SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO E ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CONNESSE ALL’UTILIZZO PROVENTI VINCOLATI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL
SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO E ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CONNESSE ALL’UTILIZZO PROVENTI VINCOLATI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL
D.Lgs 285/92 e S.M.I. (Codice della Strada)
SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO E ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CONNESSE ALL’UTILIZZO PROVENTI VINCOLATI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.Lgs 285/92 e S.M.I. (Codice della
Strada)
Indice
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO E ATTIVITA’ COMPLEMENTARI CONNESSE ALL’UTILIZZO PROVENTI VINCOLATI AI SENTI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 285/92 E SS.MM.II. ( Codice della Strada)
L’anno duemiladiciasette (2017), il giorno sette (07) del mese di dicembre, in Civitavecchia, via Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx n. 11 – palazzina adiacente Caserma Stegher-, presso Servizio 6,
TRA
COMUNE DI CIVITAVECCHIA, di seguito per brevità “Comune”, con sede in Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 0, CF:02700960582, rappresentato nella persona del Dirigente del Servizio 6 Xxxxxxxxx Xxxxxxxx nata a Napoli (NA) il 05.10.1971 – CF: BRL GRL 71R45 F839H
E
La Società Civitavecchia Servizi Pubblici S.R.L. , di seguito per brevità “Azienda” o “Gestore” o “Parte”, con sede in Xxxxxxxxxxxxx (XX), Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 0, codice fiscale e partita
I.V.A. 14105271002, nella persona del suo legale rappresentante, Xxxxxxxxx Xx Xxxx nato a Roma (RM) il 23.11.1962 - CF: DLV FNC 62S23H501j;
Premesso che:
-con decreto sindacale del 31/03/2015 l’Amministrazione ha adottato le linee di sviluppo del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate POR in attuazione di quanto previsto dall’art.1, comma 611 e ss. Della legge n.190/2014, il Comune di Civitavecchia;
- con Deliberazione di CC n. 79 del 27.07.2016, è stata approvata la riorganizzazione dei servizi pubblici locali ed è stata costituita la società Multiservizi Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.;
-che con deliberazione di consiglio comunale n. 83 del si è proceduto all’affidamento del servizio di gestione del trasporto pubblico locale alla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. e all’approvazione dello schema di contratto e carta dell’utente;
-che il Comune ha disposto la scelta del modulo in house del servizio di gestione del trasporto pubblico locale come motivato nella relazione ex art.34, commi 20 e 21 della legge n.221/2012 approvata nella citata deliberazione n.79/2016, per i seguenti motivi:
a) riduzione dei costi di gestione attraverso una gestione diretta a mezzo di società “in house”, risultante dal piano industriale e da altra documentazione relativa alla società;
b) Valutazione di congruità dei costi relativi al servizio rispetto ai costi di mercato;
c) strategicità di una gestione diretta – a mezzo società “in house” - del servizio di Gestione del trasporto pubblico locale;
- che ai sensi della normativa vigente, il rapporto concessorio fra il Comune e il Gestore viene regolato dal specifico contratto di servizio, oggetto del presente contratto, come previsto dalla vigente legislazione, ritenendo estranee al proprio ruolo le attività e le funzioni di gestione d'impresa e di organizzazione operativa del servizio attraverso la combinazione dei fattori produttivi;
- le attività gestionali ed organizzative sono di stretta pertinenza del Gestore, in quanto ente dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di capacità nello svolgimento di incombenze soggette al naturale rischio di impresa;
Le Parti, ai fini di una migliore comprensione del contenuto del presente contratto, concordano sulle seguenti definizioni:
Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano e convengono quanto segue:
PARTE PRIMA
STRUTTURA, OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
Art. 1 Struttura del contratto
1. Il presente contratto di servizio si articola in quattro parti:
- Parte prima: Struttura, oggetto e durata del presente contratto;
- Parte seconda: Obbligazioni delle parti e disciplina delle prestazioni;
- Parte terza: Monitoraggio, controversie, sanzioni e incentivi;
- Parte quarta: disposizioni finali.
2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio, di seguito per brevità definito “Contratto”.
Art.2 Oggetto del Contratto
1. Il presente Contratto disciplina i rapporti fra il Comune ed il Gestore, mediante gestione diretta, cosiddetta in house providing, in merito all'esercizio del servizio di Gestione aree di sosta a pagamento (d’ora in poi “Servizio”) all’interno delle aree identificate nell’allegato A) Planimetrie e l’affidamento delle seguenti operazioni:
• la gestione della sosta regolamentata su strada e del relativo incasso; acquisto, installazione e manutenzione programmata e a seguito di usura o danneggiamento della segnaletica stradale relativa agli stalli regolamentati, dei dispositivi tecnologici e delle apparecchiature di pagamento a servizio della sosta regolamentata stessa.
In particolare installazione, sostituzione, manutenzione dei parcometri; acquisto, installazione e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale afferente le aree oggetto di affidamento; asfaltatura e manutenzione del manto stradale delle aree gestite; predisposizione e distribuzione di strumenti di esazione alternativi (parcometri emettitrici abbonamenti, voucher cosiddetti "gratta e sosta"); L'Affidatario dovrà garantire, all'interno del perimetro delle aree di sosta di affidamento (nel territorio del Comune di Civitavecchia), l'accessibilità e la chiara individuazione degli spazi di sosta e della relativa regolamentazione attraverso la segnaletica, nonché la possibilità per l'utenza di fruire della sosta in maniera conforme;
• la gestione delle aree di parcheggio comprensive della manutenzione delle stesse e delle apparecchiature necessarie al loro funzionamento e dell'esazione dei titoli per la fruizione della sosta in tali aree;
• accertamento delle violazioni del Codice della Strada relativamente alla sosta svolto dagli ausiliari del traffico ai sensi della Legge 127/97. L'Affidatario dovrà garantire, all'interno delle aree di affidamento, la piena usabilità degli spazi di sosta ed un regolare avvicendamento mediante la prevenzione e l'accertamento;
• la concessione del servizio rimozione e custodia dei veicoli, ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/92) e del relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R 495/92).
2. L'Ente Affidante effettua i controlli su tutti i servizi e su tutte le attività oggetto del presente affidamento, nonché sulla relativa reportistica di monitoraggio e di rendicontazione, come articolata nel presente Contratto, con particolare riferimento agli aspetti di qualità, sicurezza e relazione con l'utenza.
3. L'Ente Affidante si riserva la facoltà di indicare all'Affidatario variazioni quantitative e qualitative dei servizi oggetto del presente affidamento (Art.12 Gestione delle varianti), cui l'Affidatario sarà tenuto a dare attuazione.
4. Il Contratto regola principalmente i rapporti fra l'Ente Affidante e l'Affidatario. Sono specificate, se del caso, relazioni con soggetti terzi. Al netto delle relazioni specificate, l'Affidatario non potrà proporre ad Enti locali o ad altri soggetti diversi dall'Ente Affidante ipotesi di modifica ai servizi, ne' raggiungere accordi in tal senso; pertanto esso dovrà trasmettere all'Ente Affidante ogni eventuale richiesta che riceva inerente le operazioni affidate.
