CONVENZIONE TRA AREU LOMBARDIA E AREUS SARDEGNA PER LE ATTIVITA’ DI INTERESSE COMUNE
comma 2-bis della Legge n. ……………………………………
241/1990.
CONVENZIONE TRA AREU LOMBARDIA E AREUS SARDEGNA PER LE ATTIVITA’ DI INTERESSE COMUNE
TRA
Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia (di seguito per brevità AREU), già Azienda con sede in Milano Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;
firma Imposta di bollo pari a € 64,00, assolta virtualmente ai sensi dell’art. 15 del
15, Autorizzazione ………… - Agenzia delle Entrate n.
e
DPR 26/10/72 n. 642.
Azienda Regionale Emergenza e Urgenza Sardegna (di seguito AREUS) C.F./P.IVA 01526480916, con sede in Nuoro via Xxxxx Xxxxxxx, n. 25, in atto rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Commissario Straordinario;
Atto sottoscritto con
digitale ai sensi e per gli
effetti dell’articolo
VISTI
• l’articolo 15, comma 1, della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il quale prevede che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”; la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 7 marzo 2002
n. 2002/22/CE, come modificata dalla direttiva del 25 novembre 2009 n. 2009/136/CE, e in particolare l'art. 26 secondo il quale gli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso;
• la Decisione 2007/698/CE del 29/1 0/2007 recante modifica della decisione 20071116/CE per quanto riguarda l'introduzione di altri numeri riservati che iniziano con
«116»;
• la Direttiva 2009/136/CE del 2511112009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/ 58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;
• l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di attivazione del numero europeo armonizzato a valenza sociale 116/117”. Repertorio Atti n: 221/CSR del 24/11/2016;
• l’articolo 16 della Legge Regionale lombarda del 30 dicembre 2009 n. 33, così come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. d) della l.r. 10 dicembre 0000, x. 00 ,xx quale stabilisce che, rispettivamente al comma 3 e al comma 7: “l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia “… garantisce altresì l'operatività del
servizio numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio lombardo … In riferimento all’attività NUE 112 svolta dall’Agenzia, qualora si rendesse necessario, la Giunta regionale può deliberarne l’afferenza diretta alla direzione generale della Presidenza della Giunta stessa.” e che “ In relazione al NUE 112, la Giunta regionale, oltre ad assegnare annualmente uno specifico finanziamento secondo quanto previsto dal comma 6, definisce le modalità di collaborazione dell’Agenzia con altre amministrazioni pubbliche per l’implementazione e lo sviluppo del servizio sul territorio nazionale”;
• la lettera a) dell’articolo 8 della legge n. 124 del 4 agosto 2015 relativa alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la quale prevede l’istituzione del Numero Unico Europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i Protocolli d'Intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche;
• l’articolo 20 della legge della Xxxxxxx Xxxxxxxx 00 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” che dispone che “AREUS rientra tra gli enti del Servizio sanitario regionale e, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale lo svolgimento e il coordinamento intraregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza-urgenza extra-ospedaliera, il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione anche finalizzati al rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure”;
• l’art. 11 della Legge Regione Lombardia n. 22/2019 che istituisce l’Agenzia regionale emergenza – urgenza;
• la DGR XI/4078/2020 di Regione Lombardia di attuazione del succitato art. 11 di costituzione dell’Agenzia regionale emergenza e urgenza e di nomina del direttore generale;
• la richiesta del Commissario Straordinario di AREUS del 22.01.2021 Protocollo n°761 al fine di proseguire la collaborazione con AREU per le attività di interesse comune che non sono state ancora avviate quale l’attivazione del NUE 112 e per le ulteriori competenze assegnate alla stessa dalla Legge regionale n. 24 del 2020.
Considerata l’opportunità di procedere in Regione Sardegna in tempi rapidi e certi all’implementazione del modello della CUR (Centrale Unica Risposta) 112, utilizzando l’esperienza lombarda maturata fin dall’attivazione del Sistema 112 in Italia, in ottemperanza a quanto già sottoscritto dalla Regione Sardegna con il Ministero dell’Interno in data 12.06.2019;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 PREMESSE
1. Con protocollo di intesa in ambito sanitario e tecnico adottato dalla Regione Lombardia e dalla Regione Sardegna, secondo lo schema approvato, rispettivamente, dalla Giunta regionale della Lombardia con DGR n. X/5867 del 28.11.2016 e dalla Giunta regionale della Sardegna con DGR. n. 63/41 del 25.11.2016 si sono definiti gli ambiti di collaborazione condivisi relativi alla “Riorganizzazione del sistema regionale dell’emergenza – urgenza sanitaria extra- ospedaliera e l’attivazione del numero unico europeo (NUE) 112”.
