INDICE
PARTE I : Distribuzione e fornitura dell’acqua potabile
INDICE
NORME GENERALI
Art. 1 Soggetto gestore ed ambito di efficacia Art. 2 Obbligatorietà del regolamento
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Servizio di distribuzione dell’acqua Art. 5 Tipologia della fornitura
Art. 6 Realizzazione d’allacciamenti per uso pubblico Art. 7 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico Art. 8 Divieto di rivendita dell’acqua
Art. 9 Prelievi abusivi
Art. 10 Obblighi per gli utenti
Art. 11 Forniture dell’acqua su strade o piazze pubbliche Art. 12 Interruzione e limitazione del servizio
Art. 13 Richiesta di fornitura, contributi Art. 14 Soggetti legittimati
Art. 15 Controllo delle richieste di allacciamento Art. 16 Diritto di rifiuto o revoca della fornitura Art. 17 Preventivo
Art. 18 Contratto di fornitura Art. 19 Durata del contratto
Art. 20 Modalità di recesso dal contratto di fornitura, voltura Art. 21 Morte dell’utente, subentro
NORME TECNICHE
Art. 22 Allacciamento
Art. 23 Allacciamenti ricadenti in aree private Art. 24 Recupero delle opere di allacciamento Art. 25 Misura dell’acqua
Art. 26 Installazione degli apparecchi di misura Art. 27 Spostamento del contatore
Art. 28 Custodia degli apparecchi di misura Art. 29 Sostituzione del contatore
Art. 30 Irregolare funzionamento e verifica del contatore
Art. 31 Verbali di posa, chiusura, rimozione, sostituzione o verifica del contatore Art. 32 Vigilanza impianti ed apparecchi
Art. 33 Verifica del livello di pressione Art. 34 Impianti interni alle utenze
Art. 35 Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali ecc. Art. 36 Servizio antincendio
NORME PER ADDEBITO CONSUMI
Art. 37 Lettura contatore Art. 38 Fatturazione consumi
Art. 39 Contenuti del documento di fatturazione
Art. 40 Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze aggregate Art. 41 Pagamento dei consumi delle utenze
Art. 42 Addebiti in caso di ritardato pagamento Art. 43 Addebiti vari
Art. 44 Dilazione e rateizzazione dei pagamenti
Art. 45 Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 46 Applicabilità del diritto comune
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 47 Utenze Condominiali
Art. 48 Contratti di utenza preesistenti Art. 49 Comunicazioni e reclami
Art. 50 Foro competente
ALLEGATI:
1. ALLEGATO N.1 “Tariffe e addebiti vari”
NORME GENERALI
Art. 1 - Soggetto gestore ed ambito di efficacia
Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio del comune di Procida, dove il servizio idrico è assunto dalla società S.A.P. S.r.l. , di seguito denominata “Gestore”.
Esso regola le modalità d’erogazione del servizio e i rapporti fra gestore ed utente.
La Carta dei Servizi, redatta ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
27 gennaio 1994 e delle successive norme di legge, diviene parte integrante del presente regolamento dal momento della sua approvazione.
Art. 2 - Obbligatorietà del regolamento
Il presente regolamento è unico e obbligatorio per il Gestore e per tutti gli utenti, dal momento di entrata in vigore. Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d’ogni contratto di fornitura del servizio, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell’utente di averne copia gratuita all’atto della stipula del contratto o all’atto del suo rinnovo, o quando in ogni modo ne faccia richiesta.
L’utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri gestori del servizio.
Il presente Regolamento sarà affisso all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione
Art. 3 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
• Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all’alimentazione di uno o più utenti.
• A.T.O. : territori regionale delimitato dalla legge regionale n. 14/1997 ai fini della gestione del S.I.I. in conformità a quanto stabilito dalla legge n. 36/1994 (legge Xxxxx).
• Attività produttiva: attività volta alla produzione di un bene o un servizio (attività agricola, attività commerciale ecc.).
• Autolettura: è la rilevazione da parte dell’utente e la successiva comunicazione al gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore.
• Carta del servizio idrico integrato: è un documento che definisce gli impegni che il Gestore assume nei confronti degli utenti con l’obiettivo di contribuire a migliorare sia la qualità dei servizi forniti che il rapporto tra il cliente e il Gestore.
• Conguaglio: è il procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell’arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe.
• Contatore: è lo strumento per la misurazione dell’acqua erogata.
• Contatore accessibile: è il contatore collocato in un luogo al quale l’operatore incaricato della lettura può sempre accedere senza che sia richiesta la presenza dell’utente o di altra persona da questi deputata per consentirne l’accesso.
• Contatore ad accessibilità condizionata: è il contatore ubicato all’interno di aree condominiali potenzialmente accessibili da parte del personale del gestore (locali appositi, vani scale ecc.).
• Contatore non accessibile: tutti gli altri contatori che non si trovano nelle condizioni di cui ai punti precedenti.
• Contratto di fornitura: è l’atto con cui è stipulato fra l’utilizzatore della risorsa idrica e il Gestore del servizio idrico l’impegno al rispetto del seguente Regolamento.
• Deflusso: passaggio d’acqua attraverso una tubazione.
• Derivazione: prelevamento di parte dell’acqua da una condotta all’altra.
• Disattivazione: è la cessazione della fornitura a seguito della disdetta del contratto da parte dell’utente con sigillatura o rimozione del contatore.
• Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l’allacciamento dalla condotta principale.
• Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d’utenza con il titolare del contratto stesso.
• Ente d’ambito Napoli-Volturno: consorzio avente lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale n. 2 denominato “Napoli-Volturno”, quale è delimitato dall’allegato “A” della legge regionale n. 14 del 25/5/97 e di provvedere all’organizzazione e al controllo della gestione del servizio.
• Fasce tariffarie: sono limiti che individuano l’applicazione di una tariffa piuttosto di un’altra a seguito dei consumi effettuati.
• Fornitura per uso privato: è l’erogazione dell’acqua in tutti gli altri casi che non siano di pubblica utilità.
• Fornitura per uso pubblico: è l’erogazione di acqua a scopi di pubblica utilità.
• Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all’acqua all’interno della conduttura espressa in atmosfere.
• Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l’alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d’intercettazione.
• P.O.T. : piano operativo triennale.
• Pozzetto: manufatto che consente l’accesso ad apparecchiature interrate.
• Punto di consegna: luogo di ubicazione del punto finale dell’allacciamento.
• Richiesta di allacciamento: è la richiesta con cui si inizia la pratica per l’effettuazione dei lavori necessari all’erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.
• Saracinesca: dispositivo che serve a regolare il flusso dell’acqua in una condotta a pressione.
• Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni.
• Subentro nel contratto di fornitura: si ha subentro nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso (es. subentro del coniuge in seguito a decesso dell’utente).
• Tipologia d’utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all’utilizzo che s’intende effettuare della risorsa idrica.
• Utente: è l’utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il Gestore.
• Voltura: si ha voltura dell’utenza idrica quando c'è una variazione del titolare del contratto di fornitura, nel caso in cui al vecchio titolare si sostituisca un nuovo titolare.
Art. 4 – Servizio di distribuzione dell’acqua
Il Gestore provvede alla somministrazione di acqua potabile mediante contratti di fornitura e alle condizioni tutte del presente Regolamento, nei limiti della disponibilità consentita da fattori o eventi climatici, idrogeologici e tecnici compatibilmente con la possibilità di derivazione della risorsa dagli impianti e dalle reti di distribuzione idrica in esercizio.
La fornitura dell’acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore).
Il Gestore garantisce che l’acqua erogata abbia caratteristiche chimiche e igienico sanitarie tali da essere destinate ad uso umano, fino al punto di consegna.
Le condizioni qualitative dell’acqua destinate al consumo umano sono garantite dal rispetto del D.lgs. 31/2001 (attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e successive modifiche e integrazioni.
Il Gestore garantisce in merito alla qualità delle acque, un numero adeguato di controlli in accordo con le autorità sanitarie locali, secondo i modi e le procedure indicate nella normativa di riferimento, da considerare quale standard di qualità del servizio erogato.
Art. 5 - Tipologie di fornitura
Le forniture si distinguono in forniture per uso pubblico e forniture per uso privato, a loro volta così articolate:
a) forniture per uso pubblico:
- fontanelle pubbliche;
- bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- bocche antincendio;
- altre utenze comunali destinate al soddisfacimento di esigenze idriche collettive (uffici, scuole, mattatoio, cimitero, ecc.).
b) forniture per uso privato:
- fornitura destinate ad uso domestico: è considerata, tale, ai fini del presente Regolamento, l’utenza che utilizza l’acqua per l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all’interno d’unità abitative.(Con canone annuale di 60 mc per immobili da 1 o 2 vani; canone annuale di 80 mc per immobili con 3 vani, canone annuale di 100 mc per immobili con 4 vani ; canone annuale di 120 mc per immobili 5 o più vani )
- forniture destinate ad uso non domestico(): rientra in tale tipologia l’utenza che utilizza l’acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad un’attività industriale, commerciale, del settore terziario e per uso cantiere (Canone annuale 120 mc);
- forniture destinate ad uso agricolo: sono le forniture per uso idropotabile destinate alle attività di lavorazione della terra (Canone annuale 120 mc).
La fornitura agli impianti antincendio effettuate alle utenze corrispondenti agli usi di cui al presente articolo comma b, daranno luogo ad una nuova utenza dotata di specifico contatore, i cui consumi verranno fatturati con identica struttura tariffaria.
In alternativa, in caso d’impossibilità tecnica di installazione di contatore, o comunque in caso di assenza dello stesso contatore, sarà applicata dal Gestore una quota fissa annua onnicomprensiva.
L’attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell’uso prevalente. A tale scopo l’utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d’uso.
Art. 6 – Realizzazione d’allacciamenti per uso pubblico
La realizzazione degli allacciamenti relativi agli impianti per uso pubblico è eseguita, su richiesta dei comuni, a cura e spese del Soggetto Gestore a fronte della stipula di un regolare contratto di fornitura. I consumi stessi sono di norma misurati da contatori.
Art. 7 – Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico
E’ fatto rigoroso divieto:
a) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall’alimentazione e comunque applicando alle bocche delle fontane, dei xxxxxxx e delle fontanelle tubi di gomma o altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
b) di prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate per gli usi cui tali prese sono destinate;
c) di prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento di incendi.
Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).
L’accertamento dei prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico darà luogo all’applicazione di una penale; nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, si procederà alla denuncia del fatto alle autorità competenti.
Art. 8 – Divieto di rivendita dell’acqua
E’ fatto assoluto divieto di rivendita dell’acqua erogata dal Gestore. L’accertamento del fatto comporta l’immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell’utente e il pagamento di una penale.
Art. 9 – Prelievi abusivi
E’ fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l’acqua dalla rete idrica cittadina .
Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Gestore.
I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E’ pertanto vietato l’uso dell’acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi. Qualsiasi modifica, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, delle normative d’uso da parte dell’utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni, a spese dell’utente.
Gli accertati prelievi abusivi dell’acqua saranno assoggettati al pagamento di una penalità, salvo la facoltà del Gestore di sospendere l’erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all’utente.
I prelievi abusivi, compreso l’uso improprio delle prese antincendio, - oltre che determinare l’applicazione della penalità di cui al comma precedente – saranno fatturati alla tariffa più alta in vigore al momento della fatturazione, moltiplicata per dieci.
In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali, e in ogni caso adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra prevista non saranno applicate.
Il Gestore è tenuto a denunciare alle autorità competenti gli autori dei prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato.
Art. 10 – Obblighi per gli utenti
Gli utenti sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
a) non rivendere o sub-fornire l’acqua a stabili o porzioni di stabili (anche se propri) non compresi nel contratto di fornitura;
b) non alterare in qualsiasi modo gli apparecchi di presa e misura, conservandone intatti i sigilli, e dare tempestiva comunicazione al Gestore nel caso di una loro eventuale rottura;
c) autorizzare, permettere e facilitare in ogni tempo al personale del Gestore o ai suoi incaricati l’accesso ai contatori ed a tutti i punti di diramazione esterne ed interne per controllare lo stato degli impianti e l’esatta osservanza del Regolamento;
d) eseguire, alle scadenze stabilite, i pagamenti da essi dovuti con le modalità che saranno indicate dal Gestore.
e) in qualità di consegnatari e custodi delle apparecchiature di misura dell’acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia, rispondono della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.
Art. 11 – Forniture dell’acqua su strade o piazze pubbliche
Nelle strade e piazze pubbliche, o ad uso pubblico, ove già esiste la conduttura dell’acqua potabile del Gestore, entro i limiti del quantitativo d’acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche e giuridiche non vi oppongono, il Gestore è tenuto all’erogazione d’acqua per uso domestico e non ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti.
Nelle strade o piazze pubbliche, o ad uso pubblico, non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste d’allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel piano d’ambito e dettagliato nel P.O.T. riguardante gli estendimenti delle reti, sempreché venga gratuitamente concesso il diritto di passaggio delle condotte.
Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l’intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso e/o dell’Amministrazione Comunale.
Nel caso in cui, per eseguire l’allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l’utente dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni di terzi sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.
Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle deviazioni dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento di una penalità e con riserva di ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
Il rifiuto della fornitura potrà essere opposto esclusivamente quando si riscontri un’oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentono di aumentare la pressione in rete.
Art. 12 – Interruzione e limitazione del servizio
Il Gestore garantisce un’erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni.
Il Gestore non assume responsabilità per il mancato o ridotto apporto di acqua alle utenze conseguente ad eventi di forza maggiore o ad eventuali esigenze tecniche connesse al ripristino e/o mantenimento del buon funzionamento del sistema di distribuzione dell’acqua.
Il Gestore si impegna, nel caso di interruzioni legate ad interventi sulla rete, a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti.
Le utenze che per loro natura richiedono un’assoluta continuità di servizio, devono provvedere a propria cura e spese all’installazione di un adeguato impianto di riserva.
In nessuno dei casi sopraesposti l’utente avrà diritto ad abbuoni o risarcimento dei danni
Art. 13 – Richiesta di fornitura, contributi
Per la realizzazione delle opere costituenti l’allacciamento il soggetto interessato è tenuto a presentare al Gestore una richiesta, corredata dalla documentazione prescritta in relazione alla tipologia di fornitura, compilata sui moduli allo scopo predisposti. L’accettazione della richiesta è subordinata all’osservanza, da parte del richiedente, della normativa edilizia vigente per tipologia di immobile interessato. Il richiedente è inoltre tenuto a versare al Gestore il contributo di allacciamento.
Il contributo di allacciamento è dovuto esclusivamente in caso di nuovo allacciamento, ovvero di variazione di allacciamento esistente richiesto dall’utente .
Il pagamento del contributo non determina alcun titolo di proprietà in capo all’utente sulle opere realizzate.
Le richieste di allacciamento di cui sopra non sono impegnative per le parti. Esse comunque decadono qualora il preventivo stilato non sia definitivamente accettato dal richiedente entro l’anno in corso.
Nel caso in cui, per eseguire l’allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà privata di terzi, l’utente dovrà presentare idonea documentazione attestante le necessarie autorizzazioni, sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.
Per forniture destinate a cantieri da installare per la realizzazione di un nuovo immobile, la richiesta deve essere corredata della concessione edilizia e degli elaborati del progetto esecutivo approvato che consentono al Gestore di dimensionare l’allacciamento in ragione delle esigenze di erogazione idrica previste per il costruendo immobile.
Art. 14 – Soggetti legittimati
La legittimazione a richiedere l’instaurazione del rapporto di fornitura d’acqua appartiene al proprietario dell’immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene o occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, l’immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio.
Art. 15 - Controllo delle richieste di allacciamento
In ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di abusivismo edilizio, in particolare l’art. 48 del D.P.R. 380/2001 e capo IV del D.P.R. 445/2000, è fatto carico all’utente di allegare alla richiesta di allacciamento una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale vengono indicate gli estremi del titolo abilitativo (permesso di costruire, D.I.A. , permesso di sanatoria ecc.).
Il Gestore nel ricevere tali richieste di allacciamento ha l’obbligo, pena l’applicazione di severe sanzioni previste per legge , di inviarle, unitamente alle dichiarazioni recanti gli estremi del titolo abilitativo, al Comune nel quale ricadono i locali per il quale si richiede l’allaccio.
Il Comune ha l’obbligo di procedere, nell’immediato, al controllo delle dichiarazioni rese, affinché non si attivino servizi in favore di richiedenti che hanno reso dichiarazioni false.
In caso di false dichiarazioni i privati, che hanno costruito abusivamente, saranno puniti ai sensi del codice penale, oltre che decadere dai benefici eventualmente conseguiti, come appunto la decadenza dall’erogazione del servizio.
Art. 16 – Diritto di rifiuto o revoca della fornitura
Nel caso di richiesta di allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello civile, ed in subordine anche da quello domestico, è facoltà del Gestore rifiutare lo stesso o revocare la fornitura
già concessa, in qualsiasi momento, ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o si presentino gravi motivi valutati insindacabilmente dal Gestore stesso.
La fornitura sarà revocata esclusivamente quando si riscontri un’oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza di diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio che non consentono le forniture richieste.
Le condizioni di esercizio offerte dal Gestore per gli usi non civili, in subordine anche per gli usi non domestici possono in casi particolari prevedere contrattualmente somministrazioni con limiti di portata istantanea e periodi di sospensioni, previo preavviso.
Art. 17 – Preventivo
A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta (spostamento, sostituzione del misuratore e/o sostituzione tubazione) che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso, in base all’elenco prezzi S.A.P. , approvato dal consiglio Comunale.
Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche di esecuzione dei lavori, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all’eventuale firma del contratto di fornitura.
I tempi massimi garantiti per l’esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del servizio idrico integrato. In caso del mancato rispetto del tempo massimo, è previsto un indennizzo automatico a favore del richiedente.
Il preventivo consegnato ed accettato dal richiedente ha una validità di 3 mesi, trascorso tale termine il preventivo eseguito perde di validità e la richiesta deve essere reiterata.
Nessun altro onere non indicato nel preventivo potrà essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.
Art. 18 – Contratto di fornitura
Le forniture dell’acqua sono conseguenti alla stipula di apposito contratto nonchè delle spese di bollo, dei diritti di stipula e del corrispettivo stabilito dal tariffario.
E’ fatto obbligo all’utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.
Indipendentemente da chi abbia effettuato la richiesta di allacciamento e da chi abbia pagato al Gestore i corrispettivi relativi, il contratto si perfeziona con la sottoscrizione del medesimo da parte del richiedente della fornitura o di un suo rappresentante munito di delega ed è intestato come segue:
a) per la fornitura dell’acqua ad una singola unità immobiliare, al proprietario dell’immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa l’immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio. Nel caso in cui il richiedente sia diverso dal proprietario deve essere autorizzato da quest’ultimo;
b) per la fornitura dell’acqua ad una utenza aggregata è intestato:
• al condominio e quindi sottoscritto dall’Amministratore o, comunque, da persona allo scopo delegata. Tutte le utenze saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;
• ad uno solo dei fruitori, in assenza di Amministratore, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, obbligati in solido per quanto dovuto relativamente alla fornitura della servizio;
• all’ente gestore del complesso immobiliare cui saranno riconosciuti tutti i diritti e gli oneri derivanti dal contratto.
c) per la fornitura dell’acqua per uso cantiere, all’impresario edile o al proprietario della costruzione . L’intestatario ha l’obbligo di chiedere la cessazione dello stesso a ultimazione lavori e comunque entro la scadenza della concessione edilizia. In ogni caso il Gestore resta
sollevato da ogni responsabilità connessa alla mancata richiesta di cessazione della fornitura nei termini sopra previsti.
Per l’attivazione di utenze relative ad attività produttive (industriali, agricole, artigianali, commerciali ecc.), sia continuative, sia stagionali, l’utente deve dichiarare, in fase di contratto, la portata massima richiesta in rapporto alle necessità. Il Gestore installerà un misuratore idoneo alla portata massima richiesta, senza che questo costituisca impegno di minimo garantito.
Art. 19 – Durata del contratto
Il contratto se non diversamente indicato, ha durata annuale e decorre:
a) dalla data di posa del misuratore, se trattasi di nuova utenza;
b) dal giorno della riapertura del contatore, nel caso di riattivazione di utenza.
Alla scadenza, s’intenderà tacitamente prorogato per un ugual periodo – e così di seguito per i periodi successivi- salvo disdetta di una delle parti.
Art. 20 – Modalità di recesso dal contratto di fornitura, subentro
Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell’acqua devono darne comunicazione scritta oppure rivolgersi agli uffici preposti del Gestore.
La disdetta comporta la chiusura del contatore e la contemporanea effettuazione della lettura di cessazione, la cessazione del rapporto contrattuale, l’emissione dell’ultima fattura al saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore.
L’emissione dell’ultima fattura non esime l’utente dal pagamento di eventuali somme che risultassero dovute per situazioni pregresse.
Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione non accessibile o ad accessibilità condizionata, il recedente dal contratto deve garantire l’accesso al contatore al personale del Gestore.
Il venir meno della condizione di cui al comma precedente annulla, a tutti gli effetti la disdetta espressa dall’utente, che rimane titolare dell’utenza e responsabile di eventuali consumi e danni da chiunque causati.
Il titolare di un’utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o detenzione, a qualsiasi titolo dell’immobile. In questo caso non vi potrà essere la continuità di erogazione in quanto, a seguito della disattivazione della fornitura per recesso, un eventuale nuovo utente dovrà stipulare un nuovo contratto richiedendo l’attivazione della fornitura.
Si ha VOLTURA dell’utenza idrica quando un nuovo soggetto stipula un contratto di utenza relativo ad un punto di consegna con fornitura già attiva intestata ad altro utente.
Il nuovo soggetto nel momento della richiesta di voltura si assume la responsabilità circa la volontà di recesso del precedente intestatario e comunica la lettura del contatore (lettura di subentro) che sarà lettura finale per il precedente intestatario e lettura iniziale per il nuovo intestatario. Nel caso il subentrante non sia in grado di effettuare la lettura di subentro il Gestore invierà un proprio letturista.
In caso di omessa, erronea o falsa comunicazione della variazione predetta, risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente; resta ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione del servizio.
I nuovi titolari dell’utenza, in caso di voltura, sono tenuti, inoltre, al pagamento dell’imposta di bollo e del corrispettivo stabilito dal tariffario per i diritti di voltura.
La voltura dell’utenza decorre dalla data di richiesta da parte del nuovo utente o dalla data della lettura di subentro se eseguita dal Gestore.
I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l’emissione dell’ultima fattura a saldo.
Art. 21– Morte dell’utente
Alla morte dell’utente è riservato al coniuge o agli eredi o a persona convivente alla data dell’evento l’istituto del subentro.
Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto e al pagamento solo della imposta di bollo, se risulta residente nell’immobile servito dalla fornitura idrica in parola o in caso contrario anche al pagamento dei diritti di voltura.
NORME TECNICHE
Art. 22 – Allacciamento
L’allacciamento di nuova utenza – inteso come insieme delle opere di derivazione dalla condotta di distribuzione fino alla saracinesca installata a valle dell’apparecchio di misura – viene realizzata dal Gestore nel luogo, con le modalità ed i criteri ritenuti necessari.
Il Gestore determina il punto di derivazione della presa, i diametri e l’ubicazione delle diramazioni fino al contatore, nonché il tipo e il diametro del contatore.
Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni idriche messe in opera, fino al punto di consegna, e potrà disporne anche per eventuali altri allacciamenti di utenza.
Le tubazioni idriche stradali fino al punto di consegna, anche se costruite a spese o con il contributo degli utenti, rimangono di proprietà pubblica, come pure le derivazioni e gli allacciamenti costruiti con il contributo degli utenti.
Le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente al Gestore e sono, pertanto, vietate agli utenti e a chiunque altro. L’inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma comporta l’applicazione di penalità, con la riserva di ogni altra azione a norma di legge.
Art. 23 – Allacciamenti ricadenti in aree private
La manutenzione e la riparazione della parte d’allacciamento posta su proprietà privata sarà eseguita a cura del Gestore, fermo l’obbligo dell’utente di segnalare tempestivamente ogni eventuale guasto segnalato.
I lavori saranno addebitati con modalità stabilite dal Gestore che, salvo documentati casi d’urgenza, preavviserà l’utente della riparazione da eseguire. Non effettuando il pagamento dell’importo relativo alla riparazione, il cliente perderà il diritto alla fornitura dell’acqua che, pertanto, potrà essere sospesa fino al saldo del debito.
I lavori di allacciamento sono garantiti dal soggetto Gestore per due anni dall’esecuzione.
Eventuali lavori di modifica e/o spostamento delle opere di presa, se richieste dall’utente o dovuti a cause al medesimo imputabili, saranno eseguite dal Gestore a spese dell’utente.
Il Gestore non è responsabile dei danni ai terzi, di qualsiasi specie ed entità, che si verificano a causa della parte d’allacciamento insistente su aree private.
Qualora l’allacciamento debba essere installato, tutto o in parte, su terreni o strade private, la fornitura sarà concessa a condizione che l’utente acquisisca – a sua cura, spese e responsabilità – il nulla-osta dei relativi proprietari e che siano formalmente costituite le servitù necessarie per la costruzione e l’esercizio delle opere, senza alcun onere per il Gestore.
Art. 24 – Recupero delle opere d’allacciamento
Alla cessazione dell’utenza, il Gestore provvederà a sua cura e spese al distacco dell’allacciamento e al recupero delle opere, ad eccezione delle parti eventualmente utilizzate per l’alimentazione di altre utenze.
Art. 25 – Misura dell’acqua
Il volume dell’acqua erogata è accertato a mezzo di misuratore (contatore).
Dietro richiesta dell’utente, qualora non fosse diversamente possibile, il Gestore potrà collocare un unico contatore per gli impianti che servono più edifici o unità immobiliari e per le utenze condominiali. In tali casi l’intestatario del contratto ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Gestore qualsiasi variazione del numero delle unità immobiliari servite e del lori uso.
Art. 26 – Installazione degli apparecchi di misura
L’apparecchio di misurazione sarà collocato nel luogo stabilito dal Gestore, sentito l’utente, possibilmente nel luogo più idoneo sul limite della proprietà tra suolo pubblico e privato; ogni modifica della collocazione del contatore nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull’accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso del Gestore.
I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia dell’utenza e al fabbisogno necessario.
Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
Le dimensioni minime degli alloggiamenti sono stabilite dal Gestore, che potrà inoltre stabilire ulteriori parametri, al fine di consentire un facile ed agevole accesso al proprio personale e di rendere facilmente visibile i quadranti dei contatori per il personale addetto alla lettura.
Nella nicchia o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l’adduzione dell’acqua all’utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l’utente dovrà provvedere immediatamente e a sue spese al ripristino dell’impianto.
L’utente ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e gli alloggiamenti dove si trovano installati i contatori, pertanto è assolutamente vitato apporre serrature speciali vicino agli alloggiamenti dove sono installati i misuratori.
Il Gestore ha facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, a proprio insindacabile giudizio, senza addebito per l’utente.
Art. 27 – Spostamento del contatore
I contatori dell’acqua non possono essere rimossi e/o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o del personale incaricato dallo stesso.
Il Gestore ha la facoltà di provvedere a spese dell’utente all’esecuzione delle opere necessarie al cambiamento dell’ubicazione del contatore qualora il contatore stesso venga,a trovarsi in un luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione e alla manutenzione, oppure inidoneo per motivi di sicurezza e prevenzione, previo comunicazione all’utenza affinché quest’ultimo possa provvedere alle relative opere di adeguamento dell’impianto idrico interno
L’utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal personale del Gestore o da suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, sulla base della stessa struttura dei costi previsti per l’allacciamento, fermo restando l’obbligo per l’utente di eseguire direttamente e a sue spese le necessarie opere di adeguamento all’interno della proprietà privata
Art. 28 – Custodia degli apparecchi di misura
L’utente è considerato consegnatario del contatore e dei relativi accessori posti all’interno del vano di alloggiamento del contatore stesso.
L’utente deve pertanto provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservati da
manomissioni e da danneggiamenti, ed è pertanto responsabile di qualunque manomissioni o danni arrecati anche da terzi o ignoti.
La manomissione dei sigilli apposti dal Gestore, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell’erogazione dell’acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell’utente, della penalità prevista dal tariffario. Qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso, il Gestore è tenuto a denunciare e a perseguire l’autore del fatto sia in sede civile che penale.
Art. 29– Sostituzione del contatore
In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l’utente ha l’obbligo di darne immediato avviso al Gestore.
Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all’utente (rottura vetro per alta pressione, opacizzato, fermo), quest’ultimo ha l’obbligo di darne immediato avviso al Gestore che provvederà alla sostituzione del contatore a proprie spese.
E’ diritto-dovere dell’utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuarne eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d’acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso.
Art. 30 – Irregolare funzionamento e verifica del contatore
Quando l’utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiedere la verifica del contatore, che è effettuata dal Gestore con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio.
Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica, lo stesso verrà sostituito con un novo contatore.
I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 5% in più o in meno e in questo caso l’utente sarà tenuto, per la verifica effettuata, al pagamento di un corrispettivo previsto nel tariffario che sarà addebitato nella prima fattura utile. Nel caso che il contatore rientri nei limiti di tolleranza e l’utente ne richiede comunque la sostituzione, oltre al costo di verifica, all’utente sarà addebitato anche il costo del contatore.
Nel caso di effettiva irregolarità di misurazione oltre i limiti di tolleranza predetti, il costo di verifica sarà a carico del Gestore, che provvederà anche a proprie spese, alla sostituzione del contatore.
Il Gestore procederà al ricalcalo dei consumi e al rimborso degli eventuali maggiori importi addebitati dal momento in cui si è verificata l’anomalia, se determinabile, fino ad un massimo di 365 giorni prima della verifica. Il rimborso è determinato sulla base dell’errore percentuale rilevato in sede di verifica.
Art. 31 – Verbali di posa, chiusura, rimozione, sostituzione o verifica del contatore
In ordine alle utenze idriche che hanno dato origine alla definizione di un rapporto contrattuale con il Gestore, all’atto dell’installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore, il personale del Gestore o dallo stesso incaricato, redigerà un verbale compilando un apposito modulo predisposto dal Gestore. Su tale modulo saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato.
L’utente è tenuto, previo controllo a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia.
Art. 32 – Vigilanza impianti ed apparecchi
Il Gestore ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi pubblici destinati alla distribuzione all’interno di proprietà private e comunque le condutture di distribuzione fino agli apparecchi misuratori. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato. I dipendenti o incaricati dal Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche
verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell’impianto e del servizio sia in relazione al presente regolamento che ai patti contrattuali.
In caso d’opposizione od ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente l’erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità del servizio senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell’utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore
Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d’intimazione a provvedere nel termine di 30 giorni.
Art. 33 – Verifica del livello di pressione
L’utente può chiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell’utente previo appuntamento.
Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione, l’utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo indicato nell’apposito tariffario che sarà addebitato nella prima fattura utile.
Art. 34 – Impianti interni alle utenze
All’utente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l’esercizio dell’impianto interno secondo le vigenti normative ed è tenuto, all’atto della richiesta di allacciamento, di depositare apposita dichiarazione di conformità dell’impianto interno alla normativa di sicurezza vigente.
L’utente può provvedere, a propria cura e spese, a regolare la pressione dell’acqua secondo le proprie esigenze con impianti di sollevamento o con apparecchi di riduzione di pressione.
In ogni caso, le installazioni devono essere realizzate in modo che sia impedito il ritorno in rete dell’acqua in caso di avaria delle apparecchiature posizionate lungo la rete interna.
L’utente è tenuto a verificare con regolarità la presenza di perdite d’acqua causate da guasti agli impianti interni di proprietà ed al ripristino immediato dei guasti riscontrati.
Gli utenti sono tenuti all’osservanza delle seguenti norme:
a) le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all’esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata ed a sufficiente distanza dai canali di acqua di rifiuto od a quota ad essi superiore;
b) le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall’azione del gelo e del calore;
c) nessuna tubazione dell’impianto interno può sottopassare od essere posta entro tubazioni di scarico di acque reflue, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Il tubo guaina dovrà essere prolungato per 2 metri da ambo i lati dell’attraversamento e alle estremità dello stesso dovranno essere posizionati pozzetti di ispezione;
d) nei punti bassi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. E’ opportuno inoltre installare un rubinetto d’intercettazione alla base di ogni colonna montante;
e) è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o comunque commiste a sostanze estranee. E’ inoltre vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
f) è vietato utilizzare l’impianto dell’acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra;
g) i collegamenti equipotenziali tra i tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull’impianto interno a valle del contatore. La parte aerea dell’allacciamento del Gestore è isolata elettricamente dalla parte interrata, pertanto non è da considerare massa o massa estranea ai fini dell’applicazione della norma CEI 64-8;
h) è vietato, in ogni caso, l’inserimento diretto di pompe su impianti derivati direttamente dalle tubazioni stradali. Gli schemi di impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all’approvazione del Gestore il quale può prescrivere eventuali modifiche;
i) in presenza di approvvigionamento di acqua dai pozzi, sorgenti o vasche di accumulo, oltre che dalla rete distributrice, si dovrà provvedere alla separazione degli impianti interni per impedire la miscelazione con l’acqua potabile erogata dal Gestore; tale separazione non potrà essere effettuata mediante l’interposizione di valvole chiuse, ma gli impianti dovranno essere fisicamente separati è permanentemente disconnessi;
j) nel caso si renda indispensabile l’accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di alimentazione al serbatoio dovrà trovarsi a livello superiore dello sfioro di troppo pieno e dovrà essere dotata di idonea valvola a galleggiante. Dovrà essere inoltre previsto uno scarico di troppo pieno di adeguata portata ed a livello inferiore alla bocca di erogazione tale per cui, in caso di avaria del sistema a galleggiante, il pelo libero dell’acqua all’intero della vasca resti convenientemente distante dalla bocca di erogazione.
L’impianto interno, per la parte collegata direttamente al contatore, anche se separato da valvola, non può essere messo in pressione per mezzo di pompe o di altre apparecchiature.
Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi di accumulo dovranno essere messi in opera a regola d’arte per impedire ogni possibile ritorno d’acqua.
Il Gestore ha il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del Regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.
In caso d’inadempienza il Gestore ha la facoltà di sospendere l’erogazione dell’acqua fino a quando l’utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.
Qualora si tratti di modifiche atte ad avere un migliore afflusso dell’acqua, il Gestore declina ogni responsabilità per deficienze nell’erogazione nel caso esse non siano eseguite.
Art. 35 – Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali ecc.
Tutti gli utenti industriali, artigianali e, comunque, considerati a rischio, sia di utenze esistenti, sia di nuove utenze, sono tenuti ad installare , a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d’impianto approvate dal Gestore, per evitare possibili riflussi dall’impianto interno nella rete di distribuzione. Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, il Gestore potrà esigere, oltre all’installazione di un disconnettere, l’osservanza di altre e specifiche particolari modalità costruttive riguardanti l’impianto interno. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all’utente, che è tenuto a controllare periodicamente l’efficienza ed effettuare tutti gli interventi occorrenti.
Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal personale del Gestore, che l’utente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida, essere interrotta l’erogazione dell’acqua.
Art. 36 – Servizio antincendio
Il Gestore si rende disponibile all’installazione di idranti antincendio, che faranno parte integrante della rete acquedottistica, secondo le disposizioni delle autorità competenti.
Tali idranti, che avranno essenzialmente i compiti di alimentare i mezzi antincendio della Protezione civile, verranno ubicati nelle aree individuate dalle autorità competenti tenendo conto delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione. Il Comune si fa carico della spesa e dei consumi idrici connessi.
Per quanto riguarda gli utenti privati, nel caso debbano dotarsi di un impianto antincendio, il Gestore è disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione.
NORME PER ADDEBITO CONSUMI
Art. 37 – Lettura contatore
L’utente ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso l’accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. In caso d’impossibilità di accedere al contatore per assenza dell’intestatario sarà lasciata dagli incaricati una cartolina di “autolettura”; la mancata restituzione della stessa comporterà l’addebito di un consumo presunto.
Il Gestore effettua almeno una lettura del contatore con propri incaricati nell’arco di un anno; qualora ciò non sia possibile per causa imputabile all’utente, quest’ultimo sarà invitato a provvedere mediante raccomandata A.R. e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento di una penale che sarà addebitata nella prima fattura utile e alla possibile interruzione del servizio.
Art. 38 – Fatturazione consumi
Le fatture sono inviate al luogo di residenza dichiarato dall’utente in sede di stipula del contratto.
Il Gestore s’impegna ad emettere di norma le fatture a scadenze periodiche regolari,ovvero trimestralmente, in modo da consentire agli utenti di conoscere i periodi in cui dovranno provvedere al pagamento della bolletta.
Al fine della determinazione dei consumi è considerato soltanto l’intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
Sulla base di questi criteri generali, e per conseguire una significativa economicità riguardo al servizio rilevazione consumi il Gestore potrà emettere “fatture d’acconto” tra una lettura effettiva e l’altra.
I consumi d’acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell’utente. Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d’appartenenza. In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato il conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva, quale garanzia per l’utente della corretta applicazione delle fasce di consumo o d’eventuali variazioni tariffarie intervenute in concomitanza delle precedenti fatturazioni in acconto. Tale conguaglio sarà calcolato su base trimestrale secondo il criterio del pro-die.
Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, i consumi saranno addebitati in base ai consumi rilevati nello stesso periodo dell’anno precedente o, nel caso in cui non esistono consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d’appartenenza.
L’emissione della fattura per l’addebito dei consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni ed il relativo pagamento non libera l’utente dall’addebito d’eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento d’addebiti erroneamente non imputati.
Art. 39 – Contenuti del documento di fatturazione
Le fatture, oltre all’ammontare dei consumi effettuati calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall’utente per le imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant’altro sia dovuto dall’utente.
La fattura rispetterà i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le informazioni utili all’utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Gestore.
Art. 40 – Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze aggregate
Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di un condominio, per il quale non ricorrono le condizioni tecniche, economiche e normative che consentono la stipula dei contratti con le singole unità immobiliari presenti nel condominio stesso, sarà fatturato dal Gestore tenuto conto degli scaglioni conseguenti al numero delle unità immobiliari domestiche e non domestiche presenti nel complesso immobiliare e dei corrispondenti livelli tariffari.
In sostanza il consumo rilevato dal contatore generale sarà attribuito ad uno scaglionamento personalizzato per l’intera utenza aggregata, determinato dal cumulo degli scaglioni tariffari associati a ciascuna tipologia di utenza finale.
Nel caso di promiscuità di usi ricadente sul contatore generale il Gestore ha facoltà di obbligare i soli utenti corrispondenti ad usi civili non domestici, alla installazione di singoli contatori con garanzia di accessibilità degli stessi, al fine della verifica degli effettivi consumi e della loro eventuale contrattualizzazione.
In difetto di ottemperanza di tale prescrizione sarà facoltà del Gestore di applicare sull’intero consumo registrato dal contatore generale la tariffa relativa all’uso non domestico.
Per le utenze aggregate in cui si è resa possibile la gestione diretta dei contatori delle unità immobiliari a seguito di stipula di contratti di fornitura tra Gestore e le singole utenze divisionali, la fatturazione dei consumi avverrà con le seguenti modalità:
a) i consumi delle singole utenze divisionali verranno fatturati in base alla lettura dei corrispettivi contatori da parte del Gestore, applicando ad ognuno gli scaglioni e le tariffe al momento in vigore, in base all’utilizzo;
b) l’eventuale differenza fra i consumi rilevati dal contatore generale e la sommatoria dei consumi relativi alle utenze divisionali, verrà addebitata all’utenza aggregata alla tariffazione corrispondente all’uso non domestico.
Per le utenze aggregate servite da un unico contatore generale, ove non sia possibile la gestione diretta dei singoli contatori divisionali, il Gestore contrattualizzerà esclusivamente il contatore generale e su richiesta potrà svolgere il servizio di lettura e ripartizione degli addebiti.
Art. 41 – Pagamento dei consumi delle utenze
Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall’utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse.
Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della bolletta.
Trascorsi almeno 45 giorni dalla scadenza della fattura, fatte salve eventuali opposizioni e sempre che la stessa non sia stata pagata, il Gestore provvede a costituire in mora l’utente, mediante raccomandata.
Nello stesso atto di costituzione in mora il Gestore dovrà allegare un bollettino per il pagamento della bolletta rimasta insoluta e dare preavviso circa i termini e le modalità relative alla eventuale sospensione della fornitura.
In caso di morosità persistente oltre 30 giorni dalla costituzione in mora è prevista la sospensione del servizio.
L’utente che effettui il pagamento prima della sospensione del servizio, dovrà provvedere a darne comunicazione al Gestore, indicando in maniera esaustiva i termini dell’avvenuto pagamento. Qualora l’utente non provvede a regolarizzare la sua posizione, il Gestore sospende il servizio secondo le modalità indicate nel preavviso contenuto nell’atto di costituzione in mora.
Il Gestore ha la possibilità, sopraggiunto il termine di chiusura già notificato contestualmente all’atto di costituzione in mora, di notificare con formale atto una proroga di ulteriori 3 giorni lavorativi di sospensione della chiusura, precisando la data entro la quale potrà avvenire il pagamento.
Nel caso in cui il pagamento avvenga nei termini, con prova documentale a carico dell’utente, si darà luogo all’addebito del solo 50% dei costi di chiusura per morosità, mentre in caso di mancato pagamento verrà dato luogo alla normale procedura.
Le spese di recapito delle comunicazioni all’utenza per ritardato pagamento saranno addebitate nella successiva bolletta.
Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi di una situazione di morosità e, comunque non oltre 30 giorni dopo la chiusura del contatore, per ottenere la riattivazione l’utente dovrà saldare tutte le fatture scadute oltre le penali e le prestazioni previste dal tariffario.
Diversamente, se la sospensione del servizio per morosità persiste da oltre 30 giorni, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell’utente tutte le spese che il Gestore si troverà a sostenere. In quest’ultimo caso, qualora l’utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto.
Nel periodo d’interruzione della fornitura, e fino alla risoluzione del contratto o cessazione per disdetta o voltura, decorrerà l’addebito della quota fissa.
L’utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione dell’acqua, né può ritenersi svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.
Art. 42 – Addebiti in caso di ritardato pagamento
Il mancato pagamento delle somme dovute al Gestore a seguito dell’emissione di fatture entro il termine di scadenza indicato nelle stesse fatture comporterà i seguenti addebiti a carico degli utenti:
a) per i pagamenti effettuati entro 30 gg. dalla scadenza, gli interessi di mora al saggio di interesse legale annuo vigente al momento del pagamento della bolletta, aumentato di punti 1 (uno), calcolato su base annua e rapportato ai giorni di effettivo ritardo;
b) per i pagamenti effettuati oltre i 30 gg. dalla scadenza e fino al 180° giorno, gli interessi di mora pari al saggio d’interesse legale vigente nel periodo di ritardo, aumentato di punti 2 (due), calcolato su base annua e rapportato ai giorni di effettivo ritardo, oltre ad una penale pari al 5% (cinque per cento), computata sull’importo della bolletta originaria;
c) per i pagamenti effettuati dal 181° giorno dalla scadenza e fino al 365° giorno, gli interessi di mora pari al saggio d’interesse legale vigente nel periodo di ritardo, aumentato di punti 2 (due), calcolato su base annua e rapportato ai giorni di effettivo ritardo, oltre ad una penale pari al 10% (dieci per cento), computata sull’importo della bolletta originaria;
d) per i pagamenti effettuati oltre i 365 giorni dalla scadenza, gli interessi di mora pari al saggio d’interesse legale vigente nel periodo di ritardo, aumentato di punti 2(due), calcolato su base annua e rapportato ai giorni di effettivo ritardo, oltre ad una penale pari al 20% (venti per cento), computata sull’importo della bolletta originaria;
Tali somme saranno addebitate all’utente nella prima fattura emessa successivamente alla contabilizzazione del pagamento.
Art. 43 – Addebiti vari
Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:
a) penale per usi impropri e rivendita dell’acqua (Art. 8 del presente Regolamento);
b) penale per prelievi abusivi (Art. 7, Art. 9 del presente Regolamento);
c) penale per la manomissione degli impianti aziendali e dei sigilli ai contatori (Art. 10, Art. 28 del presente regolamento);
d) corrispettivo per le volture d’utenza (Art. 20 del presente Regolamento);
e) corrispettivo per subentro (Art. 21 del presente Regolamento);
f) corrispettivo per la riapertura del contatore;
g) corrispettivo per la prova di taratura del contatore ed eventuale sostituzione dello stesso (Art. 30 del presente Regolamento);
h) corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;
i) addebiti per interessi di ritardato pagamento (Art. 42 del presente Regolamento);
j) penale per mancata lettura del contatore (Art. 37 del presente Regolamento);
k) canone annuo per uso antincendio (Art. 5 del presente Regolamento);
l) penale per la manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà demaniale (Art. 22 del presente Regolamento);
m) corrispettivo per prova di verifica del livello di pressione (Art. 33 del presente Regolamento).
Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti, sono approvate dagli Enti competenti su proposta del Gestore e rese note nei modi e nei termini ritenuti più congrui dal Gestore.
Art. 44 – Dilazione e rateizzazione dei pagamenti
Il Gestore, potrà disporre la dilazione e rateizzazione dei pagamenti come di seguito specificato:
1) per utenze ad uso domestico l’importo deve essere pari e/o superiore a € 500,00 con rate da estinguersi entro un anno dall’attivazione della rateizzazione;
2) per utenze non domestiche l’importo dovrà essere pari e/o superiore a € 2.000,00 con rate da estinguersi entro un anno dall’attivazione della rateizzazione;
Art. 45 – Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto
Il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore e necessità di lavori o per sopperire a fabbisogni di emergenza, senza che l’utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, impegnandosi comunque ad informare preventivamente gli utenti delle interruzioni del servizio mediante mezzi di comunicazione di massa.
La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o subentri;
b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
c) prelievi abusivi;
d) cessione dell’acqua a terzi;
e) irregolarità nell’installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata;
f) opposizione dell’utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore;
g) opposizione dell’utente al controllo dell’impianto interno da parte del Gestore;
h) in caso di pericolo per persone e cose;
i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora.
La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l’invito a regolarizzare la situazione, nel caso in cui l’utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), h) e j). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere f) e i).
Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi come sopra dettagliati, senza che l’utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venir meno la causa della sospensione il contratto si intende risolto per inadempimento e il Gestore potrà rimuovere il contatore. Qualora non sia possibile né chiudere, né rimuovere il contatore, il contratto potrà essere unilateralmente risolto dal Gestore, a mezzo raccomandate A.R. inviata all’utente. Il Gestore, in tale ipotesi, sarà legittimato a richiedere la restituzione del contatore.
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 46 – Applicabilità del diritto comune
Per quanto non previsto dal presente regolamento, ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 47 – Utenze condominiali
Le utenze condominiali si dividono in due tipologie:
a) utenze in cui è possibile la gestione diretta dei contatori delle singole unità immobiliari;
b) utenze in cui non è possibile la gestione diretta dei contatori delle singole unità immobiliari. E’ considerata tecnicamente possibile la gestione diretta dei contatori della singole unità immobiliari quando siano presenti contatori “accessibili”, o “ad accessibilità condizionata”, per i quali sia garantito il libero e tempestivo accesso alla lettura da parte del personale del Gestore. L’amministratore, in nome e per conto del condominio, può richiedere al Gestore l’instaurazione dei singoli contratti di fornitura. A tale richiesta farà seguito la verifica dell’esistenza delle condizioni tecniche e normative.
L’instaurazione del rapporto contrattuale individuale tra i singoli condomini e il Gestore sarà perfezionato o alla verifica dell’esistenza dei requisiti tecnici o al loro successivo adeguamento prescritto dal Gestore.
Nel caso in cui non sia possibile effettuare la gestione diretta dei contatori delle singole unità immobiliari, il Gestore s’impegna a fornire direttamente un “servizio” di lettura e ripartizione degli addebiti di cui le utenze condominiali esistenti potranno avvalersi. Il Gestore darà ampia informazione agli utenti interessati sulle modalità e il costo inerenti il servizio sopra indicato.
Art. 48 – Contratti di utenza preesistenti
Dall’entrata in vigore del presente Regolamento i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati dal Gestore e sottoscritti dall’utente. I contratti stipulati dagli utenti con il precedente Gestore sino a tale data, si intenderanno adeguati alla normativa di questo Regolamento mediante adesione dell’utente con il pagamento della prima fattura utile. Affinché l’adesione sia consapevole il Gestore invierà all’utente, con la prima fatturazione utile, un’informativa sulle caratteristiche contrattuali in cui, tra l’altro, saranno indicati i recapiti dove ottenere il presente regolamento.
In caso di mancato pagamento della fattura sopra richiamata, il Gestore si riserva la facoltà di interrompere il servizio idrico anche per la mancata accettazione del contratto di fornitura.
Art. 49 – Comunicazioni e reclami
Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l’utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore. Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatta al di fuori di dette strutture e in particolare agli incaricati della lettura, e del controllo dei contatori, non potrà essere ritenuta valida.
Art. 50 – Foro competente
Il foro competente per le controversie afferenti il rapporto di fornitura è quello di Napoli.