BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.
“CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA”
BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.
In vigore dal 01/01/2020 Rev. 00
Il presente documento contiene le Condizioni Generali di Vendita che disciplinano i rapporti di compravendita e/o fornitura di beni e servizi tra Bialetti Industrie S.p.A. (“Venditore” o “Bialetti”) ed i relativi Clienti (“Acquirenti”), per qualsiasi tipologia di prodotto e/o servizio (Venditore e Acquirenti congiuntamente denominati “Parti”).
Le Condizioni Generali di Vendita (“Condizioni Generali”) possono essere derogate da quanto previsto in un accordo scritto o in un ordine solo laddove espressamente stabilito ed espressamente accettato per iscritto da entrambe le Parti.
Le Condizioni Generali formano parte integrante e sostanziale di ogni offerta e conferma d’ordine emessi da Bialetti Industrie S.p.A.
Definizioni:
Acquirente/i: il/i cliente/i di Bialetti, il/i quale/i invia/inviano un Ordine a Bialetti per la fornitura di Prodotti e/o Servizi.
Bialetti: Bialetti Industrie S.p.A.
Cliente/i: l’Acquirente e/o gli altri clienti di Bialetti.
Conferma d’Ordine: documento emesso da Bialetti, con cui quest’ultima conferma all’Acquirente l’accettazione dell’Ordine, perfezionando con ciò il Contratto. Tale documento può essere emesso da Bialetti anche in forma di fattura pro-forma.
Condizioni Generali: le presenti condizioni generali di vendita, pubblicate sul sito web xxx.xxxxxxxx.xxx e/o xxx.xxxxxxxx.xx.
Consumatore/i Finale/i: il consumatore così come definito dall’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”), il quale acquista il/i Prodotto/i dall’Acquirente.
Contratto: rapporto contrattuale di fornitura o compravendita tra Venditore e Acquirente, disciplinato dall’insieme di Ordine, Conferma d’Ordine e Condizioni Generali, oltre ad eventuali condizioni particolari pattuite per iscritto, in relazione alla specifica tipologia di prodotto e/o servizio.
Descrizioni dei Prodotti: le descrizioni dei prodotti a Marchio Bialetti, in relazione alle quali Bialetti è titolare dei diritti d’autore.
Fornitura: l’oggetto complessivo della Conferma d’Ordine.
Fotografie dei Prodotti: le fotografie dei prodotti a Xxxxxxx Xxxxxxxx, in relazione alle quali Bialetti è titolare dei diritti di sfruttamento economico ai sensi dell’art. 88 della legge n. 633/1941 (c.d. Legge sul Diritto d’Autore).
Gruppo Bialetti: Bialetti Industrie S.p.A. e le società da essa controllate o partecipate.
Licenza d’uso o Licenza: autorizzazione all’Acquirente da parte del Venditore di utilizzare i Marchi, le Fotografie dei Prodotti e/o le Descrizioni dei Prodotti ai sensi del Regolamento d’Uso dei Marchi e delle Fotografie di Titolarità di Bialetti Industrie S.p.A., disponibile sul sito web xxx.xxxxxxxx.xxx e/o xxx.xxxxxxxx.xx.
Marchio/i o Marchio/i Bialetti: qualsiasi marchio di titolarità di Bialetti Industrie S.p.A. o delle società da essa controllate o partecipate.
Offerta: il documento – ivi inclusi i listini prezzi - che Bialetti sottopone all’Acquirente al fine di verificare la disponibilità di quest’ultimo ad effettuare un Ordine.
Ordine: documento emesso dall’Acquirente ed inviato per accettazione a Bialetti, con il quale l’Acquirente richiede a Bialetti la fornitura di Prodotti e/o Servizi. Rientrano nella definizione di Ordine anche le integrazioni dell’Ordine accettate da Bialetti successivamente al perfezionamento del Contratto oggetto della compravendita/fornitura.
Parte: l’Acquirente o Bialetti, a seconda dei casi. Parti: l’Acquirente e Bialetti.
Prezzo/i: il/i corrispettivo/i indicato/i nella Conferma d’Ordine. Prodotto/i o Merce/i: il bene/i specificato/i nella Conferma d’Ordine. Servizio/i: il/i servizio/i specificato/i nella Conferma d’Ordine.
Venditore: Bialetti Industrie S.p.A.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) PREMESSE
1.1 L’efficacia del Contratto è subordinata all’accettazione delle presenti Condizioni Generali da parte dell’Acquirente, che dovrà restituirle al Venditore controfirmate dal proprio Legale Rappresentante o da un procuratore autorizzato per accettazione.
Tutti i successivi Contratti con lo stesso Acquirente saranno soggetti alle Condizioni Generali tempo per tempo vigenti.
Laddove sia/siano già in vigore tra le Parti un accordo commerciale e/o singoli contratti compravendita/fornitura nei quali Bialetti rivesta la qualità di venditore, le presenti Condizioni Generali costituiscono integrazione a tali accordi.
L’applicazione delle presenti Condizioni Generali da parte del Venditore viene richiamata in tutte le Offerte e Conferme d’Ordine da quest’ultimo inviate ai propri Clienti.
1.2 In caso di mancata restituzione delle Condizioni Generali regolarmente firmate, il Venditore avrà la facoltà di annullare l’Ordine dell’Acquirente. Tuttavia, l’avvenuta esecuzione del Contratto da parte dell’Acquirente verrà considerata quale tacita accettazione da parte dell’Acquirente delle presenti Condizioni Generali.
1.3 L’accettazione, espressa o tacita, costituisce rinuncia da parte dell’Acquirente all’applicazione delle proprie Condizioni di Acquisto, generali e particolari. Qualunque condizione contenuta nell’Ordine che modifichi, contrasti o contraddica le presenti Condizioni Generali sarà considerata invalida e non applicabile, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
1.4 Il Venditore si riserva il diritto insindacabile di modificare in qualsiasi momento le Condizioni Generali, dandone comunicazione scritta ai Clienti. Nel caso in cui l’Acquirente ometta di sollevare obiezioni a tali modifiche entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione scritta, le predette modifiche dovranno ritenersi tacitamente accettate dall’Acquirente. L’Ordine è inteso come proposta irrevocabile di acquisto, mentre deve ritenersi accettato dal Venditore unicamente a seguito della Conferma d’Ordine o dell’evasione dell’Ordine stesso.
1.5 Le presenti Condizioni Generali potranno essere espressamente derogate da un accordo scritto stipulato tra le Parti (di seguito, l’“Accordo in Deroga”) o dalla Conferma d’Ordine stessa. In caso di discrepanze, l’ordine di prevalenza sarà il seguente: la Conferma d’Ordine prevale sull’Accordo in Deroga, l’Accordo in Deroga prevale sulle Condizioni Generali. In assenza di specifiche pattuizioni contenute in un apposito contratto di fornitura o di distribuzione stipulato per iscritto, l’Acquirente non godrà di alcun diritto di esclusiva per la rivendita dei Prodotti in un determinato territorio o nei confronti di determinati clienti.
1.6 Ciascuna Parte può comunicare con l’altra tramite mezzi elettronici e tale comunicazione è equiparabile ad un documento scritto, avente piena validità fra le Parti, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge. In particolare, le Parti espressamente concordano che l’Ordine inoltrato tramite mezzi elettronici sarà dalle Parti stesse considerato equivalente a documenti cartacei sottoscritti, con il medesimo carattere obbligatorio e vincolante, fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge.
2) PROCEDURE D’ORDINE
2.1 Tutti gli Ordini dovranno essere trasmessi per iscritto e completi in ogni parte necessaria per la corretta individuazione dei Prodotti e/o Servizi richiesti. Il Venditore ha la facoltà di non accettare Xxxxxx telefonici o verbali, o comunque privi dei predetti requisiti.
2.2. L’Acquirente, tramite comunicazione scritta, potrà richiedere l’annullamento o la modifica dell’Ordine solo prima dell’emissione della Conferma d’Ordine da parte del Venditore.
2.3. Il Venditore, a sua discrezione, ha la facoltà di non accettare richieste di annullamento o modifica dell’Ordine in relazione allo stato di avanzamento della commessa. Le modifiche e l’annullamento, per avere effetto, dovranno essere espressamente accettate per iscritto dal Venditore.
2.4. Una volta ricevuta la Conferma d’Ordine, l’Acquirente avrà 2 (due) giorni lavorativi di tempo per formalizzare per iscritto al Venditore eventuali obiezioni relative al contenuto della Conferma d’Ordine. In caso di mancato rispetto del predetto termine, il contenuto della Conferma d’Ordine dovrà ritenersi integralmente accettato dall’Acquirente e non ulteriormente modificabile.
2.5 La Conferma d’Ordine emessa da Bialetti in caso di accettazione dell’Ordine dell’Acquirente è soggetta a variazioni a seconda della disponibilità della Merce entro la data prevista per la consegna della medesima. L’eventuale mancata o ritardata fornitura della Merce all’Acquirente da parte di Bialetti in ragione dell’indisponibilità della stessa entro la data prevista per la consegna non potrà pertanto qualificarsi quale inadempimento di Bialetti nei confronti dell’Acquirente e dovrà pertanto escludersi ogni responsabilità di Bialetti in relazione a ciò, salvo in ogni caso il disposto dell’art. 4.6 delle presenti Condizioni Generali.
2.6 Nel caso in cui la Merce oggetto della Conferma d’Ordine di Bialetti non risulti disponibile per la consegna all’Acquirente entro 6 (sei) mesi dalla trasmissione della Conferma d’Ordine all’Acquirente da parte di Bialetti (di seguito, la “Merce Indisponibile”), quest’ultima avrà diritto di recedere dal Contratto relativo alla fornitura di tale Merce Indisponibile, previa comunicazione scritta all’Acquirente. Rimangono fermi in ogni caso gli effetti del Contratto in relazione alla
fornitura all’Acquirente di Merci diverse dalla Merce Indisponibile.
2.7. Rimane ferma in ogni caso la facoltà del Venditore, anche a seguito di conferma dell’Ordine, di apporre modifiche tecniche ai Prodotti ordinati, ove tali modifiche siano ritenute necessarie dal Venditore (ad es. per motivi di sicurezza del prodotto) ad insindacabile giudizio di quest’ultimo.
3) PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
3.1. Le offerte del Venditore, salvo espressa deroga scritta contenuta nell’offerta stessa, hanno una validità massima di 30 giorni dall’emissione dell’offerta stessa. Decorso il termine, l’offerta decadrà automaticamente.
3.2. I prezzi riportati su listini e pubblicazioni sono riportati al netto di IVA e non comprendono dazi, assicurazioni, spese di trasporto e, in generale, oneri fiscali o finanziari connessi alla vendita. Il Venditore ha la facoltà di apportare variazioni ai listini, dandone espressa comunicazione ai Clienti, anche per il tramite di pubblicazioni sui propri siti internet: i) senza alcun preavviso, ove tale variazione dipenda da cause di forza maggiore, ivi incluse variazioni dei prezzi delle materie prime, variazioni dell’importo di dazi e/o di eventuali tasse o imposte, penuria e/o difficoltà nell’approvvigionamento di materia prime, restrizione di fonti energetiche, scioperi, sommosse, provvedimenti governativi, embarghi ed altri eventi indipendenti dalla volontà del Venditore; ii) con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, in tutti gli altri casi. I prezzi applicati all’Ordine saranno quelli in vigore al momento dell’accettazione dell’Ordine stesso oppure quelli diversi specificamente concordati tra le Parti per iscritto.
3.3. I pagamenti dovranno essere effettuati con le modalità e nei termini stabiliti anche in caso di ritardo nella consegna oppure di perdita totale/parziale della Merce non imputabile al Venditore. In caso di pagamenti rateali, il mancato pagamento di una sola scadenza comporta l’esigibilità del saldo delle altre scadenze ai sensi dell’art. 1186 cod. civ. Assegni, cambiali, tratte e ricevute bancarie si considerano pagamenti effettuati unicamente al relativo buon fine degli stessi.
3.4. Le fatture commerciali non contestate dall’Acquirente entro 5 (cinque) giorni dal
relativo ricevimento si intendono definitivamente accettate da quest’ultimo.
3.5. In deroga all’art. 1460 cod. civ., l’Acquirente non potrà in alcun caso interrompere o ritardare i pagamenti in pendenza di una eccezione e/o controversia circa l’adempimento da parte del Venditore delle proprie obbligazioni.
3.6. In caso di ritardo rispetto ai termini di pagamento convenuti, l’Acquirente sarà tenuto alla corresponsione degli interessi commerciali ai sensi e per gli effetti della legge 231/2002, senza necessità di previa messa in mora e salvo in ogni caso ogni eventuale maggior danno.
3.7. Il Venditore, in caso di:
i) ritardo nell’adempimento da parte
dell’Acquirente; o
ii) elevata esposizione dell’Acquirente nei confronti del Venditore o diminuzione nell’affidamento (rischio di insolvenza) dell’Acquirente (ivi inclusa la revoca di eventuali fidi precedentemente concessi all’Acquirente); o
iii) cessione di azienda o ramo d’azienda da parte dell’Acquirente o change of control;
avrà la facoltà, a propria discrezione, di:
a) esigere il pagamento anticipato o in contrassegno o la prestazione di xxxxxx xxxxxxxx;
b) sospendere del tutto o in parte l’esecuzione degli ordini in corso alla data dell’inadempimento ed in tal caso l’Acquirente dovrà sopportare tutti i costi aggiuntivi derivanti dalla sospensione;
c) revocare il pagamento rateale convenuto, rendendo pertanto immediatamente esigibile l’intero credito vantato verso l’Acquirente.
4) CONSEGNA
4.1. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, le Merci verranno fornite con Incoterms® 2020 EXW Coccaglio (BS). Il Venditore, ai sensi dell’art. 1510 comma 2 c.c., si intende liberato dall’obbligo della consegna con l’affido delle Merci al vettore incaricato, pertanto il rischio relativo al carico e al trasporto grava sull’Acquirente.
4.2 I termini di consegna indicati nella Conferma d’Ordine sono puramente indicativi e sono soggetti a modifiche da parte del Venditore, sicché nessuna responsabilità potrà essere imputata a quest’ultimo in ragione del mancato rispetto di tali termini di consegna da parte del Venditore. Tali termini decorrono in
ogni caso dal giorno dell’accettazione dell’Ordine da parte del Venditore.
4.3. Il Venditore potrà effettuare consegne frazionate o parziali, fatturando in tal caso separatamente ciascuna consegna, secondo i termini di pagamento previsti contrattualmente.
4.4 L’Acquirente, al momento della consegna delle Merci secondo il termine di resa di cui all’art 4.1, è tenuto alla verifica della qualità e quantità delle Merci. In caso di difformità evidenti o comunque immediatamente riscontrabili, l’Acquirente potrà non accettare la consegna, omettendo dunque di firmare il documento di trasporto per ricevuta e dovrà comunicare al Venditore i motivi del rifiuto. In caso di resa FCA Coccaglio (BS) o EXW Coccaglio (BS) tali eventuali difformità dovranno essere immediatamente rilevate dal vettore e da quest’ultimo segnalate mediante apposita riserva nel documento di trasporto.
4.5 Il Venditore non è responsabile di eventuali ritardi nella consegna in caso di:
- cause di forza maggiore, penuria e/o difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime, restrizione di fonti energetiche, scioperi, sommosse, provvedimenti governativi, embarghi ed altri eventi indipendenti dalla volontà del Venditore;
- ritardi imputabili all’Acquirente, in particolare per la mancata o tardiva comunicazione di dati indispensabili per l’evasione dell’Ordine;
- mancato rispetto da parte dell’Acquirente dei termini e condizioni di pagamento, ai sensi degli artt. 1460 e 1461 cod.civ.
4.6. I ritardi imputabili al Venditore potranno dar luogo ad eventuali risarcimenti unicamente se siano state espressamente pattuite per iscritto delle penali, rimanendo escluso il maggior danno, ed in ogni caso fino ad un importo massimo pari al valore del corrispettivo dovuto al Venditore. In tal caso, l’Acquirente autorizza sin d’ora espressamente il Venditore alla compensazione degli importi eventualmente dovuti da quest’ultimo a titolo di penale ai sensi del presente art. 4.6 con gli altri importi contrattualmente previsti.
4.7. L’Acquirente deve prendere in consegna le Merci anche in caso di consegne parziali o successive alla data convenuta. Saranno a carico dello stesso tutte le spese generate dal mancato ritiro della Xxxxx, comprensive di spese di magazzino nonché il rischio dell’eventuale deterioramento e deprezzamento.
4.8. In caso di modifiche all’Ordine, che siano state concordate dalle Parti ai sensi dell’art. 2.3 delle presenti Condizioni di Vendita, il termine di consegna verrà automaticamente prorogato del tempo necessario per l’esecuzione dell’Ordine così come modificato ed accettato dal Venditore. Il termine di consegna decorrerà in ogni caso dal giorno dell’accettazione da parte del Venditore dell’Ordine modificato.
4.9. Il corrispettivo della Fornitura comprende il costo di imballaggio, secondo lo standard determinato dal Venditore.
Saranno a carico dell’Acquirente i costi degli eventuali imballi ed etichettature speciali eventualmente richiesti dall’Acquirente, che dovranno essere concordati tra le Parti.
5) GARANZIA SULLA VENDITA E RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE
5.1. Il Venditore garantisce che la Merce fornita è conforme alle specifiche dell’Ordine, rispetta norme e regolamenti vigenti nel paese del Venditore, è adatta all’impiego richiesto ed è priva di difetti tali da renderla inidonea all’uso.
