CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO GLOBAL PROJECT (48 mesi)
CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO GLOBAL PROJECT (48 mesi)
Art. 1 ‐ Definizioni e documenti applicabili
1.1 Le presenti Condizioni Generali e la Proposta di Attivazione (di seguito la “Proposta”), costituiscono il contratto (di seguito il “Contratto”) che regola il rapporto tra Consorzio Globalnet Italia (di seguito “Globalnet”) ed il Richiedente, avente ad oggetto l'erogazione del servizio GLOBAL PROJECT (48 mesi).
1.2 Le Condizioni Generali si applicano al rapporto contrattuale, fatto salvo quanto convenuto specificamente tra le Parti nella Proposta. In caso di contestazione o di discordanza tra le condizioni ed i termini convenuti tra le Parti, si farà riferimento ai seguenti documenti, secondo l’ordine di prevalenza appresso indicato: 1 ‐ la Proposta di Attivazione; 2 ‐ le presenti Condizioni Generali.
Art. 2 ‐ Oggetto
2.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura a favore del Richiedente da parte di Globalnet del servizio denominato “GLOBAL PROJECT “ prevedere la fornitura di un o più Centralini IP e le Apparecchiature necessarie al suo funzionamento come Telefoni, Switch, Access Point ,etc… (di seguito complessivamente le “Apparecchiature”)
2.2 All’attivazione del Servizio, Globalnet consegnerà al Cliente le apparecchiature necessarie alla fruizione del Servizio stesso secondo quanto indicato nella Proposta Tecnico Economica.
2.3 I beni consegnati rimarranno di proprietà di Globalnet e dovranno essere restituiti alla stessa entro 5 (cinque) giorni lavorativi, in ogni caso di risoluzione del Contratto. In caso di mancata restituzione delle Apparecchiature entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura del Servizio, Globanet addebiterà il costo della stessa.
2.4 Globalnet provvederà gratuitamente a riparare o sostituire la predette Apparecchiature se difettose o comunque se non idonee all’uso e ad effettuare ogni intervento atto a ripristinare la corretta funzionalità del Servizio, tranne nell’ipotesi in cui risulti che il difetto o il guasto siano imputabili ad imperizia, manomissione, negligenza e/o incuria nell’uso dello stesso. In tali casi, Globalnet provvederà alla sostituzione/riparazione ed alla prestazione delle attività richieste dietro opportuno corrispettivo al prezzo di volta in volta indicato da Globalnet.
2.5 Il Cliente dovrà utilizzare le Apparecchiature in modo da non arrecare disturbi al Servizio. Il Cliente risponderà in via esclusiva degli eventuali danni diretti, derivanti dalle violazione di tale obbligo, tenendo indenne Globalnet da qualsiasi conseguenza, costo o onere.
2.6 Il Cliente autorizza sin d’ora Globalnet a compiere tutto quanto necessario per la fornitura del Servizio, ivi compreso l’accesso concordato agli immobili di sua proprietà, l’effettuazione delle verifiche tecniche e l’adempimento delle altre obbligazioni previste dal Contratto. A tal fine, Globalnet invierà tecnici muniti di apposito documento di riconoscimento in data e in orari concordati con il Cliente.
2.7 Il Cliente è tenuto, a propria cura e spese, a predisporre i locali destinati all’installazione delle Apparecchiature, eseguendo tutti gli eventuali interventi e lavori di carattere tecnologico, ambientale, elettrico e meccanico necessari, secondo le indicazioni fornite da Globalnet nella Proposta Tecnico Economica.
2.8 Il Cliente garantisce, inoltre, l’adempimento degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro, ove applicabili.
2.9 Globalnet garantisce unicamente che i beni locati cono esenti da difetti costruttivi, per tutta la durata del servizio. Al di là di quanto sopra espresso, e fermi gli inderogabili obblighi di legge, Globalnet non presta alcuna altra garanzia esplicita o implicita, diretta o indiretta. Il Cliente pertanto esonera Globalnet da qualsiasi responsabilità relativa a danni diretti e/o indiretti subiti dal Cliente e/o da terzi in conseguenza del uso oppure del mancato uso delle apparecchiature e/o di loro malfunzionamenti e/o di ritardi nella loro attivazione
Art. 3 ‐ Durata e recesso
3.1 Il presente contratto ha validità di trentasei (48) mesi e decorre dall’installazione del Centralino e delle Apparecchiature da parte di Globalnet o di ditta da questa incaricata sarà rinnovato in maniera tacita per 12 mesi alla scadenza dei primi 48 mesi.
