Accordo internazionale del 2007 sul caffè
Accordo internazionale del 2007 sul caffè
Concluso a Londra il 28 settembre 2007
Approvato dall’Assemblea federale il 10 marzo 20091
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l’11 settembre 2009 Entrato in vigore per la Svizzera il 2 febbraio 2011
I Governi Parte del presente Accordo,
riconoscendo l’eccezionale importanza del caffè per le economie di molti Paesi che dipendono in gran parte da questa merce per i loro proventi di esportazione e per raggiungere i loro obiettivi di sviluppo sociale ed economico;
riconoscendo l’importanza del settore caffeario quale fonte di reddito per milioni di persone, in particolare nei Paesi in sviluppo, e tenendo conto del fatto che, in molti di questi Paesi, la produzione avviene per mezzo di piccole aziende agricole a con- duzione familiare;
riconoscendo che un settore caffeario sostenibile contribuisce all’adempimento degli obiettivi di sviluppo convenuti a livello internazionale, segnatamente gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM), in particolare per quanto riguarda l’estirpazione della povertà;
riconoscendo la necessità di incoraggiare lo sviluppo sostenibile del settore caffeario al fine di migliorare l’occupazione e il reddito e conseguire un livello di vita più elevato e migliori condizioni di lavoro nei Paesi membri;
considerando che una stretta cooperazione internazionale nelle questioni legate al caffè, in particolare il commercio internazionale, può favorire un settore caffeario mondiale economicamente diversificato, lo sviluppo economico e sociale dei Paesi produttori, l’espansione della produzione e del consumo del caffè, nonché il miglio- ramento delle relazioni tra i Paesi esportatori e i Paesi importatori di caffè;
considerando che la collaborazione tra i Membri, le organizzazioni internazionali, il settore privato e tutte le altre Parti interessate possono contribuire allo sviluppo del settore caffeario;
riconoscendo che un migliore accesso alle informazioni sul caffè e alle strategie di gestione dei rischi del mercato può aiutare a evitare squilibri tra la produzione e il consumo di caffè, i quali potrebbero essere all’origine di una marcata instabilità del mercato che può essere pregiudizievole per i produttori e i consumatori; e
RU 2011 4421; FF 2009 535
1 RU 2011 4419
prendendo atto dei vantaggi ottenuti grazie alla cooperazione internazionale scaturita dall’attuazione degli Accordi internazionali del 19622, 19683, 19764, 19835, 19946 e
20017 sul caffè,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I: Oggetto
Art. 1 Oggetto
L’oggetto del presente Accordo è di rafforzare il settore mondiale del caffè e di favorirne il suo sviluppo sostenibile nel quadro di un’economia di mercato a vantag- gio di tutti i partecipanti del settore, mediante le seguenti misure:
1. promuovere la cooperazione internazionale su questioni relative al caffè;
2. fornire un forum per le consultazioni sulle questioni relative al caffè tra i governi e il settore privato;
3. incoraggiare i Membri a sviluppare un settore caffeario sostenibile in termini economici, sociali ed ambientali;
4. costituire un forum per le consultazioni al fine di trovare un’intesa sulle condizioni strutturali dei mercati internazionali e le tendenze a lungo termine della produzione e del consumo che assicuri un equilibrio tra l’offerta e la domanda e si traduca in prezzi equi sia per i consumatori sia per i produttori;
5. agevolare l’espansione e la trasparenza del commercio internazionale di tutti i tipi e di tutte le forme di caffè e incoraggiare l’eliminazione degli ostacoli al commercio;
6. raccogliere, diffondere e pubblicare informazioni economiche, tecniche e scientifiche, statistiche e studi, nonché i risultati di ricerca e sviluppo su que- stioni relative al caffè;
7. promuovere lo sviluppo del consumo e dei mercati per tutti i tipi e tutte le forme di caffè, anche nei Paesi produttori di caffè;
8. elaborare e valutare progetti nell’interesse dei Membri e dell’economia caf- fearia mondiale e ricercarne il finanziamento;
9. promuovere la qualità del caffè per accrescere la soddisfazione del consuma- tore e i benefici per i produttori;
10. incoraggiare i Membri a elaborare procedure appropriate di sicurezza ali- mentare nel settore caffeario;
2 [RU 1965 556]
3 [RU 1968 1490]
4 [RU 1976 2300]
5 [RU 1984 107]
6 [RU 1996 116]
7 [RU 2005 2647]
11. promuovere programmi di formazione e d’informazione al fine di contri- buire al trasferimento, verso i Membri, di tecnologie appropriate per il caffè;
12. incoraggiare i Membri a elaborare e a mettere in atto strategie miranti ad accrescere la capacità delle comunità locali e dei piccoli produttori di trarre profitto dalla produzione di caffè, il che potrebbe contribuire ad alleviare la povertà; e
13. agevolare la diffusione di informazioni sugli strumenti e servizi finanziari che possono aiutare i produttori di caffè, compreso l’accesso al credito e ai metodi di gestione dei rischi.
Capitolo II: Definizioni
Art. 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo:
1. Caffè significa il seme e la ciliegia della pianta del caffè, sia che si tratti di caffè pergamenato, di caffè verde o di caffè torrefatto, ivi compreso il caffè macinato, il caffè decaffeinato, il caffè liquido e il caffè solubile. Il Consiglio, al più presto dopo l’entrata in vigore del presente Accordo e, in seguito, ogni tre anni, passa in rassegna i fattori di conversione per i tipi di caffè enumerati nelle lettere d)–g) qui di seguito. Dopo ciascuno di questi esami, il Consiglio determina e pubblica i fattori di conversione appropriati. Prima dell’esame ini- ziale, e qualora il Consiglio non sia in grado di deliberare, i fattori di conver- sione sono quelli utilizzati nell’Accordo internazionale del 2001 sul caffè i quali sono enumerati nell’Allegato del presente Accordo. Fatte salve tali disposizioni, i termini qui appresso avranno il seguente significato:
a) caffè verde designa qualsiasi caffè in seme, decorticato, prima della tor- refazione;
b) ciliegia di caffè essiccata designa il frutto essiccato della pianta del caf- fè; l’equivalente in caffè verde delle ciliegie di caffè essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate;
c) caffè pergamenato designa il seme di caffè verde avvolto nel perga- mino; l’equivalente di caffè verde pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffè pergamenato;
d) caffè torrefatto designa il caffè verde torrefatto ad un qualsiasi grado e comprende il caffè macinato;
e) caffè decaffeinato designa il caffè verde, torrefatto o solubile, dopo estrazione della caffeina;
f) caffè liquido designa i solidi solubili in acqua, ottenuti a partire dal caffè torrefatto e presentati sotto forma liquida; e
g) caffè solubile designa i solidi disidratati e solubili in acqua, ottenuti a partire dal caffè torrefatto.
2. Sacco designa un quantitativo di 60 chilogrammi pari a 132,276 libbre di caffè verde; tonnellata designa la tonnellata metrica pari a 2 204,6 libbre; la libbra equivale a 453,597 grammi.
3. Xxxxxx xxxxxxxxx designa il periodo di 12 mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre.
4. Organizzazione designa l’Organizzazione internazionale del caffè; Consiglio
designa il Consiglio internazionale del caffè.
5. Parte contraente designa un Governo, la Comunità europea o qualsiasi organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 3) dell’articolo 4, che ha depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di notifica dell’applicazione provvisoria del presente Accordo in virtù degli articoli 40, 41 e 42, o che vi ha aderito secondo le disposizioni dell’arti- colo 43.
6. Membro designa una Parte contraente.
7. Membro esportatore o Paese esportatore designa rispettivamente un Mem- bro o un Paese esportatore netto di caffè, vale a dire un Membro o Paese le cui esportazioni superano le importazioni.
