CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI UN CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO SULLE OCCUPAZIONI EFFETTUATE CON IMPIANTI PUBBLICITARI E ALTRE OCCUPAZIONI NONCHE’ PER CENSIMENTO E RIMOZIONE OCCUPAZIONI ABUSIVE.
Art. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Oggetto del presente capitolato è la gestione, sul patrimonio e demanio provinciale di un canone concessorio non ricognitorio sulle occupazioni effettuate sul suolo e nel sottosuolo comprese nel regolamento approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 30 del 21/04/2011.
La gestione comprende il censimento e la rilevazione completa delle occupazioni in essere con consegna alla Provincia di Lecco di dati sotto forma di shape file corredati dagli attributi stabiliti con i competenti uffici tecnici provinciali e di tutti i dati necessari per il controllo della regolarità delle occupazioni nelle forme e modalità di cui all’offerta tecnica.
Il servizio comprende la richiesta presso le aziende erogatrici di servizi pubblici (energia elettrica, reti di telecomunicazioni, acquedotti e fognature, gas naturale ecc.) dei dati relativi alla presenza dei loro impianti su patrimonio e demanio provinciale che saranno successivamente trasmessi ai competenti uffici provinciali.
Il servizio, inoltre, comprende la verifica e rimozione delle occupazioni abusive secondo le procedure previste dal Codice della Strada (D.lgs. 285/92) e s.m.i., dal Regolamento di attuazione del codice (Dpr 495/92) e s.m.i. e del regolamento provinciale inclusi gli aspetti di avvio procedimento, contestazione e notifica delle irregolarità riscontrate, nonché l’individuazione, l’accollo delle modalità di deposito e custodia dei mezzi pubblicitari abusivi rimossi.
Gli atti amministrativi autorizzativi, concessori e di rimozione sono di competenza della Provincia di Lecco.
Art. 2 DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata dell’affidamento è stabilita in anni 5, con decorrenza dalla stipula del contratto del servizio. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, la Stazione appaltante non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, la ditta sarà obbligata a continuarlo sino ad un tempo massimo di un anno, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.
Art. 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro tipo di corrispettivo.
L’aggio a favore del concessionario è stabilito nella misura quale risulta dalla gara.
Detto aggio è rapportato in misura unica all’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di canone concessorio non ricognitorio sulle occupazioni effettuate
L’aggio va corrisposto esclusivamente sulle somme riscosse nel periodo di vigenza del contratto, con espressa esclusione di qualsiasi diritto per il Concessionario di attivare azioni per l’attribuzione di aggi su somme introitate al di fuori della vigenza del contratto.
E’ di esclusiva spettanza del Concessionario ogni spesa postale o di notifica anticipata ai fini dell’accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate oggetto della presente gestione.
Art. 4 VERSAMENTI DELLE RISCOSSIONI
Il concessionario versa alla Tesoreria entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento l’ammontare delle riscossioni del mese precedente, al netto dell’aggio, previa presentazione del rendiconto delle riscossioni effettuate.
Non sono ammessi modi diversi di versamento.
Il concessionario deve adempiere agli oneri prescritti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata nella G.U. 23 agosto 2010, n. 196 che introduce disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.
Contestualmente al versamento dovrà essere trasmessa alla Provincia di Lecco (Servizio Contabilità) il rendiconto analitico delle riscossioni effettuate nel trimestre di riferimento, per ciascuna tipologia di tributo/entrata riscossa con esatta indicazione di: dati identificativi del contribuente, dell’importo versato, distinto per canone, sanzioni amministrative, interessi di mora, spese addebitate, anno di competenza, causale, tipologia di pagamento, importo trattenuto a titolo di aggio. Al suddetto rendiconto deve essere allegata la ricevuta dell’accreditamento alla Tesoreria.
Deve inoltre fornire alla Provincia di Lecco su CD-ROM o file le immagini acquisite tramite scanner dei bollettini di versamento e, sulla base di un formato da concordare con l’Amministrazione, le rendicontazioni, così da consentire un’agevole lettura.
Art. 5 CAUZIONE
A garanzia degli obblighi assunti, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che la Provincia dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività, il Concessionario dovrà prestare, in favore della Provincia, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, nelle forme e nei termini di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
Tale cauzione può essere costituita in contanti, oppure in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primaria Compagnia di Assicurazione debitamente autorizzata, ai sensi della legge 348/82.
La polizza fidejussoria dovrà contenere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a norma dell’art. 1944 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Provincia.
In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, la Provincia procede ad esecuzione sulla cauzione. Resta salvo per la Provincia l’esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a riparare il pregiudizio patito a causa dell’inadempimento dell’Impresa. In caso di escussione totale o parziale della cauzione durante l’esecuzione del contratto, il concessionario è obbligato a reintegrarla entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta escussione.
La cauzione verrà svincolata nei modi di legge entro 180 giorni dalla scadenza della concessione. Lo svincolo avverrà solo dopo aver verificato la regolarità della gestione e , nel caso la Provincia accerti inadempienze a carico del concessionario, si rivarrà sulla cauzione prestata, salvo ulteriori forme di tutela.
Art. 6 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l’intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.
E’ tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e provinciali vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le tariffe approvate dalla Provincia.
Tutti i servizi di cui alla concessione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici servizi e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.
Il Concessionario con il presente capitolato si obbliga a:
1. Eleggere e mantenere in Lecco, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale la Provincia può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini,
richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione.
2. Si impegna a portare a termine le procedure già iniziate.
3. Deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie per procedere all’accertamento, alla riscossione ed al rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate Si impegna a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell’offerta di gara, concordandone le specificità con la Provincia.
4. gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto
riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze della Provincia.
5. Fornire, gratuitamente alla Provincia (Servizio Contabilità) le banche dati, predisponendo interfacce in ingresso e uscita on-line, sulla base delle specifiche fornite dalla stessa Amministrazione.
6. Mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria.
7. Provvedere a inoltrare ai contribuenti tenuti al pagamento del canone non ricognitorio gli avvisi di pagamento nonché gli avvisi di sollecito di rinnovo delle concessioni in scadenza
Il concessionario dovrà dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in costante sinergia con gli uffici provinciali, in un rapporto di collaborazione, acquisendo direttamente, per quanto possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all’utente.
7. Ricevere gli eventuali reclami e istanze di riesame degli utenti o committenti del pubblico servizio e, a darvi riscontro nei termini previsti dalle disposizioni legislative. Le deduzioni del Concessionario, devono essere trasmesse, per conoscenza, anche alla Provincia, in sede di rendicontazione trimestrale.
8. Resistere in sede contenziosa, in tutti i gradi del giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini del D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza.
9. Provvedere, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti;
10. Denunciare immediatamente al Servizio Provinciale competente al rilascio dell’autorizzazione/concessione nonché al Comando di Polizia Provinciale le eventuali infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di impiantistica pubblicitaria;
11. Predisporre entro le scadenze delle rendicontazioni trimestrali, una relazione illustrativa dell’attività svolta nel trimestre di riferimento; i contenuti saranno determinati sulla base di uno schema approvato dalla Provincia (Servizio entrate) contenente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti parametri di valutazione:
- descrizione dettagliata dell’attività di accertamento e di riscossione coattiva;
- descrizione dettagliata delle riscossioni, suddivise per le diverse modalità di riscossioni pervenute (cassa, conto corrente postale, p.o.s., etc);
- relazione dettagliata sullo stato di manutenzione degli impianti pubblicitari ed eventuali suggerimenti in materia;
- relazione sullo stato del contenzioso tributario e sugli strumenti deflativi adottati.
La documentazione richiesta deve essere fornita su appositi supporti informatici, da concordare con il Servizio Contabilità.
Il Concessionario agisce, inoltre, nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni.
La gestione del servizio deve essere assolta con l’osservanza delle disposizioni del presente capitolato d’oneri, delle norme contenute nel D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni contenute nei regolamenti.
Art. 7 – PERSONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali, applicando, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d’opera, tenendone del tutto indenne e sollevata la Provincia.
Il concessionario, nella gestione del sevizio, adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle pubbliche affissioni ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto del D.Lgs.
09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
Il concessionario deve tenere aggiornati, nella sede adibita ad ufficio, il libro matricola ed il registro di tutto il personale impiegato nella gestione, sia proprio che di eventuali subappaltatori, con l’obbligo di esibire detto elenco in caso di controllo disposto dal Settore Xxxxxxxx, l’attestazione di correttezza contributiva INPS ed INAIL.
La Provincia rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso la stessa. Tutto il personale addetto al servizio, sia proprio che di eventuale subappaltante, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.
Il concessionario, all’inizio della gestione, dovrà segnalare alla Provincia il personale
incaricato all’espletamento del servizio ed indicarne gli eventuali successivi cambiamenti. Qualora la Provincia ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, potrà richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.
Il concessionario designa un “Funzionario Responsabile”, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall’art. 11 del D.L.vo 507/93.
Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali.
Il concessionario designa il responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
Le designazioni dei “responsabili” di cui sopra debbono essere comunicate alla Provincia alla data di attribuzione del servizio ed entro 8 giorni dalla loro sostituzione.
Il concessionario è totalmente ed integralmente responsabile dell’operato dei propri dipendenti.
Art. 8 ORGANIZZAZIONE DEL RICEVIMENTO DELL’UTENZA
1. Locali uso Ufficio
Il concessionario predispone e mantiene nel Comune di Lecco, per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio.
Tale ufficio deve essere collocato in una posizione che consenta un agevole accesso da parte dell’utenza, anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.
L’ubicazione dell’ufficio deve avvenire entro trenta giorni dalla data di affidamento del servizio.
In attesa di trovare una sede adeguata il concessionario ha comunque l’obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell’utenza, che deve essere attiva per la consegna del servizio. Al mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi conseguirà quanto segue:
- Mancato allestimento della sede provvisoria: comporterà l’impossibilità per la Provincia ad effettuare la consegna del servizio, con conseguente decadenza, ai sensi dell’art. 22 del presente capitolato speciale d’appalto;
- Mancato allestimento della sede definitiva entro trenta giorni o allestimento in sede non adeguata: la Provincia inoltrerà apposita diffida ad adempiere, contenente il termine definitivo, se tale termine decorrerà infruttuosamente, la Provincia incamererà un importo pari al 5% della cauzione e si riserva la facoltà di richiedere la decadenza dalla gestione.
All’esterno dell’ufficio dovrà essere apposta una targa con la dicitura: “Provincia di Lecco – Servizio per l’accertamento e la riscossione del canone concessorio non ricognitorio sulle occupazioni effettuate con impianti pubblicitari, occupazione di sottosuolo.. – gestione della ditta…..”, nonché l’indicazione degli orari di apertura al pubblico ed i recapiti telefonici.
2. Orario di apertura al pubblico
Gli uffici del concessionario debbono essere aperti al pubblico almeno nelle ore in cui è aperto al pubblico il Servizio Contabilità della Provincia (lun-ven 9-12.30 – lun-giov 15.00 17.00), in un’ottica di armonizzazione con il piano degli orari dei servizi. L’ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento del pubblico e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni ( telefono, fax, posta elettronica, fotocopiatrice, ecc.)
3. Stile di comunicazione
Il rapporto con l’utenza deve essere intrattenuto attuando il progetto presentato in sede di gara, relativamente alla parte “Organizzazione del ricevimento dell’utenza”, con eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dalla Provincia di Lecco.
Nei locali e negli uffici individuati ai sensi del presente articolo, dovranno essere sempre esposti tariffe, aliquote ed i regolamenti approvati dalla Provincia in modo da essere
facilmente consultabili dal pubblico ed ogni altra informazione che l’Amministrazione ritenga opportuno comunicare per perseguire l’obbiettivo della massima informazione al contribuente. Il
concessionario deve attivare un proprio sito web dove esporre ogni informazione utile per i cittadini in merito all’applicazione del canone in oggetto.
Art. 9 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI - ASSICURAZIONI
Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva la Provincia da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto.
Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza, per responsabilità civile derivante dalla gestione del servizio in concessione, dove sia esplicitamente indicato che la Provincia deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, con Compagnia di assicurazione di primaria importanza, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, con massimale minimo di € 1.000.000,00.
Art. 10 – RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO
Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell’attività affidatagli in concessione sono coperti dal segreto d’ufficio.
Pertanto tutte le informazioni che gli stessi acquisiranno in dipendenza dell’esecuzione del servizio non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento della concessione.
Il concessionario assume l’incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali dal Dlgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI STATALI E PROVINCIALI
Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti provinciali.
Art. 12 IMPIANTI SOGGETTI A CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO
Si rinvia al regolamento provinciale approvato dal Consiglio Provinciale e successive modifiche formali e sostanziali anche in materia di esenzioni, esclusioni ed agevolazioni.
Il concessionario procederà al riordino ed alla razionalizzazione delle occupazioni ed alla verifica impositiva tramite la rilevazione completa delle occupazioni permanenti.
Il censimento delle fattispecie impositive permanenti dovrà essere costantemente aggiornato con procedure informatiche.
Art. 13 GESTIONE CONTABILE
Il Concessionario dovrà essere provvisto a sue spese di tutti gli stampati, i registri, bollettari, ecc. necessari all’espletamento del servizio, previsti dal D.M. Finanze 26/04/1994.
Per la gestione contabile del canone di concessione non ricognitorio il concessionario dovrà adottare la contabilità meccanizzata.
Pertanto, il Concessionario deve istituire, per ciascun tributo/entrata, i seguenti documenti:
1) CONTO CORRENTE POSTALE/BANCARIO:
Il Concessionario è tenuto ad attivare apposito conto corrente, a questi intestato, per la riscossione del canone di concessione non ricognitorio.
Gli interessi eventualmente maturati sul c.c. devono essere riversati alla Provincia.
I certificati di versamento ed i relativi riepiloghi, dovranno essere conservati ed esibiti ad ogni richiesta della Provincia.
Le copie fotostatiche degli estratti conto a scalare dovranno essere obbligatoriamente allegate alle rendicontazioni mensili e trasmesse al Servizio Contabilità.
2) BOLLETTARI:
2.1) una serie di bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annuale e preventivamente vistati dal Funzionario del Servizio Contabilità, da utilizzare per i RIMBORSI del canone di concessione non ricognitorio.
Ciascuna bolletta deve contenere:
- nominativo del contribuente;
- causale del rimborso;
- la somma restituita distinta nelle sue componenti: ossia tributo, interessi di mora, periodo di riferimento, tasso di interesse applicato, le spese postali eventualmente trattenute;
- i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente o della bolletta di incasso;
- firma dell’incaricato del rimborso.
2.2) relativamente al canone non ricognitorio una serie di bollettari madre-figlia, numerati progressivamente su base annuale, preventivamente vistati dal Funzionario del Servizio COntabilità, su ciascuno dei quali deve essere riportato il titolo delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento dello stesso, il totale delle riscossioni.
Ciascuna bolletta deve contenere:
- nominativo del contribuente e relativi dati identificativi;
- causale del pagamento (tipologia, ubicazione, periodo e dimensione e numero degli impianti soggetti a canone);
- somma pagata, distinta nelle sue componenti: tributo, sanzioni amministrative, interessi di mora, periodo di riferimento, tasso di interesse applicato nonché le spese eventualmente addebitate;
- scontrino della ricevuta bancomat qualora il pagamento sia effettuato con tale modalità;
- firma dell'incaricato della riscossione.
2.3 Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti indicati nei commi precedenti deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.
3) REGISTRI:
3.1 un REGISTRO DI CARICO DEI BOLLETTARI di cui al punto 2,
preventivamente vistato dal Funzionario del Servizio Entrate sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco;
3.2 un REGISTRO CRONOLOGICO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (dati identificativi del contribuente, data di emissione, periodo di riferimento, data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo o emissione di ingiunzione di pagamento, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado, procedure coattive attivate, ecc.);
3.3 un REGISTRO DELLE RISCOSSIONI GIORNALIERE E DEI RIMBORSI, preventivamente vistato dal Funzionario del Servizio Entrate, distinte secondo le loro componenti, ossia: tributo, sanzioni amministrative, interessi di mora, spese eventualmente addebitate;
L’annotazione degli accrediti postali giornalieri dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni, termine che decorrerà dalla data di ricezione della distinta giornaliera dei bollettini postali, a cui dovrà essere obbligatoriamente allegata la busta recante il timbro postale, che dovrà essere conservata agli atti d’ufficio del Concessionario. L’annotazione degli incassi giornalieri per contanti dovrà avvenire entro il giorno successivo non festivo. L’annotazione contabile delle riscossioni sia in contanti che postali dovranno obbligatoriamente seguire l’ordine cronologico in cui si sono verificate.
4) ELENCHI:
4.1) un ELENCO DEI CONTRIBUENTI CHE EFFETTUANO PUBBLICITÀ DI DURATA ANNUALE, nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di
pagamento nonché, nel caso di pagamento rateale, il numero delle rate convenute e gli estremi dei pagamenti successivi nonché l'ubicazione, le dimensioni e le caratteristiche di ciascun mezzo pubblicitario.
4.2) un ELENCO DEI CONTRIBUENTI CHE RICHIEDONO L'OCCUPAZIONE
DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento o della relativa bolletta nonché la durata, l'ubicazione, la superficie autorizzata e il Servizio che ha rilasciato l’autorizzazione amministrativa. Ai fini di una gestione contabile e amministrativa trasparente il Concessionario dovrà istituire un apposito sito Web che dovrà consentire al Servizio suddetto di poter verificare in qualsiasi momento e in tempo reale, in sola modalità di lettura, nonché di poter stampare:
- l’elenco dei contribuenti che effettuano pubblicità di durata annuale, previsto al punto 4.1;
- l’elenco dei contribuenti che richiedono l'occupazione previsto al punto 4.2;
- i registri cronologici degli avvisi di accertamento emessi, di cui al punto 3.2;
- i registri delle riscossioni giornaliere e dei rimborsi, previsti al punto 3.3.
- ogni altro dato trattato dal Concessionario in nome e per conto del Concedente relativo ai tributi affidati in concessione.
Oltre ai documenti sopra previsti il Concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:
- situazione dei versamenti effettuati alla Provincia da parte del Concessionario e delle relative quietanze rilasciate dalla tesoreria Provinciale.
Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo, saranno conservati presso il Concessionario, o presso la Provincia alla cessazione della concessione, per eventuali controlli per un periodo di anni dieci dalla data dell’ultima operazione.
Sono fatte salve le disposizioni che potranno venire emanate successivamente alla stipula del contratto, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere o ad eccepire, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.
ART. 14 - ESENZIONI – RIDUZIONI
Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal canone dovuto nè accordare
riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalle singole leggi e dai regolamenti provinciali. Tutte le richieste di esenzione e riduzione, accompagnate dalla risposta del Concessionario, devono essere trasmesse al Servizio Contabilità mensilmente, pena l’applicazione della penale fissata nella misura di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Nei casi in cui la Provincia accerti l’indebita concessione di esenzioni e/riduzioni, il Concessionario dovrà corrispondere alla Provincia, mediante versamento presso la Tesoreria, della somma non incassata sulla quale non graverà l’aggio, comprensiva delle penali entro il termine di 30 giorni dalla contestazione.
Art. 15 - ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO
Nei casi previsti dalla legge, dal vigente Regolamento del canone di concessione non ricognitorio, il Concessionario ha l’obbligo di procedere a tutte le attività di accertamento, controllo e repressione dell’evasione, notificando apposito avviso motivato al contribuente. A seguito delle attività di verifica delle strutture dei messaggi pubblicitari e delle occupazioni tassabili deve provvedere alla stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di
accertamento, contenente tutti gli estremi del soggetto passivo, della struttura pubblicitaria esposta e dell’occupazione accertata, di eventuale ulteriore documentazione comprovante l’avvenuta occupazione, e corredati di bollettino di pagamento precompilato.
ART. 16 - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Le riscossioni per il canone di concessione non ricognitorio, la gestione del servizio, devono farsi unicamente nel rispetto della legge, del presente capitolato nonché delle norme stabilite dai regolamenti.
Il Concessionario deve effettuare la riscossione ordinaria e coattiva del canone non ricognitorio.
Il Concessionario deve predisporre e inviare annualmente ai singoli contribuenti, anche in assenza di obbligo di legge, un preavviso di scadenza (avviso di pagamento) per il pagamento del canone di concessione non ricognitorio, almeno 20 giorni prima della scadenza ordinaria, in cui siano indicati:
1. gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l’importo dovuto;
2. le sanzioni e interessi applicabili in caso di ritardato pagamento;
3. l’ubicazione degli uffici del concessionario, con l’indicazione di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica, nonché ogni indicazione che il concessionario ritenga utile per il contribuente;
4. le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.
Il Concessionario deve inoltre garantire la massima flessibilità nelle forme di pagamento concordando con la Provincia le forme di controllo.
Art. 17 - DIVIETI ED EVENTUALE RICORSO A TERZI
Il concessionario non può emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza dell’affidamento; deve comunque consegnare alla Provincia gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti
dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.
Art. 18 - COORDINAMENTO E VIGILANZA
Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli uffici provinciali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze per il canone di concessione non ricognitorio, partecipando anche, quando previsto, all’iter dei procedimenti.
Il Servizio Contabilità del Settore Bilancio della Provincia di Lecco cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri Settori interessati, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dalla Provincia.
La Provincia può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che dovrà rispondere entro dieci giorni, o in un termine inferiore se necessario ed indicato nella comunicazione di contestazione, dopodiché, se la Provincia riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all’applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà opportuni.
Art. 19 - PENALI
In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere applicate penali, determinate con provvedimento dirigenziale, che vanno da un minimo di Euro 50,00 fino ad un massimo del 5% del deposito cauzionale definitivo.
Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
- Versamenti tardivi: penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo con applicazione degli interessi legali;
- Mancato allestimento della sede definitiva od in sede inadeguata: penale pari al 5% della cauzione;
- Mancata osservanza dei termini di consegna, alla Provincia, di una qualsiasi delle banche dati informatizzate sarà applicata, giornalmente, una sanzione variabile da 100 (cento) a 250 (duecentocinquanta) euro in funzione della gravità del ritardo. Quando sia accertato un ritardo nella consegna delle banche dati superiore a 20 giorni la Provincia potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva comunque la richiesta di risarcimento del danno.
- Mancata esibizione dei documenti richiesti o comunque mancata risposta nei termini prefissati dalla Provincia: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- Mancata consegna dell’elenco degli impianti che necessitano di manutenzione o di sostituzione contestualmente ad un piano diretto alla loro manutenzione e/o sostituzione: € 100 per ogni giorno di ritardo;
In ogni altra ipotesi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti, e sempre che non diano causa all’avvio di procedimenti di decadenza dalla gestione e di risoluzione del contratto, al Concessionario possono essere inflitte delle penali, determinate con provvedimento del Dirigente competente che vanno da un minimo di
€ 100,00 (Euro cento) fino a un massimo di € 200,00 (Euro duecento) applicate in misura giornaliera, a seconda della gravità dell’inadempienza valutata dallo stesso Dirigente.
Nel caso di recidiva la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio.
In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per oneri generali sostenuti e penale.
La contestazione dell’addebito viene fatta tramite invio con lettera o fax o e-mail.
Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non provveda al pagamento l’Amministrazione
si rivarrà sulla cauzione.
Le contestazioni, dopo la definizione, verranno comunicate alla Commissione per la gestione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi di cui al D.M. 289/00.
L’applicazione della penale non preclude all’Amministrazione la possibilità di mettere in
atto altre forme di tutela.
Art. 20 - DECADENZA
La Provincia potrà dichiarare la decadenza dalla concessione e la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nelle ipotesi elencate di seguito, fatto salvo, comunque, il risarcimento dei danni da parte del Concessionario:
a) Nelle ipotesi che contemplano la cancellazione dall’Albo dei gestori ai sensi del D.M. Finanze n. 289 del 11/09/2000;
b) Per avere commesso gravi abusi ed irregolarità nella gestione o comunque in caso di abituale deficienza o negligenza nell’espletamento del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune;
c) Nel caso di gravi e/o ripetute contestazioni;
d) Quando il Concessionario versi in stato di insolvenza, si renda colpevole di frode o incorra in procedimenti penali per reati commessi nello svolgimento del servizio;
e) Mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
f) Mancato allestimento della sede provvisoria e/o definitiva;
La decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto verranno disposte con determinazione dirigenziale.
Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse. Per effetto della risoluzione del contratto, il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo neppure a titolo di rimborso spese. In caso di decadenza nel corso della concessione, l’Amministrazione avrà il diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio, usando temporaneamente ufficio, dotazioni e personale del concessionario, salvo successivo conguaglio delle spese.
In caso di decadenza la Provincia si riserva la facoltà di affidare la gestione del servizio al successivo miglior offerente della gara espletata, potendo richiedere, qualora ritenuto opportuno, un miglioramento delle condizioni. Nel caso in cui venga esperita senza risultati detta procedura.
Art. 21 - VARIAZIONI E RECESSO
Il contratto, nel corso della gestione, potrà essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato. Potrà altresì essere oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a nuove successive intervenute esigenze. Integrazioni e variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.
Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte dell’Amministrazione, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, l’Amministrazione ha facoltà:
• di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze,
• di recedere di pieno diritto dal contratto senza alcun onere a favore del concessionario.
Art. 22 - CONTROVERSIE
Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull’interpretazione degli obblighi contrattuali e sull’esecuzione degli stessi, e non si possa addivenire a composizione bonaria, sarà competente l’Autorità giudiziaria di Lecco.
Art. 23 - RINVIO
Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni normative vigenti.
Art. 24 - SPESE DI PROCEDURA E DI CONTRATTO
Tutte le spese anche fiscali di contratto, quelle ad esso successive e conseguenti per la esecuzione del presente servizio, saranno a carico del concessionario aggiudicatario.
Prima della stipula del contratto la ditta dovrà provvedere al versamento, presso la Tesoreria, della somma che sarà richiesta dalla Provincia a titolo di imposte, deposito per spese contrattuali e diritti di segreteria e quant’altro necessario pere adempiere alla formalità.