5.2. L’Acquirente, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della Merce presso il proprio magazzino, deve in ogni caso comunicare per iscritto al Venditore le non conformità rilevate ed i vizi delle Merci. In caso di vizi occulti, il termine di cui sopra decorrerà dalla scoperta del vizio, purché la denuncia avvenga, a pena di decadenza, entro un massimo di 1 (un) anno dalla consegna delle Merci secondo il termine di resa di cui all’art 4.1. Il reclamo dovrà essere formulato per iscritto e corredato da idonea documentazione fotografica; tale reclamo, inoltre, dovrà essere indirizzato al Venditore a mezzo e-mail. Nel reclamo dovranno essere indicati tutti i dati necessari per rintracciare la spedizione: numero di Ordine, ddt, numero e data della fattura fattura ecc. Eventuali reclami ricevuti successivamente allo scadere dei termini sopraindicati non saranno ritenuti validi dal Venditore, con conseguente inapplicabilità della garanzia di cui al presente articolo. Resta in ogni caso impregiudicata l’applicabilità di eventuali normative di volta in volta rilevanti, nonché di eventuali pattuizioni particolari fra le Parti.
5.3. Entro congruo termine (indicativamente non superiore a trenta giorni lavorativi) dal ricevimento del reclamo formulato dall’Acquirente ai sensi dell’art. 5.2, il
Venditore dovrà valutarne la fondatezza e comunicare all’Acquirente per iscritto la propria decisione di accettare o meno tale reclamo. Rimane inteso fra le Parti che, nel caso in cui il reclamo dell’Acquirente non rechi tutti i requisiti di cui all’art. 5.2, il predetto termine indicativo decorrerà dal ricevimento da parte del Venditore del reclamo completo di tali requisiti. Il Venditore inoltre, nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, ritenga non sufficienti le informazioni e la documentazione fornite dall’Acquirente in sede di reclamo, potrà provvedere al ritiro della Merce presso la sede di quest’ultimo al fine di procedere ad analisi della stessa; in tal caso, il predetto termine indicativo decorrerà dal giorno in cui la Merce sarà disponibile per la verifica da parte dell’Ufficio Qualità del Venditore presso la sede di quest’ultimo.
5.4. Nel caso in cui accetti il reclamo formulato dall’Acquirente ai sensi dell’art. 5.2, il Venditore, a proprio insindacabile giudizio ed in relazione allo stato e tipologia della Merce, potrà alternativamente:
- riparare/sostituire la merce viziata; o
- emettere nota di credito, rimanendo inteso fra le Parti che tale nota credito sarà soggetta a compensazione con le eventuali fatture emesse dal Venditore in ragione degli acquisti effettuati dall’Acquirente; o
- disporre il ritiro della merce, rimanendo inteso che qualsiasi restituzione della Merce dovrà essere previamente concordata con il Venditore e potrà avvenire solo previo consenso scritto di quest’ultimo.
Qualsiasi reclamo o contestazione oltre i termini espressamente indicati nelle Condizioni Generali sarà privo di valore e la Merce sarà ritenuta conforme sotto ogni aspetto.
5.5. Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore e gli altri casi in cui la responsabilità del Venditore sia stabilita in forza di norme inderogabili della legge applicabile, in nessun caso il Venditore sarà responsabile per:
a) danni indiretti, consequenziali, incidentali, punitivi;
b) danno per fermo di produzione, mancato guadagno o ricavo, perdita di interessi finanziari, perdita di informazioni e/o dati, mancato utilizzo di centrale di produzione di energia, costo per l’acquisto o rimpiazzo della energia;
c) perdita o danno a proprietà, o derivante da pretese avanzate da terzi;
d) eventuali danni, a qualsiasi titolo dovuti, che il Cliente fosse chiamato a risarcire a terzi.
5.6. Il Venditore risponde dei vizi del Prodotto esclusivamente se riconducibili ad eventuali difetti di progettazione, produzione e/o comunque derivanti da sua diretta responsabilità.
In ogni caso il Venditore non sarà responsabile per danni causati da usi dei Prodotti diversi da quelli stabiliti da apposite norme o indicati nella documentazione tecnica consegnata dal Venditore, o da usi non noti al Venditore al momento della stipula del Contratto e/o per eventi che si verifichino nella sfera esclusiva dell’Acquirente e/o sui quali il Venditore non possa esercitare il proprio diretto controllo, o che, comunque, non possano essere univocamente imputabili ad una responsabilità diretta ed esclusiva del Venditore.
5.7. La garanzia non opera in caso di manomissione della Merce, deterioramento per causa non imputabile al Venditore, compresi la normale usura, utilizzo della Merce al di fuori dei limiti di utilizzo consueti o stabiliti da apposite norme o indicati nella documentazione tecnica consegnata dal Venditore, urti, cadute o graffi dovuti all’utilizzo di utensili non appropriati, modifiche apportate internamente dall’Acquirente, installazioni, manutenzioni o riparazioni operate da terzi non autorizzati, non corretto stoccaggio delle Merci, trasporto ovvero circostanze che comunque non possano farsi risalire a difetti di fabbricazione del Prodotto.
5.8. Tutte le prestazioni in garanzia verranno sospese, senza alcun preavviso, in caso di insolvenza o ritardati pagamenti da parte dell’Acquirente. L’Acquirente, inoltre, non potrà in alcun caso interrompere o ritardare i pagamenti in pendenza di una richiesta di intervento in garanzia ai sensi del presente art. 5.
5.9. Venditore e Acquirente riconoscono esplicitamente il valore totale della Fornitura come limite massimo della responsabilità economica del Venditore.
5.10. Il Venditore dichiara di aver stipulato adeguate polizze assicurative idonee a coprire eventuali responsabilità che possano insorgere in relazione alle merci fornite.
5.11 Impregiudicato quanto previsto agli artt. da
5.1 a 5.10 il Venditore, ove indicato nel libretto di istruzioni inserito nella relativa
confezione, offre ai Consumatori Finali una garanzia sui Prodotti acquistati della durata di 2 (due) anni dalla data del relativo acquisto, i cui termini sono disciplinati nel libretto di istruzioni (di seguito, la “Garanzia per il Consumatore Finale”). Tale Garanzia per il Consumatore Finale, in particolare, è relativa ai soli difetti di fabbricazione dei Prodotti e non opera in caso di uso improprio o non conforme a quanto indicato nel libretto di istruzioni, deterioramento dei Prodotti per causa non imputabile al Venditore, compresa la normale usura, urti, cadute o graffi dovuti all’utilizzo di utensili non appropriati, installazioni, manutenzioni o riparazioni operate da terzi non autorizzati ovvero circostanze che comunque non possano farsi risalire a difetti di fabbricazione del Prodotto.
6) RESPONSABILITA’ DELL’ACQUIRENTE PER LA VENDITA DI PRODOTTI IN STATI EXTRA-UE E MANLEVA
6.1. Nel caso in cui l’Acquirente intenda esportare e/o rivendere i Prodotti in stati diversi dagli Stati Membri dell’Unione Europea (di seguito, gli “Stati Extra-UE”):
i) l’Acquirente, in occasione dell’invio dell’Ordine al Venditore e, in ogni caso, prima di ricevere la Conferma d’Ordine, sarà tenuto ad informare per iscritto il Venditore degli eventuali requisiti prescritti dalla normativa in vigore nei predetti Stati Extra-UE ai fini dell’importazione e/o vendita dei Prodotti in tali Stati Extra-UE (i “Requisiti”);
ii) il Venditore comunicherà per iscritto all’Acquirente:
- la possibilità o, in alternativa, l’impossibilità di fabbricare e fornire all’Acquirente Prodotti i quali siano conformi ai predetti Requisiti;
- i costi relativi alle modifiche del Prodotto eventualmente possibili e necessarie al fine di conformare i Prodotti ai predetti Requisiti. Rimane inteso fra le Parti che i predetti costi saranno in ogni caso a carico dell’Acquirente.
6.2 Rimane inteso fra le Parti che l’Acquirente è responsabile della piena conformità dei Prodotti a tutte le leggi, regole, regolamenti e requisiti esistenti in relazione ai Prodotti negli Stati Extra-UE in cui l’Acquirente intenda esportare e/o rivendere i Prodotti. L’Acquirente si impegna pertanto a manlevare e tenere indenne Bialetti da ogni danno diretto o indiretto, sanzione, ammenda o pretesa di terzi derivante o comunque
connessa alla non conformità dei Prodotti alle leggi, regole, regolamenti e requisiti esistenti in relazione a tali Prodotti negli Stati Extra-UE in cui i Prodotti siano importati e/o venduti.
7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
7.1. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, o di violazione delle presenti Condizioni Generali da parte dell’Acquirente, il Venditore avrà la facoltà di sospendere la Fornitura e le relative garanzie.
7.2. Il Venditore avrà altresì il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:
a) cessione di azienda o ramo d’azienda da
parte dell’Acquirente o change of control;
b) L’Acquirente venga posto in liquidazione, ovvero, sia assoggettato a procedura concorsuale di qualsiasi natura o di amministrazione straordinaria o presenti istanza di ammissione a tali procedure;
c) Ritardo da parte dell’Acquirente anche di un singolo pagamento dovuto al Venditore, di oltre 60 giorni dalla data in cui il credito è divenuto esigibile;
d) Violazione da parte dell’Acquirente delle proprie obbligazioni di cui agli artt. 6, 8 e 9.2.
7.3 Rimane inteso fra le Parti che l’Acquirente è tenuto a comunicare senza ritardo al Venditore per iscritto l’insorgenza delle circostanze di cui all’art. 7.2 lett. a) e lett. b).
8) PROPRIETA’ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE, RISERVATEZZA E PRIVACY
8.1. L’utilizzo dei Marchi, delle Fotografie dei Prodotti e delle Descrizioni dei Prodotti è regolato dal relativo Regolamento d’Uso dei Marchi e delle Fotografie di Titolarità di Bialetti Industrie S.p.A., disponibile sul sito web xxx.xxxxxxxx.xxx e/o xxx.xxxxxxxx.xx.
L’Acquirente, nel caso in cui intendesse beneficiare del diritto di utilizzo dei Marchi, delle Fotografie e/o delle Descrizioni dei Prodotti Bialetti, deve in ogni caso ottenere, specificando le ragioni e le finalità della richiesta, la Licenza d’uso da parte del Venditore.
L’Acquirente non potrà utilizzare, né riprodurre il Marchio con forme, colori e proporzioni diversi da quelli espressamente descritti nelle specifiche tecniche pubblicate
sul sito web xxx.xxxxxxxx.xxx e/o xxx.xxxxxxxx.xx.
In nessun caso la Licenza d’uso comporterà il diritto per l’Acquirente di creare siti web e/o registrare o comunque utilizzare domini Internet contenenti uno o più Marchi Bialetti, sia in Italia che all’estero, con qualsiasi estensione ed in qualsiasi lingua.
L’Acquirente è tenuto a segnalare chiaramente il collegamento tra il Marchio utilizzato ed i prodotti e servizi di Bialetti Industrie S.p.A., in modo da evitare il pericolo di confusione con prodotti e servizi altrui. Il Marchio dovrà essere ben collegato ai prodotti Bialetti e tenuto distinto dai prodotti della concorrenza; non potrà in alcun caso essere utilizzato in correlazione a prodotti o servizi diversi da quelli di Bialetti.
La Licenza d'uso dei Marchi, delle Fotografie dei Prodotti e delle Descrizioni dei Prodotti si intende limitata alla durata del rapporto contrattuale intercorrente tra il Venditore e l’Acquirente.
Resta fermo il diritto di Bialetti Industrie
S.p.A. di revocare in qualsiasi momento la Licenza, previo congruo preavviso.
In ogni caso, l’Acquirente si impegna a non utilizzare, successivamente alla scadenza, risoluzione o cessazione del Contratto, qualsiasi ditta, denominazione o ragione sociale, segno o marchio confondibile con i Marchi Bialetti, o comunque suscettibile di provocare inganno o confusione con prodotti e servizi altrui.
8.2. Il Venditore conserva la proprietà di tutti i progetti, documenti tecnici e know-how relativi alla Fornitura e tutelati dalla legge in materia di marchi e brevetti.
8.3. L’Acquirente dichiara e garantisce ai sensi dell’art. 1381 cod. civ. che i sui dipendenti, agenti, collaboratori, appaltatori, subappaltatori e comunque ogni altro soggetto incaricato dall’Acquirente stesso, manterranno riservati i documenti tecnici e le informazioni che l’Acquirente riceverà dal Venditore nell’ambito del rapporto contrattuale.
8.4. Il Venditore garantisce che le informazioni ed i dati personali ad essa comunicati verranno trattati nel pieno rispetto della Legge Vigente in materia di tutela e trattamento dei dati personali. Presso il Venditore saranno raccolti ed archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al Contratto allo scopo di adempiere agli obblighi di legge. In caso di rifiuto a fornire i dati anagrafici e fiscali, il Venditore
sarà impossibilitato all’erogazione della fornitura richiesta.
8.5. L’Acquirente può esercitare i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è Bialetti Industrie S.p.A., Xxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxxx (XX).
9) D.LGS 231/2001 E CODICE ETICO
9.1 L’Acquirente prende atto che Bialetti Industrie
S.p.a. è tenuta al rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico approvati dagli organi competenti, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.
9.2 L’Acquirente si obbliga sin d’ora al rispetto di quanto previsto nel Modello Organizzativo e Codice Etico, a disposizione presso la sede sociale ovvero sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxx e/o xxx.xxxxxxxx.xx.
9.3 L’eventuale violazione da parte dell’Acquirente delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché di ogni disposizione del Codice Etico o del Modello, comporterà la facoltà per il Venditore di risolvere immediatamente il Contratto, salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni al Venditore.
10) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
10.1. La legge applicabile al Contratto è la legge italiana.
10.2. Nel caso in cui l’Acquirente abbia la propria sede in uno Stato Membro dell’Unione Europea, ogni controversia derivante dall’interpretazione ed applicazione delle presenti Condizioni Generali e del Contratto sarà sottoposta esclusivamente alla giurisdizione italiana, con competenza territoriale esclusiva del foro di Brescia.
10.3. Nel caso in cui l’Acquirente abbia la propria sede in uno stato diverso da uno Stato Membro dell’Unione Europea, ogni controversia derivante dall’interpretazione ed applicazione delle presenti Condizioni Generali e del Contratto sarà risolta in via definitiva secondo il Regolamento d’arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da un arbitro unico nominato in conformità di detto Regolamento. La sede dell’arbitrato sarà Parigi, Francia e la lingua del procedimento arbitrale sarà l’inglese. Fatto salvo quanto sopra, qualora una qualsiasi Parte voglia instaurare un procedimento cautelare ed urgente richiedendo misure interinali, tale
Parte ha diritto di adire il Tribunale che sarebbe competente secondo le norme ordinarie del codice di procedura civile italiano.
11) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
11.1. Nel caso in cui una o più clausole delle presenti Condizioni Generali o di altri accordi tra le Parti vengano dichiarate invalide, le altre clausole rimarranno completamente valide. Qualunque clausola nulla, o invalida sarà sostituita da una valida che si avvicini di più allo scopo della di quella nulla.
11.2. La cessione o il trasferimento del Contratto nell’ambito del Gruppo Bialetti non necessita del consenso dell’Acquirente. Al contrario, l’Acquirente potrà cedere o trasferire a terzi i diritti e le obbligazioni derivanti al presente Contratto solo previa accettazione scritta del Venditore.
Accetto le presenti Condizioni Generali pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx e/o xxx.xxxxxxxx.xx e richiamate nelle conferme d’Ordine.
Firma per accettazione:
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ. l’Acquirente dichiara altresì di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni elencate ai punti: 1. Premesse: 1.2. Facoltà del Venditore di annullare l’Ordine; 1.3. Rinuncia da parte dell’Acquirente all’applicazione delle proprie Condizioni di Acquisto; 1.4. Diritto del Venditore di modificare unilateralmente le Condizioni Generali e termine di decadenza per sollevare obiezioni da parte dell’Acquirente; 2. Procedure d’Ordine: 2.4. Termine di decadenza a carico dell’Acquirente per la formalizzazione di obiezioni circa il contenuto della Conferma d’Ordine; 2.5. Limitazione della responsabilità del Venditore per mancata o ritardata fornitura della Merce; 2.6. Facoltà del Venditore di recedere dal Contratto relativo alla Merce Indisponibile; 3. Prezzi e Condizioni di Pagamento: 3.5 Deroga ai diritti dell’Acquirente ai sensi dell’art. 1460 cod. civ.; 3.7. Facoltà del Venditore di sospendere l’esecuzione del Contratto e di modificare unilateralmente i termini di pagamento; 4. Consegna: 4.2., 4.5. e 4.6. Limitazione di responsabilità in capo al Venditore in caso di ritardo nella consegna; 4.4. Obbligo dell’Acquirente di segnalare difformità della Merce al momento della relativa consegna; 5. Garanzia sulla Vendita e Responsabilità del Venditore: 5.5. e 5.9. Limitazione di responsabilità in favore del Venditore; 5.8. Sospensione delle prestazioni in garanzia; 10. Legge Applicabile e Foro Competente: 10.2. Deroga a foro competente; 10.3. Clausola compromissoria; 11. Disposizioni Generali e Finali: 11.2. Limitazione alla cedibilità del Contratto da parte dell’Acquirente.
Firma per accettazione: