprovate da idonea documentazione, al solo scopo di evitare o contenere la per- dita della quota di fatturato in seguito a sinistro indennizzabile dalla presente polizza.
STRUTTURA SANITARIA
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, poliambulatorio medico, centro diagnostico, cen- tro di fisiokinesiterapia e riabilitazione, regolarmente autorizzati. Non sono considerate strutture sanitarie gli stabilimen- ti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.
TENDOSTRUTTURE
Strutture aventi uno scheletro portante indipendente, anche se ancorato al fabbricato, con telo di copertura e tampona- mento di forma piana e non fondamentale ai fini del calcolo o della stabilità della struttura.
TENSOSTRUTTURE
Sistemi strutturali i cui elementi risultano prevalentemente sollecitati a sforzi di trazione.
TERREMOTO
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
TERRENO (valida solo per la Sezione Tutela Ambientale)
La parte insatura del suolo, ovvero quella non a contatto con le acque sotterranee.
TERRORISMO
Qualsiasi atto, ivi compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sè o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
TETTO
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
TRANSAZIONE
Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l’insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.
UBICAZIONE
Indicazione toponomastica del luogo ove si trovano i beni assicurati individuata sul modulo di polizza (industria o de- posito) comprese le aree pertinenziali e/o comuni e/o in uso anche se di proprietà di terzi, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.
VALORE A NUOVO
Il valore a nuovo prevede l’indennizzo della spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene senza tenere conto del degrado, rendimento economico ed uso, escluso qualsiasi riferimento al valore d’affezione o arti- stico o scientifico e gli oneri fiscali se detraibili.
VALORE ALLO STATO D’USO
Il valore allo stato d’uso è il valore a nuovo depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.
VALORE COMMERCIALE
Il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione o rivalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.
VALORE INTERO
Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati. Tale forma è soggetta all’ap- plicazione della regola proporzionale.
VALORE NOMINALE
L’importo indicato sui valori.
VALORI
Denaro in valuta italiana ed estera, banconote e monete in xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
VEICOLI
Autovetture, motocicli, ciclomotori, ed altri mezzi a motore in genere oggetto dell’attività ricoverati presso l’azienda in vendita e/o per lavori di riparazione, manutenzione e/o trasformazione, sia iscritti al P.R.A sia ancora da immatricolare, sia nuovi sia usati.
VEICOLI ALL’APERTO
Veicoli posti all’aperto e/o sotto fabbricato aperto ai lati o tettoia nell’area recintata dell’ubicazione.
VETRO STRATIFICATO ANTICRIMINE E/O ANTIVANDALISMO
Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effrazione, sfondamento, rottura ai sensi delle norme UNI EN 356:2002 (ex UNI 9186) e successive modificazioni e/o integrazioni.
VIAGGIO
Qualsiasi spostamento o soggiorno dell’Assicurato, effettuato per conto dell’azienda Contraente.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Norme valide per tutte le garanzie prestate dall’assicurazione
1. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valu- tazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l’indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua:
• è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile;
• rinuncia al relativo diritto di recesso.
Se la diminuzione del rischio comporta una diminuzione del premio al di sotto della soglia del premio minimo, qualora previsto, questo sarà comunque dovuto sia per l’annualità assicurativa in corso che per quelle successive.
Nel caso di aggravamento del rischio il Contraente deve dare comunicazione a Reale Mutua. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, e la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
1.3 BUONA FEDE
A parziale deroga degli Artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza, le dichiarazioni del Contraente, le tolleranze. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all’atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli Artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto all’indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l’Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.
Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
2. DURATA DELLA COPERTURA
2.1 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
In parziale deroga di quanto stabilito al secondo comma dell’Art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.
2.2 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
Qualora nella casella “Tacito Rinnovo” sul modulo di polizza sia riportata l’indicazione “SI’”, in mancanza di disdetta, me- diante comunicazione da spedirsi almeno trenta giorni prima della scadenza, l’assicurazione, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza.
Qualora la durata dell’assicurazione sia inferiore ad un anno o qualora nella casella “tacito rinnovo” sul modulo di polizza sia riportata l’indicazione “NO”, l’assicurazione si intenderà cessata alla scadenza indicata sul modulo di polizza senza necessità di formalità alcuna.
3. DISDETTA E RECESSO
3.1 DISDETTA DELL’ASSICURAZIONE
Qualora nella casella “Tacito Rinnovo” del modulo di polizza sia riportata l’indicazione “SI”, è facoltà delle Parti disdire l’assicurazione mediante comunicazione spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assicurazione.
3.2 RECESSO ANTICIPATO DALL’ASSICURAZIONE
In caso di durata poliennale dell’assicurazione è facoltà delle Parti recedere annualmente dall’assicurazione mediante
comunicazione, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria.
Relativamente alle garanzie Eventi socio-politici, Terrorismo, Inondazione, Alluvione, Terremoto e Responsabilità Civile Prodotti U.S.A., Canada e Messico è prevista la possibilità per Reale Mutua di recedere nei termini previsti nelle garanzie medesime.
3.3 RECESSO DALL’ASSICURAZIONE PER SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo,
Reale Mutua e il Contraente, qualora rivesta la qualifica di “consumatore” ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Con-
sumo), possono recedere dall’assicurazione, con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso da parte di Reale Mutua, quest’ultima rimborsa al Contraente, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione della polizza, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la polizza risultasse vincolata ed ove detto vincolo preveda la possibilità di recedere dalla copertura, Reale Mutua ne darà comunicazione al soggetto vincolante.
3.4 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
- PREMIO UNICO
Qualora l’assicurazione rivesta le seguenti caratteristiche:
• sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
• il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l’intera durata contrattuale; nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento:
a) Reale Mutua restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato, al netto delle imposte e delle spese ammi- nistrative per l’emissione del contratto, relativa al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;
b) in alternativa al precedente punto a), Reale Mutua su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicu- rativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all’assicurazione le necessarie modifiche in relazione all’individuazione del nuovo beneficiario designato.
Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento e se il Contraente sceglie di recedere contestualmente dall’assicurazione, l’importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di de- correnza e la data di estinzione o di trasferimento, è ottenuto moltiplicando l’importo del premio, al netto di imposte, per un rapporto avente:
• al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell’assicurazione e la data di sca- denza della stessa;
• al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione. Pertanto la parte di premio da rimborsare è determinata come illustrato nella seguente formula:
n
Rimborso estinzione totale = P (n-t)
nella quale:
• P = premio, al netto di imposte, relativo all’intera durata della copertura assicurativa
• n = durata, in giorni, della copertura assicurativa
• t = tempo trascorso, in giorni, dall’inizio della copertura assicurativa fino all’estinzione o al trasferimento del finanziamento
Esempio:
• P: € 1.000
• n: 3650 giorni (pari a 10 anni)
• decorrenza del contratto: 10/01/2017
• data estinzione anticipata: 10/01/2024
• t: 2555 giorni (pari a 7 anni)
• Rimborso estinzione totale: € 300
300 = 1000 x (3650-2555)
3650
4. INFORMAZIONI SUL PREMIO
4.1 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO
Se è stato concordato il pagamento del premio in forma frazionata, le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.
4.2 DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANTICIPATO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio della Sezione Responsabilità Civile dovuto per ciascuna annualità assicurativa è stabilito in base ai parametri variabili di fatturato emesso e di retribuzioni erogate dall’Assicurato come risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento della sottoscrizione della polizza e che il Contraente dichiara sul modulo di polizza.
Il premio della Sezione RC Prodotti dovuto per ciascuna annualità assicurativa è stabilito in base al parametro variabile del fatturato emesso dall’Assicurato come risultante dall’ultimo bilancio approvato al momento della sottoscrizione della polizza e che il Contraente dichiara sul modulo di polizza. Per questa Sezione il fatturato è suddiviso, in relazione alle garanzie prestate, tra “Fatturato del mondo intero esclusi U.S.A., Canada, Messico” e “Fatturato U.S.A., Canada, Messico”.
Il premio delle Sezioni anzidette è soggetto a regolazione annua in base alle variazioni di detti parametri intervenute nel corso dell’annualità assicurativa.
A tale fine, entro il sessantesimo giorno successivo ad ogni scadenza annuale il Contraente deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l’ammontare consuntivo del fatturato emesso e delle retribuzioni erogate risultanti dall’ultimo bilancio approvato a tale data.
Sulla base di questi nuovi dati sarà individuato, per l’annualità assicurativa conclusasi, il conguaglio di premio che il
Contraente dovrà versare, o il rimborso a cui avrà diritto. A tal fine:
• per la Sezione Responsabilità Civile il conguaglio o il rimborso sarà determinato in base alle percentuali indicate nella tabella riportata sul modulo di polizza e con le modalità di calcolo ivi descritte;
• per la Sezione RC Prodotti il conguaglio o il rimborso sarà determinato applicando al premio convenuto in polizza per questa Sezione (rispettivamente per le garanzie relative a “mondo intero esclusi U.S.A., Canada, Messico” e “U.S.A., Canada, Messico”) una percentuale pari alla percentuale di incremento, o decremento, riscontrata nel fatturato dell’ul- timo bilancio approvato rispetto all’importo di fatturato indicato sul modulo di polizza al momento della sottoscrizio- ne del presente contratto.
Il rimborso del premio convenuto in polizza per le garanzie “mondo intero esclusi U.S.A., Canada, Messico” e “U.S.A., Canada, Messico” non potrà superare il 25%, anche in caso di decremento superiore del fatturato.
I premi da considerare per le garanzie relative a “mondo intero esclusi U.S.A., Canada, Messico” sono quelli della Se- zione ad eccezione dei premi delle condizioni facoltative “D - Estensione U.S.A., Canada, Messico” ed “E - Garanzia per venditori e distributori in U.S.A., Canada, Messico (Vendor's liability )”.
I premi da considerare per le garanzie relative a “U.S.A., Canada, Messico” sono quelli delle condizioni facoltative “D - Estensione U.S.A., Canada, Messico” ed “E - Garanzia per venditori e distributori in U.S.A., Canada, Messico (Vendor's liability)”.
L’eventuale conguaglio di premio deve essere corrisposto dal Contraente a Reale Mutua entro 30 giorni dalla data di pre- sentazione della relativa appendice di regolazione del premio redatta da Reale Mutua. Negli stessi termini deve essere effettuato l’eventuale rimborso da Reale Mutua al Contraente.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la trasmissione dei dati anzidetti (fatturato e retribuzioni) Reale Mutua si riserva di utilizzare tali dati ricavandoli da banche dati pubbliche.
Su questi elementi provvederà ad inviare una comunicazione con il conteggio dell’eventuale conguaglio/rimborso fis- sando un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, per il pagamento o per l’indicazione dei diversi dati in possesso del Contraente.
In caso di comunicazione di dati diversi verrà riconteggiato e comunicato l’eventuale conguaglio/rimborso da pagarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice di regolazione del premio redatta da Reale Mutua. In assenza di riscontri, il premio versato per le rate successive verrà considerato in conto o a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento del conguaglio e la copertura delle sezioni anzidette per le quali è prevista la regolazione premio, resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per Reale Mutua di agire giudizialmente e di dichiarare, tra- mite comunicazione, la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui non sia dovuto alcun conguaglio/rimborso non sarò inviata alcuna comunicazione.
Per le annualità assicurative terminate, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Reale Mutua, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce il mancato adeguamento.
Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risulti calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti di indennizzo e nei limiti dei massimali, ridotti in ugual misura.
4.3 ONERI FISCALI
Il premio è comprensivo di imposte.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
4.4 CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE
(operante qualora venga indicato “SI” nella corrispondente casella del modulo di polizza)
Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall’ISTAT. Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l’indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto. Le Parti potranno rinunciare all’applicazione della presente clausola mediante comu- nicazione da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio, sempreché siano state pagate almeno tre annualità. In caso di rinuncia all’indicizzazione la polizza continua ad essere in vigore con il premio, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell’annualità in corso.
Qualora l’incremento annuo dell’anzidetto indice dei prezzi risulti inferiore al 2% il premio, i valori e i limiti delle prestazio- ni, escluse le franchigie, verranno comunque aumentati del 2%.
5. ALTRE INFORMAZIONI
5.1 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
5.2 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI
II Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile.
5.3 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI - VERIFICHE E CONTROLLI
Reale Mutua ha il diritto di visitare i beni assicurati e di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o con- trolli sullo stato dei luoghi di lavoro, sulle documentazioni inerenti gli elementi variabili per il calcolo del premio.
Il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di consentire a Reale Mutua il libero accesso ai luoghi di lavoro e di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
5.4 ATTIVITÀ SVOLTA NELL’AZIENDA
L’attività - effettuata sia per conto proprio che di terzi - è quella indicata sul modulo di polizza.
A Per l’attività di industria
L’assicurazione opera per il completo ciclo di lavorazione comprese le eventuali attività preliminari, complementari e accessorie. I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, sono quelli che la tecnica inerente l’attività svolta insegna e consiglia di usare o che l’Assicurato ritiene di adottare, escluso l’impiego di energia nucleare.
B Per l’attività di deposito
L’assicurazione opera per le seguenti operazioni a titolo esemplificativo:
• misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento, imballaggio senza fabbricazione di imballaggi e spedizione;
• cernita, calibratura e pulitura, purché effettuate manualmente con macchine non azionate da motore;
• manutenzione e riparazione dell’attrezzatura e degli impianti del deposito;
• conservazione, trattamento, disinfezione e disinfestazione di merci;
• taglio e sagomatura della merce, purché effettuate in modo saltuario e accessorio;
• relativamente alla sola attività di Concessionaria, sono ammesse la manutenzione e la riparazione dei veicoli.
5.5 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
5.6 RINUNCIA ALLA RIVALSA
Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall’Articolo 1916 del Codice Civile verso:
• le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
• le società controllanti, controllate e collegate;
• i clienti e i fornitori,
• coloro che siano Soci di Reale Mutua al momento del sinistro.
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
5.7 CESSIONE O ALIENAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE
Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell’attività, oppure di fusione o scissione di questa, è facoltà di
Reale Mutua decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui Reale Mutua ne è venuta a
conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l’assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni la garanzia è automaticamente risolta e Reale Mutua provvederà al rimborso della parte di premio, al netto delle imposte e delle spese di emissione, relativa al periodo di rischio non corso.
SEZIONE INCENDIO
Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza e solo in rela- zione ai beni assicurati e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate.
Resta ferma l’efficacia del punto 8 “Che cosa non è assicurato”.
In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella Sezione, salvo se diversamen- te precisato in polizza.
6. CHE COSA POSSO ASSICURARE
6.1 RISCHIO ASSICURATO
A. Reale Mutua indennizza:
1) tutti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, presso la o le ubicazioni, da qualsiasi evento, a prescindere dalla causa, fatta eccezione per le esclusioni e/o delimitazioni previste dalla polizza.
2) a seguito di un evento non escluso dalla presente polizza che abbia cagionato un danno materiale e diretto ai beni assicurati oppure a beni posti nell’ambito di 100 m. da essi, i seguenti danni materiali consequenziali:
• sviluppo di fumi, gas, vapori;
• mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
• mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di telesorveglianza, allarme, riscaldamento o di condizionamento;
• colaggio o fuoriuscita di liquidi.
La garanzia opera entro il limite dell’evento primario che ha originato il danno.
B. Reale Mutua rimborsa le spese documentate sostenute: 1) nei limiti delle somme assicurate:
a) per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto. La presente garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell’indennizzo con il massimo di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
Qualora un medesimo sinistro interessi sia le garanzie della presente Sezione sia le garanzie delle Sezioni Elet- tronica, Catastrofale e Furto, il massimo indennizzo per le spese di demolizione e sgombero non potrà comunque essere superiore a € 60.000 complessivamente per tutte le Sezioni interessate;
b) per rimuovere, per eventualmente depositare (comprese le spese di montaggio e smontaggio) presso terzi e per ricollocare i beni assicurati illesi, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto. La presente garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell’indennizzo con il massimo di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
c) in conseguenza di un sinistro indennizzabile al punto 6.1 A) 2), per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di liquidi, nonché le relative spese sostenute per la riparazione ed il ripristino del fabbricato. La presente garanzia opera con la franchigia di € 500 e con il limite di indennizzo di € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
d) gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
e) le spese per riparare i danni arrecati ai beni assicurati per ordine delle Autorità;
f) le spese necessariamente sostenute per la ricostituzione delle aree verdi ornamentali di pertinenza dell’azienda. Questa garanzia opera con la franchigia di € 1.000 e con il limite di indennizzo di € 2.500 per sinistro e per an- nualità assicurativa.
2) In eccedenza alle somme assicurate:
a) le spese sostenute dall’Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;
b) gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l’Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. La presente ga- ranzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell’indennizzo con il massimo di € 20.000 per sinistro.
Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.
6.2 RISCHIO LOCATIVO DEL FABBRICATO
Reale Mutua, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile inden- nizza, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali direttamente causati al fabbricato tenuto in locazione dall’As- sicurato provocati dagli eventi indicati ai punti 6.1. A. “Rischio assicurato”.
Reale Mutua rimborsa inoltre, nei termini previsti al punto 6.1 “Rischio assicurato”, le spese documentate indicate:
• al punto 6.1B.1:
a) demolizione e sgombero dei residui del sinistro;
b) ricollocazione dei beni illesi;
c) ricerca guasto;
d) per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
e) per riparare i danni arrecati ai beni assicurati per ordine dell’Autorità;
f) le spese necessariamente sostenute per la ricostituzione delle aree verdi ornamentali di pertinenza dell’azienda;
• al punto 6.1.B.2, in eccedenza alle somme assicurate:
a) le spese per impedire le conseguenze degli eventi garantiti, eventualmente sostenute dall’Assicurato a seguito di
sinistro risarcibile ai sensi dal presente punto 6.2;
b) gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti.
La presente garanzia opera a condizione che sul modulo di polizza sia stata attivata l’opzione “Rischio Locativo del fab- bricato” con indicazione della classe a cui è ascrivibile il fabbricato stesso secondo quanto previsto al punto 6.5 “Classi- ficazione dei fabbricati” e della relativa somma assicurata e prevede l’applicazione della regola proporzionale, secondo quanto previsto al punto 10.8 “Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale”.
6.3 OPERATIVITÀ SPECIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
6.3.1 Relativamente ai danni materiali direttamente causati da dispersione di liquidi o fluidi in genere, Reale Mutua non indennizza i danni:
• causati alle merci da dispersione di liquido frigorigeno e/o antigelo;
• verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive. La presente garanzia opera:
• per i danni da spargimenti di acqua o altri liquidi o fluidi con la franchigia di € 250;
• per traboccamento o rigurgito di fognature con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500; e con il limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
6.3.2 Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai liquidi o fluidi dispersi in conseguenza di rottura acci- dentale di contenitori o serbatoi, Reale Mutua non indennizza:
• i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori o serbatoi;
• i danni di dispersione da contenitori o serbatoi di capacità inferiore a 300 litri.
La garanzia opera con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500 e con il limite di indennizzo di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
6.3.3 Relativamente ai danni materiali di fenomeno elettrico direttamente causati a fabbricato, macchinario e im- pianti per la produzione di energie rinnovabili:
• la garanzia è prestata a primo rischio assoluto;
• Reale Mutua non indennizza i danni:
1. causati in occasione di: collaudi, prove, esperimenti nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
2. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore dei beni assicurati; sono inoltre esclusi tutti i danni e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prescrizioni del contratto d’assistenza tecni- ca, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall’Assicurato;
3. da carenza di manutenzione programmata, ove prevista, dei beni assicurati; 4. alle apparecchiature elettroniche e le merci.
Questa garanzia opera con la franchigia di € 500 e con il limite di indennizzo di € 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente questa garanzia e la garanzia 21.3 “Maggiori Costi Incendio” della Sezione Danni indiretti, sarà applicata, una sola franchigia di € 1.500.
6.3.4 Relativamente ai danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici quali pioggia, vento e quanto da esso trasportato, grandine, neve, bufere, uragani e tempeste, Reale Mutua non indennizza i danni subiti da:
1. beni assicurati posti all’interno di fabbricati, salvo che derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al fabbricato dalla violenza degli eventi di cui sopra;
2. beni assicurati posti all’esterno di fabbricati o posti sottotetto a fabbricati aperti da uno o più lati, ad eccezione di:
• macchinari fissi per loro destinazione e funzionalità;
• merci contenute in silos e/o serbatoi;
• carrelli elevatori, impianti fissi per natura e destinazione e quanto in essi contenuto; 3. baracche e/o costruzioni in legno o materia plastica e quanto in esse contenuto;
4. strutture pressostatiche e quanto in esse contenuto; 5. gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei.
La garanzia opera con lo scoperto indicato sul modulo di polizza con il minimo di € 2.000 e con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del 70% della somma assicurata, per singola partita, per Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali, Apparecchiature elettroniche e Impianti per la produzione di energie rinnovabili.
Relativamente alle tendostrutture, tensostrutture e al loro contenuto la garanzia opera con lo scoperto del 20% con il minimo di € 2.000 e con il limite di indennizzo di € 15.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
Relativamente ai danni causati da vento a fabbricati aperti da uno o più lati la garanzia opera con lo scoperto indicato sul
modulo di polizza con il minimo di € 2.000 e con il limite di indennizzo di € 15.000 per sinistro e per annualità assicura-
tiva. La garanzia non opera per i danni causati da vento alle tendostrutture e alle tensostrutture aperte da uno o più lati.
Relativamente a carrelli elevatori all’aperto la garanzia opera con lo scoperto del 20% con il minimo di € 500 e con il
limite di indennizzo di € 2.500 per sinistro e per annualità assicurativa.
Relativamente ai danni da grandine su fragili (grandine su lastre e lucernari, manufatti di materia plastica rigida, lastre in fibro-cemento o cemento amianto) opera con lo scoperto indicato sul modulo di polizza con il minimo di € 2.000 e con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa di € 25.000.
6.3.5 Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da sovraccarico neve, Reale Mutua non indennizza i danni a:
1. fabbricati e strutture ove non conformi alle norme vigenti al momento della costruzione e beni assicurati in essi contenuti;
2. fabbricati in corso di ristrutturazione e beni assicurati in essi contenuti se tale ristrutturazione costituisce un aggra- vamento del rischio;
3. a silos e serbatoi all’esterno di fabbricati e beni assicurati in essi contenuti.
La garanzia opera con lo scoperto indicato sul modulo di polizza con il minimo di € 2.000 e con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa pari alla percentuale, indicata sul modulo di polizza, da applicare alla somma assi- curata, per singola partita, per Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali, Apparecchiature elettroniche e Impianti per la produzione di energie rinnovabili.
Relativamente alle tendostrutture, tensostrutture e al loro contenuto la garanzia opera con lo scoperto del 20% con il minimo di € 1.500 e con il limite di indennizzo di € 15.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
Relativamente agli Impianti per la produzione di energie rinnovabili, se assicurati, la garanzia opera con lo scoperto del
20% con il minimo di € 1.500 e con il limite di indennizzo di € 15.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
6.3.6 Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da allagamento, Reale Mutua non in- dennizza i danni:
1. causati da: inondazione/alluvione; rottura accidentale di impianti idrici, igienici, sanitari; afflusso di acqua attraver- so rotture, brecce o lesioni del fabbricato provocati da eventi atmosferici quali grandine, vento e quanto da esso trasportato;
2. che si verificassero in seguito ad infiltrazioni di acqua provenienti dal terreno, a gelo e ad accumulo di neve; 3. causati dalla penetrazione di acqua piovana attraverso porte, finestre o lucernari lasciati aperti;
4. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento dei locali ad eccezione di quelle che per loro natura e destinazione siano necessariamente appoggiate ad altezza inferiore od al suolo;
5. ai beni assicurati posti:
• all’aperto;
• sottotetto a fabbricato aperto da uno o più lati;
• all’interno di strutture pressostatiche.
La garanzia opera con lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 e con il limite di indennizzo di € 50.000, e con il sottolimite di € 10.000 per le merci ubicate nei piani interrati o seminterrati.
Relativamente alle tendostrutture, tensostrutture e al loro contenuto la garanzia opera con lo scoperto del 20% con il minimo di € 1.500 e con il limite di indennizzo di € 15.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
6.3.7 Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai beni assicurati a seguito di occupazione non militare dell’ubicazione, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, Reale Mutua non indennizza le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Questa garanzia opera con lo scoperto del 10% con il minimo di € 2.500 e con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del 70% della somma assicurata, per singola partita, per Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali, Apparecchiature elettroniche e Impianti per la produzione di energie rinnovabili.
6.3.8 Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai beni assicurati a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, Reale Mutua non indennizza i danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.
In relazione a quanto sopra, Reale Mutua si riserva inoltre la facoltà, esercitabile in qualunque momento nel corso della durata della polizza, di introdurre ulteriori delimitazioni di garanzia, escludendo dalla garanzia prestata i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi com- presi quelli di sabotaggio. In tal caso Reale Mutua sarà tenuta a inviarne comunicazione al Contraente con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di effetto dell’inserimento dell’esclusione e a provvedere al rimborso della parte di premio pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto relativa al periodo di rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 5% del premio della Sezione Incendio. In tal caso il Contraente ha il diritto di recedere dall’assicurazione con effetto dalla data dell’inserimento dell’esclusione, con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto.
Per questa garanzia non è operante l’esclusione di cui al punto 8.1 C. 11 “Rischi esclusi”.
Questa garanzia opera con lo scoperto del 10% con il minimo di € 2.500 e con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del 70% della somma assicurata, per singola partita, per Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali, Apparecchiature elettroniche e Impianti per la produzione di energie rinnovabili.
Per le tendostrutture e tensostrutture la garanzia opera con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500 e con il limite di indennizzo di € 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
Per i veicoli all’aperto la garanzia opera con lo scoperto del 10% con il minimo di € 2.500 e con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per le Merci con il massimo di € 100.000, per sinistro e per annualità assicurativa.
Relativamente ai danni di atti vandalici e i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, tentato o consumato, qualora sia stata attivata la Sezione Furto Reale Mutua indennizza la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla Sezione Furto.
6.3.9 Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai beni assicurati a seguito o in occasione di terrorismo, Reale Mutua si riserva la facoltà, esercitabile in qualunque momento nel corso della durata della polizza, di introdurre ulteriori delimitazioni che escludano dalla garanzia i danni sopraindicati. In tal caso Reale Mutua sarà tenuta a inviarne comunicazione al Contraente con preavviso di 7 giorni rispetto alla data di effetto dell’inserimento dell’esclusione e a provvedere al rimborso della parte di premio pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto relativa al periodo di rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 5% del premio della Sezione Incendio. In tal caso il Contraente ha il diritto di recedere dall’assicurazione con effetto dalla data dell’inserimento dell’esclusione, con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissio- ne del contratto.
La garanzia opera con lo scoperto del 10% con il minimo di € 2.500 e con il limite di indennizzo per sinistro e per annuali- tà assicurativa del 50% della somma assicurata, per singola partita, per Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci in aumen- to, Beni assicurati a condizioni speciali, Apparecchiature elettroniche, Impianti per la produzione di energie rinnovabili, con il massimo di € 2.500.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
Per i veicoli all’aperto la garanzia opera con lo scoperto del 10% con il minimo di € 2.500 e con il limite di indennizzo del
20% della somma assicurata per le Merci con il massimo di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
6.3.10 Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da gelo, Reale Mutua indennizza i danni provocati da rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o macchinari.
Reale Mutua non indennizza i danni:
a) da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate o installate all’esterno del
fabbricato;
b) ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale contenente la centrale termica) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
c) a tendostrutture e tensostrutture e relativo contenuto; d) subiti dagli enti all’aperto.
La garanzia opera con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500 e con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa di € 50.000.
6.3.11 Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da movimentazione all’interno dell’ubi- cazione, Reale Mutua non indennizza:
a) i danni ai veicoli che sono oggetto specifico dell’attività svolta, nonché ai mezzi di movimentazione;
b) i danni di natura estetica quali rigature, sbrecciature, ammaccature che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.
La garanzia opera con la franchigia di € 1.000 e con il limite di indennizzo di € 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
6.3.12 Relativamente alle lastre Reale Mutua non indennizza le rotture:
a) da operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
b) da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
c) di lastre non integre e non esenti da difetti alla data di entrata in vigore del presente contratto; d) di lastre oggetto di commercializzazione, produzione e/o riparazione.
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.
In caso di rottura non dovuta a incendio, esplosione, scoppio, eventi sociopolitici, terrorismo, eventi atmosferici ed oc- cupazione militare e non, la garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino a concorrenza del limite di indennizzo di € 1.000 per sinistro e annualità assicurativa senza applicazione di alcuna franchigia.
In caso di rotture dovute ad incendio, esplosione, scoppio, eventi sociopolitici, terrorismo, eventi atmosferici ed occupa- zione militare e non, la garanzia si intende operante a valore intero previa applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo previsti per l’evento che ha originato il danno.
6.3.13 Relativamente ai danni dovuti a guasti meccanici di ascensori e montacarichi Reale Mutua non indennizza i danni:
• in assenza di caduta o rovina dei predetti,
• a beni assicurati diversi dal fabbricato.
La garanzia opera con il limite di indennizzo di € 25.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
6.4 CONDIZIONI FACOLTATIVE
Con le seguenti condizioni facoltative è possibile assicurare o integrare beni o causali o danni non previsti nel punto 6.1 “Rischio assicurato”.
Esse sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza e solo in relazione ai beni assicurati e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate. Resta ferma l’efficacia del punto 8 “Che cosa non è assicurato” e di tutte le altre norme indicate in polizza, se non espressamente derogate.
In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella rispettiva Condizione facolta- tiva e al punto 7.5 “Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo”.
A RICORSO TERZI
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di terzi da danno liquidabile a termini della presente Sezione e della Sezione Elettronica se operante. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, di attività indu- striali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave dell’Assicurato.
Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto. Reale Mutua non indennizza i danni:
1) ai beni che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati;
2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi:
a) il Contraente;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
c) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l’Assicurato non sia una persona fisica;
d) le Società le quali rispetto al Contraente e all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli Amministratori delle medesime;
e) gli aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b), c) e d) in conseguenza di un danno subito da questi ultimi.
B MERCI IN AUMENTO
La somma assicurata per le merci si intende incrementata, limitatamente al periodo o ai periodi e per l’ulteriore importo indicati sul modulo di polizza, ferme le limitazioni di polizza e l’applicazione della regola proporzionale, come previsto al punto 10.8 “Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale”.
C PREZZO DI VENDITA
In caso di sinistro che abbia originato un danno liquidabile alle merci vendute in attesa di consegna, Reale Mutua in deroga al punto 10.6 “Determinazione del danno” indennizza le merci in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi e le commissioni non sostenuti con la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto sia superiore al corri- spondente valore di mercato si applica quest’ultimo.
La presente pattuizione è operante a condizione che:
• le merci colpite da sinistro che abbia originato un danno liquidabile, non possano essere sostituite con equivalenti
merci illese;
• l’avvenuta vendita risulti comprovata da documento scritto di richiesta d’ordine inviato dal committente ed accettato dall’Assicurato in data antecedente il sinistro;
• le merci vendute non siano state assicurate dall’acquirente.
Il criterio di valutazione delle merci stabilito dal presente punto è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell’eventuale applicazione del disposto del punto 10.8 “Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale”.
D INDENNITÀ AGGIUNTIVA
Reale Mutua riconosce all’Assicurato, in eccedenza alle somme assicurate, un importo forfettario pari al 10% dell’inden- nizzo dei beni per i quali la garanzia è specificatamente accordata.
La garanzia opera sui beni, se assicurati, Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali, Apparecchiature elettroniche, Impianti per la produzione di energie rinnovabili, per i rischi di cui al punto 6.1 “Ri-
schio assicurato”, e se operante per le Condizioni facoltative E “Aumento del limite di indennizzo del fenomeno elettrico”, F Danni di fenomeno elettrico per apparecchiature elettroniche”, G “Integrazione delle spese di demolizione e sgombero” e I “Allagamento plus”.
Questa garanzia non è operante per il rischio di cui al punto 6.2 “Rischio locativo del Fabbricato”.
E AUMENTO DEL LIMITE DI INDENNIZZO DEL FENOMENO ELETTRICO
Il limite di indennizzo per i danni di fenomeno elettrico direttamente causati a fabbricato, macchinario e impianti per la produzione di energie rinnovabili, è aumentato dell’importo indicato sul modulo polizza, fermo quanto previsto al punto
6.3.3 “Operatività specifiche dell’assicurazione”. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
La garanzia opera con lo scoperto del 10% con il limite di indennizzo della somma assicurata per sinistro. La franchigia frontale incendio indicata sul modulo di polizza si intende come minimo di scoperto.
Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente la presente garanzia e la garanzia 21.3 “Maggiori Costi Incendio” della Sezione Danni indiretti – si applica il minimo di scoperto di € 1.500.
F DANNI DI FENOMENO ELETTRICO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
In parziale deroga al punto 6.3.3 4) “Fenomeno elettrico”, Reale Mutua indennizza all’Assicurato, i danni materiali di fenomeno elettrico direttamente causati a apparecchiature elettroniche, ad eccezione delle apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione.
Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
Questa garanzia opera con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500 e con il massimo di € 2.500 e con il limite di in- dennizzo per sinistro e per annualità assicurativa indicato sul modulo di polizza.
G INTEGRAZIONE DELLE SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
Ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1 B) 1) a) “Xxxxxxx assicurato” Reale Mutua rimborsa le spese documentate per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro sino alla concorrenza della ulteriore somma assicurata.
La presente Condizione integra anche i punti 11.1 B c) “spese demolizione e sgombero” della Sezione Elettronica, 16.3.1
a) “spese demolizione e sgombero” della Sezione Catastrofali e 26.1 c) “spese demolizione e sgombero” della Sezione
Furto, se operanti.
Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
Sono comprese le spese per lo smaltimento di residui di aree verdi, compresi alberi ad alto fusto, danneggiati a seguito di evento atmosferico, a condizione che:
• il fenomeno atmosferico sia caratterizzato da una violenza riscontrabile su una pluralità di enti posti nelle vicinanze;
• sulle medesime sia effettuata una manutenzione periodica riscontrabile da documentazione oggettiva (ricevute fisca- li, fatture e/o altri documenti emessi dagli addetti incaricati).
La somma assicurata è unica complessivamente per la presente Sezione e per le Sezioni Elettronica, Catastrofale e Furto. Sono comprese le spese per lo smaltimento delle lastre in cemento amianto entro il limite del 50% della somma assicu- rata per questa garanzia.
H GRANDINE SU VEICOLI ALL’APERTO
In parziale deroga al punto 6.3 4 2) “Operatività specifiche dell’assicurazione” Reale Mutua indennizza all’Assicurato i danni materiali direttamente causati da grandine ai veicoli all’aperto protetti da rete antigrandine e/o sotto fabbricato o tettoie aperte ai lati.
Sono compresi i costi relativi a eventuali sostituzioni/sfumature per il ripristino del veicolo.
In caso di riparazione effettuata ad opera di Centri Convenzionati Grandine con Reale Mutua, la franchigia non sarà ope- rante. L’elenco dei Centri Convenzionati Grandine è a disposizione presso gli intermediari.
In deroga alla franchigia frontale incendio indicata sul modulo di polizza, questa garanzia opera con la franchigia di € 250 per ogni veicolo all’aperto, e con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per i veicoli all’aperto con il massimo di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
I ALLAGAMENTO PLUS
Il limite di indennizzo, lo scoperto e il relativo minimo del punto 6.3.6 “Allagamento”, è sostituito da quanto indicato sul
modulo di polizza, ferme restando le esclusioni indicate ai punti 6.3.6 1) e 2).
Relativamente alle tendostrutture, tensostrutture e al loro contenuto la garanzia opera con lo scoperto del 20% con il minimo di € 1.500 e con il limite di indennizzo di € 15.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
J MERCI IN REFRIGERAZIONE
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati alle merci in refrigerazione, raffreddamen- to, surgelamento e congelamento da:
1) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti:
a) a eventi garantiti con la Sezione Incendio e la Sezione Catastrofali;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica, posti nell’ubicazione oppure nell’ambito di 100 mt da essa. In questo caso la garanzia opera con lo scoperto del 20% con il minimo di € 500.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
La garanzia opera anche se gli eventi previsti ai punti 1) e 2) di cui sopra sono causati da persone (prestatori di lavoro o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, indivi- dualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.
La garanzia opera anche per le merci poste su veicoli di proprietà del Contraente o in sua gestione, a condizione che: a) il veicolo sia in sosta all’interno dell’ubicazione e sia collegato all’impianto elettrico funzionante della medesima;
b) sia fornito d’impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;
c) nel semestre precedente la stipula dell’assicurazione, siano state eseguite da parte di un’officina specializzata il con- trollo e la manutenzione del suddetto impianto e che tale controllo e la manutenzione siano ripetuti, successivamente, ogni sei mesi.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore e/o, relativamente al settore alimentare, ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle merci tale da impedire lo smercio come da perizia dell’Ufficiale Sanitario o ASL.
Reale Mutua non indennizza:
• i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica dell’ente fornitore;
• le merci in refrigerazione presso terzi.
Questa garanzia opera con:
• lo scoperto del 20% con il minimo di € 1.000 per sinistro;
• il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa pari alla somma assicurata indicata sul modulo di po- lizza, con il sottolimite per le merci poste su veicoli pari al 10% della somma assicurata.
K ROTTURA LASTRE
In parziale deroga al punto 6.3.12 “Operatività specifiche dell’assicurazione”, in caso di rottura per qualunque causa delle lastre assicurate e indipendentemente dai beni assicurati, Reale Mutua indennizza l’Assicurato delle spese soste- nute per la sostituzione con altre lastre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.
La garanzia opera a primo rischio assoluto.
Reale Mutua non indennizza le rotture:
a) da operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
b) da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
c) di lastre non integre e non esenti da difetti alla data di entrata in vigore del presente contratto; d) di lastre oggetto di commercializzazione, produzione e/o riparazione
Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente polizza, le scheggiature e le rigature.
Ogni altra copertura relativa alle lastre prestata con la presente Sezione opera per la parte di danno eccedente i limiti di questa garanzia.
Questa garanzia opera senza l’applicazione di alcuna franchigia, entro la somma assicurata e con il limite di indennizzo
per singola lastra riportati sul modulo di polizza.
6.5 CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI
I locali nei quali viene svolta l’attività dichiarata sul modulo di polizza hanno caratteristiche costruttive ascrivibili ad una delle seguenti classi:
Classe 1 strutture portanti verticali e del tetto e solai in cemento armato o laterizi; pareti esterne e copertura in mate- riali incombustibili;
Classe 2 strutture portanti verticali e del tetto, solai, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili;
Classe 3 strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili; strutture portanti del
tetto in materiali combustibili.