3.2 Globalnet concede al Richiedente diritto di recesso unilaterale dal presente accordo a condizione che il medesimo sia esercitato non prima del decorso di tre (3) mensilità contrattuali e che venga comunicato mediante lettera raccomandata A.R. ovvero comunicazione PEC, con un preavviso di 20 giorni antecedenti la scadenza di ciascun mese. In tale ipotesi il contratto cesserà alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese corrente, i cui costi verranno addebitati integralmente al Richiedente. In caso di recesso anticipato il Richiedente dovrà corrispondere alla Globalnet una penale nella misura indicata nella tabella sottostante, proporzionale all'ammontare dei canoni ancora da scadere:
Recesso nel 1° anno | Recesso nel 2° anno | Recesso nel 3° anno | Recesso nel 4° anno |
60% | 40% | 30% | 20% |
Art. 4 ‐ Corrispettivi, adeguamenti e variazioni
4.1 Il Richiedente riconosce a Globalnet per le prestazioni oggetto del Contratto, il corrispettivo dovuto per il profilo di servizi ed il noleggio delle Apparecchiature richiesto nella Proposta di Attivazione, oltre IVA ed altri eventuali oneri di legge.
4.2 Globalnet si riserva il diritto di adeguare annualmente il canone del servizio software pattuito, ferma restando la facoltà di recesso del Richiedente
Art. 5 ‐ Modalità e termini di pagamento
5.1 Il corrispettivo oggetto del Contratto, sarà addebitato sul Conto del Richiedente tramite addebito RID.
5.2 Salvo quanto diversamente previsto nella Proposta di Attivazione, il Richiedente corrisponderà a Globalnet gli importi dovuti entro i termini di pagamento indicati nella fattura.
5.3 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante comunicazione a mezzo PEC. Decorsi 15 giorni dall’inizio del mese successivo ovvero dalla ricezione del suddetto avviso, Globalnet si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile e di cui infra all'art. 16).
5.4 In caso di risoluzione del Contratto il Richiedente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10.2, sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a Globalnet per il servizio reso fatto salvo il diritto di Globalnet di pretendere dal Richiedente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora il Richiedente debba corrispondere i suddetti interessi moratori maturati, questi verranno recuperati mediante l’emissione di fattura (fuori dal campo IVA ex art. 15 DPR n. 633/72 e succ. mod.) da parte di Globalnet che dovrà essere saldata fino all’esatto ammontare maturato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura stessa.
Art. 6 ‐ Adeguamenti e modifiche
6.1 Nel corso della validità dell'Accordo eventuali adeguamenti tecnici software delle Apparecchiature, in dipendenza delle modifiche della rete pubblica di telecomunicazioni, saranno eseguiti senza indugio ed a propria cura e spese da Globalnet.
6.2 Variazioni di configurazione delle Apparecchiature dovranno essere richieste esclusivamente a Globalnet, concordando preventivamente le relative condizioni contrattuali.
6.3 Globalnet garantisce, per ogni anno solare, cinque modifiche di configurazioni gratuite delle apparecchiature. Per le richieste di modifica ulteriori ovvero a discrezione del Richiedente sarà addebitato un costo forfettario di € 50,00.
Art. 7 – Limiti di utilizzo del servizio
7.1 Il Richiedente si impegna a mantenere riservate le credenziali di accesso al servizio allo scopo di non consentirne l'uso a terzi, in tutto o in parte, senza il preventivo accordo scritto di Globalnet.
Art. 8 ‐ Software applicativo – Diritti di proprietà intellettuale
8.1 Nelle Apparecchiature oggetto del Contratto potranno essere installati programmi applicativi e software necessari al funzionamento degli stessi e delle eventuali funzioni svolte dal sistema. In questi casi, Globalnet garantisce di avere o di avere ottenuto dai relativi aventi causa, il diritto di utilizzare tali programmi applicativi e software, e di concederne l’utilizzo al Richiedente nell’ambito del Contratto. Globalnet pertanto garantisce che nessun diritto di privativa industriale e/o intellettuale (compresi i diritti di terzi) è stato violato o comunque pregiudicato nello sviluppo, nell'implementazione e nell'utilizzo del software da parte del Richiedente
8.2 Globalnet mantiene integralmente i diritti di brevetto, i diritti di autore, i diritti sui marchi (registrati e non) i diritti sui modelli d’utilità e gli altri diritti di proprietà intellettuale previsti in un qualsiasi ordinamento nazionale su tutti i software utilizzati per l'erogazione del servizio.