5. L’Ente Affidante si riserva di concedere in uso, con successivi provvedimenti deliberativi, ulteriori specifiche aree, affinché siano destinate all’offerta di servizi di sosta a pagamento, che verranno individuate in specifiche appendici al presente contratto.
6. L’Ente Affidante effettua controlli su tutti i servizi e su tutte le attività oggetto del presente affidamento, nonché sulla relativa reportistica di monitoraggio e di rendicontazione, come articolata nel presente Contratto, con particolare riferimento agli aspetti di qualità, sicurezza e relazione con l’utenza.
Art. 3 Durata del Contratto
1. La durata del presente contratto e, pertanto, dell’affidamento del Servizio è fissata in anni 8 (otto) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. In caso di revoca, ovvero di scadenza contrattuale dell’affidamento del Servizio, al fine di evitare
interruzione nella conduzione dello stesso, si conviene che, fino al subentro da parte del nuovo affidatario del Servizio, il gestore è tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni e nel rispetto dei medesimi standard, con un termine massimo di mesi 6, come stabilito dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Si precisa che la durata viene comunque subordinata all’attuazione dell’affidamento all’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale ai sensi dell’art.2 c. 267 della legge 190/2014.
Pertanto, indipendentemente dalla durata dell’affidamento, il servizio oggetto del presente contratto cesserà automaticamente all’atto di subentro del gestore unico che sarà individuato dall’autorità d’ambito. Al verificarsi della suddetta condizione, il servizio per l’Impresa cesserà senza che questa possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria o di maggiorazione del compenso nei confronti del Comune. Al verificarsi della citata condizione l’affidamento del servizio, compreso i mezzi e le relative quote di ammortamento, saranno soggetti a condizione risolutiva espressa
PARTE SECONDA
OBBLIGAZIONI DELLE PARTI E DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI
Art. 4 Principi fondamentali
1. Le parti si obbligano ad uno stretto coordinamento al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, l'equilibrio ottimale fra qualità, sicurezza, economicità ed efficienza di quanto è regolato dal presente Contratto, nel rispetto dei ruoli stabiliti dal contratto stesso.
2. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio, nonché di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, è prevista la costituzione di una Commissione tecnica composta da rappresentanti del Gestore, presieduta dai relativi responsabili tecnici, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori.
3. La Commissione con cadenza annuale verifica l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato di cui all’Allegato B) “Standard Qualità”, fissati nel presente contratto di servizio.
4. La Commissione, per la quale non è previsto alcun compenso né rimborso spese a favore di componenti e partecipanti, opera un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Linee Guida Carta degli Utenti, di cui all’allegato C).
Art. 5
Definizione degli impegni contrattuali
1. Le Parti definiscono e quantificano gli impegni del Contratto come segue.
2. Gli impegni delle Parti rispondono ad un criterio di equilibrio contrattuale e sono articolati in:
• Impegni gestionali
• Impegni di qualità del servizio;
• Impegni d’investimento nel servizio.
3. Le Parti individuano gli obiettivi tecnici ed economici del Contratto, i quali sono funzionali all'avvio di un processo di miglioramento continuo del Servizio ed al raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario dello stesso.
Art. 6
Beni, impianti ed attrezzature
1. Per la gestione del Servizio in oggetto il Gestore utilizza tutti i beni e le attrezzature di sua proprietà, nonché quelli che il Gestore stesso riterrà opportuno acquisire.
2. Entro tre mesi dalla firma del presente contratto le parti si impegnano a verbalizzare in contraddittorio l’elenco dei beni mobili ed immobili, il loro stato di conservazione e funzionamento.
3. Il Gestore si impegna a mantenere in perfetta efficienza, per l'intera durata di validità del presente Contratto, tutti i beni e le attrezzature fornite dal Comune, garantendo tutti gli interventi di manutenzione nel rispetto delle vigenti norme tecniche e di sicurezza. In relazione a ciò, il Gestore si obbliga ad apportare tutte le migliorie, le sostituzioni e i potenziamenti, senza alcun onere per il Comune, che si rendessero necessari al fine di adempiere efficacemente ai compiti di cui al presente Contratto.
4. Al termine del periodo di affidamento, in ogni altro caso di anticipazione di detto termine, di risoluzione o di decadenza previsto dal presente Contratto, il Gestore è tenuto a restituire, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, i beni ad esso affidati.
5. Il gestore si impegna a gestire direttamente la necessaria segnaletica sia essa orizzontale che verticale dei parcheggi a pagamento.
6. Per le opere, i macchinari, gli impianti e gli altri beni durevoli, installati a spese dell’Affidatario in esecuzione del piano degli investimenti, contenuto nel Piano industriale del soggetto gestore, che non risultino interamente ammortizzati alla scadenza dell’affidamento, il Comune o il nuovo affidatario corrisponderà al gestore uscente un importo pari al valore contabile residuo, calcolato all’ultimo giorno dell’affidamento, relativo ai beni di cui sopra, previa acquisizione della documentazione contabile comprovante la sussistenza e gli importi di tali ammortamenti.
7.
Art. 7 Obblighi del Comune
1. L' Ente Affidante garantisce di farsi parte attiva per quanto concerne:
• la comunicazione all'Affidatario di eventuali modifiche al piano tariffario e di qualsivoglia atto, regolamento, progetto impattante sulle attività affidate e comunque sulle eventuali variazioni apportate alla mobilità urbana. Ogni modifica del piano tariffario deve essere concordata con l'Affidatario e formalizzata entro 60 (sessanta) giorni dalla sua effettiva entrata in vigore affinché possa adeguare gli strumenti di pagamento della sosta e di accertamento delle sanzioni alle nuove disposizioni;
• la comunicazione all'Affidatario relativa ad interventi di installazione che gli si intenda affidare secondo modalità e tempi congrui affinché possa effettuare gli interventi nei tempi stabiliti;
• il rispetto delle modalità di comunicazione all'Affidatario previsti nel Contratto ed in atti stipulati fra le Parti integrativi o sostitutivi degli stessi;
• la promozione degli strumenti e dei progetti inerenti la sosta e le modalità innovative di pagamento della sosta;
• la puntuale comunicazione all'Affidatario della programmazione comunale degli interventi manutentivi sulle strade;
2. L'Ente Affidante si impegna inoltre ad adeguare gli atti inerenti la concessione di autorizzazioni per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche al fine di prevedere che coloro che richiedano l'autorizzazione all'occupazione di stalli oggetto del presente affidamento nell'ambito delle predette occupazioni, si impegnino ad erogare un canone all'Affidatario il cui valore esatto dovrà essere definito tramite accordo scritto fra le Parti da stipularsi entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente contratto di servizio. La modifica degli atti e dei regolamenti comunali dovrà prevedere inoltre che il mancato pagamento di tale canone all'Affidatario nei modi e nei tempi stabiliti venga adeguatamente sanzionato.
3. Il Comune s’impegna a concedere per tutta la durata del presente contratto le aree meglio identificate nell’allegato A) Planimetrie.
Art. 8
Svolgimento dei servizi di gestione della sosta regolamentata su strada
1. Sono assegnate all'Affidatario la gestione della sosta a pagamento su strada (es. strisce blu,) e sulle aree dell'Ente Affidante di cui all’allegato A) Planimetrie nonché la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale delle aree di sosta a pagamento, ai sensi del Codice della Strada.