8. Membro importatore o Paese importatore designa rispettivamente un Mem- bro o un Paese importatore netto di caffè, vale a dire un Membro o un Paese le cui importazioni superano le esportazioni.
9. Maggioranza ripartita designa una votazione che richiede almeno il 70 per cento dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti e almeno il 70 per cento dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti con- teggiati separatamente.
10. Depositario definisce l’organizzazione intergovernativa o la Parte contraente dell’Accordo internazionale del 2001 sul caffè designata con decisione presa consensualmente dal Consiglio entro il 31 gennaio 2008 nell’ambito del- l’Accordo internazionale del 2001 sul caffè. La decisione costituisce parte integrante del presente Accordo.
Capitolo III: Impegni generali dei Membri
Art. 3 Impegni generali dei Membri
1) I Membri si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie che consentano loro di adempiere gli obblighi prescritti nei loro confronti dal presente Accordo ed a cooperare pienamente tra di loro per conseguire la realizzazione dell’oggetto del presente Accordo; i Membri si impegnano in particolare a fornire tutte le informa- zioni necessarie per agevolare il funzionamento dell’Accordo.
2) I Membri riconoscono che i certificati di origine costituiscono una fonte impor- tante di informazioni sul commercio di caffè. I Membri esportatori, pertanto, si assumono la responsabilità di vigilare affinché i certificati di origine siano corretta- mente rilasciati ed utilizzati, secondo la regolamentazione stabilita dal Consiglio.
3) I Xxxxxx riconoscono inoltre che le informazioni sulle riesportazioni sono ugualmente importanti per procedere ad una appropriata analisi dell’economia caffearia mondiale. Di conseguenza, i Membri importatori si impegnano a fornire informazioni regolari e precise sulle riesportazioni, nella forma e nei modi determi- nati dal Consiglio.
Capitolo IV: Membri
Art. 4 Membri dell’Organizzazione
1) Ciascuna Parte contraente costituisce un solo e medesimo Membro dell’Orga- nizzazione.
2) Un Membro può cambiare la categoria in base a condizioni da stabilirsi dal Consiglio.
3) Qualsiasi riferimento nel presente Accordo ad un Governo sarà interpretato nel senso di includere un riferimento alla Comunità europea o a qualsiasi organizzazione intergovernativa avente competenza esclusiva nella negoziazione, conclusione e applicazione del presente Accordo.
Art. 5 Partecipazione in gruppo
Due o più Parti contraenti possono dichiarare mediante una notifica adeguata indi- rizzata al Consiglio e al depositario, che ha effetto dalla data specificata dalle Parti contraenti interessate e alle condizioni fissate dal Consiglio, che esse sono Membri dell’Organizzazione come gruppo.
Capitolo V: Organizzazione internazionale del caffè
Art. 6 Sede e struttura dell’Organizzazione internazionale del caffè
1) L’Organizzazione internazionale del caffè costituita con l’Accordo internazionale del 1962 sul caffè continua ad esistere al fine di garantire l’attuazione del presente Accordo e sorvegliarne il funzionamento.
2) L’Organizzazione ha sede a Londra, salvo diversa decisione da parte del Consi- glio.
3) Il Consiglio internazionale del caffè è l’autorità suprema dell’Organizzazione. Il Consiglio è assistito, se del caso, dal Comitato finanziario e amministrativo, dal Comitato di promozione e di sviluppo del mercato, nonché dal Comitato dei pro- getti. Il Consiglio si avvale della consulenza del Comitato consultivo del settore pri- vato, della Conferenza mondiale del caffè e del Foro consultivo sul finanziamento nel settore del caffè.
Art. 7 Privilegi ed immunità
1) L’Organizzazione è dotata di personalità giuridica. Essa dispone in particolare della capacità di contrarre, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonché di stare in giudizio.
2) Lo statuto, i privilegi e le immunità dell’Organizzazione, del Direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei Paesi membri che si trovano sul territorio del Paese ospite al fine di esercitarvi le loro funzioni, saranno regolati da un Accordo di Sede concluso tra il Governo ospite e l’Orga- nizzazione.
3) L’Accordo di sede di cui al paragrafo 2) del presente articolo è indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso può estinguersi:
a) per mutuo consenso del Governo ospite e dell’Organizzazione;
b) nel caso che la sede dell’Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del Governo ospite; oppure
c) qualora l’Organizzazione cessi di esistere.
4) L’Organizzazione può concludere con uno o più Membri accordi che dovranno essere approvati dal Consiglio, vertenti sui privilegi e le immunità, che potrebbero essere necessari per il buon funzionamento del presente Accordo.
5) I Governi dei Paesi membri diversi dal Governo ospite concedono all’Organiz- zazione le stesse facilitazioni previste per le istituzioni specializzate dell’Organiz- zazione delle Nazioni unite, per ciò che riguarda le regolamentazioni valutarie o di cambio, la gestione di conti bancari ed il trasferimento di fondi,.
Capitolo VI: Consiglio internazionale del caffè
Art. 8 Composizione del Consiglio internazionale del caffè
1) Il Consiglio internazionale del caffè è composto di tutti i Membri dell’Organiz- zazione.
2) Ogni Membro nomina un proprio rappresentante al Consiglio e, se lo desidera, uno o più supplenti. Ciascun Membro può inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.
Art. 9 Poteri e funzioni del Consiglio
1) Il Consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dal presente Accor- do, esercita le funzioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
2) A seconda delle esigenze, il Consiglio può istituire e sciogliere comitati e organi sussidiari, diversi da quelli menzionati al paragrafo 3) dell’articolo 6.
3) Il Consiglio stabilisce i regolamenti necessari all’esecuzione del presente Accor- do e conformi alle sue disposizioni, in particolare il proprio regolamento interno e i
regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell’Organizzazione e al suo perso- nale. Il Consiglio può prevedere nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni specifiche.
4) Il Consiglio stabilisce periodicamente un piano d’azione strategico per dirigere i propri lavori e indicarne le priorità, ivi comprese le priorità delle attività di progetto in virtù dell’articolo 28 e gli studi, le inchieste e i rapporti in virtù dell’articolo 34. I programmi annuali di lavoro approvati dal Consiglio tengono conto delle priorità fissate nel piano d’azione.
5) Il Consiglio provvede inoltre all’aggiornamento della documentazione necessaria per l’espletamento delle funzioni che gli sono conferite dal presente Accordo e di ogni altra documentazione che ritiene auspicabile.
Art. 10 Presidente e Vicepresidente del Consiglio
1) Il Consiglio elegge per ogni annata caffearia un Presidente e un Vicepresidente che non sono retribuiti dall’Organizzazione.
2) Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra i rappresen- tanti dei Membri importatori, e il Vicepresidente tra i rappresentanti dell’altra cate- goria. Tale ripartizione si alterna dall’una all’altra annata caffearia.
3) Né il Presidente né il Vicepresidente facente funzione di Presidente hanno diritto di voto. In questo caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del Paese membro.
Art. 11 Sessioni del Consiglio
1) Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte l’anno e può tenere ses- sioni straordinarie se decide in questo senso. Esso può tenere sessioni straordinarie su richiesta di dieci Membri. Le sessioni del Consiglio sono indette almeno con 30 giorni di anticipo, salvo in caso di emergenza, in quel caso sono indette con un preavviso di almeno dieci giorni.
2) Le sessioni si svolgono presso la sede dell’Organizzazione, a meno che il Consi- glio non decida diversamente. Se un Membro invita il Consiglio a svolgere una riunione sul suo territorio e se il Consiglio dà il proprio consenso, le spese che ne derivano per l’Organizzazione, eccedenti quelle normalmente sostenute quando la sessione si svolge in sede, sono a carico di detto Membro.
3) Il Consiglio può invitare ogni Paese non membro od ogni organizzazione di cui agli articoli 15 e 16 ad assistere a qualunque sessione in qualità di osservatore. Ad ogni sessione il Consiglio delibera sulle domande d’ammissione a titolo di osserva- tore.