Classe 4 differenti dalle precedenti
6.6 TOLLERANZE
A) Classificazione dei fabbricati.
Agli effetti della classificazione riportata al punto 6.5 “Classificazione dei fabbricati” non hanno influenza nella valu- tazione del rischio:
1) le strutture portanti verticali del tetto e i solai in materiali diversi da quelli in essa indicati purché relativi a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell’area coperta;
2) le porzioni di pareti esterne e copertura in materiali diversi da quelli in essa indicati per non oltre 1/3 delle rispettive superfici;
3) le coibentazioni e le soffittature in materiali combustibili;
4) le tendostrutture e le tensostrutture comunque costruite purché non superino i 3/10 dell’area coperta;
5) le dipendenze con caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate in polizza purché non superino i 2/10 dell’a- rea coperta.
B) Infiammabili
Nei locali e nell’area in uso al Contraente/Assicurato non hanno influenza nella valutazione del rischio: 1) 500 kg di infiammabili;
2) gli infiammabili esistenti negli impianti di sicurezza, in serbatoi interrati, negli appositi depositi ubicati all’esterno del fabbricato ed i carburanti nei serbatoi dei veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore.
C) Merci speciali
Nei locali e nell’area in uso al Contraente/Assicurato non hanno influenza nella valutazione del rischio: 1) 500 kg di merci speciali;
2) le merci speciali riposte negli appositi depositi ubicati all’esterno del fabbricato.
D) Esplodenti in industria o in deposito
Nei locali e nell’area in uso al Contraente/Assicurato non hanno influenza nella valutazione del rischio 1 kg di esplodenti. E) per il deposito è tollerata l’esistenza di merci con classificazione di rischio incendio peggiore rispetto all’attività dichia- rata, purché le medesime abbiano, complessivamente, un valore non superiore al 30% del valore totale delle merci
coesistenti.
7. COME E CON QUALI CONDIZIONI
OPERATIVE MI ASSICURO
7.1 FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI BENI ASSICURATI
A La forma di assicurazione prevista è a valore intero, salvo ove sia espressamente prevista la forma di assicurazione a
primo rischio assoluto.
B Il valore per:
1) il fabbricato/Rischio locativo, escluse le tendostrutture e le tensostrutture; è determinato dal valore anuovo, compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n.10 del 28/1/1977 art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) nonché i costi di progettazione e direzione lavori;
le tendostrutture e le tensostrutture è determinato dal valore allo stato d’uso.
2) il macchinario è determinato dal valore a nuovo, comprese le spese fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio.
Fanno eccezione i seguenti beni per i quali il valore è determinato per:
• i valori dal valore nominale;
• i preziosi dal valore commerciale;
• gli oggetti pregiati dal valore commerciale;
• per gli effetti personali dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti dal valore commerciale;
3) le merci è determinato dal valore commerciale, salvo quanto previsto dalla Condizione facoltativa C “Prezzo di vendita” se acquistata. Nelle lavorazioni industriali le merci, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
Fanno eccezione i veicoli e i veicoli all’aperto (quando fanno parte di merci) per i quali il valore è determinato:
• in caso di veicolo nuovo (non immatricolato): dal valore commerciale;
• in caso di veicolo usato o a Km. Zero: dal valore del veicolo rilevabile dal listino “Eurotax blu”. Per i veicoli non disciplinati da “Eurotax blu” dal valore commerciale;
4) i beni assicurati a condizioni speciali è determinato dal valore a nuovo. La forma di assicurazione è a primo rischio assoluto;
5) le apparecchiature elettroniche è determinato dal valore a nuovo, comprese le spese fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio;
6) gli impianti per la produzione di energie rinnovabili è determinato dal valore a nuovo, comprese le spese fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio;
7) le lastre è determinato dal valore a nuovo;
8) i beni inattivi è determinato dal valore commerciale.
7.2 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI
Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali e Apparecchiature elettroniche si intendono garantiti:
• ovunque nell’ambito dell’ubicazione, sia sottotetto che all’aperto, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in
polizza;
• a bordo di veicoli, anche se di proprietà di terzi, in sosta nell’ubicazione o in attesa di effettuare le operazioni di carico e scarico e/o durante le operazioni medesime;
• presso un’ubicazione diversa da quella indicata sul modulo di polizza e presso terzi, anche a bordo di veicoli, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione nonché presso esposizioni, fiere e mostre, sino ad un massimo del 10% delle rispettive somme assicu- rate con il massimo complessivo di € 75.000 per ubicazione.
I beni assicurati a bordo di veicoli sono garantiti purché in sosta nell’ubicazione e con l’esclusione delle operazioni di carico e scarico.
7.3 CONTIGUITÀ E VICINANZA
L’Assicurato è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei beni assicurati esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.
7.4 IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE E DI RILEVAZIONE
I locali nei quali si svolge l’attività possono essere dotati e presidiati, a seconda di quanto indicato sul modulo di polizza
nella Sezione Incendio, con una delle seguenti tipologie di impianti di prevenzione degli incendi:
1) Impianto fisso automatico di estinzione (sprinkler) provvisto e installato da impresa abilitata all’installazione di im- piantistica come disciplinato dal D.M. n. 37/2008.
Qualora l’impianto risulti inesistente oppure parzialmente o totalmente fuori servizio:
• il Contraente si obbliga a darne immediata comunicazione a Reale Mutua nonché a rimborsare a Reale Mutua - entro quindici giorni dalla presentazione del conto - l’importo pro rata di sconto, pari al 15% maggiorato di imposta, applicato al premio della Sezione Incendio in virtù della presenza dell’impianto stesso;
• non verrà applicato il disposto di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
2) Impianto fisso di estinzione con comando manuale provvisto e installato da impresa abilitata all’installazione di im- piantistica come disciplinato dal D.M. n. 37/2008.
Qualora l’impianto risulti inesistente oppure parzialmente o totalmente fuori servizio:
• il Contraente si obbliga a darne immediata comunicazione a Reale Mutua nonché a rimborsare a Reale Mutua - entro quindici giorni dalla presentazione del conto - l’importo pro rata di sconto, pari al 10% maggiorato di imposta, applicato al premio della Sezione Incendio in virtù della presenza dell’impianto stesso;
• non verrà applicato il disposto di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
3) Impianto fisso automatico di rilevazione e segnalazione degli incendi provvisto e installato da impresa abilitata all’in- stallazione di impiantistica come disciplinato dal D.M. n. 37/2008. Il segnale di allarme deve essere trasmesso in luogo adatto, ove sia sempre presente, anche fuori del normale orario di lavoro, almeno una persona con le istruzioni del caso anche ai fini dell’immediato intervento.
Qualora l’impianto risulti inesistente oppure parzialmente o totalmente fuori servizio:
• il Contraente si obbliga a darne immediata comunicazione a Reale Mutua nonché a rimborsare a Reale Mutua - entro quindici giorni dalla presentazione del conto - l’importo pro rata di sconto, pari al 5% maggiorato di imposta, applicato al premio della Sezione Incendio in virtù della presenza dell’impianto stesso;
• non verrà applicato il disposto di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
L’esistenza di contratto di manutenzione valido per tali impianti costituisce requisito essenziale per l’applicazione dello sconto previsto.
7.5 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile -Obbligo di salvataggio - e per gli onorari di Periti, Consulenti e Pro- fessionisti incaricati per la valutazione dei sinistri, per nessun titolo Reale Mutua è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
I seguenti limiti di indennizzo si intendono operanti per tutte le garanzie della Sezione Incendio:
• per gli oggetti pregiati con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il macchinario e con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto e di € 50.000 complessivamente per sinistro e annualità assicurativa;
• per i valori inerenti all’attività con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il macchinario con il mas- simo di €. 5.000 per sinistro;
• per i valori dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda complessivamente con il limite di indennizzo di € 2.500 per sinistro;
• per gli effetti personali dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda con il limite di indennizzo di € 2.500 per singolo oggetto e con il massimo complessivo di € 10.000 per sinistro;
• per i preziosi dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il macchinario e con il massimo di € 10.000 per sinistro e annualità assicurativa.
Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi scoperti, verrà applicato una sola volta lo sco- perto nella misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato.
8. CHE COSA NON È ASSICURATO
8.1 RISCHI ESCLUSI
A. Reale Mutua non indennizza i danni verificatisi in occasione di:
1. atti di guerra dichiarata o non, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
2. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione dell’atomo o da elettromagnetismo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. inquinamento e/o contaminazione ambientale; 4. terremoto;
5. inondazione, alluvione;
6. bradisismo, franamento, cedimento e smottamento del terreno, valanghe e slavine; 7. eruzioni vulcaniche, xxxxxxxx;
8. mareggiate e penetrazioni di acqua marina; 9. variazione delle falde freatiche.
Le esclusioni di cui sopra non sono operanti qualora il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi.
B. Reale Mutua non indennizza i danni di:
1. furto, rapina, estorsione, scippo, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, truffa, intendendosi per tali il pregiudizio economico dato dalla sottrazione dei beni assicurati;
2. guasti meccanici o anormale funzionamento del macchinario e degli impianti fissi al servizio del fabbricato diversi da ascensori e montacarichi e salvo quanto previsto al punto 6.1 B) 1) c), a meno che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi e nei limiti previsti per gli stessi.
Se gli eventi esclusi ai sensi del presente punto sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi, la copertura assicurativa di cui alla polizza garantisce solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
C. Reale Mutua non indennizza i danni causati da o dovuti a: 1. errori di progettazione e/o calcolo;
2. anormale o improprio stoccaggio, errori di lavorazione o impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
3. fuoriuscita di materiali fusi;
4. con specifico riferimento alle merci: mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, congelamento, surgela- mento, riscaldamento, mancato od anormale mantenimento dell’atmosfera controllata e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle merci; fuoriuscita del fluido frigorigeno e/o antigelo;
5. interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci a meno che siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
6. deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, vegetali in genere, miceti, batteri, virus, muffe, perdita di peso, infiltrazione, alterazioni di colore, sapore e consistenza o finitura, cambio di qualità, mescolanza, cambio di stato della materia non previsto dal processo produttivo, autocombustione;
7. montaggio, manutenzione, collaudo o smontaggio di macchinari; costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione o de- molizioni di fabbricati;
8. xxxxxx xxxxxxx;
9. crollo, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di macchinari e fabbricati, a meno che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
10. solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
11. i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall’Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria, nonché i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell’attività o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione.
Nonostante quanto sopra riportato, la presente assicurazione indennizza i danni materiali non altrimenti esclusi ai beni assicurati, anche se verificatisi in contemporaneità e/o concomitanza con un’epidemia o pandemia purché tali danni non abbiano alcun rapporto o connessione con tali eventi.
Se gli eventi esclusi dal presente punto sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi, la copertura assicura- tiva di cui alla polizza garantisce solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
D. Sono sempre esclusi i danni:
1. materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:
• manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software;
• indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati;
• utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare;
• uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
• qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
• trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti Web o similari;
• virus da computers, malware o software similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojans, worms o simili);
• violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: mar- chio, copyright, brevetto);
• violazione del D.Lgs. 196/03 e al Regolamento Europeo n° 679/2016 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni;
2. derivanti da difetti dei beni assicurati noti al Contraente e/o Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
3. causati o dovuti a dolo:
• quando persona fisica, dell’Assicurato e/o Contraente e dei famigliari conviventi;
• quando l’Assicurato e/o Contraente sia una persona giuridica, del legale rappresentante, dei Soci a responsabi- lità illimitata;
4. causati o dovuti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di fabbricati o macchinari;
5. perdite di mercato, danni da interruzione di attività, danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
E. Reale Mutua non indennizza le spese sostenute per livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica, ad ec- cezione di quelle necessarie per la ricostruzione a nuovo, parziale o totale, di fabbricati e/o per la riparazione o il rimpiazzo di macchinari colpiti da evento non escluso a termini di polizza e purché la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo avvengano nell’ubicazione.
8.2 BENI ESCLUSI
Si intendono sempre esclusi:
a) i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia;
b) il terreno su cui si svolge l’attività; c) boschi, coltivazioni;
d) merci già caricate a bordo dei veicoli, che si trovano nell’ubicazione, se assicurate con contratto di assicurazione diver- so dalla polizza. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente le merci saranno da considerar- si in garanzia;
e) aeromobili e natanti che non siano oggetto dell’attività; f) veicoli iscritti a pubblico registro ad eccezione:
• di quelli oggetto di riparazione, trasformazione, produzione, deposito o commercializzazione nell’ambito dell’attività;
• dei carrelli elevatori o di altro mezzo similare adibito al trasporto di cose;
g) oleodotti, gasdotti, linee di distribuzione e trasmissione di energia al di fuori dell’ubicazione; h) grattacieli, tunnel sotterranei, ponti, miniere, pozzi, dighe, condotte forzate, bacini artificiali; i) banchine, pontili, moli, piattaforme in genere;
j) telefoni cellulari e smartphones qualora gli stessi non siano oggetto di riparazione, trasformazione, produzione, depo- sito o commercializzazione nell’ambito dell’attività;
k) i tubi, le valvole elettroniche e altre fonti di luce delle apparecchiature elettroniche, salvo che i danni siano connessi a
sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati; l) apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni; m)fabbricati collabenti .
Relativamente agli impianti per la produzione di energie rinnovabili, Reale Mutua non indennizza i danni a: n) inverter in esercizio da oltre 7 anni;
o) impianti non installati sul tetto del fabbricato;
p) impianti che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto dell’assicurazione. In caso di mancato superamento da parte degli impianti assi- curati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE (Gestore Servizi Energetici), l’Assicurato decadrà dal diritto all’indennizzo;
q) pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti in materia al momento della data di effetto dell’assicurazione, a seconda della tipologia di impianto;
r) pannelli “stand-alone” (impianti autonomi funzionanti a isola).
9. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI,
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
9.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nei punti precedenti, ope- ranti per singola ubicazione.
Per tutte le garanzie opera, se non diversamente precisato, la franchigia frontale incendio indicata sul modulo di polizza. Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relative franchigie o scoperti, questi verranno applicati una sola volta nella misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato.
PUNTO 6.1 “RISCHIO ASSICURATO” | FRANCHIGIA | SCOPERTO | LIMITE DI INDENNIZZO | |
6.1 A. 2) | Danni consequenziali | Modulo di polizza | – – – | Entro il limite dell’evento primario che ha originato il danno |
6.1 B. 1) a) | Spese demolizione e sgombero | Modulo di polizza | – – – | 5% dell’indennizzo con il massimo di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
Qualora un medesimo sinistro inte- ressi sia le garanzie della presente Sezione sia le garanzie delle Sezioni Elettronica, Catastrofale e Furto | Modulo di polizza | – – – | € 60.000 complessivamente per tutte le Sezioni interessate | |
6.1 B. 1) b) | Spese per rimuovere, per eventual- mente depositare presso terzi e ricollocare | Modulo di polizza | – – – | 5% dell’indennizzo con il massimo di € 100.000 per sinistro e per annuali- tà assicurativa |
6.1 B. 1) c) | Spese per riparare o sostituire tubazioni | € 500 | – – – | € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
6.1 B. 1) f) | Spese per ricostruzione aree verdi | € 1.000 | – – – | € 2.500 per sinistro e per annualità assicurativa |
6.1 B. 2) b) | Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti Qualora il sinistro interessi più Sezio- ni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indenniz- zerà i suddetti onorari una sola volta | Modulo di polizza | – – – | 5% dell’indennizzo con il massimo di € 20.000 |
PUNTO 6.1 “RISCHIO ASSICURATO” | FRANCHIGIA | SCOPERTO | LIMITE DI INDENNIZZO | |
6.3.1 | Danni materiali direttamente causati da dispersione di liquidi o fluidi in ge- nere per guasto o rottura accidentale | € 250 | – – – | € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
Traboccamento o rigurgito di fognature | – – – | 10% mini- mo € 500 | ||
6.3.2 | danni materiali direttamente causati ai liquidi o fluidi dispersi in conse- guenza di rottura accidentale di con- tenitori o serbatoi | – – – | 10% minimo € 500 | € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
6.3.3 | Fenomeno elettrico | € 500 | – – – | € 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente la presente ga- ranzia e la garanzia 21.3 “Maggiori Costi Incendio” della Sezione Danni indiretti | € 1500 | |||
6.3.4 | Eventi atmosferici | – – – | modulo di polizza minimo € 2.000 | 70% della somma assicurata, per singola partita, per Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assi- curati a condizioni speciali, Apparec- chiature elettroniche e Impianti per la produzione di energie rinnovabili per sinistro e per annualità assicurativa |
Per danni a tendostrutture e tenso- strutture e al loro contenuto | – – – | 20% minimo € 2.000 | € 15.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
Per danni causati da vento | – – – | modulo di polizza minimo € 2.000 | € 15.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
Per danni a carrelli elevatori all’aperto | – – – | 20% minimo € 500 | € 2.500 per sinistro e per annualità assicurativa | |
Per danni da grandine su fragili | – – – | Modulo di polizza minimo € 2.000 | € 25.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
6.3.5 | Sovraccarico neve | – – – | Modulo di polizza minimo € 2.500 | Percentuale, indicata sul modulo di polizza, da applicare alla somma as- sicurata, per singola partita, per Fab- bricato, Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali, Apparecchiature elettroni- che e Impianti per la produzione di energie rinnovabili per sinistro e per annualità assicurativa |
Per danni a tendostrutture, tenso- strutture e al loro contenuto | – – – | 20% minimo € 1.500 | € 15.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
Per danni a Impianti per la produzio- ne di energie rinnovabili | – – – | 20% minimo € 1.500 | € 15.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
PUNTO 6.1 “RISCHIO ASSICURATO” | FRANCHIGIA | SCOPERTO | LIMITE DI INDENNIZZO | |
6.3.6 | Allagamento | – – – | 10% minimo € 1.500 | € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
Merci ubicate nei piani interrati o seminterrati | – – – | – – – | € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
Per danni a tendostrutture, tenso- strutture e al loro contenuto | – – – | 20% minimo € 1.500 | € 15.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
6.3.7 | Occupazione non militare | – – – | 10% minimo € 2.500 | 70% della somma assicurata, per singola partita, per Fabbricato, Mac- chinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali, Impianti per la produzione di energie rinnovabili e Apparecchiature elet- troniche per sinistro e per annualità assicurativa |
6.3.8 | Eventi socio politici | – – – | 10% minimo € 2.500 | 70% della somma assicurata, per singola partita, per Fabbricato, Mac- chinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali, Impianti per la produzione di energie rinnovabili e Apparecchiature elet- troniche per sinistro e per annualità assicurativa |
Per danni a tendostrutture e tensostrutture | – – – | 10% minimo € 500 | € 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
Per danni a veicoli all’aperto | – – – | 10% minimo € 2.500 | 20% della somma assicurata per le Merci con il massimo di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
6.3.9 | Terrorismo | – – – | 10% minimo € 2.500 | 50% della somma assicurata per singola partita, per Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assi- curati a condizioni speciali, Apparec- chiature elettroniche e Impianti per la produzione di energie rinnovabili, con il massimo di € 2.500.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
Per danni a veicoli all’aperto | – – – | 10% minimo € 2.500 | 20% della somma assicurata per le Merci, con il massimo di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
6.3.10 | Gelo | – – – | 10% minimo € 500 | € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
6.3.11 | Movimentazione interna | € 1.000 | – – – | € 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
PUNTO 6.1 “RISCHIO ASSICURATO” | FRANCHIGIA | SCOPERTO | LIMITE DI INDENNIZZO | |
6.3.12 | Lastre | |||
In caso di rottura non dovuta a incen- dio, esplosione, scoppio, eventi socio- politici, terrorismo, eventi atmosferici ed occupazione militare e non | – – – | – – – | € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
In caso di rotture dovute ad incendio, esplosione, scoppio, eventi sociopoli- tici, terrorismo, eventi atmosferici ed occupazione militare e non | franchigie, scoperti e limiti di indennizzo previsti per l’evento che ha originato il danno. | |||
6.3.13 | Guasti meccanici di ascensori e montacarichi | – – – | – – – | € 25.000 per sinistro e per annualità assicurativa. |
PUNTO 6.4 "CONDIZIONI FACOLTATIVE" | FRANCHIGIA | SCOPERTO | LIMITE DI INDENNIZZO | |
A | Ricorso terzi Per danni da interruzione di attività | Modulo di polizza | – – – | 20% del massimale |
D | Indennità aggiuntiva per xxxxx xxxxxxxxx | – – – | – – – | 10% dell’indennizzo corrisposto ai beni per i quali la garanzia è prestata |
E | Aumento del limite di indennizzo del fenomeno elettrico | – – – | 10% | Somma assicurata |
Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente la presente garanzia e la garanzia 21.3 “Maggiori Costi Incendio” | – – – | 10% minimo € 1.500 | Somma assicurata | |
X | Xxxxx di fenomeno elettrico per appa- recchiature elettroniche | – – – | 10% minimo € 500 massimo € 2.500 | Modulo di polizza |
H | Grandine su veicoli all’aperto | € 250 per veicolo | – – – | 20% della somma assicurata per i veicoli all’aperto con il massimo di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
I | Allagamento plus | Modulo di polizza | Modulo di polizza | Modulo di polizza |
Per danni a tendostrutture, tenso- strutture e al loro contenuto | – – – | 20% minimo € 1.500 | € 15.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
J | Merci in refrigerazione | Modulo di polizza | – – – | Modulo di polizza |
Limitatamente al punto b) guasto accidentale | – – – | 20% minimo € 500 | ||
Per danni a merci in refrigerazione poste su veicoli | – – – | 20% minimo € 1.000 | 10% della somma assicurata | |
K | Rottura Lastre | Modulo di polizza | – – – | limite di indennizzo per singola la- stra e somma assicurata indicati sul modulo di polizza |
7.2 | Ubicazione dei beni assicurati | Franchigie, e scoperti previsti per l’evento che ha originato il danno. | 10% delle rispettive somme assicu- rate per Macchinario, arredamento, attrezzatura, Merci con il massimo complessivamente di 75.000 per ubicazione |
7.5 | Oggetti pregiati | Franchigie, e scoperti previsti per l’evento che ha originato il danno. | 10% della somma assicurata per il Macchinario con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto e di € 50.000 complessivamente per sini- stro e annualità assicurativa |
Valori inerenti all’attività | Franchigie, e scoperti previsti per l’evento che ha originato il danno. | 10% della somma assicurata per il Macchinario con il massimo di €. 5.000 per sinistro | |
Valori dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rap- presentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda | Franchigie, e scoperti previsti per l’evento che ha originato il danno. | Complessivamente € 2.500 per sinistro | |
Effetti personali dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda | Franchigie, e scoperti previsti per l’evento che ha originato il danno. | € 2.500 per singolo oggetto e con il massimo complessivo di € 10.000 per sinistro | |
Preziosi dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rap- presentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda | Franchigie, e scoperti previsti per l’evento che ha originato il danno. | 10% della somma assicurata per il Macchinario e con il massimo di € 10.000 per sinistro e annualità assicurativa |
10. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
10.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Reale Mutua. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
10.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
2) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
3) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell’i- nizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l’apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all’art. 1910 del Codice Civile;
6) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo con- sente - la procedura di ammortamento.