2. Il numero dei parcheggi a raso, la superficie, la tipologia degli stalli, il numero degli ausiliari e il numero dei parchimetri risultano i seguenti:
N. parcheggi a raso: 847
Supeficie media per stallo (mq): 12,50
Tipologia di stalli: normali, a pettine, spina di pesce
Presenza di ausiliari del traffico: SI
N. parchimetri: 36
3. Le attività previste nell'ambito della gestione della sosta regolamentata su strada sono:
a. manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale relativa alle aree di sosta su strada a pagamento (strisce blu);
b. manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri adibiti al pagamento della sosta da parte degli utenti e della strumentazione correlata, con particolare riferimento a quella adibita a funzione di cambiamonete;
c. acquisto ed installazione di nuovi parcometri, ove ritenuto necessario, tale da permettere il mantenimento del numero minimo di 36 (trentasei) parcometri presenti e funzionanti su tutto il territorio comunale;
d. svolgimento delle attività di accertamento sulle aree di sosta a pagamento e sulle aree di sosta ulteriori (strisce gialle e carico-scarico) contigue, previste dalla normativa vigente ai sensi dell'Art. 17 della Legge 127/97;
e. produzione e distribuzione di metodo di pagamento alternativi rispetto al parcometro delle tariffe relative alla sosta a pagamento previsti dai Regolamenti comunali;
f. conservazione della strumentazione adibita al pagamento della sosta su strada nel periodo di non utilizzo;
g. attività di scassettamento dei parcometri, controllo degli incassi e versamento degli introiti presso il conto corrente dedicato relativo al servizio ai sensi dell'Articolo 16.
4. Le operazioni di cui al precedente comma 3 sono affidate in esclusiva all'Affidatario per tutto il periodo di cui all'Articolo 3 del presente contratto. L'attività di cui al precedente comma 3 sono da svolgersi solo nei periodi definiti dall'Ente Affidante per la tariffazione della sosta su strada.
5. E' compito dell'Affidatario installare parcometri aggiuntivi nei seguenti casi:
a. se il valore massimo del rapporto stalli a pagamento/parcometri risulta inferiore a quello rilevato all'avvio del servizio; l'Affidatario dovrà comunicare all'Ente Affidante i motivi del mancato rispetto di tale standard tramite nota formale, allegando apposita nota progettuale sulla dislocazione dei nuovi parcometri. L'Ente Affidante dovrà approvare o effettuare deduzioni sul programma di installazione proposto dall'Affidatario. L'Affidatario dovrà installare i parcometri entro i 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi successivi alla definitiva approvazione del programma di installazione sopportando ogni correlato costo;
b. in caso di sostituzione degli attuali parcometri per obsolescenza o a seguito dell'accertamento di danni o malfunzionamenti che non rendano conveniente la manutenzione degli stessi; in questi casi l'Affidatario dovrà comunicare all'Ente Affidante l'intervento di sostituzione (ed in particolare il/i parcometro/i da sostituire). Il modello e le caratteristiche tecniche del nuovo parcometro sono presentate dall'Affidatario all'Ente Affidante per un parere preventivo. L'intervento dovrà essere comunque effettuato entro 120 (centoventi) giorni dal riscontro/accettazione della proposta da parte dell'Ente Affidante;
c. su specifica richiesta da parte dell'Ente Affidante, ove non si verifichino le condizioni di cui ai punti precedenti. La fornitura e l'installazione su richiesta dell'Ente Affidante di nuovi parcometri di cui al presente punto comporterà oneri aggiuntivi per l'Ente Affidante nella misura dei soli importi fatturati all'Affidatario dalle imprese fornitrici.
6. Circa la manutenzione ordinaria e preventiva della rete dei parcometri installati, si rimanda al dettaglio sulla manutenzione minima richiesta nell'Allegato B) QUALITÀ.
7. L'Affidatario dovrà assicurare differenti modalità di pagamento della sosta su strada al fine di garantire la possibilità di un'efficace utilizzo della sosta, nel pieno e pronto rispetto degli atti dell' Ente Affidante che regolano la tariffazione. In particolare, dovranno essere gestite tutte le operazioni necessarie all'utilizzo delle modalità di pagamento disponibili agli utenti al momento dell'avvio dei servizio, nonché quelle emergenti da successive integrazioni ad opera dell'Ente Affidante.
8. Le modalità alternative all'utilizzo del parcometro attualmente presenti, della cui fruibilità l'Affidatario si fa carico, sono:
a. l'abbonamento per lavoratori stagionale invernale o estivo;
b. abbonamento mensile.
9. Circa la gestione e rendicontazione degli incassi da pagamento della sosta tramite parcometro, le procedure di svuotamento delle casse dei parcometri sono le seguenti:
a. apertura cassa parcometro (esecuzione delle procedure come previsto per gli attuali parcometri e verifica del funzionamento delle procedure medesime, es. controllo stampa scontrino e riscontro eventuali anomalie);
b. svuotamento cassa (esecuzione delle procedure come previsto per gli attuali parcometri, ritiro dello scontrino relativo ai dati dell'incasso parziale e totale, reintroduzione/ripristino della cassa vuota, chiusura del portello esterno);
c. apertura delle casse con apposita chiave; con apposite macchine contamonete di cui l'Affidatario deve mantenere l'esclusiva disponibilità per tutta la durata del Contratto ed imballo per il versamento in banca.
d. conteggio presso la sede dell'Affidatario dell'incasso del denaro in moneta.
10. Le procedure di gestione e di rendicontazione degli incassi sono le seguenti:
a. registrazione degli incassi: registrazione degli incassi di ogni area di sosta a pagamento, confronto fra il totale incassato, ovvero rilevato all'interno della cassa monete, e quello registrato dal singolo parcometro con specifica delle possibili differenze. In ogni caso, anche nelle ipotesi di furto/rapina/danneggiamento ad opera di terzi, il calcolo dei ricavi spettanti all'Ente Affidante è effettuato sulla base delle somme indicate dalle stampe contabili di riepilogo generate dal parcometro all'atto dello svuotamento delle casse. Restano quindi a carico dell'Affidatario tutti gli eventuali ammanchi;
b. rendicontazione all'Ente Affidante: consegna di tutti i dati e della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli opportuni entro 30 (trenta) giorni dal termine della cadenza mensile; per i dettagli sulle modalità di rendicontazione e di controllo si vedano l'Articolo 13 e l'Articolo 14, nonché l'Allegato C) REND;
c. versamento presso il conto corrente dedicato di cui all'Articolo 16 Il versamento deve essere effettuato entro termini congrui.
11. È fatto obbligo all'Affidatario di effettuare lo svuotamento dei parcometri con una frequenza che ne permetta il corretto funzionamento e che ne valorizzi al massimo le potenzialità. In particolare, il sistema di telecontrollo dei parcometri dovrà permettere all'Affidatario di ricevere comunicazione (mail e/o sms) dell'eventuale raggiungimento di una soglia preimpostata di capienza della cassa di ciascun parcometro al fine di evitare che la cassa si riempia totalmente ed il parcometro non accetti più il pagamento, Al pervenire di tale comunicazione lo svuotamento del parcometro medesimo dovrà essere tempestivo. Inoltre il sistema dovrà permettere la consultazione all'Affidatario ed all'Ente Affidante - su sua espressa richiesta - di un report quotidiano in cui sono elencati i parcometri ed i relativi importi in giacenza in cassaforte.
12. L'operazione di gestione e rendicontazione degli incassi deve essere assicurata per ciascun parcometro gestito e per i parcometri installati dall'Affidatario nel corso del servizio con le modalità descritte dal presente articolo, fatte salve eventuali procedure derivanti da specifiche tecniche differenti caratterizzanti i nuovi parcometri installati.
13. Circa la gestione e l'installazione della segnaletica verticale e orizzontale afferente le aree di sosta regolamentata assegnata in gestione (strisce blu), è assegnata all'Affidatario l'operazione di progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale afferente le aree di sosta oggetto di affidamento, con riferimento sia a quella pertinenziale alle stesse che a quella predisposta e da predisporre per indirizzare il traffico alle aree e alle strutture affidate in gestione, nel rispetto dei Codice della Strada.
14. Circa l'accertamento ai sensi dell'art. 17 della Legge 127/97, sono obbligo dell’Affidatario le operazioni di accertamento sulle aree di sosta regolamentata previste dalla normativa vigente. Ai dipendenti dell'Affidatario adibiti a tale attività saranno conferite, con provvedimento del Sindaco, le funzioni di accertatore della sosta ai sensi dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997,
n. 127. L'Affidatario dovrà garantire tali operazioni per l'intera durata del Contratto. Gli incaricati dell'operazione di cui sopra dovranno essere riconoscibili nella loro funzione mediante adeguato vestiario, a carico dell'Affidatario. Le notifiche, le riscossioni ed i ricorsi saranno gestiti dall'Ente Affidante, tramite il Comando di Polizia Locale, al quale dovranno pervenire copie dei verbali di accertamento secondo modalità concordate fra il medesimo e l'Affidatario.
15. Le operazioni di accertamento affidate si compongono di:
a. verifica dello stato di qualità/funzionamento della segnaletica, dei parcometri installati e delle condizioni generali di fruizione delle aree inserite nel perimetro di affidamento ed immediata segnalazione interna ed eventualmente all'Ente Affidante della opportunità di operare interventi, manutenzione o pulizia;
b. verifica degli stalli occupati per motivi di pubblico interesse o a seguito di rilascio di autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico o di cause di forza maggiore (es. eventi atmosferici). Rispetto alle occupazioni, sarà necessario rilevare il numero di stalli occupati, l'arco stradale monodirezionale interessato, gli estremi dell'atto autorizzativo (se presente) e la durata dell'occupazione;
c. verifica della presenza del titolo autorizzativo necessario a sostare nelle aree oggetto di affidamento e della corretta esposizione dello stesso e conseguente verifica di eventuali contravvenzioni al Codice della Strada, da svolgersi secondo quanto disposto dall'art, 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127; la verifica deve essere effettuata su tutte le vetture posteggiate attraverso la lettura dei sistemi autorizzativi ove presenti. In caso di esposizione di contrassegni/permessi che permettano la sosta gratuita nelle aree oggetto di affidamento, l'accertatore dovrà verificare la corrispondenza fra la targa del veicolo ed
il contrassegno esposto e, in caso di mancata corrispondenza, avviare la procedura di infrazione nonché segnalare l'uso improprio del contrassegno al Comando di Polizia Locale;
d. verifica della presenza del titolo autorizzativo per la sosta in aree di sosta non a pagamento per particolari categorie di utenti (aree di sosta per disabili e per l'attività di carico e scarico) contigue alle aree oggetto di affidamento ed eventuale segnalazione al Comando di Polizia Locale di irregolarità e contravvenzioni al Codice della Strada rilevate.
16. Nel caso che nel corso della verifica sui titoli di sosta l'accertatore riscontri la violazione del Codice della Strada, solo per le aree adibite a sosta a pagamento, dovrà avviare la notifica della violazione attraverso strumentazione che dovrà permettere: 1) l'associazione del bollettino di pagamento al numero di verbale, 2) il posizionamento dei verbali sul parabrezza della vettura con modalità che ne impediscano il depauperamento anche in virtù di eventi atmosferici, 3) la trasmissione delle contravvenzioni accertate al Comando di Polizia Locale.
17. L'Affidatario ha altresì l'onere di assistere l'Ente Affidante col massimo sforzo e diligenza esigibili, con ogni mezzo ed in tempi contenuti in caso di contestazioni delle sanzioni e nel caso di successivo contenzioso quando ed appena l'Ente Affidante ne farà richiesta.
18. L'Affidatario ha la facoltà di rinnovare o recedere da qualsiasi convenzione relativa all'utilizzo riservato dei posti auto affidati in concessione a soggetti privati. Ove fossero stipulate nuove convenzioni o si disdicessero quelle attualmente in vigore, il Gestore è tenuto ad informare l'Ente Affidante non oltre i 5 (cinque) giorni successivi la data di stipula o recesso.
Art. 9
Svolgimento delle operazioni di rimozione dei veicoli in sosta vietata
1. Il servizio comprende l'assistenza al Comando di Polizia Locale nella gestione del servizio dì rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli che arrecano intralcio al traffico ai sensi degli artt. 6, 7, 157, 158 e 159 del Codice della Strada, nel territorio dell'Ente Affidante di Civitavecchia, ed in particolare:
a. la fase della rimozione del veicolo su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'art.12, comma l,del D.Lgs. n, 285/92;
b. quella del trasporto del veicolo presso il deposito individuato;
c. quella del deposito e della custodia giudiziale del veicolo;
d. quella della restituzione del veicolo.
2. In particolare il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità concordate con il Comando di Polizia Locale e dovrà risultare da apposito atto scritto. In sede di prima applicazione, il servizio
è svolto con l’ausilio di un addetto del Gestore che dovrà, assieme ad un componente del Comando di Polizia Locale, verificare eventuali contravvenzioni che costituiscano presupposto alla rimozione del mezzo e, su ordine dell'Agente, eseguire l'operazione di rimozione
Il veicolo rimosso dovrà essere trasportato al Parcheggio dell’area “Feltrinelli” od in altra area appositamente individuata e custodito in specifici posti auto riservati a tale scopo.
3. La sanzione amministrativa di cui al Nuovo Codice della Strada relativa alla contravvenzione accertata è direttamente riscossa dal Comando di Polizia Locale, mentre al Gestore compete l'entrata relativa al servizio di rimozione e custodia del veicolo, nonché, ove il proprietario del veicolo non provveda al ritiro entro 24 ore, quanto derivante dall'applicazione delle tariffe della sosta a pagamento nelle aree di sosta a pagamento.
4. Ove entro 3 (tre) mesi il proprietario non provveda al ritiro del mezzo, lo stesso sarà qualificato come abbandonato e trasportato presso l'apposito deposito Giudiziario.
5. Nella gestione dei servizi previsti dal presente articolo l'Affidatario è tenuto al pieno e completo rispetto degli obblighi di servizio e dei livelli di qualità previsti all'Allegato B) QUALlTÀ .