4) Il quorum necessario affinché una sessione del Consiglio possa prendere deci- sioni è costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori e dei Membri importa- tori che detengono rispettivamente almeno due terzi del totale dei voti per ogni categoria. Se all’inizio di una riunione del Consiglio o di una riunione plenaria il quorum non è raggiunto, il Presidente decide di ritardare l’apertura della sessione o della riunione plenaria di almeno due ore. Se all’ora prevista per la nuova riunione il quorum non è ancora stato raggiunto, il Presidente può nuovamente differire per
almeno altre due ore l’inizio della sessione o della riunione plenaria. Se alla fine di questo nuovo rinvio il quorum non è ancora stato raggiunto, si rinvia la questione sui cui occorre prendere decisioni alla successiva sessione del Consiglio.
Art. 12 Voti
1) Sia i Membri esportatori che i Membri importatori dispongono rispettivamente di un totale di 1000 voti, i quali sono ripartiti all’interno di ciascuna categoria, quella degli esportatori e quella degli importatori, come indicato nei seguenti paragrafi del presente articolo.
2) Ciascun Membro ha cinque voti come cifra di base.
3) I restanti voti dei Membri esportatori sono suddivisi fra di essi, proporzional- mente al volume medio delle loro rispettive esportazioni di caffè verso qualsiasi destinazione nei quattro anni civili precedenti.
4) I restanti voti dei Membri importatori sono suddivisi fra di essi, proporzional- mente al volume medio delle loro rispettive importazioni di caffè nei quattro anni civili precedenti.
5) La Comunità europea o ogni organizzazione intergovernativa, così come è defini- ta dal paragrafo 3) dell’articolo 4 dispone di voti a titolo di Membro unico; essa dispone, come cifra di base, di cinque voti, ai quali si aggiungono voti supplementari proporzionalmente al volume medio delle proprie importazioni o esportazioni di caffè nei quattro anni civili precedenti.
6) Il Consiglio ripartisce i voti all’inizio di ogni annata caffearia in conformità alle disposizioni del presente articolo e la ripartizione così fissata rimane in vigore per tutto l’anno in questione, salvo nei casi previsti dal paragrafo 7) del presente arti- colo.
7) Qualora sopravvenga un cambiamento nella partecipazione all’Organizzazione o se il diritto di voto di un Membro è sospeso o ristabilito ai sensi dell’articolo 21, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
8) Nessun Membro può disporre di due terzi o più dei voti della sua categoria.
9) Nono sono ammesse le frazioni di voto.
Art. 13 Procedura di voto del Consiglio
1) Ogni Membro ha diritto di esprimere tutti i voti di cui dispone e non è autorizzato a frazionarli. Tuttavia un Membro può disporre differentemente dei voti che gli sono dati per procura, in base alle disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo.
2) Ogni Membro esportatore può autorizzare per scritto qualsiasi altro Membro esportatore e ogni Membro importatore può autorizzare qualsiasi altro Membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del Consiglio.
Art. 14 Decisioni del Consiglio
1) Il Consiglio si impegna ad adottare tutte le sue decisioni e a formulare tutte le sue raccomandazioni mediante consenso. Qualora non raggiunga un consenso, il Consi- glio deve prendere le sue decisioni e formulare le sue raccomandazioni a maggio- ranza ripartita di almeno il 70 per cento dei voti dei Membri esportatori presenti e votanti e di almeno il 70 per cento dei voti dei Membri importatori presenti e votan- ti, conteggiati separatamente.
2) La seguente procedura si applica ad ogni decisione presa dal Consiglio a maggio- ranza ripartita dei voti:
a) se la proposta non ottiene la maggioranza ripartita dei voti in seguito al voto negativo di uno, due o tre Membri esportatori o di uno, due o tre Membri importatori, essa è rimessa ai voti entro 48 ore se il Consiglio lo decide a maggioranza dei Membri presenti; e
b) se ancora una volta la proposta non ottiene la maggioranza ripartita dei voti, è considerata respinta.
3) I Xxxxxx si impegnano a considerare vincolanti tutte le decisioni che il Consiglio prende in forza del presente Accordo.
Art. 15 Collaborazione con altri organismi
1) Il Consiglio può prendere disposizioni per avere consultazioni e collaborare con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, con altre organizzazioni intergovernative appropriate, nonché con organizzazioni internazio- nali e regionali pertinenti. Esso utilizza in maniera ottimale i meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base e altre fonti di finanziamento. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziario che il Consiglio riterrà opportune per conseguire l’oggetto del presente Accordo. Tuttavia, per quanto concerne la realizzazione di qualsiasi progetto nel quadro di queste misure, l’Organizzazione non assume alcun obbligo finanziario, neanche a titolo delle garanzie fornite da Membri o da altri enti. L’appartenenza all’Organizzazione non obbliga nessun Membro ad assumere responsabilità inerenti alle somme di denaro prese a prestito o ai prestiti concessi da ogni altro Membro o ente nell’ambito di tali progetti.
2) Quando ciò è possibile, l’Organizzazione può raccogliere presso i Paesi membri, i Paesi non membri, le agenzie donatrici ed altre agenzie, informazioni sui progetti e i programmi di sviluppo incentrati sul settore caffeario. Se del caso, e con l’accordo delle Parti in causa, l’Organizzazione può rendere disponibili informazioni a tali altre organizzazioni nonché ai Membri.
Art. 16 Collaborazione con organizzazioni non governative
Per conseguire l’oggetto del presente Accordo, l’Organizzazione può, fatte salve le disposizioni degli articoli 15, 29, 30 e 31, avviare e rafforzare attività di collabora- zione con le organizzazioni non governative appropriate esperte degli aspetti perti- nenti del settore caffeario e con altri esperti in materia di caffè.
Capitolo VII: Direttore esecutivo e personale
Art. 17 Direttore esecutivo e personale
1) Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo. Esso stabilisce le condizioni d’impiego del Direttore esecutivo; queste ultime sono comparabili a quelle dei funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative similari.
2) Il Direttore esecutivo è il capo dei servizi amministrativi dell’Organizzazione ed è responsabile dell’esecuzione dei compiti che gli incombono nella gestione del presente Accordo.
3) Il Direttore esecutivo nomina il personale dell’Organizzazione in conformità al regolamento stabilito dal Consiglio.
4) Il Direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari né nell’industria caffearia, né nel commercio o nel trasporto del caffè.
5) Xxxx’adempimento delle loro mansioni, il Direttore esecutivo e il personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun Membro, né da alcuna autorità esterna all’Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro statuto di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente nei confronti dell’ Organiz- zazione. Ogni Membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente interna- zionale delle funzioni del Direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell’esecuzione dei loro compiti.
Capitolo VIII: Finanze e Amministrazione
Art. 18 Comitato finanziario e amministrativo
È costituito un Comitato finanziario e amministrativo. Il Consiglio ne fissa la com- posizione e il mandato. Tale Comitato è incaricato di sorvegliare la preparazione del bilancio preventivo amministrativo da sottoporre all’approvazione del Consiglio e di esercitare altre funzioni attribuitegli dal Consiglio, compresi il controllo delle entrate e delle uscite e le questioni relative all’amministrazione dell’Organizzazione. Il Comitato finanziario e amministrativo riferisce al Consiglio in merito ai suoi lavori.
Art. 19 Disposizioni finanziarie
1) Le spese delle delegazioni al Consiglio e dei rappresentanti in ogni altro comitato del Consiglio sono a carico dello Stato che rappresentano.
2) Le altre spese che l’applicazione del presente Accordo comporta sono coperte dai contributi annuali dei Membri che sono ripartiti come indicato nell’articolo 20, nonché dai proventi della vendita ai Membri di servizi particolari e della vendita di informazioni e di studi risultanti dall’applicazione delle disposizioni degli articoli 32 e 34.
3) L’esercizio finanziario dell’Organizzazione coincide con l’annata caffearia.
Art. 20 Votazione per il bilancio preventivo amministrativo e fissazione delle quote di contribuzione
1) Nel secondo semestre di ogni esercizio finanziario, il Consiglio approva il bilan- cio preventivo amministrativo dell’Organizzazione per l’esercizio finanziario suc- cessivo e stabilisce il contributo di ciascun Membro a tale bilancio. Il Direttore esecutivo predispone un progetto di bilancio preventivo amministrativo che viene controllato dal Comitato finanziario e amministrativo in conformità alle disposizioni dell’articolo 18.
2) Per ogni esercizio finanziario il contributo di ciascun Membro al bilancio preven- tivo amministrativo è proporzionale al rapporto esistente al momento della votazione del bilancio, tra il numero dei voti di cui il Membro dispone ed il numero comples- sivo dei voti di tutti i Membri riuniti. Tuttavia, se all’inizio dell’esercizio finanziario per il quale vengono fissati i contributi, la ripartizione dei voti tra i Membri si trova ad essere modificata in virtù del paragrafo 6) dell’articolo 12, il Consiglio adatta i contributi per tale esercizio. Per la determinazione dei contributi si conteggiano i voti dei singoli Membri senza tenere conto dell’eventuale sospensione del diritto di voto di un Membro o della ridistribuzione dei voti ad essa eventualmente conse- guente.
3) Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni Paese che diviene Membro dell’Organizzazione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 42, in funzione del numero di voti ad esso attribuiti e del periodo rimanente dell’esercizio finanziario in corso; i contributi assegnati agli altri Membri per l’esercizio in corso rimangono tuttavia invariati.
Art. 21 Versamento dei contributi
1) I contributi al bilancio preventivo amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili il primo giorno dell’esercizio.
2) Un Membro che non abbia versato integralmente il suo contributo al bilancio preventivo amministrativo entro sei mesi dal momento in cui è esigibile, perde, fino a quando non abbia integralmente pagato il suo contributo, i suoi diritti di voto e il suo diritto di partecipare alle riunioni dei comitati specializzati. Tuttavia, salvo decisione presa dal Consiglio, il Membro in questione non viene privato di nessuno degli altri diritti che gli sono conferiti dal presente Accordo, né sollevato da alcuno degli obblighi che quest’ultimo impone.
3) Un Membro il cui diritto di voto è sospeso in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo rimane tuttavia obbligato a versare il suo contri- buto.
Art. 22 Responsabilità finanziarie
1) L’Organizzazione, funzionante nel modo indicato nel paragrafo 3) dell’articolo 6, non è abilitata a contrarre qualsivoglia obbligo che non rientri nel campo d’appli- cazione del presente Accordo, e non può essere considerata come essendo stata autorizzata a farlo dai Membri; in particolare essa non è qualificata a prendere
denaro in prestito. Nell’esercizio della sua facoltà di stipulare contratti, l’Organiz- zazione inserisce nei suoi contratti le condizioni del presente articolo in modo da farne prendere atto alle altre Parti interessate; tuttavia, qualora tali condizioni non vengano inserite, non per questo il contratto sarà inficiato di nullità, né si riterrà che l’Organizzazione abbia prevaricato i poteri che le sono conferiti.
2) La responsabilità finanziaria di un Membro si limita ai suoi obblighi relativi ai contributi espressamente previsti nel presente Accordo. Si presume che i terzi che trattano con l’Organizzazione siano a conoscenza delle disposizioni del presente Accordo relative alle responsabilità finanziarie dei Membri.
Art. 23 Verifica e pubblicazione dei conti
Il più presto possibile e entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, sarà predisposto un rendiconto per il Consiglio debitamente verificato da un esperto abilitato, relativo all’attivo e al passivo, ai redditi ed alle spese dell’Organizzazione durante l’esercizio finanziario in questione. Il rendiconto è sottoposto al Consiglio per approvazione nella sessione successiva.
Capitolo IX: Promozione e sviluppo dei mercati
Art. 24 Eliminazione degli ostacoli al commercio e al consumo
1) I Membri riconoscono l’importanza dello sviluppo sostenibile del settore caffea- rio, dell’eliminazione degli ostacoli esistenti e della prevenzione di nuovi ostacoli che potrebbero intralciare il commercio e il consumo, essendo del tutto consapevoli del diritto dei Membri a regolamentare e a introdurre nuovi regolamenti al fine di conseguire obiettivi nazionali in materia di salute e ambiente compatibili con i loro impegni e obblighi in virtù degli accordi internazionali, segnatamente quelli concer- nenti il commercio internazionale.
2) I Membri riconoscono che alcune misure vigenti potrebbero, in misura più o meno importante, intralciare l’aumento del consumo di caffè, in particolare:
a) alcuni regimi d’importazione applicabili al caffè, comprese le tariffe prefe- renziali o altre tariffe, i contingenti, le operazioni di monopoli governativi o degli organismi ufficiali di acquisto e varie regole amministrative o prassi commerciali;
b) alcuni regimi di esportazione relativi ai sussidi diretti o indiretti e ad altre regole amministrative o prassi commerciali; e
c) alcune condizioni interne di commercializzazione e disposizioni interne e regionali di carattere legislativo e amministrativo che potrebbero incidere sul consumo.
3) In considerazione degli obiettivi di cui sopra e delle disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo, i Xxxxxx si adoperano affinché siano ridotte le tariffe sul caffè o siano adottate altre misure volte a rimuovere gli ostacoli all’aumento del consumo.
4) In considerazione del loro comune interesse, i Membri si impegnano a cercare i mezzi con i quali ridurre progressivamente e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli allo sviluppo del commercio e del consumo di cui al paragrafo 2) del pre- sente articolo o i mezzi con in quali ridurre sensibilmente i loro effetti.
5) Per quanto riguarda gli impegni contratti a norma del paragrafo 4) del presente articolo, i Xxxxxx informano ogni anno il Consiglio di tutte le misure che hanno adottato al fine di dare seguito alle disposizioni del presente articolo.
6) Il Direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli al con- sumo, il quale è passato in rassegna dal Consiglio.
7) Per conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, il Consiglio può formulare raccomandazioni ai Membri che gli riferiscono, appena possibile, sulle misure prese per attuare tali raccomandazioni.
Art. 25 Promozione e sviluppo dei mercati
1) I Membri riconoscono sia per i Membri esportatori sia per i Membri importatori i vantaggi che risultano dagli sforzi miranti a promuovere il consumo, a migliorare la qualità del prodotto e a sviluppare i mercati del caffè, ivi compresi quelli dei Mem- bri esportatori.
2) Le attività di promozione e di sviluppo dei mercati possono comprendere in particolare campagne d’informazione, la ricerca, lo sviluppo delle capacità e gli studi relativi alla produzione e al consumo di caffè.
3) Simili attività possono rientrare nel programma annuale di lavoro del Consiglio o nelle attività dell’Organizzazione in materia di progetti di cui all’articolo 28 e pos- sono essere finanziati da contributi volontari dei Membri, dei non Membri, di altre organizzazioni e del settore privato.
4) È costituito un Comitato di promozione e di sviluppo dei mercati. Il Consiglio ne fissa la composizione e il mandato.
Art. 26 Misure relative al caffè trasformato
I Membri riconoscono che i Paesi in sviluppo hanno bisogno di ampliare le basi della loro economia, segnatamente con l’industrializzazione e l’esportazione di prodotti manufatti, comprese la trasformazione del caffè e l’esportazione del caffè trasformato, come indicato nelle lettere d)–g) del paragrafo 1) dell’articolo 2. In quest’ottica, i Xxxxxx dovrebbero evitare di adottare misure governative tali da perturbare il settore caffeario di altri Membri.
Art. 27 Miscele e succedanei
1) I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che stabilisca che altri prodotti possono essere mescolati, trattati o utilizzati con caffè ai fini della rivendita in commercio con la denominazioni di caffè. I Membri si adope- rano per vietare la pubblicità e la vendita di prodotti con il nome di caffè contenenti meno dell’equivalente del 95 per cento di caffè verde come materia prima di base.
2) Il Direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione riguar- do all’osservanza delle norme del presente articolo.
Capitolo X: Attività dell’organizzazione in materia di progetti
Art. 28 Elaborazione e finanziamento di progetti
1) I Membri e il Direttore esecutivo possono sottoporre proposte di progetti volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e a uno o più campi di attività prioritari figuranti nel piano d’azione strategico approvato dal Consiglio conformemente all’articolo 9.
2) Il Consiglio fissa le procedure e i meccanismi di presentazione, valutazione, approvazione, determinazione delle priorità e di finanziamento dei progetti, nonché le procedure e i meccanismi di attuazione, di controllo e di valutazione di questi ultimi e per l’ampia diffusione dei loro risultati.
3) Ad ogni sessione del Consiglio, il Direttore esecutivo riferisce sullo stato di avanzamento di tutti i progetti approvati dal Consiglio, compresi i progetti in attesa di finanziamento, quelli in corso di attuazione o terminati dopo l’ultima sessione del Consiglio.
4) È costituito un Comitato dei progetti. Il Consiglio ne fissa la composizione e il mandato.
Capitolo XI: Settore caffeario privato
Art. 29 Comitato consultivo del settore privato
1) Il Comitato consultivo del settore privato (di seguito denominato CCSP) è un organo consultivo abilitato a formulare raccomandazioni quando è consultato dal Consiglio, e che può invitare il Consiglio a esaminare questioni relative al presente Accordo.
2) Il CCSP è composto da otto rappresentanti del settore privato dei Paesi esporta- tori e da otto rappresentanti del settore privato dei Paesi importatori.
3) I membri del CCSP sono rappresentanti di associazioni o di organismi designati dal Consiglio ogni due annate caffearie; essi possono essere rinominati. Il Consiglio si impegna, per quanto possibile, a designare:
a) due associazioni o organismi del settore caffeario privato di regioni o di Pae- si esportatori che rappresentano ciascuno i quattro gruppi di caffè e che rap- presentano preferibilmente i produttori e gli esportatori, nonché uno o più supplenti per ciascun rappresentante; e
b) otto associazioni o organismi del settore caffeario privato di Paesi importa- tori, anche non Membri, e che rappresentano preferibilmente gli importatori e le imprese di torrefazione, nonché uno o più supplenti per ciascun rappre- sentante.
4) Ogni membro del CCSP è abilitato a designare uno o più consiglieri.
5) Il CCSP ha un Presidente e un Vicepresidente xxxxxx fra i suoi membri per un periodo di un anno. I titolari di queste funzioni sono rieleggibili. Il Presidente e il Vicepresidente non sono retribuiti dall’Organizzazione. Il Presidente è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio in qualità di osservatore.
6) Di regola il CCSP si riunisce presso la sede dell’Organizzazione durante il perio- do delle sessioni ordinarie del Consiglio. Se il Consiglio accetta l’invito di un Mem- bro di tenere una riunione sul suo territorio, anche il CCSP può riunirsi su tale territorio. Nel qual caso, i costi supplementari per l’Organizzazione, eccedenti quelli normalmente sostenuti quando la riunione si svolge presso la sede dell’Organizza- zione, sono a carico del Paese o dell’organizzazione del settore privato responsabile di tale invito.
7) Il CCSP può, con l’approvazione del Consiglio, tenere riunioni straordinarie.
8) Il CCSP sottopone rapporti regolari al Consiglio.
9) Il CCSP elabora il proprio regolamento interno nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.
Art. 30 Conferenza mondiale del caffè
1) Il Consiglio prende provvedimenti ai fini dello svolgimento, ad intervalli appro- priati, di una Conferenza mondiale del caffè (di seguito denominata «Conferenza») che sarà composta da Membri esportatori e da Membri importatori, da rappresentanti del settore privato e da altri partecipanti interessati, compresi i partecipanti dei Paesi non membri. Il Consiglio si accerta, con la collaborazione del Presidente della Conferenza, che la Conferenza contribuisca a promuovere l’oggetto del presente Accordo.
2) La Conferenza ha un Presidente che non è rimunerato dall’Organizzazione. Il Presidente è nominato dal Consiglio per un periodo di tempo adeguato ed è invitato a partecipare alle sessioni del Consiglio in qualità di osservatore.
3) Il Consiglio decide, di concerto con il Comitato consultivo del settore privato, sulla forma, la denominazione, l’argomento e la data della Conferenza. La Confe- renza si svolge normalmente presso la sede dell’Organizzazione durante una sessio- ne del Consiglio. Se il Consiglio accetta l’invito di un Membro di tenere una riunio- ne sul suo territorio, anche la Conferenza può svolgersi su tale territorio. Nel qual caso, i costi supplementari per l’Organizzazione, eccedenti quelli normalmente sostenuti quando la riunione si svolge presso la sede dell’Organizzazione, sono a carico del Paese responsabile di tale invito.
4) A meno che il Consiglio non decida diversamente, la Conferenza è autofinan- ziata.
5) Il Presidente sottopone al Consiglio le conclusioni della Conferenza.
Art. 31 Forum consultivo sul finanziamento nel settore caffeario
1) Il Consiglio convoca, a intervalli adeguati e in collaborazione con altre organiz- zazioni pertinenti, un Forum consultivo sul finanziamento nel settore caffeario (di seguito denominato «Forum») per agevolare le consultazioni su questioni concer- nenti il finanziamento e la gestione dei rischi nel settore caffeario, attribuendo parti- colare attenzione ai bisogni dei piccoli e medi produttori e delle comunità locali nelle regioni di produzione di caffè.
2) Il Forum è composto da rappresentanti dei Membri, da organizzazioni intergo- vernative, da istituzioni finanziarie, dal settore privato, da organizzazioni non gover- native, da Paesi non membri interessati e da altri partecipanti aventi competenze appropriate. Salvo decisione contraria del Consiglio, il Forum si autofinanzia.
3) Il Consiglio elabora il regolamento interno che definisce il funzionamento del Forum, la nomina del suo presidente e la diffusione dei risultati dei suoi lavori, se del caso, per mezzo di meccanismi appropriati attuati conformemente alle disposi- zioni dell’articolo 34. Il presidente riferisce al Consiglio sui risultati dei suoi lavori.
Capitolo XII: Informazioni statistiche, studi e inchieste
Art. 32 Informazioni statistiche
1) L’Organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare:
a) dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le esportazioni, le importa- zioni e le riesportazioni, la distribuzione e il consumo di caffè nel mondo; comprese le informazioni sulla produzione, il consumo, il commercio e i prezzi di caffè nelle diverse categorie di mercato e i prodotti contenenti caffè; e
b) qualora lo giudichi opportuno, dati tecnici sulla coltivazione, la trasforma- zione e l’utilizzazione del caffè.
2) Il Consiglio può chiedere ai Membri di fornirgli le informazioni in materia di caffè che esso giudica necessarie per la sua attività, in particolare rapporti statistici periodici concernenti la produzione, le tendenze di produzione, le esportazioni, le importazioni e le riesportazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi, l’imposizione, ma non rende pubblici i dati che consentono di identificare le opera- zioni di persone o società che producono, lavorano e commercializzano il caffè. Per quanto possibile, i Xxxxxx forniscono le informazioni richieste nella forma più particolareggiata, tempestiva ed accurata possibile.
