COMUNE DI ROTTOFRENO
COMUNE DI ROTTOFRENO
Provincia di Piacenza
Settore Servizi alla Persona
Regolamento per la concessione in uso di locali comunali.
Approvato con delibera di C.C. n° del
Art. 1
Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso di spazi di proprietà comunale, ad Associazioni regolarmente costituite ed in possesso dei seguenti requisiti:
- svolgano l’attività associativa in settori di interesse collettivo quali : a) socio-assistenziale; b) scolastico-culturale; c) turistico-promozionale; d) ricreativo-sportivo; e) ambientale; f) di protezione civile;
- non abbiano finalità di lucro;
- svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dallo Statuto comunale, la propria attività prevalentemente nel territorio comunale;
- siano caratterizzate da una struttura organizzativa interna democratica;
- non abbiano in proprietà o in uso gratuito altri locali idonei;
- accettino tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento.
Art. 2
I locali messi a disposizione per le finalità di cui all’art.1 sono i seguenti :
a) appartamento composto da n° 6 locali con ingresso , bagno e corridoio siti al primo piano della palazzina di via Roma 7 a Rottofreno ;
b) n° 2 locali con ingresso indipendente e servizi igienici siti in via XXV Aprile a San Nicolò;
c) n° 6 locali siti in palazzina ex scuola primaria di via Xxxxx Xxxxxxxxx a San Nicolò posti su tre piani con servizi igienici sul piano rialzato e primo piano .
Le planimetrie A – B –C allegate , risultano parte integrante del presente Regolamento .
Art. 3
L’Amministrazione Comunale con la concessione in uso degli spazi di cui all’art. 2 si prefigge in particolare i seguenti obiettivi:
- favorire la vita associativa e le attività promosse dalle Associazioni che operano sul territorio con finalità di carattere educativo formativo e/o socio assistenziali;
- favorire la socializzazione tra i giovani e gli adulti stimolando le Associazioni ed i gruppi operanti sul territorio a realizzare attività/progetti/laboratori;
- favorire la comunicazione tra i cittadini e le istituzioni realizzando occasioni che sviluppino il senso di comunità;
- favorire l’aggregazione all’interno della comunità sviluppando occasioni di incontro tra realtà diverse;
- sostenere e valorizzare i gruppi che intendono avvalersi di tali spazi.
Art. 4
I locali assegnati e gestiti dal Settore Servizi alla Persona, possono essere concessi in comodato d’uso a gruppi, Enti od associazioni che svolgono attività sociali, culturali, ricreative riconoscendo nell'ordine la precedenza :
1)a quanti svolgono attività promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale
2) a quanti operano nel volontariato
3) a quanti organizzano attività fruibili gratuitamente dalla generalità dei cittadini.
I locali non possono essere concessi per attività di natura commerciale o privata, intendendosi quest'ultima come attività che esclude l'acceso dei cittadini quale, ad esempio, un'assemblea condominiale.
Le concessioni dei locali menzionati sono consecutive per consentire a gruppi, Enti od associazioni di utilizzare i medesimi in forma continuativa per finalità aggregative, per lo svolgimento di attività sociali, assistenziali o di altro servizio.
Dette concessioni sono rilasciabili per un periodo di tempo di anni uno e sono rinnovabili per un periodo massimo di anni due. Nel caso di assegnazioni a seguito di revoche o ritiri, la scadenza della concessione verrà allineata a quella delle concessioni già in essere.
Art. 5
La concessione prevede la possibilità di fissare la sede dell’Associazione richiedente presso il locale concesso, di depositarvi materiali e suppellettili della medesima. E’ fatto tassativo divieto ai concessionari di occupare altri spazi oltre quelli concessi, di utilizzare i locali per usi diversi da quelli dichiarati, di estendere l’uso dei locali stessi a terzi.
Art. 6
Di norma ogni tre anni, verrà pubblicato un avviso per la concessione in comodato d’uso di spazi di proprietà pubblica.
Le richieste di concessione in comodato d’uso dei locali, firmate dal legale rappresentante dell’Associazione o organismo richiedente o dal privato cittadino che se ne assume ogni responsabilità di fronte al concedente, debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune di Rottofreno e registrate dall’Ufficio Protocollo dell’Ente.
Tali richieste di concessione debbono essere corredate da tutte quelle notizie atte ad illustrare l’attività che si intende svolgere nei predetti locali ed il tipo di iniziativa che si intende attivare (vedi allegato ”A” ) secondo la tempistica prevista nell’avviso pubblico.
Inoltre, si provvederà alla pubblicazione del bando ogni qualvolta se ne presenti l’esigenza a seguito di nuove disponibilità. L’avviso verrà pubblicizzato attraverso l’Albo Pretorio on-line del Comune e con ogni altro mezzo utile a disposizione dell’Amministrazione Comunale, tre mesi prima della scadenza della concessione.
La domanda di assegnazione deve contenere: a) dati identificativi dell’associazione (denominazione, forma giuridica, oggetto sociale dell’attività, sede, codice fiscale/partita IVA); b) numero dei soci iscritti all’associazione; c) rendiconto economico delle entrate e delle spese relative all’attività dell’associazione nell’anno finanziario precedente alla presentazione della domanda di assegnazione, d) relazione illustrativa delle attività e dei servizi svolti dall’associazione; e)
dichiarazione da cui risulti se l’associazione abbia o meno a disposizione dei locali e, eventualmente, in quale stato essi si trovino; f) dichiarazione di presa visione e di accettazione delle disposizioni del presente regolamento; g) frequenza, giornate ed orari in cui si intende usare i locali;
h) eventuale iscrizione all’albo regionale delle associazioni di volontariato ; i) può essere indicata una preferenza sia per i locali disponibili che per i giorni e gli orari desiderati. Tale indicazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, la quale tuttavia ne terrà conto nel disporre l’assegnazione definitiva, rispettando laddove è possibile, le richieste fatte.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) statuto ed atto costitutivo dell’associazione;
b) composizione aggiornata degli organi di amministrazione.
Al fine della concessione dei locali deve essere valutato in ordine d’importanza:
• numero e qualità delle attività svolte;
• numero e qualità delle attività programmate;
• capacità economica;
• capacità organizzativa;
• numero degli aderenti;
• capacità di aggregazione;
Hanno la precedenza nella concessione le Associazioni che, nell’ordine e fermi restando i requisiti essenziali di cui all’art.1:
• operano nel campo sociale;
• non dispongono di alcun locale, hanno lo sfratto esecutivo non dovuto a morosità;
• dispongono di locali non idonei allo svolgimento delle proprie attività.
A parità di condizioni, il locale è concesso all’ associazione che ha presentato per prima la domanda.
L’aver ottenuto la concessione in uso di un locale non costituisce titolo di preferenza al momento dell’assegnazione successiva.
Le domande dovranno riportare il nominativo del responsabile dell’iniziativa, cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e per l’assunzione degli obblighi e responsabilità derivanti dall’uso dei locali, nonché per la consegna delle chiavi, che si potranno ritirare presso gli uffici comunali, di norma alla firma del Contratto .
Nel caso di richiesta di uso gratuito dei locali, la stessa, corredata di ogni elemento informativo utile ad una corretta valutazione da parte del Responsabile del Servizio, verrà sempre rimessa alla decisione finale della Giunta Comunale.
Il richiedente che, in relazione al particolare valore sociale o culturale dell’iniziativa, intenda fare istanza di uso gratuito degli spazi, è tenuto a inserire questa richiesta all’interno della domanda di concessione.
L’Ufficio preposto compilerà annualmente l’elenco dei soggetti ai quali è stato concesso l’uso gratuito delle sale, in quanto beneficiari di un contributo indiretto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 della L. 241/90.
La concessione dei singoli locali da parte dell’Amministrazione Comunale terrà conto dell’uso e delle attività dichiarate dal richiedente. La decisione riguardo alla concessione degli spazi verrà comunicata agli interessati entro congruo termine dalla data di inoltro della domanda .
L'assegnazione dei locali è disposta dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento in cui si approva apposito schema di contratto di comodato gratuito tra il Comune e l’Associazione contenente le condizioni d’uso del locale.
Art. 7
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione C.le di sospendere o interrompere in qualsiasi momento le concessioni rilasciate per sopravvenute esigenze connesse alla necessità di disporre dei locali per un uso diretto. La sospensione o l'interruzione della concessione rilasciata deve essere preavvisata ai concessionari almeno 7 giorni prima della data del rilascio richiesto. La sospensione, revoca od interruzione della concessione non dà luogo per il concessionario ad alcun rimborso od indennizzo ma soltanto in caso di concessione a titolo oneroso, alla facoltà di recupero, da concordarsi, del corrispettivo dovuto per le giornate non utilizzate.
Art. 8
I richiedenti sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento della propria l’attività.
In nessun caso il soggetto cui è stato assegnato lo spazio potrà consentire l’uso anche parziale dell’impianto a terzi, pena l’immediata revoca dell’assegnazione.
Il singolo soggetto richiedente o il rappresentante dell’Associazione risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate.
Il richiedente deve utilizzare l’impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
Il mancato rispetto del regolamento e delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione degli spazi.
I soggetti autorizzati all’uso degli impianti dovranno sollevare l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell’uso suddetto.
Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione o reclamo in forma scritta direttamente al Responsabile comunale incaricato , che garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.
Art. 9
Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l’uso in sub- concessione anche parziale o gratuito dei locali a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub- concessione è autorizzato dall’Amministrazione Comunale.
Art. 10
La concessione d’uso dei locali di proprietà Comunale è subordinata al versamento del rimborso delle spese di gestione che vengono qualificate annualmente dall’Amministrazione Comunale a seguito di resoconto delle spese di gestione . Esse comprendono: costo per riscaldamento, energia elettrica, spese condominiali.
E’ prevista l’esenzione dal pagamento delle spese di gestione dei locali concessi in comodato d’uso gratuito per le associazioni e/o comunque i soggetti assegnatari che compiono attività di servizio direttamente in favore dell’Amministrazione Comunale.
Tra i soggetti tenuti al pagamento ,le spese di gestione verranno riparametrate in base alla metratura dei locali assegnati.
Il versamento della quota richiesta annualmente a copertura delle spese di gestione, dovrà essere effettuato presso la Tesoreria comunale. La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata all’Ufficio richiedente.
Il mancato pagamento entro il 30 settembre di quanto dovuto per la precedente annualità, comporterà l’automatica decadenza della concessione d’uso per il successivo anno e l’avvio di atti legali, verso i rappresentanti ufficiali delle Associazioni, tesi al recupero del dovuto.
Sono inoltre a carico del concessionario :
- le spese assicurative per le attività svolte (assicurazione per responsabilità civile);
- le spese di xxxxx, spese di registrazione del contratto;
- la manutenzione ordinaria;
- lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto del Regolamento vigente.
I soggetti assegnatari sono tenuti alla pulizia dei locali da loro occupati e di quelli di uso pubblico (bagni, corridoi, scale, ingressi e portici) al termine di ogni utilizzo, al fine di rendere i medesimi usufruibili da parte di altri utenti.
Ogni associazione assegnataria, nella persona del suo legale rappresentante, è responsabile dei locali alla stessa concessi.
I richiedenti s’intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell’utilizzazione dei locali, in modo da:
- rispettare gli orari di apertura e chiusura previsti nel Contratto di comodato d’uso ;
- evitare qualsiasi danno a terzi o ai locali, ai suoi accessori e a tutti i beni oggetto del presente regolamento di gestione e del contratto di comodato
- mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti al momento dell’assegnazione .
I richiedenti sono tenuti a segnalare in forma scritta, senza ritardo, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.
In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via presuntiva e fino a prova contraria , l’ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
Art. 11
L’Amministrazione Comunale si ritiene esonerata, senza riserve od eccezioni, da ogni responsabilità per quanto concerne danni o incidenti che possano derivare a persone o cose a seguito dell’uso delle strutture di proprietà comunale. L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per furti di oggetti o materiale dei conduttori depositati nei locali. Sarà compito del responsabile del servizio o dell’impiegato incaricato controllare, lo stato dei locali concessi in uso al momento della consegna delle chiavi. A tal fine redigerà un verbale di ricognizione su apposito modulo.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale mettere in atto sopralluoghi di verifica a campione per accertare lo stato dei locali concessi.
Art. 12
L’Amministrazione Comunale concede l’uso dei locali richiesti nello stato di fatto in cui si trovano al momento della concessione. Ogni eventuale diversa sistemazione del locale da quella esistente (installazione di impianti di amplificazione, registrazione, trasporto di mobili, affissione di bacheche, vetrine, etc) dovrà essere preventivamente autorizzata dall’ Amministrazione Comunale, in relazione alle specifiche competenze degli Uffici, come individuata dalle vigenti norme di legge, di regolamento, nel rispetto delle normative edilizie e sulla sicurezza vigenti. L’acquisto di mobili, oggetti d’arredo, strumentazione varia ( computer, stampanti, impianti di amplificazione, microfoni, impianti di climatizzazione, etc ), necessaria per le esigenze di utilizzo dei locali o delle strutture
concesse, sarà interamente a carico del concessionario, anche in caso in cui i beni acquistati siano idonei a costituire dotazione stabile e permanente dei locali posti in concessione .
Il materiale non di proprietà del Comune che deve essere portato all’interno dei locali o comunque collegato ad impianti elettrici o di distribuzione del gas o acqua o a linee telefoniche dovrà essere preventivamente visionato dal competente Ufficio Tecnico e dovrà corrispondere a norme vigenti sulla sicurezza.
Il concessionario dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità che le apparecchiature non di proprietà del Comune non presentano vizi che possano arrecare danni agli impianti, ai locali, a terze persone. Il concessionario dovrà inoltre garantire, mediante stipula di apposita polizza di responsabilità civile, i rischi per danni derivanti dall’installazione o comunque dal malfunzionamento di strumenti od apparecchi non di proprietà del Comune.
Qualora sia il concessionario stesso ad effettuare gli interventi di sistemazione necessari, al termine della concessione, e comunque non oltre i 5 giorni successivi, dovrà ripristinare i locali allo stato originario.
In caso di sistemazioni particolari consistenti in modifiche sostanziali del locale, il Responsabile del procedimento, su parere conforme dell’UTC, potrà richiedere adeguata fideiussione o polizza assicurativa.
Per accettazione
Rottofreno li
Allegato A: Istanza per la concessione di locali comunali.
Al Sindaco
del Comune di Rottofreno
Il/la sottoscritto/a nato/a il residente in via in qualità di 1 dell’Associazione/Gruppo
con sede in Partita IVA/Codice Fiscale
chiede
ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione G.C. n. del la concessione di locale comunale sito in , via per la seguente attività:
a tal fine dichiara
- che l’Associazione/Gruppo/ ha/non ha scopo di lucro;
- il numero soci iscritti alla data attuale è il seguente
- l’Associazione ha /non ha a disposizione altri locali
- la frequenza, le giornate ed gli orari in cui si intende usare il/i locale/i con / senza alcuna preferenza
1 Indicare se titolare, presidente, legale rappresentante, organizzatore
- eventuale iscrizione all’albo regionale delle associazioni di volontariato n°
- che il soggetto responsabile dell’attività è il Sig nato a
……………………… il …………… residente in ………………………………….
via………………………………………..telefono…………………...fax………………….
Dichiara altresì
- di aver preso conoscenza delle norme regolamentari che disciplinano l’uso dei locali e di impegnarsi al rispetto delle medesime , in caso di positivo accoglimento della presente.
Si allega alla presente domanda :
a) rendiconto economico delle entrate e delle spese relative all’attività dell’associazione nell’anno finanziario precedente alla presentazione della domanda di assegnazione,
b) relazione illustrativa delle attività e dei servizi svolti dall’associazione;
c) statuto ed atto costitutivo dell’associazione;
d) composizione aggiornata degli organi di amministrazione.
Lì
FIRMA
Allegato B
CONTRATTO DI COMODATO D’USO
tra ……………………………………………………… e il Comune di Rottofreno per l’utilizzo di locali siti in Rottofreno, Via .
<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>
Oggi del mese di dell’anno , presso la sede del Comune di Rottofreno , xxxxxx Xxxxxxx 0 ,
XXXXXXXX
- che con deliberazione di Giunta Comunale n° del , esecutiva, il Comune di Rottofreno ha approvato la stipula del presente contratto di comodato d’uso ;
tra Il Comune di Rottofreno – codice fiscale 00228700332 – con sede legale in Rottofreno (PC), Piazza Marconi n.1, rappresentato dal
……………………………………………in qualità di Responsabile del Settore
………………………, nato a il e domiciliato per la carica presso l’Ente Locale medesimo, all’uopo delegato con determinazione del Sindaco n. del - di seguito Comodante ;
ed……............................................. codice fiscale………………………………
nato a…………………………..il …………,residente a ……………………… , il quale interviene per conto ed in rappresentanza dell’Associazione…………………………..con sede a …………………………… –
di seguito Comodatario;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1
Il Comune di Rottofreno concede in uso ……………………………, che a tal titolo
riceve ed accetta, il locale siti in Rottofreno, di
proprietà del Comune di Rottofreno per attività sociali ed associazionistiche , meglio identificati nella planimetria allegata al n° …
Il Comodatario utilizzerà il locale concesso unicamente nel seguente orario :
- dalle ore 8,00 alle ore 24,00.
Art.2
La cessione in uso a titolo di comodato è gratuita. Essa ha una durata di anni 1 a partire dalla data di sottoscrizione.
Il presente contratto di comodato può essere rescisso prima del termine di scadenza, previo preavviso di giorni 7 da comunicare con lettera raccomandata A.R, qualora dovesse interviene una urgente ed imprevedibile necessità a parte delle parti contraenti.
Alla scadenza del presente contratto, il bene immobiliare ricevuto in uso dovrà essere restituito al Comodante nella medesima condizione di quella in essere all’atto della stipulazione del presente contratto, fatto salvo il normale deperimento d’uso.
E’ possibile il rinnovo del medesimo per una durata massima di successivi anni due.
Art.3
Il Comodatario si obbliga ad utilizzare i locali ricevuti in comodato e di cui alla miglior identificazione di cui sopra, con cura e diligenza del buon padre di famiglia e
a non destinare gli stessi ad altro uso che non sia quello per il quale il presente contratto è stipulato.
Art.4
In caso di mancato adempimento del Comodatario agli obblighi sopra descritti, il Comodante ha facoltà di chiedere il rilascio dei locali, entro e non oltre 24 ore dalla richiesta, ed all’eventuale risarcimento di danni ove sussistenti a causa dell’inosservanza predetta.
Art.5
Il comodatario assume a proprio carico, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per la concessione in uso dei locali comunali , approvato con delibera di G.C. n° del le seguenti spese di gestione derivanti e conseguenti l’utilizzo dell’immobile:
-spese per la pulizia dei locali assegnati e di quelli di uso comune ( corridoio interno
, ingresso, bagni, portici ) ;
-spese per utenze (energia elettrica , riscaldamento , spese condominiali , ecc. ) mediante il rimborso al Comodante degli importi relativi alle suddette utenze che dispongono di contratti riferiti in modo esclusivo ai locali concessi in comodato d’uso. Nel caso di utenze destinate al servizio di locali utilizzati da più soggetti , il Comodatario da atto e si impegna che la ripartizione di detti costi avverrà su base millesimale in ragione delle superfici effettivamente occupate.
I costi suddetti saranno rimborsati dal Comodatario al Comodante previa specifica rendicontazione così come riportato all’ art. 10 del suddetto Regolamento .
Art.6
Sul Comodante graveranno le spese concernenti la straordinaria amministrazione e manutenzione del bene oggetto dal presente contratto, mentre sul Comodatario graveranno le spese di piccola manutenzione dell’immobile dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito (art.1609 cc).
A tal proposito, all’occorrenza, il Comodatario dovrà permettere il compimento di tutte le operazioni necessarie a mantenere l’immobile in condizioni d’uso, con esclusione di quelle di ordinaria manutenzione , le quali resteranno a carico del Comodatario.
Il Comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie dallo stesso effettuate per servirsi della cosa. Egli ha però diritto ad essere rimborsato delle spese di carattere straordinario sostenute per la conservazione della cosa, ove queste fossero state da lui affrontante per comprovate ragioni di necessità ed urgenza, purchè
tempestivamente comunicate all’Amministrazione Comunale in persona del Responsabile del servizio competente.
Art.7
In caso di deterioramento o deperimento di quanto oggetto del presente contratto il Comodatario è responsabile qualora egli non abbia adottato misure idonee ad evitare il danno, ove prevedibile.
Il deterioramento dei beni per il solo effetto dell’uso per il quale essi sono stati consegnati in comodato e senza colpa del Comodatario, non comporta responsabilità alcuna a carico del Comodatario.
Art.8
Qualsiasi intervento che modifichi l’attuale stato dei locali dovrà essere preventivamente comunicato al Responsabile del Settore che
provvederà eventualmente a fornire apposita autorizzazione .
L’Associazione provvederà a proprie spese all’arredo dei
locali predetti.
Art.9
Il presente accordo è valido dal ………………………fino al……………………..
Per quanto non specificato nel presente atto si rinvia al Regolamento per la concessione in uso dei locali comunali, approvato con delibera di G.C. n°……………. del …………………….
Previa lettura il presente atto viene confermato e sottoscritto dalle parti:
Il Responsabile del Settore Per l’Associazione
……………………………. …………………………….....
del Comune di Rottofreno ……………………………….