2. Con DGR di Regione Lombardia n. X/5867/2016 AREU Lombardia è stata delegata quale soggetto preposto alla realizzazione del protocollo d’intesa stesso.
3. Che il protocollo di che trattasi è stato sottoscritto in data 23.05.2017 tra AREU Lombardia e Direzione Generale della Sanità della Regione Sardegna.
4. Considerato che l’ambito di collaborazione di cui al protocollo riguardava:
A. Costituzione, attivazione definizione della modalità di funzionamento dell’Azienda regionale sarda dedicata all’emergenza urgenza extra – ospedaliera (AREUS) in forte integrazione con la rimodulazione in atto della rete regionale dei servizi;
B. riorganizzazione del sistema regionale dell’emergenza/urgenza sanitaria extraospedaliera (118);
C. implementazione del servizio di elisoccorso HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) regionale;
D. costituzione, attivazione e funzionamento del Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112, in attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 29 luglio 1991, (91/396/CEE), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 7 marzo 2002 (2002/22/CE), così come modificata dalla direttiva del 25 novembre 2009 (2009/136/CE), secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR);
E. formazione nell’ambito dell’attività di emergenza urgenza extra- ospedaliera a favore di tutte le figure professionali coinvolte, anche utilizzando strumenti e metodiche sperimentali;
F. altre attività e funzioni che verranno assegnate all’AREUS.
5. Considerato che la Legge della Regione Sardegna n. 24/2020 prevede ulteriori ambiti di competenza per l’AREUS quali “il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione anche finalizzati al rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure”.
6. Visti i pregressi rapporti con AREU Lombardia che hanno rappresentato valore aggiunto per AREUS per il raggiungimento di alcuni obbiettivi prefissati, fra cui l’attivazione dell’elisoccorso a partire dal 01.07.2018, si conviene di confermare il rapporto di collaborazione già avviato dalla Regione Sardegna per realizzare e completare una serie di obiettivi meglio specificati nel successivo art. 2.
7. Quanto sopra premesso, visto e considerato costituisce parte integrante e sostanziale al presente accordo.
Art. 2 OGGETTO
1. AREU e AREUS convengono di realizzare una collaborazione nei seguenti ambiti di intervento, che è effettuata d’intesa tra le parti ovvero tra i soggetti che verranno all’uopo dalle parti stesse appositamente individuati:
A. riorganizzazione del sistema regionale dell’emergenza/urgenza sanitaria extraospedaliera (118);
B. costituzione, attivazione e funzionamento del Numero Unico dell’Emergenza (NUE) 112, in attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 29 luglio 1991, (91/396/CEE), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 7 marzo 2002 (2002/22/CE), così come modificata dalla direttiva del 25 novembre 2009 (2009/136/CE), secondo il modello della Centrale Unica di Risposta (CUR);
C. implementazione del servizio di elisoccorso HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) in chiave di maggiore integrazione con il soccorso su gomma, anche al fine di promuovere un sistema di elisoccorso fortemente integrato a livello regionale e, in prospettiva, nazionale;
D. coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti nonché, in ottemperanza all’Accordo Stato Regioni sopra richiamato;
E. attivazione del numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117) in collaborazione con le ASL competenti;
F. formazione e addestramento nell’ambito dell’attività oggetto della presente convenzione a favore di tutte le figure professionali coinvolte, anche utilizzando strumenti e metodiche sperimentali.
Art. 3 MODALITA’ OPERATIVE
1. Le collaborazioni devono in particolare assicurare:
A. la redazione, in capo alla parte interessata e condiviso dall’altra, per ogni ambito di intervento, di un progetto dal quale si evincano chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere, le risorse necessarie alla sua realizzazione e le relative tempistiche;
B. la collaborazione nei diversi ambiti di intervento, è effettuata d’intesa tra le parti ovvero tra i soggetti che verranno all’uopo dalle parti stesse appositamente individuati;
C. il coordinamento e il monitoraggio delle iniziative promosse, dalla fase della proposta sino alla fase dell’effettiva realizzazione;
D. la scelta delle misure di informazione e comunicazione da adottare, con particolare riferimento all’utilizzo dei loghi istituzionali delle parti e di tutti i soggetti terzi eventualmente coinvolti.