Art. 10
Ulteriori obblighi in carico all'Affidatario
1. L'Affidatario, nell'espletamento di tutte le operazioni affidate è tenuto al rispetto degli obblighi di servizio e degli standard di qualità specifici indicati nell'Allegato B) QUALITÀ, nonché al pieno e puntuale rispetto del Contratto e di tutte le disposizioni legislative vigenti applicabili in costanza di Contratto alle operazioni affidate.
2. L'Affidatario, con effetto dall'avvio dei servizi, garantisce un profilo di immagine uniforme nei confronti dell'utenza, adottando politiche, procedure e simbologie indifferenziate con riferimento a tutte le operazioni affidate.
3. È fatto obbligo all'Affidatario di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria. Tutti i contributi, fra i quali quelli assistenziali, previdenziali, assicurativi ed in particolare quello sugli infortuni sul lavoro, sono a totale carico dell'Affidatario. Durante l'espletamento del servizio, il personale, in particolare quello a contatto col pubblico, compreso quello di eventuali società o imprese sub-affidatarie, dovrà indossare apposita uniforme di riconoscimento.
4. L'Affidatario risponde direttamente del proprio operato e di quello del personale di cui si avvale per qualsiasi danno che possa derivare all'Ente Affidante o a terzi.
5. L'Affidatario avrà cura di vigilare sulla gestione dei proventi derivanti dalle operazioni affidate con particolare riferimento a fenomeni di furto o altri illeciti.
6. L'Affidatario può mantenere alle condizioni vigenti prima della sottoscrizione del presente
contratto le eventuali convenzioni con autorità pubbliche e private relative ad agevolazioni tariffarie per l'utilizzo dei servizi affidati.
7. L'Affidatario provvederà a propria cura e spese all'acquisto dei materiali e dei beni oltre a quelli forniti necessari allo svolgimento delle operazioni che riterrà opportune.
8. L'Affidatario è responsabile nei confronti degli utenti per il mancato od erroneo funzionamento dovuto a difetto di fabbricazione dei titoli di pagamento o degli altri beni utilizzati o rilasciati.
9. L'Affidatario ha l'obbligo di dotarsi di un'assicurazione R.C. contro danni a terzi afferente le attività di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata per un massimale di copertura mìnimo di 200.000,00 (duecentomila) Euro.
10. In virtù del ruolo di agente contabile rivestito, oltre alle operazioni di incasso, rendicontazione e versamento degli introiti derivanti dalle attività gestite, l'Affidatario è tenuto all'emissione di tutti i documenti di fatturazione, nonché alla compilazione ed alla resa del conto della gestione annuale all'Ente Affidante del Modello 21 "relativo al conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane" di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 o di eventuali modelli che, nel corso dell'affidamento, lo possano sostituire e/o integrare.
11. L'Affidatario è tenuto a predisporre, entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del Contratto, una "Carta dei Servizi" il cui contenuto dovrà essere preventivamente condiviso con l'Ente Affidante. La Carta dei Servizi dovrà essere formalmente approvata dall'Ente Affidante a seguito delta sua redazione ed aggiornata con cadenza minima triennale.
12. L'Affidatario è tenuto ad aprire un'apposita sezione del sito web aziendale dedicata alle operazioni affidate con il presente contratto entro 90 (novanta) giorni dalla stipula dello stesso.
13. L'Affidatario manleva l’Affidante dalla responsabilità per danni causati all'utenza per qualsiasi ragione derivanti dall'installazione e dal funzionamento delle apparecchiature automatiche e dalla segnaletica.
14. La comunicazione e/o il trattamento dei dati sarà effettuata dall'Affidatario secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03.
15. L'Affidatario si obbliga inoltre:
• anche ai sensi della normativa vigente, a tenere una contabilità economico-gestionale separata da quella relativa ad altre operazioni eventualmente gestite, riferita ai servizi/attività regolati dal Contratto, mediante l'attribuzione dei relativi costi e ricavi a centri di costo e di ricavo specificamente individuati e distinti;
• a tenere la contabilità delle somme introitate nello svolgimento delle operazioni sulla scorta dei resoconti trasmessi dagli impianti e dei titoli di pagamento emessi e distribuiti.
16. Le modalità di versamento e rendicontazione di proventi derivanti da modalità di pagamento eventualmente sviluppate in vigenza di Contratto e/o dall'affidamento di nuovi parcheggi in struttura e/o da altre operazioni eventualmente affidate all'Affidatario, dovranno essere esplicitamente previste negli atti di affidamento stessi.
Art. 11
Sistema tariffario e servizi commerciali all’utenza
1. I servizi oggetto del presente affidamento sono svolti nel pieno rispetto delle tariffe, dei titoli di sosta e delle relative modalità di applicazione nel rispetto di quanto stabilito dall'Ente Affidante, che l'Affidatario è tenuto a osservare per la durata dell'affidamento.
2. È fatto obbligo all'Affidatario di applicare il sistema tariffario vigente e di recepire ogni variazione dello stesso comunicata dall'Ente Affidante all'Affidatario medesimo ai sensi dell'Articolo precedente.
3. Nell'ambito delle proprie politiche commerciali, l'Affidatario, nel rispetto della normativa vigente e delle deliberazioni in materia adottate dall'Ente Affidante, può proporre sistemi di esenzione e tariffe ulteriori ed in modifica rispetto a quelli obbligatori, anche scontati e/o che prevedano una contribuzione integrativa dell'Ente Affidante o di altri soggetti. Le proposte dovranno essere accompagnate da idonee valutazioni sulle esigenze specifiche che le motivano, nonché sui relativi effetti stimati sugli introiti. L'Ente Affidante potrà recepire le modifiche proposte dall'Affidatario.
4. Sono a cura dell'Affidatario l'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di sosta non emessi dai parcometri; l'Affidatario realizza tali attività a partire dall'attivazione del servizio.
5. L'Affidatario ha l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione, il funzionamento e le eventuali variazioni del sistema tariffario vigente, perlomeno entro 15 (quindici) giorni dall'entrata in vigore del nuovo sistema tariffario.
6. L'Affidatario ha l'obbligo minimo di riconoscere il rimborso con le modalità disciplinate dal Regolamento abbonamenti parcheggio vigente.
Art. 12 Gestione delle varianti
1. Il presente articolo disciplina le modifiche che potranno verificarsi nel contratto a seguito della variazione anche temporanea delle condizioni contrattuali di cui al presente contratto. Ove si verificassero delle variazioni delle condizioni non regolate dal presente articolo o dal presente Xxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla richiesta avanzata da una delle Parti, l'Ente Affidante e l'Affidatario dovranno definire tramite atto scritto le modalità per gestire tale variazione. Tale atto diventerà a tutti gli effetti parte integrante del presente Contratto.
2. Alla luce di quanto disposto dall'articolo 117 del D.Lgs. 267/2000, ove l'Ente Affidante intenda variare il regime tariffario vigente coerentemente alla dinamica dei costi del servizio, erogherà un massimo di 2.000,00 (duemila/00) euro una-tantum all'Affidatario quale indennizzo per le operazioni connesse all'adeguamento, quali segnaletica stradale ed informativa esistente.
3. Ove l'Ente Affidante intenda occupare per proprio interesse una parte delle aree affidate in concessione all'Affidatario (su strada o in struttura) nel periodo in cui è vigente il pagamento della sosta per le stesse, dovrà darne preventiva comunicazione all'Affidatario medesimo almeno 20 (venti) giorni naturali prima dell'occupazione, indicando esattamente gli stalli da occupare ed il periodo. L'Affidatario, pervenuta la comunicazione dovrà informarne prontamente l'utenza tramite il proprio sito web, mentre resta a carico dell'Ente Affidante il compito di predisporre ed esporre l'informazione di fogli informativi e/o documenti amministrativi presso le aree interessate. Sono ricomprese nelle fattispecie di cui al presente punto anche occupazioni di stalli dovute ad eventi non dipendenti dall'Ente Affidante relativi ad impianti e strutture comunali contigue agli stalli, quale ad esempio la dichiarazione di non agibilità e pencolo di crollo di edifici di proprietà comunale che renda non utilizzabili gli stalli adiacenti.
4. Ove all'Ente Affidante pervengano richieste per il rilascio di autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico comprendente parte delle aree date in concessione per mezzo del presente contratto, dovrà richiedere un parere anche all'Affidatario relativamente a tale occupazione nel corso dell'istruttoria della richiesta. Xxx l'Affidatario rilevi elementi di criticità relativi ad eventuali disservizi alla collettività legati al rilascio dell'autorizzazione, l'Ente Affidante dovrà tenerne espressamente conto nell'istruttoria della richiesta e, in caso rilasci l'autorizzazione, dovrà comunicarne all'Affidatario i motivi. Ove si rilasci l'autorizzazione richiesta dall'utente l'Ente Affidante dovrà darne immediata comunicazione all'Affidatario medesimo indicando esattamente gli stalli da occupare ed il periodo di occupazione. L'Affidatario, pervenuta la comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione, dovrà darne pronta comunicazione all'utenza tramite il proprio sito web, mentre resta a carico dell'Ente Affidante il compito di predisporre ed esporre l'informazione di fogli informativi e/o documenti amministrativi presso le aree interessate.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4 fatta eccezione per il rilascio di occupazioni effettuata da esercizi commerciali, relativamente all'occupazione degli stalli da parte
dell'Ente Affidante o da terzi da questo autorizzati, per l'occupazione di stalli su strada, l'Affidatario tratterrà dal successivo bonifico di cui all'Articolo 16, un valore dì € 0,50 per ciascun stallo*ora occupato, il calcolo degli stalli*ora occupati è da effettuarsi sulla base delle comunicazioni di cui al comma 3 e 4 e relativamente al solo periodo di pagamento della sosta tariffata (es. ove l'Ente Affidante autorizzasse l'occupazione di due stalli dal 30 Novembre al 10 Dicembre compresi, per tutto il giorno, e il periodo di pagamento partisse dall'8 Dicembre dalle ore 9.00 alle ore 20.00, sono da conteggiarsi solo 3 giorni per 11 ore per 2 stalli = 66 stalli*ora).
6. l'Affidatario dovrà predisporre un modello informatizzato per il calcolo degli stalli*ora occupati dall'Ente Affidante o da terzi autorizzati da compilarsi sulla base delle comunicazioni dell'Ente Affidante di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo. Ove nel corso del proprio operato l'Affidatario individuasse occupazioni comunali o autorizzate non comunicate, dovrà rilevare gli estremi dell'atto autorizzativo esposto ove presente e richiedere immediatamente all'Ente Affidante informazioni sull'occupazione.
7. In ogni altro caso di forza maggiore che comporti l'occupazione degli stalli nulla è dovuto fra le Parti.
PARTE TERZA
OBBLIGAZIONI DELLE PARTI E DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI
Art. 13
Modalità di rendicontazione delle operazioni affidate
1. Il presente articolo e l'Allegato C) REND disciplinano il sistema dì rendicontazione minimo che l'Affidatario deve garantire per tutta la durata dell'affidamento.
2. Il corrispettivo contrattuale remunera anche le attività di monitoraggio e di rendicontazione che l'Affidatario è tenuto a garantire, secondo il principio che vede l'Affidatario pienamente coinvolto e responsabilizzato nell'ottimizzazione delle operazioni affidate.
3. Il sistema di rendicontazione previsto è basato su un sistema di reportistica semestrale che l'Affidatario dovrà predisporre relativamente ai servizi affidati e sui flussi di cassa intercorrenti fra esso e l'Ente Affidante, da rendere pienamente ed efficacemente operativo entro 30 (trenta) giorni dalla presa in carico del servizio. L'Affidatario è inoltre tenuto a predisporre i documenti diportistica periodica riportati all'Allegato C) REND.
4. L'Affidatario è tenuto a mettere a disposizione dell'Ente Affidante, perché questo abbia informazione dettagliata relativa alle attività affidate e possa esercitare le sue funzioni di controllo, secondo gli standard informatici indicati, i rapporti e le comunicazioni periodici di cui alla sua attività di monitoraggio delle attività affidate, nonché ogni ulteriore documentazione utile, previsti dal sistema di monitoraggio e di rendicontazione di cui al Contratto ed all'Allegato C) REND, così come eventualmente integrati secondo le esigenze che saranno rappresentate anche successivamente dall'Ente Affidante. Le rendicontazioni rese dall'Affidatario all'Ente Affidante assumono valore contrattuale e pertanto giuridicamente vincolanti. L'Affidatario garantisce la completezza e la veridicità dei documenti di rendicontazione (rapporti, comunicazioni, informazioni e documentazioni in genere, anche condivisi) che fornisce all'Ente Affidante ai sensi del Contratto, anche su supporto informatico. La consegna dovrà avvenire secondo le modalità, i tempi e le scadenze indicati nel Contratto e nei suoi Allegati. L'Ente Affidante potrà utilizzare tali dati per i propri fini istituzionali, nel rispetto delle normative vigenti.
Art. 14
Modalità di controllo dell’Ente Affidante
1. L'Ente Affidante si riserva il diritto di richiedere dati aggiuntivi, oltre a quelli contemplati dal presente contratto. Tutte le informazioni richieste dall'Ente Affidante dovranno essere afferenti le operazioni affidate, potranno riguardare il monitoraggio della domanda e dell'offerta, nonché il controllo del rispetto degli standard di qualità presenti nell'allegato B) QUALITÀ' e degli eventuali standard migliorativi previsti nell'ambito della Carta degli Utenti.
2. L'Ente Affidante si riserva inoltre il diritto di effettuare verifiche episodiche/campionarie sul rispetto degli obblighi di servizio e degli standard di qualità.
3. L'Ente Affidante si riserva inoltre il diritto di effettuare verifiche ispettive con riferimento ai documenti contabili, singoli e complessivi, inerenti in particolare gli incassi e le rendicontazioni all' Ente Affidante, trattenuti dall'Affidatario nel rispetto di ogni normativa applicabile, fra le quali il modello 21 di cui all'Articolo 10, comma 10.