3) Il Consiglio istituisce un sistema di prezzi indicativi atto a consentire la pubbli- cazione di un prezzo indicativo quotidiano composito che rispecchi le effettive condizioni del mercato.
4) Se un Membro non fornisce o trova difficoltà a fornire in tempi ragionevoli informazioni statistiche o di altro tipo richieste dal Consiglio per il buon funziona- mento dell’Organizzazione, il Consiglio può chiedere al Membro interessato di
spiegare i motivi di tale inadempienza. Il Membro in questione può anche informare il Consiglio sulle difficoltà incontrate e chiedere un’assistenza tecnica.
5) Se si ritiene che occorra un aiuto tecnico o se un Membro non ha fornito per due anni consecutivi le informazioni statistiche richieste a norma del paragrafo 2) del presente articolo, non ha sollecitato l’aiuto del Consiglio e non ha spiegato le ragioni di tale inadempienza, il Consiglio può prendere le iniziative atte a incitare il Mem- bro in questione a fornire le informazioni richieste.
Art. 33 Certificati di origine
1) Al fine di agevolare la raccolta di statistiche sul commercio internazionale del caffè e di verificare le quantità di caffè che sono state esportate per ogni Membro esportatore, l’Organizzazione istituisce un sistema di certificati di origine discipli- nato dalle regole approvate dal Consiglio.
2) Tutto il caffè esportato da un Membro esportatore è provvisto di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, in conformità al pertinente regolamento del Consiglio, da un organo qualificato scelto dal Membro in questione e approvato dall’Organizzazione.
3) Ogni Membro esportatore comunica all’Organizzazione il nome dell’organismo governativo o non governativo che ha designato per adempiere le funzioni previste dal paragrafo 2) del presente articolo. L’Organizzazione approva nominativamente un organismo non governativo in conformità alle regole approvate dal Consiglio.
4) Ogni Membro esportatore, a titolo eccezionale e con un’adeguata giustificazione, può chiedere al Consiglio di autorizzare che i dati relativi alle sue esportazioni di caffè figuranti nei certificati di origine siano trasmessi all’Organizzazione in forma diversa.
Art. 34 Studi, inchieste e rapporti
1) Con lo scopo di aiutare i Membri, l’Organizzazione favorisce la preparazione di studi, inchieste, rapporti tecnici e di altri documenti su aspetti pertinenti del settore caffeario.
2) Si può trattare in particolare di lavori riguardanti le condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffè, l’analisi della catena di valore del caffè, le strategie della gestione dei rischi finanziari e di altra natura; l’incidenza delle misure prese dai governi sulla produzione e il consumo di caffè, gli aspetti legati alla soste- nibilità del settore caffeario, i legami tra caffè e salute, nonché le possibilità di sviluppo dei mercati del caffè nei suoi impieghi tradizionali ed eventualmente nei suoi nuovi usi.
3) L’informazione raccolta, classificata, analizzata e diffusa può comprendere, se tecnicamente realizzabile, anche:
a) le quantità e i prezzi dei caffè in funzione dei fattori quali le diverse zone geografiche e le condizioni di produzione legate alla qualità; e
b) l’informazione sulle strutture del mercato, le nicchie di mercato e le nuove tendenze della produzione e del consumo.
4) Al fine di attuare le disposizioni del paragrafo 1) del presente articolo, il Consi- glio adotta un programma di lavoro annuale di studi, inchieste e rapporti, accompa- gnato da valutazioni riguardanti le risorse necessarie. Tali attività sono finanziate mediante gli accantonamenti del bilancio preventivo amministrativo o fonti non previste nel bilancio.
5) Per i piccoli produttori di caffè l’Organizzazione accorda una particolare priorità all’agevolazione dell’accesso all’informazione al fine di aiutarli a migliorare i loro risultati finanziari, segnatamente la gestione del credito e dei rischi.
Capitolo XIII: Disposizioni generali
Art. 35 Preparativi per un nuovo Accordo
1) Il Consiglio può esaminare la possibilità di negoziare un nuovo Accordo interna- zionale sul caffè.
2) Al fine di attuare questa disposizione, il Consiglio esamina i progressi compiuti dall’Organizzazione nel conseguire l’oggetto del presente Accordo, come specificato dall’articolo 1.
Art. 36 Settore caffeario sostenibile
I Membri tengono debitamente conto della gestione sostenibile delle risorse di caffè e della trasformazione del caffè, tenendo conto dei principi e degli obiettivi relativi allo sviluppo sostenibile contenuti nell’Agenda 21 e adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e sullo sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992 e di quelli adottati al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002.
Art. 37 Livello di vita e condizioni di lavoro
I Membri considerano il miglioramento del livello di vita e delle condizioni di lavoro delle popolazioni che lavorano nel settore caffeario in funzione del loro stadio di sviluppo, tenendo presenti i principi riconosciuti e le norme applicabili a livello inter- nazionale a tale riguardo. I Membri stabiliscono, inoltre, di comune accordo che le norme di lavoro non sono utilizzate ai fini di un commercio protezionista.
Capitolo XIV: Consultazioni, controversie e ricorsi
Art. 38 Consultazioni
Ogni Membro accoglie favorevolmente le osservazioni eventualmente presentate da un altro Membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo e accetta qual- siasi consultazione in proposito. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle Parti e con il consenso dell’altra, il Direttore esecutivo istituisce una commis- sione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una concilia-
zione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell’Organizzazione. Se una delle Parti non accetta che il Direttore esecutivo istituisca una commissione o se la consultazione non ha un esito positivo, la questione può essere sottoposta al Consiglio in virtù dell’articolo 39. Se la consultazione dà luogo ad una soluzione, un rapporto al riguardo è sottoposto al Direttore esecutivo che lo distribuisce a tutti i Membri.
Art. 39 Controversie e ricorsi
1) Ogni controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo che non viene risolta per via negoziale è deferita per decisione al Consiglio su richiesta di qualsiasi Membro parte alla controversia.
2) Il Consiglio definisce una procedura di composizione delle controversie e dei ricorsi.
Capitolo XV: Disposizioni Finali
Art. 40 Firma e ratifica, accettazione o approvazione
1) Salvo disposizione contraria, il presente Accordo sarà depositato, dal 1° febbraio 2008 al 31 agosto 2008 compreso, presso la sede del depositario affinché sia firmato dalle Parti contraenti dell’Accordo internazionale del 2001 sul caffè e dai governi invitati alla sessione del Consiglio durante la quale il presente Accordo è stato adottato.
2) Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione dei governi firmatari, conformemente alle loro rispettive procedure giuridiche.
3) Salvo nei casi previsti dall’articolo 42, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il depositario entro il 30 settembre 2008. Tuttavia il Consiglio può decidere di concedere proroghe del termine ai governi firmatari che non sono in grado di depositare i loro strumenti prima di tale data. Tali decisioni del Consiglio saranno trasmesse al depositario.
4) All’atto della firma, della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione o della notifica dell’applicazione provvisoria dell’Accordo, la Comunità europea deposita presso il depositario una dichiarazione nella quale conferma la sua competenza esclusiva sulle questioni disciplinate dal presente Accordo. Gli Stati membri della Comunità europea non possono diventare Parte contraente dell’Accordo.
Art. 41 Applicazione provvisoria
Ogni governo firmatario che si propone di ratificare, accettare o approvare il presen- te Accordo può, in qualsiasi momento, notificare al depositario che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio conformemente alle sue procedure giuridiche.
Art. 42 Entrata in vigore
1) Il presente Accordo entra in vigore a titolo definitivo quando hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione i governi firmatari aventi almeno due terzi dei voti dei Membri esportatori e i governi firmatari aventi almeno due terzi dei voti dei Membri importatori, secondo la ripartizione in data 28 settem- bre 2007, senza che sia fatto riferimento ad un’eventuale sospensione ai sensi dell’articolo 21. In caso contrario, il presente Accordo entra in vigore a titolo defini- tivo in qualsiasi momento qualora sia provvisoriamente in vigore in conformità alle disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo e purché le condizioni concernenti la percentuale siano soddisfatte in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.
2) Se non è entrato in vigore definitivamente il 25 settembre 2008, il presente Accordo entra in vigore provvisoriamente alla stessa data o ad una data successiva nei 12 mesi che seguono, a condizione che i governi firmatari aventi il numero di voti specificato dal paragrafo 1) del presente articolo abbiano depositato gli strumen- ti di ratifica, di accettazione o di approvazione o abbiano notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio conformemente alle disposizioni dell’articolo 41.
3) Se il presente Accordo è entrato in vigore provvisoriamente ma non definitiva- mente il 25 settembre 2009, esso cessa di essere in vigore provvisoriamente a meno che i governi firmatari che hanno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione o che hanno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio conformemente alle disposizioni dell’articolo 41, decidano di comune accordo che continua ad essere in vigore provvisoriamente per una durata specifica. Questi governi firmatari possono anche decidere di comune accordo che il presente Accordo entrerà definitivamente in vigore fra di loro.
4) Se il presente Accordo non è entrato in vigore, provvisoriamente o definitiva- mente, il 25 settembre 2009 conformemente alle disposizioni del paragrafo 1) o del paragrafo 2) del presente articolo, i governi firmatari che hanno depositato gli stru- menti di ratifica, di accettazione o di approvazione, conformemente alle loro leggi e ai loro regolamenti, possono decidere di comune accordo che esso entrerà definiti- vamente in vigore fra di loro.
Art. 43 Adesione
1) Xxxxx disposizioni contrarie dell’Accordo, il governo di ogni Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni unite o di una delle sue istituzioni specializzate, o ogni organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 3) dell’articolo 4 può ade- rire al presente Accordo secondo le procedure fissate dal Consiglio.
2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. L’adesione ha effetto al momento del deposito dello strumento.
3) Dopo il deposito di uno strumento di adesione, ogni organizzazione intergoverna- tiva di cui al paragrafo 3) dell’articolo 4 deposita una dichiarazione che conferma la sua competenza esclusiva per le questioni indicate nel presente Accordo. Gli Stati
membri dell’organizzazione summenzionata non possono diventare Parte contraente del presente Accordo.
Art. 44 Riserve
Non possono essere espresse riserve riguardo a qualsivoglia disposizione del pre- sente Accordo.
Art. 45 Recesso volontario
Ogni Parte contraente può in qualsiasi momento ritirarsi dal presente Accordo noti- ficando per scritto il proprio recesso al depositario. Il recesso ha effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica.
Art. 46 Esclusione
Se considera che un Membro abbia commesso un’infrazione agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo, e ritiene che tale inadempienza intralci seria- mente il funzionamento dell’Accordo, il Consiglio può escludere tale Membro dall’Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente questa decisione al depositario. Novanta giorni dopo la decisione del Consiglio, questo Membro cessa di appartenere all’Organizzazione e di essere Parte dell’Accordo.
Art. 47 Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione
1) In caso di recesso o esclusione di un Membro, il Consiglio, se del caso, procede alla liquidazione dei suoi conti. L’Organizzazione conserva le somme già versate dal Membro che recede o è escluso, il quale è peraltro tenuto a pagare le somme di cui risulti debitore verso l’Organizzazione alla data effettiva del recesso o dell’esclu- sione; tuttavia, qualora si tratti di una Parte contraente che non è in grado di accetta- re un emendamento e che, di conseguenza, cessa di essere Parte dell’Accordo ai sensi del paragrafo 2) dell’articolo 49, il Consiglio può liquidare i conti nel modo che riterrà più equo.
2) Il Membro che ha cessato di partecipare al presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell’Organizzazione; ad esso non può nemmeno essere imputata alcuna parte dell’eventuale disavanzo dell’Organizzazione al momento della cessazione del presente Accordo.
Art. 48 Xxxxxx, proroga e cessazione o rescissione
1) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di dieci anni dopo la sua entrata in vigore a titolo provvisorio o a titolo definitivo, a meno che sia prorogato a norma del paragrafo 3) del presente articolo o risolto in forza del paragrafo 4) del presente articolo.
2) Il Consiglio riesamina il presente Accordo cinque anni dopo la sua entrata in vigore e prende le decisioni appropriate.
3) Il Consiglio può decidere di prorogare il presente Accordo oltre la data di sca- denza per uno o più periodi successivi che non eccedano otto anni in totale.8 Il Membro che non accetta tale proroga del presente Accordo ne informa per scritto il Consiglio e il depositario prima dell’inizio del periodo di proroga e cessa di essere Parte del presente Accordo a decorrere dall’inizio del periodo di proroga.
4) Il Consiglio ha facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La rescissione ha effetto alla data decisa dal Consiglio.
5) Nonostante la rescissione dell’Accordo, il Consiglio rimane in funzione per tutto il tempo necessario per adottare ogni provvedimento indispensabile nel periodo di tempo richiesto al fine di liquidare l’Organizzazione, chiudere la contabilità e disporre degli averi.
6) Qualsiasi decisione adottata riguardo alla durata e/o alla rescissione del presente Accordo e qualsiasi notifica ricevuta dal Consiglio, in conformità al presente arti- colo, è debitamente trasmessa dal Consiglio al depositario.
Art. 49 Emendamento
1) Il Consiglio può proporre un emendamento all’Accordo che comunica a tutte le Parti contraenti. L’emendamento entra in vigore per tutti i Membri dell’Organizza- zione 100 giorni dopo che le Parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei Membri esportatori e le Parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei Membri importatori hanno notificato la loro accettazione al depositario. I suddetti due terzi sono calcolati in base al numero delle Parti contraenti dell’Accordo al momento in cui la proposta di emendamento è comunicata alle Parti contraenti interessate dal processo di accettazione. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le Parti con- traenti notificano al depositario che esse accettano l’emendamento; il Consiglio comunica il termine a tutte le Parti contraenti e al depositario. Se, allo scadere di tale termine, le condizioni relative alla percentuale richiesta per l’entrata in vigore non sono soddisfatte, l’emendamento deve intendersi ritirato.
2) Xxxxx salva una decisione contraria del Consiglio, se una Parte contraente non ha notificato la sua accettazione di un emendamento nel termine fissato a tal fine dal Consiglio, tale Parte contraente cessa di essere Parte del presente Accordo a decor- rere dalla data in cui l’emendamento entra in vigore.
3) Il Consiglio notifica al depositario ogni emendamento comunicato alle Parti contraenti in forza del presente articolo.
Art. 50 Disposizione supplementare e transitoria
Tutte le misure prese dall’Organizzazione o da uno dei suoi organi, o a suo nome, in virtù dell’Accordo internazionale del 2001 sul caffè, sono applicabili fino all’entrata in vigore del presente Accordo.
8 Validità prorogato nuovamente fino al 1° feb. 2024 dalla risoluzione no 473 del 10 set. 2021 (RU 2022 324; 2020 6601).
Art. 51 Testi autentici dell’Accordo
I testi del presente Accordo in lingua francese, inglese, portoghese e spagnola fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il depositario.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo alle date che figurano a fronte della loro firma.
(Seguono le firme)
Fattori di conversione per il caffè torrefatto, decaffeinato, liquido e solubile come definito nell’Accordo internazionale del 2001 sul caffè
Caffè torrefatto
Per ottenere l’equivalente del caffè torrefatto in caffè verde occorre moltiplicare il peso netto del caffè torrefatto per 1,19.
Caffè decaffeinato
Per ottenere l’equivalente del caffè decaffeinato in caffè verde occorre moltiplicare il peso netto del caffè decaffeinato in forma verde, torrefatta o solubile per rispetti- vamente 1,00, 1,19 e 2,6.
