tra
CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI CELLULOSICI_PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
tra
Comieco, Consorzio Nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, X.Xxx 12303950153, con sede a Milano in xxx Xxxxxx Xxxxx, 0, in persona del legale rappresentante p.t. ovvero di altra persona munita di idonea procura _ , C.F. _ nel proseguo anche solo “Convenzionante” o “Comieco”;
-da una parte-
E1
, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge
n. 138/2011 territorialmente competente,
il Comune di _
(forma associativa di comuni) titolare pro tempore delle funzioni di governo del servizio Rifiuti
,
in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio , giusta
delega _ ai sensi dell’art. 5.4 dell’Accordo Quadro ANCI CONAI e dell’art. 8
dell’Allegato Tecnico per l’avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio cellulosici
giusta delega _ ai sensi dell’art. 5.4 dell’Accordo Quadro ANCI CONAI e
dell’art. 8 dell’Allegato Tecnico per l’avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio
cellulosici
con sede a , in , X.Xxx in persona del legale rappresentante , C.F. nel proseguo anche solo “Convenzionato”;
-dall’altra parte-
(di seguito collettivamente “Parti”)
Premesso che
- Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno sottoscritto l’Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “Accordo Quadro”) di cui all’art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”), finalizzato a garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2024, pubblicato sui siti di ANCI, di CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
1 Barrare l’opzione di riferimento
- previa intesa con Xxxxx, in data 1 maggio 2020 è altresì entrato in vigore l’Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo “Allegato Tecnico”) sottoscritto da ANCI, CONAI e COMIECO relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio cellulosici per il periodo ivi indicato, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (Allegato “A”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l’attuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclaggio e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I, contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera, e di una Sezione II, contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue
SEZIONE I
Articolo 1 – Premesse e allegati
1. Le premesse, l’Accordo Quadro, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) prevalgono queste ultime.
Articolo 2 – Oggetto
1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi cellulosici provenienti dal servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella Sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, Testo Unico Ambientale “T.U.A.”).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicati, oltre che nella presente Convenzione, anche nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”).
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o dell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.
Articolo 3 – Durata
1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e 2
□ per tutta la durata del vigente Allegato Tecnico per l’avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio cellulosici ed eventuali sue proroghe;
oppure
□ fino al e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Allegato Tecnico per l’avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio cellulosici ed eventuali sue proroghe .
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6 per le l’ipotesi di esercizio della facoltà di recesso, oppure di avveramento della condizione risolutiva ai sensi del successivo articolo 7.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l’Accordo Quadro o l’Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.
Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati
1. Il Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2020-2024” i seguenti dati3:
□ “dati standard” (Allegato “B”);
□ “dati aggiuntivi” (Allegato “C”);
2. L’iniziale adesione all’opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via PEC al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L’adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l’obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2020-2024” i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi, così come riportato nell’Allegato “D”. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.
Articolo 5 – Titolarità degli imballaggi
1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclaggio, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) e/o nella Sezione II.
2 Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell’Accordo Quadro oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 5 Accordo Quadro sulla facoltà di recesso).
3 Barrare l’opzione desiderata
Articolo 6 – Recesso
1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi via PEC, con un preavviso minimo di
90 (novanta) giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all’Autorità delegante.
2. L’esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione
1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l’interesse pubblico della conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell’ipotesi in cui l’Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento, da parte del Convenzionante, della comunicazione della revoca della delega da parte dell’Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del punto 5.4 dell’Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che, in ogni caso di revoca della delega, l’Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un’apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di 30 (trenta) giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nell’ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporta l’automatica decadenza anche dell’eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.
Art. 8 – Adeguamento dei corrispettivi
1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell’art. 5.5 dell’Accordo Quadro, i corrispettivi indicati nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari all’indice NIC relativo all’anno solare precedente, fermo restando quant’altro previsto dall’Accordo Quadro in tema di corrispettivi.
Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi
1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale
ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l’unica responsabile nei confronti dell’altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.
Art. 10 - Comunicazioni
1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:
CONSORZIO COMIECO
Indirizzo:
Via ,
Tel.: ;
e-mail:
Pec:
CONVENZIONATO
Denominazione:
Referente: _ Ruolo: _
Indirizzo:
Via ,
Tel.: ;
e-mail:
Pec:
Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte.