Art. 15
Sistema di separazione contabile afferente le operazioni affidate
1. L'Affidatario è tenuto alla predisposizione di un sistema di separazione contabile riferito ai servizi oggetto del presente affidamento secondo le indicazioni e le modalità che devono intendersi minime e da specificare maggiormente su richiesta motivata dell'Ente Affidante.
2. Il sistema di separazione contabile dovrà permettere di rilevare i ricavi afferenti ciascuna operazione affidata, nonché i relativi costi diretti ed indiretti. Dovranno essere inoltre esplicitati i driver di ribaltamento dei costi indiretti nonché la tipologia (personale, beni o servizi, ecc.) di quelli diretti.
Art. 16 Profili economici
Al gestore andranno riconosciute le spese vive per la gestione del servizio di sosta a pagamento , che saranno finanziate dagli incassi derivanti dal servizio stesso;
Il programma degli investimenti è inserito annualmente nel Piano Industriale.
Per la gestione dei servizi oggetto del presente affidamento il Gestore dovrà corrispondere un canone di concessione amministrativa annuale, il cui importo è pari al 5% sui ricavi contabilizzati sul numero totale di stalli.
Il canone sarà corrisposto in due rate da corrispondersi entro il 30 luglio (riferito al 1° semestre) entro il e al 30 gennaio (riferito al 2° semestre) di ogni anno..
Il canone potrà essere revisionato su richiesta motivata da una delle parti in ordine a variazione di carattere gestionale non diversamente prevedibili.
Il Gestore provvede ad incassare tutti i proventi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento (vendita abbonamenti, tickets, vouchers).
Ai fini dell’applicazione del presente contratto il Gestore potrà utilizzare le fonti di finanziamento, che verranno precisate nell’ambito dei quadri economici relativi alle singole opere. A titolo esemplificativo tali fonti possono essere:
- fondi o disponibilità proprie (es. reinvestimento utili di gestione);
- fondi da parte del Comune (es. contributi ex lege 122/89, contributi in conto capitale erogati da parte del Comune, finanziamenti specifici conseguenti a progetti speciali).
Il Gestore si obbliga ad istituire e gestire una apposita contabilità separata anche mediante l’utilizzo di metodologie proprie della contabilità analitica o altre soluzioni accettate dalla tecnica contabile nella quale troverà registrazione ogni componente positivo o negativo di reddito, attività o passività voce di patrimonio netto, utile o perdita d’esercizio, relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto di servizio.
Il Gestore dovrà relazionare almeno trimestralmente in merito agli incassi ed alle spese di gestione derivanti dal servizio parcheggi a pagamento;
Nel caso di in cui gli elementi sulla base dei quali è stato determinato il valore economico dell’affidamento subiscano variazioni rilevanti, si procederà alla revisione del sistema tariffario o del canone nella misura necessaria a ripristinare l’equilibrio economico. A tale scopo sono considerati rilevanti le seguenti variazioni:
α) Sp 5%
β) B) Hp 5%
χ) C) Na richiesti dal Comune
δ) Cp>2 Ip
ε) Var (cm,e)> 3 Ip dove
Sp= numero di stalli posti a pagamento;
Hp= numero di ore settimanali a pagamento (considerando la settimana media senza feriali infrasettimanali);
Na= numero addetti aggiuntivi Cp= costo del personale
Ip= tasso di inflazione programmata
Var (cm,e)= variazione del costo delle materie prime e dell’energia
Le variazioni in diminuzione (in aumento) degli indicatori di cui al punto 1 lettere a,b,d ed e potranno comportare un aumento (una diminuzione) delle tariffe al pubblico o, alternativamente, una diminuzione (un aumento) del canone dovuto dal gestore, a discrezione del Comune; le variazioni in aumento dell’indicatore di cui al punto c potranno comportare un aumento delle tariffe al pubblico o, alternativamente, una diminuzione del canone dovuto dal gestore, a discrezione del Comune.
Le somme incassate eccedenti le spese di gestione dei parcheggi a pagamento, saranno destinati a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica Comunale nonché interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana così come previsto dall’art. 7 del Dlgs 285/92 (Codice della Strada) da parte del Gestore;
Il Gestore si impegna trimestralmente a relazionare sui lavori eseguiti, che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune, e da essi verificati, i cui costi e oneri saranno disciplinati da apposito capitolato;
Art. 17
Obblighi dell’Affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'Affidatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Affidatario pertanto comunicherà all' Ente Affidante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al servizio oggetto del Xxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dal suo utilizzo ai fini del Contratto ovvero dalla sua accensione, indicando - a mezzo mail - le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L'Affidatario si obbliga altresì a comunicare, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi termini, ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2. Il mancato utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni economico/finanziarie afferenti il presente Contratto costituirà causa di risoluzione dello stesso, ai sensi di quanto disposto dal comma 9 bis, dell'art. 3 della citata Legge n. 136/10, con conseguente decadenza dall'affidamento ai sensi del successivo Articolo 20.
Art.18
Carta della Qualità dei Servizi – Parte Generale
1. Il Gestore, entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto, predispone la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente affidamento conformemente all’articolo 11 del Decreto Legislativo n.286/1999 “Qualità dei servizi pubblici”, nonché conformemente alle linee guida contenute nell’accordo in conferenza unificata del 26/09/2013 e all’articolo 2, comma 461 della Legge 24 dicembre 2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008), redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.
2. La Carta della Qualità dei Servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l’utenza può legittimamente attendersi dal Gestore, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza in caso di inottemperanza.
3. Ai fini dell’emanazione della Carta della Qualità dei Servizi il Gestore, conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, comma 461 della legge n.244/2007, si obbliga ad effettuare, nonché a finanziare le seguenti attività:
- consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- verifica periodica, con la partecipazioni delle associazioni dei consumatori, dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e nella carta della qualità dei servizi, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino;
4. Il finanziamento posto a carico del Gestore per le attività di cui alla lettera f) dell’articolo2, comma 461 della Legge n.244/2007 è pari ad un importo massimo annuale di Euro 2.000,00 e comprende anche un’indagine annuale sulla soddisfazione degli utenti.
5. Il Gestore, conformemente a quanto disposto dall’articolo2, comma 461 della Legge n.244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente
locale, gestore del servizio ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte e delle osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
6. Il gestore è tenuto al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.
7. Il gestore si impegna a far sì che la Carta della Qualità dei Servizi preveda la possibilità, per l’utente o per la categoria di utenti, che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.
8. Il Gestore si impegna a far sì che la Carta della Qualità dei Servizi, ai sensi dell’articolo 8 Decreto Legge 24/01/2012, n.1 e s.m.i., indichi in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti del gestore del servizio.
9. I parametri relativi ai livelli di qualità di ogni servizio sono indicati nell’art.10 in relazione allo specifico servizio ivi disciplinato.
10. Nelle more della redazione della Carta della Qualità dei Servizi di cui al presente articolo il Gestore si obbliga a garantire quanto previsto nell’allegata Carta degli Utenti (Allegato 3).
Art. 19 Sistemi incentivanti
1. In considerazione degli obiettivi dell'Ente Affidante di miglioramento dell'efficacia e della qualità del servizio, erogata e percepita dall'utenza, nonché della sostenibilità del servizio medesimo, l'Affidatario si impegna a gestire le attività affidate nel pieno rispetto del Contratto, con l'obiettivo di fornire all'utenza un complesso di servizi che questa possa considerare sempre più importante e confacente alle proprie attese.