Per la Condizione Facoltativa A “Ricorso terzi” deve dare immediata comunicazione a Reale Mutua delle procedure civili e penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Reale Mutua avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa del Contraente o l’Assicurato se non coincide con il Contraente.
Il Contraente o l’Assicurato devono astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Articolo 1917 del Codice Civile.
In caso di danno alle merci deve altresì mettere a disposizione di Reale Mutua la documentazione contabile di magaz- zino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo delle merci, sia finite sia in corso di lavorazione sia danneggiate.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
10.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o do- cumenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
10.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
2) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Salvo quanto previsto dal punto 6.1 B 2) b) “Onorari periti”, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
10.5 MANDATO DEI PERITI
I Periti nell’assolvimento del loro mandato devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del
sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 10.2 “Obblighi in caso di sinistro”, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l’esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati di cui all’ubicazione, determinando il valore che i me- desimi avevano al momento del sinistro secondo il criterio stabilito al punto 7.1 “Forma di assicurazione – Valore dei beni assicurati”.
e) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l’erogazione di un supplemento per valore a nuovo.
I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti d) ed e) che precedono sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudi- cata in ogni caso ogni eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
10.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che l’attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri del punto 7.1 “Forma di assicurazione – Valore dei beni assicurati”; la determinazione del danno è eseguita sepa- ratamente per ogni categoria di bene secondo i criteri che seguono.
1. per il fabbricato/Xxxxxxx locativo si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggia- te al netto del valore residuo.
Fanno eccezione i seguenti beni:
a) per i manufatti di materia plastica, le lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, relativamente a eventi atmosferici quali pioggia, vento e quanto da esso trasportato, grandine, neve, bufere, uragani e tempeste, si stima il valore allo stato d’uso.
b) per le lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, relativamente a “ Sovraccarico neve” si stima il valore allo stato d’uso.
c) per le tendostrutture e le tensostrutture è determinato dal valore allo stato d’uso.
Sono compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n. 10 del 28/1/1977 art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazio- ni) nonché i costi di progettazione e direzione lavori che l’Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere.
Laddove, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio, il costo di ricostruzione dovesse subire in- crementi in conseguenza di mutate normative costruttive, la determinazione del danno indennizzabile, relativamente alle sole componenti strutturali del fabbricato, ne terrà conto in misura non superiore al 5% del costo di ricostruzione delle stesse.
Relativamente a impianti di allarme, videosorveglianza e segnalazione qualora sia operante anche la Sezione Elettro-
nica, la determinazione del danno e il relativo indennizzo avverrà utilizzando le condizioni più favorevoli all’Assicurato.
2 Per il Macchinario in stato di attività si stima il valore a nuovo al momento del sinistro, oppure, se inferiore al valore a nuovo, si stima l’importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro, al netto di IVA e altri oneri fiscali, se recuperabili, e dell’eventuale valore economico dei residui e dei costi di trasporto e montaggio.
Fanno eccezione i seguenti beni:
a) per i valori si stima il valore nominale;
b) per i preziosi si stima il valore commerciale;
c) per gli oggetti pregiati si stima il valore commerciale;
d) per gli effetti personali dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti si stima il valore commerciale.
3 Per le apparecchiature elettroniche.
Premesso che un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto a), eguagliano o superano il valore dell’impianto o dell’apparecchio calcolato come al successivo punto b), si conviene che:
a) in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore economico dei residui;
b) in caso di bene non suscettibile di riparazione si procede come segue:
• nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del sinistro, si stima il valore a nuovo del bene danneggiato e si deduce il valore economico dei residui convenendo che qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rim- piazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
• nel caso invece il bene sia stato costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del sinistro, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso si darà luogo all’applicazione di una riduzione del 10% dell’ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;
• nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 10 anni dalla data del sinistro, lo stesso bene dovrà conside- rarsi non oggetto della presente garanzia.
Quanto previsto ai precedenti punti a) e b) opera a condizione che il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro
i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato. Qualora non siano soddisfatte
dette condizioni, si stima il valore a nuovo del bene assicurato con il massimo del doppio del valore allo stato d’uso. Reale Mutua ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparec- chio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
4 Per le merci, salvo quanto previsto dalla Condizione Facoltativa C “Prezzo di vendita”, deducendo dal valore commer- ciale delle merci il valore di quelle rimaste illese, il valore residuo delle merci danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Nelle lavorazioni industriali le merci, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro, esclusi gli oneri fiscali qualora siano detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
Per i veicoli all’aperto relativamente alla Condizione facoltativa H “Grandine su veicoli all’aperto”: in caso di danno totale:
• a veicolo nuovo (non immatricolato): si stima il valore commerciale al momento del sinistro;
• a veicolo usato o a Km. Zero: si stima il valore del veicolo rilevabile dal listino “Eurotax blu”; in caso di danno parziale:
• a veicolo nuovo (non immatricolato): si stima il costo delle riparazioni, determinato applicando alle parti sostituite il valore commerciale;
• a veicolo usato o a Km. Zero: si stima il costo delle riparazioni, determinato applicando alle parti sostituite il deprezzamento, rilevabile dal listino “Eurotax blu”, dovuto all’età ed allo stato d’uso del veicolo stesso.
Si considera il danno come parziale quando le spese di riparazione del veicolo non superano l’80% del valore commer- ciale del veicolo stesso al momento del sinistro.
Qualora il sinistro si verifichi entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, la determinazione del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento del veicolo o delle parti sostituite.
5 Per i beni assicurati a condizioni speciali:
a) per archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor si stima il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto.
b) per modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili si stima il valore a nuovo con massimo del doppio del valore allo stato d’uso al momento del sinistro
escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.
L’indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti o rimpiazzati.
6 Per le lastre l’ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altre nuove, uguali o equivalenti, per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.
7 Per gli impianti per la produzione di energie rinnovabili la determinazione del danno è data dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro oppure, se inferiore, dall’importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristi- nare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro, al netto del valore dei residui. In nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo va- lore allo stato d’uso.
Limitatamente ai danni subiti dagli inverter in esercizio da oltre cinque anni in nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare importo superiore al relativo valore allo stato d’uso.
8 Per beni inattivi, l’ammontare del danno viene valutato in base al valore commerciale al netto dell’eventuale valore economico dei residui.
Qualora la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l’ammontare del danno viene determinato al valore allo stato d’uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.
Detto termine di 24 mesi è ridotto a 12 mesi per impianti per la produzione di energie rinnovabili e per modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.
La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l’indennizzo spettante prima dell’avvenuta ricostru- zione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d’uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.
Il supplemento di indennità relativo al valore a nuovo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo se- condo il preesistente tipo e genere.
Resta convenuto che se le singole somme assicurate per fabbricato, macchinario, apparecchiature elettroniche e im- pianti per la produzione di energie rinnovabili risultano, al momento del sinistro, uguali o inferiori al valore allo stato d’uso, ai fini dell’applicazione della regola proporzionale di cui al punto 10.8 “Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale” si prenderà come riferimento il suddetto valore allo stato d’uso.
10.7 TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
• Reale Mutua, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
• l’Assicurato deve restituire a Reale Mutua l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
• il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
10.8 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
1. Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, prese ciascuna separatamente, eccedono al mo- mento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, l’Assicurato sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l’eccedenza del predetto 10%.
Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d’anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.
2. Tale disposizione non si applica:
• qualora l’ammontare del danno accertato al lordo di eventuali franchigie o scoperti risulti uguale o inferiore a € 25.000;
• per quei beni assicurati o partite per le quali sia indicata la forma di garanzia primo rischio assoluto.
10.9 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI
È data facoltà al Contraente di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 10.12 “Indennizzo separato”.
Dietro richiesta del Contraente, l’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo, per tutte le Sezioni interessate fra Incendio, Elettronica, Catastrofale e Furto, sia prevedibile in almeno € 50.000. L’anticipo verrà corrisposto dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell’anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione e sia stato sottoscritto dalle Parti verbale di danno minimo. L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.550.000.
La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d’uso.
Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del sinistro, l’As- sicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
10.10 GARANZIA FIDEJUSSORIA SULL’INDENNIZZO
L’Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo o di anticipi anche prima del rilascio del certificato di chiusura di istruttoria, a condizione che sia prestata fidejussione bancaria di gradimento di Reale Mutua, con la quale si impegna a restituire l’importo corrisposto da Reale Mutua maggiorato degli interessi legali qualora il sinistro non risulti indennizzabile.
10.11 OPERAZIONI PERITALI
In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pre- giudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
10.12 INDENNIZZO SEPARATO
È data facoltà al Contraente di scegliere, al momento del sinistro, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 10.9 “Anticipo sugli indennizzi”.
Dietro richiesta del Contraente, sarà applicato quanto previsto dal punto 10.13 “Pagamento dell’indennizzo” a ciascuna categoria di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 10.13 “Pagamento dell’indennizzo”, per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni un atto conclusivo di perizia o un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di indennità per il sinistro e sempreché non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito al punto 10.1 “Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza”.
10.13 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, concordato l’ammontare dell’indennizzo in ottemperanza alle presenti Condizioni di Assicurazione e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell’indennizzo entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell’Assicurato dell’atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedi- mento stesso risulti che non ricorre il caso previsto ai punti 8.1 D) 3) “Rischi esclusi” (danni causati o agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata). Fermo quanto sopra, limitatamente alle garanzie prestate per il fabbricato e per il macchinario, il pagamento sarà ef- fettuato con le seguenti modalità:
1. entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione verrà corrisposto l’indennizzo secondo il valore allo stato d’uso;
2. entro 25 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all’importo di cui al precedente punto 1, deter- mina l’ammontare complessivo dell’indennizzo calcolato in base al punto 10.6 “Determinazione del danno”.
Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo avvengano entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, ridotto a 12 mesi per impianti per la produzione di energie rinnovabili e per modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.
10.14 RINUNCIA RIVALSA
Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
• le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
• le società controllanti, controllate e collegate;
• i clienti e i fornitori,
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
SEZIONE ELETTRONICA
Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza e solo in rela- zione ai beni assicurati e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate.
Resta ferma l’efficacia del punto 13 “Che cosa non è assicurato”.
In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella Sezione, salvo se diversamen- te precisato in polizza.
11. CHE COSA POSSO ASSICURARE
11.1 RISCHIO ASSICURATO
A) Reale Mutua, nel limite della somma assicurata, indennizza all’Assicurato i danni materiali direttamente causati alle apparecchiature elettroniche costruite da non oltre 10 anni, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Gli eventi previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari con- viventi o delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
B) Reale Mutua rimborsa le spese documentate sostenute: 1) nei limiti delle somme assicurate:
a) per riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;
b) per la ricerca del danno dei conduttori esterni. Sono compresi i costi:
• per la sostituzione dei conduttori esterni collocati nei muri o nei pavimenti del fabbricato;
• per il ripristino di muri, intonaci e pavimentazioni;
con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per le apparecchiature elettroniche con il massimo di
€ 2.500 per sinistro e per annualità assicurativa e con lo scoperto del 20% con il minimo di € 150;
c) per sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. Questa garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell’indennizzo. Qua- lora un medesimo sinistro interessi sia le garanzie della presente Sezione sia le garanzie delle Sezioni Incendio, Catastrofale e Furto il massimo indennizzo per le spese di demolizione e sgombero non potrà comunque essere superiore a € 60.000 complessivamente per tutte le Sezioni interessate;
d) per rimuovere, eventualmente depositare (comprese le spese di montaggio e smontaggio) presso terzi, ricollo- care le apparecchiature elettroniche assicurate e illese, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. Questa garanzia opera con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata con il massimo di € 5.200 per sinistro e per annualità assicurativa;
e) per riparare i danni arrecati ai beni assicurati a seguito di sinistro per ordine delle Autorità;
2) in eccedenza alle somme assicurate:
a) sostenute dall’Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;
b) per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l’Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell’indennizzo con il massimo di € 20.000 per sinistro.
Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua rimborsa i suddetti onorari una sola volta.
11.2 OPERATIVITÀ SPECIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
11.2.1 DANNI DA FURTO
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dal furto dei beni assicurati, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
1) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili purchè oggettivamente rilevabili, nonché da utilizzo di altri congegni di apertura che non lasciano tracce visibili (“magic key” o “chiave bulgara”).
Nei casi ove l’accertamento peritale non rilevi tracce di scasso o rottura, il Contraente riconosce a Reale Mutua il diritto di acquisire le serrature e i congegni di chiusura, per sottoporli a esame tecnico specializzato ai fini dell’operatività della garanzia;
2) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.
La garanzia è prestata nel presupposto che i beni assicurati siano riposti all’interno di fabbricati aventi:
a) pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro stratificato anticrimine e/o anti- vandalismo, cemento armato e non;
b) tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’e- sterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale);
c) tutte le aperture verso l’esterno - situate a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordi- naria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’inter- no, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’accesso all’interno dei fabbricati.
Reale Mutua non indennizza i danni da furto resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c).
Nel caso in cui il furto avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate, la garanzia opera con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 150.
Qualora i beni assicurati siano installati all’aperto la garanzia è prestata nel presupposto che siano stabilmente ancorati al suolo o al fabbricato e opera con l’applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo di € 150.
11.2.2 IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO
Qualora sia indicata sul modulo di polizza l’esistenza di impianto automatico di allarme antifurto a norme CEI munito di registratore di funzione (di controllo) e collegato alle Forze dell’Ordine o a Istituto di Polizia Privata, Il Contraente o l’Assicurato deve:
• metterlo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone;
• stipulare un regolare contratto di manutenzione;
• richiedere immediatamente l’intervento del servizio di manutenzione straordinaria in tutti i casi di interruzione anche parziale nel funzionamento dell’impianto d’allarme, adottando per tutto il periodo della non efficienza adeguate mi- sure di sicurezza e sorveglianza, sostitutive dell’impianto d’allarme stesso.
In caso di inosservanza, da parte del Contraente o dell’Assicurato o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi sopra indicati, la garanzia opera con l’applicazione di uno scoperto del 20%.
Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto, verrà elevato al 25% fermo restando il minimo eventualmente previsto.
Se operante invece in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20%, la franchigia verrà considerata mi- nimo di scoperto.
Nel solo caso in cui il furto avvenga attraverso apertura e/o protezioni e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto richiesto ai punti a), b) e c) del presente punto ma sia operante l’impianto di allarme con- trattualizzato, lo scoperto applicato sarà del 10% con il minimo di € 150.
11.3 CONDIZIONI FACOLTATIVE
Con le seguenti condizioni facoltative è possibile assicurare o integrare beni o causali o danni non previsti nel rischio 11.1 “Rischio assicurato”.
Esse sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza e solo in relazione ai beni assicurati e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate. Resta ferma l’efficacia del punto 13 “Che cosa non è assicurato” e di tutte le altre norme indicate in polizza, se non espressamente derogate.
In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella rispettiva Condizione facolta- tiva e al punto 12.4 “Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo”.
A APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE ALL’ESTERNO DELL’UBICAZIONE
Fermo quanto disposto al punto 12.2 “Ubicazione dei beni assicurati”, Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all’esterno dell’ubicazione, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico e durante il loro utilizzo nel mondo intero.
La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, opera a condizione che, durante qualsiasi sosta o fermata che com- porti la momentanea assenza dell’autista o di persona di sua fiducia, siano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo.
Reale Mutua non indennizza i danni di furto commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura salvo il caso di furto o irreperibilità in seguito a incidente stradale.
