Contratto di assicurazione
Tutti i rischi di montaggio
Il presente Fascicolo Informativo contenente
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Informativa privacy,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Fascicolo Informativo – Contratto di assicurazione Tutti i rischi di montaggio
Nota informativa
• A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
6. Premi
7. Rivalse
8. Diritto di recesso
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
10. Legislazione applicabile
11. Regime fiscale
• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
13. Reclami
14. Mediazione per la conciliazione delle controversie
15. Arbitrato
• Glossario
Condizioni di assicurazione
• Condizioni generali di assicurazione
- Sezione I - Danni alle cose
- Sezione II - Responsabilità Civile verso Terzi
- Condizioni valide per entrambe le Sezioni
• Condizioni speciali
• Condizioni particolari
Informativa privacy
Fascicolo Informativo – Contratto di assicurazione Tutti i rischi di montaggio
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NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo – Contratto di assicurazione Tutti i rischi di montaggio
NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di assicurazione “Tutti i rischi di montaggio” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a Unipol Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo conte- nuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP;
- il Contraente deve prendere visione delle condizio- ni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclu- sioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evi- denziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fasci- colo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Unipol Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario as- sicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Unipol Assicurazioni S.p.A. (“la Società”), società uni- personale soggetta all’attività di direzione e di coordi- namento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
b) Sede legale e Direzione: Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051 5077111 - telefax 051 375349 - sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
2 di 6 NOTA INFORMATIVA
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle Assicura- zioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione all’Albo delle imprese assicurative: 1.00159.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Im- presa
Le informazioni che seguono sono inerenti all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2010.
Patrimonio netto: € 1.225.389.670,00 Capitale sociale: € 150.300.000,00
Totale delle riserve patrimoniali: € 1.160.117.041,00 Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,10; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del mar- gine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Avvertenza: l’assicurazione cessa alle ore 24.00 del giorno stabilito in polizza. Qualora le operazioni di mon- taggio non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ul- teriore periodo a condizioni da convenire.
Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comun- que acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista in poliz- za a causa del verificarsi di una delle circostanze indicate. Si rinvia all’art. 13 “Pagamento del premio - periodo di copertura” delle Condizioni valide per entrambe le Sezioni per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione, sono le seguenti:
a) SEZIONE I - DANNI ALLE COSE: la Società si obbli- ga ad indennizzare l’Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l’esecuzione dei lavo- ri, durante il periodo coperto dall’assicurazione, da qualunque causa determinati salvo quanto espressa- mente escluso.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 1 “Oggetto dell’assicurazione” della Sezione I - Danni alle cose delle Condizioni di assicurazione.
b) SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: risarcimento di quanto l’Assicurato sia tenuto a paga- re, ai sensi di legge e fino alla concorrenza del mas- simale convenuto, per morte e lesioni personali e per danneggiamenti a cose od animali involontariamente causati a terzi, in conseguenza di fatto accidentale connesso con i lavori di montaggio, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione degli stessi e verifica- tosi nel corso della durata della polizza.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 7 “Oggetto dell’assicurazione” della Sezione II - Responsabilità Civile verso Terzi delle Condizioni di assicurazione. Le garanzie principali possono essere integrate con Condizioni Particolari.
Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla ri- duzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspetti di detta- glio agli artt. 3 “Delimitazione dell’assicurazione” della Sezione I - Danni alle cose, 9 “Delimitazione dell’assi- curazione” della Sezione II - Responsabilità Civile verso terzi delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il det- taglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione e alla scheda di polizza.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplifica- zioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della franchigia:
1° esempio
Somma assicurata/Massimale: € 100.000,00 Danno: € 15.00,00
Franchigia: € 2.500,00
Indennizzo: € 15.000,00 - € 2.500,00 = € 12.500,00
2° esempio
Somma assicurata/Massimale: € 1.000.000,00 Danno: € 2.000,00
Franchigia: € 2.500,00
Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.
Meccanismo di funzionamento dello scoperto:
1° esempio
Somma assicurata/Massimale: € 500.000,00 Danno: € 100.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00
Indennizzo: € 100.000,00 - 10% del danno = € 90.000,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è superiore al minimo non indennizzabile).
2° esempio
Somma assicurata/Massimale: € 500.000,00 Danno: € 30.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00
Indennizzo: € 30.000,00 - € 5.000,00 = € 25.000,00 (per- ché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
Meccanismo di funzionamento del massimale:
Massimale: € 500.000,00
Danno: € 600.000,00
Risarcimento: € 500.000,00
NOTA INFORMATIVA 3 di 6
Assicurazione parziale: la somma assicurata deve cor- rispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l’indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. Fermo quanto disposto all’art. 4 “Somma assicurata – variazioni di rischio – assicura- zione parziale” delle Condizioni di assicurazione.
Indennizzo = ammontare del danno x somma assicurata
valore delle cose assicurate
Esempio relativo alla garanzia:
Importo del danno: € 100.000,00 Somma assicurata: € 500.000,00
Valore delle cose assicurate (costo di rimpiazzo a nuovo):
€ 750.000,00
Indennizzo =€100.000,00 x(€ 500.000,00 : €750.000,00) =
€ 67.000,00
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circo- stanze del rischio
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del ri- schio rese in sede di conclusione del contratto potrebbe- ro comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’art. 16 “Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valuta- zione del rischio” delle Condizioni valide per entrambe le Sezioni delle Condizioni di assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione alla Società dei mutamenti del rischio. Si rinvia all’art. 16 “Dichiarazioni del contraente influenti sulla valutazione del rischio” delle Condizioni valide per entrambe le Sezioni delle Condizioni di assicurazione.
Di seguito si illustra in forma esemplificativa un’ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazio- ne del rischio.
Esempio (variazioni di rischio)
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente dichiara che l’opera da realizzare è un fab- bricato industriale realizzato con strutture prefabbrica- te in metallo, elevato su un piano fuori terra. A seguito di una variante di progetto in corso d’opera viene prevista la realizzazione di un piano aggiuntivo. Se il Contraente non comunica questa variante del progetto originario, in caso di sinistro la Società ridurrà l’indennizzo in pro- porzione all’aumento del premio che avrebbe avuto di- ritto di esigere se avesse conosciuto tale circostanza.
6. Premi
Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’intero periodo di copertura all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società tramite gli ordinari mez- zi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’art. 13 “Paga- mento del premio – periodo di copertura” delle Condi- zioni valide per entrambe le sezioni delle Condizioni di assicurazione.
7. Rivalse
Il contratto assicurativo non prevede clausola di rivalsa nei confronti delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesi- mo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la
Società può recedere dall’assicurazione dandone pre- ventiva comunicazione scritta al Contraente. Per le as- sicurazioni di responsabilità si rinvia all’art. 20 “Danni – Facoltà di recesso” delle Condizioni valide per entram- be le sezioni delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952, comma 2, C.C.).
10. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo la seguente aliquota attualmente in vigore: 21,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: in caso di sinistro l’Assicurato deve darne immediatamente notizia telegrafica alla Società, inviar- le al più presto, mediante lettera raccomandata, un det- tagliato rapporto scritto.
Si rinvia agli artt. 18 “Denuncia dei sinistri - obblighi dell’Assicurato” e 20 “Pagamento dell’indennizzo” delle Condizioni valide per entrambe le sezioni delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle proce- dure di accertamento e liquidazione del danno.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscrit- to alla Società, indirizzandoli a Unipol Assicurazioni
S.p.A. – Reclami Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) - Tel.: 00 00000000 (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) - Fax: 00 00000000 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx . Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel ter- mine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00 000000.
I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si la- menta l’operato;
4 di 6 NOTA INFORMATIVA
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’even- tuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiuta- mente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.uni- xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un Contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:
- all’ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controver- sie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competen- te dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http:// xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.
Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione pre- scelta ed il Cliente stesso.
14. Mediazione per la conciliazione delle controversie Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legisla- tivo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.
Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assi- curativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione im- parziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assi- curato intendano avvalersi di tale possibilità, potran- no far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ov- vero a mezzo fax al n° 000 0000000.
Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbliga-
torio, cioè deve essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assi- curazione, con esclusione di quelle in materia di risarci- mento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012.
15. Arbitrato
NOTA INFORMATIVA 5 di 6
Il contratto prevede che la Società ed il Contraente pos- sano devolvere la risoluzione di una controversia, tra di essi insorta, ad un collegio di periti.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’art. 18 “Arbitrato in caso di controversia” delle Condizioni generali di as- sicurazione valide per entrambe le sezioni.
Fascicolo Informativo – Contratto di assicurazione Tutti i rischi di montaggio
GLOSSARIO
• Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
• Assicurazione: il contratto di assicurazione.
• Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
• Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• Opere preesistenti: opere, impianti e cose, sulle quali o nelle quali si eseguano i lavori assicurati ed esisten- ti alla data di inizio dei lavori stessi.
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
• Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
• Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’en- tità dei danni che possono derivarne.
• Scheda di Polizza: la parte B di polizza e gli intercala- ri nella stessa richiamati.
• Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
• Società: l’impresa assicuratrice.
Unipol Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Ed. 01/08/2011
Unipol Assicurazioni S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Xxxxx Xxxxxx)
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo – Contratto di assicurazione Tutti i rischi di montaggio
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Sezione I - DANNI ALLE COSE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
seguito espresse. L’obbligo della Società consiste esclu
sivamente nel rimborso, per la parte eccedente l’importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.
La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la va lidità della polizza.
salvo le delimitazioni in
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicu rate poste nel luogo indicato in polizza per l’esecuzione dei lavori durante il periodo coperto dall’assicurazione, da qualunque causa determinati,
Art. 2 - Definizione di sinistro
Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell’applicazione delle franchigie stabilite per ogni sini stro, si intende per sinistro il complesso dei danni ca gionati da uno stesso evento o da una serie di eventi di rettamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagiona ti da uno stesso evento o da una serie di eventi, diret tamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.
Art. 3 - Delimitazione dell’assicurazione
La Società non è obbligata ad indennizzare:
a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a la vori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti o in contra sto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
b) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
d) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiali contabili, fatture, documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
e) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche pe riodiche;
f) i difetti di rendimento degli enti assicurati;
g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qual siasi tipo;
h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
i) i danni causati da dolo e colpa grave dell’Assicurato. La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espres so richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:
l) i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
m) gli impianti e le opere preesistenti;
n) i costi di demolizione e di sgombero;
2 di 8 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno,
festivo e trasporto a grande velocità;
p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
q) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.
la somma assicurata alla partita 1) della
Art. 4 - Somma assicurata - Variazioni di rischio - As- sicurazione parziale
Premesso che
scheda di polizza deve corrispondere:
• al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare;
• a tutti i costi di installazione e montaggio compresi noli, utili e dazi doganali;
• a ogni e qualsiasi altro importo concernente gli impian ti e le opere da assicurare compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia;
si stabilisce che:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, deve es sere assicurato un importo pari al prezzo contrat tuale dell’opera più il prezzo delle macchine, degli impianti e dei materiali forniti dal Committente, il tutto da aggiornare durante il corso e alla fine dei lavori con l’inserimento degli importi pagati all’ap paltatore per revisioni dei prezzi contrattuali e de gli importi relativi ad eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario;
b) in caso di assenza di contratto di appalto deve essere assicurato un importo pari al prezzo stimato che gli impianti o le opere da montare avranno al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano va riazioni – del prezzo delle macchine e degli impianti, dei costi di materiale o manodopera oppure variazio ni del progetto originario o altre variazioni che inte ressino gli impianti o le opere da montare – tali da superare il suddetto prezzo stimato, il Contraente è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata.
Se durante il corso dei lavori si verificano variazioni del progetto originario o degli impianti o dei sistemi di co struzione, il Contraente è tenuto a comunicarle antici patamente alla Società che si riserva di rendere noto se o a quali condizioni mantenere la copertura.
Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell’importo che deve essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.
Art. 5 - Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento di premio
Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all’art. 4 devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a par tire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e sino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all’Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto della So cietà al relativo premio.
maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di ri
schio o di proroghe di copertura.
più gli eventuali
Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio ap plicando agli stessi il tasso di polizza
dovranno essere perfezionate entro 30
La Società emetterà le relative appendici di regolazione del premio che
giorni dalla data della loro emissione con versamento
del premio alla Società, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all’Assicurato per danni verifica tisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio alla Socie tà; del quale premio la Società ha in ogni caso diritto.
Art. 6 - Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile
preché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle de
finitive e non aumentino il complessivo costo di ricostru zione.
I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti non sono comunque indennizzabili.
sem
I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società
Sezione II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Art. 7 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – ferma la detrazione della franchigia stabilita in polizza
che abbia avuto origine nel luogo
– per danneggiamenti a cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dei la vori di montaggio e
di esecuzione degli stessi, indicato nella scheda e ve rificatosi nel corso della durata dell’assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione II.
Art. 8 - Definizione di sinistro
Agli effetti della limitazione di massimale e dell’appli cazione della franchigia stabilita per ogni sinistro, in tendesi per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
Art. 9 - Delimitazione dell’assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante,il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipen denti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, su biscano il danno in conseguenza della loro parteci pazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
L’assicurazione non comprende:
d) i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l’Appalta tore, il Committente, qualsiasi altra ditta che parte cipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione;
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 di 8
e) i danni alle opere assicurate in sezione I, nonché in ogni caso i danni alle opere preesistenti;
f) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta ec cezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini del montaggio nel luogo di ese cuzione di questo, purché in detto luogo l’uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della D.Lgs. 209 del 07/09/05 Codice delle Assicurazioni Private;
g) i danni causati da natanti o aeromobili;
h) la responsabilità verso terzi comunque conse guente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione dispo ste per l’esecuzione dei lavori;
i) i danni derivati dalla costruzione di opere in viola zione di diritti altrui;
l) i danni derivati da polvere;
m) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualun que sia la causa che li ha originati, nonché da inter ruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’acqua, alterazioni delle caratteristiche od im poverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
n) la responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente deri vante dall’asbesto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
o) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si con figurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
p) i danni da furto;
q) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e ser vizi, nonché le perdite dei prodotti.
Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relati ve condizioni particolari, sono assicurabili:
r) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.
s) pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile Incro ciata;
t) i danni a cose dovuti a vibrazioni, a rimozione, fra namento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.
Art. 10 - Gestione delle controversie - Spese legali
limite di un importo pari al quarto del massimale sta
bilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
entro il
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la ge stione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicu rato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalen dosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per re sistere all’azione promossa contro l’Assicurato,
fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest’ul
Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società
mento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
La Società non riconosce spese ad essa non autorizzate. La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicu rato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
fino ad esauri
xxxx durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico
CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SE- ZIONI
La Società non è obbligata per i danni verificatisi in oc casione di:
Art. 11 - Delimitazione causale dei rischi
a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, in surrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distru zione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti van dalici e dolosi, atti di terrorismo o di sabotaggio or ganizzato;
b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, pro venienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe al cun rapporto con tali eventi.
L’assicurazione non comprende inoltre i danni verifica tisi a causa di interruzioni o sospensioni – totali o par ziali – delle operazioni di montaggio.
Art. 12 - Delimitazione temporale dei rischi
La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall’assicu razione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall’assicurazione.
I premi devono essere pagati all’ Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Il pagamento del premio può essere effettuato dal Con traente tramite:
Art. 13 - Pagamento del premio - periodo di copertura
• assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agen zia nella sua specifica qualità oppure alla Società;
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Società;
Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.
è fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il di sposto dell’art. 1901 C.C.
L’assicurazione decorre dalle ore 24.00 della data fis sata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo del montaggio. L’assicurazione cessa alle ore 24.00 del giorno stabilito nella scheda di polizza; in caso di esistenza del con tratto d’appalto l’assicurazione termina alle ore 24.00 del giorno stabilito nel contratto d’appalto stesso per l’esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda. In ogni caso l’assicura zione cessa alle ore 24.00 del giorno in cui si verifichi
• con contante nei limiti previsti dalla normativa vigente.
anche una sola delle seguenti circostanze:
a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
b) consegna anche provvisoria delle opere al Commit tente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
Dette prove (genericamente definite “collaudo”) non possono durare più di quattro settimane.
c) presa in consegna od uso delle opere secondo de stinazione o ultimazione delle prove di funziona mento o di carico.
la ga
Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo de stinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell’impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o mac chine, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.
Nel caso di cose usate o comunque non nuove,
Il premio dell’eventuale proroga rimane comunque ac
ranzia cessa con l’inizio del collaudo. Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, com prese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Socie tà, che ha facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un più esteso periodo a condizioni da con venire.
quisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l’opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.
Art. 14 - Cessazione, interruzione, sospensione del montaggio
In caso di cessazione, interruzione, sospensione delle operazioni di montaggio l’Assicurato è obbligato a dar ne immediata comunicazione alla Società.
La Società si riserva di concordare con l’Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.
Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate
I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.
Art. 16 - DichiarazionI del Contraente inffuenti sulla valutazione del rischio
La Società presta il suo consenso all’assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l’obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che pos sono influire sul rischio.
Art. 17 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell’Assicu- rato
L’Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:
a) darne immediata notizia telegrafica alla Società;
b) inviarle al più presto, mediante lettera raccoman data, un dettagliato rapporto scritto;
c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l’entità del danno;
4 di 8 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le in
formazioni, i documenti e le prove che possono es sergli richiesti;
La riparazione può essere subito iniziata dopo l’avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può ve nire modificato prima dell’ispezione da parte di un inca ricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività.
e) conservare e mettere a disposizione le parti xxxx xxxxxxxx per eventuali controlli.
caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente
doloso, l’Assicurato è tenuto ad informare immediata mente anche l’Autorità di Polizia.
In
Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene en tro otto giorni dall’avviso, l’Assicurato, fermo restando quanto stabilito all’art. 5 delle Condizioni generali di as sicurazione, può prendere tutte le misure necessarie.
Art. 18 - Arbitrato in caso di controversia
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecu zione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.
I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.
Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ov vero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società.
sono obbligatorie per le Parti, le
Gli arbitri sono dispensabili da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelli even tuali del terzo arbitro
quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori ma teriali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio ar bitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spet tanti all’Assicurato.
Art. 19 - Pagamento dell’indennizzo
trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro
e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.
sempre che sia
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell’accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di con segna alla Società delle pronunce definitive degli arbi tri di parte concordi o del terzo arbitro,
Art. 20 - Danni - Facoltà di recesso
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 5 di 8
Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l’inden
nizzo, qualunque sia l’importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l’indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può re cedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
L’articolo non ha effetto per le opere per le quali esi sta l’obbligo dell’assicurazione, per le garanzie prestate dalla presente polizza, nel contratto di appalto.
Art. 21 - Onere della prova
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabi lità o l’irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qual che delimitazione generale o particolare dei rischi as
sicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico del Contraente il quale intenda far valere un diritto all’indennizzo.
Art. 22 - Limitazione dell’assicurazione in caso di esi- stenza di altre assicurazioni
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato, o da altri per suo conto sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’am montare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.
Art. 23 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza - oneri per imposte e tasse
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti ne cessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effet tuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tut tavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato, ma con l’intervento del Contraente all’atto del pagamento.
Sono a carico del Contraente gli oneri per imposte e tasse, presenti e futuri, comunque connessi alla stipu lazione e all’esecuzione della polizza.
Art. 24 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto dall’art. 17 lettera a) delle Condi zioni generali di assicurazione debbono farsi, per esse re valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società, ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la po lizza.
Art. 25 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusi vamente quello del luogo di residenza o sede del conve nuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
CONDIZIONI SPECIALI
Sempre operanti
Fascicolo Informativo – Contratto di assicurazione Tutti i rischi di montaggio
1) Terremoto
In caso di danni causati da terremoto, la garanzia as sicurativa è subordinata alla dimostrazione da parte dell’Assicurato che, nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori, siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’in dennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell’indennizzo dovu to con il minimo della Franchigia a) indicato nella Parte “B” della polizza.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per durata assicurativa, importo superiore al 50% del la somma assicurata con il limite dell’eventuale massi mo indennizzo stabilito in polizza
2) Precipitazioni, inondazioni, alluvioni, allagamenti La Società indennizza i danni causati o derivati da pre cipitazioni, inondazioni, allagamenti, solo se sono state prese misure di sicurezza adeguate in sede di progetta zione e di realizzazione dell’opera.
A questo proposito, si conviene che le misure di sicu rezza, per essere adeguate, devono tenere in conside razione i valori per precipitazioni, inondazioni, alluvio ni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti per il controllo delle acque e del servizio meteorologico, riguardo all’ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino ad un periodo di ricorrenza di 20 anni.
La Società non indennizza l’Assicurato per perdite e danni materiali e diretti derivanti da fatto che l’Assicu rato non ebbe provveduto a suo tempo all’eliminazione di ostacoli (es. sabbia, alberi, ecc.) dal corso d’acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d’acqua dello stesso.
6 di 8 CONDIZIONI SPECIALI
Se assicurati, per macchinari, baraccamenti ed attrez zature di cantiere, la garanzia assicurativa è subordina ta alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a collocare in luoghi riparati quelli fissi, e lì trasferirli, al termine del loro impiego giornaliero, anche quelli trasportabili o semoventi. Un luogo si intende riparato se la probabilità di inondazioni, alluvioni, allagamenti è
inferiore a una volta ogni 20 anni.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’in dennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell’indennizzo dovu to con il minimo della Franchigia a) indicato nella Parte “B” della polizza.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per durata assicurativa, importo superiore al 50% del la somma assicurata con il limite dell’eventuale massi mo indennizzo stabilito in polizza.
3) Danni da furto - materiali e impianti
Sono espressamente coperti dalla garanzia i danni a materiali ed impianti presenti nel luogo di costruzione delle opere dal momento in cui è stato ultimato la sca rico dai mezzi di trasporto.
In ogni caso, relativamente alla garanzia furto, la So cietà non indennizzerà per singolo sinistro una somma superiore al 10% dell’importo assicurato alla partita 1) con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e per durata dell’assicurazione.
Fino al momento della messa in opera, e limitatamente a materiali elettrici, idrotermosanitari (ad esclusione delle tubazioni), materiali per pavimentazioni e rive stimenti, infissi e simili, la garanzia furto è operante a condizione che tali materiali siano posti in fabbricati e/o baraccamenti situati nel luogo di esecuzione delle opere e che il furto sia stato perpetrato mediante scas so dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, di soffitti, di superfici, di lastre di vetro o cristalli.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’in dennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 25% dell’indennizzo dovu to con il minimo della Franchigia b) indicato nella Parte “B” della polizza.
4) Opere civili
Relativamente alle opere civili previste nell’esecuzione dei lavori, la Società non è obbligata ad indennizzare i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d’arte, fer mo restando la risarcibilità dei danni materiali, diretti ed accidentali, derivanti alle altre cose assicurate.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Operanti solo se espressamente richiamate nella “scheda di polizza”
Fascicolo Informativo – Contratto di assicurazione Tutti i rischi di montaggio
Sezione I
dell’opera affetta da detti vizi, difetti ed errori e le con
seguenti spese per l’eliminazione degli stessi.
Per tale estensione e per ogni sinistro, lo scoperto o la franchigia sono pari a quelli fissati nella scheda di polizza.
Restano esclusi i danni alla parte
1) Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione Sono indennizzabili i danni causati da vizi di materia le, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione.
di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di montaggio.
Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nella scheda con inizio dalle ore 24.00 della data di cessa zione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell’art. 13 delle Condizioni generali di assicurazione.
6) Manutenzione estesa
2) Impianti ed opere preesistenti
sino alla concorrenza massima
Sono indennizzabili,
della scadenza dell’assicurazione.
Non si considerano impianti ed opere preesistenti le cose assicurabili in partita 1) e le attrezzature, i mac chinari e baraccamenti impiegati per l’esecuzione dei lavori.
Per tale estensione e per ogni sinistro lo scoperto o la franchigia e il limite massimo di risarcimento sono pari a quelli fissati nella scheda di polizza.
denunciati, prima
dell’importo assicurato alla partita 2), i danni materiali agli impianti ed opere preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di costruzione delle opere, anche di proprietà di terzi, verificatisi in dipendenza della costruzione delle opere assicurate con la pre sente polizza e manifestatisi, nonché
cietà non risponde dei danni causati da vizi di materiale,
difetti di fusione, errori di progettazione e di calcolo.
Durante il suddetto periodo la So
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclu sivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita
1) nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di mon taggio, oppure a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le limitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di montaggio.
Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nella scheda di polizza con inizio dalle ore 24.00 della data di cessazione della garanzia per le operazioni di montag gio stabilita ai sensi dell’art. 13 delle Condizioni gene rali di assicurazione.
3) Costi di demolizione e sgombero
Sono indennizzabili i costi di demolizione e sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico dei residui delle cose assicurate alle partite 1) e 2) danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza
sino alla concorrenza massima dell’importo assicurato alla partita 3).
4) Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità
in percento dell’importo indennizzato per detto sinistro.
all’importo massimo stabilito, nella scheda di polizza,
sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino
siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un
(esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi
Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straor dinario, notturno, festivo e trasporto a grande veloci tà
zabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto
nella stessa proporzione.
anche l’importo indenniz
Se la somma assicurata per la partita colpita dal sini stro è inferiore all’importo di cui all’art. 4 delle Condi zioni generali di assicurazione per la partita 1) o al pun to 3) della Condizione Particolare 7) per l’assicurazione del macchinario, dei baraccamenti e delle attrezzature di cantiere per la partita 4),
5) Manutenzione
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclu |
sivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita |
1), nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti |
a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni |
7) Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere
A deroga dell’art. 3 lettera q) delle Condizioni generali di assicurazione, premesso che, agli effetti della pre sente assicurazione ed in particolare ai fini della de terminazione della somma assicurata e della liquida zione dei danni, per ente si intende ogni macchinario, baraccamento o attrezzatura di cantiere di proprietà dell’Assicurato o di cui egli debba rispondere, descritta nell’elenco allegato sotto un numero d’ordine con il re lativo importo, si conviene quanto segue:
opere e nei luoghi indicati nella scheda di polizza.
coperto dall’assicurazione per la costruzione delle
verificatisi durante il periodo
1) La Società, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono, i danni materiali diretti al macchina rio, ai baraccamenti ed alle attrezzature di cantiere indicate nell’elenco
obbligata per:
la Società non è inoltre
2) Fermo quanto previsto nell’art. 3 delle Condizioni generali di assicurazione,
a) guasti meccanici od elettrici;
b) danni derivati dalle operazioni di carico e sca rico, trasporto e trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell’ambito dei luoghi indicati nella scheda di polizza ai fini della costruzione delle opere, nonché danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati nella scheda di polizza;
CONDIZIONI PARTICOLARI 7 di 8
c) danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle te state dei macchinari di perforazione, alla maz za battente ed al blocco incudine dei battipali e delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori ed alle parti inter cambiabili in genere, salvo il caso di un danno
totale al singolo macchinario o alle singole at trezzature di cantiere;
d) danni a natanti, aeromobili nonché a macchina ri ed attrezzature di cantiere operanti nel sotto suolo;
e) danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore od il costruttore;
f) danni a macchinari ed attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione od af fondamento del natante stesso.
Xxxxxx e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma assicurata.
3) La somma assicurata per ciascun ente deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, doga na e montaggio di un ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
4) La determinazione dei danni viene eseguita sepa ratamente per singolo ente assicurato, secondo le norme seguenti:
a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
a.1) si stima l’importo totale dei costi di ripa razione al momento del sinistro, necessa ri per ripristinare l’ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momen to del sinistro;
a.2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventual mente sostituite.
diffalcato dell’importo
L’indennizzo sarà pari all’importo stima to come suba.1),
stimato come suba.2) con l’applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle franchigie e degli scoperti pattuiti in polizza.
b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
b.1) si stima il valore dell’ente assicurato al mo mento del sinistro tenuto conto della obso lescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
b.2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
diffalcato dall’importo
L’indennizzo sarà pari all’importo stima to come subb.1),
stimato come subb.2) con l’applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle franchigie e degli scoperti pattuiti in polizza.
Un ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l’indennizzo calcolato come a.1) meno a.2) eguagli o superi il valore che l’ente aveva al momento del sinistro stimato come subb.1).
Se la somma assicurata, separatamente, per cia
scun ente colpito da sinistro, risulta inferiore al valo re di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro stes so comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio, l’indennizzo è ridotto in proporzione. Salvo diversa esplicita pattuizione in polizza, sono
escluse dall’indennizzo le maggiori spese per ore stra ordinarie di lavoro e per trasporto aereo e/o a grande velocità o con mezzi di trasporto diversi dal normale.
Restano in ogni caso escluse dall’indennizzo le spese per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli enti colpiti da sinistro o quelle di eventuali riparazioni provvisorie.
Sezione II
8) Pluralità di assicurati - Responsabilità Civile In- crociata
Qualora con la denominazione di Assicurato siano desi gnati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini del la garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto dall’art. 10 delle Condi zioni generali di assicurazione.
Agli effetti di questa estensione di garanzia si conside rano terzi, in deroga all’art. 9 lettera c) delle Condizioni generali di assicurazione relativamente a ciascun Assi curato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati, ferme restando comun que le esclusioni di cui all’art. 9 delle Condizioni gene rali di assicurazione. Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I – partite 1), 2) e 4) –
non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.
9) Vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno
nell’ambito dei massimali stabiliti in scheda di polizza alla SEZIONE II.
Resta tuttavia a carico dell’Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto fissato nella scheda di polizza, in percento dell’indennizzo dovuto con il minimo fissato nella sche da di polizza, senza che egli possa, sotto pena di deca denza dal diritto all’indennizzo, stipulare altra assicu razione che copra la quota parte del risarcimento a suo carico.
Sono risarcibili i danni causati a terzi da vibrazione, ri mozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere delle opere assicurate,
8 di 8 CONDIZIONI PARTICOLARI
Ed. 01/08/2011
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Fascicolo Informativo – Contratto di assicurazione Tutti i rischi di montaggio
INFORMATIVA PRIVACY
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Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
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Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, reca- pito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elet- tronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell’attività assicu- rativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore(2). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il ri- lascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
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I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguar- dano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(5).
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ti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsa- bili, potrà consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interes- sati, presso Unipol Assicurazioni S.p.A., al recapito so- pra indicato – e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
– NOTE –
1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2) Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre società del Gruppo.
5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell’elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
Informativa A Unipol - Ed. 01/07/2011
Mod. 5009 - Ed. 01/08/2011