8.3 Il Richiedente si impegna ad utilizzare I programmi applicative ed il software, unicamente ed esclusivamente nell’ambito del Contratto, a non consentirne l’accesso e l’uso a terzi estranei all’esecuzione del Contratto, nonché a non effettuare alcuna operazione di copiatura, decompilazione o modifica di tali programmi o altre attività analoghe che siano in violazione della tutela del diritto d’autore degli stessi o di altro loro eventuale diritto di privativa.
Art. 9 ‐ Software applicativo – Garanzia di buon funzionamento e responsabilità
9.1 Globalnet ed i suoi fornitori non concedono garanzie né condizioni espresse od implicite relative al servizio ovvero all’utilizzazione dello stesso; né assumono alcuna responsabilità in ordine al mancato ottenimento, da parte del servizio ovvero del sistema, delle prestazioni e dei risultati previsti nella documentazione tecnica.
9.2 Le parti riconoscono che Internet (Web, Usenet, ecc.) per sua stessa natura non è né posseduta, né controllata da nessuna delle due parti e che, per la struttura stessa di Internet nessuna entità pubblica o privata può controllare e garantire le prestazioni e la funzionalità dei rami della rete.
9.3 In considerazione di quanto precede, Globalnet dichiara espressamente che il servizio sopra indicato, essendo in parte determinato da circostanze e condizioni dipendenti da terze parti, in particolare dell'ampiezza di
banda disponibile, potrebbe non essere accessibile real time pur essendo regolarmente installato ed attivo sul server remoto.
9.4 Poiché Globalnet non ha controllo, scelta o parte alcuna sulla funzionalità e sulla effettiva disponibilità del servizio di banda larga scelto dal richiedente per utilizzare il servizio richiesto, Globalnet non assume alcuna garanzia o responsabilità in ordine all'effettiva erogazione del servizio a favore del richiedente.
Art.10 Esclusione dei danni indiretti
10.1 Globalnet in nessun caso sarà responsabile nei confronti del Richiedente per perdita di profitto, perdita di produttività, spese generali, mancati ammortamenti, mancato guadagno, né per qualsiasi altra forma di lucro cessante o danno indiretto e consequenziale connesso all’esecuzione, applicazione, interpretazione del presente Contratto.
Art. 11 ‐ Servizio di manutenzione e Help Desk on line
11.1 Globalnet assicura la messa a disposizione e la manutenzione di adeguata infrastruttura tecnologicamente all’avanguardia installata presso il centro gestione Globalnet.
11.2 Il servizio di assistenza tecnica ed helpdesk per la segnalazione di malfunzionamenti del Centralino IP è assicurato da Globalnet, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (esclusi i festivi), tramite il numero di telefono 000000000 o tramite email all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 12 ‐ Periodi di disponibilità del servizio di manutenzione. Servizio oltre il c.d. periodo base
12.1 Il Richiedente potrà avvalersi del servizio di manutenzione correttiva nel c.d. periodo base di disponibilità, corrispondente al normale orario del centro di lavoro di Globalnet territorialmente competente.
12.2 Per gli interventi richiesti dal Richiedente fuori del suddetto periodo base di disponibilità, laddove sia necessario e possibile porli in essere, sarà addebitato allo stesso un ulteriore corrispettivo calcolato in base alle tariffe orarie della manodopera del listino Globalnet in vigore al momento e conoscibile chiamando il Servizio Clienti. Per gli interventi richiesti dal Richiedente che si dovessero protrarre oltre il normale orario di lavoro, sarà addebitato solamente il tempo eccedente tale orario, in ore arrotondate per difetto.
Art. 13 – Xxxxxxxxxx aggiuntivi
13.1 Eventuali apparecchi aggiuntivi richiesti a Globalnet, durante la decorrenza del contratto, salvo imprescindibile ed insindacabile approvazione e autorizzazione da parte di Globalnet, saranno oggetto in una nuova proposta di attivazione e costituiranno appendice al medesimo accordo che non subirà, per effetto dell’aggiunta, alcuna modifica in ordine al contenuto né alla durata dello stesso, salvo l’adeguamento del prezzo di noleggio degli apparecchi aggiuntivi nonché del corrispettivo in caso di recesso anticipato.
Art. 14 ‐ Cessioni e modifiche del contratto
14.1 Il Richiedente non potrà cedere il Contratto, in tutto o in parte, né onerosamente né gratuitamente, senza il preventivo consenso scritto di Globalnet.