Caffè liquido
Per ottenere l’equivalente del caffè liquido in caffè verde occorre moltiplicare per 2,6 il peso netto dei solidi disidratati di caffè contenuti nel caffè liquido.
Caffè solubile
Per ottenere l’equivalente del caffè solubile in caffè verde occorre moltiplicare il peso netto del caffè solubile per 2,6.
Depositario
dell’Accordo internazionale del 2007 sul caffè
Risoluzione numero 436
del 25 gennaio 2008
Consiglio internazionale del caffè,
considerato che:
ha approvato la Risoluzione numero 431, che adotta il testo dell’Accordo interna- zionale del 2007 sul caffè, nel xxxxx xxxxx xxx 00x sessione il 28 settembre 2007;
la sezione dei trattati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York ha informato il direttore esecutivo che il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite non poteva essere depositario della totalità dei testi dell’Accordo del 2007 facenti fede;
ha preso atto che il direttore esecutivo avrebbe esaminato le opzioni giuridiche e finanziarie di designazione di un depositario dell’Accordo del 2007;
il paragrafo 1) dell’articolo 76 (Depositari dei trattati) della Convenzione di Vienna del 19699 sul diritto dei trattati dispone che la designazione del depositario di un trattato può essere fatta dagli Stati che hanno preso parte ai negoziati e che possono essere designati come depositari uno o più Stati, un’organizzazione internazionale o il funzionario amministrativo più elevato in grado dell’organizzazione stessa; e
il paragrafo 10) dell’articolo 2 dell’Accordo internazionale del 2007 sul caffè pre- vede che il depositario venga designato con decisione presa consensualmente dal Consiglio internazionale del caffè entro il 31 gennaio 2008 e che tale decisione costituisca parte integrante dell’Accordo del 2007,
decide di:
1. designare l’Organizzazione internazionale del caffè quale depositario del- l’Accordo internazionale del 2007 sul caffè;
2. chiedere al Direttore esecutivo, in qualità di principale funzionario amministrati- vo dell’Organizzazione internazionale del caffè, di prendere le misure necessarie per vigilare sull’assolvimento, da parte dell’Organizzazione, delle sue funzioni di depo- sitario dell’Accordo del 2007 conformemente alla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, segnatamente:
a) assicurare la custodia del testo originale dell’Accordo e dei pieni poteri che gli verranno consegnati;
9 RS 0.111
b) redigere copie certificate conformi del testo originale e provvedere alla loro distribuzione;
c) ricevere tutte le firme apportate all’Accordo, ricevere e custodire tutti gli strumenti, notifiche e comunicazioni relativi all’Accordo;
d) verificare se tutte le firme, tutti gli strumenti, tutte le notifiche o tutte le comunicazioni relative all’Accordo sono in buona e debita forma;
e) trasmettere gli atti, le notifiche e le comunicazioni relative all’Accordo;
f) comunicare la data in cui è stato depositato il numero di strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione o delle notifiche di applicazione provviso- ria richiesto per l’entrata in vigore definitiva o provvisoria dell’Accordo;
g) provvedere alla registrazione dell’Accordo presso il Segretariato dell’Orga- nizzazione delle Nazioni Unite;
h) in caso di divergenza fra uno Stato e il depositario a proposito dell’espleta- mento delle funzioni di quest’ultimo, sottoporre la questione all’attenzione degli Stati firmatari e delle Parti contraenti o, se del caso, del Consiglio internazionale del caffè.
Campo d’applicazione il 2 dicembre 202010
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Angola | 22 settembre | 2009 | 2 febbraio | 0000 |
Xxxxxxx | 22 settembre | 2014 | 22 settembre | 2014 |
Brasile | 2 febbraio | 2011 | 2 febbraio | 2011 |
Burundi | 21 settembre | 2009 | 2 febbraio | 2011 |
Camerun | 17 settembre | 2012 | 17 settembre | 2012 |
Colombia | 22 luglio | 2015 | 22 luglio | 2015 |
Congo (Kinshasa) | 14 dicembre | 2015 | 14 dicembre | 2015 |
Costa Rica | 11 dicembre | 2009 | 2 febbraio | 2011 |
Côte d’Ivoire | 15 ottobre | 2008 | 2 febbraio | 2011 |
Cuba | 4 dicembre | 2008 | 2 febbraio | 2011 |
Ecuador | 30 settembre | 2008 | 2 febbraio | 0000 |
Xx Xxxxxxxx | 4 dicembre | 2008 | 2 febbraio | 2011 |
Etiopia | 8 luglio | 2010 | 2 febbraio | 2011 |
Filippine | 29 marzo | 2011 A | 29 marzo | 2011 |
Gabon | 25 febbraio | 2009 | 2 febbraio | 2011 |
Ghana | 17 agosto | 2009 | 2 febbraio | 2011 |
Giappone | 23 luglio | 2015 A | 23 luglio | 2015 |
Xxxxxxxx | 0 xxxxxx | 0000 | 0 xxxxxxxx | 0000 |
Xxxxx | 22 settembre | 2008 | 2 febbraio | 2011 |
Indonesia | 5 febbraio | 2009 | 2 febbraio | 2011 |
Kenya | 22 maggio | 2008 | 2 febbraio | 2011 |
Liberia | 6 ottobre | 2009 | 2 febbraio | 2011 |
Madagascar | 23 novembre | 2014 | 23 novembre | 2014 |
Malawi | 18 luglio | 2012 | 18 luglio | 2012 |
Messico | 8 aprile | 2010 | 2 febbraio | 2011 |
Nepal | 17 marzo | 2017 A | 17 marzo | 2017 |
Nicaragua | 12 agosto | 2009 | 2 febbraio | 2011 |
Norvegia | 21 settembre | 2010 | 2 febbraio | 2011 |
Panama | 12 marzo | 2009 | 2 febbraio | 2011 |
Papua Nuova Guinea a | 16 dicembre | 2016 | 16 dicembre | 2016 |
Perù | 14 dicembre | 2015 A | 14 dicembre | 2015 |
Rep. Centrafricana | 24 agosto | 2010 | 2 febbraio | 2011 |
Ruanda | 17 maggio | 2012 | 17 maggio | 2012 |
Russia | 24 aprile | 2015 A | 24 aprile | 2015 |
Sierra Leone | 5 maggio | 2011 A | 5 maggio | 0000 |
Xxxxxxxx | 11 settembre | 2009 | 2 febbraio | 0000 |
Xxxxxxxx | 21 settembre | 2010 | 2 febbraio | 2011 |
Thailandia | 4 agosto | 2009 | 2 febbraio | 0000 |
Xxxxx-Xxxxx | 5 gennaio | 2009 | 2 febbraio | 2011 |
10 RU 2011 4421, 2013 3035, 2015 2737, 2017 3629, 2019 2465, 2020 5773.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx).
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore |
Togo | 21 settembre | 2010 | 2 febbraio | 2011 |
Tunisia | 21 settembre | 2010 | 2 febbraio | 2011 |
Uganda | 1° marzo | 2010 | 2 febbraio | 2011 |
Unione europea* | 17 giugno | 2008 | 2 febbraio | 2011 |
Venezuela | 12 ottobre | 2017 A | 12 ottobre | 2017 |
Vietnam | 28 agosto | 2008 | 2 febbraio | 2011 |
Yemen | 14 luglio | 2010 | 2 febbraio | 2011 |
Zambia | 3 agosto | 2011 | 3 agosto | 2011 |
Zimbabwe | 24 maggio | 2012 | 24 maggio | 2012 |
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, posso- no essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione internazionale del Caffè: xxx.xxx.xxx > Français > À notre sujet > Accord de 2007, oppure ottenuti presso la Dire- zione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 0000 Xxxxx. a Applicazione provvisoria dell’Acc. dal 6 nov. 2009. |