2. Alla luce della modalità di affidamento in “house providing” sulla base della quale è stipulato il seguente contratto, le Parti concordano di prevedere la possibilità di inserire, nell'ambito del primo Piano industriale della società successivo alla stipula del contratto, un sistema incentivante e premiale interno alla società nel quale gli obiettivi di risultato delle unità organizzative e del personale siano coerenti e collegati al rispetto degli obblighi di qualità del presente contratto ed al raggiungimento di un costante miglioramento all'utenza.
3. E' comunque fatto obbligo all'Affidatario, in virtù dell'affidamento in “house providing” del servizio, di erogare incentivi ai dipendenti operanti nel servizio solo ove fossero rispettati o
migliorati i livelli di qualità del servizio e solo in presenza di disponibilità economiche (utili) relativi al servizio specifico, come desumibile dalla contabilità separata di cui al presente contratto.
4. Le forme incentivanti di cui al presente articolo sono comunque erogate nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vincoli per spese di personale relativi alle società in house e gli ulteriori vincoli di legge in essere.
Art. 20
Accertamento degli inadempimenti ed impatto sull’Affidatario
1. Qualora l'Ente Affidante accerti da parte dell'Affidatario il ritardo e/o l'inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito nel Contratto e nei suoi Allegati, provvederà a diffidare senza ritardo l'Affidatario, mediante PEC, eventualmente anticipata a mezzo mail, contenente;
• la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati;
• l'assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento,
Entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione della notificazione della violazione e comunque nel rispetto del diverso termine indicato nella notificazione medesima, l'Affidatario ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dall'Ente Affidante.
2. Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato l'Affidatario, l'accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, l'Ente Affidante vigila affinché l'inadempimento/ritardo rilevato costituisca elemento di valutazione interna delle unità organizzative e del personale da parte dell'Affidatario ed eventualmente dell'irrogazione di provvedimenti disciplinari ai sensi dei regolamenti interni dell'Affidatario e di ulteriori disposizioni fra le Parti, in virtù del rapporto inter organico e del controllo analogo in essere. Resta fermo il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti ed al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito.
3. Gli inadempimenti o ritardi sono valutati, accertati e quantificati in dipendenza dei dati rilevati nell'ambito del monitoraggio e della rendicontazione dell'Affidatario e dei controlli condotti dall'Ente Affidante.
Art. 21 Decadenza dell’affidamento
1. L'Affidatario è dichiarato decaduto dall'affidamento, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto, nei seguenti casi:
a. abbandono o sospensione ingiustificata, anche parziale, del servizio, che si considera intervenuta al superamento di 30 (trenta) giorni dì interruzione immotivata del servizio;
b. grave violazione di norme imperative di legge o regolamentari;
c. dichiarazione di fallimento, ovvero sottoposizione ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
d, perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.
2. L'Ente Affidante può dichiarare la decadenza dell'Affidatario, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto, nei seguenti casi:
a. mancato inizio del servizio nel termine stabilito dal Contratto;
b. mancata effettuazione agli enti assicurativi della previdenza sociale, dell'assistenza malattie e dell'assistenza sul lavoro, delle prescritte comunicazioni relative al personale dipendente o mancata corresponsione delle relative contribuzioni per quanto effettivamente dovuto, sulla base di dichiarazioni, o quanto definitivamente accertato;
c. gravi e ingiustificate irregolarità nell'erogazione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza del servizio medesimo;
d. grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla legge o dall'affidamento ed in particolare sostituzione, anche parziale, di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia autorizzata dall'Ente Affidante;
e. prolungato inadempimento nell'applicazione del sistema tariffario ai sensi del precedente Articolo 11;
f. grave violazione delle prescrizioni dettate dall'Ente Affidante nell'esercizio delle attività di autorizzazione e controllo sui servizi e sulle attività affidati.
3. Il provvedimento di decadenza dell'affidamento sarà notificato all'Affidatario; quest'ultimo ha il diritto di presentare le proprie osservazioni entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dell'affidamento, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90.
4. In caso di annullamento dell'affidamento, di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati ai precedenti punti e comunque in ogni caso imputabile all'Affidatario, è escluso qualsiasi indennizzo a favore di quest'ultimo, il quale dovrà risarcire l'Ente Affidante dei danni conseguenti, ivi compresi 1 maggiori oneri che la stessa dovrà sostenere per il ri-affidamento del servizio ad un diverso Gestore.
Art. 22 Disposizioni generali
1. Eventuali modifiche che alterino l'impianto essenziale di questo Contratto non saranno valide e vincolanti ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
2. Le disposizioni di cui al presente Contratto, per la gestione della sosta a pagamento su strada e in struttura, devono intendersi valide e applicabili anche in caso di futuri affidamenti.
3. L'Affidatario non può cedere questo Contratto, né in tutto né in parte, né può cedere i rapporti di credito e/o debito derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto dell'Ente Affidante.
4. Fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite da questo Contratto, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dallo stesso dovrà essere effettuata tramite PEC e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa.
5. Gli Allegati di cui all'Articolo 22 formano parte integrante del Contratto come se fossero interamente trascritti nello stesso.
6. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto, nonché di situazioni di diritto o di fatto tutelate dall'ordinamento, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle
disposizioni e dalle situazioni giuridiche violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le clausole e di tutte le condizioni previste dal Contratto.
7. Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura del Contratto e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione dello stesso.
8. Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti ad articoli, sezioni, punti, o Allegati si intendono riferiti ad articoli, sezioni, punti o Allegati del Contratto.
9. Nell'ipotesi che nella documentazione di affidamento siano presenti evidenti incongruenze, per esempio quantificazioni divergenti nell'espressione in numeri ed in lettere, assumerà valore vincolante per le Parti quella ritenuta più conveniente per l'Ente Affidante. In ipotesi di clausole ritenute equivoche contenute nella documentazione di affidamento redatta dall'Ente Affidante verrà privilegiata l'interpretazione più rispondente all'interesse pubblico sotteso all'affidamento.
Art. 23 Conciliazione e foro competente
1. Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del Contratto, e di ogni successiva ed eventuale modificazione e/o integrazione, sarà competente in via esclusiva il foro di Civitavecchia.
Art. 24 Elenco degli allegati
Sono parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti allegati:
• Allegato A) PLANIMETRIE;
• Allegato B) QUALITÀ;
• Allegato C) REND Sistema di monitoraggio rendicontazione;
• Allegato D) Linee Guida CARTA DEGLI UTENTI.
PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25 Norma di chiusura
1. Per tutto quanto non stabilito dal presente Contratto valgono le disposizioni di cui al Libro IV del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
2. Il presente Xxxxxxxxx entrerà in vigore alla data della sua firma e dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede e nel rispetto delle previsioni del codice civile.
3. Spese, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente Contratto successivamente alla firma da parte dei rispettivi legali rappresentanti, saranno a carico del soggetto Gestore.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
PER …………………………….... PER IL COMUNE
Firmato digitalmente