14.2 Qualsiasi modifica al Contratto ed agli eventuali allegati, dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto dalle Parti.
Art. 15 ‐ Forza maggiore
15.1 Globalnet non sarà responsabile per il ritardo o l’inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni di cui al presente contratto nel caso siano dipesi da circostanze non imputabili a suo comportamento omissivo o commissivo inclusi, senza limitazione, vizi occulti e difetti non manifesti dell’hardware prodotto e commercializzato da terze parti; vizi occulti e difetti non manifesti del software prodotto e commercializzato da terze parti, ivi compresi compilatori; mancato ovvero errato funzionamento delle telecomunicazioni gestite da terze parti, mancato ovvero errato funzionamento dell’approvvigionamento dell’energia elettrica ove protratto oltre il periodo minimo di autonomia assicurato dai gruppi di continuità previsti nella configurazione hardware concordata tra le parti, atti di autorità del governo, guerra, insurrezione, sabotaggio, embargo, inondazione, incendio, sciopero.
15.2 In particolare resta inteso che, danni e/o malfunzionamenti di qualsiasi natura del Centralino in Cloud e/o del “Centralino Hardware” e/o delle Apparecchiature, derivanti da causa di forza maggiore ovvero da eventi naturali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alluvioni, inondazioni, fulmini conseguenti a temporali, incendi ed altre calamità naturali, non comporteranno alcun obbligo di intervento gratuito a carico di Globalnet.
Art. 16 ‐ Trattamento dei dati personali
16.1 I dati personali forniti dal Richiedente sono tutelati Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/03), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e saranno tutelati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Art. 17 – Clausola Risolutiva Espressa
17.1 Concordano espressamente le parti contraenti che le pattuizioni di cui ai punti n°:
? (artt. 4 e 5) ritardato o mancato pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni oggetto del Contratto;
? (art. 7) uso improprio del servizio, del Centralino in Cloud e/o del “Centralino Hardware” e/o delle Apparecchiature;
? (art. 8.3) violazione condizioni di utilizzo del Centralino IP e/o del “Centralino”, delle Apparecchiature e/o del software applicativo ;
? (art. 14) cessione del Contratto non autorizzata
del presente atto costituiscono condizioni essenziali, di portata patrimoniale ex art. 1456 C.C, di talché la violazione, anche di una sola di esse, comporta di diritto la facoltà di Globalnet di richiedere a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero PEC la risoluzione del presente contratto per inadempimento grave del Richiedente.
17.2 In caso di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art.16.1 che precede, il Richiedente dovrà corrispondere a Globalnet le quote di canone maturate fino alla data dell’avvenuta risoluzione del Contratto, fermo restando quanto previsto all’art. 5.2, nonché a titolo di penale l’importo sulla base dell’importo annuale.
Art. 18 ‐ Clausola fiscale
18.1 Le Parti dichiarano che le operazioni relative al Contratto sono soggette ad IVA a carico del Richiedente, ove previsto dalla legge.
18.2 Ogni onere fiscale comunque correlato al presente Contratto è a carico del Richiedente medesimo, nei casi consentiti dalla legge.
Art. 19 ‐ Foro competente
19.1 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Richiedente e Globalnet in merito all’interpretazione e/o all’esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Firenze.
Art. 20 – Disposizioni generali
20.1 Il presente accordo annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente intercorso, anche solo verbalmente, ad oggetto quanto qui convenuto e riportato.
20.2 Eventuali modifiche del presente accordo saranno valide solo se convenute per iscritto.
20.3 La mancanza da parte di una delle parti del presente accordo di richiedere l'esecuzione delle clausole, condizioni, termini o previsioni qui contenute non verrà né potrà essere considerata come rinuncia ad essi o rinuncia alla futura osservanza degli stessi; né la rinuncia ad un qualsiasi termine, clausola, condizione o previsione, comporterà la rinuncia di un qualsiasi altro termine, clausola, condizione o previsione.
20.4 I titoli degli articoli contenuti nel presente contratto sono intesi al solo fine di facilitarne le lettura e non formano parte integrante del presente accordo.
20.5 Le comunicazioni tra le parti saranno valide solo se effettuate per iscritto ovvero a mezzo PEC.
20.6 Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, di una delle due parti non corrispondente ad una o più delle condizioni tutte sancite dal presente accordo, non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto dell'altra parte di chiedere, in qualsiasi momento, l’applicazione delle stesse.