Art. 11 - Controversie
1. Considerato che l’Accordo Quadro (Capitolo 7 – “La Governance dell’Accordo”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all’esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s’impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all’interpretazione e/o gestione e/o
esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere, sì da prevenire l’instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l’intervento dell’altro organismo paritetico previsto dall’Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 7), le Parti avranno facoltà di adire l’Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.
Art. 12 – Tutela della privacy
1. Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”), che i dati personali scambiati per la stipulazione ed esecuzione della presente Convenzione sono trattati da persone autorizzate, al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione della Convenzione e degli obblighi ad essa correlati, in ottemperanza alle disposizioni di legge.
2. Le Parti dichiarano altresì di aver provveduto per il tramite dei rispettivi rappresentanti, a scambiarsi l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR.
3. Resta inteso che le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, trasparenza e pertinenza.
SEZIONE II
Art. 13 – Definizioni e modalità di convenzionamento
1. Per le definizioni, qualora non specificato nella presente Sezione, si fa rinvio all’Accordo Quadro, all’Allegato Tecnico per l’avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio cellulosici , nonché al modello di delega. Inoltre, come già specificato all’art. 1.2, in caso di contrasto tra quanto stabilito o non esplicitato nella Sezione II della Convenzione e nell’Allegato Tecnico e suoi allegati, l’Allegato Tecnico e i suoi allegati prevalgono. Si specifica, a titolo di esempio, che quanto previsto all’art. 3.3.2. dell’Allegato Tecnico in relazione alla tracciabilità è da intendersi quale obbligo a carico del Convenzionato.
2. In riferimento alle opzioni di convenzionamento previste dall’art. 2 dell’Allegato Tecnico, il Convenzionato dichiara di scegliere la seguente opzione:
_ .
3. La modalità di convenzionamento e la quantità da gestire in Convenzione possono essere modificate nel rispetto delle scadenze temporali riportate all’art. 2 dell’Allegato Tecnico.
4. Il Convenzionato ha la facoltà di aderire e recedere dalla Convenzione o modificare l’opzione di convenzionamento o avvalersi della facoltà di conferire in convenzione solo quota parte della raccolta effettuata nel bacino. In quest’ultimo caso, il materiale conferito e il relativo flusso devono essere tracciabili senza soluzione di continuità, dal punto di raccolta al punto di misurazione della quantità, attraverso il FIR, o documento equivalente in ingresso, e il DDT in uscita dall’impianto di gestione dei rifiuti. In caso di conferimento per quota parte, il Convenzionato manleva Comieco da qualsiasi obbligo di riciclaggio delle quantità destinate al mercato.
5. Il Convenzionato è tenuto a dare le relative comunicazioni con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni tramite PEC a Comieco, nel rispetto delle scadenze temporali di seguito indicate:
a. le comunicazioni delle opzioni di convenzionamento e dei quantitativi previsionali dovranno essere inviate entro il 30 settembre con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo;
b. nel caso di convenzionamento secondo l’opzione 2, il Convenzionato può comunicare il passaggio in opzione 1 ovvero il recesso per la sola raccolta congiunta entro il 31 marzo con decorrenza dal 1° luglio.
6. Il Convenzionato dà atto che le scelte effettuate ai sensi dei precedenti artt. 13.2 e 13.4, nel rispetto dei termini di cui ai precedenti artt. 13.5.a e 13.5.b, sono vincolanti anche per il soggetto delegante, e ciò anche ai fini dell’art. 1381 c.c.
Art. 14 – Specificazione delle obbligazioni a carico del Convenzionato. Conferimenti
1. Il Convenzionato si impegna a svolgere, con la massima diligenza e professionalità, le attività di propria competenza e, in particolare, a mettere a disposizione le attrezzature nei punti di raccolta, nonché ad effettuare il prelievo e il conferimento dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, ovvero, congiuntamente, di imballaggio e f.m.s., da raccolta differenziata presso l’Impianto di gestione dei rifiuti indicato.
2. Il Convenzionato è tenuto a comunicare a Comieco, tramite PEC, i dati e le informazioni elencati nelle schede “Dettaglio Comuni” (Allegato “E”) e “Scheda Convenzioni” (Allegato “F”). In particolare, è fatto obbligo al Convenzionato di comunicare a Comieco i dati e le informazioni relativi a:
a) quantità previsionali di raccolta per tipologia, bacino e per Comune come definito in Convenzione (nel caso di opzione 1 sono indicate la raccolta differenziata congiunta lorda e la resa di separazione degli imballaggi);
b) sistemi di raccolta adottati, con particolare riferimento alle quantità di raccolta selettiva su superficie privata, come definita all’Allegato “G” (dichiarazione);
c) composizione del bacino di raccolta;
d) quantità di raccolta non gestite in Convenzione;
e) Impianto (o Impianti) di gestione dei rifiuti presso cui il Convenzionato intende conferire il materiale raccolto per l’attività di riciclaggio.
Le comunicazioni di cui ai punti a), b), c) ed e) devono essere effettuate dal Convenzionato all’atto della stipula della Convenzione e, successivamente, in occasione di ogni variazione del bacino di raccolta o delle modalità di raccolta. La comunicazione di cui alla lettera d) deve essere effettuata, di norma, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla fine del mese.
La mancata o non tempestiva comunicazione configura inadempimento contrattuale ed attribuisce a Comieco, previa apposita comunicazione scritta al Convenzionato, la facoltà di sospendere i pagamenti di cui al successivo articolo 19.
3. Ai fini del conferimento in Impianto di gestione dei rifiuti è fatto obbligo al Convenzionato di utilizzare idoneo documento di trasporto (formulario o altro documento equivalente), dal quale risulti:
a) la tipologia di raccolta in Convenzione (CER 200101, CER 150101, CER 150101 con cassoni di volumetria superiore a 5 mc, raccolta su superficie privata, CER 150105, CER 150106) con l’indicazione dei quantitativi per:
- singolo Comune;
- in caso di raccolta su più Comuni, solo laddove non distinguibili, il Comune prevalente in termini quantitativi, come indicato dalla Bolla ecologica;
- Comune del Consorzio/Ambito;
b) codice fiscale (singolo Comune, Comune prevalente del FIR in termini quantitativi, Consorzio/Ambito);
c) data del conferimento;
d) dati identificativi dell’Impianto di gestione dei rifiuti.
Nel caso di conferimento di tipologia di raccolta CER 150101 con cassoni di volumetria superiore a 5 mc, raccolta su superficie privata, il conferimento dovrà essere accompagnato da FIR o da altro documento equivalente, con indicazione della singola unità locale di prelievo.
4. Il Convenzionato è reso edotto che, sui dati da esso comunicati, Comieco effettuerà controlli incrociati con i dati provenienti dagli Impianti di gestione dei rifiuti indicati e dai destinatari individuati da Comieco medesimo, e che i pagamenti da parte di Comieco sono condizionati agli esiti di tali controlli incrociati. In caso di difformità dei dati ricevuti, Comieco si riserva di sospendere i pagamenti dovuti al Convenzionato fino al completamento delle relative verifiche che saranno ultimate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei dati e dei chiarimenti richiesti.
5. Il Convenzionato è reso edotto che l’Impianto di gestione dei rifiuti, se individuato da Comieco, all’atto del conferimento, è tenuto ad applicare quanto previsto agli articoli 6 e 7 del Documento Audit e Qualità, relativamente alle verifiche qualitative del materiale. Il Documento Audit e Qualità forma parte integrante ed essenziale dell’Allegato Tecnico e, quindi, è vincolante per le Parti della presente Convenzione. Resta inteso che le difformità accertate dall’Impianto di gestione dei rifiuti devono essere tempestivamente comunicate al Convenzionato per una verifica in contraddittorio.
6. Qualora il Convenzionato operi anche come Impianto di gestione dei rifiuti, sarà altresì suo obbligo svolgere – direttamente o tramite soggetto terzo non firmatario della Convenzione – i servizi aggiuntivi disciplinati con Comieco ai sensi del successivo articolo 15.
Art. 15 – Individuazione e gestione dell’Impianto di gestione dei rifiuti
1. Gli Impianti di gestione dei rifiuti sono indicati nella “Scheda Convenzione” (Allegato “F”).
2. Il conferimento del materiale in Convenzione presso gli Impianti di gestione dei rifiuti diversi da quelli individuati nella “Scheda Convenzione”, come disponibile nell’area web riservata, nonché il conferimento di materiale effettuato nel mancato rispetto della ripartizione quantitativa dei flussi tra due o più Impianti di gestione dei rifiuti, configurano grave inadempimento contrattuale ed attribuiscono a Comieco la facoltà di sospendere i pagamenti di cui al successivo articolo 19.
3. Nei casi sotto elencati (Convenzioni “OUT”) il Convenzionato provvede all’organizzazione dell’Impianto di gestione dei rifiuti in relazione a:
(i) raccolta multimateriale;
(ii)raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.);
(iii) rimozione del sacco non merceologicamente similare, prima del conferimento a Comieco;
(iv) raccolta differenziata sottoposta a pulizia.
Le Parti convengono che, ai fini del corrispettivo di cui all’art. 5 dell’Accordo Quadro, le operazioni di pesatura del materiale (peso a destino) e di verifica qualitativa avvengano a valle delle operazioni di lavorazione, senza che vi sia alcuna addizione o sottrazione di materiale dal flusso dei rifiuti raccolti, fatta salva l’eliminazione delle frazioni estranee.
4. Inoltre, è fatto obbligo al Convenzionato di garantire i servizi di cui al contratto che viene stipulato tra Comieco e il Convenzionato stesso, per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta, selezionate in materiale di classificazione 1.02.00, 1.04, 1.05, 5.03, conformi alla norma UNI EN 643, pressate in balle, nel rispetto della normativa vigente relativamente al tenore massimo consentito di frazioni estranee.
5. In caso di Convenzioni “IN”, Comieco individua, di propria iniziativa, l’Impianto (uno o più) di gestione dei rifiuti in convenzione presso cui fare conferire il materiale raccolto per la trasformazione in materia prima secondaria. Le eventuali indicazioni del Convenzionato non sono vincolanti per Comieco.
6. In caso di Convenzioni “IN” il Convenzionato prende atto che, con riferimento alla quota della raccolta allocata attraverso le Aste, al momento dell’aggiudicazione della singola Asta, l’aggiudicatario avrà la facoltà di indicare l’Impianto di gestione dei rifiuti per il ritiro della raccolta. In tale eventualità Comieco trasmetterà al Convenzionato le indicazioni provenienti dal soggetto aggiudicatario dell’Asta nel rispetto dei requisiti di cui all’Allegato 1 dell’Allegato Tecnico.
7. Il Convenzionato è tenuto a prestare la massima collaborazione al fine di favorire l’espletamento delle Aste indette da Comieco.
Art. 16 – Specificazione di talune funzioni e degli obblighi di Comieco
1. Comieco è tenuto a svolgere, direttamente o indirettamente, le necessarie attività affinché gli Impianti di gestione dei rifiuti e il destinatario individuati da Comieco stesso agiscano in conformità agli accordi assunti con la presente Convenzione e/o con altro ulteriore apposito accordo.
2. Nei limiti di quanto sopra specificato e ai fini della stipula della Convenzione, Comieco si impegna a comunicare alle parti interessate gli Impianti di gestione dei rifiuti più vicini ai punti di raccolta e rispondenti ai requisiti previsti dall’Allegato Tecnico, nonché nuovi o diversi Impianti di gestione dei rifiuti, qualora insorgano oggettivi ostacoli al conferimento presso quelli originariamente individuati, ovvero ove emergano verificabili esigenze tecniche e tecnologiche per la corretta e migliore esecuzione della Convenzione. In tali casi Comieco si atterrà ai criteri di individuazione degli Impianti di gestione dei rifiuti di cui all’art. 3.2.1 dell’Allegato Tecnico.
3. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, Comieco, in collaborazione con i Convenzionati, realizza attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione ai sensi dell’art. 9 dell’Allegato Tecnico.
4. Al fine di garantire a Comieco la piena disponibilità del materiale conferito in funzione degli obblighi di ritiro e avvio a recupero e riciclaggio, le Parti concordano che Comieco acquisisca la proprietà del materiale come di seguito indicato:
i. nel caso di Convenzioni “IN”, all’atto del conferimento presso l’Impianto di gestione dei rifiuti (uno o più) indicato in Convenzione;
ii. nel caso di Convenzioni “OUT”, al momento del ritiro a valle delle attività di lavorazione svolte a cura del Convenzionato.
Art. 17 – Standard qualitativi e procedura di verifica
1. Al fine di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dall’Allegato Tecnico, Comieco, direttamente o tramite soggetti terzi incaricati, provvede alla verifica del materiale all’atto del conferimento presso l’Impianto di gestione dei rifiuti, secondo le procedure previste dal Documento Audit e Qualità, che forma parte integrante dell’Allegato Tecnico. Segnatamente, si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici. Non si considerano frazioni estranee le componenti, anche merceologicamente diverse, ma comunque parte dell’imballaggio all’origine.
2. Le Parti concordano che, ai fini del riconoscimento del corrispettivo per la raccolta degli imballaggi e per le f.m.s., e degli oneri di smaltimento, si applica quanto previsto dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 riportate dal Documento Audit e Qualità.
3. Con riguardo all’articolo 6 dell’Allegato Tecnico, nel caso di Convenzione “IN”, i costi di recupero o smaltimento e trasporto delle frazioni estranee applicati al Convenzionato verranno aggiornati annualmente sulla base dei costi medi locali applicati (indicare una delle opzioni per Impianti di gestione dei rifiuti se più di uno):
- Il Convenzionato, ricorrendone le condizioni, si impegna a riconoscere all’Impianto di gestione dei rifiuti individuato in convenzione euro/t_
- Il Convenzionato provvede direttamente allo smaltimento delle frazioni estranee di sua competenza, anche per equivalente in peso attraverso la seguente modalità: .
Art. 18 – Facoltà di avvalersi di terzi e responsabilità
1. La Parte che si avvale di un soggetto terzo manleva l’altra Parte con riguardo ai pagamenti dovuti e/o pretesi dal soggetto terzo.
2. Nel caso di gestione dell’Impianto dei rifiuti tramite terzi, il Convenzionato è tenuto all’applicazione delle norme concorrenziali e Comieco resta estraneo ai rapporti tra il Convenzionato e il soggetto terzo.
Art. 19 – Corrispettivi e fatturazione
1. Per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio proveniente da:
i. raccolta selettiva, inclusa quella effettuata presso il centro di raccolta comunale;
ii. raccolta congiunta, previa separazione delle f.m.s. a cura del Convenzionato;
iii. raccolta congiunta, nella percentuale di rifiuti di imballaggio cellulosico definita annualmente;
iv. raccolta per il riciclaggio dedicato di imballaggi poliaccoppiati idonei al contenimento dei liquidi ed eventuale raccolta per il riciclaggio dedicato di imballaggi poliaccoppiati per solidi;
al Convenzionato viene riconosciuto un corrispettivo, definito secondo i criteri stabiliti agli artt. 4 e 5 dell’Allegato Tecnico, da intendersi qui come integralmente richiamati, trascritti e perfettamente conosciuti alle Parti anche nella parte relativa agli adeguamenti periodici. Il Convenzionato riconosce e prende atto che i corrispettivi qui previsti sono dovuti in caso di adempimento della totalità degli obblighi previsti in Convenzione e comprendono tutte le attività previste a carico del Convenzionato.
2. Nel caso in cui l’Impianto di gestione dei rifiuti debba essere necessariamente ubicato oltre i 30 km dall’ambito di raccolta ,ovvero, in relazione ai conferimenti da isole minori, le Parti definiranno i costi aggiuntivi per quanto conferito.
3. Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura con cadenza mensile nei confronti di Xxxxxxx in conformità alla proposta di fattura (“Dettaglio conferimenti”), che viene resa disponibile da Comieco nell’Area Riservata. In caso di discordanza dei dati, il Convenzionato è tenuto a contattare Comieco, prima di emettere la fattura. Il Convenzionato riconosce e prende atto che eventuali fatture emesse in maniera difforme da quanto indicato da Comieco non verranno saldate.
4. I pagamenti delle fatture verranno effettuati decorsi 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese. Il termine verrà sospeso in presenza di motivate contestazioni scritte, sollevate da Comieco, entro il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, in ragione dei controlli incrociati effettuati sui quantitativi e sulla provenienza del materiale conferito dal Convenzionato, come rilevati dalle evidenze dei FIR e/o DDT. In caso di rettifiche dei dati quantitativi e/o qualitativi, verranno effettuati conguagli periodici.
5. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione, e, in particolare, nei casi di cui ai precedenti articoli 14, commi 2 e 4, 15, comma 2, nonché in attesa degli esiti delle verifiche previste dal Documento Audit e Qualità, Comieco potrà sospendere i pagamenti, dandone motivata comunicazione scritta al Convenzionato entro la scadenza del termine di pagamento della fattura cui la comunicazione si riferisce. Rimane salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.
6. In ragione di quanto previsto all’articolo 4 dell’Allegato Tecnico nella parte riguardante il rapporto tra raccolta congiunta e raccolta selettiva, il Convenzionato riconosce e prende atto che il corrispettivo dovuto da Comieco verrà ridotto nella misura ivi indicata, qualora sussistano i presupposti indicati nel citato articolo 4 dell’Allegato Tecnico.
7. In conformità all’articolo 5 dell’Allegato Tecnico, per i quantitativi di rifiuti di imballaggio cellulosici conferiti in convenzione e provenienti da utenze non domestiche, nonché raccolti su superficie privata con attrezzature di capienza superiore a 5 mc ciascuna o compattanti, non viene riconosciuto alcun corrispettivo, ad eccezione delle utenze già servite con tali tipologie di attrezzature posizionate prima del 31/12/2019. Ove dovuto, il corrispettivo a favore del Convenzionato è così determinato:
i. 50% del corrispettivo per la raccolta selettiva fino al 30/4/2021;
ii. 30% del corrispettivo per la raccolta selettiva dal 1/05/2021 fino al 30/4/2022;
iii. dal 1/5/2022 non sarà riconosciuto alcun corrispettivo.
Nel caso di conferimento a Comieco di tali quantitativi, il Convenzionato è tenuto a comunicare a Comieco tutte le informazioni utili all’applicazione dei contenuti del presente articolo 19.7. Comieco svolgerà appositi audit al fine di verificare tali informazioni. In caso di omessa o parziale comunicazione di quanto richiesto, Xxxxxxx ha la facoltà di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati per la raccolta selettiva e, ricorrendone le condizioni, può attivare tutte le opportune misure di tutela.
Art. 20 – Inadempimenti e penali del Convenzionato
1. Il Convenzionato che conferisce materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti non urbani è tenuto al pagamento di una penale pari al 10% del controvalore di un anno di corrispettivo, sulla base delle quantità previsionali indicate nella “Scheda convenzione” (Allegato “F”). E’ fatto salvo il maggior danno.
2. Nel caso di mancata comunicazione o aggiornamento dei quantitativi previsionali, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3.3.1, terzo capoverso, dell’Allegato Tecnico, trova applicazione la penale ivi prevista secondo le seguenti modalità:
se il conferimento per ogni singolo flusso di raccolta si discosta di oltre il 20% rispetto al corrispondente quantitativo previsionale mensile per bacino, in presenza di conferimenti mensili difformi, sia in eccesso che in difetto, non recuperati nei due mesi successivi al primo mese di scostamento, riportando la media trimestrale entro lo scostamento del 20%, Comieco ha diritto a rivalersi sul Convenzionato attraverso l’applicazione di una penale:
- caso di conferimenti mensili o trimestrali superiori di oltre il 20%, Comieco non eroga il corrispettivo per la quota di materiale conferito in eccedenza rispetto al dato previsionale mensile;
- nel caso di conferimenti mensili o trimestrali inferiori di oltre il 20% al dato previsionale mensile definito in Convenzione, Comieco trattiene al Convenzionato una somma pari al corrispettivo previsto dalla Convenzione applicato alla differenza tra il quantitativo effettivamente conferito e il quantitativo previsionale atteso.
La penale non verrà applicata fino allo scostamento di 5 (cinque) tonnellate, nel caso di Convenzione “IN”, ovvero di 1 (un) carico utile (25 t), nel caso di Convenzione “OUT”.
3. Nel caso in cui il Convenzionato abbia scelto di conferire in Convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, verrà applicata una penale con le modalità di cui al comma precedente nei seguenti casi:
a) qualora il quantitativo effettivamente conferito nel mese precedente si discosti, in eccesso o in difetto, in misura superiore al 5% rispetto alla ripartizione mensile delle quantità previsionali, comunicata dal Convenzionato;
b) qualora il quantitativo annuale effettivamente conferito si discosti in misura superiore al 5% rispetto al quantitativo previsionale annuo comunicato dal Convenzionato;
c) qualora il Convenzionato non abbia comunicato a Comieco di voler conferire in Convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio in presenza di conferimenti mensili difformi per almeno un trimestre (sia in eccesso che in difetto) di oltre il 5% rispetto al corrispondente quantitativo previsionale mensile.
4 Nel caso di immotivato blocco dei conferimenti, senza osservare il termine di preavviso stabilito dall’articolo 6 e/o le scadenze stabilite dall’Allegato Tecnico, Comieco trattiene dai pagamenti dovuti al Convenzionato una somma pari al corrispettivo previsto dalla Convenzione per le quantità previsionali non conferite nel periodo corrispondente alla mancata esecuzione della Convenzione.
5. Nei casi di inadempimento a quanto previsto all’articolo 19.7 della presente Convenzione, nonché nel caso in cui il Convenzionato ometta di evidenziare la presenza di sistemi di raccolta non protetti dalla pioggia e/o le relative quantità (articolo 5 del Documento Audit e Qualità), sarà inoltre facoltà di Comieco recedere dalla Convenzione senza ulteriore obbligo di avviso, dandone comunicazione a CONAI. In tal caso Xxxxxxx avrà altresì facoltà di agire a tutela dei propri interessi, e di quelli dei destinatari individuati da Comieco, per gli eventuali danni subiti o subendi a causa dell’inadempimento del Convenzionato.
Art. 21 – Inadempimenti e penali del Convenzionante
1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di Comieco, qualora il Consorzio non abbia preventivamente comunicato ai sensi dell’articolo 19.7 eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio, a titolo di interesse di mora, una penalità irriducibile nella misura del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.
2. In caso di impedimento al conferimento presso l’Impianto di gestione dei rifiuti indicato da Comieco per cause non dipendenti dal Convenzionato, Comieco è tenuto a indicare un punto di consegna alternativo entro 24 ore dalla comunicazione dell’impedimento. Nel caso in cui l’impianto alternativo fosse ubicato oltre i 30 km dal bacino di raccolta, Comieco è tenuto a riconoscere un corrispettivo integrativo per i costi aggiuntivi.
Art. 22 – Recesso
1. Nel caso di convenzionamento secondo l’opzione 2, il Convenzionato può recedere per la sola raccolta congiunta entro il 31 marzo di ogni anno con effetto dal 1° luglio del medesimo anno.
2. L’esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) e/o nella Sezione I.
Art. 23 – Cessione e modifiche della Convenzione
1. Nessuna delle Parti potrà cedere la Convenzione o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell’altra Parte. Le modifiche alla presente Convenzione dovranno essere comunicate e accettate per iscritto mediante PEC, ad eccezione delle variazioni delle schede
tecniche rese disponibili nell’area riservata Convenzionati, che si riterranno approvate trascorsi 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione.
Art. 24 – Disposizioni transitorie per l’emergenza Covid-19
1. Limitatamente al periodo di vigenza delle misure emergenziali per il Covid 19, trova applicazione quanto segue:
i. il limite dell’applicazione delle penali previste all’art. 20.2 (alias art. 3.3.1 dell’Allegato Tecnico) per gli scostamenti della raccolta dal previsionale passa dal 20% al 30%. Resta fermo l’obbligo di conferimento di quanto effettivamente raccolto. In caso di prolungamento del blocco delle attività oltre il termine del 31.07.20, le Parti si riservano di rideterminare tale valore;
ii. qualora il corrispettivo medio riconosciuto per la raccolta congiunta da maggio a dicembre 2020 sia inferiore a 35,00 €/t, Comieco riconoscerà al Convenzionato la differenza.
Art. 25 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall’Accordo Quadro e dall’Allegato Tecnico (Allegato “A”), si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Le Parti dichiarano che il testo della Convenzione è stato discusso e definito in contraddittorio in ogni sua parte.
ALLEGATI
- Allegato “A”: Allegato Tecnico;
- Allegato “B”: dati standard;
- Allegato “C”: dati aggiuntivi;
- Allegato “D”: dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi;
- Allegato “E”: dettaglio Comuni;
- Allegato “F”: scheda convenzioni;
- Allegato “G”: dichiarazione sistemi di raccolta adottati con particolare riferimento alle quantità di raccolta selettiva su superficie privata.