COMUNE DI CALVISANO
COMUNE DI CALVISANO
(Provincia di Brescia)
Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) - Tel. 000.00000 - Fax 000.000000 Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Partita IVA: 00725680987 - CF: 85000890179
DISCIPLINARE DI GARA (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) | |
gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL | |
procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 criterio: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 | |
Lavori di allargamento passaggio a livello lungo la SP37 (Isorella – Fascia d’Oro) alla progressiva km 6+570 | |
CUP: E47H18001620003 | CIG: 7790906B02 |
1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ...........................................................................................................................
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta...................................................................................................................................
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta .......................................................................................................................................
1.3. Profilo di committente e recapito della Stazione appaltante .....................................................................................................
1.4. Definizioni utilizzate ....................................................................................................................................................................
1.5. Atti presupposti ..........................................................................................................................................................................
1.6. Operatori economici ammessi alla gara ......................................................................................................................................
2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA ............................................................................
2.1. Quantitativo o entità dell’appalto ...............................................................................................................................................
2.2. Qualificazione dei lavori ..............................................................................................................................................................
2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione ..............................................................................................................................
2.4. Modalità di stipula del contratto ................................................................................................................................................
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ...............................................................................................................
3.0. Motivi di esclusione ....................................................................................................................................................................
3.1. Requisiti di partecipazione .........................................................................................................................................................
3.2. Operatori economici in forma aggregata ....................................................................................................................................
3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa
3.4. Gestione della documentazione amministrativa ........................................................................................................................
3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) ...............................................................................................................................
4. CAPO 4 – OFFERTA .............................................................................................................................................................
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ............................................................................................................................
6. CAPO 6 – FASE DI GARA .....................................................................................................................................................
6.1. Ammissione ...............................................................................................................................................................................
6.2. Soccorso istruttorio ....................................................................................................................................................................
6.3. Ammissione degli offerenti .........................................................................................................................................................
6.4. Passaggio dalla fase di ammissione alla fase dell’offerta ............................................................................................................
6.5. Gestione dell’Offerta Economica.................................................................................................................................................
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse ....................................................................................................................................
7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE ...............................................................................................................................................
7.1. Verbali ........................................................................................................................................................................................
7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ..............................................................................................
7.3. Adempimenti preliminari all’aggiudicazione ..............................................................................................................................
7.4. Aggiudicazione ...........................................................................................................................................................................
8. STIPULA DEL CONTRATTO ..................................................................................................................................................
8.1. Condizioni per la stipula del contratto ........................................................................................................................................
8.2. Obblighi dell’aggiudicatario ........................................................................................................................................................
9. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI .................................................................................................................................
9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione.......................................................................................................
9.2. Controversie ...............................................................................................................................................................................
9.3. Altre disposizioni e informazioni .................................................................................................................................................
1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta:
a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto al punto IV.2.2) del bando di gara;
b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta 1.2.1.Offerta in modalità telematica:
a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e- procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Documento;
b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Arca S.p.A. della Regione Lombardia ed è denominata
«SINTEL» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo di committente di cui al punto 1.3, o dall’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, menu « Sintel – Piattaforma e-procurement»;
c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
d) le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell’Allegato «Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel» facente parte integrante e sostanziale della manifestazione d’interesse, che, unitamente ai manuali digestione registrazione e partecipazione, disponibili liberamente all’indirizzo internet di cui al punto I.3), (menu «Help» e sottomenu «Guide e Manuali - Sintel») dove sono descritte le informazioni riguardanti l’uso della Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione al presente procedimento, la registrazione alla Piattaforma telematica e la forma delle comunicazioni da utilizzare;
e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all’Help Desk (Numero verde): 800.116.738;
f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all’HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
1.2.2.Formazione e invio dell’offerta
L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:
a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet di cui allo stesso punto 1.2.1, lettera b);
b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta al Capo 3 del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
--- scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
--- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto al Capo 3 e al Capo 9 del presente Documento, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile;
--- sottoscrivere la stessa documentazione come previsto al punto 1.2.3;
--- inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
c) in caso di partecipazione in Forma aggregata ai sensi del punto 1.4, lettera d), ciascun operatore
economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell’offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell’operatore economico mandatario o capogruppo;
d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);
e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta di cui al Capo 4 del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
--- scaricare (download) il modello di offerta dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
--- compilare l’offerta, come previsto al Capo 4 del presente Documento;
--- sottoscrivere l’offerta come previsto al punto 1.2.3;
--- inserire il documento di offerta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell’Offerta» è costituita dal file di cui alla lettera e);
g) una volta completate le operazioni di cui alla lettera e), l’operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le buste telematiche, ovvero la
«Busta amministrativa» e la «Busta dell’Offerta»;
h) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta amministrativa» e della «Busta dell’Offerta», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;
i) l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.
1.2.3.Sottoscrizione degli atti:
a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale;
b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).
1.3. Profilo di committente e recapito della Stazione appaltante.
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.
1.4. Definizioni utilizzate.
1.4.1.Definizioni generali.
a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
c) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli
operatori che ricorrono all’avvalimento di altri operatori ausiliari;
d) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 3.5 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato.
1.4.2.Definizioni specifiche.
a) «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri (N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri;
b) «data del presente Documento»: la data di pubblicazione del bando di gara di cui al punto 1.5.1, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
c) «Categoria/e» e «Classifica»: rispettivamente:
--- le categorie individuate con gli acronimi di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 248 del 2016 e, in quanto applicabile e compatibile, di cui all’allegato A del Regolamento;
--- la classifica di importo di cui all’articolo 61, comma 2, del Regolamento;
d) «Plico», l’intera documentazione per la partecipazione e presentazione dell’offerta, costituita dalle buste telematiche di cui alle seguenti definizioni:
--- «Busta A» o «Busta amministrativa» la busta telematica contenente la documentazione amministrativa di cui al Capo 3;
--- «Busta B» o «Busta dell’Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al Capo 4;
1.5. Atti presupporti 1.5.1.Bando di gara
a) il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è pubblicato:
--- sul profilo di committente di cui al punto 1.3;
b) il presente Documento, unitamente al DGUE di cui al punto 3.5, è pubblicato sulla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1 e sul profilo di committente di cui al punto 1.3.
1.5.2.Documentazione a base di gara
Il progetto esecutivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione:
a) ai sensi dell’articolo 26 del Codice, è stato validato dal responsabile del procedimento in data 25/01/2019;
b) ai sensi dell’articolo 27 del Codice, è stato approvato con deliberazione della giunta comunale in data 26/01/2019 con provvedimento n. 15;
c) ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, è stata assunta la determinazione a contrattare del responsabile dell’ufficio tecnico area LL.PP. in data 07/02/2019 con provvedimento n. 18.
1.5.3.Assunzione di responsabilità:
a) la presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata;
b) la presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l’assenso all’accesso dei controinteressati alla documentazione presentata in gara, ivi comprese le offerte, nonché le eventuali giustificazioni ove presentate in fase di verifica dell’anomalia, senza il ricorso alla
previa notifica di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, fermo restando quanto previsto al punto 9.1.4.
1.6. Operatori economici ammessi alla gara 1.6.1.Operatori economici che possono presentare offerta
Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:
a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,
n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:
--- riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lettera d) e dell’articolo 48, del Codice;
--- riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
--- aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto- legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
--- riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;
g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l’offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a). b), c) e d), in una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove gli stessi operatori, in solido tra di loro, presentano unitariamente un’unica offerta.
1.6.2.Divieto di partecipazione plurima:
(art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
--- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
--- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
--- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione;
b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
--- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
--- non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1. Quantitativo o entità dell’appalto (punto II.2) del bando di gara) (tutti gli importi sono in euro, esclusa I.V.A.)
Importo totale:
135.000,00
di cui:
1)
2)
115.000,00 Lavori, soggetti a ribasso
20.000,00 Costi di sicurezza non soggetti a ribasso
2.2. Qualificazione dei lavori.
La qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:
a) Categoria Prevalente
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ….
Importo classifica
135.000,00 I
2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.2.7) del bando di gara)
Durata: 90 (novanta) giorni
2.4. Modalità di stipula del contratto
Il contratto sarà stipulato interamente a corpo, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd) e 59, comma 5-bis, secondo periodo del Codice e dell’articolo 43, comma 6, del Regolamento generale e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), quarto periodo, e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018;
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(Busta telematica A - Busta della Documentazione amministrativa)
La documentazione amministrativa, da presentare con le modalità di cui ai punti da 1.2.1 a 1.2.3 e al Capo 3, è costituita da:
a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:
--- l’individuazione dell’operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto 1.6.1;
(condizioni dichiarate alla Parte II del DGUE)
--- l’individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
--- l’assenza dei motivi di esclusione dell’articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
--- l’assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
--- l’accettazione degli atti di cui al punto 3.0.8, la cui mancata accettazione costituisce autonomo motivo di esclusione;
(condizione dichiarata alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
b) inoltre, per ciascun operatore economico offerente o ausiliario, dichiarazioni attestanti:
--- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)
--- l’iscrizione in elenchi costituiti dal possesso delle pertinenti attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
--- l’eventuale possesso dei sistemi di qualità di cui al punto 3.1.4;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione D, del DGUE)
c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti.
(condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 3.5):
--- dall’operatore economico mandatario o capogruppo alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all’appendice 5;
--- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
--- dall’operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C).
d) per ciascuna offerta presentata la documentazione comprende altresì:
--- la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice, come indicato al punto 3.3.1;
e) la Stazione appaltante non richiede la presentazione del «PASSOE» di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell’ambito del sistema AVCPASS.
Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.
1. Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell’operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) (compreso il possesso delle attestazioni SOA) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.
2. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
3. L’operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documenti o dichiarazioni a comprova dell’attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, contratti atti di cessione o di affitto di ramo d’azienda stipulati anteriormente alla data del presente Documento ecc.
4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.
3.0. Motivi di esclusione
I motivi di esclusione, con riferimento ai soggetti di cui al punto 3.0.3, comportano l’esclusione dell’offerente, se riferiti:
a) al medesimo operatore economico offerente singolo;
b) ad uno degli operatori economici raggruppati o consorziati;
c) all’operatore economico ausiliario;
3.0.1.Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice) Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all’appendice 2 del DGUE)
1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all’esclusione.
3. Se l’operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numeri 2, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario
giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
3.0.2.Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)
Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)
1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all’operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d’uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all’articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all’articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, dell’inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
3.0.3.Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi (articolo 80, comma 3, del Codice) L’esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:
a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
1) in caso imprenditore individuale: il titolare;
2) in caso di società di persone: tutti i soci;
3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
--- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
--- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
--- i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
--- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
5) limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l’operatore economico concorre;
7) i direttori tecnici di cui all’articolo 87, comma 4, del Regolamento;
b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l’esclusione è disposta qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all’appendice 1 del DGUE)
1. Qualora l’operatore economico ometta l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall’articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), non si procede all’esclusione se l’offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l’impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l’offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegare a quest’ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l’operatore economico nell’anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti
3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell’ultimo anno presso l’operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull’operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
5. Nel caso l’operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d’azienda, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti
3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dell’azienda affittante o locatrice.
6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l’operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.
3.0.4.Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)
L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 0 x 0-xxx, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Quanto alla lettera b):
--- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell’offerta, l’operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
--- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.
3.0.5.Ulteriori motivi di esclusione
(articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), d), e), del Codice)
L’esclusione è disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del Codice;
b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c)-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
1. Le condizioni di cui alla lettera a), c) e c-ter), devono essere corredate da tutte le indicazioni e informazioni che possano chiarirne le circostanze, compresi eventuali provvedimenti autoritativi, l’eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l’Operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alla lettera b), l’Operatore economico:
--- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato;
--- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell’articolo 000-xxx, xxx X.X. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
--- se prescritto da ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del Codice dei contratti o in caso di concordato con continuità aziendale non ancora omologato, l’Offerente deve avvalersi di un Operatore economico ausiliario impegnato nei suoi confronti e nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'Offerente nel caso in cui questa fallisca o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e trova applicazione quanto previsto al Capo 8;
--- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
3. Le condizioni di cui alla lettera c-bis) devono essere corredate dall’indicazione delle circostanze e di ogni altra notizia xxxxx.xx altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
4. Quanto alle lettere c), c-bis) e c-ter) trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017).
5. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare singoli soggetti di cui al punto 6.1 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dell’Offerente.
3.0.6.Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)
L’esclusione è altresì disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)
1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32- quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l’esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
3. Ai fini della lettera i), l’operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, è pari o superiore a 15; la condizione ostativa non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15. Nel computo dei dipendenti si tiene conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell’ANAC.
3.0.7.Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
E’ escluso l’operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n.
39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.
3.0.8.Protocollo di legalità / Patto di integrità
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)
E’ escluso l’operatore economico in caso di mancata accettazione o mancato impegno alla sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, del «Patto di integrità» o «Protocollo di legalità» adottato dalla Stazione appaltante in qualsiasi momento durante l’esecuzione del contratto.
3.1. Requisiti di partecipazione
3.1.1.Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)
Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale.
L’operatore economico deve risultare attivo e avente un oggetto sociale o un’attività compatibile con l’oggetto dell’appalto.
Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall’Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice.
3.1.2.Requisiti di capacità economico-finanziaria
Non richiesti in quanto assorbiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3.
3.1.3.Requisiti di capacità tecnica mediante attestazioni SOA (art. 84 del Codice) (artt. 61, 62, 63 e 92, del Regolamento; artt. 1 e 2 del d.m. n. 248 del 2016)
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dei punti da 6.1.1 a 6.2.3, attestanti il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, nella categoria prevalente OG3 in classifica I; in alternativa, la qualificazione può avvenire con i requisiti semplificati di cui all’articolo 90, comma 1, del Regolamento, costituiti da:
--- avvenuta esecuzione di lavori analoghi, nel quinquennio precedente, per un importo almeno pari all’importo della predetta categoria;
--- aver sostenuto un costo del personale, nel quinquennio precedente, non inferiore al 15% (quindici per cento) dell’importo dei predetti lavori analoghi;
--- possedere un’adeguata attrezzatura tecnica;
Restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui al punto 3.2.5, relativi al subappalto; Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
1. La dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara).
2. Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
3. La ripartizione del requisito, in caso di offerente in Forma aggregata, è riportata ai punti 3.2.1 e 3.2.2.
3.1.4.Sistema di garanzia della qualità (articolo 87 del Codice)
a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione dello scopo compatibile con il servizio oggetto dell’appalto. Si precisa che:
--- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali necessita l’attestazione in classifica superiore alla II;
--- per gli operatori economici di cui alla lettera a), il possesso di tale certificazione deve risultare da annotazione in calce all’attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento;
b) il possesso della certificazione di cui alla lettera a) è facoltativo per gli operatori economici che assumono lavori per importi per i quali è sufficiente l’attestazione in classifica II; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice;
c) è facoltativo il possesso del sistema di garanzia della qualità ambientale UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 28, o della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi riconosciuti ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del Codice; in tal caso il requisito può concorrere alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice.
Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.4 (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione D, del DGUE)
Fatto salvo quanto previsto alla lettera a), l’assenza dei requisiti di qualità non è causa di esclusione.
3.2. Operatori economici offerenti in forma aggregata
3.2.1.Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (occasionali) di operatori economici
Ai sensi dell’articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale di norma è prevista nel DGUE. In ogni caso:
a) devono essere indicate le categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi si qualifica e intende assumere;
b) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
--- l’assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;
--- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
--- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;
--- i requisiti di qualità di cui al punto 3.1.4, alle condizioni previste allo stesso punto;
c) ai sensi dell’articolo 83, comma 8, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti orizzontali i requisiti di attestazione SOA di cui al punto 3.1.3, devono essere posseduti:
--- dal mandatario o capogruppo nella misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) di quanto richiesto all’offerente singolo;
--- da ciascun operatore economico mandante nella misura non inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all’offerente singolo;
d) ai sensi dell’articolo 83, comma 8, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 92, comma 3, del Regolamento, nei raggruppamenti verticali i requisiti dell’attestazione SOA di cui al punto 3.1.3, devono essere posseduti:
--- dal mandatario o capogruppo nella categoria prevalente;
--- da ciascun operatore economico mandante nella categoria scorporabile per la quale si qualifica e che intende assumere;
e) ai sensi dell’articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (parte in orizzontale e parte in verticale), le condizioni di cui alla precedente lettera c), sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali interni a raggruppamenti misti);
f) ai sensi dell’articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice, in ogni caso il mandatario o capogruppo deve possedere e dichiarare i requisiti di cui in misura maggioritaria, cioè in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
g) i requisiti devono comunque essere posseduti:
--- da ciascun operatore economico mandatario o mandante nella misura non inferiore a quella necessaria in relazione all’importo dei lavori per i quali si qualifica e che intende assumere;
--- complessivamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario nella misura prevista per gli offerenti singoli.
Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei di cui al punto 3.2.1 (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, riquadro b), del DGUE, per l’individuazione degli operatori economici nell’appendice 5 dello stesso DGUE per la ripartizione delle prestazioni)
1. Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici raggruppati. L’individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d’ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.
2. Costituisce eccezione alla nota n. 1, l’appendice 5 al DGUE, con la ripartizione delle prestazioni tra i singoli operatori economici raggruppati, che può essere presentata dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni di tutti gli operatori economici raggruppati.
3. Per i singoli operatori economici del raggruppamento o consorzio non è richiesta la coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e lavorazioni da eseguire, tuttavia ai singoli operatori raggruppati o consorziati sono richiesti:
--- il possesso dei requisiti di capacità tecnica in misura sufficiente in relazione ai lavori che ciascuno di essi intende assumere;
--- una quota di partecipazione non superiore ai requisiti posseduti;
--- una misura dei lavori da assumere non superiore alla quota di partecipazione.
4. Le percentuali di ripartizione riguardano i requisiti effettivamente spesi (fatti valere) nella presente gara e non i requisiti posseduti in assoluto dai singoli operatorie economici. Per requisiti in misura maggioritaria richiesti all’operatore economico mandatario o capogruppo non si intende la misura superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale, bensì misura superiore a quella spesa (fatta valere) da ciascun operatore economico mandante.
3.2.2.Reti di imprese e contratti di rete
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, e nell’appendice 5 del DGUE)
Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge
n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell’impresa delegata mandataria;
c) l’individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
--- individuati quali esecutori delle prestazioni;
--- che mettono in comune i requisiti tecnici costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);
e) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.
3.2.3.Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
a) ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane devono indicare:
--- se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se concorrono per conto di uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
--- il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, utilizzando il DGUE di cui al punto 3.5;
--- il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli indicati come esecutori, che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest’ultimo è sfornito dai requisiti in proprio; in tal caso il consorziato che apporta i requisiti al consorzio candidato si qualifica come ausiliario e trova applicazione la disciplina dell’avvalimento di cui al successivo punto 3.2.4;
b) ai sensi dei principi generali dell’ordinamento i consorzi non possono indicare un consorziato ai fini di cui alla lettera a), che indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto
«consorzi a cascata»).
3.2.4.Operatori economici che ricorrono all’avvalimento:
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)
ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato “ausiliario”), alle seguenti condizioni:
a) l’avvalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
b) l’avvalimento:
--- è ammesso per i requisiti tecnici costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3;
c) l’avvalimento è ammesso per il requisito del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 di cui al punto
3.1.4 a condizione che ricorrano ambedue le seguenti condizioni:
--- il requisito sia inscindibilmente connesso all’attestazione SOA oggetto di avvalimento, per categoria e classifica adeguata, in quanto annotato in calce alla stessa attestazione SOA, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento;
--- l’operatore economico ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse, le condizioni, il know how, le prassi e il personale qualificato nei controlli di qualità, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità aziendale;
d) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l’operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell’operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l’operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
e) l’operatore economico ausiliario:
--- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8;
--- non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
--- non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
--- non può avvalersi a sua volta di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
f) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’operatore economico che ricorre all’avvalimento a fornire a quest’ultimo quanto previsto alla lettere b) e c) per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e dell’ultimo periodo dell’articolo 89 del Codice ed esplicitamente quanto previsto alla lettera d).
3.2.5.Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice)
(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)
a) il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori è ammesso nel limite complessivo del 30% (trenta per cento) in termini economici, dell’importo totale dei lavori;
b) l’offerente deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato. Si precisa che la dichiarazione di subappalto in misura superiore ai limiti prescritti inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura ma non comporta l’esclusione se l’offerente è in possesso di adeguata qualificazione;
c) in ogni caso è vietato il subappalto a favore di operatori economici che hanno partecipato alla gara quali offerenti, singoli, in raggruppamento o quali consorziati indicati da un consorzio offerente.
3.3. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa 3.3.1.Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice):
a) garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del Codice, per un importo di euro 2.700,00 pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di cui al punto 2.1, costituita, a scelta dell’offerente, da:
a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
a.3) versamento sul conto intestato come alla lettera e), presso la Banca Credito Cooperativo Agro Bresciano al codice IBAN XX00X0000000000000000000000;
b) ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; tale impegno non è richiesto se l’offerente è una microimpresa, piccola o media impresa o, in caso di raggruppamento temporaneo, tutti gli operatori economici raggruppati sono microimprese, piccole o medie imprese;
c) l’importo della garanzia provvisoria, come determinato alla lettera a), può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice;
d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l’impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema; nel caso in cui l’istituto garante non emetta le fideiussione o l’impegno con firma digitale come previsto al punto 1.2.3, l’offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
--- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;
--- sia sostituita da copia a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità;
e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è la Stazione appaltante in intestazione;
Note di chiarimento sulle riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria
1. L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (le due riduzioni non sono tra loro cumulabili):
--- per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
--- per gli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese.
2. L’importo può essere inoltre ridotto, dopo la riduzione di cui al precedente numero 1:
--- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
--- del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
3. Le riduzioni di cui al numero 2 sono cumulabili tra di loro e sono cumulabili con una sola delle riduzioni di cui al numero 1; ogni riduzione è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
4. Per fruire delle riduzioni gli offerenti devono segnalare le relative condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto oppure in fase di verifica.
5. in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le relative condizioni ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati.
3.3.2.Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):
Non dovuto in ragione dell’importo a base di gara
3.4. Gestione della documentazione amministrativa 3.4.1.Validità e formalità delle dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, che possono essere riassunte e unificate con la
presentazione del DGUE di cui al punto 3.5, in quanto compatibile:
a) ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione digitale del dichiarante, apposta con le modalità di cui al punto 1.2.3; per eventuali soggetti legittimamente sprovvisti di firma digitale, le relative dichiarazioni possono essere rilasciate dal titolare o dal rappresentante legale dell’offerente, per loro conto, ai sensi della successiva lettera b); tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le pertinenti firme digitali, ai come previsto ai punti 1.2.2 e 1.2.3;
b) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
c) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.
3.4.2.Altre condizioni:
a) Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 3.5, che l’operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’operatore economico medesimo;
b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice;
c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituito da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.
3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
3.5.1.Compilazione del DGUE
Il DGUE è richiesto all’operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.
Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.
Il DGUE è articolato come segue:
Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante).
Parte II. Informazioni sull’operatore economico.
Sezione A. Informazioni sull’operatore economico, con l’indicazione, in successione:
--- l’individuazione e la forma giuridica;
--- il possesso delle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 (articolo 84 del Codice);
--- le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
--- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
--- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;
(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 1)
Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all’avvalimento); è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento “a cascata”).
Sezione D. indicazione delle lavorazioni per le quali l’offerente ricorre al subappalto.
Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8).
Sezione X. Xxxxxx legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:
--- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
--- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
--- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b); (in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 2);
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4; Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:
--- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
--- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
--- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 3);
--- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);
Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:
--- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
--- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
--- iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
--- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
--- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l’eventuale condizione di esenzione;
--- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
--- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
--- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.0.7, relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);
--- impegno al rispetto degli atti di cui al punto 3.0.8, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.
Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1) Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.1.1;
Sezione B. Capacità economica e finanziaria (omessa in quanto assorbita dalle attestazioni SOA).
Sezione C. Capacità tecniche e professionali (omesse in quanto assorbite dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 e dichiarate alla Parte II, Sezione A).
Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 3.1.4.
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.
3.5.2.Casi particolari nell’utilizzo del DGUE
Parte II. Informazioni sull’operatore economico
Sezione A. ultima parte:
--- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l’indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
--- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l’indicazione degli altri consorziati;
--- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE; Sezione B. sono previsti spazi per l’individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche)
titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell’appendice 1.
Sezione C. è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l’avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente,
non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento «a cascata»).
Parte III. Motivi di esclusione
Sezione A. lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.
Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:
--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Sezione D. numero 7; condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l’individuazione della condizione con riferimento all’operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d’una delle persone fisiche incardinate nell’operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
In caso di avvalimento, nel DGUE dell’operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall’articolo 89 del Codice.
3.5.3.Appendici integranti il DGUE
Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi spazio sufficiente all’interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE. Le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest’ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate). Sono così articolate:
1. Soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico). Questa appendice deve essere compilata solo in caso di raggruppamento temporaneo dall’operatore economico mandatario o capogruppo, con l’indicazione della partecipazione degli operatori economici mandanti. In tal caso può essere omessa da questi ultimi.
4. CAPO 4 – OFFERTA
(Busta telematica dell’Offerta economica)
L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 2.1, n. 1), firmata digitalmente e poi caricata (upload) sulla Piattaforma, con le seguenti precisazioni:
a) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
b) l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui al Capo 3;
c) il ribasso è unico e si applica all’importo dei lavori posto a base di gara e si estende all’elenco dei prezzi unitari integrante il progetto a base di gara;
d) l’offerta è corredata obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice, dell’incidenza percentuale o, in alternativa, del loro importo in valore assoluto, de seguenti costi propri dell’offerente, quale componente interna dell’importo sul quale è offerto il ribasso:
--- oneri di sicurezza aziendali (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi previsti per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2);
--- costi della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell’utile di impresa);
e) il ribasso non si applica agli oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2), ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 4 dell’allegato XV del predetto decreto;
f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione di cui alla lettera b), deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo.
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del Codice; l’elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni di cui al punto 2.1, numero 1), espresso con le modalità e alle condizioni di cui al Capo 4.
6. CAPO 6 - FASE DI GARA
6.1. Ammissione
6.1.1.Disciplina generale delle sedute:
a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti:
--- dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali digitali presso la Piattaforma telematica;
--- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2;
--- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
--- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
--- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
c) alle sedute pubbliche possono partecipare, previa esibizione di un documento di riconoscimento e in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente, i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dotati di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure direttori tecnici, attualmente in carica oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile rilasciata dai citati soggetti;
d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata con le modalità di cui al punto 9.1.1;
f) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può provvedere, dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e prima dell’inizio delle operazioni in seduta pubblica, ad accedere alla Piattaforma telematica, individuare il numero delle offerte ammesse e i relativi offerenti, a controllare la presenza delle sottoscrizioni digitali degli offerenti e scaricare la documentazione amministrativa di cui al Capo 3 dalla predetta Piattaforma, riproducendo per stampa la stessa documentazione amministrativa; il tutto a condizione che:
--- gli originali in formato digitale siano conservati sulla Piattaforma telematica e sia tecnicamente impossibile la loro manomissione, integrazione, soppressione o modifica;
--- l’esame della documentazione riprodotta a stampa avvenga in seduta pubblica;
--- sia consentito agli offerenti, durante la seduta pubblica o nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso ai sensi del punto 9.1.3, il controllo degli originali conservati sulla Piattaforma telematica.
6.1.2.Individuazione degli offerenti e delle offerte
Nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui al punto IV.2.7) del bando di gara, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.1.1, almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione.
Quindi, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già effettuata in precedenza dalla Piattaforma telematica, preferibilmente in ordine di arrivo.
6.1.3.Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:
a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui Xxxxx:
--- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall’entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini, oppure sia stato respinto dalla Piattaforma telematica in quanto tardivo;
--- non consente l’individuazione degli offerenti;
--- presenta modalità di criptazione o di formato digitale informatizzato tali da far ritenere che sia stato
violato il principio di segretezza;
--- non contiene le buste interne: Busta amministrativa o Busta dell’Offerta economica;
--- le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l’esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di erronea o incidentale accettazione dell’offerta da parte della Piattaforma telematica oltre il limite temporale per la presentazione o carente di una o più d’una delle buste interne;
b) sono altresì esclusi gli offerenti:
--- che hanno presentato offerta singolarmente e in Forma aggregata oppure in più raggruppamenti o consorzi o in raggruppamenti o consorzi che hanno in comune un raggruppato o consorziato; l’esclusione dalla gara è disposta sia per l’offerente singolo che per il raggruppamento e il consorzio o i raggruppamenti o consorzi, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
--- in consorzio stabile o consorzio di cooperative, i cui consorziati per i quali hanno indicato di concorrere e designati per l’esecuzione, hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
--- che hanno presentato offerta in qualunque forma (singolarmente o in Forma aggregata) e che si sono costituiti ausiliari di operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l’esclusione è disposta sia per l’offerente che ha concorso mediante avvalimento che per l’operatore economico ausiliario, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice.
6.1.4.Cause di esclusione relative a requisiti o altre non rimediabili con il soccorso istruttorio
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Documento. Ferme restando le esclusioni degli offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente punto 6.1.3, sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:
a) che in una o più d’una delle dichiarazioni (proprie o dell’operatore economico ausiliario o, in quanto pertinenti, del subappaltatore indicato ai sensi dell’articolo 105, comma 6 del Codice), hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione vincolante del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
c) che incorrono violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
--- motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
--- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
--- assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
d) che, in caso di:
--- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato alcun consorziato esecutore per il quale concorrono o, per tale consorziato ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); oppure hanno indicato un consorzio che non esegue i lavori ma indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto «consorzio a cascata»);
--- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per l’operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); oppure hanno indicato un ausiliario che a sua volta si avvale di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto
«avvalimento a cascata»);
6.2. Soccorso istruttorio
6.2.1.Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio
Fuori dai casi di cui al punto 6.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2, gli offerenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
--- ne hanno omesso la presentazione;
--- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
--- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
--- che hanno omesso l’indicazione di taluna delle persone fisiche di cui al punto 3.0.3, a condizione che le dichiarazioni di assenza dei pertinenti motivi di esclusione siano state rilasciate cumulativamente e sempre che le persone fisiche omesse non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
b) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., xxxxx restando il possesso dei requisiti complessivi in capo al raggruppamento, la composizione della compagine aggregata e l’indicazione del mandatario, hanno omesso o indicato in modo impreciso:
--- la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
--- l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o le prestazioni da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l’indicazione del mandatario;
c) che, in caso di avvalimento, hanno allegato un contratto di avvalimento che non sia completamente idoneo a garantire la Stazione appaltante in quanto incompleto sotto il profilo formale, a condizione che lo stesso contratto non sia affetto di nullità, il suo contenuto sia determinato o determinabile e che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti;
d) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;
e) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
f) che non hanno presentato la dichiarazione di impegno di cui al punto 3.0.8.
g) la cui garanzia provvisoria:
--- è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;
--- non è corredata dall’impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.
6.2.2.Modalità del soccorso istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio sulla Piattaforma telematica, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:
a) assegna all’offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l’ammissione dell’offerente; è escluso l’offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
c) non è ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al precedente punto 6.1.4;
d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all’offerta;
e) per irregolarità o carenze di facile soluzione è ammesso un soccorso istruttorio informale e immediato, anche via telefono, telefax o posta elettronica per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione; la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio informale non comporta l’esclusione bensì l’attivazione del soccorso istruttorio di cui alle lettere a) e b).
6.3. Conclusione della fase di ammissione 6.3.1.Esclusioni definitive
Sono comunque esclusi gli offerenti:
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio:
--- risultano falsi o mendaci;
--- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Xxxxxx, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
--- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
e) ai sensi dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall’adozione di relativi atti, anche ai fini dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e comunicate agli offerenti esclusi.
6.3.2.Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
La Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
6.4. Passaggio dalla fase di ammissione alla fase dell’offerta
Tutte le operazioni sono effettuate da un seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento, dal dirigente o dal funzionario competenti in base all’ordinamento interno della Stazione appaltante, anche in forma monocratica.
Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.1.1, procede ai sensi del successivo punto 6.5.
6.5. Gestione della «Offerta economica» 6.5.1.Apertura della «Offerta economica»
Il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento o dal dirigente competente, nel
giorno e nell’ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.1.1, in seduta pubblica, procede immediatamente:
a) all’apertura delle Buste interne dell’Offerta economica in sequenza e provvede:
b) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
c) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte;
e) ad accertare la presenza, a corredo dell’offerta economica, dell’indicazione relativa all’incidenza o all’importo di quanto previsti dall’articolo 95, comma 10, del Codice, ai sensi del Capo 4, lettera d):
--- degli oneri di sicurezza aziendali propri dell’offerente;
--- dei costi della manodopera propri dell’offerente;
f) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
g) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.
6.5.2.Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»
Sono escluse, dopo l’apertura della Busta interna dell’Offerta economica, le offerte:
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera f);
e) che non recano l’indicazione dell’incidenza o dell’importo di quanto previsti dall’articolo 95, comma 10, del Codice, ai sensi del Capo 4, lettera d), ovvero:
--- degli oneri di sicurezza aziendali propri dell’offerente;
--- dei costi della manodopera propri dell’offerente;
6.5.3.Formazione della graduatoria provvisoria
Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:
a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
c) a conservare gli atti ai sensi del punto 6.1.1, lettera e).
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse
6.6.1.Individuazione delle Offerte anomale o anormalmente basse:
Quando le offerte ammesse siano in numero non inferiore a 5 (cinque) il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.1.1, in seduta pubblica:
a) procede al sorteggio di uno dei cinque metodi di individuazione della soglia di anomalia previsti dall’articolo 97, comma 2, del Codice; il sorteggio può essere fatto automaticamente dalla Piattaforma telematica, qualora questa disponga della relativa funzione e garantisca la casualità del sorteggio;
b) in applicazione del metodo sorteggiato procede al calcolo della soglia di anomalia;
c) nel caso sia sorteggiato il metodo di cui alla lettere a) o alla lettera b) dell’articolo 97, comma 2, del Codice, la Stazione appaltante applica l’accantonamento del 20% (venti per cento) delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, sia al calcolo della prima media che al calcolo degli scarti e della media di questi ultimi; allo stesso fine considera come unica offerta le offerte marginali uguali collocate all’interno o all’estremo della percentuale da accantonare, discostandosi sul punto dal comunicato del Presidente di ANAC in data 5 ottobre 2016 e dal paragrafo 5.2.6, lettera k), delle Linee guida n. 4 della stessa ANAC, conformandosi invece alla giurisprudenza formatasi sia prima che dopo l’abrogato articolo 121, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, a nulla rilevando l’abrogazione della norma regolamentare che recepiva una giurisprudenza
e una prassi consolidate dalle quali non c’è ragione di discostarsi (per tutte: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 19 settembre 2017, n. 5; Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 ottobre 2017, n. 4803 e Sezione V, 6
agosto 2018, n. 4821; in precedenza delibera ANAC del 2 marzo 2016, n. 217);
d) il medesimo criterio si applica nel caso sia sorteggiato il metodo di cui alla lettera e) dell’articolo 97, comma 2, del Codice, per l’accantonamento del 10% (dieci per cento) delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, il calcolo delle medie e il trattamento delle offerte uguali; nello stesso caso si procede immediatamente al sorteggio del coefficiente correttivo da 0,60 a 0,90 previsto dalla stessa norma;
e) nel caso sia sorteggiato il metodo di cui alla lettera b) dell’articolo 97, comma 2, del Codice, dopo l’accantonamento del 20% (venti per cento) delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, illustrato in precedenza, la Stazione appaltante applica l’eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi delle offerte residue senza considerare quelle accantonate; (Consiglio di Stato, Sezione V, 23 gennaio 2018, n. 435, e 17 maggio 2018, n. 2959);
f) in applicazione degli irrinunciabili principi di ragionevolezza, economia e conservazione degli atti giuridici, considerata l’assenza di una lesione degli interessi degli offerenti e che è rispettato il principio di imparzialità, nel caso in applicazione del metodo sorteggiato, per evidenti e inevitabili ragioni aritmetiche:
--- tutte le offerte ammesse risultino formalmente anomale (ovvero tutte le offerte risultino pari o superiori alla soglia di anomalia calcolata), la Stazione appaltante propone l’aggiudicazione a favore dell’offerta di minor ribasso in quanto la meno anomala;
--- nessuna delle offerte ammesse risulti formalmente anomala (ovvero tutte le offerte risultino inferiori alla soglia di anomalia calcolata), la Stazione appaltante propone l’aggiudicazione a favore dell’offerta di maggior ribasso.
6.6.2.Gestione delle Offerte anomale o anormalmente basse:
a) ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Codice, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al punto 6.6.1;
b) ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
c) ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del Codice:
--- si procede all’esclusione automatica delle offerte anomale di cui alla lettera a);
--- nel caso le offerte ammesse siano in numero inferiore a 10 (dieci), non si procede all’esclusione automatica trova applicazione l’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi
punti da 7.2.1 a 7.2.3.
7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1. Verbali
Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:
a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al punto 7.2, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
f) la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.
7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse 7.2.1.Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.6.2, presupposte alla verifica di congruità delle
offerte anomale o anormalmente basse e non sia applicata l’esclusione automatica di cui all’articolo 97, comma 8, del Codice, le giustificazioni:
a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni;
b) devono essere sottoscritte dall’offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
7.2.2.Modalità di verifica delle giustificazioni
La verifica avviene, in seduta riservata
a) contemporaneamente per più d’una delle migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui all’articolo 7.2.3;
c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;
e) la Stazione appaltante, nel solo caso in cui il contenuto di merito delle giustificazioni, purché formulate con una concretezza oggettiva apprezzabile, non sia ritenuto sufficiente né ad escludere né ad accertare la non congruità dell’offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni e chiarimenti; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio beve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni e chiarimenti, che comunque non possono stravolgere o contraddire nella sostanza quanto
comunicato in precedenza;
f) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
g) la Stazione appaltante esclude l’offerta dell’offerente che:
--- non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c), oppure presenta giustificazioni radicalmente irrilevanti, meramente formali e apodittiche;
--- non presenta le eventuali precisazioni, se richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);
--- in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e gli eventuali precisazioni e chiarimenti, se richiesti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all’articolo 95, comma 5, del Codice;
h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.
7.2.3.Contenuto delle giustificazioni:
a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare: a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
a.2) le soluzioni tecniche adottate;
a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 97, comma 7, del Codice;
b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
b.1) in relazione agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2), per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
b.2) basate su contratti di subappalto eccedenti il limite di cui all’articolo 105, comma 2, o dove il subappaltatore non garantisce i costi del personale ai sensi del comma 14, secondo periodo, della stessa norma;
b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest’ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.4) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore, diversi dal costo del personale di cui alla lettera e), punti sub. e.1) ed e.2), sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
b.5) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.6) se contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
b.7) basate sulla previsione di utilizzo di materiali da costruzione non conformi agli articoli da 4 a 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 106 del 2017;
c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell’impresa, non contemplati tra gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto sub. b.1);
c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole, fatta salva la prova del contrario;
c.3) che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l’offerta;
c.4) che non garantiscono il rispetto delle norme e degli adempimenti in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali o comunque previste dal progetto a base di gara;
d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma valutazione dell’offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli; d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza;
subcontratti di fornitura, xxxxx restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
d.3) mezzi d’opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
d.4) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell’offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest’ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
d.5) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
--- direzione centrale dell’impresa;
--- gestione e direzione del cantiere:
--- eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell’aggiudicatario;
--- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
--- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
--- imposte e tasse;
--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l’incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
--- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
--- costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all’interno dei costi delle singole voci;
--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali; d.6) utile d’impresa;
d.7) oneri di sicurezza aziendali propri dell’impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice e dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo
n. 81 del 2008, tenendo conto di quanto già dichiarato a tal fine in fase di offerta;
e) con riferimento al costo del personale, sia con riferimento all’appaltatore che agli eventuali subappaltatori, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30, comma 4, 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del Codice, tenendo conto di quanto già dichiarato a tal fine in fase di offerta, le giustificazioni:
e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall’impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d’opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
f) nel caso in cui la documentazione a giustificazione dell’offerta anormalmente bassa, a giudizio dell’offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali
condizioni e trova applicazione il punto 9.1.4.
7.3. Adempimenti preliminari all’aggiudicazione 7.3.1.Proposta di aggiudicazione:
a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che risulti immediatamente inferiore alla
soglia di anomalia di cui al punto 6.6.2, lettera a), oppure, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 10 (dieci), all’offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 7.2 nel caso ricorra la condizione di cui al punto 6.6.2, lettera b);
b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
d) ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.
7.3.2.Verifica dei requisiti
Con tempestività e comunque prima dell’aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1 e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell’articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:
a) la verifica è effettuata d’ufficio dalla Stazione appaltante per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all’operatore economico con le modalità di cui all’articolo 9.3.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornite dall’operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
c) è sempre possibile, per l’operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall’ordinamento con riferimento all’articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall’aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);
e) ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d’uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l’ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
7.4. Aggiudicazione 7.4.1.Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione:
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Xxxxxx, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all’articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.
7.4.2.Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione:
L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.
7.4.3.Adempimenti posteriori all’aggiudicazione:
a) l’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:
--- procedere in ogni momento alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
--- revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
--- imputare all’aggiudicatario revocato o all’aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all’articolo 8.2, lettera f).
8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
Il contratto non può essere stipulato prima:
a) che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice;
b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all’articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
c) dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 del citato decreto legislativo.
8.2. Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione:
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, con le modalità e alle condizioni previste dal presente Documento in una delle forme di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice;
c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall’incarico e la sostituzione
dell’aggiudicatario;
f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall’aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.
9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI
9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione 9.1.1.Comunicazioni agli operatori economici:
Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa
o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:
a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei seguenti casi:
--- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
--- risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
--- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice, oppure per mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione, anche ai fini dell’articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, anche se conseguenti al soccorso istruttorio di cui al punto 6.2, nei limiti di cui al punto 9.1.4;
c) se rese all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi:
--- eventuale soccorso istruttorio;
--- altre comunicazioni al singolo offerente o a offerenti specifici;
--- comunicazione di sedute pubbliche in data o luogo diversi da quelli previsti negli atti pubblicati o in comunicazioni precedenti;
d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.
9.1.2.Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile
Xxxxx restando i limiti di cui al punto 9.1.4:
a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice:
--- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione appaltante;
--- la Stazione appaltante provvede all’evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
--- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica di cui al punto 1.2.1;
c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 1.3; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore economico deve:
--- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
--- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
--- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.
9.1.3.Accesso agli atti
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice, l’accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:
a) tempestivamente a tutti gli offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente di cui al punto 1.3, delle ammissioni ed esclusioni ai sensi dell’articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice;
b) agli offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura fino all’esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
c) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l’aggiudicazione.
9.1.4.Eventuali limitazioni all’accesso agli atti:
a) l’accesso agli atti è precluso, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all’anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 7.2.3, lettera f), se l’offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo delle predette giustificazioni;
b) l’omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alla lettera a), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell’offerente circa l’assenza di segreti tecnici o commerciali, come previsto al punto 1.5.3, lettera b);
c) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alla lettera a), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all’accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all’ostensione dei relativi atti;
d) in ogni caso ai controinteressati è consentito l’accesso agli atti di cui alla lettera a) ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.
9.2. Controversie
9.2.1.Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Brescia, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
--- dalla data di pubblicazione del bando di gara sul profilo del committente, per cause che ostano alla partecipazione;
--- dalla pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
--- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta;
--- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione.
9.2.2.Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.
9.2.3.Supplente
Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale
o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
9.3. Altre disposizioni e informazioni 9.3.1.Imposta di bollo:
a) l’offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla
dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
--- se assolta in modo virtuale, indicando sull’offerta o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
--- in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto
«Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
--- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull’offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sull’offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all’Offerta economica; in ogni caso l’originale con la marca da bollo deve essere conservato dall’offerente;
b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l’ammissione dell’offerta, tuttavia il documento sprovvisto di xxxxx sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).
9.3.2.Computo dei termini
Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
9.3.3.Trattamento dei dati personali
In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (nel seguito semplicemente «Codice della privacy»), tutti i dati personali relativi agli operatori economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente:
a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell’articolo 2-octies, comma 3, lettere
h) e i), del Codice della privacy e dell’articolo 6, paragrafo 1 del GDPR e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui ai agli articoli 86 e 87 del GDPR;
b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso dall’interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, con provvedimento dell’Autorità garante, sono trattati in misura non eccedente e pertinente i fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso e sono conservati negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili;
e) i dati relativi ad attività sanzionatorie, di tutela in sede amministrativa o giudiziaria di cui all’articolo 2- sexies, comma 2, lettera q), del Codice della privacy e dei dati relativi a condanne penali e reati o misure di sicurezza di cui all’articolo 2-octies, comma 3, sono trattati nei imiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018;
f) nei limiti di cui all’articolo 2-undecies del Codice della privacy l’interessato che ha conferito dati personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR;
g) ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, titolare del trattamento dei dati, nonché responsabile, per conto della Stazione appaltante/la centrale di committenza citata in epigrafe, è stato individuato il seguente soggetto: geom. Xxxxxx Xxxxxxxx; questi può delegare il trattamento, in tutto o in parte, a una diversa persona fisica appositamente delegata sotto la sua autorità diretta; in tal caso il soggetto delegato, con gli eventuali limiti o portata della delega, è reso noto con le modalità di cui al punto 9.1.1.
9.3.4.Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:
a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);
b) il Regolamento, come definito al punto 1.41, lettera b);
c) il DGUE di cui al punto 3.5.1 allegato del presente Documento;
d) gli atti a base di gara di cui al punto 1.5.2 con i relativi allegati.
9.3.5.Riserva di aggiudicazione
La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice.
c) di non procedere all’aggiudicazione qualora, per motivi non imputabili alla Stazione appaltante, venissero meno le risorse finanziarie previste per il finanziamento dell’intervento.
Lì 07.02.2019
PER LA STAZIONE APPALTANTE
(il responsabile dell’ufficio tecnico area LL.PP.: geom. Xxxxxx Xxxxxxxx)
Allegati: modelli per la partecipazione
(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice)
- DGUE (documento di gara unico europeo per operatori economici singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari).
- Modello di offerta economica riguarda esclusivamente il ribasso sul prezzo