Decreto del 09/12/2014 - Ministero Sviluppo Economico
Decreto del 09/12/2014 - Ministero Sviluppo Economico
Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2015
Art. 14 Soggetti beneficiari, aree e progetti ammissibili
Articolo 14 -
Art. 14 Soggetti beneficiari, aree e progetti ammissibili
In vigore dal 12/10/2017
Modificato da: Decreto del 02/08/2017 Articolo 1
1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo, fermo restando quanto specificato agli articoli 15 e 16 per quanto concerne le spese ammissibili, le specifiche condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni e le intensita' di aiuto concedibili, possono essere concesse:
a) nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, a imprese di qualsiasi dimensione per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e);
b) nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, a imprese di qualsiasi dimensione per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al comma 2, lettere a), c) ed e) e, limitatamente alle PMI, anche per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al comma 2, lettere b) e d) . Le imprese di grandi dimensioni possono realizzare i progetti di investimento di cui al comma 2, lettere b) e d), solo previa notifica dell'aiuto ad hoc, sulla base delle disposizioni previste dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020 (2013/C 209/01), e successiva approvazione da parte della Commissione europea;
c) nelle restanti aree del territorio nazionale, alle sole PMI per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).
2. Con riferimento a quanto stabilito al comma 1, sono ammissibili i seguenti progetti di investimento:
a) creazione di una nuova unita' produttiva;
b) ampliamento della capacita' di un'unita' produttiva esistente;
c) riconversione di un'unita' produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
d) ristrutturazione di un'unita' produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilita' nello svolgimento dell'attivita' economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
e) acquisizione di un'unita' produttiva esistente, ubicata in un'area di crisi e di proprieta' di un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa quale acquisizione degli attivi di un'unita' produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non puo' riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Per le sole imprese di grandi dimensioni in aree ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE il progetto di investimento da agevolare deve essere finalizzato a una riconversione, cosi' come definita alla lettera c) del presente comma.
3. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
4. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1, o, nel caso di cui al comma 8 del presente articolo, successivamente alla decisione della Commissione europea sull'aiuto ad hoc. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio del progetto. In caso di acquisizioni, per avvio del progetto si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati all'unita' produttiva.
5. I beni agevolati devono essere mantenuti nell'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. E', comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo.
6. Non sono ammissibili i progetti d'investimento riguardanti le seguenti attivita' economiche:
a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attivita' di cui alla sezione A della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
b) estrazione di minerali da cave e miniere: limitatamente alle attivita' di cui alla divisione 05, «estrazione di carbone (esclusa torba)», della sezione B della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
c) fornitura di acqua, reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attivita' di cui alla sezione E della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto;
d) costruzioni: tutte le attivita' di cui alla sezione F della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
e) commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attivita' di cui ai gruppi 47.8 «commercio al dettaglio ambulante» e 47.9 «commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della sezione G della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
f) attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attivita' di cui alla categoria 56.10.4 «ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attivita' di cui alla divisione 60 «attivita' di programmazione e trasmissione», della sezione J della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
h) attivita' finanziarie e assicurative: tutte le attivita' di cui alla sezione K della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
i) attivita' immobiliari: tutte le attivita' di cui alla sezione L della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
l) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attivita' di cui alla sezione N della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto;
m) istruzione: tutte le attivita' di cui alla sezione P della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
n) attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento: limitatamente alle attivita' di cui alla divisione 92
«attivita' riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco», della sezione R della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007;
o) altre attivita' di servizi: tutte le attivita' di cui alla sezione S della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto.
7. Per le sole imprese di grandi dimensioni non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai settori della siderurgia e delle fibre sintetiche.
8. Per le imprese di grandi dimensioni, le agevolazioni a favore dei progetti di investimento riguardanti attivita' economiche relative ai settori del carbone, della costruzione navale, dei trasporti e della produzione e della distribuzione di energia, come individuate nell'allegato n. 1 al presente decreto, possono essere concesse solo previa notifica alla Commissione europea dell'aiuto ad hoc ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato applicabile al settore in esame, in corso di validita' al momento della notifica.
8-bis. Soppresso.
9. Sono, comunque, esclusi dalle agevolazioni i progetti di investimento diretti alla realizzazione di infrastrutture dei trasporti, infrastrutture energetiche e infrastrutture per le telecomunicazioni, ivi incluse quelle a banda larga.