In caso di danno conseguente a furto, rapina, scippo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terro- rismo o sabotaggio e caduta accidentale, la garanzia opera con lo scoperto del 25% con il minimo di € 200.
B RICORSO TERZI
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato fino alla concorrenza del massimale, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di terzi da danno liquidabile a termini della presente Sezione.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali -dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito, e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave dell’Assicurato. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
Reale Mutua non indennizza i danni:
1) ai beni che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati;
2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e/o del suolo. Non sono considerati terzi:
a) il Contraente;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
c) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l’Assicurato non sia una persona fisica;
d) le Società le quali rispetto al Contraente e all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli Amministratori delle medesime;
e) i successori aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b) e c) a seguito di decesso di questi ultimi.
C DATI E RELATIVI SUPPORTI
Reale Mutua rimborsa all’Assicurato i costi necessari sostenuti, conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati.
Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, Reale Mutua rimborsa i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. Reale Mutua non rimborsa:
• i danni ai programmi;
• i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali a supporti. La garanzia opera con lo scoperto del 10% con il minimo di € 150.
D PROGRAMMI IN LICENZA D’USO
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione ai supporti su cui sono memorizzati i programmi in licenza d’uso, Reale Mutua rimborsa i costi necessari sostenuti per la loro duplicazione o per il loro riacquisto, entro un anno dal sinistro.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
La garanzia opera con lo scoperto del 10% con il minimo di € 150.
12. COME E CON QUALI CONDIZIONI
OPERATIVE MI ASSICURO
12.1 FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI BENI ASSICURATI
A La forma di assicurazione prevista è a valore intero, salvo ove sia espressamente prevista la forma di assicurazione a
primo rischio assoluto.
B Il valore per i beni assicurati è determinato dal valore a nuovo.
12.2 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI
Le apparecchiature elettroniche si intendono garantite:
• ovunque nell’ambito dell’ubicazione, sottotetto e – se all’aperto – solo se stabilmente ancorate al suolo o al fabbrica- to, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza;
• presso un’ubicazione diversa da quella indicata sul modulo di polizza e presso terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana e dello Stato della Città del Vaticano, nonché presso esposizioni, fiere e mostre, sino ad un massi- mo del 25% della rispettiva somma assicurata.
12.3 RECESSO PER EVENTI SOCIO-POLITICI
Relativamente ai danni materiali e diretti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante comunicazione con preavviso di giorni 30.
La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere inter- pretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.
In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi 15 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del Contraente la parte di premio pagato, al netto delle imposte e delle spese amministra- tive per l’emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso, da conteggiarsi sulla base del 10% del premio di Sezione. In tal caso il Contraente ha il diritto di recedere dall’assicurazione, con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto.
12.4 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile -Obbligo di salvataggio - e per gli onorari di Periti, Consulenti e Pro- fessionisti incaricati per la valutazione dei sinistri, per nessun titolo Reale Mutua è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Questa sezione opera con una franchigia per ogni sinistro di € 150, salvo se diversamente precisato. La garanzia opera:
a) limitatamente a danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio con lo scoperto del 10% con il minimo di € 150 e con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del 70% delle somme assicurate complessive della presente Sezione;
b) limitatamente ai danni imputabili a fenomeno elettrico con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500 e il massimo di € 2.500;
c) limitatamente ai danni causati da allagamento alle apparecchiature elettroniche in locali seminterrati e interrati con lo scoperto del 10% con il minimo di € 500 e con il limite di indennizzo per sinistro del 30% delle somme assicurate complessive della presente Sezione;
d) limitatamente alle apparecchiature elettroniche ubicate sotto tendostrutture e tensostrutture, salvo le apparecchia- ture stabilmente ancorate al fabbricato o al suolo, la garanzia opera con lo scoperto del 25% con il minimo di € 200 e con il limite di indennizzo del 30% della somma assicurata con il massimo di € 20.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi scoperti, verrà applicato una sola volta lo sco- perto nella misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato.
13. CHE COSA NON È ASSICURATO
13.1 RISCHI ESCLUSI
Reale Mutua non indennizza i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, inondazioni, alluvioni, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;
e) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
f) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, non- ché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione;
h) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei
beni assicurati;
i) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; j) da smarrimenti o ammanchi;
k) attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza; l) causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
m) conseguenti a virus informatici;
n) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software, mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da atto doloso informatico (Cyber Crime);
Reale Mutua non indennizza altresì:
o) i danni, i costi e le spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall’Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità go- vernativa o sanitaria, nonché i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell’attività o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione.
Nonostante quanto sopra riportato, la presente assicurazione indennizza i danni materiali non altrimenti esclusi ai beni assicurati, anche se verificatisi in contemporaneità e/o concomitanza con un’epidemia o pandemia purché tali danni non abbiano alcun rapporto o connessione con tali eventi.
Questa esclusione non si applica ai danni materiali direttamente causati ai beni assicurati a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.
Reale Mutua non indennizza i costi:
p) inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti;
q) di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggior- namento tecnologico dell’impianto.
Se gli eventi esclusi sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi, la copertura assicurativa di cui alla polizza garantisce solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
13.2 BENI ESCLUSI
Reale Mutua non indennizza:
• i tubi, le valvole elettroniche e altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
• le apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;
• le apparecchiature elettroniche costruite da oltre 10 anni;
• i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.
14. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI,
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
14.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nei punti precedenti, ope- ranti per singola ubicazione.
Per tutte le garanzie opera, se non diversamente precisato il limite di indennizzo pari alla somma assicurata indicata sul
modulo di polizza.
Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e rispettivi franchigie o scoperti, questi verranno applicati una sola volta nella misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato.
11.1 “RISCHIO ASSICURATO” | FRANCHIGIA | SCOPERTO | LIMITE DI INDENNIZZO | |
Per singolo sinistro, salvo se diversamente precisato | € 150 | – – – | Somma assicurata | |
B 1) b) | Spese per • la sostituzione dei conduttori esterni collocati nei muri o nei pavimenti del fabbricato; • il ripristino di muri, intonaci e pavimentazioni. | – – – | 20% con il minimo di € 150 | 20% della somma assicurata per le apparecchiature elettroniche con il massimo di € 2.500 per sinistro e per annualità assicurativa |
B 1) c) | Spese sgombero residui Qualora il sinistro interessi contestual- mente garanzie prestate con le Sezioni Incendio, Catastrofale e Furto si conviene che Reale Mutua indennizzerà le suddet- te spese una sola volta | – – – | – – – | 5% dell’indennizzo |
Qualora il sinistro interessi contestual- mente garanzie prestate con le Sezioni Incendio, Catastrofale e Furto. | – – – | – – – | € 60.000 complessivamente per tutte le sezioni interessate | |
B 1) d) | Spese rimozione e ricollocamento | – – – | – – – | 20% della somma assicurata per le apparecchiature elettroniche con il massimo € 5.200 per sinistro e per annualità assicurativa |
B 2) b) | Onorari periti Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si con- viene che Reale Mutua rimborsa i sud- detti onorari una sola volta | – – – | – – – | 5% dell’indennizzo con il massimo di € 20.000 per sinistro |
11.2.1 | Furto attraverso aperture, e/o protezioni, e/o fabbricati con caratteristiche difformi | – – – | 20% con il minimo di € 150 | Somma complessivamente assicurata per la presente Sezione |
Furto beni installati all’aperto | – – – | 25% con il minimo di € 150 | Somma complessivamente assicurata per la presente Sezione | |
11.2.2 | Impianto di allarme antifurto | |||
Inosservanza obblighi impianto di allarme | – – – | 20% | Somma complessivamente assicurata per la presente Sezione | |
Se opera in concomitanza con altro scoper- to fermo il minimo eventualmente previsto | – – – | 25% | – – – | |
Se opera in concomitanza con altra franchi- gia, ferma restando la franchigia prevista | – – – | 20% | – – – | |
Furto attraverso aperture, e/o protezioni, e/o fabbricati con caratteristiche difformi e impianto di allarme operante | – – – | 10 % con il minimo di € 150 | Somma complessivamente assicurata per la presente Sezione |
11.3 "CONDIZIONI FACOLTATIVE" | FRANCHIGIA | SCOPERTO | LIMITE DI INDENNIZZO | |
A | Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all’esterno dell’ubicazione per danni da furto, rapina, scippo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti van- dalici e dolosi, terrorismo o sabotaggio e caduta accidentale | – – – | 25% con il minimo di € 200 | Somma assicurata |
B | Ricorso terzi Per danni da interruzione di attività | – – – | – – – | 20% del massimale |
C | Dati e relativi supporti | – – – | 10% con il minimo di € 150 | Somma assicurata |
D | Programmi in licenza d’uso | – – – | 10% con il minimo di € 150 | Somma assicurata |
12 “COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO” | FRANCHIGIA | SCOPERTO | LIMITE DI INDENNIZZO | ||
12.2 | Beni presso terzi | – – – | – – – | 25% della rispettiva somma assicurata | |
12.4 a) | Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio | – – – | 10% con il minimo € 150 | 70% della somma assicurata | per |
singola partita, per sinistro e per an- nualità assicurativa | |||||
12.4 b) | Fenomeno elettrico | – – – | 10% con il minimo di € 500 con il massimo di € 2.500 | Somma assicurata complessiva della presente Sezione per sinistro e per annualità assicurativa | |
12.4 c) | Allagamento in locali seminterrati e interrati | – – – | 10% con il minimo € 500 | 30% della somma assicurata, per sin- gola partita, per sinistro e per annualità assicurativa | |
12.4 d) | Apparecchiature elettroniche ubicate sotto tendostrutture e tensostrutture | – – – | 25% con il minimo € 200 | 30% delle somme assicurate com- plessive della presente Sezione massimo di € 20.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
,
15. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
15.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Reale Mutua. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
15.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile;
2) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile.
3) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell’i- nizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
4) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l’apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all’Art. 1910 del Codice Civile;
6) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo con- sente - la procedura di ammortamento.
È consentito al Contraente o all’Assicurato procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a Reale Mutua nei termini di cui al punto 2). Prima dell’ispezione da parte di un incaricato di Reale Mutua il Contraente o l’Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività.
Per la Condizione Facoltativa B “Ricorso terzi” deve dare immediata comunicazione a Reale Mutua delle procedure civili e penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Reale Mutua avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa del Contraente o l’Assicurato se non coincide con il Contraente.
Il Contraente o l’Assicurato devono astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codice Civile.
15.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o do- cumenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
15.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
2) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Salvo quanto previsto dal punto 11.1 2) b) “Rischio assicurato - onorari periti”, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
15.5 MANDATO DEI PERITI
I Periti nell’assolvimento del loro mandato devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del
sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 15.2 “Obblighi in caso di sinistro”, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l’esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati di cui all’ubicazione, determinando il valore che i me- desimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri stabiliti al punto 12.1 “Forma di assicurazione – Valore dei beni assicurati”;
e) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzi laddove sia contrattualmente previ- sta l’erogazione di un supplemento per valore a nuovo.
I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti d) ed e) che precedono sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin
da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudi-
cata in ogni caso ogni eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
15.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che:
• l’attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 12.1 “Forma di assicurazione – Valore dei beni assicurati”, la determinazione del danno è eseguita secondo i criteri che seguono;
• un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto 1), eguagliano o superano il valore dell’apparecchiatura elettronica calcolato come al successivo punto 2),
si conviene che:
1) in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore economico dei residui;
2) in caso di bene non suscettibile di riparazione (compreso il caso di furto), si procede come segue:
• nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del sinistro, si stima il valore a nuovo del bene danneggiato e si deduce il valore economico dei residui convenendo che qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
• nel caso invece il bene sia stato costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del sinistro, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso si darà luogo all’applicazione di una riduzione del 10% dell’ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;
• nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 10 anni dalla data del sinistro, lo stesso bene dovrà considerarsi non oggetto della presente garanzia.
Quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) opera a condizione che il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro
i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato. Qualora non siano soddisfatte
dette condizioni, si stima il valore a nuovo del bene assicurato con il massimo del doppio del valore allo stato d’uso. Reale Mutua ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’apparecchiatura elettro- nica o al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Relativamente a impianti d’allarme, videosorveglianza e di segnalazione qualora sia assicurato anche il Fabbricato nella Sezione Incendio la determinazione del danno e il relativo indennizzo avverrà utilizzando le condizioni più favorevoli all’Assicurato.
15.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
1 Se dalle stime fatte risulta che il valore delle apparecchiature elettroniche e delle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, eccede al momento del sinistro di oltre il 10% la somma rispettivamente assicurata, l’Assicurato sopporta la parte proporzionale del danno per l’eccedenza del predetto 10%.
Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d’anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.
2. Tale disposizione non si applica:
• qualora l’ammontare del danno accertato al lordo di eventuali franchigie o scoperti risulti uguale o inferiore a €
2.000 per le apparecchiature elettroniche e a € 25.000 per i restanti beni assicurati,
• per quei beni assicurati per i quali sia indicata la forma di garanzia primo rischio assoluto.
15.8 GARANZIA FIDEJUSSORIA SULL’INDENNIZZO
L’Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo o di anticipi anche prima del rilascio del certificato di chiusura di istruttoria, a condizione che sia prestata fidejussione bancaria di gradimento di Reale Mutua, con la quale si impegna a restituire l’importo corrisposto da Reale Mutua maggiorato degli interessi legali qualora il sinistro non risulti indennizzabile.
15.9 OPERAZIONI PERITALI
In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pre- giudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
15.10PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, concordato l’ammontare dell’indennizzo in ottemperanza alle presenti Condizioni di Assicurazione e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell’indennizzo entro ven- ticinque giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell’Assicurato dell’atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedi- mento stesso risulti che non ricorre il caso previsto al punto 13.1 c) “Rischi esclusi” (danni causati o agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata).
15.11 RECUPERO DEI BENI RUBATI
Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi a Reale Mutua l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data di avviso del sinistro, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del sinistro.
SEZIONE CATASTROFALI
Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza e solo in rela- zione ai beni assicurati e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate.
Resta ferma l’efficacia del punto 18 “Che cosa non è assicurato”.
In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella Sezione, salvo se diversamen- te precisato in polizza.
16. CHE COSA POSSO ASSICURARE
16.1 RISCHIO ASSICURATO- GARANZIA TERREMOTO
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – direttamen- te causati ai beni assicurati da terremoto.
La garanzia opera sui beni, se assicurati:
• nella Sezione Incendio, Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali, Im- pianti per la produzione di energie rinnovabili, Apparecchiature elettroniche, e sulle condizioni facoltative D “Indennità aggiuntiva”, G “Integrazione spese di demolizione e sgombero”;
• nella Sezione Elettronica per la partita Apparecchiature elettroniche e sulle condizioni facoltative A “Apparecchiatu- re elettroniche ad impiego mobile all’esterno dell’ubicazione”, C “Dati e relativi supporti” e D “Programmi in licenza d’uso”.
La garanzia opera con l’applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo riportati sul modulo di polizza.
Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante comunicazione con preavviso di trenta giorni.
La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere inter- pretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.
In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi quindici giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del Contraente la parte di premio pagato, al netto delle imposte e delle spese ammini- strative per l’emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso (come individuato sul modulo di polizza), da conteggiarsi sulla base del premio netto relativo alla presente garanzia.
In tal caso il Contraente ha il diritto di recedere dalla polizza, con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto.
16.2 RISCHIO ASSICURATO- GARANZIA INONDAZIONI, ALLUVIONI
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - direttamente causati ai beni assicurati, da Inondazione, alluvione anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smot- tamento del terreno.
La garanzia opera sui beni, se assicurati:
• nella Sezione Incendio, Fabbricato, Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali, Im- pianti per la produzione di energie rinnovabili, Apparecchiature elettroniche, e sulle condizioni facoltative D “Indennità aggiuntiva”, G “Integrazione spese di demolizione e sgombero”;
• nella Sezione Elettronica per la partita Apparecchiature elettroniche e sulle condizioni facoltative A “Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all’esterno dell’ubicazione”, C “Dati e relativi supporti” e D “Programmi in licenza d’uso”.
La garanzia opera con l’applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo riportati sul modulo di polizza. Relativamente a impianti fissi al servizio del fabbricato posti in locali interrati o seminterrati, la garanzia opera con il limite di indennizzo di € 20.000.
Relativamente a tendostrutture e tensostrutture la garanzia opera con il limite di indennizzo di € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante comunicazione con preavviso di trenta giorni.
La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere inter- pretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.
In caso di recesso da parte di Reale Mutua, trascorsi 15 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del Contraente la parte di premio pagato, al netto delle imposte e delle spese ammini- strative per l’emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso (come individuato sul modulo di polizza), da conteggiarsi sulla base del premio netto relativo alla presente garanzia.
In tal caso il Contraente ha il diritto di recedere dalla polizza, con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto.
16.3 OPERATIVITÀ SPECIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Reale Mutua rimborsa le spese documentate sostenute:
1) nei limiti delle somme assicurate:
a) per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto. La presente garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell’indennizzo con il massimo di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa. Qualora un medesimo sinistro interessi sia le garanzie della presente Sezione sia le garanzie delle Sezioni Incendio, Elettronica e Furto il massimo indennizzo per le spese di demolizione e sgombero non potrà comunque essere superiore a € 60.000 complessivamente per tutte le Sezioni interessate;
b) per rimuovere, per eventualmente depositare (comprese le spese di montaggio e smontaggio) presso terzi e per ricollocare i beni assicurati illesi, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto. La presente garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell’indennizzo con il massimo di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
c) per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
d) per riparare i danni arrecati ai beni assicurati a seguito di sinistro per ordine delle Autorità;
2) in eccedenza alle somme assicurate:
a) sostenute dall’Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione;
b) per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l’Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. La presente garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell’indennizzo con il massimo di € 20.000 per sinistro. Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.
17. COME E CON QUALI CONDIZIONI
OPERATIVE MI ASSICURO
17.1 FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI BENI ASSICURATI
A La forma di assicurazione prevista è a valore intero, salvo ove sia espressamente prevista la forma di assicurazione a
primo rischio assoluto.
B Il valore per:
1) il fabbricato / Rischio locativo, escluse le tendostrutture e le tensostrutture, è determinato dal valore a nuovo, compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n.10 del 28/1/1977 Art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazioni) nonché i costi di progettazione e direzione lavori;
le tendostrutture e le tensostrutture è determinato dal valore allo stato d’uso;
2) il macchinario è determinato dal valore a nuovo, comprese le spese fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio.
Fanno eccezione i seguenti beni per i quali il valore è determinato per:
• i valori dal valore nominale;
• i preziosi dal valore commerciale;
• gli oggetti pregiati dal valore commerciale;
• per gli effetti personali dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti dal valore commerciale;
3) le merci è determinato dal valore commerciale, salvo quanto previsto dalla Condizione Facoltativa C “Prezzo di vendita” se acquistata nella Sezione Incendio.
Nelle lavorazioni industriali le merci, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della ma- teria grezza aumentato delle spese di lavorazione esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
Fanno eccezione i veicoli e i veicoli all’aperto (quando fanno parte di merci) per i quali il valore è determinato:
• in caso di veicolo nuovo (non immatricolato): dal valore commerciale;
• in caso di veicolo usato o a Km. Zero: dal valore del veicolo rilevabile dal listino “Eurotax blu”. Per i veicoli non disciplinati da “Eurotax blu” dal valore commerciale;
4) i beni assicurati a condizioni speciali è determinato dal valore a nuovo;
5) le apparecchiature elettroniche è determinato dal valore a nuovo, comprese le spese fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio;
6) gli impianti per la produzione di energie rinnovabili è determinato dal valore a nuovo, comprese le spese fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio;
7) le lastre è determinato dal valore a nuovo;
8) i beni inattivi è determinato dal valore commerciale.
17.2 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI
Macchinario, Merci, Merci in aumento, Beni assicurati a condizioni speciali e Apparecchiature elettroniche si intendono garantiti:
• ovunque nell’ambito dell’ubicazione, sia sottotetto che all’aperto, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in
polizza;
• a bordo di veicoli, anche se di proprietà di terzi, in sosta nell’ubicazione o in attesa di effettuare le operazioni di carico e scarico e/o durante le operazioni medesime.
17.3 CONTIGUITÀ E VICINANZA
L’Assicurato è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei beni assicurati esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.
17.4 CLAUSOLA DI UNIVERSALITÀ
Qualora un bene, non escluso, contenuto nell’ubicazione non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni contenute nel glossario, o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene stesso verrà attribuito alla partita Macchinario.
17.5 UNICO SINISTRO
Agli effetti della garanzia terremoto, sono attribuite a un medesimo episodio tellurico le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro” purché avvenuti nel periodo di efficacia della polizza.
17.6 SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile -Obbligo di salvataggio - e per gli onorari di Periti, Consulenti e Pro- fessionisti incaricati per la valutazione dei sinistri, per nessun titolo Reale Mutua è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
I seguenti limiti di indennizzo si intendono operanti per tutte le garanzie della presente Sezione:
• per gli oggetti pregiati con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il macchinario e con il massimo di € 10.000 per singolo oggetto e di € 50.000 complessivamente per sinistro e annualità assicurativa;
• per i valori inerenti all’attività con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il macchinario con il mas- simo di €. 5.000 per sinistro;
• per i valori dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda complessivamente con il limite di indennizzo di € 2.500 per sinistro;
• per gli effetti personali, dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda con il limite di indennizzo di € 2.500 per singolo oggetto e con il massimo complessivo di € 10.000 per sinistro;
• per i preziosi dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il macchinario e con il massimo di € 10.000 per sinistro e annualità assicurativa.
Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi scoperti, verrà applicato una sola volta lo sco- perto nella misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato.
18. CHE COSA NON È ASSICURATO
18.1 RISCHI ESCLUSI
Oltre alle esclusioni della Sezione Incendio punti 8.1 “Rischi esclusi”, ad eccezione dei punti A. 4) e A. 5), e 8.2 “Beni esclusi”, e della sezione Elettronica 13.1 “Rischi esclusi”, ad eccezione del punto d) terremoto e inondazione, alluvione e 13.2 “Beni esclusi”, Reale Mutua non indennizza i danni di:
a) atti di guerra dichiarata o non, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
b) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da eventi garantiti con la presente Sezione;
Reale Mutua non indennizza i danni:
c) causati o agevolati con dolo:
• dell’Assicurato o del Contraente;
• del coniuge, dei genitori, dei figli dell’Assicurato o del Contraente;
• di qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
• del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando l’Assicurato o il Contraente non sia una persona fisica;
d) da mareggiata, alta marea, maremoto ed eruzioni vulcaniche;
e) di smarrimento, furto, rapina o saccheggio dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente garanzia o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
f) ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; g) a strutture pressostatiche e relativo contenuto;
h) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali cir- costanze siano connesse al diretto effetto degli eventi garantiti dalla presente Sezione sui beni assicurati;
i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od indu- striale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
18.2 RISCHI ESCLUSI PER LA GARANZIA INONDAZIONI, ALLUVIONI
Relativamente alla garanzia Inondazioni, alluvioni oltre a quanto previsto dal punto 18.1 “Rischi esclusi” Reale Mutua non indennizza i danni:
a) causati da umidità, stillicidio o trasudamento;
b) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
c) a merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul livello del pavimento del locale, ad eccezione delle merci che per loro caratteristiche non possono essere posizionate su pallet, pedane o altri tipi di supporto di altezza pari ad almeno 10 cm;
d) al contenuto di tendostrutture e tensostrutture;
e) ai beni assicurati diversi dal fabbricato posti in locali interrati o seminterrati; f) ai beni assicurati posti all’aperto.
19. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI,
FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
19.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO
Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nei punti precedenti, ope- ranti per singola ubicazione, salvo se diversamente indicato nel Mod. 5060 VAR.
RISCHIO ASSICURATO | FRANCHIGIA | SCOPERTO | LIMITE DI INDENNIZZO | |
16.1 | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxx di polizza | Modulo di polizza | Modulo di polizza |
16.2 | Garanzia Inondazioni, alluvioni | Modulo di polizza | Modulo di polizza | Modulo di polizza |
Relativamente a impianti fissi al servizio del fabbricato posti in locali interrati o seminterrati | Modulo di polizza | Modulo di polizza | € 20.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
Relativamente a tendostrutture e tensostrutture | Modulo di polizza | Modulo di polizza | € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
16.3. 1) a) | Spese demolizione e sgombero | – – – | – – – | 5% dell’indennizzo con il mas- simo di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
Qualora il sinistro interessi contestual- mente garanzie prestate con le Sezioni Incendio, Elettronica e Furto | – – – | – – – | € 60.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
16.3. 1) b) | Spese per rimuovere, per eventualmente depositare presso terzi e ricollocare | – – – | – – – | 5% dell’indennizzo con il mas- simo di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
16.3. 2) b) | Onorari di competenza del Perito, Consu- lenti e Professionisti Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si convie- ne che Reale Mutua indennizzerà i sud- detti onorari una sola volta | – – – | – – – | 5% dell’indennizzo con il mas- simo di 20.000 per sinistro |
17.6 | Oggetti pregiati | – – – | – – – | 10% della somma assicurata per il macchinario con il mas- simo di € 10.000 per singolo oggetto e di € 50.000 com- plessivamente per sinistro e annualità assicurativa |
Valori inerenti all’attività | – – – | – – – | 10% della somma assicurata per il macchinario con il mas- simo di €. 5.000 per sinistro | |
Valori dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda | – – – | – – – | Complessivamente € 2.500 per sinistro | |
Effetti personali, dei dipendenti, dei di- rigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda | – – – | – – – | € 2.500 per singolo oggetto e con il massimo complessivo di € 10.000 per sinistro | |
Preziosi dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in azienda | – – – | – – – | 10% della somma assicura- ta per il macchinario e con il massimo di € 10.000 per sini- stro e annualità assicurativa |
20. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
20.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Reale Mutua. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
20.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge o ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell’i- nizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (ovvero quando viene sottoscritto l’apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad in- dennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, dan- neggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qual- siasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all’Art. 1910 del Codice Civile;
f) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo con- sente – la procedura di ammortamento.
In caso di danno alle merci deve altresì mettere a disposizione di Reale Mutua la documentazione contabile di magaz- zino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo delle merci, sia finite sia in corso di lavorazione sia danneggiate.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Relativamente alle apparecchiature elettroniche è tuttavia consentito al Contraente o all’Assicurato procedere al rim- piazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a Reale Mutua nei termini di cui al punto b). Prima dell’i- spezione da parte di un incaricato di Reale Mutua il Contraente o l’Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività.
20.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti men- zogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
20.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti
b) fra due Periti nominati uno da Reale Mutua e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzi, motivandole, le ragioni).
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Salvo quanto previsto dal punto 16.3. 2) b) “Onorari periti” ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
20.5 MANDATO DEI PERITI
I Periti nell’assolvimento del loro mandato devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del
sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 20.2 “Obblighi in caso di sinistro”, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l’esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati di cui all’ubicazione del rischio indicata sul modulo di polizza, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri stabiliti dalla polizza di riferimento al punto 17.1 “Valore dei beni assicurati”;
e) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzi laddove sia contrattualmente previ- sta l’erogazione di un supplemento per valore a nuovo.
I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti d) ed e) che precedono sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudi- cata in ogni caso ogni eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
20.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che l’attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri del punto 17.1 “Forma di assicurazione – Valore dei beni assicurati”, la determinazione del danno è eseguita se- paratamente per ogni categoria di bene secondo i criteri che seguono.
1) Per il fabbricato/Rischio locativo si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggia- te al netto del valore residuo.
Fanno eccezione le tendostrutture e le tensostrutture per le quali si stima il valore allo stato d’uso.
Sono compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, spese di fondazione, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n. 10 del 28/1/1977 Art. 6 e D.M. n. 801 del 19/5/1977 e successive modificazio- ni) nonché i costi di progettazione e direzione lavori che l’Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere.
Laddove, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione, il costo di ricostruzione dovesse subire in- crementi in conseguenza di mutate normative costruttive, la determinazione del danno indennizzabile, relativamente alle sole componenti strutturali del fabbricato, ne terrà conto in misura non superiore al 5% del costo di ricostruzione delle stesse.
Relativamente a impianti d’allarme, videosorveglianza e di segnalazione qualora sia assicurato il Fabbricato nella Sezione Incendio e sia attivata la Sezione Elettronica la determinazione del danno e il relativo indennizzo avverrà utilizzando le condizioni più favorevoli all’Assicurato.
2 Per il Macchinario in stato di attività si stima il valore a nuovo al momento del sinistro, oppure, se inferiore al valore a nuovo, si stima l’importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro, al netto di IVA e altri oneri fiscali, se recuperabili, e dell’eventuale valore economico dei residui e dei costi di trasporto e montaggio.
Fanno eccezione i seguenti beni:
a) per i valori si stima il valore nominale;
b) per i preziosi si stima il valore commerciale;
c) per gli oggetti pregiati si stima il valore commerciale;
d) per gli effetti personali dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti si stima il valore commerciale.
3 Per le apparecchiature elettroniche.
Premesso che un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto a), eguagliano o superano il valore dell’impianto o dell’apparecchio calcolato come al successivo punto b), si conviene che:
a) in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore economico dei residui;
b) in caso di bene non suscettibile di riparazione si procede come segue:
• nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del sinistro, si stima il valore a nuovo del bene danneggiato e si deduce il valore economico dei residui convenendo che qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rim- piazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
• nel caso invece il bene sia stato costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del sinistro, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso si darà luogo all’applicazione di una riduzione del 10% dell’ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;
• nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 10 anni dalla data del sinistro, lo stesso bene dovrà conside- rarsi non oggetto della presente garanzia.
Quanto previsto ai precedenti punti a) e b) opera a condizione che il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro
i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato. Qualora non siano soddisfatte
dette condizioni, si stima il valore a nuovo del bene assicurato con il massimo del doppio del valore allo stato d’uso. Reale Mutua ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparec- chio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
4 Per le merci, salvo quanto previsto dalla Condizione Facoltativa C “Prezzo di vendita” della Sezione Incendio, deducen- do dal valore commerciale delle merci assicurate il valore di quelle rimaste illese, il valore residuo delle merci danneg- giate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Nelle lavorazioni industriali le merci, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro, esclusi gli oneri fiscali qualora siano detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
Fanno eccezione i veicoli e i veicoli all’aperto (quando fanno parte di merci) per i quali si stima:
a. in caso di danno totale:
• a veicolo nuovo (non immatricolato): il valore commerciale al momento del sinistro;
• a veicolo usato o a Km. Zero: il valore del veicolo rilevabile dal listino “Eurotax blu”. Per i veicoli non disciplinati da “Eurotax blu” si stima il valore commerciale;
b. in caso di danno parziale:
• a veicolo nuovo (non immatricolato): il costo delle riparazioni, determinato applicando alle parti sostituite il va- lore commerciale;
• a veicolo usato o a Km. Zero: il costo delle riparazioni, determinato applicando alle parti sostituite il deprezza- mento, rilevabile dal listino “Eurotax blu”, dovuto all’età ed allo stato d’uso del veicolo.
Si considera il danno come parziale quando le spese di riparazione del veicolo non superano l’80% del valore com- merciale del veicolo al momento del sinistro.
Qualora il sinistro si verifichi entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, la determinazione del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento del veicolo o delle parti sostituite.
5 Per i beni assicurati a condizioni speciali:
a) per archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor si stima il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto.
b) per modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili si stima il valore a nuovo con massimo del doppio del valore allo stato d’uso al momento del sinistro,
escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.
L’indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti o rimpiazzati.
6 Per le lastre l’ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altre nuove, uguali o equivalenti, per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.
7 Per gli impianti per la produzione di energie rinnovabili la determinazione del danno è data dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro oppure, se inferiore, dall’importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristi- nare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro, al netto del valore dei residui. In nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo va- lore allo stato d’uso.
Limitatamente ai danni subiti dagli inverter in esercizio da oltre cinque anni in nessun caso Reale Mutua è tenuta ad indennizzare importo superiore al relativo valore allo stato d’uso.
8 Per beni inattivi, l’ammontare del danno viene valutato in base al valore commerciale al netto dell’eventuale valore economico dei residui.
Qualora la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l’ammontare del danno viene determinato allo stato d’uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.
Detto termine di 24 mesi è ridotto a 12 mesi per impianti per la produzione di energie rinnovabili e per modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.
La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l’indennizzo spettante prima dell’avvenuta ricostru- zione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d’uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.
Il supplemento di indennità relativo al valore a nuovo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo se- condo il preesistente tipo e genere.
Resta convenuto che se le singole somme assicurate per fabbricato, macchinario, apparecchiature elettroniche e im- pianti per la produzione di energie rinnovabili risultano, al momento del sinistro, uguali o inferiori al valore allo stato d’uso, ai fini dell’applicazione della regola proporzionale di cui al punto 20.8 “Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale” si prenderà come riferimento il suddetto valore allo stato d’uso.
20.7 TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
• Reale Mutua, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
• l’Assicurato deve restituire a Reale Mutua l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
• il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
20.8 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
1. Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, prese ciascuna separatamente, eccedono al mo- mento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, l’Assicurato sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l’eccedenza del predetto 10%.
Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d’anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.
2. Tale disposizione non si applica:
• qualora l’ammontare del danno accertato al lordo di eventuali franchigie o scoperti risulti uguale o inferiore a €
25.000 per i restanti beni assicurati;
• per quei beni assicurati per le quali sia indicata la forma di garanzia primo rischio assoluto.
20.9 ANTICIPO SULL’INDENNIZZO
È data facoltà al Contraente di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 20.12 “Indennizzo separato”.
Dietro richiesta del Contraente, l’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo, per tutte le Sezioni interessate fra Incendio, Elettronica, Catastrofale e Furto, sia prevedibile in almeno € 50.000. L’anticipo verrà corrisposto
dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell’anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione e sia stato sottoscritto dalle Parti verbale di danno minimo. L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.550.000.
La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d’uso.
Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del sinistro, l’As- sicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
20.10 GARANZIA FIDEJUSSORIA SULL’INDENNIZZO
L’Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo o di anticipi anche prima del rilascio del certificato di chiusura di istruttoria, a condizione che sia prestata fidejussione bancaria di gradimento di Reale Mutua, con la quale si impegna a restituire l’importo corrisposto da Reale Mutua maggiorato degli interessi legali qualora il sinistro non risulti indennizzabile.
20.11 OPERAZIONI PERITALI
In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pre- giudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
20.12 INDENNIZZO SEPARATO
È data facoltà al Contraente di scegliere, al momento del sinistro, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 20.9 “Anticipo sugli indennizzi”.
Dietro richiesta del Contraente, sarà applicato quanto previsto dal punto 20.13 “Pagamento dell’indennizzo” a ciascuna categoria di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 20.13 “Pagamento dell’indennizzo”, per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni un atto conclusivo di perizia o un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di indennità per il sinistro e sempreché non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito al punto 20.1 “Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza”.
20.13 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, concordato l’ammontare dell’indennizzo in ottemperanza alle presenti Condizioni di Assicurazione e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell’indennizzo entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell’Assicurato dell’atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedi- mento stesso risulti che non ricorre il caso previsto ai punti 18.1 c) “Rischi esclusi” (danni causati o agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata). Fermo quanto sopra, limitatamente alle garanzie prestate per il fabbricato e per il macchinario, il pagamento sarà ef- fettuato con le seguenti modalità:
1. entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione verrà corrisposto l’indennizzo secondo il valore allo stato d’uso;
2. entro 25 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all’importo di cui al precedente punto 1, deter- mina l’ammontare complessivo dell’indennizzo calcolato in base al punto 20.6 “Determinazione del danno”.
Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo avvengano entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, ridotto a 12 mesi per impianti per la produzione di energie rinnovabili e per modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili.
SEZIONE XXXXX XXXXXXXXX
La garanzia Perdita di quota di fatturato della presente Sezione è operante solo se espressamente richiamata sul modu- lo di polizza e in tal caso vale per tutte le ubicazioni assicurate.
Le restanti garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza e solo in relazione ai beni assicurati e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate.
Resta ferma l’efficacia del punto 23 “Che cosa non è assicurato”.
In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella Sezione, salvo quanto diver- samente precisato in polizza.
21. CHE COSA POSSO ASSICURARE
21.1 RISCHIO ASSICURATO- GARANZIA PERDITA DI QUOTA DI FATTURATO
Reale Mutua indennizza all’Assicurato, a seguito di sinistro indennizzabile a termini delle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali, nella forma a primo rischio assoluto:
1. entro i limiti della somma assicurata:
a) la perdita della quota di fatturato.
Sono compresi i costi per i prestatori di lavoro sempreché l’Assicurato non sia ricorso alla Cassa Integrazione Gua- dagni, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata;
b) la perdita effettiva derivante da inattività totale o parziale e/o prolungamento dell’inattività, imputabile a divieto di accesso ai beni assicurati, imposto dall’Autorità. La garanzia opera per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni consecutivi e con il limite di indennizzo di € 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
2. in eccedenza alla somma assicurata le spese supplementari nella misura del 10% della somma assicurata.
Questa garanzia opera in eccedenza alle garanzie 21.3 “Maggiori costi incendio” e 21.4 “Maggiori costi elettronica”, qualora operanti.
Per danni conseguenti a fenomeno elettrico di cui ai punti:
• 6.3.3 della Sezione Incendio;
• Condizione facoltativa E “Aumento del limite di indennizzo del fenomeno elettrico” Sezione Incendio;
• Condizione facoltativa F “Danni di fenomeno elettrico per apparecchiature elettroniche” Sezione Incendio;
• Sezione Elettronica;
la garanzia opera con il limite di indennizzo di € 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio la garanzia opera con il limite di indennizzo di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione facoltativa I “Allagamento plus” della Sezione Incendio la garanzia opera con il limite di indennizzo di € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
Per danni conseguenti a sovraccarico neve di cui al punto 6.3.5 della Sezione Incendio la garanzia opera con il limite di indennizzo del 30% della somma assicurata per la Perdita di quota di fatturato.
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.2 “Inondazione, Alluvione” della Sezione Catastrofali la
garanzia opera con il limite di indennizzo del 30% della somma assicurata per la Perdita di quota di fatturato.
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.1 “Terremoto” della Sezione Catastrofali la garanzia opera con il limite di indennizzo del 30% della somma assicurata per la Perdita di quota di fatturato.
La presente garanzia è operante anche per i casi in cui il danno liquidabile a termini delle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali risulti interamente assorbito dai relativi scoperti e/o franchigie.