2. Le modalità operative della collaborazione contemplano, oltre alla condivisione di documenti tecnici e organizzativi e delle informazioni e dati necessari alla definizione degli stessi, la conduzione di incontri tecnici con modalità di videoconferenza o presso le sedi delle parti o altre sedi/stabilimenti/aree dei rispettivi sistemi regionali di soccorso sanitario extra-ospedaliero, nonché l’organizzazione di eventi formativi e/o informativi correlati ai contenuti della convenzione.
3. Le parti, riguardo agli specifici ambiti di intervento, possono, di comune accordo, coinvolgere soggetti terzi esperti del settore. Gli eventuali derivanti oneri economici, stante l'interesse specifico nel raggiungimento degli obiettivi fissati in convenzione, sono posti a esclusivo carico della parte specificatamente interessata. Le parti si impegnano, altresì, a redigere, con cadenza, di norma, semestrale, una dettagliata relazione inerente lo stato di avanzamento delle attività progettuali poste in essere.
4. Per avviare ogni iniziativa e/o attività tra quelle sopra rappresentate le parti, o soggetti dalle stesse delegate, stipulano appositi atti integrativi che, fermo restando le disposizioni previste dalla presente convenzione, regolamentano nel dettaglio ogni specifica collaborazione anche rispetto ai connessi oneri economici.
Art. 4 CONDIZIONI ECONOMICHE
1. Le spese dirette sostenute dalle parti e connesse alla realizzazione di quanto prescritto nella presente convenzione sono a carico della parte interessata, secondo le previsioni contenute nei singoli progetti per ogni ambito di intervento.
2. Il rimborso delle spese può essere riconosciuto esclusivamente per le voci documentate e sostenute, anche per il tramite di apposite agenzie, per vitto, alloggi, viaggi, oneri del personale impiegato valorizzato secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro area Sanità e il Contratto Integrativo Aziendale. Si precisa che il costo del personale di XXXX viene convenuto in ore/uomo e sarà comunicato ad AREUS ai fini della previsione di spesa secondo il profilo individuato. Saranno considerate mediamente 8 ore lavorative/die. AREUS certificherà eventuali eccedenze dando atto che saranno considerate con tali modalità anche le ore necessarie ai trasferimenti da e a per la Sardegna o all’interno della stessa regione.
3. AREUS in caso di rimborso versa ad AREU quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione contabile da parte di AREU stessa. La stessa procedura vale per oneri a carico di AREU.
Art. 5 DURATA E RISOLUZIONE
1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di due anni, con esclusione del tacito rinnovo. Sono fatti salvi tutti i pregressi rapporti a decorrere dalla data di stipula del protocollo d’intesa.
2. Alla scadenza del termine convenuto la presente convenzione potrà essere rinnovata o prorogata per un periodo di pari durata, tramite scambio di idonea e formale corrispondenza sottoscritta da entrambe le parti.
3. Entrambe le Parti possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno sei mesi, esclusivamente tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata – PEC pubblicato sulla homepage dei rispettivi portali web ufficiali.
4. Nel caso di esercizio del diritto di recesso anticipato da parte dell’Amministrazione utilizzatrice, la stessa si impegna a tenere indenne l’Amministrazione cedente da tutti gli oneri economici già sostenuti e che dovranno essere sostenuti sino all’effettiva interruzione del servizio.
Art. 6 REVISIONE DEL CONTRATTO
1. Trattandosi, la presente convenzione, di accordo di durata, le Parti prevedono, se necessario, una revisione della stessa con cadenza di norma annuale.
Art. 7 RAPPORTI
1. Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con la presente convenzione intercorrono esclusivamente tra le Parti contraenti, o tra quelle da loro appositamente individuate.
Art. 8 IMPOSTE E ONERI
1. Le imposte e gli oneri similari per eventuali registrazioni sono a carico di AREUS per entrambe le Parti.
2. Inoltre è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto dall’art. 5 del
D.P.R. n. 131/86.
Art. 9 CONTROVERSIE
1. In caso di controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all’autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art. 10 RISERVATEZZA
1. Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.
Art. 11 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Le parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un’eventuale risoluzione del rapporto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Milano/Nuoro, data dell’ultima sottoscrizione digitale posta.
Per AREU, Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Per AREUS, Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Le Parti specificatamente approvano l’articolo inerente la definizione del Foro. Per AREU, Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
Per AREUS, Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx