Contract
I sottoindicati termini e condizioni, unitamente a qualsiasi proposta, valutazione o determinazione di compensi, formano l’accordo tra la società Cliente (il Cliente) e la società Intertek (Intertek), fornitrice dei servizi previsti nel seguito.
1. DEFINIZIONI
1.1 In questo Accordo, i termini e le clausole di seguito riportati avranno i significati seguenti, salvo quanto diversamente richiesto dal contesto:
(a) Accordo significa il presente accordo, stipulato tra Intertek ed il Cliente;
(b) Xxxxx avrà il significato riportato alla Clausola 5.1;
(c) Informazioni confidenziali significa tutte le informazioni presentate in qualsiasi forma o maniera che:
(a) vengano rivelate per effetto o durante la fornitura dei Servizi ai sensi del presente Accordo; (b) (i) vengano divulgate in forma scritta, elettronica, orale o altra forma e siano contrassegnate, timbrate o identificate in qualsiasi modo come confidenziali da parte della parte divulgatrice al momento della divulgazione; e/o (ii) che siano informazioni, in qualsiasi modo divulgate, che la parte ricevente potrebbe ragionevolmente ritenere confidenziali.
(d) Diritto(i) di proprietà intellettuale indica i copyright, i marchi commerciali (registrati o non registrati), i brevetti, le domande di brevetto (incluso il diritto di presentare domanda di brevetto), i marchi di servizio, i diritti di design (registrati o non registrati), i segreti commerciali ed altri simili diritti comunque esistenti.
(e) Report avrà il significato definito alla Clausola 2.3;
(f) Servizi significa i Servizi definiti in qualsiasi Proposta di Intertek, in qualsiasi ordine d’acquisto del Cliente, ovvero in qualsiasi fattura di Intertek, emessi in relazione al presente Accordo e potranno comprendere o includere la consegna di un Report da parte di Intertek;
(g) Proposta significa la proposta, la valutazione o la determinazione dei compensi, se del caso, fornita da Intertek al Cliente in relazione ai Servizi.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Intertek fornirà i Servizi al Cliente in conformità a quanto previsto nel presente Accordo, che viene espressamente incorporato in qualsiasi Proposta fatta e presentata da Intertek al Cliente.
2.2 In caso di incongruenze tra le condizioni del presente Accordo e la Proposta, prevarranno le condizioni della Proposta.
2.3 I Servizi forniti da Intertek ai sensi del presente Accordo ed eventuali memoranda, dati di laboratorio, calcoli, misurazioni, stime, annotazioni, certificati ed altro materiale preparato da Intertek nel corso della fornitura dei Servizi al Cliente, unitamente ai resoconti sull’avanzamento dei lavori o qualsiasi altra comunicazione espressa in qualsiasi forma a descrizione dei risultati dei lavori o dei Servizi forniti saranno destinati esclusivamente all’uso da parte del Cliente ed a suo beneficio.
2.4 Il Cliente riconosce e conviene che Intertek, qualora obbligata a consegnare un Report ad un soggetto terzo durante la fornitura dei Servizi, dovrà essere preventivamente ed irrevocabilmente autorizzata dal Cliente stesso. Il Cliente, tuttavia, autorizza Intertek a fornire informazioni alle autorità o a soggetti terzi quando previsto da un obbligo di Legge.
2.5 Il Cliente riconosce e conviene che i Servizi forniti e/o i Report prodotti da Intertek sono forniti nei limiti degli obiettivi convenuti con il Cliente in relazione alla Proposta e secondo le specifiche istruzioni del Cliente, ovvero che, in mancanza di tali istruzioni, essi sono forniti e/o prodotti secondo usi o prassi commerciali applicabili al settore specifico. Il Cliente conviene e riconosce, inoltre, che i Servizi non sono necessariamente volti a ricomprendere tutte le qualità, le sicurezze, le prestazioni ovvero le condizioni di qualsiasi prodotto, materiale, servizio, sistema o processo testati, ispezionati o certificati, e che lo scopo del lavoro non riflette necessariamente tutti gli standard applicabili al prodotto, al materiale, ai servizi, ai sistemi o al processo testato, ispezionato o certificato. Il Cliente prende atto che l’attendibilità del Report emesso da Intertek è limitata all’analisi dei fatti, delle informazioni, dei documenti, dei campioni e/o di altri materiali nel solo momento in cui sono stati forniti i Servizi.
2.6 Il Cliente è esclusivamente responsabile delle operazioni svolte in base al Report ricevuto. Intertek, così come i propri funzionari, dipendenti, agenti o subappaltatori non saranno in alcun modo responsabili nei confronti del Cliente o nei confronti di altra parte terza per eventuali azioni intraprese
-o non intraprese- sulla base dei Report consegnati.
3. OBBLIGHI DI INTERTEK
3.1 Il Cliente prende atto che:
(a) a fronte del presente Accordo, Intertek osserverà la legislazione ed i regolamenti in vigore alla data della sottoscrizione dell’Accordo stesso per quanto concerne la fornitura dei Servizi;
(b) i Servizi saranno forniti in modo coerente con il livello di cura ed abilità comunemente applicato da altre società che forniscono simili servizi in simili circostanze;
(c) intraprenderà ragionevoli misure al fine di garantire che, durante la permanenza presso le strutture del Cliente, tutto il personale Intertek osserverà ogni norma e regola in materia di salute e sicurezza resa nota a Intertek da parte del Cliente ai sensi della Clausola 4.3 (f);
(d) i Report consegnati non violeranno alcun diritto legale (inclusi i Diritti di Proprietà Intellettuale) di qualsiasi parte terza. Tale obbligo non si applica qualora la violazione sia provocata direttamente o indirettamente da attività del Cliente o informazioni che il Cliente ha fornito ad Intertek o ai suoi agenti e/o rappresentanti.
3.2 in caso di violazione degli obblighi previsti dalla Clausola 3.1 (b), Intertek dovrà, a proprie spese, prestare Servizi come indicati in origine nella proposta sottoscritta e come ragionevolmente richiesto per la correzione di eventuali inadempimenti rilevati;
3.3 Intertek non fornisce ulteriori garanzie, espresse o implicite, rispetto a quanto previsto nel presente Accordo
4. OBBLIGHI DEL CLIENTE
4.1 Il Cliente dichiara:
(a) di avere la facoltà di sottoscrivere un contratto per la fornitura dei servizi prestati da Intertek;
(b) di richiedere la fornitura dei Servizi di cui al presente Accordo per se stesso e non in qualità di agente o broker, ovvero secondo altra funzione di rappresentanza, per qualsiasi altro soggetto terzo, sia esso persona fisica e/o giuridica;
(c) che tutte le informazioni, i campioni ed i documenti che esso (o qualsiasi suo agente o rappresentante) fornirà ad Intertek (inclusi gli agenti, i subappaltatori e i dipendenti di quest’ultima) sono autentici, accurati, completi e in alcun modo fuorvianti. Il Cliente riconosce inoltre che Intertek farà affidamento su dette informazioni, campioni o altri documenti e sui materiali ad essa consegnati dal Cliente per la fornitura dei Servizi, senza alcun dovere di conferma o verifica della loro accuratezza o completezza;
(d) che i campioni forniti dal Cliente a Intertek saranno spediti con pagamento anticipato e saranno ritirati dal Cliente a sue spese del Cliente, entro trenta (30) giorni dalla conclusione delle prove, salvo diverso accordo intercorso con Intertek. Qualora tali campioni non venissero ritirati dal Cliente entro il concordato periodo di trenta (30) giorni, Intertek si riserva il diritto di distruggerli, a spese del Cliente;
(e) che le informazioni, i campioni o altri documenti correlati (inclusi, senza limitazione, i certificati e le relazioni) forniti dal Cliente a Intertek non violeranno in alcun caso eventuali diritti legali (inclusi i Diritti di Proprietà Intellettuale) di eventuali parti terze.
4.2 qualora i Servizi forniti coinvolgessero una parte terza, il Cliente farà in modo che tale parte terza riconosca e approvi le disposizioni del presente Accordo e della Proposta prima di ricevere i Report ovvero i vantaggi derivanti dai Servizi prestati da Intertek. Tali riconoscimento e approvazione si configurano come condizione necessaria affinché la parte terza riceva i Report o i benefici derivanti dalla fornitura dei Servizi.
4.3 Il Cliente, inoltre, si impegna a:
(a) collaborare con Intertek in tutte le questioni relative ai Servizi, nominando all’uopo un responsabile che rappresenti contrattualmente il Cliente stesso, debitamente autorizzato a fornire le necessarie istruzioni ad Intertek per lo svolgimento dei servizi richiesti;
(b) fornire ad Intertek (inclusi i suoi agenti, subappaltatori e dipendenti) tempestivamente ed, in ogni caso, entro e non oltre i termini indicati nella Proposta, oltre che a proprie spese tutti i campioni, tutte le informazioni, i materiali o l’eventuale ulteriore documentazione necessaria ad Intertek per l’attuazione dei Servizi in conformità al presente Accordo. Il Cliente riconosce che i campioni forniti possono subire danni o essere distrutti durante i test effettuati da Intertek e si impegna a tenere Intertek indenne da qualsiasi e ogni responsabilità per tale alterazione, danno o distruzione;
(c) assumersi la responsabilità della fornitura di campioni/attrezzature da testare unitamente, se del caso, a eventuali ulteriori articoli specifici, tra cui, ma non solo, unità di collegamento, fusibili, ecc.;
(d) fornire tempestivamente le istruzioni necessarie e le risposte e/o i chiarimenti alle eventuali richieste avanzate da Intertek;
(e) permettere l’accesso a Intertek (inclusi i suoi agenti, subappaltatori e dipendenti) all’interno delle proprie sedi, al fine di effettuare la fornitura dei Servizi, nonché presso ulteriori altre strutture dove dovranno essere forniti tali Servizi;
(f) prima che Intertek si rechi presso le strutture del Cliente per la fornitura dei Servizi, il Cliente si fa carico di informare Intertek di tutte le norme ed i regolamenti in materia di sanità e sicurezza nonché di tutte le richieste in materia di sicurezza applicabili alle relative strutture presso le quali verranno forniti i Servizi;
(g) comunicare prontamente a Intertek i rischi, i problemi sulla sicurezza o gli incidenti correlati ai mezzi forniti ovvero correlati ai processi o sistemi utilizzati presso le proprie strutture o altrimenti necessari per la fornitura dei Servizi;
(h) informare anticipatamente Intertek circa l’esistenza di eventuali restrizioni applicabili all’import/export che possano interessare i Servizi da fornire, inclusi tutti i casi in cui i prodotti, le informazioni o la tecnologia possano essere esportati/importati in o da un paese che abbia subito restrizioni o che è stato bandito da tali transazioni;
(i) in caso di emissione di un certificato, informare immediatamente Intertek in merito ad eventuali cambiamenti intervenuti durante il periodo di validità del certificato che possano avere un impatto materiale sulla validità e accuratezza delle certificazioni;
(j) di ottenere e mantenere tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie nel rispetto della legislazione e delle normative sui Servizi;
(k) di non usare i Report emessi da Intertek sulla base del presente Accordo, in modo inappropriato o fuorviante e di utilizzare e/o distribuire tali Report esclusivamente nel formato ricevuto;
(l) che, in nessun caso, i contenuti del Report o anche solo di parte di esso vengano utilizzati, distribuiti o pubblicati senza il consenso di Intertek;
(m) che tutti i materiali pubblicitari e promozionali o eventuali dichiarazioni fatte dal Cliente sui servizi forniti da Intertek non daranno informazioni false o fuorvianti dei servizi stessi.
(n) prende atto che Intertek, pur impegnandosi a rispettare il presente Accordo in tutte le sue parti, non potrà ritenersi in alcun modo responsabile per eventuali violazioni del presente Accordo, qualora queste ultime siano diretta conseguenza della mancata osservanza da parte del Cliente degli obblighi posti a suo carico. Il Cliente riconosce che tale evenienza non si ripercuoterà sul proprio obbligo di pagamento degli Oneri previsti dalla clausola 5 del presente Accordo.
5. ONERI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
5.1 Il Cliente pagherà ad Intertek gli oneri indicati nella Proposta o nei diversi accordi formalmente intercorsi tra le parti (gli Oneri).
5.2 Gli Oneri sono indicati al netto delle eventuali tasse applicabili, che il Cliente pagherà nella percentuale e secondo le modalità previste dalla legge, all’emissione di regolare fattura da parte di Intertek.
5.3 Il Cliente si obbliga, altresì, a rimborsare ad Intertek ogni spesa da questi sostenuta in relazione alla fornitura dei Servizi. Inoltre, anche le eventuali spese di trasporto o costi di sdoganamento dei campioni di prova sono totalmente a carico del Cliente.
5.4 Gli Oneri rappresentano il compenso totale che il Cliente dovrà pagare in virtù del presente Accordo per i Servizi resi da Intertek. Eventuale lavoro aggiuntivo effettuato da Intertek verrà calcolato in base al tempo ed al materiale impiegato.
5.5 Le fatture che Intertek emetterà per gli Oneri e le spese eventuali verranno pagate dal Cliente entro e non oltre trenta (30) giorni dal loro ricevimento.
5.6 In caso di mancato pagamento di una fattura entro il termine previsto, Intertek avrà il diritto di chiedere il pagamento degli interessi sull’importo non saldato, calcolati al tasso di interesse di cui al D. Lgs. 231/02, dalla scadenza della fattura fino alla data del saldo dell’intero importo.
6. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E TUTELA DEI DATI
6.1 Tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale appartenenti ad una parte prima della stipula del presente Accordo resteranno di proprietà di quest’ultima. Nulla nel presente Accordo è volto a trasferire eventuali Diritti di Proprietà Intellettuale da una parte all’altra.
6.2 L’eventuale uso per qualsiasi ragione da parte del Cliente (ovvero delle filiali o consociate del Cliente) del nome "Intertek" ovvero di eventuali marchi commerciali di Intertek, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto da Intertek. L’uso dei marchi commerciali o di fabbrica di Intertek non autorizzato è assolutamente vietato, In caso di utilizzo non autorizzato, Intertek si riserva il diritto di risolvere immediatamente il presente Accordo e di richiedere il risarcimento dei danni patiti.
6.3 In caso di fornitura di Servizi di certificazione, il Cliente conviene e riconosce che l’uso dei marchi di
certificazione sarà soggetto alle leggi e ai regolamenti nazionali ed internazionali in vigore.
6.4 Tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale contenuti nei Report, nei documenti, nei grafici, nelle fotografie o altro materiale (realizzati con qualsiasi mezzo di comunicazione) prodotti da Intertek per effetto del presente Accordo, saranno di esclusiva proprietà di Intertek. Il Cliente avrà il diritto di usare il materiale sopra indicato unicamente in virtù degli scopi di cui al presente Accordo e previa autorizzazione di Intertek.
6.5 Il Cliente conviene e riconosce che Intertek detiene tutti i diritti di proprietà sui concetti, sulle idee e sulle invenzioni che possono essere originati nel corso della preparazione o della presentazione dei Report e nella fornitura dei Servizi al Cliente.
6.6 Intertek rispetterà tutte le disposizioni di legge sulla tutela dei dati. Nel momento in cui Intertek accederà ai dati personali connessi ai Servizi o comunque connessi al presente Accordo, essa intraprenderà tutte le necessarie misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza di tali dati e di proteggerli da eventuale elaborazione non autorizzata, perdita accidentale, distruzione o danno.
7. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
7.1 Qualora una parte (la Parte Ricevente) ricevesse dalla controparte (la Parte Divulgatrice) delle Informazioni Confidenziali in relazione al presente Accordo (sia dopo la data di sottoscrizione del presente Accordo che in fase di trattative pre-contrattuali), essa sarà obbligata a:
(a) tenere riservate dette Informazioni Confidenziali;
(b) usare dette Informazioni Confidenziali unicamente allo scopo di eseguire gli obblighi di cui al presente Accordo;
(c) non rivelare dette Informazioni Confidenziali a parti terze senza il preliminare consenso scritto della Parte Divulgatrice.
7.2 Parte Ricevente potrà divulgare le Informazioni Confidenziali ricevute da Parte Divulgatrice, solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
(a) a consulenti legali e revisori contabili incaricati direttamente da Parte Ricevente;
(b) alle autorità amministrative che hanno potere di controllo e regolamentazione sull’attività di Intertek;
(c) ai propri direttori, funzionari o dipendenti a condizione che Parte Xxxxxxxxx abbia avvisato detti soggetti degli obblighi di cui alla Clausola 7.1 e che garantisca che questi ultimi siano ugualmente vincolati da obblighi di riservatezza in merito alle stesse Informazioni Confidenziali;
(d) qualora la Parte Ricevente fosse Intertek, l’obbligo si estende anche alle proprie filiali, consociate o
subappaltatori.
7.3 Le disposizioni di cui alle Clausole 7.1 e 7.2 non si applicheranno alle Informazioni Confidenziali che:
(a) fossero già in possesso della Parte Ricevente al momento del ricevimento delle stesse dalla Parte Divulgatrice, senza alcuna restrizione al loro uso o alla loro divulgazione;
(b) siano o diventino di pubblico dominio non per violazione della presente Clausola 7;
(c) la Parte Ricevente le riceva da una parte terza che le ha acquisite in modo legale e che non è vincolata da obblighi che ne limitino la divulgazione;
(d) la Parte Ricevente sviluppi informazioni autonomamente, senza accedere alle Informazioni Confidenziali di cui ai precedenti punti.
7.4 La Parte Ricevente potrà divulgare le Informazioni Confidenziali della Parte Divulgatrice se richiesto per legge, dalle autorità amministrative ovvero dalle norme delle Autorità di controllo della Borsa presso la quale è eventualmente quotata la Parte Ricevente, a condizione che quest’ultima abbia dato prontamente notizia scritta alla Parte Divulgatrice della necessità di divulgare le Informazioni Confidenziali e, ove possibile, abbia dato alla Parte Divulgatrice una ragionevole opportunità di prevenire tale divulgazione mediante idonei mezzi legali.
7.5 Ciascuna delle parti garantirà il rispetto da parte dei propri dipendenti, agenti, rappresentanti e subappaltatori degli obblighi di cui alla presente Clausola.
7.6 Per quanto concerne la conservazione negli archivi, il Cliente riconosce che Intertek potrà conservare nei propri archivi tutti i materiali necessari per documentare i Servizi forniti per il tempo previsto dai propri Sistemi di Qualità ovvero dalle norme previste dal competente Ente di Accreditamento.
8. MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO
8.1 Eventuali modiche al presente Accordo saranno valide solo se concordate da entrambe le parti e formalizzate per iscritto.
9. IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
9.1 Nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell’altra per l’eventuale ritardo o mancata
attuazione degli obblighi di cui al presente Accordo qualora essi siano diretta conseguenza di:
(a) guerra (sia dichiarata che non dichiarata), guerra civile, rivolte, rivoluzione, atti di terrorismo, azioni militari, sabotaggio e/o atti di pirateria;
(b) disastri naturali quali, a mero titolo esemplificativo, tempeste, terremoti, onde anomale, alluvioni, fulmini; esplosioni e incendi;
(c) scioperi e manifestazioni sindacali, ad eccezione di quelli indetti dai dipendenti della parte interessata ovvero da parte di fornitori o agenti della parte interessata;
(d) guasti presso le società di servizi, quali i fornitori dei servizi di telecomunicazione, internet, gas ovvero elettricità.
9.2 La parte le cui prestazioni sono interessate da uno degli eventi sopra descritti (c.d Evento) sarà tenuta a:
(a) comunicare tempestivamente ed in forma scritta all’altra parte l’Evento che ha determinato l’impossibilità di adempiere alla propria prestazione, specificandone la causa e, se possibile, la durata del ritardo da esso derivante ovvero la definitiva mancata attuazione dei propri obblighi;
(b) porre in essere ogni ragionevole sforzo per evitare o limitare gli effetti dell’Evento e continuare ad eseguire o riprendere l’esecuzione dei propri obblighi, interessati dall’Evento, appena ciò sia effettivamente possibile;
(c) continuare a fornire i Servizi non interessati o limitati dall’Evento.
9.3 Qualora l’Evento perdurasse per più di sessanta (60) giorni, ciascuna delle parti potrà comunicare all’altra a mezzo lettera raccomandata l’intervenuta risoluzione del presente Accordo per impossibilità sopravvenuta ai sensi e per effetto dell’art. 1463 e ss. c.c., dando un preavviso di almeno dieci (10) giorni.
10. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI RESPONSABILITA’
10.1 In caso di responsabilità contrattuale o extracontrattuale di Intertek dovuta a negligenza, imperizia, violazione di un dovere legale o, in ogni caso per qualsiasi violazione del presente Accordo e/o questione derivante o connessa ai Servizi forniti in conformità al presente Accordo, Intertek corrisponderà al Cliente, a titolo di risarcimento danni, un importo massimo equivalente a quanto ricevuto da quest’ultimo alla luce del presente Accordo;
10.2 In ogni caso, ad Intertek non potrà essere attribuita alcuna responsabilità nei confronti del Cliente per eventuale:
(a) perdita di profitti;
(b) perdita di vendite o affari;
(c) perdita di opportunità (incluse opportunità relative ad accordi o contratti con parti terze);
(d) perdita o danno all’immagine;
(e) mancata realizzazione di risparmi preventivati;
(f) costi o spese sostenuti in relazione al ritiro di un prodotto;
(g) perdita dell’uso o danno a software, dati o informazioni;
(h) qualsiasi perdita indiretta, consequenziale o particolare (anche se l’eventualità era stata comunicata in
anticipo).
10.3 Eventuali contestazioni da parte del Cliente nei confronti di Intertek (sempre in conformità alle disposizioni della presente Clausola 10) dovranno essere inoltrate entro novanta (90) giorni dalla data in cui il Cliente si è reso conto delle circostanze che hanno dato adito a tale contestazione. La mancata comunicazione di contestazione entro novanta (90) giorni costituirà decadenza e irrevocabile rinuncia a qualsiasi contestazione.
11. GARANZIE
11.1 Il Cliente si impegna a manlevare Intertek (nonché tutti i suoi dipendenti, agenti, rappresentanti, appaltatori e subappaltatori) da ogni contestazione, azione legale, responsabilità civile (inclusi i costi per le liti e le parcelle degli avvocati) derivanti o connessi a quanto segue:
(a) contestazioni o azioni legali di autorità governative o altre autorità per l’effettiva o presunta non osservanza da parte del Cliente di leggi, ordinanze, regolamenti, norme o ordini di qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria;
(b) contestazioni o azioni legali promosse da soggetti terzi per danni a persone e/o cose, perdite economiche, danni relativi a Diritti di Proprietà Intellettuale derivanti o correlati ai Servizi forniti da Intertek ai sensi del presente Accordo;
(c) violazione da parte del Cliente di uno degli obblighi previsti dalle precedenti Clausole 4 e 7;
(d) eventuale contestazione da parte di un soggetto per tutti i danni causati dalla pretesa mancata prestazione di Servizi qualora l’importo della richiesta effettuata superi il limite di responsabilità definito alla precedente Clausola 10;
(e) eventuali contestazioni o azioni legali derivanti dal cattivo uso o dall’uso non autorizzato di Report forniti da Intertek ovvero di uno dei Diritti di Proprietà Intellettuale appartenenti ad Intertek (inclusi i marchi commerciali);
(f) eventuali contestazioni derivanti dall’uso da parte di soggetti terzi o dall’affidamento fatto da questi
ultimi su quanto riportato nel Report fornito da Intertek e divulgato dal Cliente.
12. Gli obblighi indicati nella presente clausola avranno validità anche a seguito di scadenza o risoluzione del presente Accordo.
12. POLIZZE ASSICURATIVE
12.1 Ciascuna delle parti sarà tenuta alla sottoscrizione di una polizza assicurativa che comprenda, senza limitazione, l’indennità professionale, il danno a terzi, la responsabilità del datore di lavoro, l’assicurazione sui veicoli e sui beni.
12.2 Il Cliente prende atto ed accetta che l’assicurazione stipulata da Intertek non copre alcun dipendente del Cliente o di parte terza che sia coinvolto nella fornitura del Servizi. Qualora i Servizi dovessero essere effettuati presso le strutture del Cliente o di parti terze, l’assicurazione per la responsabilità civile di Intertek non offre alcuna copertura per i dipendenti del Cliente stesso.
13. DURATA DELL’ACCORDO
13.1 Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno in cui inizierà la fornitura dei Servizi e continuerà, se non risolto anticipatamente ai sensi delle Clausole 9 e 14, fino al completamento di detta fornitura
14. RISOLUZIONE
14.1 Il presente Accordo potrà essere risolto nei seguenti casi:
(a) in caso di inadempienza degli obblighi previsti dal presente Accordo, qualora, nonostante il ricevimento di formale contestazione ed invito a porre rimedio alla violazione in essere, la parte inadempiente continui a violare i suddetti obblighi per più di trenta (30) giorni dal ricevimento di tale lettera;
(b) unilateralmente da Intertek, mediante comunicazione scritta al Cliente, qualora questi non dovesse saldare le fatture entro la scadenza prevista;
(c) da ciascuna delle parti mediante comunicazione scritta qualora una delle parti venga sottoposta a qualsivoglia procedura concorsuale.
14.2 In caso di risoluzione dell’Accordo per qualsiasi ragione e senza pregiudizio per gli altri diritti o tutele di cui le parti possono godere, il Cliente si impegna a corrispondere ad Intertek quanto dovuto per tutti i Servizi forniti fino alla data della effettiva risoluzione.
14.3 Eventuale risoluzione o scadenza dell’Accordo non influirà sui diritti e gli obblighi acquisiti dalle parti.
15. CESSIONE E SUBAPPALTO
15.1 Se necessario Intertek si riserva il diritto di delegare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Accordo e la fornitura dei Servizi a società del gruppo Intertek e/o a propri subappaltatori (persone fisiche e /o giuridiche). Intertek si riserva altresì la facoltà, accettata espressamente dal Cliente, di cedere il contratto stipulato con il Cliente ad una delle società del gruppo Intertek, previa formale comunicazione al Cliente stesso.
16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
16.1 Il presente Accordo e la Proposta saranno regolati dalla legge italiana. Le parti convengono di sottoporre alla esclusiva giurisdizione del Tribunale di Milano qualsiasi controversia o contestazione che dovesse insorgere o essere connessa al presente Accordo (incluse le contestazioni non contrattuali relative alla fornitura dei Servizi ai sensi del presente Accordo).
17. AUTONOMIA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E TOLLERANZA
17.1 Qualora una delle clausole del presente Accordo o parte di esse fosse considerata priva di valore o inapplicabile, questa invalidità o inapplicabilità riguarderà solamente la singola disposizione o parte di essa e non influirà in alcun modo o renderà priva di valore qualsiasi altra disposizione autonoma del Accordo e lo stesso sarà eseguito come se nessuna di queste disposizioni prive di valore o inapplicabili fosse contenuta nel presente documento.
17.2 Nessuna rinunzia a diritti o tutele ai sensi del presente Accordo avrà efficacia se non espressamente dichiarata come tale e comunicata per iscritto alla controparte.
17.3 L’eventuale tolleranza da parte di Intertek di comportamenti posti in essere dal Cliente in violazione delle disposizioni del presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle prestazioni dovute.
17.4 Nessuna delle clausole presenti nell’Accordo né tanto meno alcuna azione intrapresa alla luce dell’Accordo, potranno essere considerate come finalizzate alla costituzione di società, associazioni, joint venture o altri enti di collaborazione tra le parti né potrà in alcun modo rendere una delle parti socia, agente o legale rappresentante dell’altra.
18. VARIE
18.1 Il presente Accordo unitamente alla Proposta cui si intende allegato, costituisce l’insieme di tutti gli accordi intercorsi tra le parti in relazioni ai servizi prestati e sostituiscono ogni precedente accordo, intesa o patto tra di esse intervenuto. Nessun ordine d’acquisto, dichiarazione o altro documento simile modificherà i termini del presente Accordo
18.2 Ciascuna delle parti riconosce che, al fine di sottoscrivere il presente Accordo, non ha fatto affidamento su dichiarazioni, garanzie, contratti collaterali o altre assicurazioni di soggetti terzi (tranne quelli definiti in questo Accordo o a cui questo Accordo fa riferimento). Ognuna delle parti rinunzia a tutti i diritti e le tutele che, ad eccezione di questa Clausola, potrebbero altrimenti essere disponibili per loro in relazione a dette dichiarazioni, garanzie, contratti collaterali o assicurazioni.
18.3 Nulla nel presente Accordo limita o esclude l’eventuale responsabilità per dichiarazione fraudolenta