21.2 RISCHIO ASSICURATO- GARANZIA DIARIA
In caso di interruzione totale o parziale dell’attività a seguito di sinistro indennizzabile a termini delle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali, Reale Mutua:
1) riconosce all’Assicurato la diaria, indicata su modulo di polizza, moltiplicata per i giorni lavorativi di interruzione dell’attività.
2) indennizza la perdita effettiva derivante da inattività totale o parziale e/o prolungamento dell’inattività, imputabile a divieto di accesso ai beni assicurati, imposto dalle Autorità. La garanzia opera per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni consecutivi e con il limite di indennizzo di € 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
La garanzia opera con la franchigia di tre giorni e per un periodo massimo di:
• 180 giorni se riprende l’attività;
• 60 giorni se non riprende l’attività.
Per danni conseguenti a fenomeno elettrico di cui ai punti:
• 6.3.3 della Sezione Incendio;
• Condizione facoltativa E “Aumento del limite di indennizzo del fenomeno elettrico” Sezione Incendio;
• Condizione facoltativa F “Danni di fenomeno elettrico per apparecchiature elettroniche” Sezione Incendio;
• Sezione Elettronica;
la garanzia opera con il limite di indennizzo del 30% della diaria per un massimo di 30 giorni.
Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio la garanzia opera con il limite
di indennizzo del 30% della diaria per un massimo di 30 giorni.
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione Facoltativa I “Allagamento plus” della Sezione Incendio la
garanzia opera con il limite di indennizzo del 30% della diaria.
Per danni conseguenti a sovraccarico neve di cui al punto 6.3.5 della Sezione Incendio la garanzia opera con il limite di
indennizzo del 30% della diaria.
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.2 “Inondazione, Alluvione” della Sezione Catastrofali la
garanzia opera con il limite di indennizzo del 30% della diaria.
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.1 “Terremoto” della Sezione Catastrofali la garanzia opera
con il limite di indennizzo del 30% della diaria.
La presente garanzia è operante anche per i casi in cui il danno liquidabile a termini delle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali risulti interamente assorbito dai relativi scoperti e/o franchigie.
21.3 RISCHIO ASSICURATO- GARANZIA MAGGIORI COSTI INCENDIO
In caso di interruzione totale o parziale dell’attività a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio e Catastrofali, Reale Mutua rimborsa all’Assicurato le spese, debitamente documentate, relative a prestazioni o servizi di cui l’Assicurato si è avvalso, entro il periodo di indennizzo, per il proseguimento dell’attività e che devono riguardare a titolo esemplificativo e non limitativo:
• spese supplementari sostenute al solo scopo di ripristinare il livello di scorte del magazzino presente prima del verifi- carsi del sinistro ed utilizzato per contenere la perdita subita;
• l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
• applicazioni di metodi di lavoro alternativi nonché il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
• le lavorazioni presso terzi;
• la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
• gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
Questa garanzia opera con una franchigia di € 1.500 e con la somma assicurata indicata sul modulo di polizza per si- nistro e per annualità assicurativa.
Per danni conseguenti a fenomeno elettrico alle apparecchiature elettroniche assicurate con la condizione facoltativa F della Sezione Incendio, la garanzia opera con il limite del danno liquidabile per la condizione facoltativa stessa con il massimo di € 20.000.
Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio la garanzia opera entro il limite
del danno liquidabile per la garanzia di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio con il massimo di € 50.000. Il suddetto
limite non si applica qualora la presente garanzia sia acquistata unitamente a Perdita di quota di fatturato o diaria.
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione facoltativa I “Allagamento plus” della Sezione Incendio la garanzia opera con il limite di indennizzo del 30% della somma assicurata per Maggiori costi incendio.
Il suddetto limite non si applica qualora la presente garanzia sia acquistata unitamente a Perdita di quota di fatturato
o diaria.
Per danni conseguenti a sovraccarico neve di cui al punto 6.3.5 della Sezione Incendio la garanzia opera con il limite di indennizzo del 30% della somma assicurata per Maggiori costi incendio.
Il suddetto limite non si applica qualora la presente garanzia sia acquistata unitamente a Perdita di quota di fatturato
o diaria.
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.2 “Inondazione, Alluvione” della Sezione Catastrofali la garanzia opera con il limite di indennizzo del 30% della somma assicurata per Maggiori costi incendio.
Il suddetto limite non si applica qualora la presente garanzia sia acquistata unitamente a Perdita di quota di fatturato
o diaria.
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.1 “Terremoto” della Sezione Catastrofali la garanzia opera con il limite di indennizzo del 30% della somma assicurata per Maggiori costi incendio.
Il suddetto limite non si applica qualora la presente garanzia sia acquistata unitamente a Perdita di quota di fatturato
o diaria.
21.4 RISCHIO ASSICURATO- GARANZIA MAGGIORI COSTI ELETTRONICA
In caso di interruzione totale o parziale dell’attività a seguito di sinistro indennizzabile a termini delle Sezioni Elettronica e Catastrofali, Reale Mutua rimborsa all’Assicurato le spese, debitamente documentate, relative a prestazioni o servizi di cui l’Assicurato si è avvalso, entro il periodo di indennizzo, per il proseguimento dell’attività e che devono riguardare a titolo esemplificativo e non limitativo:
• uso di macchine, apparecchiature elettroniche o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
• applicazioni di metodi di lavoro alternativi nonché il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
• prestazioni di servizi da terzi;
• affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento.
Reale Mutua rimborsa, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, le spese documentate sostenute per l’a- dattamento di programmi e di apparecchiature elettroniche nonché per l’addestramento del personale, resesi necessarie per la prosecuzione dell’attività con impianti nuovi acquistati.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.
Questa garanzia opera con una franchigia di € 1.000 e con la somma assicurata per sinistro e per annualità assicurativa
e con il limite di indennizzo giornaliero indicati sul modulo di polizza.
21.5 RISCHIO ASSICURATO - GARANZIA PERDITA PIGIONI
Se il Fabbricato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio e della Sezione Catastrofali, Reale Mutua rimborsa all’Assicurato proprietario anche quella parte di pigione, desumibile da contratti di locazione regolar- mente registrati e relativa ai locali danneggiati, non più percepibile per effetto di inagibilità totale o parziale, per il tempo necessario al loro ripristino, ma non oltre il limite di un anno.
La presente Condizione facoltativa è prestata a primo rischio assoluto.
Questa garanzia opera con l’applicazione di un limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del 10% della
somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 100.000.
Per danni conseguenti a fenomeno elettrico alle apparecchiature elettroniche assicurate con la condizione facoltativa F della Sezione Incendio, la garanzia opera con il limite del danno liquidabile per la condizione facoltativa stessa con il massimo di € 30.000.
Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio la garanzia opera entro il limite
del danno liquidabile per la garanzia di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio con il massimo di € 50.000.
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione facoltativa I “Allagamento plus” della Sezione Incendio la garanzia opera con il limite di indennizzo del 3% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
Per danni conseguenti a sovraccarico neve di cui al punto 6.3.5 della Sezione Incendio la garanzia opera con il limite di indennizzo del 3% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.2 “Inondazione, Alluvione” della Sezione Catastrofali la garanzia opera con il limite di indennizzo del 3% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.1 “Terremoto” della Sezione Catastrofali la garanzia opera con il limite di indennizzo del 3% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa.
21.6 OPERATIVITÀ SPECIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
21.6.1 ONORARI PERITI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI
Reale Mutua rimborsa, in eccedenza alle somme assicurate, le spese documentate sostenute per gli onorari di compe- tenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l’Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
Questa garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell’indennizzo con il massimo di € 20.000 per
sinistro.
Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i sud- detti onorari una sola volta.
22. COME E CON QUALI CONDIZIONI
OPERATIVE MI ASSICURO
22.1 FORMA DI ASSICURAZIONE
La forma di assicurazione prevista è primo rischio assoluto, ad eccezione della garanzia Diaria.
22.2 BENI IN LEASING
I beni con contratto di leasing coperti da apposita assicurazione, ancorché esclusi dalle Sezioni Incendio ed Elettronica, vengono considerati ai fini del computo della perdita della quota di fatturato.
22.3 FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
Il limite di indennizzo indicato sul modulo di polizza rappresenta il massimo esborso di Reale Mutua.
Qualora un unico sinistro interessi garanzie e/o Sezioni diverse e relativi scoperti o franchigie verrà applicato una sola volta lo scoperto o la franchigia nella misura corrispondente all’importo più elevato, salvo se diversamente indicato.
Qualora un sinistro interessi la presente Sezione e le Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali, i limiti di indennizzo
riportati nella tabella seguente vengono applicati all’indennizzo complessivo per tutte le Sezioni coinvolte:
LIMITI DI INDENNIZZO AGGREGATO danno diretto + danno indiretto per sinistro | |
Per danni conseguenti a: | |
Rigurgito di fognatura privata, di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio | € 50.000 |
Vento e grandine su elementi fragili, punto 6.3.4 della Sezione Incendio | € 50.000 |
Allagamento, punto 6.3.6 della Sezione Incendio | € 100.000 |
Gelo, punto 6.3.10 della Sezione Incendio | € 100.000 |
Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione, di cui al punto 6.3.1 Sezione Incendio | € 150.000 |
Dispersione liquidi, punto 6.3.2 della Sezione Incendio | € 150.000 |
Merci in refrigerazione, condizione facoltativa J della Sezione Incendio | Entro il limite del doppio della somma assicurata per ga- ranzia diretta |
Movimentazione interna, punto 6.3.11 della Sezione Incendio | € 25.000 |
Per danni a Beni presso terzi | € 150.000 |
22.4 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA
Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio e/o altro documento equivalente di ogni esercizio finanzia- rio, il Contraente o l’Assicurato deve inviare comunicazione a Reale Mutua contenente la quota di fatturato e il numero dei giorni lavorativi effettivi ai fini di conteggiare la nuova diaria.
Una volta in possesso di tali dati e in caso di differenza, positiva o negativa, Reale Mutua emetterà un’appendice, valida dal perfezionamento e fino a nuova successiva comunicazione, in cui verranno indicati:
1) la nuova diaria;
2) l’ammontare del premio alla firma dell’appendice;
3) l’ammontare del nuovo premio per l’annualità assicurativa successiva.
Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato ottemperi agli obblighi sopra esposti, Reale Mutua si impegna a ritenere garantito, a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno e fino al sessantesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio finanziario immediatamente precedente, un aumento della diaria indicata in contratto nel limite del 20% della diaria stessa.
22.5 CESSAZIONE DEL RISCHIO – RISOLUZIONE DELLA GARANZIA
La presente Sezione si intende risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) fallimento o ammissione dell’attività alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale; b) messa in liquidazione o cessazione dell’attività.
In tutti i casi, il premio dell’annualità in corso relativo alla presente garanzia è dovuto per intero a Reale Mutua.
23. CHE COSA NON È ASSICURATO
23.1 RISCHI ESCLUSI
Reale Mutua non indennizza le perdite o le spese conseguenti:
a) a esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione dell’atomo o da elettromagnetismo, o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) ad atti di guerra dichiarata o non, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guer- ra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
c) a un sinistro non indennizzabile a termini delle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali;
d) a danni subiti da merci in refrigerazione per effetti di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) a furto, rapina, scippo ed estorsione;
f) a un sinistro che sia divenuto indennizzabile per effetto di estensioni di garanzia inserite successivamente alla data di stipulazione della presente polizza e non previste dal set informativo relativamente alle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofali;
g) a prestazioni o servizi di cui l’Assicurato si è avvalso successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo; h) a grandine su veicoli all’aperto;
i) a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
• dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata qualora l’Assicu- rato o il Contraente sia persona giuridica;
• tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall’Autorità salvo quanto previsto dal punto 21.1 1) b) “Perdita di quota di fatturato” e al punto 21.2 “Rischio assicurato – Garanzia Diaria”;
• difficoltà di:
– ricostruzione, ripristino o rimpiazzo dei beni assicurati distrutti o danneggiati;
– reperimento delle merci o delle macchine/impianti;
imputabili a eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impedi- scano o rallentino le forniture, stati di guerra, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
• mancata disponibilità, da parte dell’Assicurato, dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività,
• revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchi- ne o degli impianti danneggiati o distrutti.
Sono sempre esclusi:
j) i danni materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:
• manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software;
• indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati;
• utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare;
• uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
• qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
• trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti Web o similari;
• virus da computers, malware o software similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojans, worms o simili);
• violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto);
• violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni;
Relativamente al punto 21.4 “Garanzia Maggiori costi elettronica”, Reale Mutua non rimborsa altresì le spese conse- guenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
k) limitazioni dell’attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato de- rivanti da provvedimenti di Governo o di altra Autorità;
l) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o dell’apparecchio distrutto o danneggiato;
m)ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
Reale mutua non rimborsa altresì le perdite o le spese conseguenti a danni materiali o non materiali, diretti o indiretti che riguardino eventi relativi agli Impianti di produzione di energie rinnovabili.
24. TABELLA RIASSUNTIVA
DI LIMITI E FRANCHIGIE
24.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
La tabella che segue riporta il riepilogo di franchigie e limiti di indennizzo indicati nelle rispettive garanzie. Essi devono intendersi validi:
• complessivamente per tutte le ubicazioni assicurate se riferiti alla garanzia Perdita di quota di fatturato;
• per singola ubicazione se riferiti a garanzie diverse dalla Perdita di quota di fatturato.
Per tutte le garanzie opera, se non diversamente precisato:
• il limite di indennizzo pari alla somma assicurata indicata sul modulo di polizza;
• il periodo di indennizzo indicato sul modulo di polizza;
• la franchigia indicata sul modulo di polizza.
RISCHIO ASSICURATO | FRANCHIGIA | LIMITE DI INDENNIZZO / PERIODO DI INDENNIZZO | |
21.1 | Perdita di quota di fatturato | – – – | • Somma assicurata • 180 giorni |
Per danni conseguenti a Fenomeno elettrico di cui ai punti: • 6.3.3 della Sezione Incendio; • Condizione facoltativa E “Aumento del limite di indennizzo del fenomeno elettrico” Sezione Incendio; • Condizione facoltativa F “Danni di fenomeno elettrico per apparecchiature elettroniche” Se- zione Incendio • Sezione Elettronica | – – – | € 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio | – – – | € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione facoltativa I “Allagamento plus” della Sezione Incendio | – – – | 30% della somma assicurata per la Perdita di quota di fatturato | |
Per danni conseguenti a sovraccarico neve di cui al punto 6.3.5 della Sezione Incendio | – – – | 30% della somma assicurata per la Perdita di quota di fatturato | |
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.2 “Inondazioni, Alluvioni” della Se- zione Catastrofali | – – – | 30% della somma assicurata per la Perdita di quota di fatturato | |
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.1 “Terremoto” della Sezione Catastrofali | – – – | 30% della somma assicurata per la Perdita di quota di fatturato | |
21.1 1. a) | Xxxxx per i prestatori di lavoro | – – – | 10% della somma assicurata per la Perdita di quota di fatturato |
21.1 1. b) | Perdita conseguente a disposizioni delle autorità | – – – | 30 giorni consecutivi e con il limite di in- dennizzo di € 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
21.1 2 | Spese supplementari | – – – | 10% della somma assicurata per la Perdita di quota di fatturato |
RISCHIO ASSICURATO | FRANCHIGIA | LIMITE DI INDENNIZZO / PERIODO DI INDENNIZZO | |
21.2 | Rischio assicurato – Garanzia Diaria | 3 giorni | • 180 giorni se riprende attività • 60 giorni se non riprende attività |
Per danni conseguenti a Fenomeno elettrico di cui ai punti: • 6.3.3 della Sezione Incendio; • Condizione facoltativa E “Aumento del limite di indennizzo del fenomeno elettrico” Sezione Incendio; • Condizione facoltativa F “Danni di fenomeno elettrico per apparecchiature elettroniche” Se- zione Incendio • Sezione Elettronica | – – – | 30% della diaria per un massimo di 30 giorni | |
Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio | – – – | 30% della diaria per un massimo di 30 giorni | |
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione facoltativa I “Allagamento plus” della Sezione Incendio | – – – | 30% della diaria | |
Per danni conseguenti a sovraccarico neve di cui al punto 6.3.5 della Sezione Incendio | – – – | 30% della diaria | |
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.2 “Inondazioni, Alluvioni” della Se- zione Catastrofali | – – – | 30% della diaria | |
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.1 “Terremoto” della Sezione Catastrofali | – – – | 30% della diaria | |
21.2 2) | Perdita conseguente a disposizioni delle autorità | – – – | 30 giorni consecutivi e con il limite di in- dennizzo di € 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
21.3 | Maggiori costi incendio | € 1.500 | • Somma assicurata per sinistro e per annualità assicurativa • 90 giorni |
Per danni conseguenti a fenomeno elettrico su apparecchiature elettroniche, di cui alla Condizio- ne facoltativa F “Danni di fenomeno elettrico per apparecchiature elettroniche” Sezione Incendio | – – – | Entro il limite del danno liquidabile per la condizione facoltativa F della Sezione In- cendio con il massimo di € 20.000 | |
Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio | – – – | Entro il limite del danno liquidabile per la garanzia di cui al punto 6.1 A) 8) della Se- zione Incendio con il massimo di € 50.000 Nessun limite se acquistata unitamente a Perdita di quota di fatturato o Diaria | |
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione facoltativa I “Allagamento plus” della Sezione Incendio | – – – | 30% della somma assicurata per Maggiori costi incendio Nessun limite se acquistata unitamente a Perdita di quota di fatturato o Diaria | |
Per danni conseguenti a sovraccarico neve di cui al punto 6.3.5 della Sezione Incendio | – – – | 30% della somma assicurata per Maggiori costi incendio Nessun limite se acquistata unitamente a Perdita di quota di fatturato o Diaria | |
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.2 “Inondazioni, Alluvioni” della Se- zione Catastrofali | – – – | 30% della somma assicurata per Maggiori costi incendio Nessun limite se acquistata unitamente a Perdita di quota di fatturato o Diaria | |
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.1 “Terremoto” della Sezione Catastrofali | – – – | 30% della somma assicurata per Maggiori costi incendio Nessun limite se acquistata unitamente a Perdita di quota di fatturato o Diaria |
RISCHIO ASSICURATO | FRANCHIGIA | LIMITE DI INDENNIZZO / PERIODO DI INDENNIZZO | |
21.4 | Maggiori costi elettronica | € 1.000 | • Somma assicurata per sinistro e per annualità assicurativa • Limite di indennizzo giornaliero indicato sul modulo di polizza • 60 giorni |
21.5 | Perdita pigioni | – – – | 10% della somma assicurata per il Fab- bricato con il massimo di € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa |
Per danni conseguenti a Fenomeno elettrico di cui ai punti: • 6.3.3 della Sezione Incendio; • Condizione facoltativa E “Aumento del limite di indennizzo del fenomeno elettrico” Sezione Incendio | – – – | € 30.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
Per danni conseguenti a spargimento di acqua di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio | – – – | € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa | |
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la condizione facoltativa I “Allagamento plus” della Sezione Incendio | – – – | 3% della somma assicurata per il Xxxxxx- cato con il massimo di € 30.000 per sini- stro e per annualità assicurativa | |
Per danni conseguenti a sovraccarico neve di cui al punto 6.3.5 della Sezione Incendio | – – – | 3% della somma assicurata per il Xxxxxx- cato con il massimo di € 30.000 per sini- stro e per annualità assicurativa | |
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia 16.2 “Inondazioni, Alluvioni” della Se- zione Catastrofali | – – – | 3% della somma assicurata per il Xxxxxx- cato con il massimo di € 30.000 per sini- stro e per annualità assicurativa | |
Per danni conseguenti ad eventi assicurati con la Garanzia16.1 “Terremoto” della Sezione Catastrofali | – – – | 3% della somma assicurata per il Xxxxxx- cato con il massimo di € 30.000 per sini- stro e per annualità assicurativa | |
21.6.1 | Onorari periti, consulenti e professionisti Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta | – – – | 5% dell’indennizzo con il massimo di € 20.000 per sinistro |
La tabella che segue riporta i limiti di indennizzo da applicare quando un sinistro coinvolge la presente Sezione e le Se- zioni Incendio, Elettronica e Catastrofali.
LIMITI DI INDENNIZZO AGGREGATI | |
Per danni conseguenti a: | |
Rigurgito di fognatura privata, di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio | € 50.000 |
Vento e grandine su elementi fragili, punto 6.3.4 della Sezione Incendio | € 50.000 |
Allagamento, punto 6.3.6 della Sezione Incendio | € 100.000 |
Gelo, punto 6.3.10 della Sezione Incendio | € 100.000 |
Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione, di cui al punto 6.3.1 della Sezione Incendio | € 150.000 |
Dispersione liquidi, punto 6.3.2 della Sezione Incendio | € 150.000 |
Merci in refrigerazione, condizione facoltativa J della Sezione Incendio | Entro il limite del doppio della somma assicurata per garanzia diretta |
Movimentazione interna, punto 6.3.11 della Sezione Incendio | € 25.000 |
Per danni a Beni presso terzi | € 150.000 |
25. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
25.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Reale Mutua. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col con- senso dei titolari dell’interesse assicurato.
25.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guada- gni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile;
c) fornire a proprie spese a Reale Mutua o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del
periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l’interruzione o la riduzione dell’attività;
d) tenere a disposizione, tanto di Reale Mutua quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro ele- mento che possa essere ragionevolmente richiesto da Reale Mutua e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
e) per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell’inventario, deve altresì mettere a disposizione di Reale Mutua tale documentazione.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
25.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o do- cumenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
25.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
A direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o l’Assicurato o persona da loro designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
B fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal Contraente o dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzi, motivandole, le ragioni).
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Salvo quanto previsto dal punto 21.6.1 “Xxxxxxx Xxxxxx, Consulenti e Professionisti”, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
25.5 MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
a indagare su circostanze, causa e modalità di formazione della perdita di fatturato;
b verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del
sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 25.2 “Obblighi in caso di sinistro”;
d procedere alla stima del danno secondo i criteri del punto 25.6 “Determinazione del danno” e procedere alla liquida- zione del danno.
Relativamente alla diaria i periti devono:
e accertare l’ammontare della quota di fatturato, il numero di giorni lavorativi annui e determinare l’entità della diaria
effettiva relativa all’azienda nell’esercizio immediatamente antecedente la data del sinistro;
f determinare il numero di giorni consecutivi riconosciuti necessari a ricostituire la capacità produttiva e commerciale ante-sinistro;
g determinare per quanti giorni la diaria sia dovuta per intero;
h determinare per quanti giorni la diaria sia dovuta solo parzialmente e la quota per ciascun giorno.
Nel caso di determinazione del danno effettuata ai sensi del punto 25.4 lettera B) “Procedura per la valutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni peritali di cui alla lettera d), e), f), g) ed h) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiu- dicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale, quando si ricorra al Terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Xxxxxx si rifiuta di sotto- scriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
25.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO
QUOTA DI FATTURATO
L’ammontare del danno si determina:
a relativamente alla perdita della quota di fatturato: calcolando la differenza tra la quota di fatturato che si sarebbe realizzata e quella effettivamente realizzata durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione della quota di fatturato che si sarebbe realizzata, il fatturato sarà calcolato facendo riferimento agli ordini acquisiti, e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità che caratterizza l’azienda o l’andamento di mercato.
Se durante il periodo di indennizzo l’Assicurato continuerà l’attività in ubicazione diversa da quella indicata sul modulo di polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto percepito o percepibile all’Assicurato stesso per effetto di tali prestazioni sarà incluso nel calcolo della quota di fatturato durante il periodo di indennizzo.
b relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente soste- nute durante il periodo di indennizzo al fine di evitare o contenere la riduzione della quota di fatturato che si sarebbe verificata se tali spese non fossero state effettuate.
Qualora l’Assicurato non riprenda più l’attività per cause indipendenti dalla sua volontà, l’indennizzo è limitato alle spese supplementari sostenute dall’Assicurato nel tentativo di riprendere l’attività, a partire dalla data del sinistro e finché non pervenga alla decisione di abbandonare l’attività, comunque per un periodo massimo di sessanta giorni e fino alla concorrenza della somma assicurata.
DIARIA
L’indennizzo è dato dal prodotto della diaria per i giorni lavorativi d’inattività totale. La diaria è riconosciuta:
1) a partire dal terzo giorno lavorativo successivo al giorno del sinistro che ha originato l’interruzione dell’attività;
2) fino alla ricostituzione della capacità produttiva e commerciale ante-sinistro e comunque non oltre 6 mesi dal giorno del sinistro;
3) nel caso in cui l’Assicurato non riprenda più l’attività, fino ad un massimo di 60 giorni dalla data del sinistro. Per i giorni durante i quali l’inattività è solo parziale la diaria si intende ridotta in proporzione.
Qualora, in base ai risultati peritali di cui al punto 25.5 “Mandato dei periti”, la diaria risulti superiore a quella effettiva, ricavabile dall’esercizio antecedente la data del sinistro, Reale Mutua non indennizzerà somma superiore all’importo di quella effettiva. In tale caso Reale Mutua rimborserà la quota parte di premio dell’annualità, al netto delle imposte, pagata in eccedenza.
25.7 RISERVE DI MAGAZZINO (SCORTE DI PRODOTTI)
Se al verificarsi di un sinistro, per contenere anche temporaneamente la riduzione dei ricavi di vendita, l’Assicurato ri- correrà all’utilizzo di scorte a magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo l’eventuale posticipata perdita dei ricavi di vendita causata dalla mancanza e/o riduzione di scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò a decorrere dal momento di tale mancanza e/o riduzione e per un periodo pari al mas- simo periodo di indennizzo.
25.8 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’impor- to minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo a termini di polizza sia prevedibile in almeno € 25.000.
L’anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e non prima che venga redatto tra le Parti atto di accertamento contenente la quanti- ficazione del danno minimo prevedibile e che venga prodotta la documentazione richiesta.
25.9 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia, determinato l’indennizzo dovuto e identificato, con la fattiva collaborazione del Contraente, il beneficiario dello stesso, provvede entro 25 giorni al pagamento.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimen- to stesso risulti che il sinistro non sia stato causato con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
25.10 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
Se al momento del sinistro il valore della somma assicurata determinato ed indicato sul modulo di polizza, ed eventual- mente integrato con quanto previsto al punto 22.4 “Modalità di aggiornamento della somma assicurata” risulti inferiore al valore della somma assicurata ricavabile dall’ultimo bilancio antecedente la data del sinistro, l’indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.
Resta comunque convenuto tra le Parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui tale eccedenza risulti essere minore del 10 %.
SEZIONE FURTO
Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza e solo in rela- zione ai beni assicurati e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate.
Resta ferma l’efficacia del punto 28 “Che cosa non è assicurato”.
In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella Sezione, salvo quanto diver- samente precisato in polizza.
26. CHE COSA POSSO ASSICURARE
26.1 RISCHIO ASSICURATO
A) Reale Mutua indennizza l’Assicurato, nella forma a primo rischio assoluto, dei danni materiali direttamente causati ai
beni assicurati - anche se di proprietà di terzi, da:
1) furto, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili purché oggettivamente rilevabili, nonché da utilizzo di altri congegni di apertura che non lasciano tracce visibili (“magic key” o “chiave bulgara”).
Nei casi ove l’accertamento peritale non rilevi tracce di scasso o rottura, Reale Mutua ha il diritto di acquisire le serrature e i congegni di chiusura, onde verificarne la conformità con esame tecnico specializzato ai fini dell’ope- ratività della garanzia;
b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
2) rapina ed estorsione.
Relativamente ai valori e preziosi e alle garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2), la garanzia opera con il limite di in- dennizzo del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 10.000. Qualora la somma assicurata sia inferiore a € 16.000 il limite di indennizzo sarà pari a € 1.600;
3) guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto, rapina o estorsione consumata o tentata, ai beni assicurati, alle parti di fabbricato e a fissi e infissi (compreso il furto dei medesimi) posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali contenenti i beni assicurati.
Questa garanzia opera con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata. In caso di somma assicurata
inferiore a € 30.000, il limite di indennizzo sarà pari a € 3.000.
Relativamente alle lastre, qualora sia acquistata la Sezione Incendio la presente garanzia opera per la parte di danno eccedente i limiti previsti al punto 6.3.12 oppure, se acquistata, alla Condizione facoltativa K “Rottura lastre”;
4) atti vandalici commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati. Questa garanzia opera con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata. In caso di somma assicurata inferiore a € 20.000, il limite di indennizzo sarà pari a € 2.000;
5) sottrazione di valori, compresi gli effetti personali del portavalori, durante il trasporto effettuato da un portavalori. La garanzia opera per:
• il furto avvenuto in seguito a infortunio o improvviso malore del portavalori;
• il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso o a portata di mano i valori;
• il furto strappando di mano o di dosso al portavalori i valori;
• la rapina,
avvenuti al di fuori dell’ubicazione.
L’assicurazione è altresì estesa al furto e alla rapina avvenuti durante il temporaneo deposito dei valori nell’abita- zione del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare.
Questa garanzia opera con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 10.000.
B) Reale Mutua rimborsa, anche in eccedenza alla somma assicurata, le spese documentate relative a:
1) spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dal portavalori a seguito degli eventi previsti al punto A) 5). Questa garanzia opera con il limite di indennizzo di € 2.500;
2) spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti al portavalori a seguito degli eventi previsti al punto A) 5). Questa garanzia opera con il limite di indennizzo di € 2.500;
3) spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (documentate entro sessanta giorni dalla data di accadimento del sinistro medesimo, sempreché non sia stata inviata da Reale Mutua comunicazione di recesso dal contratto per sinistro), attuate allo scopo di rafforzare o installare impianti di prevenzione o di allarme, nonché mezzi di chiusura di vetrine, porte, finestre o altre luci. Questa garanzia opera con il limite di indennizzo del 10% del danno liquidato a termini di polizza con il massimo di € 15.000;
4) spese e onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l’Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell’indennizzo con il massimo di € 20.000 per sinistro. Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.
C) Reale Mutua rimborsa, nel limite della somma assicurata, le spese documentate sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e prevede il rimborso di un importo massimo del 5% dell’indenniz- zo. Qualora un medesimo sinistro interessi sia le garanzie della presente Sezione sia le garanzie delle Sezioni Incendio, Elettronica e Catastrofale, il massimo indennizzo per le spese di demolizione e sgombero non potrà comunque essere superiore a € 60.000 complessivamente per tutte le Sezioni interessate.
D) Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto degli Impianti per la produzione di energie rinnova- bili regolarmente installato (cioè fissato agli appositi sostegni e collaudato) sul tetto del fabbricato, a condizione che:
• il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l’impianto assicurato è fissato;
• le installazioni di impianti sui tetti siano state fatte su edifici non abbandonati;
• le installazioni di impianti ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, siano provviste di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto:
– tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere a strappo o, in alternativa, saldati, avere la testa spaccata, avere all’interno della testa una sfera di acciaio inamovibile o comunque preve- dere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloni antisvitamento);
– tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
– chip all’interno dei pannelli che consenta il “riconoscimento” dell’inverter;
– sistema antifurto di localizzazione GPS;
– sistema antifurto dotato di collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l’intervento in caso di allarme.
La mancata adozione da parte dell’Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all’indennizzo.
Questa garanzia opera in parziale deroga al punto 26.4 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura”.
Questa garanzia opera con il limite di indennizzo del 50% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di
€ 50.000 e con lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.000.
26.2 FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI
Fermo quanto disposto ai punti 26.4 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura” e 28.1 “Rischi esclusi”, Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati da furto avvenuto nei modi previsti dal punto
26.1 A) 1) “Rischio assicurato”, anche se l’autore del furto è un dipendente del Contraente o dell’Assicurato e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
• l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi di accesso ai locali, dei mezzi di custodia nonché dei sistemi di prevenzione;
• che il furto sia commesso a locali chiusi in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue man- sioni nell’interno dei locali stessi, salvo il caso di effrazione o scasso dei mezzi di custodia o dei mezzi di protezione interni.
26.3 FURTO CON UTILIZZO DI VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI DELL’UBICAZIONE
Qualora il furto sia commesso utilizzando, per l’asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali dell’u- bicazione, la garanzia opera con lo scoperto del 20%. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 25%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è ope- rante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20% la franchigia verrà considerata minimo di scoperto.
26.4 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA
Reale Mutua assicura i danni di furto a condizione che i beni assicurati siano riposti all’interno di fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
a) pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro stratificato anticrimine e/o anti- vandalismo, cemento armato e non;
b) tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale);
c) tutte le aperture verso l’esterno - situate a meno di 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) - difese, per tutta la loro estensio- ne, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’accesso all’interno dei fabbricati.
Reale Mutua non indennizza i danni da furto resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c).
Nel caso in cui il furto avvenga attraverso aperture, e/o protezioni, e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate, la garanzia opera con lo scoperto del 20%.
Reale Mutua non indennizza i danni da furto del Contenuto di tendostrutture e tensostrutture.
26.5 CONDIZIONI FACOLTATIVE
Con le seguenti condizioni facoltative è possibile assicurare o integrare beni o causali o danni non previsti nel punto 26.1 “Rischio assicurato”.
Esse sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di polizza e solo in relazione ai beni assicurati e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate. Resta ferma l’efficacia del punto 28 “Che cosa non è assicurato” e di tutte le altre norme indicate in polizza, se non espressamente derogate.
In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella rispettiva Condizione facolta- tiva e al punto 27.4 “Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo”.
A FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente derivanti da furto e rapina del Contenuto, anche presso un’ubicazione diversa da quella indicata sul modulo di polizza e presso terzi, purché nel territorio della Repubblica Italiana e dello Stato della Città del Vaticano, in conto deposito, lavorazione e/o riparazione, purché custodito all’interno di fabbricati, fermo il disposto di cui al punto 26.4 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura” e relative delimitazioni. Questa garanzia non opera per oggetti pregiati, preziosi non costituenti merci o parti di macchinario o attrezzatura e valori. Questa garanzia opera con il limite di indennizzo del 25% della somma assicurata per il Contenuto.
B FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente derivanti da furto e rapina del Contenuto, presso altri fabbricati adibiti ad esposizioni, fiere e mostre, ubicati nel territorio della Repubblica Italiana e dello Stato della Città del Vaticano. La garanzia è operante fermo il disposto di cui al punto 26.4 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusu- ra” e relative delimitazioni.
Questa garanzia non opera per oggetti pregiati, preziosi non costituenti merci o parti di macchinario o attrezzatura e
valori.
Questa garanzia opera con lo scoperto del 20% con il minimo di € 500 e con il limite di indennizzo del 25% della somma assicurata.
C ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE AI BENI ALL’APERTO
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente derivanti da furto e rapina del Contenuto, che si trova all’aperto e/o sotto fabbricati aperti e/o sotto tendostrutture e tensostrutture, purché sia all’interno dell’area re- cintata, esclusivamente nell’ambito dell’ubicazione.
Questa garanzia non opera per oggetti pregiati, preziosi non costituenti merci o parti di macchinario o attrezzatura e
valori.
La garanzia opera con lo scoperto del 25% con il minimo di € 500 e con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata.
D INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DANNI INDIRETTI
Reale Mutua riconosce all’Assicurato per i danni indiretti conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione un’indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell’indennizzo dei beni per i quali la garanzia è specificatamente accordata.
La garanzia opera sul Contenuto per i rischi previsti al punto 26.1 A) “Rischio assicurato” e, se operanti, per le Condizio- ni facoltative A “Furto e rapina dei beni presso terzi”, B “Furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre” e C “Estensione dell’assicurazione ai beni all’aperto”.
E FURTO E RAPINA DEI VALORI
Reale Mutua indennizza l’Assicurato – nei limiti della somma assicurata e in aumento a quanto previsto dal punto 26.1
A) “Xxxxxxx assicurato” - dei danni materiali direttamente derivanti da furto, rapina ed estorsione di valori e preziosi, commessi:
a) nei locali e solo se riposti in mezzi di custodia.
A parziale deroga del punto 26.1 A) 1) “Rischio assicurato”, Reale Mutua è obbligata soltanto se l’autore del furto,
dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato i mezzi di custodia mediante rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi.
La garanzia limitatamente alla rapina e all’estorsione avvenuta nei locali dell’ubicazione, opera con lo scoperto del 10%;
b) durante il trasporto effettuato da un portavalori.
La garanzia, durante il trasporto effettuato da un portavalori, opera per:
• il furto avvenuto in seguito a infortunio o improvviso malore del portavalori;
• il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso o a portata di mano i valori;
• il furto strappando di mano o di dosso al portavalori i valori;
• la rapina.
Sono compresi gli effetti personali del portavalori.
L’assicurazione è operante per il trasporto dei valori effettuato con le seguenti modalità:
• fino a € 52.000 da un portavalori;
• oltre a € 52.000 da almeno due portavalori.
Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia cessa automaticamente.
L’assicurazione è altresì estesa al furto e alla rapina avvenuti durante il temporaneo deposito dei valori nell’abitazione del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare.
Questa garanzia opera con lo scoperto del 10%.
F FURTO DEI VEICOLI ALL’APERTO
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente derivanti da furto e rapina dei veicoli all’aperto. Questa garanzia opera con lo scoperto del 20% con il minimo di € 500 e con il limite di indennizzo pari al 50% della somma assicurata.
27. COME E CON QUALI CONDIZIONI
OPERATIVE MI ASSICURO
27.1 FORMA DI ASSICURAZIONE – VALORE DEI BENI ASSICURATI
La forma di assicurazione prevista è a primo rischio assoluto.
Il valore per il Contenuto è determinato dal valore a nuovo, compresi gli oneri fiscali quando non detraibili nonché i costi di trasporto e montaggio.
Fanno eccezione i seguenti beni per i quali il valore è determinato per:
• i valori dal valore nominale;
• i preziosi dal valore commerciale;
• gli oggetti pregiati dal valore commerciale;
• gli effetti personali dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti dal valore commerciale;
• le merci è determinato dal valore commerciale, salvo quanto previsto dal punto 27.2 “Prezzo di vendita”. Fanno eccezione i veicoli e i veicoli all’aperto (quando fanno parte di merci) per i quali il valore è determinato:
- In caso di veicolo nuovo (non immatricolato): dal valore commerciale;
- In caso di veicolo usato o a Km. Zero: dal valore del veicolo rilevabile dal listino “Eurotax blu”. Per i veicoli non disciplinati da “Eurotax blu” dal valore commerciale.
Nelle lavorazioni industriali le merci, finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
• le lastre è determinato dal valore a nuovo;
• i beni inattivi è determinato dal valore commerciale.